§ 5.3.1 - Legge Provinciale 5 febbraio 1955, n. 1. [*]
Provvedimenti per l'incremento dell'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:05/02/1955
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia, la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare annualmente nel bilancio della Provincia un fondo per la [...]
Art. 2.      1. Tali contributi o sussidi potranno essere concessi agli enti o comitati di cui all'art. 1:
Art. 3.      1. Le domande per la concessione dei contributi o sussidi redatte dagli enti o comitati menzionati all'art. 1, vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di [...]
Art. 4.      1. La concessione dei contributi o sussidi e la determinazione del loro ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un piano generale predisposto a [...]


§ 5.3.1 - Legge Provinciale 5 febbraio 1955, n. 1. [*]

Provvedimenti per l'incremento dell'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia.

(B.U. 5 febbraio 1955, n. 4).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia, la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare annualmente nel bilancio della Provincia un fondo per la concessione di contributi o sussidi agli enti o comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio e che hanno sede nella provincia di Trento.

 

     Art. 2.

     1. Tali contributi o sussidi potranno essere concessi agli enti o comitati di cui all'art. 1:

     a) sia per concorrere alle loro spese di ordinaria gestione, allorché gli enti o comitati beneficiari versino in condizioni di bisogno;

     b) sia per concorrere alle spese di incremento e rinnovo delle attrezzature e degli arredamenti scolastici, che si rendessero necessarie ed opportune.

 

     Art. 3.

     1. Le domande per la concessione dei contributi o sussidi redatte dagli enti o comitati menzionati all'art. 1, vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da:

     a) una relazione illustrativa sull'andamento dell'istruzione;

     b) un progetto esecutivo e preventivo di spesa, qualora il contributo venga richiesto ai fini di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

 

     Art. 4.

     1. La concessione dei contributi o sussidi e la determinazione del loro ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un piano generale predisposto a conclusione dell'esame delle domande per il quale potrà udire il parere di quegli enti o associazioni provinciali che promuovono l'istruzione scolastica materna.

     2. Nell'esame delle domande sarà tenuto conto particolare dello sforzo compiuto dagli enti o comitati che si intendano beneficiare nonché dai rispettivi comuni, al fine di adeguare l'andamento delle istituzioni amministrate alle esigenze igieniche, didattiche e metodiche dettate dalla moderna pedagogia per l'infanzia.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.