§ 5.1.22 - Legge Provinciale 23 agosto 1976, n. 27. [*]
Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:23/08/1976
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. Possono essere sottoposte alla vaccinazione contro la rosolia, previo consenso scritto di chi esercita la potestà, le bambine preferibilmente nel corso del decimo anno di età.
Art. 2.      1. La vaccinazione contro la rosolia viene praticata dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina scolastica nell'ambito della scuola dell'obbligo, secondo [...]
Art. 3.      1. Gli uffici sanitari comunali, a mezzo del rispettivo ufficiale sanitario, tengono la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge. [...]
Art. 4.      1. La Provincia autonoma di Trento predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.
Art. 5.      1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.


§ 5.1.22 - Legge Provinciale 23 agosto 1976, n. 27. [*]

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile.

(B.U. 31 agosto 1976, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Possono essere sottoposte alla vaccinazione contro la rosolia, previo consenso scritto di chi esercita la potestà, le bambine preferibilmente nel corso del decimo anno di età.

     2. La vaccinazione viene eseguita gratuitamente.

 

     Art. 2.

     1. La vaccinazione contro la rosolia viene praticata dagli ufficiali sanitari, dai medici condotti e dai medici dei servizi di medicina scolastica nell'ambito della scuola dell'obbligo, secondo le modalità previste per le vaccinazioni di obbligo.

     2. La Provincia provvede a sue spese all'acquisto ed alla distribuzione del vaccino necessario.

 

     Art. 3.

     1. Gli uffici sanitari comunali, a mezzo del rispettivo ufficiale sanitario, tengono la registrazione di tutte le minori sottoposte al trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge. Analoga registrazione va effettuata nella scheda scolastica sanitaria individuale.

     2. Per ogni trattamento di vaccinazione contro la rosola è rilasciato il relativo certificato.

 

     Art. 4.

     1. La Provincia autonoma di Trento predispone iniziative di educazione sanitaria atte a diffondere la conoscenza del trattamento profilattico di cui alla presente legge.

     2. La Provincia organizza programmi di vaccinazione facoltativa di soggetti in età feconda avvalendosi dei servizi sanitari comunali e consorziali e di ogni altro ente ed istituto pubblico o privato che svolge attività nel campo sanitario.

 

     Art. 5.

     1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 20.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

 

     Artt. 6. - 7.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Recano disposizioni finanziarie.