§ 5.1.41 - Legge Provinciale 13 dicembre 1982, n. 26. [*]
Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:13/12/1982
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Composizione della Commissione di disciplina.
Art. 2.  Presidente della Commissione.
Art. 3.  Segreteria della Commissione.
Art. 4.  Durata in carica della Commissione.
Art. 5.  Funzionamento della Commissione.
Art. 6.  Norme transitorie.


§ 5.1.41 - Legge Provinciale 13 dicembre 1982, n. 26. [*]

Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 21 dicembre 1982, n. 58).

 

Art. 1. Composizione della Commissione di disciplina.

     In relazione a quanto previsto dall'articolo 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni Unità Sanitaria Locale è costituita con deliberazione del Comitato di gestione una Commissione di disciplina composta da sei membri, salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, scelti tra i dipendenti della stessa Unità Sanitaria Locale.

     Tre dei membri effettivi di cui al precedente comma sono nominati direttamente dal Comitato di gestione. Nella stessa seduta il Comitato provvede altresì alla nomina di un supplente per ciascuno dei tre anzidetti membri effettivi.

     Gli altri tre membri effettivi sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal presidente del Comitato di gestione. In caso di mancata designazione entro il termine, il presidente del Comitato di gestione assegna un ulteriore termine di quindici giorni, scaduto inutilmente il quale il Comitato stesso provvede direttamente a nominare anche i tre membri effettivi di cui al presente comma. Per ciascuno dei tre suddetti membri viene designato, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini, un membro supplente, procedendosi analogamente alla nomina diretta in caso di mancata designazione.

     Nelle Unità Sanitarie Locali che non risultino avere più di duecento dipendenti alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si deve procedere alla costituzione della Commissione di disciplina, quest'ultima è composta di quattro membri effettivi e quattro supplementi. In tal caso i precedenti commi secondo e terzo trovano applicazione intendendo riferite a due membri, anziché a tre, le disposizioni ivi contenute.

     L'incarico di componente della Commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali.

     Non possono far parte della Commissione dipendenti che siano tra loro parenti od affini di primo o secondo grado.

     Per quanto concerne la ricusazione e l'astensione dei componenti della Commissione si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal presidente del Comitato di gestione. Decorso inutilmente tale termine, la Commissione è validamente costituita pur in carenza del membro di cui al presente comma.

 

     Art. 2. Presidente della Commissione.

     Subito dopo la sua costituzione, la Commissione di disciplina viene convocata a cura del membro effettivo più anziano di età per procedere alla nomina del presidente. Fino all'avvenuta nomina di quest'ultimo, il predetto membro assume provvisoriamente la presidenza della Commissione.

     Il presidente della Commissione viene eletto con votazione a scrutinio segreto tra i membri effettivi nominati direttamente dal Comitato di gestione.

     Per l'elezione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

     Subito dopo l'elezione il presidente designa il membro effettivo chiamato a farne le veci in caso di assenza o legittimo impedimento, ferma restando la sostituzione del presidente, nella sua qualità di membro, da parte del supplente nominato per lo stesso.

     Il presidente della Commissione ne convoca e presiede le riunioni, sottoscrive i relativi verbali e le deliberazioni adottate, provvede a dare esecuzione a quest'ultime e altresì all'espletamento di tutti i compiti inerenti al buon funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. Segreteria della Commissione.

     Le funzioni di segretario della Commissione di disciplina sono svolte da un dipendente dell'unità Sanitaria Locale nominato dal Comitato di gestione tra gli appartenenti al ruolo amministrativo, tabella A, di cui all'allegato 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Il segretario rimane in funzione per il periodo di durata in carica della Commissione.

     Il segretario assiste alle riunioni della Commissione e ne redige i verbali, sottoscrive gli stessi e le deliberazioni adottate, coadiuva il presidente nell'espletamento. delle funzioni ad esso demandate ed assolve ogni altro compito attribuito al segretario medesimo dalle norme in vigore concernenti la Commissione di disciplina per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 4. Durata in carica della Commissione.

     La Commissione dura in carica circa due anni.

     Qualora durante il biennio il presidente, taluno dei membri effettivi o supplenti o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste per la nomina o designazione nei precedenti articoli.

     Il componente effettivo o supplente della Commissione decade di diritto dall'incarico, oltre che in caso di cessazione del rapporto di impiego con l'Unità Sanitaria Locale, qualora venga egli steso sottoposto a procedimento disciplinare.

     L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al presidente del Comitato di gestione, che deve avviare la relativa procedura entro il secondo mese precedente quello di scadenza.

     Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

 

     Art. 5. Funzionamento della Commissione.

     Per la validità delle riunioni della Commissione devono essere presenti, oltre al segretario, almeno quattro membri, rispettivamente almeno tre nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 1, rimanendo escluso dal computo, in ogni caso, il membro previsto nell'ultimo comma del predetto articolo.

     Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti i membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o legittimo impedimento del rispettivo membro effettivo.

 

     Art. 6. Norme transitorie.

     Fino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la designazione dei membri di cui al terzo comma dell'articolo 1 è effettuata dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei singoli accordi di lavoro del personale utilizzo dalle Unità Sanitarie Locali in applicazione della predetta legge n. 833 e della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge I presidenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali provvedono ad avviare la procedura prevista dall'articolo 1 per la costituzione della Commissione di disciplina.

     I procedimenti disciplinari a carico del personale utilizzo delle Unità Sanitarie Locali che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine dalla Commissione di disciplina costituita a norma della legge medesima.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.