§ 6.4.276 - L.R. 25 luglio 2012, n. 14.
Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:25/07/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore ed efficacia di talune disposizioni)


§ 6.4.276 - L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 25 luglio 20012, n. 30 - S.O. 27 luglio 2012, n. 21)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 952.719.157,02 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e nel bilancio per l'anno 2012, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2011, nell'importo di 1.196.467.565,54 euro, con una differenza in aumento di 243.748.408,52 euro, di cui 133.748.408,52 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. La quota pari a 10 milioni di euro destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), alla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi da 1 a 18, della medesima legge, è incrementata di una quota pari a 6.700.000 euro al fine di consentire lo scorrimento dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2444.

5. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, è ridotta dello 0,53 per cento.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previste minori entrate per 12.083.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'unità di bilancio 1.1.4 e sul capitolo 81 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di costituzione, funzionamento e relative alle attività statutarie sostenute dalla data della costituzione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

3. Per le finalità previste al comma 1 il Consorzio presenta domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, di una relazione sull'attività del Consorzio per l'anno in corso e di un preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

4. Su richiesta del Consorzio è disposta in via anticipata l'erogazione del 90 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il restante 10 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 5589 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per le spese di costituzione e funzionamento e per quelle relative all'attività statutaria".

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. con sede in Cividale del Friuli un contributo straordinario a sollievo degli oneri per la realizzazione del progetto "Vini di territorio sostenibili", ivi comprese le spese già sostenute nell'anno finanziario.

7. Il contributo di cui al comma 6 è concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .

8. Per le finalità previste al comma 6 il Consorzio presenta domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

9. Su richiesta del Consorzio è disposta in via anticipata l'erogazione del 90 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 .

10. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6232 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio delle D.O.C - FVG per il progetto Vini di territorio sostenibili".

11. Al fine di promuovere progetti di interesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura con la partecipazione attiva degli stessi operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa pescatori di Grado, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Grado, aiuti per l'acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva da sviluppare ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

12. Gli aiuti di cui al comma 11 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.

13. La domanda di aiuto di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è corredata di:

a) progetto illustrativo dell'azione collettiva con individuazione degli operatori che partecipano alla stessa o per conto dei quali opera la cooperativa di cui al comma 11;

b) relazione tecnico-economica;

c) piano finanziario del progetto;

d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa.

14. Gli aiuti di cui al comma 11 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.

15. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.

16. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008, l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 13.

17. L'esecutività del decreto di concessione del contributo è subordinata alla sua trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 .

18. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7011 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'azione collettiva di acquisto attrezzature alla Cooperativa Pescatori di Grado società cooperativa a responsabilità limitata".

19. L'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame)

1. A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.

2. Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.

3. La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.

4. Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.

5. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.».

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 16/1967, come sostituito dal comma 19, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 6993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

21. L'articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Le sovvenzioni sono erogate a seguito della presentazione del bilancio consuntivo dal quale risulti la sovvenzione concessa e la relativa spesa sostenuta, nonchè della rendicontazione della spesa fino alla copertura della sovvenzione. Per quanto attiene la quota annua di adesione concessa ai beneficiari di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), è sufficiente la presentazione da parte dei medesimi del bilancio consuntivo, sul quale risulti evidenziato l'introito della quota stessa.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione, a pena di decadenza dalla medesima.

3. Per quanto attiene i beneficiari di cui all'articolo 1, comma primo, lettere a) e c), le sovvenzioni sono erogate al netto dell'utile d'esercizio evidenziato dal bilancio consuntivo previa rideterminazione della sovvenzione concessa. Qualora l'ammontare dell'utile d'esercizio sia superiore a quello della sovvenzione concessa, l'Amministrazione regionale procede alla revoca della medesima.».

22. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, non trovano applicazione qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emanato il provvedimento di concessione del contributo.

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

24. Le somme introitate per effetto delle revoche previste all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 56/1978, come sostituito dal comma 21, sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 139 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012.

25. I produttori ai quali l'Amministrazione regionale ha comunicato l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi della misura comunitaria ristrutturazione e riconversione vigneti prevista dall'articolo 103 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, e che hanno proceduto all'estirpo e al reimpianto del vigneto da ristrutturare in carenza dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

26. In considerazione delle anomalie determinate dall'utilizzo dei servizi telematici di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), i produttori che, nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2011 e il 31 marzo 2012 e nell'ambito dell'azienda dagli stessi condotta, hanno estirpato e successivamente reimpiantato un vigneto di superficie pari o inferiore in assenza del rilascio, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione regionale, dell'attestazione della superficie vitata da estirpare o dell'attestato concernente la titolarità del diritto di reimpianto, non sono soggetti all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, purchè le operazioni di estirpo e di reimpianto siano state effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda volta all'ottenimento dell'attestazione medesima.

27. I produttori presentano alla Direzione centrale competente in materia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 25 o 26 e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza e le caratteristiche tecniche del vigneto estirpato.

28. La Direzione centrale competente in materia provvede alla regolarizzazione dei vigneti reimpiantati previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 25 o 26 e della veridicità della dichiarazione di cui al comma 27 attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale.

28 bis. Le disposizioni di cui ai commi 26, 27 e 28 trovano applicazione anche con riferimento ai casi di estirpo e successivo reimpianto avvenuti nel periodo compreso fra l'1 aprile 2012 e il 31 luglio 2012. A tal fine la documentazione di cui al comma 27 è presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) [1].

29. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonchè modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini dell'aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni variazione dell'estensione, delle caratteristiche tecniche e della titolarità della conduzione delle superfici vitate iscritte tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nell'ambito del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).».

30. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 è sostituito dal seguente:

«3. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all'Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario. Tale comunicazione è inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione.».

31. I commi 2 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono abrogati.

32. Al fine di consentire alle imprese agricole con unità tecnico economica situata nel territorio delimitato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 30 novembre 2010 in conseguenza degli effetti della tromba d'aria del 23 luglio 2010 di far fronte ai danni non risarcibili ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2000, n. 38 ), a causa del mancato accoglimento delle relative domande di aiuto per la presenza di strutture aziendali comprese fra quelle assicurabili dal Piano assicurativo agricolo 2010, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare:

a) un aiuto pari a 2.500 euro per ettaro di superficie di vigneto danneggiata con un massimo di 7.500 euro per azienda;

b) un aiuto pari ai mancati redditi conseguenti alla minore commercializzazione del vino ricavato dalla trasformazione dell'uva di produzione aziendale nell'anno dell'evento e in quello successivo, con riferimento alla media del triennio precedente.

33. L'aiuto di cui al comma 32, lettera a), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli; l'aiuto di cui al comma 32, lettera b), viene concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

34. Le domande di aiuto di cui al comma 32 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio e sono corredate:

a) relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera a), da:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante gli estremi catastali delle particelle interessate e la superficie vitata danneggiata;

2) relazione tecnico economica sottoscritta da tecnico abilitato;

3) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1535/2007 ;

b) relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera b), da:

1) perizia asseverata sottoscritta da professionista abilitato nella quale vengano attestati i mancati redditi con riferimento alla media del triennio precedente;

2) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 .

35. Relativamente agli aiuti di cui al comma 32, lettera a), possono essere finanziati anche interventi già realizzati prima della presentazione della domanda, purchè successivamente al 23 luglio 2010.

36. L'erogazione degli aiuti è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura). L'erogazione degli aiuti di cui al comma 32 è subordinata alla verifica delle superfici effettivamente ripristinate.

37. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

38. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per le la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3 bis»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

a) perdite da epizoozie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;

b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;

c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;

d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;

b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;

c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.».

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

40. Dopo il comma 19 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:

«19 bis. L'aiuto di cui al comma 19 è concesso anche a ristoro dei danni riscontrati su appezzamenti in tutto o in parte ricadenti nel territorio regionale.».

41. Dopo il comma 22 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«22 bis. Le domande presentate in base alla normativa statale possono essere finanziate ai sensi del comma 19, previa domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 21. Con riferimento a tali domande viene predisposta apposita graduatoria che può essere finanziata una volta esaurite le graduatorie relative alle domande già presentate ai sensi del comma 19».

42. Gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 19 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 40 e gli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 22 bis, della legge regionale 22/2010, come inserito dal comma 41, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

43. Dopo il comma 24 dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono inseriti i seguenti:

«24 bis. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, in conformità all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), la Giunta regionale con deliberazione individua i procedimenti, anche di competenza degli enti strumentali della Regione o delegati agli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

24 ter. La deliberazione di cui al comma 24 bis è adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali in caso di procedimenti delegati agli enti locali.

24 quater. Con la deliberazione di cui al comma 24 bis sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, le direttive per lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte dei CAA, nonchè i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 99/2004.

24 quinquies. Le Amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 24 quater, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

24 sexies. La Giunta regionale definisce le modalità con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attività agricola la certificazione della data di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

24 septies. Le Amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento finale stipulano convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie svolte dai CAA sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale. Con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, le convenzioni sono stipulate dai dirigenti dei Servizi titolari dei singoli procedimenti ai quali le convenzioni si riferiscono.».

44. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da notificare all'Unione europea».

45. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 è sostituito dal seguente:

«4. L'erogazione degli aiuti di cui al comma 1 è effettuata attraverso il Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).».

46. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 45, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un finanziamento per la realizzazione di interventi, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti del comprensorio consortile necessaria per la valorizzazione delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche alla luce della variabilità climatica.

48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 2760 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'innovazione tecnologica degli impianti".

49. [L'articolo 111 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituto dal seguente:

«Art. 111

(Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)

1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la TurismoFVG di cui all'articolo 9, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola degli aiuti di importanza minore "de minimis", di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione e gestione degli eventi congressuali medesimi.»] [2].

50. Per le finalità previste dall'articolo 111 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 49, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9342 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Contributi agli organizzatori di eventi congressuali - interventi realizzati tramite TurismoFVG ".

51. Al fine di favorire il turismo estivo nel comprensorio del tarvisiano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un finanziamento per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate.

52. L'Agenzia TurismoFVG è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Consorzio promozione turistica del tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 51.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7012 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia TurismoFVG per la promozione e il sostegno dell'attività golfistica e delle manifestazioni a essa collegate".

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Montana della Carnia un contributo straordinario da destinare per l'arredo dell'immobile ospitante il Self-Service Varmost, sito nel Comune di Forni di Sopra.

55. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 54 sono presentate alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento, comprensiva di un prospetto riepilogativo della spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti le modalità di erogazione del contributo e i termini di rendicontazione della spesa.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità Montana della Carnia da destinare all'arredo dell'immobile ospitante il self-service Varmost in comune di Forni di Sopra".

57. L'articolo 48 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia TurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione del progetto "Grado Cooking in Laguna" avente la finalità di organizzare corsi di cucina mirati alla promozione dei prodotti del territorio e alla valorizzazione dei siti di accoglienza, nell'ottica dell'accrescimento dell'interesse di Grado in termini turistici.

59. La domanda per la concessione del contributo è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 7014 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione del progetto Grado Cooking in Laguna".

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", alla società Udine Mercati S.p.A un contributo straordinario per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata dalla Società Udine Mercati al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 7017 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla società Udine Mercati S.p.A per l'effettuazione di un intervento di completamento di piattaforma logistica interna".

64. [Al fine del potenziamento dell'offerta turistica della località di Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse già impegnate a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin con il decreto del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione n. PMT/646/VS.1.o del 18 dicembre 2009 e con i decreti del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 94/SPM del 24 novembre 2009 e n. 3105 del 2 dicembre 2010, alla realizzazione di un impianto di risalita sciistico di collegamento della stazione a valle della telecabina del Canin con le piste del Poviz, la loro integrazione con la pista turistica del Canin e l'eventuale viabilità di servizio, nel polo sciistico di Sella Nevea] [3].

65. [Del finanziamento concesso con il decreto n. 94/SPM/2009, una quota fino al massimo di 100.000 euro utilizzata dalla Comunità montana per la progettazione delle opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin, è ammessa a finanziamento quale specifico intervento del piano di azione locale 2009-2011 approvato con deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 2283 (Piano di azione locale 2009-2011 della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Approvazione della partecipazione della Regione, assegnazione delle risorse e autorizzazione alla sottoscrizione). La conferma viene disposta previa istanza di contributo da parte della Comunità Montana alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La rendicontazione della spesa viene presentata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il 31 dicembre 2012] [4].

66. [Per la realizzazione dell'impianto di risalita di cui al comma 64 è autorizzato un finanziamento di 1.900.000 euro in favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), nonchè un limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro, con decorrenza 2012] [5].

67. [La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare. Ai fini della concessione del contributo si applica quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). L'erogazione della prima annualità del contributo di cui al limite di impegno previsto dal comma 66 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento] [6].

68. [L'Amministrazione regionale provvede all'adozione degli atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti concessi] [7].

69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 64, pari a 1.900.000 euro per l'anno 2012, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 2637 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Restituzione da parte della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale del finanziamento concesso per la realizzazione del completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio turistico di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin".

70. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2637 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di un impianto di risalita sciistico di collegamento della stazione a valle della telecabina del Canin con le piste del Poviz, la loro integrazione con la pista turistica del Canin e l'eventuale viabilità di servizio, nel polo sciistico di Sella Nevea".

71. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2575 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di un impianto di risalita sciistico di collegamento della stazione a valle della telecabina del Canin con le piste del Poviz, la loro integrazione con la pista turistica del Canin e l'eventuale viabilità di servizio, nel polo sciistico di Sella Nevea". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

72. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati, è autorizzata a concedere a "La cjalderie" società cooperativa sociale impresa sociale Onlus di San Daniele del Friuli un contributo in regime "de minimis", nella misura indicata dal comma 74, a sollievo degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti l'affitto di durata almeno triennale del ramo di azienda adibito anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate [8].

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di cooperazione sociale, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi "de minimis" di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo [9].

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo in regime "de minimis" a "La cjalderie" società cooperativa sociale impresa sociale Onlus di San Daniele del Friuli, a sollievo degli oneri concernenti l'affitto dei rami di azienda relativi alle due sedi già operative, destinate anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".

75. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono aggiunti i seguenti:

«6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.

6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.».

76. Il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 è abrogato.

77. Nelle more della costituzione delle Unioni montane e del passaggio delle competenze agli enti successori ai sensi della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni di Comuni montani), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

78. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda dell'Amministratore temporaneo della Comunità montana, da presentarsi alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

79. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

80. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis", un contributo straordinario all'Associazione Assomicroimprese di Udine, per sostenere le spese di funzionamento.

82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Associazione Assomicroimprese alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità.

83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 7009 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Assomicroimprese di Udine per sostenere le spese di funzionamento".

84. Al comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «anche attraverso», sono inserite le seguenti: «la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e».

85. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 37, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 84, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

86. Al comma 73 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «oneri derivanti dalla gestione del Parco Rurale di S. Floriano di Polcenigo» sono sostituite dalle seguenti: «oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima».

87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 73, della legge regionale 22/2010, come modificato dal comma 86, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 5379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale e nella cui denominazione le parole «oneri derivanti dalla gestione del Parco Rurale San Floriano di Polcenigo» sono sostituite con le seguenti: «oneri sostenuti nel triennio dalla Fondazione medesima».

88. [Al capo IV (Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Realizzazione di opere cinematografiche e televisive)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali, naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni cinematografiche e televisive che favoriscano l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata, tramite la TurismoFVG, a sostenere le produzioni cinematografiche e televisive, attraverso specifici finanziamenti, anche avvalendosi di servizi specialistici con esperienza comprovata sul territorio regionale.

2. La TurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.».

b) l'articolo 9 bis è abrogato;

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

(Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, la Turismo FVG sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale, destinando i finanziamenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.»;

d) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonchè di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere specifici finanziamenti per la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

4. I criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.»;

e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonchè la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai finanziamenti.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale, è composto:

a) dal Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.

3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con il decreto di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.»] [10].

89. [Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della legge regionale 21/2006 come sostituiti dal comma 88, rispettivamente con la lettera a) e c), fanno carico - a valere sulle risorse che saranno reperite a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale - all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 7015 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Finanziamenti all'Agenzia TurismoFVG per il sostegno della produzione cinematografica e televisiva "] [11].

90. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 21/2006 come sostituito dal comma 88, lettera d), fanno carico - a valere sulle risorse che saranno reperite a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale - all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 7018 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Finanziamenti per la produzione audiovisiva "] [12].

91. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006 come sostituito dal comma 88, lettera e), fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale] [13].

92. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 63 dopo le parole «rimodulazione di rapporti debitori in essere,» sono inserite le seguenti: «i finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese),»;

b) al comma 65 le parole «rate non ancora scadute» sono sostituite dalle seguenti: «rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni»;

c) al comma 68 le parole «previa domanda da parte delle imprese beneficiarie, i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate»;

d) al comma 68 bis le parole «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.»;

e) dopo il comma 69 è inserito il seguente:

«69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste dall'Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi all'Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi.».

93. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le domande per l'attivazione degli interventi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti richiedenti agli operatori finanziari convenzionati, i quali, completato l'iter di valutazione economico-finanziaria, trasmettono istanza di deliberazione dell'intervento al Comitato di gestione di cui all'articolo 10. Le istanze sono istruite secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Comitato di gestione. La deliberazione degli interventi è disposta in applicazione dei criteri predeterminati con il regolamento e le direttive di cui al comma 1. Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda all'operatore finanziario convenzionato.»;

b) al comma 13 dell'articolo 13 le parole «a favore delle piccole e medie imprese» sono soppresse;

c) al comma 15 dell'articolo 13 la parola «può» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo le parole «(Finreco)» sono aggiunte le seguenti: «e la SACE SpA»;

d) al comma 1 dell'articolo 14 le parole «piccole e medie» sono soppresse.

94. I commi 106, 107, 108, 109 e 110 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono abrogati.
95. All'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «si compone di» sono aggiunte le seguenti: «un numero massimo di»;

b) al comma 8 la lettera «D» è sostituita dalla seguente: «C».

96. Dopo il comma 60 dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
«60 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria nel limite massimo di 100 milioni di euro ai fondi di seguito elencati, per interventi che, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun fondo, garantiscano il mantenimento del più ampio livello occupazionale:

a) Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia);

b) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»);

c) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

d) Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

e) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani di cui alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

60 ter. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 60 quater è adottata con riferimento ai fondi di cui al comma 60 bis, lettere da a) a d).

60 quater. Considerate le esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta regionale, sulla base delle necessità manifestate dai fondi di cui al comma 60 bis, con propria deliberazione, stabilisce le somme da anticipare a ciascuno di essi, le modalità di erogazione della predetta anticipazione, di rendicontazione della provvista e di restituzione dell'anticipazione medesima, comprensiva degli interessi al tasso fisso dello 0,5 per cento, da attuarsi secondo l'apposito piano di rientro adottato dalla Giunta regionale.».

97. Per le finalità previste dall'articolo 14, commi 60 bis, 60 ter e 60 quater, della legge regionale 11/2009, come inseriti dal comma 96, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8023 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione " Anticipazioni con obbligo di restituzione al FRIE, al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane, al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e al Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani per interventi atti a garantire il più ampio livello occupazionale ".

98. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 60 quater, della legge regionale 11/2009, come inserito dal comma 96, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 1269 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Entrate derivanti dalla restituzione delle anticipazioni concesse per interventi atti a garantire il più ampio livello occupazionale al FRIE, al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane, al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e al Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani ".

99. Al comma 85 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 le parole «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG)».

100. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 ), è autorizzata la spesa ripartita di 1.633.500 euro suddivisa in ragione di 544.500 euro annui per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 8026 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE". L'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2015 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno medesimo.

101. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9/2003 dopo le parole «fa carico al FRIE» sono aggiunte le seguenti: «fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta».

102. Alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 20 le parole «alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG)»;

b) il comma 7 dell'articolo 39 è soppresso.

103. In relazione al disposto di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 5/2012, al pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico amministrativo e organizzativo al nuovo Comitato di gestione del FRIE si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta dal comma 100.

104. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 1.375.770 euro suddivisa in ragione di 458.590 euro annui per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa ripartita di 459.316 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2017 con l'onere di 1.377.948 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664» e infine sono aggiunte le seguenti parole: «L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.».

105. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è sostituito dal seguente:

«1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, di cui agli articoli 32 e 37 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e degli interventi previsti dal Piano d'Azione Coesione, anche in coerenza con gli obiettivi di Europa 2020 di cui alla decisione del Comitato del Quadro Strategico Nazionale (QSN) del 27 febbraio 2012, conseguenti a una riprogrammazione della quota di risorse assegnate dallo Stato al Programma operativo regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR, a titolo di cofinanziamento nazionale, di seguito denominati Programma, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).».

106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire, mediante modifica delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS), modalità e condizioni di cofinanziamento delle iniziative oggetto di agevolazione da parte delle banche mutuanti al fine di consentire l'integrale utilizzo delle anticipazioni concesse dal Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale nel pieno rispetto dei termini di restituzione delle stesse stabiliti in base all'articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009 .

107. Per le finalità di cui al comma 106, i finanziamenti agevolati attivati a valere sul FRIA e sul FSRICTS, qualora assistiti dal cofinanziamento delle banche mutuanti, possono avere durata inferiore a quella minima fissata dalla pertinente normativa in vigore [14].

108. Il contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), ridotto del 60 per cento, è altresì erogato per gli acquisti e l'immatricolazione di quadricicli nuovi con motore elettrico di valore minimo di 5.000 euro, effettuati da cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per uso privato e non professionale, nel periodo compreso fra il 15 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.

109. Al contributo di cui al comma 108 si applicano le medesime modalità di quanto previsto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14/2010 e del correlato regolamento.

110. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 108, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale e nella cui denominazione dopo la parola «autovetture» sono aggiunte le seguenti: «e quadricicli».

111. La Giunta regionale è autorizzata, qualora necessario, a modificare i regolamenti attuativi dell'articolo 15 della legge regionale 14/2010 per consentire anche le finalità previste ai sensi dei commi 108, 109 e 110.

112. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:

«3 ter. Nei casi in cui si verifichino carenze di risorse in capo a una o più delle Camere di commercio, al fine di consentire la continuità dei rimborsi settimanali dei contributi sull'acquisto di carburante applicati dai gestori, è consentito, in ogni momento dell'esercizio finanziario, il riequilibrio compensativo delle risorse fra le medesime Camere di commercio.».

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse derivanti dal piano di riparto del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, di cui all'articolo 3, comma 16 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012, all'erogazione dei contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione, ai sensi della legge regionale 14/2010.

114. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del piano di riparto del Fondo di cui al comma 113, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare la somma complessiva di 3 milioni di euro per le finalità previste dal comma 113.

115. Per le finalità previste dai commi 113 e 114 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte rosso di San Vito al Tagliamento un contributo di 70.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

117. Il contributo di cui al comma 116 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 5789 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento per il perseguimento delle finalità istituzionali".

120. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 30, 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti:

«30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Ducato dei Vini Friulani un contributo annuo per le spese di funzionamento e relative all'attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enogastronomica della Regione, sostenute nel corso dell'intero esercizio finanziario per cui è presentata domanda.

31. Per le finalità previste al comma 30 l'Associazione presenta domanda entro il 31 gennaio alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, corredata di una relazione sull'attività da svolgere e di un preventivo di spesa.

32. Su richiesta dell'Associazione è disposta, in via anticipata, l'erogazione del 70 per cento del finanziamento previsto; all'anticipazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante 30 per cento è erogato previa presentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000 .»;

b) dopo il comma 30, come sostituito dal comma 125, lettera a), è inserito il seguente:

«30 bis. Il contributo di cui al comma 30 è concesso nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"».

121. Ai fini della prima erogazione del contributo di cui all'articolo 7, commi da 30 a 32, della legge regionale 17/2008, come modificati dal comma 120, la domanda di concessione è presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

122. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 30, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 120, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e al capitolo 5435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente " Contributo annuo all'associazione Ducato dei Vini Friulani per le spese di funzionamento e relative all'attività di divulgazione e valorizzazione della cultura enogastronomica della Regione ", che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

123. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono inseriti i seguenti:

«4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.

4 ter. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004.».

124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a implementare le prime iniziative strategiche per il sistema socio-economico regionale nel sud-est Europa e nella Federazione russa sviluppate nell'ambito dell'International desk istituito presso l'Associazione Informest di Gorizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 130, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).

125. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 124 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente alle relazioni internazionali e comunitarie, approva specifiche linee di indirizzo annuali per l'Associazione Informest.

126. Per le finalità di cui al comma 124 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente: «Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.».

2. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è sostituita dalla seguente:

«d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;».

4. L'articolo 12 bis della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Ai fini di cui all'articolo 34 e per promuovere lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a erogare ai proprietari di superfici forestali, certificate ai sensi dell'articolo 19, contributi in conto capitale per interventi relativi alla viabilità forestale con priorità per i soggetti che aderiscono a un contratto di filiera;

b) a erogare alle imprese di utilizzazione boschiva che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità, nell'ordine, per le imprese che comprendono come soci imprese boschive, per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 19 e per le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

c) a erogare, alle imprese di trasformazione che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

2 ter. L'Amministrazione regionale può concedere i contributi di cui al comma 2 bis, lettere b) e c), anche attraverso soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2 quater. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 bis sono disposti con uno o più regolamenti.».

6. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 34.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2611 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi in conto capitale ai proprietari di superfici forestali per la viabilità forestale".

7. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2614 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di utilizzazione boschiva per la meccanizzazione forestale ".

8. Per le finalità di cui all'articolo 40, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 5, è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2612 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributi in conto capitale o interessi alle imprese di prima trasformazione del legno per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture ".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Riserva di caccia di Comeglians un contributo di 10.000 euro per la copertura degli oneri di realizzazione della sede [15].

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di caccia corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 5785 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla riserva di caccia di Comeglians per la copertura degli oneri di realizzazione della sede" [16].

12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinchè siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.»;

b) la lettera c) del comma 2 e il comma 3 dell'articolo 2 sono abrogati a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del presente articolo;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che:

a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;

b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani.

2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che:

a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltivazione effettuata successivamente all'1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della riforma concernente la Politica Agricola Comune (PAC);

b) derivano da ritiro dei seminativi dalla produzione in attuazione di disposizioni comunitarie;

c) ricadono in zone interessate da opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e in aree ove sono posizionate le opere necessarie per la vigilanza, il controllo, la riparazione e il monitoraggio delle medesime.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di prati stabili, entro quindici giorni dall'approvazione, le modificazioni degli strumenti urbanistici comunali riguardanti le formazioni erbacee di cui al comma 1.»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Misure di conservazione)

1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:

a) riduzione di superficie;

b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacei naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:

a) la concimazione purchè sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;

b) l'attività di pascolo purchè non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Deroghe)

1. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:

a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;

b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1).

2. Il richiedente a corredo della domanda presenta il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili interessati dall'intervento e dei terreni interessati dagli eventuali interventi compensativi.

3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione dispone l'obbligo di realizzare interventi compensativi a cura del richiedente, secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'allegato C.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono essere, altresì, utilizzati per gli interventi compensativi i terreni ricompresi nell'inventario dei prati stabili che hanno perso i requisiti per cause naturali e non dipendenti da violazioni di norme. Tali cause sono accertate ai sensi dell'articolo 6 bis.

5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla stipulazione di idonea fideiussione.

6. La struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione accerta la corrispondenza degli interventi compensativi con il progetto di compensazione approvato.

7. Il proponente gli interventi di cui al comma 1, qualora assoggettati a valutazione d'impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità, ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), trasmette la domanda e la documentazione di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale.»;

f) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale codifica in una banca dati i prati stabili naturali di pianura e, sentiti gli Enti locali, realizza l'inventario dei prati stabili naturali che contiene le formazioni erbacee di cui all'articolo 3. Nell'inventario e nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonchè i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili. L'inventario riporta, altresì, le misure di tutela insistenti su ciascun prato stabile.»;

g) al comma 7 dell'articolo 6 dopo le parole «per la realizzazione dell'inventario» sono aggiunte le seguenti: «e per le modifiche del medesimo»;

h) il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«1. L'inventario può essere aggiornato in ogni tempo in conformità alle disposizioni dell'articolo 3:

a) d'ufficio, anche in esito alle attività di monitoraggio di habitat e specie di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

b) su domanda del proprietario o del conduttore, corredata della relazione tecnica o di idonea documentazione, indirizzata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali.»;

i) il comma 1 bis dell'articolo 6 bis è abrogato;

j) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 la parola «integrare» è sostituita dalla seguente: «modificare».

13. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con le modalità di cui all'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 9/2005, l'adeguamento dell'inventario dei prati stabili alle disposizioni di cui al comma 12.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 3107 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'adeguamento e l'aggiornamento dell'inventario dei prati stabili naturali della pianura".

15. Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), è abrogato.

16. Il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è abrogato.

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale), il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale assicura le attività di ordinaria amministrazione pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2012, di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale, utilizzando, a tal fine, il personale della medesima per il periodo di novanta giorni dal 4 maggio 2012, data di entrata in vigore della citata legge regionale 9/2012, decorso il quale la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9/2012 . Il Commissario liquidatore dell'Autorità di bacino regionale dispone delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2012 della soppressa Autorità di bacino regionale.

18. Gli oneri derivanti dal comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Assessore all'ambiente, energia e politiche per la montagna, delegato alla protezione civile, individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità socio-ambientale determinatosi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, un finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita ai sensi dell'ordinanza del Ministero dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare -UD e Grado - GO), di cui è autorizzato ad avvalersi, in base all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 22 giugno 2012, n. 10.

20. Il direttore del servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 19, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento, corredata del preventivo analitico delle spese da sostenere.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2632 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento per le spese di funzionamento e del personale operante presso la struttura commissariale costituita per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale della laguna di Marano e Grado".

22. L'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Rilevazione neve e valanghe)

1. L'espletamento del servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe viene effettuato dalla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali e forestali utilizzando di norma il personale del Corpo forestale regionale.

2. Per lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 la Direzione centrale competente è autorizzata:

a) ad avvalersi di soggetti esterni individuati attraverso procedure a evidenza pubblica e ad assumere i corrispondenti oneri;

b) ad acquistare e a installare stazioni di rilevamento neve automatiche e di tipo manuale;

c) a svolgere attività di propaganda;

d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;

e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;

f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

3. La Direzione centrale competente impartisce istruzioni operative ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), al fine di consentire il trattamento uniforme dei dati raccolti.».

23. Gli oneri previsti per le finalità dell'articolo 12 della legge regionale 34/1988, come sostituito dal comma 22, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.2060 e al capitolo 2932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

24. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

25. [In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, e comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , nonché in attuazione dell'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 15/2014 , e sulla base delle deliberazioni degli enti locali interessati da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2016, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l'ambito territoriale unico di cui all'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2016, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione. Le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti. Resta fermo quanto previsto dalla normativa interna e comunitaria in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, dall'articolo 34, commi 20 e seguenti, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012] [17].

26. Il quantitativo di rifiuti solidi urbani e da raccolte differenziate, autorizzato su base giornaliera presso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, può essere compensato su base settimanale.

27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonchè, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale»;

b) al comma 8 dopo le parole «successive modifiche» le parole «, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione, disciplinate con regolamento» sono soppresse;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.»;

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.»;

f) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:

a) gli enti e gli organismi pubblici;

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.»;

g) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006»;

h) dopo il comma 14 bis, come inserito dalla lettera g), è inserito il seguente:

«14 ter. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, il Piano del governo del territorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.»;

i) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).»;

j) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonchè esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.»;

k) il comma 17 è abrogato;

l) al comma 18 le parole: «e paesaggistica» sono soppresse;

m) al comma 19 la parola: «adottato» è soppressa;

n) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la formazione dei documenti di cui al comma 3.».

2. Esplicano i loro effetti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge regionale 22/2009, come sostituito dal comma 1, lettera c), gli incontri e le assemblee comunque denominate organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge per la formazione dei documenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22/2009.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge regionale 22/2009, come modificato dal comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contenimento delle spese per il personale, è autorizzata a sostenere gli oneri per l'effettuazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti assegnati al gruppo di lavoro dedicato alla predisposizione degli strumenti urbanistici regionali.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5, corredata di una relazione illustrativa relativa agli studi e alle analisi, nonchè del connesso preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per la realizzazione di studi e analisi del sistema fognario, finalizzati anche a dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, un contributo straordinario pari a 20.000 euro per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere, nonchè per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla struttura [18].

10. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 9, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2600 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al monastero benedettino Santa Maria di Poffabro, in Comune di Frisanco, per l'acquisto di un sistema di depurazione e per la realizzazione di opere finalizzate all'ottimale smaltimento delle acque nere".

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" un contributo straordinario per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione, della maggiore portata del torrente Corno, ivi comprese le spese già sostenute all'entrata in vigore della presente legge.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario all'Autorità d'ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano" per sostenere le spese connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e al trattamento presso l'impianto di depurazione della maggiore portata del torrente Corno".

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Remanzacco un contributo straordinario per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata dal Comune alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2610 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Remanzacco per la realizzazione di un intervento di sistemazione idraulica e fognaria nella frazione di Ziracco".

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, ivi compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

19. Il contributo di cui al comma 18 è concesso ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 .

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa relativa degli interventi e del connesso quadro economico della spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2613 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli (CIPAF) di Gemona del Friuli per dotare l'impianto di depurazione di ulteriori sistemi tecnologici e di controllo, compresa una stazione di monitoraggio in continuo del refluo in ingresso al depuratore".

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per i lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale.

23. La domanda di contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 1825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Chiopris Viscone per lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'ecopiazzola comunale".

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario pari a 80.000 euro per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale.

26. La domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa relativa all'intervento e del connesso quadro economico della spesa di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1061 e del capitolo 2608 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ronchis per la realizzazione degli interventi di collegamento dell'ecopiazzola alla rete fognaria comunale".

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Polcenigo un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione e all'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe di proprietà del Comune medesimo [19].

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa [20].

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 1824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario al Comune di Polcenigo finalizzato alla concessione di contributi ai titolari delle malghe per la realizzazione e l'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe medesime".

31. Al fine di favorire un processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma di interesse regionale di interventi di manutenzione sugli immobili medesimi, nonchè sulla viabilità e relative pertinenze di competenza degli enti locali.

32. Il programma di cui al comma 31 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle domande presentate dai beneficiari alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro l'1 marzo di ogni anno, con le modalità e secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 33 [21].

33. Gli interventi sono inseriti nel programma di cui al comma 32 sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013). In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento [22].

34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia [23].

35. [Gli enti pubblici beneficiari dei finanziamenti presentano, entro un anno dalla conclusione degli interventi a titolo di rendicontazione, una dichiarazione che attesti gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dall'Amministrazione regionale e all'ammontare del cofinanziamento dell'ente pubblico] [24].

36. Per le finalità di cui ai commi da 31 a 35 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3416 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Programma di interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici".

37. Al comma 29 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2011), le parole «a erogare alla Banda comunale di Azzano Decimo Filarmonica di Tiezzo 1901» sono sostituite dalle seguenti: «a concedere al Comune di Azzano Decimo».

38. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 37, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole «alla banda comunale di Azzano Decimo "Filarmonica di Tiezzo 1901"» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune di Azzano Decimo».

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per la ristrutturazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili comunali".

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vito d'Asio un contributo straordinario per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione di Anduins.

43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vito d'Asio per la manutenzione della sede municipale sita nella frazione Anduins".

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio «Casa Lisandra» di proprietà comunale.

46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Giorgio della Richinvelda finalizzato ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Casa Lisandra di proprietà comunale".

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.

49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 5773 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla parrocchia San Michele Arcangelo di Campeglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".

51. Alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6271 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia a sollievo delle spese sostenute per l'ultimazione di lavori di straordinaria manutenzione".

54. Alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa.

55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 6277 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia Maria Madre e Regina di Trieste a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per la manutenzione straordinaria e ordinaria della Chiesa Maria Madre e Regina, Tempio nazionale di Monte Grisa".

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Gonars un contributo straordinario per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gonars per il rifacimento nel territorio comunale di un tratto di marciapiede lungo via Felettis nella frazione di Fauglis".

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse iscritte all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, indistintamente, per le finalità di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese ovvero ad assegnare finanziamenti per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale aventi le caratteristiche e per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 dicembre 2011, n. 735.

62. La Giunta regionale approva il programma di interventi e dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie erogate dallo Stato.

63. Per le finalità di cui ai commi 61 e 62 è autorizzata la spesa di 3.337.072,84 euro a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1067 e del capitolo 3807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale - Fondi statali".

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli.

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile che colleghi via Coletti e via dei Grilli".

67. Al fine di offrire la propria solidarietà e portare aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 1 milione di euro al fondo per la protezione civile regionale.

68. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamento del fondo regionale per la protezione civile per gli aiuti alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici".

69. All'onere complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui al comma 68 si provvede come di seguito indicato:

a) per la quota di 589.295 euro con gli utili realizzati dalla società Friuli Venezia Giulia Strade Spa risultati in chiusura dell'esercizio 2011 e distribuiti alla Regione, socio unico della società, accertati e riscossi sull'unità di bilancio 3.2.134 e sul capitolo 1274 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Entrate derivanti da utili della Società Friuli Venezia Giulia Strade";

b) per la quota di 410.705 euro mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.2.1175 e dal capitolo 9684 «Oneri per spese impreviste - di parte capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002, connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009.

71. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2333 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo connesso alla predisposizione del progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei Comuni ricadenti nel bacino del fiume Fella, colpiti dalle alluvioni del 29 agosto 2003 e del 4 settembre 2009".

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto, e non completamente utilizzato nel corso dell'esercizio finanziario 2011, per la corresponsione dei compensi e dei gettoni spettanti ai componenti degli organismi tecnici di cui agli articoli 3, comma 4, e 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), ai fini dell'espletamento della medesima attività nel corso dell'anno 2012.

73. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del».

74. Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:

«49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.».

75. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), si intendono comprese nelle tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), anche le opere di culto secondo le disposizioni del Titolo V della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni).

76. I parametri di convenienza economica stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072, per le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), ai fini del recupero e della valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge regionale 30/1977, la cui esecuzione sia stata appaltata dall'Amministrazione regionale e sia tutt'ora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono elevati del 50 per cento; la spesa ammissibile per le opere di restauro non può superare il 50 per cento del costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 .

77. I progetti e le eventuali perizie di variante, ivi inclusi i quadri economici, sono adeguati alle disposizioni di cui al comma 76.

78. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modificazioni, la struttura commissariale straordinaria istituita ai sensi dell'articolo 5, commi 67 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), opera per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di recupero del complesso castellano e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

79. La nomina del commissario straordinario è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.

80. Per ragioni di preminente interesse pubblico è in facoltà della Giunta regionale disporre l'anticipata cessazione delle attività commissariali.

81. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione con riferimento alla nomina dell'attuale commissario straordinario.

82. Il comma 68 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

83. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

84. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2011 le parole «Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento».

85. La domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 18/2011, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

86. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2011 le parole «Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Consorzio dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento».

87. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

88. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 le parole «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna».

89. E' fatta salva la domanda per la concessione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

90. All'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «e di controllo» sono soppresse;

b) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

«23 bis. Il gestore, in relazione alle attività di controllo di cui al comma 22, versa ad ARPA le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. Le relative entrate sono destinate, da ARPA, alle attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali.»;

c) al comma 25 le parole «, per le attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali» sono soppresse;

d) i commi 26 bis e 27 bis sono abrogati.

91. All'articolo 6 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 81 le parole «, nonchè per gli interventi di adeguamento alla vigente normativa in materia di rifiuti, dell'esistente impianto di smaltimento sito nel porto di Monfalcone» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di collettamento e scarico delle acque di dilavamento dell'area destinata al deposito di rinfuse di ferro presso il porto di Monfalcone» e le parole «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;

b) al comma 82 le parole «Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna».

92. E' fatta salva la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 81, della legge regionale 18/2011 presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

93. Il contributo di cui all'articolo 6, comma 82, della legge regionale 18/2011 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .

94. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), le parole «e realizzazione di servizi igienici a servizio dei visitatori» sono soppresse.

95. Al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono aggiunge in fine le seguenti parole: «, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico».

96. All'articolo 5 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La delega si intende conferita fino all'instaurarsi di contenzioso e comunque non oltre la scadenza del contratto di servizio stipulato tra le singole Province e le Aziende concessionarie.»;

b) dopo il comma 31 è inserito il seguente:

«31 bis. I soggetti che realizzano lavori che interessano la sede stradale e che comportano variazioni del servizio del trasporto pubblico locale, preventivamente all'inizio dei lavori, richiedono alla Provincia la valutazione dei maggiori oneri per l'erogazione del servizio, correlati alla realizzazione dei lavori medesimi.»;

c) al comma 32 dopo le parole «dalla Provincia e» sono inserite le seguenti: «a lavori non programmati, conseguenti».

97. All'articolo 17 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dopo le parole «impegni contrattuali assunti,» sono inserite le seguenti: «o comunque non utilizzate»;

b) alla lettera c) del comma 7 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ivi incluso l'acquisto di mezzi ferroviari»;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, la Giunta regionale delibera la ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al comma 7, derivanti dai ribassi d'asta, da somme impegnate e non erogate a fronte della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, da sanzioni amministrative comminate ai gestori dei servizi per minori servizi resi, nonchè da eventuali somme non impegnate nel corso di ciascun esercizio finanziario, tra le azioni indicate alle lettere a), b) e c), dello stesso comma 7.

7 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 bis.».

98. Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è inserito il seguente:

«54 bis. Agli oneri di cui al comma 54 si fa fronte con le risorse accertate in entrata a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1120 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Restituzione dallo Stato dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale decreto legislativo 19.11.1997 n. 422 " nella misura e per gli importi certificati a consuntivo dalle Province e dai Comuni in merito ai maggiori oneri effettivamente sostenuti ogni anno in esecuzione dei contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.».

99. Il Comune di Sedegliano è autorizzato, in deroga alle disposizioni di legge, a utilizzare integralmente il contributo pubblico disposto ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per la realizzazione di infrastrutture nel PIP in località Pannellia, e a rendicontare le spese, ancorchè sostenute per la realizzazione di opere pubbliche affini a quelle oggetto di contributo con l'utilizzo delle economie. La spesa sostenuta dovrà essere rendicontata con attestazione del responsabile del procedimento al momento della rendicontazione e comunque prima dell'emissione del formale provvedimento di definizione della pratica.

100. Il Comune di Manzano, già beneficiario dei contributi di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è autorizzato a utilizzare i contributi medesimi nei limiti dell'importo concesso con decreto n. 884 del 6 dicembre 2010, con riferimento alle prime sei annualità, per la realizzazione dell'intervento originario, destinando le quote di contributo rimanenti alla realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di Borgo del Pozzo [25].

101. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione [26].

102. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese sostenute dalla società Ferrovie Udine Cividale Srl per il suo funzionamento, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla società stessa un finanziamento pari all'importo annualmente stanziato dal bilancio regionale.

1 ter. L'importo di cui al comma 1 bis è annualmente aggiornato nella misura del 95 per centro del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti ISTAT FOI capitolo trasporti.

1 quater. Il finanziamento di cui al comma 1 bis viene trasferito in via di anticipazione, entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura del 90 per cento dell'importo annualmente definito. Il saldo viene erogato, entro il mese di giugno dell'anno successivo, previa attestazione della regolarità delle prestazioni effettuate e dei servizi svolti da parte della Direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico locale, sulla base della documentazione a consuntivo fornita dalla società.».

103. Le risorse regionali e statali trasferite sul fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), per il superamento dei diversi contesti emergenziali, nonchè per la realizzazione di interventi in materia di difesa del suolo, al raggiungimento delle predette finalità, sono utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 64/1986 .

104. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, è fatto obbligo ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle aeree collinari e montane di comunicare alla Protezione civile della Regione l'esistenza e l'esatta ubicazione di manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota quali, in particolare, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie.

105. Il Corpo forestale regionale tramite il personale in servizio presso le stazioni forestali segnala tempestivamente alla Protezione civile della Regione la presenza dei manufatti di cui al comma 104.

106. E' fatto obbligo agli enti proprietari di elettrodotti, ubicati nelle zone collinari e montane, di evidenziare il terzo superiore dei tralicci, di altezza maggiore di 15 metri dal suolo, con una verniciatura a bande di colore bianco e rosso, nonchè di evidenziare le campate dei fili conduttori, poste a un'altezza dal suolo superiore ai 25 metri, mediante palloncini di colore bianco e rosso, collocati sulle funi di guardia, a una distanza non superiore a 45 metri l'uno dall'altro.

107. E' fatto obbligo ai gestori di fili a sbalzo, teleferiche e funivie di evidenziare la stazione a monte e a valle degli impianti a fune, ubicati nelle zone collinari e montane, mediante opportune segnalazioni.

108. Qualora si accerti la presenza di fili a sbalzo o di teleferiche ovvero di altri manufatti potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota non adeguatamente segnalati e realizzati abusivamente, che possono rappresentare pericolo per i mezzi aerei impegnati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario, la Protezione civile della Regione può procedere all'immediata rimozione delle campate aeree e alla demolizione dei manufatti. Il ripristino dello stato dei luoghi e le relative spese sono a carico dei responsabili dell'abuso.

109. Per l'attuazione dei commi 107 e 108 la Regione provvede a emanare apposito regolamento entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

110. E' fatto obbligo ai proprietari e gestori di fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti e funivie di provvedere alla loro messa a norma, ai sensi dei commi 106 e 107, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 109.

111. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 104 a 110, si applica, previo accertamento della violazione da parte del Corpo forestale regionale, la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.

112. Il Corpo forestale regionale provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 111.

113. La Regione provvede al recupero coattivo nei modi di legge delle eventuali spese sostenute dalla Protezione civile della Regione per la rimozione dei manufatti abusivi potenzialmente pericolosi per il volo a bassa quota.

114. La Protezione civile della Regione, in collaborazione con il Corpo forestale regionale, predispone una cartografia degli ostacoli permanenti e temporanei al volo e alla navigazione aerea.

115. La cartografia di cui al comma 114 è pubblicata sul sito della Protezione civile stessa e resa scaricabile on line.

116. Le modalità di aggiornamento della cartografia di cui al comma 114 sono definite nell'apposito regolamento di cui al comma 109.

117. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 111 e 112 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1272 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Sanzioni per violazioni delle norme relative alla sicurezza dei mezzi aerei impiegati nell'attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario".

118. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), le parole «con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l'onere di coltivazione è applicato al solo materiale commerciato,» sono soppresse.

119. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 " Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio "), è aggiunto il seguente:

«7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7.».

120. [Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le parole «o delle società pubbliche partecipate minoritariamente da soggetti senza scopo di lucro» sono soppresse] [27].

121. All'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 abbiano una partecipazione internazionale, europea o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza, siano state finanziate dalla Regione per almeno tre anni negli ultimi dieci anni, il soggetto organizzatore presenta all'ente competente al rilascio l'istanza di autorizzazione al transito almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.»;

b) dopo il comma 1.1 sono inseriti i seguenti:

«1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.

1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.»;

c) il comma 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2 Per le manifestazioni di cui al comma 1.1 il canone giornaliero di concessione è fissato in 300 euro per percorsi inferiori a 50 chilometri e in 600 euro per percorsi superiori a 50 chilometri.».

122. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è aggiunta la seguente:

«d bis) organizza manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'educazione stradale, anche attraverso iniziative volte a fornire informazioni sull'attività svolta e sui programmi approvati, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 25/2004, come aggiunta dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.1.1095 e al capitolo 3936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il comma 23 - Tabella E.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cordenons un contributo straordinario per la realizzazione di una rotatoria stradale tra via Mazzini, via della Filanda e via Traversagna.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cordenons per la realizzazione di una rotatoria stradale tra via Mazzini, via della Filanda e via Traversagna".

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cercivento un contributo straordinario per la riqualificazione, la manutenzione e la sistemazione della viabilità stradale.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3824 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cercivento per la riqualificazione, la manutenzione e la sistemazione della viabilità stradale".

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Sacile un contributo straordinario per la creazione di percorsi protetti e per la sistemazione della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geronima, via Friuli e via Lombardia.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per la creazione di percorsi protetti e per la sistemazione della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geronima, via Friuli e via Lombardia".

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Maria la Longa un contributo straordinario per la riqualificazione e la valorizzazione di via Danielis e di via Zompicco.

13. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 3830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Santa Maria la Longa per la riqualificazione e la valorizzazione di via Danielis e di via Zompicco".

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per la manutenzione della viabilità comunale.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Prata di Pordenone per la manutenzione della viabilità comunale".

18. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le parole «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».

19. All'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impianti per natanti e per aeromobili»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli sono considerati impianti stradali.»;

c) al comma 3 dopo le parole «per natanti» sono inserite le seguenti: «e per aeromobili».

20. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno disposto a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, conseguente all'affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva della realizzazione della circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo - Pasiano di Pordenone, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione e potenziamento della viabilità provinciale di interconnessione con l'autostrada A 28, lungo l'asse che collega i comuni di San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e Azzano Decimo, Villotta di Chions, nonchè della circonvallazione est dell'abitato di Sacile di collegamento con la S.S. 13.

21. La società Friuli Venezia Giulia Strade SpA realizza gli interventi di cui al comma 20 nel rispetto delle indicazioni progettuali elaborate dalla Provincia di Pordenone.

22. Agli oneri di cui ai commi 20 e 21 si fa fronte con l'impegno già disposto a favore di Friuli Venezia Giulia Strade SpA all'atto di delega della realizzazione della circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo - Pasiano di Pordenone.

23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 5 bis le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«1 ter. Per ciascun esercizio finanziario il soggetto richiedente può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa; nel caso in cui il soggetto presenti per lo stesso esercizio finanziario più domande di contributo, è ritenuta ammissibile la domanda recante la richiesta dell'importo contributivo minore.»;

c) [al comma 3 dell'articolo 20 le parole «entro il 31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 20 settembre»] [28].

2. [Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 8/2003, entro il 31 maggio 2012, sono ritenute ammissibili se confermate dall'istituto proponente, dall'1 al 20 settembre 2012] [29].

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Muggia, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento di completamento e adeguamento del complesso sportivo comunale in località Piasò;

b) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Friuli alle norme di sicurezza e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi;

c) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ampliamento e ristrutturazione del palasport Primo Carnera e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e agibilità della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo;

d) al Comune di Treppo Carnico, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di recupero del corpo centrale del fabbricato scuole a uso pratica sportiva, attività fisico motorie, tempo libero, già realizzato;

e) al Comune di Torreano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di completamento delle infrastrutture del polisportivo comunale di Torreano, già realizzato;

f) al Comune di Polcenigo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

g) all'associazione Tennis Club Moruzzo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di costruzione e copertura campi da tennis, già realizzato;

h) al Comune di Maniago, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), per il finanziamento dell'intervento di sistemazione aree esterne del centro polisportivo comprensoriale, già realizzato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonchè di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

5. Il Comune di Remanzacco è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'intervento finanziato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008 (decreto 26 dicembre 2009, n. 2745/APL58P1), per la costruzione di un'altro impianto sportivo.

6. Il Comune di Staranzano è autorizzato a devolvere il contributo regionale in annualità costanti, concesso con decreto 14 settembre 2006, n. 2750/CULT/5SP ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, per la realizzazione d'interventi di adeguamento degli impianti sportivi esistenti in luogo della costruzione della struttura polivalente originariamente prevista. A tal fine è fatta salva la domanda presentata entro il 31 dicembre 2011.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il beneficiario di cui al medesimo comma presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonchè di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, all'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone per l'intervento di costruzione e miglioramento delle strutture sportive a favore del diverso intervento già realizzato riguardante l'adeguamento degli spogliatoi, dei servizi igienici e la costruzione di un magazzino.

9. Per le finalità di cui al comma 8 l'associazione sportiva dilettantistica GS Vallenoncello di Pordenone presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 31 ottobre 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori nonchè di rendicontazione, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso alla Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa nel Comune di Camino al Tagliamento, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello previsto nel progetto allegato al decreto di concessione.

11. Il contributo di cui al comma 10 s'intende finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.

12. Per le finalità di cui al comma 10 la Parrocchia di Santa Maria di Pieve di Rosa presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, un' istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sua caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa;

c) piano di ammortamento.

13. Per le finalità di cui al comma 10 in conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive conferma il contributo, fissa nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e adotta i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un intervento finanziario straordinario per l'acquisizione dalla società RCS Sport Spa di Milano, quale soggetto organizzatore unico, dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia che si svolgeranno nel Friuli Venezia Giulia negli anni 2013 e 2014 e dei diritti di altri grandi eventi sportivi che si terranno in regione nei medesimi anni [30].

15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5768 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Intervento finanziario straordinario in favore dell'Agenzia regionale Promotur per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia e di altri grandi eventi sportivi che si svolgeranno nella regione negli anni 2013 e 2014" [31].

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5727 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società dilettantistica Pallavolo Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società U.S. Ardita Gorizia - associazione sportiva dilettantistica di Gorizia -, un contributo straordinario per la realizzazione del progetto Let's Go Basket avente la finalità di creare una scuola di basket quale centro di riferimento per la pratica della pallacanestro e rivolto alla collaborazione sportiva e sociale dei ragazzi dell'area transfrontaliera goriziana.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Società U.S. Ardita Gorizia associazione sportiva dilettantistica di Gorizia per la realizzazione del progetto Let's Go Basket".

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5735 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste un contributo straordinario per spese di promozione e organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5736 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Sci Club '70 di Trieste per spese di promozione ed organizzazione dei campionati italiani di sci che si tengono annualmente a Tarvisio".

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5746 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Volley Team 87 di Tricesimo per lo svolgimento della propria attività".

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5733 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Calcio Chiasiellis di Mortegliano per lo svolgimento della propria attività".

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo un contributo straordinario e per lo svolgimento della propria attività.

35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5748 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Moruzzo di Moruzzo per lo svolgimento della propria attività".

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica OL3 di Faedis per lo svolgimento della propria attività".

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5749 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla società sportiva Pool Pallacanestro Udine di Udine per lo svolgimento della propria attività".

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società sportiva Forum Iulii Rugby di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6052 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5761 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Volley Talmassons di Talmassons per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877, con sede a Trieste, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

49 bis. Fatta salva la domanda presentata ai sensi del comma 49, il procedimento per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è assegnato alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici [32].

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

51. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5765 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Società Triestina Canottieri ADRIA 1877 per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

52. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 73 dopo le parole «finanziamento straordinario» sono inserite le seguenti: «di 200.000 euro annui per venti anni»;

b) il comma 74 è sostituito dal seguente:

«74. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 73 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 novembre 2012. Tale domanda è corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale e di una perizia asseverata di stima del valore del palazzetto medesimo. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione di copia autentica del contratto di acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale, nonchè di copia autentica del relativo contratto di mutuo definitivo.»;

c) al comma 81 le parole «per interventi finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici e relativo adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza presso l'aeroporto di Campoformido» sono sostituite dalle seguenti: «per l'adeguamento degli impianti elettrici nella struttura adibita ad hangar presso l'aeroporto di Campoformido»;

d) al comma 82 le parole «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2012»;

e) al comma 97 il numero «1919» è sostituito dal seguente «1.910».

53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 81, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 52, lettera c), continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1088 e al capitolo 5680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole «per interventi finalizzati al ripristino di impianti sportivi danneggiati da eventi atmosferici e da atti vandalici e relativo adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza presso l'aeroporto di Campoformido» sono sostituite dalle seguenti: «per l'adeguamento degli impianti elettrici nella struttura adibita ad hangar presso l'aeroporto di Campoformido», che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute successivamente al 1 gennaio 2008 per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile denominato Casa della Gioventù in Pasiano di Pordenone.

55. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 54 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la famiglia corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

56. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 6270 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Pasiano di Pordenone per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile".

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale un contributo straordinario per la costruzione, il completamento e il miglioramento d'impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione d'impianti in disuso in Pasiano di Pordenone.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5729 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Visinale per la costruzione, il completamento ed il miglioramento di impianti sportivi e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione di impianti in disuso in Pasiano di Pordenone".

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo.

61. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Centro Atletico Ricreativo di Ciconicco di Fagagna per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo".

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini, del medesimo Comune.

64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5737 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pasiano di Pordenone per il completamento delle aree esterne dedicate ad attività sportive dell'istituto comprensivo, plesso Cecchini".

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo straordinario per l'acquisto e per l'esecuzione dei lavori di posizionamento di una struttura fissa, coperta e chiusa di circa 80 mq. a completamento dell'impianto sportivo comunale.

67. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5740 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per il completamento dell'impianto sportivo comunale".

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Savogna un contributo straordinario per il ripristino del campo di basket, ivi compresi i canestri e le altre attrezzature necessarie al suo utilizzo.

70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5742 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Savogna per il ripristino del campo di basket".

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ampezzo un contributo straordinario per concorrere al finanziamento dell'intervento già realizzato di costruzione di un fabbricato a uso spogliatoi atleti presso l'impianto sportivo comunale.

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive -, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

74. Per le finalità del comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5757 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Ampezzo per la costruzione di un fabbricato ad uso spogliatoi atleti per il gioco del calcio".

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di adeguamento della pista di atletica leggera della stadio comunale del Comune medesimo.

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5766 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Lignano Sabbiadoro per l'esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento della pista di atletica leggera dello stadio comunale".

78. All'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 dopo le parole: «delle scienze naturali e ambientali.» sono inserite le seguenti: «Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte, a decorrere dall'anno 2012, sulla base del grado d'interesse regionale, attribuendo livelli differenziati di qualità tecnica sulla base della proiezione regionale, nazionale e internazionale delle stesse. E' data priorità alle iniziative in forma di evento culturale di carattere straordinario, non programmabile, in quanto imprevedibile e non ripetitivo che si concludono nell'anno di presentazione della domanda»;

b) al comma 12 dopo le parole: «alla data della stipula della convenzione» sono inserite le seguenti: «purchè pertinenti con l'iniziativa, a esclusione delle spese generali e di funzionamento, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati, arredi, attrezzature e macchinari, delle spese per oneri finanziari, ammende, penali e interessi. Il contributo massimo è fissato in 20.000 euro»;

c) al comma 12 bis sono aggiunte infine le seguenti parole: «Per ciascun esercizio finanziario il soggetto richiedente può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa; nel caso in cui il soggetto presenti per lo stesso esercizio finanziario più domande di contributo, è ritenuta ammissibile la domanda recante la richiesta dell'importo contributivo minore. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 12 i soggetti che nell'anno di riferimento già beneficiano di contributi nel settore culturale e delle lingue minoritarie.».

79. - 81. [33]

82. Al comma 105 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole «al Teatro popolare «La Contrada»» sono sostituite dalle seguenti: «a La Contrada - Teatro stabile di Trieste -,».

83. Alla tabella k allegata alla legge regionale 18/2011 le parole «al Teatro popolare "la Contrada di Trieste"» sono sostituite dalle seguenti: «a La Contrada - Teatro stabile di Trieste -».

84. Di conseguenza a quanto disposto al comma 82 all'unità di bilancio 5.2.2.5048 nella denominazione del capitolo di spesa 5451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012 le parole «al teatro popolare "La Contrada"» sono sostituite dalle seguenti: «a La Contrada -Teatro stabile di Trieste».

85. All'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 70 della legge regionale 1/2007 la parola «settimo» è sostituita dalla seguente: «ottavo»;

b) al comma 72 le parole «dall'anno 2013» sono sostituite con le seguenti: «dall'anno 2014»;

c) [dopo comma 159 è inserito il seguente:

«159 bis. La Giunta provvede alla nomina del Comitato purchè siano pervenute le proposte dalla maggioranza delle Province interessate.»] [34].

86. In relazione al disposto di cui al comma 85, lettere a) e b), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2013.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

89. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5725 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale musicale Nuova Banda di Carlino per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima".

90. - 101. [35]

102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia il Rossetti, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario finalizzato ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, così come risultante dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011.

103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

104. Per le finalità di cui al comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5718 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia per il mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario".

105. - 117. [36]

118. All'articolo 11 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 116 le parole «5431 per 230.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5431 per 260.000 euro»;

b) al comma 116 le parole «5434 per 581.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5434 per 640.000 euro»;

c) al comma 257 dopo la parola «sede» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli oneri accessori e le spese connesse».

119. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5431 è sostituita dalla seguente:

Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21 - articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche

 

Beneficiario

Contributo

La Cappella Underground

65.000,00

Visionario

65.000,00

Mediateca di Pordenone

65.000,00

Palazzo del cinema

65.000,00

Totale cap. 5431

260.000,00

 

120. La sezione della tabella T, riferita all'articolo 11, comma 113, della legge regionale 18/2011, riguardante il riparto del capitolo 5434 è sostituita dalla seguente:

Legge regionale 6 novembre 2006 n. 21 - articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica

 

Beneficiario

Contributo

Cinemazero

260.000,00

Cec

255.000,00

Cappella Underground

90.000,00

Palazzo del cinema

35.000,00

Totale cap. 5434

640.000,00

 

121. - 126. [37]

127. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Martinelli Film Company International s.r.l. per l'opera cinematografica Film e Fiction TV Marco d'Aviano - September Eleven 1683 -, un contributo straordinario per la sua realizzazione e distribuzione. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

128. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 127 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5743 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Martinelli Film Company International s.r.l. per la realizzazione e distribuzione del film e fiction tv Marco d'Aviano - September Eleven 1683".

130. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole: «nonchè per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi» sono soppresse.

131. Di conseguenza alle modifiche apportate con il comma 130, all'unità di bilancio 5.2.1.5050 nella denominazione del capitolo di spesa 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 le parole «nonchè per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili e di arredi da destinare a sedi degli organismi medesimi» sono soppresse.

132. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Canciano martire di Gonars un contributo straordinario a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna San Giovanni Bosco] [38].

133. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione] [39].

134. [Per le finalità previste dal comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 1828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia San Canciano Martire di Gonars a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna San Giovanni Bosco"] [40].

135. - 140. [41]

141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività, sostenuta nell'anno 2012, e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

142. La domanda per la erogazione del contributo di cui al comma 141 è presentata al servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

143. Per le finalità previste dal comma 141 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5745 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Fare Donna-FVG di Cervignano del Friuli per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".

144. - 149. [42]

150. All'articolo 11, comma 224, della legge regionale 18/2011 dopo le parole «secoli XII e XIII» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi interventi di restauro e promozione».

151. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, comma 224, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 150, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nella cui denominazione sono aggiunte infine le parole «,ivi compresi interventi di restauro e promozione», che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

152. - 160. [43]

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Gorizia un contributo straordinario per lo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva, sostenute nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata dei preventivi di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5763 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione nazionale alpini di Gorizia per lo svolgimento delle proprie attività, comprese le pubblicazioni destinate alla distribuzione collettiva".

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T.Cellottini di Monfalcone -, all'associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine, in misura paritaria tra le sei associazioni, un contributo straordinario per lo svolgimento delle proprie attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, Servizio beni e attività culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5764 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione I 60 Ruggenti - Ritrovarsi in musica di Trieste, all'associazione Corpo bandistico musicale Città di Cividale, all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - gruppo T. Cellottini di Monfalcone -, all'associazione Scuola Forense di Pordenone, all'associazione Musicale Folcloristica Triestina Vecia Trieste e all'associazione Coro del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine per lo svolgimento delle proprie attività".

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo un contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 3596 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto e la ristrutturazione di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni della frazione di Corva del Comune di Azzano Decimo".

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio un finanziamento straordinario di 20.000 euro ciascuna a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012.

171. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 sono presentate al servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento [44].

171 bis. Fatte salve le domande presentate ai sensi del comma 171, i procedimenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 170 sono assegnati alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici [45].

172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3565 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario alle parrocchie di San Cromazio di Udine e San Michele Arcangelo di Vendoglio a ristoro delle passività pregresse e delle spese di manutenzione e gestione degli immobili di proprietà sostenute nel periodo 2008-2012".

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e completamento della rete idrica antincendio e di realizzazione dell'impianto a protezione e spegnimento del sottotetto del corpo centrale del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.

174. Il contributo di cui al comma 173, è concesso, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima di 370.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14/2002

175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzata la spesa di 370.000 euro per l'anno 2012 a carico della unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato".

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.

177. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia San Canciano Martire di Risano di Pavia di Udine per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale".

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli un contributo straordinario per l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli.

180. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5739 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per l'esecuzione di lavori di recupero e restauro degli affreschi di facciata della Chiesa dei Santi Pietro e Biagio - Borgo Brossana di Cividale del Friuli".

182. Ai fini della valorizzazione del monumento sacrario militare di Oslavia e del monumento sacrario militare di Redipuglia, ivi comprese le iniziative collegate alle celebrazioni della Grande Guerra, consacrato nei secoli alla gratitudine della Patria verso i figli che combatterono epiche lotte nella guerra 1915- 1918, e sottoposti all'alta sorveglianza del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, al qual compete, tra l'altro, la tutela e la conservazione delle aree e delle infrastrutture in esso ricomprese, la Regione può stipulare protocolli d'intesa con la Prefettura di Gorizia, il Ministero della difesa, la Provincia di Gorizia, il Comune di Gorizia e il Comune di Fogliano-Redipuglia.

183. La Direzione centrale competente in materia di cultura svolge le funzioni attribuite alla Regione sulla base del protocollo d'intesa di cui al comma 182.

184. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 182 e 183 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 5175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

185. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato presso il Civico Museo Pasquale Revoltella di Trieste.

186. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 185 è presentata al Servizio beni e attività culturali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

187. Per le finalità previste dal comma 185 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5758 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Trieste per il restauro delle ruote dell'obice conservato al Museo Revoltella".

188. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di una statua commemorativa di Monsignor Santin, per il legame che la figura e l'opera umana e spirituale del presule riveste per il territorio giuliano e la comunità locale.

189. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 188 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

190. Per le finalità previste dal comma 188 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5759 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla fondazione Istituto di Cultura Marittimo Portuale di Trieste per la realizzazione di una statua commemorativa di Monsignor Santin".

191. [Alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La classificazione di cui al primo comma, nonchè l'eventuale riconoscimento di interesse regionale nei confronti di musei dotati di rilevante patrimonio artistico, storico o documentale e che svolgono la loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettività regionale, è disposta dalla Giunta regionale previo parere tecnico di una Commissione composta dal direttore della struttura regionale competente in materia di beni culturali, da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 e da un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. La classificazione e l'eventuale riconoscimento sono sottoposti a revisione triennale.»;

b) al primo comma dell'articolo 18 le parole: «, a qualunque categoria appartengano,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17»;

c) al primo comma dell'articolo 20, le parole «Al museo pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «Ai musei di cui all'articolo 17»;

d) al secondo comma dell'articolo 24 le parole «del Comitato regionale per i musei del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite con le seguenti: «della Commissione di cui all'articolo 17»] [46].

192. Sono abrogati gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale).

193. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), le parole «di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio» sono sostituite dalle seguenti: «di allestimenti museali ed espositivi negli spazi del complesso castellano, nonchè per la catalogazione e il restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici».

194. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come modificato dal comma 193, continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 e al capitolo 9476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione infine sono aggiunte le parole: «nonchè per catalogazione e restauro del patrimonio ceramico proveniente dagli scavi archeologici», che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

195. La Regione, le Province, i Comuni e i loro consorzi tutelano i rispettivi patrimoni archivistici al fine di garantirne la protezione e la conservazione e ne assicurano la valorizzazione, promuovendo la loro conoscenza attraverso forme di pubblica fruizione tali da non pregiudicarne l'integrità secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articola 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137 ).

196. Al comma 91 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), le parole «di indifferibili opere di adeguamento funzionale e impiantistico» sono sostituite dalle seguenti: «di miglioramenti funzionali e impiantistici».

197. Il contributo decennale di complessivi 5 milioni di euro, pari a 500.000 euro annui, concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi da 34 a 36, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), può essere utilizzato dal Comune medesimo per le seguenti finalità ed entro i seguenti limiti massimi di spesa:

a) progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale nel compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli, per complessivi 2 milioni di euro pari a 200.000 euro annui;

b) ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine e per la fruizione pubblica, per complessivi 2 milioni di euro pari a 200.000 euro annui;

c) interventi di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, gestita dall'associazione Centro per le Arti visive di Udine, per complessivi 1 milione di euro pari a 100.000 euro annui.

198. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 197 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazioni progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002 .

199. Di conseguenza a quanto disposto dal comma 197 l'attuale denominazione del capitolo 5312 che reca «Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale» è sostituita dalla seguente: «Contributo pluriennale al Comune di Udine per la realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale e per altri interventi su edifici a uso pubblico».

200. Il contributo ventennale di complessivi 5.772.602 euro pari a 288.630,10 euro annui, concesso al Comune di Udine ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per la ristrutturazione del compendio immobiliare denominato ex Frigorifero del Friuli può essere utilizzato dal Comune medesimo per la progettazione e realizzazione della sede del museo friulano di storia naturale in tale compendio.

201. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 200 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazioni progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

202. Dopo la lettera f bis) del comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:

«f ter) sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica.».

203. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è aggiunta la seguente:

«h bis) Societat Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.».

204. Gli oneri derivanti dall'articolo 24 della legge regionale 29/2007, come modificato dal comma 203, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

205. Dopo la lettera i) del comma 277 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 è aggiunta la seguente:

«i bis) Kappa Vu s.a.s. di Udine 25.000 euro.».

206. Gli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 277, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 205, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

207. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana -, un contributo straordinario per lo svolgimento delle attività istituzionali.

208. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 207 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

209. Per le finalità previste dal comma 207 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5728 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Achille Tellini di Manzano - istituto per la ricerca e la promozione della civiltà friulana per lo svolgimento delle attività istituzionali".

210. In attesa del trasferimento dei fondi statali stanziati per l'esercizio 2012 sul capitolo 7513 "Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza linguistica slovena" della Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare in termini di cassa, nei limiti delle somme impegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze, fino all'ammontare di 3 milioni di euro per il pagamento ai soggetti beneficiari di importi a valere sui fondi stanziati nel bilancio regionale 2012 sull'unità di bilancio 5.4.1.5044 Lingua e cultura slovena - spese correnti, con riferimento al capitolo 5571 "Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena - Fondi statali", per un importo di 2.700.000 euro destinato ai soggetti indicati nella Tabella S riferita all'articolo 11, comma 284, della legge regionale 18/2011 nel rispetto di un criterio di proporzionalità con gli interventi effettuati a favore dei medesimi soggetti con riguardo all'esercizio 2011, e con riferimento al capitolo 5671 "Contributo a sostegno dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena - Fondi statali articolo 6, commi 9 e 10 L.R. 16.11.2007 n. 26 " per un importo di 300.000 euro, da ripartire in parti uguali tra le organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena riconosciute con D.P.G.R. 26 settembre 2011, n. 0226/Pres.

211. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di ricerca slovena SLORI, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena prevista dall'articolo 10 della legge regionale del 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e delle iniziative correlate e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, con particolare riguardo al tema dell'uso della lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e redige in lingua italiana e slovena gli atti della Conferenza.

212. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 211 è presentata al Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

213. Per le finalità previste dal comma 211 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a valere sulle risorse già stanziate e non ancora utilizzate a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5622 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

214. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), la parola «attuano» è sostituita dalle parole «realizzano direttamente e in proprio».

215. La modifica di cui al comma 214 ha effetto a partire dall'anno 2013.

216. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia un contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere] [47].

217. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute e da sostenere. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento] [48].

218. [Per le finalità previste dal comma 216 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5771 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Lavoratori Emigranti Friulani (ALEF) del Friuli Venezia Giulia a ristoro delle passività pregresse"] [49].

219. Per l'anno 2012, in via straordinaria e in deroga alla ripartizione percentuale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), e di cui alla relativa disposizione del regolamento di attuazione, al fine di sostenere le attività delle sedi provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale della regione, l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1988 è integrato con 35.000 euro.

220. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

221. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione di promozione sociale Costruiamo il futuro di Udine un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti negli anni 2012 e 2013. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma [50].

222. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 221 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

223. Per le finalità previste dal comma 221 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 5762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione di promozione sociale Costruiamo il futuro di Udine per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione di eventi".

224. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le università degli studi di Trieste e di Udine delle convenzioni per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle università medesime per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles. La selezione per l'assegnazione delle borse di studio è effettuata dalle Università medesime.

225. Per le finalità previste al comma 224 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 1807 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per l'assegnazione di borse di studio a studenti o laureandi iscritti alle Università degli Studi di Trieste e di Udine per lo svolgimento di tirocini presso l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles".

226. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima, sostenuti nell'anno 2012. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma.

227. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 226, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

228. Per le finalità previste dal comma 226 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5753 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) con sede a Udine per lo svolgimento della propria attività e per la realizzazione di eventi".

229. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 47 bis, dopo le parole «trasporto scolastico» sono inserite le seguenti: «e di acquisto dei libri di testo, non forniti in comodato,»] [51];

b) il comma 47 quater è abrogato.

2. [Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto per i contributi da concedere a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013] [52].

3. [Nelle more della ridefinizione dell'intervento contributivo pubblico a sostegno delle scuole di musica operanti nel territorio regionale e al fine di adeguare la vigente normativa regionale alle sopravvenute norme statali, all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) abbiano in atto almeno un corso di strumento musicale o di canto, con le relative materie complementari, preordinato all'accesso al triennio superiore degli Istituti di alta formazione artistica e musicale;»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) abbiano previsto l'istituzione di corsi preaccademici per tale corso.»] [53].

4. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007 per l'insegnamento della lingua friulana nelle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".

5. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29/2007, la parola «rilevate» è sostituita dalla seguente: «programmate».

6. [L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle le scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze] [54].

6 bis. [Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la Scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e) interventi relativi alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi nelle istituzioni scolastiche regionali;

f) iniziative attuate dalle società partecipate della Regione] [55].

6 ter. [Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui al comma 6 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di Scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione] [56].

7. [Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui al comma 6 con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione] [57].

8. [Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8/2006, dopo le parole «attrezzature informatiche,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle di uso individuale,»] [58].

9. [Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 6, le domande per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 8/2006, come modificato dal comma 8, sono presentate con le modalità di cui al relativo regolamento di attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [59].

10. [Per le finalità previste dai commi 6 e 9 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Interventi regionali per la scuola digitale"] [60].

11. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 13 agli Istituti statali superiori Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e Max Fabiani di Trieste.

12. Il contributo di cui al comma 11 è concesso in applicazione delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2004 ), a seguito di domanda presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, Servizio istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 54.500 euro per l'anno 2012, suddivisa in ragione di 24.500 euro a favore dell'Istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, di 18.000 euro a favore dell'Istituto Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e di 12.000 euro a favore dell'Istituto Max Fabiani di Trieste, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5711 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo straordinario agli Istituti statali superiori Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, Raimondo d'Aronco di Gemona del Friuli e Max Fabiani di Trieste per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2 della legge regionale 1/2004".

14. [Nelle more della revisione della disciplina regionale volta a valorizzare e sostenere l'azione di promozione sociale e di educazione permanente degli adulti attuata dalle Università della Terza Età aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria per il finanziamento d'interventi rientranti nei programmi di attività per gli anni accademici dal 2012-2013 al 2017-2018 alle Università della Terza Età che non fruiscano di altro contributo regionale per le medesime finalità] [61].

15. [La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 14 è presentata alla Direzione centrale competente in materia d'istruzione -, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento all'anno accademico 2012-2013] [62].

16. [Per l'anno accademico 2012-2013, il contributo di cui al comma 14 è concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2011] [63].

16 bis ante. [Per gli anni accademici successivi, il contributo di cui al comma 14 è concesso:

a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell'anno accademico precedente;

b) nella misura del 60 per cento, in base al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente] [64].

16 bis. [Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione [65].

17. [Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1. 5063 e del capitolo 5710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Sovvenzione straordinaria alle Università della Terza Età aventi sede nel Friuli Venezia Giulia"] [66].

18. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine un contributo nella misura fissata dal comma 20 per la realizzazione di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire il dialogo interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonchè la formazione continua e la cultura sociale] [67].

19. [La domanda per la concessione del contributo previsto dal comma 18 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità, i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000] [68].

20. [Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8506 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo per attività didattiche e formative della Università delle LiberEtà del Friuli Venezia Giulia con sede in Udine"] [69].

21. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 23.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 43.700 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8508 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012, denominato "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per lo sviluppo di iniziative a servizio delle istituzioni scolastiche autonome, con specifico riferimento alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli adulti e a programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca".

24. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 21 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la formazione sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, finalizzata allo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e alla conseguente riduzione continua, durevole e omogenea di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.

25. Per le finalità di cui al comma 24, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura fissata dal comma 27 volto a sostenere la realizzazione, da parte delle scuole polo per la sicurezza individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata dall'Istituto tecnico industriale Alessandro Volta di Trieste, scuola capofila regionale delle scuole polo di cui al medesimo comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa e di un accordo di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

27. Per le finalità previste al comma 24 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8504 di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo alle scuole polo per la sicurezza per un progetto di formazione in materia di salute e sicurezza nelle scuole".

28. La Regione sensibilizza i minori e le loro famiglie sull'utilità di un inizio precoce della lettura in famiglia e di un responsabile e corretto utilizzo dei dispositivi elettronici da parte di bambini e adolescenti al fine di sostenere una educazione integrata tra scuola e famiglia, finalizzata all'accrescimento dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei minori.

29. Per le finalità di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro per la Salute del Bambino - ONLUS di Trieste un contributo a sostegno delle attività di sensibilizzazione, informazione e formazione svolte nell'ambito di un progetto di valore scientifico, educativo e sociale da attuarsi in collaborazione con la funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al Capo III della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza).

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8505 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Centro per la Salute del Bambino - ONLUS di Trieste per un progetto di sensibilizzazione dei minori alla lettura precoce e al responsabile utilizzo di dispositivi elettronici".

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario per l'acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado Bernardino Partenio.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata al servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5717 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Spilimbergo per l'acquisto di arredi, attrezzature per laboratori e apparecchiature informatiche per la Scuola secondaria di primo grado B. Partenio".

35. Al fine di valorizzare la tradizionale arte del merletto a fuselli, favorendo la diffusione della sua conoscenza, l'apprendimento delle relative tecniche di lavorazione e lo sviluppo della produzione, la Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, avente quale principale finalità istituzionale la gestione di una scuola dedicata all'organizzazione ed erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche di esecuzione del merletto.

36. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 35, in qualità di fondatori, della Provincia di Gorizia, del Comune di Gorizia e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri enti pubblici, istituzioni e persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro.

37. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 35 in qualità di ente fondatore è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto .

38. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 35 attraverso:

a) la concessione in uso, per tutta la durata della fondazione, degli immobili regionali destinati, alla data di costituzione della stessa, a sede della Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 (Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti), e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia), con tutti i relativi arredi, attrezzature e pertinenze;

b) l'assegnazione di un conferimento patrimoniale nella misura stabilita in sede di atto costitutivo.

39. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione di cui al comma 35:

a) eroga, per tutta la durata della fondazione, un contributo annuo al fondo di gestione non inferiore a 180.000 euro;

b) mette a disposizione della fondazione stessa, con oneri a proprio carico, personale di ruolo nel limite massimo di sei unità;

c) sostiene l'attività della fondazione favorendo la messa a disposizione degli ulteriori beni mobili e immobili e dei servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.

40. L'atto costitutivo della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) la fondazione subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a);

b) la fondazione abbia una durata pari a anni dieci, rinnovabili;

c) gli altri fondatori si impegnino a effettuare un conferimento iniziale al patrimonio della fondazione e a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa nella misura indicata dall'atto costitutivo medesimo;

d) i partecipanti si impegnino con l'atto di adesione successivo a a erogare un contributo annuale di partecipazione per tutta la durata della fondazione stessa in denaro, beni o servizi, secondo quanto stabilito dallo statuto.

40 bis. Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

a) siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

b) l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonchè la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio [70].

41. Il personale regionale che, alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 37, risulta assegnato alla Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui al comma 38, lettera a) ha il diritto di optare per la messa a disposizione presso la fondazione. La messa a disposizione è disposta per la durata minima di un anno ed è rinnovabile su richiesta della fondazione, previo assenso del dipendente interessato.

42. Nell'ambito del sostegno alle attività della fondazione di cui al comma 35 gli enti locali fondatori e partecipanti possono mettere a disposizione della stessa proprio personale di ruolo nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

43. Per le finalità di cui al comma 38, lettera b), è autorizzata per l'esercizio 2012 la spesa di euro 50.000 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5845 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia".

44. Per le finalità di cui al comma 39, lettera a), a far data dalla costituzione della fondazione di cui al comma 35 le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5821 si intendono destinate al finanziamento del fondo di gestione della fondazione stessa.

45. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21/1979 ;

b) articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21 (Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale trasferito, assunto o comandato alla Regione);

c) legge regionale 78/1982 ;

d) articolo 69 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

e) comma 34 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici);

f) comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);

g) commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h) commi 48, 49 e 50 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

i) commi 26 e 27 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

46. Le norme abrogate ai sensi del comma 45 cessano di avere efficacia dalla data di costituzione della fondazione di cui al comma 35.

47. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 11/2011 è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.

48. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 47 è presentata dal soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione [71].

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo straordinario per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentirà di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia, in un'ottica tesa a concentrare e rendere più efficacie ed economico il servizio scolastico.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 1822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porcia per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico comunale".

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 600.000 euro, concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 123, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), al Comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 .

55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5741 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pasian di Prato finalizzato ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica di competenza comunale".

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione, nel corso del corrente anno, di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo scambio tra generazioni e culture, nonchè la formazione continua e la cultura sociale.

57. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca associazionismo e cooperazione, Servizio Istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 56. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5722 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo per attività didattiche e formative dell'Università della Terza Età di Gorizia".

59. Al fine di favorire la realizzazione di momenti di incontro tra studenti, neolaureati e mondo delle imprese volti a promuovere l'occupazione giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIg di Udine un contributo annuo nella misura indicata al comma 61, per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del Lavoro e delle iniziative a essa direttamente collegate.

60. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

61. Per le finalità previste al comma 59 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8507 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo all'Associazione dei laureati in ingegneria gestionale - ALIG di Udine per l'organizzazione e la realizzazione della Fiera del lavoro e delle iniziative ad essa collegate".

62. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 71, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è autorizzata per l'anno 2012 la concessione di una sovvenzione di 50.000 euro.

63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 62 è presentata dal soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche e il rischio cardiovascolare.

66. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 65 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5719 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Università degli studi di Trieste per la prosecuzione, nei comuni di Montereale Valcellina e Maniago, dello studio denominato MoMa sulle patologie metaboliche ed il rischio cardiovascolare".

68. In occasione della prossima ricorrenza del cinquantenario dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al fine di diffonderne la conoscenza presso gli studenti della Regione stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Tina avente sede a Pasian di Prato (Ud), un contributo nella misura di cui al comma 70 per la realizzazione di un progetto, da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado, all'interno dei piani dell'offerta formativa, relativo alla produzione di una guida didattica per la conoscenza degli elementi caratterizzanti la specificità regionale e lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, all'organizzazione di un ciclo di incontri con gli studenti e con i docenti, alla preparazione di un evento pubblico in collaborazione con le scuole per la promozione della coscienza civile e della cittadinanza attiva.

69. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 68 è presentata dall'associazione alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una dettagliata relazione illustrativa dei contenuti e delle modalità di realizzazione dell'iniziativa nonchè del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità, i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5720 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione culturale Tina di Pasian di Prato per la realizzazione di un progetto per diffondere la conoscenza dello Statuto speciale della Regione da attuarsi in collaborazione con scuole secondarie di primo e di secondo grado".

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio universitario di Pordenone un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

72. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio universitario di Pordenone a sostegno delle spese di funzionamento e la realizzazione delle proprie attività istituzionali".

74. Per l'anno accademico 2012-2013, nelle more dell'emanazione del decreto per la definizione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dall'articolo 3, commi 20 e 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissato in misura pari a quella relativa all'anno accademico 2011-2012.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare gli effetti del disposto di cui al comma 74 con le risorse regionali già stanziate a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

76. L'importo della compensazione di cui al comma 75 non rientra nel computo delle risorse proprie di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 68/2012.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in parti uguali agli ERDISU di Trieste e di Udine un contributo per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico locale e/o ferroviario rivolto alla generalità indistinta degli studenti iscritti alle università degli studi di Trieste e di Udine, ai Conservatori statali di musica della regione e alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste attraverso forme di contribuzione, rimborso o erogazione di abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e/o ferroviario.

78. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo agli ERDISU di Trieste e di Udine per interventi volti ad agevolare il trasporto pubblico rivolto alla generalità degli studenti".

79. Al comma 85 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2011 dopo le parole «straordinaria manutenzione» sono inserite le seguenti: «nonchè per la fornitura di arredi e attrezzature».

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata ha concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio di fattibilità della Città Metropolitana di Trieste, con l'analisi di aspetti economici, sociali, infrastrutturali e fiscali.

81. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 4724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

83. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" è autorizzata, in via sperimentale, a decorrere dall'1 settembre 2012 e per la durata di 18 mesi, a stipulare un'apposita convenzione con le farmacie aperte al pubblico per l'erogazione, nel territorio della provincia di Trieste, del servizio di prenotazione denominato CUP e del servizio di riscossione dei ticket.

2. Gli oneri derivanti dal servizio di cui al comma 1 sono a carico dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e non potranno comunque superare, su base annua, l'importo di 390.000 euro comprensivo di IVA.

3. Con la convenzione di cui al comma 1 l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina":

a) disciplina le modalità di erogazione del servizio;

b) individua le prestazioni oggetto della convezione;

c) definisce una tariffa congrua per prestazione.

4. Qualora nel corso della vigenza della convenzione di cui al comma 1 venissero emanate eventuali disposizioni nazionali disciplinanti la medesima materia, i contenuti della convenzione verranno aggiornati, previo accordo delle parti, al contenuto delle nuove disposizioni.

5. Dopo il comma 30 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono inseriti i seguenti:

«30 bis. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 30, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" predispone un progetto sperimentale della durata di tre anni contenente la descrizione della tipologia di attività di cura e di prevenzione rivolta ai soggetti anziani, disabili e fragili ospiti di strutture sociali presenti sul territorio dell'azienda medesima.

30 ter. Il camper utilizzato per lo svolgimento dell'attività di cura e prevenzione di cui al comma 30 dispone di allestimento e di attrezzature idonei a garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti.

30 quater. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" verifica che il personale dipendente dell'azienda o convenzionato, impiegato nello svolgimento delle attività di cui al comma 30, sia in possesso dei titoli idonei allo svolgimento dell'attività medesima ed effettua un monitoraggio costante sull'efficacia del progetto sperimentale relazionando annualmente alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.».

6. [Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni autorizzate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4»] [72].

7. [La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 è sostituita dalla seguente:

«b) di altri soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) autorizzati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4.» ] [73].

8. [Il comma 2 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio di trasporto sanitario e i servizi correlati o connessi di cui al comma 1, qualora non vengano svolti direttamente o qualora siano affidati a soggetti diversi dalla Croce rossa, sono effettuati, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, prioritariamente tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera a), e in mancanza, tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b).» ] [74].

9. [Al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 le parole «da accreditare di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «da autorizzare, da parte delle aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1. Le autorizzazioni riguardano le associazioni di volontariato di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti diversi di cui al comma 1, lettera b)» ] [75].

10. [La lettera d) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 è sostituita dalla seguente:

«d) i requisiti delle sedi operative, che devono essere dotate di apparecchiature radio o apparecchiature di telefonia mobile.» ] [76].

11. [Al comma 7 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 le parole «ai soggetti di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni di volontariato di cui al comma 1, lettera a), o a soggetti diversi di cui al comma 1, lettera b),» ] [77].

12. [Al comma 8 dell'articolo 16 bis della legge regionale 12/1995 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»] [78].

13. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), è aggiunto il seguente:

«4 bis. I componenti del Coordinamento e gli esperti di cui al comma 3 svolgono i loro compiti gratuitamente.».

14. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Campagne di informazione in materia di cure palliative e di terapia del dolore".

15. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 10/2011 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Programmi di sviluppo delle cure palliative".

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 14 e 15 si fa fronte mediante storno di complessivi 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone un contributo straordinario destinato al progetto denominato "Potenziamento dei servizi dedicati alla prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie odontostomatologiche nel paziente disabile".

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone per il potenziamento dei servizi dedicati alle cure odontostomatologiche nel paziente disabile".

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico all'interno del nucleo a più alto fabbisogno sanitario e assistenziale per pazienti che non trovano altre sedi residenziali di ricovero per assistenza continuativa specifica.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione, con la previsione della stesura di linee guida, derivanti dai risultati raggiunti, replicabili in altre aziende pubbliche di servizi alla persona regionali.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona La Quiete di Udine per la realizzazione di un progetto pilota di ottimizzazione dei livelli di presidio medico e infermieristico".

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana-Comitato Provinciale di Udine un contributo straordinario per l'acquisto, nonchè la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione [79].

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Udine per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della sede".

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. L'articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 35

(Riserva della Regione)

1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:

a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;

b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;

d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;

e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;

f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;

g) Unione Italiana Ciechi;

h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;

i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

3. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati).

4. L'Associazione nazionale invalidi civili e cittadini anziani di Udine è autorizzata a utilizzare il contributo previsto dall'articolo 9, comma 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), anche per l'espletamento dell'attività istituzionale da realizzare nell'anno 2012.

5. Al comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «per le proprie finalità istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole «per finalità istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «per iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività».

7. Al comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 le parole «per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima» sono sostituite dalle seguenti: «per il pagamento degli oneri pregressi».

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole «per l'attività istituzionale e per la realizzazione degli obiettivi della Onlus medesima» sono sostituite dalle seguenti: «per il pagamento degli oneri pregressi».

9. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività di trasporto di malati, anziani e disabili] [80].

10. [Per le finalità previste dal comma 9 è concesso un contributo straordinario alle associazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale sottoposte al regime delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che abbiano utilizzato nel corso dell'anno 2011 la tessera finalizzata all'ottenimento di misure di sostegno per l'acquisto di carburanti] [81].

11. [Con regolamento sono stabilite le modalità di concessione e rendicontazione del contributo, nonchè di presentazione delle domande alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali] [82].

12. Per le finalità previste dai commi 9 e 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alle associazioni di volontariato per sostenere l'attività di trasporto malati, anziani e disabili".

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma un contributo straordinario di 100.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione, nel comune di Medea, del servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare nei rispettivi territori di appartenenza soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale, la cui realizzazione è stata finanziata ai sensi dell'articolo 4, comma 95, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonchè per il potenziamento delle attrezzature del servizio lavanderia e stireria dell'Istituto Psicopedagogico "Villa S. Maria della Pace" di Medea.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4821 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità di Roma per l'acquisto di arredi e attrezzature per l'attivazione nel Comune di Medea del servizio residenziale di riferimento regionale sperimentale e innovativo per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus Fabiola di Udine un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Onlus Fabiola di Udine per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività ordinaria".

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un finanziamento straordinario per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo nel territorio della provincia di Udine, da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività previste, i soggetti coinvolti nel progetto e i relativi costi. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4825 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli per l'attuazione di un centro diurno sperimentale per adolescenti e preadolescenti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo da realizzare in collaborazione con l'Associazione di volontariato Progetto Autismo FVG Onlus di Tavagnacco".

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone un contributo straordinario destinato alla riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale di rilievo regionale destinato all'accoglienza di minori disabili ad alta intensità assistenziale.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) relazione tecnica illustrativa con dettaglio dei lavori già eseguiti e di quelli ancora da eseguire;

b) per i lavori eseguiti fatture regolarmente quietanziate;

c) per i lavori ancora da eseguire progetto definitivo corredato di tutti i documenti necessari a ottenere i pareri previsti;

d) relazione generale gestionale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

24. Con il decreto di concessione è autorizzata l'erogazione del 70 per cento del contributo concesso e disposto il rinvio dell'erogazione del saldo a presentazione della documentazione prevista dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Onlus di Pordenone per la riorganizzazione strutturale del servizio residenziale per disabili e per la realizzazione di un nucleo residenziale sperimentale per minori disabili ad alta intensità assistenziale".

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco un contributo straordinario per il conseguimento delle finalità istituzionali.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4828 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Progetto Autismo FVG Onlus di Cavalicco per il conseguimento delle finalità istituzionali".

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese sostenute ai fini dell'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo per le spese sostenute per l'organizzazione e gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre espressività"".

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Vito al Tagliamento, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni, a riconoscimento del suo ruolo di promotore nell'introduzione e nell'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione, un contributo straordinario per il prosieguo e il consolidamento dell'esperienza pilota.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Tagliamento nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del Servizio sociale dei Comuni per il prosieguo e per il consolidamento dell'esperienza pilota relativa all'introduzione e all'affermazione della figura dell'amministratore di sostegno a favore delle fasce più fragili della popolazione".

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva e con multidisabilità, al fine di consentire una adeguata programmazione e gestione dei servizi dedicati a tali persone.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi di realizzazione delle attività di censimento, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi previsti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4832 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Associazione Nazionale Istruttori Orientamento e Mobilità Autonomia Personale - Sezione del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di un progetto finalizzato alla definizione del profilo delle persone con disabilità visiva".

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 38.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4892 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa per la realizzazione di attività e manifestazioni volte alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze".

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Solimai di Udine un contributo di 10.000 euro per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonchè per l'attività istituzionale.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4895 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Cooperativa Solimai di Udine per il servizio del "Telefono anziani maltrattati", nonchè per l'attività istituzionale".

44. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 11/2011 è concesso un contributo di 30.000 euro alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Casa di riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri di San Vito al Tagliamento".

47. Al comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale 18/2011 le parole «per la realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale, acquisto area, costruzione delle strutture della fattoria sociale di Rizzolo» sono sostituite dalle seguenti: «destinato a sostenere le spese per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale».

48. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 33, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 47, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 nella cui denominazione le parole «per la realizzazione degli interventi di adeguamento funzionale, acquisto area, costruzione delle strutture della fattoria sociale di Rizzolo» sono sostituite dalle seguenti: «destinato a sostenere le spese di acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale».

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fonte Comunità Famiglia Onlus di Trieste un contributo in conto capitale di 800.000 euro per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili.

50. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 49 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

c) parere di compatibilità con il fabbisogno territoriale di servizi semiresidenziali per persone disabili, espresso dal Comune di Trieste.

51. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 49 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

52. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4818 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Fonte Comunità Famiglia Onlus per la realizzazione di un centro socio-riabilitativo ed educativo per persone disabili".

53. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire sistematico supporto alle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonchè alle politiche per la famiglia e per i giovani, si avvale delle competenze dell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

54. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 53, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" è autorizzata ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale. Il responsabile della struttura operativa può essere nominato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche e integrazioni. L'attività di supporto e le risorse necessarie verranno annualmente individuate dalla Giunta regionale nelle Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale e negli altri atti di programmazione regionale inerenti ai settori e materie di cui al comma 53, nonchè tramite convenzioni per la gestione operativa di progetti sperimentali e di innovazione, anche a livello internazionale, relativi agli ambiti suddetti a valere su specifici fondi regionali, nazionali e comunitari. L'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", per le funzioni di cui al comma 53, adotterà contabilità separata senza oneri aggiuntivi a suo carico [83].

54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria) [84].

55. In sede di prima applicazione la dotazione organica aggiuntiva e l'assetto organizzativo della struttura di cui al comma 54 sono approvati, su proposta del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", con decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

56. Al fine di favorire la pronta attivazione dei servizi domiciliari previsti nell'ambito del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la parola «qualifica» è sostituita dalla seguente: «qualificazione».

57. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005 dopo le parole «adibiti al sonno.» sono aggiunte le seguenti: «Relativamente ai servizi integrativi di cui al comma 2, lettera c), non trova applicazione la normativa di settore attinente alla disciplina delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.».

58. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2005 dopo le parole «per la prima infanzia» sono inserite le seguenti: «, salva la specifica disciplina dei servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),».

59. Agli interventi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

60. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 le parole «agli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni».

61. I commi 24, 25 e 26 dell'articolo 8 della legge regionale 18/2011 sono sostituiti dai seguenti:

«24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonchè le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli.

25. L'entità del contributo, determinata sulla base delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun comune, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:

a) 3.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) 5.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti;

c) 8.000 euro per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti.

26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente.

26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari.

26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonchè del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa.

26 quater. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata, a seguito dell'adozione, da parte dell'organo comunale competente, del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24. Le modalità e termini di rendicontazione sono stabiliti con il decreto di concessione ai sensi della legge regionale 7/2000.».

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza un contributo straordinario per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4688 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Cooperativa Agricolo Forestale di Paluzza per la definizione e la realizzazione di attività di tipo innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate in attività di manutenzione ambientale degli argini fluviali, in particolare nelle aree montane e collinari".

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani.

66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 18.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4819 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Benedetto Abate di Rivarotta di Pasiano di Pordenone per l'acquisto di gazebo e materiale da campeggio da utilizzare per iniziative ricreative a favore dei giovani".

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.

69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4822 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Nazionale Alpini sezione di Codroipo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche [85].

72. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 4826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli per la riqualificazione del centro di aggregazione giovanile".

74. Alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro, locataria dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo", sita in comune di Tarvisio, località Fusine Valromana, è concesso un contributo straordinario a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione e adeguamento della caserma medesima.

75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del preventivo di spesa e del rinnovo del contratto di locazione per ulteriori diciannove anni. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 3564 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro a sollievo delle spese, degli oneri e degli interessi sopportati per i lavori di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento dell'ex Caserma Guardia di Finanza "Isonzo" di Fusine Valromana".

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 79 contributi straordinari a copertura delle spese sostenute successivamente all'1 gennaio 2011 per interventi di adeguamento di strutture destinate a servizi per la prima infanzia alle caratteristiche richieste per tali strutture dalla legge regionale 20/2005 e successive modifiche e integrazioni.

78. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta.

79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 135.000 euro a favore della Cooperativa sociale La Casetta di Trieste e di 65.000 euro a favore della Parrocchia dello Spirito Santo di Gemona del Friuli a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi straordinari alla Cooperativa sociale La Casetta di Trieste e alla Parrocchia dello Spirito Santo di Gemona del Friuli per interventi di adeguamento di strutture destinate a servizi per la prima infanzia, richiesti dalla legge regionale 20/2005 ".

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purchè l'importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative attraverso l'adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa, con la dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, con lo scopo di:

a) ampliare la gamma degli strumenti per l'attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi;

b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati a investimenti finalizzati ad accrescere l'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale;

c) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato pubblico-privato massimizzando gli effetti sociali della partecipazione di soggetti pubblici;

d) fornire agli enti locali misure di sostegno per la verifica tecnica delle ipotesi di programmi di edilizia residenziale sociale.

82. Per le finalità previste dal comma 81 l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a sostenere gli oneri finanziari necessari alla partecipazione di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale sociale;

b) a concedere contributi e anticipazioni per la realizzazione di interventi di edilizia residenza pubblica attuati all'interno di specifici programmi di investimento che comportano la partecipazione anche di soggetti privati.

83. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuate le forme di partecipazione regionale e l'entità degli impegni finanziari, tenuto conto delle risorse di bilancio.

84. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 81 e 82 si fa fronte con la disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 14, commi 39 e seguenti, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

85. Le ATER possono mettere a disposizione, in deroga alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, anche alloggi di nuova costruzione, acquisto o recupero, entro il limite massimo del 10 per cento della disponibilità, per favorire il cambio di alloggio di assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, nel cui nucleo familiare sussistano situazioni di grave disabilità fisica, accertata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che compromettano stabilmente l'accessibilità o la fruibilità dell'alloggio in godimento.

86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del comma 85, le ATER disciplinano, con proprio provvedimento e d'intesa tra loro, modalità, termini e condizioni per la concreta applicazione di quanto disposto al comma 85.

87. Per il triennio 2012-2014, anche in deroga alle vigenti norme di settore, ai fini della razionalizzazione della proprietà patrimoniale delle ATER regionali, gli assegnatari, in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, possono richiedere la cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia sovvenzionata in godimento, purchè l'alloggio medesimo insista in uno stabile di cui l'ATER proprietaria possieda una quota minoritaria e sia non conveniente partecipare quale condomino alla gestione degli alloggi, ovvero insista in stabili da monofamiliari a quadrifamiliari.

88. Ferme restando le vigenti modalità per determinare il prezzo di cessione da parte dell'Ente gestore, gli alloggi richiesti sono obbligatoriamente ceduti agli assegnatari, con contestuale pagamento in unica soluzione del prezzo e delle altre spese complementari afferenti la compravendita.

89. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 87 e 88, l'Ente gestore di alloggi di edilizia sovvenzionata predispone l'elenco degli stabili interessati e lo rende pubblico mediante affissione all'albo pretorio nelle sedi di decentramento dei Comuni in cui insistono i predetti stabili, nonchè sul sito internet dell'Ente stesso e in quello della Regione Friuli Venezia Giulia.

90. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui al comma 87, al netto delle eventuali spese per le procedure di vendita, sono destinate per almeno l'80 per cento a interventi di edilizia sovvenzionata e al pagamento di imposte gravanti le ATER.

91. La lettera c) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

«c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonchè quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.».

92. Al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 6/2003 dopo la parola «maggiorenni» sono inserite le seguenti: «e i parenti in linea retta fino al terzo grado».

93. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di contributo le imprese e i loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, che abbiano realizzato sul territorio regionale, a decorrere dall'1 luglio 2011, assunzioni e nuovi inserimenti a tempo indeterminato e che non abbiano già presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), anteriormente alle assunzioni o ai nuovi inserimenti, a condizione che risultino realizzati tutti i seguenti presupposti:

a) i soggetti richiedenti soddisfano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni attuative dell'articolo 30 della legge regionale 18/2005 ;

b) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono stati effettuati in deroga all'articolo 2112 del codice civile in attuazione di un accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 47, commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990);

c) le assunzioni e i nuovi inserimenti riguardano cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale, che siano soggetti a rischio di disoccupazione ovvero soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale;

d) le assunzioni e i nuovi inserimenti sono conformi alle vigenti disposizioni attuative di cui alla lettera a).

94. Ai fini del comma 93 si intendono per:

a) soggetti a rischio di disoccupazione:

1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro a una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi;

3) coloro che sono stati posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

b) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: coloro che sono stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993 per motivi riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

95. La domanda di contributo di cui al comma 93 è presentata alla Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro. Trovano applicazione le disposizioni procedurali previste dalle vigenti disposizioni attuative di cui al comma 93, lettera a).

96. L'ammontare del contributo di cui al comma 93 per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale è pari a:

a) 2.500 euro, qualora l'assunzione o il nuovo inserimento riguardi soggetti a rischio di disoccupazione;

b) 4.500 euro, qualora l'assunzione o il nuovo inserimento riguardi soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale. L'importo è elevato a 5.500 euro qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentaseiesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. L'importo è elevato a 7.500 euro qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.

97. Per ciascuna assunzione o inserimento in relazione alla quale non possono trovare applicazione contributi ovvero incentivi previsti dalla vigente normativa nazionale, l'importo di cui al comma 96, lettera a), è elevato di 2.500 euro, mentre gli importi di cui al comma 96, lettera b), sono elevati di 3.500 euro.

98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso quale aiuto di importanza minore (de minimis) nel rispetto delle condizioni poste dai seguenti regolamenti comunitari:

a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

b) regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 ;

c) regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

99. Gli oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi da 93 a 98 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

100. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3518 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Interventi per assicurare la copertura contributiva per limitati periodi di tempo e per il mantenimento della copertura previdenziale obbligatoria a favore di soggetti e lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione o con discontinuità contributiva".

101. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 13/2012, nei settori sanitario e sociosanitario, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

102. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 13/2012 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3519 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle piccole e medie imprese che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare".

103. Al comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 le parole «lettere d), e) e i),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e i),».

104. Dopo il comma 70 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono inseriti i seguenti:

«70 bis. La rendicontazione riferita agli interventi e alle azioni di cui al comma 69 ricomprende le spese sostenute per dodici mesi a partire dalla data del decreto di concessione.

70 ter. La disposizione di cui al comma 70 bis si applica anche ai progetti presentati ai sensi del comma 69 per le annualità di finanziamento 2009, 2010 e 2011. Qualora la durata dei progetti risulti incompatibile con tale termine, la rendicontazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra la data del decreto di concessione e il termine di presentazione del rendiconto.».

105. A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 4, comma 70 bis, della legge regionale 1/2007, come aggiunto dal comma 104, trovano applicazione anche nei confronti dei progetti di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà) [86].

106. Al comma 72 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «individuate con regolamento, secondo modalità e limiti ivi stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «, di seguito denominato Fondo».

107. Il comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«73. Con regolamento è disciplinata la gestione del Fondo e sono individuati i beneficiari.».

108. Dopo il comma 73 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:

«73 bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate una o più amministrazioni pubbliche cui affidare la gestione del Fondo e trasferire le relative risorse economiche, anche tramite l'attribuzione in delega delle correlate funzioni tecnico-amministrative.

73 ter. In caso di affidamento della gestione ai sensi del comma 73 bis, la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale a valere sulle risorse disponibili sul Fondo.».

109. L'attribuzione di funzioni in delega, di cui ai commi 73 bis e 73 ter dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, introdotti dal comma 108, può riguardare, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, l'attuazione di programmi a sostegno della domiciliarità comprensivi di forme di contribuzione economica alle persone disabili e alle famiglie, non istituiti o disciplinati da norme di legge regionale. In tal caso la Regione può concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

110. Le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, beneficiarie di contributi regionali concessi dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, per il sostegno dell'attività istituzionale, presentano esclusivamente la rendicontazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

111. Gli eventuali avanzi di gestione maturati dagli enti di cui al comma 110 nell'anno di concessione non comportano la rideterminazione dei contributi concessi, qualora destinati con atto del competente organo amministrativo al perseguimento delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse anche con la costituzione di riserve vincolate ai fini istituzionali, così come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), e dalla circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E. Le attività deliberate per l'utilizzo dell'avanzo non possono essere oggetto di ulteriore finanziamento regionale.

112. L'Associazione La Viarte Onlus di S. Maria La Longa è autorizzata a utilizzare la comunità terapeutica, ristrutturata con finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 9, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), per l'accoglimento di minori e giovani multiproblematici in convenzione con l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli un contributo straordinario per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria.

114. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei preventivi di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 5723 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Auxilia Onlus di Cividale del Friuli per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria".

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, nel territorio del Comune di Latisana, la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale.

117. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 116, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo in conto capitale di 3 milioni di euro.

118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 [87].

120. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4942 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Latisana per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a servizi sociali e servizi socio-sanitari di tipo residenziale".

121. L'articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21 (Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso), è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonchè la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

122. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione " Contributo annuo all'Associazione regionale tra le Società di Mutuo Soccorso della Regione, a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali ".

123. Per l'anno 2012, la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/1999, come sostituito dal comma 121, è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

124. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "ANDI e non solo Onlus" di Cordenons un contributo di 10.000 euro per le finalità istituzionali.

125. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4896 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo alla Associazione "ANDI e non solo Onlus" per le finalità istituzionali".

127. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) [88].

2. I finanziamenti sono concessi, nella misura massima di 100.000 euro, e fino al 100 per cento della spesa prevista, per investimenti finalizzati a:

a) realizzare lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali;

b) eseguire lavori di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;

c) realizzare lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi [89].

3. Possono essere oggetto di finanziamento anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrano parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.

4. Il finanziamento viene concesso, fino a esaurimento delle risorse stanziate, secondo le modalità di attuazione e criteri stabiliti da apposito regolamento di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione [90].

6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento di investimenti dei Comuni montani per l'anno 2012".

6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), a integrazione delle risorse regionali stanziate per le medesime finalità [91].

6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012 fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune [92].

6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter [93].

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province le quote di minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali comunali e provinciali sul consumo di energia elettrica, disposta dall'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Il riparto è disposto sulla base della media del gettito accertato dell'addizionale relativo agli anni 2009-2011, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il primo semestre di ogni anno, in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili [94].

8. Per l'anno 2012, in via transitoria, il riparto di cui al comma 7 è disposto prendendo a riferimento i nove dodicesimi della media del gettito accertato dell'addizionale relativa agli anni 2009-2010, risultante dai certificati di conto di bilancio dei singoli enti, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2012, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili e fino alla concorrenza del dovuto.

9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8, per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Rimborso minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale energia elettrica".

10. L'Amministrazione regionale procede al recupero dei maggiori introiti del gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finaziaria), relativi agli anni dal 2007 al 2012, non detraibili dal fondo stanziato nel bilancio statale per il rimborso compensativo ICI abitazione principale per incapienza dello stanziamento statale medesimo, a valere sull'assegnazione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012). A tal fine, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo di 37.594,51 euro quantificato dal Ministero dell'Interno in relazione ai Comuni individuati dallo stesso Ministero, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 1430 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Recupero dei maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali".

11. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), della legge regionale 18/2011, è incrementato di 12.869,10 euro.

12. Il fondo di cui all'articolo 13, comma 11, della legge regionale 18/2011, è incrementato di 182.000 euro.

13. Per le finalità di cui ai commi 11 e 12 è destinata la spesa di 194.869,10 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012.

14. Per le finalità di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), la Giunta regionale definisce:

a) l'ammontare del gettito IMU presunto di competenza di ciascun Comune, calcolato applicando le aliquote base per l'anno 2012 fissate dalla normativa statale in vigore alla data di pubblicazione della presente legge, e desunto dai dati di cui alle certificazioni presentate dagli enti ai sensi dell'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011, indipendentemente dal gettito derivante dall'eventuale aumento o diminuzione delle aliquote base, deliberate dai Comuni;

b) l'ammontare del gettito ICI 2011 accertato, desunto dalle certificazioni presentate dai Comuni ai sensi dell'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 ;

c) l'ammontare della quota di trasferimento compensativo per il minor gettito ICI prima casa quantificato per l'anno 2011;

d) l'ammontare della quota di trasferimento compensativo per il minor gettito ICI prima casa quantificato per l'anno 2012.

15. I Comuni, anche in relazione alle intervenute modifiche alla normativa statale in materia di imposta municipale propria, integrano le certificazioni presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011, trasmettendole alla struttura competente in materia di autonomie locali entro e non oltre il 10 ottobre 2012.

16. Ai fini del riparto delle assegnazioni statali compensative del minor gettito ICI prima casa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 3/2012, la Giunta regionale:

a) individua come Comuni beneficiari gli enti che presentano una differenza negativa di gettito tra la quota a) e le quote b) e c) di cui al comma 14;

b) provvede al riparto e alla prenotazione delle risorse, fino a copertura del minore gettito;

c) definisce, se necessario, criteri ulteriori, tenendo conto degli eventuali conguagli alla fonte da parte dello Stato e dei dati contenuti nelle certificazioni integrative presentate dai Comuni ai sensi del comma 15.

17. Ai fini del riparto del fondo di cui all'articolo 2, commi 9 e 11, della legge regionale 3/2012, la Giunta regionale:

a) individua come Comuni beneficiari gli enti che presentano una differenza negativa di gettito tra la quota a) e le quote b) e c) incrementate del riparto di cui al comma 16;

b) provvede al riparto e alla prenotazione delle risorse in misura corrispondente a tale differenza, per assicurare l'invarianza di gettito rispetto all'anno 2011;

c) definisce, se necessario, criteri ulteriori, in relazione a dati contenuti nelle certificazioni integrative presentate dai Comuni ai sensi del comma 15.

18. Le deliberazioni di cui ai commi 16 e 17 sono adottate entro il 15 novembre 2012.

19. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 36.242.856,70 euro per l'anno 2012, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 e sul capitolo 1680 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".

20. Per il disposto di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 36.242.856,70 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1813 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 e 2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili".

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

22. [Per l'anno 2012, l'Amministrazione regionale incentiva in via straordinaria, con un fondo di 200.000 euro, percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni che hanno gestito tramite Unione di Comuni, coinvolgente anche altri Comuni, funzioni o servizi per una durata non inferiore a quattro anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge] [95].

23. Per accedere al riparto di cui al comma 22 i Comuni interessati al percorso di fusione informano la Regione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, della volontà di accedere al finanziamento di cui al comma 22, specificando i Comuni coinvolti e le proposte di utilizzo dell'incentivo regionale, evidenziandone la finalità sovracomunale e trasmettono le deliberazione dei Consigli comunali di richiesta di indizione del referendum.

24. La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:

a) i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle richieste pervenute, e l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso;

b) gli interventi da realizzare, i beneficiari e l'ammontare di finanziamento a ciascuno spettante;

c) il termine di rendicontazione dell'incentivo ricevuto;

d) l'ammontare delle risorse che potranno essere assegnate con la legge istitutiva del nuovo Comune risultante da fusione, a valere sul fondo globale per il finanziamento di leggi istitutive di nuovi Comuni risultanti da fusioni.

25. L'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il 15 novembre 2012.

26. Per la finalità di cui al comma 22 è previsto l'onere di 200.000 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1820 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Incentivo straordinario per i percorsi di fusione tra Comuni".

27. La Regione sostiene per l'anno 2012 gli investimenti degli enti locali con un fondo straordinario di 16.630.145,06 euro, da assegnare d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 novembre 2012, a favore dei Comuni e delle Province, destinato esclusivamente alla copertura di spese in conto capitale, ivi comprese quelle per progetti di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica.

28. Il fondo di cui al comma 27 è assegnato per 14.800.000 euro a favore dei Comuni e per 1.830.145,06 euro a favore delle Province ed è ripartito per il 40 per cento in proporzione al territorio e per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 2010.

29. Nell'anno 2013 i Comuni e le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 27 per spese d'investimento.

30. Per la finalità di cui al comma 27 è previsto l'onere di 16.630.145,06 euro per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, tabella A1 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1823 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Trasferimenti alle autonomie locali per l'anno 2012 a titolo di sostegno dei loro investimenti".

31. A decorrere dall'anno 2012 gli enti locali trasmettono alla competente Direzione regionale in materia di autonomie locali i dati previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2010, n. 0182/Pres. (Regolamento di definizione dei criteri di riparto, a favore delle Province, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli delle assegnazioni di fondi a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 )), entro il termine del 20 luglio di ogni anno.

32. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 sono aggiunte alla fine le parole «, al netto della somma corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2012».

33. Al comma 44 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011 le parole «30 marzo 2012 e al 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2012 e al 31 gennaio 2013».

34. I termini di avvio dei lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la riqualificazione di borgo Castello e del relativo viale d'accesso piazzale Seghizzi, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 maggio 2009, tra la Regione e i Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, sono fissati rispettivamente al 30 settembre 2012 e al 31 marzo 2014.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione a favore del Comune di Gorizia il finanziamento per l'intervento di cui al comma 34 entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.

36. All'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 63 le parole «per l'acquisto di un'area limitrofa all'edificio scolastico sita nella frazione Castello del comune stesso, da destinare ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola»;

b) al comma 64 le parole «all'area da acquistare» sono sostituite dalle seguenti: «alle opere da realizzare».

37. Per le finalità previste dal comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Porpetto per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazzola".

38. Al comma 10 dell'articolo 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3 le parole «sono fissati rispettivamente al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013».

39. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 70.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'ANCI per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

40. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 25.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

43. Per le finalità di cui al comma 41 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1829 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale".

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 20.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1857 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Vajont per le spese di funzionamento".

46. Il finanziamento ASTER, confermato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è destinato alla realizzazione dell'intervento così articolato:

a) collocazione della cartellonistica dell'impianto sportivo di base;

b) sistemazione/manutenzione del campo di calcio dell'impianto suddetto;

c) costruzione di un nuovo corpo annesso alla Palestra come impianto aggiuntivo.

47. L'intervento di cui al comma 46 è realizzato secondo la seguente tempistica: inizio lavori entro il 31 dicembre 2013, fine lavori 31 dicembre 2015 e rendicontazione entro 30 giugno 2016.

48. Il finanziamento di cui al comma 46 è erogato in unica soluzione, in via anticipata, entro il 31 maggio 2013, anche in deroga a diverse disposizioni di legge, alle seguenti condizioni:

a) richiesta dell'ente beneficiario di erogazione della rata unica;

b) trasmissione del verbale di consegna dei lavori relativi alla sistemazione/manutenzione del campo di calcio.

49. La tempistica relativa all'intervento di promozione economica e turistica del territorio "Percorso ciclabile intercomunale e struttura sportiva polifunzionale", finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008 di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Arzene, S. Martino al Tagliamento e Valvasone, è fissata per l'inizio lavori al 30 giugno 2013, per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2014 e per la rendicontazione al 30 giugno 2015.

50. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 49 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Valvasone entro centoventi giorni dal ricevimento da parte della Regione del verbale di consegna dei lavori di competenza dei soggetti realizzatori.

51. La tempistica, relativa all'intervento avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione Magredi, di proprietà del Comune di San Quirino, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 31 ottobre 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 28 febbraio 2014 e per la rendicontazione al 30 settembre 2014.

52. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 51 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro il 30 aprile 2013, qualora entro tale data la Regione riceva dal Comune di Cordenons la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento e il relativo quadro economico.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata al Servizio polizia locale e sicurezza, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione [96].

55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1826 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al comune di Pordenone per le spese da sostenere al fine di permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale".

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche (fabbricati preesistenti) dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Sacile, risultante dall'unificazione della Scuola Media Unica con la Direzione Didattica. Sono ammesse anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo di cui al presente comma, purchè nell'anno 2012.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

58. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1827 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per la realizzazione di opere edili e opere impiantistiche da eseguirsi all'interno delle strutture scolastiche dell'istituto scolastico comprensivo di Sacile".

59. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici del territorio, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 11 novembre 2009, tra la Regione e la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e vari Comuni della Regione, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 ottobre 2013.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale.

61. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 60 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa da sostenere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

62. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2052 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Forgaria del Friuli per il completamento delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale".

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli un contributo straordinario per l'accesso locale gratuito e senza fili a internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati.

64. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 63 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa da sostenere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

65. Per le finalità di cui al comma 63 è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 2053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità collinare del Friuli per l'accesso locale gratuito e senza fili ad internet, in modalità wi-fi, nelle aree pubbliche dei 15 Comuni consorziati".

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Udine un contributo straordinario per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 20 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia.

67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 marzo 2013 la Provincia di Udine rendiconta il contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 3595 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Contributo straordinario alla Provincia di Udine per il conferimento di contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia".

69. Al comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, in fondo, è aggiunto il seguente periodo: «L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 16 non può essere superiore a 50.000 euro in relazione ad ognuna delle fattispecie di cui al medesimo comma 16. La quota residuata è distribuita a favore dei Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel cui territorio sono presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado ed è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente, fermo restando il limite di 50.000 euro di cui sopra; la quota ulteriormente residuata è nuovamente ridistribuita con i medesimi criteri fino ad esaurimento delle risorse.».

70. Al comma 30 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ente beneficiario rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 giugno 2013. A tal fine si applicano le disposizioni di cui ai all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .».

71. Al comma 32 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «; l'assegnazione è soggetta a rendicontazione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .».

72. [Al comma 28 dell'articolo 18 della legge regionale 18/2011, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti.»] [97].

73. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, fino a un massimo di 3.000 euro, all'Associazione delle regioni europee di confine (AEBR) le spese sostenute per svolgere la funzione di Help Desk nell'ambito del Progetto ULYSSES, a valere sul Programma ESPON 2013. La domanda di rimborso, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, è presentata dall'AEBR alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Rimborso all'Associazione delle regioni europee di confine (AEBR) per le spese sostenute per svolgere la funzione di Help Desk nell'ambito del Progetto ULYSSES".

3. [L'Amministrazione regionale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a concedere alle imprese titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, contributi per progetti di investimento finalizzati a consolidare le tecnologie innovative nel settore del digitale terrestre] [98].

4. [L'Ufficio stampa della Presidenza della Regione definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3 e ogni altra condizione applicativa] [99].

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1161 e del capitolo 5788 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle emittenti televisive locali del Friuli Venezia Giulia per investimenti finalizzati a consolidare il digitale terrestre".

6. La Regione è autorizzata a sostenere le spese per la creazione del fondo patrimoniale e per i conferimenti annuali derivanti dalla costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT Euregio Senza Confini r.l. con la Regione del Veneto e il Land Carinzia, in attuazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

7. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 4053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Fondo patrimoniale e per i conferimenti annuali derivanti dalla costituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Euregio Senza Confini r.l con la Regione del Veneto e il Land Carinzia".

8. [Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, l'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1 ottobre 2012, è autorizzata a concedere annualmente alla società di cui al comma 1, un contributo in conto esercizio a copertura dei costi operativi. Il contributo, determinato sulla base dei bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, ai sensi degli articoli da 16 a 19 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è rendicontato ai sensi dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo annuo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.

7 ter. In sede di prima applicazione, al fine di mantenere l'equilibrio economico di esercizio della società, il contributo di cui al comma 7 bis per l'anno 2012 è erogato nella misura massima di 300.000 euro in via anticipata e in un'unica soluzione, sulla base di documentazione idonea a comprovare la situazione economica.

7 quater. La liquidazione in favore della società di cui al comma 1 delle somme dovute per lo svolgimento delle attività professionali relative agli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare regionale in corso alla data del 1 ottobre 2012, è effettuata ai sensi di quanto previsto dal rapporto di mandato e delle relative lettere di incarico in essere, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 13, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).» ] [100].

9. Per le finalità previste dai commi 7 bis, 7 ter e 7 quater dell'articolo 3 della legge 3/1998, come inseriti dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2012 e di 1.200.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione" Contributo a copertura costi operativi società gestione immobili FVG ".

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12, dell'articolo 8, della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1164 e al capitolo 1861 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per oneri di contenzioso relativo ai rapporti obbligatori insorti durante la pregressa gestione delle unità sanitarie locali - spesa obbligatoria".

11. Il comma 13, dell'articolo 8, della legge regionale 22/2010 è abrogato.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette alla redazione, alla stampa e alla diffusione di articoli, notiziari, bollettini, documentazioni e di altre pubblicazioni, comunque denominate, al fine di divulgare la conoscenza dei dati statistici di interesse regionale con particolare riferimento ai settori di intervento dell'Amministrazione regionale.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.6.1.2013 e del capitolo 8027 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Spese per la divulgazione della conoscenza dei dati statistici di interesse regionale e delle attività svolte dall'Amministrazione regionale".

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. Nel testo dell'articolo 16, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «alla unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609» sono sostituite con le seguenti: «alla unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3548».

2. Dato atto che nell'ambito dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 31 gennaio 2011 stipulato tra Regione e Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, sono confluite risorse statali finalizzate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti provocata dall'escursione delle correnti di subalveo dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, che avrebbero dovuto costituire oggetto dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma stipulato il 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, unitamente all'intervento di copertura dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil, ai sensi dell'articolo 14, comma 80, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare le risorse, a tal fine già impegnate sul capitolo 1503, per la realizzazione degli interventi di copertura, con materiali impermeabilizzanti, dell'area dei bacini del compendio minerario di Cave del Predil.

3. In considerazione dell'unicità progettuale dei due interventi di cui al comma 2, il commissario preposto alla gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), può concordare con l'organo preposto alla gestione dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, le modalità di impiego delle risorse destinate all'esecuzione degli interventi per la difesa della sponda lungo il Rio del Lago dai pericoli di erosioni e di diffusione dei contaminanti inserite in tale accordo.

4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli organismi indicati non sono ricompresi quelli culturali, di volontariato e di promozione sociale privi di finalità di lucro.

5. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di interesse pubblico fornite dal Centro didattico e naturalistico di Basovizza soppresso l'1 novembre 2011 e per dare completamento agli interventi di sviluppo, gestione, protezione, valorizzazione del patrimonio naturale e divulgazione didattica dei valori ambientali, naturalistici ed escursionistici quale sostegno allo sviluppo socioeconomico e al turismo sostenibile dell'intera comunità regionale, individua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, idonea struttura organizzativa con la denominazione "Centro didattico naturalistico di Basovizza", dipendente dal Servizio del Corpo forestale regionale presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e costituita dall'intero comprensorio di Basovizza n. 224 e n. 224/1 composto dalla Palazzina uffici e dal Centro visite.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato a coprire gli oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi del soggetto incorporato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).

7. Il fondo previsto dal comma 6 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia regionale Promotur alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 previsti in 14 milioni di euro per l'anno 2012 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1, comma 1, tabella A1 sui medesimi unità di bilancio e capitolo.

9. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 11, dell'articolo 7, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale regionale messo a disposizione degli uffici del Ministero della Giustizia.

10. Il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dal seguente:

«17. L'Amministrazione regionale definisce, in accordo con l'INPDAP, le procedure di liquidazione e di rimborso dei trattamenti di fine rapporto.».

11. [Con riferimento alle procedure di progressione orizzontale del personale regionale riferite agli anni 2008 e 2010, ai dipendenti che non abbiano conseguito la posizione economica superiore e che, a seguito della rideterminazione del titolo dell'anzianità mediante computo anche dei periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione, risultino utilmente collocati nelle graduatorie, è conferita, ferme restando le progressioni già operate in attuazione delle suddette procedure, la posizione economica superiore secondo le rispettive decorrenze] [101].

12. [Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 476.693,06 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddivisa in ragione di 300.952,06 euro per l'anno 2012 e di 87.870,50 euro per gli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, suddivisa negli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

Unità di Bilancio

Capitolo

Anno 2012

Anni 2013 e 2014

11.3.1.1185

3550

210.685,87

61.554,14

11.3.1.1185

3551

9.480,86

2.769,94

11.3.1.1185

9670

62.071,16

18.078,87

11.3.1.1184

9650

18.714,17

5.467,55

TOTALE

 

300.952,06

87.870,50] [102]

 

13. [All'onere complessivo di 476.693,06, euro suddiviso in ragione di 300.952,06 euro per l'anno 2012 e di 87.870,50 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante prelievo di pari importo complessivo e per le medesime annualità dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, che per la quota di 300.952,06 euro relativa all'anno 2012 corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2011 e trasferite con deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83] [103].

14. [Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 11 è iscritto lo stanziamento complessivo di 134.539,97 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 84.897,45 euro per l'anno 2012 e di 24.821,26 euro per gli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

Entrata - Unità di Bilancio

Capitolo

Anno 2012

Anni 2013 e 2014

6.1.204

1780

58.322,17

17.039,45

6.1.204

1781

26.575,28

7.781,81

 

 

Spesa - Unità di Bilancio

Capitolo

Anno 2012

Anni 2013 e 2014

12.2.4.3480

9880

58.322,17

17.039,45

12.2.4.3480

9881

26.575,28

7.781,81] [104]

 

15. Dopo il secondo periodo del comma 37 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è aggiunto il seguente: «Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico.» [105].

16. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole «due supplenti» sono sostituite dalle parole «cinque supplenti».

17. Le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalla Regione in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nel periodo compreso tra la data medesima e il 31 dicembre 2013 sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno.

18. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della quantificazione dell'incentivo si fa riferimento alla tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969, n. 6679, per la cui individuazione si applicano, in relazione alle tipologie dell'atto pianificatorio, gli onorari di cui alla circolare medesima.

19. All'articolo 11, della legge regionale 14/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole «lavori pubblici» sono aggiunte le seguenti: «e per lo svolgimento di attività estimative»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Al personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa, è riconosciuto un incentivo con le modalità e i criteri determinati con il regolamento di cui al comma 1.» [106].

20. Per le finalità previste dal comma 4bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 19, è autorizzata la spesa complessiva di 23.123,39 euro, suddivisa in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi e le annualità di seguito indicati:

a) UBI 11.3.1.5033 - capitolo 9634 (di nuova istituzione) con la denominazione "Incentivo al personale regionale incaricato dello svolgimento delle attività di natura estimativa"

 

2012

2013

2014

euro 3.000,00

euro 7.200,00

euro 7.200,00

 

b) UBI 11.3.1.1185 - capitolo 9670

 

2012

2013

2014

euro 731,79

euro 1.756,30

euro 1.756,30

 

c) UBI 11.3.1.1184 - capitolo 9650

 

2012

2013

2014

euro 255,00

euro 612,00

euro 612,00

 

21. All'onere complessivo di 23.123,39 euro per gli anni dal 2012 al 2014, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 20, suddiviso in ragione di 3.986,79 euro per l'anno 2012 e di 9.568,30 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 e dal capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

22. Per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come aggiunto dal comma 19, è iscritto lo stanziamento complessivo di 6.214,75 euro per gli anni dal 2012 al 2014 suddiviso in ragione di 1.071,55 euro per l'anno 2012 e di 2.571,62 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

ENTRATA - UNITA' DI BILANCIO

CAPITOLO

IMPORTO 2012

IMPORTO ANNI 2013 e 2014

UBI 6.1.204

1780

794,70

1.907,28

UBI 6.1.204

1781

276,81

664,34

TOTALE

 

1.071,51

2.571,62

 

 

SPESA - UNITA' DI BILANCIO

CAPITOLO

IMPORTO 2012

IMPORTO ANNI 2013 e 2014

UBI 12.2.4.3480

9880

794,70

1.907,28

UBI 12.2.4.3480

9881

276,81

664,34

TOTALE

 

1.071,51

2.571,62

 

23. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), le parole «del ruolo unico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

24. [Dopo il numero 4 bis della lettera a) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

«4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.»] [107].

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere, nel limite di una unità, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale appartenente alla qualifica di dirigente collocato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di comando presso l'Amministrazione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto nonchè il trattamento spettante.

26. Gli oneri derivanti dal comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

27. Qualora il personale assegnato, con incarico di segretario particolare o di addetto di segreteria agli uffici di segreteria, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni in quanto assente per congedo per maternità e paternità, per congedo parentale, per richiamo alle armi o per malattia, può essere disposta l'assegnazione temporanea di un'ulteriore unità di categoria pari o equiparata a quella del personale sostituito da individuarsi con le medesime modalità previste dal citato articolo 38 [108].

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

29. Alla legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di Avvocato della Regione è conferito secondo la disciplina prevista per l'incarico di Direttore centrale dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., ai soggetti in possesso dei requisiti ivi stabiliti nonchè a magistrati ordinari o speciali in servizio o in quiescenza.»;

b) il secondo comma dell'articolo 19 è abrogato.

30. [La Regione è autorizzata ad assumere, per l'anno 2012, personale della categoria FA dell'Area forestale nel numero massimo di quattro unità anche in deroga al limite di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 24/2009] [109].

31. Al consigliere regionale di parità spetta, per l'anno in corso e a far data dall'1 gennaio 2012, un'indennità aggiuntiva mensile, a integrazione dell'indennità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), pari a un nono dell'indennità di carica mensile corrisposta ai consiglieri regionali. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere tale indennità anche in unica soluzione [110].

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 8557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Indennità aggiuntiva per l'attività del consigliere regionale di parità".

33. Al fine di perseguire il contenimento e la razionalizzazione della spesa, l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Agenzie regionali, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le società partecipate della Regione regolano, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, secondo obiettivi di efficienza e trasparenza, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture che hanno in uso, esclusi i mezzi di trasporto speciali.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con fondi propri, alla realizzazione di studi di microzonazione sismica a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi di prevenzione sismica promossi con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, e successive modifiche e integrazioni, emanate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009 [111].

35. Per le finalità di cui al comma 34 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, anticipatamente, agli enti locali il 50 per cento dei costi forfetari previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 [112].

36. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 34 e 35 è autorizzata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3428 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Studi di microzonazione sismica - Fondi regionali".

37. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Al fine di procedere alla riqualificazione delle politiche di spesa, la Giunta regionale predispone un apposito programma per l'individuazione delle leggi di spesa che dovranno essere riviste o abrogate per il miglioramento della qualità della spesa.

2. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni amministrative svolte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di supporto tecnico per la gestione del demanio marittimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese conseguenti ai contratti posti in essere dalla Capitaneria di Porto di Trieste nell'ambito dei fondi alla medesima accreditati in forza della Convenzione di data 31 marzo 2009.

3. In via d'interpretazione autentica del combinato disposto dei commi da 16 a 19 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) e al fine di assicurare il tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, le somme iscritte al 31 dicembre 2011 quali residui passivi, e costituenti crediti a favore della soppressa gestione fuori bilancio, sono direttamente utilizzate per far fronte agli oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti giuridici passivi di cui al comma 17 dell'articolo 13 della legge medesima.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per complessivi 895.238,70 euro concessi alla Provincia di Trieste a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (Legge finanziaria 2003), per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili destinati a sede del Comando provinciale Carabinieri di via Dell'Istria, 54 e della Caserma dei Carabinieri di via Hermet, 7, trasferiti all'Agenzia del Demanio in esecuzione del protocollo di intesa del 29 luglio 2009, concordato tra la suddetta Agenzia e la Provincia di Trieste.

5. Ai beni oggetto dei contributi confermati ai sensi del comma 4 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

6. Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la presente legge ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ), sono svolte unicamente dal Servizio statistica e affari generali - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

7. L'Ufficio di statistica, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali, svolge i compiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989.

8. L'Ufficio di statistica, oltre a svolgere i compiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989:

a) cura i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;

b) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale;

c) provvede alla diffusione delle informazioni statistiche ufficiali, essendo responsabile della loro imparzialità e completezza, e cura le pubblicazioni statistiche della Regione;

d) contribuisce alla promozione e allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;

e) provvede all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;

f) promuove e realizza rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse dell'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti e istituti universitari;

g) accerta le violazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 322/1989, nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; le sanzioni amministrative sono applicate dall'ISTAT.

9. Il programma statistico regionale determina le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale. Il programma viene predisposto annualmente dall'Ufficio di statistica della Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

10. E' consentita la deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di consentire l'assunzione di rilevatori e coordinatori da parte dell'Ufficio di statistica per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie statali assegnate.

11. Nel testo dell'articolo 33 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità generale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 33 le parole «di entrata» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b), le parole «di entrata e di spesa.» sono sostituite con le seguenti: «di entrata e di spesa disponendo, ove necessario, l'istituzione di nuovi unità di bilancio e capitoli.».

12. Il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3, le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti e per partite di giro, nonchè le somme impegnate per il cui pagamento sia stato emesso un ruolo di spesa fissa limitatamente all'importo delle rate che non sono state pagate.».

13. I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, allocati nelle unità di bilancio a fianco di ciascuno indicate, sono inseriti nell'elenco delle «Spese ripartite e pluriennali» allegato al bilancio per gli anni medesimi:

a) UBI 1.6.1.1036 - capitolo 8664;

b) UBI 10.4.1.1170 - capitolo 1490.

14. Il seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012- 2014 e del bilancio per l'anno 2012 è spostato di unità di bilancio come di seguito indicato:

a) capitolo di entrata 1248 da UBI 2.1.52 a UBI 2.2.228.

15. I seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono spostati di unità di bilancio come di seguito indicato:

a) capitolo di spesa 3509 da UBI 11.3.1.1185 a UBI 8.5.1.1146;

b) capitolo di spesa 3517 da UBI 11.3.1.1185 a UBI 8.5.1.1146.

16. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.

1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.

1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.

1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro 3 mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata altresì all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.».

17. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali in materia di riduzione dei canoni per le concessioni di beni del demanio idrico regionale a quanto previsto, in relazione alla riduzione dei canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo, dall'articolo 03, comma 1, lettera c), punto 2) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni dalla legge 494/1993, dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.».

18. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), il termine di durata delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 in relazione alle quali l'Amministrazione regionale non abbia già proceduto alla pubblicazione dell'istanza, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, su istanza del concessionario [113].

19. In considerazione della rilevanza che la Regione attribuisce alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 nel tratto Quarto d'Altino - Villesse e del raccordo Villesse - Gorizia, quali opere infrastrutturali strategiche per garantire lo sviluppo economico del territorio e la sicurezza della mobilità autostradale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, nel limite massimo di 300 milioni di euro a favore della Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), ovvero a favore della nuova società di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), coinvolta nell'attuazione dell'intervento, al fine del reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere [114].

19 bis. La garanzia di cui al comma 19 viene concessa nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'allegato previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni [115].

20. [L'intervento autorizzato ai sensi del comma 19 è condizionato al permanere, fino al completamento delle opere, della gestione commissariale per l'emergenza della mobilità riguardante l'A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo Villesse - Gorizia] [116].

21. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 19, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e ai capitoli 1545, 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare ogni forma di garanzia, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro, alla Banca europea per gli investimenti al fine del perfezionamento dell'operazione di prestito che questa porrà in essere in favore di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia per rendere disponibili risorse da destinarsi specificatamente ed esclusivamente alla concessione di credito alle imprese del territorio regionale.

23. La domanda volta all'ottenimento della garanzia di cui al comma 22 è presentata da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, corredata di una dichiarazione da cui risulti l'impossibilità da parte della banca di prestare proprie idonee garanzie e del programma di impiego della provvista che specifica le modalità con cui si intende soddisfare il vincolo di destinazione a favore delle imprese del territorio regionale. Entro il 31 marzo di ogni anno e fino all'integrale rimborso del finanziamento richiesto alla Banca europea per gli investimenti, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione i dati relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 22 e, in particolare, con riferimento a ciascun mutuo concesso, specifica le condizioni economiche applicate alle imprese, l'ammontare del debito da rimborsare, le sofferenze e le insolvenze registrate [117].

24. Gli eventuali oneri derivanti dagli impegni previsti a titolo di garanzia di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1117 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che presentano sufficiente disponibilità anche a seguito di adeguate riprogrammazioni della spesa in sede di programma operativo regionale.

25. [Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione dell'Asse IV del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Gruppi di Azione Locale gli importi rendicontati alla struttura regionale individuata come responsabile dell'Asse IV dai medesimi gruppi di azione locale quali costi di gestione ammissibili a finanziamento sulla misura 431 del programma regionale] [118].

26. [Le erogazioni di cui al comma 25 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di Azione Locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura con obbligo di restituzione a seguito degli accreditamenti disposti dall'Agenzia con riferimento alle singole domande di pagamento] [119].

27. [Con regolamento di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione e la successiva restituzione delle somme di cui ai commi 25 e 26] [120].

28. [Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 6345 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Anticipazione ai Gruppi di Azione Locale dei costi di gestione ammissibili a finanziamento sull'Asse 4 - misura 431 del Programma regionale di Sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 in attesa della successiva liquidazione da parte dell'organismo pagatore (AGEA) - partite di giro"] [121].

29. [I rientri derivanti dal disposto di cui al comma 26 sono accertati e riscossi sull'unità di bilancio 6.3.202 e sul capitolo 1638 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Rimborsi da parte dei Gruppi di Azione Locale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore (AGEA) nell'ambito dell'Asse 4 - misura 431 del Programma regionale di Sviluppo rurale per gli anni 2007-2013 - partite di giro"] [122].

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore ed efficacia di talune disposizioni)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. [Le modifiche apportate al capo IV della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), come introdotte dal comma 88 dell'articolo 2, hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2014] [123].


[1] Comma inserito dall'art. 110 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, nel testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[4] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, nel testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[5] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, nel testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[6] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, nel testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[7] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, nel testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 4 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[10] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[11] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[12] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[13] Comma abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[17] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[20] Comma modificato dall'art. 187 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[21] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, già modificato dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[22] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[23] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[24] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[25] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29.

[26] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[27] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[28] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[31] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[32] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[33] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[34] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[35] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[36] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[37] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[38] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[39] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[40] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[41] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[42] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[43] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[44] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[45] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[46] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[47] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[48] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[49] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[50] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[51] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[54] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[57] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8, dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[62] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[63] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, modificato dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8, ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[64] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[65] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 aprile 2014, n. 8 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[66] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[67] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[68] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[69] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[70] Comma inserito dall'art. 315 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[71] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 312 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[72] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[73] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[74] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[75] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[76] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[77] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[78] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[79] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[80] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[81] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[82] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[83] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[84] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[85] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[86] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[87] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[88] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[89] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[90] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[91] Comma aggiunto dall'art. 256 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[92] Comma aggiunto dall'art. 256 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[93] Comma aggiunto dall'art. 256 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[94] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[95] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[96] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[97] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[98] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[99] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[100] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[101] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[102] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[103] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[104] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[105] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[106] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[107] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[108] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[109] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[110] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[111] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[112] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[113] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[114] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[115] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[116] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[117] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 2014, n. 18.

[118] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[119] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[120] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[121] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[122] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[123] Comma modificato dall'art. 305 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.