§ 3.3.3 - Legge Regionale 20 luglio 1967, n. 16.
Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:20/07/1967
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni degli allevatori Sovvenzioni e sussidi integrativi.
Art. 2.  Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata.
Art. 3.  Premi di allevamento.
Art. 4.  Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti.
Art. 5.  Criteri per la determinazione e per la concessione dei contributi.
Art. 6.  Modalità per la concessione e la erogazione dei contributi.
Art. 7.  Integrazione degli interventi statali nonché di quelli regionali o statali già disposti dal 1º novembre 1965.
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  Centro regionale di inseminazione artificiale.
Art. 10.  Istituzione di borse di studio e sovvenzioni a pubblici Istituti per apporti di studio e di sperimentazione.
Art. 11.  (Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame)
Art. 12.  Aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 13.  Norma transitoria.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.3.3 - Legge Regionale 20 luglio 1967, n. 16. [1]

Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.

(B.U. 25 luglio 1967, n. 22).

 

Art. 1. Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni degli allevatori Sovvenzioni e sussidi integrativi. [2]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) (omissis) [3];

     b) (omissis) [4];

     c) (omissis) [5];

     d) a concedere alla stesse organizzazioni sovvenzioni e sussidi per l'acquisto di attrezzature di laboratorio destinate ad analisi e ricerche concernenti la piscicoltura [6].

     I contributi, di cui alla lettera a) del precedente comma, sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, sentito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura sulla rispondenza e sulla congruità delle spese indicate nei preventivi.

     I contributi, di cui alla lettera b) del primo comma, sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente da parte del competente Ispettorato dell'agricoltura.

     Le sovvenzioni ed i sussidi, di cui alla lettera c) del primo comma, sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, udito il parere del competente Ispettorato dell'agricoltura.

     La misura dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi sarà determinata, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, della reale e comprovata efficienza dell'organizzazione dell'Ente richiedente, del volume della sua attività, della cura dimostrata nelle gestioni decorse, della situazione economica della zona in cui opera, della importanza e del carattere delle iniziative promosse, nonché di ogni altra circostanza ai fini della determinazione dell'entità dell'intervento.

     Le modalità di pagamento dei contributi, delle sovvenzioni e dei sussidi saranno stabilite con lo stesso decreto di concessione.

     E' fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie della provvidenze di cui sopra di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

 

     Art. 2. Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata. [7]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

     a) contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi, appartenenti alle specie animali e a razze oggetto di selezione e dotati di certificato genealogico, sempre che presentino caratteristiche tali da far presumere una loro favorevole influenza sulla produzione locale, nella misura massima del 40 per cento [8];

     b) contributi, nella misura massima del 40 per cento, agli allevatori delle zone montane e, nella misura massima del 30 per cento, a quelli delle zone collinari e della pianura, sul prezzo d'acquisto di femmine di razza pregiata, idonee al potenziamento dei nuclei di selezione;

     c) contributi, fino alla misura massima del 40 per cento, agli allevatori coltivatori diretti, singoli o associati, residenti nei territori montani, sul prezzo di acquisto di femmine riproduttrici derivate da incroci idonei a formare e potenziare allevamenti di tipo brado e semibrado per la produzione di carne [9].

     La misura dei contributi previsti dal precedente comma è determinata avuto riguardo al livello della produzione animale nella zona, al pregio della razza cui i capi da acquistare appartengono, alle possibilità di un proficuo impiego dei medesimi in dipendenza delle caratteristiche di detta zona.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, su proposta del competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

     L'erogazione dei contributi ha luogo su presentazione delle fatture d'acquisto, vistate dal competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 3. Premi di allevamento. [10]

 

     Art. 4. Contributi per il miglioramento ed il perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica e per la valorizzazione dei prodotti.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia e ad altri Enti, che si propongano di contribuire all'incremento della produzione zootecnica, nonché ai titolari di aziende agricole singole, aventi indirizzo zootecnico, alle cooperative agricole ed alle organizzazioni di allevatori, contributi in conto capitale:

     1) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame, comprese le infrastrutture ritenute necessarie per la migliore funzionalità degli impianti e li alloggi degli addetti all'allevamento del bestiame quando trattisi di cooperative [11];

     2) per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali [12];

     3) per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo al servizio di attività zootecniche, nonché per la costruzione di lattodotti, di essiccatoi di foraggi e di granella di cereali, di silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico, di impianti per la produzione di mangimi [13];

     4) per la provvista di attrezzature e macchinari, volti ad incrementare ed a migliorare le produzioni foraggere, nonché ad agevolare le operazioni di raccolta e di trasporto delle produzioni stesse;

     5) per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani e di quelli ritenuti idonei alla premonticazione ed alla postmonticazione, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli;

     6) per l'acquisto, da parte di Comuni e loro Consorzi, di Comunità montane, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessarie al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione (compreso lo sgombero delle nevi) delle strade interpoderali situate nei territori montani [14].

     I contributi previsti dal precedente comma, quando non siano destinati a titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

     a) in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, se le iniziative debbano attuarsi nei territori dei Comuni dichiarati montani od inclusi nei comprensori di bonifica montana, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

     b) in misura non superiore al 70 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nei territori classificati collinari a rilevante depressione economica, di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni;

     c) in misura non superiore al 60 per cento di detta spesa, se le iniziative debbano attuarsi nel restante territorio regionale.

     I contributi previsti dal 1º comma, quando siano, invece, a favore di titolari di aziende agricole singole, potranno essere concessi:

     - ove le iniziative debbano essere attuate nei territori montani di cui alla lett. a) del precedente comma, in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, se trattisi di coltivatori diretti e di titolari di piccole aziende e di malghe, ed in misura non superiore al 50 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende;

     - ove le iniziative debbano essere attuate nel restante territorio regionale, in misura non superiore al 50 per cento di detta spesa, se trattisi di coltivatori diretti o di titolari di piccole aziende, ed in misura non superiore al 35 per cento, se trattisi di titolari di medie o di grandi aziende.

     I contributi a favore dei titolari di aziende agricole singole non potranno, comunque, superare complessivamente il 25 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge.

     Relativamente alle iniziative che comportino la esecuzione di lavori o di opere, nella spesa ammissibile a contributo, ai sensi dei precedenti commi, viene compresa una quota non superiore al 7 per cento del costo dei lavori e delle opere, per spese generali e di collaudo.

 

     Art. 5. Criteri per la determinazione e per la concessione dei contributi.

     Ai fini della concessione dei contributi, previsti dall'articolo precedente, e della determinazione della misura dei medesimi, si tiene conto della importanza dell'iniziativa, della sua conformità alle direttive regionali intese all'organico sviluppo del patrimonio zootecnico della regione, della sua favorevole incidenza sulla produzione zootecnica della zona, in cui essa deve essere attuata, del livello economico di detta zona, nonché delle caratteristiche dell'azienda destinataria, con particolare riguardo all'ordinamento colturale rivolto alle produzioni foraggere, quando richiedente sia un imprenditore agricolo.

 

     Art. 6. Modalità per la concessione e la erogazione dei contributi. [15]

     Le domande di concessione dei contributi, previsti dall'art. 4, debbono essere presentate al competente Ispettorato dell'agricoltura e delle foreste.

     Ciascuna domanda deve essere corredata:

     a) dal progetto esecutivo e dal computo metrico estimativo, quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori;

     b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell'opera o dei lavori o degli acquisti, in relazione alle finalità della presente legge;

     c) dal preventivo di spesa;

     d) dalla regolare deliberazione dell'ente, quando il contributo sia da questo richiesto.

     Il competente Ispettorato provvede all'istruttoria della domanda ed esprime il proprio parere sul progetto, sulla ammissibilità della spesa e su ogni altra circostanza posta a fondamento della richiesta.

     Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana.

     La erogazione del contributo ha luogo:

     a) quando trattisi di acquisti, in base alle relative fatture, vistate dall'Ispettorato competente;

     b) quando trattisi di esecuzione di opere o di lavori, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed agli atti di collaudo.

     Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, qualora beneficiari del contributo siano cooperative, organizzazioni di allevatori od altri enti pubblici o singole aziende di coltivatori diretti, potrà anche essere disposta, in casi di comprovata necessità, la anticipata erogazione di una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo. Tale quota sarà poi computata in sede di liquidazione finale.

     Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere provvede l'Ispettorato competente, cui spetta altresì di curare che i contributi siano regolarmente impiegati secondo la prevista destinazione.

 

     Art. 7. Integrazione degli interventi statali nonché di quelli regionali o statali già disposti dal 1º novembre 1965.

     Quando le opere ed i lavori, riguardanti cooperative, di cui all'articolo 4, vengono eseguiti con l'intervento finanziario dello Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi la differenza di spesa non coperta da tale intervento, sino al raggiungimento della percentuale stabilita nello stesso articolo.

     La disposizione del precedente comma si applica anche per le opere e per i lavori, non ancora collaudati, quando per i medesimi sia stata già disposta, dal 1º novembre 1965, la concessione di un contributo statale o regionale in base alle leggi dello Stato [16].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 9. Centro regionale di inseminazione artificiale.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la istituzione di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni del medesimo, nonché ad assumersi, in tutto o in parte, le spese di impianto, con le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale in relazione alle concrete possibilità di attuazione di tale iniziativa, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili [18].

 

     Art. 10. Istituzione di borse di studio e sovvenzioni a pubblici Istituti per apporti di studio e di sperimentazione.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) ad istituire borse di studio per la formazione di tecnici specializzati nel settore degli allevamenti e della lavorazione e commercializzazione delle produzioni animali;

     b) a concedere sovvenzioni ad Istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti o Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici.

     Alla istituzione delle borse di studio, di cui alla lettera a) del precedente comma, provvede, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, la Giunta regionale, cui spetta altresì di stabilire le modalità ed i requisiti per la concessione delle medesime.

     Le sovvenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, sono determinate e concesse con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana. Le modalità di erogazione delle medesime saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi, a cura dello stesso Assessore, con gli Istituti beneficiari.

 

     Art. 11. (Provvidenze integrative per l'attuazione dei programmi di risanamento e profilassi del bestiame) [19]

     1. A integrazione degli interventi statali, per l'attuazione dei programmi provinciali o regionali di risanamento e di profilassi del bestiame allevato nella regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle organizzazioni di allevatori, a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici.

     2. Si considerano a integrazione degli interventi statali tutte le sovvenzioni destinate all'attuazione di programmi provinciali o regionali di risanamento e profilassi del bestiame non assistiti dal finanziamento statale o soltanto parzialmente finanziati.

     3. La struttura regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, sulla base delle domande pervenute dai soggetti di cui al comma 1, adotta programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame, tenendo conto delle eventuali linee guida formulate dalla struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.

     4. Sui programmi tecnico-finanziari di risanamento e di profilassi del bestiame adottati ai sensi del comma 3 è richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria.

     5. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi ai soggetti di cui al comma 1, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti nel decreto di concessione della sovvenzione.

 

     Art. 12. Aperture di credito a favore di funzionari delegati.

     Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, in forza dell'articolo 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Norma transitoria.

     I contributi all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, di cui all'articolo 4, potranno essere concessi dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'Ente medesimo.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     Per gli scopi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976.

     La spesa di lire 800 milioni relativa all'esercizio finanziario 1967 viene ripartita nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo nei seguenti capitoli che si istituiscono con le denominazioni a fianco di ciascuno indicate:

 

(Titolo I - spese correnti)Categoria IV - Trasferimenti(per le finalita' dell' art. 1)

- Cap. 341 Concorso nelle spese di gestione delle organizzazioni di allevatori e concessione alle stesse di sovvenzioni e sussidi per la realizzazione delle varie iniziative rivolte alle finalita' della legge

L. 50.000.000

(per le finalita' degli articoli 9 e10)

 

- Cap. 342 Concorso nelle spese per l' istituzione el' impianto di un Centro regionale di inseminazione artificiale e di eventuali Sezioni.Borse di studio e sovvenzioni a Istituti universitari e tecnici agrari, nonche' ad Istituti e Stazioni sperimentali, per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici

L. 50.000.000

(Titolo II - spese in conto capitale)Categoria XI - Trasferimenti(per le finalita' degli articoli 2 e 3)

- Cap. 672 Contributi agli allevatori per l' acquisto di riproduttori maschi e di femmine di razza pregiata, nonche' per la concessione di premi di merito in occasione di mercati concorso e di premi di allevamento per vitelle, tori, vacche, scrofe, cavalle, pecore e capre

L. 200.000.000

(per le finalita' degli articoli 4, 7, 8 e 11)

 

- Cap. 673 Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali per l' attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame, nonche' ad integrazione degli interventi statali e regionali disposti negli esercizi 1965 e 1966, per la costruzione, lo ampliamento e l' ammodernamento di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, per l' allevamento del bestiame; per la costruzione, l' ampliamento e la concentrazione di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione delle produzioni animali; per la costruzione di teleferiche e fili a sbalzo, di lattodotti, essiccatoi di foraggi, silos per foraggi e cereali ad uso zootecnico e impianti per la produzione di mangimi; per la provvista di attrezzature e macchinari per la produzione foraggera; per la costruzione, l' ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l' acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli montani, per la costruzione ed il riattamento della viabilita' di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli; contributi ai caseifici sulle spese di trasporto del latte e per la concentrazione della lavorazione del latte in caseifici razionali

L. 500.000.000

 

 

     A favore dei suddetti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (Rubrica n. 3 dell'allegato 5 al bilancio medesimo) - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - e mediante prelevamento dell'importo di lire 400 milioni dal fondo speciale iscritto al capitolo 901 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 600 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 farà carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, nella seguente misura:

- in corrispondenza del sopracitato capitolo 341   L.  40.000.000

- in corrispondenza del sopracitato capitolo 342   L.  40.000.000

- in corrispondenza del sopracitato capitolo 672   L. 160.000.000

- in corrispondenza del sopracitato capitolo 673   L. 360.000.000

     Alla maggiore spesa di lire 200 milioni relativa agli esercizi finanziari dal 1968 al 1976 si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49, punto 5, dello Statuto regionale.

 

 


[1] L'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12 ha disposto l'abrogazione della presente legge a decorrere dal termine di cui al comma 1, art. 93 della medesima L.R. n. 12/1998. L'art. 80, L.R. 12/1998, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] In relazione al trasferimento delle competenze di cui al presente articolo agli Uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, vedi ora l'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1975, n. 13. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 6 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[3] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[4] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[5] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[6] Lettera così aggiunta dall'art. 7 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[7] In relazione al trasferimento delle competenze di cui al presente articolo agli Uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, vedi ora l'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1975, n. 13. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 6 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[8] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[9] Lettera così aggiunta dall'art. 9 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[10] Articolo abrogato dall'art. 98 della L.R. 9 novembre 1998,n. 13.

[11] Vedi l'estensione per l'acquisto di fabbricati e pertinenze da destinare all'allevamento del bestiame di cui all'art. 2 della L.R. 28 aprile 1987, n. 10, nonché per l'allevamento degli animali da pelliccia di cui all'art. 3 della medesima norma regionale. Vedi inoltre l'estensione di cui all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 68.

[12] Punto così modificato dall'art. 7 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58 i contributi di cui al presente punto possono essere concessi ad Enti, Comuni e Società che organizzano mostre e mercati riguardanti le produzioni zootecniche. Vedi inoltre l'estensione di cui all'art. 3 della L.R. 28 aprile 1987, n. 10 e all'art. 3 della L.R. 27 dicembre 1988, n. 68.

[13] Punto modificato dall'art. 10 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58. Vedi inoltre l'estensione di cui all'art. 4 della L.R. 28 aprile 1987, n. 10.

[14] Numero così aggiunto dall'art. 11 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[15] In relazione al trasferimento delle competenze di cui al presente articolo agli Uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, vedi ora l'art. 1 della L.R. 28 febbraio 1975, n. 13. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 6 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58.

[16] Gli interventi integrativi previsti dal presente articolo si effettuano ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58 anche quando il finanziamento principale sia stato eseguito con fondi regionali. Vedi anche l'art. 3 della L.R. 3 giugno 1978, n. 48.

[17] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[18] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.