§ 3.1.148 – L.R. 13 luglio 1998, n. 12.
Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5 b) e procedure di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:13/07/1998
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Acquisto di fabbricati ed opifici esistenti).
Art. 3.  (Norme di rinvio e procedurali).
Art. 4.  (Progetti delle opere e pareri tecnici).
Art. 5.  (Forma degli incentivi).
Art. 6.  (Beneficiari degli incentivi e controlli).
Art. 7.  (Concessione e liquidazione degli incentivi).
Art. 8.  (Definizione di azienda agricola).
Art. 9.  (Fonti).
Art. 10.  (Obiettivi principali degli incentivi).
Art. 11.  (Regimi degli incentivi per gli investimenti aziendali).
Art. 12.  (Investimenti aziendali ammissibili a finanziamento).
Art. 13.  (Regolamento regionale per la concessione dei contributi per gli investimenti aziendali).
Art. 14.  (Livelli di spesa ammissibile).
Art. 15.  (Tenuta della contabilità nelle aziende agricole).
Art. 16.  (Ulteriori misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole).
Art. 17.  (Interventi nelle zone di montagna e svantaggiate).
Art. 18.  (Indennità compensativa).
Art. 19.  (Misure dell'indennità compensativa).
Art. 20.  (Interventi per favorire la presenza giovanile nelle aziende agricole delle zone montane e svantaggiate).
Art. 21.  (Accorpamento, ingrossamento e arrotondamento di fondi agricoli e forestali nelle zone montane e svantaggiate).
Art. 22.  (Esercizio delle funzioni amministrative).
Art. 23.  (Intervento creditizio per allevamenti nelle zone di montagna e svantaggiate).
Art. 24.  (Impianti aziendali di trattamento e riutilizzo dei reflui zootecnici).
Art. 25.  (Primo insediamento dei giovani agricoltori).
Art. 26.  (Incentivo per il primo insediamento dei giovani agricoltori e conversione dell'ECU).
Art. 27.  (Condizioni del primo insediamento del giovane agricoltore).
Art. 28.  (Definizione della qualifica professionale di livello sufficiente del giovane agricoltore).
Art. 29.  (Obblighi del giovane agricoltore).
Art. 30.  (Calcolo dell'unità lavorativa uomo).
Art. 31.  (Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico).
Art. 32.  (Disciplina degli interventi).
Art. 33.  (Azioni finanziarie a titolo di aiuti di Stato).
Art. 34.  (Condizioni e massimali degli incentivi).
Art. 35.  (Interventi di ricapitalizzazione).
Art. 36.  (Fonti).
Art. 37.  (Individuazione dei beneficiari degli incentivi).
Art. 38.  (Finalità dei contributi).
Art. 39.  (Entità dei contributi).
Art. 40.  (Associazioni di produttori e loro unioni).
Art. 41.  (Fonti).
Art. 42.  (Definizione delle tipologie di allevamenti).
Art. 43.  (Finalità e beneficiari degli incentivi).
Art. 44.  (Massimali dei contributi).
Art. 45.  (Interventi particolari per il sostegno e lo sviluppo dell'apicoltura).
Art. 46.  (Fonti).
Art. 47.  (Definizioni).
Art. 48.  (Finalità degli incentivi).
Art. 49.  (Soggetti beneficiari ed entità degli incentivi).
Art. 50.  (Attività promozionale indiretta).
Art. 51.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 52.  (Nozione).
Art. 53.  (Programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo).
Art. 54.  (Contributi agli enti ed organismi individuati dall'ERSA).
Art. 55.  (Attività degli osservatori per le malattie delle piante).
Art. 56.  (Ulteriore individuazione di servizi di sviluppo. Accordi di partecipazione).
Art. 57.  (Spese ammissibili ed entità degli incentivi).
Art. 58.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 59.  (Contributi per borse di studio).
Art. 60.  (Rapporti con l'Università di Udine).
Art. 61.  (Fonti).
Art. 62.  (Opere pubbliche).
Art. 63.  (Interventi collettivi).
Art. 64.  (Rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva).
Art. 65.  (Proprietà delle opere).
Art. 66.  (Finalità).
Art. 67.  (Obiettivi).
Art. 68.  (Modalità di attuazione).
Art. 69.  (Ricognizione di atti amministrativi).
Art. 70.  (Prestiti agevolati a breve termine).
Art. 71.  (Erogazione dei prestiti agevolati e Regolamento regionale).
Art. 72.  (Pareri e controlli).
Art. 73.  (Istruttoria domande e convenzioni).
Art. 74.  (Liquidazioni).
Art. 75.  (Realizzazione degli investimenti).
Art. 76.  (Intervento straordinario di ripianamento di passività).
Art. 77.  (Norme particolari per il Fondo di rotazione regionale in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 4/1995).
Art. 78.  (Adeguamento alla disciplina comunitaria).
Art. 79.  (Procedimenti in corso).
Art. 80.  (Norme abrogative e di coordinamento).
Art. 81.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione I - Strutture agricole aziendali di produzione primaria).
Art. 82.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione II - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici).
Art. 83.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione III - Associazionismo agricolo).
Art. 84.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IV - Allevamento zootecnico e relativi prodotti).
Art. 85.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione V - Pubblicità, promozione e controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici).
Art. 86.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VI - Servizi di sviluppo agricolo).
Art. 87.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VII - Opere pubbliche ed interventi infrastrutturali e collettivi nel settore agricolo).
Art. 88.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VIII - Calamità naturali ed altri eventi eccezionali).
Art. 89.  (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IX - Credito agrario).
Art. 90.  (Copertura finanziaria).
Art. 91.  (Riprogrammazione DOCUP Obiettivo 5 b).
Art. 92.  (Procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II Italia-Austria e Interreg II Italia-Slovenia).
Art. 93.  (Compatibilità comunitaria ed effetti).


§ 3.1.148 – L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II.

(B.U. 15 luglio 1998, n. 28).

 

CAPO I

FINALITA'

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, aderendo ai principi di partenariato, addizionalità e sussidiarietà, promuove lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro della riforma della politica agricola comune assicurando coerenza programmatica alla spesa pubblica nei settori agricolo e agroindustriale e razionalizzando la normativa regionale concernente gli incentivi e gli interventi economici al settore primario.

     2. Ai fini di cui al comma 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la presente legge disciplina:

     a) i principali sistemi operativi dell'Amministrazione regionale nel settore dell'agricoltura;

     b) gli incentivi e gli interventi economici nell'ambito delle azioni riguardanti:

     1) le strutture e gli strumenti tecnici agricoli aziendali di produzione primaria;

     2) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

     3) l'associazionismo agricolo;

     4) l'allevamento zootecnico e i relativi prodotti;

     5) la pubblicità, promozione e il controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici;

     6) i servizi di sviluppo agricolo;

     7) le opere pubbliche e gli interventi infrastrutturali collettivi nel settore agricolo;

     8) le calamità naturali e gli altri eventi eccezionali.

 

CAPO II

NORME ORGANIZZATIVE,

PROCEDURALI E SISTEMI OPERATIVI

 

     Art. 2. (Acquisto di fabbricati ed opifici esistenti). [2]

     1. La spesa relativa all'acquisto di fabbricati ed opifici esistenti previsto dagli articoli 12 e 33 deve risultare da apposita perizia redatta da professionista iscritto all'ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale.

     2. L'acquisto di fabbricati ed opifici, per la cui realizzazione sono stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto solo dopo trascorso il periodo di obbligo a non distogliere il bene dal previsto impiego stabilito con i provvedimenti di concessione degli incentivi iniziali; in tal caso la spesa ammissibile risulta quella della perizia di cui al comma 1.al netto degli incentivi già concessi.

     3. Qualora l'aiuto sia stato erogato nella forma di contributo in conto interessi od altra forma analoga, il relativo importo è determinato secondo il metodo comune di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.

 

     Art. 3. (Norme di rinvio e procedurali). [3]

     1. La programmazione degli interventi osserva la disciplina prevista dall'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

     3. Con Regolamento, la Giunta regionale stabilisce i termini di validità delle domande di finanziamento e definisce la tipologia della documentazione tecnico-economico-finanziaria da presentare ai fini della concessione degli incentivi, fermo restando che le domande di intervento pubblico non ammesse a finanziamento possono essere ripresentate nei successivi esercizi finanziari.

 

     Art. 4. (Progetti delle opere e pareri tecnici). [4]

     1. I progetti delle opere relative ad investimenti, ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono sottoposti a parere tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura quando sia prevista una spesa di importo inferiore a lire 500 milioni; per le opere di importo pari o superiore, il parere tecnico è reso dal Comitato tecnico regionale, sezione sesta.

     2. Il parere tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura riguarda gli aspetti progettuali per quanto attiene alla tecnicità, all'economicità, alla funzionalità delle opere. Per quanto attiene alla verifica dell'impatto ambientale, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Forma degli incentivi). [5]

     1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 possono essere disposti nelle forme di contributi, finanziamenti creditizi, rilascio di garanzie, erogazione di premi e di indennità compensative, ed in ogni altra forma prevista da disposizioni legislative.

     2. I contributi sono erogazioni finanziarie che osservano i massimali di spesa sussidiabile e le aliquote percentuali stabilite dalla normativa comunitaria e dalla presente legge, per la copertura della spesa necessaria alla realizzazione dell'investimento ammesso a finanziamento.

     3. I contributi possono assumere la forma di contributi in conto capitale, ovvero in conto interessi su finanziamenti concessi dalle banche ovvero in conto canoni di locazioni finanziarie con vincolo all'acquisto del bene.

     4. I finanziamenti creditizi consistono in finanziamenti bancari e nell'impiego dei fondi pubblici di anticipazione.

     5. Il rilascio di garanzie consiste nella prestazione di fidejussioni nelle operazioni di finanziamento creditizio.

     6. I premi sono erogazioni di denaro una tantum disposte in relazione a determinate fattispecie definite dalle leggi che istituiscono i premi medesimi.

     7. Le indennità compensative sono aiuti finanziari che vengono corrisposti annualmente ad imprenditori agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate della Regione, al fine di compensare gli effetti di svantaggi temporanei o permanenti.

 

     Art. 6. (Beneficiari degli incentivi e controlli). [6]

     1. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge possono essere gli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, gli organismi associativi degli imprenditori, enti e altri soggetti pubblici o privati, di volta in volta previsti dalla normativa vigente.

     2. L'Amministrazione regionale provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 5 mediante azioni di controllo, di sorveglianza e di monitoraggio. Tali azioni avvengono secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie ovvero per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5 per cento dei soggetti beneficiari privati.

     3. Ai fini del comma 2, con apposito Regolamento sono determinati gli strumenti e gli indicatori idonei allo svolgimento delle azioni.

     4. Nelle materie attribuite alla competenza della Direzione regionale dell'agricoltura, le azioni di controllo, di sorveglianza e di monitoraggio tengono luogo degli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

 

     Art. 7. (Concessione e liquidazione degli incentivi). [7]

     1. Con riferimento alle azioni di cui ai punti 1) e 8) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, gli incentivi sono concessi, impegnati, liquidati ed erogati dai direttori degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     2. In via generale, ed ove non diversamente previsto, l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di importo superiore a cinquanta milioni, ha luogo nella misura dell'80 per cento anche contestualmente al provvedimento di concessione e previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa e, nella misura restante, in sede di liquidazione finale. Qualora il beneficiario richieda formalmente l'erogazione del contributo nella misura non superiore al 30 per cento contestualmente al provvedimento di concessione, è esonerato dalla prestazione delle predette garanzie.

     3. In sede di liquidazione finale, la determinazione della spesa ha luogo sulla base delle fatture regolarmente quietanzate o di documenti contabili aventi forza probante equivalente, nonché per i lavori eseguiti in proprio dal beneficiario, sulla base di documentazione da definire, per tipologie e percentuali, con apposito Regolamento regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare.

     4. Ai fini della liquidazione della spesa, possono essere considerate soltanto le fatture e la documentazione di cui al comma 3 di data posteriore alla domanda di incentivi ovvero, per i contributi in conto interessi ed i finanziamenti creditizi, alla deliberazione od altro atto equipollente della Banca di concessione del prestito o del mutuo o del prefinanziamento in conto mutuo.

     5. E' fatta salva la disciplina di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

 

     Art. 8. (Definizione di azienda agricola). [8]

     1. Ai fini della presente legge, per azienda agricola s'intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da strutture, impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione, la trasformazione e la vendita anche diretta di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.

     2. Sono altresì considerate aziende agricole quelle zootecniche che praticano l'allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a comuni, ad altri enti pubblici ed a privati, nonché quelle nelle quali, oltre alle attività agricole e zootecniche di carattere prevalente, si svolgono anche attività forestali, turistiche, artigianali o di conservazione dello spazio naturale.

 

CAPO III

INTERVENTI ECONOMICI IN AGRICOLTURA

 

Sezione I

STRUTTURE E STRUMENTI TECNICI

AGRICOLI AZIENDALI DI PRODUZIONE PRIMARIA

 

     Art. 9. (Fonti). [9]

     1. Gli incentivi in favore delle strutture agricole aziendali di produzione primaria e degli strumenti tecnici agricoli sono disciplinati dalle seguenti fonti:

     a) Regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, e connessi Regolamenti regionali di applicazione;

     b) direttiva 72/159/CEE, del Consiglio, del 17 aprile 1972;

     c) direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991;

     d) orientamenti comunitari settoriali, recepiti con Regolamento regionale.

 

     Art. 10. (Obiettivi principali degli incentivi). [10]

     1. Gli obiettivi principali degli incentivi in favore delle strutture agricole aziendali di produzione sono:

     a) finanziare gli investimenti nelle aziende agricole;

     b) realizzare misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole;

     c) ovviare agli svantaggi permanenti dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate;

     d) finanziare investimenti aziendali finalizzati alla protezione dell'ambiente ed al mantenimento dello spazio rurale;

     e) favorire il primo insediamento dei giovani agricoltori;

     f) finanziare gli investimenti destinati al miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti, nonché quelli finalizzati al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

 

     Art. 11. (Regimi degli incentivi per gli investimenti aziendali). [11]

     1. Ai fini della presente Sezione, gli incentivi per gli investimenti aziendali, concedibili alle condizioni e per le finalità previste dai Regolamenti comunitari, si distinguono in:

     a) cofinanziabili dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - sezione orientamento - nell'ambito delle azioni comuni di cui all'articolo 2 del Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e dallo Stato;

     b) non cofinanziabili, quali aiuti di Stato previsti dall'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 950/97 e a totale carico del bilancio regionale.

     2. La Regione può inoltre prevedere incentivi agli investimenti nelle aziende agricole, al di fuori di quelli previsti al comma 1, nel rispetto degli articoli 92, 93 e 94 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di seguito denominato Trattato, come modificati dall'articolo G del Trattato sull'Unione europea, del 7 febbraio 1992.

 

     Art. 12. (Investimenti aziendali ammissibili a finanziamento). [12]

     1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lettere a) ed f) dell'articolo 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per i seguenti scopi:

     a) costruzione, ristrutturazione acquisto, ampliamento e ammodernamento di impianti, di attrezzature fisse e mobili e di fabbricati aziendali, ivi compresi l'acquisto e il riattamento dei fabbricati in disuso o con destinazione non agricola che, per caratteristiche di tipologia ed ubicazione, si prestano ad un conveniente utilizzo aziendale, acquisto di macchine e di altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola;

     b) realizzazione di impianti di colture non eccedentarie, o a destinazione non alimentare, o di non alto rendimento, oppure di nuovi impianti sperimentali purché di limitate superfici, nonché l'acquisto di piante di coltivazioni poliennali;

     c) realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzazione delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, o alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature, nonché lavori sistematori dei terreni e delle altre opere ed impianti;

     d) acquisto ed installazione di strumenti di difesa attiva contro le avversità atmosferiche;

     e) realizzazione di opere che comportano risparmi di energia;

     f) protezione e miglioramento dell'ambiente;

     g) acquisto di apparecchiature, con i relativi programmi, destinate all'informatizzazione delle aziende;

     h) miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti nonché per il rispetto delle norme sanitarie riguardanti gli animali.

     2. E' fatto divieto di distogliere il bene oggetto di finanziamento dall'originaria destinazione o di cederlo nei cinque anni successivi alla concessione del finanziamento medesimo, fatti salvi gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, i casi di forza maggiore idoneamente documentati e situazioni contingenti determinate da particolari regimi agevolativi per l'azienda agricola, previsti dalla normativa comunitaria.

     3. L'investimento aziendale finanziato non può beneficiare di altri aiuti previsti da norme regionali, nazionali o comunitarie.

     4. Negli investimenti aziendali ammissibili a finanziamento sono ricomprese anche le spese generali entro il limite del 12 per cento, la cui determinazione è riservata ad apposito Regolamento. Il predetto Regolamento disciplina altresì le spese generali previste per gli investimenti e per le opere di cui agli articoli 33 e 62.

 

     Art. 13. (Regolamento regionale per la concessione dei contributi per gli investimenti aziendali). [13]

     1. In applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, con Regolamento regionale sono determinati, per le tipologie degli investimenti aziendali finanziabili, il livello delle spese massime ammissibili ed i massimali dei contributi concedibili agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che:

     a) esercitino l'attività agricola a titolo principale, fatta salva la deroga di cui al comma 3 dell'articolo 17 e possiedano sufficiente capacità professionale;

     b) abbiano la titolarità dell'azienda agricola, se persona fisica;

     c) presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda previsto dai Regolamenti comunitari;

     d) si impegnino a tenere una contabilità semplificata.

     2. Con il medesimo Regolamento, ed in applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, sono determinati, per le tipologie degli investimenti aziendali finanziabili, il livello delle spese massime ammissibili ed i massimali dei contributi concedibili agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che non soddisfino le condizioni di cui al comma 1, distinguendo comunque tra natura degli investimenti e zone territoriali, queste ultime a loro volta classificabili nelle zone di montagna o svantaggiate e nelle restanti zone del territorio regionale.

     3. Il Regolamento regionale di cui al comma 1 distingue altresì tra investimenti che rientrano nel regime di cofinanziamento comunitario e quelli che non vi rientrano, ai sensi dell'articolo 11, determinando anche per questi ultimi i livelli della spesa massima ammissibile e del contributo maggiorato per le aziende che dispongono di due o più unità lavoro umano (ULU).

     4. Le maggiorazioni delle percentuali di contributo previste dai Regolamenti comunitari ovvero ammesse dalla Commissione europea sono riservate alle zone di montagna o svantaggiate.

     5. Restano ferme la validità e l'efficacia dei Regolamenti regionali emanati in materia anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché con questa compatibili.

 

     Art. 14. (Livelli di spesa ammissibile). [14]

     1. Per essere ammessi ai contributi, gli investimenti aziendali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), relativi alle strutture agricole aziendali, devono presentare una spesa ammissibile superiore a lire cinquanta milioni. Il predetto limite di spesa non si applica:

     a) agli investimenti nelle aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 17;

     b) agli investimenti idonei a permettere l'avviamento delle aziende agricole di prima costituzione;

     c) agli investimenti necessari per effettuare l'adeguamento degli impianti alle normative di sicurezza ed igienico sanitarie.

 

     Art. 15. (Tenuta della contabilità nelle aziende agricole). [15]

     1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lettera b), quale misura di accompagnamento a favore delle aziende agricole, prevista dai Regolamenti comunitari, agli imprenditori agricoli a titolo principale, che si obblighino a tenere, almeno per un quadriennio, la contabilità aziendale rispondente ai requisiti fissati dall'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 950/97, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su domanda, un contributo in conto capitale per la tenuta della contabilità fino alla concorrenza dell'importo equivalente a 1.500 ECU per azienda e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, erogabile in quattro anni, in ragione rispettivamente del 45 per cento nel primo anno, del 30 per cento nel secondo anno, del 15 per cento nel terzo anno e del 10 per cento nel quarto anno, previa verifica di assolvimento dell'obbligo assunto.

 

     Art. 16. (Ulteriori misure di accompagnamento a favore delle aziende agricole). [16]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad organismi associativi riconosciuti un contributo in conto capitale, a titolo di concorso nelle spese sostenute per l'avviamento al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione, in attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 950/97 relativo:

     a) all'assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio natura;

     b) all'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

     c) ad una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola;

     d) alla gestione di un'attività aziendale comune.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato al 50 per cento delle spese sostenute per la costituzione e per la gestione, documentate e ritenute ammissibili, e comunque non oltre l'importo massimo previsto dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 950/97.

     3. La Giunta regionale provvede al riconoscimento degli organismi associativi di cui al comma 1, accertando, in particolare, che la maggioranza degli associati sia costituita da imprenditori agricoli a titolo principale e che lo statuto degli stessi specifichi, tra l'altro, le finalità, l'ambito territoriale di operatività nonché stabilisca, in particolare, le forme di collaborazione di tutti i membri all'attività sociale.

     4. Gli organismi associativi di cui al presente articolo assumono la forma giuridica di società semplice di cui al libro quinto, Titolo V, del Codice civile oppure di consorzio di imprenditori di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 17. (Interventi nelle zone di montagna e svantaggiate). [17]

     1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lettera c), per zone di montagna e svantaggiate s'intendono quelle delimitate ai sensi degli articoli da 21 a 25 del Regolamento (CE) n. 950/97.

     2. La proposta di delimitazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa, sentita la competente Commissione consiliare, alla Commissione europea; nelle more si applica l'elenco comunitario allegato alla direttiva 75/273/CEE.

     3. Le disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 950/97 per gli imprenditori agricoli a tempo parziale, si applicano alle aziende agricole ubicate nei territori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 18. (Indennità compensativa). [18]

     1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa di cui ai Regolamenti comunitari i conduttori agricoli che coltivano una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a 3 ettari e si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno cinque anni a decorrere dal primo pagamento dell'indennità.

     2. Nel caso di inosservanza dell'impegno di cui al comma 1, non si procede al recupero delle somme erogate se i conduttori, cessata anticipatamente l'attività agricola, garantiscono comunque la continuità di sfruttamento delle superfici interessate, o se, nel corso del quinquennio, sono ammessi a percepire una pensione di invalidità o di vecchiaia o di vecchiaia anticipata oppure in presenza di cause di forza maggiore ed in particolare di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

     3. Al fine della determinazione della superficie agricola utilizzata dal singolo conduttore, in aggiunta alla superficie eventualmente condotta in proprietà od in affitto, si tiene conto altresì di quella comunque utilizzata dal richiedente a titolo di comproprietà, di proprietà od affittanze collettive e/o consortili, per pascoli e alpeggi condotti in comune e per superfici in cui esercita il diritto attivo di uso civico per la percentuale nominale spettante. L'estensione della superficie agricola utilizzata deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

     Art. 19. (Misure dell'indennità compensativa). [19]

     1. L'indennità compensativa è concessa nella misura massima prevista dai Regolamenti comunitari; ogni variazione rispetto alle disposizioni approvate dalla Commissione europea sarà comunicata alla Commissione stessa per l'approvazione.

     2. Per l'individuazione delle zone agricole svantaggiate, caratterizzate da una particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti, si fa rinvio alla delimitazione prevista dal comma 1 dell'articolo 17.

 

     Art. 20. (Interventi per favorire la presenza giovanile nelle aziende agricole delle zone montane e svantaggiate). [20]

     1. Per favorire il mantenimento dell'attività agricola, la conservazione dell'ambiente, il consolidamento duraturo delle aziende agricole e il miglioramento dei redditi agricoli nei territori dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 17, è concessa, al di fuori del regime di cofinanziamento comunitario, un'indennità annua di lire tre milioni agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti nei medesimi comuni, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, titolari- conduttori di aziende agricole situate, totalmente o prevalentemente, in tali territori e alla cui conduzione partecipano, in qualità di contitolari, uno o più giovani ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle norme della presente Sezione relative al primo insediamento dei giovani agricoltori. Tale indennità può essere concessa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e viene revocata qualora cessi la partecipazione del giovane o dei giovani alla conduzione dell'azienda in qualità di contitolari.

     2. L'indennità annua non è concessa qualora il giovane abbia beneficiato del premio per il primo insediamento e sia parente entro il terzo grado del titolare-conduttore dell'azienda.

 

     Art. 21. (Accorpamento, ingrossamento e arrotondamento di fondi agricoli e forestali nelle zone montane e svantaggiate). [21]

     1. Per favorire l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari dei fondi medesimi, situati nei comuni di cui all'articolo 17, possono essere concessi, a titolo di concorso nelle spese e al di fuori del regime di cofinanziamento comunitario, con priorità agli iscritti al Registro, contributi fino al 75 per cento delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, sostenute entro un anno dalla presentazione della domanda per operazioni di acquisto di tali fondi, purché ricadenti nelle zone classificate dalle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale come zona omogenea «E» (usi agricoli e forestali) ed «F» (di tutela ambientale).

     2. I contributi di cui al comma 1 sono revocati qualora, nei cinque anni successivi alla loro erogazione, le particelle oggetto di compravendita vengano, per atto tra vivi, alienate, divise o venga modificata la loro destinazione agricola o forestale.

 

     Art. 22. (Esercizio delle funzioni amministrative). [22]

     1. Le funzioni inerenti agli interventi di cui agli articoli 18, 20 e 21 sono esercitate dalle comunità montane ovvero dagli enti locali a cui, ai sensi della legge regionale, competono le funzioni ed i compiti amministrativi della promozione, della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane, ai quali i fondi necessari sono trasferiti dall'Amministrazione regionale con provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 23. (Intervento creditizio per allevamenti nelle zone di montagna e svantaggiate). [23]

     1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, possono essere concessi, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per investimenti riguardanti l'impianto, il potenziamento e l'ampliamento, nell'ambito delle unità produttive ricadenti nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti cunicoli, caprini, ovini, equini ed apistici.

     2. Ai fini del comma 1, si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 13 ed approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97.

 

     Art. 24. (Impianti aziendali di trattamento e riutilizzo dei reflui zootecnici). [24]

     1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), allo scopo precipuo di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e di falda e limitare le esalazioni maleodoranti, la Regione incentiva la realizzazione, la ristrutturazione e l'acquisto, di impianti e fabbricati per il trattamento, la maturazione, lo stoccaggio ed il riutilizzo dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, definiti comunemente reflui zootecnici. Rientrano in tali finalità anche le ristrutturazioni degli edifici zootecnici che comportino modifiche al sistema di gestione delle deiezioni tali da consentire sin dall'origine una diminuzione del carico inquinante delle medesime mediante l'utilizzazione di materiali da lettiera; a tal fine sono eligibili le sole spese previste dall'inquadramento comunitario in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono costituiti dal complesso delle strutture immobili e degli apparati meccanici e tecnici idonei a maturare e stabilizzare i reflui al fine del loro utilizzo e non debbono determinare un aumento della capacità produttiva zootecnica aziendale.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale agli imprenditori di cui alla legge regionale 6/1996 e successive modifiche e integrazioni, con l'osservanza della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. L'intensità di tali aiuti è del 45 per cento nei territori di cui all'articolo 17 e del 35 per cento nel restante territorio.

     4. Con apposito Regolamento vengono definite le tipologie dei reflui zootecnici, la consistenza minima degli allevamenti al di sotto della quale i contributi regionali non sono concessi, le tipologie tecniche degli impianti di trattamento, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza delle autorizzazioni sanitarie ed edilizie prescritte dalle vigenti leggi ed all'osservanza della direttiva 91/676/CEE.

 

     Art. 25. (Primo insediamento dei giovani agricoltori). [25]

     1. Ai fini dell'articolo 10, comma 1, lettera e), gli incentivi in favore del primo insediamento dei giovani agricoltori consistono in premi, disciplinati ed erogati nel rispetto delle norme di cui al presente Capo.

     2. Per giovane agricoltore di cui al comma 1 s'intende la persona maggiorenne, di età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda dell'incentivo, che possieda una qualifica professionale di livello sufficiente.

 

     Art. 26. (Incentivo per il primo insediamento dei giovani agricoltori e conversione dell'ECU). [26]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in unica soluzione al giovane agricoltore un contributo in conto capitale per l'insediamento pari all'importo massimo previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 950/97, e dai Regolamenti comunitari vigenti al momento della concessione del contributo medesimo e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

     2. Per la determinazione dei premi fissati in ECU, di cui alla presente sezione, il tasso di conversione in lire è quello fissato all'1 gennaio dell'anno di adozione dei provvedimenti di spesa.

 

     Art. 27. (Condizioni del primo insediamento del giovane agricoltore). [27]

     1. Si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

     a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

     b) contitolare di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola, la cui qualità sia comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

     c) socio, amministratore di cooperativa, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola, che comprovi tale qualifica con estratto autenticato del libro dei verbali dell'assemblea o con dichiarazione autenticata del presidente della cooperativa.

     2. Ai fini dell'insediamento del giovane agricoltore, l'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari:

     a) ad almeno una unità di lavoro umano (ULU), qualora il giovane si insedi in qualità di unico rappresentante e responsabile dell'azienda;

     b) ad una ULU, più una ULU per ogni altro partecipante alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa.

     3. Le condizioni di cui al comma 2 devono verificarsi entro il termine di due anni dall'insediamento; l'accertamento è effettuato dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali possono richiedere la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatto salvo l'esercizio di altri diversi controlli previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 28. (Definizione della qualifica professionale di livello sufficiente del giovane agricoltore). [28]

     1. Si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che, al momento del primo insediamento, o entro due anni da esso, dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

     b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai Regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 - come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

 

     Art. 29. (Obblighi del giovane agricoltore). [29]

     1. Il beneficiario del premio si impegna, pena la revoca dell'incentivo e la restituzione dell'importo erogato, a esercitare l'attività agricola a titolo principale ed a tenere la contabilità aziendale, almeno nella forma semplificata, secondo le disposizioni comunitarie e regionali vigenti al momento della concessione del premio, per almeno quattro anni dalla data della concessione medesima. Durante tale periodo l'attività agricola esercitata non può essere di livello inferiore a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 27, fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

     2. I premi per il primo insediamento possono essere concessi, anche a più giovani, che diventino, contemporaneamente, o in tempi successivi, contitolari di un'azienda agricola, purché la stessa richieda un volume di ULU pari al numero dei giovani, più una ULU per ogni altro partecipante alla gestione, e tale condizione sia raggiunta entro due anni da ogni insediamento.

 

     Art. 30. (Calcolo dell'unità lavorativa uomo). [30]

     1. Con il Regolamento regionale di cui all'articolo 13, tenendo conto delle diverse tipologie aziendali e della collocazione geografica delle aziende stesse, è determinata l'unità lavorativa uomo (ULU) per l'ammissibilità ai benefici previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. Fino alla data di pubblicazione del predetto provvedimento, si applica il parametro di commisurazione ULU previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44.

 

     Art. 31. (Progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico). [31]

     [1. All'imprenditore agricolo, singolo od associato, che partecipa ai progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrativi nei settori dell'agricoltura e dell'agro-industria, nell'ambito dei programmi operativi previamente notificati all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, fino al 50 per cento dei costi totali sostenuti per la partecipazione a tali progetti. I costi ammissibili sono quelli sostenuti per spese amministrative, professionali e di adeguamento di opere ed impianti. Il contributo deve essere finalizzato esclusivamente, ed in via permanente, alla partecipazione a tali progetti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce il Programma regionale in attuazione degli obiettivi previsti dai programmi comunitari e dai connessi piani di lavoro.]

 

Sezione II

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

 

     Art. 32. (Disciplina degli interventi). [32]

     1. Gli incentivi agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici sono disciplinati:

     a) dal Regolamento (CE) n. 951/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997;

     b) dalla decisione 94/173/CE della Commissione europea, del 22 marzo 1994;

     c) dagli orientamenti della Commissione europea in materia dei relativi aiuti di Stato.

     2. Gli investimenti di cui al comma 1 devono:

     a) concorrere all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favorire la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, in particolare per nuovi prodotti e per prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura biologica;

     b) snellire i meccanismi di intervento delle organizzazioni comuni di mercato;

     c) contribuire al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;

     d) contribuire al miglioramento della qualità e della presentazione dei prodotti o ad un migliore impiego dei sottoprodotti.

     3. Il finanziamento degli investimenti avviene:

     a) a titolo di cofinanziamento nel quadro dei piani settoriali ed in base ai relativi quadri comunitari di sostegno ed ai programmi operativi regionali approvati ai sensi dei Regolamenti comunitari;

     b) a titolo di aiuto di Stato, con l'osservanza delle discipline di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

 

     Art. 33. (Azioni finanziarie a titolo di aiuti di Stato). [33]

     1. In applicazione dell'articolo 32, comma 3, lettera b), i finanziamenti alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli riguardano:

     a) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti e di attrezzature, fisse e mobili, comprese le spese generali;

     b) l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature, fisse e mobili, comprese le spese generali;

     c) l'acquisto di opifici esistenti, comprensivi di beni immobili e di impianti fissi, comprese le spese generali, con la finalità di trasformare l'originaria destinazione dell'opificio medesimo; individualmente tali progetti saranno preventivamente notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato;

     d) il concorso nella ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, purché finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     2. Per la determinazione delle spese generali di cui al comma 1, si fa rinvio al Regolamento regionale previsto dal comma 4 dell'articolo 12.

     3. Tra gli investimenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1, purché riguardanti esclusivamente la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, sono compresi anche quelli proposti da cooperative agricole e loro consorzi operanti nel settore dei servizi alla produzione e dei mezzi tecnici di produzione.

 

     Art. 34. (Condizioni e massimali degli incentivi). [34]

     1. Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle cooperative agricole e ai loro consorzi, contributi in conto capitale, fino al 55 per cento della spesa ammissibile, calcolati comprendendovi l'eventuale concorso nella ricapitalizzazione di cui alla lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 33.

     2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, è attribuita priorità alle iniziative dei soggetti che hanno formalmente avviato processi di fusione, integrazione e concentrazione, e a quelli che hanno la propria sede nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 17.

 

     Art. 35. (Interventi di ricapitalizzazione). [35]

     1. Ai fini della lettera d) del comma 1 dell'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi in conto capitale, fino all'importo massimo di lire 4.000 milioni, a fronte della ricapitalizzazione operata dalle cooperative agricole e loro consorzi.

     2. La misura del contributo di cui al comma 1 non può essere superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione. Per le cooperative agricole e loro consorzi aventi sede legale ed operativa nelle zone di cui al comma l dell'articolo 17, la misura del contributo può essere superiore fino al 20 per cento del capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, previa approvazione da parte della Direzione regionale dell'agricoltura di un programma di investimenti della durata massima di cinque anni presentato dalla società, e sono erogati a seguito di presentazione della documentazione idonea ad attestare l'avvenuta ricapitalizzazione.

     4. I contributi debbono essere impiegati per la realizzazione di investimenti, ai sensi degli articoli 32, 33 e 34. La loro aliquota massima, rispetto al costo totale dell'investimento ammissibile, è del 55 per cento, e l'investimento medesimo osserva i criteri di selezione settoriali di cui alla decisione 94/173/CE della Commissione europea.

 

Sezione III

ASSOCIAZIONISMO AGRICOLO

 

     Art. 36. (Fonti). [36]

     1. Gli incentivi regionali all'associazionismo agricolo sono disciplinati e concessi con l'osservanza dell'inquadramento comunitario riguardante gli aiuti nazionali in favore delle organizzazioni dei produttori, da recepire con Regolamento regionale e, qualora riguardino le associazioni dei produttori riconosciute, con l'osservanza del Regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio del 2 maggio 1997, e della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e successive modificazioni.

 

     Art. 37. (Individuazione dei beneficiari degli incentivi). [37]

     1. Ai fini della presente sezione, sono beneficiari degli incentivi:

     a) le organizzazioni e le associazioni dei produttori che hanno come scopo statutario quello di organizzare, anche in forma cooperativa o consortile in termini unitari, la produzione e l'offerta dei produttori membri;

     b) le cooperative agricole e loro consorzi, nonché altri organismi associativi di produttori che svolgono attività di ricerca, assistenza tecnica, divulgazione, profilassi, risanamento e monitoraggio sanitario.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 devono essere costituiti, in via esclusiva o prevalente, da produttori individuali o da consorzi di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli che raggruppano, a loro volta esclusivamente i produttori agricoli.

     3. I consorzi di produzione o di valorizzazione dei prodotti agricoli, di cui al comma 1, debbono riguardare prodotti riconosciuti, o in corso di riconoscimento, ai sensi dei pertinenti Regolamenti comunitari.

 

     Art. 38. (Finalità dei contributi). [38]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

     a) la costituzione ed il funzionamento amministrativo degli organismi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a);

     b) l'aumento dei costi di funzionamento amministrativo degli organismi già esistenti in rapporto all'ampliamento dell'operatività intervenuto a seguito di modifiche statutarie.

     2. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono erogati in misura decrescente, di almeno il 20 per cento annuo, in rapporto alle spese reali sostenute durante il pertinente anno, comprese quelle relative al personale assunto, per una durata massima di cinque anni, ed entro il termine massimo di sette anni dalla costituzione dell'organismo.

     3. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1 può essere concesso un contributo in conto capitale per una durata massima di cinque anni, ed entro il termine massimo di sette anni dall'inizio dell'aumento sostanziale delle attività, in misura decrescente, di almeno il 20 per cento, in rapporto al totale delle spese effettivamente derivanti dall'ampliamento dell'operatività dell'organismo beneficiario.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai beneficiari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37, contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi annuali di ricerca, assistenza tecnica, divulgazione, profilassi, risanamento e monitoraggio sanitario da essi redatti ed attuati, previa approvazione della Direzione regionale dell'agricoltura di concerto, per i soli aspetti di carattere sanitario, con la Direzione regionale della sanità. Tali programmi sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato.

 

     Art. 39. (Entità dei contributi). [39]

     1. L'entità dei contributi è pari:

     a) al cento per cento delle spese ammissibili durante il primo anno di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a) e b);

     b) al cento per cento delle spese ammissibili per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 38, comma 4, con riduzione al 70 per cento per gli interventi di profilassi, risanamento e monitoraggio sanitario.

     2. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui al comma 1 sono presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono le iniziative finanziabili, corredate della documentazione stabilita dalla Direzione regionale dell'agricoltura. Ai fini della lettera b) del comma 1, sull'importo ammesso a contributo può essere erogato, all'atto della concessione, un anticipo fino all'80 per cento; l'importo a saldo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione relativa all'importo ammesso a contributo.

 

     Art. 40. (Associazioni di produttori e loro unioni). [40]

     1. In applicazione del Regolamento (CE) n. 952/97, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabilite:

     a) le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori;

     b) le modalità per l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni riconosciute e per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo.

     2. Sino alla data di esecutività del decreto di cui al comma 1, continua ad applicarsi la legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, e sono fatti salvi i riconoscimenti ottenuti dalle associazioni regionali dei produttori ai sensi della legge regionale 41/1984.

 

Sezione IV

ALLEVAMENTO ZOOTECNICO E RELATIVI PRODOTTI

 

     Art. 41. (Fonti). [41]

     1. Gli incentivi all'allevamento zootecnico ed ai relativi prodotti sono disciplinati e concessi nel rispetto delle discipline recate dalle seguenti fonti:

     a) Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997;

     b) legge 15 gennaio 1991, n. 30;

     c) atti relativi all'inquadramento comunitario settoriale per l'allevamento del bestiame e dei prodotti da esso derivati;

     d) atti relativi agli inquadramenti comunitari recepiti con Regolamento regionale.

     2. Si osservano, inoltre, i limiti settoriali previsti dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 950/97.

 

     Art. 42. (Definizione delle tipologie di allevamenti). [42]

     1. Ai fini della presente legge, l'allevamento ricomprende tutte le specie animali alle quali la vigente normativa comunitaria, statale o regionale connette l'esercizio di attività imprenditoriale agricola, e comunque le specie che, pur prive di specifica disciplina normativa, sono idonee a destinazioni alimentari e non.

 

     Art. 43. (Finalità e beneficiari degli incentivi). [43]

     1. Ai fini della presente sezione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per:

     a) la tenuta dei libri genealogici e relativi controlli funzionali e dei registri anagrafici delle specie bovina, suina, ovina, equina, caprina, bufalina e cunicola, limitatamente, per quest'ultima, alle razze pure;

     b) i controlli di rendimento, i test attitudinali e i controlli del valore genetico;

     c) l'assistenza tecnica finalizzata al razionale allevamento e al benessere degli animali, purché essa non rientri nella normale gestione aziendale;

     d) l'assistenza zootecnico-veterinaria, purché non rientri nella normale attività di gestione aziendale;

     e) il controllo di qualità dei prodotti bovini, che non sia reso obbligatorio da disposizioni nazionali o comunitarie;

     f) le ricerche nel settore dell'allevamento, di divulgazione generalizzata svolte da Università, Enti ed Istituti di ricerca, con l'osservanza della disciplina comunitaria in materia di ricerca e sviluppo di cui al punto 2-4 della comunicazione (CE) 96/C/45/06;

     g) le rassegne e concorsi zootecnici;

     h) il risanamento degli allevamenti da epizoozie, o altre malattie, in conformità a quanto previsto dal punto 3. del documento di lavoro VI/5934/86-IT Rev. 2 e a quanto previsto dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, purché reso obbligatorio da norme ovvero inserito in un specifico programma regionale o nazionale;

     i) l'acquisto di riproduttori maschi delle specie animali allevate, escluso il settore avicolo, iscritti nei libri genealogici;

     l) l'acquisto di bestiame femminile da riproduzione, con esclusione delle specie avicole e suina, nonché l'acquisto di riproduttori maschi iscritti nei registri anagrafici, con esclusione delle specie avicole e suine;

     m) la tenuta dell'anagrafe del bestiame e degli allevamenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 820/97;

     n) l'alpeggio di giovane bestiame bovino iscritto nei libri genealogici e nei registri anagrafici.

     2. Beneficiari dei contributi sono gli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 6/1996 e successive modifiche e integrazioni, gli enti e gli organismi associativi i cui scopi statutari siano coincidenti con le finalità di cui al comma 1, ferme restando le distinte discipline previste per le azioni riguardanti il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole aziendali di produzione primaria e per le azioni riguardanti la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     3. Le disposizioni di applicazione delle lettere h) ed n) costituiscono oggetto di apposito Regolamento, da notificare preventivamente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato.

 

     Art. 44. (Massimali dei contributi). [44]

     1. I massimali dei contributi di cui all'articolo 43, comma 1, sono, in rapporto alla spesa ammissibile, i seguenti:

     a) 100 per cento per le finalità di cui alle lettere a), c), d), i), g), h), m) e n);

     b) 70 per cento per le finalità di cui alle lettere b) ed e);

     c) 40 per cento per l'acquisto e, nelle sole zone di montagna e svantaggiate di cui all'articolo 17, anche 30 per cento per il mantenimento, nell'ambito delle finalità di cui alla lettera i);

     d) 22,5 per cento nelle zone di montagna o svantaggiate e 15 per cento nelle altre zone, per la finalità di cui alla lettera 1), nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 13 ed approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97.

     2. Ai fini della determinazione delle spese ammissibili alla contribuzione pubblica di cui al comma 1 e all'articolo 45, è emanato apposito Regolamento regionale di esecuzione.

     3. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 43, il contributo può essere anticipato nella misura dell'80 per cento dell'intero ammontare.

 

     Art. 45. (Interventi particolari per il sostegno e lo sviluppo dell'apicoltura). [45]

     [1. Oltre gli investimenti finanziabili nell'ambito delle azioni riguardanti la produzione primaria e la trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Regione attua interventi economici particolari a sostegno e sviluppo dell'apicoltura, anche per le finalità di protezione dell'ambiente, di cura dello spazio naturale e di tutela della salute del consumatore.

     2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli ed associati, contributi in conto capitale per:

     a) acquisto di arnie, di alveari e di famiglie di api;

     b) acquisto di alimenti necessari per la sopravvivenza delle api in annate avverse;

     c) diffusione del servizio di impollinazione;

     d) ristoro degli apicoltori per perdite subite ed accertate superiori al 40 per cento del patrimonio apistico posseduto a seguito di apicidi ricollegabili all'impiego di fitofarmaci e di pesticidi anche fuori dei periodi di fioritura delle colture agrarie.

     3. I contributi possono essere concessi alle cooperative di apicoltori a condizione che tutti i soci abbiano assolto alla denuncia annuale degli apiari di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68.

     4. Ai fini dei commi 2 e 3, le aliquote massime dei contributi in rapporto alla spesa ammessa - che non viene considerata se di importo inferiore a lire due milioni - sono le seguenti:

     a) per lo scopo di cui al comma 2, lettera a): si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 13 ed approvato dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97;

     b) per lo scopo di cui al comma 2, lettera b): 50 per cento;

     c) per lo scopo di cui al comma 2, lettera c): premio di importo massimo di lire cinquantamila per ogni alveare impiegato per un totale di aiuto comunque non inferiore a lire un milione per singolo beneficiario;

     d) per lo scopo di cui al comma 2, lettera d): 80 per cento.]

 

Sezione V

PUBBLICITA', PROMOZIONE E CONTROLLO

QUALITATIVO DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

 

     Art. 46. (Fonti). [46]

     1. Gli incentivi alla pubblicità, alla promozione, diretta e indiretta, ed al controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici sono disciplinati e concessi nel rispetto della disciplina recata dall'inquadramento comunitario settoriale 87/C 302/06 nonché dalla comunicazione n. 86/C 27213.

 

     Art. 47. (Definizioni). [47]

     1. Per azioni pubblicitarie e promozionali dirette s'intende qualsiasi azione intesa ad indurre il consumatore ad acquistare i prodotti agricoli e zootecnici, anche trasformati, attraverso i mezzi di comunicazione, ciascuno dei quali abbia contemporanea diffusione plurisoggettiva.

 

     Art. 48. (Finalità degli incentivi). [48]

     1. Le finalità degli incentivi alla pubblicità e alla promozione diretta dei prodotti agricoli e zootecnici sono quelle di favorire la commercializzazione di produzioni provenienti da settori caratterizzati, a livello comunitario, da eccedenze strutturali, di incoraggiare produzioni nuove per il sistema agricolo comunitario o sostitutive di quelle eccedentarie, di favorire la commercializzazione di prodotti che, pur non eccedentari, siano conosciuti solo in ristretti ambiti territoriali della Unione europea, nonché di prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuti ai sensi della vigente legislazione comunitaria.

 

     Art. 49. (Soggetti beneficiari ed entità degli incentivi). [49]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, direttamente o tramite l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fino alla concorrenza della spesa massima ammissibile, di lire 500 milioni ad iniziativa, contributi in conto capitale per la pubblicità e per la promozione diretta dei prodotti agricoli e zootecnici, ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti tipici a denominazione d'origine, agli organismi associativi di produttori, comprese le cooperative e loro consorzi, purché tale pubblicità - da sottoporre a preventiva verifica da parte dell'ufficio regionale concedente - non sia in funzione di una o più imprese determinate ed il messaggio pubblicitario abbia carattere di genericità.

     2. L'intensità massima dei contributi in rapporto alla spesa ammessa è del 50 per cento.

 

     Art. 50. (Attività promozionale indiretta). [50]

     1. Costituiscono attività promozionale indiretta:

     a) la divulgazione di cognizioni scientifiche;

     b) l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni;

     c) le ricerche di mercato ed i sondaggi di opinione, purché i risultati relativi siano resi disponibili ed accessibili a tutti gli operatori, di modo che non risultino favorite talune imprese e talune produzioni;

     d) i controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione, ad esclusione di quelli riguardanti le specie ovina, suina ed avicole.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa o consortile, fino alla spesa massima ammissibile di lire trecento milioni:

     a) un contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammessa per le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

     b) un contributo in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammessa per le iniziative di cui al comma 1, lettera d).

     3. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 49, è emanato apposito Regolamento regionale di esecuzione.

 

     Art. 51. (Obblighi dei beneficiari). [51]

     1. Ai fini degli articoli 49 e 50, i beneficiari sono tenuti a fornire la dimostrazione, con relativa documentazione di spesa, dell'impiego dei contributi secondo le destinazioni previste dai decreti regionali di concessione e nei limiti degli importi ammessi.

 

Sezione VI

SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

 

     Art. 52. (Nozione). [52]

     [1. I servizi di sviluppo agricolo, organizzati in sistema integrato, si articolano in:

     a) ricerca e sperimentazione;

     b) assistenza tecnico-economica;

     c) lotta antiparassitaria guidata e integrata;

     d) informazione socio-economica;

     e) servizi di sostituzione;

     f) formazione professionale.

     2. L'attività dei servizi di sviluppo agricolo consiste, in particolare, nell'opera di informazione e di consulenza rivolta alla generalità degli operatori agricoli, ed è finalizzata all'introduzione delle innovazioni tecnologiche ed alla razionalizzazione della produzione attraverso una migliore gestione organizzativa aziendale. L'attività può consistere anche in assistenza specialistica o settoriale.]

 

     Art. 53. (Programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo). [53]

     [1. L'Amministrazione regionale approva il programma regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo articolati, secondo quanto previsto dall'articolo 52, distinguendo tra attività cofinanziabili e non.

     2. Nel programma sono indicate, con il criterio della priorità, le finalità da conseguire mediante la realizzazione dei servizi di sviluppo da parte degli enti ed organismi individuati dall'ERSA, nonché da parte degli osservatori per le malattie delle piante.

     3. L'individuazione di cui al comma 2, relativamente ai servizi di formazione professionale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), avviene a seguito dell'espletamento di apposita gara.

     4. L'individuazione di cui al comma 2, relativamente agli altri servizi di cui all'articolo 52, comma 1, avviene tra gli enti pubblici, le associazioni di produttori, gli organismi ed associazioni senza scopo di lucro, le Università e gli osservatori per le malattie delle piante, i consorzi di produttori che svolgono attività di tutela, assistenza tecnica, ricerca, valorizzazione e divulgazione, a domanda degli stessi, in base alla presentazione di una relazione concernente l'attività degli stessi svolta nel settore, il numero e la qualificazione professionale degli addetti alla stessa, iscritti nell'elenco tenuto dall'ERSA, il grado di autonomia gestionale ed amministrativa della specifica attività e l'operatività assicurata attraverso la realizzazione di programmi dettagliati, anche pluriennali.]

 

     Art. 54. (Contributi agli enti ed organismi individuati dall'ERSA). [54]

     [1. Agli enti ed agli organismi di cui all'articolo 53 possono essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione dei rispettivi programmi di attività, purché compatibili con il programma regionale triennale dei servizi di sviluppo agricolo.

     2. Ai fini del comma 1, l'importo massimo dei contributi è pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva degli oneri derivanti dall'impiego di personale, per la realizzazione dei programmi di attività. Le relative modalità di presentazione della documentazione necessaria sono stabilite dall'ERSA.

     3. Contestualmente al provvedimento di concessione del contributo è disposta l'erogazione anticipata pari all'80 per cento dell'importo del contributo stesso. La liquidazione dell'importo residuo ha luogo su presentazione della documentazione di spesa relativa all'importo ammesso.

     4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri interventi economici concessi, per le medesime finalità, agli enti ed organismi beneficiari.

     5. Alla concessione ed erogazione dei contributi provvede l'ERSA sulla base di specifica assegnazione annuale di fondi all'uopo richiesti dall'ente a seguito di avvenuta approvazione, da parte del medesimo, dei programmi di attività degli enti ed organismi individuati.]

 

     Art. 55. (Attività degli osservatori per le malattie delle piante). [55]

     1. Le spese sostenute dagli osservatori per le malattie delle piante, nell'esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente, od in attuazione del Programma regionale dei servizi di sviluppo, sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, salvo diverse specifiche disposizioni legislative. A tal fine è effettuata apertura di credito a favore del personale regionale preposto agli osservatori medesimi.

     2. Il collegamento delle attività degli osservatori per le malattie delle piante è assicurato dal Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 56. (Ulteriore individuazione di servizi di sviluppo. Accordi di partecipazione). [56]

     1. Ai servizi di sviluppo agricolo di cui all'articolo 52 è assimilata l'attività che enti ed associazioni, aventi sede anche al di fuori del territorio regionale, svolgono nell'interesse dell'agricoltura regionale e per il conseguimento dei propri scopi istituzionali d'interesse agricolo, agroindustriale o di assistenza agli imprenditori agricoli, e la cui azione non incida sulle regole comuni in materia di concorrenza.

     2. In particolare, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata sottoscrivere accordi di partecipazione ad enti di diritto pubblico e ad associazioni di prevalente interesse pubblico che svolgono la propria attività istituzionale di sviluppo del settore agricolo in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale, fatti salvi gli accordi stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 57. (Spese ammissibili ed entità degli incentivi). [57]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 56 un contributo in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le attività istituzionali di assistenza professionale agli imprenditori agricoli.

     2. Ai fini dell'articolo 56, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi alla quota annuale di adesione agli enti ed associazioni per un importo determinato dalla Giunta regionale.]

 

     Art. 58. (Obblighi dei beneficiari). [58]

     [1. Ai fini degli articoli 54 e 57 comma 1, i beneficiari sono tenuti a fornire la dimostrazione, con relativa documentazione di spesa, dell'impiego degli incentivi secondo le destinazioni previste dai provvedimenti di concessione, e nei limiti degli importi ammessi.]

 

     Art. 59. (Contributi per borse di studio). [59]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire ed assegnare borse di studio a laureati ed ai possessori di diploma universitario che effettuino, presso gli Istituti della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, ricerche attinenti al settore agricolo ed agroalimentare.

     2. Con apposito Regolamento sono stabiliti gli importi, i criteri, i requisiti e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio, tenendo conto degli indirizzi della programmazione regionale di settore.

 

     Art. 60. (Rapporti con l'Università di Udine). [60]

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo rurale integrato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare forme di collaborazione con l'Università di Udine, facoltà di agraria, valorizzando le possibili sinergie con l'attività degli enti, istituti, ed associazioni che operano sul territorio regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni.

 

Sezione VII

OPERE PUBBLICHE ED INTERVENTI COLLETTIVI

 

     Art. 61. (Fonti). [61]

     1. La realizzazione di opere pubbliche e gli incentivi agli investimenti nel settore degli interventi collettivi sono disciplinati e concessi nel rispetto delle discipline recate dalle seguenti fonti:

     a) Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

     b) Regolamento (CE) n. 950/97 e connessi Regolamenti regionali di applicazione;

     c) normative nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

 

     Art. 62. (Opere pubbliche). [62]

     1. Le opere pubbliche di cui all'articolo 61 consistono:

     a) in opere di bonifica volte alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, alla difesa dalle acque, allo scolo delle stesse con collettori principali e relativi impianti ed alla provvista ed adduzione di acqua, mediante grandi derivazioni, per l'irrigazione di una parte rilevante del comprensorio di bonifica, da realizzarsi anche a totale carico dell'ente pubblico;

     b) in opere di bonifica volte alla provvista mediante piccole derivazioni, adduzione e distribuzione di acqua per scopi irrigui, alla conversione di impianti irrigui esistenti, allo scolo delle acque con collettori secondari, alla sistemazione agraria e alla mitigazione ambientale di aree oggetto di riordino fondiario, da realizzarsi a carico dell'ente pubblico fino alla misura massima del 98 per cento. Con la stessa misura percentuale massima possono essere finanziati i piani di riordino fondiario, i piani generali di bonifica e gli studi nel settore della bonifica ed irrigazione;

     c) in opere da realizzarsi nei casi d'urgenza, ed anche a totale carico dell'ente pubblico, destinate a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché al ripristino dell'efficienza delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazioni idraulico-agrarie, danneggiate o distrutte, ed alla regolazione del deflusso alterato dei corsi d'acqua;

     d) in interventi volti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al miglioramento ed adeguamento funzionale delle opere pubbliche realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c), da realizzarsi a carico dell'ente pubblico fino alla misura massima del 98 per cento.

     2. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti delegatari contributi in conto capitale, comprensivi delle spese di progettazione, generali e di collaudo, nella misura determinata con il Regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 12.

     3. Ai fini del comma 1 gli ambiti territoriali considerati sono quelli classificati come comprensori di bonifica integrale.

     4. Ai fini della contribuzione pubblica, sono assimilabili alle opere pubbliche la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle strade vicinali assoggettate a servitù di uso pubblico per le quali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale, fino al 90 per cento delle spese ammissibili, agli enti locali territoriali, ad altri enti pubblici e a consorzi di miglioramento fondiario.

 

     Art. 63. (Interventi collettivi). [63]

     1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d’acqua, ricoveri per mandrie.

     2. Ai fini del comma 1, l’ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

     a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d’Incarojo e Val Pontebbana;

     b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

     c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio. [64]

 

     Art. 64. (Rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva). [65]

     1. Con apposito disciplinare-tipo, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti gli aspetti relativi al rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, con particolare riguardo alle modalità di vigilanza sull'esecuzione delle opere e dei lavori e sulla gestione.

 

     Art. 65. (Proprietà delle opere). [66]

     1. La Giunta regionale può disporre che le opere oggetto di delegazione amministrativa intersoggettiva, una volta realizzate dai soggetti delegatari, siano di proprietà dei medesimi, i quali provvedono, conseguentemente, alla loro gestione e manutenzione, assumendone gli oneri e incamerando gli eventuali proventi derivanti dal loro utilizzo.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere già finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44.

 

Sezione VIII

CALAMITA' NATURALI ED ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

 

     Art. 66. (Finalità). [67]

     1. Per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e da altri eventi eccezionali sono concessi aiuti agli imprenditori di aziende agricole, singole o associate, attraverso:

     a) azioni dirette volte a tutelare gli imprenditori agricoli contro i danni che possono subire le produzioni agricole o i mezzi di produzione, ivi compresi i fabbricati e le piantagioni;

     b) azioni indirette volte a ripristinare le infrastrutture poste al servizio dell'attività agricola.

 

     Art. 67. (Obiettivi). [68]

     1. Con riferimento alle azioni dirette di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole, singole o associate, contributi in conto capitale finalizzati a:

     a) consentire l'immediato ripristino dei mezzi di produzione, ivi compresi i fabbricati e le piantagioni, delle aziende agricole, singole o associate, che hanno subito danni arrecati dalle calamità naturali o dagli eventi eccezionali individuati al punto 2.1.1 del documento di lavoro VI/5934/86-IT Rev. 2. L'aiuto può essere considerato anche quale anticipazione a titolo di pronto intervento di eventuali assegnazioni statali. Il relativo contributo ad ogni azienda agricola può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento della spesa necessaria al ripristino e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 50 milioni. Il contributo concedibile può coprire fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente sostenuta;

     b) indennizzare il danno economico patito dagli imprenditori le cui aziende agricole, singole o associate hanno subito, individualmente, una perdita, a causa degli avversi eventi climatici individuati al punto 2.1.2 del documento di lavoro citato alla precedente lettera a), non inferiore al 30 per cento [20 per cento per le aziende agricole le cui colture siano site nei territori di cui all'articolo 17] della produzione normale, stabilita sulla base dei quantitativi lordi globali della produzione colpita dall'evento in questione nell'azienda individuale richiedente un'indennità di compensazione delle perdite subite, nonché della sua produzione annua lorda normale corrispondente. Questo tasso deve essere fissato sulla base di un raffronto tra la produzione normale media, constatata in maniera obiettiva per ogni azienda interessata, nel periodo di riferimento dei tre anni precedenti l'anno in cui si verifica l'evento in questione.

     2. Nel caso in cui il conduttore dell'azienda agricola benefici di più forme di risarcimento - sia pubblico che privato - la somma di queste non può superare l'entità delle perdite subite.

     3. Con riferimento alle azioni indirette di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale finalizzati a:

     a) ripristinare e ricostruire le strutture e le attrezzature, danneggiate da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui al precedente comma 1, lettera a), utilizzate da associazioni di produttori riconosciute, cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dalle cooperative di servizi, il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti. L'aiuto può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento della spesa necessaria al ripristino e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. Il contributo concedibile può coprire fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente sostenuta;

     b) ripristinare e ricostruire le infrastrutture agricole, comprese le strade vicinali ed interpoderali a servizio dei fondi agricoli, danneggiate da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui al precedente comma 1, lettera a). Il contributo concedibile può coprire fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente sostenuta.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad individuare ulteriori eventi eccezionali rispetto a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b); l'efficacia di tale individuazione è condizionata alla previa approvazione da parte della Commissione europea.

 

     Art. 68. (Modalità di attuazione). [69]

     1. L'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 67 è subordinata all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e di delimitazione delle località colpite.

     2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, in relazione alla gravità della calamità, all'ampiezza dei territori danneggiati, alla rilevanza del danno risarcibile ed al livello e tipologia delle risorse pubbliche disponibili, può determinare eventuali limiti, condizioni e percentuali più restrittivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 67, come può, altresì, escludere l'applicazione di talune forme di contribuzione pubblica.

 

Sezione IX

CREDITO AGRARIO

 

     Art. 69. (Ricognizione di atti amministrativi). [70]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede ad effettuare la ricognizione sistematica degli atti amministrativi concernenti le procedure e le condizioni di applicazione delle normative regionali recanti gli interventi creditizi nel settore agricolo, effettuandone il coordinamento anche con quanto previsto dalla presente legge e dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del Trattato, con particolare riferimento all'inquadramento dei prestiti agevolati a breve termine [96/C 44/02].

     2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato alla Commissione europea per il prescritto esame di compatibilità con le discipline comunitarie.

 

     Art. 70. (Prestiti agevolati a breve termine). [71]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche contributi negli interessi sui prestiti di durata non superiore a dodici mesi, contratti dagli operatori del settore agricolo, la cui intensità è determinata con provvedimento statale approvato dalla Commissione europea.

     2. I prestiti agevolati sono concessi dalle banche per:

     a) le necessità della conduzione delle aziende agricole e la gestione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

     b) la corresponsione di anticipi ai soci da parte delle cooperative agricole e loro consorzi a fronte dei prodotti conferiti, nonché per il pagamento dei prodotti acquistati dalle imprese aventi sede operativa in Regione, che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

     3. I prestiti agevolati di cui al comma 2 non sono concedibili per importi inferiori a lire dieci milioni, nel caso di cui alla lettera a), e di lire trenta milioni, nel caso in cui alla lettera b). L'importo massimo concedibile non può comunque superare l'importo di lire cinquecento milioni, per le finalità di cui alla lettera a), ed i tre quinti del valore del prodotto conferito per le finalità di cui alla lettera b).

     4. L'intensità dell'aiuto è maggiore per gli operatori le cui aziende ricadono nei territori di cui all'articolo 17 e non può in ogni caso superare la misura massima ammessa dall'Unione europea, in applicazione della comunicazione della Commissione 96/C 44/02.

 

     Art. 71. (Erogazione dei prestiti agevolati e Regolamento regionale). [72]

     1. I prestiti agevolati a breve termine sono erogati dalle banche previa assegnazione alle stesse dei fondi necessari alla concessione delle agevolazioni, effettuata sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposito Regolamento regionale.

     2. Con il medesimo Regolamento sono stabiliti i parametri omnicomprensivi, determinati su base forfettaria, per la quantificazione dei prestiti di conduzione alle aziende agricole. Per le imprese che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, i prestiti sono commisurati alle spese di gestione imputabili alla conduzione, quali risultano dall'ultimo bilancio approvato. In nessun caso il volume dei prestiti agevolati può superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite di produzione.

     3. Per la quantificazione dei prestiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 70 si tiene conto della media dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli rilevati dalle Camere di commercio della Regione nell'anno precedente.

 

     Art. 72. (Pareri e controlli). [73]

     1. L'erogazione dei prestiti per le necessità della conduzione delle aziende agricole, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 70, il cui importo supera lire duecento milioni, è subordinata all'acquisizione del preventivo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio; per i prestiti di importo inferiore, si prescinde dall'acquisizione del predetto parere e gli stessi sono sottoposti a controlli a campione su almeno il 10 per cento delle ditte richiedenti.

     2. Il parere di cui al comma 1 è in ogni caso richiesto per le operazioni creditizie effettuate dalle imprese che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

 

     Art. 73. (Istruttoria domande e convenzioni). [74]

     1. Gli operatori presentano le domande di prestito agevolato di cui al comma 2 dell'articolo 70 presso un'unica banca.

     2. Le banche che intendono operare con i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 70 stipulano previamente apposita convenzione con la Regione sulla base di apposito schema-tipo, preventivamente approvato dalla Giunta regionale.

     3. Le banche convenzionate si obbligano altresì ad acquisire la documentazione necessaria e ad istruire le relative pratiche e mantengono la responsabilità dell'esatta destinazione dei prestiti erogati.

 

     Art. 74. (Liquidazioni). [75]

     1. Alla liquidazione delle assegnazioni del contributo regionale di cui al comma 1 dell'articolo 70 si provvede sulla base di appositi rendiconti prodotti dalle banche a conclusione delle operazioni.

     2. I prestiti di cui all'articolo 70 sono finanziati sotto forma di sconto di cambiale agraria e il computo degli interessi semplici è effettuato sulla base dell'anno commerciale.

 

     Art. 75. (Realizzazione degli investimenti). [76]

     1. La realizzazione, mediante le disponibilità del credito agrario, degli investimenti aziendali può avvenire con il ricavato dei finanziamenti creditizi, ovvero con il ricorso a prefinanziamenti, concessi da banche o da altre imprese autorizzate ai sensi del decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

     2. Nella concessione degli incentivi di natura creditizia si osserva il metodo comune di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al Capo III, Sezioni I e II. In particolare, le condizioni per la concessione degli incentivi agli investimenti ai livelli della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione sono previste rispettivamente dall'articolo 13 e dall'articolo 34.

     3. Nella concessione degli incentivi ed interventi economici, tratti dalle disponibilità del credito agrario per la realizzazione delle azioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, si osservano, in quanto applicabili, le discipline previste dalla presente legge per le azioni medesime.

 

     Art. 76. (Intervento straordinario di ripianamento di passività). [77]

     1. Nel caso in cui la normativa regionale preveda interventi economici per il consolidamento di passività onerose o per altre operazioni di riassetto finanziario in favore di imprese agricole, l'Amministrazione regionale adotta specifica disciplina applicativa in base alla quale gli interventi medesimi debbono, tra l'altro, avere natura straordinaria, essere concessi una tantum e favorire il risanamento finanziario dell'impresa agricola beneficiaria.

     2. La disciplina regionale di cui al comma 1 è notificata alla Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

     3. Ai fini della concessione dell'intervento di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo presta idonea garanzia bancaria o assicurativa.

 

     Art. 77. (Norme particolari per il Fondo di rotazione regionale in agricoltura. Abrogazione della legge regionale 4/1995). [78]

     1. I prestiti e i mutui previsti dalla lettera d), come da ultimo modificata dall'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale in agricoltura, possono essere concessi per la trasformazione di passività onerose sussistenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di finanziamento, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 76.

     2. [79].

     3. Gli incentivi agli investimenti nelle strutture agricole aziendali di produzione primaria di cui all'articolo 12, agli investimenti di cui all'articolo 24, al primo insediamento dei giovani agricoltori di cui all'articolo 26, agli investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 33, ad esclusione del concorso nella ricapitalizzazione, e agli investimenti di cui all'articolo 63, possono consistere anche in finanziamenti creditizi concedibili mediante le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione regionale in agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982.

     4. I finanziamenti creditizi di cui al comma 3 hanno durata massima decennale compreso il periodo di preammortamento; ai fini delle limitazioni settoriali, delle aliquote massime di intervento e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, si applica la disciplina prevista dal Regolamento regionale di cui all'articolo 13, ovvero quella specifica prevista per gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

     5. La legge regionale 4/1995 è abrogata.

 

CAPO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 78. (Adeguamento alla disciplina comunitaria). [80]

     1. Qualora le discipline comunitarie citate dalle norme della presente legge siano modificate o integrate o codificate con successivi provvedimenti direttamente applicabili agli Stati membri, le predette norme si intendono automaticamente modificate o sostituite, anche con riferimento agli importi, ai massimali e alle percentuali di contribuzione ivi previsti.

     2. In applicazione degli inquadramenti comunitari settoriali e delle misure utili, citati nella presente legge, e di quelli che verranno adottati per le medesime azioni dalla Commissione europea, la Giunta regionale emana apposite direttive generali da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 79. (Procedimenti in corso). [81]

     1. Alle domande presentate anteriormente alla data di cui all'articolo 93, comma 1, continua ad applicarsi la normativa previgente fino alla conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.

 

     Art. 80. (Norme abrogative e di coordinamento). [82]

     1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 93, comma 1, sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare, le seguenti:

     a) legge regionale 31 agosto 1965, n. 18;

     b) articolo 1, primo comma, punti 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, limitatamente agli interventi nel settore agricolo;

     c) articoli 2 e 2 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33;

     d) legge regionale 1 giugno 1966, n. 8;

     e) legge regionale 15 luglio 1966, n. 14;

     f) legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;

     g) articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;

     h) legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;

     i) articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1;

     l) legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3;

     m) legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49;

     n) legge regionale 4 ottobre 1971, n. 44;

     o) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 65;

     p) articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67;

     q) legge regionale 27 novembre 1972, n. 55;

     r) legge regionale 4 maggio 1973, n. 37;

     s) legge regionale 13 giugno 1973, n. 48;

     t) legge regionale 5 novembre 1973, n. 50, ad eccezione dell'articolo 5;

     u) articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13;

     v) articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57;

     z) legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, ad eccezione dell'articolo 18;

     aa) articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

     bb) legge regionale 8 luglio 1977, n. 34;

     cc) legge regionale 30 luglio 1977, n. 45;

     dd) articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48;

     ee) legge regionale 8 giugno 1978, n. 56;

     ff) legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, da articolo 4 bis ad articolo 57;

     gg) legge regionale 23 giugno 1980, n. 16;

     hh) articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42;

     ii) legge regionale 24 novembre 1980, n. 63;

     ll) legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11;

     mm) legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;

     nn) articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70;

     oo) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9;

     pp) legge regionale 28 giugno 1982, n. 42;

     qq) legge regionale 16 novembre 1982, n. 77;

     rr) legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9;

     ss) legge regionale 1 giugno 1982, n. 38;

     tt) legge regionale 11 giugno 1983, n. 45;

     uu) legge regionale 20 giugno 1983, n. 61;

     vv) articolo 6 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;

     zz) legge regionale 26 agosto 1983, n. 72;

     aaa) legge regionale 26 agosto 1983, n. 73;

     bbb) legge regionale 26 agosto 1983, n. 75;

     ccc) legge regionale 23 agosto 1984, n. 41;

     ddd) legge regionale 12 marzo 1985, n. 11;

     eee) legge regionale 12 marzo 1985, n. 12;

     fff) legge regionale 23 agosto 1985, n. 45;

     ggg) legge regionale 13 agosto 1986, n. 34;

     hhh) legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, ad eccezione degli articoli 6 e 7;

     iii) legge regionale 21 marzo 1988, n. 13;

     lll) articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16;

     mmm) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19;

     nnn) legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

     ooo) legge regionale 20 giugno 1988, n. 50;

     ppp) legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 ad eccezione dell'articolo 14;

     qqq) legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39;

     rrr) legge regionale 27 agosto 1990, n. 38;

     sss) legge regionale 29 agosto 1991, n. 38;

     ttt) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44;

     uuu) articolo 48, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

     vvv) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8;

     zzz) legge regionale 30 novembre 1992, n. 36;

     aaaa) articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;

     bbbb) articolo 211, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

     2. Qualora disposizioni legislative e regolamentari si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, s'intende che le stesse debbono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 81. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione I - Strutture agricole aziendali di produzione primaria). [83]

     1. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettere a) ed f), e 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2.

- spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6359 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per investimenti aziendali nel settore della produzione primaria - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 14.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6741 [1.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli organismi associativi riconosciuti per l'avviamento e la gestione di attività aziendale» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

     5. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. In relazione al disposto di cui all'articolo 22 e per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera c), e 20, è autorizzato, nell'anno 1999, il limite di impegno di lire 150 milioni.

     7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2008.

     8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.7.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6191 [2.1.234.5.10.12] con la denominazione «Finanziamenti annui costanti alle Comunità montane o agli enti locali a cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della promozione, della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane per la concessione dell'indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale ultracinquantenni per favorire la presenza giovanile nelle aziende agricole delle zone montane e svantaggiate» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     10. In relazione al disposto di cui all'articolo 22 e per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera c), e 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6172 [1.1.154.2.10.12] con la denominazione «Finanziamenti alle Comunità montane o agli enti locali a cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della promozione, della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali delle zone montane e svantaggiate di contributi sulle spese connesse alle operazioni di acquisto di tali fondi» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     12. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera d), e 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6489 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per la realizzazione, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6765 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, per la partecipazione ai progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrativi nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria nell'ambito dei programmi operativi previamente notificati all'Unione europea» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     16. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:

     a) articolo 10, comma 1, lettera b), e 15, relativamente agli interventi per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole;

     b) articolo 10, comma 1, lettera c), e 18, relativamente alla concessione dell'indennità compensativa degli svantaggi naturali;

     c) articolo 10, comma 1, lettera e), e 26, relativamente alla concessione di premi per il primo insediamento di giovani agricoltori;

     si fa fronte, per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6953, 6954 e 6955 del precitato stato di previsione della spesa, in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2328/1991, come sostituito dal Regolamento (CE) n. 9S0/1997, per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.

 

     Art. 82. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione II - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici). [84]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, relativamente ad interventi volti a favorire il miglioramento e la razionalizzazione delle fasi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a), per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6950, 6951 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 in attuazione del Regolamento (CEE) n. 866/1990 come sostituito dal Regolamento (CE) n. 951/1997, per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.

     2. Per le finalità previste dagli articoli 33, comma 1, lettere a) e b), 33, comma 3, e 34, comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6426 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro Consorzi, anche operanti nel settore dei servizi alla produzione e dei mezzi tecnici di produzione, per investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), e comma 3, e dell'articolo 34, comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6427 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro Consorzi, anche operanti nel settore dei servizi alla produzione e dei mezzi tecnici di produzione, per l'acquisto di opifici comprese le spese generali con la finalità di trasformare l'originaria destinazione dell'opificio medesimo» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     6. Per le finalità previste dagli articoli 33, comma 1, lettera d), e 35, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6657 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale a fronte della ricapitalizzazione operata dalle cooperative agricole e loro Consorzi» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 83. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione III - Associazionismo agricolo). [85]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, relativamente ad interventi a favore delle organizzazioni ed associazioni di produttori di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), si fa fronte, per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6956, 6957 e 6958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 in attuazione del Regolamento (CEE) n. 1360/1978, come sostituito dal Regolamento (CE) n. 952/97 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003.

     3. Ai fini del comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6762 [1.1.163.5.10.10] con la denominazione «Contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni e delle associazioni dei produttori agricoli anche in forma cooperativa o consortile» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi.

     4. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6806 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi a cooperative agricole e loro consorzi e ad altri organismi associativi di produttori per la realizzazione di programmi annuali di profilassi, di risanamento e di monitoraggio sanitario» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 84. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IV - Allevamento zootecnico e relativi prodotti). [86]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.120 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.560 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6794 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, agli enti e agli organismi associativi di produttori per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico e relativi prodotti» e con lo stanziamento complessivo di lire 13.120 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.560 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. [Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000] [87].

     4. [A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6807 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli apicoltori singoli ed associati a sostegno e sviluppo dell'apicoltura» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000] [88].

 

     Art. 85. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione V - Pubblicità, promozione e controllo qualitativo dei prodotti agricoli e zootecnici). [89]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6707 [1.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti tipici a denominazione di origine, agli organismi associativi di produttori, comprese le cooperative e loro consorzi per la pubblicità e la promozione diretta dei prodotti agricoli e zootecnici» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6708 [1.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi agli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa o consortile, per l'attività promozionale indiretta» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 86. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VI - Servizi di sviluppo agricolo). [90]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6696 [2.1.155.2.10.10] con la denominazione «Finanziamenti all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per il potenziamento delle attività di sviluppo agricolo» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6838 [2.1.210.3.10.10] con la denominazione «Spese per l'attività degli Osservatori per le malattie delle piante» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     5. In relazione al disposto di cui all'articolo 56, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6709 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi ad enti ed associazioni, aventi sede anche fuori dal territorio regionale, per le attività istituzionali di assistenza professionale agli imprenditori agricoli» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6710 [2.1.156.2.10.10] con la denominazione «Spese per quota annua di adesione ad enti di diritto pubblico e ad associazioni di prevalente interesse pubblico che svolgono attività di sviluppo del settore agricolo, in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6747 [2.1.161.2.10.10] con la denominazione «Assegnazione di borse di studio per ricerche riguardanti il settore agricolo ed agroalimentare» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     11. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6696 e 6747 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

 

     Art. 87. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VII - Opere pubbliche ed interventi infrastrutturali e collettivi nel settore agricolo). [91]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera a), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1.

- spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - sono istituiti:

     a) a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6199 [2.1.210.3.10.10] con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di bonifica destinate alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 1999;

     b) a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 6200 [2.1.210.3.10.10] con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di bonifica destinate alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque» e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera b), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6201 [1.1.210.3.10.10] con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di bonifica per la provvista, mediante piccole derivazioni, l'adduzione e la distribuzione di acqua per scopi irrigui, per la conversione di impianti irrigui, lo scolo delle acque, la sistemazione agraria e la mitigazione ambientale» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     5. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), e comma 2, per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6202 [1.1.210.3.10.10] con la denominazione «Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6202 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6203 [2.1.210.3.10.10] con la denominazione «Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche» e con lo stanziamento complessivo di lire 8.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6214 [2.1.232.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, ad enti pubblici e consorzi di miglioramento fondiario per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade vicinali assoggettate a servitù di uso pubblico» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 1 e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6437 [2.1.232.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, all'ERSA, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati od organizzazioni similari, alle organizzazioni dei produttori zootecnici e agli imprenditori agricoli a titolo principale, per la costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli, per opere ed impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione dei foraggi, per sistemazione e attrezzature di pascoli, opere di provvista d'acqua, nonché per ricoveri per mandrie nelle zone montane e svantaggiate» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 88. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VIII - Calamità naturali ed altri eventi eccezionali). [92]

     1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6584 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole o associate per il ripristino dei mezzi di produzione, ivi compresi i fabbricati e le piantagioni, danneggiati da calamità naturali o da eventi eccezionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6586 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle aziende agricole singole o associate danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche a titolo di indennizzo del danno economico subito» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     5. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 3, lettera a) è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6587 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale per ripristino e ricostruzione di strutture e attrezzature danneggiate da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, utilizzate da associazioni di produttori riconosciute, cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dalle cooperative di servizi» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     7. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 3, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6590 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale per ripristino e ricostruzione di infrastrutture agricole, comprese le strade vicinali ed interpoderali a servizio dei fondi agricoli danneggiate da calamità naturali o altri eventi eccezionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 89. (Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IX - Credito agrario). [93]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1 e comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6647 [2.1.243.6.10.10] con la denominazione «Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione delle aziende agricole e la gestione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli» e con lo stanziamento complessivo di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1 e comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6648 [2.1.243.6.10.10] con la denominazione «Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la corresponsione di anticipazioni ai soci da parte delle cooperative agricole e loro consorzi a fronte dei prodotti conferiti, nonché per il pagamento dei prodotti acquistati dalle imprese della Regione operanti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

 

     Art. 90. (Copertura finanziaria). [94]

     1. All'onere complessivo di lire 106.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 53.260 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa della presente legge, si provvede:

     a) per la quota di lire 86.520 milioni, di cui lire 41.260 milioni relativi all'anno 1999 e lire 45.260 milioni relativi all'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai seguenti articoli:

     1) articolo 81, commi 3, 6, 10, e 14;

     2) articolo 82, commi 4 e 6;

     3) articolo 83, commi 2 e 5;

     4) articolo 84, commi 1 e 3;

     5) articolo 85, commi 1 e 3;

     6) articolo 86, commi 1, 3, 5, 7 e 9;

     7) articolo 87, commi 1 e 2, lettera b), 3, 5, 8, 10 e 12;

     8) articolo 88, commi 1, 3, 5 e 7;

     9) articolo 89, commi 1 e 3;

     mediante prelevamento di pari importo complessivo, suddiviso in ragione di lire 41.260 milioni per l'anno 1999 e lire 45.260 milioni per l'anno 2000, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 (partita n. 120 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto);

     b) per la restante quota di lire 20.000 milioni, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 81, commi 1 e 12, all'articolo 82, comma 2, e all'articolo 87, comma 1 e comma 2, lettera a), mediante prelevamento di pari importo complessivo, suddiviso in ragione di lire 12.000 milioni per l'anno 1999 e 8.000 milioni per l'anno 2000, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 121 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).

 

CAPO V

NORME DI RIPROGRAMMAZIONE DEL DOCUP

OBIETTIVO 5 B) E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

DELLE INIZIATIVE COMUNITARIE INTERREG II

 

     Art. 91. (Riprogrammazione DOCUP Obiettivo 5 b). [95]

     1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza permanente Stato Regioni, relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del Comitato di sorveglianza del 6 marzo 1998, il piano finanziario del DOCUP Obiettivo 5 b), approvato con decisione della Commissione europea n. C[95] del 20 gennaio 1995 e autorizzato con il Capo III della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, è riprogrammato in complessive lire 294.285.121.113, di cui lire 38.607.699.232 a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA), lire 27.880.940.231 a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), lire 8.019.840.000 a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), nonché lire 157.678.534.082 a valere sul cofinanziamento dello Stato e lire 62.098.107.568 a valere sul cofinanziamento regionale.

     2. Al fine di consentire la copertura totale degli impegni assunti dall'ERSA, precedentemente alla riprogrammazione, e il ricorso alla procedura di reintegrazione dei fondi comunitari e statali oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 1, prevista dalla decisione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 26 febbraio 1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con propri fondi, le quote di cofinanziamento statale e comunitario ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario integrato con la decisione richiamata al comma 1, nella misura di lire 7.210.516.635, relativa al contributo del FERS, a fronte del corrispondente cofinanziamento regionale che viene mantenuto nella misura di lire 2.093.375.797.

     3. Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa già avviate con il Capo IV della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, e con l'articolo 14, comma 24, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le risorse da riassegnare all'ERSA ai sensi del comma 2, sono utilizzate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

     4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 9.303.892.432 per l'anno 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono istituiti alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 3.2. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 7015 [2.1.235.3.10.32] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'Obiettivo 5 b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale conseguenti alla riprogrammazione pro terremoto - Fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 7.210.516.635 per l'anno 1998;

     b) capitolo 7016 [2.1.235.3.10.32] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'ERSA per l'attuazione dell'Obiettivo 5 b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 a titolo di cofinanziamento regionale delle quote comunitaria e statale anticipate a seguito della riprogrammazione pro terremoto - Fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 2.093.375.797 per l'anno 1998.

     5. All'onere di complessive lire 9.303.892.432 per l'anno 1998 derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti degli importi a fianco di ciascuno indicati, corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, con decreto dell'Assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 19 intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 1998:

     a) lire 2.867.686.389 dal capitolo 6998;

     b) lire 4.499.311.595 dal capitolo 6999;

     c) lire 1.936.894.448 dal capitolo 7000.

     6. In relazione al disposto di cui al comma 1, i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 19 - in sede di accertamento dei dati di chiusura dell'esercizio 1998 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa - lire 6.816.317.902 (Fondi statali FEAOG), capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 16.948.562.464 (Fondi statali FERS), capitoli 196 dell'entrata e 7003 della spesa - lire 7.747.585.552 (Fondi statali FSE);

     b) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa - lire 3.288.300.768 (Fondi FEAOG), capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 8.146.059.769 (Fondi FERS), capitoli 199 dell'entrata e 7006 della spesa - lire 3.228.160.000 (Fondi FSE).

 

     Art. 92. (Procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II Italia-Austria e Interreg II Italia-Slovenia). [96]

     1. Nel quadro della partecipazione della Regione alle iniziative comunitarie Interreg II Italia-Austria e Interreg II Italia-Slovenia, ai fini della iscrizione a bilancio in via amministrativa dei relativi programmi operativi, approvati rispettivamente con Decisioni della Commissione delle Comunità Europee n. C[97] 111 del 15 aprile 1997 e n. C[97] 2207 del 24 luglio 1997, ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito con l'articolo 14, comma 49, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le misure dei relativi Programmi operativi, la cui attuazione è affidata a diverse strutture regionali, vengono finanziate - in relazione alla necessità di attribuzione delle relative competenze amministrative ai sensi della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 - con le modalità indicate dai seguenti commi.

     2. Nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia-Austria,

     a) nell'Asse 1 «Rafforzamento della conoscenza reciproca», la misura 1.1 «Valorizzazione e promozione del patrimonio storico e culturale» viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 1.1.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 164.880.000, Fondi statali lire 115.416.960, Fondi regionali lire 49.463.040; per l'annualità 1999: FESR lire 75.120.000, Fondi statali lire 52.584.960, Fondi regionali lire 22.535.040; la seconda, denominata sottomisura 1.1.2, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 342.161.280, Fondi statali lire 239.512.320, Fondi regionali lire 102.647.040; per l'annualità 1999: FESR lire 155.888.640, Fondi statali lire 109.123.200, Fondi regionali lire 46.767.360;

     b) nell'Asse 3 «Promozione della cooperazione e dello sviluppo economico», la misura 3.1 «Valorizzazione delle risorse turistiche» viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 3.1.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale del commercio e del turismo e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 883.117.440, Fondi statali lire 618.180.480, Fondi regionali lire 264.935.040; per l'annualità 1999: FESR lire 402.352.316, Fondi statali lire 281.646.048, Fondi regionali lire 120.706.268; la seconda, denominata sottomisura 3.1.2, è attribuita amministrativamente al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 299.978.880, Fondi statali lire 209.986.560, Fondi regionali lire 89.994.240; per l'annualità 1999: FESR lire 136.672.324, Fondi statali lire 95.670.432, Fondi regionali lire 41.001.892;

     c) nell'Asse 3 «Promozione della cooperazione e dello sviluppo economico», la misura 3.2 «Creazione di condizioni favorevoli per le PMI», viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 3.2.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 338.027.520, Fondi statali lire 236.618.880, Fondi regionali lire 101.410.560; per l'annualità 1999: FESR lire 154.007.040, Fondi statali lire 107.804.160, Fondi regionali lire 46.200.960; la seconda, denominata sottomisura 3.2.2, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale dell'industria e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 338.027.520, Fondi statali lire 236.618.880, Fondi regionali lire 101.408.640; per l'annualità 1999: FESR lire 154.007.040, Fondi statali lire 107.804.160, Fondi regionali lire 46.201.920.

     3. Nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia- Slovenia,

     a) nell'Asse 1 «Valorizzazione del territorio, risorse locali e tutela ambientale», la misura 1.2 «Sviluppo del turismo tematico» viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 1.2.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale del commercio e del turismo e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 2.406.320.640, Fondi statali lire 1.684.424.448, Fondi regionali lire 721.896.192; per l'annualità 1999: FESR lire 1.604.213.760, Fondi statali lire 1.122.949.632, Fondi regionali lire 481.264.128; la seconda, denominata sottomisura 1.2.2, è attribuita amministrativamente al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 123.471.360, Fondi statali lire 86.429.952, Fondi regionali lire 37.041.408; per l'annualità 1999: FESR lire 82.314.240, Fondi statali lire 57.619.968, Fondi regionali lire 24.694.272;

     b) nell'Asse 2 «Cooperazione istituzionale e miglioramento della comunicazione», la misura 2.1 «Cooperazione culturale e manifestazioni transfrontaliere» viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 2.1.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 403.200.000, Fondi statali lire 282.240.000, Fondi regionali lire 120.960.000; per l'annualità 1999: FESR lire 268.800.000, Fondi statali lire 188.160.000, Fondi regionali lire 80.640.000; la seconda, denominata sottomisura 2.1.2, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FESR lire 172.800.000, Fondi statali lire 120.960.000, Fondi regionali lire 51.840.000; per l'annualità 1999: FESR lire 115.200.000, Fondi statali lire 80.640.000, Fondi regionali lire 34.560.000;

     c) nell'Asse 2 «Cooperazione istituzionale e miglioramento della comunicazione», la misura 2.3 «Formazione e riqualificazione professionale» viene suddivisa in due sottomisure, delle quali, la prima, denominata sottomisura 2.3.1, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FSE lire 162.000.000, Fondi statali lire 158.400.000, Fondi regionali lire 39.600.000; per l'annualità 1999: FSE lire 108.000.000, Fondi statali lire 105.600.000, Fondi regionali lire 26.400.000; la seconda, denominata sottomisura 2.3.2, è attribuita amministrativamente alla Direzione regionale della formazione professionale e viene finanziata, per l'annualità 1998 (corrispondente alle annualità 1997-1998 del Programma operativo), nel seguente modo: FSE lire 356.400.000, Fondi statali lire 256.320.000, Fondi regionali lire 64.080.000; per l'annualità 1999: FSE lire 237.600.000, Fondi statali lire 170.880.000, Fondi regionali lire 42.720.000.

     4. La Giunta regionale provvede a dare, con apposita deliberazione, attuazione ai Programmi operativi in argomento e alle decisioni assunte dai relativi Comitati di sorveglianza, specificando:

     a) le modalità di attuazione delle misure;

     b) i criteri di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento;

     c) le categorie dei beneficiari;

     d) i termini per la presentazione delle domande di contribuzione da parte dei beneficiari.

 

CAPO VI

COMPATIBILITA' COMUNITARIA ED EFFETTI

 

     Art. 93. (Compatibilità comunitaria ed effetti). [97]

     1. Gli effetti della presente legge, ad eccezione degli articoli 50, 63, 91 e 92, decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13 comma 1, 43, comma 3, 69, comma 2, 71 e 76, comma 2 [98].

     2. In pendenza della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito positivo di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è comunque autorizzata ad elaborare ed approvare i provvedimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 19, 24, 31, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 50, 57, 59, 64, 69, 71 e 76.

     3. Gli effetti dei provvedimenti di cui al comma 2 decorrono dalla medesima data di cui al comma 1.

     4. Gli effetti degli articoli 91 e 92 decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista, e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[37] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[38] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[41] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[42] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[43] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[44] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[45] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[46] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[47] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[48] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[49] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[50] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[51] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[52] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[53] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[54] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[55] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[56] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[57] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[58] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 23 febbraio 2006, n. 5, con la limitazione ivi prevista e dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[59] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[60] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[61] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[62] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[63] Articolo così sostituito dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[64] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[65] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[66] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[67] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[68] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[69] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[70] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[71] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[72] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[73] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[74] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[75] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[76] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[77] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[78] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[79] Sostituisce il settimo comma, art. 7 della L.R. 20 novembre 1982, n. 80.

[80] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[81] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[82] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[83] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[84] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[85] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[86] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[87] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[88] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 marzo 2010, n. 6.

[89] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[90] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[91] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[92] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[93] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[94] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[95] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[96] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[97] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[98] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.