§ 3.2.18 - L.R. 25 giugno 1993, n. 50.
Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:25/06/1993
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Partecipazione delle parti sociali.
Art. 3.  Obiettivi progettuali.
Art. 4.  Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario.
Art. 5.  Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato.
Art. 5 bis.  Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 ter.  organi dell’Agenzia
Art. 5 quater.  il Presidente
Art. 5 quinquies.  il Consiglio di amministrazione
Art. 5 sexies.  Direttore generale
Art. 5 sexies 1.  (Competenze del Direttore generale)
Art. 5 sexies 2.  (Deleghe, vacanza, revoca e decadenza)
Art. 5 septies.  Collegio dei revisori contabili
Art. 5 octies. 
Art. 5 nonies.  vigilanza e controllo
Art. 5 nonies 1.  (Commissario straordinario)
Art. 5 decies.  personale dell’Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 undecies.  (Normativa applicabile)
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36.
Art. 7.  Nuovi conferimenti all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.
Art. 8.  programmazione e realizzazione di aree attrezzate
Art. 8 bis.  (Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)
Art. 9.  Interventi a favore dei poli turistici e dell'agriturismo.
Art. 10. 
Art. 11.  Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi.
Art. 12.  Aiuti alle imprese agricole.
Art. 13. 
Art. 14.  Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione residente nei territori montani svantaggiati.
Art. 15. 
Art. 16.  Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale.
Art. 17.  Esercizio dell'agriturismo nell'area montana.
Art. 18.  Norme modificative dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.
Art. 19.  Norme finanziarie relative al Capo I.
Art. 20.  Norme finanziarie relative al Capo II.
Art. 21.  Norme finanziarie relative al Capo III.
Art. 22.  Copertura finanziaria.
Art. 23.  Entrata in vigore.


§ 3.2.18 - L.R. 25 giugno 1993, n. 50.

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

(B.U. 1 luglio 1993, n. 44 - Suppl. Straord.).

 

CAPO I

Finalità e obiettivi progettuali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, indicate dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.

     2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo e il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunità montane secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

 

     Art. 2. Partecipazione delle parti sociali.

     1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove l'apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.

     2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.

 

     Art. 3. Obiettivi progettuali.

     1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:

     a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonchè miglioramento della funzionalità di quelli esistenti [1];

     b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

     c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo dei sistemi di qualità;

     d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;

     e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;

     f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;

     g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;

     h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;

     i) sviluppo dell'agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l'ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;

     l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d'intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

     2. L'Amministrazione regionale cura direttamente, tramite i propri organi ed uffici, l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, ovvero può ricorrere, mediante la stipula di apposite convenzioni, alle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati ed a istituzioni universitarie [2].

     3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.

 

     Art. 4. Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario.

     1. La Regione promuove l'applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l'attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, delle prestazioni di istituti, enti, centri di ricerca pubblici e privati e di istituzioni universitarie [3].

 

     Art. 5. Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato. [4]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:

     a) aiuti agli investimenti produttivi;

     b) aiuti allo sviluppo dell'imprenditorialità.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:

     a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;

     b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

     3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.

 

Capo I bis [5]

Agenzia Regionale Promotur

 

     Art. 5 bis. Agenzia Regionale Promotur [6]

     1. E’ istituita l’«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico

economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia [7].

     2. L’Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

     3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell’Agenzia con propria deliberazione.

     4. La PromoTurismoFVG svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici e, in particolare:

a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico [8];

b) definisce e realizza la politica di marketing strategico del sistema turistico regionale e le sue declinazioni territoriali e di mercato promuovendo a fini turistici, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, il comparto agroalimentare regionale [9];

c) definisce e realizza la politica territoriale di marketing del prodotto turistico, per il coordinamento della rete di vendita di ciascun "cluster di prodotto";

d) coordina e monitora le azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici territoriali;

e) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, con azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e alla erogazione dei servizi al turista [10];

f) monitora i servizi di località, con identificazione, qualificazione e assegnazione agli operatori della filiera del marchio di qualità;

g) realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;

h) realizza un piano pluriennale degli eventi di interesse turistico regionale e coopera nella sua gestione operativa e finanziaria;

h bis) favorisce lo sviluppo dei territori attraverso la promozione del termalismo turistico e il supporto alle stazioni appaltanti o alle centrali di committenza per la gestione di stabilimenti termali [11];

h ter) cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale [12];

i) monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente e attua conseguenti azioni di recovery;

i bis) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio [13];

j) favorisce lo sviluppo del turismo sportivo invernale nei poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze;

j bis) gestisce anche indirettamente strutture ricettive e servizi turistici, qualora ritenuto opportuno al fine di una migliore fruizione dei servizi [14];

k) su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico [15];

k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte [16];

k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film [17].

     4 bis. Le attività di cui al comma 4, lettere j) e k), sono svolte anche acquisendo in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante [18].

     4 ter. Ferma restando l'attività di indirizzo di cui all'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c), PromoTurismoFVG attua gli indirizzi per la promozione a fini turistici del comparto agroalimentare approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA) [19].

     5. [In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l’Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;

c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all’attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all’utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;

h) rilevazione, in coordinamento con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», dell’andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;

i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico] [20].

     6. [Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati nei territori compresi nei seguenti poli turistici:

a) Forni di Sopra-Sauris;

b) Piancavallo;

c) Zoncolan (Ravascletto - Sutrio);

d) Sella Nevea;

e) Tarvisio] [21].

     7. [La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale] [22].

     8. [Nell’esercitare le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo, qualora l’investimento superi complessivamente cinque milioni di euro, l’Agenzia rispetta le seguenti condizioni:

a) l’investimento è compartecipato da operatori privati ovvero anche da soggetti pubblici qualora extraregionali;

b) l’investimento è accompagnato da un businnes plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e di gestione, nonchè alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio] [23].

     9. [Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria] [24].

 

     Art. 5 ter. organi dell’Agenzia [25]

     1. Sono organi della Agenzia:

a) [il Presidente] [26];

b) [il Consiglio di amministrazione] [27];

c) il Direttore generale;

d) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 5 quater. il Presidente [28]

     1. Il Presidente dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive ed è scelto in base ai requisiti di cui all’articolo 5 quinquies, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore generale, le opportune direttive di indirizzo sull’attività.

 

     Art. 5 quinquies. il Consiglio di amministrazione [29]

     1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d’Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall’Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell’amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell’Agenzia.

     2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Agenzia.

     3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell’Agenzia e i regolamenti.

     4. Sono atti fondamentali dell’Agenzia:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l’ordinamento, l’assetto istituzionale e il funzionamento;

d) il regolamento per le prestazioni esterne;

e) la politica tariffaria.

     5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

 

     Art. 5 sexies. Direttore generale [30]

     1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.

     2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.

     3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.

     4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione della Regione, per i propri direttori apicali [31].

     5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

 

     Art. 5 sexies 1. (Competenze del Direttore generale) [32]

     1. Spetta al Direttore generale:

a) l'adozione del piano pluriennale, dei programmi d'intervento e di gestione del patrimonio esistente;

b) l'adozione di direttive generali per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi;

c) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento della PromoTurismoFVG in conformità agli indirizzi strategici individuati dalla Giunta regionale;

d) la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

e) l'attività di controllo sull'andamento dell'attività della PromoTurismoFVG anche avuto riguardo agli obiettivi fissati;

f) l'adozione del bilancio di previsione e relative variazioni e assestamento e del rendiconto generale e degli atti a essi allegati;

g) l'adozione del regolamento del personale e del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione della PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei;

h) l'adozione della pianta organica del personale e le relative modifiche;

i) la stipula delle convenzioni;

j) l'adozione dei provvedimenti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;

k) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale con la PromoTurismoFVG;

l) la determinazione della disciplina del personale nell'ambito dei contratti collettivi, nonché l'adozione dei provvedimenti di assunzione, di nomina e di cessazione del rapporto di lavoro del personale della PromoTurismoFVG, nonché di inquadramento di unità di personale a seguito di comando, trasferimento, mobilità;

m) la ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici quali individuati ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera c bis);

n) l'adozione della proposta di politica tariffaria, ai fini della successiva approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 nonies, comma 2, lettera d), nonché l'attuazione della stessa.

 

     Art. 5 sexies 2. (Deleghe, vacanza, revoca e decadenza) [33]

     1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.

     1 bis. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati [34].

     2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

     3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.

     4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.

 

     Art. 5 septies. Collegio dei revisori contabili [35]

     1. Il Collegio dei revisori contabili dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).

          2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria della PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale della PromoTurismoFVG;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;

c) redige la relazione al rendiconto generale;

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

     4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

     6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

 

     Art. 5 octies. [36]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'1 gennaio 2016, a concedere finanziamenti annui alla PromoTurismo FVG per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

 

     Art. 5 nonies. vigilanza e controllo [37]

     1. La Regione, nei confronti dell’Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce gli indirizzi per l’assetto organizzativo;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) definisce l’assetto contabile dell’Agenzia con apposito regolamento;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;

f) esercita attività di vigilanza e controllo.

     2. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

c bis) l'individuazione dei poli turistici montani [38];

d) la politica tariffaria.

     3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione.

     4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

     5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.

     7. L’Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

 

     Art. 5 nonies 1. (Commissario straordinario) [39]

     1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è nominato un Commissario straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, ovvero, in particolare, nei seguenti casi:

a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 5 quinquies, comma 3, lettera a);

b) omissione dell'adozione del piano strategico e del piano operativo annuale, ai sensi dell'articolo 5 quinquies, comma 3, lettera b);

c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 1, lettera c);

d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale, ai sensi dell'articolo 5 nonies, comma 2, lettera a).

     2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario è dichiarata la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

     3. Al Commissario straordinario è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

     4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.

     5. La Giunta regionale determina il compenso spettante al Commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

 

     Art. 5 decies. personale dell’Agenzia Regionale Promotur [40]

     1. L’Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.

     2. L’Agenzia può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

     2 bis. Il personale regionale e quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali già in posizione di comando presso PromoTurismoFVG alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016) può continuare a operare presso il medesimo ente, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Friuli Venezia Giulia) [41].

 

     Art. 5 undecies. (Normativa applicabile) [42]

     1. PromoTurismoFVG, nell'esercizio delle proprie funzioni di natura pubblica, opera nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in particolare con riferimento alle materie della trasparenza, dell'anticorruzione, dei lavori pubblici e degli appalti pubblici. PromoTurismoFVG è, altresì, tenuta al rispetto dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica.

 

CAPO II

Disposizioni sull'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36.

     1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

     2. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. Nell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, le parole «per non più di tre anni» sono soppresse.

 

     Art. 7. Nuovi conferimenti all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A., fino all'importo complessivo di lire 8.900 milioni.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.

     4. Per l'integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.

     5. (Omissis) [43].

     6. Per favorire la commercializzazione del marmo l'Amministrazione regionale concede all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995 [44].

 

CAPO III

Disposizioni per l'attuazione di interventi specifici

 

     Art. 8. programmazione e realizzazione di aree attrezzate [45]

     1. Per l’attuazione delle iniziative progettuali previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), l’Amministrazione regionale, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, concede un contributo alle Comunità montane, agli enti locali, ai loro consorzi e ai Consorzi di sviluppo industriale, sulla base dei criteri di accesso e delle priorità strategiche individuate con regolamenti di attuazione, nella misura massima del 100 per cento.

     2. Qualora l’attuazione delle iniziative progettuali previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), richieda la partecipazione di una pluralità di beneficiari, il Presidente della Regione promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     3. Le Comunità montane, gli altri enti locali, i loro consorzi e i Consorzi di sviluppo industriale possono provvedere all’esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), compresa l’eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.

 

     Art. 8 bis. (Deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000) [46]

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 9. Interventi a favore dei poli turistici e dell'agriturismo.

     1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur S.p.A. un contributo straordinario di lire 8.750 milioni [47].

     1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima [48].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un'importo complessivo di lire 1.000 milioni.

     4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore al commercio e turismo.

 

     Art. 10. [49]

 

     Art. 11. Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi. [50]

 

     Art. 12. Aiuti alle imprese agricole.

     1. Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.

 

     Art. 13. [51]

 

     Art. 14. Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione residente nei territori montani svantaggiati.

     1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71.

     6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

 

     Art. 15. [52]

 

     Art. 16. Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

 

CAPO IV

Norme modificative ed integrative della L.R. 7 marzo 1989, n. 10

 

     Art. 17. Esercizio dell'agriturismo nell'area montana.

     1. Con riferimento all'area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge medesima.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.

 

     Art. 18. Norme modificative dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.

     1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole:

     «comunque legate all'agricoltura, alla vita nei campi e all'escursionismo.».

     2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

     «e) l'allevamento e mantenimento di cavalli, finalizzati all'agri- alpiturismo equestre.».

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 19. Norme finanziarie relative al Capo I.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione X - il capitolo 1501 [2.1.142.2.10.12] con la denominazione «Spese per le convenzioni con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

     3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 5 comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7361 [2.1.243.3.10.12] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l'anno 1993.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 [2.1.243.3.10.12] e con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l'anno 1993.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7302 [2.1.243.3.10.12.] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l'anno 1993.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1994.

     14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 [2.1.243.3.10.12] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei territori montani - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1994.

     15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 20. Norme finanziarie relative al Capo II.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 1588 [2.1.254.3.10.12.] con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Sul predetto capitolo 1588 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7362 [2.1.243.5.10.12] con la denominazione «Contributi all'Agenzia per lo sviluppo della montagna S.p.A. per l'acquisizione o la realizzazione di immobili e per l'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei «Centri di innovazione» - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     6. Sul predetto capitolo 7362 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno e 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7260 [2.1.163.2.10.12] con la denominazione «Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per le spese di gestione dei «Centri di innovazione» - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     9. Sul predetto capitolo 7260 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.

     11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1589 [2.1.251.2.10.12.] con la denominazione «Contributo a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la costituzione di un fondo rischi - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 7363 [2.1.251.5.10.12] con la denominazione «Contributi a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la costituzione di un fondo di rotazione per consentire l'anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l'utilizzo di lotti boschivi - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     14. Sul precitato capitolo 7363 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7364 [2.1.243.5.10.12.] con la denominazione «Contributi a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per consentire la partecipazione alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo S.p.A. - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     17. Sul precitato capitolo 7364 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.

 

     Art. 21. Norme finanziarie relative al Capo III.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 7437 - fondi statali [2.1.234.5.10.12] con la denominazione «Contributi alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 199;-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 [2.1.243.5.10.12.] con la denominazione «Contributo straordinario alla «Promotur S.p.A.» per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8452 [2.1.243.5.10.12] con la denominazione «Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 300 milioni per l'anno 1995.

     11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 [2.1.234.5.10.24] con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 300 milioni per l'anno 1995.

     12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 [2.1.155.2.10.12] con la denominazione «Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell'attività di fecondazione artificiale nel territorio montano

- fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di

cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese corremi - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6445 [1.1.154.2.10.12] con la denominazione «Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ai caseifici cooperativi situati nei comuni compresi nell'elenco allegato alla diretti a del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti dai bilanci per l'esercizio 1992 e originati dalle spese sostenute nel triennio 1990-1992 - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

     17. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6412 [2.1.234.5.10.12] con la denominazione «Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     19. Sul precitato capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     20. Per le finalità previste dall'articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.

     21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 programma 2.5.3. spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 7863 [2.1.235.3.10.12] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.

     22. Sul precitato capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1993.

     23. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - ii capitolo 964 [1.1.142.5.07.12] con la denominazione «Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     26. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 [1.1.142.5.10.12] con la denominazione «Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     28. Sul precitato capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     29. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 [2.1.234.5.08.12] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     32. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 [1.1.142.5.07.12] con la denominazione «Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 22. Copertura finanziaria.

     1. All'onere complessivo in termini di competenza di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1993 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde, per lire 20.000 milioni relativi all'anno 1993, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.

     2. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 23. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, limitatamente alla parte concernente l’artigianato.

[5] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

[6] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 61 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[9] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[11] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[12] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[13] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[14] Lettera inserita dall'art. 61 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[15] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8 e modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[19] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[20] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[21] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[22] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[23] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[24] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[25] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

[26] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[27] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[28] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[29] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[30] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[32] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8 e così modificato dall'art. 61 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[33] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[34] Comma inserito dall'art. 61 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[35] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17. Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34. Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

[37] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

[38] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8.

[39] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[40] Il Capo I bis, artt. 5 bis - 5 decies, è stato inserito dall'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

[41] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[42] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 27 marzo 2015, n. 8 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[43] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

[44] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 73 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "Art. 8 Programmazione e realizzazione di aree attrezzate - 1. Per l' attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52. 2. Le Comunita' montane possono provvedere all' esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l' eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonche' alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a societa' o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali."

[46] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[47] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[48] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 19 aprile 1995, n. 19.

[49] Articolo abrogato dall'art. 217 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[50] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12 e dall'art. 97 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[51] Articolo abrogato dall'art. 74 della L.R. 6 febbraio 1996, n. 9.

[52] Articolo abrogato dall'art. 217 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.