§ 3.2.42 - L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.
Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:22/12/2011
Numero:17


Sommario
Art. 1.  finalità
Art. 2.  valutazione delle attività
Art. 3.  scorporo delle attività
Art. 4.  modifica alla legge regionale 3/1999
Art. 5.  abrogazioni
Art. 6.  disposizioni transitorie
Art. 7.  disposizioni finanziarie
Art. 8.  permuta di azioni
Art. 9.  riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur SpA costituita ai sensi della legge regionale 56/1985
Art. 10.  modifica alla legge regionale 50/1993
Art. 11.  abrogazioni
Art. 12.  disposizioni transitorie
Art. 13.  disposizioni finanziarie
Art. 14.  rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione
Art. 15.  entrata in vigore


§ 3.2.42 - L.R. 22 dicembre 2011, n. 17.

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

(B.U. 28 dicembre 2011, n. 52)

 

CAPO I - RAZIONALIZZAZIONE DI AGEMONT SPA

 

Art. 1. finalità

1. Al fine di perseguire la razionalizzazione delle azioni regionali finalizzate allo sviluppo economico del territorio montano ed evitare la sovrapposizione delle competenze tra enti e società partecipate dalla Regione, l’Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scorporo, anche mediante scissione, dei diversi rami di azienda dell’Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA - Agemont SpA, autorizzata dall’articolo 2, commi da 23 a 29, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e la sua riconfigurazione quale società non soggetta al controllo analogo.

 

     Art. 2. valutazione delle attività

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto all’articolo 1, Agemont SpA richiede l’elaborazione di una perizia di stima a soggetto esperto e indipendente per la valutazione dei singoli rami d’azienda interessati all’attività di scorporo e delle azioni costituenti il capitale sociale della società che risulterà a seguito delle operazioni di scorporo. La perizia considera e valuta separatamente, altresì, il ramo d’azienda identificabile nel Centro di innovazione tecnologica con sede in Amaro e i beni immobili e mobili allo stesso afferenti.

 

     Art. 3. scorporo delle attività

1. L’attività di Agemont SpA relativa alla realizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare, comprese le relative attrezzature, diversa da quella afferente al Centro di innovazione tecnologica di cui al comma 2, è conferita, in ragione della rispettiva competenza territoriale, al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, e al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, con sede in Maniago, disciplinati dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale) come modificata dall’articolo 4.

2. L’attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l’attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate in capo ad Agemont SpA. Al fine di perseguire la migliore sinergia con le azioni della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, l’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società, al valore che sarà determinato dalla perizia di stima prevista dall’articolo 2, comma 1, l’intera partecipazione azionaria in Agemont SpA; il corrispettivo è rappresentato da azioni proprie detenute da Friulia SpA che l’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla società medesima al valore del patrimonio netto.

3. La Regione partecipa ai Consorzi indicati al comma 1 e, in armonia con le prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante, esercita il diritto di voto esclusivamente nell’assemblea straordinaria in deroga all’articolo 10, comma 3, della legge regionale 3/1999. Alla Regione medesima viene riconosciuto un diritto di retrocessione dei beni apportati con l’operazione di cui al comma 1 al patrimonio regionale, in sede di eventuale scioglimento dei Consorzi.

4. La gestione residuale connessa con l’attività di rilascio di garanzie posta in essere da Agemont SpA a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont SpA e l’attività di animazione economica sono svolte dall’Amministrazione regionale.

5. I soggetti indicati ai commi 1 e 2 subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi ai rami d’azienda a loro rispettivamente trasferiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall’Amministrazione regionale in favore di Agemont SpA sono confermati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.

7. I limiti temporali e di misura previsti dall’articolo 1, primo comma, lettera a), e dall’articolo 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano per l’intervento posto in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del comma 2.

8. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

9. Tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell’ambito della ricerca e dell’innovazione tecnologica, la stessa, nel rispetto delle istanze degli enti pubblici del territorio montano, può promuovere la costituzione di un consorzio di diritto pubblico a prevalente partecipazione pubblica per lo sviluppo dell’economia montana al quale trasferire il Centro di innovazione tecnologica, anche mediante trasformazione del relativo ramo d’azienda di Agemont SpA ai sensi dell’articolo 2500 septies del codice civile.

 

     Art. 4. modifica alla legge regionale 3/1999 [1]

[1. All’articolo 2, della legge regionale 3/1999, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo e il Consorzio per il nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone sono autorizzati a svolgere anche al di fuori del proprio ambito di competenza le attività agli stessi attribuite ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 17/2011 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).».]

 

     Art. 5. abrogazioni

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) è abrogato.

2. All’abrogazione delle disposizioni conseguenti alla razionalizzazione di Agemont SpA si provvederà con successivo provvedimento legislativo a seguito della chiusura delle relative operazioni.

 

     Art. 6. disposizioni transitorie [2]

1. Nelle more della razionalizzazione di Agemont SpA, l’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ed erogare il contributo di cui all’articolo 2, comma 32 bis, della legge regionale 24/2009 anche in relazione alle attività di scorporo previste all’articolo 1.

 

     Art. 7. disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

2. Gli eventuali ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione regionale relativi alle operazioni di cui agli articoli 1 e 3, commi 1 e 2, fanno carico all’unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

3. Gli eventuali oneri connessi con l’escussione delle garanzie di cui all’articolo 3, comma 4, fanno carico all’unità di bilancio 10.5.2.117 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

 

CAPO II - RIORGANIZZAZIONE DI PROMOTUR SPA

 

     Art. 8. permuta di azioni

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire l’intera partecipazione azionaria di proprietà di Friulia SpA nella Promotur SpA al valore del patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio approvato al 30 giugno 2011. Il corrispettivo è rappresentato da una quota di partecipazione detenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia nella stessa Friulia SpA, che l’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società all’identico valore.

2. Sono autorizzate le eventuali modifiche statutarie necessarie od opportune nelle società coinvolte dalle operazioni indicate al comma 1.

 

     Art. 9. riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur SpA costituita ai sensi della legge regionale 56/1985

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l’ente pubblico economico di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall’articolo 10, comma 1, denominato «Agenzia Regionale Promotur» al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della Promotur SpA in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur SpA per incorporazione nell’ente pubblico economico «Agenzia Regionale Promotur» con applicazione della disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Nelle more della fusione, l’ente di cui al comma 1, per l’espletamento dei propri compiti, utilizza, mediante l’istituto dell’avvalimento, le strutture e il personale della Promotur SpA.

3. L’organo amministrativo della Promotur SpA effettua, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur SpA, della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.

4. L’atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l’attività di controllo e di revisione legale dei conti.

5. L’ente di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare della Promotur SpA non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.

6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall’Amministrazione regionale in favore della Promotur SpA sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo statuto della Promotur SpA che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.

 

     Art. 10. modifica alla legge regionale 50/1993

1. Dopo il capo I della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:

«Capo I bis - Agenzia Regionale Promotur

 

Art. 5 bis. Agenzia Regionale Promotur

1. E’ istituita l’«Agenzia Regionale Promotur», in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico

economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. L’Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.

3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell’Agenzia con propria deliberazione.

4. All’Agenzia sono attribuiti compiti di realizzazione e di gestione di impianti e piste di sci, di promozione e di gestione in chiave turistica e sportiva della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali che perseguono finalità affini e, in particolare, con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata «Turismo FVG» di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.

5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l’Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:

a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;

b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;

c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;

d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;

e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;

f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all’attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;

g) in raccordo con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all’utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;

h) rilevazione, in coordinamento con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo «Turismo FVG», dell’andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;

i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati nei territori compresi nei seguenti poli turistici:

a) Forni di Sopra-Sauris;

b) Piancavallo;

c) Zoncolan (Ravascletto - Sutrio);

d) Sella Nevea;

e) Tarvisio.

7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.

8. Nell’esercitare le attività di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo, qualora l’investimento superi complessivamente cinque milioni di euro, l’Agenzia rispetta le seguenti condizioni:

a) l’investimento è compartecipato da operatori privati ovvero anche da soggetti pubblici qualora extraregionali;

b) l’investimento è accompagnato da un businnes plan, asseverato da un istituto finanziario, relativo ai costi di investimento e di gestione, nonchè alla copertura degli stessi con finanziamenti e ricavi di esercizio.

9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.

 

Art. 5 ter. organi dell’Agenzia

1. Sono organi della Agenzia:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore generale;

d) il Collegio dei revisori contabili.

 

Art. 5 quater il Presidente

1. Il Presidente dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive ed è scelto in base ai requisiti di cui all’articolo 5 quinquies, comma 1, secondo periodo. La durata del suo incarico è di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’ente e impartisce alla struttura organizzativa, attraverso il Direttore generale, le opportune direttive di indirizzo sull’attività.

 

Art. 5 quinquies. il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d’Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall’Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell’amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell’Agenzia.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Agenzia.

3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell’Agenzia e i regolamenti.

4. Sono atti fondamentali dell’Agenzia:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l’ordinamento, l’assetto istituzionale e il funzionamento;

d) il regolamento per le prestazioni esterne;

e) la politica tariffaria.

5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

 

Art. 5 sexies. il Direttore generale

1. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia e viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive.

2. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali, per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo dell’Agenzia, in enti, associazioni o società pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, ivi comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere entro il tetto massimo dei valori indicati per i direttori apicali dell’Amministrazione regionale.

 

Art. 5 septies. il Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili, che dura in carica tre anni, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e successive modifiche.

2. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di attività produttive.

3. Il Collegio dei revisori contabili esercita le funzioni di controllo previste dalla vigente normativa.

4. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

 

Art. 5 octies. finanziamento dell’attività istituzionale

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall’insediamento degli organi di cui all’articolo 5 ter, comma 1, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

 

Art. 5 nonies. vigilanza e controllo

1. La Regione, nei confronti dell’Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce gli indirizzi per l’assetto organizzativo;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) definisce l’assetto contabile dell’Agenzia con apposito regolamento;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;

f) esercita attività di vigilanza e controllo.

2. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il bilancio di previsione annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, e il rendiconto generale;

b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;

c) i regolamenti concernenti l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;

d) la politica tariffaria.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione.

4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.

7. L’Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

 

Art. 5 decies. personale dell’Agenzia Regionale Promotur

1. L’Agenzia Regionale Promotur opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.

2. L’Agenzia può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.».

 

     Art. 11. abrogazioni

1. All’abrogazione delle disposizioni conseguenti alla riorganizzazione di Promotur SpA si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 12. disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 9, il fondo di cui all’articolo 8, commi da 114 a 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), continua a operare in favore del nuovo ente.

2. I componenti degli organi della Promotur SpA possono essere nominati quali componenti degli organi dell’Agenzia Regionale Promotur di cui all’articolo 5 ter della legge regionale 50/1993, come introdotto dall’articolo 10, comma 1. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell’ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.

3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, è nominato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle more dell’adozione del regolamento previsto dall’articolo 5 nonies, comma 1, lettera d), della legge regionale 50/1993, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).

5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.

 

     Art. 13. disposizioni finanziarie

1. Gli eventuali oneri relativi all’operazione di cui all’articolo 8, comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5 octies, comma 1, della legge regionale 50/1993, come introdotto dall’articolo 10, comma 1, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2350 di nuova istituzione “per memoria”, a decorrere dall’anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione «Finanziamento annuo all’Agenzia Regionale Promotur per il perseguimento dei fini istituzionali e le spese di funzionamento».

 

CAPO III - RINNOVO DI CONCESSIONI DI RIFUGI ALPINI

 

     Art. 14. rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione

1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell’approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.

 

     Art. 15. entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.