§ 6.4.274 - L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:29/12/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
Art. 3.  (Interventi in materia di attività produttive)
Art. 4.  (Interventi in materia di commercio)
Art. 5.  (Interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile)
Art. 6.  (Interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici)
Art. 7.  (Interventi in materia di salute e politiche sociali)
Art. 8.  (Interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione)
Art. 9.  (Interventi in materia di istruzione, università e ricerca)
Art. 10.  (Interventi in materia di lavoro formazione e pari opportunità)
Art. 11.  (Interventi in materia di attività culturali e sportive)
Art. 12.  (Interventi in materia di relazioni internazionali e comunitarie)
Art. 13.  (Interventi in materia di autonomie locali)
Art. 14.  (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
Art. 15.  (Interventi in materia di funzione pubblica)
Art. 16.  (Altre norme intersettoriali e norme contabili)
Art. 17.  (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)
Art. 18.  (Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili)
Art. 19.  (Copertura finanziaria)
Art. 20.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.274 - L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

(B.U. 5 gennaio 2012, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.665.762.355,13 euro, suddivisi in ragione di 7.578.503.710,70 euro per l'anno 2012, di 6.608.391.212,34 euro per l'anno 2013 e di 6.478.867.432,09 euro per l'anno 2014, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2012-2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 461.787.000 euro, suddivisi in ragione di 111.737.000 euro per l'anno 2012, di euro 179.500.000 per l'anno 2013 e di 170.550.000 euro per l'anno 2014.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2012 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 111.737.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2012 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonchè dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonchè dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonchè dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), nella misura massima di 845.602.986,51 euro.

5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989 ;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonchè a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2012-2014, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.

10. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002.

11. All'articolo 2, della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al comma 1, lettere c bis) e c ter), e comma 2, applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:

a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;

b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;

c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.».

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«1 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al presente articolo applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:

a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;

b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;

c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.».

13. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«1 bis. I soggetti di cui all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, all'articolo 6 e all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 in possesso dei requisiti per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap di cui al presente articolo applicano l'aliquota dell'Irap nelle seguenti misure:

a) i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nella misura del 3,28 per cento;

b) i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 3,73 per cento;

c) i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 446/1997 nella misura del 4,98 per cento.».

14. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006, le parole «, succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,» sono soppresse.

15. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2012-2014, restano determinati come da allegata Tabella Q.

16. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella R.

 

     Art. 2. (Interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

1. All'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «a breve e medio termine» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a quindici anni»;

b) il secondo comma è abrogato.

2. Al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 80/1982, è conferita la somma di 5 milioni di euro ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse destinate al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili in base all'articolo 4, comma 63, della legge regionale 22/2010, che vengono corrispondentemente diminuite.

3. Al fine di consentire la permanenza di aziende agricole zootecniche vitali operanti nel settore della produzione di latte nei territori montani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai caseifici che hanno aderito al Piano di riconversione di cui all'articolo 6, comma 37, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), aiuti per l'acquisto dei mezzi necessari per il trasporto del latte dalla sede dell'azienda al caseificio medesimo.

4. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", e consistono in:

a) un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi, IVA esclusa;

b) un finanziamento di importo pari alla differenza fra la spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi e il contributo di cui alla lettera a), eventualmente rideterminato ai sensi del comma 6, da erogare ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982, e con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per la categoria).

5. Gli aiuti di cui al comma 4 non possono essere concessi disgiuntamente e sono subordinati a un parere di compatibilità con le finalità del Piano di riconversione rilasciato dalla società costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 52, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).

6. Qualora le richieste siano superiori alle disponibilità finanziarie, il contributo di cui al comma 4, lettera a), viene proporzionalmente rideterminato.

7. Le domande per gli aiuti di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono corredate della:

a) documentazione necessaria per le verifiche del possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4;

b) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa;

c) relazione tecnico-economica.

8. Per le finalità previste dal comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

9. Gli oneri di cui al comma 4, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nonchè alle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 80/1982 .

10. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 34 (Interventi per promuovere il miglioramento, la valorizzazione e il potenziamento degli allevamenti e della produzione zootecnica regionale), è aggiunto il seguente:

«1 ter. Al fine di consentire la continuità nell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del regolamento regionale previsto al comma 1 bis, trovano applicazione le direttive per l'azione amministrativa e per l'impiego delle corrispondenti risorse già approvate con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 3456 (Programmi annuali di attività dell'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza pezzata rossa italiana per la tenuta dei libri genealogici, l'effettuazione dei controlli funzionali e per il miglioramento delle produzioni zootecniche in conformità alla legge 1366/1929 e legge regionale 34/1977. Indirizzi di spesa), integrate con deliberazione della Giunta regionale 3062/2007.».

11. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo cooperativo e la cultura cooperativa nel comparto della pesca e dell'acquacoltura riconoscendoli come fattori strategici di sviluppo e competitività.

12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare le disponibilità del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese con sede operativa sul territorio regionale e attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese associate che soddisfano le seguenti condizioni:

a) aderiscono a cooperative che hanno sede operativa sul territorio regionale e che associano almeno cento imprese della pesca e dell'acquacoltura;

b) prevedono tipologie di investimento coerenti con la programmazione comunitaria e nazionale in materia di pesca e acquacoltura;

c) richiedono un impegno finanziario per ciascuna impresa aderente di almeno 15.000 euro;

d) hanno aderito o aderiscono, in regione, a un progetto collettivo di pesca o acquacoltura della cooperativa di appartenenza.

14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i vincoli e i controlli da parte dell'Amministrazione regionale e ogni altra condizione applicativa.

14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009, e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima [1].

14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli [2].

14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 [3].

14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione [4].

15. I finanziamenti di cui ai commi 12 e 14 bis sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, previa valutazione favorevole del progetto collettivo da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche in ordine al rispetto delle condizioni di cui ai commi 12 e 13 [5].

16. Gli oneri di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, nonchè alle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 80/1982 .

17. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a fronte dei costi connessi alla ristrutturazione degli immobili in disponibilità da terzi con contratti di comodato gratuito di durata non inferiore a venticinque anni] [6].

18. [Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 17, l'ERSA presenta alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali il contratto di comodato, il preventivo di spesa, la documentazione tecnica relativa agli interventi e il preventivo assenso agli stessi della proprietà] [7].

19. [Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato il limite d'impegno di 150.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2030, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 3007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2030 fanno carico alla corrispondente unità di bilancio e al corrispondente capitolo per gli anni medesimi] [8].

20. [La Regione è autorizzata a promuovere la costituzione di una fondazione, di seguito denominata Fondazione Montasio, per la promozione del formaggio Montasio anche attraverso il conferimento al patrimonio della stessa del compendio delle Malghe Montasio in Comune di Chiusaforte e la relativa gestione e valorizzazione] [9].

21. [La Regione promuove la partecipazione alla Fondazione Montasio, in qualità di soggetti fondatori, dell'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale, del Comune di Chiusaforte, della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, della Provincia di Udine e dell'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie] [10].

22. [Lo statuto della Fondazione Montasio deve richiamare espressamente le finalità di cui al comma 20 e prevedere tra i suoi compiti:

a) la tutela ambientale e naturalistica del compendio;

b) la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del compendio anche attraverso il mantenimento delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e zootecniche;

c) la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento e la valorizzazione del compendio, con particolare riguardo agli interventi che possono favorirne la fruibilità da parte del pubblico;

d) attività di supporto alla promozione del Montasio DOP] [11].

23. [La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione della Fondazione Montasio è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute] [12].

24. [Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione Montasio sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale] [13].

25. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione e lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Montasio attraverso un contributo annuale] [14].

26. [La domanda per il contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali entro sessanta giorni dalla costituzione della Fondazione Montasio, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate] [15].

27. [L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a sostenere gli interventi strutturali e infrastrutturali dalla stessa attivati per la valorizzazione del compendio, mediante la concessione di un contributo pluriennale nei limiti previsti dal comma 32] [16].

28. [La concessione del contributo di cui al comma 27 è subordinata all'approvazione, da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, di un piano di sviluppo generale del compendio in cui sono illustrati gli interventi, i costi e i tempi di realizzazione previsti. Il piano è presentato entro novanta giorni dalla costituzione della Fondazione Montasio] [17].

29. [Nel caso in cui il contributo di cui al comma 25 e il finanziamento ai singoli interventi previsti nel piano di sviluppo generale del compendio di cui al comma 28 si configurino quali aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli stessi saranno comunicati o notificati alla Commissione europea secondo quanto stabilito dagli articoli 108 e 109 del Trattato medesimo] [18].

30. [La rendicontazione dei contributi di cui ai commi 25 e 27 avviene secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla liquidazione dei contributi non si applica la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000] [19].

31. [Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1003 e del capitolo 3046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [20].

32. [Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzato un limite di impegno di 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2030, a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 3044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2030 fanno carico alla corrispondente unità di bilancio e al corrispondente capitolo per gli anni medesimi] [21].

33. Dopo il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per accelerare l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare i fondi, previa istanza e con l'obbligo di presentare la documentazione delle spese sostenute nei termini stabiliti dal decreto di concessione della sovvenzione.».

34. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, è l'autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica»;

b) al comma 4 dopo le parole «avvalendosi di ARPA» sono inserite le seguenti: «, di ERSA»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. L'ERSA svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, l'ERSA può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte di ERSA, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitate dall'ERSA.».

35. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:

«28. Con regolamento, adottato su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, la Regione attua le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), e individua i criteri minimi di uniformità per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura da parte delle Province ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), nel rispetto del principio di autonomia organizzativa delle Province medesime.».

36. Dopo il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è inserito il seguente:

«36 bis. L'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative.».

37. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010, per studi e incarichi di consulenza non si intendono quelli connessi alla realizzazione di lavori pubblici.

38. Al fine di promuovere progetti di intesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura con la partecipazione attiva degli stessi operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla cooperativa pescatori San Vito, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Marano Lagunare, aiuti per l'acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva da sviluppare ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

39. Gli aiuti di cui al comma 38 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.

40. La domanda di aiuto di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è corredata di:

a) progetto illustrativo dell'azione collettiva con individuazione degli operatori che partecipano alla stessa o per conto dei quali opera la cooperativa di cui al comma 38;

b) relazione tecnico-economica;

c) piano finanziario del progetto;

d) documentazione necessaria per la quantificazione della spesa.

41. Gli aiuti di cui al comma 38 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.

42. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.

43. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008, l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 40.

44. L'esecutività del decreto di concessione del contributo è subordinata alla sua trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 736/2008 .

45. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

46. Al fine di sostenere l'offerta turistica locale e di valorizzare le peculiarità del territorio carsico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Trieste un contributo straordinario di 200.000 euro per l'acquisto, ristrutturazione o adeguamento di un immobile sito sul territorio del Carso triestino da destinare quale sede del "Centro di promozione del Prosecco" per la valorizzazione e la promozione, in particolare, dei prodotti agricoli del territorio e degli antichi vitigni autoctoni [22].

46 bis. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [23].

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro il 30 settembre 2013. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo [24].

48. [Con specifico protocollo d'intesa tra la CCIAA di Trieste, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG sono definite le tipologie dei prodotti e le modalità di valorizzazione e di promozione dei medesimi, nonchè le modalità di coinvolgimento dei consorzi o di altre organizzazioni rappresentative dei produttori anche ai fini della gestione] [25].

49. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 4058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

50. Al fine di promuovere e valorizzare l'olivicoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Caneva un contributo straordinario per l'acquisto di un frantoio che potrà essere messo a disposizione dei produttori di olio in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riguardante le caratteristiche tecniche dell'impianto e le modalità di utilizzo previste. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale di 200.000 euro per venti anni a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, del mutuo contratto dal Consorzio di bonifica Bassa Friulana per gli interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa friulana, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva.

54. Al fine di consentire al Consorzio di bonifica Bassa Friulana di stipulare il mutuo di cui al comma 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

56. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura»;

b) prima dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 01. (Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto e in conformità con la normativa comunitaria e statale, con la presente legge disciplina le attività di pesca e di acquacoltura.

 

Art. 02. (Compiti e funzioni della Regione)

1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;

b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;

c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico);

e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura;

f) funzioni amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:

a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;

b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;

c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;

d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;

f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.».

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 02, comma 3, della legge regionale 31/2005, come inserito dal comma 56, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6254 e 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

58. I commi 120 e 121 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono abrogati.

59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

60. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 29, le parole «a sostegno dei» sono sostituite dalla seguente: «ai» e le parole «già esistenti di Comuni e per quelli» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è aggiunto il seguente:

«3 bis. L'Amministrazione regionale, in considerazione della preminente funzione di interesse pubblico svolta dai consorzi forestali pubblici per la salvaguardia e il miglioramento del patrimonio forestale e nel perseguimento degli obiettivi di politica forestale regionale, è autorizzata a trasferire al Consorzio Boschi Carnici le risorse finanziarie finalizzate a coprire le spese per il personale dipendente impiegato per la gestione della proprietà consorziata.»;

c) il comma 1 dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nonchè a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.»;

d) al comma 1 dell'articolo 88 le parole «Al personale operaio dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di assunzioni con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, al personale operaio dipendente».

61. Gli oneri derivanti dall'articolo 29, comma 3 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 60, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

62. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 87 e 88 della legge regionale 9/2007, come modificati dal comma 60, lettere c) e d), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e ai capitoli 2960 e 2961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

63. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche» sono soppresse.

64. Gli oneri per la redazione del Piano faunistico regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 6/2008 fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

65. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 10 è abrogato;

b) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10,» sono soppresse;

c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Gestione e finanziamento)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:

a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti che esercitano la gestione in forma singola o associata, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

b) gli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;

c) altri soggetti pubblici o privati con competenze idonee all'esercizio delle funzioni.

2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.

3. La gestione comprende in particolare:

a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;

b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonchè la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;

d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.

4. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserva naturale regionale formulati dall'organo gestore in coerenza con le finalità della legge di cui all'articolo 1.

5. Gli organi gestori delle riserve individuati con accordi di programma vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) o con legge regionale sono confermati e svolgono le funzioni di gestione conferite. Le convenzioni vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011 restano efficaci tra le parti fino alla loro scadenza.»;

d) [il comma 9 dell'articolo 55 è abrogato] [26].

66. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 65, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047, capitolo 3123, e all'unità di bilancio 2.2.2.1047, capitolo 3124, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

67. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

2 ter. Il Tavolo Biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento.

2 quater. Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati.».

68. Gli oneri per la realizzazione dei monitoraggi di cui all'articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 7/2008, come inserito dal comma 67, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

69. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per i beni di cui al comma 1, localizzati nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano classificate in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ovvero nelle corrispondenti fasce delle zone omogenee di svantaggio socio-economico che sono classificate dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), il canone di concessione o locazione stimato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dal competente organo tecnico regionale e posto a base della gara per l'individuazione del contraente o concessionario del bene, è ridotto nella misura del 50 per cento.».

70. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Per gli interventi di cui al comma 2 possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

2 ter. Alle anticipazioni di cui al comma 2 bis non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

71. Le aziende agricole sperimentali denominate "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" di Spilimbergo e "Azienda Francesco Ricchieri" di Fiume Veneto, già assunte in comodato dall'ERSA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono rispettivamente restituite alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fiume Veneto, in qualità di enti proprietari, a decorrere dall'1 marzo 2012.

72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per la gestione dell'azienda "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" anche attraverso la messa a disposizione di istituti tecnici a indirizzo agrario.

73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione delle aziende e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 6900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

75. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 3. (Interventi in materia di attività produttive)

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

2. I commi 100 e 101 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, commi 100 e 101, della legge regionale 1/2005 e del relativo regolamento d'esecuzione.

4. Al comma 61 dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «in deroga alla convenzione di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005, individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse tenuto conto delle quote delle annualità precedenti non utilizzate da parte delle Camere medesime» sono sostituite dalle seguenti: «individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005».

5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole «prima o» sono soppresse.

6. All'articolo 21 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

a) progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

b) progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

c) progetti diretti a promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

d) progetti per studi, indagini e ricerche su temi di interesse del comparto artigiano o finalizzati all'analisi di fattibilità di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore.»;

b) al comma 4 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)» e le parole «e degli Enti locali interessati» sono soppresse.

7. Al comma 1 dell'articolo 42 bis della legge regionale 12/2002 dopo le parole «degli incentivi» sono inserite le seguenti: «in conto capitale».

8. All'articolo 44 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente»;

b) al comma 2 dopo le parole «dall'articolo 42 bis» sono aggiunte le seguenti: «, dall'articolo 61 e dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 75»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.».

9. Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 12/2002 le parole «in misura pari al» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del».

10. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per le spese sostenute nei ventiquattro mesi successivi alla data di iscrizione all'A.I.A. a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla scadenza del predetto termine.».

11. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le iniziative finanziabili sono stabilite con regolamento di cui all'articolo 75.».

12. Al comma 2 dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 dopo le parole «per l'assegnazione» sono inserite le seguenti: «, anche in via anticipata,».

13. All'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio di tale delega.»;

b) prima della lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

«a ante) incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 42 bis, comma 1;»;

c) al comma 4, dopo le parole «funzioni delegate» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 3» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio di ciascun anno»;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATA finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 e dalle direttive di cui al comma 4.

4 ter. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATA per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui al comma 1, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.».

14. All'articolo 72 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo CATA per gli incentivi alle imprese»;

b) al comma 1 dopo le parole «72 bis» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo CATA per gli incentivi alle imprese».

15. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «42 bis,».

16. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:

- articolo 72 bis, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3;

- articolo 66, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3.

17. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:

- articolo 56, comma 1, lettere a) e c bis), come modificato dal comma 9;

- articolo 61, comma 2, come modificato dal comma 10;

- articolo 62, come modificato dal comma 11.

18. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:

- articolo 42 bis, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettera a ante), come inserita dal comma 13, lettera b);

- articolo 56, comma 1, lettere b) e c), come modificato dal comma 9;

- articolo 72 ter, comma 1, come modificato dal comma 14, lettera b).

19. Ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate nelle annualità 2007 e 2008, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).

20. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 421/2006.

21. All'articolo 79 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Fino al 31 dicembre 2012 non trovano applicazione le sanzioni previste all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, nei confronti delle imprese che presentano la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 12/2002, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività di impresa.»] [27];

b) al comma 9 la parola «qualifica» è sostituita dalla seguente: «qualificazione»;

c) al comma 15 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

d) al comma 20 le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

e) al comma 24 le parole «a far data dal 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011, fatti salvi gli eventuali adempimenti amministrativi richiesti dall'Amministrazione regionale per la liquidazione dei finanziamenti concessi»;

f) al comma 25 le parole «, comma 3,» sono soppresse;

g) al comma 26 le parole «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo CATA per gli incentivi alle imprese».

22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 24 e 26, della legge regionale 7/2011, come modificati dal comma 21, lettere e) e g), gli oneri derivanti dal finanziamento dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

23. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Agenzie per lo Sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'articolo 7, secondo modalità e criteri da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.».

24. Al comma 55, dell'articolo 2, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), dopo le parole «presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia» sono aggiunte le seguenti: «, a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

25. [All'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza su otto ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale.»;

b) al comma 3 bis le parole «scelto tra persone» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso» e la parola «abbiano» è sostituita dalla seguente: «abbia»] [28].

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 19 settembre 2011, n. 1521/PROD/TUR (Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione degli European Master Games di Lignano Sabbiadoro 2011. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione), ai sensi dell'articolo 2, comma 92, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), a valere sulle risorse già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2012 e del bilancio per l'anno 2011 per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), previa istanza del soggetto beneficiario, corredata della necessaria relazione illustrativa degli eventi programmati.

27. Al comma 20 bis. 1 dell'articolo 110 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Nella partecipazione a fiere o altri eventi volti alla promozione del Friuli Venezia Giulia o a parte di esso ovvero dei prodotti regionali e qualora il soggetto iscrivente sia l'Amministrazione regionale, una sua articolazione o una sua agenzia o ente, l'iscrizione avviene mediante l'utilizzo della dicitura iniziale "Friuli Venezia Giulia", insieme alla parola "Italia" nel caso si tratti di presenze all'estero, ed eventualmente seguita dalla denominazione, discrezionale, dell'articolazione, agenzia o ente.

29. In tutte le attività di propaganda e pubblicità della Regione (incluse quelle svolte con il marchio "LIVE"), il nome "Friuli Venezia Giulia" è abbinato alla parola "Italia", riproducendo eventualmente quest'ultima utilizzando i colori della bandiera nazionale.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rettificare gli interventi già pianificati di cui al comma 28 per l'anno 2012 facendo carico ai medesimi capitoli di spesa utilizzati per le iscrizioni già effettuate. Sono, altresì, effettuati i necessari interventi di modifica al materiale promozionale di cui al comma 29 tramite l'utilizzo dei medesimi capitoli di spesa di cui agli interventi già effettuati. E' discrezionalmente consentito l'utilizzo del materiale promozionale già completamente predisposto.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Arta Terme per consentire la gestione del complesso termale di proprietà fino al 8 gennaio 2012.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Ai fini della rendicontazione, si applica quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1815 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.

34. Per il pagamento del compenso spettante al soggetto gestore per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa ripartita di 459.316 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2017 con l'onere di 1.377.948 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi [29].

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 4. (Interventi in materia di commercio)

1. Al comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), dopo le parole «rappresentative a livello provinciale o regionale» sono inserite le seguenti: «firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali».

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) a copertura delle quote di finanziamento non erogate nell'anno 2009 per carenza di fondi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005, le parole «3 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «primo giorno feriale antecedente al 6 gennaio».

5. Le domande di contributo presentate dai titolari di rivendite di generi di monopolio, ai sensi dell'articolo 17 ter della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), come introdotto dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 17/2010, entro la data del 30 settembre 2011 e non accolte per carenze di fondi, dirette all'acquisto di terminali multifunzione per la diffusione di servizi di pubblica utilità, sono accolte in via prioritaria nel corso dell'esercizio finanziario 2012 antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di contributo per lo stesso esercizio finanziario.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Al comma 43 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), la parola «riconosciuti» è sostituita dalla seguente: «autorizzati».

8. Dopo il comma 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011 è inserito il seguente:

«44 bis. Le attività di progettazione delle iniziative di cui al comma 44 sono di regola realizzate dai Comuni e dai soggetti promotori, di cui al comma 43, con l'avvalimento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati.».

9. Le domande di finanziamento presentate entro il termine del 20 ottobre 2011 ai sensi dell'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11/2011 e dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via e non accolte nel corso dell'esercizio finanziario 2011 per carenza di fondi, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, anche antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.

10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di ambiente, energia, montagna, protezione civile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa Friulana un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ampliamento dell'impianto idrovoro Punta Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento [30].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6903 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa Friulana un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Consorzio di bonifica Bassa Friulana stipula per la progettazione e la prosecuzione dell'intervento delle opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, in comune di Precenicco, a protezione del centro abitato.

5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo corredato del relativo piano di ammortamento [31].

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 25.000 euro, in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), a favore del Torre Natisone GAL s.c. a r.l. per la redazione di un Piano territoriale integrato di intervento per la valorizzazione delle competenze dei diversi attori locali per sostenere i comuni obiettivi di promozione del territorio.

8. La domanda per la concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio coordinamento politiche per la montagna, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della copia dello statuto dell'ente richiedente, della relazione illustrativa del piano, del preventivo di spesa, nonchè della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 .

9. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al NIP Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone di Maniago per l'acquisto dell'immobile di proprietà del Consorzio Coltellinai di Maniago.

12. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 11 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione dei costi e di erogazione del contributo. Sono ammessi a contributo anche costi già sostenuti nel corso del 2012.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle latterie condotte in forma di società cooperativa nelle zone montane della Regione, come classificate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), per l'esecuzione di lavori finalizzati all'approntamento di locali destinati a ospitare attività di carattere divulgativo e documentazione sulla lavorazione casearia.

15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi fino all'importo massimo di 80.000 euro e nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa a finanziamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 .

16. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

17. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, nei termini stabiliti dal regolamento regionale.

18. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

19. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a destinare alla concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le eventuali quote non utilizzate delle risorse introitate nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 14/2010, a seguito del soddisfacimento delle relative domande di contributo presentate entro il 31 dicembre 2011.

20. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2010 è abrogato.

21. All'articolo 3 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «e per le ONLUS aventi sede» sono soppresse;

b) al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonchè nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006»;

c) al comma 4 le parole «5 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «10 e 8»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La Giunta regionale, fermi restando gli equilibri complessivi del bilancio, per fronteggiare la straordinaria congiuntura economica, con propria deliberazione e con validità che non ecceda il 30 settembre 2012, può aumentare di un massimo di 10 centesimi al litro i contributi di cui al comma 3.».

22. All'articolo 4 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o nella quale è ubicata la sede dell'ONLUS» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) alla lettera a) del comma 6 le parole «o di sede» sono soppresse;

d) alla lettera b) del comma 6 le parole «o di sede» sono soppresse.

23. L'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 bis

(Acquisto e manutenzione dei POS)

1. La società in house Insiel s.p.a., nell'ambito delle attività di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), provvede all'acquisto, alla consegna ai gestori, alla manutenzione dei POS e a tutte le attività necessarie a garantire la continuità del servizio indispensabile per l'applicazione della presente legge.

2. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito degli strumenti che disciplinano i rapporti con la società in house Insiel s.p.a., a definire le modalità di erogazione del servizio di cui al comma 1.».

24. All'articolo 12 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «e delle ONLUS» sono soppresse;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 7 le parole «o di sede» sono soppresse.

25. Al comma 4 all'articolo 13 della legge regionale 14/2010 le parole «o di sede» sono soppresse.

26. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e parzialmente erogati, sono definitivamente determinati nella misura massima dell'importo erogato.

27. Ai fini della determinazione del finanziamento ai sensi del comma 26 i beneficiari o i soggetti a essi subentrati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, con le modalità di cui alla legge regionale 7/2000, la documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta per la progettazione dell'opera e, nel caso di avvenuto finanziamento dell'opera progettata come previsto dall'articolo 9, comma 15, della legge regionale 3/1998, presentano anche la dichiarazione attestante se la progettazione dell'opera abbia usufruito o meno di tale finanziamento.

28. I finanziamenti di cui al comma 26 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo di progettazione dell'opera.

29. In caso di mancata rendicontazione nei tempi e con le modalità di cui al comma 27 è disposta la revoca del provvedimento di concessione del finanziamento a seguito di decadenza per inadempimento dal concesso contributo e, come disposto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000, è ordinata la restituzione delle somme erogate.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un finanziamento di 15.000 euro, per le spese relative all'anno 2011, connesse alla manutenzione del canale scolmatore dal torrente Corno al fiume Tagliamento, nei Comuni di Rive d'Arcano e di San Daniele del Friuli.

31. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, nonchè del consuntivo delle relative spese. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte in un'unica soluzione sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 2010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

33. La progettazione e la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica del fosso Cornia nei Comuni di Chions e di Sesto al Reghena, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, in base alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2003, n. 1250, ma eseguite dalla Protezione civile della Regione a seguito del verificarsi di situazioni di emergenza, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica nei Comuni di Arzene, di Pasiano di Pordenone, di Valvasone e di Zoppola.

34. In attuazione a quanto disposto dal comma 33 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. 1509/PN/ILS/172 del 13 novembre 2003, fermi restando l'impegno della somma di 630.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050 e sul capitolo di spesa 2502 e l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Consorzio di bonifica Cellina Meduna, che vengono destinati alla progettazione e alla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica nei Comuni di Arzene, di Pasiano di Pordenone, di Valvasone e di Zoppola.

35. Le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 3, comma 29, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono destinate, prioritariamente, a soddisfare le domande di contributo presentate, entro il termine fissato in sede di prima applicazione, dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 31, della medesima legge regionale 11/2011 e utilmente collocate nella relativa graduatoria.

36. Per le finalità derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 29, della legge regionale 11/2011, e di cui al comma 35 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

37. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), dopo la parola «sorgente» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale».

38. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi e di attività finalizzati alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e delle acque minerali, termali e di sorgente di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 37, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.1.1052 e al capitolo 2534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

39. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

40. Al comma 43 dell'articolo 5 della legge regionale 12/2009 le parole «, nonchè di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche.» sono sostituite dalle seguenti: «e di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.».

41. Gli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di tutela ambientale e di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, di cui all'articolo 5, comma 43, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 40, continuano a far carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

42. Gli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale continuano a far carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Giovanni al Natisone un contributo straordinario di 100.000 euro per lo smaltimento del percolato di discarica di seconda categoria, tipo B, già della fallita ditta Ecoplan s.r.l..

44. La domanda di contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa Gestioni Turistiche Assistenziali S.c.a r.l. (GE.TUR. S.c.a r.l.) con sede in Udine, concessionaria di un'area demaniale marittima ricadente nel Comune di Lignano Sabbiadoro, Lungomare Trieste, un contributo di 200.000 euro per la realizzazione dell'intervento di ripristino ambientale e paesaggistico degli accessi alla spiaggia.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico della relativa spesa. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 . Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

49. Alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Gli oneri connessi all'avvalimento di ARPA, da parte della Regione ai sensi del comma 2 bis, fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale istituiti a fronte della realizzazione dei singoli progetti comunitari.»;

b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;»;

c) la lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«c) all'adozione del conto consuntivo;»;

d) al comma 4 dell'articolo 11 la parola «luglio» è sostituita dalla seguente: «agosto»;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia. Le linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui ARPA deve attenersi.»;

f) al comma 5 dell'articolo 11 la parola «ottobre» è sostituita dalla seguente: «dicembre».

50. [Al comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente» sono soppresse;

b) dopo le parole «Servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente»] [32].

51. Il comma 45 dell'articolo 12 della legge regionale 11/2011 è abrogato.

52. Al comma 51 dell'articolo 3 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «piano regionale dei rifiuti solidi urbani» sono sostituite dalle seguenti: «piano regionale di gestione dei rifiuti urbani»;

b) le parole «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012»;

c) le parole «fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».

53. [Nelle more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani:

a) gli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani non differenziati presenti sul territorio regionale devono garantire una potenzialità totale di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati pari al fabbisogno regionale annuo calcolato sulla base dei dati validati riferiti all'anno precedente, forniti dalla Sezione regionale del Catasto rifiuti e maggiorato, al massimo, del 25 per cento;

b) le discariche per rifiuti non pericolosi, autorizzate a ricevere rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal loro trattamento, devono garantirne lo smaltimento per un quantitativo annuo complessivo non superiore a 200.000 Mg] [33].

54. [Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, il limite per le fasce di rispetto dai centri abitati e dalle case sparse può essere motivatamente derogato in sede di autorizzazione, indipendentemente dalla pianificazione vigente] [34].

55. [Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), dopo le parole «materiale litoide» sono aggiunte le seguenti: «o del solo materiale litoide grossolano costituito da ciottoli rocciosi,»] [35].

56. E' prorogato di un anno il termine perentorio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2010, n. 1957 (Legge regionale 14/2002 ; legge regionale 16/2002 . Rivalutazione dell'interesse pubblico di interventi affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva), per la presentazione dei progetti definitivi degli interventi affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

57. [Dopo l'articolo 22 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:

«Art. 22 bis. (Domande concorrenti)

1. Ai fini dell'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8 del regio decreto 1775/1933 le domande di concessione di derivazione d'acqua accettate e dichiarate concorrenti con una o più domande anteriori, sono munite della stessa documentazione richiesta per l'istruttoria della prima domanda.

2. Ai fini di cui al comma 1 il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda concorrente e, qualora risulti carente, fissa un termine massimo perentorio di sessanta giorni eventualmente prorogabili per le integrazioni documentali. In tal caso il termine del procedimento rimane sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora, entro in termine fissato, il soggetto interessato non presenti la documentazione richiesta la domanda concorrente si intende ritirata.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).»] [36].

58. [Le derivazioni idroelettriche da realizzare su condotte e canali artificiali con potenza installata inferiore a 100 kwatt o acqua derivata inferiore a 200 l/sec sono soggette esclusivamente a DIA. I Comuni, dove gli impianti sono localizzati comunicano alla Direzione regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, le caratteristiche tecniche della derivazione al fine della determinazione del relativo canone e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo] [37].

59. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono inseriti i seguenti:

«1.1. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico può rilasciare un'autorizzazione speciale in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole naturali e forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche anche all'interno di aree naturali protette, a eccezione di S.I.C. e Z.P.S., qualora l'evento sportivo abbia una partecipazione internazionale, Europea o Mondiale, dimostrata con apposita certificazione del Comitato Olimpico regionale o con autocertificazione del legale rappresentante del soggetto promotore, e presenti ricadute positive per la Regione in termini di presenza turistica e comunicazione mediatica.

1.2. Per le finalità previste dal comma 1.1 il canone dovuto dal soggetto promotore è pari a 400 euro per ogni giornata di utilizzo dei beni demaniali.».

60. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1.2, della legge regionale 17/2009, come inserito dal comma 59, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento di complessivi 30.000 euro per sostenere le spese relative agli anni 2010, 2011 e 2012, connesse all'attività di convogliamento mediante la rete fognaria e il trattamento presso il depuratore a servizio del Comune medesimo, della maggiore portata del torrente Corno, conseguenti all'intervento effettuato, a tutela della salute pubblica, lungo il medesimo corso d'acqua, dalla Protezione civile della Regione, suddiviso in 10.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

62. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento, nonchè del consuntivo delle relative spese. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte in un'unica soluzione sulla base della documentazione presentata a corredo della domanda.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

64. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a indire le gare a evidenza pubblica per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in base ai requisiti organizzativi e finanziari minimi e ai parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata, definiti con deliberazione della Giunta regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge] [38].

65. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 16/2002 le parole «dall'1 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2013».

66. Il trasporto di biomasse dal luogo di produzione agli impianti di produzione di energia elettrica o termica alimentati a biomasse aventi potere calorifico per unità di peso inferiore a 20 MJ/kg, è effettuato in modo da non generare emissioni di anidride carbonica che, calcolate come media annua, siano complessivamente superiori a quelle causate in caso di trasporto su gomma per settanta chilometri.

67. Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012».

68. All'articolo 4 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «infestazioni da termiti» sono inserite le seguenti: «, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria,»;

b) al comma 4 le parole «, successivamente alle operazioni di disinfestazione,» sono soppresse;

c) al comma 5 dopo le parole «(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).» sono aggiunte le seguenti: «Le domande di contributo sono ripetibili nei limiti del valore della spesa ammissibile. I contributi sono cumulabili, nei limiti della spesa sostenuta, con altri incentivi pubblici concessi per le medesime finalità.».

69. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 11/2011, come modificati dal comma 68, si applicano anche nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del finanziamento a favore del Comune.

70. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:

«2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.».

71. In considerazione dei rilevanti interventi di messa in sicurezza, difesa idrogeologica e consolidamento dei movimenti franosi delle colline di Coia e Sedilis in Comune di Tarcento finanziati dalla Regione negli ultimi anni, la Direzione centrale della Protezione civile, al fine di assicurare la maggior efficacia delle scelte tecnico-progettuali e di future opere per conseguire economie di spesa, è autorizzata a sostenere gli oneri per la predisposizione di uno studio per il complessivo riassetto idrogeologico e il recupero vegetazionale e paesaggistico della zona citata.

72. In via sperimentale, ai fini di migliorare la qualità dell'offerta turistica dei poli sciistici della regione, coinvolgendo la partecipazione dei privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarvisio un contributo straordinario di 30.000 euro per effettuare le attività di studio e ricerca delle acque termali di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno). La partecipazione del Comune alla spesa non può comunque superare il 50 per cento della spesa complessiva per le attività medesime.

73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attività di ricerca, nonchè del quadro economico di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonchè sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 30.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 1412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

75. Il comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 è sostituito dal seguente:

«53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al C.E.T.A. Centro di Ecologia Teorica ed Applicata con sede in Gorizia, per la realizzazione di uno studio relativo alle fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale.».
76. Dopo il comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 11/2011 sono inseriti i seguenti:

«53 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa sostenuta.

53 ter. Il contributo di cui al comma 53 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998, della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).».

77. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 53, della legge regionale 11/2011, come sostituito dal comma 75, è autorizzata la spesa di 130.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 2384 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

78. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Taipana un contributo straordinario di 25.000 euro per la messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale della sede della locale squadra di protezione civile.

79. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale della protezione civile della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 4050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

81. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998, le parole «una quota percentuale del fondo sanitario regionale per l'attività» sono sostituite dalle seguenti: «un finanziamento annuale destinato dalla Regione all'attività», e la parola «determinata» è sostituita dalla seguente: «determinato».

82. In relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/1998, come modificato dal comma 81, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

83. Il Comune di Buttrio è autorizzato a utilizzare le somme a disposizione del quadro economico dei lavori del bacino di laminazione delle piene del Rio Rivolo a monte del territorio comunale, affidati in delegazione amministrativa al Comune medesimo con decreto ALP/3223, del 16 dicembre 2010, del direttore del servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, per la copertura delle maggiori spese tecniche da sostenere fino all'importo massimo di 100.000 euro anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tavagnacco l'importo, fino all'ammontare massimo di 360.000 euro, impegnato con decreto del direttore centrale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, n. 2487, del 31 ottobre 2006, per la realizzazione del "Sistema Informativo Territoriale per la gestione Integrata dei Rifiuti (S.I.T.I.R.)", da considerare quale risorsa regionale a seguito della sostituzione, nel programma Interreg III Italia - Slovenia 2000 - 2006, di tale progetto con altri originariamente finanziati con fondi regionali, nonchè della conseguente chiusura del programma con totale copertura dello stesso a carico dei fondi comunitari.

85. Ai fini dell'erogazione della somma di cui al comma 84, il Comune di Tavagnacco presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata di una relazione illustrativa del progetto realizzato, nonchè di un prospetto riassuntivo delle spese effettivamente sostenute.

86. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 6. (Interventi in materia di infrastrutture, territorio, edilizia e lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo [39].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 180.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

4. Al fine del proseguimento del progetto Milnoise dell'Aeroporto di Rivolto (Udine), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), previa stipula di apposita convenzione, uno studio di valutazione dell'impatto acustico provocato dall'attività di volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sulle zone circostanti l'aeroporto medesimo.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 23.000 euro a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

6. Ai fini di una corretta programmazione della finanza pubblica in particolare per quanto attiene l'incentivazione delle possibili entrate, nelle more dell'entrata in vigore del piano di governo del territorio di cui alla legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), le iniziative di pubblico interesse e la realizzazione di impianti a valenza regionale, nazionale e internazionale possono essere inserite negli strumenti di pianificazione comunale, a domanda motivata dei Comuni, nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 826, del 15 settembre 1978, e successive modifiche.

7. Possono chiedere l'estensione del riconoscimento della valenza turistica ai fini dell'individuazione di zone territoriali omogenee G, come definite dal piano urbanistico regionale vigente, i Comuni limitrofi o viciniori a quelli già classificati turistici dal medesimo piano regionale.

8. Possono altresì chiedere l'estensione del riconoscimento di cui al comma 7 i Comuni, aventi caratteristiche anche diverse da quelle proprie dei Comuni montani e costieri, nel cui territorio viene proposta la realizzazione di impianti turistico-ricettivi rispondenti agli standard nazionali, europei o internazionali di settore.

9. In funzione della tipologia dell'intervento proposto e dell'ubicazione delle aree interessate, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, viene integrato con indicazione della sottozona applicabile, anche in via analogica, l'elenco dei Comuni a valenza turistica.

10. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali adottate in adeguamento del riconoscimento di cui al presente articolo sono da considerarsi varianti sostanziali e sono predisposte in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in conformità al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche. Nelle more delle varianti di cui al presente comma e nei Comuni i cui strumenti urbanistici individuano zone territoriali omogenee G, come definite dal Piano urbanistico regionale vigente, le previsioni di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), non trovano applicazione [40].

11. Ai fini della corretta programmazione della spesa, in via di interpretazione autentica dell'articolo 3 bis, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), i piani costituenti il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

a) hanno efficacia dalla data di pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione, fatto salvo quanto previsto al comma 13;

b) costituiscono variante al PURG vigente.

12. La pubblicazione del decreto di approvazione del piano relativo al sistema delle infrastrutture di trasporto comporta l'abrogazione delle norme e disposizioni nel settore della viabilità contenute nella variante al PURG, approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 167, del 6 aprile 1989 (Piano regionale della viabilità).

13. Per le nuove infrastrutture di trasporto previste dal piano, l'efficacia delle previsioni pianificatorie decorre dall'approvazione del progetto preliminare.

14. Dall'efficacia del piano di cui al comma 11 decorre l'obbligo per il Comune e gli altri enti territorialmente interessati, titolari di potestà pianificatoria, di adeguare gli strumenti urbanistici di grado subordinato.

15. A decorrere dalla data di efficacia dei piani di cui al comma 11 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario di 140.000 euro per la realizzazione di una stazione di sollevamento per il collegamento della caserma Feruglio alla rete fognaria comunale.

17. La domanda di contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 1793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione del fabbricato da adibire a distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

20. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 140.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 420.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai capitoli per gli anni medesimi.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo pluriennale per la durata di venti anni, nella misura prevista dal comma 25, per interventi di sistemazione e riqualificazione del cimitero di Trieste.

23. Il contributo di cui al comma 22 può essere utilizzato anche a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione degli investimenti previsti.

24. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo definitivo e del relativo piano di ammortamento.

25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 85.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 255.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 3452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità relative agli anni dal 2015 al 2031 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Martignacco un contributo straordinario di 600.000 euro per la realizzazione dei lavori di completamento della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 5619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Azzano Decimo un contributo straordinario per la realizzazione della nuova sede della scuola di musica - Banda Comunale "Filarmonica di Tiezzo 1901" [41].

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Taipana per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di impianti sportivi di proprietà comunale.

33. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale di 20.000 euro, concesso alla Provincia di Gorizia in base all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), a favore del Comune di Savogna d'Isonzo per la realizzazione di indifferibili opere di riqualificazione urbana e sistemazione degli immobili di proprietà in conseguenza dei lavori di adeguamento del raccordo Gorizia - Villesse che hanno interessato il territorio del Comune medesimo.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata dal Comune di Savogna d'Isonzo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare delle opere e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione.

37. La Provincia di Gorizia, beneficiaria dell'originario contributo di cui al comma 35, restituisce alla Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate alla Provincia medesima alla data del 31 dicembre 2011.

38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri necessari per la ristrutturazione dell'edificio del Ministero Pastorale (antica canonica).

40. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino Aurisina un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di consolidamento delle fondazioni della scuola dell'infanzia sita in località Villaggio del Pescatore.

43. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Pio X di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stessa stipula per la realizzazione del nuovo salone e delle aule per le attività pastorali, a integrazione dei contributi già concessi da altre istituzioni per le medesime finalità.

46. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Beata Vergine Addolorata di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere per la sistemazione dell'oratorio e degli impianti sportivi.

49. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici corredata del progetto dell'intervento. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo [42].

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 700.000 euro concesso all'Università degli Studi di Udine a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003).

52. Per le finalità di cui al comma 51 l'Università degli Studi di Udine presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo per la copertura degli oneri di progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo nucleo didattico per i diplomi medici presso ex Ancelle della carità e per i lavori di completamento della ristrutturazione della ex scuola Maria Bambina per la sede dei dipartimenti di area umanistica.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 25.000 euro concesso all'Associazione Int di Cuie di Tarcento a valere sui fondi 2003 di cui all'articolo 5, commi da 58 a 60, della legge regionale 1/2003 .

54. In via di interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli incentivi previsti per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici spettano anche nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva a quanti, tra tecnici e amministrativi del Servizio che opera la delegazione, collaborano alla realizzazione dei lavori pubblici.

55. La domanda di contributo straordinario presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici dalla parrocchia dei Santi Martino e Bartolomeo di Morsano al Tagliamento in base all'articolo 4, commi 21 e 22, della legge regionale 11 agosto 2011 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è fatta salva a tutti gli effetti anche se pervenuta oltre il termine dei sessanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge.

56. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 14/2002, rientrano nella definizione di pubbliche amministrazioni anche gli enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza regionale di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

57. Nel territorio della Regione trova applicazione la disciplina statale relativa alle procedure negoziate di affidamento di appalti di lavori e dei correlati servizi di ingegneria e architettura qualora prevedano limiti di importo maggiori di quelli stabiliti dalla corrispondente normativa regionale.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Basiliano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione delle opere di completamento della pavimentazione e arredo urbano della piazza della Chiesa di Villaorba di Basiliano.

59. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnico illustrativa e del preventivo di spesa.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 1808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario di 30.000 euro per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

62. La domanda di contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

63. Per le finalità di cui al comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 130.000 euro a favore del Consorzio industriale dell'Aussa Corno a sollievo delle spese da sostenere per il potenziamento e miglioramento funzionale della rete ferroviaria di collegamento con Porto Nogaro.

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio mobilità. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.5036 e del capitolo 5618 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Villa Santina a totale copertura degli oneri derivanti dai contenziosi in atto in materia di ricostruzione di immobili di proprietà privata di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), ivi inclusi atti transattivi ed eventuali acquisizioni e ristrutturazioni degli stessi nel limite di 200.000 euro.

68. Il Comune beneficiario presenta domanda al Servizio lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 1803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

70. L'importo di 200.000 euro in conto competenza 2011 non impegnato sul capitolo 9621 alla data del 31 dicembre 2011, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), viene inviato in economia e costituisce quota dell'avanzo destinata al finanziamento disposto al comma 69.

71. Al fine di assicurare la conclusione delle procedure tecnico-amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, il conferimento di nuovi incarichi professionali, nei limiti delle aperture di credito di cui al comma 72, e la gestione del rapporto contrattuale di incarichi professionali, già conferiti, connessi alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), e 8 della legge regionale 30/1977, che ancora residuano e i cui lavori non sono ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai Comuni territorialmente competenti. Il Comune provvede al conferimento di nuovi incarichi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012.

72. Per le finalità di cui al comma 71 sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 71 sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici.

73. L' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53 (Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è abrogato.

74. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 83.152.388 euro.».

75. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 74, si fa fronte con il limite di impegno ventennale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 22/2010, come modificato dall'articolo 5, commi 4 e 38, della legge regionale 11/2011 .

76. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 75 fanno carico alla unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada regionale 251, nel tratto dalla confluenza del torrente Varma sul torrente Cellina in Comune di Barcis, da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, mediante finanziamenti pluriennali per spese d'investimento per complessivi 3 milioni di euro.

78. Per le finalità di cui al comma 77 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 -2014 e del bilancio per l'anno 2012. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai capitoli per gli anni medesimi.

79. Al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 11/2011 le parole «a sostenere la spesa» sono sostituite dalle seguenti: «a concedere un contributo a favore della Provincia di Udine».

80. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 79, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.3021 e al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione dei lavori di miglioramento funzionale e manutenzione straordinaria del sistema di collettamento e scarico delle acque di dilavamento dell'area destinata al deposito di rinfuse di ferro presso il porto di Monfalcone [43].

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo [44].

83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

84. Il comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:

«15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con INSIEL S.p.A., società che agisce in regime di in house providing, per l'affidamento della realizzazione del programma di attivazione della rete di banda larga.».

85. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 15, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 84, fanno carico all'unità di bilancio 4.6.2.1084 e al capitolo 3822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

86. L'Amministrazione provinciale di Gorizia è autorizzata a devolvere il contributo pluriennale di 50.000 euro concesso dalla Regione in base all'articolo 5, commi 69 e 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), per la realizzazione di opere di viabilità diverse da quella originariamente prevista [45].

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per il restauro delle vetrate istoriate della chiesa Nostra Signora della Provvidenza di Trieste.
88. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Chiesa Cattolica Parrocchiale S. Bartolomeo di Trieste un contributo straordinario per le opere di manutenzione straordinaria dell'ufficio parrocchiale e della chiesa medesima.

91. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia San Giovanni Bosco di Pordenone un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria, attrezzaggio e messa in sicurezza dell'area cortile della scuola adibita a spazio ludico per bambini.

94. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

95. Per le finalità di cui al comma 93 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo straordinario per i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici costituenti il complesso.

97. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese.

98. Per le finalità di cui al comma 96 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;

b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti [46].

100. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dalla relativa documentazione. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

101. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di 60.000 euro, da ripartire in parti uguali tra i beneficiari di cui al medesimo comma 99, per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Martino Vescovo di Percoto un contributo straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria del Santuario Beata Vergine di Muris - Percoto.

103. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Gervasio e Protasio Martiri di Nimis un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di sistemazione esterna dell'area dell'oratorio parrocchiale a integrazione del contributo già concesso dall'Amministrazione regionale e a sollievo degli oneri finanziari a copertura degli interessi per l'ammortamento dell'eventuale mutuo contratto per il finanziamento dell'intervento stesso [47].

106. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 105 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo Martire di Bugnins di Camino al Tagliamento un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri relativi alla realizzazione dei lavori di sistemazione del castello delle campane e revisione dell'impianto elettrico della torre campanaria.

109. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e al capitolo 3456 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia SS. Giacomo e Bartolomeo Apostoli di Camino di Buttrio un contributo straordinario di 10.000 euro per spese di straordinaria manutenzione e completamento dell'area ricreativa di Camino.

112. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

113. Per le finalità previste dal comma 111 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di Santa Maria Regina di Gorizia un finanziamento straordinario finalizzato alla realizzazione dell'impianto di illuminazione esterno e alla realizzazione delle opere di sistemazione esterne.

115. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 114 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Madonna Addolorata di Villanova di Prata di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stessa stipula per la progettazione e la realizzazione di opere di sistemazione di spazi antistanti la Chiesa, accessibilità ai disabili, nonchè opere di sistemazione del fabbricato adibito a oratorio [48].

118. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 117 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3468 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Santa Maria La Longa un contributo straordinario di 90.000 euro per lavori urgenti di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza di via dei Prati.

121. La domanda di contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario di 600.000 euro finalizzato ai lavori di realizzazione di spazi mensa nella scuola primaria comunale, nonchè di ampliamento degli uffici dell'autorità scolastica.

124. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 123 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avverranno nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002 . Il decreto di concessione fissa le modalità e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.

125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota di avanzo pari a 3.209.633,19 euro, derivante dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate accertate al 31 dicembre 2011 sull'unità di bilancio 4.5.161 e sui capitoli 1012, 1501, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 10, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); a tal fine è autorizzata la spesa per il medesimo importo per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

127. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), sono abrogate.

128. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.».

129. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 è sostituita dalla seguente:

«e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonchè proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;».

130. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono aggiunti i seguenti:

«1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 120 mq;

c) interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F per le domande presentate nell'anno 2012; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;

b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;

c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.».

131. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge regionale 11/2011 tra le parole «si applicano» e le parole «alle domande» si inserisce seguente: «anche».

132. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 25, della legge regionale 11/2011, le parole «per il periodo dal 2008 al 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 2008 al 2013».

133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Talmassons un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di ristrutturazione della sala teatrale sita in frazione Flambro al fine della trasformazione della stessa in sala polifunzionale.

134. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 133 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un nucleo avente competenze ambientali per la valutazione ambientale strategica del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 22/2009, con la partecipazione di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.

137. Al nucleo di valutazione di cui al comma 136 sono chiamati dipendenti regionali assegnati alle strutture direzionali competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente e del paesaggio, protezione e salvaguardia dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, salute pubblica, dipendenti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, esperti designati dalle Università regionali e un rappresentante degli Enti locali individuato dal Consiglio delle autonomie locali.

138. La partecipazione all'attività del nucleo si conclude con l'approvazione del Piano del governo del territorio.

139. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

140. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 139 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

141. I beneficiari di cui all'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge regionale, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purchè rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.

142. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.

143. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 7. (Interventi in materia di salute e politiche sociali)

1. In considerazione degli esiti positivi della sperimentazione avviata dall'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone nell'anno 2011 in applicazione dell'articolo 8, commi 28 e 29, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in merito alla realizzazione di una rete locale delle cure palliative pediatriche, anche in collaborazione con privati, si autorizza l'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone a proseguire nell'attività già avviata.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a contrarre un mutuo dell'importo massimo di 7 milioni di euro, di durata non inferiore a quindici anni, oppure all'utilizzo, anche parziale, di altri strumenti e fonti di finanziamento derivanti da interventi disposti dall'Azienda sanitaria medesima o da altri soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione dell'opera.».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione di un poliambulatorio specialistico all'interno del territorio del Comune [49].

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con personale del ruolo regionale, della collaborazione di personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, di altre pubbliche amministrazioni, nonchè di società partecipate dalla Regione.».

8. Al secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), dopo le parole «da un funzionario medico del ruolo unico della Regione» sono aggiunte le seguenti: «oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari».

9. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole «i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale, di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria)» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle Assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;

b) alla lettera d) del comma 7 le parole «e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali» sono soppresse;

c) dopo la lettera d) del comma 7 è inserita la seguente:

«d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali;»;

d) al comma 8 le parole «l'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge regionale 21/2003» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia)»;

e) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.».

10. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 9 ter, della legge regionale 8/2001, come inserito dal comma 9, lettera e), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [50].

11. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 8/2001 è inserito il seguente:

«Art. 4 ter. (Sanzioni amministrative in materia di esercizio delle attività sociosanitarie)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio delle attività sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonchè l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti adottati dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonchè della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociosanitaria è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata alla competente Azienda per i servizi sanitari.

9. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio irrogano le sanzioni amministrative disposte dal presente articolo e ne introitano i relativi proventi.».

12. L'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Sanzioni)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 ter della legge regionale 8/2001, per le strutture sociosanitarie e ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni relative all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali e socioeducative è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. Lo svolgimento di servizi e la gestione di strutture in assenza di autorizzazione, nonchè l'erogazione di prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dall'organo competente ai sensi della normativa regionale, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

4. La mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti disposti dall'Amministrazione regionale successivamente al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli adeguamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Il mancato invio, con le modalità espressamente individuate, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità dell'attività nonchè della sospensione e della cessazione dell'attività, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

6. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Sussiste recidiva qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è revocata nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza all'obbligo di adeguamento di cui al comma 4;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonchè volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione preventivamente comunicata al Comune di competenza.

9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate e introitate dal Comune nel cui territorio è ubicato il servizio o la struttura.».

13. Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2010 le parole «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata di due anni».

14. Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «precedentemente occupato in tale struttura, da effettuarsi entro la data di scadenza della cassa integrazione in deroga o entro gli otto mesi dalla cessazione della stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività.».

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 1779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. Al comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole «a favore delle persone disabili» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè a ristoro delle passività pregresse».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4614 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un contributo di 15.000 euro per l'attuazione di un progetto sperimentale da realizzare in collaborazione con l'Associazione Italiana Sindrome di Williams Onlus sezione Triveneto.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale "Il Giglio" Onlus di Porcia un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione di 25 anni di attività [51].

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 14.000 euro da suddividere in parti uguali all'Unione Italiana Ciechi sezione di Gorizia e all'Ente Nazionale Sordomuti sezione provinciale di Udine.

25. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 24 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 14.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Valentino Pontello Onlus di Majano un contributo straordinario nella misura fissata dal comma 29 a sostegno delle spese sostenute per l'attività di gestione di servizi semiresidenziali e residenziali per persone disabili.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del bilancio consuntivo e di una relazione illustrativa delle attività effettuate. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5642 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo straordinario di 270.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997.

31. Con accordo di programma viene definito il progetto di riconversione e sono stabiliti le modalità e i tempi di esecuzione da parte dei soggetti partecipanti alla realizzazione della riconversione dell'Istituto.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa di 270.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario di 20.000 euro destinato a sostenere le spese per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel comune di Reana del Rojale [52].

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Onlus Hattiva di Tavagnacco un contributo straordinario di 45.000 euro a ristoro delle passività contratte per la costruzione della nuova sede.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANMIL Comitato provinciale di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto della nuova sede dell'associazione.

40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

42. L'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Barriere architettoniche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.».

43. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 42, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.2.1149 e ai capitoli 4927 e 4938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

44. L' articolo 17 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Trasformazione di centralini telefonici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone non vedenti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a titolo di rimborso forfettario parziale delle spese sostenute dai datori di lavoro. Con regolamento sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.».

45. L' articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Con regolamento sono definiti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 35 della legge regionale 10/1988 .».

46. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2011 ai sensi dell'articolo 15, comma 14, della legge regionale 17/2008, possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2012 purchè riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2011.

47. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2011 ai sensi dell'articolo 9, comma 30, della legge regionale 22/2010, possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2012 purchè riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2011.

48. Al comma 43 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo la parola «povertà» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per le finalità istituzionali».

49. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 43, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 48, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

50. Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «Aziende sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «n. 2 "Isontina",».

51. Al comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «i termini di rendicontazione del contributo.» è aggiunto il periodo: «Le aziende per i servizi sanitari sono autorizzate a utilizzare i contributi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi medesimi.».

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Opera diocesana Betania di Udine finalizzato al sostegno dell'attività svolta dalla medesima per accogliere persone che per carenze familiari e sociali necessitano di interventi tempestivi di soccorso e sostegno.

53. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 52 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che concede e liquida il contributo in unica soluzione.

54. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto ITIS di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla celebrazione dei 150 anni di fondazione.

56. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 55 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Suore di Carità dell'Assunzione, con sede legale in Milano, un contributo straordinario a sollievo degli oneri per le attività assistenziali svolte a favore dei minori e delle famiglie dalla Casa di Trieste, con sede in via Giarizzole a Trieste.

59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, AISM sezione provinciale di Gorizia, Associazione volontariato Spiraglio di Monfalcone, Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia e Associazione Nazionale Alpini sezione di Gorizia, un contributo straordinario a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

62. Ognuna delle associazioni di cui al comma 61 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012, da suddividersi paritariamente fra le sei associazioni, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano del Friuli un contributo straordinario di 40.000 euro a sostegno del progetto socio - assistenziale per l'assistenza agli anziani denominato "Chiama me".

65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale - sezione di Gorizia un contributo straordinario per l'acquisto di un autoveicolo adibito al trasporto di disabili.

68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

69. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

70. I commi 69 e 70 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono sostituiti dai seguenti:

«69. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 2, lettere d), e) e i), e dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione sostiene interventi e azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonchè di persone detenute ed ex detenute, attuati dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati.

70. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui al comma 69.».

71. I commi 72, 73 e 74 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007 sono abrogati.

72. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 69 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 70, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3401 e al capitolo 4762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [53].

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo di 60.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.

74. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 73 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 8. (Interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre iniziative analoghe, aventi per finalità la promozione cooperativa.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 8775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole «di programmati accertamenti a campione,» sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali "II Mosaico" di Gorizia un contributo straordinario in regime «de minimis», nella misura indicata dal comma 7, a sostegno degli oneri relativi all'apertura di una nuova sede operativa da destinarsi alla realizzazione di un progetto per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate] [54].

6. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione] [55].

7. [Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1026 e del capitolo 4718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [56].

8. Al fine di accrescere la disponibilità di spazi e strutture funzionali alla promozione dell'aggregazione giovanile nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi per la realizzazione di centri di aggregazione giovanile ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), qualora il beneficiario intenda attuare interventi diversi da quelli indicati nel decreto di concessione, a condizione che le opere oggetto degli interventi medesimi siano idonee a essere destinate allo svolgimento di attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani e che sia verificata l'ammissibilità della relativa spesa ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Per le finalità previste dal comma 8, i soggetti beneficiari dei contributi presentano alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro il termine del 30 giugno 2012, istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione progettuale prevista dalla normativa di riferimento.

10. In sede di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a sostegno dei progetti per i giovani ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 12/2007 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 52, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo [57].

11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1087 e al capitolo 6193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

12. La restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo sul contributo concesso al Circolo Culturale sloveno Primorsko - Slovensko kulturno drutvo Primorsko, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e dell'articolo 4, commi 66 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lavori di sistemazione area giochi in Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, è disposta dall'Amministrazione regionale, conseguentemente alla rinuncia al contributo da parte del suddetto beneficiario, senza l'applicazione degli interessi legali previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dalle altre specifiche disposizioni delle leggi di settore.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale musicale di Bertiolo "Filarmonica la prime lûs 1812" una sovvenzione straordinaria nella misura indicata dal comma 15 per il sostegno dell'attività musicale e culturale promossa.

14. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 13 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento della sovvenzione stessa e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 .

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. [Il comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:

«71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per sostenere la realizzazione dell'iniziativa denominata "Premio giornalistico Marco Luchetta" e degli interventi di carattere umanitario attuati dalla medesima Fondazione. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.»] [58].

17. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 5307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [59].

18. Al comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «Direzione cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione».

19. [Dopo il comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende equipollente all'iscrizione negli albi regionali delle associazioni di volontariato l'attività svolta quali enti pubblici nel settore sanitario o sociosanitario, anche con soluzione di continuità rispetto all'iscrizione medesima.»] [60].

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di volontariato A. Listuzzi Onlus di Udine un contributo straordinario per il pagamento degli oneri pregressi [61].

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

23. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica per il sostegno e la valorizzazione di esperienze di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica dei bambini e dei ragazzi promosse sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni della regione un contributo a copertura delle spese organizzative relative all'attivazione di iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, dagli stessi assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali [62].

24. Il contributo di cui al comma 23 è destinato alla copertura integrale, fino alla concorrenza degli importi massimi fissati dal comma 25, di tutte le spese organizzative direttamente imputabili e pertinenti all'istituzione e alla gestione di organismi, comunque denominati, formati con il coinvolgimento diretto di bambini e ragazzi di età non superiore a diciotto anni, per consentirne la partecipazione ai processi decisionali delle rispettive comunità locali. Non sono comunque ammesse a contributo, nemmeno per quote, le spese generali e di funzionamento dell'ente beneficiario, le spese di rappresentanza, nonchè le spese per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovo di beni durevoli [63].

25. L'entità del contributo, determinata sulla base delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun comune, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:

a) 3.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) 5.000 euro per i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 9.999 abitanti;

c) 8.000 euro per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti [64].

26. Gli importi massimi di contributo fissati dal comma 25 sono cumulabili qualora la medesima iniziativa sia attivata da più comuni congiuntamente [65].

26 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'importo del fabbisogno complessivo determinato ai sensi del comma 24, i contributi sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i comuni beneficiari [66].

26 ter. Ciascun comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 23 sono presentate alla struttura competente per la gestione della funzione di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del programma di attività approvato dall'Amministrazione comunale interessata, nonchè del preventivo delle spese direttamente connesse all'iniziativa [67].

26 quater. Il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata, a seguito dell'adozione, da parte dell'organo comunale competente, del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24. Le modalità e termini di rendicontazione sono stabiliti con il decreto di concessione ai sensi della legge regionale 7/2000 [68].

26 quinquies. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 26 quater, si intende che l'adozione del provvedimento istitutivo dell'organismo di partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi di cui al comma 24 costituisce presupposto indispensabile solo per l'erogazione del contributo, ferma restando la possibilità di procedere alla concessione del contributo stesso anche nelle more dell'adozione di tale provvedimento [69].

27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

28. Il comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è abrogato.

29. Il comma 3 ter dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:

«3 ter. Al fine di sostenere la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi a parziale rimborso delle spese sostenute nei sei mesi precedenti per interventi urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al medesimo comma 1 e per un importo non superiore al 10 per cento dello stesso. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di rimborso e le modalità di determinazione, concessione ed erogazione dei rimborsi.».

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e ai capitoli 5366 e 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

31. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 agosto 2014, di servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/2005 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 [70].

32. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2005 le parole «e sperimentali» sono soppresse.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario a sostegno del progetto sperimentale rivolto ai bambini da sei a undici anni denominato "Crescere Insieme".

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

36. [Il comma 3 dell'articolo 9 ter della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è sostituito dal seguente:

«3. L'intervento di cui al comma 1 è effettuato dai Comuni, anche nelle forme di cui all'articolo 3 bis.»] [71].

37. [Al comma 4 dell'articolo 9 ter della legge regionale 11/2006, dopo le parole «della Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «sono stabilite le direttive per l'attuazione dell'intervento e l'assegnazione delle risorse ai Comuni,»] [72].

38. [Dopo il comma 4 dell'articolo 9 ter della legge regionale 11/2006, è aggiunto il seguente:

«4 bis. La ripartizione delle risorse da assegnare ai Comuni ai sensi del comma 4 è effettuata sulla base dei dati comunicati dai Comuni alla Direzione centrale competente con riferimento al numero di nuclei familiari con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni residenti alla data del 31 dicembre dell'anno solare precedente.»] [73].

39. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 ter della legge regionale 11/2006, come modificato dai commi 36, 37 e 38, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [74].

40. [Al comma 4 dell'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006 le parole «a partire dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno 2013»] [75].

41. Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 9, comma 66, della legge regionale 11/2011, le parole «entro il 30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento».

42. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 41, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

43. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 9. (Interventi in materia di istruzione, università e ricerca)

1. [All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 47 e 47 bis sono sostituiti dai seguenti:

«47. L'Amministrazione regionale interviene a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico e di acquisto libri di testo dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, e anche al primo e secondo anno qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), mediante l'erogazione di assegni di studio per un importo non superiore a 350 euro per studente. Qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, il limite suddetto è fissato a 400 euro.

47 bis. L'Amministrazione regionale interviene a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004, mediante l'erogazione di assegni di studio per un importo non superiore a 150 euro per studente. Qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, il limite suddetto è fissato a 200 euro.

b) dopo il comma 47 ter sono inseriti i seguenti:

47 quater. Gli assegni di studio di cui ai commi 47 e 47 bis sono erogati a fronte di costi diretti effettivamente sostenuti dal nucleo familiare per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo. Le Amministrazioni provinciali verificano la corretta imputazione dei costi ed esercitano le attività di controllo previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

47 quinquies. Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti»;

c) al comma 48, le parole «requisiti indicati al comma 47,» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti indicati ai commi 47 e 47 bis,»] [76].

2. [Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012] [77].

3. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, commi 47, 47 bis, 47 quater, 47 quinques e 48, della legge regionale 3/1998, come modificati dal comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e ai capitoli 5033 e 6468 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [78].

4. [Ai fini della concessione, per l'anno scolastico 2010-2011, dei contributi di cui all'articolo 16, commi da 47 a 48, della legge regionale 3/1998, come modificati dal comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse regionali disponibili nell'ambito dell'unità di bilancio 6.1.1.5056 sui capitoli 6468 e 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [79].

5. [Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole «al 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «al 28 febbraio»] [80].

6. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 14/1991, come modificato dal comma 5, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [81].

7. [Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «di cui ai commi 49 e 50» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 49, lettera a) e al comma 50, lettera a)»] [82].

8. L'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è abrogato.

9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 8, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

10. All'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 33, dopo le parole «istituzioni scolastiche beneficiarie» sono aggiunte le seguenti: «, le quali possono ridimensionare i rispettivi progetti, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 26 e 27»;

b) al comma 36, le parole «in cui sono stabiliti i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000» sono soppresse;

c) dopo il comma 36 è aggiunto il seguente:

«36 bis. In sede di rendicontazione dei contributi di cui al comma 24, concessi a decorrere dall'anno 2011, le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.».

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 10, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

12. [La concessione di incentivi, anche in forma di anticipazioni, alle istituzioni scolastiche non statali e alle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), non è subordinata alla presentazione di garanzie finanziarie e patrimoniali] [83].

13. Al fine di accrescere la diffusione dell'educazione musicale tra i giovani l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANBIMA - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Comitato del Friuli Venezia Giulia - un contributo annuo nella misura indicata al comma 15 per il sostegno delle iniziative da attuare in collaborazione con le scuole.

14. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. Al fine di attuare nel territorio regionale un progetto pluriennale integrato di promozione della lettura con la partecipazione di una rete di soggetti pubblici e privati operanti in ambito educativo e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Biblioteche - sezione Friuli Venezia Giulia - una sovvenzione nella misura fissata dal comma 18.

17. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - corredata della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e della proposta di accordo di partenariato dei partecipanti al progetto. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5651 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

19. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione, da parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 - Medio Friuli -, di un progetto sperimentale di educazione alla sicurezza negli ambienti domestici destinato alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.

20. Per il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 - Medio Friuli - un contributo nella misura prevista al comma 22.

21. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 20 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .

22. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

23. L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie, anche in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), alla realizzazione di percorsi di istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni costituite ai sensi del d.p.c.m. medesimo.

23 bis. Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione costituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) [84].

24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di 80.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 suddivisa in ragione di 50.000 euro a carico del capitolo 5447 e di 30.000 euro a carico del capitolo 5537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

24 bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa [85].

24 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018 [86].

24 quater. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso [87].

24 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'ampliamento delle sedi didattiche e per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica e dei laboratori funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Il contributo è destinato alle fondazioni ITS di seguito indicate:

a) all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'ampliamento della sede e per l'implementazione della dotazione didattica e strumentale nella misura di 120.000 euro a valere per l'anno 2019;

b) alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore un contributo straordinario per la realizzazione del laboratorio per lo sviluppo delle competenze della meccatronica e di robotica nella misura di 120.000 euro, di cui 85.000 euro a valere per l'anno 2019 e 35.000 euro a valere per l'anno 2020 [88].

24 sexies. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 quinquies è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1 gennaio dell'anno di riferimento [89].

24 septies. È fatto obbligo alle Fondazioni di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso [90].

25. All'articolo 7 della legge regionale 11/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 41, dopo le parole «alternanza scuola lavoro» è inserita la seguente: «anche»;

b) il comma 42 è sostituito dal seguente:

«42. Per le finalità previste dal comma 41 e in relazione alle azioni avviate dalla Regione nel settore della logistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione superiore G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi di Gradisca, nonchè l'organizzazione, da parte dell'Istituto stesso, di un'edizione della Fiera internazionale delle imprese simulate, quale momento di confronto, approfondimento, scambio di esperienze e diffusione di buone prassi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.».

26. [All'articolo 7 della legge regionale 11/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. La Regione assume iniziative volte a evitare l'interruzione del servizio didattico e formativo prestato istituzionalmente dalla Scuola dei corsi merletti di Gorizia e a contenere, nel contempo, le assunzioni di personale da assegnare alla scuola stessa. A tal fine, nel perseguimento dell'obiettivo di reversibilità della spesa pubblica di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), per l'erogazione del servizio medesimo possono essere conferiti incarichi individuali di collaborazione professionale a soggetti in possesso di alta specializzazione nel campo del merletto, comprovata dal possesso del diploma di maestro merlettaio.»;

b) al comma 49 le parole «I contratti di cui al comma 48 sono» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di cui al comma 48 sono conferiti con contratti»;

c) al comma 50 le parole «di cui al comma 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 49»;

d) i commi 51 e 52 sono abrogati] [91].

27. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 48, 49 e 50, della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5058 e al capitolo 5821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [92].

28. In via di prima applicazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il programma di cui all'articolo 6 della legge medesima è riferito al triennio 2016-2018 [93].

29. Per gli anni dal 2012 al 2015, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 2/2011, le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui al comma 1 dell'articolo medesimo sono ripartite come segue [94]:

a) 40,5 per cento a favore dell'Università degli studi di Trieste, comprensive delle risorse necessarie a garantire la conclusione dei cicli di dottorato e dei master attivati per le politiche comunitarie;

b) 40,5 per cento a favore dell'Università degli studi di Udine;

c) 9 per cento a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;

d) 5 per cento a favore del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;

e) 5 per cento a favore del Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

30. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 29, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 2/2011, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo piano finanziario. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti sono disciplinate con il decreto di concessione [95].

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, all'unità di bilancio 6.3.1.1125 e al capitolo 8900 e, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Università stipula per la progettazione e per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la nuova Casa dello studente e il Polo scientifico dei Rizzi.

33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui l'università beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonchè del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 4719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo straordinario di 100.000 euro a titolo di cofinanziamento del progetto denominato Talents for an international house -TALENTS per borse di mobilità di ricercatori.

36. Il contributo è vincolato all'approvazione e al finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea nell'ambito del Programma People del VII Programma Quadro 2007 - 2013.

37. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 35 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.

39. Al comma 97 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2011, dopo le parole «trasferimento tecnologico.» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le spese di investimento finalizzate al miglioramento delle infrastrutture di ricerca. Sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda.».

40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 97, della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

41. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010, le parole «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011 e 2012».

42. Il comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:

«44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale come segue:

a) per il 70 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;

b) per il 30 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.».

43. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 43 e 44, della legge regionale 22/2010, come modificati dai commi 41 e 42, fanno carico all'unità di bilancio 6.5.2.3300 e al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo nella misura di cui al comma 46 per la realizzazione di uno studio di fattibilità della Città metropolitana di Trieste, con l'analisi di aspetti economici, sociali, infrastrutturali, fiscali.

45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 4724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 51, per il completamento dei lavori edili del comprensorio dell'ex Meccanografico, già di proprietà delle Ferrovie dello Stato e oggi del Comune di Trieste, destinato alla realizzazione di un polo scientifico, museale e culturale.

48. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 47 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

50. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 47 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

51. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

52. Nel caso previsto dal comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento.

53. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

54. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 22 a 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) sono abrogate.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 10. (Interventi in materia di lavoro formazione e pari opportunità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni o, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolge l'attività prevista nel progetto.

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonchè le modalità di presentazione dei progetti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. Al fine di sostenere il reddito dei soggetti disoccupati e di contribuire alla tutela del territorio montano, in via sperimentale per l'anno 2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni ricompresi nei Comprensori montani di cui all'Allegato A riferito all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), che abbiano al 31 dicembre 2010 un numero di residenti non superiore a 15.000, contributi finalizzati al sostegno all'utilizzo di prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui capo II del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ).

5. La Regione eroga i contributi di cui al comma 4 fino a capienza delle risorse disponibili, pari a 1.700.000 euro.

6. Le domande per il contributo di cui al comma 4 sono presentate al Servizio lavoro e pari opportunità della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità entro il 15 febbraio 2012. L'erogazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione. Ciascun Comune può presentare una sola domanda di contributo.

7. Le modalità di presentazione delle domande sono definite con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

8. Le domande sono istruite secondo la modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 4 è pari a 19.980 euro.

10. I Comuni utilizzano le prestazioni occasionali di tipo accessorio, nel rispetto della vigente normativa nazionale di cui al comma 4, nel solo ambito di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, strade, parchi e monumenti e avvalendosi esclusivamente di soggetti disoccupati ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

11. I Comuni individuano i soggetti di cui avvalersi predisponendo apposite graduatorie, per la formazione delle quali possono richiedere anche il possesso di requisiti ulteriori oltre allo stato di disoccupazione.

12. Le prestazioni di cui al comma 4 sono rese successivamente alla presentazione della domanda di cui al comma 6 ed entro il 31 dicembre 2012.

13. I Comuni provvedono a rendicontare il contributo di cui al comma 4 entro il 30 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 . L'unica spesa rendicontabile è quella relativa all'acquisto dei buoni di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 276/2003 .

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere:

a) le spese relative al reperimento delle attrezzature da utilizzare da parte dei Comuni, la cui competenza è della Protezione civile della Regione;

b) le spese relative alla formazione di base dei prestatori, la cui competenza è della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.

15. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 6229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. Per la finalità di cui al comma 14, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

17. Per la finalità di cui al comma 14, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 3114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

18. In attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ). I titoli e le qualifiche rilasciati dalla Regione sono pertanto riconosciuti sul piano nazionale e coerenti con le raccomandazioni europee. A tal fine la Direzione centrale competente emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 11. (Interventi in materia di attività culturali e sportive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Rocco di Turriaco e dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano un finanziamento straordinario di 15.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonchè degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2007-2011.

2. Le domande per la concessione dei finanziamento di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3421dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. L'Amministrazione regionale al fine di sostenere la candidatura di Palmanova presso la World Heritage List UNESCO assicura adeguato supporto promozionale, gestionale e finanziario al Comune medesimo nell'ambito delle azioni di valorizzazione storica, di promozione turistica e di sviluppo economico del territorio regionale.

5. Per le finalità del comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Comune di Palmanova per la promozione delle attività a supporto della candidatura UNESCO, nonchè per le iniziative di valorizzazione culturale e turistica della fortezza di Palmanova attraverso una adeguata campagna informativa da attuare anche attraverso la realizzazione di un sito internet multilingue.

6. Per la concessione del contributo di cui al comma 5, il Comune di Palmanova presenta domanda alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del programma delle attività e di un preventivo di spesa.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio unità di bilancio 5.7.1.2001 e del capitolo 3426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

8. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1 al 31 gennaio»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

«1 bis. Le domande hanno validità limitata all'anno solare in cui sono presentate.»;

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

1. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, la fissazione dei termini di inizio e ultimazione lavori, nonchè la concessione di eventuali proroghe di inizio e di ultimazione dei lavori spettano all'organo concedente il contributo.

2. Il soggetto proponente l'intervento che intende dare inizio ai relativi lavori successivamente alla data di presentazione della domanda ma anteriormente alla data del decreto di concessione, comunica tale intenzione preventivamente al servizio competente in materia di sport e tempo libero.

3. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro il termine di tre anni e devono terminare entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della concessione del contributo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo quando il lavori siano già stati ultimati e sia stato pertanto raggiunto l'interesse pubblico di cui all'articolo 3.»;

d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «concessione, erogazione e rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione ed erogazione»;

e) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Rendicontazione dei contributi)

1. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui alla al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonchè la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo.

3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente dalla data di ultimazione dei lavori.

4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000 .»;

f) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;

g) alla lettera b) dell'articolo 16 le parole «nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale» sono soppresse;

h) [alla rubrica dell'articolo 20 le parole «dell'obbligo»sono soppresse] [96].

9. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis) della legge regionale 8/2003, e articolo 4, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 8/2003, non si applicano ai contributi già concessi alla data del 31 dicembre 2011.

10. I termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 8, lettera c), oggetto di contributi già concessi alla data del 31 dicembre 2011 possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni decorrente dai termini già fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 8, lettera e) si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2011.

12. Alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«13. Ai fini dell'individuazione degli interventi da inserire prioritariamente nel Programma di cui al comma 12 e della misura della partecipazione finanziaria regionale agli stessi, la Giunta regionale adotta specifici indirizzi sulla base di priorità desunte dal dibattito consiliare in sede di approvazione della rispettiva autorizzazione di spesa.»;

b) dopo il comma 13 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«13 bis. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di sport entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2012 all'associazione sportiva dilettantistica Stadion di Cellatica (BS), un contributo straordinario fino all'ammontare massimo di 10.000 euro, a copertura delle spese ammissibili sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione a Lignano Sabbiadoro, nel 2011, dell'iniziativa sportiva Tappa Lega Volley 4 x 4 Summer Tour. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le tipologie di spesa previste all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 ).

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio attività ricreative e sportive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa della predetta iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Union Pasiano di Pasiano di Pordenone un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento del progetto Crescere giocando.

17. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di attività sportive, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5673 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva Falconstar Basket di Monfalcone un contributo straordinario per il funzionamento e il pagamento degli oneri pregressi.

20. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

21. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5676 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Artistica '81 di Trieste un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi sportivi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

23. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione FAI Sport di Pasian di Prato un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi sportivi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

26. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Torneo Internazionale Città di Gradisca Trofeo Nereo Rocco di Gradisca di Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Torneo calcistico Internazionale Città di Gradisca - Trofeo Nereo Rocco.

29. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Eurotennis di Cordenons un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Edizione Torneo Internazionale di tennis ATP Challenger maschile.

32. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

33. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo giro ciclistico del FVG di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Giro della Regione FVG per ville castelli e borghi rurali.

35. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

36. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5684 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli di Udine un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Meeting internazionale di atletica leggera sport e solidarietà.

38. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5685 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Fuori strada club 4x4 Pordenone di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Italian Baja.

41. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Scuderia Friuli ACU di Udine un contributo straordinario per la realizzazione delle manifestazioni Rally del Friuli e delle Alpi Orientali" e "Verzegnis - Sella Chianzutan.

44. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva San Giorgio Porcia di Porcia un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Torneo Internazionale Pallavolo Memorial Cornacchia.

47. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

48. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Società ciclistica Fontanafredda di Fontanafredda un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Giro del Friuli Venezia Giulia juniores.

50. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

51. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Tennis Club triestino di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo Città di Trieste Torneo Internazionale Under 12.

53. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Global Equiteam di Savogna di Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione della Manifestazione ippica internazionale dell'amicizia Città di Gorizia.

56. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva Promorun di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione CorriTrieste.

59. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

60. Per le finalità di cui al comma 58 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Gruppo Ciclistico Kolesarki Klub Adria di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo ZSSDI - Unione circoli sportivi sloveni in Italia.

62. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

63. Per le finalità di cui al comma 61 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla unione sportiva Collina di Forni Avoltri un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Staffetta Tre Rifugi Gara Internazionale corsa in montagna.

65. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

66. Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla unione sportiva Marco Tosi di Tarvisio un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'unione sportiva medesima.

68. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

69. Per le finalità di cui al comma 67 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5695 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Carnia Bike di Tolmezzo un contributo straordinario per l'organizzazione della manifestazione Carnia Classic Mountain Bike.

71. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

72. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento straordinario di 200.000 euro annui per venti anni a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per l'acquisto del Palazzetto dello sport sito in Cividale [97].

74. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 73 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 novembre 2012. Tale domanda è corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale e di una perizia asseverata di stima del valore del palazzetto medesimo. L'erogazione del finanziamento è disposta all'atto della presentazione di copia autentica del contratto di acquisto del palazzetto dello sport sito in Cividale, nonchè di copia autentica del relativo contratto di mutuo definitivo [98].

75. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e del capitolo 5698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere il contributo straordinario di 80.000 euro previsto all'articolo 6, commi da 16 a 19, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007 ), a favore del Comune di Cividale del Friuli a sollievo degli oneri sostenuti, anche nell'anno 2011, dal Comune medesimo per la gestione e l'utilizzo della struttura del Palazzetto dello sport ivi ubicato.

77. Il Comune di Cividale del Friuli integra la domanda già presentata ai sensi dell'articolo 6, commi da 16 a 19, della legge regionale 11/2011, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la documentazione inerente le spese sostenute ai sensi del comma 76.

78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Morsano al Tagliamento un contributo straordinario per il miglioramento e il completamento del centro sportivo comunale.

79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività sportive e ricreative -, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

80. Per le finalità di cui al comma 78 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e del capitolo 5703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Aero Club Friulano di Pasian di Prato un contributo straordinario per l'adeguamento degli impianti elettrici nella struttura adibita ad hangar presso l'aeroporto di Campoformido [99].

82. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 ottobre 2012, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione [100].

83. Per le finalità di cui al comma 81 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e del capitolo 5680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a favore del Comune di Monfalcone, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso all'associazione sportiva dilettantistica ricreativa Fincantieri, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento impianto sportivo.

85. Per le finalità previste dal comma 84, entro il termine del 30 giugno 2012, l'associazione sportiva dilettantistica Fincantieri presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie l'istanza volta a ottenere il trasferimento del contributo e il Comune di Monfalcone presenta una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di realizzare l'intervento.

86. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a trasferire il contributo e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ovvero a trasferire il contributo nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati nonchè ad adottare i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Precenicco, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2008, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello previsto nel progetto allegato al decreto di concessione.

88. Il contributo di cui al comma 87 si intende finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.

89. Per le finalità di cui al comma 87, il Comune di Precenicco presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 30 giugno 2012, una istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa;

c) piano di ammortamento.

90. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare il contributo, a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e ad adottare i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso alla Gemonatletica s.r.l., ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere sui fondi 2004, per la realizzazione dell'intervento denominato Ampliamento impianto sportivo.

92. Per le finalità previste dal comma 91, entro il termine del 30 giugno 2012, la Gemonatletica s.r.l. presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

93. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare il contributo, a fissare nuovi termini per la rendicontazione dello stesso e ad adottare i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso all'unione sportiva Gravis di San Giorgio della Richinvelda (PN), ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), e a valere sui fondi 2002, a favore dell'intervento denominato Lavori di miglioramento e adeguamento della sala polifunzionale presso la struttura del campo sportivo di San Giorgio della Richinvelda.

95. Per le finalità previste dal comma 94, entro il termine del 31 giugno 2012, la unione sportiva Gravis di San Giorgio della Richinvelda (PN) presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

96. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare il contributo, a fissare nuovi termini per la rendicontazione dello stesso e ad adottare i conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

97. Il Comune di Fogliano Redipuglia è autorizzato a utilizzare il contributo di 580.000 euro di cui al Programma regionale di interventi per l'impiantistica sportiva per gli anni 2009 e 2010, approvato con delibera della Giunta Regionale 6 agosto 2009, n. 1.910, per la realizzazione di interventi diversi da quelli ivi previsti, purchè inerenti a impianti sportivi o a impianti sportivi scolastici, anche in deroga al piano provinciale per l'impiantistica sportiva [101].

98. Il Comune di Fogliano Redipuglia presenta al Servizio attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una istanza per la utilizzazione del contributo di cui al comma 97 per la realizzazione dei nuovi interventi, corredata delle relative relazioni tecniche e dei relativi preventivi di spesa.

99. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 97 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi alla Parrocchia S. Pietro Apostolo di Azzano X per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva, anche nel caso in cui la medesima Parrocchia intenda realizzare o abbia già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

101. Per le finalità previste dal comma 100 la Parrocchia S. Pietro Apostolo di Azzano X presenta al Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il termine del 30 giugno 2012, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

102. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio attività ricreative e sportive provvede a confermare il contributo e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, ovvero a confermare il contributo nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati.

103. Il Comune di Gemona del Friuli è autorizzato a devolvere i due contributi decennali di cui al decreto 13 novembre 2006, n. 4322/Cult-5SP di 35.000 euro e al decreto 24 luglio 2007, n. 1788/Cult -5SP di 49.000 euro, concessi dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, rispettivamente sui piani di riparto 2006 e 2007 per il riequilibrio del piano economico finanziario della concessione di costruzione e gestione di una piscina comunale ai sensi della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonchè per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), ovvero per essere destinati a interventi di acquisizione, trasformazione o realizzazione di impianti sportivi.

104. Alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 bis è abrogato;

b) l'articolo 9 è abrogato;

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 1 dell'articolo 22 le parole «Per le iniziative promosse da enti diversi della Regione, il» sono sostituite dalle seguenti: «; il».

105. Il comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è abrogato.

106. [Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010), trovano applicazione anche per l'anno 2012 con riferimento alle domande presentate ai sensi dei titoli II, III e IV della legge regionale 68/1981, entro il 29 febbraio 2012. Il Direttore centrale competente in materia di cultura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato con proprio decreto a modificare gli importi riferiti agli organismi culturali riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, nel rispetto dei criteri di classificazione per livello di rilevanza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri di valutazione presenti nel programma straordinario del 2012] [102].

107. [Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2009 dopo le parole «criteri e modalità per l'assegnazione» sono inserite le seguenti: «e la concessione», e le parole «Con la concessione del contributo è disposta la erogazione in via anticipata del 70 per cento dello stesso.» sono soppresse] [103].

108. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012] [104].

109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraki Pust di Trieste - un contributo di 30.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2011.

110. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

111. Per le finalità di cui al comma 109 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

112. [Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 4 le parole «La concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il riconoscimento di ente di cultura cinematografica di interesse regionale»;

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata] [105].

113. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 21/2006 sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa tabella T, anche a sollievo di oneri sostenuti nell'anno 2011.

114. I soggetti individuati nell'annessa tabella T presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura, entro il 31 gennaio 2012, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso, del bilanci0 consuntivo 2011 e previsionale 2012.

115. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

116. Gli oneri derivanti dal comma 113 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5049 e al capitolo 5426 per 1.310.000 euro, al capitolo 5431 per 260.000 euro, al capitolo 5434 per 640.000 euro dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 [106].

117. Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 21/2006 sono finanziati gli interventi individuati con deliberazioni della Giunta regionale 24 novembre 2011, n. 2279 e n. 2280:

a) in relazione agli enti di cultura cinematografica di cui all'articolo 4 della legge regionale 21/2006 con riferimento al capitolo 5434: associazione culturale Cinemazero di Pordenone 272.000 euro; centro Espressioni Cinematografiche (CEC) di Udine 265.00 euro; associazione La Cappella Underground - Centro di ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive di Trieste 81.000; associazione Palazzo del Cinema - Hi?a Filma Gorizia 21.000 euro;

b) in relazione alla rete di mediateche pubbliche di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2006 con riferimento al capitolo 5431: associazione La Cappella Underground - Centro di ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive di Trieste 65.000 euro; centro per arti visive Il visionario di Udine 65.000 euro; associazione culturale Cinemazero - Mediateca di Pordenone 65.000 euro; associazione Palazzo del Cinema - Hia Filma Gorizia 65.000 euro.

118. Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute nell'anno 2011. Sono fatti salvi tutti gli atti amministrativi adottati presupposti e conseguenti alle due deliberazioni medesime [107].

119. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

120. Gli oneri derivanti dai commi 117 e 118 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5049 e al capitolo 5431 per 260.000 euro e al capitolo 5434 per 639.000 euro dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi dei profughi giuliano e dalmati di cui all'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), individuati nella annessa tabella U, un contributo per il loro funzionamento e a sostegno delle attività da essi promosse nell'anno 2012, nella misura indicata nella medesima tabella.

122. Per le finalità di cui al comma 121 i soggetti individuati presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura, entro il 31 gennaio 2012, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso, del bilancio consuntivo 2011 e previsionale 2012.

123. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

124. Gli oneri derivanti dal comma 121 previsti in 280.000 euro per l'anno 2012, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

125. All'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, dopo le parole «ambientali.» sono inserite le seguenti: «La domanda di contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 marzo di ogni anno.»;

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui al comma 12.».

126. Gli oneri derivanti dall'articolo 19, comma 12bis, della legge regionale 3/1998, come inserito dal comma 125, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5051 e al capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012

127. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), i commi 39, 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

«39. L'Amministrazione regionale attua, anche direttamente, un Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale individuati in ragione della loro straordinarietà o rilevanza internazionale, nazionale e regionale, anche con riferimento a elementi organizzativi e a beni strumentali necessari alla realizzazione degli interventi medesimi, ovvero del loro legame con il territorio e della capacità di coinvolgimento delle comunità locali, anche mediante plurime tipologie di attività. Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative culturali nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione, delle scienze naturali e ambientali, e sono promossi da enti pubblici o da associazioni prive di finalità di lucro, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, parrocchie ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, istituti culturali e di ricerca, operanti nel campo delle attività culturali, ricreative e sportive, della solidarietà e della protezione sociale e della promozione turistica.

40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta specifici indirizzi per l'attuazione delle finalità degli interventi di cui al comma 39, nel quadro generale di valorizzazione delle iniziative promosse dal territorio e capaci di coinvolgere le comunità locali che vi insistono, assicurando priorità alle iniziative proposte da soggetti che non hanno beneficiato di contributi, nell'anno di riferimento, da parte del servizio competente in materia di beni e attività culturali, alle iniziative che non sono già state oggetto di valutazione nell'ambito dei procedimenti contributivi di competenza del citato servizio, alle iniziative che, se presentate dallo stesso soggetto, perseguono maggiormente le finalità della norma. Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, hanno priorità le iniziative che si configurano come evento rispetto a quelle configurantesi come pubblicazioni e, tra le prime, gli eventi che si concludono nell'anno di riferimento. La misura dei contributi di cui al comma 42 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di beni e attività culturali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione e può essere, altresì, disposta l'erogazione in via anticipata fino al 100 percento del contributo stesso.

41. Il Programma annuale di interventi di cui al comma 39 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

42. L'Amministrazione regionale, sulla base del Programma regionale di interventi di cui al comma 39, è autorizzata a concedere, a favore dei soggetti ammessi, contributi una tantum.».

128. Per le finalità derivanti dall'articolo 6, commi da 39 a 42, della legge regionale 22/2010, come modificati dal comma 127, è autorizzata la spesa di 1.014.500 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti nel Programma annuale di interventi mirati di rilevanza socioculturale dell'anno 2011, di cui all'articolo 6 commi, 39 e 40, della legge regionale 22/2010, la cui realizzazione ha avuto inizio nell'anno 2011. Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute nel periodo indicato nelle relative convenzioni contributive.

130. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 1.760.250 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 8.000 euro all'Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione di Pordenone per la realizzazione di pubblicazioni inerenti le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

132. La domanda di contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa le modalità di erogazione e rendicontazione. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute alla data di presentazione della domanda.

133. Per le finalità di cui al comma 131 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

134. - 222. [108]

223. Per le finalità di cui al comma 221 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

224. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Azienda speciale Villa Manin un contributo straordinario per la realizzazione dell'attività espositiva denominata Il Crocifisso di Cividale e la scultura lignea nel Patriarcato di Aquileia al tempo di Pellegrino II - secoli XII e XIII, ivi compresi interventi di restauro e promozione [109].

225. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2015 [110].

226. Per le finalità di cui al comma 224 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5649 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

227. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Partigiani Osoppo - Friuli di Udine, un contributo straordinario a sollievo degli oneri necessari per interventi urgenti di sistemazione dei locali della biblioteca Renato Del Din, nonchè per il sollievo degli oneri necessari per la riproduzione su supporto informatico dell'Archivio Osoppo della Resistenza in Friuli (AORF) custodito presso la Biblioteca del Seminario arcivescovile di Udine Mons. Pietro Bertolla.

228. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

229. Per le finalità di cui al comma 227 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

230. - 253. [111]

254. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo costante ventennale di 25.000 euro annui per le opere di completamento e adeguamento funzionale della sede del museo storico della campagna di Russia annesso al Tempio nazionale di Cargnacco.

255. La domanda per la concessione del finanziamento previsto dal comma 254 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

256. Per le finalità previste dal comma 254 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 5702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

257. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Panorama di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto della sede, ivi compresi gli oneri accessori e le spese connesse [112].

258. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro il 31 ottobre 2012. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

259. Per le finalità di cui al comma 257 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 5677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

260. - 265. [113]

266. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Parrocchie dei Santi Stefano, Sabina e Antonio di Padova di Gleris e di San Silvestro Papa di Racchiuso un finanziamento straordinario di 15.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonchè degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel periodo 2005-2011.

267. Le domande per la concessione dei finanziamento di cui al comma 266 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

268. Per le finalità previste dal comma 266 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3486 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012

269. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla pieve di San Pietro Apostolo di Tarcento un contributo straordinario di 100.000 euro a ristoro delle passività degli anni pregressi contratte per interventi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili di proprietà.

270. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 269 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

271. Per le finalità di cui al comma 269 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

272. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Arcidiocesi stipula per la progettazione e la realizzazione delle opere di conservazione e valorizzazione del palazzo arcivescovile di Udine e per gli interventi di straordinaria manutenzione al secondo piano del medesimo palazzo.

273. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 272 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio beni e attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa nonchè del progetto preliminare dei lavori. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

274. Per le finalità previste dal comma 272 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5697 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

275. Al comma 94 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2011 dopo le parole «Servizio beni e attività culturali» sono aggiunte le seguenti: «-, entro l'anno 2011».

276. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro concesso al Dipartimento di lingue e civiltà dell'Europa centro-orientale dell'Università di Udine ai sensi dell'articolo 7, commi 32 e 33, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), per la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento medesimo, avente a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia. Il decreto del Direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.

277. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previsti dall'articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 31.000 euro;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 25.000 euro;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 23.000 euro;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 30.000 euro;

f) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 30.000 euro;

g) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 69.000 euro;

h) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 32.000 euro,

i) Societat Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine 10.000 euro;

i bis) Kappa Vu s.a.s. di Udine 25.000 euro [114].

278. Gli oneri derivanti dal comma 277 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 e al capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

279. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, dopo le parole «all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane».

280. Dopo la lettera f) del comma 67, dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è aggiunta la seguente:

«f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonchè di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue.».

281. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro al CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine per la realizzazione di uno spettacolo teatrale nell'ambito del progetto Farie Teatral Furlane.

282. La domanda per la concessione del contributo straordinario previsto dal comma 281 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo. Sono ammesse a contributo anche spese già sostenute nel corso del 2011.

283. Per le finalità previste dal comma 281 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

284. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'annessa tabella S degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.

285. L'Amministrazione regionale in conseguenza alle modifiche apportate dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), in fase di conversione, è autorizzata, a seguito dell'adozione dell'impegno di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ad anticipare ai beneficiari l'importo di 2, 5 milioni di euro che lo Stato ha stanziato con la legge 13 dicembre 2010, n. 221 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013), in favore della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 sul capitolo 7513 programma 3.5 "regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale", missione "relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

286. Per le finalità previste dal comma 285 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 5628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

287. In relazione al disposto di cui al comma 285 sono previsti rimborsi di pari importo per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 5628 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

288. All'articolo 6 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 113 le parole «dal Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehr von Kanaltal und Eisental)» sono sostituite dalle seguenti: «dai Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental)»;

b) al comma 114 le parole «il Corpo pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehr von Kanaltal und Eisental) presenta la domanda di contributo, corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa inerente gli interventi di emergenza e le esercitazioni sull'area transfrontaliera,» sono sostituite dalle seguenti: «i Corpi pompieri volontari della Valcanale - Canal del Ferro (Freiwillige Feuerwehren von Kanaltal und Eisental), presentano, anche singolarmente, la domanda di contributo corredata della relazione illustrativa dell'attività programmata e del relativo preventivo di spesa inerente gli interventi di emergenza e le esercitazioni effettuate sull'area transfrontaliera,».

289. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 113, della legge regionale 11/2011, come modificato dal comma 288, lettera a), continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

290. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2012 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.

291. Gli oneri derivanti dal comma 290 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio annuale per l'anno 2012.

292. Al comma 116 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2011 le parole «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

293. Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), le parole «Dipartimento di scienze storiche e documentarie» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento di studi umanistici».

294. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) - sezione di Pordenone -, un contributo straordinario per le proprie finalità istituzionali.

295. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 294 è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

296. Per le finalità di cui al comma 294 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

297. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 12. (Interventi in materia di relazioni internazionali e comunitarie)

1. Per rafforzare la partecipazione regionale al processo di coesione europea sulle direttrici dei Mari Adriatico e Ionio, Mar Nero e Mar Baltico, garantendo l'efficacia della cooperazione transnazionale est-ovest e nord-sud nell'Europa centro-orientale, e ai fini della competitività globale dell'area, favorendo l'intensificazione a livello regionale delle politiche di pre-adesione necessarie ai prossimi allargamenti dell'Unione europea nell'area sud-orientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale all'Iniziativa Centro Europea (InCE) per realizzare specifiche progettualità nei settori delle relazioni internazionali, della programmazione comunitaria e di quella internazionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente le priorità e le linee di indirizzo per lo sviluppo delle progettualità di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1039 e del capitolo 756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. Alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2, dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

«n bis) la promozione di momenti di consultazione e di incontro dell'Amministrazione regionale con i soggetti della cooperazione e i competenti Organismi e Autorità nazionali, comunitari e internazionali.»;

b) al comma 5 dell'articolo 4 le parole «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per tutti i progetti di cui alla presente legge, nel caso di concessione di un contributo inferiore alla percentuale massima rispetto alla spesa ammissibile stabilita dalla presente legge, dal programma o da eventuali regolamenti di attuazione, è ammessa una rimodulazione del progetto, purchè il contributo concesso non superi la percentuale massima medesima rispetto alla spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.»;

d) al comma 2 dell'articolo 6, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a bis) direttamente in eventuale collaborazione con il Centro di servizi e documentazione per la Cooperazione Economica internazionale Informest, con gli Organismi internazionali e con l'Iniziativa Centro Europea (InCE);».

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 13. (Interventi in materia di autonomie locali)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, al netto della somma corrispondente all'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2012 [115];

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 ;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 .

2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2012, delle quote di compartecipazione 2011 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

3. Per l'anno 2012 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 408.682.662,18 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 16.214.994,19 euro per un totale di 424.897.656,37 euro.

4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 40 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all'articolo 17, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), in fase di conversione, che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancia pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 384.897.656,37 euro.

5. Le assegnazioni di cui ai commi 3 e 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 30, 34 e 36, per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

6. Alle Province è attribuito un fondo di 41.264.352,93 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2011 ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 281.716.586,77 euro, quale trasferimento ordinario, da assegnare, in via straordinaria per il solo anno 2012, in attesa della definizione di nuovi criteri di riparto:

1) per 136.779.140 euro a favore dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, da impegnare e liquidare in unica soluzione entro il 30 aprile 2012 in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012;

2) per 79.276.432,50 euro a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti da impegnare e liquidare in due rate di pari importo, la prima entro il 30 aprile 2012 e la seconda entro il 30 giugno, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9 della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione della prima rata è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2012;

3) per 65.661.014,27 euro da assegnare secondo criteri di equità e di riequilibrio che saranno definiti dalla legge regionale di assestamento di bilancio anche sulla base dei dati acquisiti in relazione al gettito connesso all'Imposta municipale; in tale sede sono definiti i conguagli per ciascun comune;

b) per 350.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2012, in misura pari agli oneri pagati nel 2011 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2011 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2011, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2012;

c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto, Sutrio e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun Comune sul totale delle presenze pro capite dei Comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun Comune sul totale delle presenze dei Comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'ultimo anno disponibile; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2012.

8. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di 6.955.625,67 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge regionale 22/2010 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, entro il 31 marzo 2012.

9. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2012; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2012; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

10. Al fine di assicurare una migliore funzionalità della gestione dei servizi comunali e per un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari, entro il 31 marzo 2012 la Giunta regionale costituisce, presso la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in attuazione dei principi previsti dall'articolo 40 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), un tavolo tecnico interistituzionale Regione-Comuni per lo studio di un nuovo sistema di quantificazione e assegnazione dei trasferimenti ordinari con finalità federaliste e perequative, che tenga conto, in particolare, dei fabbisogni standard in relazione alle spese per funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni locali e dei parametri di virtuosità gestionale. La Giunta prende atto degli esiti dello studio entro il 30 settembre 2012 e ne relaziona in Consiglio regionale entro il mese di ottobre ai fini del recepimento dei nuovi criteri nella legge finanziaria 2013.

11. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 600.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2012:

a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2011 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 22/2010 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2011 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2011;

b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2012, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2012, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 12; il riparto è disposto prioritariamente a favore dei Comuni con popolazione, alla data del 31 dicembre 2010, fino a 3.000 abitanti; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

12. Per le finalità previste dal comma 11 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2012:

a) apposita domanda indicante per l'anno 2012 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2012;

b) una dichiarazione del responsabile del servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2011 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2011. Qualora dalla dichiarazione di cui alla lettera b) risulti che la quota ricevuta eccede gli oneri effettivamente sostenuti l'Amministrazione regionale applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

13. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 8 e 11 è autorizzata la spesa di 331.686.565,37 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2012, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2012, un fondo di 10 milioni di euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 .

15. Per le finalità previste dal comma 14, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2012, un fondo di 700.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado e ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che a partire dall'anno scolastico 2011-2012 procedono ad azioni di chiusura di plessi scolastici con trasporto delle scolaresche presso altre sedi scolastiche al di fuori del territorio comunale, ovvero da frazione a capoluogo o da frazione a frazione del comune medesimo.

17. I Comuni di cui al comma 16 sono individuati sulla base dei dati relativi agli istituti scolastici presenti sul territorio, forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno.

18. Il fondo di cui al comma 16 è ripartito per il 50 per cento in misura proporzionale al numero dei Comuni medesimi e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 16. Il riparto è disposto d'ufficio, in un'unica soluzione e senza vincolo di destinazione, entro il 30 settembre di ogni anno. Uno stesso Comune può essere conteggiato due volte nel riparto, se rientra in entrambe le fattispecie di beneficiari di cui al comma 16. L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 16 non può essere superiore a 50.000 euro in relazione ad ognuna delle fattispecie di cui al medesimo comma 16. La quota residuata è distribuita a favore dei Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti nel cui territorio sono presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado ed è ripartita in misura proporzionale alla popolazione residente, fermo restando il limite di 50.000 euro di cui sopra; la quota ulteriormente residuata è nuovamente ridistribuita con i medesimi criteri fino ad esaurimento delle risorse [116].

19. Per le finalità previste dal comma 16, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

20. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, alle Unioni montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 10, comma 22, della legge regionale 22/2010 .

21. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Unioni montane, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2012, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

22. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 20 e 21 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.

23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni, Unioni montane e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2012 ed entro il 30 settembre 2012, un fondo di 14.041.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2011 ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 22/2010 .

24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1522 per 8.274.600 euro.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.463.560,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2012:

a) per 7.703.560,59 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 ;

b) per 1.760.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 10, comma 27, lettere b) e c), della legge regionale 22/2010, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2012, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

27. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 25, lettera a), e del comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012;

b) del comma 25, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

28. All'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [il comma 49 è sostituito dal seguente:

«49. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di lavoro una relazione che evidenzi l'utilizzo delle risorse nel rispetto del vincolo di cui al comma 48.»] [117];

b) i commi 50 e 51 sono abrogati.

29. La relazione di cui al comma 49 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 28, lettera a), è presentata, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali ricevute nel 2011, entro il 30 aprile 2012.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio entro il 30 giugno 2012 alla Comunità collinare del Friuli, in via straordinaria, un fondo di 250.000 euro per il sostegno delle attività svolte dal consorzio per i comuni aderenti. L'Ente beneficiario rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 giugno 2013. A tal fine si applicano le disposizioni di cui ai all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 [118].

31. Per le finalità previste dal comma 30, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2012 un fondo di 500.000 euro, a favore dei Comuni per la compensazione di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2012, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione è soggetta a rendicontazione. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 [119].

33. Per la finalità prevista dal comma 32 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 30 giugno 2012 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

35. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

36. Per le finalità di cui al comma 14 e in attuazione di quanto previsto dal successivo comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 24 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

37. All'articolo 10 della legge regionale 22/2010, dopo il comma 52 è inserito il seguente:

«52 bis. Qualora gli accordi quadro ASTER relativi a finanziamenti del 2007 e del 2008 non prevedano un termine di fine intervento, il termine di rendicontazione ivi previsto può essere differito in via straordinaria con le modalità e i presupposti di cui al comma 52.».

38. Per il finanziamento degli interventi individuati dagli accordi quadro già stipulati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) a valere sulle risorse 2006, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, è destinato per l'anno 2012 l'importo di 100.000 euro, quale reintegro della consistenza del fondo quantificato dal comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006).

39. L'importo di cui al comma 38 è destinato a favore degli accordi quadro relativi a risorse stanziate nel bilancio regionale nel 2006 in pagamento nell'anno 2012.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

41. Il termine di rendicontazione dell'intervento di riqualificazione degli incroci stradali tra via Roveredo, via Consorziale e viale d'Aviano, in Comune di Pordenone, di cui all'accordo quadro ASTER stipulato tra la Regione, il Comune di Pordenone e il Comune di Roveredo in Piano in data 22 luglio 2009, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è fissato al 22 novembre 2013.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Pordenone, il finanziamento di cui al comma 41, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.

43. L'intervento di installazione di impianti fotovoltaici presso edifici pubblici, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009, tra la Regione, la Comunità montana del Torre Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Dolegna del Collio, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Tarcento e Torreano, a valere sulle risorse ASTER 2008, è ridefinita in deroga alle diverse previsioni dell'accordo con l'aggiudicazione preliminare dell'incarico di progettazione entro il 31 gennaio 2011 e la rendicontazione entro il 31 ottobre 2012.

44. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento denominato "Terre di Mezzo", previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al31 luglio 2012 e al 31 gennaio 2013 [120].

45. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare del Friuli e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, è confermato, a parità di cofinanziamento previsto nell'accordo medesimo, a favore del Comune succitato per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici del Centro studi, nonchè per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".

46. Il Comune di Majano trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, a pena di revoca del finanziamento, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli edifici del Centro studi entro il 30 giugno 2012 e presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Majano, il finanziamento di cui al comma 45, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del progetto esecutivo di cui al comma 46.

48. [Dopo il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è inserito il seguente:

«10 bis. La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale.»] [121].

49. L' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 20 (Misure per la promozione della rendicontatone sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia) è abrogato.

50. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 le parole «entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi».

51. [All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.»;

b) dopo il numero 1) della lettera a) del comma 16 bis è aggiunto il seguente:

«1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;»] [122].

52. [Per le finalità di cui al numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dalla lettera b) del comma 51, le Province possono attuare processi di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso le medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia già maturato, alla medesima data, almeno 18 mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale] [123].

53. Alla lettera e bis) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2012.».

54. Il termine per la rendicontazione del finanziamento di 30.000 euro assegnato al Comune di Medea con deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 26 novembre 2009, è fissato al 31 dicembre 2012.

55. Il termine di ultimazione dell'intervento avente a oggetto l'installazione di impianti fotovoltaici presso strutture comunali, di competenza del Comune di Gonars, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "Palmarino" in data 6 ottobre 2008 e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 30 giugno 2011, quello per la rendicontazione è fissato al 31 dicembre 2011.

56. Il termine di ultimazione dell'intervento avente a oggetto l'innovazione e la modernizzazione di servizi pubblici con la creazione di un servizio informatico integrato, di competenza del Comune di Gonars, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "Palmarino", in data 6 ottobre 2008, e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 31 maggio 2012, quello per la rendicontazione è fissato al 30 novembre 2012.

57. La tempistica relativa all'intervento avente a oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del Centro di documentazione e catalogazione Magredi, di proprietà del Comune di San Quirino, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 30 giugno 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2013 e per la rendicontazione al 30 giugno 2014.

58. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 57 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento con relativo quadro economico.

59. Il termine di ultimazione dell'intervento strutturale nel Museo storico della Grande Guerra in Comune di Paluzza, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Ovaro, il Comune di Treppo Carnico e il Comune di Paluzza, in data 4 agosto 2008, e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, è fissato al 30 novembre 2012, quello per la rendicontazione è fissato al 30 maggio 2013.

60. Nelle more della conclusione dell'intervento di cui al comma 59, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla verifica delle rendicontazioni degli interventi già conclusi oggetto del medesimo accordo quadro stipulato tra la Regione, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Ovaro, il Comune di Treppo Carnico e il Comune di Paluzza, in data 4 agosto 2008, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di competenza degli altri enti locali firmatari.

61. Il termine di inizio dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione, l'adeguamento e la riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana della Carnia in data 10 marzo 2009 e finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è fissato al 30 giugno 2012, quello per la fine dell'intervento è fissato al 30 settembre 2013 e quello per la rendicontazione è fissato al 31 marzo 2015 [124].

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in unica soluzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare del finanziamento regionale previsto nell'accordo quadro di cui al comma 61.

63. La tempistica di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), del Comune di Pagnacco, finanziato a valere sulle risorse ASTER impegnate nell'anno 2007, è così definita: inizio intervento entro il 30 giugno 2012, fine intervento entro il 31 dicembre 2013, rendicontazione intervento entro il 30 giugno 2014.

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio e in un'unica soluzione, a favore del Comune di Pagnacco, il finanziamento di cui al comma 63, entro novanta giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna dei lavori del relativo intervento.

65. I termini di inizio e conclusione dei lavori di manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici di competenza del Comune di Faedis, relativi alla realizzazione dell'intervento ASTER di cui al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, sono fissati, rispettivamente, al 31 luglio 2012 e al 30 giugno 2013.

66. Nel quadro economico, allegato all'accordo quadro stipulato in data 8 luglio 2008 tra la Regione e il Consorzio della Comunità collinare del Friuli, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007-2009 e avente a oggetto l'intervento di completamento, sistemazione e adeguamento dell'Atelier di Fagagna, l'lVA costituisce un costo per l'ente da considerarsi compreso nel valore del quadro economico stesso, in deroga alla diversa previsione dell'accordo medesimo.

67. Il termine di ultimazione dell'intervento denominato "La Strada dei Castelli e del Prosciutto" previsto nell'accordo quadro stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Consorzio della Comunità collinare del Friuli, in data 8 luglio 2008, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007-2009, è fissato al 31 dicembre 2012.

68. La tempistica relativa all'intervento avente a oggetto la progettazione e la realizzazione di percorsi ciclabili pedonali, nonchè l'allocazione della relativa segnaletica, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e i Comuni dell'Associazione intercomunale "del Bacino del Cellina Meduna" in data 8 luglio 2008, è fissata per l'inizio lavori al 31 marzo 2012, per l'ultimazione dell'intervento al 31 marzo 2014 e per la rendicontazione al 3 settembre 2014.

69. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 68 è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Cordenons entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna lavori.

70. All'articolo 10 della legge regionale 11/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. La disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dalla lettera c) del comma 36 dell'articolo 14 (Finalità 11 - funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010, si applica anche alle altre Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 13/1998, nel caso di conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 in quanto applicabile agli enti locali.»;

b) i commi 85 e 86 sono abrogati.

71. [In relazione all'abrogazione del comma 86 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2011, di cui al comma 70, lettera b), vige nuovamente il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 26 (Norme transitorie) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), nel testo antecedente la modifica di cui al medesimo comma 86] [125].

72. Alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ridefinisce o conferma gli ambiti territoriali delle Unioni montane tenendo conto dei criteri indicati al comma 1.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale della classificazione di cui al comma 2, trova applicazione la determinazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

«3 bis. Le Unioni montane possono svolgere in forma associata, con le modalità previste da apposite convenzioni, le funzioni amministrative ad esse spettanti.»;

d) il comma 1 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«1. Gli amministratori temporanei predispongono, sulla base degli indirizzi ricevuti dalle Assemblee di cui all'articolo 24, il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane e lo sottopongono entro i successivi centottanta giorni all'approvazione delle Assemblee stesse e, per gli enti successori diversi dall'Unione montana, del relativo Presidente.»;

e) al comma 4 dell'articolo 21, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) i rapporti giuridici non attribuibili ad un unico ente successore e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione montana cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto degli altri enti successori, secondo le intese che con essi intervengano;» [126];

f) al comma 4 dell'articolo 21 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le quote del fondo di dotazione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, detenute dalla Comunità montana del Friuli occidentale, sono attribuite alle Unioni montane in cui sono localizzate le zone consortili D1 in proporzione alla superficie delle stesse, ovvero, in assenza delle Unioni montane, ai Comuni, secondo il medesimo criterio.»;

g) al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23, le parole «entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4,».

73. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei sei mesi precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società.

74. [Il comma 21 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che modifica l'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, non si applica agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia] [127].

75. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007, è fissato al 15 ottobre 2012.

76. Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2010 è inserito il seguente:

«44 bis. Le Comunità montane sono autorizzate, anche in deroga ad accordi di programma sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, a concedere in comodato gratuito le piazzole ecologiche di proprietà ai Comuni cui è affidata la gestione delle medesime.».

77. Il termine di rendicontazione dell'utilizzo delle economie autorizzate in relazione al finanziamento a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione e il Comune di Pordenone in data 4 agosto 2008, è fissato al 31 dicembre 2012.

78. [Al fine di conseguire un contenimento della spesa pubblica e una semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di propaganda elettorale, gli articoli da 71 a 76 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), trovano applicazione anche alle elezioni degli organi dei comuni e delle province] [128].

79. [Agli effetti di quanto previsto al comma 78, le disposizioni della legge regionale 28/2007, che fanno riferimento ai candidati alla carica di Presidente della Regione, si applicano ai candidati alla carica di Sindaco e ai candidati alla carica di Presidente della Provincia; le disposizioni che fanno riferimento alle liste circoscrizionali si applicano alle liste e alle candidature uninominali] [129].

80. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «del castelliere di Savalons», sono aggiunte le seguenti: «e della tomba a tumulo».

81. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 86, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 80, è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 1659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

81 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla Direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal Comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 [130].

82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo straordinario per la manutenzione straordinaria del fabbricato di proprietà sito in località "Malga Sot Cregnedul" da destinare a sito museale e foresteria in memoria dell'alpinista Ignazio Piussi, d'intesa con il CAI regionale e la Onlus Ignazio Piussi.

83. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 82 è presentata dal Comune al Servizio della montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di 51.311,82 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che le Amministrazioni provinciali stipulano per la progettazione e la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di fabbricati scolastici.

86. Il finanziamento di cui al comma 85 è ripartito per il 50 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale, per il 40 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente e per il restante 10 per cento in base alla vetustà degli edifici.

87. Gli elementi per il calcolo della vetustà relativa al riparto di cui al comma 86 sono rilevati integralmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine di cui al presente comma, si prescinde dal coefficiente correlato e per la quota corrispondete si applica il criterio della popolazione residente.

88. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che le Amministrazioni provinciali stipulano per la progettazione e la realizzazione di opere di viabilità di rispettiva competenza.

90. Il finanziamento di cui al comma 89 è ripartito per il 70 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale e per il restante 30 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente.

91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

92. Il finanziamento concesso al Comune di Trieste per la realizzazione dell'intervento del canile assistenziale intercomunale di cui all'accordo quadro ASTER stipulato tra la Regione e il Comune di Trieste in data 11 giugno 2009, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, è confermato per la realizzazione di un lotto funzionale di opere di completamento di una scuola materna in sostituzione del canile intercomunale.

93. Le opere di completamento di cui al comma 92 sono realizzate a parità di finanziamento regionale e cofinanziamento a carico dell'ente locale previsto nell'accordo quadro secondo la seguente tempistica: inizio lavori 30 settembre 2012, ultimazione intervento 30 novembre 2013 e rendicontazione 31 maggio 2014.

94. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste trasmette alla Regione una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento e il relativo quadro economico.

95. Il finanziamento di cui al comma 92 è liquidato a favore del Comune di Trieste entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del progetto esecutivo relativo alle opere di completamento.

96. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per l'effettuazione di spese di gestione su fabbricati di proprietà comunale da destinarsi ad uso pubblico.

97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata dal Comune al Servizio competente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

98. Per le finalità di cui al comma 96 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

99. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 14. (Interventi in materia di politiche della sicurezza)

1. Il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), già prorogato dall'articolo 10, comma 19, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012. In caso di modifica o cessazione della forma collaborativa, il rendiconto sarà comunque presentato dal Comune capofila che ha presentato la domanda di contributo. Resta ferma la condizione che i contributi siano stati utilizzati per le finalità per cui sono stati erogati.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella N, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 15. (Interventi in materia di funzione pubblica)

1. In via di interpretazione autentica, tra gli enti locali di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) sono ricompresi anche i consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, tra gli enti regionali rientrano gli Enti Parco istituiti con la legge regionale 42/1996 e tra gli enti locali rientrano il Consorzio boschi carnici riconosciuto ai sensi della legge regionale 36/1991 e i Consorzi di cui alla legge regionale 41/1996, articolo 6, comma 2, lettera b) senza ulteriori oneri a carico della Regione.

3. All'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.»] [131];

b) [al comma 16 sono apportare le seguenti modifiche:

1) le parole «per gli esercizi 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013»;

2) alla lettera a) dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque.»] [132];

c) [al comma 16.1 le parole «per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2011, 2012 e 2013»] [133];

d) [al primo periodo del comma 17 le parole «Negli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013»; le parole «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013»] [134];

e) al comma 40, come modificato dalla lettera g), del comma 43, dell'articolo 14, della legge regionale 22/2010, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

4. [Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), trova applicazione anche con riferimento al personale regionale in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006, purchè sia in servizio, presso la Regione, anche alla data di entrata in vigore della presente legge] [135].

5. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 16, della legge regionale 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonchè le relative corrispondenze.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

7. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «all'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane».

8. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al primo periodo del comma 52 dell'articolo 14 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 22/2010, l'importo ivi previsto è riferito esclusivamente agli incrementi tabellari.

9. [In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 14, comma 33, della legge regionale 22/2010, la valutazione assegnata ai sensi dell'articolo 16, comma 12, del Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenziale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, non è computata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 7, lettera b), del medesimo contratto integrativo ed è equiparata alla mancata valutazione di cui all'articolo 12, comma 19, qualora nell'ambito del quadriennio di riferimento siano rinvenibili due valutazioni assegnate a seguito di effettiva presenza in servizio superiore al 33 per cento] [136].

10. [Per le graduatorie già in essere alla data di entrata in vigore della presente norma, fatto salvo il diritto all'immediata ricollocazione in graduatoria e al riconoscimento ai fini giuridici dell'eventuale progressione acquisita, il beneficio economico sarà riconosciuto, con diritto agli arretrati, previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi. La corresponsione del beneficio economico dovuto sarà comunque riconosciuta prima della corresponsione al personale di emolumenti relativi a procedure di progressione riferite alla decorrenza successiva] [137].

11. Per le finalità di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010 è autorizzata la spesa complessiva di 1.095.760 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 800.000 euro;

b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 227.760 euro;

c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 68.000 euro.

12. All'articolo 14 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo del comma 52 è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2011 e 2012 l'indennità di vacanza contrattuale riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012 è corrisposta in misura corrispondente allo 0,75 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.»;

b) il comma 53 quinquies è sostituito dal seguente:

«53 quinquies. La Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definisce le iniziative di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento, alle quali le singole amministrazioni abbinano obiettivi che, con il coinvolgimento generalizzato del personale, ove raggiunti, garantiscono un proporzionale aumento delle risorse disponibili per la contrattazione aziendale, nonchè le condizioni per l'utilizzo delle predette risorse aggiuntive, subordinandole alle seguenti condizioni:

a) le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa;

b) le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi;

c) i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.»;

c) i commi 53 bis, 53 ter, 53 quater e 53 sexies, sono abrogati.

13. Il disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 12, lettera a), si applica anche al personale dirigente; in via di interpretazione autentica, il disposto di cui al comma 36 dell'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 24/2009 si applica anche al personale dirigente.

14. Gli oneri relativi al personale regionale derivanti dal disposto di cui al terzo periodo del comma 52 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, fanno carico, previo prelevamento dal capitolo 9646, unità di bilancio 11.3.1.5033, alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

15. Il disposto di cui al comma 45 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010, può trovare applicazione, nel limite di una unità, anche nei confronti del personale appartenente alla qualifica dirigenziale collocato in posizione di comando.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 3550 - 110.000 euro;

b) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitolo 9670 - 31.000 euro;

c) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 - 9.000 euro

17. All'articolo 100 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 4 le parole «; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995» sono abrogate] [138];

b) il comma 7 è abrogato.

18. In relazione al disposto di cui al comma 17 continuano a essere erogati, sino al loro esaurimento, i trattamenti di reversibilità già concessi ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996; in ogni caso, a decorrere dalla data di efficacia della presente legge, detti trattamenti sono erogati esclusivamente nella forma diretta e non sono soggetti alla perequazione automatica.

19. Fino al conferimento degli incarichi di vice dirigente di cui all'articolo 4 (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre) da parte, rispettivamente, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, continua a trovare applicazione, presso l'Amministrazione regionale e gli enti regionali e il Consiglio regionale, la vigente disciplina delle posizioni organizzative. In relazione al disposto del primo periodo, le posizioni organizzative e i relativi incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2011 sono comunque prorogati sino al 30 giugno 2012.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

21. Al comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000) dopo le parole: «In caso di missione» sono aggiunte le seguenti: «su territorio regionale».

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della Comunità montana del Friuli Occidentale appartenente alla categoria " B " - profilo professionale di assistente domiciliare- del contratto collettivo di lavoro del personale del Comparto unico regionale e locale, è trasferito al Comune di Maniago, ente gestore del servizio sociale dei comuni Ambito 6.4, per la collocazione nell'apposita pianta organica aggiuntiva.

23. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 122/2010, per l'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, istituita ai sensi dell'articolo 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), trovano applicazione, per gli anni dal 2012 al 2015, le disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti regionali [139].

24. Per l'anno 2013 e ai fini della prima formazione del proprio organico, l'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane è autorizzata a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga a quanto previsto dal comma 23, mediante procedure di mobilità fra enti della pubblica amministrazione, nel limite massimo di quattro unità di personale di area non dirigenziale [140].

25. Al personale di cui ai commi 23 e 24 si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

26. Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001, dopo le parole «autorizzati a sostenere spese per l'acquisto» sono aggiunte le seguenti: «e manutenzione».

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale del 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 capitolo 1767 e all'unità di bilancio 11.3.2.1180 capitolo 1769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 44, della legge regionale 22/2007, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella O, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 16. (Altre norme intersettoriali e norme contabili)

1. In armonia con il principio di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ottemperare agli obblighi di solidarietà e perequazione assunti in base all'articolo 3, comma 1, del Protocollo di intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito all'articolo 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), a fronte dell'assicurazione da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione ) e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province [141].

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000, le parole «ferme restando le condizioni di abbonamento alla versione cartacea del bollettino medesimo» sono soppresse.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare.».

5. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole «mediante dispositivi elettronici» sono soppresse.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 2, dell'articolo 31 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), per "procedure di gara" si intendono esclusivamente le procedure di gara espletate dall'Amministrazione regionale al fine dell'acquisizione di prestazioni contrattuali.

8. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine e degli impegni assunti con l'atto aggiuntivo all'Accordo, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre la conclusione degli interventi di cui all'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 16 dicembre 2005.

9. Le funzioni di commissario straordinario sono attribuite a un soggetto scelto fiduciariamente e in possesso di requisiti professionali coerenti con le attività da svolgere, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2/1999 . Il commissario nominato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 205, come da ultimo confermato con decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2011, n. 3, resta in carica fino alla nomina del nuovo commissario. II commissario uscente provvede a presentare la rendicontazione della gestione straordinaria e a redigere una relazione contenente l'indicazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, economici e finanziari nei quali subentra il Comune di Tarvisio all'atto del trasferimento del diritto di usufrutto di cui all'articolo 1, comma 1 bis, secondo periodo, della legge regionale 2/1999, diversi da quelli concernenti l'attuazione dell'Accordo di programma del 16 dicembre 2005 e del relativo atto aggiuntivo per i quali continua la gestione commissariale così come prorogata dal comma 8 [142].

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

11. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è aggiunto il seguente: «5 bis 1. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di soggetti pubblici o enti strumentali degli stessi, sulla base di protocolli d'intesa, convenzioni o accordi, comunque denominati, volti ad esercitare funzioni di competenza regionale.».

12. All'articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla vendita diretta di beni immobili del patrimonio disponibile ad enti pubblici o a consorzi di enti pubblici. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, la vendita avviene nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuti di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03).»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole «mediante trattativa privata» sono soppresse e dopo le parole «IVA esclusa» sono aggiunte le seguenti: «, secondo la procedura che segue.»;

2) al secondo periodo le parole «la trattativa privata deve essere preceduta dalla» sono sostituite dalle seguenti: «si procede alla»;

d) alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole «, fatto salvo per la costituzione dei diritti di servitù.»;

e) al comma 7, le parole «a trattativa privata» sono soppresse.

13. L' articolo 7 della legge regionale 57/1971, è sostituito dal seguente:

«Art. 7

1. Sono previamente autorizzati con deliberazione della Giunta regionale:

a) gli atti di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelli previsti dal comma 5 bis;

b) le alienazioni di cui all'articolo 6 relative a beni il cui valore di stima superi i 50.000 euro, oneri fiscali esclusi;

c) le acquisizioni in proprietà di beni immobili;

d) le permute e le costituzioni di diritti reali, escluse le servitù coattive;

e) i contratti di locazione e affitto per i quali il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi.».

14. Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola «regionale» è sostituita dalle seguenti: «di servizio» e dopo le parole «previa deliberazione della Giunta regionale» sono inserite le seguenti: «qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi».

15. [Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 57/1971, come modificati dai commi 12 e 13 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge] [143].

16. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Art. 4 bis. (Alienazione di beni sdemanializzati)

1. I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima.

2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.

3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.

4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.»;

b) l'articolo 4 ter è abrogato.

17. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, all'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico -ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

c) al comma 2 bis le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzia fideiussoria, nel limite massimo di 4 milioni di euro, a favore della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste al fine di consentire alla stessa di stipulare uno o più contratti di mutuo finalizzati al consolidamento del disequilibrio finanziario risultante dal bilancio consuntivo al 31 dicembre 2011. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, corredata della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2011, del provvedimento con cui la Fondazione dispone l'assunzione del mutuo, della dichiarazione del legale rappresentante dell'impossibilità della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste di prestare proprie idonee garanzie e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

19. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 1546.

20. Nelle more dell'individuazione delle modalità e delle procedure per gli interventi di adeguamento alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute delle opere realizzate nell'ambito del progetto relativo al "Ravvenamento falda freatica" nei Comuni di Lestizza, Pozzuolo del Friuli e Mereto di Tomba, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a procedere alla liquidazione delle somme ancora dovute al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, in qualità di soggetto delegatario, per le opere già realizzate e collaudate dal punto di vista tecnico - amministrativo, ancorchè non entrate in esercizio.

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 20 fanno carico al bilancio dell'ERSA.

22. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli Venezia Giulia S.p.A.) è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale nomina i componenti, spettanti alla Regione, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Insiel SpA. I componenti del Collegio sindacale sono designati dal Consiglio regionale, con riserva alle minoranze consiliari della designazione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.».

23. Il comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come aggiunto dall'articolo 14, comma 78, della legge regionale 22/2010, è sostituito dal seguente:

«1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonchè nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi. Su richiesta dell'interessato le spese legali, munite del visto di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, possono essere liquidate direttamente all'avvocato che ha prestato la tutela legale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede anche al rimborso delle spese legali liquidate, solo a seguito di infruttuosa richiesta alla controparte. In caso di successivo pagamento da parte dell'obbligato i relativi importi sono versati all'Amministrazione regionale.».

24. La disposizione di cui al comma 23 trova applicazione anche alle richieste di rimborso in corso.

25. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dal comma 23, e dal disposto di cui al comma 24 continuano a far carico alla unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

26. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Avvocatura della Regione uno specifico compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato; i criteri e le modalità per la corresponsione di detto compenso sono definiti con regolamento da adottarsi, d'intesa con l'Avvocato della Regione, tenuto conto della tariffa professionale e anche della disciplina prevista per l'Avvocatura dello Stato. In ogni caso il compenso, da corrispondersi annualmente, non può essere erogato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.»;

b) il terzo comma è abrogato;

c) al comma 3 bis le parole «allo speciale compenso» sono sostituite dalle seguenti: «al compenso di cui al comma 2».

27. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come da ultimo sostituito dal comma 26, continuano a far carico alla unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 [144].

28. La legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali) e il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres. sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

29. Gli articoli da 2 a 18 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. La legge regionale 47/1996 e il relativo regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi anche successivamente al termine di cui al comma 28 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto di cui alla medesima legge regionale effettuati sino al 31 ottobre 2011, successivamente al quale l'erogazione delle riduzioni del prezzo è stata interrotta ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

31. I soggetti titolati di cui all'articolo 10 della legge regionale 47/1996 sono tenuti a inoltrare all'Amministrazione regionale entro il 31 ottobre 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni del prezzo praticate sino al termine di cui al comma 30.

32. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nella gestione del patrimonio regionale i beni immobili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assegnati alla Protezione Civile della Regione per il perseguimento dei compiti e il raggiungimento dei fini istituzionali sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione diretta e indiretta e alla vigilanza della Protezione Civile stessa.

33. Per le finalità di cui al comma 32:

a) limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente è autorizzata la spesa complessiva di 2.790.000 euro suddivisa in ragione di 930.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012;

b) limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

34. Il pagamento delle spese a carico dei capitoli di cui al comma 33 può essere effettuato tramite aperture di credito disposte a favore di un funzionario delegato dal Direttore centrale della Protezione civile della Regione.

35. Per la finalità prevista dall'articolo 12, comma 52, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e al fine di garantire l'integrale esito dell'operazione di aumento di capitale già deliberata da Banca Mediocredito SpA, quale istituto di credito che svolge funzioni rivolte al sostegno dell'economia del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Finanziaria MC SpA nel limite massimo di 4 milioni di euro per consentire alla stessa di esercitare il diritto di prelazione sulle eventuali azioni rimaste inoptate.

36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1208 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ad Autovie Venete SpA il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo in sicurezza dell'immobile denominato "ex Giubileo" sito nell'area di servizio di Gonars nord dell'Autostrada A4 Trieste-Venezia, concesso in locazione dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2015, mediante compensazione dei canoni di locazione dovuti ancorchè scaduti.

38. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa ripartita di 31.000 euro suddivisa in ragione di 19.000 euro per l'anno 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alla quota autorizzata per l'anno 2015 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e capitolo per l'anno medesimo.

39. In deroga all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la quota di 2.707.020,79 euro iscritta per l'anno 2011 sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, non impegnata al 31 dicembre 2011, non viene trasferita all'esercizio 2012 e costituisce economia di bilancio.

40. Per le finalità della gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione e degli enti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di una più aderente scansione temporale dell'informatizzazione del comparto, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2011, recante "Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprietà dello Stato" e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 11 luglio 2011, n. 159, nonchè i provvedimenti amministrativi e regolamentari da esso derivanti, trovano applicazione a seguito dell'emanazione di apposito regolamento regionale.

41. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione, coordinamento e contenimento della spesa delle società partecipate regionali, la Regione promuove, all'interno del gruppo Friulia holding, logiche di comparto e forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento, in forma centralizzata, di attività tecnico-amministrative a supporto delle società del gruppo.

42. Per assicurare il completamento delle operazioni di scorporo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2012 un finanziamento di 400.000 euro a favore della Società Agemont SpA, società in house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per le spese di funzionamento e di personale, nonchè per gli adempimenti connessi alla razionalizzazione, come previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonchè rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione). Il contributo è erogato in via anticipata e la relativa rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

43. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio 2014.

44. L'articolo 4 della legge regionale n. 17/2011 è abrogato.

45. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 17/2011 la conferma del contributo di cui all'articolo 2, comma 32 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) prescinde dalle condizioni ivi poste.

46. L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 42/1992, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 20

1. In attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), il numero minimo degli assessori regionali è stabilito in otto e quello massimo in dieci.

2. Il Presidente della Regione determina il numero degli assessori regionali entro i limiti di cui al comma 1.».

47. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella P, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.

 

     Art. 17. (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)

1. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

2. [L'assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali eletti e agli assessori regionali nominati nelle legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge verrà calcolato secondo un sistema contributivo] [145].

3. Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'istituto del vitalizio come disciplinato dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, mantenendo gli stessi diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e in quelle precedenti [146].

4. [Per i consiglieri regionali rieletti e gli assessori regionali nuovamente nominati in legislature successive a quella in cui entra in vigore la presente legge, l'ulteriore periodo di mandato verrà calcolato secondo il sistema contributivo di cui al comma 2] [147].

5. [L'accesso al sistema contributivo ai fini del conseguimento dell'assegno vitalizio, ai sensi dei commi 2 e 4, costituisce una facoltà] [148].

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi [149].

6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) [150].

6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale [151].

6 quater. L'accertamento da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi dei commi 6 bis e 6 ter è adottato entro dieci mesi dalla data di presentazione della relativa domanda [152].

7. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 38/1995, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dopo le parole «della legge 31 ottobre 1965, n. 1261» sono aggiunte le seguenti: «, riferite al 1 gennaio 2011; dette competenze sono rivalutate annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.»;

b) al secondo comma dopo le parole «, spettanti ai componenti della Camera dei Deputati» sono aggiunte le seguenti: «alla data e nella misura previste al medesimo comma.»;

c) al terzo comma le parole «Le variazioni delle competenze spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano» sono sostituite dalle seguenti: «La rivalutazione annuale prevista al primo comma determina».

8. Le modifiche di cui al comma 7 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2/1964, come modificato dal comma 7.

10. All'articolo 8 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, riferita al mese da cui decorre l'assegno stesso» sono sostituite dalle seguenti: «riferita al 1 gennaio 2011; detto importo è rivalutato annualmente in base all'indice medio del costo della vita accertato dall'ISTAT.»;

b) al comma 2 le parole «della predetta indennità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'importo individuato ai sensi del comma precedente».

11. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 38/1995 le parole «Le variazioni dell'ammontare della indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 determinano» sono sostituite dalle seguenti: «La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina».

12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per gli anni 2012 e 2013 non trova applicazione la rivalutazione annuale prevista all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 10.

14. All'articolo 7 della legge regionale 13/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4,» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «dieci anni.» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, sei mesi e un giorno.»;

c) al comma 5 le parole «con riferimento all'indennità di cui all'articolo 4 ed» sono soppresse.

15. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2003 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995 . In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione.».

16. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei gruppi consiliari) sono apportate le seguenti modifiche: a dopo le parole «spese telefoniche» sono aggiunte le seguenti: «, riferita al 1 gennaio 2011»; b) dopo le parole «proprio mandato» sono aggiunte le seguenti: «, riferita al 1 gennaio 2011».

 

     Art. 18. (Coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili)

1. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), al comma 4 le parole «I commi da 5 a 27» sono sostituite dalle seguenti: «I commi da 5 a 31».

2. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini di cui al comma 4, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono per il triennio 2012-2014 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27 bis, relative al patto di stabilità interno. I Consigli dei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti possono deliberare di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità entro la data prevista per l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2012. La scelta rimane vincolante per l'intero triennio ed è comunicata, entro quindici giorni, anche in via informatica, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».

3. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli obiettivi del patto di stabilità sono fissati in termini di conseguimento dell'equilibrio economico e della progressiva riduzione dello stock di debito.».

4. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 7 è abrogato.

5. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8:

a) sono sommati alle entrate i proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), iscritti al titolo IV dell'entrata e destinati al finanziamento di spese correnti;

b) sono detratte dalle spese correnti:

1) le spese finanziate con avanzo vincolato;

2) le spese connesse all'estinzione anticipata di mutui;

3) le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000 .».

6. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 10 bis è abrogato.

7. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2012-2014 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto del 2 per cento nel 2012, dell'1 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento nel 2012, dello 0,5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che hanno deliberato di aderire ai vincoli previsti dal patto di stabilità l'obiettivo di riduzione è solo consigliato.».

8. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.».

9. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 15 è abrogato.

10. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 al comma 21, terzo periodo, la parola «Semestralmente» è sostituita dalla seguente: «Periodicamente», e al comma 22 la parola «semestrali» è sostituita dalla seguente: «periodici».

11. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. A fini conoscitivi e di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le valutazioni sull'andamento dei saldi di finanza pubblica, sono richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21, i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista.» [153].

12. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 23 è sostituito dal seguente:

«23. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno, fissa le modalità operative, tra cui quelle connesse al monitoraggio di cui ai commi 21 e 22 e approva la relativa modulistica.».

13. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 23 bis è abrogato.

14. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 al comma 24, lettera e), la parola «semestrali» è sostituita dalla seguente: «periodici».

15. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi posti dal comma 4, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007-2009 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 .».

16. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008, al comma 25 bis le parole «ai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25, 28 e 28.1».

17. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 25 ter è sostituito dal seguente:

«25 ter. Per il triennio 2012-2014 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23.».

18. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Per ogni anno del triennio 2012-2014 gli enti di cui al comma 25, verificano la media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio immediatamente precedente. Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.».

19. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 26 bis è abrogato.

20. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;

c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.».

21. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 al comma 28 bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;

22. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 al comma 28 bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b bis) nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.».

23. All'articolo 12 della legge regionale 17/2008 al comma 31 le parole «che abbiano deliberato l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «che non aderiscono ai vincoli del patto di stabilità».

24. Per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia il valore percentuale del rapporto previsto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'assunzione di nuovi mutui non deve superare il 12 per cento a decorrere dall'anno 2012 [154].

25. [La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata anche per gli anni 2013 e 2014] [155].

26. Per il solo anno 2012, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2011 può essere utilizzato per spese correnti, in qualsiasi periodo dell'esercizio. L'utilizzo dell'avanzo non vincolato non è consentito per finanziare:
a) spese per il personale;

b) spese per il rimborso delle quote di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari;

c) spese, in generale, per obbligazioni che vincolano l'ente per più di un esercizio.

27. Per il solo anno 2012, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui all'articolo 12, comma 8, della legge regionale 17/2008 e successive modifiche, è consentita la detrazione di spese correnti ripetitive finanziate con avanzo di amministrazione ai sensi del comma 26.

28. [Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria è scelto dai rispettivi organi assembleari mediante elezione. Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti] [156].

29. [I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ), nonchè tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili] [157].

30. [All'articolo 12, comma 57, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) le parole «e scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2 del decreto legislativo 267/2000» sono soppresse] [158].

31. [All'articolo 12, comma 58, della legge regionale 12/2009 prima delle parole «Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e»] [159].

32. [All'articolo 12, comma 58, della legge regionale 12/2009 le parole «trova applicazione l'articolo 234, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000» sono sostituite dalle seguenti: «è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti»] [160].

33. [Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate, se è connesso all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.»] [161].

34. Il termine di approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, è fissato al 31 marzo 2012, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti connessi alle modifiche in materia di tributi locali introdotti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici).

35. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 17/2008, in relazione all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, i Comuni trasmettono anche alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali copia delle deliberazioni relative ai provvedimenti adottati in relazione all'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'articolo 13 del decreto legge 201/2011, nonchè comunicano l'importo del gettito accertato, di quello riscosso, nonchè le altre eventuali informazioni chieste dalla suddetta struttura regionale.

36. Per l'anno 2012 i Comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile, una certificazione del gettito previsto dell'imposta municipale propria suddiviso per tipologia di immobile, fabbricato, terreno, secondo le aliquote ordinarie. La mancata comunicazione del dato comporta la sospensione dell'erogazione della seconda rata dei trasferimenti ordinari fino al mese di novembre.

37. [A decorrere dall'anno 2012, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i Comuni con popolazione inferiore e uguale a 5.000 abitanti, perseguono il miglioramento dell'obiettivo strutturale del patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista. Il saldo finanziario di competenza, dato dalla differenza tra entrate e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti] [162].

38. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2012, e tenuto conto degli andamenti risultanti dai monitoraggi periodici dell'anno 2012, con la legge finanziaria regionale per l'anno 2013 sono definite le modalità dell'eventuale intervento nei confronti degli enti locali anche attraverso l'utilizzo di quote dei trasferimenti ordinari.

 

     Art. 19. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a P e dagli articoli da 2 a 16 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a P e dagli articoli da 2 a 16 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2012 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 70, e dall'articolo 16, commi 7 e 39, che hanno effetto dal 31 dicembre 2011.


[1] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[2] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[7] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[8] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[12] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[13] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[15] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[16] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[17] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[18] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[19] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[20] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[21] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[23] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[24] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[25] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[26] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[27] Lettera abrogata dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[28] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[29] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[30] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[33] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[34] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[35] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[36] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[37] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[38] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 novembre 2020, n. 21.

[39] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[40] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[41] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[42] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[43] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[44] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[45] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[46] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[47] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[48] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[49] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 15, della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[50] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[51] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[52] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[53] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[54] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[55] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[56] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[57] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[58] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[59] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[60] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[61] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[62] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[63] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[64] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[65] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[66] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[67] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[68] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[69] Comma inserito dall'art. 287 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[70] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[71] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[72] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[73] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[74] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[75] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[76] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[77] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[78] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[79] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[80] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[81] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[83] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[85] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[86] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[87] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[88] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[89] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[90] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[91] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[92] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[93] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[94] Alinea già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[95] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[96] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[98] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[99] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[100] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[101] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[102] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[103] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[104] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[105] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[106] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[107] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, comma 125, della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[108] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[109] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[110] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[111] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[112] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[113] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[114] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[115] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[116] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[117] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[118] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[119] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[120] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[121] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[122] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[123] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[124] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[125] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[126] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[127] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[128] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[129] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[130] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[131] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[132] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[133] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[134] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[135] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[136] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[137] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[138] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[139] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[140] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[141] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[142] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[143] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[144] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[145] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[146] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[147] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[148] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[149] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[150] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[151] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[152] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 e così  modificato dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[153] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[154] La Corte costituzionale, con sentenza 18 gennaio 2013, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[155] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[156] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[157] Comma .

[158] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[159] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[160] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[161] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[162] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.