§ 3.11.34 - L.R. 8 aprile 2013, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:08/04/2013
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Norme urgenti in materia di attività economiche)
Art. 2.  (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)
Art. 3.  (Norme urgenti in materia di gestione del territorio)
Art. 4.  (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)
Art. 5.  (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)
Art. 6.  (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)
Art. 7.  (Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)
Art. 8.  (Norme urgenti in materia di sanità pubblica)
Art. 9.  (Norme urgenti in materia di protezione sociale)
Art. 10.  (Norme urgenti in materia di funzione pubblica)
Art. 11.  (Norme in materia di autonomie locali)
Art. 12.  (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 13.  (Copertura finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 3.11.34 - L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

(B.U. 10 aprile 2013, n. 15 - S.O. n. 16)

 

Art. 1. (Norme urgenti in materia di attività economiche)

1. Nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

2. Al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole «quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni».

3. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 4/2005, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle piccole sale cinematografiche ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecniche utili alla digitalizzazione delle sale medesime. I contributi sono concessi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".

6. Con regolamento, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4.

7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche".

8. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006 è autorizzata la spesa di 347.516,04 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

10. I commi 56 e 57 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono sostituiti dai seguenti:

«56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA). A tal fine l'ERSA opera compatibilmente con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e può utilizzare i marchi collettivi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2010, n. 2495 (Registrazione di marchi collettivi per la promozione del settore agricolo e agroalimentare e indirizzi per la gestione da parte dell'ERSA).

57. L'ERSA partecipa a eventi, mostre e fiere di rilievo nazionale e internazionale secondo modalità individuate nel programma annuale delle attività allegato al bilancio di previsione.

57 bis. L'ERSA è autorizzata a concedere un contributo annuale al Comitato regionale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) per promuovere l'organizzazione, da parte del Comitato e delle Associazioni Pro loco aderenti, di eventi enogastronomici diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari. Il Comitato presenta domanda di contributo entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei criteri generali individuati dall'ERSA. La domanda è corredata dell'elenco degli eventi per l'anno successivo individuati in ordine di priorità e da un dettagliato preventivo di spesa che può prevedere una quota, fino al 15 per cento del contributo richiesto e nel limite massimo di 15.000 euro, destinata al rimborso forfettario delle spese sostenute dal Comitato per l'attuazione degli eventi. L'ERSA inserisce l'elenco degli eventi nell'ambito del proprio programma annuale delle attività nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo è ripartito dal Comitato fra gli organizzatori dei singoli eventi.

57 ter. L'ERSA è, altresì, autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per l'organizzazione di eventi e manifestazioni diretti a valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento regionale.

57 quater. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali):

a) il comma 1 e la lettera d) del comma 3 dell'articolo 6;

b) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7;

c) l'articolo 9;

d) il comma 2 dell'articolo 10.

57 quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 57 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

b) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967);

c) l'articolo 29 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativo dell'articolo 11 della legge regionale 29/1967).».

11. [Al fine di consentire l'applicazione, nel 2013, dell'articolo 6, comma 57 bis, della legge regionale 1/2004, come inserito dal comma 10, l'ERSA può utilizzare fondi propri per l'erogazione del contributo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ERSA approva i criteri generali per la presentazione della domanda di contributo; la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'elenco degli eventi finanziabili è approvato con decreto del Direttore generale dell'ERSA entro trenta giorni dalla presentazione della domanda] [1].

12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati alle imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità [2]:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12 [3].

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.

15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale [4].

16. [I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso] [5].

17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e hanno una durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento [6].

18. Al fine di armonizzare le disposizioni regionali a quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010, come sostituito dall'articolo 34 duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012 e modificato dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai commi 1, 2, e 2 bis dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

19. Al fine di rendere omogenea la gestione delle concessioni dei beni del demanio marittimo statale e regionale, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006, al comma 18, dell'articolo 13, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

20. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è aggiunto il seguente:

«4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.».

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi 72 e 74, della legge regionale 1/2004, anche in caso di prolungamento della durata del piano di ammortamento del mutuo contratto dal beneficiario.

22. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 21 il soggetto beneficiario presenta istanza alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo sistema turistico regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

23. Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento».

24. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 18/2011, come modificato dal comma 23, all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 4058 dopo le parole «per l'acquisto» sono aggiunte le seguenti: «, ristrutturazione o adeguamento».

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso, ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 febbraio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 29 novembre 2011, n. 2099/TUR (Concessione contributo al Comune di Grado per il rifacimento di un trampolino a mare), al Comune di Grado e finalizzato all'intervento per il rifacimento del trampolino a mare, previa istanza del Comune, per la realizzazione di strutture balneari o strutture adibite alla balneazione fisse o mobili.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo pari a 300.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, Servizio marketing territoriale e promozione internazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno (ZIAC), per il perseguimento delle finalità istituzionali".

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 59 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. I consorzi non sono soggetti alle norme in materia di tesoreria unica.».

31. All'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 54 dopo le parole «un contributo straordinario» sono inserite le seguenti: «fino a 200.000 euro a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore»;

b) al comma 55 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla concessione del contributo si provvede secondo criteri e modalità definite nell'apposito regolamento di esecuzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000. Le domande già presentate sono restituite ai soggetti richiedenti.»;

c) al comma 56 le parole «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

32. Per le finalità di cui all'articolo 89 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), è disposto uno stanziamento di 98.500 euro, da assegnare ai Comuni di Gradisca d'Isonzo e di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 98.500 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 3049 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi al Comune di Gradisca d'Isonzo e al Comune di Udine per il finanziamento di interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici sulla base di bandi già emessi".

34. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A.

 

     Art. 2. (Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola «realizzazione» sono inserite le seguenti: «o per la sola progettazione,».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola «realizzazione» sono aggiunte le seguenti: «o per la sola progettazione».

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente:

«10 bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonchè autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano, con esclusione di quelle concernenti il deflusso minimo vitale, sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.».

4. [Al comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «ai fini dell'approvvigionamento di energia» sono soppresse] [7].

5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole «Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane» sono aggiunte le seguenti: «e altri enti pubblici».

6. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 2 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» [8].

7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.

8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/lg/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/lg/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonchè l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonchè del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

14. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2012 sono abrogati.

15. [Nelle attività di recupero e ripristino di siti e aree degradate da attività antropiche che comportano significative alterazioni della morfologia del suolo, deve essere privilegiato il ripristino morfologico delle forme del paesaggio preesistenti l'intervento. I procedimenti riguardanti il rilascio di pareri, permessi e autorizzazioni che prevedono il recupero e il ripristino del suolo devono tener conto della fattibilità tecnica ed economica del ripristino morfologico, da considerarsi come migliore tecnica possibile sovraordinata alle diverse alternative ammissibili. La disposizione non si applica nel caso l'attività antropica abbia originato, o dia origine a corpi idrici di superficie, ovvero non produca significative alterazioni morfologiche del suolo, oppure comporti costi non compatibili a carico del proponente. La disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge e a quelli di revisione, riesame, o variante di progetti già valutati alla medesima data] [9].

16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole «del tipo di conduttori» sono aggiunte le seguenti: «, dei sostegni»;

b) [alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41, le parole «impianti attualmente attivi» sono sostituite dalle seguenti: «impianti attualmente esistenti»] [10].

17. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia».

18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole «Corpo forestale regionale» sono aggiunte le seguenti: «e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia».

19. [Al comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole «lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè agli impianti di tipo a) e b) se di società a partecipazione pubblica»] [11].

20. Al comma 58 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dopo le parole «del relativo canone» sono aggiunte le seguenti: «e all'emissione o adeguamento della relativa concessione di derivazione e uso plurimo».

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

 

     Art. 3. (Norme urgenti in materia di gestione del territorio)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione, quali la costruzione di impianti irrigui pilota per la razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio, l'ammodernamento degli impianti irrigui, la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione e per la realizzazione di studi di fattibilità di interventi irrigui.».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la denominazione del capitolo 6515 è sostituita dalla seguente: «Spese per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione».

3. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all'articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012.

4. Per le delegazioni amministrative intersoggettive nei confronti dei Consorzi di bonifica assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 27/2012 continuano a operare le disposizioni relative alla liquidazione previste dai relativi atti di delegazione.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:

«5 bis. Nelle more dell'attuazione del piano di trasferimento degli impianti di cui all'articolo 172, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i Consorzi possono trasferire ai soggetti gestori di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"), la concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione la cui proprietà e/o la gestione è in capo ai medesimi Consorzi. Le condizioni tecniche ed economiche, nonchè i livelli di servizio sono stabiliti all'interno di una convenzione predisposta sulla base di uno schema approvato dalla Consulta d'Ambito su intesa degli enti interessati.».

6. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «e per l'accesso telematico alla banca dati» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.».

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della legge regionale 15/2010, come inserito dal comma 6, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, l'importo di 150.000 euro a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone.

9. Il finanziamento di cui al comma 8 viene disposto nei modi previsti dalla legge regionale 14/2002. Il decreto di concessione fissa i termini di rendicontazione del finanziamento.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1078 e del capitolo 3803 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento delle opere di sistemazione del canale di accesso al Porto di Monfalcone".

11. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Il comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è sostituito dal seguente:

«14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il diciottesimo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e, comunque, non prima dell'1 gennaio 2015.».

13. Nel quadro dell'accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area ex caserma Zucchi-Lanfranco di Cividale del Friuli l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore dell'intervento.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al soggetto attuatore per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel comune di Cividale del Friuli".

15. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2012 le parole «Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna».

16. [Dopo il punto 5) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunto il seguente:

«5 bis) urbanistica.» ] [12].

17. [Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990 è inserita la seguente:

«b bis) costituisce, ove necessario a perseguire gli scopi di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, variante agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell'Ente competente;» ] [13].

18. [Dopo il comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), è inserito il seguente:

«4 ter. Il provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990 può modificare il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3.» ] [14].

19. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituita dalla seguente: «d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA;».

20. [I commi 2 e 2 bis dell'articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e affari istituzionali, economici e fiscali generali), sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società medesima e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo.» ] [15].

21. [Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 ter, comma 1, della legge regionale 23/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. contributi in conto capitale per spese di investimento dell'Agenzia medesima] [16].

22. [Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1419 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributi in conto capitale per spese d'investimento ad ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile"] [17].

23. [Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante storno dall'unità di bilancio 11.4.2.1192 e dal capitolo 1423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e dal bilancio per l'anno 2013] [18].

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Sacile ai sensi dell'articolo 4, commi 13, 14 e 15, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione nel territorio comunale di uno o più fontanelli d'acqua refrigerata e refrigerata gassata con sistema di pagamento, anche qualora gli impianti per l'erogazione dell'acqua non siano acquistati dall'Ente ma forniti dalla ditta incaricata della gestione e manutenzione.

25. I commi 63, 64 e 65 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono sostituiti dai seguenti:

«63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonchè per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti.

64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti.

65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia.».

26. [Al comma 1 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita, in accordo alla normativa vigente, l'esecuzione di interventi»] [19].

27. [Nella rubrica dell'articolo 37 bis della legge regionale 16/2002, le parole «di manutenzione degli alvei»sono sostituite dalle seguenti: «sui corsi d'acqua»] [20].

28. [Il comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui all'articolo 37, comma 1 bis, che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici. Il materiale litoide conseguente a tali interventi, sottoposto al pagamento di canone, costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo).»] [21]

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

 

     Art. 4. (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)

1. Il comma 105 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l'articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012.».

2. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;»;

b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;».

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonchè per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;».

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:

«d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

7. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo la parola «ampliamento» sono inserite le seguenti: «anche in corpo distaccato».

8. Al comma 21 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole «acquisto dell'immobile» sono inserite le seguenti: «o di arredi e attrezzature,».

9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.

10. Il comma 118 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:

«118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.».

11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.

12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo ad almeno uno dei richiedenti le agevolazioni.

13. Il requisito previsto dall'articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.

14. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo: «I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.».

15. All'articolo 16 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «al momento del decesso del beneficiario» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari» sono soppresse;

c) il comma 3 è abrogato.

16. All'articolo 17 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 .»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 .

2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.».

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

17 bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [22].

18. L'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al Comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G.479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2003 .

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.

22. Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «Beata Vergine Maria Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata».

23. In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 3468 le parole «Beata Vergine Maria Addolorata» sono sostituite dalle seguenti: «Madonna Addolorata».

24. Il comma 99 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:

«99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;

b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.».

25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale".

26. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti".

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 (Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6 - trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.

35. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 75/1982, alle seguenti condizioni:

a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;

b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;

c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.

37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

38. I termini di ultimazione lavori, nonchè quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonchè della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.

38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga [23].

38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008 [24].

39. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è aggiunta la seguente:

«d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.».

40. Il Comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005, e dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 15/2005, al fine di poterla destinare ad asilo nido.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

 

     Art. 5. (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)

1. All'articolo 6, comma 171, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici».

2. All'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 dopo le parole «restauro e promozione» sono inserite le seguenti: «, da realizzarsi nell'anno 2013»;

b) al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.».

3. I commi 13, 14 e 15 dell'articolo 41 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono abrogati.

4. Per le finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 307 e 308 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

7. - 10. [25]

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonchè le spese per il personale dedicato al progetto.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.

13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.

14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".

16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.

18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;

c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.

19. Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

20. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

22. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è inserito il seguente:

«3 bis. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.».

23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

24. Al comma 11 bis dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la parola: «ammessa» è sostituita dalla seguente:«ammissibile».

25. La disposizione di cui al comma 24 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 la parola «perentorio» è soppressa;

b) al comma 34 le parole «il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014»;

c) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.».

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Polcenigo, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

b) al Comune di Sauris, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento denominato Costruzione maneggio provvisto di copertura;

c) all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;

d) al Comune di Zuglio ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 8/2003 e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.

28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

30. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 29 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

31. Al comma 3 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8/2003 le parole «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal termine fissato o prorogato per la».

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, al Comune di Azzano Decimo con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previstoe consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale [26].

33. Per le finalità di cui al comma 32, il Comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

34. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonchè di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

35. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003, per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.

36. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.».

37. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili».

38. In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole «alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis, articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili».

39. Alla legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 dell'articolo 2 le parole «sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura»;

b) al comma 12 dell'articolo 4 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici»;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 16 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;

2) al comma 28 le parole «5.1.1.1090» sono sostituite dalle seguenti: «5.1.2.1090»;

3) al comma 36 le parole «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive»;

4) al comma 149 le parole «la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonchè per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis»;

5) al comma 150 le parole «centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2013»;

6) i commi da 158 a 160 sono abrogati;

7) alla lettera o) del comma 222 le parole «anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso» sono soppresse;

8) dopo il comma 222 è inserito il seguente:

«222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.»;

9) al comma 223 le parole «al comma 222, i beneficiari ivi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222»;

10) al comma 341 le parole «e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di attività produttive»;

11) al comma 391 le parole «infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie».

40. Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 4, comma 12, dell'articolo 6, commi 16, 36, 341 e 391, della legge regionale 27/2012 .

41. In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole «per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis» sono sostituite dalle seguenti: «per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonchè per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis».

42. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

43. Il contributo ventennale assegnato alla Parrocchia Abbazia di santa Maria di Sesto al Reghena ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è determinato, fermo restando l'ammontare massimo di 50.000 euro annui, nell'importo annuo pari al 7 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

44. Al comma 1 dell'articolo 306 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), le parole «lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».

45. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 è inserito il seguente:

«2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.».

46. [La Regione al fine di favorire la concertazione tra i vari soggetti coinvolti nella valorizzazione del sito seriale UNESCO "I Longobardi in Italia. Centri del potere (568-774 d.C.)", inserito nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, si avvale di un Comitato composto da:

a) assessore regionale alla cultura o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) Sindaco del Comune di Cividale, con funzioni di Vicepresidente;

c) assessore regionale al turismo, o suo delegato;

d) il direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia;

e) il direttore di Turismo FVG;

f) il parroco di S. Maria Assunta di Cividale, o suo delegato;

g) un rappresentante dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO, scelto dall'assessore regionale alla cultura] [27].

47. [Partecipano ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, i dirigenti regionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici)] [28].

48. [Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di cultura. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente] [29].

49. [Il Comitato formula indirizzi e proposte:

a) sugli accordi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 34/2007 che interessano il sito di cui al comma 46;

b) sugli interventi di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46;

c) sulla stipula di accordi di programma, da parte dei soggetti interessati all'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46] [30].

50. [Le iniziative di valorizzazione del sito UNESCO di cui al comma 46 sono curate per conto della Regione dall'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che assicura ai soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano di gestione del sito UNESCO di cui al comma 46, il supporto tecnico scientifico, nonchè la consulenza per la realizzazione dei relativi interventi] [31].

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della legge regionale 8/2003 e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.

52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonchè di rendicontazione del contributo.

53. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 52 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

54. Al comma 325 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

55. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, dopo le parole «non si applicano» sono inserite le seguenti: «al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituito ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002),».

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.

57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.

60. Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), le parole «a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che il predetto soggetto stipuli» sono soppresse.

61. Il comma 35 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 è sostituito dal seguente:

«35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002.».

62. Al comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale» sono sostituite dalle seguenti: «Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico»;

b) le parole «aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia» sono sostituite dalle seguenti: «e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini».

63. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: «Contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della Sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini».

64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all'articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.

65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'articolo 6, comma 40, della legge regionale 22/2010, dei Titoli II e III della legge regionale 68/1981, della legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonchè quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino ai 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013 [32].

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.

67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

69. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).

70. Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012 n. 1667 del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo o sul fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".

72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

«6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.».

75. Relativamente alle domande di contributo per attività sportive accolte e finanziate nel 2012 ai sensi della legge regionale 8/2003, dell'articolo 15, commi da 8 a 11, della legge regionale 17/2008, nonchè quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla legge regionale 18/2011 e dalla legge regionale 14/2012, il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 aprile 2013.

76. All'articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 le parole «dal 2012 al 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2015»;

b) al comma 24 le parole «l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2013»;

c) al comma 24 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».

77. [La tabella Q relativa all'articolo 6, comma 65, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

 

TABELLA Q

Legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (Legge finanziaria 1992) - articolo 35 - Organismi associativi

 

BENEFICIARIO

CONTRIBUTO

1. Associazione delle comunità istriane

€ 42.000,00

2. Unione degli Istriani

€ 45.000,00

3. Associazione Giuliani nel mondo

€ 24.375,00

4. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato di Trieste

€ 23.250,00

5. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine

€ 14.625,00

6. Società istriana di Archeologia e Storia patria

€ 13.875,00

7. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia

€ 11.250,00

8. Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati

€ 10.875,00

9. Circolo di Cultura Istroveneta "Istrià'

€ 7.500,00

10. Associazione libero Comune di Pola in esilio

€ 4.500,00

11. Delegazione di Trieste libero comune di Zara in esilio

€ 4.500,00

12. Fondazione scientifico culturale Rustia Traine

€ 3.750,00

13. A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone

€ 3.000,00

14. Associazione Francesco Patrizio della Comunità Chersina

€ 1.500,00

TOTALE CAPITOLO 5303

€ 210.000,00] [33]

 

 

78. La tabella R relativa all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 27/2012 è sostituita con la seguente tabella:

 

TABELLA R

Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)

A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009)

 

ENTE

CONTRIBUTO 2013

Università degli Studi di Trieste

€ 15.000,00

 

B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011)

 

 

ENTE GESTORE

BIBLIOTECA

CONTRIBUTO 2013

1

Seminario Teologico Centrale di Gorizia

Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia

€ 12.000,00

2

Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN)

Biblioteca scientifica e per i Pazienti

€ 4.500,00

3

Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile

Biblioteca di Studi Biblici

€ 6.000,00

4

Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone

Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone

€ 12.000,00

5

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Sezione provinciale di Pordenone

Biblioteca del libro parlato "Marcello Mecchia"

€ 9.000,00

6

Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest

Biblioteca del Centro

€ 4.500,00

7

Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste

Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste

€ 7.500,00

8

Seminario Vescovile di Trieste

Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste

€ 12.000,00

9

Arcidiocesi di Udine

Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana

€ 7.500,00

10

Comune di San Daniele del Friuli

Civica Biblioteca Guarneriana

€ 10.500,00

11

Seminario Arcivescovile "B. Luigi Scrosoppi" di Udine

Biblioteca del Seminario Arcivescovile "P.Bertoll"

€ 12.000,00

12

Società Filologica Friulana - Udine

Biblioteca della Società

€ 6.000,00

 

C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011)

 

 

ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA

SISTEMA BIBLIOTECARIO

CONTRIBUTO 2013

1

Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio

Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia

€ 36.000,00

2

Comune di Pordenone/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario urbano

€ 31.500,00

3

Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica "B. Partenio"

SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese

€ 19.500,00

4

Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca

BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese

€ 21.000,00

5

Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica

SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli

€ 22.500,00

6

Comune di Codroipo/Biblioteca comunale

Sistema bibliotecario del Medio Friuli

€ 25.500,00

7

Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale

SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro

€ 22.500,00

8

Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale

Sistema bibliotecario della Carnia

€ 21.000,00

9

Comune di Udine/Biblioteca civica "V. Joppi"

Sistema bibliotecario Hinterland udinese

€ 39.000,00

10

Comune di Trieste/Biblioteca civica "A. Hortis"

Sistema bibliotecario urbano

€ 34.500,00

11

Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese

€ 22.500,00

12

Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario del Cividalese

€ 19.500,00

13

Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

€ 19.500,00

14

Comune di Latisana/Biblioteca civica

Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale

€ 12.000,00

 

D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario

 

Ente gestore

Contributo 2013

Provincia di Udine

€ 10.500,00

 

E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche

 

Ente

Contributo 2013

AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG

€ 4.500,00

TOTALE CAPITOLO 5250

€ 480.000,00

 

79. [Relativamente agli interventi in materia di attività culturali di cui alla Tabella E di cui al comma 80 per i contributi che costituiscono integrazione di contributo assegnato con la legge regionale 27/2012, in alternativa all'inoltro di nuova domanda da far pervenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è possibile presentare, entro lo stesso termine, integrazione alla precedente domanda e ai relativi allegati] [34].

80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

 

     Art. 6. (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)

1. [In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), agli alunni indicati come destinatari degli interventi dall'articolo 2 della medesima legge regionale 14/1991, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, sono concessi assegni di studio nei limiti e alle condizioni previsti dai commi da 2 a 8] [35].

2. [La misura massima degli assegni di studio di cui al comma 1 è pari a 1.455 euro per gli alunni della scuola primaria, a 2.050 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e a 2.880 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado] [36].

3. [La misura massima indicata al comma 2 è ridotta al 75 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 31.450 euro e 47.150 euro e al 50 per cento per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 47.150 euro e 62.900 euro] [37].

4. [Per reddito familiare complessivo si intende la somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare anagrafico del richiedente, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della scadenza di presentazione della domanda di concessione dell'assegno] [38].

5. [Ai fini della determinazione dell'importo del reddito familiare complessivo, come definito al comma 4, per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito si applica una riduzione pari a 6.000 euro] [39].

6. [Ferme restando le misure percentuali di cui al comma 3, in caso di risorse disponibili inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'entità degli assegni è proporzionalmente ridotta in misura uguale per tutti i richiedenti] [40].

7. [Il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui al comma 1 è fissato al 30 aprile 2013] [41].

8. [Per la gestione dei procedimenti contributivi finalizzati alla concessione ed erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1 rimane ferma la competenza delle amministrazioni provinciali, nei confronti delle quali continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)] [42].

9. [Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991, sono inseriti i seguenti:

«1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purchè in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta.

1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo.»] [43].

10. Dopo il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

«59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002.».

11. [Al comma 94 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2012, dopo le parole «dalla Regione» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici)» ] [44].

12. [Limitatamente agli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014, gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, accedono ai servizi di ristorazione erogati dagli enti preposti alla gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario della Regione alle stesse condizioni previste per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia] [45].

13. [Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 12 fanno carico unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013] [46].

14. [A decorrere dalla data di scadenza degli incarichi di Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), le funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti suddetti sono attribuite, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, a due dirigenti del ruolo unico regionale, che le esercitano fino al completo espletamento degli adempimenti di cui al comma 4 dell'articolo stesso, rivestendo cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti, nonchè ai Direttori dei rispettivi enti] [47].

15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, le parole «Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata.» sono soppresse.

17. [Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005, dopo le parole «protetta da rischi infortunistici.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui i servizi per la prima infanzia prevedano un orario giornaliero di utilizzo del servizio non superiore alle cinque ore, i Comuni possono concedere la deroga all'esistenza dell'area esterna.» ] [48].

18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole «esprimere parere» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonchè»;

b) al comma 2 dell'articolo 24, le parole «all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Direzione»;

c) al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole «dei principi cooperativi» sono inserite le seguenti: «nonchè nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso,»;

d) il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonchè del numero delle cooperative associate.».

22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27/2007 a favore delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.

23. [Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per rispondere a specifiche esigenze delle zone ad alta densità abitativa individuate ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 novembre 2003, n. 87 (Aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa), i Comuni possono consentire la prosecuzione di attività, non oltre il 31 dicembre 2013, di servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20/2005, anche in deroga ai requisiti dell'articolo 39, comma 5, lettere a) e b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonchè modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi) ] [49].

24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge regionale 27/2012 è riaperto sino al 30 giugno 2013.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. All'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 216 le parole «contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse» sono sostituite dalle seguenti: «contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere»;

b) al comma 217 dopo le parole «spese sostenute» sono inserite le seguenti: «e da sostenere».

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

 

     Art. 7. (Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale)

1. Alla lettera b) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)» [50].

2. Alla lettera b) del comma 28 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 dopo le parole «lavoratori socialmente utili» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 27/2012» [51].

3. [Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola «utili» sono aggiunte le seguenti: «e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»] [52].

4. Il comma 19 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

5. [Dopo il primo comma dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione recepisce con regolamenti gli accordi e le intese Stato Regioni in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.»] [53].

6. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituiti di patronato e di assistenza sociale), le parole «secondo i criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla Giunta regionale sentiti gli Istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attività di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata».

 

     Art. 8. (Norme urgenti in materia di sanità pubblica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:

«2 bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi di investimento in beni mobili e tecnologici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, alla data del 30 marzo 2013 non ancora aggiudicati in via definitiva, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.».

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2 bis».

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole «della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle deliberazioni» e le parole «edili e impiantistici» sono soppresse.

4. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27/2012 le parole «nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 2 e 2 bis».

5. [Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogato] [54].

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola «sede» sono inserite le seguenti: «legale o operativa».

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2012 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti delle associazioni e degli enti, le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco presso la Direzione centrale di cui al comma 1.».

8. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.».

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 20/2012 le parole «di ricovero e custodia» sono soppresse.

10. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 20/2012 dopo le parole «comma 2» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 23, comma 2».

11. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), le parole «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà» sono soppresse e dopo la parola «familiari» sono inserite le seguenti: «anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».

12. [Ferma restando l'attuazione dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in considerazione della peculiarità dei settori di intervento assistenziale e di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, presso ciascuno dei due istituti permane il comitato etico di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano)] [55].

 

     Art. 9. (Norme urgenti in materia di protezione sociale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente:

«2 bis. I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte dell'Amministrazione regionale.».

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:

«7 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), i requisiti specifici dei servizi di cui al comma 2 bis sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

3. Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «fatto salvo il mantenimento di quello oggettivo fino alla scadenza del vincolo apposto» sono sostituite dalle seguenti: «e oggettivo, fatto salvo il mantenimento della nuova destinazione d'uso nell'ambito dei servizi socioassistenziali e sociosanitari fino alla scadenza del vincolo apposto».

4. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali corredata del progetto di riconversione, sottoscritto tra i rappresentanti legali dell'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione di Santa Maria la Longa, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e del Consorzio per l'Assistenza Medico Psicopedagogica di Cervignano del Friuli, contenente la descrizione delle attività e degli interventi previsti, la definizione dei tempi di attuazione, la quantificazione dei costi previsti e l'individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti.».

5. I commi 21 e 22 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonchè per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.».

6. In applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.1.2.1138 la denominazione del capitolo 4079 è sostituita dalla seguente: «Contributi annui costanti all'Arcidiocesi di Udine a sollievo degli oneri sostenuti per l'acquisto di un immobile e delle sue pertinenze da destinare a fattoria sociale nel Comune di Reana del Rojale, nonchè per i lavori di adeguamento da realizzare per la messa in sicurezza dei medesimi per l'inserimento lavorativo di persone disabili».

7. I commi 173 e 174 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa un contributo di annui 5.000 euro per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo.

174. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002.».

8. In relazione al disposto di cui al comma 173 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 8.7.2.3390 la denominazione del capitolo 4082 è sostituita dalla seguente: «Contributo pluriennale all'Associazione La Viarte Onlus di Santa Maria la Longa per la realizzazione di interventi di adeguamento degli immobili concessi in comodato o in uso ad altro titolo».

9. L'articolo 14 quater della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), come aggiunto dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005 e modificato dall'articolo 10, comma 10, della legge regionale 17/2008, è abrogato.

10. Per le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, la documentazione relativa alla certificazione di invalidità può essere presentata ai Comuni dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento entro l'1 luglio 2013.

11. Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 41/1996 e non finanziate nell'anno 2012, da soggetti che siano successivamente deceduti, si prescinde dalla dimostrazione della situazione economica equivalente. In tali casi, ai fini della collocazione in graduatoria, è attribuito il punteggio massimo previsto per la valutazione di tale criterio.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili, riconosciuta dall'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, un contributo straordinario di 55.000 euro per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive da applicare in materia di interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 4864 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo alla Consulta regionale delle associazioni dei disabili per la predisposizione di un documento tecnico concernente le regole e modalità costruttive degli interventi edilizi, al fine di garantire il massimo livello di accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito".

14. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è sostituito dal seguente:

«71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Cividale del Friuli un contributo straordinario per la riqualificazione del Centro di aggregazione giovanile, ivi compresi i lavori di cablaggio e messa in rete del sistema e per l'acquisto di arredi e attrezzature informatiche.».

16. Il comma 119 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2012 è sostituito dal seguente:

«119. La concessione del contributo di cui al comma 117 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio-assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002 .».

17. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), le parole «entro dodici mesi dal decreto di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione del rendiconto».

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

 

     Art. 10. (Norme urgenti in materia di funzione pubblica)

1. [La Regione può prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso] [56].

2. [Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione può altresì prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie:

a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonchè, per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonchè di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati;

c) [una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'idoneità conseguita in pubblici concorsi banditi dalla Regione per l'accesso alla categoria e al profilo professionale messo a concorso] [57].] [58]

2 bis. [Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso] [59].

3. I termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni, fissati con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), continuano ad applicarsi fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale o degli organi di governo degli enti regionali di determinazione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2012.

5. [In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa] [60].

6. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale-Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «, d'intesa con l'Avvocato della Regione,» sono soppresse e le parole «tenuto conto della tariffa professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), fino alla emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)»;

b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

«2 bis. Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 140/2012, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2000, n. 231 (Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000). Per il periodo successivo, e fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012, il compenso è stabilito nella misura corrispondente ai parametri numerici minimi indicati quale valore di liquidazione per ciascuno scaglione dal decreto del Ministro della giustizia 140/2012, ed è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 231/2000.».

7. [Il primo periodo del comma 33 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente: «La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite.»] [61].

8. [In via di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 14, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), per le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e per gli enti del Servizio sanitario della Regione, la disciplina ivi prevista costituisce, in coerenza e logica continuità con il disposto di cui all'articolo 12, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010] [62].

9. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole «La modalità intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «La mobilità».

10. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 4, 9 e 10 dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

b) i commi 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

11. All'articolo 15 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23 la parola «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) al comma 24 la parola «2012» è sostituita dalla seguente: «2013» e la parola «cinque» dalla seguente: «quattro».

12. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

«1 ter. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate solo sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) e successive modifiche, fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ovvero solo sulla base delle tariffe professionali in precedenza vigenti, laddove applicabili.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti di dipendenti regionali.».

13. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come inseriti dal comma 12, si applicano anche nei procedimenti di rimborso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. [Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonchè in materia di passaggio al digitale terrestre), dopo le parole «degli enti» è aggiunta la parola: «stessi»] [63].

15. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel SpA decade con effetto dall'approvazione del Programma triennale 2014-2016, fatte salve le attività previste nei documenti di attuazione del Programma triennale 2013-2015.».

16. [Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 14 le parole «e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio»;

b) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.»;

c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna» sono soppresse;

f) al comma 2 dell'articolo 18.1 le parole «nonchè quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna,» sono soppresse;

g) l'articolo 18 bis, come inserito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale 20/2002, è abrogato] [64].

 

     Art. 11. (Norme in materia di autonomie locali)

1. Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.».

2. [Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora, successivamente al quarto anno dalla costituzione di una associazione intercomunale, venga meno per uno o più comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti il requisito della contiguità territoriale di cui al comma 1, per effetto del recesso di uno o più comuni o della mancata volontà, di uno o più comuni, di prorogare la durata dell'associazione, il comune o i comuni non contermini possono continuare a far parte dell'associazione a condizione che i medesimi, se interessati a restare nella forma associativa, e i restanti comuni deliberino tale volontà e la attestino nella convenzione quadro.»] [65].

3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.

4. All'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 10 le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013»;

b) alla lettera b) del comma 10 le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento» e le parole «30 per cento» dalle seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 21 le parole «assegnato per l'anno 2012 un fondo» sono sostituite dalle seguenti:«assegnato per l'anno 2013 un fondo».

5. All'articolo 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, commi da 454 a 458, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La Regione riconosce agli enti locali, oltre a quanto previsto dal comma 4, ulteriori spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro che sono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato - Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.»;

c) i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.»;

e) al primo periodo del comma 7 le parole «dei commi 3 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;

f) al comma 7 le parole «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato» sono soppresse;

g) i commi 36 e 37 sono abrogati.

6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 18/2011, nell'articolo 12, comma 13, della legge regionale 17/2008, come sostituito dall'articolo 18, comma 8, della legge regionale 18/2011, nell'articolo 12, commi 16 e 17, della legge regionale 17/2008, nonchè nell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 27/2012, trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

8. [Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2013.». ] [66]

9. [La restituzione del valore delle decurtazioni e dei recuperi dell'incentivo ordinario individuato in attuazione dei criteri contenuti nel Piano di valorizzazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 può essere compensata, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra le amministrazioni partecipanti all'aggregazione sovracomunale:

a) a richiesta del Comune che era capofila della disciolta associazione intercomunale o del Comune sede della disciolta Unione di comuni, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al Comune medesimo e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

b) a richiesta del Comune capofila dell'associazione intercomunale o dell'Unione di comuni e qualora la forma associativa abbia concluso gli anni di incentivazione previsti, a valere sui fondi di parte corrente spettanti rispettivamente al Comune capofila o al Comune sede dell'Unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali] [67].

10. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole «15 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

11. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale [68].

12. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.

13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.

14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.

15. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), è inserito il seguente:

«Art. 10 bis

(Segretario)

1. In alternativa alla figura del Direttore, lo statuto dell'Unione montana può prevedere la nomina, da parte del Presidente, del segretario il quale svolge per l'Unione montana, oltre alle funzioni spettanti al Direttore di cui all'articolo 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della Comunità montana, compresa quella di ufficiale rogante.

2. Il segretario dell'Unione montana è scelto preferibilmente tra i segretari dei Comuni a essa aderenti.».

16. L'articolo 29 della legge regionale 14/2011 è abrogato.

17. [Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

«5 bis. Qualora alla data di costituzione dell'unione il segretario dell'unione non svolga già le funzioni di segreteria in tutti i comuni dell'unione, il sindaco può confermare l'incarico del segretario comunale, diverso da quello dell'unione, fino alla scadenza del contratto.»] [69].

18. [Dopo il numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

«1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.»] [70].

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.

20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

 

     Art. 12. (Norme urgenti in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. A decorrere dal mese in cui entra in vigore la presente legge e sino alla costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura è interrotta la corresponsione dei contributi e l'erogazione dei finanziamenti ai gruppi consiliari ai sensi delle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. In forza dell'interruzione prevista dal comma 1, ai gruppi consiliari non spettano le rate mensili dei contributi e finanziamenti di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 relative al periodo d'interruzione.

3. [Al fine di garantire, in termini di efficacia ed efficienza, la realizzazione degli interessi perseguiti dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni dalla legge 2/2009, la Regione dà attuazione all'istituto della certificazione del credito in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012 (Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni), e secondo quanto disposto dal comma 4 al comma 7] [71].

4. [Per le finalità previste dal comma 3 sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni ivi richiamate l'Amministrazione regionale e gli enti locali della Regione] [72].

5. [Ai fini di cui al comma 3 è ammessa l'istanza di certificazione dei crediti derivanti da contratti di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi] [73].

6. [Ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, il credito certificato può essere ceduto, pro solvendo o pro soluto, a istituti di credito e a intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente, ancorchè il contratto di appalto di lavori e di forniture di beni e servizi abbia espressamente escluso la cedibilità del credito] [74].

7. [Al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto della certificazione dei crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire una banca dati dei crediti certificati, secondo modalità definite con deliberazione giuntale] [75].

8. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:

«6 ter. Le competenze attribuite dal comma 6 bis al Presidente del Consiglio regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.».

9. L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato)

1. In ottemperanza all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Direttore centrale competente in materia di affari europei e, nel settore agricolo e forestale, il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole provvedono alla notifica preventiva alla Commissione europea dei progetti di aiuto di Stato, alle comunicazioni degli aiuti di Stato in esenzione da tale obbligo ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti a istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente Commissione consiliare, su comunicazione del Presidente del Consiglio regionale.

2. I progetti di legge notificati sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale; essi sono discussi solo a seguito della conclusione dell'esame della Commissione europea.

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggetti all'obbligo di notifica, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

4. Gli emendamenti al testo di progetti di legge già approvati dalle competenti Commissioni consiliari, qualora concernenti aiuti di Stato, sono proposti al Consiglio regionale unitamente all'espressa qualificazione dei medesimi quali aiuti di Stato. A seguito della loro approvazione, tali emendamenti sono tempestivamente comunicati dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione per l'inoltro al Direttore centrale competente ai fini della notifica, ai sensi del comma 1. Conseguentemente, a eccezione dei casi di cui al comma 3, la votazione finale dei progetti di legge è temporaneamente sospesa sino alla conclusione dell'esame della Commissione europea.

5. I disegni di legge e le proposte di legge sono sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare corredati delle schede tecniche necessarie alla verifica preliminare della sussistenza di aiuti di Stato e della loro compatibilità con la normativa europea in materia.

6. I disegni di legge sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale già corredati delle schede tecniche di cui al comma 5.

7. Le schede tecniche di cui ai commi 5 e 6, nonchè i moduli di notifica e le schede di informazioni complementari necessari per le notifiche di cui al comma 1, sono compilati a cura della struttura consiliare o giuntale competente, ai sensi dei rispettivi regolamenti di organizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.».

10. All'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «a far data dall'1 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di costituzione dei gruppi consiliari della XI Legislatura»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), come nominati ai fini dell'esame dei rendiconti relativi alle spese elettorali 2013; agli stessi spetta il medesimo compenso previsto dall'articolo 79, comma 1, della legge regionale 28/2007.»;

c) al comma 2 le parole «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1 bis».

11. [A fronte di finanziamenti a titolo di anticipazioni connessi alla cessione pro soluto di crediti non prescritti e certificati dagli enti territoriali debitori, concessi da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e dalle banche a essa convenzionate a favore di imprese appaltatrici aventi sede legale o almeno un'unità operativa sul territorio regionale, Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzata a concedere alle imprese richiedenti un contributo per un importo corrispondente agli interessi maturati dalla data di erogazione dell'anticipazione alla data del pagamento da parte dell'ente territoriale] [76].

12. [Il contributo è concesso e liquidato da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")] [77].

13. [Per le finalità previste dai commi 11 e 12 l'Amministrazione regionale trasferisce apposite risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA] [78].

14. [Il regolamento attuativo di quanto previsto dai commi da 11 a 13 è predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [79].

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2013, di cui 200.000 euro destinati a favore delle imprese localizzate nel territorio classificato montano ai sensi della legge regionale 33/2002, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 2082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Trasferimento di risorse finanziarie a Banca Mediocredito del Friuli Venezia SpA per la concessione alle imprese di contributi corrispondenti agli interessi maturati su anticipazioni connesse alla cessione pro soluto di crediti certificati dagli enti territoriali debitori".

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 per complessivi 700.000 euro per l'anno 2013 si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

UBI

capitolo

importo

11.3.1.1184

1452

100.000

10.4.1.1171

1533

200.000

11.3.1.1185

9670

200.000

10.5.1.1176

9680

200.000

 

17. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 1114 del medesimo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria)

1. Alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:

a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;

b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;

c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;

d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;

e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81; si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[2] Alinea così modificato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[6] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[9] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[10] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[11] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[12] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[13] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[14] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[15] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[20] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[21] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[22] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[23] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[24] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[25] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[26] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[27] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[28] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[29] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[30] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[31] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[32] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[33] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[34] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[35] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[45] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[46] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[47] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 novembre 2014, n. 21.

[48] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[49] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[50] La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[51] La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[52] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[53] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[54] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[55] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[56] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[57] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[58] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[59] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[60] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[61] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[62] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[63] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[64] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[65] Comma abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[66] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[67] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[69] Comma abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[70] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[71] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[72] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[73] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[74] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[75] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[76] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[77] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[78] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[79] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.