§ 6.5.19 - L.R. 8 agosto 2007, n. 21.
Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:08/08/2007
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Principi dell’ordinamento contabile della Regione)
Art. 3.  (Principi di bilancio)
Art. 4.  (Strumenti di programmazione finanziaria regionale)
Art. 5.  (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
Art. 6.  (Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)
Art. 7.  (Relazione politico-programmatica regionale)
Art. 8.  (Legge strumentale alla manovra di bilancio)
Art. 9.  (Legge finanziaria)
Art. 10.  (Altre leggi di spesa)
Art. 11.  (Leggi di spesa pluriennale)
Art. 12.  (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)
Art. 13.  (Bilancio pluriennale)
Art. 14.  (Bilancio annuale)
Art. 15.  (Classificazione delle entrate)
Art. 16.  (Classificazione delle spese)
Art. 17.  (Fondi globali)
Art. 18.  (Fondi di riserva)
Art. 19.  (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)
Art. 20.  (Fondi per interventi a finanziamento statale)
Art. 21.  (Fondi per interventi intersettoriali)
Art. 22.  (Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 110/2002)
Art. 23.  (Risorse assegnate alla Regione)
Art. 24.  (Ricorso al mercato finanziario)
Art. 24 bis.  (Limite all'assunzione di obbligazioni pluriennali)
Art. 25.  (Gestioni fuori bilancio della Regione)
Art. 26.  (Esercizio provvisorio)
Art. 27.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale)
Art. 28.  (Programma operativo di gestione)
Art. 29.  (Modifica del codice di finanza regionale)
Art. 30.  (Gestione provvisoria)
Art. 31.  (Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)
Art. 32.  (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)
Art. 33.  (Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro e istituzione di nuovi capitoli
Art. 34.  (Assestamento di bilancio)
Art. 35.  (Altre variazioni al bilancio)
Art. 36.  (Fasi dell’entrata)
Art. 37.  (Accertamento)
Art. 38.  (Riscossione e versamento)
Art. 39.  (Residui attivi)
Art. 40.  (Prenotazione delle risorse)
Art. 41.  (Fasi della spesa)
Art. 42.  (Impegno della spesa)
Art. 43.  (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)
Art. 44.  (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)
Art. 45.  (Liquidazione della spesa)
Art. 46.  (Ordinazione della spesa)
Art. 47.  (Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)
Art. 48.  (Pagamento di ruoli di spesa fissa)
Art. 49.  (Pagamento delle spese per il personale e per le collaborazioni coordinate e continuative
Art. 50.  (Altre forme di pagamento)
Art. 51.  (Residui passivi)
Art. 51 bis.  (Contenimento della formazione di residui passivi)
Art. 51 ter.  (Cancellazione dei residui perenti)
Art. 52.  (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati)
Art. 52 bis.  (Trasporto degli ordini di accreditamento)
Art. 52 ter.  (Controllo a campione)
Art. 52 quater.  (Limiti d'importo pagamento in contanti)
Art. 53.  (Controllo interno di ragioneria)
Art. 54.  (Natura del controllo interno di ragioneria)
Art. 55.  (Verifica della regolarità contabile)
Art. 56.  (Verifica di legalità della spesa o dell’atto)
Art. 57.  (Attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giuntale)
Art. 58.  (Efficacia degli atti di impegno della spesa)
Art. 59.  (Visto di ragioneria sui titoli di spesa)
Art. 59 bis.  (Registrazioni e visti in chiusura d'esercizio)
Art. 59 ter.  (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)
Art. 59 quater.  (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche)
Art. 59 quinquies.  (Controllo interno di ragioneria)
Art. 60.  (Finalità e struttura del sistema di controllo direzionale)
Art. 61.  (Contabilità economico-analitica della Regione)
Art. 62.  (Sistema degli indicatori di prestazione)
Art. 63.  (Procedure)
Art. 64.  (Rendiconto generale)
Art. 65.  (Relazione di verifica)
Art. 66.  (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d’esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)
Art. 67.  (Recuperi di somme erogate)
Art. 68.  (Leggibilità del bilancio)
Art. 69.  (Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)
Art. 70.  (Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)
Art. 71.  (Enti funzionali)
Art. 72.  (Gestione informatizzata dei titoli)
Art. 72 bis.  (Valutazione di congruità e attestazione di conformità)
Art. 73.  (Applicazione della contabilità generale dello Stato)
Art. 74.  (Rinvio normativo)
Art. 75.  (Norme transitorie)
Art. 76.  (Applicazione)
Art. 77.  (Abrogazioni)


§ 6.5.19 - L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

(B.U. 16 agosto 2007, n. 33)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge definisce gli strumenti di programmazione finanziaria e disciplina l’ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale di autonomia.

 

     Art. 2. (Principi dell’ordinamento contabile della Regione)

     1. L’ordinamento contabile della Regione si fonda su principi volti a:

     a) consentire alla politica finanziaria della Regione di concorrere con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Unione europea;

     b) conferire chiarezza e trasparenza ai documenti contabili al fine di offrire la massima comprensione dei fatti contabili ed economici riguardanti l’attività della Regione;

     c) porre in essere gli strumenti per riscontrare il grado di efficacia ed efficienza dei processi di acquisizione e di impiego delle risorse;

     d) rispettare la distinzione tra il ruolo di direzione politica e quello di gestione amministrativa, affidato alla responsabilità della dirigenza;

     e) applicare le forme di delegificazione, semplificazione e accelerazione delle procedure.

 

     Art. 3. (Principi di bilancio)

     1. Il bilancio di previsione della Regione è redatto nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

     a) annualità: l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, il quale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale data non possono effettuarsi accertamenti d’entrata e impegni di spesa, nonchè operazioni di cassa, riferiti all’anno precedente;

     b) unità: tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in un unico bilancio; le entrate confluiscono in una massa unica e indistinta che finanzia l’intero ammontare delle spese, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo particolari eccezioni disposte con legge;

     c) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate le gestioni fuori bilancio, salvo specifiche autorizzazioni legislative;

     d) integrità: tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione, e di eventuali altre spese ad esse connesse, e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative;

     e) specificazione: le entrate e le spese non possono essere previste cumulativamente nel loro insieme, ma analiticamente;

     f) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;

     g) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione da parte dei cittadini, nei limiti imposti dalle regole contabili;

     h) pareggio finanziario: il bilancio prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;

     i) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni internazionali previste per il sistema pubblico e in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari;

     j) pubblicità: il bilancio è portato a conoscenza della comunità regionale.

 

Capo II

Programmazione finanziaria

 

     Art. 4. (Strumenti di programmazione finanziaria regionale)

     1. La programmazione finanziaria si esplica attraverso l’adozione dei seguenti documenti:

     a) [il documento di programmazione economico-finanziaria regionale] [1];

     b) la relazione politico-programmatica regionale;

     c) [l’eventuale legge strumentale alla manovra di bilancio] [2];

     d) la legge finanziaria;

     e) il bilancio pluriennale e il bilancio annuale.

 

     Art. 5. (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale) [3]

     [1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di seguito denominato DPEFR, è un atto di indirizzo per la manovra finanziaria di bilancio pluriennale e annuale.

     2. Il DPEFR contiene:

     a) il quadro economico di sintesi per macro aggregati;

     b) il quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stimate in coerenza con l’andamento economico regionale e del Paese;

     c) l’indicazione dei vincoli e delle compatibilità delle politiche regionali derivanti da quelle comunitarie e statali, nonchè dagli indirizzi e dalle scelte contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato;

     d) gli indirizzi per la gestione delle spese relative al funzionamento della Regione, degli enti e aziende dipendenti dalla Regione e delle autonomie locali;

     e) la definizione delle priorità di intervento per le politiche di settore e intersettoriali;

     f) la stima del fabbisogno finanziario complessivo;

     g) gli indirizzi per l’eventuale variazione delle entrate.

     3. Il DPEFR è inviato al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale.

     4. Il DPEFR è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

 

     Art. 6. (Esame consiliare degli strumenti di programmazione finanziaria regionale)

     1. [La Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta il DPEFR al Consiglio regionale che ne dibatte i contenuti e lo approva. Decorso il termine dell’1 ottobre successivo e in assenza di determinazioni del Consiglio, la Giunta regionale presenta comunque i documenti di cui al comma 2] [4].

     2. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale la relazione politico-programmatica regionale, di seguito denominata RPPR, il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. [Entro lo stesso termine, la Giunta può presentare il disegno di legge strumentale alla manovra di bilancio con i contenuti previsti dall’articolo 8 [5]].

     3. Il Consiglio regionale esamina e approva la RPPR e i disegni di legge di cui al comma 2 nella sessione di bilancio. Il Consiglio regionale disciplina con il proprio regolamento interno lo svolgimento della sessione di bilancio.

     4. [La Giunta regionale presenta, in allegato ai documenti di cui al comma 2, il progetto di Programma operativo di gestione, di seguito denominato POG, previsto dall’articolo 28. Tale progetto, pur non essendo oggetto di approvazione consiliare, è coordinato nell’ambito dei lavori della sessione di bilancio] [6].

     5. Il Consiglio regionale, nell’ambito dei poteri di indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale, verifica l’attuazione degli ordini del giorno approvati durante le sessioni di bilancio.

 

     Art. 7. (Relazione politico-programmatica regionale)

     1. La RPPR è un atto di indirizzo dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale.

     2. La RPPR è articolata in tre parti:

     a) la prima parte contiene:

     1) l’aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all’occupazione, anche in un’ottica di genere, e alla bilancia commerciale;

     2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;

     b) la seconda parte contiene:

     1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;

     2) l’analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;

     3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;

     4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;

     c) la terza parte contiene:

     1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonchè gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;

     2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all’articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.

     3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria [7].

 

     Art. 8. (Legge strumentale alla manovra di bilancio) [8]

     [1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresì coordinate con le priorità di intervento previste nel DPEFR.

     2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee.

     3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.]

 

     Art. 9. (Legge finanziaria)

     1. Coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede [9]:

     a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;

     b) alla determinazione dell’ammontare delle previsioni di entrata;

     c) all’autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;

     c bis) a disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali che devono avere riflessi sul bilancio ed effetti economici, finanziari e contabili [10];

     d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unità di bilancio, con riferimento ai capitoli di cui all'articolo 12, comma 3, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l’attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell’Amministrazione regionale nell’assunzione degli impegni di spesa [11];

     e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;

     f) all’accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l’approvazione del bilancio;

     g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

     1 bis. I nuovi interventi previsti dal comma 1, lettera c bis), sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina normativa organica [12].

     1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c bis), d) ed e), costituiscono autorizzazioni di spesa [13].

 

     Art. 10. (Altre leggi di spesa)

     1. Le leggi che autorizzano spese ne indicano l’ammontare complessivo e la quota a carico di ciascun esercizio, compatibilmente con il quadro di riferimento stabilito dal bilancio pluriennale.

     2. Qualora la legge preveda la costituzione di nuovi modelli organizzativi esterni all’Amministrazione regionale, tale previsione deve essere sorretta da un’analisi dei costi e dei benefici e da valutazioni tecniche ed economiche che ne dimostrino la convenienza.

 

     Art. 11. (Leggi di spesa pluriennale)

     1. Le leggi regionali che comportano spese a carattere pluriennale si distinguono, in funzione delle cause da cui deriva la pluriennalità della spesa, in:

     a) leggi che autorizzano spese per attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente;

     b) leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi;

     c) leggi che autorizzano limiti d’impegno per l’assunzione di obbligazioni pluriennali.

     2. Le leggi che autorizzano attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell’entità della relativa spesa.

     3. Le leggi che autorizzano spese per opere, programmi o interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi indicano l’ammontare complessivo della spesa prevista per l’intera opera, programma o intervento e la quota a carico di ciascun esercizio.

     4. Le leggi che autorizzano limiti d’impegno per l’assunzione di obbligazioni pluriennali stabiliscono il numero delle annualità e l’ammontare della quota a carico di ciascun esercizio.

 

     Art. 12. (Bilancio pluriennale e bilancio annuale)

     1. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale possono essere rappresentati in un unico documento, nel quale il totale delle entrate e delle spese effettive e il totale generale delle entrate e delle spese comprendenti anche le partite di giro, sono approvati distintamente.

     2. Il bilancio, pluriennale e annuale, è costituito dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 15 e 16, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per finalità.

     3. Le previsioni del bilancio pluriennale e annuale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l’entrata sia per la spesa, in unità di bilancio costituenti le unità fondamentali di bilancio, nonchè disaggregate per capitoli in relazione ai contenuti economici e funzionali, definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento [14].

     4. Per ciascuna unità di bilancio di entrata e di spesa, come individuate rispettivamente dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 5, con riferimento ai capitoli di cui al comma 3, il bilancio pluriennale e annuale indica l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce [15].

     5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata [16].

     6. In apposito riquadro sono esposti i seguenti valori:

     a) risparmio pubblico;

     b) indebitamento o accreditamento netto;

     c) ammontare delle risorse vincolate;

     d) ricorso al mercato per la copertura di spese di competenza dell’anno di riferimento;

     e) pareggio finanziario.

     7. Nel riquadro previsto al comma 6 è, inoltre, data dimostrazione del rispetto dei seguenti limiti e principi:

     a) pareggio economico;

     b) limite di indebitamento indicato nell’articolo 24, comma 2.

     8. Le previsioni di spesa di cui al comma 4 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

 

          Art. 13. (Bilancio pluriennale)

     1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio.

     2. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi e a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

     3. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

     4. Al bilancio pluriennale è allegato l’elenco delle spese pluriennali che si estendono oltre il triennio suddivise per annualità di accensione.

 

     Art. 14. (Bilancio annuale)

     1. Il bilancio annuale è costituito da:

     a) uno stato di previsione delle entrate;

     b) uno stato di previsione delle spese;

     c) un quadro generale riassuntivo.

     2. Il bilancio annuale è corredato di prospetti che riportano:

     a) le assegnazioni di risorse a destinazione di spesa vincolata di cui all’articolo 23;

     b) le spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario;

     c) gli accantonamenti a fondo globale, di parte corrente e di parte capitale, suddivisi in relazione all’oggetto.

     3. Al bilancio annuale sono allegati:

     a) l’elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti;

     b) [l’elenco delle unità di bilancio con l’indicazione delle norme sostanziali che autorizzano la spesa] [17].

 

     Art. 15. (Classificazione delle entrate)

     1. Le entrate della Regione sono ripartite in titoli, categorie e unità di bilancio.

     2. Il titolo classifica le entrate secondo la loro fonte.

     3. Le categorie suddividono le entrate secondo la natura dei cespiti.

     4. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare dell’entrata. Esse individuano un raggruppamento omogeneo di entrate caratterizzate dal cespite comune.

     5. I titoli e le categorie sono individuati nell’allegato A) alla presente legge.

 

     Art. 16. (Classificazione delle spese)

     1. Le spese della Regione sono ripartite in finalità, funzioni, titoli e unità di bilancio.

     2. Le finalità esprimono la destinazione delle risorse in relazione agli ambiti generali di intervento della Regione e in relazione al funzionamento della medesima. Gli ambiti generali di intervento rappresentano i bisogni di sviluppo economico e sociale della comunità regionale, nonchè di tutela del territorio.

     3. Le funzioni esprimono i settori di intervento in cui si articola il perseguimento delle finalità. Le funzioni si suddividono in un numero di unità di bilancio adeguato alla rappresentazione dei bisogni specifici della comunità e del territorio regionale.

     4. Il titolo classifica le spese per natura.

     5. Le unità di bilancio rappresentano il livello elementare della spesa. Ciascuna unità di bilancio individua un raggruppamento di attività destinate a soddisfare il medesimo bisogno della comunità o del territorio regionale. Per garantire la confrontabilità, la classificazione in unità di bilancio è mantenuta tendenzialmente costante nel tempo.

     6. A fini conoscitivi è data evidenza, nell’ambito di ciascuna unità di bilancio, dell’ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d’impegno.

     7. Le finalità, le funzioni e i titoli sono individuati nell’allegato A) alla presente legge.

 

     Art. 17. (Fondi globali)

     1. In apposita unità di bilancio sono individuate le risorse destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

     2. Le risorse di cui al comma 1 non sono riportate nel programma operativo di gestione previsto dall’articolo 28.

 

     Art. 18. (Fondi di riserva)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

     a) fondo di riserva per le spese impreviste;

     b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;

     c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;

     c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati [18];

     d) fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale;

     d bis) Fondo per le garanzie prestate dalla Regione [19].

     2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

     3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all’atto dell’adozione della legge di approvazione del bilancio.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli [20].

     5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonchè a spese d’ordine relative all’accertamento e alla riscossione delle entrate [21].

     6. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli [22].

     7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

     7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c) [23].

     7 ter. [Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio] [24].

     8. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli [25].

     9. Il fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

     10. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l’attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli [26].

     11. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

     11 bis. Il fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione è destinato alla copertura delle operazioni assistite da garanzia o controgaranzia regionale e degli oneri dalle stesse derivanti [27].

     11 ter. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le garanzie prestate dalla Regione e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli. Con lo stesso decreto l'Assessore provvede, qualora necessario, a istituire nuove unità di bilancio e nuovi capitoli [28].

 

     Art. 19. (Fondi per interventi a finanziamento comunitario)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d’investimento, i fondi per interventi a finanziamento comunitario [29].

     2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all’approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonchè all’adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

     3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individua annualmente:

     a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

     b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;

     c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonchè i relativi interventi;

     d) la quota dei fondi da riservare all’adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

     5. Relativamente agli interventi costituenti il parco-progetti di cui al comma 4, lettera c), con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta l’iscrizione degli stanziamenti relativi nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, mediante prelevamento dai fondi previsti al comma 1 [30].

     6. A seguito dell’approvazione da parte degli organi comunitari e statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, lettere a), b) e d), con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l’intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato e dalla Unione europea.

     6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare [31].

     7. In caso di modifica ai piani finanziari afferenti a programmi e progetti comunitari già iscritti nel bilancio regionale, con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono disposti i necessari adeguamenti, utilizzando, ove necessario, le risorse di cui al comma 4, lettera d).

     8. Per le finalità previste dai commi 5, 6 e 7, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all’approvazione della deliberazione relativa all’anno successivo.

 

     Art. 20. (Fondi per interventi a finanziamento statale)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti, in apposite unità di bilancio e capitoli distinte in spese correnti e spese d’investimento, i fondi per interventi a finanziamento statale [32].

     2. I fondi sono finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all’approvazione degli organi statali o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonchè all’adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio.

     3. Relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, la disponibilità dei fondi costituisce riscontro della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi statali.

     4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione, individua annualmente:

     a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;

     b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento statale.

     5. A seguito dell’approvazione da parte degli organi statali dei programmi e dei progetti di cui al comma 4, con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sono iscritte nel bilancio le entrate e le spese ivi previste, ed è disposto il prelevamento della quota di cofinanziamento regionale per l’intera estensione temporale del piano finanziario, approvato dallo Stato.

     6. Per le finalità previste dal comma 5 la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 conserva i propri effetti fino all’approvazione della deliberazione relativa all’anno successivo.

 

     Art. 21. (Fondi per interventi intersettoriali)

     1. I fondi per interventi intersettoriali sono istituiti con legge regionale.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate annualmente le quote dei fondi da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione delle quote medesime, ed è disposto il prelevamento delle somme dai fondi e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli [33].

 

     Art. 22. (Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 110/2002)

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale è iscritto, in un’apposita unità di bilancio e capitoli, il fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), al fine di erogare incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore [34].

     2. Per la gestione delle risorse afferenti al fondo di cui al comma 1 si adottano le procedure previste dall’articolo 21, comma 2.

 

     Art. 23. (Risorse assegnate alla Regione)

     1. Le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario.

     2. Nei casi di assegnazioni di risorse a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.

     3. La Regione ha facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle a essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell’esercizio immediatamente successivo.

     4. Qualora le assegnazioni di risorse di cui al presente articolo attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall’esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d’impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

 

     Art. 24. (Ricorso al mercato finanziario)

     1. Il ricorso al mercato finanziario da parte della Regione può essere autorizzato esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di assestamento del bilancio di previsione, al fine di provvedere alla copertura di spese di investimento.

     2. L’importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale [35].

     3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell’Amministrazione regionale.

     4. Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate di ammortamento derivanti dal ricorso al mercato finanziario e degli strumenti derivati, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia.

     5. Ai fini della gestione delle entrate, l’accertamento delle somme riferite a spese finanziate con il ricorso al mercato finanziario può essere effettuato sulla base di quanto disposto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 326/2003.

 

     Art. 24 bis. (Limite all'assunzione di obbligazioni pluriennali) [36]

     1. L'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

     Art. 25. (Gestioni fuori bilancio della Regione)

     1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.

     2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

     a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

     b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

     c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

     d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell’istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

     3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

 

     Art. 26. (Esercizio provvisorio)

     1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate e l’impegno e il pagamento delle spese, nei limiti di cui all’articolo 30, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.

     2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento.

 

     Art. 27. (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

     1. Il Consiglio regionale dispone per l’esercizio delle proprie funzioni di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

 

Capo III

Programma operativo di gestione

 

     Art. 28. (Programma operativo di gestione) [37]

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale e dell'assestamento di bilancio, adotta il POG con propria deliberazione [38].

     2. Il POG svolge la funzione di documento per la definizione delle linee operative per la gestione degli interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa [39].

     3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l’assetto organizzativo e l’articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.

     4. [Nel POG le unità di bilancio degli stati di previsione dell’entrata e della spesa sono disaggregate in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione, in relazione agli interventi da realizzare e agli obiettivi da perseguire, ivi inclusi quelli a carattere trasversale di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), numero 2)] [40].

     5. [Ogni capitolo è attribuito a un unico centro di responsabilità amministrativa] [41].

     6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata sono iscritti in appositi capitoli.

     7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell’Amministrazione regionale nell’assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d’impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell’estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.

     8. A decorrere dall’1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all’articolo 30, sulla base dell’ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento [42].

     9. Al POG sono allegati:

     a) l’elenco delle spese obbligatorie;

     b) l’elenco delle spese d’ordine;

     c) l’elenco delle spese considerate impreviste.

     10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20, 32, comma 1 bis, e 33 nonchè quelle relative alle disposizioni richiamate dall'articolo 35 determinano anche le conseguenti variazioni al POG [43].

     10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposti gli storni tra capitoli all'interno della medesima unità di bilancio qualora ciò si renda necessario:

a) al fine di un migliore utilizzo delle risorse, ad esclusione dei capitoli riguardanti spese il cui beneficiario, il quantum e l'oggetto siano individuati in legge;

b) in relazione all'articolazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali [44];

b bis) in relazione alla categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione [45].

     10 ter. Nei casi previsti dal comma 10 bis, con la medesima deliberazione della Giunta regionale viene disposta l'istituzione di nuovi capitoli del bilancio regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di ripartire, nell'ambito delle medesime finalità, lo stanziamento di capitoli esistenti nel bilancio medesimo in funzione della competenza amministrativa dei singoli servizi o in funzione della categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione [46].

 

     Art. 29. (Modifica del codice di finanza regionale)

     1. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell’ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

     2. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all’interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all’istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.

 

     Art. 30. (Gestione provvisoria)

     1. Qualora l’1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi [47].

 

Capo IV

Variazioni al bilancio

 

     Art. 31. (Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa) [48]

     1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.

     2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

     3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.

     4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.

 

     Art. 32. (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie)

     1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 23 non previsti nel bilancio, con deliberazione della Giunta regionale è disposta l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata [49].

     1 bis. Qualora l'assegnazione di fondi abbia ad oggetto programmi e progetti comunitari approvati da parte degli organi statali e comunitari e per i quali la Giunta regionale con propria deliberazione abbia già definito i contenuti di cui all'articolo 28, comma 2, l'Assessore alle risorse economiche e finanziarie dispone con decreto l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità di bilancio e capitoli, istituendo, ove occorra, nuove unità di bilancio e capitoli in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sulle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata [50].

 

     Art. 33. (Variazione di stanziamenti relativi al ricorso al mercato finanziario e alle partite di giro e istituzione di nuovi capitoli [51])

     1. Con decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono disposte:

     a) le variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità di bilancio e capitoli relativi al rimborso della quota capitale e quelli relativi alla quota interessi e oneri accessori, derivanti dal ricorso al mercato finanziario [52];

     b) le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli relativi a partite di giro di entrata e di spesa disponendo, ove necessario, l'istituzione di nuovi unità di bilancio e capitoli [53];

     b bis) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio [54].

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposte le variazioni di stanziamenti di unità di bilancio e capitoli resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie relative alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati [55].

 

     Art. 34. (Assestamento di bilancio)

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell’assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all’aggiornamento degli elementi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 12, anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell’esercizio precedente, nonchè alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l’equilibrio del bilancio.

     1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione [56].

     2. [Al documento di cui al comma 1 è allegato l’aggiornamento del POG] [57].

     3. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le modalità di esame e di approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

 

     Art. 35. (Altre variazioni al bilancio)

     1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonchè con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale [58].

 

Capo V

Gestione delle entrate

 

     Art. 36. (Fasi dell’entrata)

     1. Le fasi di gestione dell’entrata sono l’accertamento, la riscossione e il versamento.

 

     Art. 37. (Accertamento)

     1. L’accertamento costituisce la prima fase di gestione dell’entrata, mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

     a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;

     b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;

     c) quantificata la somma da incassare;

     d) individuata la relativa scadenza.

     1 bis. L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto [59].

 

     Art. 38. (Riscossione e versamento)

     1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell’entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute alla Regione.

     2. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordini di riscossione fatti pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria.

     3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all’introito della somma mediante emissione della bolletta d’incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.

     4. L’entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

 

     Art. 39. (Residui attivi)

     1. Le entrate accertate nelle scritture contabili e non riscosse entro il termine dell’esercizio rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell’esercizio finanziario.

     2. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto del Ragioniere generale e sono mantenute nelle scritture contabili fino a quando non vengano riconosciute di dubbia o difficile esazione ovvero assolutamente inesigibili [60].

     3. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d’esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro [61].

     4. L’importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione.

 

Capo VI

Gestione delle spese

 

     Art. 40. (Prenotazione delle risorse) [62]

     1. La prenotazione delle risorse è l'atto con il quale l'organo competente appone un vincolo provvisorio sulle risorse relative a procedure in via di espletamento, a fronte di una spesa presuntivamente determinata [63].

     2. La prenotazione delle risorse non è necessaria in caso di:

a) procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

b) procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

c) procedimenti finalizzati all'impegno della spesa relativa ai compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese ai componenti di comitati e commissioni previsti da leggi regionali;

d) beneficiario, quantum e oggetto dell'intervento individuati dalla legge;

e) spese obbligatorie iscritte annualmente negli appositi elenchi;

f) spese gravanti su capitoli di partite di giro [64].

     3. [Nei procedimenti contributivi il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente ad adottare, contestualmente alla prenotazione, gli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili] [65].

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il medesimo soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 è altresì competente all'adozione dell'atto con il quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto da affidare, le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti [66].

     4 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il soggetto competente alla prenotazione delle risorse di cui al comma 1 individua gli elementi essenziali del contratto da affidare. La Centrale unica di committenza regionale, con proprio atto, individua le procedure di aggiudicazione, i criteri di selezione degli operatori economici ed i criteri di aggiudicazione degli appalti [67].

 

     Art. 41. (Fasi della spesa)

     1. Le fasi di gestione della spesa sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

 

     Art. 42. (Impegno della spesa)

     1. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell’esercizio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione in base a un'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell’esercizio [68].

 

     Art. 43. (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

     1. Per le spese d’investimento autorizzate da leggi di spesa pluriennale possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge [69].

     2. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva autorizzata dalla legge quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, oppure quando ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza [70].

     3. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione a norma dei commi 1 e 2 l’impegno può estendersi a più anni nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e del relativo allegato di cui all’articolo 13, comma 4, fermo restando che formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

     4. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 44. (Impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali)

     1. I contratti non sono soggetti ad approvazione.

     2. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto, nei limiti delle risorse prenotate, quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e, in ogni caso, prima dell'esecuzione del contratto [71].

     2 bis. [Il contratto è esecutivo a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato ai sensi dell'articolo 58] [72].

     3. [Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta o ristretta, la stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione del parere di congruità reso secondo modalità disciplinate con apposito regolamento] [73].

 

     Art. 45. (Liquidazione della spesa)

     1. La liquidazione della spesa consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare nei limiti dell'impegno assunto, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore [74].

     2. [Con apposito regolamento sono disciplinati i tempi, i modi e le responsabilità connessi alla liquidazione delle spese] [75].

 

     Art. 46. (Ordinazione della spesa) [76]

     1. L'ordinazione consiste nell'ordine impartito al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa.

     2. L'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta a fronte della richiesta di ordinazione formulata dall'organo competente a disporre la liquidazione della spesa, tenuto conto della programmazione dei flussi di cassa di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

     3. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stata autorizzata l'apertura di un ruolo di spesa fissa è disposta tenuto conto delle scadenze indicate nel ruolo medesimo.

     3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo [77].

     4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, l'ordinazione di pagamento della spesa viene disposta, quale ordinatore primario della spesa, dall'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sul relativo atto di liquidazione.

     5. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ordine di accreditamento è disposta, quale ordinatore secondario della spesa, dal funzionario delegato a favore del quale l'ordine di accreditamento è aperto.

     6. L'ordinazione di pagamento della spesa per la quale è stato emesso un ruolo di spesa fissa per il pagamento di emolumenti del personale in servizio e in quiescenza, di indennità al Presidente della Regione e agli Assessori regionali e di vitalizi agli Assessori regionali cessati, è disposta, quali ordinatori secondari della spesa, dagli organi competenti a disporre la liquidazione della relativa spesa.

 

     Art. 47. (Modalità di emissione ed estinzione dei titoli di spesa)

     1. [Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell’esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 31, riportando sui medesimi titoli l’importo corrispondente a ogni singola imputazione] [78].

     2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l’importo corrispondente a ogni singolo esercizio.

     3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell’esercizio, il tesoriere regionale è autorizzato a commutare d’ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone beneficiarie.

     4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

     5. [I rapporti con il tesoriere regionale in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni sono regolati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale] [79].

 

     Art. 48. (Pagamento di ruoli di spesa fissa) [80]

     1. L’autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa è diretta ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa.

     2. Gli ordini di pagamento, emessi dagli ordinatori secondari della spesa, sono diretti al tesoriere regionale il quale provvede al pagamento alle scadenze e alle condizioni specificate nei ruoli medesimi, o negli eventuali successivi ruoli di variazione.

     3. Gli ordini di pagamento previsti al comma 2 possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

 

     Art. 49. (Pagamento delle spese per il personale e per le collaborazioni coordinate e continuative [81])

     1. Al pagamento di tutte le competenze fisse e variabili degli amministratori regionali e del personale regionale, compreso quello con contratto a termine e comandato da altre amministrazioni, nonché delle collaborazioni coordinate e continuative, e al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonchè al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti o ruoli di spesa fissa o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati [82].

     1 bis ante. deroga al disposto di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015 , gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile [83].

     1 bis. Per la liquidazione delle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, il soggetto che ha autorizzato la missione determina le spese ammesse a rimborso [84].

 

     Art. 50. (Altre forme di pagamento) [85]

     1. Con decreto del Ragioniere generale sono individuate le spese per le quali il tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati e le modalità di emissione dei titoli a copertura dei pagamenti stessi.

     2. Le spese di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidate dalle strutture regionali competenti che, contestualmente alla liquidazione, richiedono all'organo preposto all'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione di emettere i relativi ordini di pagamento a copertura.

 

     Art. 51. (Residui passivi)

     1. Al fine dell’accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell’esercizio finanziario si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture contabili in base ad atti formali e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.

     2. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all’esercizio scaduto sono accertate con decreto del Ragioniere generale [86].

     3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce [87].

     4. [Sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 3, le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno, le somme impegnate relative a spese per rimborso di mutui e prestiti e per partite di giro, nonchè le somme impegnate per il cui pagamento sia stato emesso un ruolo di spesa fissa limitatamente all'importo delle rate che non sono state pagate] [88].

     4 bis. Al fine di una economica gestione delle scritture contabili, i residui passivi di importo pari o inferiore a 10 euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro [89].

     4 ter. L'importo di cui al comma 4 bis può essere modificato con decreto del Presidente della Regione [90].

     4 quater. Con decreto dell'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione è disposta l'istituzione di capitoli di spesa non previsti nel bilancio di previsione, qualora ciò si renda necessario al fine di provvedere al pagamento di somme in conto residui passivi [91].

 

     Art. 51 bis. (Contenimento della formazione di residui passivi) [92]

     1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :

     a) a fissare, fatta salva comunque la copertura delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione regionale, qualora non stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:

     1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate; la Giunta regionale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;

     2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, nonchè la riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

     b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;

     c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.

     1 bis. Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri [93].

 

     Art. 51 ter. (Cancellazione dei residui perenti) [94]

     1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;

b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione [95].

     2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria, in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.

 

     Art. 52. (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) [96]

     1. I funzionari delegati dell'Amministrazione regionale presentano al competente Servizio della Direzione centrale preposta al controllo il rendiconto delle somme gestite al termine di ciascun esercizio finanziario munito dell'attestazione di riscontro di regolarità amministrativa del soggetto che ha disposto la spesa.

     2. Il termine per la presentazione dei rendiconti di cui al comma 1 scade l'1 marzo successivo alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

     3. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo.

     4. Al rendiconto del funzionario delegato è allegato, in luogo degli ordinativi estinti, un elenco analitico degli ordinativi medesimi che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.

 

     Art. 52 bis. (Trasporto degli ordini di accreditamento) [97]

     1. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati all'esercizio successivo.

     2. Gli ordini di accreditamento concernenti spese in conto capitale, già trasportati all'esercizio successivo sulla base del precedente comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere ulteriormente trasportati su richiesta del funzionario delegato, qualora emessi per la realizzazione in economia nella forma dell'amministrazione diretta di piani, programmi o progetti adottati entro la scadenza dell'esercizio finanziario medesimo. In tali casi il trasporto agli esercizi successivi può essere disposto finchè permanga la necessità della spesa.

     3. Gli ordini di accreditamento, relativi a spese finanziate con assegnazioni statali e comunitarie, ivi compreso il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, emessi sia in conto competenza sia in conto residui, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono, su richiesta del funzionario delegato, essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo sino a che permanga l'esigenza della spesa, avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea per l'attuazione dei programmi e dei progetti.

 

     Art. 52 ter. (Controllo a campione) [98]

     1. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.

     2. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento, è esercitato sempre.

     3. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell'articolo 52, comma 2.

     4. Il regolamento, di cui al comma 1:

a) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;

b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

     4 bis. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati è esercitato entro il secondo esercizio finanziario successivo alla presentazione degli stessi [99].

 

     Art. 52 quater. (Limiti d'importo pagamento in contanti) [100]

     1. I funzionari delegati devono limitare i prelevamenti in contanti, nei limiti autorizzati dall'ordine di accreditamento, alle sole somme strettamente necessarie per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Di tali pagamenti viene allegata adeguata motivazione al rendiconto. I pagamenti sono effettuati nel rispetto dei limiti sull'utilizzo del contante stabiliti dalla normativa nazionale.

 

Capo VII [101]

Controllo interno di ragioneria

 

     Art. 53. (Controllo interno di ragioneria) [102]

     1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sulle proposte di deliberazioni giuntali relative a:

     a) atti di programmazione della spesa dell'Amministrazione regionale [103];

     b) accordi di programma [104];

     c) regolamenti.

     2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita, altresì, sui seguenti atti:

     a) atti amministrativi di impegno di spesa;

     b) atti amministrativi di liquidazione;

     c) titoli di spesa.

     3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o di regolamento a tale controllo.

 

     Art. 54. (Natura del controllo interno di ragioneria) [105]

     1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all’articolo 53, comma 1, e comma 2, lettera a) verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell’atto.

     2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita nelle fattispecie di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c) verificando la regolarità contabile degli stessi.

     3. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.

 

     Art. 55. (Verifica della regolarità contabile) [106]

     1. Il controllo contabile sulle proposte di cui all’articolo 53, comma 1, si esercita accertando che la spesa programmata non ecceda lo stanziamento dell’appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonchè accertando che la quantificazione della spesa programmata sia effettuata ai sensi di legge.

     2. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera a) si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell’appropriato capitolo o che sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, nonchè accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell’atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa [107].

     3. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b) si esercita accertando che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell’atto di impegno di spesa.

     4. Il controllo contabile sugli atti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell’atto di liquidazione.

 

     Art. 56. (Verifica di legalità della spesa o dell’atto) [108]

     1. La verifica di legalità della spesa, della proposta o dell’atto si esercita accertando che gli stessi siano assunti nel rispetto delle disposizioni di legge che li disciplinano.

 

     Art. 57. (Attestazione di conformità sulle proposte di deliberazione giuntale) [109]

     1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione, ne attesta la conformità contabile e la legalità.

     2. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale proponente osservazioni relative alla conformità contabile e alla legalità della proposta di deliberazione. In tal caso la proposta di deliberazione non è oggetto di attestazione.

 

     Art. 58. (Efficacia degli atti di impegno della spesa) [110]

     1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l’atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

     2. L’impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al comma 1.

     3. Entro il termine indicato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare alla Direzione centrale che ha emanato l’atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell’atto sottoposto al controllo. In tal caso l’atto non è ammesso alla registrazione.

     4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell’atto sottoposto a controllo. In tal caso l'organo che ha emanato l’atto può recepire le osservazioni della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l’atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione [111].

 

     Art. 59. (Visto di ragioneria sui titoli di spesa) [112]

     1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, appone il visto sul titolo di spesa [113].

     2. Entro il termine di cui al comma 1, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione e del titolo di spesa. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto [114].

 

     Art. 59 bis. (Registrazioni e visti in chiusura d'esercizio) [115]

     1. La Direzione centrale risorse economiche e finanziarie è autorizzata, dal 20 al 31 dicembre compresi di ogni anno, a registrare gli atti e a vistare i titoli di spesa presi in carico a decorrere dal 20 dicembre, sotto la responsabilità del dirigente che li ha emanati.

 

Capo VII bis [116]

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici

 

     Art. 59 ter. (Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici) [117]

     1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio dell'Amministrazione regionale, le liquidazioni di spesa, nonchè la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonchè gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge e dalla vigente normativa contabile, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di rappresentazione e di trasmissione, compresi i supporti ottici.

     2. I visti di controllo, comunque denominati, e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazioni sui corrispondenti sistemi informatici.

     3. Qualora l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l'emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l'apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.

 

     Art. 59 quater. (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche) [118]

     1. Con apposito regolamento si provvede a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 59 ter, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.

     2. La Giunta regionale emana le direttive per l'adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1.

 

     Art. 59 quinquies. (Controllo interno di ragioneria) [119]

     1. [Sugli atti inerenti i procedimenti di spesa adottati mediante l'utilizzo di sistemi informatici ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater, la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale, dispone controlli a campione per verificare la regolarità degli atti ai sensi del capo VII] [120].

     2. Le liquidazioni di spesa disposte con procedure informatiche ai sensi degli articoli 59 ter e 59 quater riportano, fino ad avvenuta operatività della gestione informatizzata dei flussi documentali, gli estremi della documentazione e degli accertamenti idonei a comprovare atti adeguati ad attestare il diritto del creditore.

     3. [Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 59 quater disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità delle procedure di liquidazione delle spese, nonchè applicando tecnologie atte a garantire l'evidenza dei singoli aggiornamenti degli archivi informatici] [121].

 

Capo VIII [122]

[Sistema di controllo direzionale]

 

     Art. 60. (Finalità e struttura del sistema di controllo direzionale) [123]

     [1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonchè per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e l’efficienza nell’impiego delle risorse.

     2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:

     a) un sistema di contabilità economico-analitica;

     b) un sistema di indicatori di prestazione;

     c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonchè dei risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunità e sul territorio del Friuli Venezia Giulia; ove risulti significativo, la reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei bilanci delle società partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.]

 

     Art. 61. (Contabilità economico-analitica della Regione) [124]

     [1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilità economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilità. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti.

     2. Le finalità della contabilità economico-analitica sono il controllo dei costi dei centri di responsabilità e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente.]

 

     Art. 62. (Sistema degli indicatori di prestazione) [125]

     [1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

     2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilità o a processi che coinvolgono più centri.

     3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale è approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai singoli centri di responsabilità è garantita la coerenza con quelli approvati dalla Giunta regionale.

     4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:

     a) l’efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati o opere allestite;

     b) l’efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;

     c) l’efficacia misurata come rapporto tra l’impatto ottenuto attraverso l’azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine;

     d) l’efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere femminile.

     5. Al fine di consentire la valutazione d’impatto delle politiche regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti effettuati, nonchè ai risultati ottenuti.]

 

Capo IX

Rendiconto generale

 

     Art. 63. (Procedure)

     1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento ed è trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.

     2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto.

     3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto è approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.

     4. Il Consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalità di esame e di approvazione.

 

     Art. 64. (Rendiconto generale)

     1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

     2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un’articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalità e funzioni, e per unità di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.

     3. A fronte delle somme previste per l’esercizio, il conto del bilancio comprende:

     a) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

     d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui;

     e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

     f) le somme trasferite all’esercizio successivo.

     4. [Al conto del bilancio è allegato un documento contenente la ripartizione delle unità di bilancio in capitoli] [126].

     5. Il conto generale del patrimonio comprende:

     a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

     b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

     6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto è altresì allegato l’ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

 

     Art. 65. (Relazione di verifica)

     1. La Regione effettua in sede di rendicontazione una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi regionali. Tale valutazione, organizzata secondo un’articolazione per finalità e funzioni, è oggetto di una specifica relazione di verifica allegata al rendiconto generale.

 

Capo X

Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione

 

     Art. 66. (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d’esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento)

     1. Le quote degli stanziamenti di spesa, nonchè dei relativi fondi, finanziati con utilizzo delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 (Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976), convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976 e dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976), e successivi rifinanziamenti, e delle risorse erogate da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 (Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli Venezia Giulia), costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione [127].

     2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione [128].

     3. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall’articolo 51, comma 3.

     3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo [129].

     4. [Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio finanziario, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all’esercizio successivo finchè permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato] [130].

 

     Art. 67. (Recuperi di somme erogate)

     1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 336/1976, e dell’articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.

     2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un’apposita unità di bilancio di entrata denominata "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate", e nella parte riferita alla spesa sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa [131].

 

Capo XI

Norme finali e transitorie

 

     Art. 68. (Leggibilità del bilancio)

     1. Tutte le voci singolarmente presenti nell’attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.

 

     Art. 69. (Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)

     1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell’entrata e della spesa.

 

     Art. 70. (Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)

     1. A decorrere dall’1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall’articolo 30, sulla base dell’ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all’esercizio di riferimento.

 

     Art. 71. (Enti funzionali)

     1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l’Amministrazione regionale [132].

     3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010 [133].

 

     Art. 72. (Gestione informatizzata dei titoli)

     1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento contabile, le modalità attuative per l’introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.

 

     Art. 72 bis. (Valutazione di congruità e attestazione di conformità) [134]

1. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruità, resa secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.

 

     Art. 73. (Applicazione della contabilità generale dello Stato)

     1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 74. (Rinvio normativo)

     1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

     2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell’entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.

     3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

 

     Art. 75. (Norme transitorie)

     1. L’autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.

 

     Art. 76. (Applicazione)

     1. La presente legge si applica a decorrere dall’1 gennaio 2008.

     2. Il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l’anno 2008 [135].

     4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all’articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.

 

     Art. 77. (Abrogazioni)

     1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attività di programmazione);

     b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente "Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attività di programmazione");

     c) la legge regionale 7/1999;

     d) il comma 33 dell’articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale 7/1999;

     e) il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale 7/1999;

     f) il comma 25 dell’articolo 6; i commi 29 e 30 dell’articolo 7; il comma 111 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;

     g) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale 7/1999;

     h) il comma 14 dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale 7/1999;

     i) i commi 10, 13 e 17 dell’articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale 7/1999;

     j) i commi 29, 69 e 72 dell’articolo 5; i commi 48 e 88 dell’articolo 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;

     k) l’articolo 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;

     l) il comma 30 dell’articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell’articolo 6; i commi 13 e 16 dell’articolo 8; i commi 31, 77 e 78 dell’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;

     m) i commi 43 e 44 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;

     n) i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell’articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57 dell’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;

     o) i commi 84, 85 e 86 dell’articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;

     p) il comma 23 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l’informatizzazione dei titoli di spesa;

     q) i commi 65, 69 e 70 dell’articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell’articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell’articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;

     r) l’articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;

     s) i commi 84, 85 e 86 dell’articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell’articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13 dell’articolo 9 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo dell’articolo 23 della legge regionale 7/1981 [136];

     t) il comma 25 dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificativo della legge regionale 7/1999;

     u) i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.

 

 

Allegato A [137]

 

Classificazione delle entrate

 

Titolo

Categoria

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali

 

 

Tributi propri - imposte

 

Tributi propri - tasse

 

Compartecipazioni ai tributi erariali

Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti

 

 

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

 

Trasferimenti correnti da istituzioni estere

 

Trasferimenti correnti da altri soggetti

Entrate extratributarie

 

 

Redditi da capitale

 

Altre entrate correnti

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale

 

 

Alienazioni di beni

 

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

 

Trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere

 

Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti

 

Entrate per riscossione di crediti [138]

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie

 

 

Assunzioni di mutui e prestiti da cassa depositi e prestiti

 

Emissioni di prestiti obbligazionari

 

Altri prestiti a medio e lungo termine

 

Entrate per cartolarizzazioni

 

Finanziamenti a breve termine

 

Anticipazioni di cassa

Entrate per partite di giro

 

 

Ritenute al personale

 

Versamenti ai conti correnti della tesoreria statale

 

Altre partite di giro

 

 

 

Classificazione delle spese

 

Finalità

Funzione

Attività economiche

 

 

Agricoltura

 

Industria e artigianato

 

Commercio, pubblici esercizi, turismo e terziario

 

Cooperazione

 

Sistemi economici territoriali e locali

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Tutela dell'ambiente e difesa del territorio

 

 

Foreste e boschi

 

Parchi, riserve naturali, aree protette, beni ambientali e paesaggistici

 

Tutela delle acque

 

Difesa del suolo

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Gestione del territorio

 

 

Pianificazione territoriale regionale e subregionale

 

Servizio idrico integrato

 

Gestione dei rifiuti

 

Energia

 

Edilizia pubblica non residenziale e lavori pubblici

 

Centri urbani

 

Mobilità locale

 

Altri servizi pubblici locali

 

Protezione civile e ricostruzione

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni [139]

 

 

Rete stradale e autostradale

 

Rete ferroviaria

 

Portualità, collegamenti via acqua e opere marittime

 

Aeroportualità

 

Intermodalità

 

Infrastrutture telecomunicazioni

 

Sistemi di trasporto: studi e progettazioni preliminari

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

 

 

 

Classificazione delle spese

Finalità

Funzione

Attività culturali, ricreative e sportive

 

 

Servizi ricreativi, sportivi e animazione culturale

 

Servizi culturali

 

Beni culturali

 

Identità linguistiche e culturali

 

Associazionismo, volontariato e cooperazione internazionale

 

Servizi di culto

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Istruzione, formazione e ricerca

 

 

Istruzione

 

Formazione professionale e formazione continua

 

Università e alta formazione

 

Diritto allo studio

 

Istituzioni scientifiche

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Sanità pubblica

 

 

servizio sanitario regionale

 

interventi integrativi sanita' e servizi veterinari

 

ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

fondo globale legislazione futura

 

servizio sanitario regionale

Protezione sociale

 

 

Disabilità

 

Maternità e infanzia

 

Migranti

 

Casa e edilizia residenziale

 

Lavoro

 

Autonomia personale

 

Sistema dei servizi sociali

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Sussidiarietà e devoluzione

 

 

Sistema delle autonomie locali

 

Fondo montagna

 

Sistema informativo

 

Programmazione negoziata

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

 

 

 

Classificazione delle spese

Finalità

Funzione

Affari istituzionali, economici e fiscali generali

 

 

Affari istituzionali generali

 

Fondi a destinazione intersettoriale

 

Gestione del patrimonio

 

Affari finanziari e fiscali

 

Riserve tecniche

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Funzionamento Regione

 

 

Consiglio regionale

 

Giunta regionale

 

Amministrazione regionale

 

Enti e agenzie

 

Ricerca e sviluppo, formazione, promozione

 

Fondo globale legislazione futura

Partite di giro

 

 

Partite di giro contabili

 

Altre partite di giro

 

 

Titolo

 

Spese correnti

 

Spese di investimento

 

Rimborsi di mutui e prestiti

 

Partite di giro

 

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Periodo abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[17] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Lettera inserita dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[20] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[24] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[25] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[28] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[29] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[32] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[36] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[37] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[38] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[44] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[46] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, già modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[47] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[49] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[50] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Rubrica già modificata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[52] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Lettera già modificata dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[54] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[57] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[59] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[60] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[61] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[62] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[64] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[65] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[66] Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[67] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[68] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[69] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[70] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[71] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[72] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 5 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[73] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[74] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[75] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[76] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[77] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[78] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[79] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[80] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[81] Rubrica così modificata dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[82] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[83] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[84] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[85] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[86] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[87] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[88] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[89] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[90] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[91] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[92] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[93] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[94] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[95] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 12, della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[96] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, già modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[97] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[98] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 31 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[99] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[100] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[101] Capo abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[102] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[103] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[104] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[105] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[106] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[107] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[108] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[109] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[110] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[111] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[112] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[113] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[114] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[115] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista. Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 32 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[116] Il Capo VII bis, artt. 59 ter - 59 quinquies, è stato inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[117] Il Capo VII bis, artt. 59 ter - 59 quinquies, è stato inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[118] Il Capo VII bis, artt. 59 ter - 59 quinquies, è stato inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[119] Il Capo VII bis, artt. 59 ter - 59 quinquies, è stato inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[120] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[121] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

[122] Capo abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[123] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[124] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[125] Il Capo VII è stato abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[126] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[127] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[128] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista, sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[129] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[130] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[131] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[132] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2010 dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[133] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[134] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[135] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 18, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[136] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 5 settembre 2007, n. 36.

[137] Allegato già modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[138] Categoria inserita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[139] Finalità così modificata dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.