§ 6.2.57 - L.R. 2 novembre 2021, n. 16.
Misure finanziarie intersettoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:02/11/2021
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
Art. 4.  (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
Art. 5.  (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 6.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 7.  (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
Art. 8.  (Salute e politiche sociali)
Art. 9.  (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
Art. 10.  (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
Art. 11.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 12.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 13.  (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.57 - L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

Misure finanziarie intersettoriali.

(B.U. 3 novembre 2021, n. 44 - S.O. 5 novembre 2021, n. 35)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con legge regionale 6 agosto 2021, n. 11 (Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020), l'avanzo di amministrazione è stato determinato in complessivi 2.133.905.868,15 euro, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), di cui 362.319.690,31 euro di avanzo disponibile, che è già stato iscritto con legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per l'importo di 308.147.700,23 euro e che si iscrive per l'ulteriore importo di 54.171.990,08 euro con la presente legge.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 9, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), un contributo a integrazione di quanto già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR, per il completamento dei corsi teorico pratici, di aggiornamento professionale e di specializzazione per l'esercizio delle professioni di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione come definite dall'articolo 146 della medesima legge regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di integrazione del contributo già concesso con il decreto della Posizione organizzativa 29 novembre 2019, n. 3482/PROTUR confermando che le iniziative formative in atto corrispondono alle finalità indicate e agli obiettivi perseguiti dalla legge regionale 2/2002 e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), sono ammesse a finanziamento, per l'anno 2021, le spese sostenute dal CATT FVG dalla data di presentazione del Programma generale per l'ammodernamento del settore terziario per l'anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2021, n. 1044.

5. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG può utilizzare le somme concesse annualmente ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno successivo.

6. PromoTurismoFVG è autorizzata all'utilizzo delle somme di cui al comma 5 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 30 settembre di ciascun anno.

7. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, la domanda di cui al comma 6 è presentata entro il 30 novembre.

8. Per l'anno 2021, le domande ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 153/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 10 settembre 2021, n. 154/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)), finalizzate all'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 9 e 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), possono essere presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre.

9. Per le finalità di cui al comma 8 si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2021-2023.

10. Per la realizzazione dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale e in particolare delle attività produttive nelle aree di competenza del "Consorzio di sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno", sono inesigibili i crediti della Regione vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione, iscritti nella contabilità regionale, che non possono essere soddisfatti sulla base delle risultanze del bilancio finale della liquidazione, del conto della gestione e del piano di riparto tra i creditori presentati dal Commissario liquidatore, accompagnati dalla relazione del Comitato di Sorveglianza.

11. In deroga a quanto previsto all'articolo 55 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), agli atti amministrativi e contabili conseguenti a quanto disposto dal comma 10 provvede esclusivamente il centro unico di responsabilità amministrativa e contabile, senza necessità di ulteriori pareri né autorizzazioni.

12. Per le medesime finalità e alle medesime condizioni di cui al comma 10, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) è autorizzata a dichiarare l'inesigibilità dei crediti vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno in liquidazione.

13. Per le finalità di cui al comma 10 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 2 (Fondo crediti di dubbia esigibilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).

15. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 59 è inserita la seguente:

«a bis) acquisto di immobili;»;

b) al comma 4 dell'articolo 60 le parole «nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al».

16. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, in relazione alle modifiche apportate dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

17. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.»;

b) l'articolo 10 è abrogato.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 hanno efficacia dall'1 gennaio 2022.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission finanziamenti per la copertura delle spese di funzionamento sostenute fino al 31 dicembre 2023 e relative all'attività di conclusione dei procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2021.

20. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 17, lettera a), PromoTurismoFVG adegua la propria pianta organica al fine di disporre l'assunzione di figure professionali da adibire alle specifiche mansioni.

21. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 17, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro suddivisa in ragione di 975.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

22. Per le finalità di cui al comma 19, è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascun anno dal 2022 al 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio di PromoTurismoFVG.

24. Dopo la lettera k bis) del comma 4 dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è aggiunta la seguente:

«k ter) svolge, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21/2006, le attività di sostegno alla realizzazione di film.».

25. Le deroghe ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), sono prorogate alle annualità 2022-2023 ed entro il medesimo limite del 35 per cento del gettito annuale.

26. Alla fine del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), dopo le parole «e il pertinente compenso» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale».

27. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.

28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse al Comune di Fagagna, a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e della fauna dell'oasi naturalistica dei Quadris con sede a Fagagna.

29. Per le finalità di cui al comma 28 il Comune di Fagagna presenta al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del servizio turismo nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.

30. La richiesta di cui al comma 29, per l'annualità 2021, è presentata dal Comune di Fagagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le annualità 2022 e 2023 la domanda è presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento [1].

31. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2021 e 45.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 34.

32. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:«30 novembre 2021».

33. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 13/2021 e in relazione a quanto disposto dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

34. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dalla richiesta del beneficiario. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dalle discipline di settore [2].

2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli aiuti erogati dal Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), se le imprese interessate lo richiedono, vengono concessi previa verifica dei soli requisiti soggettivi del beneficiario. A tal fine, l'importo del finanziamento e l'importo corrispondente alla rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento sono calcolati sulla base delle spese preventivate nella domanda di aiuto, subordinandone la determinazione definitiva agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità delle spese da effettuare all'atto della rendicontazione.

4. A seguito delle verifiche effettuate all'atto della rendicontazione ai sensi del comma 3, l'importo del finanziamento e della rinuncia sono confermati o rideterminati oppure la concessione è revocata.

5. Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021), le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».

6. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 6/2021 come integrato dai commi 3 e 4 e per le finalità previste dall'articolo 3 comma 39 della legge regionale 15/2020, come modificato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

7. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le domande di contributo a sostegno delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)).

8. Per la finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

«f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.»;

c) il comma 14 bis dell'articolo 27 è abrogato;

d) il comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.»;

e) al comma 2 dell'articolo 43 le parole «ed equipaggiate dall'Ente medesimo»sono sostituite dalle seguenti: «, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività»;

f) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

«h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;».

10. All'articolo 33 della legge regionale 6/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021, le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.»;

b) il comma 7 bis è abrogato.

11. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per azienda agricola acquisita a titolo mortis causa si intende anche parte del complesso di beni aziendali, purché costituito dai terreni sui cui sono presenti le colture danneggiate.

12. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2021, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.»;

b) alla fine del comma 3 le parole «individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 e del digestato».

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 16/2008, anche in relazione alla modifica di cui al comma 13, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) rinunciano ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione di tre rate del finanziamento straordinario concesso ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 (Attribuzione all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge "quadrifoglio"), al Consorzio agrario provinciale di Trieste, in stato di liquidazione coatta amministrativa.

16. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 è destinata la spesa di 15.493,71 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.

17. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 limitatamente alla parte dei diritti di credito vantati da ERSA gravano sul bilancio dell'Agenzia stessa.

18. Alla legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti.»;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:

«d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.»;

2) la lettera b) del comma 8 è abrogata;

3) al comma 9 le parole «e c)» sono sostituite dalle seguenti: «, c) e d bis)»;

4) al comma 10 le parole «decadono con la dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospese per il periodo».

19. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 della legge regionale 17/2019, anche in relazione a quanto disposto dal comma 18, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un ulteriore contributo per la realizzazione delle opere necessarie a rispettare i vincoli previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.

23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso e liquidato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente.

24. Entro il termine di sei anni dalla concessione del contributo di cui al comma 21, il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa e la rendicontazione della spesa di cui all'articolo 2, comma 63, della legge regionale 14/2018 con riguardo agli interventi previsti sia dal medesimo comma 63 sia dal comma 21 del presente articolo.

25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.

26. I commi 28 e 29 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, sono sostituiti dai seguenti:

«28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia).

29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).».

27. Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 26, è inserito il seguente:

«29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG".».

28. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Per la realizzazione delle attività di controllo della fauna di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto di contrassegni da applicare agli ungulati oggetto di prelievo in deroga e da assegnare ai soggetti che attuano gli abbattimenti ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

30. Per le finalità di cui al comma 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

31. L'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Disposizioni contabili e intersettoriali)

1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.».

32. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), le parole «di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 51, comma 3, assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g),».

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai Consorzi di sviluppo economico locale, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. Per garantire un più efficace e sollecito completamento della realizzazione dell'intervento di approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone, in attuazione dell'articolo 4 dell'"Intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 57/2018 e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, per la gestione del Porto di Monfalcone", stipulata il 20 dicembre 2019, e della realizzazione dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in via straordinaria, avvalendosi del Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) e del Consorzio di bonifica pianura friulana (CBPF), istituisce un ufficio speciale per lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:

a) autorità espropriante;

b) responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo degli interventi;

c) progettazione degli interventi;

d) approvazione delle fasi progettuali e acquisizione delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione degli interventi;

e) stazione appaltante per le fasi di individuazione dei contraenti;

f) aggiudicazione di lavori, servizi e forniture;

g) stipula dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture;

h) esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nonché tenuta della contabilità;

i) collaudo dei lavori e verifica della conformità di servizi e forniture;

j) adozione dei provvedimenti di pagamento delle spese derivanti dall'attuazione degli interventi;

k) approvazione dei certificati di collaudo e dei certificati di verifica della conformità.

4. I rapporti tra la Regione e il COSEVEG e il CBPF, compresi l'entità e il trasferimento delle risorse per le spese di funzionamento dell'ufficio speciale di cui al comma 3, sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

5. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività dell'ufficio speciale indicate al comma 3 con decreto del Presidente della Regione è nominato un commissario straordinario scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere. Con il medesimo decreto è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al comma 3, la durata dell'incarico del commissario straordinario.

6. Il commissario straordinario opera in attuazione delle direttive emanate dalla Giunta regionale e in raccordo con le strutture regionali competenti.

7. Ai fini della realizzazione delle funzioni e delle attività di cui al comma 3 il commissario straordinario:

a) dispone di personale del COSEVEG e del CBPF, dipendente o assunto con forme di lavoro flessibile, nonché di personale della Regione;

b) può disporre di collaborazioni e di consulenze.

8. Il commissario straordinario trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

9. Al commissario straordinario è attribuito un compenso mensile omnicomprensivo, a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di Servizio della Regione [3].

10. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Per le finalità di cui ai commi 7 e 9 è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro suddivisi in ragione di:

a) 32.000 euro per l'anno 2021, 160.000 euro per l'anno 2022 e 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) 21.570 euro per l'anno 2021, 110.000 euro per l'anno 2022 e 110.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) 6.430 euro per l'anno 2021, 30.000 euro per l'anno 2022 e 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.

12. Al comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole «della sede dell'Agenzia situata nel Comune di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «delle sedi dell'Agenzia».

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 36, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 11 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

«11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.»;

b) dopo il comma 5 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui al comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

5 ter. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui al comma 5 permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

5 quater. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 5 bis.»;

c) dopo il comma 7 dell'articolo 48 è inserito il seguente:

«7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.»;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a un'annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.

3 ter. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 3, il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dal comma 3 bis.

3 quater. Nei casi di trasferimento della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il deposito cauzionale di cui all'articolo 46, comma 5, permane a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario subentrante.

3 quinquies. Nei casi di trasferimento parziale della titolarità della concessione ai sensi dell'articolo 42, comma 8, il concessionario subentrante effettua un nuovo deposito cauzionale o presta una nuova garanzia, con le modalità di cui al comma 3 bis.»;

e) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La cessazione della concessione di derivazione d'acqua e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi sono asseverati da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario.»;

2) al comma 4 le parole «della verifica dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi» sono sostituite dalle seguenti:«della presa d'atto dell'asseverazione di cui al comma 3 da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche»;

f) al comma 3 dell'articolo 52 le parole «di verifica del ripristino dello stato dei luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «della presa d'atto dell'asseverazione di cui all'articolo 51, comma 3,»;

g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 53 le parole «nel progetto» sono sostituite dalle seguenti:«nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare»;

h) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13 bis. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella indicata nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.»;

2) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio e degli obblighi e delle condizioni della derivazione d'acqua contenute nel provvedimento di concessione o nel relativo disciplinare o nel parere tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.».

15. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 11/2015, in relazione a concessioni di derivazione d'acqua già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, come inserito dal comma 14, lettera b).

16. La Regione, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e del Piano paesaggistico regionale (PPR), disciplina i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee E "Usi agricoli e forestali" e F "Tutela ambientale" del Piano urbanistico regionale generale (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., che trovano applicazione sino al compimento, a cura della Regione, degli adempimenti previsti dalla disciplina statale attuativa della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

17. Non sono idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16:

a) le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al PPR e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'articolo 14 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

b) i siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale e naturale riconosciuto dall'UNESCO e nelle relative zone tampone, nonché i siti per i quali è stata presentata la candidatura per il riconoscimento UNESCO;

c) i siti Natura 2000 e le aree naturali tutelate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

d) le aree e i beni di notevole interesse culturale di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004 e i relativi ulteriori contesti, le zone di interesse archeologico e gli ulteriori contesti d'interesse archeologico, nonché le aree a rischio potenziale archeologico indicate nel PPR o negli strumenti urbanistici comunali;

e) le aree ricadenti nei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, o loro ulteriori contesti, o in generale ulteriori contesti, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare documentazione idonea a dimostrare la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e la disciplina d'uso previsti dal PPR;

f) le aree agricole ricomprese in zone territoriali omogenee F di "Tutela ambientale" individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al PURG;

g) le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario;

h) le aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, ferma restando la facoltà del richiedente di presentare idonea documentazione e, in particolare, una relazione pedologica, finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale [4].

18. Ferme restando le esclusioni di cui al comma 17, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che la realizzazione dell'impianto non comprometta un bene paesaggistico alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità [5];

b) che sia dimostrata, con adeguata documentazione, la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi della Parte statutaria del PPR, della Rete ecologica regionale, della Rete dei beni culturali, della Rete della mobilità lenta di cui alla parte strategica del PPR e con i relativi ulteriori contesti;

c) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica e non interessi paesaggi rurali storici;

d) che l'impianto sia posto in aree non visibili da strade di interesse panoramico, non comprometta visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati al PPR o in corso di conformazione al PPR e adottati [6];

e) che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate;

f) che sia assicurato il contenimento del livello di compromissione e di degrado determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 16, che ai sensi dell'articolo 33 delle NTA del PPR qualificano la superficie interessata quale area compromessa e degradata, in ragione della morfologia del territorio, del bacino visuale, della prossimità, delle loro dimensioni e della tipologia in un medesimo ambito di paesaggio del PPR [7].

19. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17 e 18 si applicano anche ai procedimenti autorizzativi di cui al Titolo I, capo IV, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora stata indetta la conferenza di servizi.

20. I finanziamenti regionali di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono destinati, prioritariamente, alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su aree dismesse o abbandonate.
21. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserita la seguente:

«e bis) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra alimentati da fonti di energia rinnovabile di potenza superiore a 1 MW;».

23. In deroga all'articolo 14, comma 1, lettera e), e all'articolo 50, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), i canoni demaniali relativi alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono determinati, per il biennio 2017-2018, in 14,38 euro e per il biennio 2019-2020 in 14,73 euro, per Kw di potenza nominale media.

24. Le somme versate in eccedenza rispetto al canone demaniale determinato ai sensi del comma 23, che la Regione è tenuta a restituire ai concessionari delle grandi derivazione d'acqua a uso idroelettrico, possono essere compensate con i canoni demaniali dovuti per le annualità successive al 2020 e fino a concorrenza del debito.

25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Ronchi dei Legionari, finalizzato all'estensione dell'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico nell'Aeroporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia, da parte della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., quale concessionaria dei terreni interessati e stazione appaltante dell'intervento, in base alla convenzione stipulata il 22 dicembre 2016 con il Comune di Ronchi dei Legionari proprietario degli stessi.
27. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 26, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, a favore dell'Azienda per i servizi alla persona "La Quiete" con sede legale a Udine, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto rinvenuto nell'area di proprietà, situata nel compendio dell'ex "Caserma Reginato" nel Comune di Udine, oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana di Borgo Pracchiuso.

30. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di due fotografie dell'immobile oggetto dell'intervento attestanti la presenza di amianto, di un quadro economico della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento, dell'autocertificazione di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

31. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 33.

33. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 69 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), il periodo «Su domanda delle Comunità di montagna è disposta la delegazione amministrativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 14/2002.» è soppresso.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Pradamano, il contributo di 115.300 euro, concesso con il decreto n. 4385/TERINF, del 20 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il diverso intervento di ripristino dell'agibilità dell'edificio "ex latteria".

3. Per le finalità previste al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo al Comune di Pradamano, a integrazione del contributo concesso con il decreto 4385/2020.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3 il Comune di Pradamano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei pagamenti. Con il decreto di conferma e di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, nonché i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

6. All'articolo 5 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 dopo le parole: «all'Interporto di Trieste S.p.a. per interventi» sono inserite le seguenti: «di ammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura interportuale, nonché»;

b) il comma 32 è sostituito dal seguente:

«32. Il contributo di cui al comma 31 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio porti portualità e logistica integrata, da parte dell'Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori infrastrutturali. Saranno considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 31 sostenute nel rispetto dell'articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea.»;

c) al comma 33 il periodo «L'ammontare complessivo del contributo per le opere di infrastrutturazione di cui al comma 31 non supera comunque l'importo di 4 milioni di euro.» è abrogato;

d) al comma 35 le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi».

7. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 31, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 6, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla società Interporto di Trieste S.p.A., a copertura dei maggiori oneri per la realizzazione del programma di investimenti infrastrutturali, presentato dalla società medesima, per le finalità previste dall'articolo 5, commi 40 e 41, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).

9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.

10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) Titolo n. 2 (spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

11. Dopo il comma 62 dell'articolo 5 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

«62 bis. Il contributo di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento.».

12. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 22, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'anno 2021 è autorizzato un ulteriore trasferimento:

a) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia pari a 700.000 euro;

b) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone pari a 3.950.000 euro;

c) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste pari a 4 milioni di euro;

d) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine pari a 5 milioni di euro.

13. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 13.650.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.

14. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite Informest - Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili aventi partner proponente e partner attuatore con almeno una sede legale od operativa all'interno del territorio regionale, presentati a valere sul Bando 2021 per la selezione di Progetti pilota del Progetto europeo DIVA.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 è riconosciuto a Informest un rimborso forfettario nella misura massima di 35.000 euro.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Informest presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.

6. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di erogazione di eventuali ulteriori acconti, di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo finale.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4 è destinata la spesa di 1.014.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 26.

8. In deroga ai contenuti del "Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando 2021", approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 827, i termini per la realizzazione dei progetti regionali di rilancio degli impianti natatori finanziati nel 2021 e per la rendicontazione delle relative spese sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 30 giugno 2023.

9. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le economie contributive, pari a 700.618,94 euro, conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sinteticamente denominata "Stadio Friuli: ristrutturazione e adeguamento norme ottenimento CPI e agibilità CPVLPS" finanziata con decreto n. 2631/CULT/5SP del 7 settembre 2006, per un intervento di manutenzione straordinaria sulla pista di atletica dell'impianto sportivo Dal Dan.

10. Per le finalità di cui al comma 9 il Comune di Udine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza di utilizzo delle economie contributive per il diverso intervento corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

11. Il Servizio competente autorizza l'utilizzo delle economie e conferma il contributo per il diverso intervento fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nonché di rendicontazione delle spese sostenute.

12. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «delle domande di incentivo per l'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «delle domande di incentivo per le annualità 2021 e 2022»;

b) le parole «attività svolte nell'annualità 2020» sono sostituite dalle seguenti: «attività svolte nelle annualità 2020 e 2021»;

c) le parole «mantenimento nelle annualità 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «mantenimento nelle annualità 2020, 2021 e 2022».

13. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2020, come modificato dal comma 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «nel corso del 2021» sono inserite le seguenti: «e del 2022»;

b) dopo le parole «già concesse nel 2019 e nel 2020» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021».

15. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2020, come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il contributo concesso con decreto 23 febbraio 2018, n. 738/CULT ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 settembre 2015, n. 1720 (Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi), per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.

17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Ravascletto presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori e fissa i nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese.

18. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 16 e 17, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 16, per quanto compatibili.

19. In deroga alle disposizioni del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi destinati alla pratica di tutte le discipline ad esclusione del calcio e del rugby. anno 2018), è data facoltà ai beneficiari della graduatoria approvata con decreto 18 maggio 2018, n. 1953/CULT, che non abbiano ancora dato inizio all'intervento originariamente previsto ovvero che vi abbiano dato inizio, ma i cui lavori non siano giunti a uno stato di avanzamento superiore al 50 per cento della relativa voce di spesa del quadro economico recepito nel decreto di concessione, di chiedere la rimodulazione della spesa ammessa escludendo la realizzazione di alcune lavorazioni previste in domanda o riducendone l'importo, ovvero prevedendone di nuove, sino a concorrenza dell'importo del contributo concesso e senza onere di compartecipazione in misura percentuale fissa sulla spesa ammessa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 i beneficiari presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico, nonché di un cronoprogramma dell'intervento. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale ovvero in presenza di integrazioni irregolari o incomplete, la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

21. Non sono ammissibili le domande di rimodulazione che prevedano lavori su impianti sportivi diversi da quelli oggetto dell'originaria domanda di contributo presentata ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 244/2018.

22. Ai fini della definizione della nuova spesa ammessa, è data facoltà ai beneficiari di inserire nel quadro economico anche le spese già sostenute per l'intervento originariamente finanziato.

23. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva emette, qualora ne riscontri i presupposti, un decreto di conferma del contributo nel quale è fissata la nuova spesa ammessa, i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

24. Il beneficiario è tenuto a rendicontare nel limite dell'ammontare dell'importo del contributo come rimodulato ai sensi del comma 19.

25. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 19 a 24, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002 e del bando di cui al comma 21, per quanto compatibili.

26. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 46 è sostituito dal seguente:

«46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.»;

b) al comma 47 le parole «alle minori entrate» sono sostituite dalle seguenti: «tra le minori entrate e le maggiori/minori spese», dopo le parole «servizi convittuali» sono inserite le seguenti: «a favore degli studenti», le parole: «ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012» sono soppresse e dopo le parole «dell'esercizio» sono inserite le seguenti: «fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili»;

c) al comma 48 le parole: «di cui al comma 46» sono soppresse, le parole «comma 47» sono sostituite dalle seguenti: «comma 46» e le parole «entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicazione del relativo avviso pubblico»;

d) il comma 49 è sostituito dal seguente:

«49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.».

2. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 13/2021, come sostituito dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Con riferimento ai contributi concessi nell'anno 2020 alle Università della terza e della libera età ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle nell'ambito dell'apprendimento non formale), a titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, in considerazione delle problematiche insorte nell'organizzazione delle medesime attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno accademico 2020/2021 sono ammissibili le spese fisse di gestione ordinaria e le spese correnti straordinarie sostenute dai beneficiari e connesse all'utilizzo delle sedi delle predette attività, anche in caso di mancata o parziale realizzazione delle attività stesse.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento per gli anni 2021-2023), le parole «aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 maggio 2021».

5. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2020 e nel 2021, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2021.

7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.

8. Al comma 37 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole «avvio del progetto» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.».

9. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, nonché dal Piano nazionale di rilancio e resilienza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione di programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020.

10. La rendicontazione dei programmi cofinanziati con le risorse di cui al comma 9 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Salute e politiche sociali)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere e favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, è autorizzata a concedere alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con sede legale sul territorio regionale, un contributo straordinario fino a un massimo di 12.000 euro a beneficiario per dotarsi, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di software per la gestione della contabilità economico patrimoniale prevista dall'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia). Sono ricompresi i costi per l'aggiornamento, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di eventuale software già posseduto.

2. I costi sostenuti in forma di canoni mensili sono riconosciuti a contributo per il periodo di dodici mesi entro l'importo indicato al comma 1.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, in cui devono essere specificate modalità di acquisto e tipologia di costi che saranno rendicontati, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente alle spese correnti è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono aggiunte le seguenti:

«g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis;

g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.».

6. Al comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 le parole «coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:».

7. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003, come modificato dal comma 6, entra retroattivamente in vigore l'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:

«2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.».

9. Al comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 le parole «comma 1 ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 bis».

10. Al fine di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati provenienti dall'area della salute mentale e della disabilità attraverso percorsi di integrazione sociosanitaria e lo sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Il seme" società cooperativa sociale di Fiume Veneto un contributo a sollievo dei costi per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, compresa la ristorazione collettiva e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso.

11. Il progetto di cui al comma 10 è presentato, unitamente alla domanda di contributo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredato del relativo preventivo di spesa, articolato secondo le attività previste dal comma 12, con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.

12. Al fine di sostenere le diverse tipologie di attività per la realizzazione progettuale, il contributo di cui al comma 10 è concesso in forma di contributo a fondo perduto, come segue nel rispetto dei limiti massimi contributivi temporalmente concedibili secondo la disciplina europea:

a) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per un importo complessivo di 120.000 euro a favore delle attività rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento che, in relazione al progetto di cui al comma 10 riguardano, in particolare, le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per un importo complessivo di 18.000 euro a favore delle attività di produzione primaria rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento;

c) nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, dell'articolo 31 "Aiuti alla formazione" del medesimo regolamento, per un importo complessivo di 20.000 euro nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili secondo quanto disposto dall'articolo 31 stesso.

13. Per i contributi concessi a titolo di "de minimis", ai sensi delle lettere a) e b) del comma 12, sono ammesse a contributo, oltre alle spese da sostenersi, anche le spese già sostenute nell'anno 2021, fino alla data di presentazione della domanda.

14. Per le finalità previste dal comma 10, le spese imputabili alle diverse linee contributive devono essere rilevate con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi rilevata mediante la contabilità analitica o altre modalità contabili idonee, in modo da escludere la duplicazione di contribuzione o la concessione della stessa in settori esclusi.

15. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 158.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

16. Il regolamento di accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), prevede una fase transitoria, di durata non superiore a tre anni, nella quale l'accreditamento è rilasciato dalla Regione, in base alle procedure ed entro i limiti e termini previsti dal regolamento stesso, alle sole strutture già convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

17. Al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129, la parola «ottobre» è sostituita dalla seguente: «dicembre».

18. Alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 9 le parole «o su invio, concordato con il soggetto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso»;

b) al comma 5 dell'articolo 11 dopo le parole «anche temporaneamente,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con l'amministrazione o l'ente di appartenenza,»;

c) al comma 4 dell'articolo 18 le parole «mediante la sottoscrizione di protocolli di rete,» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di protocolli di rete,».

19. Ad avvenuta approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 22/2019, nel termine prorogato dall'articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa e i recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti.

20. Le risorse di cui al comma 19, iscritte come economie di spesa e recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti nei bilanci di esercizio 2020 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 14.908.733,44 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale [8].

21. In relazione al disposto di cui al comma 20, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2021, è destinata la spesa di 11.682.133,61 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 19, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti, previste in 11.682.133,61 euro per l'anno 2021, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

23. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

24. Dopo il comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:

«13 bis. Le agevolazioni di cui al comma 12, in deroga a quanto disposto dal comma 13 e sempre nel limite di spesa autorizzato dalla legge, garantiscono la totale gratuità dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, quando previste a favore degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), iscritti presso istituzioni formative con sede in Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal requisito di residenza, limitatamente ai giorni di svolgimento del tirocinio curricolare.».

25. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021, in relazione a quanto disposto dal comma 13 bis dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021, come introdotto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. Al comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «alla data del 31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020»;

b) le parole «sostenute nel» sono sostituite dalle seguenti: «riferite al».

27. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 20, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

28. Per le finalità di cui all'articolo 6 ter, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.

29. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 22/2019 le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)

1. In relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 63 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono ammissibili a rendicontazione anche le spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.

2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze di lingua tedesca e la cooperazione tra le stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 8.000 euro all'Associazione Plodar di Sappada per le spese di organizzazione a Sappada nel 2021 dell'Assemblea annuale ordinaria del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

5. Per la finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 20.

6. Alla legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 8 le parole «Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza,» sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 la parola «servizi» è sostituita dalle seguenti: «e lo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti)»;

c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

«b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.»;

d) al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole «comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a),»;

e) il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;

f) al comma 5 dell'articolo 8 le parole «all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward urbani» sono sostituite dalle seguenti: «all'utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo»;

g) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la parola «sostituzione» sono inserite le seguenti: «dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e»;

h) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia» sono sostituite dalle seguenti: «costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009, dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia»;

i) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.»;

j) al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole «i requisiti» sono inserite le seguenti: «di onorabilità»;

k) al comma 3 dell'articolo 12 le parole «costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e» sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole «in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale»;

m) al comma 1 dell'articolo 21 le parole «ad altre Forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)»;

n) al comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole «In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale,» sono inserite le seguenti: «tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,».

7. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2021, come modificato dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 5/2021, come modificato dalla lettera g) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2021, come modificato dalle lettere h), i) e j) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 5/2021, come modificato dalla lettera l) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Confcommercio FVG l'importo di 100.000 euro, per l'anno 2021, a sostegno di un progetto di rilevanza regionale sviluppato d'intesa con le autorità competenti, per l'impiego, presso le aree esterne ai locali, di addetti ai servizi di controllo, di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).»;

b) al comma 58 le parole «avvalendosi anche dei Nuclei di supporto previsti dall'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),» sono soppresse e le parole «in raccordo» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa».

12. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, come modificato dalla lettera a) del comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Dopo il comma 23 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), è inserito il seguente:

«23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi.».

14. All'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 3 le parole «pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l'anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

15. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 26/2020, come modificato dalla lettera b) del comma 14, è destinata la spesa di 150.000 euro, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

16. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), e a completamento di quanto previsto dall'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021, le risorse di cui all'articolo 10, comma 90, della legge regionale 26/2020, sono ripartite a favore delle due Comunità di Montagna indicate nella Tabella M "Concertazione 2021-2023. Comunità di Montagna di cui all'articolo 2 della legge regionale 19/2020 ", allegata alla presente legge, per 12.140.685 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023.

17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 12.140.685 euro, suddivisa in ragione di 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella M con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.

19. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2020 sono fissati al 30 giugno 2022 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.

20. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:

«2 bis. Vengono, inoltre, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, su domanda, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione, abbiano svolto funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa presso il Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi per un periodo non inferiore a tre anni e abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all'articolo 36, ovvero, dal Ministero competente.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2 bis, della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni individuati nell'allegata Tabella N, per gli importi ivi indicati, per far fronte alle spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito delle Convenzioni per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^ edizioni del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 2.247.954,20 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1, per una somma pari a 738.000 euro nel triennio, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia inserite nelle graduatorie approvate rispettivamente nell'anno 2020, nell'anno 2021 e nell'anno 2022 dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali).»;

b) al comma 3 dopo le parole «non inserite nelle graduatorie di cui al comma 2» sono aggiunte le seguenti: «o che, ancorché inserite, abbiano ottenuto in tali graduatorie punteggio pari a zero».

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), come modificato dal comma 1, lettera b), è destinata l'ulteriore spesa complessiva di 198.000 euro, suddivisa in ragione di 66.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 13.

4. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«1 bis. Il limite di dieci anni di cui al primo comma, lettera a), non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientemento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.».

5. L'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale di Friulia SpA, nel limite massimo di 3 milioni di euro, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal Consiglio di amministrazione di Friulia SpA e asseverato dalla società di revisione.

7. L'operazione di cui al comma 6 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di un aggiornamento del programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la società intende attuare con il patrimonio destinato. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia SpA è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.

8. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI, Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 13.

9. Al Titolo III del Capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

«Art. 56 bis. (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)

1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.

3. L'importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione regionale e non ricompreso nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell'avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso e l'importo degli ulteriori interessi giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro.».

10. Il trasferimento dei veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre), è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel Pubblico Registro Automobilistico (I.R.T.).

11. In relazione al disposto di cui al comma 10 sono previste minori entrate per 5.000 euro per l'anno 2021 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 10101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), si applicano anche alla rendicontazione di incentivi regionali con scadenza 31 ottobre 2021.

13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.

 

     Art. 12. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, nell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1.

2. Sono aggiornati gli allegati 1 e 2 alla nota integrativa di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023), come risulta nei prospetti di cui alle allegate Tabelle P e Q.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 21 ottobre 2022, n. 216, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.