§ 3.10.138 - L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.
Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:27/02/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Strumenti di intervento)
Art. 3.  (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito)
Art. 4.  (Convenzionamento con le banche)
Art. 5.  (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale)
Art. 5 bis.  (Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive)
Art. 6.  (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti)
Art. 6 bis.  (Sezione smobilizzo crediti PA)
Art. 6 ter.  (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito)
Art. 6 quater.  (Microcredito)
Art. 6 quinquies.  (Fondo credito turismo)
Art. 6 sexies.  (Prestiti partecipativi)
Art. 7.  (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine)
Art. 7 bis.  (Contribuzione integrativa)
Art. 8.  (Disposizioni di attuazione ed esecuzione)
Art. 9.  (Spese ammissibili, vincoli e subentro
Art. 10.  (Comitato di gestione)
Art. 11.  (Vigilanza)
Art. 12.  (Abrogazioni)
Art. 13.  (Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie)
Art. 14.  (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 3.10.138 - L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.

(B.U. 29 febbraio 2012, n. 9)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.

2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonchè alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.

3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.

 

     Art. 2. (Strumenti di intervento) [1]

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:

a) mutui a tasso agevolato per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, in conformità alla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato FRIE;

b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;

c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;

e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;

f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;

g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.

 

     Art. 3. (Finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito) [2]

1. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziati, in via prioritaria, con le dotazioni della gestione fuori bilancio di cui al conto n. 105 riferito alla legge 908/1955, di seguito denominata "Gestione FRIE", nonché con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

3. Il Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e la Gestione FRIE sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), amministrata con contabilità separata, sulla quale il controllo è esercitato nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e possono essere alimentati da:

a) conferimenti della Regione;

b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;

c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;

d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie;

e) conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità;

f) rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.

4. Gli interventi relativi allo strumento di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono finanziati con risorse stanziate a valere sul bilancio della Regione.

 

     Art. 4. (Convenzionamento con le banche)

1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

 

CAPO II

INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

 

     Art. 5. (Mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale) [3]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.

2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.

 

     Art. 5 bis. (Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività produttive) [4]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale, sono attivati interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie in conformità alla disciplina vigente in materia di attività economiche.

2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.

 

     Art. 6. (Finanziamenti e operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti) [5]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

 

     Art. 6 bis. (Sezione smobilizzo crediti PA) [6]

1. La Sezione smobilizzo crediti PA costituisce strumento di agevolazione a favore del sistema produttivo regionale finalizzato a supportare l'equilibrio della gestione finanziaria aziendale in relazione all'andamento del mercato del credito tramite il sostegno all'effettuazione di operazioni di smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.E' ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.

2. Le dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA sono destinate alla concessione di contributi a sollievo degli oneri a carico dell'impresa creditrice in relazione a operazioni finanziarie di smobilizzo del credito.

3. A valere sulle dotazioni della Sezione smobilizzo crediti PA possono essere, altresì, concessi finanziamenti agevolati a complemento delle operazioni finanziarie di cui al comma 2, nel caso in cui l'impresa creditrice:

a) [Abrogata];

b) dimostra di aver corrisposto la quota spettante ai subappaltatori e ai cottimisti della somma ricevuta dall'impresa creditrice medesima a seguito dell'effettuazione dell'operazione finanziaria di smobilizzo del credito.

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di agevolazione finanziaria di cui al presente articolo possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, oltre alle banche in conformità all'articolo 4, gli intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

 

     Art. 6 ter. (Finanziamenti per consolidamento finanziario e per il sostegno di esigenze di credito) [7]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), al fine di sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica delle imprese aventi sede operativa nel territorio regionale, sono attivati a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, finanziamenti a condizioni agevolate:

a) per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

b) per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine, anche in relazione allo smobilizzo di crediti vantati nei confronti di imprese e pubbliche amministrazioni, all'anticipazione di crediti d'imposta derivanti dall'anticipo a favore dei clienti dei contributi in forma di sconto sul corrispettivo dovuto di cui all'articolo 14, comma 3.1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 90/2013, nonché per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale.

 

     Art. 6 quater. (Microcredito) [8]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.

2. Ai fini dell'attuazione dei finanziamenti di cui al presente articolo i soggetti operanti nel territorio regionale autorizzati alla concessione di microcredito ai sensi del decreto legislativo 385/1993 possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.

 

     Art. 6 quinquies. (Fondo credito turismo) [9]

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.

2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.

 

     Art. 6 sexies. (Prestiti partecipativi) [10]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di sostenere iniziative di sviluppo, rafforzamento e consolidamento aziendale, sono attivati finanziamenti agevolati diretti:

a) alla ricapitalizzazione delle imprese costituite in forma di società di capitali;

b) alla capitalizzazione di società di capitali risultanti dalla trasformazione di impresa costituita in forma di società di persone o impresa individuale iscritta nel Registro delle imprese.

 

     Art. 7. (Interventi di garanzia a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine) [11]

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.

2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

 

     Art. 7 bis. (Contribuzione integrativa) [12]

1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

a) nel caso di concessione di mutui a tasso agevolato per iniziative economiche nei settori industriale, artigianale, turistico-alberghiero, delle costruzioni navali, e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale di cui all'articolo 5:

1) per le iniziative che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;

2) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di reshoring o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) per le iniziative che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) per le iniziative che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

b) nel caso di concessione di finanziamenti e attivazione di operazioni di leasing a favore delle PMI, delle imprese dei servizi e dei liberi professionisti di cui all'articolo 6:

1) per i finanziamenti di importo fino a 70.000 euro;

2) per le iniziative realizzate nei territori dei Comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) per le iniziative che sono finalizzate all'insediamento o al consolidamento delle attività commerciali, escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere j), k), l), m), n) della legge regionale 29/2005, nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei Comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) per le iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da "spin-off" di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) per le iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.

2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.

 

     Art. 8. (Disposizioni di attuazione ed esecuzione) [13]

1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.

4. I criteri operativi di esecuzione stabiliscono le modalità per la determinazione della rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 9. (Spese ammissibili, vincoli e subentro [14])

1. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis", i mutui e le operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute anche spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione da parte del beneficiario della domanda per l'attivazione dell'intervento finanziario [15].

1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata [16].

2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonchè di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonchè gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

 

CAPO III

LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO

 

     Art. 10. (Comitato di gestione)

1. In conformità all'articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all'articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive [17].

2. Il Comitato di gestione è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro membri scelti tra nominativi indicati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, in rappresentanza delle diverse espressioni del territorio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.

4. Le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e possono svolgersi anche in videoconferenza. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente [18].

5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.

6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.

7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.

8. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione, e sono approvati, in attuazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), i rendiconti delle gestioni fuori bilancio afferenti ai fondi amministrati dal Comitato di gestione [19].

9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale [20].

9 bis. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione dei Fondi di cui all'articolo 2, nonché per la realizzazione di specifico programma informatico, l'Amministrazione regionale stipula apposite convenzioni con soggetti idonei scelti in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici [21].

9 ter. Il recupero dei crediti della Regione derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3 è svolto dalla Regione secondo le disposizioni vigenti in materia di difesa e rappresentanza in giudizio della Regione. Nel caso in cui l'istituto finanziatore sia titolare del rapporto di finanziamento, il recupero dei crediti è svolto da avvocati incaricati dall'istituto medesimo, sulla base di apposita convenzione che disciplini altresì l'affidamento dell'incarico e la ripartizione delle spese [22].

9 quater. All'esito delle procedure di cui al comma 9 ter, nel caso di recupero effettuato dagli istituti finanziari convenzionati previa acquisizione del parere tecnico del legale incaricato che attesta il completamento delle procedure ovvero l'inesigibilità del credito o l'antieconomicità delle azioni di recupero, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico dell'istituto mutuante convenzionato, con conseguente annullamento del credito, dandone evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1041/1971 [23].

9 quinquies. Il Comitato di gestione può deliberare, su eventuale proposta motivata da parte dell'istituto finanziario convenzionato, l'autorizzazione al rimborso parziale, anche dilazionato, del credito derivante dall'attivazione degli interventi a valere sui Fondi di rotazione amministrati dal Comitato medesimo:

a) qualora tale proposta, come attestato da legale professionista incaricato dall'istituto convenzionato, comporti una migliore tutela delle ragioni creditorie e sia più conveniente rispetto all'avvio o alla prosecuzione di attività di recupero del credito ovvero di procedure concorsuali;

b) in caso di accordo di ristrutturazione del debito o di concordato e di altre procedure di regolazione della crisi d'impresa, così come previsti dalla vigente legislazione in materia, qualora tale proposta, come attestato da professionista indipendente ovvero da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa in materia, comporti la soddisfazione del credito in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste causa di prelazione, e a condizioni non inferiori o meno vantaggiose rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei [24].

 

     Art. 11. (Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso la Direzione centrale attività produttive, in base alle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 21/2007, nonchè alle disposizioni concernenti ulteriori modalità di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Comitato di gestione di cui all'articolo 10 comunica tempestivamente alla Direzione centrale attività produttive le deliberazioni assunte.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 12. (Abrogazioni) [25]

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 );

b) l'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, e l'articolo 12 ter, commi da 1 a 10, 11, 12 bis e 14, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

c) l'articolo 41, comma 1, lettera c), l'articolo 42 bis, comma 2, l'articolo 43, commi 2 bis e 3, e gli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

d) l'articolo 85, comma 8 bis, e gli articoli 95, 96, 97 e 98 commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005.

 

     Art. 13. (Disposizioni attuative, finanziarie e transitorie)

1. [Ai FRIE affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, di seguito denominato « FRSC ». A tale fine, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRSC e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al FRIE dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRSC, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009] [26].

2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

3. All'articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola « Comitato » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, »;

b) al comma 3 le parole « Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia) » sono sostituite dalla seguente: « FRIE ».

4. Il Fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005.

5. All'articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi »;

b) al comma 12 le parole « al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 10, » sono sostituite dalle seguenti: « alle attività di cui al comma 14 »;

c) al comma 14 dopo le parole « Comitato di gestione » sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012 in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, ».

6. Al Fondo per lo sviluppo affluiscono le risorse finanziarie afferenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato «FRIA».

7. Ai fini di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta regionale è disposta la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA e sono impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al Fondo per lo sviluppo dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla soppressa gestione del FRIA, ivi compresi quelli che discendono dall'applicazione dell'articolo 14, commi 46 e 47, della legge regionale 11/2009 .

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.

9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con l'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l'ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l'assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso, fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale [27].

10. Alla Sezione smobilizzo crediti PA affluiscono le risorse finanziarie disponibili sui conti aperti, in conformità alle vigenti norme convenzionali, presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia ai fini dell'accreditamento dei mezzi da destinare alla concessione dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e dei contributi di cui agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 [28].

11. Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nella Sezione smobilizzo crediti PA e per il trasferimento in capo a tale Sezione dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall'articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005, sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) [29].

12. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con la Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005. Gli oneri relativi all'applicazione transitoria delle vigenti convenzioni in materia di attuazione degli interventi agevolativi di cui alla normativa citata al primo periodo fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA [30].

13. La Sezione per le garanzie succede nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella disponibilità delle risorse afferenti al Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 4/2005 [31].

14. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 6 e 6 bis, nell'ambito delle imprese di servizi sono incluse le imprese che prestano servizi alla persona nel campo sanitario e assistenziale. Non rientrano in tale ambito, in particolare, le imprese esercenti attività finanziarie e assicurative [32].

15. Ai fini e ai sensi di cui all'articolo 7, comma 4, possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, altresì, il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) e la SACE SpA [33].

16. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), si intendono per organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori economici di cui all'articolo 1, comma 1, le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni [34].

17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.

18. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, a condizione che la domanda sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo.

19. L'accesso ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo da parte delle imprese industriali, di servizio e loro consorzi è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale al fine di garantire il coordinamento con l'operatività degli interventi finanziari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ).

20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sulla Sezione per le garanzie, sul Fondo per lo sviluppo e sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020, nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonchè a modificare la distribuzione delle risorse [35].

21. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Conferimenti al FRIE per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese».

22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati».

23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione «Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate».

24. Fino alla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 in relazione alle procedure per l'avvio dell'attuazione delle misure agevolative di cui al capo II, fatto salvo quanto previsto al comma 25, ultimo periodo, in ordine alla transitoria applicazione della normativa di cui alle lettere c) e d) ai procedimenti in corso, continuano ad applicarsi le norme di cui:

a) agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8 bis, 9 e 10 della legge regionale 9/2003, in materia di FRIE;

b) all'articolo 12 bis, commi da 2 a 14, della legge regionale 4/2005, in materia di Fondo regionale di garanzia per le PMI;

c) agli articoli 45, 46, 47, 48, 50 e 51 della legge regionale 12/2002, in materia di gestione e concessione di incentivi alle imprese artigiane;

d) agli articoli 95, 96, 97 e 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15, della legge regionale 29/2005, in materia di gestione e concessione di incentivi alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24 [36].

25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24 [37].

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente [38].

26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.

27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002 e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005 durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonchè il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.

28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.

 

CAPO V

FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI

 

     Art. 14. (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle imprese e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione e scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e un finanziamento di 2 milioni di euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone per sostenere l'attuazione di progetti, oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, a favore dei settori produttivi maggiormente in crisi, diretti a interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, innovazione di prodotto e di processo, internazionalizzazione e sviluppo di reti distributive, nonchè al sostegno dello sviluppo di contratti di rete di imprese e di altre forme di aggregazione finalizzate alla promozione del prodotto, alla commercializzazione e all'internazionalizzazione [39].

2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.

2 bis. Il finanziamento previsto al comma 1 è comprensivo del rimborso spese da destinare alle Camere di commercio di Udine e Pordenone secondo le modalità definite con l'accordo di cui al medesimo comma 1 [40].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 (Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Sono abrogati i commi 88, 89 e 90 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011.

 

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[4] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[6] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9, modificato dall'art. 45 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[7] Articolo inserito dall'art. 48 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[8] Articolo inserito dall'art. 49 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[9] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[10] Articolo inserito dall'art. 49 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[12] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[14] Rubrica così sostituita dall'art. 53 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[15] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[16] Comma inserito dall'art. 53 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[17] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9, dall'art. 14 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[18] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[19] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[20] Comma sostituito dall'art. 25 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10 e così modificato dall'art. 54 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[21] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[22] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11 e così modificato dall'art. 54 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 55.

[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[24] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[25] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2, comma 81, della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[26] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[27] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[28] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9.

[29] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9.

[30] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[32] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9.

[33] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[35] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9, dall'art. 57 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, dall'art. 23 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 23 giugno 2020, n. 11.

[36] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[37] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[38] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[40] Comma inserito dall'art. 79 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.