§ 1.2.66 – L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:20/03/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità)
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Obbligo di adozione del provvedimento).
Art. 4.  (Obbligo di motivazione).
Art. 5.  (Termine del procedimento)
Art. 6.  (Decorrenza e scadenza del termine).
Art. 7.  (Sospensione del termine).
Art. 8.  (Responsabile del procedimento).
Art. 9.  (Responsabile dell’istruttoria).
Art. 10.  (Compiti del responsabile del procedimento).
Art. 11.  (Compiti del responsabile dell’istruttoria).
Art. 12.  (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione).
Art. 13.  (Comunicazione di avvio del procedimento).
Art. 14.  (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento
Art. 14 bis.  (Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative)
Art. 15.  (Intervento nel procedimento).
Art. 16.  (Diritti dei soggetti interessati).
Art. 16 bis.  (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)
Art. 17.  (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento).
Art. 18.  (Esclusioni).
Art. 19.  (Accordi di programma).
Art. 20.  (Effetti urbanistici dell’accordo di programma).
Art. 21.  (Conferenza interna di servizi).
Art. 22.  (Conferenza di servizi).
Art. 22 bis.  (Conferenza di servizi istruttoria
Art. 22 bis 1  (Rappresentante unico regionale)
Art. 22 ter.  (Funzionamento).
Art. 22 quater.  (Dissenso).
Art. 22 quinquies.  (Concessionari).
Art. 22 sexies.  (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
Art. 23.  (Accordi con pubbliche Amministrazioni).
Art. 24.  (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche).
Art. 25.  (Misure di semplificazione).
Art. 26.  (Riordino di organi collegiali).
Art. 27.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 27 bis.  (Silenzio-assenso)
Art. 28.  (Archivi).
Art. 29.  (Applicazione).
Art. 30.  (Criteri e modalità di concessione).
Art. 31.  (Divieto generale di contribuzione).
Art. 32.  (Vincolo di destinazione dei beni immobili).
Art. 32 bis.  (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
Art. 32 ter.  (Operazioni societarie)
Art. 33.  (Utilizzo delle risorse).
Art. 34.  (Procedimenti).
Art. 35.  (Procedura automatica).
Art. 36.  (Procedura valutativa).
Art. 37.  (Procedura negoziale).
Art. 38.  (Incentivi alle imprese).
Art. 38 bis.  (Rinvio dinamico).
Art. 39.  (Tipologie degli incentivi ai settori economici).
Art. 40.  (Tipologie degli incentivi ai settori non economici).
Art. 41.  (Rendicontazione della spesa).
Art. 41 bis.  (Rendicontazione di incentivi a imprese).
Art. 42.  (Rendicontazione semplificata
Art. 43.  (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati).
Art. 44.  (Ispezioni e controlli).
Art. 45.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 46.  (Obblighi di informazione).
Art. 47.  (Sospensione dell’erogazione di incentivi).
Art. 48.  (Procedure concorsuali)
Art. 49.  (Restituzione di somme erogate).
Art. 50.  (Recupero dei crediti).
Art. 51.  (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi).
Art. 52.  (Rateazione)
Art. 53.  (Anticipazioni).
Art. 54.  (Compensazione).
Art. 55.  (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili).
Art. 56.  (Crediti di modico valore).
Art. 56 bis.  (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA)
Art. 57.  (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici).
Art. 57 bis.  (Valore degli importi)
Art. 58.  (Diritto di accesso).
Art. 59.  (Ambito di applicazione).
Art. 60.  (Accesso informale).
Art. 61.  (Accesso formale).
Art. 62.  (Responsabile del procedimento)
Art. 63.  (Costi)
Art. 64.  (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso).
Art. 65.  (Pubblicazione degli atti)
Art. 66.  (Accesso agli atti del Consiglio regionale).
Art. 67.  (Accesso dei consiglieri regionali).
Art. 68.  (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale).
Art. 69.  (Norma di rinvio).
Art. 70.  (Regolamenti).
Art. 71.  (Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 18/1996).
Art. 72.  (Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale 8/1999).
Art. 73.  (Procedimenti in corso).
Art. 74.  (Rinvio a disposizioni abrogate).
Art. 75.  (Abrogazioni).
Art. 76.  (Testo notiziale).
Art. 77.  (Norme finanziarie).


§ 1.2.66 – L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

(B.U. 22 marzo 2000, n. 12).

 

TITOLO I

NORME GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali e finalità) [1]

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina il procedimento amministrativo conformandolo ai principi costituzionali, all'ordinamento comunitario nonché alle garanzie al cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

     2. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.

     3. La Regione assume, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei seguenti obiettivi per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa:

     a) la certezza e rapidità dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

     b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica;

     c) lo snellimento della documentazione amministrativa;

     d) la semplificazione amministrativa per le imprese, in particolare attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e la loro riduzione anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;

     e) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi.

     4. Nella legge di semplificazione prevista dall' articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), sono annualmente specificate misure di semplificazione connesse ai principi e alle finalità di cui alla presente legge.

     5. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" attraverso la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.

     6. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la legge 241/1990.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione). [2]

     1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.

     2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 3. (Obbligo di adozione del provvedimento).

     1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza di parte, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, esso deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro i termini stabiliti, fermo restando quanto disposto dagli articoli 27 e 27 bis [3].

     1 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della performance individuale del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, nonchè, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile [4].

     1 ter. In caso di inerzia del soggetto competente all'adozione del provvedimento trova applicazione il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, il quale è adeguato ai principi desumibili dall'articolo 2, commi da 9 bis a 9 quinquies, della legge 241/1990, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) [5].

     1 quater. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il soggetto che ha richiesto il rilascio del provvedimento amministrativo può rivolgersi al soggetto competente a esercitare il potere sostitutivo perchè concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto [6].

 

     Art. 4. (Obbligo di motivazione). [7]

     1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione finale, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

     2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per gli atti amministrativi a contenuto generale.

     3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti amministrativi; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

     4. Nella comunicazione al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità regionale cui è possibile ricorrere, qualora il ricorso amministrativo sia previsto dalla legge.

 

     Art. 5. (Termine del procedimento) [8]

     1. Il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento, ove non stabilito per legge o regolamento, è determinato con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo di governo dell'ente regionale.

     2. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a novanta giorni.

     3. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni.

     4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il procedimento si conclude entro il termine di trenta giorni.

     5. [I termini per la conclusione dei procedimenti comprendono anche quelli necessari per l'espletamento dei controlli interni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale)] [9].

     6. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati sui siti web dell'Amministrazione regionale o degli Enti regionali.

     7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile), per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ). Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. (Decorrenza e scadenza del termine).

     1. Il termine decorre dall’inizio d’ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L’eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

     2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l’ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

     3. Le domande devono pervenire all’ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

     4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l’accesso agli impieghi regionali nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali [10].

     4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all’attività contrattuale [11].

 

     Art. 7. (Sospensione del termine). [12]

     1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

     a) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai soggetti di cui all’articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell’articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete [13];

     a bis) in pendenza dei termini non superiori a trenta giorni assegnati ai fini dell’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera c) [14];

     b) in pendenza dell'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente [15];

     c) [in pendenza degli accertamenti di cui all’articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente] [16];

     d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

     e) per un periodo comunque non superiore a venti giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria [17];

     f) [per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali] [18];

     g) in pendenza di accertamenti, verifiche e controlli imposti dalla normativa statale o comunitaria [19].

 

CAPO II

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

     Art. 8. (Responsabile del procedimento).

     1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento [20].

     2. Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi [21].

     2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato [22].

     2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente e dei contratti quadro stipulati [23].

 

     Art. 9. (Responsabile dell’istruttoria).

     1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell’istruttoria; ove il responsabile dell’istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell’istruttoria.

     2. Nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 8, il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale individua quale responsabile dell’istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente [24].

 

     Art. 10. (Compiti del responsabile del procedimento).

     1. Il responsabile del procedimento:

     a) chiede, anche su proposta del responsabile dell’istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, dispone accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordina esibizioni documentali;

     b) propone agli organi competenti l’indizione di conferenze di servizi;

     c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

     d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un’adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all’organo competente per l’adozione.

 

     Art. 11. (Compiti del responsabile dell’istruttoria).

     1. Il responsabile dell’istruttoria:

     a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;

     b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

     c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all’acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell’articolo 24 [25];

     d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;

     e) propone al responsabile del procedimento l’adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.

 

     Art. 12. (Sottoscrizione delle proposte di deliberazione). [26]

     1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere firmata dall’Assessore proponente e controfirmata dai Direttori competenti.

     2. Le proposte di deliberazione degli Enti regionali devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dai Direttori competenti.

     3. La controfirma attesta il completamento dell’istruttoria e la legittimità della proposta.

 

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

     Art. 13. (Comunicazione di avvio del procedimento). [27]

     1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, secondo le modalità previste dall’articolo 14, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

     2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

     3. Nei procedimenti ad istanza di parte, l’avvio del procedimento è comunicato agli eventuali soggetti di cui ai commi 1 e 2 diversi dal soggetto istante. A quest’ultimo sono comunicate le indicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 14.

     4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell’effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento.

 

     Art. 14. (Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento [28]).

     1. L’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

     2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

     a) l’Amministrazione competente;

     b) l’oggetto del procedimento promosso;

     c) la struttura competente, il domicilio digitale dell'Amministrazione, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto [29];

     d) il responsabile dell'istruttoria [30];

     d bis) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione [31];

     e) nei procedimenti a iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza [32];

     e bis) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo 82/2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge [33];

     e ter) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e bis) [34].

     3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’Amministrazione medesima.

 

     Art. 14 bis. (Banca dati dei procedimenti amministrativi e misure organizzative) [35]

     1. E' autorizzata l'istituzione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi regionali ove ciascuna Direzione centrale indica i procedimenti di propria competenza, i relativi riferimenti normativi, il termine di conclusione del procedimento, le strutture competenti e il responsabile del procedimento. La banca dati è consultabile sul sito web dell'Amministrazione regionale.

     2. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza dello stato del procedimento in ogni sua fase, nella banca dati di cui al comma 1 sono, altresì, indicati, per ogni singolo procedimento, i dati relativi al responsabile dell'istruttoria e allo stato del procedimento stesso, ai quali possono accedere, con modalità riservata, i soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, che lo richiedono.

     3. Nel caso in cui una struttura regionale presenti un eccezionale carico di lavoro in ordine alla conclusione dei procedimenti amministrativi, chiede alla Direzione centrale competente in materia di personale di adottare, ai sensi della disciplina contrattuale del personale regionale, tutte le misure necessarie a favorire il distacco del personale dipendente tra le strutture regionali.

 

     Art. 15. (Intervento nel procedimento). [36]

     1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

 

     Art. 16. (Diritti dei soggetti interessati). [37]

     1. I soggetti di cui all’articolo 13, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell’articolo 15, hanno diritto di:

     a) prendere visione degli atti del procedimento;

     b) presentare memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell’emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

 

     Art. 16 bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) [38]

     1. Nei procedimenti a istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

 

     Art. 17. (Accordi procedimentali e accordi sostitutivi del provvedimento). [39]

     1. L’Amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 241/1990, come modificato dall’articolo 3 quinquies del decreto legge 163/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 273/1995.

 

     Art. 18. (Esclusioni). [40]

     1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano [41].

 

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 19. (Accordi di programma).

     1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonchè all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati [42].

     2. Con l’accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell’attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l’eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l’attivazione di procedure sostitutive.

     3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell’accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

     4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l’accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

     4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco [43].

     5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell’Amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto dell’accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

     6. L’accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l’accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell’Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l’accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'accordo [44].

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) [45].

 

     Art. 20. (Effetti urbanistici dell’accordo di programma).

     1. L’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l’adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. [In tale caso l’accordo di programma produce gli effetti dell’intesa di cui all’articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997 [46]].

     2. [Nell’ipotesi di cui al comma 1, all’accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all’articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all’ambito oggetto dell’accordo di programma, o il progetto esecutivo dell’opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell’eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno] [47].

     3. [Qualora all’accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l’accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991] [48].

 

     Art. 21. (Conferenza interna di servizi). [49]

     1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.

     2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.

     3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

     4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.

 

     Art. 22. (Conferenza di servizi). [50]

     1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990.

     2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.

     3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.

 

     Art. 22 bis. (Conferenza di servizi istruttoria [51]). [52]

     1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell’opera, su motivata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente [53].

     2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi istruttoria si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso [54].

     3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l’articolo 22 ter, comma 5.

     3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità è disciplinato dall'articolo 22 quater, comma 3 [55].

     4. Nel caso in cui l’intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell’incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

     5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

     6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare, e convoca la conferenza di servizi decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione [56].

 

     Art. 22 bis 1 (Rappresentante unico regionale) [57]

     1. Il rappresentante unico regionale di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, è abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione delle strutture organizzative regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione.

 

     Art. 22 ter. (Funzionamento). [58]

     1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica [59].

     1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi [60].

     1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto [61].

     2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

     3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

     4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6 [62].

     5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

     6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell’articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità [63].

     7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

     8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede [64].

     9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata [65].

     10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all’esame del provvedimento.

     11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

     12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell’amministrazione proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

 

          Art. 22 quater. (Dissenso). [66]

     1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell’assenso.

     2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori stabiliti per l’adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell’articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell’articolo 22 ter] [67].

     3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell’organo collegiale esecutivo dell’ente territoriale procedente, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l’amministrazione dissenziente sia un’amministrazione statale ovvero il dissenso abbia a oggetto opere interregionali, si applica l’articolo 14 quater della legge 241/1990 [68].

 

     Art. 22 quinquies. (Concessionari). [69]

     1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 9 della medesima legge.

 

     Art. 22 sexies. (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni) [70]

1.Qualora l’Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale in ragione delle funzioni di coordinamento delle attività delle Direzioni centrali la quale verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

2 bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle conferenze di servizi convocate dall'Amministrazione regionale o dagli enti regionali di cui all'articolo 2.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette sia dall'amministrazione regionale sia da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale, individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Alle conferenze di servizi possono prendere parte, su richiesta del rappresentante unico regionale, i funzionari delle strutture regionali coinvolte. Il rappresentante unico regionale ai fini della definizione della posizione unica regionale, entro la data prevista per lo svolgimento della prima riunione della conferenza di servizi, chiede ai responsabili delle strutture regionali e delle amministrazioni riconducibili alla Regione il rilascio di intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati oggetto della conferenza. Il rappresentante unico regionale acquisisce ordinariamente tali atti in modalità asincrona, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per il rilascio degli stessi.

3 bis. Nei casi di particolare complessità delle determinazioni da assumere o di mancata acquisizione degli atti ai sensi del comma 3, il rappresentante unico regionale convoca una conferenza interna in modalità simultanea, definendo tempi e modalità di acquisizione degli atti. La convocazione della conferenza deve pervenire alle strutture interessate, almeno tre giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. Alla conferenza partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.

3 ter. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 3 bis:

a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;

b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.

 

     Art. 23. (Accordi con pubbliche Amministrazioni). [71]

     1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall’articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

     2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

 

     Art. 24. (Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche).

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990 [72].

     2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.

     3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi

dell’Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

     5. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l’impossibilità, dovuta alla natura dell’affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest’ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell’organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

 

     Art. 25. (Misure di semplificazione). [73]

     1. L’Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 [74].

     2. Il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nonchè di tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato [75].

     3. [Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile dell’istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente] [76].

 

     Art. 26. (Riordino di organi collegiali).

     1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione o dell’Ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

 

     Art. 27. (Segnalazione certificata di inizio attività) [77]

     1. Trova applicazione nei procedimenti disciplinati dalla Regione l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.

 

     Art. 27 bis. (Silenzio-assenso) [78]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il provvedimento di diniego.

     2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonchè ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 28. (Archivi).

     1. Al fine di assicurare la corretta gestione dei procedimenti amministrativi e la conservazione dei relativi documenti, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di protocollazione, conservazione e scarto dei documenti contenuti negli archivi del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 29. (Applicazione).

     1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all’erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

 

     Art. 30. (Criteri e modalità di concessione).

     1. I criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L’effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

 

     Art. 31. (Divieto generale di contribuzione).

     1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi [79].

     2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

 

     Art. 32. (Vincolo di destinazione dei beni immobili). [80]

     1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi [81].

     2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l’applicazione dell’articolo 49, commi 1 e 2.

     3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l’incentivo è revocato dal momento dell’alienazione del bene.

     4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

     5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

     5 bis. [Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale] [82].

 

     Art. 32 bis. (Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi) [83]

     1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

     2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

     3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

     4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

     5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

     6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

 

     Art. 32 ter. (Operazioni societarie) [84]

     1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

     2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 33. (Utilizzo delle risorse).

     1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo.

     2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.

     3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.

     4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

     5. L’avviso dell’esaurimento delle risorse disponibili è comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne è data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte [85].

 

CAPO II

PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

 

     Art. 34. (Procedimenti).

     1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

     2. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

     3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. [Con regolamento sono fissati i criteri per l’inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi [86]].

 

     Art. 35. (Procedura automatica).

     1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l’attuazione degli interventi, un’attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L’incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell’esercizio precedente.

     2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

     3. Per l’accesso agli incentivi l’interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest’ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. L’ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l’incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

     5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all’incentivo.

 

     Art. 36. (Procedura valutativa).

     1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

     2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

     3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

     4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell’intervento è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 33 [87].

     5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell’iniziativa per la quale è richiesto l’intervento.

     6. L’attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l’ammissibilità delle spese.

 

     Art. 37. (Procedura negoziale).

     1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell’ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico

dell’Amministrazione o degli Enti regionali.

     2. Il soggetto competente per l’attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

     3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell’articolo 36, comma 5. L’attività istruttoria, a seguito dell’espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, è condotta sulla base delle indicazioni e dei princìpi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell’apposito bando.

     4. L’atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

     5. La definizione delle modalità di erogazione è rimessa all’apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

 

     Art. 38. (Incentivi alle imprese).

     1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione Europea; il calcolo dell’intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del “de minimis”.

     2. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del “de minimis” dai soggetti di cui all’articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche] [88].

     3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione è quello fissato dall’Unione Europea. La definizione di micro piccola e media impresa è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea [89].

 

     Art. 38 bis. (Rinvio dinamico). [90]

     1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

 

     Art. 39. (Tipologie degli incentivi ai settori economici).

     1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

     2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d’importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

     3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l’iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

     4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell’Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell’incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L’erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell’intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

     5. I finanziamenti agevolati producono un’agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell’agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

 

     Art. 40. (Tipologie degli incentivi ai settori non economici).

     1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all’articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l’attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

     2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

 

CAPO III

RENDICONTAZIONE

 

     Art. 41. (Rendicontazione della spesa).

     1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

     2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L’Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione degli originali.

     3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con i propri fondi.

 

     Art. 41 bis. (Rendicontazione di incentivi a imprese). [91]

     1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall’Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

     a) persona iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti o all’Albo dei ragionieri commercialisti;

     b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

     c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

     2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

     3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 44.

     4. Le spese connesse all’attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

     4 bis. Con il regolamento che disciplina la concessione di incentivi, sono stabiliti la misura, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle spese di cui al comma 4 [92].

 

     Art. 42. (Rendicontazione semplificata [93]).

     1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione [94].

     2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

     3. L’Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

 

     Art. 43. (Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati). [95]

     1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l’elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall’ufficio regionale che ha concesso l’incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

 

TITOLO III

CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE

FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITA’ REGIONALE

 

CAPO I

CONTROLLI

 

     Art. 44. (Ispezioni e controlli).

     1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo.

 

     Art. 45. (Obblighi dei beneficiari).

     1. L’Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

     2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l’attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

     3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all’effettuazione di ispezioni e controlli.

 

     Art. 46. (Obblighi di informazione).

     1. I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l’obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l’Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell’avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell’incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

     2. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1, l’Amministrazione è autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell’Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

 

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

 

     Art. 47. (Sospensione dell’erogazione di incentivi).

     1. L’Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l’erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l’interesse pubblico perseguito attraverso l’erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

     2. La sospensione della erogazione è disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell’incentivo.

     3. L’Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

     4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l’incentivo è revocato, a partire dal momento in cui l’interesse pubblico non è stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere è autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

     5. In casi eccezionali, l’Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

     6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall’accertamento giudiziario di fatti o diritti, l’Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell’erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

 

     Art. 48. (Procedure concorsuali) [96]

     1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

     2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

     3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

     4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

     5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

     6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

     7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 ), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

 

     Art. 49. (Restituzione di somme erogate).

     1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all’incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

     2. [In applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione] [97].

     2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell’articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui [98].

     3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all’Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

     4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

     5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

     6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell’atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l’emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

     7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l’applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis [99].

 

     Art. 50. (Recupero dei crediti).

     1. L’Ufficio che ha disposto la revoca dell’incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all’Amministrazione o agli Enti regionali.

     2. Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede, con l'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale [100].

     3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell’incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

 

     Art. 51. (Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi).

     1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comunità montane, Consorzi di Enti locali, ovvero per l’esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, alle Unioni territoriali intercomunali, Province, Comunità montane, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, è disposta senza applicazione degli interessi [101].

 

     Art. 52. (Rateazione) [102]

     1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

     2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.

     3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

     4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

     5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

     6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

     8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

     9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 53. (Anticipazioni).

     1. La concessione di anticipazioni è revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

     2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

 

     Art. 54. (Compensazione).

     1. L’Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

 

CAPO III

CREDITI

 

     Art. 55. (Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili).

     1. I crediti dell’Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l’impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

     2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell’Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie [103].

     3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell’autorità concedente.

     4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 56. (Crediti di modico valore).

     1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro [104].

     2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali [105].

     2 bis. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero dei diritti di credito derivanti dal mancato utilizzo degli incentivi concessi agli enti locali, qualora l'importo non superi i mille euro [106].

 

     Art. 56 bis. (Interessi su versamenti effettuati mediante il sistema pagoPA) [107]

     1. La maggiorazione degli interessi derivante dalle richieste di restituzione di somme afferenti il Capo II, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Amministrazione o dagli Enti regionali, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro [108].

     2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la maggiorazione degli interessi, calcolati in qualsiasi forma, derivante dalle richieste di restituzione di somme a favore dell'Amministrazione regionale o dagli Enti regionali, qualora non ricompresa nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA emesso dall'Ente creditore, non è dovuta quando il versamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro trenta giorni dal termine iniziale stabilito e tale maggiorazione risulti di importo inferiore a 5 euro.

     3. L'importo degli ulteriori interessi giornalieri, connesso al recupero dell'Imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.) tramite avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione regionale e non ricompreso nell'importo dell'avviso di pagamento pagoPA, non è dovuto quando il pagamento dell'avviso di accertamento venga effettuato con il sistema pagoPA entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso e l'importo degli ulteriori interessi giornalieri per ogni singola formalità risulti inferiore a 5 euro.

 

     Art. 57. (Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall’incentivo in applicazione delle leggi regionali citate [109].

 

     Art. 57 bis. (Valore degli importi) [110]

     1. Ai fini dei capi II e III del presente titolo il valore della somma ovvero del credito è individuato con riferimento al solo valore capitale.

 

TITOLO IV

DIRITTO DI ACCESSO [111]

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 58. (Diritto di accesso). [112]

     1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.

 

     Art. 59. (Ambito di applicazione). [113]

     1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:

     a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

     b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;

     c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall'Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.

     4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.

 

CAPO II

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

 

     Art. 60. (Accesso informale). [114]

     1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

     2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

     3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal responsabile del procedimento cui si riferisce l’atto, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

     4. La richiesta, ove provenga da una pubblica Amministrazione, è presentata dal titolare dell’ufficio interessato o dal responsabile del procedimento.

 

     Art. 61. (Accesso formale). [115]

     1. Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi o sull’accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

     2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

     3. La richiesta formale presentata ad una struttura diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all’interessato.

     4. Alle richieste formali di accesso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, commi 2 e 4.

     5. Per richiesta formale si intende domanda presentata in carta semplice.

 

     Art. 62. (Responsabile del procedimento) [116]

     1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

     2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

     3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

     4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.

 

     Art. 63. (Costi) [117]

     1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.

 

     Art. 64. (Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso). [118]

     1. Il differimento dell’accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell’Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

     2. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica anche la durata.

     3. Il diritto di accesso agli atti emanati dall’Avvocatura della Regione nell’esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all’eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia [119].

     4. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento [120].

     5. E’ comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.

     6. E’ comunicato l’avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.

 

     Art. 65. (Pubblicazione degli atti) [121]

     1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.
     2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

     3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.

     5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

     6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.

     7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.

 

     Art. 66. (Accesso agli atti del Consiglio regionale). [122]

     1. Il diritto di accesso ai documenti concernenti l’attività legislativa ed ai resoconti delle sedute del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità di cui agli articoli 60, 61, 63 e 64; il rilascio della copia di tali atti è gratuito.

 

     Art. 67. (Accesso dei consiglieri regionali).

     1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l’attività dell’Amministrazione e degli Enti regionali.

     2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica [123].

     3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2 [124].

     4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2 [125].

     5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [126].

 

     Art. 68. (Accesso dei consiglieri regionali alla rete regionale).

     1. I consiglieri regionali hanno accesso alle informazioni contenute nelle banche dati della Regione dal loro domicilio e dell’ufficio loro messo a disposizione dal Consiglio regionale, tramite collegamento telematico.

     2. Sono escluse da tale accesso le informazioni tutelate dal diritto alla riservatezza.

     3. L’accesso telematico alle informazioni delle banche dati della Regione avviene previo impiego di una parola d’ingresso personale del consigliere e previa registrazione automatica dell’identità dell’utente nonché delle informazioni prelevate.

     4. L’Amministrazione regionale emana, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che individua le informazioni accedibili con le modalità di cui al comma 1. Il regolamento è oggetto di revisione annuale, da effettuarsi entro il mese di febbraio, avente lo scopo di effettuare le implementazioni dei dati accedibili.

 

     Art. 69. (Norma di rinvio). [127]

     1. Per quanto non previsto dal presente titolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 70. (Regolamenti).

     1. Con regolamenti di esecuzione, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati particolari aspetti applicativi della presente legge aventi carattere generale.

 

     Art. 71. (Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 18/1996).

     1. [128].

     2. - 3. [129].

 

     Art. 72. (Modificazioni all’articolo 13 della legge regionale 8/1999). [130]

 

     Art. 73. (Procedimenti in corso). [131]

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 32 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge [132].

     3. Le disposizioni di cui all’articolo 33, commi 4 e 6, si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 si applicano anche alle erogazioni disposte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 74. (Rinvio a disposizioni abrogate).

     1. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dall’articolo 75, comma 1, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

 

     Art. 75. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate in particolare:

     a) la lettera b ter) del comma 1 dell’articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall’articolo 71 della legge regionale 34/1997;

     b) l’articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

     [c) l’articolo 52 della legge regionale 52/1991;] [133]

     d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

     e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;

     f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;

     g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;

     h) i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

     i) l’articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

     j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

     k) l’articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;

     l) l’articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

     m) l’articolo 136, l’articolo 138, comma 29, l’articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

     n) l’articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

     2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.

     3. Rimangono confermati i criteri e le modalità determinati ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell’articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.

 

     Art. 76. (Testo notiziale).

     1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati, per ciascun articolo, gli estremi delle eventuali disposizioni di leggi regionali abrogate dall’articolo 75 e riprodotte, in tutto o in parte, nell’articolo annotato.

 

     Art. 77. (Norme finanziarie).

     1. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24, comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 158 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

     2. La disposizione di cui all’articolo 173, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, si intende come riferita alle spese derivanti dall’applicazione dell’articolo 25, comma 3, della presente legge, i cui relativi oneri fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.9.1.672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1477 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

     3. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 25, comma 3, affluiscono all’unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 33, comma 6, e 62, comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1454 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

     5. Gli oneri relativi alla realizzazione della banca dati di cui all’articolo 38, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

     6. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 63, comma 5, affluiscono all’unità previsionale di base 3.1.897 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 705 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

     7. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 65, comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 1466 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 1466 è così integrata: dopo la parola “regione” è inserita la locuzione “e di ogni altro documento di cui sia ritenuta opportuna la diffusione”.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[9] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[10] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[11] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[13] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[14] Lettera inserita dall’art. 5 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[16] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[17] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[18] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[21] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[22] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[23] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[24] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 8 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[26] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[27] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[28] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[29] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[30] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[31] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[35] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[36] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[37] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[38] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[39] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[40] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[41] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[42] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[43] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[44] Comma già modificato dall’art. 10 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[45] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[46] Periodo abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[47] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[48] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.G.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

[49] Articolo già sostituito dall’art. 11 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14, ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[50] Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 5 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[51] Rubrica così sostituita dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[52] Articolo inserito dall’art. 13 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[53] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[54] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[55] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[56] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[57] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[58] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[59] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[60] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[61] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[62] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[63] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[64] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[65] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[66] Articolo inserito dall’art. 15 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[67] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[68] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[69] Articolo inserito dall’art. 16 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[70] Articolo inserito dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14, già sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13, ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 13, e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[71] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[72] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[73] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 maggio 2021, n. 8.

[74] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[75] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[76] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[78] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[79] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[80] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4, comma 81 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

[81] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 110, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, l'art. 40 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e l'art. 18 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[82] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2013, n. 9 e abrogato dall'art. 36 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[83] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[84] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[85] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[86] Periodo abrogato dall'art. 96 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[87] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[88] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[89] Comma così modificato dall’art. 39 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[90] Articolo inserito dall’art. 40 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[91] Articolo inserito dall’art. 41 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[92] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[93] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[94] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23, sostituito dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, modificato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19, dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 50 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[95] Articolo sostituito dall’art. 20 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31. Per una deroga al presente articolo, vedi l’art. 16 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 20.

[96] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[97] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[98] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[99] Paragrafo così modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[100] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette".

[101] Comma già modificato dall’art. 25 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28, sostituito dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[102] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[103] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 22 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[104] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[105] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[106] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[107] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[108] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[109] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 71 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[110] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3.

[111] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[114] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[115] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[116] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[117] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[118] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[119] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[120] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[121] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[122] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[123] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[124] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[125] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[126] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 14.

[127] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

[128] Sostituisce il comma 1, art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[129] Inseriscono i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 6 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[130] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificava il comma 11, art. 13 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[131] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4, comma 81 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.

[132] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[133] Lettera abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.