§ 4.5.50 – L.R. 20 aprile 1999, n. 9.
Disposizioni varie in materia di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:20/04/1999
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 28, comma 4, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento di rifiuti solidi e di attività estrattive).
Art. 3.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di zona tipica).
Art. 4.  (Abrogazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).
Art. 5.  (Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto).
Art. 7.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni).
Art. 8.  (Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici).
Art. 9.  (Proroga del termine di cui all'articolo 44 della legge regionale 46/1986 in materia di opere pubbliche).
Art. 10.  (Realizzazione e gestione delle opere relative al programma di metanizzazione delle zone montane).
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995 in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale).
Art. 12.  (Proroga dell'efficacia di Piani regionali).
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 in materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di edilizia sovvenzionata).
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale 75/1982 in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata).
Art. 15.  (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982 in materia di destinazione di somme affluenti al fondo regionale di rotazione).
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 17.  (Modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982 in materia di contributi integrativi).
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987 in materia di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP).
Art. 19.  (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 45/1993 in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio degli IACP).
Art. 20.  (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in materia di contributi a fronte mutuo).
Art. 21.  Relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati da Cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della "Convenzione tipo", approvata con [...]
Art. 22.  (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia di ipoteche costituite a favore della Regione).
Art. 23.  (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa).
Art. 23 bis.  (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 43/1988 in materia di pesca nelle acque interne).
Art. 25.  (Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile).
Art. 26.  (Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del 1996).
Art. 27.  (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito degli eventi alluvionali del 1998).
Art. 28.  (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi).
Art. 29.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica).
Art. 30.  (Norma transitoria in materia di servizi di sviluppo agricolo).
Art. 31.  (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi).
Art. 32.  (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari).
Art. 33.  (Norme relative agli impianti di distribuzione GPL).
Art. 34.  (Disposizioni in materia di pubblici esercizi).
Art. 37.  (Indennità di carica relativa alle aziende di promozione turistica).
Art. 38.  (Modifica alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, in materia di interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 39.  (Modifiche alla legge regionale 10/1981 in materia di fiere, mostre ed esposizioni).
Art. 40.  (Contributi a sostegno del telelavoro).
Art. 41.  (Modifica ed integrazione all'articolo 89 della legge regionale 1/1998 riguardante il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali).
Art. 42.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23/1997 in materia di contributi a FINRECO).
Art. 43.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/1992 in materia di elezione nelle Commissioni provinciali per l'artigianato).
Art. 44.  (Soppressione della Commissione comunale per l'attività di estetista, barbiere e parrucchiera).
Art. 45.  (Riapertura di termini in materia di disciplina dell'attività di estetista).
Art. 46.  (Istituzione di una banca dati degli aiuti "de minimis").
Art. 47.  (Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale 36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio).
Art. 48.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 36/1987 relativa all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A.).
Art. 49.  (Fondo di capitale di rischio presso Agemont S.p.A.).
Art. 50. 
Art. 51.  (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel settore socio-sanitario).
Art. 52.  (Estensione alle Aziende per i servizi sanitari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 44/1987 e 10/1997).
Art. 53.  (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali).
Art. 54.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 in materia di indennità di maternità).
Art. 55.  (Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 56.  (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali).
Art. 57.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996 relativo all'uso della grafia ufficiale friulana).
Art. 58.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1980 in materia di impianti sportivi).
Art. 59.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/1991 in materia di interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive).
Art. 60.  (Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 in materia di Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale).
Art. 61.  (Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 31/1997).
Art. 62.  (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993).
Art. 63.  (Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192 della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione del Servizio del commercio).
Art. 64.  (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998 ed interpretazione autentica del comma 1).
Art. 65.  (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie).
Art. 66.  (Integrazioni all'articolo 1 ter della legge regionale 46/1993, in materia di divieto generale di contribuzione).
Art. 67.  (Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema informativo regionale).
Art. 68.  (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale).
Art. 69.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 49/1991 in materia di deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità).
Art. 70.  (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio dei Sindaci dell'ESA).
Art. 71.  (Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni).
Art. 72.  (Presentazione di progetti di cui alla legge regionale 30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976).
Art. 73.  (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione).
Art. 74.  (Sospensione dell'efficacia).


§ 4.5.50 – L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

Disposizioni varie in materia di competenza regionale.

(B.U. 22 aprile 1999, n. 16 - S.S. n. 4).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI AMBIENTE E TERRITORIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

Art. 1. (Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi in materia di inquinamento elettromagnetico).

     1. Al fine di acquisire ogni conoscenza scientifica e tecnica, atta a valutare il rischio per le popolazioni dovuto alle diverse sorgenti di inquinamento elettromagnetico e al fine di ridurre lo stesso inquinamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Comitato per lo studio e la predisposizione di interventi per la riduzione del rischio dovuto all'esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico.

     2. Per quanto attiene al funzionamento e alla durata in carica del Comitato di cui al comma 1, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

     3. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta ed è dovuto inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, equiparando a tal fine i componenti del Comitato alla qualifica di dirigente.

     4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 28, comma 4, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento di rifiuti solidi e di attività estrattive). [1]

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di zona tipica). [2]

 

     Art. 4. (Abrogazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).

     1. L'articolo 20 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 27, è abrogato.

 

     Art. 5. (Sospensione del rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque). [3]

     1. Il rilascio di nuove concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque finalizzato alla produzione di energia elettrica in quantità superiore a 30 kW e comunque inferiore a 3 MW è sospeso sino al 31 dicembre 2002, ovvero sino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale di uno studio sulle risorse idriche disponibili per l'intero territorio regionale [4].

     2. La sospensione di cui al comma 1 non interessa le domande di concessione già pervenute al protocollo regionale entro la data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora concesse per altri usi [5].

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 in materia di salvaguardia di gestioni idriche in atto).

     1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 13/1998 è abrogato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DI

INTERESSE PUBBLICO E DI VIABILITA' E TRASPORTI

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni). [6]

 

     Art. 8. (Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 13/1998 in materia di appalti di lavori pubblici).

     1. Per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 13/1998, la Regione predispone un regolamento tipo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Proroga del termine di cui all'articolo 44 della legge regionale 46/1986 in materia di opere pubbliche).

     1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 giugno 1999.

 

     Art. 10. (Realizzazione e gestione delle opere relative al programma di metanizzazione delle zone montane). [7]

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995 in materia di realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale).

     1. [8].

     2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 10/1995, come da ultimo sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 30 giugno 1999.

 

     Art. 12. (Proroga dell'efficacia di Piani regionali).

     1. L'efficacia del vigente Piano regionale delle opere di viabilità, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, del vigente Piano integrato dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, e del vigente Piano regionale dei porti, previsto dall'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è prorogata fino alla data di approvazione dei corrispondenti piani in corso di rielaborazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 75/1982 in materia di attribuzione di punteggi per l'assegnazione di edilizia sovvenzionata). [9]

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 69 della legge regionale 75/1982 in materia di cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata). [10]

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 75/1982 in materia di destinazione di somme affluenti al fondo regionale di rotazione). [11]

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica). [12]

     1. [13].

     2. Agli articoli 39, 83, 87, 95, 120 e 135 della legge regionale 75/1982, all'articolo 61 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, ed all'articolo 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le competenze attribuite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici si intendono riferite alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982 in materia di contributi integrativi). [14]

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/1987 in materia di cessione di alloggi acquisiti dagli IACP). [15]

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 59 della legge regionale 45/1993 in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio degli IACP). [16]

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 13/1998 in materia di contributi a fronte mutuo). [17]

 

     Art. 21. Relativamente agli alloggi di edilizia convenzionata, realizzati da Cooperative edilizie che abbiano iniziato i lavori precedentemente all'entrata in vigore della "Convenzione tipo", approvata con D.P.G.R. 16 maggio 1997, n. 0167/Pres. ed ammesse a contributo regionale, si prescinde dalle caratteristiche tipologiche di cui all'allegato "A" della "Convenzione tipo".

 

     Art. 22. (Modifica alle leggi regionali 3/1995 e 75/1982 in materia di ipoteche costituite a favore della Regione).

     1. [18].

     2. [19].

     3. [20].

 

     Art. 23. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 7, per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o completamento, ovvero al recupero o completamento di alloggi aventi le caratteristiche di cui alla legge medesima.

     2. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato per l'erogazione, mediante le banche convenzionate, di agevolazioni nelle seguenti forme alternative:

     a) finanziamenti non onerosi, integrativi di mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1, per importi entro il limite massimo di lire 75 milioni e comunque in misura non superiore alla quota finanziata dalla banca concedente, talché l'importo complessivo mutuato sia contenuto entro l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto o dell'intervento edilizio;

     b) contributi in conto interessi, in misura predeterminata, per agevolare i mutui attivati dalle banche convenzionate per le finalità di cui al comma 1 fino all'importo di lire 150 milioni e comunque non oltre l'80 per cento del valore, accertato dalle banche stesse, dell'immobile, oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un tasso agevolato in misura uguale al tasso globale di cui alla lettera a), con l'applicazione di forme di attualizzazione;

     c) contributi in conto capitale denominanti "buoni casa" dell'importo massimo di lire 30 milioni, determinato in misura pari al 25 per cento della spesa relativa ai lavori di costruzione o recupero, ovvero del prezzo di acquisto, accertati dalle banche concedenti i finanziamenti finalizzati agli interventi edilizi relativi [21]

     3. I "buoni casa" di cui al comma 2, lettera c), possono essere concessi anche indipendentemente da interventi di finanziamento bancario. In tal caso l'erogazione è effettuata direttamente dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. a carico del Fondo speciale presso lo stesso costituito ai sensi del comma 1 e i beneficiari sono tenuti a presentare al Mediocredito apposita fideiussione bancaria o assicurativa quinquennale per un importo pari al "buono casa" maggiorato del 30 per cento [22].

     4. Con appositi bandi emanati dall'Amministrazione regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, che dovranno comunque essere prodotte alle banche convenzionate di cui al comma 1 contestualmente alla richiesta di mutuo ordinario, e le condizioni di ammissibilità delle domande stesse. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 5, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, il reddito cui fare riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di agevolazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di emanazione dei bandi stessi [23].

     5. I compiti di istruttoria delle domande presentate ai sensi del comma 4 sono affidati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. Le graduatorie, formulate dal Mediocredito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. Sono, altresì, affidati alle banche convenzionate con il Mediocredito ai sensi del comma 1 i compiti di controllo e di verifica inerenti e conseguenti alla concessione dei benefici di cui al comma 2 e l'acquisizione delle relative garanzie. Nelle ipotesi di cui al comma 3 tali compiti sono svolti dal Mediocredito stesso [24].

     6. I beneficiari degli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 della legge regionale 75/1982, così come da ultimo sostituito dall'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13/1998. I beneficiari dei "buoni casa" di cui al comma 2, lettera c) sono tenuti a risiedere nell'immobile oggetto dell'intervento, a non alienarlo e a non locarlo, per almeno cinque anni dall'erogazione dell'agevolazione. Il mancato rispetto degli obblighi per gli interventi agevolativi di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta l'applicazione del disposto del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 75/1982. Nel caso dei "buoni casa" il mancato rispetto degli obblighi comporta la decadenza del contributo e la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come modificato dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 19/1995, con l'afflusso delle relative somme al Fondo di cui al comma 1 [25].

     7. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, con contabilità separata, attraverso i propri organi sociali. Il Fondo è distinto in tre sezioni separate relative, rispettivamente, agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     8. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 1 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

     8 bis. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. è autorizzato a concedere ed erogare le agevolazioni anche in deroga alla decorrenza delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo mediante proprie risorse finanziarie. In tali casi, oltre alle somme anticipate di cui al periodo precedente, verrà riconosciuto annualmente al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia S.p.A. sugli importi stessi, a carico del Fondo, un tasso di interesse pari a quello che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. corrisponde al Fondo medesimo sulle giacenze. L'interesse annuo così corrisposto non potrà comunque superare l'ammontare massimo complessivo degli interessi maturati anno per anno sulle giacenze del Fondo [26].

     9. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, e per la definizione delle modalità di finanziamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione del fondo stesso [27].

     10. Le convenzioni stipulate dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per le finalità di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere l'impegno delle banche:

     a) ad assumere a proprio carico l'intero rischio delle operazioni di finanziamento assistito dai benefici previsti dal presente articolo;

     b) ad applicare tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti dalle autorità monetarie per il comparto fondiario ed edilizio di volta in volta vigenti all'atto della stipula dei mutui stessi, e praticare, per gli interventi di recupero edilizio, tassi inferiori rispetto a quelli applicati per gli interventi di costruzione o acquisto;

     c) ad espletare i compiti di pre-istruttoria delle domande di intervento agevolato [28].

     11. Le convenzioni di cui al comma 10 devono altresì disciplinare:

     a) le modalità di trasferimento alle banche convenzionate delle risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);

     b) le modalità di definizione del piano di ammortamento dei finanziamenti integrativi di cui al comma 2, lettera a), nonché la regolamentazione dell'estinzione anticipata degli stessi;

     c) l'inserimento, nei contratti di mutuo di cui al comma 2, lettera a), ovvero di mutuo ordinario assistito dal contributo annuo di cui al comma 2, lettera b), o dal "buono casa" di cui al comma 2, lettera c), di una specifica clausola che imponga il rispetto degli obblighi stabiliti al comma 6 e preveda in caso di violazione la sanzione dallo stesso definita;

     d) l'acquisizione da parte delle banche finanziatrici, ed in favore delle stesse, di garanzie a tutela dell'intero importo complessivamente erogato nel caso di operazioni poste in essere ai sensi del comma 2, lettera a), ovvero della somma del mutuo erogato dalla banca e dell'importo del contributo o del "buono casa", nel caso di operazioni poste in essere rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) e c);

     e) le modalità di rimborso al fondo delle somme eventualmente recuperate in caso di attivazione delle garanzie, per importi determinati in misura proporzionale al rapporto tra i crediti vantati, rispettivamente, dalla banca e dalla Regione [29].

     12. Per quanto non previsto dai commi precedenti, trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina regionale in materia di edilizia agevolata [30].

     13. All'articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1999, n. 4, i commi da 1 a 18 sono abrogati [31].

     14. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3304 [2.1.253.5.10.26] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 16 - programma 0.8.1. spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento alla società "Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA" per la costituzione di un Fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa» e con lo stanziamento complessivo di lire 80.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 cui si provvede mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 3303 storno di lire 30.000 milioni per l'anno 1999;

     b) capitolo 1240 storno di lire 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 [32].

 

          Art. 23 bis. (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23) [33]

1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 43/1988 in materia di pesca nelle acque interne). [34]

     1. [35].

     2. [36].

     3. All'art. 2 della legge regionale 43/1988 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 45/1990, il comma 8 è abrogato.

     4. [37].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 25. (Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 in materia di rendicontazione di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile). [38]

 

     Art. 26. (Ulteriori criteri per il ristoro di danni ai beni mobili e ai beni mobili registrati danneggiati dall'alluvione del 1996).

     1. I soggetti, proprietari di beni mobili e di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996, ma non residenti nei comuni colpiti dai medesimi eventi, beneficiano di un contributo a fondo perduto pari al 15 per cento del valore del danno subito sui beni mobili stessi, erogato in un'unica soluzione. Il contributo di cui sopra è assorbito, fino a totale concorrenza, dai contributi erogati a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 2451 del 27 giugno 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e ai sensi del decreto dell'Assessore alla protezione civile 24 luglio 1996, n. 323/DRPC/96. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 27. (Concessione di contributi a favore dei Comuni a seguito degli eventi alluvionali del 1998).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese di primo intervento sostenute dai Comuni per il ripristino delle normali condizioni di uso delle infrastrutture viarie e delle reti igienico- sanitarie danneggiate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di settembre ed ottobre 1998. Gli oneri relativi fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

     2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi a favore dei Comuni sono definite con decreto dell'Assessore regionale della protezione civile su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 28. (Benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi).

     1. [39].

     2. [40].

     3. [Gli oneri previsti dall'articolo 32 bis, comma 1 e 32 quinquies, comma 1 della legge 64/1986, come integrata dal presente articolo fanno carico ai capitoli 4149 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999] [41].

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA,

PESCA MARITTIMA E ACQUACOLTURA

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 44/1983 in materia di elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica).

     1. [42].

     2. [43].

     3. Nel caso in cui il quorum del 25 per cento, di cui all'ottavo comma dell'articolo 14 della legge regionale 44/1983, come sostituito dal comma 1, non venga raggiunto, l'Amministrazione regionale può disporre il commissariamento dell'Ente secondo le norme di cui all'articolo 21 della legge regionale 44/1983, come modificato dall'articolo 102, comma 14, della legge regionale 13/1998.

     4. La Giunta regionale si impegna a rivedere, entro il 30 giugno 1999, la normativa in materia di bonifica nell'ottica di riorganizzare i Consorzi di bonifica adeguandone i compiti alle nuove indicazioni di politica agraria, di tutela territoriale e ambientale.

 

     Art. 30. (Norma transitoria in materia di servizi di sviluppo agricolo). [44]

     1. In via transitoria e fino alla data di cui all'articolo 93, comma 1, della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, i tecnici diplomati o laureati in discipline agrarie, forestali o veterinarie e abilitati all'esercizio della libera professione possono chiedere l'iscrizione nell'elenco degli assistenti ed informatori di cui all'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, anche senza aver frequentato i corsi di formazione previsti dal comma 2 del medesimo articolo 7.

     2. L'iscrizione nell'elenco decade qualora entro i 5 anni successivi alla data di cui al comma 1, tali tecnici non conseguano i requisiti che l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) stabilirà per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 53, comma 4, della legge regionale 12/1998.

 

     Art. 31. (Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi).

     1. In via di interpretazione autentica, per "opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura" di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.

 

     Art. 32. (Abrogazione della legge regionale 46/1988 in materia di interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari).

     1. E' abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 46.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 46/1988, limitatamente alle domande presentate entro il 28 febbraio 1998 per l'esame delle quali si prescinde dal parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale stessa.

     3. Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 18 della legge regionale 46/1988 rimane in carica esclusivamente per l'esame delle domande di contributo previste dall'articolo 13 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

COMMERCIO, TURISMO ED ENTI FIERISTICI

 

     Art. 33. (Norme relative agli impianti di distribuzione GPL).

     1. Al fine di sostenere l'utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per gli impianti di distribuzione di GPL o di autorizzazioni al potenziamento di impianti già esistenti, con lo stesso prodotto, senza dover rinunciare a uno o più concessioni relative ad altri impianti.

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia di pubblici esercizi). [45]

     1. In deroga alla normativa in materia, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura dei pubblici esercizi.

 

     Artt. 35. – 36. [46]

 

     Art. 37. (Indennità di carica relativa alle aziende di promozione turistica).

     1. [47].

     2. [48].

 

     Art. 38. (Modifica alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, in materia di interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia). [49].

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 10/1981 in materia di fiere, mostre ed esposizioni). [50]

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO,

COOPERAZIONE ED ARTIGIANATO

 

     Art. 40. (Contributi a sostegno del telelavoro). [51]

 

     Art. 41. (Modifica ed integrazione all'articolo 89 della legge regionale 1/1998 riguardante il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali). [52]

     [1. [53].

     2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a costituire il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali di cui alla legge regionale 1/1998 ed i relativi Comitati, assicurando la partecipazione delle organizzazioni sindacali confederali che hanno firmato il protocollo regionale di concertazione per le politiche economiche e sociali alla data del 31 dicembre 1998.]

 

     Art. 42. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23/1997 in materia di contributi a FINRECO). [54]

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/1992 in materia di elezione nelle Commissioni provinciali per l'artigianato). [55]

 

     Art. 44. (Soppressione della Commissione comunale per l'attività di estetista, barbiere e parrucchiera). [56]

 

     Art. 45. (Riapertura di termini in materia di disciplina dell'attività di estetista). [57]

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE

 

     Art. 46. (Istituzione di una banca dati degli aiuti "de minimis"). [58]

 

     Art. 47. (Interpretazione dell'articolo 1 della legge regionale 36/1996 in materia di agevolazioni per l'accesso al credito per gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio).

     1. In via interpretativa, tra le imprese indicate nell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, sono comprese quelle esercitanti la pesca sportiva d'altura per mezzo di barche da destinare al noleggio.

 

     Art. 48. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 36/1987 relativa all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.A.).

     1. [59].

 

     Art. 49. (Fondo di capitale di rischio presso Agemont S.p.A.).

     1. I finanziamenti concessi ad Agemont SpA per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i) e lettera i quater), della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 90, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio), vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio [60].

     2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 36/1987, è soggetto a rendicontazione annuale da parte di Agemont S.p.A. e gestito con contabilità separata. Al fondo sono accreditati i proventi derivanti dalla gestione ed addebitate le perdite subite e gli oneri di gestione. Per la gestione del fondo spetta ad Agemont S.p.A. un compenso omnicomprensivo nella misura dell'1 per cento annuo dei finanziamenti complessivamente versati dalla Regione.

     3. I rientri delle partecipazioni ed i proventi derivanti dalla gestione vengono riutilizzati con le procedure del fondo di rotazione per le finalità di cui al comma 1 [61].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai finanziamenti disposti con l'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e con l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

E ASSISTENZA SOCIALE, SPORT E CULTURA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

 

     Art. 50. [62]

     1. Le Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle funzioni di prevenzione ad esse attribuite:

     a) curano la distribuzione, presso ogni presidio sanitario pubblico e convenzionato e presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, di profilattici e pubblicazioni esplicative delle forme di prevenzione di tutte le malattie a trasmissione sessuale, con particolare riguardo all'AIDS;

     b) determinano, previa stipulazione di accordi con le ditte fornitrici, le modalità per la distribuzione, sia gratuita che a prezzi agevolati, dei profilattici.

     2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta altresì presso i locali pubblici da ballo e in occasione di manifestazioni su aree pubbliche, previa stipulazione di accordi con i soggetti interessati.

     3. Le Aziende per i servizi sanitari determinano altresì, previo consenso degli organismi collegiali interessati, le modalità per favorire l'installazione di distributori meccanici o elettronici di profilattici, o altre modalità di distribuzione degli stessi, negli istituti scolastici di istruzione superiore, nonché per la diffusione di opuscoli esplicativi relativi alle forme di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, prevedendo le modalità di partecipazione di rappresentanti dei docenti, degli studenti e dei genitori, per adattare le attività di informazione alle specificità dei singoli istituti, con una particolare attenzione agli studenti minorenni.

 

     Art. 51. (Collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni nel settore socio-sanitario).

     1. Per lo svolgimento nelle materie ad alta integrazione socio- sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, delle funzioni di competenza regionale previste all'articolo 144 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni di esperti, enti ed istituzioni esterni, specializzati nel settore. La relativa spesa fa carico al capitolo 4750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 52. (Estensione alle Aziende per i servizi sanitari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 44/1987 e 10/1997). [63]

     [1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e all'articolo 13, comma 9, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono estese, con effetto dall'1 dicembre 1998, alle Aziende per i servizi sanitari qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali; in quest'ultimo caso, le Aziende provvederanno ad integrare i contributi regionali con le risorse per investimenti di cui le medesime dispongono.

     2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione dei capitoli 4873 e 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo la parola "consorzi" sono aggiunte le parole "Aziende per i servizi sanitari,".]

 

     Art. 53. (Assunzione di personale presso le Aziende sanitarie regionali).

     1. Ai fini della completa attuazione della legge regionale 49/1996 e, in particolare, dell'applicazione degli strumenti contabili previsti dalla medesima, ciascuna Azienda sanitaria regionale provvede, nell'ambito della programmazione pluriennale del fabbisogno e delle dinamiche del personale prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 49/1996, alla modifica della propria dotazione organica con l'istituzione di due posti di collaboratore amministrativo.

     2. Le assunzioni per la copertura dei posti di cui al comma 1, avvengono mediante corso-concorso con prove finali, scritte ed orali, da espletarsi nel rispetto della legislazione statale e delle normative contrattuali vigenti. Al corso-concorso si accede mediante apposite prove selettive.

     3. L'Agenzia regionale della sanità provvede, anche avvalendosi del supporto di un istituto, ente o società, pubblico o privato, specializzato nella materia e di sicuro affidamento:

     a) alla gestione delle prove selettive, che possono essere svolte anche con sistemi automatizzati, determinando il numero dei candidati ammissibili al corso-concorso;

     b) alla gestione del corso-concorso, determinandone i titoli valutabili, la durata, i programmi e le prove finali, in conformità a quanto stabilito dal comma 2.

     4. Ai soggetti ammessi al corso-concorso, che siano dipendenti delle Aziende del servizio sanitario nazionale e non appartenenti al ruolo amministrativo, è corrisposta una borsa di studio di importo pari alla metà di quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, con oneri a carico dell'Agenzia regionale della sanità.

     5. I soggetti risultanti idonei dopo l'espletamento delle prove finali hanno diritto di optare, in ordine di graduatoria, per i posti messi a concorso da ciascuna Azienda sanitaria regionale.

 

     Art. 54. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 in materia di indennità di maternità).

     1. - 2. [64].

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle indennità di maternità relative ai nati dall'1 gennaio 1999.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

RADIODIFFUSIONE, CULTURA E SPORT

 

     Art. 55. (Interventi regionali a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario aventi sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

     1. In attuazione dell'articolo 23, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario che abbiano sede legale nella regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la copertura dei costi di installazione, trasferimento e acquisto di aree per l'insediamento degli impianti di trasmissione, nonché per l'acquisto di ogni attrezzatura tecnica necessaria alla produzione di programmi.

     3. E' inoltre concesso, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, un contributo per la copertura dei costi tecnici di gestione di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

     4. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali sono tenuti a riservare alle emittenti radiofoniche a carattere comunitario una quota pari al 50 per cento delle proprie spese annuali pubblicitarie e per messaggi di utilità sociale ovvero di interesse dell'Amministrazione stessa e degli Enti regionali veicolati tramite radiofonia.

     5. La ripartizione della quota di cui al comma 4 fra le diverse emittenti radiofoniche a carattere comunitario aventi sede legale nella regione deve avvenire in base a criteri di economicità, tenendo conto del bacino di utenza delle diverse emittenti.

     6. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate entro il 30 aprile alla Presidenza della Giunta regionale, Ufficio stampa e pubbliche relazioni, corredate di:

     a) copia autenticata della concessione di cui all'articolo 16 della legge 223/1990, come modificato dall'articolo 1, comma 21, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

     b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento degli impianti e delle attrezzature tecniche che si intendono acquistare o ammodernare;

     c) specificazione del bacino di utenza che si vuole ulteriormente servire o che è già servito nel caso di ammodernamento di impianto o di apparecchiature.

     7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 425 [2.1.243.3.09.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla Rubrica n. 3 - programma 0.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione IX - con la denominazione "Contributi a sostegno dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 56. (Modificazione all'articolo 25 della legge regionale 68/1981 in materia di tutela e valorizzazione della lingua friulana e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali). [65]

     1. [66].

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 15/1996 relativo all'uso della grafia ufficiale friulana).

     1. [67].

     2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 1686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole "nonché per" è aggiunta la seguente "l'acquisto,".

 

     Art. 58. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 43/1980 in materia di impianti sportivi). [68]

     [1. [69].

     2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le denominazioni dei capitoli 6137 e 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999, sono così integrate:

     a) dopo le parole "associazioni tra enti locali" sono aggiunte le parole "società dagli stessi partecipate";

     b) dopo le parole "l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi" sono aggiunte le parole "e delle strutture ad essi assimilabili".]

 

     Art. 59. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/1991 in materia di interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive). [70]

     [1. [71].

     2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, la denominazione del capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999 è così integrata: dopo le parole "federazione del CONI" sono aggiunte le seguenti parole "ed agli organismi regionali di promozione sportiva".]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E

UFFICI REGIONALI, PATRIMONIO IMMOBILIARE

PUBBLICO E CONTABILITA' REGIONALE, SISTEMA

INFORMATIVO REGIONALE E PROGRAMMI COMUNITARI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PUBBLICO IMPIEGO E UFFICI REGIONALI

 

     Art. 60. (Modifiche all'articolo 128 della legge regionale 13/1998 in materia di Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale).

     1. [72].

     2. [73].

     3. [74].

     4. [75].

 

     Art. 61. (Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 31/1997).

     1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con D.P.G.R. 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.

     2. [76].

     3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.

 

     Art. 62. (Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale dei soppressi Consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26/1993).

     1. Il personale dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato da almeno sei mesi dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 31/1997, può essere inquadrato, con effetto dalla data medesima, nel ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi e la Sezione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1993 secondo le equiparazioni di cui all'allegato "A" alla presente legge.

     2. L'inquadramento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato conserva le anzianità maturate nelle qualifiche e fasce rivestite presso i Consorzi, la Sezione e le Province di Udine e Pordenone.

     3. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data

dell'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

     a) stipendio iniziale della qualifica d'inquadramento, individuato in base ai valori indicati dall'articolo 3, comma 4, del Contratto collettivo di lavoro per i bienni economici 1994-95 e 1996-97, area non dirigenziale, stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997;

     b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49; per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, si intende sostituita dalla data del 31 dicembre 1992; per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984, per "stipendio in godimento al 31 dicembre 1982" e per "stipendio iniziale" si intende lo stipendio iniziale individuato alla lettera a).

     4. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per "maturato in godimento" si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 3, detratti lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento e gli eventuali benefici economici indicati al comma 3 del suddetto articolo. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993-1994 presso l'Amministrazione di provenienza.

     5. L'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di inquadramento e lo stipendio determinato ai sensi dei commi 3 e 4 viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici da corrispondere anche sugli istituti di cui all'articolo 104, settimo comma, primo e secondo punto, della legge regionale 53/1981 come sostituito dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 49/1984 e modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 19/1996.

     6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, l'organico del ruolo unico regionale è elevato delle seguenti unità:

     Funzionario, 2

     Consigliere, 5

     Segretario, 17

     Agente Tecnico, 4

     TOTALE, 28

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 551, 552, 553, 561, 9630 e 9631 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001.

 

     Art. 63. (Modifica alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 192 della legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione del Servizio del commercio).

     1. [77].

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

IMMOBILIARE PUBBLICO E DI CONTABILITÀ REGIONALE

 

     Art. 64. (Modifiche all'articolo 132 della legge regionale 13/1998 ed interpretazione autentica del comma 1).

     1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 13/1998, il requisito della conduzione quinquennale dell'alloggio ivi considerato, che consente l'accesso al beneficio, deve sussistere alla data del 31 dicembre 1998.

     2. [78].

     3. [79].

 

     Art. 65. (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie).

     1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971 [80].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento al patrimonio immobiliare disponibile della Regione degli alloggi di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione [81].

     3. Il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

     3 bis. Agli alloggi occupati dai profughi e dagli aventi causa e rientranti nella normativa della legge 4 marzo 1952, n. 137, e passati in proprietà alla Regione, il prezzo di cessione è determinato, su richiesta degli occupanti, con le modalità previste dalle leggi statali e regionali di miglior favore [82].

     4. Gli acquirenti di cui al comma 1 hanno facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo in 40 rate semestrali, senza aggravio di interessi. In caso di versamento in un'unica soluzione, il prezzo di cessione di cui al comma 3 è ridotto del 30 per cento. Le rate semestrali sono determinate sul prezzo d'acquisto al netto dell'importo corrispondente agli oneri di qualsiasi tipo direttamente a carico dell'Amministrazione regionale da versare da parte degli acquirenti all'atto della stipula del contratto. I benefici di cui al presente comma sono applicabili ai soli acquirenti che non risultino proprietari di altri immobili a uso abitativo.

     5. Le domande per l'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 devono essere presentate alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge [83].

     6. L'accoglimento della domanda di cui al comma 5 è subordinato all'integrale pagamento dei canoni di locazione.

     6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto [84].

     7. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto, con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.

     8. Per un periodo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto, gli alloggi acquistati non possono essere alienati ne locati, ne su di essi può costituirsi alcun diritto reale di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto ed annotato nei registri immobiliari a cura dell'Amministrazione regionale e a spese degli acquirenti.

     8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari [85].

     8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare [86].

     9. [87].

 

     Art. 66. (Integrazioni all'articolo 1 ter della legge regionale 46/1993, in materia di divieto generale di contribuzione).

     1. [88].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

 

     Art. 67. (Rinnovo dei contratti per l'utilizzo del sistema informativo regionale).

     1. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi pubblici gestiti da soggetti che hanno modificato il loro assetto giuridico da enti pubblici in società a partecipazione pubblica, la Regione è autorizzata a rinnovare con gli stessi, per l'anno 1999, i contratti attivi per l'utilizzo del sistema informativo regionale, già in essere antecedentemente alla trasformazione in società per azioni.

 

CAPO IV [89]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMI COMUNITARI,

DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, DI INTERVENTI DI AIUTO

DI CARATTERE INTERNAZIONALE E DI PROGRAMMI SPECIALI

 

     Art. 68. (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale). [90]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

     2. L'individuazione delle esigenze di supporto alle strutture regionali è effettuata dalla Giunta regionale mediante attribuzione di incarichi di collaborazione per le attività di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di sedici unità [91].

     3. I collaboratori operano sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore regionale o di Servizio autonomo presso la cui struttura prestano la loro attività a seguito della ripartizione effettuata dalla Giunta regionale.

     4. In attuazione della deliberazione giuntale di cui al comma 2 la Direzione regionale dell’organizzazione e del personale provvede alla stipulazione di appositi contratti, sentite le Direzioni regionali o i Servizi autonomi destinatari delle collaborazioni [92].

     5. Per le esigenze di gestione delle misure di sostegno allo sviluppo rurale previste dai nuovi regolamenti comunitari in corso di approvazione, il contingente di personale previsto nel profilo professionale di consigliere agronomo dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, è incrementato di dieci unità.

     6. [93].

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI ENTI LOCALI E REGIONALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

     Art. 69. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 49/1991 in materia di deliberazioni soggette al controllo preventivo necessario di legittimità).

     1. All'articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come sostituito dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al comma 1, la lettera d) è abrogata.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI REGIONALI

 

     Art. 70. (Modifica all'articolo 71 della legge regionale 18/1993 relativa alla durata e alla riconferma dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca e del collegio dei Sindaci dell'ESA).

     1. [94].

     2. [95].

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

 

     Art. 71. (Ulteriori norme per il patrimonio disponibile dei Comuni).

     1. Gli interventi relativi al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi a finanziamento sulla base dei programmi presentati dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il comma 12 dell'articolo 137 della legge regionale 13/1998 è abrogato.

 

     Art. 72. (Presentazione di progetti di cui alla legge regionale 30/1988 in materia di interventi sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976).

     1. I provvedimenti di proroga dei termini per la presentazione dei progetti di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in difformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale 30/1988, sono fatti salvi agli effetti contributivi.

     2. I provvedimenti di decadenza dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge nelle situazioni sanate a norma del comma 1 sono annullati.

     3. La sanatoria di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui i lavori di riparazione autorizzati con regolare concessione edilizia siano stati ultimati oltre i termini fissati dalla concessione edilizia stessa e sue eventuali proroghe.

 

     Art. 73. (Applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 in materia di ricostruzione).

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, l'inquadramento dei prestatori d'opera con rapporto di diritto privato previsti dall'articolo 10 della precitata legge regionale è disposto avuto riguardo ai compiti effettivamente svolti quali risultano dai contratti stipulati, indipendentemente dalle qualifiche funzionali formalmente individuate nei contratti stessi e dai livelli retributivi a suo tempo riconosciuti.

     2. Per effetto del comma 1 i soggetti interessati sono reinquadrati nei ruoli organici soprannumerari, avuto riguardo a tale criterio.

     3. I termini previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 40/1996 sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. [96].

 

TITOLO VII

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE

 

     Art. 74. (Sospensione dell'efficacia).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 47 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

 

 

Allegato A

(riferito all'articolo 62, comma 1)

 

qualifica o fascia rivestita presso i  consorzi di bonifica montana e la  sezione di bonifica montana soppressi ex legge regionale 26/1993

qualifica funzionale del ruolo unico regionale

Dirigente

Funzionario

7ª fascia-quadro

Consigliere

7ª fascia

 

6ª fascia

Segretario

5ª fascia

Agente tecnico

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Sostituisce con gli attuali commi 4 e 4 bis l'originale comma 4, art. 28, della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Modifica il comma 1, art. 7, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[5] Comma sostituito dall'art. 30 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 e così modificato dall’art. 24 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[6] Modifica il n. 2), lettera b), comma 1, art. 8 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[7] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 51 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[8] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[9] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Aggiunge l'art. 85 bis alla L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[14] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Modifica il comma 1 e aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 81 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[18] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[19] Modifica il comma 2, art. 14 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[20] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[21] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[22] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[23] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[24] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[25] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[26] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[27] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[28] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[29] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[30] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[31] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[32] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[33] Articolo inserito dall'art. 77 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[34] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[35] Sostituisce il comma 4, art. 2 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[36] Sostituisce il comma 7, art. 2 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[37] Sostituisce il comma 11, art. 2 della L.R. 9 giugno 1988, n. 43.

[38] Aggiunge tre commi dopo il sesto all'art. 33 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[39] Aggiunge la lettera g bis) al comma 1, art. 10 della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[40] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Aggiunge il Capo III bis alla L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[41] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[42] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[43] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[44] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[45] Articolo abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[46] Articoli 35 e 36 abrogati dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[47] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 13 giugno 1988, n. 45.

[48] Sostituisce la tabella A allegata alla L.R. 13 giugno 1988, n. 45.

[49] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[50] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[51] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 aprile 2001, n. 12.

[52] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[53] Modifica il comma 2, art. 89 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[54] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[55] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[56] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[57] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[58] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[59] Aggiunge la lettera i bis) al comma 2, art. 1 della L.R. 31 ottobre 1987, n. 36.

[60] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[61] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[63] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Commi abrogati dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modificano i commi 1 e 2, art. 14 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[65] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[66] Modifica la lettera d) della L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

[67] Modifica il comma 4, art. 14 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[68] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[69] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 18 agosto 1980, n. 43.

[70] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[71] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 6.

[72] Modifica il comma 3, art. 128 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[73] Modifica il comma 4, art. 128 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[74] Sostituisce il comma 5, art. 128 della L.R. 9 novembre 1999, n. 13.

[75] Aggiunge i commi 9 bis e 9 ter all'art. 128 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[76] Modifica il comma 2, art. 18 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[77] Modifica la lettera e), comma 1 , art. 192 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[78] Modifica il comma 2, art. 132 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[79] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 132 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[80] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[81] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[82] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[83] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[84] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[85] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[86] Comma inserito dall'art. 77 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[87] Modifica il comma 5, art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 21.

[88] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 ter della L.R. 17 giugno 1993, n. 46.

[89] Capo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[90] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[91] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[92] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[93] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[94] Modifica il comma 1, art. 71 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[95] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42. Sostituisce il comma 2, art. 71 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18. Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell’ESA.

[96] Modifica la lettera c), comma 2, art. 10 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.