§ 41.7.79 - D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:31/10/1967
Numero:1401


Sommario
Art. 1.      Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:
Art. 2.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della [...]
Art. 3.      Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei [...]
Art. 4.      Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui all'art. 1, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i [...]
Art. 5.      Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


§ 41.7.79 - D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.

(G.U. 15 febbraio 1968, n. 40)

 

     Art. 1.

     Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:

     a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

     b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.

     Dalla data del 1° gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel presente comma.

 

          Art. 2.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le intendenze di finanza operanti nella Regione, ognuna per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Presidente della giunta regionale ed al Ministero delle finanze per le eventuali osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo precedente.

     Per ciascuno dei beni indicati alla lettera b) dell'articolo precedente, lo stato di consistenza sarà trasmesso entro un mese dall'accertamento previsto alla stessa lettera b).

     Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 3.

     Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza i beni in essi descritti sono dagli uffici tecnici erariali consegnati ai delegati della Regione, con l'intervento dei rappresentanti delle competenti intendenze di finanza.

     I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione, a favore della Regione, dei beni ad essa consegnati.

     Gli adempimenti, di cui al precedente comma, saranno eseguiti su istanza del Presidente della giunta regionale.

 

          Art. 4.

     Il trasferimento alla Regione dei beni, di cui all'art. 1, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze ed i loro arredi.

     I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1° gennaio 1965.

 

          Art. 5.

     Tutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

 

 

     Elenco dei beni immobili patrimoniali disponibili dello Stato trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale della Regione

     (Omissis)