§ 5.9.32 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 6.
Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:02/02/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [7]
Art. 6.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI contributi fino al massimo del 50% della spesa ammissibile, per l'acquisto di [...]
Art. 7.      1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, corredate dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa, devono essere presentate al Servizio [...]
Art. 8.  [8]
Art. 9.  [9]


§ 5.9.32 - Legge Regionale 2 febbraio 1991, n. 6. [1]

Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive.

(B.U. 4 febbraio 1991, n. 15).

 

Art. 1. [2]

     [1. La Regione promuove la cultura dello sport e del tempo libero attraverso il sostegno ed il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.]

 

     Art. 2. [3]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio un contributo una tantum, fino al massimo del 90% della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 200 milioni, per l'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software idonei alla formulazione computerizzata dei calendari di svolgimento degli incontri, alla gestione automatica delle classifiche, del tesseramento e delle polizze di assicurazione.]

 

     Art. 3. [4]

     [1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 2, il Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio presenta apposita domanda indirizzata al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa.

     2. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni su presentazione di fatture debitamente quietanzate attestanti lo stato di avanzamento dell'iniziativa.]

 

     Art. 4. [5]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionale delle Federazioni sportive del CONI, ad esclusione di quella di cui all'articolo 2, ed agli organismi regionali di promozione sportiva, contributi una tantum, fino al massimo del 90% della spesa ammissibile e comunque non superiori a lire 50 milioni, per l'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software idonei alla formulazione computerizzata dei calendari di svolgimento degli incontri, alla gestione automatica delle classifiche, del tesseramento e delle polizze di assicurazione [6].]

 

     Art. 5. [7]

     [1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, corredate dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa, devono essere presentate, entro il mese di gennaio di ogni anno, al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sport, in base alle domande pervenute e tenuto conto del numero dei tesserati dei soggetti di cui all'articolo 4, approva la concessione dei contributi di cui al comma 1.

     3. L'erogazione dei contributi avviene su presentazione di fatture debitamente quietanzate.]

 

     Art. 6.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI contributi fino al massimo del 50% della spesa ammissibile, per l'acquisto di attrezzature relative alle esigenze dell'emergenza sanitaria negli impianti sportivi.

 

     Art. 7.

     1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, corredate dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa, devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sport, approva, sulla base delle domande pervenute, la concessione dei contributi di cui al comma 1.

     3. L'erogazione dei contributi avviene su presentazione di fatture regolarmente quietanzate.

 

     Art. 8. [8]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - sezione VIII - il capitolo 6138 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributo al Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio per i servizi di supporto alle società del settore calcio dilettanti, con particolare riguardo all'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1991.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 è istituito, con decorrenza dall'anno 1992, - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII- il capitolo 6141 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributi ai Comitati regionali delle Federazioni del CONI per i servizi di supporto alle società sportive affiliate, con particolare riguardo all'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

     6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 21 programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6142 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributi ai Comitati regionali delle Federazioni del CONI per l'acquisto di attrezzature relative alle esigenze dell'emergenza sanitaria negli impianti sportivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1991.

     7. All'onere complessivo di lire 500 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     8. All'onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991».]

 

     Art. 9. [9]

     [1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1992.]


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[4] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[5] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[6] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[7] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[8] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[9] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.