§ 1.2.30 – L.R. 9 marzo 1988, n. 10.
Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:09/03/1988
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Definizione del modello istituzionale.
Art. 2.  Obiettivi e finalità del riordino istituzionale.
Art. 3.  (Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali).
Art. 4.  Ruolo della Regione.
Art. 5.  Ruolo delle Province.
Art. 6.  Ruolo dei Comuni.
Art. 7.  Esercizio di funzioni in forma associata.
Art. 8.  Disposizioni concernenti le Comunità montane.
Art. 9.  Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste.
Art. 10.  Accordi di programma.
Art. 11.  Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio.
Art. 12.  Trasferimento di funzioni.
Art. 13.  Programmi di interesse locale.
Art. 14.  Disciplina delle attribuzioni differenziate in materia di lingue, culture e tradizioni locali.
Art. 15.  Tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.
Art. 16.  Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite.
Art. 17.  Delega di funzioni.
Art. 18.  Funzione di indirizzo e coordinamento.
Art. 19.  Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate.
Art. 20.  Revoca di funzioni.
Art. 21.  Intervento sostitutivo.
Art. 22.  Obbligo di informazione.
Art. 23.  Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali.
Art. 24.  Definizione della terminologia legislativa.
Art. 25.  Denominazione dei toponimi minori.
Art. 26.  Polizia amministrativa.
Art. 27.  Edilizia scolastica.
Art. 28.  Assistenza scolastica e diritto allo studio.
Art. 29.  Attività culturali e di istruzione.
Art. 30.  Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari.
Art. 31.  Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche.
Art. 32.  Servizi socio-assistenziali - Funzioni dei Comuni.
Art. 33.  Presidi socio-assistenziali - Funzioni della Provincia.
Art. 34.  Interventi a favore di associazioni.
Art. 35.  (Riserva della Regione)
Art. 36.  Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero.
Art. 37.  Infrastrutture e attrezzature sportive.
Art. 38.  Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 39.  Fiere, mostre e mercati.
Art. 40.  Disciplina del commercio.
Art. 41.  Classificazione delle strutture ricettive turistiche.
Art. 42.  Autorizzazioni per le professioni turistiche.
Art. 43.  Turismo alpino.
Art. 44.  Manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.
Art. 45.  Competenze delle Province e delle Comunità montane in materia di agricoltura.
Art. 46.  Competenze dei Comuni in materia di usi civici e di demanio armentizio.
Art. 47.  Funzioni delle Province e dei Comuni in materia di industria e artigianato.
Art. 48.  Trasporti, traffici e viabilità.
Art. 49.  Municipi e cimiteri.
Art. 50.  Acquedotti e fognature.
Art. 51.  Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali. Delega in materia di risparmio energetico.
Art. 52.  Conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale.
Art. 53.  Viabilità forestale.
Art. 54.  Parchi e ambiti di tutela ambientale.
Art. 55.  Protezione della natura.
Art. 56.  Tutela dall'inquinamento.
Art. 57.  Caccia e pesca.
Art. 58.  Vigilanza sulla caccia.
Art. 59.  Decorrenza.
Art. 60.  Conferma attribuzioni già esercitate dagli Enti locali.
Art. 61.  Attribuzioni sanzionatorie.
Art. 62.  Riferimento a contributi regionali.
Art. 63.  Comunità montane.
Art. 64.  Personale e uffici provinciali.
Art. 65.  Utilizzazione di beni regionali.
Art. 66.  Finanziamento funzioni trasferite e delegate.
Art. 67.  Definizione transitoria di procedimenti e impegni.


§ 1.2.30 – L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

(B.U. 9 marzo 1988, n. 31).

 

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Definizione del modello istituzionale.

     1. Con la presente legge la Regione, in applicazione degli articoli 5, 11 e 59 dello Statuto, definisce un nuovo sistema di organizzazione individuando i diversi livelli di esercizio delle funzioni, riferiti alla Regione stessa e agli Enti locali.

     2. In conformità a quanto previsto dalla Costituzione e dallo statuto, la legge attua il modello istituzionale secondo i principi dell'autonomia e del decentramento, valorizzando il ruolo delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Comunità montane.

 

     Art. 2. Obiettivi e finalità del riordino istituzionale.

     1. La articolazione delle funzioni e competenze previste con il riordinamento istituzionale ha per scopo di definire, anche con successive riforme legislative di settore, un modello organizzativo contraddistinto dalla partecipazione delle autonomie locali all'azione di governo secondo nuovi criteri che devono migliorare l'efficienza e la tempestività dell'Amministrazione.

     2. A tali fini la presente legge prevede modalità e procedure per il coinvolgimento delle Province nei processi di programmazione economica e di pianificazione della gestione del territorio.

     3. Per consentire la più ampla espressione delle potenzialità di ogni componente territoriale, è previsto anche il ricorso all'attribuzione di funzioni in modo diversificato, sia per quanto concerne gli enti destinatari che le funzioni stesse, laddove questo venga riconosciuto utile per esprimere compiutamente le connotazioni specifiche delle singole aree.

 

     Art. 3. (Disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali). [1]

     1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell’ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell’Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell’Ente locale. Fino all’entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.

 

TITOLO II

AUTONOMIE LOCALI E LIVELLI DI GOVERNO

 

     Art. 4. Ruolo della Regione.

     1 La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunità regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l'assetto del territorio.

     2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il Piano regionale di sviluppo ed il Piano urbanistico regionale.

     3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realtà contermini.

     4. La Regione provvede infine all'attuazione degli interventi nelle materie attinenti all'economia.

 

     Art. 5. Ruolo delle Province.

     1. Le Province esercitano funzioni di programmazione economico- sociale, partecipando alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le Province svolgono compiti di coordinamento degli Enti locali.

     2. Le Province provvedono altresì alla formazione e concorrono all'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformità alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36.

     3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potrà essere prevista la delega alle Province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all'economia per il settore terziario.

 

     Art. 6. Ruolo dei Comuni.

     1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al Comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai Comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale.

     2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, ai Comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato.

     3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei Comuni capoluogo e di quelli finitimi, i Comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale.

     4. Il concorso dei Comuni ai sensi del comma 3 si esprime attraverso l'intesa sui programmi di cui all'articolo 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall'articolo 27 in materia di edilizia scolastica, dall'articolo 30, comma 1, in materia di musei, dall'articolo 33, comma 3, in materia di presidi socio-assistenziali e dall'articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi [2].

     5. L'intesa dei Comuni capoluogo è limitata agli interventi destinati al territorio dei Comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri Comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei Comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai Comuni capoluogo per l'intesa, i programmi di cui all'articolo 13 sono approvati dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei Comuni capoluogo, di cui al comma 5, è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì al Comune di Monfalcone.

 

     Art. 7. Esercizio di funzioni in forma associata.

     1. L'esercizio in forma associata delle funzioni assegnate ai Comuni dalla presente legge è deliberato dai Comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalità che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell'articolo 25 secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinerà l'ordinamento delle predette associazioni.

     2. Qualora i Comuni intendano avvalersi della facoltà di cui al comma 1, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresì l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i Comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.

     3. I Comuni appartenenti al Consorzio Comunità collinare del Friuli possono deliberare che l'esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunità.

     4. In tale ipotesi, trovano applicazione nel confronti della Comunità collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma 2.

 

     Art. 8. Disposizioni concernenti le Comunità montane. [3]

     [1. Le Comunità montane sono enti locali territoriali preposti allo sviluppo economico-sociale complessivo delle rispettive zone omogenee, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio dell'area montana definiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle leggi regionali ed in quanto tali sono enti autonomi nell'ambito delle disposizioni delle leggi medesime.

     2. In attesa che si proceda al riordino delle zone omogenee, secondo quanto previsto all'articolo 63, le Comunità montane possono esercitare le funzioni assegnate con la presente legge e le altre competenze già spettanti o trasferite con altre leggi anche sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni medesime.

     3. Le Comunità montane possono altresì predisporre, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, un unico piano pluriennale di sviluppo interessante le zone omogenee di più Comunità finitime, ferma restando la competenza di ciascuna Comunità all'adozione della parte di piano riguardante la rispettiva zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali.

     4. Le Comunità montane possono, per gli interventi ed i servizi che interessano territori finitimi, addivenire ad intese e disporre la gestione comune di uno o più servizi di loro competenza.

     5. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la formazione di accordi tra Regione e Comunità montane nei casi e secondo le modalità ivi stabilite, le Comunità montane sono chiamate a predisporre

accordi di programma con la Regione limitatamente agli interventi di competenza delle Comunità stesse da attuarsi nell'ambito della zona omogenea della Comunità con particolare riguardo agli investimenti relativi alle opere igienico-sanitarie [4].]

 

     Art. 9. Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste. [5]

     [1. In considerazione del particolare rapporto tra gli ambiti territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di riordino settoriale potranno stabilire:

     a) la previsione di particolari forme di collaborazione tra i predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine di garantire una gestione integrata dei servizi di base e degli interventi sul territorio;

     b) il coordinamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11, dei piani di assetto e di utilizzazione del territorio, relativamente a quegli ambiti provinciali per i quali concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze di altri enti pubblici e la cui destinazione riguardi attività portuali, attività di ricerca o interventi di sviluppo turistico;

     c) la delega alla Provincia dell'esercizio di competenze in materia di promozione economico-produttiva in settori di particolare interesse per la realtà provinciale;

     d) l'attribuzione al Comune capoluogo di funzioni di norma assegnate alle Amministrazioni provinciali, con particolare riguardo al settore dei beni culturali.]

 

     Art. 10. Accordi di programma. [6]

 

     Art. 11. Disposizioni concernenti l'utilizzo del territorio. [7]

     1. La Regione assicura il concorso delle Province al governo del territorio, definendone il ruolo e le attribuzioni nel settore urbanistico per la parte interessante il relativo ambito territoriale, in un quadro di compatibilità con le funzioni riservate ai Comuni e con quelle di competenza regionale.

     2. Nei limiti di cui al comma 1 le Province concorrono, con le modalità stabilite dalla legge urbanistica regionale, alla verifica funzionale dell'attività programmatoria urbanistica di livello locale.

     3. Alle Province è delegata la progettazione di piani che interessano il riassetto del territorio, nel caso in cui intervengano operazioni ambientali, paesistiche, agricole, idrauliche, turistiche, di portata sovracomunale.

     4. Le Province provvedono altresì, in via di delega, alla vigilanza per garantire il rispetto, da parte degli enti istituzionalmente competenti agli interventi di cui al comma 3, dei piani di riassetto del territorio.

 

TITOLO III

STRUMENTI E PROCEDURE DEL RIORDINO ISTITUZIONALE

 

     Art. 12. Trasferimento di funzioni. [8]

     [1. Il trasferimento alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane è disposto per materie o settori omogenei di materie e concerne funzioni considerate di interesse prevalentemente locale [9].

     2. La legge regionale di trasferimento individua gli obiettivi che l'esercizio delle funzioni deve perseguire, i vincoli programmatici cui tale esercizio deve sottostare, nonchè indica le modalità e gli eventuali modelli della relativa azione amministrativa.]

 

     Art. 13. Programmi di interesse locale.

     1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite secondo le disposizioni della presente legge le Province predispongono programmi di interesse locale riguardanti l'impiego de e risorse loro assegnate.

 

     Art. 14. Disciplina delle attribuzioni differenziate in materia di lingue, culture e tradizioni locali.

     1. La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l'organicità e l'unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate [10].

     3. [11].

     4. In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l'esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 15. Tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

     1. Ferme restando le competenze dello Stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3 dello statuto, promuove nell'ambito dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 14 e del principio della valorizzazione delle diverse lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche culturali e linguistiche della minoranza slovena.

 

     Art. 16. Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite. [12]

     [1. Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma degli Enti locali territoriali, gli organi deliberativi degli enti medesimi individuano le competenze per l'esercizio delle funzioni trasferite concernenti la polizia amministrativa nonché, in generale, autorizzazioni, concessioni amministrative, certificazioni, vigilanza e sanzioni.

     2. Nell'esercizio delle funzioni che comportano atti di spesa, l'adozione di questi avviene da parte degli organi a ciò competenti secondo le disposizioni vigenti per l'ente locale interessato.

     3. Qualora nel procedimento amministrativo previsto dalla legge che disciplina la materia siano contemplati pareri o adempimenti da parte di commissioni, organismi o comitati regionali che non trovano corrispondenza negli ordinamenti dell'ente destinatario del trasferimento, gli adempimenti stessi vengono esercitati sino a diversa previsione legislativa, da organismi similari costituiti dagli organi deliberativi degli enti stessi. Resta fermo l'obbligo di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalla legge, salvo quelli meramente facoltativi, da parte di organi regionali a competenza tecnica.

     4. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni trasferite sono soggetti all'esclusivo controllo degli organi previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.]

 

     Art. 17. Delega di funzioni. [13]

     [1. Con legge regionale possono essere delegate funzioni regionali agli Enti locali.

     2. Oggetto di delega possono essere funzioni anche non strettamente d'interesse locale, comprese quelle delegate dallo Stato.

     3. Con legge regionale possono essere individuati gli organi degli Enti locali competenti all'esercizio delle funzioni delegate.

     4. Per quanto non previsto dalle leggi regionali di settore gli obiettivi da perseguire nell'esercizio di funzioni delegate, i vincoli programmatici relativi, le modalità dell'esercizio predetto e gli eventuali modelli dell'azione amministrativa conseguente a funzioni delegate sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o attraverso gli strumenti della programmazione regionale.]

 

     Art. 18. Funzione di indirizzo e coordinamento. [14]

     [1. Spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività trasferite e delegate, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione regionale ed alle direttive nazionali riguardanti la Regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Nell'ambito di tali funzioni si provvede altresì ad assicurare, ai fini dell'integrazione territoriale, il coordinamento dell'esercizio delle funzioni che la presente legge assegna, oltre che alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni capoluogo per le zone di rispettiva competenza.]

 

     Art. 19. Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate. [15]

     [1. Gli enti, cui sono state trasferite o delegate funzioni, debbono, nell'emanare gli atti concernenti tali funzioni, fare espressa menzione del trasferimento o della delega di cui sono destinatari.

     2. Gli atti posti in essere nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati, che pertanto ne rispondono direttamente di fronte a terzi.

     3. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate hanno carattere definitivo.]

 

     Art. 20. Revoca di funzioni. [16]

     [1. La revoca di funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.

     2. La revoca nei confronti del singolo ente delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

     3. La legge di revoca indica le modalità con le quali la Regione intende esercitare le funzioni revocate.]

 

     Art. 21. Intervento sostitutivo. [17]

     [1. Qualora l'ente delegato non provveda o ritardi a provvedere in ordine a specifici atti obbligatori inerenti a funzioni delegate, ovvero non si attenga agli indirizzi e direttive generali emanate, la Regione può sostituirsi ad esso per il compimento di singoli atti, previa diffida da parte del Presidente della Giunta regionale ad adempiere entro un tempo determinato.

     2. La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.]

 

     Art. 22. Obbligo di informazione. [18]

     [1. La Regione e gli enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi comuni.

     2. [19].]

 

     Art. 23. Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali. [20]

     [1. E' istituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Conferenza permanente Regione-Enti locali con funzioni di coordinamento e raccordo per la definizione delle questioni inerenti all'attuazione della presente legge e per garantire il miglior esercizio delle funzioni trasferite e delegate.

     2. La Conferenza, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta:

     a) dal Presidente della Giunta regionale che la presiede;

     b) dall'Assessore agli enti locali, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore al bilancio e programmazione;

     c) dal Presidente della delegazione regionale dell'ANCI, UPI e UNCEM e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.

     3. Partecipano ai lavori della Conferenza il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale ed il Direttore regionale degli enti locali.

     4. Con il provvedimento di convocazione della Conferenza possono essere invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali competenti.

     5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione regionale degli enti locali.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui al presente articolo, vengono emanate le direttive per il corretto esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali.

     7. La Conferenza permanente Regione-Enti locali è tenuta a riunirsi almeno quattro volte nell'arco dell'anno.

     8. La disciplina dei lavori della Conferenza permanente e l'individuazione in forma articolata delle funzioni previste al comma 1 saranno definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 46 dello statuto, su proposta della conferenza medesima.

     9. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità anche di Presidente della Conferenza permanente Regione-Enti locali, svolgerà un rapporto annuale al Consiglio regionale sui risultati ottenuti dai lavori della medesima.]

 

     Art. 24. Definizione della terminologia legislativa.

     1. Con il termine «sono esercitate» si intende riferirsi a funzioni la cui titolarità spetta in via esclusiva agli Enti locali.

     2. Con il termine «iniziative dirette» si intende l'attuazione da parte dell'ente locale delle attività interessate dall'intervento contributivo regionale.

     3. Con il termine «interventi» si intende fare riferimento alle funzioni contributive previste dalla legislazione regionale.

     4. Il termine «realizzazione» comprende la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione, il recupero ed il rifacimento, l'ampliamento ed il completamento delle opere di cui trattasi.

 

PARTE II

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI NELLE MATERIE

INDICATE AGLI ARTICOLI 4, 5, E 6 DELLO STATUTO REGIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 25. Denominazione dei toponimi minori.

     1. I comuni esercitano le funzioni concernenti la denominazione dei toponimi minori.

     2. Le relative deliberazioni consiliari, recanti le denominazioni dei toponimi vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 26. Polizia amministrativa.

     1. Le funzioni di polizia amministrativa relative alle materie per le quali la presente legge dispone il trasferimento e la delega di attribuzioni agli enti locali sono rispettivamente trasferite o delegate agli enti medesimi.

     2. Le funzioni di polizia amministrativa previste dall'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dai Comuni.

     3. I regolamenti di polizia locale urbana e rurale sono soggetti al controllo di legittimità esteso al merito, secondo le norme regionali vigenti.

TITOLO II

SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 27. Edilizia scolastica.

     1. Sono esercitate dalle Province le funzioni inerenti l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento, la straordinaria manutenzione, nonchè l'arredamento e l'attrezzatura di edifici destinati a sede di scuole materne, dell'obbligo, secondarie superiori, professionali e artistiche, incluse le infrastrutture inserite in un complesso scolastico.

     2. Tali funzioni si attuano nelle forme dell'iniziativa diretta per l'edilizia scolastica di competenza delle Province e nella forma dell'intervento per l'edilizia scolastica di competenza dei Comuni.

     3. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi di edilizia scolastica di assoluta ed indifferibile necessità, di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, e le funzioni relative agli interventi per opere urgenti di manutenzione e riparazione e Per l'acquisto di arredi ed attrezzature, in circostanze straordinarie, di cui all'articolo 3, lettera e), della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 [21].

 

     Art. 28. Assistenza scolastica e diritto allo studio.

     1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio. Dette funzioni comprendono:

     a) erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all'articolo 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi [22];

     b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

     c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuoia a tempo pieno e per l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e sensoriali;

     d) iniziative per favorire la frequenza alla scuola materna;

     e) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore nonchè altri interventi per l'educazione degli adulti;

     f) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare ed ambientale a favore:

     1) degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento m convitti, semi-convitti o residenze;

     2) degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro.

     2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l'assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonchè le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 [23].

     3. Con successiva legge regionale verrà disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

 

     Art. 29. Attività culturali e di istruzione.

     1. Nella materia delle attività culturali gli enti locali della regione esercitano le funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

     2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione di corsi di orientamento musicale.

     3. Sono esercitate altresì dalle Province le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1987, n. 15, così come modificato dalla legge regionale 18 novembre 1987, n. 39, ad eccezione di quelle di cui al punto h), che restano di competenza regionale.

     4. Sono trasferite alle Province le funzioni concernenti gli interventi a favore dell'istruzione professionale di cui alla legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, «Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari della riabilitazione altre figure sanitarie».

     5. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi a favore del turismo scolastico di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 41 [24].

 

     Art. 30. Interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari. [25]

     1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti [26].

     [2. I Comuni esercitano le funzioni relative alla istituzione e gestione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari territoriali e urbani.] [27]

     3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonchè quelle relative ai musei multipli e grandi.

     [3 bis. Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla istituzione ed al funzionamento delle biblioteche di conservazione, delle biblioteche specializzate e di quelle che svolgano un servizio di interesse regionale.] [28]

     4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai musei [29].

     [5. Al riconoscimento dell'interesse regionale di cui ai commi 3 bis e 4 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sentito il Comitato regionale per le biblioteche.] [30]

 

     Art. 31. Interventi per la realizzazione di musei e biblioteche. [31]

     1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei [32].

 

     Art. 32. Servizi socio-assistenziali - Funzioni dei Comuni. [33]

     [1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti servizi ed interventi in materia socio-assistenziale, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità di intervento determinati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35. Tali funzioni sono esercitate in forma singola od associata e anche mediante forme di cooperazione e coordinamento con le Unità sanitarie locali e le Comunità montane, previste dalla predetta legge.

     2. Le associazioni dei Comuni, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, dovranno coincidere col territorio delle Unità sanitarie locali o con parte di esso. Non potranno costituirsi associazioni fra Comuni di Unità sanitarie locali diverse, a meno che non ne comprendano l'intero territorio.

     3. Restano ferme le specifiche competenze riconosciute da leggi statali e regionali alle Unità sanitarie locali.]

 

     Art. 33. Presidi socio-assistenziali - Funzioni della Provincia.

     [1. Le Province partecipano all'elaborazione del piano regionale socio- assistenziale, promuovendo la partecipazione degli Enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali pubbliche e private nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Elaborano i piani attuativi locali riferiti al proprio territorio in armonia con il piano regionale e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali. Ripartiscono fra gli enti e le istituzioni di livello sub-provinciale i fondi previsti dal piano regionale.] [34]

     2. Le Province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, in colonie marine e montane [35].

     3. Fino all'entrata in vigore del piano socio-assistenziale, le Province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonchè per la dotazione di attrezzature e arredi.

     4. Tali presidi comprendono:

     a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44;

     b) i presidi per le persone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.

 

     Art. 34. Interventi a favore di associazioni.

     1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi a favore di associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.

     2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli enti, istituzioni, associazioni, organismi, il cui ambito di intervento - nel quadro delle competenze di cui al citato comma 1 sia di livello provinciale o sub-provinciale.

 

     Art. 35. (Riserva della Regione) [36]

     1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni di livello nazionale operanti nel territorio regionale e dei comitati di livello regionale a esse afferenti:

a) Associazione Italiana Sclerosi Multipla;

b) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

c) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra;

d) Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro;

e) Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra;

f) Ente Nazionale Protezione e Assistenza Sordomuti;

g) Unione Italiana Ciechi;

h) Unione Nazionale Mutilati per Servizio;

i) Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali.

     2. Eventuali altre associazioni di categoria che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati e disabili da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono individuate dalla Giunta regionale.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in contributi finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni beneficiarie di cui ai commi 1 e 2 e non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità.

     4. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono disciplinati con apposito regolamento.

 

     Art. 36. Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero.

     1. Sono di competenza della Regione:

     a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;

     b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;

     c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale.

     2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

     3 I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

 

     Art. 37. Infrastrutture e attrezzature sportive.

     1. Sono di competenza della Regione gli interventi relativi alle infrastrutture sportive e relative attrezzature, che rivestano interesse interprovinciale o regionale [37].

     2. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque sub-provinciale, ivi compresi gli impianti di base di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

     3. I Comuni esercitano le funzioni relative agli interventi per l'equipaggiamento.

 

TITOLO III

ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE [38]

 

     Art. 38. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     1. Al fine di valorizzare l'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attività.

     2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresì delegate le funzioni amministrative concernenti l'attività dei Comitati provinciali per i prezzi.

 

     Art. 39. Fiere, mostre e mercati.

     1. Sono delegate alle Province le funzioni relative ad interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e

zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono esercitate

dall'Amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi

classificati di preminente interesse per la regione.

 

     Art. 40. Disciplina del commercio.

     1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali.

     2. Sono altresì trasferite ai Comuni le attribuzioni previste dall'articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino agli stessi.

     3. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni concernenti la concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi per l'abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico- economica previsti all'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 [39].

 

     Art. 41. Classificazione delle strutture ricettive turistiche.

     1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta.

     2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive di cui al comma 1 e delle altre strutture ricettive turistiche, nonchè quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.

     3. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.

 

     Art. 42. Autorizzazioni per le professioni turistiche.

     1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.

     2. Sono delegate ai Comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.

 

     Art. 43. Turismo alpino.

     1. Sono esercitate dalle Comunità montane le funzioni relative agli interventi per la promozione e lo sviluppo del turismo alpino, concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

 

     Art. 44. Manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.

     1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.

 

     Art. 45. Competenze delle Province e delle Comunità montane in materia di agricoltura.

     1. Sono esercitate dalle Province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane:

     a) (Omissis) [40];

     b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale.

     2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunità collinare del Friuli.

 

     Art. 46. Competenze dei Comuni in materia di usi civici e di demanio armentizio.

     1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

 

     Art. 47. Funzioni delle Province e dei Comuni in materia di industria e artigianato.

     1. [41].

     2. [42].

     3. [Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni o dei Consorzi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici] [43].

     4. In materia di artigianato i Comuni esercitano le funzioni istruttorie previste dalla legislazione vigente per l'albo delle imprese artigiane.

 

TITOLO IV

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO [44]

 

     Art. 48. Trasporti, traffici e viabilità.

     1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, nonché dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 [45].

     2. Le Province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilità, previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985 n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilità di competenza di Enti locali, come disciplinate dalla legge medesima.

     3. Le Province esercitano altresì le funzioni amministrative previste dall'articolo 96 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 49. Municipi e cimiteri.

     1. Sono esercitate dalle Province le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari nonchè per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali.

 

     Art. 50. Acquedotti e fognature. [46]

     [1. Sono esercitate dalle Province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane, le funzioni relative a iniziative dirette e interventi per la realizzazione di acquedotti e fognature urbane e relativi impianti di depurazione e di trattamento dei liquami.

     2. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi per opere di cui al comma 1 che interessano territori di più province.

     3. L'intervento della Regione per le opere di interesse locale resta disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.]

 

     Art. 51. Ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali. Delega in materia di risparmio energetico.

     1. Le Province esercitano le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai sensi della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19.

     2. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, secondo le previsioni della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47.

 

     Art. 52. Conservazione e incremento del patrimonio silvo-pastorale. [47]

     [1. Sono esercitate dalle Comunità montane, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli non inclusi nei Comprensori suindicati, dalle Province, le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Restano di competenza regionale tutte le funzioni concernenti il patrimonio silvo-pastorale indisponibile della Regione e quelle relative ai vivai forestali regionali.

     3. La Regione esercita le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali, ai sensi dell'articolo 21 della suindicata legge regionale.

     4. La Regione esercita altresì le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi di promozione, studio, sperimentazione e ricerca in materia forestale e nel settore della meteorologia, salvo quelle concernenti l'assistenza tecnica a favore degli enti minori e degli operatori privati, che sono delegate ai soggetti di cui al comma 1.]

 

     Art. 53. Viabilità forestale. [48]

     [1. Sono esercitate dalle Comunità montane e dalla Comunità collinare del Friuli, nei territori di rispettiva competenza e, per quelli in esse non inclusi, dalle Province, tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi in materia di viabilità forestale, previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le opere di viabilità - al servizio di comprensori boschivi che includono nel proprio ambito parte preponderante di un corso d'acqua classificato bacino montano o incidano sul territorio di più comuni le quali svolgono funzioni dirette al miglioramento delle funzioni regimanti e protettive dei boschi e di difesa e potenziamento dell'ambiente forestale, sono definite dai programmi annuali predisposti dalla Regione, sentito il parere della delegazione regionale dell'UNCEM. L'attuazione degli stessi è delegata agli enti di cui al comma 1.

     3. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le opere di viabilità forestale a servizio del patrimonio silvo-pastorale della Regione la cui attuazione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.]

 

     Art. 54. Parchi e ambiti di tutela ambientale.

     1. Gli Enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

     2. Sono trasferite alle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree in degrado ambientale.

     3. Sono esercitate dalle Province, eccetto che per i Comuni capoluogo, le funzioni concernenti interventi in favore dei Comuni, delle Comunità montane e dei Consorzi fra gli enti predetti per la gestione dei parchi urbani [49].

 

     Art. 55. Protezione della natura. [50]

     [1. In materia di tutela dell'ambiente, gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 34.

     2. Sono esercitate dalle Province, ovvero nei territori di rispettiva competenza dalle Comunità montane, le funzioni concernenti interventi per il sostegno degli enti ed associazioni operanti nel settore della protezione della natura, ai sensi della

citata legge regionale.

     3. Con successiva legge regionale verranno disciplinate le attribuzioni degli Enti locali in materia di promozione e diffusione dell'educazione naturalistica e di conservazione e salvaguardia dell'ambiente naturale.]

 

     Art. 56. Tutela dall'inquinamento.

     1. In materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento le Province, le Comunità montane, i Comuni e i loro Consorzi svolgono le funzioni previste:

     a) dalla legge 10 marzo 1976, n. 319, e dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, in materia di tutela delle acque;

     b) dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti.

     2. Con successiva legge regionale verranno attribuite alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative in materia di tutela del suolo e dell'ambiente dagli inquinamenti atmosferico, acustico e da radiazioni elettromagnetiche e ionizzanti.

 

     Art. 57. Caccia e pesca.

     1. Le Province esercitano le funzioni di vigilanza e quelle sanzionatorie in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna, oltre alle attribuzioni previste dalla vigente legislazione regionale [51].

     2. [52].

     3. [53].

     4. In materia di pesca in acque interne restano ferme le competenze delle Amministrazioni provinciali, dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia e del Servizio della pesca marittima della Direzione regionale dell'industria.

 

     Art. 58. Vigilanza sulla caccia.

     1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell'Organo gestore riserve in forza del primo comma dell'articolo 49 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, è messo, a decorrere dall'1 gennaio 1989, a disposizione delle Province nei cui ruoli verrà successivamente inquadrato [54].

 

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 59. Decorrenza.

     1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, il trasferimento e la delega di funzioni previsti dalla legge medesima corrono:

     a) dall'1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54, comma 2, 55, comma 2, e 57;

     b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della disciplina di settore e comunque dall'1 gennaio 1990 per le attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41, 49 e 50;

     c) per le attribuzioni di cui all'articolo 11 dalla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina regionale in materia di pianificazione territoriale;

     d) per la attribuzione di cui alla lettera a) dell'articolo 28 relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 60. Conferma attribuzioni già esercitate dagli Enti locali.

     1. Rimangono comunque di competenza delle Amministrazioni locali le attribuzioni alle medesime già assegnate da leggi statali e regionali.

 

     Art. 61. Attribuzioni sanzionatorie.

     1. Gli Enti locali titolari delle funzioni trasferite o delegate esercitano in via di delega le attribuzioni sanzionatorie connesse.

 

     Art. 62. Riferimento a contributi regionali.

     1. Laddove in leggi o regolamenti si fa riferimento a contributi regionali, la menzione deve intendersi riferita, per le attribuzioni assegnate dalla presente legge agli Enti locali, ai contributi concessi dalle Amministrazioni stesse.

 

     Art. 63. Comunità montane.

     1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunità montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma-stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.

     2. [55].

     3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunità montane si esercitano sull'intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunità montane indicate all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

     4. Al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio delle funzioni già spettanti e di quelle trasferite e delegate si potrà procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell'ambito di tale riordino, sentiti i Comuni interessati, dovrà essere garantita l'unità dei territori compresi nelle Comunità montane della Carnia, del Canal del FerroVal Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell'integrazione socio-economica, con la costituzione di un'unica Comunità montana il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell'articolo 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa.

     5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma 4, i territori già facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni già esercitate dalla Comunità montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè dei rapporti di lavoro del personale dipendente.

 

     Art. 64. Personale e uffici provinciali.

     1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell'articolo 5, comma 2, el decreto del Presidente ella Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l'ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all'esercizio delle funzioni anzidette. All'approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti [56].

     2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale- distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale [57].

     3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'U.N.C.E.M., nonchè le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati [58].

     4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potrà essere disposto il trasferimento alle Province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.

 

     Art. 65. Utilizzazione di beni regionali.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, possono essere messi a disposizione degli enti delegati beni regionali necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 66. Finanziamento funzioni trasferite e delegate.

     1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli Enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l'assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell'articolo 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potrà essere differenziata per materie o aree di materie [59].

     2. Il riparto dei fondi assegnati alla Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia [60].

     3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:

     a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell'articolo 54 dello statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. E' fissata in lire 10.000 la quota pro- capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell'eventuale numero inferiore di essi, tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull'importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;

     b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 28 comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres. [61].

     3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune [62].

     3 ter. L'individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonchè i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa

deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria [63].

     3 quater. La popolazione residente e l'estensione territoriale degli enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica [64].

     3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità [65].

     3 sexies. Alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge [25].

     3 septies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle

assegnazioni per spese di investimento [66].

     3 octies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento [67].

     3 nonies. All'erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le autonomie locali [68].

     3 decies. Gli enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All'uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L'accertamento che l'utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge [69].

     4 (Omissis) [70].

     5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate.

     6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sarà attribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

     7. In deroga al secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione del comma 1 - non troveranno più alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell'anno successivo, saranno inviate in economia [71].

     8. In deroga al secondo comma dell'articolo 6 ed all'ottavo comma dell'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto articolo 11 verranno trasferite, secondo la materia o l'area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti - in osservanza al quinto comma del più volte citato articolo 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma 1.

     9. Gli oneri previsti dal comma 6 faranno carico al capitolo 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 200 milioni per l'anno 1990.

     10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - del precitato stato di previsione.

 

     Art. 67. Definizione transitoria di procedimenti e impegni.

     1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente legge, rimane di competenza della Regione.

     Rimane parimenti di competenza della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni agli Enti locali, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento [72].

     2. La Giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'articolo 23, provvede a disciplinare il subentro degli Enti locali negli affari pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno, al fine di evitare interruzione di attività amministrativa.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[3] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 febbraio 1998, n. 1.

[5] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[8] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[9] Vedi in particolare il trasferimento di risorse e le modalità di impiego di cui ai Capi II e III del Titolo I della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 3, comma 4, della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[10] Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'attuale comma 2 dall'art. 32 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[11] Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituiti dall'attuale comma 2 dall'art. 32 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[12] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[14] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[15] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[16] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[17] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[18] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 42 e abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[19] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[22] Vedi l'assegnazione di fondi di cui all'art. 17 della L.R. 25 novembre 1988, n. 64.

[23] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Il testo previgente reca: "2. Restano di competenza regionale le funzioni concernenti le iniziative di orientamento, quelle dirette ad agevolare l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano dei figli dei lavoratori emigrati e rimpatriati, l'assicurazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, le iniziative per favorire le attività di aggiornamento professionale degli operatori scolastici, nonchè le attribuzioni previste all'articolo 2, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10."

[24] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[25] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[26] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[27] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[28] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[29] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29..

[31] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[32] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[33] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[34] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

[36] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, già sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 1996, n. 48, modificato dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[37] Comma così modificato dall'art. 25, comma 4, della L.R. 9 luglio 1990, n. 29. Vedi anche il comma 5 e ss. della medesima norma regionale.

[38] Per il finanziamento del presente Titolo, vedi anche gli artt. 3, 4 e 6 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[39] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 1989, n. 16. Il trasferimento di dette funzioni è stato disposto con decorrenza 1 gennaio 1990 dall'art. 10 della medesima legge regionale.

[40] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[41] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[42] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[43] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1989, n. 42 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[44] Per il finanziamento del presente Titolo vedi anche gli artt. 3, 5 e 6 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[45] Comma così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[46] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[47] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[48] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[49] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[50] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[51] Vedi l'attuazione data con la L.R. 31 gennaio 1989, n. 5.

[52] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[53] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[54] Vedi l'attuazione data con la L.R. 31 gennaio 1989, n. 5.

[55] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[56] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 5.

[57] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 5. Vedi per il comando dei dirigenti il limite fissato dall'art. 27 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13. Vedi anche per l'assunzione delle relative spese la previsione di cui al comma 2 della medesima norma regionale, la deroga di cui all'art. 2 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 5 e l'art. 4 della stessa legge e la conferma dei contingenti di cui all'art. 2 della L.R. 27 agosto 1992, n. 23.

[58] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1990, n. 5. Vedi anche gli artt. 2, 4 e 5 della medesima legge regionale e l'art. 2 della L.R. 27 agosto 1992, n. 23.

[59] Vedi i trasferimenti di cui al Capo II della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, nonché le modalità di impiego di cui al Capo III della medesima legge, nonché il Capo XI della L.R. 5 settembre 1989, n. 25.

[60] Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[61] Vedi nota che precede.

[62] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[63] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[64] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[65] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[25] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[66] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[67] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[68] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[69] Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[70] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[71] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[72] Vedi nota che precede.