§ 5.2.55 - Legge Regionale 27 dicembre 1986, n. 61.
Norme per la formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:27/12/1986
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Programmazione.
Art. 2.  Contenuti della programmazione.
Art. 3.  Programma annuale di attuazione.
Art. 4.  Istituzione dei centri di formazione e relative scuole e corsi.
Art. 5.  Consiglio scolastico.
Art. 6.  Consiglio di classe.
Art. 7.  Regolamento-tipo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di formazione.
Art. 8.  Altri Enti abilitati alla gestione di scuole e corsi.
Art. 9.  Vigilanza tecnica ed amministrativa.
Art. 10.  Finanziamento delle scuole e dei corsi.
Art. 11.  Convalida delle scuole funzionanti.
Art. 12.  Conferma delle scuole e dei corsi funzionanti.
Art. 13.  Assunzione delle funzioni delle scuole da parte delle Unità sanitarie locali.
Art. 14.  Finanziamento delle scuole e dei corsi attualmente funzionanti.
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.55 - Legge Regionale 27 dicembre 1986, n. 61. [1]

Norme per la formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure sanitarie.

(B.U. 27 dicembre 1986, n. 133).

 

TITOLO I

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI SANITARI INFERMIERISTICI, TECNICI SANITARI, DELLA RIABILITAZIONE E DI ALTRE FIGURE SANITARIE

 

Art. 1. Programmazione.

     1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, la Regione, tenuto conto dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina nel Piano sanitario regionale gli obiettivi e i contenuti delle attività di formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure sanitarie.

     2. Ogni anno, secondo le modalità di cui alla presente legge, si procede all'aggiornamento del predetto Piano, ricostituendone la medesima estensione triennale.

 

     Art. 2. Contenuti della programmazione.

     1. Il Piano sanitario regionale, nel rispetto della competenza statale stabilita in materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina:

     a) la previsione di massima del fabbisogno degli operatori infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure sanitarie, in relazione alle esigenze dei servizi previste dal Piano sanitario regionale ed alle necessità connesse all'esercizio delle professioni;

     b) il numero e la localizzazione dei centri di formazione (scuole e corsi) da istituire presso le Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, ovvero le strutture formative da utilizzare a norma del successivo articolo 8;

     c) nel rispetto della legislazione vigente, gli obiettivi e i contenuti degli orientamenti didattici, nonché gli strumenti attuativi dei programmi;

     d) la previsione di massima degli allievi da ammettere ai diversi tipi di scuole e di corsi in relazione al fabbisogno di cui alla precedente lettera a); e) i criteri e i parametri per il finanziamento dei centri di formazione;

     f) i criteri e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza dei centri di formazione di cui alla presente legge, nonché le condizioni che danno titolo alle relative agevolazioni.

     2. Per la previsione di massima si tiene anche conto delle necessità delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge n. 266/1991 [2].

 

     Art. 3. Programma annuale di attuazione.

     1. Per il perseguimento degli obiettivi e tenuto conto delle previsioni del Piano sanitario regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva il programma delle attività di formazione da svolgersi nel successivo anno scolastico.

     2. Il programma annuale di attuazione prevede:

     - l'individuazione delle scuole e dei corsi da attivare nell'anno scolastico successivo;

     - il numero degli allievi da ammettere alle singole scuole ed ai singoli corsi, in relazione al fabbisogno annuale degli operatori di cui alla presente legge;

     - i criteri per l'ammissione degli allievi;

     - il tipo e l'entità degli interventi di cui alla lettera f) del precedente articolo 2;

     - l'entità delle competenze spettanti ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE E DELLE RELATIVE SCUOLE E CORSI

 

     Art. 4. Istituzione dei centri di formazione e relative scuole e corsi.

     1. L'istituzione presso le Unità sanitarie locali dei centri di formazione di cui alla presente legge è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle previsione ed agli indirizzi del Piano sanitario regionale.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono autorizzati le scuole ed i corsi di formazione presso i centri medesimi.

     3. Ai fini suindicati, l'Unità sanitaria locale è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale dell'igiene e sanità:

     - una relazione comprendente la descrizione dei locali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica e del tirocinio pratico;

     - lo schema di regolamento, che deve essere conforme a quello previsto dal successivo articolo 7;

     - il programma della scuola ovvero del corso, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia, nonché delle modalità di tirocinio pratico;

     - l'organigramma del personale impiegato per lo svolgimento dell'attività didattica e del tirocinio pratico.

 

     Art. 5. Consiglio scolastico.

     1. Presso le Unità sanitarie locali che gestiscono i centri di formazione di cui alla presente legge, è costituito un Consiglio scolastico unico per tutte le scuole e per tutti i corsi ivi operanti.

     2. Il Consiglio scolastico è nominato dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ed è composto da:

     - un membro nominato dal Comitato di gestione al suo interno con funzioni di Presidente;

     - due membri designati dal Comitato di gestione, anche non componenti dello stesso o dell'Assemblea generale;

     - il capo settore cui afferisce il centro di formazione;

     - il direttore di ogni scuola e corso istituito;

     - un insegnante in rappresentanza di ciascuno dei profili professionali degli operatori di cui alla presente legge;

     - un allievo in rappresentanza di ciascuno dei profili professionali degli operatori di cui alla presente legge.

     3. Il Consiglio scolastico assicura il coordinamento delle attività didattiche delle scuole e dei corsi allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali.

     4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma, il Consiglio scolastico provvede:

     - a formulare proposte in ordine alla migliore qualificazione della formazione, da attuarsi attraverso metodi didattici, costantemente aggiornati sotto il profilo scientifico ed operativo;

     - a fornire indicazioni sulla scelta del materiale didattico;

     - ad esprimere parere in ordine alla nomina dei docenti degli insegnamenti teorici;

     - a verificare l'effettiva e corretta attuazione dei piani di studio.

     5. In funzione della salvaguardia dell'autonomia didattica e formativa, il Consiglio scolastico nell'esercizio delle sue attribuzioni esprime proposte, indicazioni e pareri vincolanti.

     6. Il Consiglio scolastico dura in carica tre anni.

     7. I componenti del Consiglio scolastico sono sostituiti, ove vengano meno le condizioni che danno titolo alla nomina nel periodo di durata in carica dell'organismo stesso.

     8. Le modalità di nomina del Presidente ed il funzionamento del Consiglio scolastico sono disciplinati con delibera della Giunta regionale che vi provvede entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. Nel provvedimento di cui al precedente comma è stabilita la regolamentazione delle assemblee degli insegnanti e degli allievi, avendo riguardo a quanto previsto nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, compatibilmente con la natura e le finalità della scuola.

 

     Art. 6. Consiglio di classe.

     1. Presso ogni scuola o corso opera il Consiglio di classe, formato dagli insegnanti e dalla rappresentanza degli allievi, per la verifica e la valutazione dei programmi e degli obiettivi educativi, formativi e professionali.

     2. Con regolamento successivo approvato dalla Giunta regionale verrà disciplinata la materia dl cui al primo comma.

 

     Art. 7. Regolamento-tipo per il funzionamento delle scuole e dei corsi di formazione.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento- tipo per l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole e dei diversi corsi di formazione, nonché per:

     - l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;

     - lo svolgimento dell'insegnamento;

     - lo svolgimento del tirocinio;

     - il controllo delle frequenze;

     - il passaggio da un anno di corso al successivo;

     - la valutazione dell'apprendimento;

     - i compiti e le attribuzioni del Direttore del corso e del Consiglio degli insegnanti.

     2. Ad ogni corso è preposto il Consiglio degli insegnanti ed un direttore con qualifica di operatore professionale dirigente, appartenente al profilo professionale del personale con funzioni didattico- organizzative, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero, in carenza del predetto personale, la direzione è affidata ad un operatore appartenente al profilo degli operatori professionali di prima categoria di cui al citato D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 8. Altri Enti abilitati alla gestione di scuole e corsi.

     1. Le Unità sanitarie locali, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e nel quadro della programmazione del settore, si avvalgono altresì, previa autorizzazione regionale e mediante convenzione, delle scuole autorizzate presso gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso gli istituti e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché presso la Croce Rossa Italiana, nel rispetto della loro autonomia funzionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9 e purché operino sulla base di uno statuto approvato e di un regolamento.

     2. Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono stipulate secondo un apposito schema-tipo approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Vigilanza tecnica ed amministrativa.

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa sui centri di formazione istituiti od autorizzati a norma della presente legge e promuove gli eventuali provvedimenti sostitutivi.

     2. La Giunta regionale, qualora vengano meno le condizioni essenziali per il normale funzionamento delle iniziative formative autorizzate, può disporne la temporanea cessazione e, in presenza di violazione di legge, può revocarne l'autorizzazione.

 

     Art. 10. Finanziamento delle scuole e dei corsi.

     1. Agli oneri derivanti dal funzionamento delle attività, inclusi quelli di cui al precedente articolo 8, la Regione provvede, in conformità al Piano sanitario regionale ed a quello annuale di cui al precedente articolo 3, nei modi e nei limiti ivi previsti, con la quota parte del Fondo sanitario nazionale spettante alla Regione.

     2. Per l'utilizzo dei fondi assegnati, i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali sono autorizzati ad avvalersi di un funzionario- delegato, ai sensi delle leggi di contabilità vigenti.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 11. Convalida delle scuole funzionanti.

     1. A seguito dell'entrata in vigore del Piano sanitario regionale per il triennio 1988-1990, i centri di formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure sanitarie, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a verifica da parte dell'Amministrazione regionale per la loro convalida, sempreché risultino conformi alle indicazioni del Piano stesso.

     2. A tal fine, le Unità sanitari locali sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data predetta, alla Direzione regionale dell'igiene e sanità, la documentazione di cui all'articolo 4, terzo comma, della presente legge.

 

     Art. 12. Conferma delle scuole e dei corsi funzionanti.

     1. Sino all'espletamento degli adempimenti di cui al precedente articolo, le scuole ed i corsi di formazione, degli operatori sanitari infermieristici, tecnici sanitari, della riabilitazione e di altre figure sanitarie, regolarmente autorizzati, si intendono confermati, sempreché i relativi regolamenti siano adeguati al regolamento-tipo, di cui all'articolo 7, della presente legge, entro novanta giorni dalla sua emanazione.

     2. Sono altresì confermate le convenzioni in atto di cui al precedente articolo 8, sempreché le medesime siano adeguate allo schema di cui allo stesso articolo 8

 

     Art. 13. Assunzione delle funzioni delle scuole da parte delle Unità sanitarie locali.

     1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comitati di gestioni delle Unità sanitarie locali presso le quali operano le scuole, di cui al precedente articolo 12, provvedono ad assumere con apposito atto formale le funzioni attribuite, in base alla disciplina vigente, ai Consigli di amministrazione delle predette scuole, nonché, entro sessanta giorni a nominare il Consiglio scolastico, di cui al precedente articolo 5.

     2. A far tempo dalla data del provvedimento suindicato cessano dalla carica gli organi delle scuole considerate dal presente articolo.

 

     Art. 14. Finanziamento delle scuole e dei corsi attualmente funzionanti.

     1. Sino all'entrata in vigore del Piano sanitario regionale per il triennio 1988-1990, le scuole ed i corsi funzionanti alla data d'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere finanziati con le modalità previste dalle vigenti leggi.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 12.