§ 5.2.73 – L.R. 20 febbraio 1995, n. 12.
Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:20/02/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Ufficio regionale del volontariato.
Art. 3.  Comitato regionale del volontariato.
Art. 4.  Funzioni del Comitato.
Art. 5.  Funzionamento del Comitato.
Art. 6.  Registro generale delle organizzazioni di volontariato.
Art. 7.  Assemblea regionale.
Art. 8.  Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato.
Art. 8 bis.  (Potenziamento delle strutture associative).
Art. 9.  Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari.
Art. 10.  Convenzioni.
Art. 11.  Oneri.
Art. 12.  (Fondo speciale per il volontariato).
Art. 13.  (Comitato di gestione).
Art. 14.  Centri di servizio.
Art. 15.  Modificazione di norme.
Art. 16.  Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario.
Art. 16 bis.  (Convenzioni in materia di trasporto sanitario)
Art. 17.  Norme transitorie.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Norme finanziarie.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 5.2.73 – L.R. 20 febbraio 1995, n. 12.

Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario [1].

(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8).

 

Art. 1. Oggetto. [2]

     1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

 

     Art. 2. Ufficio regionale del volontariato. [3]

     1. E' istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato.

     2. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, è pertanto aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Comitato regionale del volontariato. [4]

     1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

c) dai Direttori regionali dell'assistenza sociale, della sanità, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;

d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;

e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato.

     2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.

     4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.

     5. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.

     6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di Segretario.

     7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.

     8. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

 

     Art. 4. Funzioni del Comitato. [5]

     1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:

a) interventi regionali in materia di volontariato;

b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati; c) iniziative di educazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato;

d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale; e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato.

     2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri: a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attività di volontariato; b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 2, relativamente ai compiti di cui alla lettera b) e d); c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;

d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarietà e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;

e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento; f) su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.

     3. Il Comitato svolge infine le seguenti attività:

a) collegamento con l'Osservatorio nazionale per il volontariato;

b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attività entro

e non oltre il 31 ottobre.

 

     Art. 5. Funzionamento del Comitato. [6]

     1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.

     2. Le riunioni del Comitato sono valide quando presente la maggioranza dei suoi componenti.

     3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 6. Registro generale delle organizzazioni di volontariato. [7]

     1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.

     2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:

a) Settore sociale:

   sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;

b) Settore culturale:

   istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali; c) Settore ambientale:

   tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;

d) Settore dei diritti civili e delle attività innovative:

   tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attività innovative non rientranti nei precedenti settori.

e) Settore solidarietà internazionale:

   attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia [8].

     3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.

     4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

     5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.

     6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

     7. Al fine di ottenere l'iscrizione ai Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.

     8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione.

     9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente.

     10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.

 

     Art. 7. Assemblea regionale. [9]

     1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale del volontariato.

     2. Partecipano all'Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statuariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte.

     3. L'Assemblea:

a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente il proprio funzionamento;

b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato regionale del volontariato;

c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato di gestione di cui all'articolo 13;

d) esamina l'andamento delle attività di volontariato in ambito regionale e l'applicazione della presente normativa;

e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo del volontariato e la programmazione regionale nei settori di intervento volontario.

 

     Art. 8. Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato. [10]

     1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate [11].

     2. Per il sostegno delle iniziative promosse dalle organizzazioni di volontariato sono concessi contributi sulle spese per l'assicurazione dei volontari, per l'acquisizione d'attrezzature tecniche e prestazioni di servizi necessari a consentire l'impegno diretto dei volontari in attività di particolare rilevanza. Con delibera della Giunta regionale, assunta di norma entro il mese di dicembre di ciascun anno, sono individuati gli ambiti d'intervento prioritari delle iniziative da sostenere nell'anno successivo [12].

     2 bis. Il programma degli interventi contributivi di sostegno delle iniziative previste dal comma 2 è approvato, sulla base delle domande presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa del programma d'attività e di un corrispondente preventivo di massima delle spese per le quali è richiesto il contributo [13].

     3. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.

 

     Art. 8 bis. (Potenziamento delle strutture associative). [14]

     [1. Al fine del consolidamento delle strutture delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 6 o delle forme di coordinamento regionale e per qualificare l’attività di volontariato delle stesse, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

     a) per l’acquisto di materiali e apparecchiature d’ufficio, ivi comprese quelle informatiche nonché di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l’attività espletata dalle stesse con riferimento alle finalità statutarie;

     b) per il rimborso delle spese sostenute per l’assicurazione dei volontari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/1991;

     c) per l’attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attività di volontariato prestate nell’ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

     2. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è riservato il 70 per cento dello stanziamento annuo disponibile. I criteri, i termini e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento.]

 

     Art. 9. Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari. [15]

     1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici.

     2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione.

     2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con soggetti pubblici e privati apposite convenzioni finalizzate all'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento professionale rivolti al volontariato [16].

 

     Art. 10. Convenzioni. [17]

     1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

     2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni:

a) l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione; b) una organizzazione operativa stabile sul territorio; c) la formazione permanente dei volontari.

     3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare:

a) le caratteristiche dell'attività in oggetto e le modalità di svolgimento;

b) l'impegno a garantire le migliori condizioni per l'espletamento dell'azione di volontariato e la sua continuità;

c) le modalità della consultazione delle organizzazioni di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuità all'attività oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso;

e) la durata del rapporto convenzionale;

f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste;

g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività;

h) l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991;

i) l'obbligo dell'organizzazione a svolgere le attività dedotte in convezione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; l) le modalità di controllo dell'attività svolta da parte dell'istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute;

m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione; n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore.

     4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.

 

     Art. 11. Oneri. [18]

     1. Gli oneri relativi all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 801 dello stato di previsione della spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.

     2. Sono fatte salve le diverse modalità di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile.

 

     Art. 12. (Fondo speciale per il volontariato). [19]

     1. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia la costituzione del Fondo speciale per il volontariato ha luogo secondo le disposizioni della legge 266/1991 e del decreto ministeriale di attuazione.

     2. Il Fondo è amministrato dal Comitato di gestione previsto dalla normativa statale citata dal comma 1.

 

     Art. 13. (Comitato di gestione). [20]

     1. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui all'articolo 12 è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     2. I rappresentati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, sono eletti dall'Assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine, ciascuna organizzazione esprime un voto.

     3. Alla scadenza biennale prevista si provvede al rinnovo del Comitato di gestione con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 14. Centri di servizio. [21]

     1. L'istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

 

     Art. 15. Modificazione di norme. [22]

     1. All'articolo 13 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. [All'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 61, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [23].

     3. L'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è soppresso.

     4. All'articolo 44, comma 1 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, sono aggiunte, dopo le parole «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» le parole «dal Servizio del volontariato».

     5. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     6. All'articolo 141, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     7. L'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario.

     1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale [24].

     1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012 [25].

     1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate [26].

     1 quater. Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento [27].

     2. [28].

     3. [29].

     4. [30].

 

          Art. 16 bis. (Convenzioni in materia di trasporto sanitario) [31]

1. Nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono, con mezzi e personale propri, al trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati, di organi, ivi compresi i servizi a essi correlati o connessi, ovvero, in via prioritaria, avvalendosi:

a) dell'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi albi regionali da almeno dieci anni autorizzate in base a quanto previsto dai commi 3 e 4 [32];

b) di altri soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) autorizzati in base a quanto previsto dai commi 3 e 4 [33].

1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, si intende equipollente all'iscrizione negli albi regionali delle associazioni di volontariato l'attività svolta quali enti pubblici nel settore sanitario o sociosanitario, anche con soluzione di continuità rispetto all'iscrizione medesima [34].

2. Il servizio di trasporto sanitario e i servizi correlati o connessi di cui al comma 1, qualora non vengano svolti direttamente o qualora siano affidati a soggetti diversi dalla Croce rossa, sono effettuati, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di servizi e forniture, prioritariamente tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera a), e in mancanza, tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b) [35].

3. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), previo parere della competente Commissione consiliare, sono determinati i requisiti di carattere strutturale, tecnologico, organizzativo e professionale per l'individuazione dei soggetti da autorizzare, da parte delle aziende per i servizi sanitari, di cui al comma 1. Le autorizzazioni riguardano le associazioni di volontariato di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti diversi di cui al comma 1, lettera b), che vengono inseriti in un elenco di qualificazione adottato dal Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali [36].

4. Il regolamento di cui al comma 3 determina:

a) la tipologia dei mezzi di trasporto sanitario;

b) le caratteristiche tecniche e gli standard di manutenzione dei mezzi di trasporto sanitario, nonchè la loro dotazione di attrezzature e di materiale;

c) i percorsi formativi delle professionalità, dipendenti e volontari, impiegate in relazione al servizio espletato;

d) i requisiti delle sedi operative, che devono essere dotate di apparecchiature radio o apparecchiature di telefonia mobile [37].

5. I soggetti affidatari del trasporto sanitario sono obbligati a partecipare, in caso di necessità e senza pregiudizio di detto trasporto, a interventi di protezione civile e a interventi in caso di catastrofi.

6. Gli aspetti economici e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto sanitario sono disciplinati da specifiche convenzioni.

7. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 3, i servizi di trasporto sanitario possono essere affidati alle associazioni di volontariato di cui al comma 1, lettera a), o a soggetti diversi di cui al comma 1, lettera b), solo se risultano iscritti nell'elenco di cui al comma 3 [38].

8. Le convenzioni per il trasporto sanitario stipulate con soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera a), già stipulate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010, continuano fino alla scadenza naturale, ma non possono essere rinnovate o prorogate; qualora scadano prima del termine di cui al comma 7 possono essere prorogate una sola volta per un massimo di dodici mesi [39].

 

     Art. 17. Norme transitorie. [40]

     1. Le associazioni di volontariato iscritte nel Registro provvisorio delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 634 dell'11 febbraio 1993, sono iscritte d'ufficio nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, previa verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge n. 266/1991.

     2. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 10, restano valide le convenzioni stipulate dalle Associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 4 novembre 1981, n. 74.

 

     Art. 18. Abrogazione di norme. [41]

     1. La legge regionale 4 novembre 1981, n. 74 «Norme per la valorizzazione del volontariato», è abrogata con effetto dall'1 gennaio 1995.

     2. L'articolo 45 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, è soppresso.

     3. L'articolo 47 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è soppresso.

     4. L'articolo 65 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, è soppresso.

     5. Gli articoli 16 e 17 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 sono soppressi.

 

     Art. 19. Norme finanziarie. [42]

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera d), dell'articolo 46 bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dall'articolo 1, fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 8, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

     3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 fanno carico al capitolo 221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 che presenta sufficiente disponibilità.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 sono istituiti la Rubrica n. 31 - Servizio del volontariato - e, nel suo ambito, al programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 800 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1995.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 fanno carico al capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 19951997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.

     7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 801 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese derivanti dalle convenzioni stipulate tra la Regione e le organizzazioni di volontariato» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     9. Sul medesimo capitolo 801 è iscritto altresì lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1995.

     10. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 801 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     11. Per l'introito delle somme di cui all'articolo 12 comma 2, lettera a), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito «per memoria» al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 879 (3.4.7.) con la denominazione «Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

     12. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito «per memoria» alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1. - spese di investimento - categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 815 (2.1.254.3.08.07) con la denominazione «Conferimenti al Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

     13. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, per le finalità previste dal combinato disposto dall'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, commi 2 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     14. ll predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.

     15. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 4500, viene elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.

     16. In via transitoria, per l'anno 1995, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 73, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, della legge n. 5/1994, e dell'articolo 16, comma 3, la quota di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 autorizzata dal comma 13 è destinata alla concessione di contributi e sussidi alle organizzazioni di volontariato in applicazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 2.

     17. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è revocata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997 autorizzata dall'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 9 ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, a carico del capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

     18. Il precitato capitolo 4540 viene eliminato dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     19. All'onere complessivo di lire 4.400 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1995, e lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante storno dai sottocitati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 - lire 3.000 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 al 1997;

b) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1995 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

     20. All'onere di lire 2.000 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno dai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco dei medesimi riportati:

a) capitolo 4540 - lire 1.000 milioni;

b) capitolo 8842 - lire 1.000 milioni.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall'art. 43 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[3] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

[9] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[10] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[12] Comma già sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[13] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[14] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[15] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[17] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[18] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[19] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[20] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[21] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[22] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[23] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[24] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[25] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[26] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[27] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[28] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[29] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[30] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[31] Articolo inserito dall'art. 173 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[32] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[34] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[35] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[36] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[38] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[39] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[40] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[41] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[42] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.