§ 6.4.236 – L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:18/01/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate).
Art. 2.  (Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)
Art. 2 bis.  (Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale)
Art. 3.  (Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni).
Art. 4.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 5.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 6.  (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale).
Art. 7.  (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).
Art. 8.  (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive).
Art. 9.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 10.  (Copertura finanziaria).
Art. 11.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.236 – L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

(B.U. 23 gennaio 2006, n. 3 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.054.860.666,39 euro, suddivisi in ragione di 8.293.267.776,62 euro per l’anno 2006, di 7.379.645.814,84 euro per l’anno 2007 e di 7.381.947.074,93 per l’anno 2008, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2006-2008 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 876.325.854,71 euro, suddivisi in ragione di 323.256.490,44 euro per l’anno 2006, di 295.211.755,58 euro per l’anno 2007 e di 257.857.608,69 euro per l’anno 2008.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2006 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 323.256.490,44 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2006 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e dell’articolo 1, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nella misura massima di 433.203.034,48 euro.

     5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

     b) durata non superiore ai venti anni.

     6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

     7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2006-2008, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, nell’ambito del nuovo programma EMTN in fase di deposito presso la Borsa del Lussemburgo.

     8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile;

     b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;

     c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

     d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

     e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.

     9. L’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.

     10. L’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonché al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 9, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002.

     12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati in complessivi 817.038.166 euro, suddivisi in ragione di 15.400.000 euro per l’anno 2006, di 394.500.000 euro per l’anno 2007 e di 394.700.000 euro per l’anno 2008 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 12.438.166 euro, suddivisi in ragione di 7.628.166 euro per l’anno 2006, di 2.500.000 euro per l’anno 2007 e di 2.310.000 euro per l’anno 2008 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     13. L’importo da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d sexies), come aggiunta dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:

     a) fondo per le spese impreviste: complessivi 19.700.000 euro, suddivisi in ragione di 12.700.000 euro per l’anno 2006, di 3.420.000 euro per l’anno 2007 e di 3.580.000 euro per l’anno 2008;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 18.508.931,10 euro, suddivisi in ragione di 11.616.484,54 euro per l’anno 2006, di 3.366.524,01 euro per l’anno 2007 e di 3.525.922,55 euro per l’anno 2008;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 265 milioni di euro, suddivisi in ragione di 236 milioni di euro per l’anno 2006, di 13 milioni di euro per l’anno 2007 e di 16 milioni di euro per l’anno 2008;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 49.722 euro, suddivisi in ragione di 16.574 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.838.436 euro, suddivisi in ragione di 4.612.812 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;

     f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.753.962 euro, suddivisi in ragione di 4.584.654 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;

     g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 25.947.000 euro, suddivisi in ragione di 8.649.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;

     h) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2008-2009 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: 4.550.000 euro per l’anno 2008;

     i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 440.937 euro, suddivisi in ragione di 146.979 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;

     l) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 81.484.900 euro, suddivisi in ragione di 16.484.900 euro per l’anno 2006, di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per l’anno 2008;

     m) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico: complessivi 60 milioni di euro, suddivisi in ragione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

 

     Art. 2. (Aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale) [1]

     1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell'IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono ridotte:

a) [dello 0,92 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004)] [2];

b) dello 0,73 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera a), secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2004;

c) a zero per le imprese e gli esercenti arti e professioni operanti nelle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) [3];

c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 [4];

d) dello 0,92 per cento per le imprese e i professionisti di piccole dimensioni secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) a zero per i primi tre periodi d'imposta e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta per i soggetti passivi Irap di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) [5];

f) dello 0,40 per cento per le imprese che incrementano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge regionale 3/2015;

f bis) per il periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 14, commi 11, 12, 13 e 14, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) [6];

f ter) per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e 2021, dell'1 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), oppure recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore o, in difetto, il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività, per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, dei lavoratori stabilmente impiegati sul territorio regionale e abbiano sostenuto le relative spese secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi da 5 a 9, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) [7].

     2. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale:

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

     3. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento.

     4. [Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera d), e) e f), per gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata si applica l'aliquota ordinaria di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997] [8].

     5. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), sono esonerate dal pagamento dell'Irap secondo quanto stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).

     6. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) sono esonerate dall'imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi della normativa statale vigente.

     7. Le riduzioni di aliquota Irap di cui al presente articolo si applicano alternativamente, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo [9].

     8. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

 

     Art. 2 bis. (Deduzioni dall'imponibile dell'imposta sulle attività produttive applicabili nel territorio regionale) [10]

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2019, ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, nelle misure previste dal comma 2.

     2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a:

     a) 20.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età non superiore a venticinque anni;

     b) 30.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età compresa tra i venticinque e i quarantacinque anni;

     c) 40.000 euro su base annua per ogni unità lavorativa dipendente assunta avente un'età superiore a quarantacinque anni.

     3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta a condizione che sia mantenuto il livello occupazionale che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.

     4. Per soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale di cui al comma 1 si intendono coloro i quali siano disoccupati e abbiano perso la propria occupazione nei quarantotto mesi precedenti la data di assunzione a seguito di uno dei seguenti eventi [11]:

     a) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

     b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

     c) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali.

     5. La deduzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 spetta a condizione che i soggetti passivi incrementino il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

     6. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.

     7. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

     8. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

 

     Art. 3. (Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l’autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall’articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiarità locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.

     2. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.

     3. I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:

     a) quota di fiscalità legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalità locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;

     b) quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.

     4. I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un’assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell’anno 2005, è attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.

     5. La quota residuata dopo il riparto di cui al comma 3 è destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all’esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.

 

     Art. 4. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002;

     d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta erariale sui consumi d’energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

     f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.

     2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.

     3. Per l’anno 2006 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 395.600.000 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.426.123 euro.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 415.026.123 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi da 5 a 8, dai commi da 12 a 16 e dal comma 29.

     5. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:

     a) per 45.761.230 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e d), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

     b) per 1.454.638 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere b) ed e), della legge regionale 1/2005;

     c) per 686.558 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle stesse Province, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005.

     6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

     a) per 314.045.813 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

     1) per 204.129.779 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all’incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d’imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

     2) per 109.916.034 euro a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento, rapportati alla popolazione residente, alla montanità e alla classe demografica di appartenenza, con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche, strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:

     2.1) variazione della popolazione nel quinquennio;

     2.2) variazione della popolazione nel ventennio;

     2.3) indice di vecchiaia;

     2.4) densità;

     2.5) tasso di attività;

     2.6) unità locali per abitante;

     2.7) pressione finanziaria;

     b) per 400.000 euro a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare su presentazione di domanda indicante il nominativo del personale proveniente dall’Ente Ferrovie dello Stato, l’ammontare complessivo dell’importo della retribuzione ordinaria per gli anni 2004 e 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, e l’importo di fine esercizio per i medesimi anni 2004 e 2005; il riparto è disposto in misura pari agli oneri pagati nel 2005 per il personale transitato dall’Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, nonché al netto della quota di trasferimento regionale erogato nel 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 1/2005, eventualmente risultata eccedente rispetto agli oneri effettivamente pagati del 2004; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale [12];

     c) per 7.079.343 euro a favore dei Comuni per l’esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); solo per l’anno 2006 una quota dello stanziamento può essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale e delle convenzioni stipulate dai Comuni con la Comunità montana della quale fanno parte, con priorità nell’assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli parzialmente montani e non montani con popolazione fino a tremila abitanti [13];

     d) per 3.500.000 di euro al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell’utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2005; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale;

     e) per 14.216.766 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettere f) e g), e comma 11, della legge regionale 1/2005;

     f) per 6.251.965 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita agli stessi Comuni, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005; relativamente all’assegnazione a favore del Comune di Moggio Udinese non si tiene conto della quota assegnata nel 2005 relativa al personale della casa di riposo “E. Tolazzi”;

     g) per 1.078 euro a favore del Comune di Moggio Udinese a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego per il personale assegnato alla casa di riposo “E. Tolazzi”;

     h) per euro 54.000 a favore dei Comuni che, nell’anno 2005, hanno beneficiato del fondo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge regionale 1/2005, da assegnare in misura pari agli oneri sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita nell’anno 2005, al netto di quanto già assegnato dalla Regione, a medesimo titolo, nell’anno 2005; in caso di insufficienza del fondo l’assegnazione è ridotta in misura proporzionale;

     i) per euro 542.000 a favore dei Comuni che, nell’anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento; la quota residuata dopo tale riparto è destinata, prioritariamente, al saldo della quota di cui alla lettera h), e la parte ulteriormente residua va a incrementare il fondo di cui al comma 15.

     7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, l’assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un’assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

     8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all’assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 5 per cento della differenza tra l’assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

     9. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata per il 90 per cento sulla base dei criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui al comma 6, lettera c), per il 10 per cento a titolo di compensazione per situazioni particolari dei Comuni, secondo criteri e modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 31.

     10. Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera d), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2005, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.

     11. Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera h), è disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda, indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri sostenuti nel 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006.

     12. Le assegnazioni sono attribuite alle Comunità montane:

     a) per 8.133.840 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 13, lettera a), della legge regionale 1/2005;

     b) per 222.251 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 1/2005;

     c) per 113.967 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle stesse Comunità montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005; per la Comunità montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale non si tiene conto della quota trasferita nel 2005 per il personale della casa di riposo “E. Tolazzi”.

     13. Le assegnazioni sono attribuite alla Comunità collinare del Friuli:

     a) per 801.693 euro, quale trasferimento ordinario;

     b) per 27.853 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego;

     c) per 20.540 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.

     14. L’assegnazione di cui al comma 6, lettera e), spettante al Comune di Moggio Udinese è incrementata di 22.750 euro che viene corrispondentemente detratta dall’assegnazione di cui al comma 12, lettera b), spettante alla Comunità montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale per il personale della casa di riposo “E. Tolazzi” transitato a decorrere dal 30 marzo 2003 dalla citata Comunità montana al Comune di Moggio Udinese.

     15. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 208.000 euro per il concorso negli oneri che gli enti medesimi sostengono nell’anno 2006, relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalità definiti con regolamento.

     16. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 10.365.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.

     17. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.

     18. Le assegnazioni previste dal comma 5, lettera a), dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, lettera a), sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda rata entro un mese dalla data d’approvazione della legge regionale d’assestamento di bilancio per l’anno 2006; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita.

     19. L’assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

     a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima delle quali pari al 60 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005 di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda è disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8 al netto di quanto già assegnato quale prima rata, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l’anno 2006;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate, le prime tre pari ciascuna al 30 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005 di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quarta rata è disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8, al netto di quanto già assegnato con le precedenti tre rate; la prima rata verrà erogata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l’anno 2006; la terza e la quarta rata entro il mese di novembre.

     20. Le assegnazioni previste dal comma 5, lettere b) e c), dal comma 6, lettere b), d), e), f), g), e h), dal comma 12, lettere b) e c), e dal comma 13, lettere b) e c), sono erogate in unica soluzione entro il mese di agosto 2006, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e di crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

     21. Le assegnazioni previste dal comma 13 sono erogate senza l’obbligo dell’effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.

     22. Le assegnazioni previste dai commi da 5 a 17 non sono soggette a vincoli né a rendicontazione.

     23. Per le finalità previste dal comma 5, lettera a), dal comma 6, lettere a), b), c), d), h) e i), dal comma 12, lettera a), dal comma 13, lettera a), e dal comma 15, è autorizzata la spesa complessiva di 380.525.919 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1573 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Per le finalità previste dal comma 5, lettera b), dal comma 6, lettera e), dal comma 12, lettera b), e dal comma 13, lettera b), è autorizzata la spesa di 427.800 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il restante onere di 15.493.708 euro, autorizzato con l’articolo 2, comma 32, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), continua a far carico all’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. Gli oneri derivanti dal comma 5, lettera c), dal comma 6, lettere f) e g), dal comma 12, lettera c), e dal comma 13, lettera c), di 7.074.108 euro e dal comma 16 di 10.365.338 euro, autorizzati con l’articolo 2, comma 33, della legge regionale 1/2004, con l’articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005 e con l’articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), continuano a far carico all’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 3.217.125,53 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata quota dell’avanzo presunto dell’anno 2005 derivante dall’economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2005 a carico dello stanziamento autorizzato per l’anno 2005 dall’articolo 2, comma 33, della legge regionale 1/2004, dall’articolo 2, comma 26, della legge regionale 1/2005 e dall’articolo 2, comma 26, della legge regionale 15/2005, sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego è autorizzata la spesa complessiva di 16.349.308 euro suddivisa in ragione di 427.800 euro per l’anno 2007 e di 15.921.508 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 17.439.446 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per l’anno 2006, un fondo di 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), ripartito in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell’anno 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2005; l’erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di agosto 2006; l’assegnazione non è soggetta a rendicontazione.

     30. Per le finalità di cui al comma 29 è autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Ai Comuni è attribuita un’assegnazione di 400.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica, nonché quelli soggetti a intensi flussi turistici stagionali.

     32. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l’Amministrazione regionale eroga ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L’assegnazione è disposta, relativamente ai minori introiti dell’anno 2002, in misura proporzionale ai minori introiti già oggetto di dichiarazione ai sensi della normativa statale, per complessivi 1.804.983,25 euro, e ai minori introiti degli anni 2003, 2004 e 2005 per i Comuni per i quali lo Stato non ha già provveduto ad assegnare le quote spettanti, ammontanti a 8.986,29 euro.

     34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 1.813.969,54 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. Dall’anno 2006 l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato ai sensi del comma 33.

     36. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 5.414.949,75 euro, suddivisa in ragione di 1.804.983,25 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. In aderenza a quanto previsto dall’articolo 2, comma 54, della legge regionale 1/2005, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Codroipo, Cormons e Zuglio un contributo straordinario, rispettivamente di 40.000 euro, 50.000 euro e 70.000 euro al fine di sostenere le attività connesse alla gestione museale, agli scavi archeologici o alla riqualificazione e valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate.

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1654 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo straordinario di 60.000 euro, a sostegno delle spese di primo intervento, di riqualificazione dell’area sulla quale insistono gli alloggi prefabbricati comunali sita in località Piani di Sotto e interessata dall’incendio del 30 novembre 2005.

     40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1655 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario di 50.000 euro per iniziative di carattere culturale e di socializzazione a favore della popolazione scolastica della Carnia da attuarsi anche con la collaborazione degli Istituti comprensivi e dei Comuni del territorio, con priorità per i Comuni territorialmente più marginali rispetto a Tolmezzo.

     42. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1660, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione all’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 40.000 euro per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     44. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell’ambito dell’annuale stipula del patto medesimo, l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.

     46. L’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d’intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.

     47. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45 le Province, le Comunità montane e i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

     48. Ai fini del concorso del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e di concerto con l’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, definisce con regolamento i criteri e le modalità per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento dei predetti obiettivi.

     49. La realizzazione del programma di eventi formativi di cui all’articolo 2, comma 13, della legge regionale 15/2005 è effettuata mediante stipulazione di accordo di programma con le associazioni degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, cui sono trasferite le risorse necessarie, da impiegare per iniziative formative attuate prioritariamente da proprie strutture specializzate. Il programma di formazione è integrato con la previsione di iniziative di formazione del personale della polizia municipale nel settore della polizia amministrativa e della sicurezza urbana, nonché del personale addetto agli uffici di controllo interno.

     50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 5. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la progettazione dell'opera di cui al comma 2 e per la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunità e delle associazioni sociosanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso [14].

     2. Il progetto dell’opera è elaborato in accordo con l’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” per la parte relativa all’attività sanitaria di pronto soccorso. Ai fini dell’ammissibilità della spesa, il progetto dell’opera è sottoposto all’esame del Nucleo di valutazione dell’edilizia sanitaria e socio-assistenziale.

     3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo [15].

     4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007, con l’onere di 200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati [16].

     5. Al fine di sostenere l’attività svolta per finalità di solidarietà sociale, ivi compresi l’acquisizione di automezzi, attrezzature e arredi nonché l'acquisto di sedi sociali o lavori presso le stesse, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari, nella misura di cui al comma 7, alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Maniago e, limitatamente all’attuazione del progetto denominato “Area giovani”, al Gruppo oncologico cooperativo del Nord Est - GOCNE-ONLUS di Cordenons [17].

     6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5 sono presentate singolarmente da ciascun soggetto, corredate di un programma di attività e di un preventivo di spesa, alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione. Con il medesimo decreto è altresì disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [8. Al fine di introdurre modalità innovative di intervento a favore di coloro che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri, la Regione promuove la sperimentazione di un fondo regionale a sostegno dell’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine, formato con risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo sanitario regionale e del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla cui ripartizione tra gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.] [18]

     [9. La sperimentazione di cui al comma 8 è disciplinata con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione del Consiglio regionale, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.] [19]

     [10. Fino alla data di emanazione dell’atto di cui al comma 9, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 8 secondo le vigenti discipline di attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), dell’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attività di assistenza familiare), e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell’articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall’articolo 1, comma 1, della legge 162/1998. Dalla medesima data sono abrogati l’articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche e l’articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche.] [20]

     11. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2005, le parole: «per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato» sono soppresse.

     12. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rispettivamente per 3 milioni di euro e per 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’AUSER provinciale di Pordenone, associazione per l’autogestione di servizi e la solidarietà, un contributo straordinario per l’acquisto di mezzi di trasporto funzionale allo scopo sociale dell’associazione medesima.

     14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4576 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione E. Muner de Giudici di Lovaria (Pradamano) un contributo straordinario per l’acquisto di presidi finalizzati a migliorare la qualità della vita degli ospiti e per l’attivazione di un centro diurno.

     17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, e al Centro studi internazionali Perusini - Alzheimer di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di progetti relativi agli scopi statutari e all’ammodernamento dei mezzi in uso.

     20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate singolarmente da ciascuna associazione alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale L’Abete Bianco un contributo straordinario di 50.000 euro per la copertura dei costi inerenti all’attività istituzionale da svolgersi per la gestione e il funzionamento della Comunità residenziale La Selina di Montereale Valcellina.

     23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attività di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.

     26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare e del preventivo di spesa, entro il 31 marzo 2006. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4624 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     28. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 98, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), con riferimento allo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la domanda per la concessione del contributo è presentata con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni L’Arcobaleno - ONLUS di Porcia e La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna e all’Associazione Casa famiglia L. Scrosoppi di Udine un contributo straordinario di 20.000 euro, a parziale copertura degli oneri per la realizzazione di un centro semiresidenziale e residenziale per minori con disagio giovanile nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature per i rispettivi centri residenziali per disabili. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Centro Solidarietà Giovani di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro per sopperire a oneri straordinari di gestione della comunità terapeutica e dei servizi sociali in gestione, ivi comprese le passività pregresse.

     30. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi realizzati nonché di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4813 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. Il comma 108 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «108. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Medico Psicopedagogico “Villa Santa Maria dei Colli” di Fraelacco e alla “Casa dell’Immacolata” di Udine un contributo straordinario pluriennale di 100.000 euro per quindici anni, per ciascuna delle istituzioni, al fine di consentire interventi di nuova edificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture di proprietà finalizzati all’adeguamento e riconversione dell’attività residenziale e semiresidenziale socio-assistenziale.».

     33. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 108 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 32, fanno carico all’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare sull’intero territorio provinciale una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana e adulta affetta da patologie dementigene o morbo di Alzheimer, rilevati dalla programmazione sociosanitaria concertata prevista dai Piani di zona (PDZ) e dai Programmi delle attività territoriali (PAT) di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale) [21].

     35. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al comma 34, il Comune di Trieste è tenuto a presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale un’istanza di finanziamento corredata di:

     a) un programma organico degli interventi, predisposto sulla base del fabbisogno dei servizi di cui al comma 34, rilevato nell’ambito dei Piani di zona 2006-2008, approvato con un accordo di programma sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei nuovi servizi, ovvero dalla Provincia di Trieste, dall’Azienda per i servizi sanitari e da tutti i Comuni del territorio provinciale;

     b) relazioni tecniche ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati atti a individuare le strutture oggetto di intervento, le modalità e i relativi costi di ristrutturazione.

     36. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 34 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     37. In relazione a quanto stabilito dai commi 34 e 35, sono abrogati, con effetto dall’1 gennaio 2003, il comma 32, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 10, della legge regionale 12/2003, il comma 32 bis, come inserito dall’articolo 8, comma 11, della legge regionale 12/2003, e i commi 33 e 34 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). È fatta salva la conclusione dei procedimenti connessi alle annualità già concesse e parzialmente erogate relative al periodo antecedente alla predetta data.

     38. Per le finalità previste dai commi 34 e 35 è autorizzato un limite di impegno di otto anni di 774.690,35 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 2.324.071,05 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2013 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     39. Per le finalità previste dal comma 78 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di 80.000 euro per l’anno 2006.

     40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 7.6.310.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere a forme di accesso al credito e ad altri strumenti, quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto, al fine di finanziare la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e l’acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico. Possono, altresì, ricorrere a detti strumenti le Aziende sanitarie regionali e gli altri enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario nazionale, previa autorizzazione della Giunta regionale e con le modalità di coordinamento fissate dalla medesima.

     43. In relazione a quanto previsto al comma 42, l’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. (Indebitamento).

     1. È fatto divieto alle Aziende di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso istituzioni finanziarie, ad eccezione:

     a) dell’anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo dei ricavi previsti nel bilancio preventivo annuale;

     b) della contrazione di mutui o dell’accensione di altre forme di credito, nonché dell’utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.

     2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale, fatto salvo il caso in cui esso sia già contenuto nel programma annuale di cui all’articolo 18.».

     44. Al comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: «di strutture assistenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di una struttura ricettiva alberghiera priva di barriere architettoniche e con caratteristiche strutturali particolarmente idonee all’accoglimento di soggetti in situazione di disabilità fisica».

     45. Al comma 42 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2004 le parole: «, previa verifica della natura e delle funzioni assistenziali svolte in via esclusiva nelle strutture» sono soppresse.

     46. I finanziamenti già concessi, ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l’integrazione lavorativa delle persone handicappate), agli enti cui fanno capo i servizi per l’inserimento lavorativo, riferiti al biennio 2005/2006 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2005, possono essere utilizzati per i percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa e per i progetti per l’inserimento socio-lavorativo di cui all’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), come inserito dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005. Fino all’adozione degli atti previsti dall’articolo 37, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e dall’articolo 14 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 41/1996, come inserito dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005, rimangono confermati gli atti emanati ai sensi della legge regionale 17/1994.

     47. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 126, della legge regionale 1/2005 si applicano anche per l’anno 2006.

     48. [Il comma 112 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «112. Nelle more dell’attuazione del progetto di revisione dell’offerta residenziale per anziani, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all’accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.» ] [22].

     49. [Al comma 113 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 le parole: «non superiore al 9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 6 per cento»] [23].

     50. [Il comma 114 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «114. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro e non oltre il 31 maggio ed essere corredate di:

     a) progetto di massima dei lavori da eseguire;

     b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell’iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

     c) relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.» ] [24].

     [51. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

     «4. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei fondi erogati dai Comuni per le finalità di cui al comma 2. A tal fine i Comuni inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, l’attestazione della spesa sostenuta, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre.».] [25]

     [52. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, le parole: «nell’anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi».] [26]

     53. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 le parole: «Sezione di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «Sezioni di Trieste e di Udine».

     54. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 6. (Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale).

     1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell’evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l’Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonché di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.

     2. Gli oneri conseguenti all’attuazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire l’incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell’ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all’integrazione delle azioni di salvaguardia dell’incolumità della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalità, di competenza degli organi dello Stato.

     5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4 l’Amministrazione regionale:

     a) [promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale] [27];

     b) [promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di sicurezza urbana e territoriale] [28];

     c) sviluppa e incentiva l’adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine dell’integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell’interconnessione con la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all’articolo 28 della legge regionale 64/1986.

     6. Con regolamento regionale proposto dall’Assessore alla protezione civile, sentito l’Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.

     7. Gli oneri conseguenti all’attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell’unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. Il comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

     «18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.».

     9. Gli oneri relativi all’applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. L’Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonché mediante iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunità regionale.

     11. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di 149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 49.500 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. L’Amministrazione è autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilità propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l’approccio scientifico e socio–economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.

     13. Lo studio di fattibilità, condotto con la collaborazione dell’Ente parco di riferimento, dovrà prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli strumenti di pianificazione di un’area protetta, con scambi di esperienze sia nazionali che internazionali.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro.

     16. Il contributo di cui al comma 15 è concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. [Nelle more dell’emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), l’Amministrazione regionale provvede:

     a) ad effettuare, per il tramite dell’ARPA, controlli a campione sulle attività di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;

     b) a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell’avvio dell’attività di spandimento degli effluenti provenienti dall’allevamento stesso] [29].

     19. [Per le finalità di cui al comma 18, lettera b), la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

     a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate;

     b) il contenuto specifico delle singole comunicazioni;

     c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione anche differenziata in relazione all’entità dell’allevamento] [30].

     20. [Per le finalità di cui al comma 18, lettera a) è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [31].

     21. [Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata comunicazione comporta l’irrogazione da parte dell’Amministrazione comunale di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2500 euro] [32].

     22. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.

     23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale [33].

     23 bis. Il gestore, in relazione alle attività di controllo di cui al comma 22, versa ad ARPA le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale. Le relative entrate sono destinate, da ARPA, alle attività di controllo sul rispetto delle condizioni imposte dalle autorizzazioni integrate ambientali [34].

     24. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.

     25. Le entrate riscosse ai sensi del comma 23 sono trasferite ad ARPA per l'attività di consulenza tecnica prestata a supporto dell'istruttoria dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale. L'importo trasferito costituisce entrata di ARPA ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) [35].

     26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 [36].

     26 bis. [Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 23, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [37].

     27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione e di ARPA, nonchè dall'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 [38].

     27 bis. [Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008] [39].

     28. [Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: «è costituita» sono inserite le seguenti: «da personale assunto a tempo indeterminato,». Dopo le parole: «Comitato istituzionale,» sono inserite le seguenti: «anche prescindendo dai limiti temporali e numerici previsti dalla normativa vigente». Le parole: «secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza» sono soppresse. Le parole: «diritto privato di durata quinquennale rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro subordinato a tempo determinato»] [40].

     29. [Al comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale 16/2002 le parole: «, qualora non vi sia la possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni,» sono soppresse] [41].

     30. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 16/2002, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all’unità previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [42].

     31. Al comma 15 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: «soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati» e, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché per lo svolgimento di indagini finalizzate all’attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio in materia di attività estrattive».

     32. Le spese relative agli interventi previsti dall’articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente dell’Amministrazione regionale.

     33. Gli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, continuano a far carico all’unità previsionale di base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare studi e attività connesse con l’analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica del bacino idrografico del fiume Ledra.

     35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attività di cui al comma 34, nonché le relative modalità di svolgimento. All’accordo possono partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle tematiche ambientali, nonché le Università degli Studi.

     36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a favore di un’Amministrazione comunale a tal fine individuata dall’accordo di programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.

     37. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005, contributi annui costanti per l’installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.

     39. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua annualmente la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento sono disciplinati criteri e modalità di concessione dei contributi.

     40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     41. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti al Consorzio Depurazione Laguna di San Giorgio di Nogaro per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e per un impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio della laguna di Marano e Grado, provenienti dalle vasche di stoccaggio del Consorzio Aussa-Corno] [43].

     42. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile e la quota di finanziamento da destinare a ciascun intervento. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000. La concessione ed erogazione dei contributi verrà disposta con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)] [44].

     43. [Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020, fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [45].

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversità biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unità ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione.

     45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000. Con regolamento sono disciplinati criteri e modalità di concessione dei contributi.

     46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     47. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole: «si avvale prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi».

     48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall’articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all’articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui fondi concessi per l’anno 2005, le spese sostenute nell’anno 2005 anche prima della concessione, purché dopo l’entrata in vigore delle leggi medesime. Le disponibilità residue possono essere utilizzate a fronte dell’attività per l’anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati dal regolamento di cui all’articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale opzione è alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 con il comma 123 – tabella D - sull’unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     49. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

     «3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2, lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall’applicazione dell’incidenza sul valore catastale dell’alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.».

     50. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico all’unità previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15 aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, è autorizzato il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     52. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001] [46].

     53. [Per le finalità di cui al comma 52, è autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall’anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [47].

     54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile da realizzarsi nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale n. 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ATER contributi pluriennali per lavori di valorizzazione ambientale connessi con gli interventi medesimi. I medesimi contributi possono essere concessi anche per l'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui al periodo precedente, nonchè a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma [48].

     55. Per le finalità di cui al comma 54 è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     56. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

     «2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime.».

     57. Le ATER possono utilizzare i contributi in conto capitale pluriennali assegnati o da assegnare per gli anni 2004-2005 per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 56 [49].

     58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. È revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l’anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l’anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l’anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l’anno 2006, dall’articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e dall’articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall’articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all’articolo 10, comma 4, e all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, è autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l’anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l’anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l’anno 2008, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     61. Al comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), le parole “e «Casa Mazzoli»” sono soppresse.

     62. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico all’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi assegnati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche, di organizzazione di convegni, nonchè per le spese di missione e per partecipazione a corsi di formazione, nell'ambito delle attività di interesse dell'Osservatorio degli appalti [50].

     64. I fondi di cui al comma 63 possono, altresì, essere destinati alla realizzazione di attività formative in materia di appalti e di normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, prestate a favore delle stazioni appaltanti, nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA) [51].

     65. Le spese di cui ai commi 63 e 64 possono essere disposte mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, dipendente in servizio presso la Direzione centrale competente per materia [52].

     66. In relazione al disposto dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant’Egidio Abate in Camporosso Valcanale, a sollievo delle spese già sostenute per l’esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario tendente a coprire la differenza tra l’importo di contributo statale assegnato alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato ai sensi della medesima legge statale.

     67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. La concessione del contributo avviene su presentazione della documentazione attestante l’importo statale erogato ai sensi della legge 270/1997. Il contributo straordinario di cui al comma 66 è definitivamente determinato ed erogato con il provvedimento di concessione.

     68. Per le finalità di cui al comma 66 è autorizzata la spesa di 187.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per interventi di manutenzione dell’illuminazione e dell’impiantistica pubblica.

     70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     72. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, è concesso l’ulteriore contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà adibito a palestra nel Comune di Gorizia.

     73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Per l’intervento di cui al comma 72 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. I contributi concessi per le finalità di cui all’articolo 5, comma 35, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.

     76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. Al comma 91 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «Università degli Studi di Udine» sono aggiunte le seguenti: «e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati con il Comune di San Daniele del Friuli che perseguono finalità di ricerca, sviluppo, innovazione e promozione del territorio.».

     78. Al comma 91 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole «un contributo straordinario pluriennale di 220.000 euro per dieci anni» sono aggiunte le seguenti: «a sostegno della spesa sia in conto capitale che in conto interessi».

     79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. Ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti rispettivamente dall’articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall’articolo 138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole: «percentuale dell’ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti «percentuale del 60 per cento».

     81. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica da attuare da parte delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici, la cui spesa è autorizzata dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di competenza del Servizio idraulica, sono allocati sulle unità previsionali di base e sui capitoli delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti con la procedura prevista dall’articolo 46, commi 3, 3 bis e 3 ter, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

     83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore provinciale competente può autorizzare aperture di credito a favore di un dipendente regionale.

     84. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.356.969,85 euro non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all’anno 2005, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, e dell’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle finanze 8 febbraio 2005, n. 17, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87] [53].

     85. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di 145.231,58 euro non impegnata al 31 dicembre 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all’anno 2005 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di data 8 febbraio 2005, n. 17, non è trasferita alla competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87] [54].

     86. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 258.228,45 euro, relativa a competenza non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87] [55].

     87. Le quote rinvenienti dall’applicazione dei commi 84, 85 e 86, per complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli dell’allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 4.5.340.1.636 – capitolo 9422 e unità previsionale di base 4.5.340.2.644 – capitoli 9500 e 9548.

     88. Al comma 72 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole: «lavori di» sono inserite le seguenti: «nuova costruzione,».

     89. Al comma 81 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole: «di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2003» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle norme relative alla legge regionale 6/2003 ovvero alle norme relative alla legge regionale 75/1982».

     90. Il Comune di Gemona del Friuli è autorizzato ad utilizzare i finanziamenti concessi in base all’articolo 5, comma 56, della legge regionale 4/2001, all’articolo 5, comma 40, della legge regionale 1/2003, e all’articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2004, per altra destinazione, purché coerente con gli interventi previsti dall’articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000.

     91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle finalità di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.

     92. Al comma 20 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 22».

     93. Al comma 148 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché operatori concessionari di aree demaniali portuali.».

     94. Al comma 149 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «messe direttamente a disposizione» sono inserite le seguenti: «degli operatori concessionari di aree demaniali portuali nonché».

     95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico all’unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.

     97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     99. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell’aeroporto “Duca Amedeo d’Aosta” di Gorizia di cui all’articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto “Duca Amedeo d’Aosta” di Gorizia) della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell’importo di 50.000 euro] [56].

     100. [Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: «, in misura non superiore al 40 per cento,» sono soppresse] [57].

     101. [Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [58].

     102. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione di tali contributi sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000 e in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie. In fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dall’1 gennaio 2006 [59].

     103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [104. Il comma 168 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «168. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per l’acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilità e per il superamento delle barriere architettoniche di soggetti diversamente abili.»] [60]

     105. Al comma 39 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: «a società, organismi universitari o di ricerca o professionisti singoli o associati» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti individuati dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonché a società, organismi universitari o di ricerca».

     106. Le spese per l’acquisizione di strumentazione, per l’attribuzione di incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), possono essere disposte anche mediante apertura di credito ad un dipendente dell’Amministrazione regionale.

     107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all’unità previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     108. Al fine di attuare l’interconessione delle linee elettriche tra la valle del Piave e l’alta val Tagliamento mediante la realizzazione di idoneo elettrodotto, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 160.000 euro quale compartecipazione economica per l’iniziativa [61].

     109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto – Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     111. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare il finanziamento di cui all’articolo 7, comma 13, della legge regionale 1/2004, per le finalità previste dall’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.

     112. Per gli stanziamenti già oggetto di formale impegno si provvede mediante conferma dello stesso con riferimento alla finalità di cui al comma 111, previa deliberazione della Giunta regionale [62].

     113. Al comma 144 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole «mediante conferimento di capitali,» sono inserite le seguenti: «conferimenti in natura e trasferimenti di diritti,».

     114. Al comma 144 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «realizzazione e/o gestione di infrastrutture immateriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ad altre società controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare società aventi le finalità di cui sopra».

     115. Al comma 147 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole: «al capitolo 3671» sono sostituite dalle seguenti: «ai capitoli 3671 e 3700».

     116. [Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonché gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti a prevedere nel progetto la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e le necessarie e correlate apparecchiature, nonché a garantire il diritto d’uso alla Regione o al soggetto di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005] [63].

     117. [Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto] [64].

     118. L’Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

     119. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 118, è autorizzata ad affidare all’Università di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l’incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.

     120. I soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.

     121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli abilitativi edilizi, l’obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.

     122. Per le finalità previste dal comma 119, è destinata la spesa di 7.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     123. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 7. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).

     1. Al fine di proseguire l’azione per lo sviluppo di un sistema regionale integrato di servizi per l’orientamento scolastico, formativo e professionale, avviata nell’ambito della programmazione 2000-2006 del Fondo sociale europeo, la Regione provvede ad assicurare continuità al finanziamento delle funzioni attivate a tale scopo dai propri Centri regionali per l’orientamento e delle azioni di sistema realizzate dal Centro risorse regionale costituito in attuazione del medesimo programma europeo.

     2. Le spese per lo sviluppo dei servizi e delle azioni indicati al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5032 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. [Nell’ambito dell’azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell’offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l’organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio] [65].

     4. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 288.250 euro, suddivisa in ragione di 113.250 euro per l’anno 2006, 100.000 euro per l’anno 2007, 75.000 euro per l’anno 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [66].

     5. [Dopo il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21), è aggiunto il seguente:

     «2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì un’indennità di carica determinata dalla Giunta regionale.»] [67].

     6. [Gli oneri derivanti dall’articolo 5 della legge regionale 78/1982, come modificato dal comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [68].

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, per il tramite della Provincia di Gorizia, l’importo di 70.000 euro per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche dirette al potenziamento funzionale e didattico dell’Istituto statale di istruzione professionale per l’industria, artigianato, per i servizi sociali e commerciale e per le attività marinare, con annessa sezione alberghiera – sezione associata IPSIAM – settore marinaro: Grado.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto Statale di Istruzione superiore Fermo Solari di Tolmezzo un contributo straordinario per l’adeguamento relativo alle tecniche di trasferimento dei linguaggi CAD (Computer Aided Design) all’operatività di macchine impostate CAM (Computer Aided Machines), da attuarsi mediante un centro di lavoro a controllo numerico gestibile all’interno dei laboratori.

     10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio istruzione e orientamento. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalità di rendicontazione [69].

     11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [70].

     12. Il quinto comma dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), come aggiunto dall’articolo 21, terzo comma, della legge regionale 57/1979, è sostituito dal seguente:

     «5. Il Centro è altresì autorizzato ad organizzare corsi pluriennali di restauro, cui si è ammessi previa frequenza di un corso propedeutico di lezioni teorico-pratiche e dopo avere superato il relativo programma di ammissione.».

     13. Gli oneri relativi alle spese per l’organizzazione del corso quadriennale di restauro previsto, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 27/1971, come modificato dal comma 12, a partire dall’anno formativo 2006-2007, per le attività istituzionali del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [14. Per realizzare un programma straordinario di sviluppo nel territorio di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale qualificate per la conservazione della documentazione audiovisiva multimediale, per la promozione di attività di studio, didattica e diffusione del patrimonio audiovisivo multimediale, per la gestione di servizi di catalogazione e consultazione del patrimonio stesso nonché per la divulgazione della conoscenza della produzione audiovisiva multimediale quale forma di espressione artistica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli organismi pubblici o privati senza fine di lucro che operano in tale ambito, mediante la concessione di contributi annuali fino al 70 per cento delle spese da essi sostenute per il funzionamento e per la dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attività di mediateca. Con successivo regolamento di attuazione sono definiti i criteri e i requisiti di ammissibilità ai contributi regionali e le relative modalità di concessione.] [71]

     [15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di 420.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5305 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [72]

     16. Il comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

     «27. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l’attività e gli oneri di funzionamento nonché per la realizzazione di attività culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e dell’articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin).».

     17. I commi 95 e 96 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.

     18. Gli oneri derivanti dal comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 16, fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5397 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Al fine di concorrere al sostegno delle spese relative all’allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall’Istria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) un contributo straordinario pluriennale, da utilizzare a sollievo degli oneri per l’ammortamento del mutuo contratto a tale scopo.

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 450.000 euro, relativo alle annualità autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione di un mosaico monumentale da collocare nel santuario.

     22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5171 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. - 38. [73].

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura fissata dal comma 40, all’Associazione Comitato di promozione culturale genitori Istituto comprensivo di Azzano Decimo, con sede in Azzano Decimo, a sostegno delle attività previste dallo statuto sociale, ivi compresa l’acquisizione di attrezzature e arredi.

     40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. - 46. [74]

     47. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39, 41, 43 e 45, corredate di una relazione illustrativa dell’attività e del preventivo di spesa, sono presentate singolarmente da ciascun soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo è disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.

     48. - 56. [75]

     57. Il comma 12 dell’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:

     «12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l’elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonché per l’organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle scienze naturali e ambientali.».

     58. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 12 dell’articolo 19 della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 57, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. All’articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1 bis. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, per consentire l’espletamento dell’attività istruttoria di verifica della fattibilità delle ipotesi di iniziative di rilevante interesse culturale suscettibili di essere inserite nel Programma medesimo, si tiene conto delle proposte progettuali la cui segnalazione, corredata dall’indicazione dell’organismo culturale o scientifico individuato come responsabile dell’organizzazione e gestione del progetto e da un preventivo di massima dei costi presunti, sia pervenuta all’Amministrazione regionale entro il mese di novembre dell’anno precedente.».

     60. [Per l’anno 2006, il termine indicato dal comma 1 bis dell’articolo 22 della legge regionale 68/1981, come inserito dal comma 59, è fissato al 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del Programma. Le spese relative al finanziamento del Programma medesimo fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5396 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [76].

     61. - 69. [77]

     70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali a sollievo degli oneri per l’ammortamento dei mutui contratti per sostenere la realizzazione degli investimenti di edilizia teatrale previsti ai sensi dell’articolo 5, comma 16, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). A tal fine è autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro, con l’onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.

     71. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus per sostenere la realizzazione dell'iniziativa denominata "Premio giornalistico Marco Luchetta" e degli interventi di carattere umanitario attuati dalla medesima Fondazione. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione] [78].

     72. [Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [79].

     73. [Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), è sostituito dal seguente:

     «2. Sono comprese tra le iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate al consolidamento delle organizzazioni di volontariato, mediante contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie all’attività espletata e per il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/1991, per l’assicurazione dei volontari, nonché quelle aventi ad oggetto l’attuazione di progetti speciali, anche sperimentali, finalizzati a far fronte ad emergenze sociali ovvero a favorire l’applicazione di modalità e metodologie di intervento particolarmente complesse.» ] [80].

     74. [Per il finanziamento delle iniziative previste ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12/1995, come sostituito dal comma 73, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [81].

     75. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario per l’acquisto di materiali informatici hardware e software, reti di collegamento o altro materiale ritenuto utile per la realizzazione di un’aula informatica per la Scuola elementare Pietro Zorutti.

     76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio istruzione e orientamento, corredata di una relazione illustrativa dei materiali e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.6.300.2.2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5068 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     78. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, un contributo straordinario di 65.000 euro per l’acquisto e l’approntamento di un’area da destinare all’attività istituzionale.

     79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 50.000 euro per l’allestimento di un’area attrezzata per attività ludico-ricreative.

     82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6054 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     84. Al fine di diversificare gli interventi di sostegno alle discipline sportive invernali e di favorire in particolare la pratica dell’hockey su ghiaccio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società sportiva dilettantistica a r.l. ICE HOCKEY AQUILE FVG di Pontebba un contributo straordinario di 60.000 euro per il sostegno delle finalità istituzionali [82].

     85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro ciascuna all’Associazione Filarmonica di Maniago, per l’acquisto di un automezzo di trasporto ai fini sociali, all’Associazione sportiva dilettantistica Maniago Libero, per le finalità istituzionali ed eventuali interventi nelle strutture sociali, e all’Associazione dilettantistica Violis di Maniago, per l’acquisto di arredi e attrezzature per il perseguimento delle attività istituzionali.

     88. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     89. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6057 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     90. [Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di promuovere l’educazione all’attività sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.»] [83].

     91. [Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 90, fanno carico all’unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [84].

     92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Centro Ippico Campo di Bonis di Taipana un contributo per la realizzazione di strutture da destinare alle attività equestri.

     93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     95. La misura dei contributi annui costanti sugli investimenti di impiantistica sportiva definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2003, è elevata al 9 per cento del capitale mutuato, per gli interventi destinati ai Comuni la cui popolazione è inferiore a 1.500 abitanti. Gli oneri di spesa derivanti dagli interventi medesimi trovano copertura nello stanziamento autorizzato a carico dell’unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. [Le anticipazioni di cassa previste ai sensi dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e ai sensi dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere erogate in misura non superiore al 50 per cento dell’importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell’esercizio precedente a quello cui si riferiscono] [85].

     97. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 96 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5094, ai sensi dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 3/2002, e con riferimento al capitolo 5073, ai sensi dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 1/2003, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [86].

     98. [Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 96 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento ai capitoli 60 e 61 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [87].

     99. Al comma 44 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: «nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di venti anni».

     100. Il comma 46 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente:

     «46. In sede di riparto dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 10/2000, l’Amministrazione regionale assicura priorità agli interventi relativi agli immobili fortificati ricadenti nei Comuni classificati disastrati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche, per i quali non siano ancora stati effettuati interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma.».

     101. Al comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta sovvenzione è cumulabile con i contributi previsti dall’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”).».

     102. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 41, della legge regionale 1/2004, è approvata la “tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale” allegata alla presente legge] [88].

     103. [I soggetti già presenti nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, come approvata con la disposizione di cui all’articolo 5, comma 54, della legge regionale 1/2005, non compresi tra quelli inseriti nella medesima tabella come aggiornata dalla presente legge, nonché le associazioni beneficiarie di contributo per l’esercizio 2005 ai sensi della legge regionale 68/1981, possono concorrere ai finanziamenti regionali previsti per il sostegno delle attività culturali nei settori individuati ai titoli II e III della legge regionale 68/1981, presentando la relativa istanza alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [89].

     104. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 8. (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale.

     4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie delle attività ammissibili a finanziamento e sono disciplinati termini e modalità dell’intervento regionale.

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 1.650.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l’anno 2006, e di 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8481 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale.

     7. Con regolamento regionale sono individuati:

     a) i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie di cui al comma 6;

     b) le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui al comma 6 e per le quali viene richiesto il finanziamento bancario, in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo.

     8. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 6 nella forma di fideiussioni a primo rischio decrescente per un importo massimo corrispondente a quello del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.

     9. Il Fondo di cui al comma 6 è gestito dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ed è amministrato con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 6.

     10. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 6 è esercitata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

     11. È istituito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

     12. Il Comitato di cui al comma 11 è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, ed è composto da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di Presidente;

     b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

     c) due esperti in materia di lavoro, designati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro.

     13. Il Comitato di gestione esprime il parere sul regolamento di cui al comma 7 e supporta la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca nell’esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 10.

     14. Con il regolamento di cui al comma 7 sono individuate le modalità con le quali il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA presenta periodicamente al Comitato di gestione resoconti sull’amministrazione del Fondo. I resoconti devono riportare gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase, con l’indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento, e di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto. Il Comitato di gestione può richiedere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i chiarimenti ritenuti necessari all’esito dell’esame dei resoconti.

     15. Il Comitato di gestione si riunisce almeno quattro volte all’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

     16. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     17. Alle sedute del Comitato di gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

     18. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente in materia di lavoro. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti del Comitato di gestione.

     19. Per le finalità di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie, una convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dei contenuti della fideiussione, nonché dell’entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per l’attività di gestione del Fondo.

     20. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 6 dall’Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato “Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari”, acceso presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA. L’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a dieci volte il saldo del succitato conto. L’ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall’esposizione delle fideiussioni rilasciate dal fondo e non ancora estinte o escusse.

     21. Gli oneri relativi al disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8499 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 11 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine un finanziamento finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 34, comma 4, e dall'articolo 35, della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) [90].

     24. [Il finanziamento e gli interventi di cui al comma 23 rientrano nel quadro delle risorse finanziarie e degli interventi considerati e regolati dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all’articolo 7 della legge regionale 12/2005] [91].

     25. [Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [92].

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Omnisalus di Cordovado un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione di attività seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.

     27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca entro il 30 aprile 2006, corredata del programma di attività, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5028 di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Trieste un contributo per la formazione degli insegnanti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue, da realizzarsi nell’ambito dei programmi del Consorzio interuniversitario per la formazione degli insegnanti (CIFI) costituito tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine] [93].

     30. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento] [94].

     31. [Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [95].

     32. L’articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l’incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell’ istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, e modificato dall’articolo 9, comma 17, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15. (Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella regione).

     1. Nel quadro dell’azione tesa a promuovere lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:

     a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli Venezia Giulia;

     b) attività di formazione professionale superiore che si realizzano con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell’apporto di competenze scientifiche e tecnico-professionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;

     c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Università o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.

     3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi delle due Università.

     4. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalità di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite.

     5. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è presentata annualmente alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca, corredata del programma delle attività da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.».

     33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 5127, 5128 e 5131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5129 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo per l’arredamento e l’adattamento a centro studi universitari post laurea dell’immobile denominato Villa Moretti di Tarcento.

     36. La domanda di contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca, corredata del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5191 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 40, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione della sede universitaria denominata “Polo dei Rizzi” ] [96].

     39. [La domanda di contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca. Agli interventi si applicano le modalità e le condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992) ] [97].

     40. [Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 750.000 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2026 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [98].

     41. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per l’organizzazione del Premio FVG Innovazione.

     42. Il programma e il preventivo di spesa dell’iniziativa di cui al comma 41 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca.

     43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad Agemont SpA contributi annui, per un periodo di tre anni a decorrere dall’anno 2006, sino alla misura massima prevista dal comma 46, a sostegno degli oneri per la realizzazione del progetto finalizzato a promuovere e sviluppare la filiera imprenditoriale dell’ICT (Information, Communication, Technology).

     45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca – Servizio università e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento, entro il 31 marzo di ciascun anno. E’ autorizzata l’erogazione anticipata di una quota pari all’80 per cento del contributo. Il saldo è erogato dopo la presentazione del rendiconto.

     46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5058 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. Relativamente alle opere ricomprese nel programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), finanziate dallo Stato con fondi 2008, i Consorzi di bonifica, per eventuali pagamenti anticipati rispetto al trasferimento dei fondi statali, sono autorizzati a utilizzare l’anticipazione straordinaria di cassa appositamente concessa dal proprio tesoriere, il cui importo non può eccedere quello dei progetti individuati dai decreti di concessione.

     48. Gli oneri derivanti dalla predetta anticipazione, utilizzabile esclusivamente in presenza del totale esaurimento della liquidità di cassa del Consorzio, rimangono a totale carico della Regione.

     49. Il rimborso degli oneri di anticipazione di cui al comma 48 è effettuato sulla base della richiesta del Consorzio, corredata di apposita dichiarazione del Presidente attestante il rispetto degli obblighi di cui al comma 48, nonché di attestazione del tesoriere sull’ammontare degli interessi maturati.

     50. L’anticipazione di cassa è estinta contestualmente alla disponibilità dei fondi statali.

     51. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire i lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell’impianto ittiogenico di Flambro, di cui è proprietaria, sito nei comuni di Talmassons e Rivignano, nonché per sostenere gli oneri di acquisto di un impianto ittico in provincia di Pordenone [99].

     53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Università degli studi di Udine per l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio a laureati che effettuano, presso i Dipartimenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agro-alimentare e veterinario; a tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio [100].

     55. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna trasferisce le risorse finanziarie all’Università degli Studi di Udine sulla base di istanza di finanziamento corredata dell’indicazione della ripartizione del numero delle borse di studio per ciascuno dei Dipartimenti interessati; per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 54 trova applicazione l’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     56. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 42 (Istituzione di borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare), è abrogata.

     57. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 56 trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2006; ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.

     58. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di 432.900 euro suddivisa in ragione di 144.300 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento straordinario per la realizzazione, anche nelle zone collinari e pedemontane limitrofe, di un progetto pilota di allevamento di suini allo stato brado e semibrado, di trasformazione delle carni secondo metodiche tradizionali e di successiva commercializzazione dei prodotti. Il progetto potrà venir attuato con la collaborazione operativa della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, della Pro Loco di Artegna, nonché di eventuali aziende operanti sul territorio, previe apposite convenzioni da stipularsi tra il Comune di Artegna e i soggetti medesimi.

     60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio produzioni agricole, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.

     61. Il finanziamento di cui al comma 59 viene erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 59 sono stabiliti i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del saldo e di rendicontazione.

     62. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2006, a carico della unità previsionale di base 11.5.330.2.378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     63. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione Cultura e Natura di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di valorizzazione e tutela dei siti di interesse comunitario (SIC), nonché di siti storici, culturali e dei parchi urbani e tematici del Friuli Venezia Giulia.

     64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 365.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3141 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [66. Ai fini dell’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione con deliberazione CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)), per gli interventi di prima realizzazione della filiera “foresta-legno”, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è emanato apposito bando-regolamento per l’erogazione dei relativi finanziamenti a soggetti pubblici e privati.] [101]

     67. In relazione al disposto di cui al comma 66 negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, sono istituiti “per memoria” i seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

     a) nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.3.1384 dello stato di previsione dell’entrata il capitolo 651;

     b) nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa il capitolo 2224.

     68. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), la liquidazione del contributo concesso per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7/1998, avviene previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa, da far pervenire, relativamente all’anno 2006, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale il contributo viene richiesto. Gli oneri derivanti fanno carico all’unità previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 3105 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi di cui all’articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

     70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi, nella forma del contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis) [102].

     70 bis. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 69 le spese sostenute nell'anno solare di presentazione della domanda di contributo [103].

     71. Le domande di finanziamento sono presentate all'Amministrazione regionale da società di gestione che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), entro il 31 marzo di ogni anno [104].

     71 bis. Al fine dell'accertamento dell'effettiva operatività di cui al precedente comma 71 la società di gestione deve tenere un registro delle presenze degli ospiti dell'albergo diffuso [105].

     71 ter. In via transitoria sono ammissibili le spese sostenute, per le finalità di cui al comma 69, nel corso dell'anno solare 2010 precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento, come consentito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 [106].

     72. Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi.

     73. Per le finalità di cui al comma 69 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.8.330.2.25 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. Per il sostegno delle attività agrituristiche previste dai programmi di sviluppo montano, di cui all’articolo 19 della legge regionale 33/2002, delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro.

     75. Per le finalità di cui al comma 74 si applica l’articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002.

     76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     77. È istituito il Fondo per lo sviluppo socio-economico della montagna che, in via transitoria, per consentire alle Comunità montane di avviare il processo di programmazione, è utilizzato per sostenere gli oneri di assistenza tecnica alle Comunità montane medesime.

     78. Per le finalità di cui al comma 77 è autorizzata la spesa per l’anno 2006 di 200.000 euro, a carico dell’unità previsionale di base 11.8.330.1.3245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     79. Gli introiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), sono destinati a coprire i costi delle operazioni di controllo per l’importazione, l’esportazione, la riesportazione e i costi per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione e alla circolazione dei vegetali o prodotti vegetali.

     80. Gli importi di cui al comma 79 sono quelli indicati come tariffa fitosanitaria standard nell’allegato XX, parti A e B, di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 214/ 2005.

     81. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 79, nonché gli importi derivanti dall’applicazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 214/2005, riguardanti le sanzioni amministrative, affluiscono all’unità previsionale di base 3.5.1057 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. [Nelle more dell’attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), l’ERSA è autorizzata a trasferire alla Provincia di Pordenone l’importo di 200.000 euro per l’anno 2006, volto a supportare l’attività del Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative – SAASD nel comparto agricolo, nei settori specifici della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione] [107].

     83. Ai fini del concorso nella massima misura possibile di previste utilizzazioni di fondi comunitari aggiuntivi in atto nell’ambito della programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a emanare appositi bandi per la presentazione delle domande a valere sulle misure del Piano di sviluppo rurale; per quanto riguarda la misura “f- Misure agroambientali” trova applicazione la proroga del periodo di impegno prevista dal regolamento (CE) n. 1360/2005, della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). I bandi vengono emanati previa autorizzazione della Giunta regionale.

     [84. Per gli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste devono procedere ad idonee forme di pubblicizzazione da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi negli albi pretori dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.] [108]

     85. L’Amministrazione regionale è autorizzata a fornire le piante forestali per i ripristini vegetazionali mediante specie vegetali autoctone nell’ambito dei lavori di costruzione, da parte della società SNAM Rete Gas SpA, del terzo metanodotto nelle tratte Bordano - Malborghetto, Bordano - Flaibano e Malborghetto - Tarvisio. La società SNAM Rete Gas SpA riversa all’Amministrazione regionale il valore delle piante forestali che sarà destinato a potenziare i vivai forestali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale).

     86. Le entrate derivanti dal comma 85 vengono introitate sull’unità previsionale di base 3.4.1843 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo di entrata 716 che si istituisce “per memoria” nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. A decorrere dall’1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare, per le finalità di cui all’articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), le disponibilità finanziarie trasferite a valere sui fondi di cui all’articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), ivi compresi gli introiti e gli utilizzi di fondi effettuati a diverso titolo relativi alla medesima gestione agevolativa.

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i finanziamenti già concessi ai sensi dell’articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, per le finalità di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002.

     89. A decorrere dall’1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA è autorizzato a destinare gli introiti e gli utilizzi di fondi di competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 51 della legge regionale 12/2002.

     90. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Consorzio regionale garanzia fidi (Finreco), fino alla concorrenza dell’importo di 500.000 euro, per le finalità di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), i finanziamenti già concessi per le finalità di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2003] [109].

     91. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90 fanno carico all’unità previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [110].

     92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia un finanziamento pluriennale per la durata di venti anni, nella misura massima prevista dal comma 94, a favore dell’Azienda speciale fiere convegni e organizzazioni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento e la messa a norma degli immobili del complesso fieristico di Gorizia.

     93. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonché di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     95. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Amaro per la stesura del progetto “Porta della Carnia” teso all’abbellimento e alla valorizzazione della zona di uscita dal casello autostradale di Amaro, nell’ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell’area [111].

     96. Il finanziamento è concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio disciplina lavori pubblici, previa stipula dell’accordo di programma di cui al comma 95, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     97. Per le finalità di cui al comma 95 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     98. Al fine di garantire un adeguato sostegno all’attività istituzionale relativa ai campionati 2005-2006 delle società sportive non professionistiche regionali, in linea con la nuova disciplina regolamentare di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all’articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall’articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare ai sensi dell’articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche, le domande assentite dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI e presentate oltre i termini previsti dal Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle Società sportive regionali ai sensi del comma 63 dell’articolo 8 della legge regionale 3/2002), mediante scorrimento della graduatoria 2005.

     99. Per le finalità di cui al comma 98 è autorizzata la spesa di 222.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     100. L’Amministrazione regionale sostiene, tramite l’agenzia Turismo FVG, la promozione e le attività relative al campionato mondiale di maratonina assegnato alla città di Udine.

     101. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l’anno 2007, a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     102. In riferimento ai finanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 137, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i progetti raccolti tramite le AIAT per il 2006 vengono finanziati tramite la TurismoFVG.

     103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     104. L’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla TurismoFVG i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2005 presso l’Amministrazione regionale e relativi alle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 6, commi da 123 a 126, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e successive modifiche.

     105. Per le finalità di cui al comma 104 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     106. Il comma 80 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente :

     «80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore della Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificata dall’articolo 106 della legge regionale 29/2005, per l’apertura e il funzionamento di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), così come previsti dall’articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, commi 22, 23 e 24, della legge regionale 29/2005. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti a favore della TurismoFVG per l’apertura di IAT da parte dei Comuni della regione.».

     107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 80, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 106, continuano a far carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     108. Gli interventi di cui ai capitoli e alle disposizioni sotto elencati, a decorrere dall’anno 2006, sono realizzati tramite TurismoFVG di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 2/2002, come sostituiti dall’articolo 106 della legge regionale 29/2005:

     a) capitolo 9004 - articolo 6, comma 59, legge regionale 1/2004;

     b) capitolo 9242 - articolo 111, comma 1, legge regionale 2/2002;

     c) capitolo 9258 - articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002;

     d) capitolo 9259 - articolo 32, comma 1, legge regionale 2/2002;

     e) capitolo 9264 - articolo 49, comma 1, legge regionale 18/2003;

     f) capitolo 9299 - articolo 6, comma 123, legge regionale 1/2005;

     g) capitolo 9431 - articolo 166, comma 1, legge regionale 2/2002;

     h) capitolo 9432 - articolo 167, comma 1, legge regionale 2/2002.

     109. Qualora le disposizioni richiamate al comma 108 o i relativi regolamenti di esecuzione prevedano la presentazione di domande all’Amministrazione regionale, con riferimento alle risorse dal 2006 in poi, tali domande devono intendersi riferite alla TurismoFVG e pertanto sono eventualmente trasmesse dall’Amministrazione regionale alla stessa.

     110. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 108 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 14.3.360.1.1300 – capitoli 9004, 9258, 9259 e 9264;

     b) UPB 14.3.360.1.1301 – capitoli 9242 e 9299;

     c) UPB 14.4.360.2.45 – capitoli 9431 e 9432.

     111. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento pluriennale per la durata di quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 113, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento del percorso circolare turistico all’interno delle Grotte di Villanova.

     112. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     113. Per le finalità previste dal comma 111 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     114. Nell’ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione, di cui all’articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al fine di concorrere allo sviluppo strategico dell’azione pubblica nei confronti dell’economia turistica montana, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione presso la “Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA” di uno speciale fondo di dotazione, nella misura di cui al comma 115, con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA [112].

     115. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 30 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9009 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa [113].

     116. L’utilizzo del finanziamento di cui al comma 114 è regolato da apposita convenzione in cui sono definiti, in particolare, gli strumenti di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale con le risorse del fondo di dotazione da parte della Direzione centrale attività produttive, nonché le relative modalità di rendicontazione. La convenzione è stipulata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alle attività produttive di concerto con l’Assessore al patrimonio e servizi generali, previo parere della competente Commissione consiliare.

     117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società Promotur SpA i beni immobili relativi alla parte di immobile denominata “Colonia montana della Gioventù Italiana” sita in Tarvisio, al palaghiaccio e foresteria del “Palapredieri”, nonché al palazzetto polifunzionale con annesso gruppo spogliatoi. Conseguentemente, il finanziamento di cui all’articolo 6, comma 132, della legge regionale 1/2005, è disposto in favore della Promotur SpA.

     118. Il comma 47 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005 è sostituito dal seguente :

     «47. La gestione e la vigilanza dei beni immobili trasferiti ai sensi dei commi 45 e 46 sono attribuite all’Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG), ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.». [114]

     119. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 117 fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     120. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle società d’area dell’ambito marino, l’Amministrazione regionale è autorizzata, anche attraverso la TurismoFVG, ad acquisire azioni della Società impianti turistici di Grado – GIT e della Società d’area «Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA». Per l’acquisizione delle azioni suddette è autorizzato il conferimento nel capitale sociale dei diritti reali di godimento, di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio della Regione e delle AIAT di riferimento, o eventualmente trasferiti alla TurismoFVG, individuati con deliberazione della Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di sviluppo e potenziamento dell’offerta di servizi turistici.

     121. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento fino a un massimo di 780.000 euro per il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società impianti turistici - GIT di Grado tramite la sottoscrizione di quote del capitale sociale della medesima, anche inoptate.

     122. La domanda relativa all’intervento di cui al comma 121 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     123. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzata la spesa di 780.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     124. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla TurismoFVG finanziamenti quindicennali, nella misura massima prevista dal comma 125, a sollievo degli oneri per l’ammodernamento e la ristrutturazione degli stabilimenti termali, per il completamento e potenziamento del Parco Termale Acquatico, per il rinnovo e l’acquisto delle attrezzature e degli arredi a essi relativi, nonché per opere di straordinaria manutenzione dei beni già dell’AIAT di Grado, Aquileia e Palmanova da realizzarsi anche tramite delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Grado sulla base di un programma concordato con la società a prevalente partecipazione pubblica di cui all’articolo 7 della legge regionale 2/2002, operante sul territorio] [115].

     125. [Per le finalità previste dal comma 124 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di cui uno di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2006 e uno di 508.228 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere di 2.216.456 euro relativo alle annualità autorizzate dall’anno 2006 all’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [116].

     126. Per le finalità previste dall’articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 1/2004, e nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione e della valorizzazione del ruolo delle Autonomie funzionali previsto dal Capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere la partecipazione azionaria detenuta nella Udine Fiere SpA al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato.

     127. La cessione di cui al comma 126 può essere effettuata esclusivamente nei confronti del socio CCIAA di Udine, nel rispetto delle procedure di trasferimento azionario previste dallo statuto societario.

     128. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie spettanti alla Regione in qualità di socio, previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2006, affluiscono all’unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 129.

     129. Per le finalità previste dall’articolo 161, comma 4, della legge regionale 2/2002, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9274 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     130. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a decorrere dall’anno 2006, al Comune di Aviano il finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 132, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di una sala polivalente, già assegnato con deliberazione della Giunta regionale dell’11 giugno 2004, n. 1500.

     131. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     132. Per le finalità previste dal comma 130 è autorizzato un limite di impegno decennale di 53.376,26 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 160.128,78 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     133. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle società operaie costituite in società cooperativa a responsabilità limitata aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia che hanno eseguito lavori, assistiti da contributo regionale, di ampliamento e ammodernamento di edifici uso casa per ferie entro il 31 dicembre 2002, un’ulteriore assegnazione straordinaria pari alla differenza della spesa ammessa e il contributo concesso.

     134. Il finanziamento è attribuito a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico entro il 31 marzo 2006, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti effettuati e di una ricognizione dei contributi già decretati. In caso di presentazione di più domande l’intervento sarà proporzionalmente ridotto.

     135. Per le finalità previste dal comma 133 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     136. L’Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi per l’esercizio finanziario 2006 di cui all’articolo 161 della legge regionale 2/2002, assicura priorità alle domande di contributo presentate dal Comune sede dell’Ente parco delle Prealpi Giulie riconoscendo sino al 95 per cento della spesa ammessa per gli oneri relativi alle opere di ristrutturazione e adeguamento di un immobile da destinare a struttura ricettiva e casa per ferie.

     137. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 136 fanno carico all’unità previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 9273, 9274 e 9374 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     138. [Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 2/2002, dopo la parola: «regionale», sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite della TurismoFVG,»] [117].

     139. [Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 2/2002, dopo la parola: «ripartito», sono aggiunte le seguenti: «dalla TurismoFVG, previa presentazione della documentazione,»] [118].

     140. [Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 53, comma 1, della legge regionale 18/2003, dopo la parola: «regionale», sono aggiunte le seguenti: «, per il tramite della TurismoFVG,»] [119].

     141. I rientri a titolo di cofinanziamento statale del Programma Interact per il periodo 2002-2008 approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2002) 4612 del 16 dicembre 2002 in relazione ai progetti “EUROTOOL” e “COMPART” per complessivi 60.900 euro per l’anno 2006 affluiscono all’unità previsionale di base 4.3.1234 con riferimento al capitolo 1235 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     142. In relazione al disposto di cui al comma 141, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è iscritto lo stanziamento di 60.900 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi “Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario – di parte capitale”.

     143. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 6, commi 12 e 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e le eventuali economie di spesa, a fronte di apposita domanda, corredata di un programma di utilizzo, per iniziative promozionali e per interventi relativi a opere e lavori da effettuarsi sul palazzetto polifunzionale nella località di Piancavallo. Nell’ambito della rendicontazione del finanziamento già utilizzato, sono ammesse le spese già sostenute e preventivamente deliberate e comunicate dal beneficiario [120].

     144. Al fine di favorire il consolidamento nel settore dei Confidi regionali e mantenere l’attività di sviluppo e promozione del comparto produttivo del prosciutto di San Daniele, il “Consorzio garanzia fidi tra i produttori del prosciutto di San Daniele” è autorizzato a destinare, previa domanda alla Direzione centrale attività produttive, fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro, i fondi relativi al fondo rischi costituito anche con i contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, alla costituzione di una fondazione avente come scopo la ricerca, la promozione e lo sviluppo del prosciutto di San Daniele, a condizione che proceda ad aggregarsi con uno o più Confidi di cui all’articolo 1 della legge regionale 25/1970, e successive modifiche, all’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), e successive modifiche, e all’articolo 59, comma 1, della legge regionale 12/2002, e successive modifiche. Il provvedimento di presa d’atto di tale destinazione fissa i termini per la realizzazione della condizione di cui alla presente disposizione.

     145. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4/2005, le parole: «, costituita ai sensi dell’articolo 27 della legge 317/1991,» sono soppresse.

     146. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4/2005, è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 27 della legge 317/1991, qualora la compagine sociale e la composizione del capitale sociale della società consortile siano conformi a quanto stabilito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo e con riferimento alle agevolazioni previste dalla normativa statale ivi contemplate.».

     147. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 4/2005 le parole: «a ciascuna impresa» sono soppresse.

     148. I commi 67 e 68 dell’articolo 6 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono sostituiti dai seguenti:

     «67. I piani di ristrutturazione delle aziende agricole in difficoltà presentati ai sensi del regolamento di attuazione delle disposizioni applicative dell’articolo 16 delle legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), per la concessione di aiuti individuali notificati singolarmente alla Commissione europea, possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale nei limiti della decisione della Commissione europea di approvazione dei singoli piani.

     68. L’Amministrazione regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorità per la concessione in conto capitale degli aiuti individuali ai piani di ristrutturazione notificati singolarmente alla Commissione europea, nei limiti di dotazione stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per piano di ristrutturazione.».

     149. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l’impegno di spesa conseguente all’accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004 con l’allora Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per la realizzazione di un capannone industriale nel Comune di Chiusaforte a favore del Comune medesimo, previa revisione dell’accordo stesso per le medesime finalità e analoghi interventi.

     150. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

 

     Art. 9. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. [I canoni demaniali determinati ai sensi dell’articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano fino al 31 dicembre 2006] [121].

     2. [A partire dall’1 gennaio 2007 la decorrenza dell’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale dei canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è riferita all’anno solare] [122].

     3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come modificato dall’articolo 8, comma 106, della legge regionale 2/2000, sono aggiunte, in fine, le parole: «Ai fini dell’utilizzo dei beni gli enti sono autorizzati a dotare i beni stessi di servizi complementari e di supporto, purché non prevalenti, all’espletamento delle attività volte al perseguimento di finalità di interesse pubblico, anche con affidamento a terzi o attraverso altra forma di gestione mista pubblico- privato compreso il sistema del project financing.».

     4. All’articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al secondo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/1999, le parole: «lire 70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro»;

     b) al terzo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11/1999, le parole: «lire 70 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro»; le parole: «lire 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro» e le parole: «importi compresi tra lire 70 milioni ed 1 miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «importi compresi tra 75.000 euro e 1 milione di euro».

     5. Al comma 53 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «alle procedure» sono aggiunte le seguenti: «relative ai beni non ancora trasferiti alla società di cui al comma 51, e».

     6. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 13, della legge regionale 14/2003, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

     7. Per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi di cui all’articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, da parte dei soggetti nello stesso articolo indicati, si applica il termine previsto dalla vigente normativa statale per le analoghe operazioni effettuate dallo Stato. Sono fatte salve le domande di acquisto già presentate entro i suddetti termini anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.

     8. I canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di stipulazione del contratto di vendita sono considerati quali anticipazioni sul prezzo di acquisto, relativamente agli alloggi per i quali non abbia ancora avuto luogo la stipulazione dei contratti di vendita.

     9. Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di cui al comma 7, sono introitati all’unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. I canoni di locazione degli alloggi di cui al comma 7, dovuti dai soggetti nello stesso comma indicati, sono determinati con applicazione della disciplina prevista dal comma 8 ter, dell’articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, dalla legge 507/1995.

     11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, sono introitate all’unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui all’articolo 7, comma 29, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste dall’articolo 1, tabella A1, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2006 sulla unità previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l’anno 2006 che sono di seguito elencate:

 

autorizzazione art

UPB

capitolo

limite

importo

1 tab A 3

10.1.260.2.22

8649

 

20.000.000,00

6 tab D

5.2.350.2.192

3792

13

230.000,00

6 tab D

5.2.350.2.192

3798

4

464.816,21

6 tab D

5.2.350.2.193

3800

13

230.000,00

6 tab D

4.2.340.2.433

3356

13

1.000.000,00

7 tab E

8.7.300.2.327

6136

10

1.000.000,00

8 comma 73

11.8.330.2.25

1093

 

500.000,00

8 comma 76

11.8.330.2.514

1094

1

250.000,00

8 comma 94

14.1.360.2.2480

9095

1

200.000,00

8 comma 113

14.4.360.2.45

8997

1

200.000,00

8 tab F

11.1.330.2.352

6293

 

250.000,00

8 tab F

12.2.360.2.308

7810

 

750.000,00

8 tab F

12.2.360.2.308

7813

 

100.000,00

8 tab F

10.1.360.2.331

8020

 

20.000.000,00

8 tab F

13.2.360.2.356

8702

 

1.500.000,00

8 tab F

14.4.360.2.45

8992

2

500.000,00

8 tab F

14.2.360.2.487

9130

 

limitatamente a 750.000,00

8 tab F

14.2.360.2.1100

9146

 

limitatamente a 1.740.183,79

8 tab F

14.4.360.2.1305

9273

6

335.000,00

 

     13. [L’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attività di programmazione), come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:

     «Art. 23. (Attività di ricerca e studio in materia di pianificazione e programmazione).

     «1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all’attività di pianificazione e programmazione.

     2. L’Amministrazione regionale inoltre può partecipare a ovvero affidare o promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all’acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati della realtà sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini della elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa, nonché della formazione degli strumenti di pianificazione settoriale avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.

     3. La raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati rilevanti per migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle problematiche di interesse regionale, mediante rilevazioni dirette e sondaggi, può essere realizzata dall’Amministrazione regionale mediante servizi in economia ovvero essere affidata a società, istituti o esperti specializzati.» ] [123].

     14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23, della legge regionale 7/1981, come da ultimo sostituito dal comma 13, fanno carico all’unità previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. Il comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituito dal seguente:

     «1. Nell’ambito dell’attività statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire per:

     a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l’acquisizione di conoscenze in merito alla realtà sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;

     b) l’acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall’ISTAT e da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.».

     16. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 15, fanno carico all’unità previsionale di base 6.2.190.1.74 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) è sostituito dal seguente:

     «2. Affluiscono altresì al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.».

     18. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2001, come sostituito dal comma 17, è iscritto lo stanziamento di 24.127,99 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.260.1.5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente alla Tabella A1, approvata con l’articolo 1, comma 1, è prevista l’entrata di pari importo iscritta sull’unità previsionale di base 2.3.2000 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale può ricoprire i posti disponibili nell’ambito della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico a indirizzo medico, veterinario e farmaceutico, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti del Servizio sanitario regionale, previa intesa con gli enti medesimi e purché sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso l’Amministrazione regionale.

     20. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 21/2005, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venticinque».

     21. Gli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 19 e 20 fanno carico all’unità previsionale di base 51.1.280.1.3501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3550, 3551 e 3561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; all’unità previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3552 e 3553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e all’unità previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera c) le parole: «di categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla categoria D»;

     b) alla lettera d) le parole: «di categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla categoria C»;

     c) alla lettera e) le parole: «di categoria C» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla categoria C».

     23. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:

     «2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d).».

     24. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980, è inserito il seguente:

     «2 bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).».

     25. Al comma 2 bis, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dopo le parole: «Presidenti delle Commissioni» sono inserite le seguenti: «e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio».

     26. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:

     «Art. 8 bis.

     1. Al fine di snellire e semplificare le procedure di rendicontazione, i beni strumentali acquisiti dai soggetti beneficiari con i fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) e all’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sono soggetti a inventario solo nel caso si tratti di beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri ai sensi del codice civile.

     2. Con regolamento di esecuzione si provvede alla disciplina del trasferimento dei beni risultanti dall’inventario di cui al comma 1 al patrimonio del Consiglio regionale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 52/1980.».

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l’analisi di impatto della regolazione, nonché per lo sviluppo di programmi che promuovono la qualità e la semplificazione amministrativa, spese relative ad acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli interventi per la formazione professionale e la consulenza a istituti, enti e società o esperti particolarmente qualificati in materia.

     28. Per le finalità di cui al comma 27, è autorizzata la spesa complessiva di 89.400 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l’anno 2006 e 29.700 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico all’unità previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), come inserito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2000, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9827 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. Nell’ambito dell’adeguamento delle procedure di Tesoreria regionale, propedeutico all’introduzione dei titoli in forma informatizzata, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria regionale esclusivamente in forma cartacea.

     31. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), è inserito il seguente:

     «Art. 14 bis. (Spese monitoraggio mercato finanziario).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative all’acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all’emissione dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.

     2. Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell’intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.».

     32. Per le finalità previste dall’articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 31, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 15/2005, le parole: «all’attività di supporto prestata nonché al personale» sono sostituite dalle seguenti: «al personale e alla relativa attività».

     34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 11, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 33, continuano a far carico all’unità previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. Alla chiusura dell’esercizio i funzionari delegati trasmettono alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie i prospetti contenenti i dati relativi a tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore di ciascun funzionario delegato, ai fini della verifica di concordanza con i dati relativi ai pagamenti e della emissione dei modelli relativi al trasporto degli ordini di accreditamento.

     36. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come sostituito dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2005, la parola «legale» è soppressa.

     37. I contributi straordinari autorizzati con legge regionale 1/2005, e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalità già previste per le iniziative dell’anno 2005 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.

     38. Alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).»;

     b) l’articolo 8 è abrogato.

     39. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive nell’ambito del regime europeo “de minimis”, per quanto concerne il dettaglio della quota già ottenuta nell’ultimo triennio, può essere sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite qualora il beneficiario non abbia usufruito complessivamente, compreso il contributo di cui è fatta richiesta, di importi superiori alla metà del limite massimo consentito.

     40. Al comma 25 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte, in fine, le parole: ««UPB 4.3.579 - capitolo 1534 - 67.406 euro».

     41. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 140, 141, 144, 3545, 3548, 3550, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell’elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     42. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 140, 141, 144, 582, 1211, 3550, 3551, 3552, 3553, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’elenco n. 3 «Spese di funzionamento» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     43. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2005, iscritto sull’unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2006 entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2005 sul medesimo capitolo 1494, di quanto accertato al 31 dicembre 2005 sull’unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati] [124].

     44. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2005, iscritti sulle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell’esercizio 2006 e costituiscono avanzo:

 

UPB

capitolo

limite

euro

8.2.300.2.281

5178

27

651.000,00

8.2.300.2.281

5178

29

100.000,00

8.2.300.2.281

5192

1

200.000,00

8.2.300.2.281

5194

1

300.000,00

8.2.300.2.281

5195

1

300.000,00

8.3.300.2.300

5350

1

120.000,00

8.3.300.2.300

5461

5

150.000,00

8.7.300.2.327

6135

5

122.303,00

8.7.300.2.327

6136

2

500.000,00

8.7.300.2.327

6136

6

100.000,00

8.7.300.2.327

6136

7

400.000,00

8.6.300.2.1650

6170

6

400.000,00

13.1.360.2.1338

8655

 

11.750,00

15.1.370.2.639

9600

 

4.050.265,73] [125]

 

     45. [In deroga al disposto di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale 7/1999, sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel medesimo comma 6 le somme impegnate a carico della unità previsionale di base 53.4.340.1.1846 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1145 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo] [126].

     46. [Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale 7/1999, è sostituito dal seguente:

     «9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al mercato finanziario sono trasferiti all’esercizio successivo, ai sensi del comma 2, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/2003.» ] [127].

     47. [Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 7/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori o dai funzionari delegati e iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto o con ordine di accreditamento sulla base degli atti che hanno dato origine all’impegno.» ] [128].

     48. [Dopo il comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 7/1999, come aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000, è aggiunto il seguente:

     «1 ter. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando nell’ambito della classificazione economica il titolo, al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).» ] [129].

     49. [Al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 7/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: «o dal funzionario delegato»] [130].

     50. [Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 7/1999, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.» ] [131].

     51. [Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7/1999, è inserito il seguente:

     «3 bis. Il controllo contabile sui mandati di pagamento e sui ruoli di spesa fissa si esercita accertando che i dati relativi ai codici gestionali riportati sui titoli di spesa corrispondano a quelli previsti dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.» ] [132].

     52. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 10. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9, e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 11. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2006.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 45, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2005.

 

 

TABELLE

 

     (Omissis)


[1] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[2] Lettera abrogata dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[3] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[4] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2017, n. 26.

[5] Lettera già modificata dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così sostituita dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[8] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2017, n. 26.

[10] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[11] Alinea così modificato dall'art. 65 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[12] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[13] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[18] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[19] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[20] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[21] Comma già modificato dall’art. 27 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[22] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[26] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[27] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[28] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[29] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[34] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[35] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, già modificato dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11, dall'art. 127 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista, sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[36] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 127 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[38] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 127 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[41] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[42] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[43] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[44] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[45] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[46] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12, dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[47] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, già modificato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[49] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[50] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[51] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così modificato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[52] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[53] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[54] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[55] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[56] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[57] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[58] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[59] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[60] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[61] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[62] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 106, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[63] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[64] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[65] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12, dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[68] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista al comma 46.

[69] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[70] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[71] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[72] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[73] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[74] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[75] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[76] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[77] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[78] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[79] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[80] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[81] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[82] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[83] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[85] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[86] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[87] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[88] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[89] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[90] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[91] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[92] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[93] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[94] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[95] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[96] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[97] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[98] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[99] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[100] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[101] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[102] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[103] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[104] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[105] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[106] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[107] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[108] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[109] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[110] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[111] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[112] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13, comma 20, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[113] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[114] Il presente comma è stato così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2006, n. 6.

[115] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[116] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[117] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[118] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[119] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[120] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[121] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[122] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[123] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[124] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[125] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[126] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[127] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[128] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[129] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[130] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[131] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[132] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.