§ 6.2.23 – L.R. 25 febbraio 2000, n. 4.
Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:25/02/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Determinazione delle aliquote).
Art. 3.  (Riscossione dell'imposta e versamento in acconto).
Art. 3 bis.  (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis")
Art. 4.  (Contributi compensativi in forma di credito d'imposta).
Art. 5.  (Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive).
Art. 6.  (Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta).
Art. 7.  (Incentivi settoriali).
Art. 8.  (Esercizio delle attribuzioni).
Art. 9.  (Convenzioni con il Ministero delle finanze).
Art. 10.  (Sistema informativo).
Art. 11.  (Quote sostitutive dei tributi soppressi).
Art. 12.  (Comitato tributario regionale).
Art. 13.  (Formazione del personale).
Art. 14.  (Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Modifiche agli articoli 9 e 17 della legge regionale 7/1999).
Art. 15.  (Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Inserimento dell'articolo 23 bis della legge regionale 7/1999).
Art. 16.  (Comandi di personale).
Art. 17.  (Assunzioni di personale a tempo determinato. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/1996).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 19.  (Norme finanziarie).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 6.2.23 – L.R. 25 febbraio 2000, n. 4.

Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria [1].

(B.U. 1 marzo 2000, n. 9).

 

CAPO I

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

 

SEZIONE I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

     b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

     c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione regionale;

     d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta;

     e) trasparenza.

     3. La Regione si avvale delle prerogative di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, allo scopo di erogare crediti d'imposta.

 

     Art. 2. (Determinazione delle aliquote).

     1. La legge finanziaria della Regione dispone, a decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali variazioni delle aliquote e le altre misure di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997.

 

     Art. 3. (Riscossione dell'imposta e versamento in acconto).

     1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

     2. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti.

     3. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano lire 32.000; per lo stesso importo, non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli, né a rimborso.

     4. Si applica l'articolo 30, commi 5 e 7, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

     6. Qualora l'importo di cui al comma 3 sia variato dal legislatore statale per le altre imposte sui redditi, tale importo viene adeguato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

SEZIONE II

Agevolazioni territoriali e di categoria

 

     Art. 3 bis. (Computo del periodo di riferimento ai fini del regime "de minimis") [2]

     1. Qualora la legge regionale stabilisca riduzioni dell'aliquota IRAP oppure altre forme di agevolazioni fiscali sottoposte al regime "de minimis", ai fini della verifica del rispetto del massimale pertinente e delle regole sul cumulo nel triennio di riferimento:

     a) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati sino al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2017 compreso, il beneficio deve intendersi concesso alla chiusura del periodo di imposta considerato, ancorché il contribuente si sia avvalso della riduzione di aliquota in sede di acconto;

     b) per gli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si verificano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2017, il beneficio deve intendersi concesso, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), alla data di registrazione dell'aiuto fiscale nel Registro nazionale aiuti, da effettuarsi nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale l'aiuto è dichiarato.

 

     Art. 4. (Contributi compensativi in forma di credito d'imposta).

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo 446/1997 e della presente legge per quanto attiene le procedure applicative dell'IRAP, ferme restando le modalità di determinazione della base imponibile e della liquidazione della medesima determinate nell'ambito della legislazione statale, interviene, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a favore degli operatori economici del Friuli-Venezia Giulia mediante la concessione di contributi, da erogarsi nella forma del credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla presente legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.

     2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi, nella misura massima del cinquanta per cento degli oneri tributari effettivamente sostenuti a titolo di IRAP, alle imprese ed agli esercenti arti e professioni aventi il domicilio fiscale in Regione, nella forma di credito d'imposta.

     3. I contributi compensativi di cui al comma 2 possono essere concessi con riferimento agli oneri tributari sostenuti per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 1999 e 2000 e dovuti alla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia.

     4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa i contributi di cui al comma 2 sono concessi ed erogati nell'ambito degli aiuti comunitari secondo la regola del "de minimis", quale risulta dalla comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

     5. I criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

     6. Le tipologie di soggetti agevolabili ed i criteri di priorità per la concessione dei contributi compensativi sono determinati nel regolamento di cui al comma 5 con riferimento ai settori ed alle categorie maggiormente svantaggiate dall'introduzione dell'IRAP, individuate sulla base delle risultanze di studi sui riflessi dell'introduzione dell'IRAP sui contribuenti regionali. Il regolamento può prevedere massimali di intervento e limiti dimensionali differenziati in relazione ai soggetti aventi domicilio fiscale nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale per le attività insediate in tali aree.

 

     Art. 5. (Credito d'imposta per la creazione di nuova occupazione in relazione alle attività produttive).

     1. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, al fine di creare occupazione aggiuntiva nel territorio regionale, la Regione è autorizzata altresì a concedere alle imprese contributi in forma di credito d'imposta ai fini IRAP a decorrere dall'1 gennaio 2000 per la durata massima di sette periodi di imposta.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via prioritaria alle imprese e nei settori caratterizzati dall'elevato impiego di manodopera rispetto agli altri fattori produttivi, con particolare riguardo al capitale.

     3. I limiti di intensità massima dei contributi concedibili in forma di credito d'imposta, in conformità alla normativa dell'Unione Europea, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

 

     Art. 6. (Regolamenti di esecuzione in materia di credito di imposta).

     1. I regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli emanati in esecuzione delle leggi previste dall'articolo 7, devono essere emanati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

     a) concessione dei contributi in forma di credito di imposta esclusivamente entro i limiti di stanziamenti determinati dalla legge finanziaria regionale secondo le modalità previste dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come aggiunto dall'articolo 15;

     b) previsione, per quanto riguarda il procedimento amministrativo per la concessione di contributi, di meccanismi che contemplino la presentazione di una apposita istanza e di una istruttoria a seguito della quale l'ufficio possa concedere il beneficio mediante l'emanazione di una autorizzazione ad avvalersi del contributo per l'importo determinato nell'autorizzazione medesima;

     c) erogazione dei contributi a favore dei beneficiari con vincolo di commutazione in entrata al bilancio regionale o con versamento dei relativi importi al bilancio regionale da parte degli enti eventualmente incaricati di ricevere l'istanza e della relativa istruttoria.

     1 bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere che i contributi di cui agli articoli 4 e 5 vengano concessi per il tramite di Enti strumentali della Regione ovvero delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA); in tal caso i regolamenti determinano i criteri e le modalità in base ai quali devono essere assegnati ai medesimi Enti i finanziamenti da destinarsi alla concessione dei predetti contributi [3].

     2. Le disposizioni relative ai regolamenti di cui al comma 1, per quanto attiene alle modalità procedurali relative all'erogazione dei contributi nella forma del credito d'imposta, sono emanate, previa intesa tra il Ministero delle finanze e l'Assessore regionale alle finanze, tenuto conto dei contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 9 e degli eventuali ulteriori atti statali individuati nell'intesa.

     3. Le disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1, per gli aspetti determinati ai sensi del comma 2, non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate da norme di regolamento regionale, da adottarsi secondo la procedura prevista dal comma 2, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

 

     Art. 7. (Incentivi settoriali).

     1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 123/1998, le leggi regionali di settore possono istituire incentivi a favore delle imprese nella forma del credito d'imposta, garantendone la necessaria copertura finanziaria, da porre in essere secondo i meccanismi previsti dall'articolo 23 bis della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come inserito dall'articolo 15, in conformità alle modalità disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 5, comma 3.

 

SEZIONE III

Modalità di esercizio delle attribuzioni

 

     Art. 8. (Esercizio delle attribuzioni).

     1. Le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, previste dal decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte secondo le disposizioni di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo e della presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2000, salvo quanto disposto dall'articolo 18.

     2. Le attribuzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai competenti organi della Regione, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, anche mediante la stipula delle convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato previste dall'articolo 9.

     3. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne in particolare gli accessi, le ispezioni e le verifiche, i funzionari regionali e statali individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 9 esercitano le attribuzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Convenzioni con il Ministero delle finanze).

     1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 446/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività di cui alla presente legge, nonché per la regolazione dei relativi rapporti finanziari.

     1 bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, l’affidamento dei rimborsi dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 446/1997 [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. Le convenzioni di cui al comma 1 devono altresì disciplinare, per le attribuzioni di rispettiva competenza, le modalità applicative delle disposizioni regionali che contemplino la concessione di incentivi alle imprese nella forma del credito d'imposta.

     5. Al fine di garantire la formazione professionale del personale preposto alle attività di cui alla presente legge, le convenzioni, in particolare, possono prevedere particolari forme di addestramento dei dipendenti regionali in relazione alle attività di accertamento esplicate dagli uffici dello Stato.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere accordi con le Amministrazioni dello Stato e delle altre Regioni e Province Autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento delle rispettive attività di accertamento e l'eventuale esercizio congiunto dell'attività medesima, con particolare riguardo ai soggetti passivi che esercitano la propria attività nel territorio di più Regioni.

 

     Art. 10. (Sistema informativo).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali, dell'IRAP, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 50 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del sistema di comunicazione per la gestione dell'autonomia tributaria regionale e locale di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 662/1996 e dei relativi provvedimenti di attuazione, per quanto attiene a Regione, Comuni e Province.

 

     Art. 11. (Quote sostitutive dei tributi soppressi).

     1. A decorrere dall'anno 2000 sono devolute ad ogni Comune e ad ogni Provincia del territorio regionale quote del gettito dell'IRAP, sostitutive del gettito per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, pari a quanto spettante, a titolo di quota sostitutiva per l'anno precedente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, convenzionalmente incrementato del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito al medesimo periodo come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

     2. Le somme dovute a ciascun Comune sono devolute, per l'anno 2000, sulla base delle assegnazioni disposte per l'anno precedente, salvo conguaglio, da effettuarsi sulle devoluzioni disposte per l'anno successivo, sulla base delle liquidazioni definitive per l'anno 1999. Per la determinazione delle somme dovute alle Province si applicano le medesime modalità, salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le somme spettanti a ciascuna Provincia sono devolute, per l'anno 2000, al netto della quota già spettante allo Stato di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le quote sostitutive sono erogate in una o più soluzioni e comunque non oltre il mese di settembre.

 

     Art. 12. (Comitato tributario regionale).

     1. E' istituito il Comitato tributario regionale, di seguito denominato Comitato.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore alle finanze; dura in carica quattro anni ed è composto:

     a) dall'Assessore alle finanze, che lo presiede;

     b) da quattro docenti universitari o esperti nelle discipline economiche, finanziarie e tributarie;

     c) da tre esperti designati tra i dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli avvocati.

     3. I componenti di cui alla lettera b) del comma 2 sono nominati sulla base dei rispettivi curricula professionali con particolare riguardo alle pubblicazioni, agli studi effettuati ed alle esperienze acquisite in materia di fiscalità. I componenti di cui alla lettera c) del comma 2 sono nominati nell'ambito di elenchi di non più di cinque nominativi proposti dai rispettivi ordini professionali. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 45, comma 4, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. Il Direttore del servizio competente assiste alle sedute, senza diritto di voto.

     6. Ogni qualvolta sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può invitare alle sedute Direttori regionali, nonché soggetti esterni all'Amministrazione regionale, senza diritto di voto.

     7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale avente qualifica non inferiore a segretario nominato dal Direttore del Servizio competente.

     8. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

     a) esamina le problematiche relative alla fiscalità regionale e formula proposte sugli studi e sugli approfondimenti propedeutici all'adozione di misure di natura fiscale che l'Amministrazione regionale intende porre in essere;

     b) esprime pareri e valutazioni in ordine alle condizioni economico- produttive della Regione, con potere di proposta sui provvedimenti di natura fiscale che possano contribuire allo sviluppo dell'economia regionale;

     c) esprime parere, qualora richiesto, sugli atti di programmazione regionale riguardanti le attività di gestione dell'IRAP e di altri tributi regionali.

     9. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale può affidare ai componenti del Comitato o ad altri esperti particolarmente qualificati, studi, indagini e consulenze in materia di fiscalità e finanza regionale in relazione alle specifiche competenze professionali [7].

     10. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza degli esperti di cui al comma 9 per l'avvio delle attività relative all'IRAP ed alla fiscalità regionale e locale, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali.

     11. Il Comitato è convocato dal Presidente di regola ogni tre mesi, ovvero ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità. La convocazione è effettuata, almeno dieci giorni prima della seduta, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti del Comitato. Il termine di dieci giorni può essere abbreviato per motivate ragioni d'urgenza.

     12. Ai componenti del Comitato, per ciascuna seduta del medesimo, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 63/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 13. (Formazione del personale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7, CONCERNENTI

IL FONDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI IN FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA

 

     Art. 14. (Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Modifiche agli articoli 9 e 17 della legge regionale 7/1999). [8]

     1. [9].

     2. [10].

 

     Art. 15. (Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta. Inserimento dell'articolo 23 bis della legge regionale 7/1999). [11]

 

CAPO III

COMANDI DI PERSONALE E ASSUNZIONI A TEMPO

DETERMINATO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/1996

 

     Art. 16. (Comandi di personale).

     1. In relazione alle esigenze di funzionamento dell'apparato burocratico regionale con particolare riferimento alle nuove competenze connesse alla riforma del decentramento fiscale, ai conseguenti nuovi adempimenti, l'Amministrazione regionale può avvalersi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, di personale in posizione di comando proveniente dai ruoli, anche periferici, dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'acquisizione del personale è effettuata nei limiti delle vacanze della pianta organica vigente, e comunque entro il limite massimo di dieci unità.

     2. I comandi previsti dal comma 1 sono disposti ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 45 della legge regionale 53/1981.

 

     Art. 17. (Assunzioni di personale a tempo determinato. Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20/1996).

     1. Per le finalità previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di quindici unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui sei con profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale, sei con profilo professionale di consigliere finanziario contabile economico e tre con profilo professionale di consigliere programmatico statistico.

     2. [12].

 

CAPO IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le attribuzioni in materia di liquidazione, di accertamento e di riscossione dell'IRAP, nonché del relativo contenzioso, come disciplinata dalla presente legge, sono esercitate dalla Regione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001. Sino a tale termine tali attribuzioni sono delegate allo Stato.

     2. Gli effetti dell'articolo 5 decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea in ordine alle disposizioni ivi contenute e del relativo regolamento di esecuzione.

 

     Art. 19. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 1, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 7/1999, come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 29.1.9.2.390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 29 - programma 29.1, con riferimento al capitolo 1420 [2.1.280.3.12.32] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta" e con lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 10 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

     2. Per l'acquisizione al bilancio regionale delle somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni tributarie nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo III - categoria 5, è istituita "per memoria" l'unità previsionale di base 3.5.2, con riferimento al capitolo 968 [3.5.0] di nuova istituzione "per memoria", alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Proventi delle sanzioni tributarie".

     3. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle attribuzioni in materia di contenzioso tributario di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, nella funzione obiettivo 52 - programma 52.3, con riferimento al capitolo 1529 [1.1.190.1.01.01] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Spese per oneri di contenzioso tributario" e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 9, relativamente agli oneri per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 e per gli accordi di cui al comma 6 del medesimo articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1490 [1.1.148.1.01.01] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Oneri per convenzioni con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di esercizio delle attività relative all'IRAP e per accordi con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome per lo scambio di informazioni, il coordinamento e l'eventuale esercizio congiunto delle attività di accertamento" e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

     b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 12, commi 9 e 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 1491 [1.1.142.2.01.01], di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Spese per studi e indagini in materia di fiscalità regionale e per consulenze per l'avvio delle attività relative all'IRAP" e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     7. All'onere complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 4 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 29 del prospetto E/1 allegato al Documento tecnico stesso).

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 12, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 567 e 568 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 17 fanno carico alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi in materia di spese per il personale.

     11. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23 bis, comma 4, della legge regionale 7/1999, come inserito dall'articolo 15, comma 1, nell'unità previsionale di base 1.1.1, di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, al titolo I - categoria I, con riferimento al capitolo 84 [1.1.1], di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari, con la denominazione "Imposta regionale sulle attività produttive versata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche - Entrate connesse all'erogazione di incentivi in forma di credito d'imposta", è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

     12. In corrispondenza alle entrate previste al comma 11, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 80 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotto di complessive lire 60.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[2] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[3] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[4] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[5] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[6] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[8] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[9] Aggiunge la lettera d bis) al comma 1, art. 9 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[10] Inserisce il comma 7 bis nell'art. 17 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.Inserisce l'art. 23 bis nella L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[12] Modifica il comma 1, art. 8 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.