§ 2.2.58 – L.R. 31 agosto 1981, n. 53.
Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:31/08/1981
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [22]
Art. 11.  [25]
Art. 12.  [26]
Art. 13.  [27]
Art. 14.  [28]
Art. 15.  [29]
Art. 16.  [30]
Art. 17.  [31]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24.  [41]
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 38. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 54 bis. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 113. 
Art. 113 bis. 
Art. 114. 
Art. 115. 
Art. 116. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 
Art. 120. 
Art. 121. 
Art. 122. 
Art. 123. 
Art. 124. 
Art. 125. 
Art. 126. 
Art. 127. 
Art. 128. 
Art. 129. 
Art. 130. 
Art. 131. 
Art. 132. 
Art. 133. 
Art. 134. 
Art. 135. 
Art. 136. 
Art. 137. 
Art. 138. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Art. 141. 
Art. 142. 
Art. 143. 
Art. 144. 
Art. 145. 
Art. 145 bis.  (Erogazione delle indennità e dei trattamenti)
Art. 146. 
Art. 147. 
Art. 148. 
Art. 149. 
Art. 150. 
Art. 151. 
Art. 151 bis. 
Art. 152. (Fondo sociale)
Art. 153. (Prestazioni di natura sociale e assistenziale)
Art. 154. 
Art. 155. (Comitato di gestione del fondo sociale)
Art. 156. 
Art. 157. 
Art. 158. 
Art. 158 bis. 
Art. 158 ter. 
Art. 166. 
Art. 167. 
Artt. 168. - 169. 
Art. 170. 
Art. 171. 
Art. 172. 
Art. 173. 
Art. 174. 
Art. 175. 
Art. 176. 
Art. 177. 
Art. 178. 
Art. 179. 
Art. 180. 
Art. 181. 
Art. 182. 
Art. 183. 
Art. 184. 
Art. 185. 
Art. 186. 
Art. 187. 
Art. 188. 
Art. 189. 
Art. 190. 
Art. 191. 
Art. 192. 
Art. 193. 
Art. 194. 
Art. 195. 
Art. 196. 
Art. 197. 
Art. 198. 
Art. 199. 
Art. 200. 
Art. 201. 
Art. 202. 
Art. 203. 
Art. 204. 
Art. 205. 
Art. 206. 
Art. 207. 
Art. 208. 
Art. 209. 
Art. 210. 
Art. 211. 
Art. 212. 
Art. 213. 
Art. 214. 
Art. 215. 
Art. 216. 
Art. 217. 
Art. 218. 
Art. 219. 
Art. 220. 
Art. 221. 
Art. 222. 


§ 2.2.58 – L.R. 31 agosto 1981, n. 53. [1]

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 31 agosto 1981, n. 86).

 

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1.

     Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge; per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 2. [2]

     Ogni triennio si provvederà, previo confronto con le rappresentanze sindacali alla revisione dello stato giuridico e del trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale regionale.

 

     Art. 3.

     Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.

     [Agli effetti della presente legge, per Enti regionali s'intendono quelli previsti dall'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, dall'articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e dall'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26] [3].

     [All'art. 40 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole «verranno determinati» sono sostituite dalle parole a verrà determinato»; nel medesimo articolo sono soppresse le parole «e la dotazione organica del personale»] [4].

     [Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alle Direzioni ed agli Enti regionali, nonchè ai Servizi autonomi, sentiti altresì, per gli Enti regionali i rispettivi Consigli di Amministrazione] [5].

     [Per Servizi autonomi, agli effetti della presente legge, si intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della L.R. 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle Segreterie generali o nelle Direzioni regionali] [6].

     (Omissis) [7].

     [Con provvedimenti del Direttore regionale o del Direttore di Ente regionale, sentito il Consiglio organizzativo, viene determinato, nell'ambito delle Direzioni regionali e degli Enti regionali strutturati in due o più Servizi, il contingente di personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante a ciascun Servizio] [8].

 

     Art. 4. [9]

     Con provvedimento del Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione, si procede alla prima assegnazione del personale alle Direzioni regionali, ai Servizi periferici ed alle unità organizzative periferiche, ai Servizi autonomi o agli Enti regionali.

     Nell'ambito della stessa Direzione regionale o del medesimo Ente regionale, il personale è assegnato con provvedimento del Direttore regionale o del Direttore dell'Ente, sentito il Consiglio organizzativo. Il provvedimento va comunicato contestualmente alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale.

     Per il personale da assegnare al Consiglio regionale, si procede d'intesa con il Segretario Generale del Consiglio medesimo.

     Per il personale da assegnare agli Enti regionali o alle unità organizzative periferiche degli Enti stessi, si procede sentiti i Direttori dei rispettivi Enti.

     I dipendenti assegnati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono, per il miglior espletamento dei loro compiti di istituto, essere destinati, secondo le modalità fissate dal primo comma del presente articolo, previa deliberazione della Giunta regionale, a prestare servizio presso altri uffici della Regione ed Enti da essa dipendenti, aventi anche sedi diverse dal capoluogo regionale.

 

     Art. 5. [10]

     In relazione alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali la mobilità del personale sarà disciplinata, in base ad appositi criteri, con regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

     Salvo quanto previsto per il personale appartenente alla qualifica di dirigente dal successivo art. 20, i trasferimenti del personale da una Direzione regionale o Servizio autonomo o Ente regionale ad un altro, o che comunque comportino cambiamento di sede, sono disposti con provvedimento del Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione; per i trasferimenti del personale degli Enti regionali si procede sentiti i rispettivi Direttori.

     I trasferimenti del personale nell'ambito della stessa Direzione regionale o del medesimo Ente regionale sono disposti con provvedimento del Direttore regionale o del Direttore dell'Ente, sentito il Consiglio organizzativo. Il provvedimento va comunicato contestualmente alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale.

     Nell'ipotesi di trasferimento di sede deve essere sentito il dipendente interessato.

     Per i trasferimenti del personale dalla Segreteria generale del Consiglio regionale o alla Segreteria generale del Consiglio regionale [11] si procede previo assenso del Segretario Generale del Consiglio medesimo.

     Contro il provvedimento di trasferimento il dipendente può ricorrere al Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 6. [12]

     [Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, per la formulazione di schemi di progetti di legge, nonchè per l'esame di particolari problemi possono costituirsi, in via temporanea, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a Direzioni regionali o Servizi autonomi o Enti regionali diversi, con l'eventuale partecipazione di esperti estranei all'Amministrazione regionale.

     Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l'indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi che il gruppo deve perseguire nonchè la sua composizione e la designazione di un coordinatore.

     Il coordinatore formula, fra l'altro, il programma di lavoro del gruppo, ne coordina la relativa attività ed è responsabile del risultato conseguito dal gruppo stesso.

     Al termine dei lavori o di singoli stadi degli stessi, l'Assessore o gli Assessori competenti presentano alla Giunta regionale una relazione contenente una valutazione dei risultati conseguiti da ciascun Gruppo.

     Qualora la valutazione di cui al comma precedente sia positiva ed il lavoro sia stato portato a termine entro i tempi prefissati, al coordinatore di gruppo viene corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9.

     L'indennità di cui al comma precedente non spetta qualora si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori e nel gruppo di lavoro non siano inclusi membri estranei all'Amministrazione regionale.

     A nessun dipendente può essere affidato contemporaneamente il coordinamento di più gruppi di lavoro.

     I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 2% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale.]

 

     Art. 7. [13]

 

     Art. 8. [14]

     [Con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale saranno stabiliti i criteri di massima per la costituzione delle unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio, saranno indicate le attribuzioni e le responsabilità dei coordinatori, nonchè il numero massimo dei coordinatori medesimi] [15].

     [Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, saranno individuate, fra le unità organizzative periferiche previste a livello sottostante al Servizio, quelle cui preporre un coordinatore] [16].

     I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio nonchè le specifiche competenze e responsabilità, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione, saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previa informativa con le rappresentanze sindacali [17].

     [Per dette unità periferiche potrà essere prevista, nel regolamento di cui al comma precedente, la facoltà del Direttore regionale, del Direttore dell'Ente o del Direttore di servizio, di delegare ai coordinatori delle unità medesime le proprie attribuzioni in materia di concessione del congedo ordinario e di autorizzazione alle missioni del personale assegnato alle unità medesime] [18].

     Al coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio, spetta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9 [19].

     [L'incarico di coordinatore delle unità organizzative periferiche di cui al primo comma viene conferito per due anni ed è revocabile e rinnovabile] [20].

 

     Art. 9.

     Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

     Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge, nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell'incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato [21].

 

PARTE II

RUOLO E QUALIFICHE DEL PERSONALE REGIONALE

TITOLO I

RUOLO E DECLARATORIA DELLE QUALIFICHE

 

     Art. 10. [22]

     1. Il personale del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali è assegnato a un ruolo unico regionale.

     2. [Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell’ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni] [23].

     3. [Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne] [24].

 

     Art. 11. [25]

     1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l’utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L’autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all’esecuzione del lavoro nell’ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.

 

     Art. 12. [26]

     1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria.

     I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.

     2. L’esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell’ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L’attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.

 

     Art. 13. [27]

     1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze monospecialistiche.

     I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.

 

     Art. 14. [28]

     1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

 

     Art. 15. [29]

 

     Art. 16. [30]

 

     Art. 17. [31]

 

     Art. 18. [32]

 

     Art. 19.

     Il personale regionale può partecipare a gruppi di lavoro, comitati e collegi nell'interesse della Regione e degli Enti regionali.

 

     Art. 20. [33]

 

     Art. 21. [34]

     Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell'incarico, un'indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente: detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l'incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell'agricoltura [35].

     In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, nonchè per gravidanza o puerperio ai sensi dell'art. 91, lettera g), che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, al Direttore dell'Ente o al Direttore di servizio viene sospesa la corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente pur conservando la titolarità dell'incarico [36].

     [Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di Dirigente da un Servizio ad un altro è disposto dalla Giunta regionale su proposta dei Direttori regionali competenti e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio. Nel caso in cui il cambiamento di preposizione riguardi Servizi del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale [37].]

 

     Art. 22. [38]

 

     Art. 23. [39]

     Al personale che sostituisce il Direttore di servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità di cui al V comma del precedente articolo 21 [40].

 

     Art. 24. [41]

     [La Giunta regionale con propria deliberazione provvede a conferire gli incarichi di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario Generale straordinario per la ricostruzione del Friuli, Ragioniere Generale, Avvocato della Regione, Direttore regionale, Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e Vice Ragioniere Generale, fra il personale appartenente alla qualifica di dirigente con almeno quattro anni di anzianità nella qualifica stessa computando in detto periodo anche l'eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell'articolo 23, primo comma, in posizione sostitutoria di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento [42].

     (Omissis) [43].

     L'incarico di Direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all'art. 42, cui siano state attribuite le funzioni proprie del personale con qualifica di dirigente da almeno quattro anni. Al suddetto personale è attribuito, all'atto del conferimento dell'incarico, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al successivo art. 25, lo stipendio corrispondente all'anzianità di servizio prestato presso la Regione nelle funzioni proprie della qualifica di dirigente [44].

     (Omissis) [45].

     (Omissis) [46].]

 

     Art. 25. [47]

     Ai Direttori regionali, al Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, ai Vice Segretari Generali del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere regionale è attribuita un'indennità mensile, pensionabile, proporzionalmente alla durata dell'incarico, pari al 90% dello stipendio in godimento; detta indennità è elevata al 100% per l'incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario Generale del Consiglio regionale, di Ragioniere Generale, di Avvocato della Regione e di Direttore della programmazione [48].

     In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, nonchè per gravidanza o puerperio ai sensi dell'art. 91, lettera g) che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, al personale di cui al comma precedente, viene sospesa la corresponsione della indennità prevista al comma stesso, pur conservando la titolarità dell'incarico [49].

     [Il cambiamento degli incarichi di cui al precedente art. 24 è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi l'incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio medesimo] [50].

 

     Art. 26. [51]

     [Al personale che sostituisce il Direttore regionale per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, escluso il periodo di assenza del Direttore regionale per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità nella misura percentuale di cui al IV comma del precedente articolo 25, calcolata sullo stipendio in godimento anziché quella di cui all'art. 21, V comma.]

 

     Art. 27.

     Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente alla qualifica di coadiutore assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello appartenente alla qualifica di segretario assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente alla qualifica di consigliere, funzionario e dirigente, assume la denominazione di Ispettore del Corpo Forestale Regionale.

     Il personale appartenente alla qualifica di guardia e maresciallo con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.

     Al personale appartenente alla qualifica di guardia, maresciallo ed ispettore del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quando diversamente disposto da leggi regionali.

     La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.

     Per lo svolgimento dei servizi di istituto, ai componenti il Corpo forestale regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell’accertamento degli illeciti e dei reati previsti dalle leggi e dai decreti vigenti in materia forestale, di caccia, pesca, protezione della natura e ambiente, si intende attribuita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi del comma 3 dell’articolo 57 del codice di procedura penale [52].

     Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale [53].

     Assume la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di:

     a) dirigente ispettore forestale, funzionario ispettore forestale, consigliere ispettore forestale del Corpo forestale regionale;

     b) consigliere forestale;

     c) segretario-maresciallo del Corpo forestale regionale;

     d) coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale in possesso dei requisiti di cui al comma successivo [54].

     [La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è, altresì, attribuita al personale appartenente alla qualifica di coadiutore-guardia del Corpo forestale regionale che abbia maturato un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni e che abbia superato un apposito corso di formazione per ufficiali di polizia giudiziaria, la cui durata e le cui modalità di effettuazione sono stabilite con apposito regolamento] [55].

 

TITOLO II

ACCESSO ALLE QUALIFICHE DEL RUOLO REGIONALE [56]

 

     Artt. 28. - 37. [57]

 

     Art. 38. [58]

     (Omissis) [59].

     In caso di passaggio a qualifica superiore nel biennio 1983/1984, il salario individuale di anzianità da corrispondere, dal 1° gennaio 1985 al vincitore di concorso interno, viene determinato rapportando i relativi importi annui lordi ai mesi, o frazioni superiori ai 15 giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita o adozione di figli [60].

 

     Artt. 39. - 40. [61]

 

TITOLO III

DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEI COMANDI

 

CAPO I

Personale a contratto

 

     Art. 41. [62]

     Le assunzioni di personale a contratto previste dalla legislazione statale e regionale vigente sono disposte dall'Amministrazione regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione. La medesima procedura si applica per eventuale rinnovo del contratti medesimi.

 

     Art. 42.

     Complessivamente otto posti nelle qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente e sette posti nella qualifica di segretario possono essere affidati, a contratto ad iscritti all'ordine dei giornalisti professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 [63].

     Per lo stato giuridico ed il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria, facendo riferimento alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa [64].

     Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.

     Nell'atto deliberativo sono specificati la qualifica e le funzioni attribuiti, nonchè le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.

     Per l'indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di qualifica equiparata.

     Ai fini delle assunzioni di cui al presente articolo si applica l'equiparazione tra le funzioni giornalistiche e le qualifiche funzionali regionali di cui all'articolo 207 [65].

 

     Art. 43.

     Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.

     Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di qualifica equiparata.

     Per le infrazioni ai doveri d'ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.

     Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall'art. 82 della presente legge.

 

CAPO II

Comandi di personale

 

     Art. 44. [66]

     L'Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale [67].

     La spesa per il personale comandato fa carico all'Amministrazione regionale. L'Amministrazione regionale è altresì, tenuta a versare all'Amministrazione cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque de nominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.

 

     Art. 45. [68]

     I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

     I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di dieci unità [69].

 

     Art. 46. [70]

     La Regione, previo assenso degli interessati e sentito il Consiglio di Amministrazione, può disporre il comando di propri dipendenti presso altra Amministrazione statale, regionale o locale, presso le Aziende sanitarie regionali, presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga; per il personale assegnato al consiglio regionale, il comando è disposto previo assenso del Presidente del Consiglio medesimo [71].

     I comandi di cui al comma precedente sono disposti per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, eccezion fatta per i casi di comandi alle Aziende sanitarie regionali e per quelli [72] disposti per lo svolgimento di funzioni di segretario particolare.

     Il dipendente comandato ai sensi del primo comma svolge presso l'ente di comando mansioni inerenti alla propria qualifica ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

     Il dipendente in posizione di comando conserva il proprio stato giuridico e trattamento economico.

     La spesa del personale comandato presso enti pubblici fa carico all'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'Amministrazione regionale l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

 

PARTE III

DIRITTI E DOVERI

TITOLO I

ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITA'

 

     Art. 47.

     Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l'orario d'ufficio, operare con assiduità e diligenza.

     Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

 

     Art. 48. [73]

     I dipendenti regionali hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti alla propria qualifica e ad esercitare le specifiche mansioni del profilo professionale individuato all'atto dell'assunzione. Sono responsabili del corretto adempimento dei compiti ad essi affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.

     Nel regolamento previsto all'art. 10, III comma, della presente legge saranno stabiliti i criteri ed i requisiti oggettivi per il passaggio da un profilo professionale ad un altro nell'ambito della medesima qualifica.

     Il passaggio di cui al precedente comma, nell'ambito della qualifica di dirigente viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle rimanenti qualifiche, con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detto passaggio può essere disposto d'ufficio o su istanza dell'interessato.

     Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente del Consiglio regionale si procede d'intesa con il Presidente del Consiglio medesimo, per il rimanente personale si procede d'intesa con il Segretario Generale del Consiglio medesimo.

 

     Art. 49.

     1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere del dipendente regionale.

     2. La Regione provvede alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti, nonchè al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili al fine di conseguire lo sviluppo di una più adeguata e qualificante professionalità di tutto il personale regionale, il miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali nonchè l'incremento della managerialità pubblica dei dirigenti accordando altresì permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     3. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale sulla base di un piano triennale, finalizzato all'individuazione dei bisogni qualitativi e quantitativi di formazione nel periodo di riferimento, con la configurazione delle tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle metodologie, delle modalità e degli strumenti di attuazione e di verifica.

     4. Il piano triennale di cui al comma 3 viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato agli affari del personale previo accordo con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di amministrazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio considerato.

     5. Annualmente si provvede, secondo le modalità di cui al comma 4, ad aggiornare il piano triennale, con l'inserimento di iniziative necessarie a colmare nuovi fabbisogni formativi.

     6. Qualora il piano triennale di cui al comma 3 preveda lo svolgimento di iniziative formative i cui contenuti si riflettano anche sull'attività di organismi diversi dall'Amministrazione regionale, è autorizzata la partecipazione di soggetti esterni.

     7. Il personale tenuto a partecipare ai corsi di formazione di cui al piano triennale ed alle iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, cui l'Amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.

     8. Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione [74].

 

     Art. 50.

     I dipendenti che intendono frequentare corsi legali di studio hanno diritto di usufruire di congedi retribuiti nel limite massimo di 150 ore pro capite annuo, semprechè il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come congedo retribuito.

     L'istituto di cui al comma precedente si applica, nell'arco dell'anno scolastico, ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale previsto in organico.

     I beneficiari dei congedi dovranno fornire all'Amministrazione un certificato d'iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, con l'indicazione delle ore relative.

     I congedi retribuiti già concessi e non giustificati dalla documentazione di cui al comma precedente verranno considerati come congedo ordinario.

     I criteri, le modalità e gli organi competenti per la concessione dei congedi di cui al presente articolo saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

 

     Art. 51.

     Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio, il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 [75].

     Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

 

     Art. 52.

     I dipendenti regionali, nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.

     I dipendenti sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla professione cui appartengono, secondo le norme che regolano l'esercizio della professione medesima. assumendone la responsabilità professionale.

 

     Art. 53.

     1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento [76].

 

     Art. 54. [77]

     L'orario di servizio è di 36 ore settimanali; la strutturazione dell'orario nell'arco dell'anno è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze sindacali [78].

     Il personale regionale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.

     Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, per il periodo di assenza ingiustificata dal servizio non compete in ogni caso alcuna retribuzione.

 

     Art. 54 bis. [79]

     1. A tutto il personale in servizio presso la Regione spetta, per le giornate di effettiva presenza in servizio sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, un'indennità di mensa pari a lire 19.000 lorde, da rideterminarsi annualmente con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sulla base della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente [80].

     2. Le modalità di attribuzione dell'indennità sono stabilite con apposito regolamento in attesa della cui emanazione trovano applicazione le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 6838 del 22 dicembre 1992 e successivi atti di modifica.

     3. Per il pagamento dell'indennità di mensa il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare aperture di credito a favore di dipendenti regionali in qualità di funzionari delegati.

 

     Art. 55.

     Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purchè la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

     Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l'ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.

 

     Art. 56. [81]

     1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.

     2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.

     3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.

     4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.

     5. Risultano, altresì, a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative all'iscrizione ed alla frequenza ai corsi di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 286.

     6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento.

 

     Art. 57.

     Nell'espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Artt. 58. - 62. [82]

 

     Art. 63.

     Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non può iniziare la procedura per la dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale assegnatogli, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od alla qualifica inferiore.

 

     Art. 64. [83]

 

     Art. 65. [84]

 

TITOLO II

DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO DI

FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE

 

     Art. 66.

     Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all'interno della categoria quelle costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l'Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.

     I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.

     Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l'organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

     Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:

     a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;

     b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti alla qualifica funzionale rivestita;

     c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonchè il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in caso di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.

     La menzione di «rappresentanza sindacale» contenuta nella presente legge s'intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.

 

     Art. 67. [85]

     I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività, fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario medesimo nei limiti di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione per i lavoratori partecipanti.

     Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al Presidente della Giunta o del Consiglio.

     Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare - previo avviso - i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali.

     Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali interessate.

 

     Art. 68. [86]

     L'Amministrazione regionale consente alle rappresentanze sindacali di consultare il personale su materie inerenti l'attività sindacale; a dette consultazioni possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti all'ufficio o alla categoria particolarmente interessata.

     Le modalità di svolgimento della consultazione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.

 

     Art. 69. [87]

     I dirigenti sindacali di cui all'articolo 66 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a 300 ore mensili per ciascuna rappresentanza sindacale.

     Le modalità per la concessione e l'utilizzazione dei permessi saranno stabilite mediante accordi con le rappresentanze sindacali medesime.

     A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali hanno diritto ad assentarsi dal servizio qualora siano eletti o designati a partecipare a congressi o convegni provinciali, regionali o nazionali, riguardanti la categoria ovvero, nel numero massimo di quattro dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale, quando siano designati a partecipare a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione regionale.

     Lo stesso trattamento compete ai lavoratori eletti o designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali nonchè ai componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

     Ai dipendenti autorizzati ad assentarsi dal servizio ai sensi del presente articolo competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.

 

     Art. 70. [88]

     In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi - che l'Amministrazione predispone in luoghi accessibili a tutti i dipendenti - per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.

 

     Art. 71.

     In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all'articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 72. [89]

     La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un locale comune per ogni capoluogo di provincia, nonchè per la città di Tolmezzo, all'interno di una sede regionale [90].

     Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un locale a ciascuna rappresentanza sindacale.

 

     Art. 73. [91]

     I dipendenti regionali possono, a domanda della rappresentanza sindacale di appartenenza e previo loro assenso, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.

     Il numero dei dipendenti regionali che possono essere posti in aspettativa per motivi sindacali è fissato in quattro unità che vengono assegnate in ragione di un'unità per ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 aventi la maggior consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite all'Amministrazione regionale [92].

     Al personale collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo sono corrisposti, a carico dell'Amministrazione regionale, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nel livello di appartenenza, escluse soltanto le indennità per lavoro straordinario o per servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

     Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali si applicano le norme di cui all'art. 31 primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati tutti i fini, come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.

 

     Art. 74. [93]

     Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, 12 dicembre 1966, n. 1078 nell'articolo 31, primo comma, e nell'articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     L'autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all'espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

     La Giunta regionale, sentite le locali associazioni A.N.C.I. e U.P.I., provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all'entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.

     L'autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell'Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, ovvero dei Comitati preposti al controllo degli atti delle Amministrazioni pubbliche locali, nonchè ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L'autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell'Unità sanitaria locale, del Comitato o dell'Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale [94].

     I dipendenti regionali eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno altresì diritto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

     I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.

 

     Art. 75.

     Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.

 

TITOLO III [95]

SANZIONI DISCIPLINARI

 

     Art. 76.

     Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: il richiamo scritto, la nota di demerito, la riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego, la destituzione.

 

     Art. 77.

     Il richiamo scritto è inflitto per lievi mancanze o negligenze e la non scrupolosa osservanza dell'orario di lavoro con atto scritto e motivato.

     Il dipendente cui sia stato inflitto il richiamo scritto non può usufruire dei compensi incentivanti di cui agli articoli 106 e 107 per la durata di due anni.

 

     Art. 78.

     La nota di demerito è inflitta per persistenza in mancanze già colpite con richiamo scritto.

     Oltre a quanto previsto al secondo comma dell'art. 77, il dipendente cui sia stata irrogata la nota di demerito subisce il ritardo di tre mesi nell'attribuzione della successiva classe.]

 

     Art. 79.

     La riduzione dello stipendio è inflitta nei seguenti casi:

     a) per grave negligenza in servizio;

     b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

     c) per inosservanza dei doveri di ufficio;

     d) per continuata inosservanza dell'orario di lavoro;

     e) per continuato insufficiente rendimento;

     f) per contegno scorretto verso gli altri dipendenti, il pubblico e gli amministratori regionali;

     g) per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 53 della presente legge;

     h) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

     i) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni [96].

     La riduzione dello stipendio si applica in misura non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto di una mensilità e non può avere durata superiore a sei mesi.

     Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce, oltre a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 77, il ritardo di un anno nell'attribuzione della successiva classe.

 

     Art. 80.

     La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione per non meno di un mese e non più di sei mesi. Essa è inflitta nei seguenti casi:

     a) nei casi previsti al primo comma del precedente art. 79, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     b) per denigrazione dell'Amministrazione e degli organi regionali;

     c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

     d) per violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 53, qualora la violazione abbia prodotto gravi danni;

     e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

     f) per tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti.

     Al dipendente cui sia stata inflitta la sospensione dall'impiego spetta un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della retribuzione oltre alla quota di aggiunta di famiglia.

     Oltre a quanto previsto al secondo comma dell'art. 77, il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione dall'impiego non può partecipare ai concorsi per il passaggio alla qualifica superiore se non siano decorsi due anni dalla data in cui è stata comunicata la sanzione. La durata della sospensione deve essere dedotta dal computo dell'anzianità per la partecipazione ai concorsi predetti.

     La sospensione importa il ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dall'impiego è superiore a tre mesi.

     Trascorsi due anni dalla data dell'atto che ha irrogato la nota di demerito, la riduzione dello stipendio o la sospensione dall'impiego, cessano tutti gli effetti della predetta sanzione, esclusi quelli disposti e quelli già prodotti. Tale effetto si produce dopo tre anni, qualora la sospensione dall'impiego sia superiore a tre mesi. Gli effetti del presente comma si producono qualora il dipendente non abbia riportato nel biennio, ovvero nel triennio, altra sanzione disciplinare.

 

     Art. 81.

     La destituzione in seguito a procedimento disciplinare è inflitta nei seguenti casi:

     a) per atti che siano in grave contrasto con doveri di fedeltà dell'impiegato;

     b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

     c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Amministrazione, ad enti pubblici od a privati;

     d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti;

     e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

     f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente e per incitamento all'insubordinazione;

     g) per istigazione agli atti di cui alla lettera;

     e) dell'articolo 80;

     h) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice Penale, per i delitti previsti dagli artt. 519, 520, 521, 537 del Codice Penale e dal disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 nonchè per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

     i) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

     Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia [97].

 

     Art. 82. [98]

 

     Art. 83.

     All'impiegato che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito per un'infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

 

     Art. 84.

     Per la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, si applicano le norme del Titolo VII, capo II della parte I del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Le sospensioni cautelari facoltative previste dagli articoli 91 e 92 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 85.

     Il Direttore di Servizio che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente addetto al Servizio, svolge gli opportuni accertamenti, invitando nel contempo il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta.

     Qualora trattisi di infrazione punibile con il richiamo scritto, provvede a contestare l'addebito con le formalità previste dall'art. 104 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, assegnando al dipendente il termine di 20 giorni per presentare, per iscritto, le propone giustificazione.

     Il Direttore di Servizio, svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, trasmette gli atti al Direttore regionale o al Direttore dell'Ente da cui funzionalmente dipende.

     Qualora in base alle giustificazioni del dipendente ovvero agli accertamenti disposti a seguito delle sue deduzioni, risulti esclusa la fondatezza dell'addebito, il Direttore regionale o il Direttore dell'Ente dispone l'archiviazione degli atti. In caso contrario il Direttore regionale o il Direttore dell'Ente provvede, sentito il Consiglio organizzativo, ad irrogare il richiamo scritto, con atto motivato da comunicare al dipendente. Contestualmente invia copia del provvedimento e di tutti gli atti al Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale.

     Contro il provvedimento con il quale viene irrogato il richiamo scritto è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, numero 1119.

     Per i Direttori di Servizio e per il personale assegnato ai Servizi autonomi o agli Enti regionali, privi di servizi, l'istruttoria spetta rispettivamente al Direttore regionale competente, al Direttore preposto al Servizio autonomo, al Direttore dell'Ente; la irrogazione del richiamo al Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale.

 

     Art. 86.

     Il Servizio del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo a un richiamo scritto trasmette gli atti all'ufficio cui il dipendente appartiene affinchè si proceda agli accertamenti preliminari ed all'eventuale contestazione degli addebiti; negli altri casi il Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale contesta direttamente gli addebiti al dipendente.

     Qualora in base agli accertamenti preliminari, ovvero alle contestazioni, disposte ai sensi del precedente articolo, risulti che sia da irrogare una sanzione più grave del richiamo scritto, il Direttore regionale, il Direttore dell'Ente, ovvero il Direttore di Servizio autonomo, sentito il Consiglio organizzativo, rimette gli atti alla Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale.

     Il procedimento è disciplinato dagli articoli 104 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

     Le attribuzioni previste dall'art. 114, quinto comma, e dall'art. 121, secondo e terzo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto motivato.

 

     Art. 87.

     Nel procedimento disciplinare a carico di un Direttore regionale o di un Direttore di Ente o a carico del Direttore di un Servizio autonomo, la contestazione degli addebiti viene fatta, sentito nel caso del Direttore di Servizio autonomo, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente dell'Ente, o dell'assessore competente; alla Giunta regionale devono essere dirette le giustificazioni del dipendente.

     Il provvedimento disciplinare viene adottato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto motivato, previa deliberazione della Giunta.

 

     Art. 88.

     Il dipendente nei confronti del quale sia stato iniziato un procedimento disciplinare deve essere sentito sia nella fase degli accertamenti preliminari sia nella fase istruttoria, qualora si proceda ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Restano ferme le disposizioni che prevedono la comparizione personale del dipendente.

     Durante tutte le fasi del procedimento successive alla contestazione degli addebiti, il dipendente può farsi assistere da un difensore e, qualora sia stato nominato un consulente tecnico, egli ha diritto a nominarne uno di fiducia.

     Il difensore ed il consulente tecnico di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine il funzionario istruttore od il consulente tecnico d'ufficio comunicano, con almeno due giorni di anticipo, il giorno e l'ora fissati per l'assunzione delle prove.

     Il difensore ed il consulente tecnico, se dipendenti regionali, hanno diritto ad assentarsi dall'ufficio per il tempo strettamente necessario per presenziare alle varie fasi del procedimento.

     Il dipendente può altresì delegare la propria difesa e la consulenza tecnica alla rappresentanza sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato.]

 

TITOLO IV

FERIE, PERMESSI ED ASSENZE

 

     Art. 89. [99]

     Il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giornate lavorative [100].

     La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l'ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come giornata di ferie oltre il limite di cui al primo comma [101].

     Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 91, 92 e 93 sono detratte dal periodo di ferie [102].

     Le ferie devono essere fruite in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi su richiesta dell'interessato; la distribuzione di tali periodi è effettuata dal Direttore di Servizio competente [103].

     Le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata od interrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente usufruisca di permessi o sia assente per malattia: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell'anno successivo [104].

     Per l'anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di ferie determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato [105].

 

     Art. 90. [106]

     In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano annualmente sei giornate di riposo da fruire entro il 15 settembre dell'anno successivo; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     Qualora, per motivate esigenze di servizio, le giornate di cui al comma precedente non possono essere fruite, in tutto o in parte, entro il termine fissato, esse saranno compensate con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento [107].

 

     Art. 91. [108]

     Il dipendente regionale ha diritto a permessi retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali [109]:

     a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;

     b) per esami: fino a quindici giorni nell'anno per le giornate di effettuazione di esami concorsi od abilitazioni, oltrechè della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;

     c) per donazioni di sangue per il giorno del prelievo;

     d) per cure: fino ad un mese nell'anno per mutilati o invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

     e) per lutto di famiglia o altri gravi motivi personali o familiari, fino a 5 giorni nell'anno:

     f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a un mese nell'arco del triennio a trattamento intero;

     f bis) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita, sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di permesso di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza [110];

     g) per gravidanza o puerperio nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria e nei primi due mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;

     h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;

     i) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

     l) per la frequenza dei corsi legali di studio, secondo quanto previsto dall'art. 50 della presente legge.

 

     Art. 92. [111]

     Il dipendente può usufruire di permessi non retribuiti nei seguenti casi [112]:

     a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, nonchè per cure e assistenza ai figli per la durata massima di un anno. Al dipendente che ha già fruito di un anno di permesso non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, può essere concesso un ulteriore permesso allo stesso titolo soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente permesso. Il permesso di cui alla presente lettera a) riduce proporzionalmente le ferie e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza [113];

     b) per ragioni di studio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 51.

     Il dipendente usufruisce di permessi non retribuiti nei seguenti casi [114]:

     a) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di permesso retribuito, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il permesso di cui alla presente lettera a) viene computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13ª mensilità [115];

     b) per assolvere gli obblighi di leva, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

     c) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente [116].

 

     Art. 93. [117]

     In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo idoneo, all'Amministrazione, indicando il proprio recapito e l'eventuale variazione di esso, ai fini dell'accertamento di cui al successivo articolo 94.

     [In caso di assenza per malattia, il dipendente deve altresì far pervenire all'Amministrazione, entro il terzo giorno di assenza, un certificato rilasciato dal medico curante attestante la prevedibile durata della malattia, secondo quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato] [118].

 

     Art. 94. [119]

     L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, avvalendosi delle strutture dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Fino a quando queste non saranno funzionanti, l'Amministrazione utilizza per gli accertamenti sanitari, medici o istituti scelti dalla Amministrazione stessa d'intesa con le rappresentanze sindacali.

     Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

 

     Art. 95.

     Il dipendente, in caso di assenza per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico [120]:

     - nei primi 13 mesi: intero;

     - nei successivi 7 mesi: ridotto al 50% [121].

     Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza [122].

     Nell'assenza per malattia sono inclusi anche periodi di assenza richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico ed adeguatamente comprovati [123].

     Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza straordinaria senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto [124].

     (Omissis) [125].

     Quando l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità di cui agli artt. 160 e 162, il dipendente ha diritto complessivamente ad un'assenza per malattia, con diritto al trattamento economico intero, della durata di 26 mesi [126].

     A favore dei dipendenti che, a norma del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all'eventuale integrazione tra quanto erogato dall'I.N.A.I.L. e l'intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.

     In nessun caso l'integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale assente per infermità dipendente da causa di servizio [127].

 

     Art. 96. [128]

     Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di servizio attivo [129].

     Le assenze per malattia e i permessi non retribuiti per motivi personali o di famiglia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio [130].

 

     Art. 97. [131]

     I permessi retribuiti di cui all'art. 91 della presente legge, i permessi non retribuiti di cui al secondo comma dell'art. 92, nonchè l'assenza per malattia di cui all'art. 95 sono concessi dal Direttore del Servizio del personale.

     I permessi non retribuiti di cui al primo comma dell'art. 52 sono concessi dal Direttore regionale dell'Organizzazione e del personale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione.

     L'assenza per malattia può essere disposta su domanda del dipendente o d'ufficio [132].

 

TITOLO V [133]

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 

     Art. 98.

     Il rapporto d'impiego cessa per le seguenti cause: dimissioni, decadenza dall'impiego, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, destituzione.

 

     Art. 99.

     Il dipendente regionale può dimettersi in qualunque tempo. Le dimissioni sono presentate per iscritto.

     Il dipendente dimissionario deve proseguire nell'adempimento dei compiti d'ufficio sino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'Amministrazione regionale può ritardare, per un periodo massimo di tre mesi, le dimissioni per eccezionali motivi di servizio, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del dipendente.

     Se il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni quando siano già stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

 

     Art. 100.

     Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego, oltre che nei casi di incompatibilità, anche nelle seguenti altre ipotesi:

     a) quando perde la cittadinanza italiana;

     b) quando, senza giustificato motivo, rimanga assente dall'ufficio e non riprenda servizio entro il termine prefissatogli con apposita diffida ovvero quando, pur avendo riassunto servizio dopo la diffida, rimanga nuovamente assente dal servizio senza giustificato motivo per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno;

     c) quando l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

     d) quando, senza giustificato motivo, non si presenta alla visita medica di cui al primo comma del successivo art. 102, nel giorno stabilito, o rifiuta di sottoporsi a detta visita;

     e) quando si rifiuti di prestare la promessa di cui all'art. 33.

     Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), d) occorre sentire il Consiglio di Amministrazione.

     La decadenza dall'impiego non comporta la perdita del trattamento di quiescenza per il periodo di servizio prestato.

     Il dipendente decaduto ai sensi della lettera c) del primo comma non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 101.

     1. La dispensa dal servizio viene disposta:

     a) per motivi di salute dopo la scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, a meno che il dipendente, a domanda dello stesso, non possa essere utilizzato in altri profili professionali della qualifica di appartenenza o di qualifica inferiore;

     b) per continuato insufficiente rendimento, che abbia già comportato, in base al primo comma, lettera a), dell'articolo 80, un provvedimento di sospensione dall'impiego.

     2. La dispensa dal servizio per motivi di salute può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, a domanda del dipendente [134].

 

     Art. 102.

     L'accertamento delle condizioni di salute ai fini dell'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio di cui all'art. 101, comma secondo, viene effettuato mediante visita medica collegiale. Il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia [135].

     Al dipendente proposto per la dispensa devono essere comunicati i motivi per i quali l'Amministrazione intende adottare il provvedimento, fissandogli un termine di 30 giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

     La dispensa dal servizio è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione.

     Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di Amministrazione.

     E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 103.

     I dipendenti sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età [136].

     Resta fermo il diritto dei dipendenti di essere collocati a riposo su domanda al compimento del quarantesimo anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.

     Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo d'ufficio, i dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.]

 

PARTE IV

TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA,

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

Trattamento economico

 

     Art. 104.

     Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.

     I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge [137].

     Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l'anzianità maturata nel biennio

precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell'allegata Tabella C [138].

     Per il personale assunto o inquadrato nel corso del biennio di maturazione del salario individuale di anzianità di cui al precedente terzo comma, il beneficio suddetto viene attribuito, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero [139].

     Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo [140].

     Qualora il successivo rinnovo contrattuale non trovi attuazione nel corso del biennio di maturazione, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del biennio stesso, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità indicate dai precedenti terzo e quarto comma e dal precedente articolo 38, quinto comma, della presente legge [141].

     Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:

     - la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell'importo annuo dello stipendio in godimento all'1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno [142];

     - l'istituto di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, nella misura e con le modalità ivi contenute [143];

     - l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

     L'anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma [144].

     La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione [145].

     Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma [146].

     Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali [147].

     Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d'esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all'incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell'Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell'interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati [148].

     L'importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione [149].

     Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall'articolo 111 della presente legge [150].

 

     Art. 105.

     I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota degli assegni fissi continuativi, di entità comunque non inferiore a lire 30.000, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l'attività assicurativa nel territorio nazionale [151].

     Ai fini della cessione di quote degli stipendi di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, l'ammontare delle trattenute non può superare la misura di 1/5 degli assegni fissi continuativi [152].

     Sono fatte salve le ritenute in pagamento di premi assicurativi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione poste già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge [153].

     Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.

 

     Art. 106. [154]

     Ai dipendenti del ruolo unico regionale particolarmente meritevoli può essere concesso un compenso incentivante la produttività pari al 12% dell'iniziale di livello retributivo della qualifica di appartenenza, da attribuirsi in unica soluzione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello valutato ai fini del conseguimento co del beneficio.

     Il numero dei dipendenti regionali ai quali può essere attribuito il beneficio di cui al presente articolo non può essere superiore ad 1/3 del personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio dell'anno preso in esame ai fini dell'attribuzione del compenso incentivante la produttività: ad ogni Direzione regionale, Servizio autonomo ed Ente regionale viene riservata una quota pari ad 1/6 del personale del ruolo unico regionale in servizio presso la stessa. La frazione non inferiore alla metà si computa per intero [155].

     A ciascun dipendente il beneficio di cui al presente articolo non può essere concesso per due volte consecutivamente [156].

 

     Art. 107. [157]

     Il beneficio di cui al precedente articolo 106 è proposto dal Consiglio organizzativo che esamina la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio medesimo. L'attribuzione del beneficio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Commissione paritetica nominata in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo.

     Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente il beneficio è proposto dal Consiglio di Amministrazione, che esamina una relazione illustrativa del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e l'attribuzione del beneficio medesimo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Per i Dirigenti con incarico di Direttore regionale il beneficio è proposto dal Presidente della Giunta regionale ed è disposto con deliberazione della Giunta stessa.

     Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, la relazione illustrativa di cui al precedente secondo comma viene svolta dal Segretario Generale del Consiglio stesso. Per il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, il beneficio è proposto dal Presidente del Consiglio stesso [158].

 

     Art. 108. [159]

     Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i criteri e le modalità per la concessione del compenso incentivante la produttività di cui al precedente articolo 106.

     Il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque tener conto, in particolare, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle situazioni di particolare disagio, di eccezionale aggravio di lavoro o di rilevante produttività [160].

 

     Art. 109.

     Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.

 

     Art. 110.

     1. Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell'incarico l'indennità prevista al quarto comma dell'art. 25 per i Direttori regionali.

     2. I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale [161].

     3. Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 44.

     4. Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell'Ufficio al quale è assegnato.

     5. Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000 [162].

     6. Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, dei Presidenti delle Commissioni consiliari, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile non pensionabile dl lire 200.000 [163].

     6 bis. La ridefinizione delle indennità di cui ai commi quinto e sesto spetta alla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento al personale di cui ai citati commi quinto e sesto funzionalmente dipendente dal Consiglio e, rispettivamente, dalla Giunta; in considerazione del fatto che l’attività del personale sopra menzionato è caratterizzata dalla massima flessibilità oraria e da un’organizzazione del tempo di lavoro non predeterminabile, la Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono decidere che le indennità sopra menzionate siano comprensive del lavoro straordinario [164].

 

     Artt. 111. - 112. [165]

 

     Art. 113.

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

 

     Art. 113 bis.

     1. Il lavoro straordinario può essere autorizzato solo per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non può essere utilizzato come fattore di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

     2. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare stati d'emergenza dichiarati tali ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, può essere autorizzato previo confronto con le rappresentanze sindacali e non concorre nè ai limiti individuali, nè al monte ore complessivo annualmente fissato d'intesa con le rappresentanze sindacali [166].

 

CAPO II

Lavoro straordinario, lavoro notturno e/o festivo

 

     Art. 114. [167]

     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della L.R. 7 giugno 1979 n. 24, l'importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi dei primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13ª mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.

     Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario [168].

     Al personale in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al quarto comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese [169].

     [La norma di cui al comma precedente si applica altresì al personale in servizio presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, per un numero massimo di tre unità] [170].

     Per le particolari esigenze connesse ai lavori di Commissione e d'Aula del Consiglio regionale, al personale in servizio presso la Segreteria Generale del Consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese [171].

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 79 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 115.

     I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l'istituzione di turni notturni e/o festivi.

     Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:

     - per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 3.000 orarie;

     - per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 4.000 orarie;

     - per il servizio ordinario notturno-festivo, lire 5.000 orarie [172].

     Ai marescialli ed alle guardie del Corpo forestale regionale assegnati alle stazioni forestali ed agli uffici periferici dell'Azienda delle foreste, nonchè ai marescialli ed alle guardie ittici assegnati all'Ente tutela pesca, spetta un compenso pari a lire 1.000 orarie per il servizio esterno per il quale non sia previsto, ai sensi dell'articolo 116 della presente legge, il trattamento di missione [173].

     I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.

 

CAPO III

Trattamento di missione e di trasferimento

 

     Art. 116. [174]

     Al personale inviato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente Capo.

     Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l'ufficio di appartenenza.

     Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s'intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma. inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.

     Nei confronti del personale dell'Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio s'intende, ai fini dell'applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali.

     Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorchè poste in territorio estero [175].

 

     Art. 117. [176]

     Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:

     a) di treni, anche se rapidi o speciali;

     b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

     c) dell'aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

     d) dell'aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;

     e) del proprio automezzo o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;

     f) dell'automezzo fornito dall'Amministrazione o dall'Ente regionale, entro i limiti del territorio regionale, previa autorizzazione ed accertamento dei requisiti di legge per la guida [177].

     [Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in prima classe. Quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri, è consentito l'uso di un posto letto in compartimento singolo] [178].

     Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l'automezzo fornito dall'Amministrazione o dall'Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma [179].

 

     Art. 118. [180]

     [Al dipendente inviato in missione in località del territorio nazionale spetta una indennità di trasferta di lire 3.000 orarie; per il personale appartenente alla qualifica di dirigente al quale sia conferito l'incarico di Direttore regionale detta indennità è di lire 3.500 [181].

     Nei confronti del dipendente inviato in missione all'estero le indennità di cui al primo comma sono aumentate del 90%.

     Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, le frazioni di ore inferiori ai 30 minuti sono trascurate.

     A decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente alla data ai entrata in vigore della presente legge [182].]

 

     Art. 119. [183]

     Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa, comprensiva della prima colazione, sostenuta per l'albergo fino alla prima categoria. [In tale caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di 1/3] [184].

     Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di 35 euro per pasto. [In tale caso, le misure dell'indennità di trasferta vengono ridotte di 1/6 per pasto] [185].

     Nei confronti del dipendente inviato in missione all'estero, il rimborso di cui al precedente comma viene aumentato del 90%; il rimborso di cui al primo comma può essere chiesto indipendentemente dalla categoria dell'albergo [186].

     A decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il limite di cui al secondo comma è rideterminato annualmente con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale [187].

     Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

 

     Art. 120. [188]

     Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell'ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d'ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con decreto dei Direttori regionali e di Servizio autonomo competenti, previa comunicazione alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale [189].

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.

 

     Art. 121. [190]

     [Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore se interamente rientranti nel normale orario di servizio determinato ai sensi del precedente articolo 54, nonchè per missioni compiute nella località di abituale dimora o residenza del dipendente.]

 

     Art. 122. [191]

     Al dipendente inviato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonchè per l'uso del posto letto.

     Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.

     [In aggiunta al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, è pure dovuta un'indennità supplementare pari al 10% del loro ammontare] [192].

     Per l'uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione sulla vita, stipulata dal dipendente per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e altri assegni pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte e di invalidità permanente.

 

     Art. 123. [193]

     Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l'espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina «super» vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo. Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse [194].

     Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a 10 lire.

 

     Art. 124. [195]

     Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un'indennità di lire 250 a Km.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.

     L'indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.

 

     Art. 125. [196]

     [Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro Ente, la indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.]

 

     Art. 126. [197]

     [I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 122, 123 e 124 sono dovuti anche quando il dipendente non consegua il diritto dell'indennità di trasferta.]

 

     Art. 127. [198]

     1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonchè i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.

     2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.

     3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.

     4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.

     5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.

     6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale [199].

 

     Art. 128. [200]

     Nel provvedimento con cui si dispone la missione, devesi indicare l'oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l'ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonchè, ove se ne ravvisi l'opportunità, l'itinerario da seguire.

     Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità nell'interesse dell'Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l'uso dell'automezzo o motomezzo privato. L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

 

     Art. 129. [201]

     1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.

 

     Art. 130. [202]

     Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonchè, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.

     Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

     Al prospetto devono essere allegati:

     a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;

     b) l'eventuale autorizzazione all'uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;

     c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122;

     d) l'eventuale autorizzazione all'uso ed alla guida dell'automezzo dell'Amministrazione o dell'Ente regionale [123].

 

     Art. 131. [203]

     I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.

 

     Art. 132. [204]

     Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell'orario iniziale e dopo l'orario finale d'obbligo, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive nonchè in caso di interventi per lo spegnimento di incendi boschivi da parte di marescialli e guardie del Corpo forestale regionale e per fronteggiare stati d'emergenza dichiarati tali ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 [205].

     Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.

     Raggiunto il limite massimo annuale di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell'art. 114.

 

     Art. 133. [206]

     Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta [207].

     L'indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5.

     L'indennità di cui al primo comma non spetta:

     a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;

     b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;

     c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora [208].

 

     Art. 134. [209]

     Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all'uopo delegati.

 

     Art. 135. [210]

     Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall'Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.

 

TITOLO II

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

CAPO I

Trattamento di quiescenza

 

     Art. 136.

     Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla C.P.D.E.L. o ad altri istituti previsti dalla legge.

     Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e successive modificazioni ed Integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.

     Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della C.P.D.E.L., spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all'atto della cessazione dal servizio nonchè di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione al periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti a la ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l'applicazione dell'aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 luglio 1965, n. 965.

     L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla C.P.D.E.L. nel provvedimento di concessione della pensione.

     Qualora l'Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla C.P.D.E.L. sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l'erogazione dell'integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della C.P.D.E.L. ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla C.P.D.E.L. medesima.

     A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell'I.N.P.S., trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa I.N.P.S [211].

 

     Art. 137.

     Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., la Regione concede agli aventi diritto un'anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.

     Qualora il dipendente abbia richiesto l'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all'atto della cessazione dal servizio la C.P.D.E.L. non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l'Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell'anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente previo rilascio da parte dell'interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell'onere nella misura prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all'Istituto di previdenza [212].

     Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell'integrale pagamento dell'onere a suo carico, l'intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell'anticipazione, previa trattenuta sull'importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione [213].

     Nell'ipotesi che la C.P.D.E.L. conceda un acconto inferiore alla misura dell'anticipazione di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.

     Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell'I.N.P.S., per la determinazione dell'anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della C.P.D.E.L. ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall'I.N.P.S.. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall'I.N.P.S.

     L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI [214].

 

     Art. 138.

     La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall'art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.

     Le modalità ed i criteri per l'adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l'Amministrazione [215].

     Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi dei precedenti commi, verrà applicata l'aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla C.P.D.E.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione [216].

     Qualora la pensione sia stata attribuita dall'I.N.P.S., la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l'applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l'aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L'adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell'I.N.P.S.. L'adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione [217].

 

     Art. 139.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.

 

     Art. 140.

     Le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge sono computate per il personale regionale nel trattamento di quiescenza in misura:

     a) del 100% per il servizio prestato con l'incarico di cui all'art. 25 per almeno 8 anni;

     b) del 100% per il servizio prestato con l'incarico di cui all'art. 21 per almeno 8 anni [218].

     Per i periodi inferiori la percentuale di computo è ridotta per ciascun incarico in misura proporzionale. Il computo viene effettuato sulla misura dell'indennità che sarebbe spettata, per ciascun incarico, all'atto della cessazione dal servizio.

     Per il trattamento di quiescenza, previsto dal presente articolo, al personale vengono trattenuti dall'Amministrazione regionale contributi mensili, calcolati sull'indennità goduta, pari a quelli previsti dalla legislazione della C.P.D.E.L. per il trattamento di quiescenza.

     L'importo risultante dal computo degli incarichi di cui ai punti a) e b) non potrà comunque superare la misura dell'indennità prevista per l'incarico di cui all'art. 25 che sarebbe spettata all'atto della cessazione dal servizio.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 138, considerando rispettivamente, per l'indennità di cui all'articolo 21 la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio e, per l'indennità di cui all'articolo 25, la misura dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell'articolo 138.

 

CAPO II

Trattamento previdenziale

 

     Art. 141.

     Per le cessazioni dal servizio che si verifichino a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, assumendone la gestione diretta ed i relativi oneri, a favore dei propri dipendenti di ruolo e non di ruolo e dei loro aventi causa, il trattamento di previdenza erogato dall'I.N.A.D.E.L. ai dipendenti degli enti locali.

     Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del predetto Istituto.

 

     Art. 142.

     Per la determinazione del servizio utile ai fini dell'indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968 n. 152, nonchè quello riscattato a tali fini [219].

     Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell'I.N.A.D.E.L.

     La riscattabilità è ammessa anche per periodi di servizio successivi all'entrata in vigore della precitata legge 8 marzo 1968, n. 152 e per gli aumenti di servizio di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284.

 

     Art. 143.

     La misura dell'indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell'art. 136 della presente legge goduti all'atto della cessazione dal servizio, nonchè di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l'indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall'I.N.A.D.E.L. A tale fine si valutano, ove spettanti, anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge nella misura stabilita ai sensi dell'art. 140 [220].

     La Regione assicura, comunque, al dipendente l'indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell'I.N.A.D.E.L [221].

     A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d'aver maturato un'anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l'indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio prestato, di una somma pari a 1/12 dell'indennità che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.

 

     Art. 144.

     I servizi prestati con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e all'E.N.P.A.S., nonchè quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell'art. 142, primo comma, della presente legge.

     Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

     Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'intera anzianità valutabile.

     Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell'indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

 

     Art. 145.

     Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell'ente di appartenenza, la liquidazione dell'indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l'intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell'indennità maturata all'atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell'ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice Civile [222].

     Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell'indennità di buonuscita per l'intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell'indennità maturata nell'ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell'ente debitore.

     Il versamento, o il rilascio della procura, dovranno venire effettuati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale [223].

 

     Art. 145 bis. (Erogazione delle indennità e dei trattamenti) [224]

     1. L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 146.

     1. In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente medesimo, compete agli aventi diritto, così come individuati dalla normativa statale vigente, secondo i criteri e le modalità ivi previsti [225].

 

     Art. 147.

     Il provvedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante al dipendente, o agli aventi causa, è adottato entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.

 

     Art. 148.

     Per l'erogazione dell'indennità di cui agli articoli 142 e seguenti, l'Amministrazione regionale accantona nei capitoli di pertinenza contributi mensili nella misura dell'1 per cento a carico del personale e dell'1 per cento a carico dell'Amministrazione medesima [226].

     La base contributiva è pari all'intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell'art. 136 della presente legge.

     La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.

     Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.

     Per la determinazione della base contributiva di cui al III comma, le stesse indennità, qualora siano godute alla data della domanda di riscatto, o siano state godute in precedenza, vengono considerate proporzionalmente alla durata del servizio reso, alla stessa data, con gli incarichi cui si riferiscono applicando i criteri di cui al I, II e IV comma dell'art. 140 della presente legge.

 

CAPO III

Trattamento di assistenza

 

     Art. 149.

     Ai fini dell'assistenza sanitaria si applicano al personale regionale le norme statali e regionali vigenti in materia.

 

     Art. 150.

     L'Amministrazione regionale deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei dipendenti.

     I dipendenti possono essere sottoposti periodicamente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.

     I dipendenti addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici [227].

     L'Amministrazione regionale, in concorso con le rappresentanze sindacali, promuove la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei dipendenti.

 

     Art. 151. [228]

     1. In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, in tutti i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con un provvedimento che non preveda espressamente la loro responsabilità. Sono esclusi i casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con una sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata nonché i casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena [229].

     1 bis. La Regione provvede al rimborso di cui al comma 1 per le spese legali dovute dal Presidente della Regione o dagli Assessori regionali o dal Presidente del Consiglio regionale nei procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, che si concludano con archiviazione in fase pre-giudiziale, nonchè nei giudizi elettorali contro di loro promossi in tale qualità e in quelli civili e penali, comprese le costituzioni di parti civili ove individuati come parte offesa in relazione alla funzione istituzionale, ad essi comunque connessi [230].

     1 ter. Nel caso in cui la Regione si sia costituita parte civile o abbia iniziato un procedimento disciplinare, ovvero sussistano altre ipotesi di conflitto di interessi, è ammesso il rimborso delle spese legali giusta deliberazione della Giunta regionale a condizione che all'esito del procedimento o del giudizio risulti insussistente ogni conflitto di interessi tra il soggetto convenuto e l'Ente [231].

     1 quater. La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. Tuttavia, in casi eccezionali, quando si tratta di procedimenti o di giudizi di particolare complessità, importanza e rilevanza, natura o difficoltà o che richiedono il possesso di conoscenze e competenze specialistiche risolutive ai fini della conduzione della difesa, la Giunta regionale può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza di un secondo difensore [232].

     1 quinquies. La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine [233].

     1 sexies. Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato [234].

     1 septies. Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa [235].

     2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato di condanna o equiparata, modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, o comunque, in ogni caso in cui non venga riconosciuto il rimborso definitivo delle spese, la Regione ripete le spese legali anticipate a carico dello stesso soggetto interessato; a tal fine è autorizzata a dedurre i relativi importi, unitamente agli interessi legali, dagli emolumenti o dalle indennità a esso spettanti, nei limiti di legge [236].

     2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave [237].

     2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonchè ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso [238].

     2 quater. Le spese sopportate dagli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente dagli enti di cui al comma 2 ter sono sempre oggetto di rimborso nei casi in cui questo è ammesso, mentre in caso di partecipazione non di controllo degli enti di cui al comma 2 ter sono oggetto di rimborso le sole spese sopportate dagli amministratori di nomina ovvero di designazione pubblica [239].

     2 quinquies. L'ente di appartenenza provvede alla ripetizione delle spese legali rimborsate all'interessato nel caso di successiva decisione, passata in giudicato, di condanna o equiparata modificativa del giudizio di carenza di responsabilità [240].

     2 sexies. E' sempre fatta salva la facoltà di stipulare apposite polizze assicurative, con oneri a carico dell'ente di appartenenza, finalizzate ad assicurare le spese di assistenza legale di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) [241].

 

     Art. 151 bis.

     I dipendenti regionali cui è affidata la direzione o l'assistenza dei lavori che l'Amministrazione regionale svolge in amministrazione diretta o in economia vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti [242].

 

     Art. 152.(Fondo sociale) [243]

     1. E' istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.

     2. Il fondo sociale è finanziato con risorse stanziate annualmente con la legge di stabilità, nonché mediante i rientri delle somme impiegate per prestiti e mutui.

 

     Art. 153.(Prestazioni di natura sociale e assistenziale) [244]

     1. L'Amministrazione regionale provvede a erogare le seguenti prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore dei dipendenti regionali in servizio:

a) sussidi assistenziali;

b) borse di studio;

c) prestiti;

d) mutui edilizi.

     2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere erogate, in caso di morte del dipendente, anche a favore dei suoi familiari a carico.

     3. I requisiti, i criteri e le modalità di concessione delle prestazioni di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato di gestione di cui all'articolo 155 sulla base delle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 154. [245]

     Per le finalità previste dall'art. 153, primo comma, punti dall'1) al 5), la Regione contribuisce annualmente con un importo che sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

     Per l'esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.

     (Omissis) [246].

 

     Art. 155.(Comitato di gestione del fondo sociale) [247]

     1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione costituito da sette componenti e nominato con decreto del Presidente della Regione; il Comitato è composto dal direttore della struttura direzionale competente a erogare le prestazioni di cui all'articolo 153, con funzioni di presidente, e da:

a) tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;

b) tre rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie.

     2. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 153 il Comitato di gestione cura l'istruttoria delle domande presentate dai dipendenti redigendo i relativi elenchi dei potenziali beneficiari. I componenti del Comitato di gestione di cui al comma 1, lettere a) e b), durano in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.

 

     Art. 156. [248]

     Il servizio di cassa del fondo sociale è affidato ad un istituto di credito pubblico, mediante apposita convenzione stipulata dal Presidente del Comitato di gestione, previa deliberazione del Comitato stesso.

     Gli ordinativi di pagamento e gli ordini di riscossione a valere sul fondo sono disposti con appositi ordini firmati dal Presidente e dal segretario del Comitato di gestione.

 

     Art. 157. [249]

     Le funzioni di revisione sulla gestione del fondo sono esercitate da un Collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da due dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale e da un dipendente regionale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.

     Qualora non si provveda alla designazione congiunta di cui al primo comma entro quindici giorni dalla data della richiesta, l'Amministrazione provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle rappresentanze sindacali, sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe conferite alle stesse dai dipendenti dell'Amministrazione regionale per la ritenuta dei contributi sindacali [250].

     Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Collegio stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.

 

     Art. 158. [251]

     Fermo quanto disposto dai precedenti articoli da 152 a 157, sono applicabili al Fondo sociale le norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 158 bis. [252]

     Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti regionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 153, primo comma, punti 4) e 5), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione, valutata al lordo delle ritenute, in misura non superiore ai 2/5 di essa, per un periodo non superiore a 15 anni senza alcuna maggiorazione di interessi, nonchè le indennità comunque e ad ogni titolo, compreso quello di equo indennizzo dovute dall'Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, nella misura corrispondente alla parte del debito eventualmente residuo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 158 ter.

 

     Art. 158 ter. [253]

     Per le operazioni di prestito di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Amministrazione regionale i rischi del mancato rientro delle somme concesse derivanti dalle seguenti cause:

     1) morte del dipendente prima che sia stato estinto il debito;

     2) dispensa del dipendente dal servizio per inabilità fisica con indennità, comunque e ad ogni titolo, dovute dall'Amministrazione stessa in occasione della cessazione dal servizio, insufficienti all'estinzione del residuo debito.

     A copertura del mancato rientro delle somme concesse a seguito del verificarsi dei suddetti eventi, sono operate trattenute su ciascun prestito lordo concesso ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere c) e d), nella misura dell'1 per cento.

 

CAPO IV

Equo indennizzo

 

     Artt. 159. - 165. [254]

 

     Art. 166.

     Con effetto dalla data di cui all'art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell'espletamento di attività di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.

     In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente è corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge medesima.

     La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo.

 

CAPO V

Personale a contratto giornalistico

 

     Art. 167.

     Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all'art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

     I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.

 

PARTE V

ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

          Artt. 168. - 169. [255]

 

     Art. 170. [256]

 

PARTE VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO NEI LIVELLI

FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI RELATIVE

ALLO STATO GIURIDICO E Al TRATTAMENTO ECONOMICO

 

     Art. 171. [257]

     I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 187, sono inquadrati nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:

 

commesso                                II               livello

agente tecnico                         III               livello

coadiutore e guardia                    IV               livello

del C.F.R.

segretario e                             V               livello

maresciallo del

C.F.R.

consigliere                             VI               livello

dirigente                             VIII               livello

 

 

     Art. 172.

     Con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all'articolo 171 nonchè determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale-retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l'equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all'articolo 13, settimo comma, all'articolo 14, quinto comma, nonchè all'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 [258].

     Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1° luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l'accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l'anzianità di servizio; l'idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite [259].

     Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l'attuazione di quanto previsto al comma precedente.

 

     Art. 173.

     Ai concorsi pubblici da bandire nell'anno 1981, ai concorsi interni con effetto 1° gennaio 1981, ai concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale con effetto 1° gennaio 1981 ed ai concorsi per l'accesso alla qualifica di maresciallo del C.F.R., per il 1981, continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente all'entrata n vigore della presente legge.

 

     Art. 174.

     In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10 ultimo comma, della presente legge, continuano ad applicarsi le norme regolamentari emanate secondo la vigente legislazione.

 

     Art. 175. [260]

     Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del Ragioniere Generale, dell'Avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all'entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

 

     Art. 176.

     Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l'attribuzione dei nuovi livelli funzionali-retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1° gennaio 1979.

     Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1979 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29;

     - rateo determinato al 31.12.1978 dell'importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

     - eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1980 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29, detratto l'importo dell'aumento contrattuale attribuito per l'anno 1979.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l'attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980; nonchè con l'attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo [261]:

 

- commesso                                                16.000

- agente tecnico                                          16.000

- coadiutore, guardia C.F.R.                              17.500

- segretario, maresciallo                                 23.000

C.F.R.

- consigliere                                             30.000

- dirigente                                               33.000

 

     La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle nuove 8 classi e l'importo delle classi previste dalla L.R. 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.

     Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.

     L'aumento contrattuale previsto per l'anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.

 

     Art. 177.

     Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell'anno 1981, le indennità previste dall'articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell'articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi [262].

     La rideterminazione di cui al precedente comma spetta altresì:

     - al personale assente per malattia nel corso del 1981 che abbia svolto dette mansioni fino alla data dell'inizio dell'assenza;

     - al personale con qualifica funzionale di commesso o di coadiutore che sia stato preventivamente autorizzato alla guida di automezzi e che abbia effettivamente svolto in via continuativa nel corso del 1981 le mansioni di autista;

     - al personale con qualifica di agente tecnico che nelle more della procedura per il trasferimento alla qualifica funzionale di commesso per inidoneità fisica sia stato addetto al servizio d'Aula del Consiglio regionale;

     - al personale con qualifica di agente tecnico che negli anni precedenti al 1981 e fino alla data di inizio della procedura per il trasferimento di specializzazione per motivi di salute abbia svolto le mansioni di autista e che sia stato riconosciuto idoneo alla guida di automezzi ed abbia ripreso a svolgere le mansioni di autista [263].

 

     Art. 178.

     Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la

 

qualifica funzionale di provenienza, detratto l'aumento conseguito ai sensi

dell'articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

     Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell'articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l'aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 48/1975.

     Ai vincitori dei concorsi interni effettuati con decorrenza 1° gennaio 1979, o successiva, si applicano le norme di cui al quarto e sesto comma dell'articolo 38 con riferimento, anche per l'anno 1979, agli stipendi iniziali previsti dalla Tabella B [264].

     Le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al personale che ha conseguito la nomina alla qualifica di dirigente e di maresciallo [265].

     Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1° gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell'articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1° gennaio 1979 nei livelli inferiori.

 

     Art. 179.

     Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l'indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno «ad personam» riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.

 

     Art. 180.

     Per l'anno 1979, gli stipendi iniziali del V e del VI livello sono determinati sommando lo stipendio iniziale previsto rispettivamente per la qualifica funzionale di segretario e quella di consigliere dalla legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e gli aumenti contrattuali previsti per il 1979 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29 per le corrispondenti qualifiche.

 

     Art. 181.

     Per il personale assunto nell'anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l'anno 1979, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1979 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29.

     A decorrere dal 1° gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell'articolo 176.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio del personale di cui al primo comma viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 31 dicembre 1980, determinato ai sensi del precedente comma;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1981 dall'articolo 176, quarto comma [266].

     Per il personale assunto dal 1° gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1980 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 o dalla data di assunzione, se successiva, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 o alla data di assunzione, se successiva, determinato ai sensi del precedente comma;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1981 dall'articolo 176, quarto comma [267].

     Al personale la cui nomina sia stata disposta con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia assunto servizio successivamente si applicano le norme di cui ai precedenti terzo e quarto comma [268].

 

     Art. 182.

     Nei casi di applicazione dell'articolo 99 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell'applicazione dell'articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione di detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell'articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio .

     Dopo l'entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all'articolo 99 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. L'importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell'articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 [269].

 

     Art. 183.

     Gli eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 1° gennaio 1979 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni personali non pensionabili in godimento alla data medesima sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dell'aumento contrattuale spettante per il 1981 [270].

     Gli assegni personali pensionabili in godimento al 1° gennaio 1979 da parte del personale di cui all'articolo 187 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni non pensionabili spettanti a detto personale alla stessa data sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dei miglioramenti economici attribuiti a detto personale dall'articolo 133 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Gli assegni personali eventualmente rimanenti saranno assorbiti con i futuri aumenti di carattere generale.

 

     Art. 184.

     Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso sia in godimento di quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico, conserva la misura delle quote in godimento.

 

     Art. 185.

     Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.

     Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall'articolo 176 della presente legge [271].

     Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d'inquadramento è determinato, a decorrere dal 10 settembre 1979, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 10 settembre 1979, determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21,

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1979 dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29;

     - rateo determinato al 10 settembre 1979 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza:

     a) per il personale docente a tempo indeterminato il rateo viene calcolato con riferimento agli importi in corso di maturazione al 10 settembre 1979 di cui all'articolo 51, secondo comma, seconda e terza alinea della legge 11 luglio 1980, n. 312, detratti gli eventuali scatti biennali in godimento alla medesima data;

     b) per il personale non docente di ruolo si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi anche convenzionali, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori i 15 giorni, maturate al 10 settembre 1979 per il raggiungimento della classe superiore medesima [272].

     A decorrere dal 1° gennaio 1980 lo stipendio del personale di cui al precedente comma viene rideterminato secondo le disposizioni di cui all'articolo 176, terzo comma [273].

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l'attribuzione di un importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980, nonchè con l'attribuzione dell'aumento contrattuale di cui all'articolo 176, quarto comma [274].

     La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle nuove otto classi e l'importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 10 settembre 1979 [275].

     Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21, lo stipendio nel livello d'inquadramento è determinato, a decorrere dal 28 giugno 1980, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 28 giugno 1980, determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1980, n. 21;

     - importo corrispondente alla differenza tra gli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981;

     - rateo determinato al 28 giugno 1980 dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza:

     a) per il personale civile e forestale di ruolo proveniente dall'Amministrazione statale:

     si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, esclusi quelli previsti dall'articolo 140, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima, se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste e per il personale nei cui confronti trovi applicazione il D.P.R. 748/1972, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato;

     b) per il rimanente personale si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi, tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate al 28 giugno 1980 per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato [276].

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 lo stipendio di cui al comma precedente viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento al 31 dicembre 1980 determinato ai sensi del precedente comma;

     - importo corrispondente alla differenza tra la somma degli aumenti contrattuali previsti per l'anno 1980 e 1981 dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 29, e dall'articolo 176, quarto comma, della presente legge regionale e gli aumenti conseguiti alla data del 28 giugno 1980 presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1979-1981 detratto l'importo di cui alla seconda alinea del precedente comma;

     - la somma risultante dalla differenza tra l'importo pari a lire 2.000 annue lorde per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio prestato, escluso quello considerato come contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione di provenienza e l'Amministrazione regionale, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e l'eventuale analogo beneficio conseguito nel triennio 1979-1981 presso l'Amministrazione di provenienza ed in godimento al 28 giugno 1980 [277].

     La progressione economica di detto personale si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l'importo maturabile con l'attribuzione delle nuove otto classi e l'importo delle classi previste dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 28 giugno 1980 [278].

 

     Art. 186.

     Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell'anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell'anno 1980, ai sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 176;

     - aumento contrattuale previsto per l'anno 1980 dall'articolo 1 della L.R. 7 agosto 1980, n. 29, detratto l'importo dell'aumento contrattuale attribuito per l'anno 1979.

     L'anzianità maturata dal 1° gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 176.

 

     Art. 187.

     Per il personale di cui all'articolo 100 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, il conferimento degli incarichi previsti all'art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni [279].

     Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.

 

     Art. 188.

     Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall'articolo 13, settimo comma, dall'articolo 14, quinto comma, nonchè dall'articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l'articolo 25 della presente legge.

 

     Art. 189.

     Al personale appartenente alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già preposto alla direzione di un Ente regionale o ad un servizio si applicano le norme di cui all'articolo 21, con la decorrenza dell'incarico quadriennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima e senza che per dette preposizioni si proceda ai sensi dell'articolo 20.

 

     Art. 190. [280]

     Quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio i dipendenti di cui all'articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.

     Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.

     I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall'art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.

     Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.

 

     Art. 191.

     I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell'articolo 77 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall'articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 192.

     Nella prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:

     - Uffici tavolari;

     - Centri zonali dell'E.R.S.A.;

     - Centri di formazione professionale dell'I.R.F.O.P.

     Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l'altro, la responsabilità organizzativa dell'unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività del personale ad essa addetto [281].

 

     Art. 193.

     Le norme di cui all'articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.

     La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.

     Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell'articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 194.

     Al personale appartenente all'VIII livello preposto agli Uffici di cui all'art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all'articolo 187 della presente legge, l'indennità del 35% previsto dall'art. 25, quarto comma, della presente legge.

     (Omissis) [282].

     Al personale dell'VIII livello, eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all'art. 7, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, spetta l'indennità del 35% prevista dall'art. 25, quarto comma, della presente legge [283].

     Il personale dell'VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell'applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l'altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabli ai Servizi.

     Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all'ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.

     Sono abrogati il primo comma dell'articolo 9 ed il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonchè il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

 

     Art. 195.

     Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l'Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.

     Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 212 della presente legge.

 

     Art. 196.

     L'incarico di cui all'articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell'ufficio di cui al quarto comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all'Amministrazione regionale, con l'attribuzione del trattamento economico previsto dall'ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell'organico regionale. Per l'assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall'articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell'età, nonchè le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.

     Qualora l'incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l'eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell'VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza; in tal caso l'indennità di cui all'articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell'VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza.

     Il dipendente regionale, o l'incaricato o il comandato preposto all'Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.

     La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell'incarico, cessi dalla reggenza dell'Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ed essere, a domanda inquadrata nell'VIII livello del ruolo unico regionale.

 

     Art. 197.

     In attesa della determinazione dell'ordinamento degli uffici dell'I.R.Fo.P., l'Ente stesso è equiparato, ai fini dell'applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell'VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell'Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità all'I.R.Fo.P., è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l'altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell'I.R.Fo.P. equiparabili ai Servizi.

     Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'VIII livello cui sia affidato, nell'ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l'incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona socio- economica, nonchè di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell'applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono tra l'altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un'unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.

 

     Art. 198.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale regionale viene assegnato, ai sensi dell'art. 4, ai Servizi o alle unità organizzative periferiche, nell'ambito della singola Direzione regionale o del medesimo Ente regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO

DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

 

     Art. 199.

     Ove non trovi applicazione l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, la Regione assume a proprio carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all'articolo 2 della medesima legge e dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, nei

confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale che, avendo prestato servizio presso gli enti regionali o presso enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, abbia chiesto o chieda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. del periodo di servizio reso ininterrottamente con iscrizione previdenziale all'I.N.P.S., nei predetti enti [284].

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.

     Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l'Amministrazione regionale provvede, per conto dell'interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all'Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.

     Qualora la ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all'onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l'interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell'onere di ricongiunzione di cui all'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299. Ove già sia avvenuto il collocamento a riposo dell'interessato ed il debito residuo sia stato trasformato dalla C.P.D.E.L. in quota vitalizia passiva, la parte a carico della Regione viene liquidata direttamente al pensionato [285].

     Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell'anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 137.

 

     Art. 200.

     Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell'articolo 18, primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 140, si considera anche il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1° gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell'articolo 140 [286].

     Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell'articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell'articolo 148 della presente legge.

 

     Art. 201.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell'importo di Lire 25.000 di cui all'art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.

 

     Art. 202.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 138 della presente legge, per il triennio 1979-1981, per il personale collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1979 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali dell'art. 176, con le decorrenze ivi previste. Per il personale collocato a riposo nel corso degli anni 1979 e 1980 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali previsti dall'art. 176 con le decorrenze ivi previste [287].

     Per il personale in quiescenza di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 115 della medesima legge, l'adeguamento, per il triennio 1979-1981, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui all'art. 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di quelli di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto-Legge 6 giugno 1981, n. 283, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio, con la stessa decorrenza.

     Ai fini di cui ai commi precedenti, la retribuzione pensionabile viene determinata computando altresì, a decorrere dal 1° gennaio 1981, l'importo di lire 2.000 annue lorde, secondo quanto previsto dall'articolo 176 ed in base all'anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio.

 

     Art. 203.

     Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall'articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennità di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.

     La misura dell'indennità di buonuscita, di cui al precedente comma, verrà determinata sugli assegni e con le modalità vigenti alla data di decesso del dipendente.

 

     Art. 204.

     Per le cessazioni dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto concerne il trattamento previdenziale, le norme vigenti fino al predetto termine.

 

     Art. 205.

     Gli equi indennizzi liquidati al personale regionale con provvedimento adottato dal 1° luglio 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati in conformità alla tabella D allegata alla presente legge e in base allo stipendio di cui alla tabella B.

 

TITOLO III

PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE

DI LAVORO GIORNALISTICO

 

     Art. 206.

     I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l'assunzione a contratto con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all'art. 42, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge [288].

     Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale per l'attività svolta come professionisti o pubblicisti [289].

 

     Art. 207.

     L'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell'articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:

     - dirigente: caporedattore

     - funzionario: vicecaporedattore [290]

     - consigliere: caposervizio

     - segretario: redattore ordinario.

 

     Art. 208.

     Ai fini della corresponsione dell'indennità di anzianità, prevista dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, ai predetti dipendenti viene riconosciuta una anzianità di servizio pari a quella maturata presso l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 209.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l'iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall'articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell'articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all'Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall'articolo 167 della presente legge.

 

     Art. 210.

     I posti delle qualifiche corrispondenti a quelli occupati dai dipendenti, di cui al a primo comma dell'articolo 206, sono portati in soprannumero a quelli previsti dall'articolo 42 della presente legge per il personale a contratto in servizio presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni [291].

 

TITOLO IV

INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO

 

     Art. 211.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall'Amministrazione regionale con contratto d'opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all'art. 5 della L.R. 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nella qualifica funzionale di consigliere del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nella qualifica iniziale.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l'Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell'Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2° gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato purchè in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nella qualifica funzionale di segretario del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nella qualifica iniziale.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nella qualifica funzionale di segretario, con trattamento economico ed anzianità nella qualifica iniziale, se nell'amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nella qualifica funzionale di segretario, con trattamento economico ed anzianità nella qualifica iniziale.

     L'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame-colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

 

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 212.

     In attesa che con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale sia disciplinato l'istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell'arco dell'anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell'art. 21.

 

     Art. 213.

     I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.

 

     Art. 214. [292]

 

     Art. 215.

     Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per «orario di servizio interrotto» s'intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.

 

     Art. 216.

     I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s'intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.

 

     Art. 217.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:

     - art. 1, numero 1, lettera c) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;

     - legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 [293];

     - legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;

     - legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;

     - articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;

     - legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 [294];

     - legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;

     - legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;

     - legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;

     - legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;

     - ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

     L'art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1982.

 

     Art. 218.

     Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 318 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Art. 219.

     Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II° comma, 21, 25 e 110 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l'esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.

     La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: «Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonchè oneri assunti a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria)».

     Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l'esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: «Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonchè spese per l'assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa».

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: «Oneri relativi all'adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria)» ed il relativo stanziamento viene elevato per l'esercizio 1981 di lire 60 milioni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene così modificata: «Rimborso da parte degli enti previdenziali dell'acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio».

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

     Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l'esercizio 1981 di lire 100 milioni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

 

     Art. 220.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito «per memoria» al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: «Oneri relativi all'integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria)».

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: «Oneri relativi all'indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

     In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l'esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio predetto.

     Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: «Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l'erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell'articolo 153 della presente legge» e con lo stanziamento di lire 450 milioni.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 221.

     Alla maggior spesa complessiva di lire 5.500 milioni si fa fronte:

     a) per lire 4.500 milioni mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione:

     - lire 1.997 milioni dal capitolo 1953;

     - lire 2.500 milioni dal capitolo 6701, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     - lire 3 milioni dal capitolo 228;

     b) per le restanti lire 1.000 milioni, relativi a parte delle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

 

     Art. 222.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA «A» [295]

(riferita all'art. 25)

 

MISURA DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO AI COORDINATORI DEI GRUPPI

                            DI LAVORO

 

Commesso                              mensili lorde lire 104.000

Agente tecnico                        mensili lorde lire 121.000

Coadiutore-Guardia                    mensili lorde lire 140.000

Segretario-Maresciallo                mensili lorde lire 176.000

Consigliere                           mensili lorde lire 225.000

Funzionario                           mensili lorde lire 293.000

 

TABELLA «B» [296]

(riferita all'art. 26)

 

             LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

 

Addetto pulizie                                   lire 6.081.000

Commesso                                          lire 8.262.000

Agente tecnico                                    lire 9.666.000

Coadiutore-guardia                               lire 11.153.000

Segretario-maresciallo                           lire 14.045.000

Consigliere                                      lire 17.928.000

Funzionario                                      lire 23.381.000

Dirigente                                        lire 35.278.000

 

TABELLA «C» [297]

(riferita all'art. 27)

 

                SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

 

Addetto pulizie                                     lire 436.000

Commesso                                            lire 661.000

Agente tecnico                                      lire 774.000

Coadiutore-Guardia                                  lire 893.000

Segretario-Maresciallo                            lire 1.124.000

Consigliere                                       lire 1.435.000

Funzionario                                       lire 1.871.000

Dirigente                                         lire 2.822.000

 

TABELLA «D» [298]

 

  TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNIZZO PER LA

                MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' FISICA

Ammontare dell'indennizzo per le varie qualifiche funzionali degli

          impiegati della Regione Friuli-Venezia Giulia

------------------------------------------------------------------

Qualifica funzionale  Qualifica funzionale  Qualifica funzionale

di dirigente          di funzionario        di consigliere

------------------------------------------------------------------

 

A) categoria

di menomazione

di cui alla

tab. A

allegata al

decreto del

Presidente

della

Repubblica

23.12.78 n. 915

 

I categoria     2,5 volte        2,5 volte        2,5 volte

                 l'importo dello  l'importo        l'importo

                 stipendio        dello            dello

                 iniziale         stipendio        stipendio

                 maggiorato del   iniziale         iniziale

                 64% previsto     maggiorato del   maggiorato del

                 per la           64% previsto     64% previsto

                 qualifica di     per la           per la

                 dirigente        qualifica        qualifica di

                                  funzionario      consigliere

 

II categoria    95% [1]          95% [1]          95% [1]

III categoria   78% [1]          78% [1]          78% [1]

IV categoria    61% [1]          61% [1]          61% [1]

V categoria     47% [1]          47% [1]          47% [1]

VI categoria    30% [1]          30% [1]          30% [1]

VI categoria    15% [1]          15% [1]          15% [1]

VII categoria   9% [1]           9% [1]           9% [1]

 

B) Menomazioni

dell'integrità

fisica di cui

alla tab. B

allegata al

decreto del

Presidente

della

Repubblica

23.12.78 n.

915

Per tutte le

categorie ivi

previste        3% [1]           3% [1]           3% [1]

 

------------------------------------------------------------------

Qualifica funzionale  Qualifica funzionale  Qualifica funzionale

di segretario         di coadiutore         di agente tecnico,

maresciallo           guardia               commesso ed addetto

                                             alle pulizie

------------------------------------------------------------------

 

A) categoria i

menomazione di

cui alla tab.

A allegata al

decreto del

Presidente

della

Repubblica

23.12.78 n.

915

 

I categoria     2,5 volte        2,5 volte        2,5 volte

                 l'importo dello  l'importo        l'importo

                 stipendio        dello            dello

                 iniziale         stipendio        stipendio

                 maggiorato del   iniziale         iniziale

                 64% previsto     maggiorato del   maggiorato del

                 per la           64% previsto     64% previsto

                 qualifica di     per la           per la

                 segretario       qualifica di     qualifica di

                 maresciallo      coadiutore       agente

                                  guardia          tecnico.

 

II categoria    95% [1]          95% [1]          95% [1]

III categoria   78% [1]          78% [1]          78% [1]

IV categoria    615 [1]          61% [1]          61% [1]

V categoria     47% [1]          47% [1]          47% [1]

VI categoria    30% [1]          30% [1]          30% [1]

VII categoria   15% [1]          15% [1]          15% [1]

VIII categoria  9% [1]           9% [1]           9% [1]

 

B) menomazione

dell'integrità

fisica di cui

alla tab. B

allegata al

decreto del

Presidente

della

Repubblica

23.12.78 n.

915

Per tutte le

categorie ivi

previste        3% [1]           3% [1]           3% [1]

 

[1] Dell'importo stabilito per la I categoria

 

 

 


[1] Il termine «livello funzionale retributivo» contenuto nella presente legge è stato sostituito dal termine «qualifica funzionale» secondo l'equiparazione e quant'altro previsto dall'art. 5 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54. Ai sensi dell'art. 256 quinto comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7 quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale della Presidenza della Giunta, ovvero il capo del personale, in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al Direttore regionale preposto alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale. La variazione è già stata apportata nel testo della presente legge.

[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 1984, n. 44 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[7] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[9] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[10] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[11] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2023, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall'art. 253 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[14] Ai sensi dell'art. 253, secondo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7 la dizione «unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio», contenuta nel presente articolo, si intende riferita a tutte le strutture stabili a livello inferiore al servizio di cui all'art. 29 ed all'art. 45 settimo comma, della medesima legge regionale. Vedi anche i commi successivi dello stesso articolo.

[15] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[16] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[17] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[18] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[19] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[20] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[22] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[23] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[24] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[25] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[26] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[27] Articolo modificato dall’art. 24 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17, sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[28] Articolo modificato dall’art. 25 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17, sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[29] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[30] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[31] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[32] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[33] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[34] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. L'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 aveva abrogato gli originari commi 1°, 2°, 3° e 7° del presente articolo.

[35] L'originaria indennità di lire 2.200.000 elevata, con decorrenza 1 gennaio 1983, dall'art. 3 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 a lire 4.800.000 e dall'art. 2 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 a lire 6.000.000. Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 81 delle disposizioni di cui agli art. 21, quarto e quinto comma, e 75, quarto comma nel caso in cui ad un dipendente in possesso della qualifica di dirigente siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l'attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggior importo. Il presente comma è stato integrato dall'art. 252 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[36] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[37] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44, dall'art. 36 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39, già sostituito dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e dall'art. 3 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[38] Articolo già modificato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e in seguito abrogato dall'art. 1 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[39] Articolo modificato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[40] Vedi l'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24 giugno 1985, n. 26.

[41] Articolo abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[42] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30; dall'art. 2 della L.R. 22 marzo 1990, n. 13; dall'art. 37 della L.R. 15 giugno 1993, n. 39; dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2; dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[43] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8.

[44] Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 22 marzo 1990, n. 13. Vedi anche le estensioni di cui all'art. 249 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[45] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[46] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[47] Articolo modificato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[48] Comma così da ultimo modificato dall'art. 13 della L.R. 17 aprile 2000, n. 8. Le originarie percentuali del 38 e 40% già elevate ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1983, n. 12 al 45 e 50% sono state così elevate dall'art. 29 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8. Ai sensi della medesima norma la predetta elevazione s'intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano le indennità del presente comma. Vedi anche l'art. 26, secondo comma, della L.R. 14 giugno 1983, n. 84. Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1982, n. 81 delle disposizioni di cui agli art. 21, quarto e quinto comma, e 25 quarto comma nel caso in cui ad un dipendente in possesso della qualifica di dirigente siano attribuiti più incarichi per i quali è prevista l'attribuzione di indennità mensili pensionabili, al medesimo spetta la sola indennità di maggior importo. Il presente comma è stato integrato dall'art. 252 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7 e ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2.

[49] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[50] Comma modificato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[51] Articolo modificato dall'art. 50 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 e abrogato dall’art. 40 del D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

[52] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[53] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[54] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[55] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e abrogato dall'art. 101 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[56] L'intero Titolo II ad eccezione del sesto comma dell'art. 38 è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 che riforma tutta la disciplina relativa all'impiego regionale.

[57] L'intero Titolo II ad eccezione del sesto comma dell'art. 38 è stato abrogato dall'art. 26 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 che riforma tutta la disciplina relativa all'impiego regionale.

[58] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[59] L'art. 26 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18 ha abrogato i primi cinque commi del presente articolo.

[60] Gli originari V e VI comma sono stati così sostituiti dall'art. 5 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[61] Articoli abrogati dall'art. 26 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[62] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[63] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[64] Comma sostituito dall'art. 254, terzo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[65] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[66] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[67] Vedi la previsione di inquadramento di cui all'art. 33 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e all'art. 19 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[68] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[69] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17. Vedi la deroga per il personale comandato assegnato alla Direzione regionale della protezione civile di cui all'art. 23, ultimo comma, della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, nonché per le segreterie particolari di cui all'art. 17 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[70] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[71] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44, ora così ulteriormente modificato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[72] Comma così integrato dall'art. 58, comma 2, della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[73] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[74] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[75] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[76] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 28 agosto 1992, n. 29.

[77] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[78] L'originario numero di 37 ore settimanali è stato così ridotto dall'art. 4 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[79] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[80] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[81] Articolo già modificato dagli artt. 28 e 29 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44, e successivamente così sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi i regolamenti di esecuzione approvati con DD.P.G.R. 27 gennaio 1983, n. 038/Pres. e 039/Pres.

[82] Articoli abrogati dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[83] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[84] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[85] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[86] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[87] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[88] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[89] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[90] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[91] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[92] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 15 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13 «l'accordo per la ripartizione delle aspettative per motivi sindacali si intende debba avvenire fra le tre organizzazioni sindacali con il maggior numero di deleghe conferite alle organizzazioni medesime per la ritenuta dei contributi sindacali. Successivamente il comma è stato così sostituito dall'art. 21 della L R 12 settembre 1990, n. 47.

[93] Vedi la particolare disposizione abrogativa del presente articolo di cui all'art. 22 della L.R. 8 gennaio 1987, n. 1.

[94] Comma così integrato dall'art. 8 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[95] Titolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18; poiché i procedimenti disciplinari pendenti sono regolati fino al loro esaurimento dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica, manteniamo qui per conoscenza il testo degli articoli abrogati.

[96] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[97] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[98] Articolo soppresso dall'art. 8 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[99] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[100] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[101] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[102] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[103] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[104] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[105] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[106] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[107] La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale a tempo parziale, giusta art. 20, undicesimo comma, della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[108] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[109] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[110] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e così modificata dall'art. 81 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[111] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[112] Comma così modificato dall'art. 82 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[113] Lettera integrata dall'art. 11 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e così modificata dall'art. 82 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[114] Comma così modificato dall'art. 82 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[115] Lettera così modificata dall'art. 82 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[116] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 2 febbraio 1991.

[117] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[118] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16.

[119] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[120] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[121] Vedi anche l'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[122] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[123] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[124] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[125] Comma soppresso dall'art. 14 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[126] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[127] Comma così modificato dall'art. 83 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[128] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[129] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, che qui si riporta: «In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 96 deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 95 della L.R. 31 agosto 1981, n 53.

Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[130] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[131] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[132] Articolo così modificato dall'art. 85 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[133] Titolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18; poiché i procedimenti di cessazione dal servizio pendenti sono regolati fino al loro esaurimento dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica, manteniamo qui per conoscenza il testo degli articoli abrogati.

[134] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[135] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[136] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 11 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, che qui porta: «In via di interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 133, primo comma, della L.R. 31 agosto 1981, n. 53, per trasferimento ad altra sede di servizio si intende anche il cambiamento di sede dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.»

[137] Comma sostitutivo dell'originario secondo e terzo comma così inserito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi anche l'art. 10 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 concernente la corresponsione di un compenso a titolo di salario aggiuntivo.

[138] Comma sostitutivo dell'originario secondo e terzo comma così inserito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi anche l'art. 10 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 concernente la corresponsione di un compenso a titolo di salario aggiuntivo.

[139] Il comma sostitutivo dell'originario secondo e terzo comma, inserito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, è stato così sostituito dall'art. 6, secondo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[140] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 6 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, che qui si riporta: «In via di interpretazione autentica della norma di cui al primo comma dell'articolo 96 deve intendersi che il periodo di servizio attivo di tre mesi interrompe il cumulo dei congedi per malattia anche agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 95 della L.R. 31 agosto 1981, n 53.

[141] Il comma sostitutivo dell'originario secondo e terzo comma, inserito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, è stato così sostituito dall'art. 6, terzo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[142] Ai fini della determinazione della tredicesima mensilità è stata estesa al presente alinea, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, che qui si riporta «in via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 48/1975, richiamato dall'articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi, ai soli fini della determinazione dell'importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni e indennità fissi e continuativi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e dagli articoli 9, primo comma, e 12, quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, nonché dagli articoli 21 ,25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della citata legge regionale n 53/1981». Vedi ora anche la mensilità aggiuntiva prevista dall'art. 10 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[143] Punto inserito dall'art. 1, comma 10, della L.R. 1 aprile 1996, n. 19.

[144] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[145] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[146] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[147] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 9 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[148] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi, anche, per il personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso i Consigli di amministrazione degli Enti regionali, l'estensione di cui all'ultimo comma della medesima norma.

[149] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi, anche, per il personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso i Consigli di amministrazione degli Enti regionali, l'estensione di cui all'ultimo comma della medesima norma.

[150] Il comma sostitutivo dell'originario secondo e terzo comma, inserito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, è stato così sostituito dall'art. 6, terzo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[151] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[152] L'originario primo comma è stato così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[153] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[154] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[155] Vedi la sospensione della presente norma di cui all'art. 29 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[156] Articolo già modificato dall'art. 9 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi anche per la decorrenza dal 1° gennaio 1984 l'art. 9 della medesima legge regionale.

[157] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[158] Articolo così sostituito, con decorrenza 1° gennaio 1984, dal combinato disposto degli articoli 9 e 11 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi la sospensione degli effetti del presente articolo di cui all'art. 29 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[159] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[160] Articolo così sostituito, con decorrenza 1° gennaio 1984, dal combinato disposto degli articoli 9 e 12 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi la sospensione degli effetti del presente articolo di cui all'art. 29 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[161] Vedi la norma d'inquadramento di cui all'art. 6 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30 ed all'art. 33 della L.R. 7 marzo 1990, n. 11 e all'art. 19 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17. Qualora l'incarico di cui al presente comma sia affidato a personale in posizione di comando vedi, per il compenso per lavoro straordinario, l'art. 15 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi la norma derogatoria di cui all'art. 25 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[162] L'originaria indennità di lire 150.000 già elevata a lire 270.000, a decorrere dal 1° gennaio 1983 dall'art. 13 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, a lire 450.000 dall'art. 7 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 e a lire 500.000 dall'art. 33 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44, è stata ulteriormente così elevata dall'art. 15 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[163] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8, sostituito dall'art. 141 della L.R. 8 febbraio 1992, n. 4 e così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[164] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[165] Articoli abrogati dall'art. 10 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[166] Articolo aggiunto dall'art. 35 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[167] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 le disposizioni previste dagli artt. 79 e 80 della L.R. 5 agosto 1975 richiamate nel presente articolo, la voce stipendio ivi indicata deve intendersi ai soli fini della determinazione dell'importo orario base del compenso per lavoro straordinario, comprensiva degli assegni ed indennità fissi e continuativi previsti dall'art. 18 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 e dagli artt. 9, primo comma, e 12, quarto comma, della L.R. 31 ottobre 1977, n. 58, nonché degli artt. 21, 25, 110, primo comma, 194, 196 e 197 della presente legge.

[168] Per il personale di cui al presente comma, per quanto riguarda il lavoro straordinario, rimane fermo il limite indicato al primo comma dell'art. 18 della L.R. 7 giugno 1979, n. 24.

[169] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[170] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. Vedi anche l'art. 2, terzo comma, della L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.

[171] Comma aggiunto dal settimo comma dell'art. 14 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. Vedi anche l'art. 2, terzo comma, della L.R. 22 gennaio 1986, n. 3.

[172] Gli originari importi orari di lire 600, 750 e 1.000 già elevati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54 a lire 1.000, 1.000 e 1.400, dall'art. 16 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 a lire 1.100, 1.250 e 1.800, e dall'art. 8, primo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 a lire 1.500, 2.000 e 2.500 sono stati così definiti dall'art. 30 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[173] Comma aggiunto dall'art. 8, secondo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44. Il compenso pari a lire 800 orarie è stato così elevato dall'art. 31 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[174] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[175] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[176] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[177] Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[178] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[179] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 21 maggio 1992, n. 17.

[180] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000 e dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[181] Le originarie indennità di lire 1.300 e, rispettivamente, 1.500 tono state così elevate dall'art. 38 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[182] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[183] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[184] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[185] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22. L'ultimo comma dell'articolo 10 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, ha elevato l'originaria frazione di 1/3 a 1/6 per pasto. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[186] Comma così integrato dall'art. 17 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[187] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[188] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[189] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[190] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000 e dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[191] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[192] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[193] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[194] La frazione di 1/5, già portata ad 1/3 dall'art. 40, primo comma, della L.R. 11 giugno 1988, n. 44, è stata riportata al valore originario a seguito dell'abrogazione del citato art. 40 operata, con tecnica legislativa del tutto scorretta, dall'art. 23 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13. comma così integrato dall'art. 18 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[195] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[196] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000 e dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[197] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000 e dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[198] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[199] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[200] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[201] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. Abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[202] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[123] Lettera aggiunta dall'art. 42 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[203] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[204] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[205] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33; dall'art. 43 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44 e da ultimo dall'art. 7 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35. Vedi anche l'art. 8 della L.R. 35/1996 di interpretazione autentica del presente articolo.

[206] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[207] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 11 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 nella norma dettata dall'art. 133, primo comma, della presente legge, per trasferimento ad altra sede di servizio si intende anche il cambiamento di sede dell'ufficio cui il dipendente è assegnato.

[208] Comma così sostituito dall'art. 87 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[209] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[210] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 17 della L.R. 1/2000.

[211] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[212] Comma così modificato dall'art. 12, primo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[213] Comma inserito dall'art. 12, secondo comma, della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[214] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[215] Vedi l'art. 44 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[216] Vedi la deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 30 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[217] Ai fini dell'applicazione del presente articolo al personale collocato a riposo anteriormente e successivamente al 1° gennaio 1982, vedi l'art. 30 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[218] L'originario periodo di 12 anni è stato così ridotto dal primo comma dell'art. 18 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49. In base all'ultimo comma della medesima norma, detta riduzione si intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano il periodo di cui al punto b) primo comma del presente articolo. Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[219] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 28, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[220] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 29, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[221] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 30, della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[222] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[223] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato a 180 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 14 della medesima norma.

[224] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 41.

[225] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[226] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 41.

[227] Vedi il Regolamento riportato al D.P.G.R. 6 novembre 1990, n. 0558.

[228] Articolo sostituito dall'art. 41, comma 1, della L.R. 9 settembre 1997, n. 31. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[229] Comma sostituito dall’art. 12 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17, dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 101 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[230] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[231] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[232] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[233] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[234] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[235] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23.

[236] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17, dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 101 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[237] Comma aggiunto dall'art. 129 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[238] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[239] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[240] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[241] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[242] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 e così integrato dall'art. 46 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[243] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[244] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[245] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[246] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.

[247] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[248] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[249] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[250] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13.

[251] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[252] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, già modificato dall'art. 5, comma 36, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[253] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, già modificato dall'art. 5, comma 36, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[254] Articoli abrogati dall'art. 27 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[255] Articoli soppressi dall'art. 60 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[256] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[257] Trattasi di norma transitoria di inquadramento, ora superata.

[258] Per la dotazione organica vedi l'art. 20 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[259] Per il personale inquadrato ai sensi delle LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 86 e 30 dicembre 1981, n. 95, Titolo I, vedi rispettivamente gli artt. 5 e 6 delle predette norme. Vedi per l'attuazione, il Titolo III della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[260] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[261] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[262] Per la spettanza della rideterminazione dello stipendio vedi l'interpretazione autentica di cui al I comma dell'art. 24 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 che qui si riporta «In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 177 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la rideterminazione dello stipendio spetta al personale che nel corso del 1981 abbia effettivamente svolto, salvo assenze per congedo ordinano o congedo straordinario per malattia o per infermità, con carattere di continuità le mansioni previste dall'articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e gli siano state corrisposte o abbia avuto diritto alla corresponsione delle indennità previste dalle citate norme dell'articolo 82».

[263] Comma aggiunto dal II comma dell'art. 24 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[264] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 25 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 che qui si riporta: «In via di interpretazione autentica delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 178 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai fini dell'applicazione degli articoli 38, sesto comma, e 176, sesto comma, della medesima legge, al personale vincitore di concorsi interni effettuati con decorrenza 1° gennaio 1979, l'anzianità maturata dal dipendente alla data del 31 dicembre 1978 nella qualifica funzionale di provenienza dall'ultima classe di stipendio viene mantenuta, nel limite massimo di due anni, al fine dell'attribuzione della successiva classe di stipendio nel livello di inquadramento».

[265] Vedi le interpretazioni autentiche di cui agli artt. 25 e 26 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 che qui si riportano:

[266] Comma aggiunto dall'art. 27, I comma, della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[267] Comma aggiunto dal II comma dell'art. 27 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[268] Comma aggiunto dal II comma dell'art. 27 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[269] Vedi la cessazione del beneficio a seguito del disposto dell'ultimo comma dell'art. 23 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[270] Gli assegni di cui al presente comma, in godimento al 31 gennaio 1983, sono stati assorbiti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 e con le modalità ivi previste.

[271] Comma sostitutivo dell'originario II comma, inserito dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[272] Comma sostitutivo dell'originario II comma, inserito dall'art. 28 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[273] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[274] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[275] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[276] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[277] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[278] Per le competenze citate nel presente articolo vedi gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[279] Al personale di cui al presente articolo non si applicano i benefici previsti dalla L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 ai sensi dell'art. 31 della legge medesima.

[280] Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12 la dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente del ruolo unico regionale viene elevata di quattro unità di cui due per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 18 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48. Uno dei due dirigenti cui sono conferiti, ai sensi del comma precedente, gli incarichi di cui all'art. 18 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48 può essere collocato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, a disposizione della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale per compiti ispettivi o speciali servizi, limitatamente al periodo di durata dell'incarico.

[281] Vedi il Regolamento emanato con D.P.G.R. 28 aprile 1982, n. 0171/Pres.

[282] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 luglio 1984, n. 32.

[283] Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 luglio 1982, n. 47, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui ha affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l'incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall'attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell'applicazione della presente legge ai Direttori di servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l'altro la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unità organizzativa flessibile, equiparabile ad un Servizio.

[284] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato ai sensi dell'art. 33 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 fino a tre mesi dall'entrata in vigore della legge medesima ed ai sensi dell'art. 55 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44 fino al novantesimo giorno successivo dall'entrata in vigore della legge stessa.

[285] Comma così integrato dall'art. 32 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[286] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81, fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

[287] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[288] Vedi in particolare il II comma dell'art. 36 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[289] Per quanto riguarda il trattamento economico, vedi in particolare l'art. 36 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[290] Qualifica aggiunta dall'art. 11 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

[291] Vedi il riassorbimento di cui all'art. 259, terzo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7. La presente norma deve intendersi abrogata ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

[292] Norma aggiuntiva della lettera f) all'art. 31 della L.R. 18 maggio 1978, n. 42.

[293] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 38 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 l'abrogazione non si intende riferita alle disposizioni di cui al Capo I della L.R. 20 gennaio 1971, n. 2.

[294] Ai sensi dell'interpretazione autentica di cui all'art. 39 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81 l'abrogazione non si intende riferita alle integrazioni disposte dall'art. 12 della medesima legge.

[295] Tabella già sostituita dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 e così sostituita dall'art. 25 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[296] Tabella già sostituita dall'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 e dall'art. 6 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 e così sostituita dall'art. 26 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[297] Tabella già sostituita dall'art. 2, secondo comma, della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49, e dall'art. 70 quarto comma della L.R. 11 giugno 1988, n. 44 e così ancora sostituita dall'art. 27 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.

[298] Tabella così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 febbraio 1991, n. 8.