§ 2.2.104 - D.P.G.R. 6 novembre 1990, n. 0558.
Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:06/11/1990
Numero:0558


Sommario
Art. 1.      1. Alla qualifica funzionale di guardia con profilo professionale forestale ed ittico, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta anche a risposta sintetica, prova tecnico [...]
Art. 2.      1. I concorsi di cui all'articolo 1, vengono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione [...]
Art. 3.      1. Coloro che intendano partecipare ai concorsi di cui al presente Regolamento, presentano la domanda con l'indicazione dei requisiti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli [...]
Art. 4.      1. Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:
Art. 5.      1. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente Regolamento è richiesto quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Art. 6.      1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti secondo le [...]
Art. 7.      1. La Commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della [...]
Art. 8.      1. I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e/o di preferenza ai quali abbiano diritto ai sensi delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione regionale [...]
Art. 9.      1. Per le finalità di cui al presente Regolamento sono titoli valutabili ai fini ella graduatoria di merito, i seguenti:
Art. 10.      1. Ai fini della determinazione della prova scritta, la Commissione giudicatrice, qualora gli esami abbiano luogo in unica sede, procede all'individuazione di una terna di temi o di gruppi di [...]
Art. 11.      1. La Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti dieci per la valutazione complessiva dei titoli di cui all'articolo 9 e deve individuare, prima dello svolgimento delle prove [...]
Art. 12.      1. Ai fini della predisposizione del provvedimento di nomina l'Amministrazione procederà all'accertamento dei requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali nei confronti dei candidati [...]
Art. 13.      1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonchè, in quanto compatibili, le [...]


§ 2.2.104 - D.P.G.R. 6 novembre 1990, n. 0558.

Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica.

(B.U. 18 gennaio 1991, n. 6).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO l'articolo 28, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

     VISTO il D.P.G.R. 31 maggio 1984, n. 0469/Pres. con cui si è emanato il «Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali di cui all'art. 28, secondo comma della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53»;

     VISTE le modifiche apportate alla vigente normativa regionale in materia di pubblici concorsi dalle leggi regionali 11 giugno 1988, n. 44, 15 maggio 1989, n. 13 e 22 marzo 1990, n. 13;

     RITENUTO opportuno, alla luce della peculiarità delle procedure di assunzione nonchè di esigenze di carattere tecnico-funzionale, predisporre un provvedimento che disciplini, in modo puntuale e distinto dalla restanti fattispecie, l'accesso, mediante pubblico concorso, ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica;

     SENTITO il parere espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 29 marzo 1990;

     VISTO il verbale della seduta del giorno 17 maggio 1990 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;

     SENTITE le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2568 del giorno 25 maggio 1990, così come modificata dalla deliberazione n. 5119 del giorno 12 ottobre 1990;

     VISTI gli articoli 42 e 46 dello statuto di autonomia;

 

DECRETA

 

     E' emanato l'allegato «Regolamento dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del C.F.R. e guardia ittica», che del presente decreto costituisce parte integrante.

 

REGOLAMENTO

dei concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del

C.F.R. e guardia ittica

 

Art. 1.

     1. Alla qualifica funzionale di guardia con profilo professionale forestale ed ittico, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta anche a risposta sintetica, prova tecnico attitudinale e titoli.

     2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, effettuano un periodo di prova di sei mesi durante il quale frequentano, a spese

dell'Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali. Il superamento del periodo di prova è subordinato al superamento del corso.

     3. In caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, il periodo di prova è prorogato di altre sei mesi, durante i quali il dipendente potrà essere inviato ad un secondo corso di formazione ed in tal caso la nomina in ruolo è subordinata al superamento del corso stesso.

     4. Gli allievi che, per qualunque causa, abbiano maturato una presenza inferiore all'80% della durata oraria del corso di formazione, possono essere ammessi alla valutazione finale soltanto previo motivato parere favorevole della maggioranza del corpo insegnante, espresso in apposito verbale.

     5. Dalla frequenza del corso possono essere esonerati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale, i vincitori del concorso che abbiano già frequentato con profitto corsi analoghi per durata e contenuto presso l'Amministrazione dello Stato ovvero presso un'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2.

     1. I concorsi di cui all'articolo 1, vengono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     2. Il decreto che indice il concorso deve indicare:

     a) il numero dei posti messi a concorso;

     b) i requisiti necessari di cui all'articolo 29, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

     c) i documenti prescritti;

     d) il termine di presentazione della domanda di ammissione;

     e) il programma della prova scritta nonchè di quella tecnico- attitudinale (secondo quanto indicato all'allegato «A»);

     f) i titoli valutabili e le norme relative alla loro documentazione;

     g) le sedi presso le quali poter ritirare, qualora previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, gli appositi modelli da utilizzarsi per le domande di ammissione;

     h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.

     3. Il diario e la sede della prova scritta possono essere stabiliti col medesimo decreto di cui al comma 1, o con successivo provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     4. Per particolari esigenze, su proposta della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e sentito il Consiglio di amministrazione del personale, il bando di concorso può indicare le sedi di servizio alle quali saranno assegnati i candidati risultati in posizione utile in graduatoria in relazione ai posti messi a concorso.

 

     Art. 3.

     1. Coloro che intendano partecipare ai concorsi di cui al presente Regolamento, presentano la domanda con l'indicazione dei requisiti e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi al momento della nomina.

     2. La domanda di ammissione, indirizzata alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e redatta su carta libera oppure, qualora l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno, compilata su modelli predisposti dall'Amministrazione medesima e conformi a quello allegato al bando di concorso, deve essere presentata o fatta pervenire entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

     3. La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

     4. Qualora l'inoltro della domanda avvenga a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

     5. L'Amministrazione regionale predisporrà quanto necessario per conferire la massima diffusione e pubblicità ai bandi di concorso.

 

     Art. 4.

     1. Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno dichiarare:

     a) la data ed il luogo di nascita, nonchè gli eventuali titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso o all'esenzione dal predetto limite;

     b) la residenza;

     c) il possesso della cittadinanza italiana- sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

     d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, anche se siano state condonate mediante grazia o indulto, nonchè gli eventuali procedimenti penali per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale;

     f) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

     g) il titolo di studio;

     h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

     i) di non essere incorso nella destituzione, dispensa, ovvero decadenza ai sensi della lettera d) dell'art. 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso Pubblica amministrazione;

     l) il proprio espresso impegno a comunicare all'Amministrazione regionale eventuali pendenze penali sopravvenienti a proprio carico, successivamente alla data

della domanda;

     m) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito regionale;

     n) di non essere stati collocati a riposo nè ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nè ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1971, n. 748;

     o) di essere a conoscenza della normativa regionale relativa all'ordinamento, ai compiti d'istituto ed ai doveri del personale del C.F.R. ed ittico.

     2. La mancanza o l'incompletezza di una delle suddette dichiarazioni d'impegno ovvero sostitutive delle relative certificazioni che comprovano il possesso dei requisiti richiesti, sarà motivo di esclusione dal concorso.

     3. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge; non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

     4. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, in luogo dell'autenticazione di cui al comma 3, sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto «per autenticità della firma» del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

     5. I requisiti generali per l'ammissione al concorso, ad eccezione di quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e devono persistere anche alla data della nomina.

     6. Il requisito dell'idoneità fisica sarà accertato preventivamente mediante vista medica da effettuarsi presso uno o più centri specializzati, indicati dall'Amministrazione regionale.

     7. Durante detta visita il candidato potrà farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

     8. I candidati che siano già dipendenti regionali dovranno presentare entro lo stesso termine solo il prescritto titolo di studio nonchè sottoporsi all'accertamento disposto al comma 6, nei luoghi e nei tempi che saranno indicati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     1. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente Regolamento è richiesto quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

 

     Art. 6.

     1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3.

     2. L'avviso per la presentazione alla prova tecnico-attitudinale sarà dato, ai singoli candidati che vi sono ammessi, almeno venti giorni prima del giorno stabilito per la sua effettuazione, unitamente alla comunicazione della votazione riportata nella prova scritta.

     3. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di un documento di identificazione valido munito di fotografia.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione giudicatrice viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale ed è composta da un dipendente regionale con qualifica di dirigente con profilo professionale di dirigente ispettore forestale o dal direttore dell'Ente tutela pesca, che la presiede; da due dipendenti regionali con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, di cui almeno uno con profilo professionale di consigliere ispettore forestale; da un dipendente regionale con profilo professionale di consigliere forestale o maresciallo del C.F.R. o ittico o di guardia del C.F.R. o ittica in relazione al profilo professionale dei posti messi a concorso; da un membro esperto in una o più materie su cui vertono gli esami. scelto tra estranei all'Amministrazione regionale.

     2. Uno dei membri della Commissione, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in caso di mancata designazione congiunta, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore a segretario-maresciallo.

 

     Art. 8.

     1. I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza e/o di preferenza ai quali abbiano diritto ai sensi delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, entro 15 giorni dalla data di ricezione del relativo invito, pena la decadenza dai relativi benefici, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

     2. La data di arrivo dei documenti di cui al comma 1 sarà stabilita e comprovata dal bollo a data da apporsi a cura della Direzione regionale dell'organizzazione del personale; qualora l'inoltro avvenga a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

     3. I titoli di cui al comma 1, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso purchè possano essere documentati entro il termine di cui al medesimo comma 1.

 

     Art. 9.

     1. Per le finalità di cui al presente Regolamento sono titoli valutabili ai fini ella graduatoria di merito, i seguenti:

     1) qualifica funzionale di coadiutore - profilo professionale: guardia del corpo forestale regionale:

     a) titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso e attinenti il servizio forestale (da punti 1 a punti 3);

     b) titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, esclusi quelli valutabili ai sensi della lettera a), (da punti 0 a punti 0,50);

     c) attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale (da punti 0 a punti 2);

     d) titoli atti a dimostrare particolari attitudini al servizio forestale (da punti 0 a punti 4);

     e) patente di guida almeno di categoria «C» (punti 0,50).

     2) Qualifica funzionale di coadiutore - profilo professionale: guardia ittica:

     a) titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso e attinenti il servizio ittico-ecologico (da punti 1 a punti 3);

     b) titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, esclusi quelli valutabili ai sensi della lettera a), (da punti 0 a punti 0,50);

     c) attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza al servizio ittico ed ecologico (da punti 0 a punti 2);

     d) titoli atti a dimostrare particolari attitudini al servizio ittico ed ecologico, compresi la frequenza di corsi di qualificazione sulla materia ed il servizio prestato come guardia pesca volontario (da punti 0 a punti 4);

     e) patente di guida almeno di categoria «C» (punti 0,50).

     2. I titoli valutabili di cui al comma 1 devono essere presentati contestualmente alla domanda di partecipazione o, comunque, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.

 

     Art. 10.

     1. Ai fini della determinazione della prova scritta, la Commissione giudicatrice, qualora gli esami abbiano luogo in unica sede, procede all'individuazione di una terna di temi o di gruppi di quesiti, ovvero di test; qualora gli esami abbiano luogo in più sedi, la Commissione giudicatrice procede all'individuazione di una sola prova scritta.

     2. Qualora, per la predisposizione dei quesiti o dei test, si proceda ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i relativi elaborati sono sottoposti alla Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui al comma 1, il giorno stesso della prova scritta.

     3. Per la finalità di cui al comma 2, l'istituto specializzato o l'esperto di cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi, deve formalmente garantire, con le responsabilità connesse e conseguenti, la segretezza delle prove d'esame sino al giorno della prova scritta.

 

     Art. 11.

     1. La Commissione giudicatrice dispone di un massimo di punti dieci per la valutazione complessiva dei titoli di cui all'articolo 9 e deve individuare, prima dello svolgimento delle prove d'esame, le singole fattispecie rientranti nell'ambito di ciascun titolo stabilendo altresì una gradualità di punteggio, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, fissati dall'articolo 9 medesimo.

     2. Ai fini della formazione della graduatoria di merito la Commissione giudicatrice, sulla base di quanto già determinato ai sensi del comma 1, provvede, per ciascun candidato, alla valutazione complessiva dei titoli prima dell'effettuazione delle prove d'esame.

     3. La Commissione dispone inoltre di dieci punti per la valutazione della prova scritta anche a risposta sintetica, e di ulteriori dieci punti per la valutazione della prova tecnico-attitudinale.

     4. Sono ammessi alla prova tecnico-attitudinale i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito un punteggio di almeno 7/10; la prova tecnico-attitudinale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

     5. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella tecnico-attitudinale e del punteggio globale attribuito ai titoli.

 

     Art. 12.

     1. Ai fini della predisposizione del provvedimento di nomina l'Amministrazione procederà all'accertamento dei requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 11.

     2. I candidati di cui sopra dovranno all'uopo far pervenire alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale la documentazione prevista entro il termine stabilito nel bando di concorso.

 

     Art. 13.

     1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

 

Allegato A

 

Programma dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale di

guardia, profilo professionale di guardia del corpo forestale regionale e

guardia ittica.

 

     Qualifica funzionale di coadiutore-profilo professionale:

     1) guardia del corpo forestale regionale

     a) prova scritta, anche a risposta sintetica, volta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un'adeguata cultura inerente ai problemi forestali e naturalistici;

     b) prova tecnico-attitudinale da effettuarsi mediante un percorso a piedi di almeno due ore da svolgersi in zona di interesse forestale e concernente i principali aspetti forestali ed ambientali rilevabili durante il percorso medesimo.

     Qualifica funzionale di coadiutore-profilo professionale:

     2) guardia ittica

     a) prova scritta, anche a risposta sintetica, volta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di una adeguata cultura inerente ai problemi ittici ed ecologici;

     b) prova tecnico-attitudinale da effettuarsi mediante un percorso a piedi di almeno due ore da svolgersi in zona di interesse ittico e concernente i principali aspetti ittici ed ambientali rilevabili durante il percorso medesimo.