§ 6.4.317 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:30/12/2020
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.
Art. 2.  Attività produttive.
Art. 3.  Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.
Art. 4.  Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
Art. 5.  Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità.
Art. 6.  Beni e attività culturali, sport e tempo libero.
Art. 7.  Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia.
Art. 8.  Salute e politiche sociali.
Art. 9.  Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie.
Art. 10.  Funzione pubblica.
Art. 11.  Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 6.4.317 - L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

(B.U. 7 gennaio 2021, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili.

1. All'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa.";

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).".

 

     Art. 2. Attività produttive.

1. Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3156/PROTUR per la realizzazione di una infrastruttura turistica denominata "Ammodernamento di strutture ricreative turistiche, zipline e parco fitness", per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Arta Terme presenta domanda di conferma del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

4. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi stabiliti con i decreti di concessione di cui all'articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 1, comma 119, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono prorogati al 30 giugno 2022.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 160, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), il Comune di San Quirino è autorizzato a utilizzare l'immobile oggetto di contributo già concesso ai sensi del medesimo articolo 160 con decreto n. 1530/PROD/TUR dell'11 ottobre 2012 per la realizzazione di lavori di adattamento e ristrutturazione di fabbricato esistente, quale sede di scuole e corsi di addestramento, anche a carattere non professionale, per attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per iniziative di promozione e di tutela dell'ambiente, da parte di associazioni ed enti, senza finalità di lucro, con sede legale e operativa sul territorio regionale.

6. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15, (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021" e le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".

 

     Art. 3. Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna.

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 23 le parole "a), b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b) e c)";

b) al comma 1 dell'articolo 28 ante bis dopo le parole "non oltre il 30 giugno 2021" sono aggiunte le seguenti: "in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021";

c) dopo il comma 1 dell'articolo 28 ante bis è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli-Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.".

2. Al fine di pianificare il prelievo della specie cinghiale, nella massima considerazione delle esigenze di salvaguardia della biodiversità e di tutela delle produzioni agricole, la regolamentazione dei periodi e degli orari del prelievo di selezione della specie medesima avviene con deliberazione della Giunta regionale da adottare, ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modifiche, dalla legge 248/2005, entro la fine dell'anno precedente a quello interessato, sentito il parere dell'l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi distinti per sesso e classi di età.

3. I piani di abbattimento di cui al comma 2 sono adottati, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 7-bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano faunistico regionale, dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria che, entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, concede il prelievo alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della medesima legge regionale.

4. L'esercizio venatorio finalizzato al prelievo di selezione di cui al comma 2 avviene anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera c), della legge regionale 6/2008.

5. Per il 2021 la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il 28 febbraio dell'anno medesimo.

6. I Piani venatori distrettuali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/2008, di seguito PVD, in scadenza al 31 marzo 2021, sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale dai commi da 2 a 5, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2021-2022, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.

7. Alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 vigilanza

1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica:

a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica;

b) l'impiego esclusivo di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;

c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico regionale.

2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.

4. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1:

a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare;

b) individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attività agrituristica;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) può ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalità di verifica.

5. I titolari dell'azienda devono:

a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico;

b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta;

c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:

"1.1 Per l'implementazione della banca dati della realtà agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicità semestrale e secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 7.".

8. All'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) al comma 2 le parole: "ad accezione di quelle indicate alla lettera c)," sono soppresse.

9. Dopo il comma 74 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

"74-bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per ciascun anno solare, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima.".

10. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 143 le parole "La Regione è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "Le Comunità di montagna sono autorizzate";

b) al comma 146 le parole "Con regolamento regionale da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati" sono sostituite dalle seguenti: "Le Comunità di montagna individuano con regolamento";

c) al comma 146-bis le parole "Con riferimento alle domande presentate a partire dal 2020 dagli esercizi commerciali di cui al comma 144, la misura del contributo stabilita dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "La misura del contributo stabilita dai regolamenti".

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Comune di Barcis per il ripristino e messa in sicurezza della strada comunale a monte del Capoluogo, ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 29 marzo 2019 n. 202, per la realizzazione di altri lavori previsti come finanziabili dal regolamento di attuazione del medesimo articolo 10, commi da 1 a 5.

12. Entro l'1 marzo 2021 il Comune di Barcis presenta alla Direzione centrale competente in materia di montagna la domanda per la devoluzione di cui al comma 10, corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma degli interventi da realizzare. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in conformità a quanto previsto dal regolamento di attuazione richiamato al medesimo comma 11.

 

     Art. 4. Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

1. In attuazione dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con regolamento regionale:

a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte della struttura regionale competente in materia di bonifiche di siti inquinati, ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 152/2006, nonché le modalità di controllo;

b) sono individuate le categorie di interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione di cui alla lettera a).

2. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera q) del comma 1 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:

"q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare.";

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "all'articolo 14, comma 1, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 9, comma 1, lettera q bis)";

c) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata;

d) dopo il comma 7 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione indipendentemente dai criteri del presente articolo e dalla pianificazione vigente.".

3. Alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:

"b bis) limite del 10 per cento sul numero totale degli iscritti, di soci già iscritti in altri gruppi speleologici o associazioni speleologiche, inseriti nell'elenco di cui al comma 1.";

b) al comma 2 dell'articolo 19 dopo le parole "gruppi speleologici" sono inserite le seguenti: "iscritti all'elenco di cui all'articolo 14".

4. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

5. Dopo il comma 36-bis dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

"36-ter. I procedimenti sanzionatori conseguenti alle attività di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, pendenti al 31 dicembre 2020, rimangono di competenza dei Comuni che hanno avviato tali procedimenti.".

6. Il termine per la realizzazione delle opere riqualificazione e di riequilibrio ambientale, previsto dal cronoprogramma delle stesse, ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è fissato al 30 novembre 2022.

7. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), dopo le parole "codice della strada)" sono inserite le seguenti: ", a esclusione dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto legge 19 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 77/2020".

8. Il termine per la trasmissione da parte dei Comuni alla struttura regionale competente in materia di ambiente degli elenchi delle domande presentate nell'anno 2020 e ammesse al contributo di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è fissato all'1 marzo 2021.

 

     Art. 5. Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità. [1]

1. A causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 gennaio 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche [2].

 

     Art. 6. Beni e attività culturali, sport e tempo libero.

1. I Comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale UNESCO, ai sensi della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), sono riconosciuti con la presente legge Comuni turistici e Città d'arte, ai fini dell'applicazione della relativa normativa nazionale o regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 21, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), le attività connesse al supporto nell'accompagnamento del progetto pilota inerente l'ufficio unico per Aquileia e alla gestione operativa del medesimo, possono essere realizzate da ANCI FVG anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.

3. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione attinenti alla concessione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi della disciplina regionale nei settori delle attività culturali, dei beni culturali e dello sport, o dai conseguenti provvedimenti attuativi, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, con scadenza entro il 31 luglio 2021, sono prorogati al 31 dicembre 2021 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario [3].

4. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale nei settori delle attività culturali, dei beni culturali e dello sport, o dai conseguenti provvedimenti attuativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati, potranno essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa da inviare alla Commissione consiliare competente.

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole "del mantenimento nell'annualità 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del mantenimento nelle annualità 2020 e 2021".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 10/2020 è inserito il seguente:

"4-bis. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese direttamente riferibili all'iniziativa, nonché le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.".

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il bando approvato con D.G.R. 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2021 e del 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019 e nel 2020, nonché a valere su quelle già concesse o da concedere nel 2021 [4].

8. Nelle more della revisione del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con D.P.G.R. del 24 ottobre 2016, n. 201:

a) per le domande di concessione dei contributi, riferite all'articolo 11 della legge regionale 8/2003, le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento, sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate;

b) le domande di concessione dei contributi riferite all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, sono ammissibili pur in assenza dei tre preventivi di spesa previsti dagli articoli 34, comma 7, e 35, comma 1, lettera g), del citato regolamento.

9. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese connesse alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici o a uso scolastico, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.

10. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (legge regionale multisettoriale), le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis il contributo concesso, ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con D.G.R. 1 settembre 2017, n. 1628.

12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

14. In deroga al disposto dell'articolo 32, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le annualità del contributo concesso con decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12/05/2009 in erogazione a far tempo dall'esercizio 2021, al soggetto di cui al comma 15 e al verificarsi delle condizioni di cui al comma 16.

15. Il soggetto destinatario del trasferimento deve configurarsi come associazione o società sportiva senza fini di lucro, avente sede operativa in Friuli-Venezia Giulia, che abbia per cinque anni la disponibilità dell'impianto sportivo destinato alla pratica del calcio in Comune di Pravisdomini e di proprietà dell'ente territoriale medesimo e sia onerata della soddisfazione del contratto di mutuo stipulato per il finanziamento dell'intervento connesso al decreto n. 1119/Pers. - SP1 dd. 12/05/2009.

16. Il trasferimento del contributo di cui al comma 14 è subordinato:

a) all'efficacia del titolo attestante la disponibilità in capo al soggetto di cui al comma 15 dell'impianto sportivo oggetto del contributo, con decorso da tale data del termine per l'applicazione della disciplina dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000;

b) all'efficacia del titolo di accollo con parte il soggetto di cui al comma 15 del contratto di mutuo connesso all'erogazione del contributo, con retrocessione al 1° gennaio 2021 degli effetti ai fini della maturazione della annualità del contributo stesso;

c) alla manifestazione del consenso alla rinuncia del contributo da parte del beneficiario originario nella domanda di cui al comma 17.

17. Per le finalità di cui al comma 14 la domanda di trasferimento del contributo è presentata congiuntamente dal beneficiario originario e dal soggetto di cui al comma 15 entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei titoli di cui al comma 16 e secondo il modello predisposto dal Servizio competente in materia di impiantistica sportiva.

18. Il Servizio competente provvede, interinalmente alla presentazione e istruzione della domanda ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 14 ed entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 17, ricorrendone i presupposti, a confermare il contributo medesimo al nuovo beneficiario.

19. La mancata presentazione della domanda ovvero la sua irregolare o incompleta formulazione non sanata entro un termine perentorio assegnato dal Servizio competente, comporta l'inefficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il venir meno dalla causa di sospensione del contributo.

20. Dal perfezionamento del trasferimento del contributo di cui al comma 14 in capo al soggetto di cui al comma 15 sorge l'onere per lo stesso di applicare l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 con contestuale liberazione del beneficiario originario.

21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.P.G.R. 7 dicembre 2016, n. 236, le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per gli anni 2021 e 2022 [5].

22. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020 e 2021 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023 [6].

23. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.P.G.R. 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo, presentano le domande di contributo per l'anno 2021 entro il termine del 31 gennaio 2021.

 

     Art. 7. Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia.

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2019-2020 entro la data del 30 gennaio 2021.

2. Per l'anno accademico 2021-2022 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

3. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, sono prorogati al 30 giugno 2021 i termini di utilizzo degli incentivi regionali, concessi ai sensi:

a) dell'articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

b) dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

4. La rendicontazione dei contributi concessi, di cui al comma 3, è prorogata al 30 settembre 2021.

5. Con riferimento al sostegno delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee, dei punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani, per il cofinanziamento relativo alle attività previste per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 18, comma 2-sexies, della legge regionale 5/2012 è fissato al 31 gennaio 2021.

6. Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".

7. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 è inserita la seguente:

"b bis) prevenire e contrastare l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo di ritorno per consentire alla persona di intervenire attivamente nella società, di raggiungere i propri obiettivi e di sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità;";

b) dopo la lettera n) del comma 1 dell'articolo 4 sono inserite le seguenti:

"n bis) analfabetismo funzionale: incapacità dell'individuo di usare in modo efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo nelle situazioni della vita quotidiana;

n ter) analfabetismo di ritorno: fenomeno secondo cui anche dopo aver acquisito buoni livelli di literacy e numeracy in età scolastica, in età adulta le popolazioni sono esposte al rischio della regressione verso livelli bassi di alfabetizzazione a causa degli stili di vita che allontanano dalla pratica e dall'interesse per la lettura o dalla comprensione di tabelle, cifre e percentuali;";

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il livello qualitativo dell'offerta formativa, la rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività, le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;";

d) al comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole "cittadinanza attiva delle persone" sono aggiunte le seguenti: "e a prevenire e contrastare le forme di analfabetismo funzionale e di ritorno".

8. Con riferimento ai contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, concessi ai sensi dell'articolo 8, commi da 41 a 43, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), e in considerazione della situazione di emergenza determinata da COVID-19, i Comuni che hanno beneficiato dello scorrimento della graduatoria previsto dall'articolo 7, commi da 40 a 42, della legge regionale 24/2019, sono autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro la data del 31 gennaio 2021.

9. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 5/2012 le parole ", sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1," sono soppresse.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.".

 

     Art. 8. Salute e politiche sociali.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo la parola "2020" sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2021".

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 5/2020 dopo le parole "operatori affetti da COVID- 19" sono inserite le seguenti: "o nelle quali siano emerse situazioni di criticità legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica derivanti anche dal minor tasso di occupazione dei posti letto autorizzati".

3. All'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019- 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 67 è sostituito dal seguente:

"67. Ai fini della programmazione regionale, per consentire la rivalutazione del fabbisogno complessivo di strutture residenziali per anziani non autosufficienti, è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sino al 31 dicembre 2021.";

b) alla fine del comma 69 sono aggiunte le parole: "entro sei mesi dall'adozione dell'atto aziendale";

c) al comma 70 le parole "della costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'adozione dell'atto aziendale".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20-bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).".

5. All'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: ", nonché l'importo massimo di contributo riconoscibile a posto letto";

b) al comma 3 le parole "30 novembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021" e le parole "30 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

c) al comma 3 la parola "sostenute" è soppressa.

6. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), dopo le parole "anno 2020" sono inserite le seguenti: "e 2021" e dopo le parole "anno 2019" sono inserite le seguenti: "e 2020".

 

     Art. 9. Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie.

1. A seguito dell'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del nuovo regime relativo agli obblighi di finanza pubblica previsto per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), non si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il regime sanzionatorio previsto dall'articolo 20, comma 10, della legge regionale 18/2015 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2020.

2. Le comunità previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono tenute al raggiungimento degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 20/2020, a decorrere dal quarto anno successivo alla loro costituzione.

3. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

4. In considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi dei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati di duecentosettanta giorni gli organi di revisione economico-finanziaria in scadenza nel 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015 [7].

5. I Comuni, anche se con organo di revisione in scadenza nel 2021, che hanno ricevuto la comunicazione delle rose dei nominativi sorteggiati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015 entro il 31 dicembre 2020 e che, entro la medesima data, non hanno ancora provveduto alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria, possono adottare l'atto di nomina entro il 30 giugno 2021, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, primo periodo, della legge regionale 18/2015.

6. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale denominato "Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di un percorso ciclabile per mountain bike lungo la Val Dogna e la Val Saisera)" previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità della Val Dogna e di una struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera)";

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale denominato "Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con pista ciclabile Alpe Adria" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di un percorso ciclabile nella Val Dogna e collegamento con la pista ciclabile Alpe Adria (realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità della Val Dogna e di una struttura a servizio del cicloturismo nella Val Saisera)";

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato "Transitabilità su strade comunali e ricognizione delle infrastrutture in relazione alla loro praticabilità (comprende tutti i Comuni dell'Unione)" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Transitabilità su strade comunali e ricognizione delle infrastrutture in relazione alla loro praticabilità e completamento rotatoria su SR13".

7. Alla Tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 come di seguito indicato:

a) con riferimento all'intervento n. 18, l'oggetto "Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento sismico normativo della scuola primaria e secondaria di via della Madonnina a Fogliano Redipuglia" è sostituito dal seguente: "Progettazione dell'Intervento di costruzione della nuova scuola primaria e secondaria di primo grado di Fogliano Redipuglia";

b) con riferimento all'intervento n. 83, l'oggetto "Restauro pavimentazione della "Camera Sacra" dell'Ara Pacis a Medea" è sostituito dal seguente: "Sistemazione della Scalinata di Sant'Antonio a Medea".

8. Il procedimento per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali, sciolte a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 27, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 21/2019, è concluso, entro il 31 maggio 2021, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte dei consigli dei Comuni partecipanti all'Unione. Si considera approvato il bilancio finale di liquidazione che riceve il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consigli comunali.

9. A decorrere dal 1° giugno 2021, i rapporti giuridici pendenti e i procedimenti che non sono stati conclusi nel termine di cui al comma 8 e che non possono essere trasferiti ai Comuni partecipanti all'Unione, sono trasferiti al Comune individuato in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, presso il quale può essere costituito apposito ufficio stralcio.

10. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Carso Isonzo Adriatico nel GAL Carso Scarl sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società e compresi nell'ambito territoriale dell'Unione medesima.

11. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale Tagliamento nel Consorzio per la scuola Mosaicisti del Friuli con sede a Spilimbergo sono attribuite alla Comunità di montagna nella quale risulterà collocato il Comune di Spilimbergo in esito alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).

12. Le risorse assegnate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36, 37 e 38, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture nonché delle scuole primarie e secondarie [8].

 

     Art. 10. Funzione pubblica.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2020.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli-Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli-Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2020.

3. L'articolo 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

4. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo del comma 20 le parole: ", ed è attuata in via sperimentale per un periodo di sei anni; durante detto periodo non è corrisposta al personale regionale l'indennità di mensa di cui all'articolo 54-bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)" sono soppresse;

b) il comma 21 è abrogato.

5. Nei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 29 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), compresi quelli che prevedono l'utilizzo della modalità telematica, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di incentivo, nonché ogni successivo ulteriore atto o documento a essi correlato, possono essere presentati, per conto del richiedente, anche da soggetto da questi delegato, allegando la procura rilasciata su carta semplice sottoscritta e accompagnata dalla copia di idoneo documento di identità del delegante in corso di validità.

6. Nei procedimenti di cui al comma 5 la mancata allegazione del documento di identità da parte del richiedente o del soggetto da questi delegato, qualora prevista, può essere sempre sanata.

 

     Art. 11. Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.

1. Attesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2022 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro [9].

2. Non è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica [10].

3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete [11].

4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza è prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2021.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2022, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[5] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[7] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[8] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23. La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2022, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui disciplina l’importo annuo minimo del canone dovuto per l’utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2022, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 2022, n. 112, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.