§ 5.8.36 - D.P.G.R. 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.
Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:07/12/2016
Numero:0236


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Definizione dei sistemi bibliotecari)
Art. 3.  (Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi)
Art. 4.  (Modifiche dell’assetto dei sistemi)
Art. 5.  (Requisiti minimi e tipologia delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 6.  (Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 7.  (Revisione delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 8.  (Tipologia delle attività finanziabili)
Art. 9.  (Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)
Art. 10.  (Istruttoria delle domande e procedimento di assegnazione dei contributi)
Art. 11.  (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi per i sistemi)
Art. 12.  (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale)
Art. 13.  (Determinazione dell’importo dei contributi)
Art. 14.  (Concessione e liquidazione dei contributi)
Art. 15.  (Spese ammissibili)
Art. 16.  (Tipologia delle attività finanziabili)
Art. 17.  (Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)
Art. 18.  (Istruttoria delle domande di contributo)
Art. 19.  (Determinazione, concessione e liquidazione del contributo a sostegno dell’Associazione)
Art. 20.  (Spese ammissibili al contributo a sostegno dell’Associazione)
Art. 21.  (Determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei poli SBN)
Art. 22.  (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei poli SBN)
Art. 23.  (Concessione e liquidazione dei contributi a sostegno dei poli SBN)
Art. 24.  (Spese ammissibili ai contributi a sostegno dei poli SBN)
Art. 25.  (Criteri generali di ammissibilità delle spese)
Art. 26.  (Spese non ammissibili)
Art. 27.  (Rendicontazione e rideterminazione del contributo)
Art. 28.  (Documentazione giustificativa di spesa)
Art. 29.  (Cumulo di contributi)
Art. 30.  (Documentazione comprovante la realizzazione dell’attività)
Art. 31.  (Disposizioni transitorie relative alla costituzione dei nuovi sistemi e alla concessione dei contributi per il loro sostegno)
Art. 32.  (Disposizione transitoria relativa al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 33.  (Disposizione transitoria relativa alla concessione dei contributi per il sostegno delle biblioteche di interesse regionale)
Art. 34.  (Disposizione transitoria relativa al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dell’Associazione e dei poli SBN)
Art. 35.  (Rinvio)
Art. 36.  (Entrata in vigore)


§ 5.8.36 - D.P.G.R. 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres.

Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

(B.U. 7 dicembre 2016, n. 49 - S.O. 12 dicembre 2016, n. 54)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 39 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di assetto e sviluppo della rete bibliotecaria regionale e disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti a favore dei soggetti che compongono la rete stessa.

2. In particolare, il presente regolamento definisce:

a) le caratteristiche dei sistemi bibliotecari, le modalità e i termini del procedimento per la loro costituzione e i requisiti delle biblioteche centro sistema;

b) i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e per la loro periodica revisione nonché i termini dei relativi procedimenti;

c) i criteri, le modalità e i termini dei procedimenti per la concessione, ai sensi degli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2 e 34 della legge, di contributi annui volti a sostenere:

1) l’attività dei sistemi bibliotecari;

2) l’attività delle biblioteche di interesse regionale;

3) lo sviluppo della biblioteca dell’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia e l’attività istituzionale di tale associazione;

4) l’attività svolta dai poli SBN – Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale;

d) le modalità di presentazione dei rendiconti relativi ai contributi concessi;

e) il regime transitorio necessario per assicurare il coordinato inizio, in via di prima applicazione, dei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c), numeri 1) e 2).

 

Capo II

Sistemi bibliotecari

 

     Art. 2. (Definizione dei sistemi bibliotecari)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per sistema bibliotecario, di seguito denominato sistema, un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli, o secondo le forme di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), al quale possono aderire anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale, rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a), b) e c), della legge, che assicura la cooperazione fra istituti bibliotecari e fornisce gratuitamente all’utenza servizi coordinati basati sull’ottimizzazione delle risorse economiche, su politiche di acquisto comuni, sulla

condivisione di strumenti e di risorse umane, sull’armonizzazione e sulla promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Il sistema è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) presenza di almeno cinque biblioteche di medie e piccole dimensioni situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue, nel rispetto dell’articolo 23, commi 5 e 6, della legge;

b) presenza di una biblioteca di ente locale, di seguito denominata biblioteca centro sistema, che per la quantità e la qualità dei documenti posseduti e dei servizi erogati, svolge nei confronti delle stesse un ruolo di coordinamento;

c) aggregazione dell’insieme delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base di una convenzione tipo che reca anche le disposizioni per il funzionamento del sistema. La convenzione tipo è adottata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all’articolo 32 della legge, di seguito denominata Conferenza.

3. Fermo restando il disposto dell’articolo 14 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d’utenza di dimensione sovracomunale; si intende per bacino d’utenza di dimensione sovracomunale il numero complessivo degli utenti attivi nel corso dell’anno anteriore a quello di presentazione del progetto di cui all’articolo 3, comma 1, del quale almeno il 10 per cento risulti costituito da persone residenti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la biblioteca stessa; per utenti attivi si intendono le persone che usufruiscono per almeno una volta, nell’arco di un anno solare, dei servizi della biblioteca;

b) raggiunge tutti i valori attesi degli standard obiettivo dinamici fissati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza.

4. Ai fini del presente regolamento, per obiettivi standard dinamici si intendono gli indicatori individuati come strumenti di misurazione e di valutazione della qualità dei servizi erogati dai sistemi e dalle singole biblioteche che ne fanno parte.

 

     Art. 3. (Modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi)

1. Ai fini della costituzione di un sistema, l’ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, un progetto, predisposto in collaborazione con i soggetti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l’assetto organizzativo previsto ed i rapporti interni, nonché le modalità di cooperazione e di funzionamento ed i servizi destinati all’utenza; il progetto è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).

2. Il progetto di cui al comma 1 può prefigurare l’aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

3. In relazione al disposto del comma 2, al progetto di cui al comma 1 sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro novanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi del comma 6, dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso.

4. La presentazione del progetto di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l’ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio valuta la coerenza del progetto rispetto alle caratteristiche, agli elementi e ai requisiti di cui all’articolo 2, verifica la corrispondenza dello schema di convenzione costitutiva alla convenzione tipo, accerta l’osservanza delle disposizioni relative al rapporto fra l’assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall’articolo 23, commi 5 e 6, della legge, ed acquisisce infine il parere della Conferenza.

6. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, del progetto di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). In caso di esito positivo dell’istruttoria effettuata ai sensi del comma 5, la deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, approva il progetto ed autorizza gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l’aggregazione a stipulare la convenzione costitutiva del sistema, previa trasmissione al Servizio delle dichiarazioni con cui i rappresentanti degli enti gestori stessi attestano che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema, ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui al comma 3; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

7. Il Servizio provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’Elenco dei sistemi, che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione, unitamente all’Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui all’articolo 7, comma 4.

 

     Art. 4. (Modifiche dell’assetto dei sistemi)

1. Tutte le modifiche dell’assetto dei sistemi sono previamente comunicate al Servizio.

2. Le modifiche di un sistema che causano il venir meno delle caratteristiche, degli elementi e dei requisiti di cui all’articolo 2 nonché le modifiche della convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 3, comma 6, che ne determinano la non rispondenza alla convenzione tipo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), comportano l’esclusione dai contributi di cui all’articolo 8.

3. Qualora una o più biblioteche di ente locale intendano aderire a un sistema, i rispettivi enti gestori ne danno comunicazione al Servizio, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al rapporto fra l’assetto dei sistemi e quello delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, come recate dall’articolo 23, commi 5 e 6, della legge.

4. Qualora il Servizio non comunichi agli enti gestori delle biblioteche, interessate ad aderire a un sistema, l’esito negativo della verifica di cui al comma 3 entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma medesimo, le biblioteche stesse possono inoltrare la proposta di adesione all’ente gestore della biblioteca centro sistema, ai fini della sua accettazione.

 

Capo III

Biblioteche di interesse regionale

 

     Art. 5. (Requisiti minimi e tipologia delle biblioteche di interesse regionale)

1. Possono essere riconosciute come biblioteche d’interesse regionale le biblioteche ubicate nel territorio regionale, non aderenti ad alcun sistema, gestite da enti pubblici o privati, che forniscono servizi gratuiti all’utenza e rientrano, in ragione della natura dell’attività da esse svolta, nelle seguenti tipologie:

a) biblioteche di conservazione;

b) biblioteche specializzate;

c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) biblioteche di conservazione: quelle dotate di fondi bibliografici e documentari unici e di grande valore storico, che svolgono prevalentemente un’attività di tutela e di valorizzazione di tali fondi, anche mediante la realizzazione di interventi conservativi e di restauro, e che offrono servizi a un’utenza specializzata;

b) biblioteche specializzate: quelle che operano prevalentemente per la conservazione e l’incremento delle proprie collezioni librarie e documentali riguardanti un particolare settore del sapere;

c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale: quelle che sono utilizzate da particolari fasce di utenza quali, a titolo esemplificativo, i soggetti portatori di handicap, e da minoranze linguistiche.

 

     Art. 6. (Criteri e modalità procedurali per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)

1. Gli enti pubblici o privati gestori di una biblioteca dotata dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, e rientrante in una delle tipologie ivi indicate, interessati ad ottenerne la qualifica di biblioteca di interesse regionale, presentano al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° e il 31 gennaio, domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da una relazione illustrativa delle caratteristiche della biblioteca stessa e del suo patrimonio e da un prospetto con i dati inerenti alla sua attività, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Nel caso in cui l’ente gestore sia un’associazione o una fondazione, alla domanda sono allegati anche copia conforme agli originali dell’atto costitutivo e dello statuto, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l’elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell’Amministrazione regionale, oppure se variati successivamente all’ultima trasmissione.

3. La presentazione della domanda di riconoscimento di cui al comma 1 e le successive comunicazioni tra il Servizio e l’ente gestore interessato sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Sono inammissibili le domande:

a) non inviate nell’arco temporale previsto al comma 1 per la loro presentazione;

b) finalizzate al riconoscimento di biblioteche prive dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1;

c) non corredate della relazione illustrativa e del prospetto di cui al comma 1;

d) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente gestore interessato;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa sia decorso inutilmente.

6. Il Servizio, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità della domanda e procede alla sua valutazione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) adeguata estensione dell’orario di apertura al pubblico, che non deve essere inferiore ad una media annua di 25 ore settimanali;

b) ampio sviluppo dell’attività di catalogazione del patrimonio documentario complessivo, attuata attraverso la messa in rete dei relativi dati bibliografici, che deve riguardare almeno il 50 per cento del patrimonio medesimo;

c) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, di programmi di incremento di detto patrimonio comportanti l’acquisizione di opere di grande interesse storico culturale o di uno o più fondi documentari, funzionali al proprio settore di competenza;

d) realizzazione, nei tre anni antecedenti alla domanda, in collaborazione con Università degli Studi o istituti specializzati, di almeno due iniziative divulgative, di studio o di ricerca nel proprio settore di competenza;

e) presenza di almeno una figura professionale specializzata in ambito biblioteconomico;

f) presenza della carta dei servizi della biblioteca;

g) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati alla consultazione del patrimonio documentario custodito e per l’accesso elettronico alle fonti di informazione disponibili in rete.

7. Nel corso dell’istruttoria il Servizio effettua anche un sopralluogo presso la sede della biblioteca, allo scopo di verificare la sussistenza del requisito di cui al comma 6, lettera g).

8. A seguito dell’istruttoria il Servizio elabora e sottopone al parere della Conferenza una relazione conclusiva recante, per ciascuna delle domande pervenute, gli esiti degli accertamenti e delle verifiche svolte ai sensi dei commi 6 e 7.

9. Il procedimento si conclude con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento, da parte del Servizio, della domanda di cui al comma 1, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000. In caso di esito positivo la deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Servizio provvede inoltre a comunicare ai singoli enti gestori interessati il provvedimento finale.

10. Qualora il Servizio rilevi, previa effettuazione di apposito sopralluogo, che una biblioteca già riconosciuta di interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui al comma 6, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentita la Conferenza, alla revoca del riconoscimento stesso.

11. Ai fini dell’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6 e dei sopralluoghi previsti dai commi 7 e 10, il Servizio si avvale della collaborazione e della consulenza tecnico-scientifica dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato ERPAC.

12. Il Servizio cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, adeguandolo all’esito dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 9 e 10.

 

     Art. 7. (Revisione delle biblioteche di interesse regionale)

1. Il Servizio effettua la revisione periodica delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, verificando la permanenza dei requisiti minimi di cui all’articolo 5, comma 1, e degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 6, comma 6.

2. A tal fine il Servizio provvede, entro il 31 gennaio del terzo esercizio successivo a quello della precedente revisione, a raccogliere gli elementi necessari per la verifica di cui al comma 1, mediante l’acquisizione dei relativi dati aggiornati forniti dalle stesse biblioteche interessate, nonché mediante lo svolgimento di appositi sopralluoghi, effettuati con la collaborazione dell’ERPAC.

3. Sulle risultanze dell’istruttoria svolta dal Servizio viene acquisito il parere della Conferenza.

4. A conclusione del procedimento di revisione, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, vengono disposte le conferme ovvero le revoche dei provvedimenti di riconoscimento, ed è approvato l’Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, che è successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

 

Capo IV

Contributi ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale

 

     Art. 8. (Tipologia delle attività finanziabili)

1. I contributi destinati ai sistemi e alle biblioteche di interesse regionale sono volti a sostenere:

a) l’incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio;

b) l’aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica;

c) l’attività di catalogazione;

d) la realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all’utenza;

e) l’adeguamento degli arredi.

2. Gli enti gestori delle biblioteche centro sistema possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 30 per cento dell’importo concesso, per sostenere le spese di parte corrente relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.

3. Gli enti gestori delle biblioteche di interesse regionale possono utilizzare i contributi di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo concesso, anche per l’acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche stesse.

 

     Art. 9. (Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al presente Capo, gli enti gestori dei sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 3 e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6 presentano domanda al Servizio, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell’anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico, nell’ambito della tipologia di attività indicata all’articolo 8, comma 1;

b) piano finanziario preventivo, che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui all’articolo 15, nei limiti delle percentuali massime fissate dall’articolo stesso nonché dall’articolo 8, commi 2 e 3, e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell’anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell’ambito della tipologia di attività indicata all’articolo 8, comma 1;

d) prospetto recante i dati di funzionamento e gli altri elementi necessari per l’applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12;

e) nel caso di biblioteche di interesse regionale gestite da enti privati aventi forma giuridica di associazione o di fondazione, copia delle eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente gestore nonché l’elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l’eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l’assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell’importo dell’incentivo, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l’indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di aver provveduto all’annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all’identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l’assolvimento dell’imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’ente gestore della biblioteca centro sistema o della biblioteca di interesse regionale.

3. Al fine di agevolare la redazione delle domande, possono essere adottati appositi modelli con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito istituzionale della Regione.

4. Sono inammissibili le domande:

a) presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 1;

b) presentate da soggetti diversi dagli enti gestori dei sistemi e delle biblioteche di interesse regionale;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente gestore interessato;

d) non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

5. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

 

     Art. 10. (Istruttoria delle domande e procedimento di assegnazione dei contributi)

1. Il Servizio, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all’articolo 8, comma 1, e l’ammissibilità delle spese previste.

2. Tutte le domande risultate ammissibili a seguito dell’attività istruttoria di cui al comma 1 sono ammesse a finanziamento mediante l’assegnazione di un contributo il cui importo è determinato, ai sensi dell’articolo 13, in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dagli articoli 11 e 12.

3. A conclusione dell’istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:

a) l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;

b) l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

4. Entro quindici giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l’accettazione del contributo nonché l’indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d’investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

 

     Art. 11. (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi per i sistemi)

1. Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi da assegnare agli enti gestori dei sistemi le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall’applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) numero dei residenti nel territorio dei Comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate: fino a un massimo di 30/100 punti;

b) raggiungimento, da parte del sistema, dei valori degli standard obiettivo dinamici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), nell’anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 30/100 punti;

c) numero delle biblioteche aggregate, compresa la biblioteca centro sistema: fino a un massimo di 10/100 punti;

d) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 10/100 punti;

e) presenza, nel sistema, di biblioteche situate nel territorio di Comuni appartenuti a Comunità montane: fino a un massimo di 10/100 punti;

f) numero delle iniziative realizzate nell’anno precedente alla domanda per la promozione della lettura per adulti, ragazzi e bambini: fino a un massimo di 10/100 punti.

2. Nell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell’allegato A, facendo riferimento, per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera a), ai dati risultanti dall’ultima rilevazione ISTAT, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere b), d) ed f), ai dati relativi al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di contributo e, per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere c) ed e), all’assetto del sistema al momento della presentazione della domanda.

 

     Art. 12. (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi per le biblioteche di interesse regionale)

1. Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi da assegnare agli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale le cui domande di contributo sono state ritenute ammissibili, a ciascuna delle domande stesse è attribuito un punteggio complessivo risultante dall’applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) entità del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;

b) livello di catalogazione on line del patrimonio documentario complessivo: fino a un massimo di 30/100 punti;

c) presenza di un consistente patrimonio librario antico, raro e di pregio: fino a un massimo di 20/100 punti;

d) numero delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate nell’anno precedente alla domanda: fino a un massimo di 20/100 punti.

2. Nell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell’allegato B, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 13. (Determinazione dell’importo dei contributi)

1. La misura del contributo da assegnare a ciascun beneficiario è determinata in proporzione alla somma dei punti da esso ottenuti in applicazione dei criteri di cui agli articoli 11 e 12.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti a tutte le domande ritenute ammissibili.

3. L’importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l’importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Nel caso in cui l’importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l’importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L’importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

 

     Art. 14. (Concessione e liquidazione dei contributi)

1. Il contributo, determinato ai sensi dell’articolo 13, è concesso entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all’articolo 10, comma 4.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell’intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

 

     Art. 15. (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle attività finanziabili di cui all’articolo 8, comma 1:

a) ai fini dell’incremento del patrimonio documentario e librario, anche antico, raro e di pregio, sono ammissibili le spese per:

1) l’acquisto di libri, materiale multimediale e altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale, per adulti, ragazzi e bambini;

2) la sottoscrizione e il rinnovo di periodici, anche in formato elettronico, con particolare riguardo per le pubblicazioni locali;

3) l’acquisto di materiale documentario dedicato ai portatori di handicap, con particolare riferimento alle persone non vedenti e ipovedenti, ivi compreso l’acquisto degli strumenti necessari per rendere fruibile questa tipologia di documenti;

4) la realizzazione di lavori di restauro del materiale librario e di rilegatura dei periodici; la realizzazione di lavori di digitalizzazione; la pubblicazione di studi e ricerche sui materiali documentari posseduti e l’acquisizione di strumenti bibliografici necessari alla loro catalogazione;

5) l’acquisizione di testimonianze e di documenti di interesse locale;

b) ai fini dell’aggiornamento della dotazione tecnologica ed informatica, sono ammissibili le spese per:

1) il rinnovo del canone annuale del software gestionale e degli applicativi correlati; la migrazione dei dati tra gestionali diversi e l’aggiornamento del software stesso; la formazione del personale addetto a tali operazioni;

2) l’acquisto o il noleggio di materiale hardware e di altre apparecchiature quali, a titolo esemplificativo, stampanti, tablet, e-reader, videoproiettori, schermi, lavagne luminose interattive, fotocopiatrici, scanner, lettori ottici;

3) l’acquisto di attrezzature che favoriscono e agevolano la circolazione documentaria quali, a titolo esemplificativo, postazioni per l'autoprestito, box per la restituzione automatica dei documenti, apparecchiature antitaccheggio;

4) la realizzazione di strumenti informatici volti alla promozione della biblioteca di interesse regionale o del sistema e delle sue attività quali, a titolo esemplificativo, portali web dedicati; la formazione del personale impegnato nella realizzazione degli strumenti suddetti; la creazione di un sistema unico di iscrizione degli utenti valido per tutte le biblioteche del sistema;

5) l'acquisto di postazioni informatiche e dei relativi sistemi di gestione controllata per favorire l'accesso libero e gratuito di internet da parte degli utenti;

c) ai fini del sostegno all’attività di catalogazione, sono ammissibili le spese per il personale esterno impiegato nella attività di catalogazione on line del materiale bibliografico posseduto;

d) ai fini della realizzazione di progetti innovativi e qualificati per il miglioramento dei servizi all’utenza e in particolare per le attività di promozione della lettura, sono ammissibili le spese per:

1) il pagamento di compensi dovuti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell’ente beneficiario;

2) il pagamento di rimborsi di spese viaggio, di vitto e di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui al punto n. 1), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;

3) il pagamento di compensi ad altri soggetti coinvolti nei progetti; prestazioni di consulenza e di sostegno fornite da professionisti esterni e forniture di servizi, che risultano indispensabili e direttamente correlate ai progetti stessi; la progettazione e la realizzazione dell’attività rendicontata sono appaltabili ad un medesimo soggetto solo entro il limite del 30 per cento dell’importo del contributo;

4) l’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dei progetti; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dei progetti, esclusa la spesa per il loro riscatto; l’allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione dei progetti; il trasporto o la spedizione di materiale documentario, nonché di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

5) la realizzazione di iniziative e la produzione di materiali promozionali finalizzati a pubblicizzare il sistema bibliotecario o la biblioteca di cui trattasi e le sue attività, ivi compresi, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti, locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;

6) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell’importo del contributo;

e) ai fini dell’adeguamento degli arredi sono ammissibili le spese per:

1) l’acquisto di scaffali, reggilibri, espositori, tavoli, sedie, postazioni multimediali per l’utenza, box, carrelli ed altri arredi necessari al funzionamento della biblioteca;

2) l’acquisto di materiali ed elementi d’arredo per la sezione ragazzi, con particolare riguardo all’allestimento degli spazi dedicati agli utenti più piccoli;

3) l’adeguamento della segnaletica interna ed esterna della biblioteca, compresi il pagamento di compensi per studi preliminari e incarichi di progettazione grafica e il pagamento di forniture di servizi per la realizzazione dei materiali.

2. Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per le finalità di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, entro i limiti massimi ivi indicati.

 

Capo V

Contributi a sostegno dell’Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia AIB e dei poli SBN–Servizio Bibliotecario Nazionale

 

     Art. 16. (Tipologia delle attività finanziabili)

1. I contributi volti a promuovere e sostenere l’Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia (AIB), di seguito denominata Associazione, sono destinati, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

a) lo sviluppo della biblioteca dell’Associazione;

b) lo svolgimento dei compiti istituzionali.

2. I contributi volti a sostenere i poli SBN–Servizio Bibliotecario Nazionale, riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presenti nel territorio regionale, di seguito denominati poli SBN, sono destinati, ai sensi dell’articolo 34 della legge, al finanziamento delle attività aventi ad oggetto:

a) l’implementazione e l’accrescimento del patrimonio informativo nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale;

b) la prestazione di servizi alle biblioteche aderenti.

 

     Art. 17. (Modalità e termine di presentazione della domanda di contributo)

1. Ai fini dell’accesso ai contributi, l’Associazione e gli enti gestori dei poli SBN presentano domanda al Servizio esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 novembre dell’anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. La domanda di contributo, sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) programma annuale di attività, recante la specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare;

b) piano finanziario preventivo che indichi le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste per la realizzazione del programma annuale di attività, e specifichi i costi previsti per il medesimo scopo, distinti fra spese di investimento e spese di parte corrente e ripartiti nelle voci di spesa ammissibili di cui agli articoli 20, commi 2 e 3, e 24, e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 25;

c) relazione riepilogativa di tutte le attività e le iniziative svolte nell’anno precedente, ancorché non finanziate, rientranti nell’ambito della tipologia di attività indicata all’articolo 16;

d) per quanto riguarda l’Associazione, copia delle eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto nonché l’elenco nominativo di coloro che rivestono le cariche sociali, qualora non già in possesso del Servizio;

e) per quanto riguarda i poli SBN, prospetto recante i dati necessari per l’applicazione dei criteri di cui all’articolo 22;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l’eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l’assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell’importo dell’incentivo, ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, con le relative motivazioni;

3) l’indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di aver provveduto all’annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all’identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l’assolvimento dell’imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

g) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione o dell’ente gestore del polo SBN.

3. Sono inammissibili le domande:

a) prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) presentate dai poli SBN oltre il termine di scadenza di cui al comma 1 o non corredate della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b);

c) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC).

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica; la documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

 

     Art. 18. (Istruttoria delle domande di contributo)

1. Il Servizio, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e verifica inoltre la coerenza dei programmi annuali di attività da essi presentati rispetto alla tipologia delle attività finanziabili di cui all’articolo 16 e l’ammissibilità delle spese previste.

 

     Art. 19. (Determinazione, concessione e liquidazione del contributo a sostegno dell’Associazione)

1. L’ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sulla base del piano finanziario preventivo di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), previo accertamento della congruenza con il programma di cui all’articolo medesimo, comma 2, lettera a), e previa verifica delle spese ammissibili, in applicazione dell’articolo 20, commi 2 e 3.

2. Il contributo, determinato ai sensi del comma 1, è concesso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Con il provvedimento di concessione si provvede alla liquidazione dell’intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

 

     Art. 20. (Spese ammissibili al contributo a sostegno dell’Associazione)

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dall’Associazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa indicate ai commi 2 e 3 con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all’articolo 16, comma 1.

2. Ai fini dello sviluppo della biblioteca dell’Associazione, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) spese per l’acquisto di libri, di materiale multimediale e di altri strumenti di documentazione, compresi quelli in formato digitale nonché le pubblicazioni edite dalla segreteria nazionale dell’Associazione Italiana Biblioteche;

b) compensi a soggetti esterni per prestazioni di consulenza e di sostegno e per forniture di servizi che risultano indispensabili e direttamente correlate al funzionamento e alla gestione della biblioteca; retribuzione lorda del personale dell’Associazione impiegato per il funzionamento e la gestione della biblioteca, e relativi oneri sociali a carico dell’Associazione stessa;

c) spese per l’acquisto di materiale hardware e del software per la gestione dei servizi della biblioteca.

3. Ai fini dello lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Associazione, sono ammissibili a contributo le spese per:

a) il pagamento di compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale e conferiti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell’Associazione;

b) rimborsi delle spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera a), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali;

c) l’acquisto di materiale bibliografico, da distribuire in occasione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale;

d) rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio e per acquisto di materiali di consumo e di cancelleria sostenute dai componenti del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione e dagli associati collaboratori, in occasioni di riunioni, incontri organizzativi e iniziative di formazione, ivi comprese le spese assicurative per infortuni nell’esercizio dell’attività istituzionale;

e) l’acquisto di materiale hardware e del software da utilizzare per la gestione della segreteria dell’Associazione;

f) il pagamento di compensi ad associati per incarichi di consulenza a supporto del Comitato Esecutivo Regionale della Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nello svolgimento dell’attività istituzionale, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell’Associazione stessa;

g) l’acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione delle iniziative dell’Associazione; il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione delle iniziative, esclusa la spesa per il loro riscatto; l’allestimento di strutture architettoniche mobili, nonché il pagamento di canoni di locazione e di oneri di assicurazione per immobili utilizzati per la realizzazione delle iniziative; il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

h) la produzione di materiale promozionale finalizzato a pubblicizzare l’attività dell’Associazione, a titolo esemplificativo: il pagamento di compensi per prestazioni di servizi relativi ad attività di ufficio stampa e addetto stampa e per incarichi di progettazione grafica; la realizzazione di inviti, locandine, volantini, striscioni, e simili; la timbratura, affissione e distribuzione del materiale promozionale; la promozione attraverso i mezzi di comunicazione, inclusi i social media;

i) la realizzazione di iniziative di rappresentanza, costituite esclusivamente da rinfreschi, catering, servizi fotografici e allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili nel limite del 5 per cento dell’importo del contributo.

 

     Art. 21. (Determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei poli SBN)

1. Le domande presentate dagli enti gestori dei poli SBN, risultate ammissibili a seguito dell’attività istruttoria preliminare, sono ammesse a finanziamento mediante l’assegnazione di un contributo il cui importo è determinato in misura proporzionale al punteggio complessivo attribuito a ciascuna di esse in applicazione dei criteri fissati dall’articolo 22.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, a ogni punto attribuito corrisponde un importo pari al quoziente ottenuto dividendo l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili nell’anno di riferimento per il numero totale dei punti attribuiti alle domande ritenute ammissibili.

3. L’importo del contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato né l’importo complessivo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento stimato è pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dei costi previsti e quello delle fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, come risultanti dal piano finanziario preventivo di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b).

4. Nel caso in cui l’importo del contributo determinato in applicazione dei commi 1 e 2 ecceda quello del fabbisogno di finanziamento stimato o l’importo complessivo delle spese ammissibili, esso viene automaticamente ridotto al minore fra i due importi suddetti. L’importo risultante da tale riduzione viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande, ovvero, nel caso in cui gli enti assegnatari siano solo due, viene interamente assegnato all’altro ente.

5. A conclusione dell’istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro il termine massimo di centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione vengono approvati:

a) l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato;

b) l’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

6. Entro quindici giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 3, il Servizio ne informa per iscritto i beneficiari, invitandoli a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a trenta giorni, una comunicazione recante l’accettazione del contributo nonché l’indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d’investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande.

 

     Art. 22. (Criteri funzionali alla determinazione dell’importo dei contributi a sostegno dei poli SBN)

1. Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi da assegnare ai poli SBN, alle rispettive domande è attribuito un punteggio complessivo risultante dall’applicazione dei seguenti criteri e relativi punteggi massimi:

a) entità del patrimonio complessivo catalogato: fino a un massimo di 10/20 punti;

b) numero delle biblioteche aderenti: fino a un massimo di 10/20 punti;

2. Nell’applicazione dei criteri di cui al comma 1 si considerano gli indicatori e i relativi punteggi elencati nell’allegato C, facendo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda di contributo.

 

     Art. 23. (Concessione e liquidazione dei contributi a sostegno dei poli SBN)

1. I contributi sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Servizio, della comunicazione di cui all’articolo 21, comma 6.

2. Con il decreto di concessione si provvede alla liquidazione dell’intero ammontare del contributo concesso, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

 

     Art. 24. (Spese ammissibili ai contributi a sostegno dei poli SBN)

1. Sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma annuale presentato dai poli SBN ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), le tipologie di spesa di seguito indicate con riferimento alle tipologie delle attività finanziabili di cui all’articolo 16, comma 2:

a) spese per l’assistenza e la manutenzione del software SBN, nonché del software di dialogo con SBN, e del relativo hardware;

b) spese per la manutenzione del catalogo del singolo polo SBN e per l’adeguamento di quello delle biblioteche che intendono aderire al medesimo polo SBN, ai fini dell’attuazione delle procedure informatiche di adesione;

c) spese per compensi relativi a incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale dei bibliotecari operanti nelle biblioteche che aderiscono ai poli SBN, inclusi gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico dell’ente gestore;

d) rimborsi di spese di viaggio, di vitto, di alloggio e per ospitalità a favore dei soggetti di cui alla lettera c), in misura non superiore a quella prevista per i dipendenti regionali.

 

Capo VI

Disposizioni comuni ai Capi IV e V

 

     Art. 25. (Criteri generali di ammissibilità delle spese)

1. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, corrispondono ai i seguenti criteri generali:

a) essere pertinenti alle attività finanziabili, come indicate agli articoli 8 e 16;

b) essere generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell’anno per il quale viene presentata la domanda di contributo ed essere chiaramente riferibili a tale periodo;

c) essere pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

 

     Art. 26. (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l’acquisto di beni immobili, di beni mobili registrati o di beni strumentali ammortizzabili, fatto salvo il disposto dell’articolo 15, comma 1, lettere b) ed e), e dell’articolo 20, comma 2, lettera c), e comma 3, lettera e);

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari;

j) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

 

     Art. 27. (Rendicontazione e rideterminazione del contributo)

1. Ai fini della rendicontazione dell’impiego del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di concessione del contributo, la documentazione giustificativa della spesa prevista dall’articolo 41 della legge regionale 7/2000, o la documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge medesima, accompagnata da una relazione descrittiva dell’impiego del contributo stesso e dalla dichiarazione di cui all’articolo 29, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo massimo di quattro mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai sensi dell’articolo 45, comma 2, della legge, i beneficiari rendicontano nel limite dell’importo del contributo concesso.

4. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 15, 20, 24, 25 e 26.

5. Rispetto agli importi delle spese previste, come indicati nel piano finanziario preventivo presentato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), e dell’articolo 17, comma 2, lettera b), sono ammesse a rendiconto compensazioni tra le diverse tipologie delle spese ammissibili indicate agli articoli 15, 20 e 24, purché risultino rispettati i limiti massimi di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, e risultino invariate la quota destinata a spese di parte corrente e la quota destinata a spese di investimento, come indicate dai singoli beneficiari con le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 6, e specificate dall’Associazione con il medesimo piano finanziario preventivo di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b).

6. Qualora, in sede di rendicontazione, si accerti che:

a) l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all’ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;

b) l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all’ammontare del contributo concesso, il contributo è rideterminato in misura pari all’importo della spesa rendicontata e, nel caso in cui il beneficiario non rientri fra le categorie di enti indicati all’articolo 51 della legge regionale 7/2000, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi di mora a partire dall’inutile decorso del termine fissato dal Servizio per la restituzione della somma stessa;

c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, il contributo è rideterminato in misura pari al fabbisogno di finanziamento accertato;

d) l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50 per cento dell’ammontare del contributo concesso, il decreto di concessione del contributo è revocato.

7. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito istituzionale della Regione la relativa modulistica.

 

     Art. 28. (Documentazione giustificativa di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l’avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E’ ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato nonché la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli le fatture o gli altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il cedolino stipendio o la Certificazione Unica (CU) o il modulo F24 relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento in cui risulti il numero di telefono ricaricato.

 

     Art. 29. (Cumulo di contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per le stesse finalità e la medesima

annualità.

2. In sede di rendicontazione l’ente beneficiario presenta una dichiarazione attestante l’entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per le stesse finalità e per la medesima annualità.

3. Qualora la sopravvenienza di ulteriori contributi pubblici o finanziamenti privati comporti la diminuzione del fabbisogno di finanziamento stimato, il contributo è conseguentemente rideterminato.

 

     Art. 30. (Documentazione comprovante la realizzazione dell’attività)

1. I beneficiari tengono a disposizione del Servizio presso la propria sede, per i tre anni successivi alla data di concessione del contributo, la documentazione comprovante la realizzazione dell’attività finanziata, da cui emerga l’evidenza data alla contribuzione regionale, come a titolo esemplificativo rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web.

 

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie relative alla costituzione dei nuovi sistemi e alla concessione dei contributi per il loro sostegno)

1. In via di prima applicazione, ai fini della costituzione e del finanziamento dei nuovi sistemi si osservano le seguenti disposizioni:

a) la Giunta regionale provvede all’approvazione della convenzione tipo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), e alla definizione degli standard obiettivo dinamici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) nell’anno 2017, i progetti di cui all’articolo 3, comma 1, corredati dello schema di convenzione costitutiva del sistema e delle dichiarazioni di cui alla lettera d) del presente comma, sono presentati al Servizio tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 15 aprile; i progetti che pervengono al Servizio privi di detta documentazione o dopo tale termine non sono presi in considerazione, e sono archiviati;

c) il progetto di cui all’articolo 3, comma 1 può prefigurare l’aggregazione solo di biblioteche che, in caso di positiva conclusione del procedimento, si prevede non risulteranno fare parte di alcun altro sistema a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera f);

d) in relazione al disposto della lettera c), al progetto di cui all’articolo 3, comma 1, sono allegate le dichiarazioni con le quali i rappresentanti degli enti gestori delle biblioteche interessate alla costituzione del sistema si impegnano a far recedere le biblioteche stesse, entro quarantacinque giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di positiva conclusione del procedimento ai sensi della lettera f), dagli altri sistemi di cui esse eventualmente facciano parte al momento della presentazione del progetto stesso;

e) allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2017, gli enti che presentano i progetti finalizzati alla costituzione di nuovi sistemi trasmettono al Servizio, entro il termine del 15 aprile, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente e corredata della documentazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande presentate dopo il suddetto termine, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), o relative a sistemi per i quali non sono trasmesse al Servizio le dichiarazioni di cui alla lettera g) entro il termine ivi previsto;

f) la deliberazione della Giunta regionale che conclude il procedimento ai sensi dell’articolo 3, comma 6, è adottata entro il 30 giugno, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000;

g) entro dieci giorni dalla data della deliberazione di cui alla lettera f), in caso di positiva conclusione del procedimento il Servizio invita gli enti gestori delle biblioteche di cui è prevista l’aggregazione a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a sessanta giorni, una dichiarazione attestante che le rispettive biblioteche non fanno parte di alcun altro sistema ed eventualmente che è intervenuto il recesso oggetto della dichiarazione di impegno di cui alla lettera d); la mancata trasmissione della suddetta dichiarazione comporta l’inammissibilità della domanda di contributo;

h) lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi è determinato ripartendo metà dell’ammontare delle risorse disponibili in proporzione al numero dei residenti nel territorio dei Comuni in cui hanno sede la biblioteca centro sistema e le altre biblioteche aggregate, secondo l’ultima rilevazione ISTAT, e l’altra metà in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all’articolo 13, comma 3;

i) entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per l’invio delle dichiarazioni di cui alla lettera g), il Servizio informa per iscritto i beneficiari in merito all’importo del contributo loro assegnato ai sensi della lettera h), e li invita a trasmettere, entro un termine perentorio fissato dal Servizio stesso, e comunque non superiore a quindici giorni, una comunicazione recante l’accettazione del contributo nonché l’indicazione della relativa quota destinata alle spese di parte corrente e della quota destinata alle spese d’investimento; il beneficiario che non provvede a detta comunicazione entro il termine viene escluso dal contributo e il relativo importo viene ripartito fra gli altri enti assegnatari, in proporzione al punteggio attribuito alle rispettive domande;

j) i contributi sono concessi agli enti gestori dei nuovi sistemi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera i) e sono integralmente erogati, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un’unica soluzione a seguito di richiesta dell’ente beneficiario, corredata di copia della convenzione costitutiva del sistema, sottoscritta ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della legge;

k) sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente il procedimento ai sensi della lettera f) ed il 31 dicembre 2017;

l) gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’impiego del contributo, le tipologie delle spese non ammissibili, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l’entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

 

     Art. 32. (Disposizione transitoria relativa al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale)

1. Nell’anno 2017, gli enti gestori di biblioteche per le quali sono interessati a ottenere la qualifica di biblioteca di interesse regionale presentano al Servizio la domanda di riconoscimento, con le modalità di cui all’articolo 6, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio; i provvedimenti di conclusione del procedimento previsti dall’articolo 6, comma 9, sono adottati entro il 31 maggio, fatti salvi i casi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 16 bis della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 33. (Disposizione transitoria relativa alla concessione dei contributi per il sostegno delle biblioteche di interesse regionale)

1. In via di prima applicazione, gli enti gestori di biblioteche che presentano domanda di riconoscimento ai sensi degli articoli 6 e 32, allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2017 trasmettono al Servizio, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 28 febbraio, anche la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, e corredata della documentazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b), f) e g); sono inammissibili le domande non presentate nel suddetto periodo, o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC), o prive della sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente richiedente, o non corredate della documentazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

2. Lo specifico importo del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori delle nuove biblioteche riconosciute è determinato ripartendo l’ammontare delle risorse disponibili in proporzione al rispettivo fabbisogno di finanziamento stimato, come definito all’articolo 13, comma 3; i contributi sono concessi, previo espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 10, comma 4, entro novanta giorni dalla positiva conclusione del procedimento di cui all’articolo 6.

3. Sono ammissibili a rendiconto le spese generate nel periodo intercorrente tra la data della deliberazione della Giunta regionale che conclude positivamente, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, il procedimento di riconoscimento ed il 31 dicembre 2017.

4. Gli ulteriori criteri generali di ammissibilità delle spese, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’impiego dei contributi stessi, le tipologie delle spese non ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, il termine e le modalità di presentazione del rendiconto, l’entità della spesa da rendicontare nonché i casi di rideterminazione del contributo sono stabiliti dagli articoli 14, comma 2, 15, 25, comma 1, lettere a) e c), 26 e 27; si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30.

 

     Art. 34. (Disposizione transitoria relativa al termine di presentazione delle domande di contributo da parte dell’Associazione e dei poli SBN)

1. Allo scopo di poter accedere ai finanziamenti previsti per l’anno 2017, l’Associazione e i poli SBN presentano al Servizio la domanda di contributo entro il termine perentorio del 28 febbraio; le modalità di presentazione delle domande, le cause di inammissibilità delle stesse e le modalità di acquisizione, da parte del Servizio, della documentazione integrativa eventualmente necessaria sono stabilite dall’articolo 17.

 

     Art. 35. (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 36. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATI