§ 1.4.37 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.
Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:12/12/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Assetto istituzionale)
Art. 3.  (Principi)
Art. 4.  (Piano di riordino territoriale)
Art. 4 bis.  (Regime differenziato per la valle del fiume Fella)
Art. 4 ter.  Piano di riordino territoriale
Art. 5.  (Unioni territoriali intercomunali)
Art. 6.  (Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali)
Art. 6 bis.  (Modalità di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali)
Art. 7.  (Disposizioni per la costituzione delle Unioni)
Art. 7 bis.  (Fusioni delle Unioni)
Art. 8.  (Programma annuale delle fusioni di Comuni)
Art. 9.  (Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni)
Art. 10.  (Statuti)
Art. 11.  (Regolamenti)
Art. 12.  (Organi dell'Unione)
Art. 13.  (Assemblea)
Art. 14.  (Presidente)
Art. 15.  (Organo di revisione)
Art. 16.  (Commissioni intercomunali)
Art. 17.  (Piano dell'Unione)
Art. 18.  (Direttore generale)
Art. 19.  (Organizzazione degli uffici e dei servizi)
Art. 19 bis.  (Personale dell'Unione)
Art. 20.  (Subambiti)
Art. 21.  (Assemblee di comunità linguistica)
Art. 22.  (Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)
Art. 23.  (Funzioni esercitate dall'Unione)
Art. 24.  (Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione)
Art. 25.  (Altre disposizioni in materia di funzioni)
Art. 26.  (Funzioni comunali esercitate dall'Unione)
Art. 27.  (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata)
Art. 27 bis.  (Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali)
Art. 28.  (Delega di funzioni comunali all'Unione)
Art. 29.  (Regime differenziato)
Art. 30.  (Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione
Art. 31.  (Sportello per il cittadino)
Art. 32.  (Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali)
Art. 33.  (Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni)
Art. 34.  (Atto di ricognizione)
Art. 35.  (Piano di subentro)
Art. 35 bis.  (Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie)
Art. 35 ter.  disposizioni in materia di garanzie
Art. 35 quater.  disposizioni organizzative
Art. 36.  (Soppressione delle Comunità montane)
Art. 37.  (Procedura di ricognizione)
Art. 38.  (Piano di successione e subentro)
Art. 38 bis.  (Disposizioni speciali in materia di subentro)
Art. 39.  (Trasformazione delle Comunità montane in Unioni)
Art. 40.  (Scioglimento di forme collaborative)
Art. 41.  (Riforma della finanza locale)
Art. 42.  (Supporto finanziario regionale agli enti locali)
Art. 43.  (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
Art. 44.  (Attività della Centrale unica)
Art. 44 bis.  (Destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014)
Art. 45.  (Contratti quadro)
Art. 46.  (Aggiudicazione di appalti su delega)
Art. 47.  Pianificazione biennale
Art. 48.  (Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)
Art. 49.  (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
Art. 50.  (Promozione di sistemi informatizzati)
Art. 51.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2000 )
Art. 52.  (Clausola valutativa)
Art. 53.  (Prima programmazione delle attività della Centrale unica)
Art. 54.  (Dotazioni e forme di collaborazione)
Art. 55.  (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)
Art. 55 bis.  (Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia)
Art. 55 ter.  Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato
Art. 56.  (Trasferimento di personale all'Unione)
Art. 56 bis.  (Adeguamento del Piano di riordino territoriale)
Art. 56 ter.  Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni
Art. 56 quater.  (Avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 57.  (Indice demografico)
Art. 58.  (Tutela della minoranza linguistica slovena)
Art. 58 bis.  (Tutela delle lingue minoritarie)
Art. 59.  (Osservatorio per la riforma)
Art. 60.  (Potere sostitutivo)
Art. 61.  (Strade provinciali)
Art. 61 bis.  disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali
Art. 62.  (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006)
Art. 63.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006)
Art. 64.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006)
Art. 65.  (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006)
Art. 66.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 17/2014 )
Art. 67.  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17/2014 )
Art. 68.  (Adeguamento dei distretti sanitari)
Art. 69.  (Abrogazioni)
Art. 70.  (Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002 )
Art. 71.  (Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)
Art. 72.  (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
Art. 73.  (Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)
Art. 74.  (Norme finanziarie)


§ 1.4.37 - L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

(B.U. 17 dicembre 2014, n. 51 - S.O. n. 23)

 

TITOLO I [1]

FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità) [2]

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con la presente legge e con provvedimenti a essa collegati e successivi, anche di natura non legislativa, attua il processo di riordino del proprio territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

 

     Art. 2. (Assetto istituzionale) [3]

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallo Statuto speciale e dalla presente legge.

2. L'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali (Unioni) e la definizione delle rispettive funzioni sono orientati al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

 

     Art. 3. (Principi) [4]

1. La riorganizzazione delle forme associative tra i Comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunità locali, si realizza attraverso:

a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali più prossimi alle comunità locali;

b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;

c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della spesa;

d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite;

e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

 

TITOLO II [5]

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

CAPO I

PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE

 

     Art. 4. (Piano di riordino territoriale) [6]

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, adotta la proposta del Piano di riordino territoriale per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile che include tutti i Comuni della Regione e individua le dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 5.

2. La proposta di Piano è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) contiguità territoriale dei Comuni ricompresi nelle Unioni;

b) limite demografico minimo per ciascuna Unione pari a 40.000 abitanti ovvero pari a 30.000 abitanti qualora comprenda Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

c) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, sociali, culturali e infrastrutturali;

d) compatibilità con il territorio delle Aziende per l'assistenza sanitaria;

e) integrazione istituzionale rappresentata anche da precedenti forme associative o convenzioni.

3. La Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio delle autonomie locali entro venti giorni dalla trasmissione della deliberazione di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1:

a) i Comuni di ciascuna istituenda Unione il cui territorio sia confinante con quello di altra Unione e quelli con essi confinanti possono chiedere l'inclusione in un'Unione contermine;

b) i Comuni di cui all'articolo 6, comma 2, che non intendono aderire ad alcuna Unione ne danno comunicazione alla Regione; entro i successivi venti giorni gli stessi Comuni trasmettono una relazione nella quale viene delineata la sostenibilità dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26, a fronte della riduzione delle risorse di cui all'articolo 42.

5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono assunte dai consigli comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta.

6. Nei successivi quarantacinque giorni la Giunta regionale, acquisite le richieste e le comunicazioni dei Comuni di cui al comma 4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano di riordino territoriale, con deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle Unioni territoriali intercomunali, l'elenco dei Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione e la decorrenza della sua efficacia.

7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano, derivanti dall'applicazione del comma 4, non consentano l'osservanza dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la Giunta regionale può prescindere dagli stessi dandone adeguata motivazione provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria). La presente disposizione si applica in particolare per i Comuni nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

 

     Art. 4 bis. (Regime differenziato per la valle del fiume Fella) [7]

1. In considerazione delle peculiarità geografiche del territorio della valle del fiume Fella e in deroga ai criteri e al procedimento disciplinato dall'articolo 4, il Piano di riordino territoriale prevede la costituzione di un'Unione comprendente i Comuni già appartenenti alla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, soppressa per effetto della costituzione dei Comprensori montani di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33.

 

     Art. 4 ter. Piano di riordino territoriale [8]

1. Il Piano di riordino territoriale, definito nell'Allegato C bis, individua i Comuni appartenenti alle aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi, secondo i seguenti criteri:

a) contiguità territoriale;

b) omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilità, ambientali, economiche, socio-culturali e infrastrutturali;

c) dimensione degli ambiti territoriali idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia.

2. Il Piano di riordino territoriale disciplinato dal presente articolo:

a) definisce gli ambiti territoriali entro i quali opera ciascuna Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 5 e seguenti;

b) può essere modificato con legge regionale, previa intesa formata in sede di Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali).

 

CAPO II

COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

 

     Art. 5. (Unioni territoriali intercomunali) [9]

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

 

     Art. 6. (Adesione e recesso dalle Unioni e revoca di funzioni comunali) [10]

1. Ferma restando la normativa statale che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, le Unioni costituiscono forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali.

2. Per l'adesione all'Unione, il Comune e l'Unione approvano, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione, lo Statuto dell'Unione che prevede e disciplina la partecipazione del Comune all'Unione. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

3. Il Comune può revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali tramite Unione con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune, nonché la decorrenza della revoca sono regolati da accordo.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, i Comuni possono recedere dall'Unione cui aderiscono con deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente, nonché la decorrenza del recesso sono regolati da accordo.

5. Gli accordi di cui ai commi 3 e 4 sono approvati a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti del Consiglio comunale e dell'Assemblea dell'Unione e sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti interessati entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di revoca o di recesso. La deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei Consigli dei Comuni già partecipanti.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo ai sensi del comma 5, il medesimo è approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna delle parti e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Alle riunioni del collegio partecipano, senza diritto di voto, le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale [11].

7. In caso di scioglimento dell'Unione, il Presidente dell'Unione ne cura la liquidazione.

 

     Art. 6 bis. (Modalità di esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali) [12]

1. Nelle more della piena attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino alla costituzione e all'avvio di enti di area vasta, non possono essere sciolte:

a) le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della presente legge e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), che continuano a essere esercitate con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 ter;

b) le Unioni che esercitano le funzioni sovracomunali e di area vasta già esercitate dalle soppresse Comunità montane.

2. Le funzioni di cui al comma 1 continuano a essere svolte dalle Unioni fino al trasferimento di esse ad altro ente.

 

     Art. 7. (Disposizioni per la costituzione delle Unioni) [13]

1. Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, sono costituite entro il 15 aprile 2016 [14].

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci, convocata entro cinque giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, dal Sindaco del Comune di cui al comma 3; in difetto provvede entro cinque giorni il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Comportano l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 la mancata presentazione della proposta di atto costitutivo e di statuto dell'Unione, approvata dalla conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata del 60 per cento dei componenti, che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione dell'Unione, entro cinquanta giorni dalla decorrenza dell'efficacia del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, nonché la mancata approvazione, da parte di ciascun Consiglio comunale, dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta [15].

3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e convoca l'Assemblea di cui all'articolo 13 per l'elezione del Presidente dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'Unione secondo le modalità previste dalla presente legge e dallo statuto .

5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 è assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.

 

     Art. 7 bis. (Fusioni delle Unioni) [16]

1. Al fine di estendere l'ambito ottimale per l'esercizio delle funzioni, nonché per ottenere l'esercizio di funzioni ulteriori di carattere sovracomunale e di area vasta, in attuazione dei principi di adeguatezza e differenziazione, sono ammesse eventuali fusioni tra le Unioni di cui all'articolo 7.

2. Le Unioni confinanti tra loro possono avviare un progetto di fusione approvato almeno dai tre quarti dei componenti delle rispettive Assemblee.

3. [Il progetto di fusione è trasmesso alla Giunta regionale per l'aggiornamento, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, del Piano di riordino territoriale entro i successivi novanta giorni] [17].

4. [Le Unioni promotrici del progetto di fusione provvedono ad attuarlo entro novanta giorni dall'aggiornamento del Piano di riordino territoriale] [18].

 

CAPO III

PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI

 

     Art. 8. (Programma annuale delle fusioni di Comuni)

1. [La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali e previo parere dei consigli comunali interessati, approva annualmente il programma delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)] [19].

2. [Il programma annuale delle fusioni di Comuni è redatto anche sulla base delle proposte provenienti da istituzioni e comitati espressione del territorio] [20].

3. [Ai fini dell'approvazione del programma annuale delle fusioni di Comuni da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 1, la Regione trasmette le proposte dei singoli progetti di fusione ai Comuni interessati per l'acquisizione del parere motivato dei consigli comunali. I Comuni, contestualmente all'espressione del parere, possono richiedere l'applicazione della disciplina transitoria in materia di composizione del consiglio comunale ovvero, in alternativa, della giunta comunale prevista rispettivamente dal comma 2 bis e dal comma 2 ter dell'articolo 20 della legge regionale 5/2003] [21].

4. [Il parere è trasmesso all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto di fusione. Decorso inutilmente il termine previsto, la Giunta regionale approva in via definitiva il programma prescindendo dal parere] [22].

5. [I Comuni possono attivare sul progetto di fusione le forme di consultazione popolare disciplinate dai loro statuti e regolamenti il cui esito è unito al parere di cui al comma 3] [23].

6. [A seguito dell'approvazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003] [24].

7. [In caso di fusione tra Comuni appartenenti a diverse Unioni, la legge-provvedimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 5/2003 determina l'Unione cui accede il nuovo Comune risultante dalla fusione] [25].

8. [Per l'anno 2015 il termine di cui al comma 4 è ridotto a sessanta giorni. La Giunta regionale approva il programma annuale entro i successivi trenta giorni] [26].

9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.

10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:

a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti;

c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti [27].

11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.

 

     Art. 9. (Variazione di Unioni a seguito di fusioni di Comuni) [28]

1. Nel caso in cui fusioni di Comuni appartenenti a diverse Unioni comportino identità territoriale fra Comune e Unione, non si applica il regime penalizzante di cui all'articolo 42.

 

TITOLO III

ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

CAPO I [29]

AUTONOMIA NORMATIVA

 

     Art. 10. (Statuti) [30]

1. Lo statuto dell'Unione individua in particolare:

a) la sede, la denominazione dell'ente, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi, le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna e i rapporti finanziari;

b) le modalità di recesso da parte dei Comuni;

c) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati;

d) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi [31].

2. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea dell'Unione con le procedure e la maggioranza richieste per l'approvazione dello statuto del Comune.

 

     Art. 11. (Regolamenti) [32]

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Unioni e i rapporti con i Comuni sono disciplinati con regolamento dell'Unione, il quale può demandare la disciplina di specifici aspetti ad apposite convenzioni.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto .

 

CAPO II [33]

ORGANI ISTITUZIONALI

 

     Art. 12. (Organi dell'Unione) [34]

1. Sono organi dell'Unione l'Assemblea, il Presidente e l'organo di revisione [35].

2. Lo statuto delle Unioni può prevedere l'istituzione di un Ufficio di presidenza con funzioni esecutive e, in tal caso, ne determina le competenze e la relativa composizione [36].

3. L'Ufficio di presidenza, qualora istituito, svolge le funzioni non attribuite dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.

4. L'Assemblea, il Presidente e l'Ufficio di presidenza, qualora istituito, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica ai quali non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

 

     Art. 13. (Assemblea) [37]

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti a ciascuna Unione, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

2. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto, e salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di voti:

a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000;

g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità rilevato ai sensi del comma 4 pari o superiore a 100 esprimono un numero di voti pari a quello spettante ai sensi del comma 2 incrementato di due unità [38].

4. Ai fini del comma 3 il tasso di turisticità rilevato per ciascun Comune è definito come la media del rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente nell'ultimo triennio precedente ed è determinato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il mese di giugno e con cadenza triennale, a decorrere dal 2015, sulla base dei dati ufficiali diffusi dall'ISTAT.

5. Qualora non diversamente previsto dallo statuto, il numero di voti espressi in Assemblea dal Sindaco di un Comune risultante da una fusione successiva all'entrata in vigore della presente legge, per i primi dieci anni dalla costituzione del nuovo ente, è pari alla somma dei voti che i singoli Comuni fusi avrebbero avuto singolarmente.

6. In caso di impossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea, i Sindaci possono delegare un assessore a rappresentarli. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale, la delega può essere conferita anche in via permanente.

7. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva, con effetto dalla data della cessazione.

8. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessari per la validità delle sedute e il numero di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.

9. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 8, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggior numero di abitanti della costituenda Unione.

10. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti atti:

a) modifiche statutarie;

b) regolamenti;

c) documenti contabili fondamentali e relative variazioni;

d) atti di programmazione e di pianificazione;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di competenza dell'Unione;

g) Piano dell'Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi previsti dalla legge, revoca dell'organo di revisione;

i) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

k) acquisti, alienazioni e permute immobiliari, costituzione e modificazione di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, o degli organi burocratici;

l) contrazione di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea [39].

11. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 10, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.

12. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 10 sia soggetta all'osservanza di termini inderogabili, il termine di cui al comma 11 è ridotto a venti giorni.

13. Le deliberazioni di cui al comma 10 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dal Presidente o dall'Ufficio di presidenza, qualora istituito, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

14. Lo statuto può prevedere la competenza dell'Assemblea in ordine all'adozione di altri atti. Qualora non sia previsto l'Ufficio di presidenza, l'Assemblea svolge le funzioni non attribuite al Presidente.

 

     Art. 14. (Presidente) [40]

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione; nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito; convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza; nomina il Direttore, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; nomina i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende e istituzioni.

3. Il Presidente dura in carica tre anni, qualora non diversamente previsto dallo statuto, e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità dallo stesso disciplinate; in tal caso, sino all'insediamento del successore, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, in caso di cessazione anticipata dalla carica, il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente sino alla nuova elezione.

6. Il Presidente può delegare al Vicepresidente, a singoli componenti dell'Assemblea o a singoli componenti dell'Ufficio di presidenza, qualora istituito, specifici ambiti di attività.

 

     Art. 15. (Organo di revisione) [41]

1. L'organo di revisione contabile dell'Unione è costituito secondo le previsioni della vigente disciplina regionale in materia.

 

     Art. 16. (Commissioni intercomunali) [42]

1. Lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consultive intercomunali a supporto dell'attività dell'Assemblea, composte da amministratori comunali dei Comuni compresi nell'Unione, ne disciplina la composizione e il funzionamento [43].

2. Le commissioni sono istituite con atto del Presidente, su proposta dell'Assemblea.

3. La decadenza da amministratore comunale comporta automaticamente la decadenza da membro della commissione. In tal caso il Presidente, su proposta dell'Assemblea, surroga il componente decaduto entro trenta giorni [44].

 

CAPO III [45]

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE

 

     Art. 17. (Piano dell'Unione) [46]

1. Il Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione che costituisce l'atto di indirizzo generale delle politiche amministrative dell'Unione anche al fine dell'armonizzazione delle politiche tributarie e della formazione e sviluppo del capitale sociale, inteso quale insieme di relazioni tra unità produttive, capitale umano e servizi che rendono un territorio attivo e attrattivo dal punto di vista sociale ed economico. Il Piano, sulla base dell'analisi della situazione socio-economica condivisa dai principali portatori di interesse operanti nell'ambito territoriale di riferimento, assegna all'amministrazione dell'Unione gli obiettivi prioritari da perseguire individuando tempistiche e modalità di realizzazione.

2. Il Piano dell'Unione ha durata triennale.

3. Il Piano dell'Unione è approvato entro il 30 settembre di ogni anno.

4. La relazione annuale sull'attuazione del Piano dell'Unione è approvata dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprimono il proprio parere entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 18. (Direttore generale) [47]

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore generale nominato dal Presidente.

2. Il Direttore generale è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore generale sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.

3. [L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento] [48].

4. [Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere] [49].

5. [All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore] [50].

 

     Art. 19. (Organizzazione degli uffici e dei servizi) [51]

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo statuto .

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si articola in strutture operative organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite e secondo il principio di strumentalità rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati dall'amministrazione.

3. L'organizzazione delle strutture e la gestione del personale sono volte al perseguimento di migliori livelli di efficienza, di efficacia e funzionalità, secondo principi di economicità, flessibilità e adattabilità in rapporto alle funzioni e ai compiti esercitati.

 

     Art. 19 bis. (Personale dell'Unione) [52]

1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale e in caso di revoca di una o più funzioni comunali di cui all'articolo 6, il personale trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca rientra in ogni caso, salvo diverso accordo tra il Comune e l'Unione territoriale intercomunale, nella dotazione organica del Comune [53].

1 bis. Ove in esito al recesso di cui al comma 1 al Comune venga conferito l'esercizio delle funzioni del sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006, al medesimo ente, oltre al personale di cui al comma 1, sono trasferiti, contestualmente, anche gli spazi assunzionali eventualmente sussistenti, afferenti il personale inizialmente trasferito all'unione in relazione alle medesime funzioni [54].

2. Nel caso di scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è riassegnato al Comune medesimo; il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana, è assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunità montana può, altresì, presentare istanza di mobilità verso altri enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilità di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale.

3. Il personale in servizio presso le Unioni territoriali intercomunali, che divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per cui era stato assegnato alle Unioni stesse, rientra nel Comune di provenienza.

 

     Art. 20. (Subambiti) [55]

1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto può prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguità territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione. I Subambiti sono costituiti tra almeno due Comuni che raggiungano complessivamente una popolazione di almeno 10.000 abitanti, ridotti a 3.000 se costituiti tra Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Tale soglia può essere ridotta di un ulteriore 30 per cento qualora i Subambiti siano costituiti da Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001.

2. L'Unione disciplina con regolamento il funzionamento dei Subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessità di presidi o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3. A ciascun Subambito è preposta una Conferenza dei Sindaci di Subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione. In relazione alle funzioni e ai servizi esercitati nel territorio di riferimento, gli organi dell'Unione motivano adeguatamente il mancato recepimento delle proposte e dei pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci di Subambito.

4. La Conferenza dei Sindaci di Subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attività, concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del Subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione al territorio di riferimento.

 

CAPO IV

ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA

 

     Art. 21. (Assemblee di comunità linguistica)

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.

3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.

3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale [56].

4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale [57].

 

     Art. 22. (Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)

1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.

2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.

3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.

 

TITOLO IV [58]

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

 

     Art. 23. (Funzioni esercitate dall'Unione) [59]

1. L'Unione esercita:

a) le funzioni comunali secondo le previsioni del proprio statuto [60];

b) [le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'Unione dai Comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici] [61];

c) le funzioni già attribuite alle Comunità montane, a eccezione di quelle previste dall'articolo 36, comma 3;

d) le funzioni provinciali di cui all'articolo 32;

e) [le funzioni regionali di cui all'articolo 33] [62].

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

3. [I Comuni svolgono in forma associata, con le modalità di cui all'articolo 26, le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione] [63].

3 bis. [Gli organi e gli uffici delle Unioni e dei rispettivi Comuni collaborano assicurando, in particolare, il reciproco scambio di documenti e informazioni, in modo da garantire la costituzione e l'operatività delle Unioni nei termini previsti dalla presente legge] [64].

 

     Art. 24. (Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione) [65]

1. Le Unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione.

2. Le Unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli Comuni che non aderiscono a un'Unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatorio, mediante la costituzione di uffici comuni. Le forme associative fra le Unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [66].

3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunità del Friuli Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunità locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale.

4. Le Unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'articolo 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di:

a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalità di realizzazione;

b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi;

c) valorizzare le peculiarità linguistiche.

 

     Art. 25. (Altre disposizioni in materia di funzioni) [67]

1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

 

CAPO II

ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

 

     Art. 26. (Funzioni comunali esercitate dall'Unione) [68]

1. A decorrere dall'1 luglio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera l) e almeno ulteriori due funzioni comunali nelle materie di seguito elencate:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006 ;

c) polizia locale e polizia amministrativa locale;

d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

e) [Abrogata];

f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

h) pianificazione di protezione civile;

i) statistica;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle funzioni esercitate dall'Unione ai sensi del presente articolo;

m) [Abrogata].

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, la funzione di cui alla lettera b) e almeno altre due delle funzioni comunali nelle materie di cui al comma 1.

3. Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dalla data stabilita dall'Assemblea dell'Unione. Le Unioni comunicano entro dieci giorni alla Regione, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, l'avvenuta attivazione delle funzioni di cui al presente comma.

4. Agli organi dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto .

5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

 

     Art. 27. (Ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata) [69]

1. Nell'ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate:

a) a decorrere dall'1 luglio 2016, la programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza regionale;

b) a decorrere dall'1 gennaio 2017, i servizi finanziari e contabili e il controllo di gestione, nonché almeno due tra le seguenti:

1) opere pubbliche e procedure espropriative;

2) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

3) procedure autorizzatorie in materia di energia;

4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

5) edilizia scolastica e servizi scolastici [70];

5 bis) gestione dei servizi tributari [71];

c) a decorrere dal termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, le restanti materie e attività di cui alla lettera b) [72].

2. Gli organi dei Comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito di ciascuna Unione le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate dai Comuni avvalendosi degli uffici dell'Unione; le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all'articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell'Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l'esercizio delle funzioni in forma singola [73].

4. Le soglie demografiche indicate al comma 3 possono essere derogate nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; l'ANCI Friuli Venezia Giulia propone i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa [74].

4 bis. [Qualora uno solo dei Comuni partecipanti a un'Unione non raggiunga le soglie demografiche di cui ai commi 3 e 4, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, lettera b), non sussiste per tale Comune a condizione che rientri nei casi di particolare adeguatezza organizzativa previsti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4] [75].

5. Le soglie demografiche indicate al comma 3 sono ridotte di un ulteriore 30 per cento per i Comuni di cui all'articolo 4 della legge 38/2001 [76].

 

     Art. 27 bis. (Altre modalità di esercizio associato di funzioni comunali) [77]

1. In deroga alle previsioni statutarie dell'Unione, i Comuni che, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, abbiano deliberato l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003, possono esercitare le funzioni di cui all'articolo 27, in alternativa alle modalità ivi previste, in forma associata mediante la stipula fra di essi di convenzioni, fino al 31 dicembre 2017.

 

     Art. 28. (Delega di funzioni comunali all'Unione) [78]

1. I Comuni possono delegare all'Unione di appartenenza, per l'esercizio in forma associata, funzioni e servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 26 e 27.

 

     Art. 29. (Regime differenziato) [79]

1. Nelle Unioni che, secondo la delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'Allegato C bis, superano la soglia demografica di 100.000 abitanti ovvero nelle Unioni comprendenti i Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, lo statuto può prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti o quello di cui all'articolo 13, comma 3, eserciti in forma singola fino a tre delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, con esclusione di quella di cui alla lettera b).

2. Nell'ambito di ciascuna Unione, le funzioni di cui all'articolo 26, qualora esercitate in forma singola dai Comuni di cui al comma 1, sono svolte dai restanti Comuni nelle forme di cui all'articolo 26, ovvero di cui all'articolo 27, con le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.

3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, nell'Unione comprendente il capoluogo della Regione, lo statuto può prevedere che i Comuni esercitino nelle forme di cui all'articolo 27 le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), esclusa la gestione del personale, lettera c), lettera d), escluso lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), lettere f), i) ed m).

 

     Art. 30. (Funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione [80]

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di anticorruzione, trasparenza, valutazione e controllo di gestione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 110, lettere a), b) e d), della legge 56/2014 .

 

     Art. 31. (Sportello per il cittadino) [81]

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilità diretta ai servizi, per tutte le funzioni e i servizi svolti dalle Unioni, le Unioni e i Comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per il cittadino" con funzioni informative e di raccordo [82].

2. Lo "Sportello per il cittadino" opera nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica.

3. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utilizzato il personale già in organico degli enti locali interessati.

4. L'Amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilità da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.

 

CAPO III

TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI

 

     Art. 32. (Funzioni delle Province e trasferimento di funzioni provinciali) [83]

1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle Province ed elencate agli allegati A, B e C.

2. Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

3. Sono trasferite alla Regione le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, già di competenza provinciale, secondo le seguenti scadenze, fermo restando il trasferimento delle competenze in materia di lavoro, di cui al punto 8 dell'allegato B, effettuato dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro):

a) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui al punto 7, lettera a) [84];

a bis) a decorrere dall'1 agosto 2016 le funzioni di cui al punto 10, lettera j septies) [85];

a ter) a decorrere dall'1 gennaio 2017 le funzioni di cui ai punti 2 bis, 4 bis e 5 bis [86];

b) le restanti funzioni a decorrere dall'1 luglio 2016 [87].

4. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono trasferite ai Comuni le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni e da parte dei Comuni che non vi partecipano, a eccezione delle funzioni in materia di edilizia scolastica di cui al punto 5 dell'allegato C e delle funzioni in materia di piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), richiamato al punto 7 della lettera c) dell'allegato C, che sono trasferite a decorrere dall'1 aprile 2017 [88].

4 bis. I regolamenti provinciali vigenti al momento del trasferimento delle funzioni provinciali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regolamentari approvate dalle amministrazioni subentranti [89].

 

     Art. 33. (Trasferimento o delega di funzioni regionali ai Comuni) [90]

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalità e termini per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti connessi al trasferimento o alla delega delle funzioni.

 

CAPO IV

PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI

 

     Art. 34. (Atto di ricognizione) [91]

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le Province trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale. L'atto di ricognizione viene formato dalle Province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale. L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi svolti dall'ente, evidenzia la situazione patrimoniale e finanziaria, le attività e le passività, le risorse umane e strumentali, nonché i rapporti giuridici pendenti. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

 

     Art. 35. (Piano di subentro) [92]

1. Il piano di subentro è il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari.

2. Nel piano di subentro dovrà essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie già di competenza della Provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attività gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale.

3. La proposta di piano di subentro è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate.

4. La proposta di piano di cui al comma 3 è predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario;

b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

c) per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 56/2014.

4 bis. Con riferimento alle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'articolo 32, comma 4, si osservano le seguenti disposizioni:

a) le risorse umane, strumentali e finanziarie nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti relativamente a ciascuna Provincia alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

b) gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni di cui alla lettera a) l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici [93].

4 ter. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4 bis, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso; a essa sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate. Le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito [94].

4 quater. In deroga alle disposizioni del presente articolo, agli Uffici scolastici provinciali e regionale sono ceduti a titolo gratuito i beni mobili forniti a vario titolo dalle Province e già in loro possesso, con effetto dall'1 settembre 2017 [95].

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il Presidente della Provincia e i rappresentanti delle Unioni, dei Comuni che non vi partecipano e dei Comuni cui vengano attribuiti beni immobili destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa [96].

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla Provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti [97].

7 bis. I dati contenuti nel piano di subentro sono aggiornati dalle Province con riferimento alla situazione esistente alla data del trasferimento delle funzioni e comunicati alla Regione entro i successivi trenta giorni [98].

7 ter. L'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), può avvenire anche in annualità successive all'esercizio di subentro nelle funzioni, secondo scadenze stabilite dalla Regione, sentite le Province, avuto riguardo della rispettiva capacità di impegno e di spesa e in attuazione dei principi dell'armonizzazione contabile [99].

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

 

     Art. 35 bis. (Norma transitoria in materia di partecipazioni societarie) [100]

1. Le Province gestiscono, sino alla loro soppressione, le procedure di dismissione delle partecipazioni societarie in conformità alla vigente disciplina in materia. In deroga alla disposizione prevista nel periodo precedente, la Regione in ogni caso subentra nella titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni nella Società per Azioni Autovie Venete (SAAV), nel termine previsto dall'articolo 32, comma 3.

 

CAPO IV BIS [101]

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

     Art. 35 ter. disposizioni in materia di garanzie [102]

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis della presente legge con effetto dalla data di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a ter), la Regione subentra di diritto, senza necessità di voltura, nelle garanzie finanziarie prestate a favore delle Province, in relazione alle funzioni autorizzatorie trasferite.

 

     Art. 35 quater. disposizioni organizzative [103]

1. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B, punti 2 bis, 4 bis, 5 bis, della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con successivi atti gestionali a inquadrare nei propri ruoli il personale a essa trasferito e a riorganizzare i propri uffici, al fine di assicurare lo svolgimento delle medesime funzioni trasferite per effetto della presente legge.

 

TITOLO V [104]

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

CAPO I

SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 36. (Soppressione delle Comunità montane) [105]

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dall'1 agosto 2016 [106].

2. Le Unioni e i Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse Comunità montane con le modalità di cui agli articoli 37 e 38.

3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), già esercitate dalle Comunità montane nei territori di loro competenza.

 

     Art. 37. (Procedura di ricognizione) [107]

1. Entro l'1 maggio 2015 i commissari straordinari delle Comunità montane trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione è trasmesso dall'Assessore competente al Consiglio regionale.

 

     Art. 38. (Piano di successione e subentro) [108]

1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle Comunità montane.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori;

b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle Comunità montane.

3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni:

a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;

b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane;

c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile ;

d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei Comuni compresi nelle sopprimende Comunità montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o più enti successori;

f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio;

g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano.

4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilità collettiva, convoca il commissario di ciascuna Comunità montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.

6. Il piano di cui al comma 5 è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.

7. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle Comunità montane riferite all'esercizio precedente.

9. La disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano.

10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

 

     Art. 38 bis. (Disposizioni speciali in materia di subentro) [109]

1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), i beni immobili sono attribuiti, in relazione alla loro ubicazione, all'Unione costituita all'interno della corrispondente delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, e, qualora si tratti di beni suscettibili di generare entrate finanziarie, i relativi proventi al netto dei rispettivi costi spettano alle Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi territori; sono invece attribuiti ai Comuni successori solo gli immobili che insistono sul loro territorio se destinati al soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera g), per la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui all'articolo 38, presso l'Unione cui è attribuita la sede di ciascuna Comunità montana sono costituiti uno o più Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione presso cui ha sede l'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Unioni subentranti alla Comunità montana dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data.

3. Le partecipazioni in enti e società detenute dalle Comunità montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione.

4. Il personale delle Comunità montane è trasferito alle Unioni che a esse succedono.

 

     Art. 39. (Trasformazione delle Comunità montane in Unioni) [110]

1. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con quello della Comunità montana, quest'ultima è trasformata in Unione; in tal caso l'articolo 38 non trova applicazione [111].

2. I Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della Comunità montana in Unione. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione [112].

 

CAPO II

SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE

 

     Art. 40. (Scioglimento di forme collaborative) [113]

1. A far data dall'1 luglio 2016 sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) [114].

1 bis. I Comuni facenti parte di convenzioni attuative, in essere al 31 dicembre 2017, aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali [115].

1 ter. A far data dall'1 gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 e il consorzio a esse equiparato ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione [116].

2. Entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, i Comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di Comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera b), della legge regionale 5/2003 .

3. L'iniziativa è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge regionale 5/2003 .

4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione e comunque dall'1 gennaio 2017.

5. Qualora il territorio della costituenda Unione coincida con il territorio del Consorzio comunità collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in Unione entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1; i Comuni aderenti costituiscono l'Assemblea prevista dall'articolo 13 per l'approvazione dello statuto dell'Unione.

6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

 

TITOLO VI

PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

CAPO I [117]

PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 41. (Riforma della finanza locale) [118]

1. Al fine di supportare il riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, nonché per assicurare una funzionale gestione delle risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle comunità locali e dei relativi territori, entro il 30 giugno 2015, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge recanti la revisione della disciplina della finanza locale intesa come:

a) definizione di un nuovo e funzionale sistema delle fonti di entrata degli enti locali con particolare riferimento ai trasferimenti regionali;

b) coordinamento della finanza locale, costituito dalla disciplina concernente il patto di stabilità e il contenimento della spesa, la revisione economico-finanziaria, la disciplina relativa all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e la disciplina riguardante gli enti locali deficitari;

c) definizione delle regole e degli strumenti per il supporto regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici;

d) la disciplina delle indennità degli amministratori locali.

2. La revisione di cui al comma 1 si ispira, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, ai seguenti principi e criteri generali:

a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare attuazione finanziaria al Sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);

b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, nonché del principio di trasparenza nella definizione di un sistema di acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale;

c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti agli enti locali ispirato a criteri di federalismo e perequazione, degli enti gestori delle funzioni, con particolare riferimento alle Unioni disciplinate dalla presente legge;

d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento che, in un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi premiali e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali;

e) valorizzazione del ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia di garante dell'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale;

f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'esito dell'andamento del sistema della finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento della spesa degli enti locali.

3. La revisione normativa di cui al comma 1, nel definire il sistema di monitoraggio e verifica a supporto della corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali, tiene conto anche degli esiti dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 59.

4. I disegni di legge di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle preesistenti e compatibili, nonché provvedono ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

 

     Art. 42. (Supporto finanziario regionale agli enti locali) [119]

1. Il supporto finanziario della Regione è destinato, in modo prioritario, a favore delle Unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle Unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e, fino al loro superamento, delle Province.

3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle Unioni e, fino al loro superamento, alle Province.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, i Comuni non facenti parte di un'Unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei Comuni ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno [120].

5. Le modalità attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonché dalle leggi finanziarie regionali.

 

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE

 

     Art. 43. (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)

1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:

a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;

b) degli enti locali della Regione.

1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione [121].

2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.

3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .

4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.

4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante [122].

5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

 

     Art. 44. (Attività della Centrale unica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43 [123].

2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto [124].

3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) [125].

4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento [126].

4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis [127].

4 ter. [Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis] [128].

 

     Art. 44 bis. (Destinazione del fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014) [129]

1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

 

     Art. 45. (Contratti quadro) [130]

1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.

1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.

1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.

1-quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).

2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.

2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.

 

     Art. 46. (Aggiudicazione di appalti su delega)

1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43 [131].

2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili [132].

2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis [133].

2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48 [134].

 

     Art. 47. Pianificazione biennale [135]

1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.

2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.

3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.

 

     Art. 48. (Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione) [136]

1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016.

2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.

 

     Art. 49. (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)

1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4-bis 1 [137].

2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi [138].

3. [L'accordo di committenza disciplina le attività delegate di committenza nonché le modalità di regolazione dei rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'artico 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalità di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento] [139].

4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46 [140].

5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 [141].

6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47 [142].

7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.

 

     Art. 50. (Promozione di sistemi informatizzati)

1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 43.

 

     Art. 51. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 7/2000 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.

2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.».

 

     Art. 52. (Clausola valutativa)

1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.

 

     Art. 53. (Prima programmazione delle attività della Centrale unica)

1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.

2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016 [143].

 

     Art. 54. (Dotazioni e forme di collaborazione)

1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall'1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.

2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.

 

     Art. 55. (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)

1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.

 

CAPO II BIS [144]

CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA

 

     Art. 55 bis. (Centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia) [145]

1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, fatte salve:

a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

 

     Art. 55 ter. Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato [146]

1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

CAPO I [147]

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 56. (Trasferimento di personale all'Unione) [148]

1. In sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito da:

a) personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

b) personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'articolo 38.

2. Il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione.

3. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.

4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.

 

     Art. 56 bis. (Adeguamento del Piano di riordino territoriale) [149]

1. In sede di approvazione definitiva del Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, l'Amministrazione regionale recepisce la disposizione di cui all'articolo 4 bis, adeguando altresì la denominazione e il perimetro dell'Unione dell'Alto Friuli Orientale come delimitata dalla deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2015, n. 180, nella composizione risultante dalla previsione dell'Unione di cui all'articolo 4 bis.

 

     Art. 56 ter. Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni [150]

1. Le disposizioni di cui agli articoli 62, 63, 64, 65 e 67, comma 1, lettera b), hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017.

2. Nelle more degli adempimenti necessari ad accompagnare con l'opportuna gradualità il processo di riorganizzazione dei servizi a livello territoriale di Unione e per garantire all'utenza la necessaria continuità nella fruizione delle prestazioni, l'attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), e comma 2, è disciplinata, in via di prima applicazione e per quanto non previsto dal Capo IV della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalle disposizioni del presente articolo.

3. Dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 2018, a seguito dell'attuazione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016 e per le funzioni di cui all'allegato C, punto 9, lettere b) e c), avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63. Tale processo viene condotto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014 e con i principi da esso desumibili [151].

4. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 2 e per assicurare la programmazione e la continuità nell'erogazione delle diverse misure di politiche sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale gestite dal Servizio sociale dei Comuni, le Unioni predispongono il cronoprogramma per il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni di cui al comma 5 ad altro servizio sociale e per il pieno conferimento delle funzioni dei servizi sociali dei Comuni alle Unioni, sulla base della ricognizione, dei rapporti giuridici e del personale, da esse effettuata attraverso il sistema informativo regionale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 18/2015 .

5. Per i Comuni di Osoppo, Reana del Rojale, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Torviscosa e Zoppola, il Servizio sociale dei Comuni è garantito con le modalità di cui al comma 3, fino al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi e del personale all'Unione di destinazione; le Unioni interessate provvedono alla regolazione dei conseguenti rapporti contabili [152].

6. Le funzioni relative al Servizio sociale dei Comuni sono esercitate, con le modalità di cui al comma 3, dall'Unione del Gemonese per i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone e dall'Unione del Canal del Ferro-Val Canale per i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

7. In relazione al disposto di cui al comma 5, alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione partecipano in forma consultiva anche i Sindaci dei Comuni ivi individuati, se partecipanti a una Unione.

8. In sede di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 61 bis, comma 2, come inserito dall'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), la quantificazione finanziaria delle quote relative a ciascun Comune per i Servizi sociali non è inferiore alle somme conferite dai Comuni agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per l'anno 2015, come risultanti dai dati acquisiti presso questi ultimi.

9. Entro l'1 gennaio 2019 sono gestite in forma associata tramite le Unioni tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei Servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge 6/2006 [153].

 

     Art. 56 quater. (Avvio delle Unioni territoriali intercomunali) [154]

1. Fino all'ingresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta regionale dell'1 luglio 2015, n. 1282 le stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi del presente articolo, tra i soli Comuni i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione [155].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora entro la data ivi indicata non sia stata attuata la trasformazione prevista rispettivamente dagli articoli 39 e 40, comma 5.

3. In via di prima applicazione, le Unioni costituite in forza del comma 1 sono regolate dalle norme dei propri statuti come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quanto compatibili. Entro cinque giorni dalla data di costituzione, il Sindaco del Comune più popoloso di ciascuna Unione convoca l'Assemblea che si riunisce nei cinque giorni successivi per l'elezione del Presidente il quale cura gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera le modifiche statutarie ritenute necessarie per garantire l'operatività dell'ente.

5. [L'esercizio associato, da parte delle Unioni, della funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), decorre dal termine di cui al comma 1 dell'articolo 56 ter] [156].

6. Le Unioni costituite ai sensi del comma 1 esercitano le funzioni associate a decorrere dall'1 luglio 2016.

 

CAPO II

NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

 

     Art. 57. (Indice demografico) [157]

1. Ai fini della presente legge, la popolazione dei Comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 58. (Tutela della minoranza linguistica slovena) [158]

1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.

 

     Art. 58 bis. (Tutela delle lingue minoritarie) [159]

1. Gli statuti delle Unioni che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'articolo 2 della legge 482/1999 sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.

2. Nelle Unioni che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione dell'Unione anche in lingua slovena [160].

 

     Art. 59. (Osservatorio per la riforma) [161]

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.

2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.

3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori [162].

4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.

5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.

6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.

7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 60. (Potere sostitutivo) [163]

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.

1 bis. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, il termine per provvedere di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni [164].

2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato.

4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.

 

     Art. 61. (Strade provinciali) [165]

1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

2. La proprietà delle strade provinciali è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016 [166].

3. [Entro il 30 settembre 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a indentificare il Comune cui trasferire la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali individuate di interesse locale ai sensi del comma 1, per le finalità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)] [167].

4. [In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017] [168].

5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2 [169].

6. [Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4] [170].

7. [In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione] [171].

 

     Art. 61 bis. disposizioni sul sistema locale dei servizi sociali [172]

1. La partecipazione ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei Servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in Unione è regolata, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006, da apposita convenzione con l'Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione come individuata dall'Allegato C bis della presente legge [173].

2. [La partecipazione finanziaria dei Comuni ai Servizi sociali è assicurata dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali mediante il finanziamento alle Unioni] [174].

 

     Art. 62. (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006) [175]

1. L'articolo 17 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di Servizio sociale del Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.».

 

     Art. 63. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 6/2006) [176]

1. L'articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18

(Forme di gestione del Servizio sociale dei Comuni)

1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da un regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale.

2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'Azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale.

3. Il regolamento disciplina:

a) la durata dell'eventuale delega;

b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonché i criteri generali relativi alle modalità di esercizio;

c) i criteri e le procedure di nomina del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 21, nonché la costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale;

d) i rapporti finanziari;

e) le modalità di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni.

4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».

 

     Art. 64. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006) [177]

1. L'articolo 19 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Delega)

1. L'atto di delega individua le modalità attuative del regolamento di cui all'articolo 18.

2. In caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che nei Comuni associati svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione.

3. L'ente delegato, d'intesa con l'Assemblea dei sindaci dell'Unione territoriale intercomunale, definisce il numero e il profilo professionale del personale da inserire nella pianta organica di cui al comma 2, nonché le modalità organizzative del Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale.

4. Il personale messo a disposizione dai Comuni associati conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico propri del profilo e della categoria di inquadramento contrattuale rivestiti presso l'ente di appartenenza.

5. Le Aziende per l'assistenza sanitaria e le Aziende pubbliche di servizi alla persona alle quali è demandata la gestione del personale osservano, anche in materia di assunzioni, le norme in vigore nei settore degli enti locali.

6. Gli oneri delle attività delegate sono a carico dei Comuni deleganti e sono oggetto di specifica contabilizzazione.

7. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente delegato sono effettuate nel rispetto delle norme in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale che si applicano alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia.

8. In caso di revoca della delega, il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, compreso quello di nuova assunzione, è trasferito al nuovo ente gestore, previa integrazione delle relative piante organiche.».

 

     Art. 65. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 6/2006) [178]

1. L'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

(Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale)

1. L'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale è organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni e svolge le seguenti attività:

a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;

c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

e) esprime il parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'Azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso è vincolante;

f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore di distretto;

g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai Comuni dell'ambito distrettuale.

2. Alle riunioni dell'Assemblea concernenti l'attività del Servizio sociale dei Comuni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il Coordinatore sociosanitario dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.».

 

     Art. 66. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 17/2014 )

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria sono ridefinite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria, in relazione al Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).».

 

     Art. 67. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17/2014 )

1. All'articolo 19 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è organo rappresentativo dei Comuni e svolge le funzioni previste dall'articolo 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale 6/2006.»;

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15 bis. Le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'Assemblea dell'Unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'Unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni:

a) qualora il territorio del distretto coincida con un'Unione territoriale intercomunale, l'Assemblea dell'Unione svolge le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale;

b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di più Unioni, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle Assemblee delle Unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto;

c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'Unione, le funzioni dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei Comuni componenti l'Assemblea dell'Unione facenti parte del territorio del distretto.».

 

     Art. 68. (Adeguamento dei distretti sanitari) [179]

1. Entro il 31 ottobre 2016 e con effetto dall'1 gennaio 2017, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'articolo 19 della legge regionale 17/2014 in conformità al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge [180].

 

     Art. 69. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione [181];

b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);

c) l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);

d) i commi 2 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).

 

     Art. 70. (Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002 )

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 .

 

     Art. 71. (Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)

1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014, come sostituito dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014, nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all'articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014, che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.

 

     Art. 72. (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)

1. All'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 23, dopo le parole «confermare i contributi concessi» sono inserite le seguenti: «, stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati»;

b) all'alinea del comma 24 le parole «entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 30 giugno 2015».

2. All'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, tra le parole «contributi pluriennali concessi» e le parole «erogati agli enti locali», la congiunzione «ed» è sostituita dalla congiunzione «o»;

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.»;

d) all'alinea del comma 2 le parole «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 marzo 2015»;

e) al comma 3 le parole «novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2015»;

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.»;

g) al comma 5, le parole «successive al 2015» sono sostituite dalla seguente: «rimanenti»;

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.».

3. Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole «finanziamento straordinario» è inserita la seguente: «anche».

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.

5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca».

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 73. (Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:

Unità di bilancio

Capitolo

Importo

10.4.1.1170

1207

4.000

10.4.1.1170

9727

65.303,85

11.3.1.1180

490

7.000

11.3.1.1184

495

41.000

9.4.1.1160

860

38.000

 

 

     Art. 74. (Norme finanziarie)

1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione «Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

 

ALLEGATO A [182]

(riferito all’articolo 32)

Funzioni mantenute dalle Province:

 

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

 

2. [Funzioni in materia di ambiente:

a) l’elaborazione e l’adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell’aria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l’adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell’elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;

f) l’organizzazione dell’inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati dì cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

i bis) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006 [183];

j) l’istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 15 della legge regionale 24/2006;

k) le funzioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico di cui all’articolo 19 della legge regionale 16/2007;

k bis) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006 [184];

l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all’articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

m) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

n) [le funzioni di polizia ambientale] [185];

o) [la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 24/2006] [186].] [187]

 

3. [Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell’avifauna di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all’articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all’articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) [il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all’articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 112/1998] [188];

d) l’organizzazione dei corsi di formazione per l’abilitazione all’attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all’articolo 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l’esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità per l’ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

i) l’autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all’articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell’attività di tassidermia)] [189].

 

4. [Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) l’organizzazione, congiuntamente con i Comuni, del servizio idrico integrato di cui all’articolo 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche));

b) [il rilascio dell’autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all’articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013)] [190]] [191].

 

5. [Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti)] [192].

 

6. Funzioni in materia di istruzione:

a) [la concessione dei contributi di cui all’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive)] [193];

b) le funzioni concernenti gli interventi per l’attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

c bis) le funzioni in materia di politiche giovanili di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 24/2006 [194].

 

7. [Funzioni in materia di pianificazione territoriale:

a) le funzioni concernenti l’utilizzo del territorio di cui all’articolo 11 della legge regionale 10/1988;

b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all’articolo 47, comma 3, della legge regionale 10/1988;

c) l’elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attività e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)] [195].

 

8. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) le funzioni concernenti la tutela dei “Rom” di cui agli articoli 8 e 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura "Rom" nell’ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) [196].

 

9. [Funzioni in materia di protezione civile:

a) le funzioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)] [197].

 

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) [il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all’articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale)] [198];

b) [le funzioni di cui all’articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 112/1998] [199].

 

ALLEGATO B [200]

(riferito all’articolo 32)

Funzioni provinciali trasferite alla Regione:

 

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) l’autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) l’applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 24/2006;

c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 24/2006;

d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), della legge regionale 24/2006;

f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all’articolo 12, comma 2, lettera f), della legge regionale 24/2006;

g) la concessione dei contributi per l’alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all’articolo 12, comma 2, lettera g), della legge regionale 24/2006;

h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all’articolo 12, comma 2, lettera h), della legge regionale 24/2006;

i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all’articolo 12, comma 2, lettera j), della legge regionale 24/2006;

j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell’apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell’apicoltura);

k) le funzioni contributive concernenti le “Strade del vino” di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»).

 

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la concessione dei contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006;

b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006;

c) gli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/2006;

c bis) le funzioni di concessione dei contributi per la conservazione dei prati stabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) [201];

c ter) le funzioni amministrative relative alla gestione del bene Dolomiti UNESCO [202];

d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell’amianto di cui all’articolo 16 della legge regionale 24/2006;

e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 17 della legge regionale 24/2006;

f) [le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all’articolo 18 della legge regionale 24/2006] [203];

g) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell’attuazione dei piani di azione comunali di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d), della legge regionale 24/2006;

h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all’articolo 20 della legge regionale 24/2006;

i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 16/2007;

j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all’articolo 54 della legge regionale 10/1988;

k) la concessione dei contributi finalizzati all’acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonché alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 30/1987;

l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi);

m) la concessione dei contributi ai Comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all’articolo 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

m bis) le funzioni di polizia ambientale [204];

m ter) l'autorizzazione alla deroga per la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi didattici e scientifici e l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora d'interesse regionale di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) [205];

m quater) le funzioni in materia di disciplina del transito sui percorsi fuoristrada di cui all'articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007 [206];

m quinquies) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007 [207];

m sexies) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007 [208].

 

2 bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente:

a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualità dell'aria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti e le altre attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007;

d) le attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007;

e) la gestione dell'elenco delle attività autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007;

f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007;

g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 16/2007;

h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti);

i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) le attività in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'articolo 18 della legge regionale 24/2006;

k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 15 della legge regionale 24/2006;

l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 19 della legge regionale 16/2007;

m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006;

n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

o) le funzioni di autorità competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) [209].

 

3. Funzioni in materia di caccia e pesca:

a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'articolo 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );

c) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia);

d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006));

e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6/2008;

g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008;

h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), e le funzioni concernenti il recupero della fauna selvatica morta di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996;

i) le funzioni autorizzative per il prelevamento di fauna selvatica morta o ferita di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modifiche in materia venatoria);

j) le funzioni in materia di tassidermia di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia) [210].

 

4. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 24/2006;

b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia);

c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l’acquisto, la realizzazione, l’attrezzatura e l’arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 10/1988;

d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali di cui all’articolo 51, comma 1, della legge regionale 10/1988;

e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

f) le funzioni concernenti l’istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia).

 

4 bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'articolo 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013) [211].

 

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attività di cui all’articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli concernenti i convitti, le istituzioni educative statali e i conservatori di musica [212].

 

5 bis. Funzioni in materia di energia:

a) le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti) [213].

 

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le funzioni relative a interventi per l’attuazione di programmi concernenti l’impianto e l’allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all’articolo 39 della legge regionale 10/1988.

 

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) le funzioni e i compiti relativi all’istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 139, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998 [214];

b) la concessione degli assegni di studio di cui all’articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

b bis) gli adempimenti concernenti le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni dell'Ufficio scolastico regionale, di cui all'articolo 613, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), richiamato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 [215];

b ter) le funzioni relative all'erogazione degli assegni di cui all'articolo 16, comma 48, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) [216].

 

8. Funzioni in materia di lavoro:

a) le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005.

 

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) [gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale)] [217];

b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attività di vigilanza e di verifica di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”).

 

10. Funzioni in materia di trasporti:

 

a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell’allegato C, di cui all’articolo 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

b) le funzioni concernenti la mobilità e trasporto pubblico locale di cui all’articolo 23 della legge regionale 24/2006;

b bis) le funzioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), ivi attribuite alle Province [218];

c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

d) l’approvazione dei piani urbani del traffico di cui all’articolo 10, comma 1, lettera h), della legge regionale 23/2007;

e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale 23/2007;

f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le funzioni dell'articolo 37, della legge regionale 23/2007 [219];

g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell’allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale 23/2007;

g bis) la funzione prevista in via transitoria dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) [220];

g ter) la funzione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;

h) le funzioni attinenti alla materia dell’autotrasporto di cui all’articolo 48 della legge regionale 23/2007 [221];

i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell’allegato C;

j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all’autorizzazione e vigilanza sulle attività delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all’articolo 49, lettere c) e d), della legge regionale 23/2007.

j bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007 [222];

j ter) le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 23/2007 [223];

j quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto [224];

j quinquies) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto [225];

j sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto [226];

j septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale) [227].

 

11. Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di cui all’articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007 [228].

 

11 bis. Funzioni in materia di attività produttive:

a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale). [229]

 

ALLEGATO C [230]

(riferito all’articolo 32)

Funzioni provinciali trasferite ai Comuni:

 

1. Funzioni in materia di agricoltura:

a) il rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) [la rilevazione degli alberi monumentali di cui all’articolo 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)] [231];

c) [le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all’articolo 73, comma 3, della legge regionale 9/2007] [232];

d) le funzioni concernenti le “Strade del vino”, a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale 21/2000;

e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo 112/1998.

 

2. Funzioni in materia di ambiente:

a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2006;

b) la formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 16/2007;

c) le funzioni sull’utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici);

d) [l’autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all’articolo 61 della legge regionale 9/2007] [233];

e) [gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all’articolo 82, comma 4, della legge regionale 9/2007] [234];

f) l’autorizzazione e le attività connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

 

3. Funzioni in materia di cultura e sport:

a) il sostegno alle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 10/1988;

b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all’articolo 37, comma 2, della legge regionale 10/1988;

c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all’articolo 29 della legge regionale 10/1988.

 

4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo:

a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l’utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all’organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l’introito dei canoni relativi alle medesime di cui all’articolo 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

 

5. Funzioni in materia di edilizia scolastica:

a) gli interventi e le altre attività concernenti gli edifici scolastici di cui all’articolo 27 della legge regionale 10/1988, ivi compresi quelli relativi ai convitti, alle istituzioni educative statali e ai conservatori di musica [235].

 

6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati:

a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell’ambito del territorio regionale, che riguardino l’agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/1988.

 

7. Funzioni in materia di istruzione:

a) l’attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l’accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale);

b) gli interventi a favore dell’educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

c) le funzioni e i compiti relativi all’istruzione secondaria superiore di cui all’articolo 139, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), del decreto legislativo 112/1998 [236].

 

8. Funzioni in materia di infrastrutture:

a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonché per l’acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all’articolo 49 della legge regionale 10/1988.

 

9. Funzioni in materia di politiche sociali:

a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale e all’Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all’articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) gli interventi per consentire l’accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all’articolo 33 della legge regionale 10/1988;

c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all’articolo 34 della legge regionale 10/1988;

d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all’articolo 5 della legge regionale 41/1996.

 

10. Funzioni in materia di trasporti:

a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall’articolo 32 della legge regionale 13/1998;
b) [le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia)] [237];

c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), d), f) e g), della legge regionale 23/2007 [238];

c bis) le funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 23/2007 [239];

c ter) le funzioni di cui all'articolo 37 bis della legge regionale 23/2007 [240];

d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale 23/2007;

e) [le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attività di revisione dei veicoli, di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007] [241];

f) [le attività di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all’articolo 51 della legge regionale 23/2007] [242].

 

11. Funzioni in materia di viabilità locale:

a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale 24/2006 e all’articolo 6, commi 14 e 15, della legge regionale 2/2000;

b) le funzioni riguardanti la viabilità degli enti locali di cui all’articolo 48 della legge regionale 10/1988.

 

12. [Funzioni in materia di viabilità:

a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all’articolo 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 285/1992;

b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, così come identificate dalla deliberazione di cui all’articolo 61 della presente legge, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge regionale 23/2007] [243].

 

ALLEGATO C bis [244]

(riferito all'articolo 4 ter)

 

Piano di riordino territoriale Sono individuate le seguenti aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di servizi:

 

AREA

COMUNI

Agro Aquileiese

Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco

Canal del Ferro-Val Canale

Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio

Carnia

Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Carso Isonzo Adriatico

Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco

Collinare

Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Flaibano, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Treppo Grande

Collio-Alto Isonzo

Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo

Friuli Centrale

Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco, Udine

Gemonese

Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone

Giuliana

Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste

Livenza-Cansiglio-Cavallo

Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo, Sacile

Mediofriuli

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Mereto di Tomba,Sedegliano, Talmassons, Varmo

Natisone

Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Manzano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzulfacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

Noncello

Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola

Riviera Bassa Friulana

Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro

Sile e Meduna

Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini

Tagliamento

Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene

Torre

Attimis, Cassacco, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento, Tricesimo

Valli e Dolomiti friulane

Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro

 


[1] Titolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il Titolo I è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Il Titolo I è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Il Titolo I è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Titolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[7] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[8] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[9] Il Titolo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31. Il Titolo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[12] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31. Il Titolo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31. Il Titolo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma già modificato dall'art. 58 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18, dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, dall'art. 29 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[15] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, sostituito dall'art. 58 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[16] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[17] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[18] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[19] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[20] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[21] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[22] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[23] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[24] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[25] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[26] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[27] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[28] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[29] Capo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Il Capo I è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[32] Il Capo I è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Capo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Il Capo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[36] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[37] Il Capo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[39] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[40] Il Capo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Il Capo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Il Capo II è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[44] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[45] Capo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Articolo già modificato dall'art. 29 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31. Il Capo III è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[47] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44. Il Capo III è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. La disposizione di abrogazione è stata abrogata dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[49] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. La disposizione di abrogazione è stata abrogata dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[50] Comma modificato dall'art. 30 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59. La disposizione di abrogazione è stata abrogata dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[51] Il Capo III è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[52] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10. Il Capo III è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[54] Comma inserito dall'art. 105 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[55] Articolo così modificato dall'art. 31 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12. Il Capo III è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e così modificato dall'art. 43 della L.R. 13 novembre 2019, n. 20.

[57] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[58] Titolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[59] Il Titolo IV è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[60] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[61] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[62] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[63] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[64] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[65] Il Titolo IV è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[67] Il Titolo IV è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Articolo modificato dall'art. 33 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, dall'art. 29 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, dagli artt. 32 e 36 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10, dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2018, n. 17 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[69] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[70] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[71] Numero aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[72] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[73] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[74] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[75] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[76] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[77] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[78] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[79] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[80] Il Titolo IV è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[81] Il Titolo IV è abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[83] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[85] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[86] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[87] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[88] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10, dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, già modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25, dall'art. 23 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[89] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[90] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[91] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[92] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[93] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[94] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[95] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[96] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[97] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[98] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[99] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[100] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, modificato dall'art. 26 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[101] Il Capo IV bis, artt. 35 ter e quater, è stato inserito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[102] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21. Il Capo IV bis, artt. 35 ter e quater, è stato inserito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[103] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21. Il Capo IV bis, artt. 35 ter e quater, è stato inserito dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[104] Titolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[105] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[106] Comma già modificato dall'art. 29 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[107] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[108] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[109] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10. Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[110] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[111] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[112] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[113] Il Titolo V è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[114] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[115] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[116] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[117] Capo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[118] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[119] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[120] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[121] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[122] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[123] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[124] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così modificato dall'art. 79 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[125] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così ulteriormente modificato dall'art. 79 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 76 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[126] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20 e così modificato dall'art. 79 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[127] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[128] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[129] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[130] Articolo già modificato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13, dall'art. 4 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13, dall'art. 80 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[131] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[132] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[133] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[134] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e così modificato dall'art. 81 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[135] Articolo così sostituito dall'art. 82 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[136] Articolo già modificato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 83 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[137] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[138] Comma già sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 84 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[139] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[140] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[141] Comma già sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 84 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[142] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 84 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[143] Comma già sostituito dall'art. 34 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 61 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[144] Il Capo II bis, art. 55 bis, è stato inserito dall'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[145] Il Capo II bis, art. 55 bis, è stato inserito dall'art. 62 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18. Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 85 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[146] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e così sostituito dall'art. 86 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[147] Capo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[148] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[149] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[150] Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12, sostituito dall'art 28 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[151] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[152] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[153] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[154] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3. Il Capo I è stato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.

[155] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[156] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[157] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[158] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[159] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[160] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[161] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[162] Comma sostituito dall'art. 38 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[163] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[164] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[165] Articolo sostituito dall'art. 32 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[166] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[167] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[168] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[169] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[170] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[171] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[172] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[173] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 21 aprile 2017, n. 9.

[174] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[175] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[176] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[177] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[178] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[179] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[180] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[181] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[182] Allegato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[183] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[184] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[185] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[186] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[187] Punto abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[188] Lettera abrogata dall'art. 39 della L.R. 22 maggio 2015, n. 12.

[189] Punto soppresso dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[190] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[191] Punto abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[192] Punto abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[193] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[194] Lettera aggiunta dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[195] Punto abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[196] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[197] Punto soppresso dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[198] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[199] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[200] Allegato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[201] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[202] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[203] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[204] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[205] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[206] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[207] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[208] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[209] Punto inserito dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[210] Punto così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[211] Punto inserito dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[212] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[213] Punto inserito dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[214] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[215] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[216] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[217] Lettera abrogata dall'art. 60 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[218] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[219] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[220] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[221] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[222] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[223] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[224] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[225] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[226] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[227] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[228] Punto così modificato dall'art. 34 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[229] Punto aggiunto dall'art. 60 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[230] Allegato abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[231] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[232] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[233] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[234] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[235] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[236] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[237] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[238] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[239] Lettera inserita dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[240] Lettera inserita dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[241] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[242] Lettera abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[243] Punto abrogato dall'art. 35 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[244] Allegato aggiunto dall'art. 36 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20, già modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 4 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.