§ 6.5.13 – L.R. 9 novembre 1998, n. 13.
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:09/11/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell’ambiente).
Art. 2.  (Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie finanziarie).
Art. 4.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti).
Art. 5.  (Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti).
Art. 7.  (Salvaguardia di zona tipica).
Art. 8.  (Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti).
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste).
Art. 10.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste).
Art. 11.  (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione).
Art. 12.  (Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi).
Art. 13.  (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996).
Art. 14.  (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive).
Art. 15.  (Salvaguardia gestioni idriche in atto).
Art. 16.  (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto).
Art. 17.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).
Art. 18.  (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).
Art. 20.  (Modifiche all’articolo 57 bis della legge regionale 41/1986 in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 21.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 22.  (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 23.  (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 24.  (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 25.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 26.  (Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 27.  (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia).
Art. 28.  (Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 29.  (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 45/1996 in materia di trasporti pubblici locali).
Art. 30.  (Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti).
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996 in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).
Art. 32.  (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico).
Art. 33.  (Integrazioni della legge regionale 14/1993 in materia di trasporto ciclistico).
Art. 34.  (Modifica alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).
Art. 35.  (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 3/1998 in materia di contributi per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto).
Art. 36.  (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991).
Art. 37.  (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 31 della legge regionale 22/1987, dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991, e dell’articolo 1 [...]
Art. 38.  (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto «Duca Amedeo d’Aosta» di Gorizia).
Art. 39.  (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta
Art. 40.  (Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1. della legge regionale 22/1987).
Art. 41.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna).
Art. 42.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva).
Art. 43.  (Finanziamento per la realizzazione dell’Autoporto di Udine).
Art. 44.  (Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici).
Art. 45.  (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 46/1986 e disposizioni in materia di termini di ultimazione di lavori inerenti l’edilizia sovvenzionata).
Art. 46.  (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province).
Art. 47.  (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica).
Art. 48.  (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari).
Art. 49.  (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8/1995 in materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza).
Art. 50.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di affidamento di opere pubbliche mediante trattativa privata).
Art. 51.  (Programma di metanizzazione della zona montana).
Art. 52.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 2/1983 in materia di centri storici).
Art. 53.  (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano).
Art. 54.  (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 55.  (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 56.  (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 57.  (Modifica all’articolo 32 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 58.  (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 59.  (Modifica all’articolo 33 bis della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 60.  (Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 61.  (Deroga all’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 62.  (Integrazione alla legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 63.  (Disposizioni relative all’articolo 43 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 64.  (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 65.  (Modifica all’articolo 52 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 66.  (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 67.  (Disposizioni relative all’articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 68.  (Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 69.  (Modifica all’articolo 70 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 70.  (Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie).
Art. 71.  (Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 72.  (Deroga alla decadenza dei benefici).
Art. 73.  (Abrogazione dell’articolo 106 della legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 74.  (Norme in materia di edilizia convenzionata).
Art. 75.  (Modifiche alla legge regionale 22/1995 in materia di edilizia convenzionata).
Art. 76.  (Modifiche all’articolo 139 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).
Art. 77.  (Riapertura del termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 12/1966).
Art. 78.  (Norme in materia di edilizia sovvenzionata).
Art. 79.  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 10/1997 in materia di edilizia abitativa).
Art. 80.  (Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 31/1995 in materia di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e agevolata).
Art. 81.  (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo).
Art. 82.  (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
Art. 83.  (Commissione regionale per le servitù militari).
Art. 84.  (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli).
Art. 85.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 86.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 87.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 88.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 89.  (Integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 90.  (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 91.  (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 92.  (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 93.  (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 94.  (Competenze amministrative in materia di agriturismo. Integrazione all’articolo 170 della legge regionale 7/1988).
Art. 95.  (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici).
Art. 96.  (Disposizioni varie in materia di agricoltura).
Art. 97.  (Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 50/1993 in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici cooperativi).
Art. 98.  (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 16/1967 in materia di premi di allevamento).
Art. 99.  (Rimessione in termini di domande relative all’indennità compensativa).
Art. 100.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/1988 in materia di inserimento dei giovani in agricoltura).
Art. 101.  (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 20/1992 in materia di interventi regionali agevolati a favore di cooperative agricole e loro consorzi).
Art. 102.  (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 44/1983).
Art. 103.  (Modifica di disposizioni concernenti l’attività dell’ERSA).
Art. 104.  (Competenza organica in materia di autorizzazioni).
Art. 105.  (Norme in materia di commercio).
Art. 106.  (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia).
Art. 107.  (Rinnovo dei finanziamenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici).
Art. 108.  (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996).
Art. 109.  (Opzione tra i benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di imprese commerciali e di servizi).
Art. 110.  (Applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 36/1996. Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988).
Art. 111.  (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 36/1996. Decorrenza dell’applicazione di norme).
Art. 112.  (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25/1982 in materia di contributi a favore delle imprese del settore commerciale per l’ammodernamento della rete di vendita).
Art. 113.  (Contributo straordinario alla società per azioni Centro commerciale all’ingrosso di Pordenone. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/1998).
Art. 114.  (Norme transitorie della legge regionale 41/1990 in materia di Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche).
Art. 115.  (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio).
Art. 116.  (Norme integrative della legge regionale 41/1990).
Art. 117.  (Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l’incentivazione dei carburanti ecologici).
Art. 118.  (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti).
Art. 119.  (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale).
Art. 120.  (Integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, in materia di strutture socio-assistenziali).
Art. 121.  (Modifica all’articolo 3, comma 3 della legge regionale 19/1997, in materia di residenze polifunzionali).
Art. 122.  (Norme d’interpretazione autentica e procedurali in materia di sanità e servizi socio-assistenziali).
Art. 123.  (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro a r.l. con sede in Maniago. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 10/1997).
Art. 124.  (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane).
Art. 125.  (Disposizioni in materia di enti teatrali).
Art. 126.  (Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario. Modifica alla legge regionale 55/1990).
Art. 127.  (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali).
Art. 128.  (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale).
Art. 129.  (Integrazione dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale regionale).
Art. 130.  (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie).
Art. 131.  (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici).
Art. 132.  (Cessione alloggi del disciolto ENLRP).
Art. 133.  (Alienazione a favore dell’ERDISU di Udine dell’immobile Casa dello studente dell’EFA).
Art. 134.  (Norme in materia di società finanziarie regionali).
Art. 135.  (Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE).
Art. 136.  (Norme di applicazione della legge 675/1996 in materia di trattamento dei dati personali).
Art. 137.  (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 138.  (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).
Art. 139.  (Ulteriori norme d’intervento nelle zone terremotate del Friuli).
Art. 140.  (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate).
Art. 141.  Sospensione dell’efficacia.


§ 6.5.13 – L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

(B.U. 10 novembre 1998, n. 44 - S.S. n. 17).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

 

Sezione I

Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione regionale

dell’ambiente e di valutazione di impatto ambientale

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell’ambiente). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale).

     1. [2].

     2. [3].

     3. Nella legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si faccia riferimento all’Ufficio di piano e all’Assessore regionale alla programmazione, le relative disposizioni s’intendono riferite rispettivamente alla Direzione regionale dell’ambiente e all’Assessore regionale all’ambiente.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie finanziarie). [4]

     1. [5].

     2. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, determinati dal regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 502/Pres., come da ultimo modificato con D.P.G.R. 30 settembre 1997, n. 310/Pres., sono dovuti per le varie tipologie di discarica, ad eccezione di quelle di IIª categoria - tipo A, in misura doppia di quella prevista dal medesimo regolamento.

     3. L’adeguamento delle garanzie finanziarie nelle forme e limiti di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire nel rispetto dell’articolo 23 del precitato regolamento facendo riferimento, per quanto riguarda la decorrenza dei termini, all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti). [6]

     1. [7].

 

     Art. 5. (Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) [8]

     1. L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici, loro consorzi e delle società a capitale interamente pubblico [9].

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti). [10]

     1. [11].

 

     Art. 7. (Salvaguardia di zona tipica). [12]

     1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 22/1996, come sostituito dall’articolo 6, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, non trovano applicazione entro il limite di cinque chilometri dal perimetro della stessa, così come geograficamente individuata dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 1990, n. 30, come modificato dall’articolo 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 [13].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi [14].

     2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere motivatamente derogate dalle Province in sede di predisposizione del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, per la ubicazione di discariche [15].

 

     Art. 8. (Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti). [16]

     1. In applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l’Amministrazione regionale adegua la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dalla medesima norma statale mediante il recepimento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni in essa contenute.

     2. In considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale, come recepita al comma 1, di preesistenti normative regionali in materia, anche al fine di operare sulla base di puntuali disposizioni integrative organizzatorie e procedurali, continuano a trovare applicazione le seguenti specifiche norme regionali:

     a) della legge regionale 30/1987, e successive modifiche ed integrazioni:

     1) l’articolo 2, comma 1,

     2) l’articolo 5, comma 1, lettere b), h), l) ed o), ed il comma 2,

     3) l’articolo 6, comma 3,

     4) gli articoli 8 e 9,

     5) l’articolo 10, comma 1 - con esclusione della lettera c) - e comma 4,

     6) gli articoli 12 e 15, comma 4,

     7) gli articoli 16, 17 e 18,

     8) l’articolo 23, comma 1, lettere a), g), i) ed m),

     9) l’articolo 23 bis,

     10) gli articoli 25 e 28, comma 3,

     11) gli articoli 29, 31, 32 e 33 bis;

     b) della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, gli articoli 1, 2, 6, 7 e 8, attuativi in Regione del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nei limiti richiamati dal decreto legislativo 22/1997;

     c) della legge regionale 22/1996, e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 27, 28, 30, commi 2 e 3, e 31.

     3. [17].

     4. [18].

     5. Rimangono altresì valide le norme contenute nel «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», già approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, in quanto disposizioni assunte successivamente e in prima applicazione e in coerenza al decreto legislativo 22/1997.

     6. I centri di raccolta previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 22/1997, come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo 389/1997 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere la propria attività sulla base delle autorizzazioni, licenze comunali e regolamenti comunali previsti dalla previgente normativa, nei limiti temporali di cui all’articolo 57, comma 3 del medesimo decreto legislativo 22/1997. A partire dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge eventuali modifiche alle precitate attività e l’esercizio di nuove sono assoggettati al medesimo articolo 46 del decreto legislativo 22/1997.

 

Sezione III

Disposizioni in materia di parchi e foreste

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste).

     1. - 4. [19].

     5. L’area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.

     6. - 8. [20].

     9. In relazione al disposto di cui all’articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è così sostituita: «Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale».

     10. In via di interpretazione autentica, l’espressione «o loro delegati» di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), e l’espressione «o suo delegato» di cui all’articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell’articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilità di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.

     11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell’Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.

     12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     13. E’ istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.

     14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all’Ente parco delle Dolomiti friulane.

     15. Al Consiglio direttivo dell’Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.

     16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.

     18. Ad integrazione del disposto dell’articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall’articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l’ulteriore spesa, per l’anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     19. Ad integrazione del disposto dell’articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all’Amministrazione regionale ed assegnati all’Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell’articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell’articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l’ulteriore spesa complessiva, per l’anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     20. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis, dell’articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali «e biotopi» con le seguenti parole: «biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica».

     21. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall’Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     22. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 bis dell’articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste).

     1. [21].

 

     Art. 11. (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione).

     1. - 2. [22].

     3. [23].

     4. - 5. [24].

     6. [25].

     7. [26].

     8. [27].

     9. [28].

 

     Art. 12. (Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi). [29]

     1. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni di residenti nei rispettivi territori comunali possono eseguire gli interventi di cui alla lettera b) del comma primo dell’articolo 4 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 3/1991, su dichiarazione da presentare all’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, per il tramite delle Stazioni forestali, almeno 45 giorni prima del previsto inizio dell’intervento.

     2. Tale dichiarazione, che comunque non costituisce avvio di procedimento ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, illustrante gli interventi previsti e le modalità di esecuzione degli stessi, deve essere corredata di una planimetria del territorio interessato, unitamente ad una dichiarazione del Sindaco che attesti l’insussistenza di usi civici su detti territori ovvero all’autorizzazione del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici.

     3. L’Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, esaminati gli interventi proposti, può richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti ed autorizza o respinge motivatamente gli interventi entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni.

     4. Trascorso il periodo di 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione senza che siano state dettate da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento può essere eseguito, fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di enti o di terzi.

     5. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 22/1993, e gli stessi non sono a carico dell’Amministrazione regionale. Il materiale di risulta resta di proprietà dei titolari dei fondi interessati dagli interventi, salvo diversa disposizione degli stessi e deve essere comunque rimosso a cura e spese dei soggetti di cui al comma 1.

     6. Ad ultimazione dei lavori l’Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, procede alla verifica della buona esecuzione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza, applicabili al territorio oggetto degli interventi stessi.

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996).

     1. [30].

     2. [31].

     3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.

     4. [32].

     5. Il regolamento di cui all’articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Sezione IV

Altre disposizioni in materia di ambiente

 

     Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive). [33]

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettera e bis), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come aggiunta dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trovano applicazione per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 6 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, sino alla data di avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione delle rispettive Sezioni del PRAE.

 

     Art. 15. (Salvaguardia gestioni idriche in atto). [34]

     1. Sino alla avvenuta individuazione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative e gestionali in atto alla data del 31 dicembre 1997 per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue costituiti tra gli Enti locali.

     2. [35].

 

     Art. 16. (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto).

     1. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva [36].

     [1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso.] [37]

     2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all’intervento.

     3. [38].

     4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento [39].

     5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell’abbattimento dei costi all’utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

     6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 2424 [2.1.232.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d’investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998.

     7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 2425 [2.1.243.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell’impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l’abbattimento dei relativi costi per l’utenza» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l’anno 1998.

     8. All’onere complessivo di lire 3.000 milioni per l’anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA’ E TRASPORTI

 

Sezione I

Disposizioni in materia di impianti a fune

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).

     1. [40].

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).

     1. [41].

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune).

     1. [42].

 

Sezione II

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale di servizi pubblici non di linea

 

     Art. 20. (Modifiche all’articolo 57 bis della legge regionale 41/1986 in materia di trasporto pubblico locale). [43]

     [1. - 3. [44].

     4. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 bis dell’articolo 57 bis della legge regionale 41/1986, come aggiunto dal comma 3 del presente articolo, fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.]

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [45]

     [1. [46].]

 

     Art. 22. (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [47]

     [1. [48].]

 

     Art. 23. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [49]

     [1. [50].]

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [51]

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [52]

     [1. All’articolo 23 della legge regionale 20/1997, il comma 3 è abrogato.]

 

     Art. 26. (Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [53]

     [1. [54].]

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). [55]

     [1. [56].]

 

     Art. 28. (Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale). [57]

 

     Art. 29. (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 45/1996 in materia di trasporti pubblici locali). [58]

     1. [59].

 

     Art. 30. (Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti). [60]

     1. Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 142/1990, per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione in via sperimentale di linee di trasporto urbano a trazione elettrica [61].

     2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l’infrastruttura e per il materiale rotabile [62].

     2 bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico-scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale [63].

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621 [2.1.232.3.09.18] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 19 - programma 0.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - con la denominazione «Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 105 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996 in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).

     1. [64].

 

Sezione III

Disposizioni in materia di trasporto ciclistico

 

     Art. 32. (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico).

     1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di trasporto ciclistico.

     2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

     a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all’articolo 11 della legge regionale 20/1997;

     b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.

 

     Art. 33. (Integrazioni della legge regionale 14/1993 in materia di trasporto ciclistico).

     1. [65].

     2. [66].

     3. Per le finalità previste dall’articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 14/1993, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 3734 [2.1.233.5.09.17] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 - alla Rubrica n. 19 - programma 1.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.3 - Sezione IX - con la denominazione «Contributi alle Province per il finanziamento di progetti di viabilità ciclabile intercomunale e interprovinciale di collegamento fra centri di interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico e con le reti ciclabili delle Regioni confinanti» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 106 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina

 

     Art. 34. (Modifica alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).

     1. [67].

     2. [68].

     3. [69].

     4. [70].

     5. [71].

     6. Per l’introito delle somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dal comma 5, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è istituito «per memoria» - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1503 [4.3.6] con la denominazione «Recupero delle somme indebitamente percepite da privati per riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale impropriamente beneficiate».

 

Sezione V

Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti

 

     Art. 35. (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 3/1998 in materia di contributi per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto).

     1. [72].

 

     Art. 36. (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991).

     1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell’opera.

 

     Art. 37. (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 31 della legge regionale 22/1987, dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991, e dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39 e successive modifiche).

     1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991 e dell’articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale 25/1985, possono essere destinati per finanziare anche programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda, purché afferiscano ad opere che per la loro complessità richiedano tempi di esecuzione pluriennali e che alla medesima data risultino ancora in corso di esecuzione ovvero, ancorché completati, rivestano caratteristiche di particolare urgenza che hanno determinato la necessità di anticipazione dei fondi da parte dei soggetti richiedenti.

 

     Art. 38. (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto «Duca Amedeo d’Aosta» di Gorizia). [73]

     1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell’aeroporto «Duca Amedeo D’Aosta» di Gorizia [74].

     2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull’atto costitutivo della società.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 1683 [2.1.254.3.09.21] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione «Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell’aeroporto Duca Amedeo D’Aosta di Gorizia» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 1998.

     4. All’onere di lire 200 milioni per l’anno 1998, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 39. (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta [75]).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla legge regionale 3/1999, una convenzione a durata triennale, rinnovabile, al fine di consentire agli stessi di sviluppare un’attività di sostegno agli uffici regionali competenti per la valorizzazione turistica della Litoranea Veneta e l’attivazione degli interventi tecnico - economici necessari alla sua ristrutturazione e al suo potenziamento, nel tratto ricadente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia [76].

     2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta [77].

     3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.

 

     Art. 40. (Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1. della legge regionale 22/1987). [78]

     1. Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987, sono posti a carico del capitolo 3753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, la cui denominazione è conseguentemente così modificata: «Spese per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture portuali e di navigazione interna di competenza regionale, per l’illuminazione, i segnalamenti, le forniture d’acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all’attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti e della navigazione interna.».

 

     Art. 41. (Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna). [79]

     1. Per le finalità previste dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 22/1987 ed ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, l’Amministrazione regionale individua nei Comuni competenti per territorio, nei Consorzi tra gli stessi e, per quanto concerne Porto Nogaro, nel Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno, i soggetti pubblici delegati all’espletamento delle funzioni amministrative di competenza regionale relative all’esecuzione e manutenzione di opere nei porti e lungo le vie di navigazione interna.

     2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa ed alla regolamentazione dei rapporti, tra amministrazione delegante ed ente delegato, che potranno concernere anche opere ed interventi già finanziati ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). [80]

 

     Art. 43. (Finanziamento per la realizzazione dell’Autoporto di Udine). [81]

     1. A parziale deroga di quanto indicato al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, il Comune di Udine è autorizzato a completare gli interventi ammessi a contributo con finanziamento di lire 1 miliardo erogato nell’esercizio 1992 per la realizzazione dell’Autoporto, entro il 31 dicembre 1997.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

E DI INTERESSE PUBBLICO, DI EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA E DI PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE ED URBANISTICA

 

Sezione I

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico

 

     Art. 44. (Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici). [82]

 

     Art. 45. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 46/1986 e disposizioni in materia di termini di ultimazione di lavori inerenti l’edilizia sovvenzionata).

     1. [83].

     2. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori fissato in base alle norme regionali che disciplinano la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, l’organo concedente ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.

 

     Art. 46. (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province).

     1. Nell’esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le Province, per mezzo delle rispettive Giunte ed in presenza di motivate ragioni, hanno la facoltà di confermare o revocare i benefici concessi ad Enti pubblici qualora questi ultimi - contravvenendo alle disposizioni dettate dalla legge regionale 46/1986 - abbiano per necessità realizzato, in tutto o in parte, lavori od opere diverse da quelle originariamente ammesse a contributo, o effettuato un utilizzo improprio dell’economia realizzata sul beneficio concesso.

     2. Nel caso di utilizzo improprio dell’economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l’eventuale destinazione e modalità di utilizzo di dette economie.

     3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     4. In deroga a quanto disposto con l’articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l’impegno si riferisce.

 

     Art. 47. (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica).

     1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell’articolo 202 della legge regionale 5/1994, va inteso anche con riguardo a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, intendendosi per tali quei soggetti il cui capitale sociale sia posseduto in misura maggioritaria, direttamente o indirettamente, da Enti pubblici, con la specificazione che l’utilizzazione di eventuali economie contributive è ammessa per le finalità di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell’articolo 202 della legge regionale 5/1994.

     2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, e quella di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, nonché quelle di cui all’articolo 8, comma 1, prima parte, e comma 2, lettera b) della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e quelle di cui al comma 4 dell’articolo 1 quater della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall’articolo 33 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16.

     3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l’esecuzione dei lavori, anche per l’acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.

     4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all’Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.

 

     Art. 48. (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario in occasione degli eventi giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.

     2. La domanda per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 è presentata all’Ufficio di piano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di un apposito programma degli interventi e di un preventivo di spesa. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.

     3. Il contributo predetto è concesso ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 851 [2.1.232.3.08.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 7 - programma 0.6.2.

- spese d’investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - con la

denominazione «Contributo straordinario al Comune di Aquileia in occasione

degli eventi giubilari» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per

l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari

importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del

precitato stato di previsione della spesa (partita n. 232 dell’elenco n. 7

allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 49. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8/1995 in materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza). [84]

 

     Art. 50. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di affidamento di opere pubbliche mediante trattativa privata).

     1. [85].

 

     Art. 51. (Programma di metanizzazione della zona montana).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell’ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1° ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.

     1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell’Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori [86].

     1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche [87].

 

Sezione II

Disposizioni in materia di centri storici e recupero edilizio ed urbanistico

 

     Art. 52. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 2/1983 in materia di centri storici).

     1. [88].

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è integrata con l’aggiunta in fine della locuzione «nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo».

 

     Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano).

     1. [89].

     2. [90].

     3. [91].

 

Sezione III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 54. (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. [92].

 

     Art. 55. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [93]

     1. [94].

     2. In via transitoria, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall’articolo 11 della legge regionale 45/1993, la disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in riferimento a tutti i bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata i cui termini di presentazione delle domande non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale, l’importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell’indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. [95].

 

     Art. 57. (Modifica all’articolo 32 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica).

     1. [96].

 

     Art. 58. (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [97]

 

     Art. 59. (Modifica all’articolo 33 bis della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [98]

     1. [99].

 

     Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [100]

     1. [101].

     2. Non rileva ai fini dell’articolo 39, comma 2, della legge regionale 75/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di sentenza giudiziale, così come previsto dal quarto comma dell’articolo 155 del codice civile.

     3. Sono fatte salve, ai fini di cui al comma 1, le richieste di residenza presentate, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, oltre il termine stabilito.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di rapporti contributivi in corso.

 

     Art. 61. (Deroga all’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [102]

     1. In deroga all’articolo 39 della legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, non viene disposta la decadenza o la revoca del contributo, o, se già disposta con atti non divenuti inoppugnabili, la medesima si intende revocata, nel caso in cui, prima dell’entrata in vigore della presente legge, occupazioni di alloggi, anche di cooperative a proprietà indivisa, siano state effettuate posteriormente alla data prevista come obbligatoria, o non sia stato rispettato l’obbligo di residenza nei termini di legge, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari - mediante trasferimento di quote o permuta delle stesse con soci già assegnatari nell’ambito dello stesso intervento edificativo o di diversi interventi della medesima cooperativa, comunque assistiti da agevolazioni statali o regionali, oppure con soci precedentemente non interessati agli interventi in parola - siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione, in quanto dovuta, o senza la prevista comunicazione del possesso in capo ai subentranti dei requisiti soggettivi prescritti, sempreché i subentranti risultino effettivamente in possesso dei requisiti stessi alla data dell’assegnazione originaria, se già assegnatari, o alla data del subentro, se precedentemente non assegnatari.

 

     Art. 62. (Integrazione alla legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [103]

     1. [104].

 

     Art. 63. (Disposizioni relative all’articolo 43 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [105]

     1. Relativamente agli interventi di edilizia convenzionata, limitatamente al primo bando da emanarsi successivamente all’entrata in vigore della presente legge, gli operatori, che abbiano presentato domanda di contributo e che rientrino nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1995, possono essere ammessi a finanziamento anche se gli alloggi oggetto dell’intervento non corrispondono alle caratteristiche tipologiche di cui all’allegato «A» della Convenzione Tipo approvata con D.P.G.R. n. 167/Pres. del 16 maggio 1997.

     2. [106].

 

     Art. 64. (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [107]

 

     Art. 65. (Modifica all’articolo 52 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [108]

     1. [109].

 

     Art. 66. (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [110]

     1. [111].

     2. [112].

     3. La norma di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti di cessione relativamente ai quali l’Istituto non abbia già provveduto alla restituzione, agli eredi del titolare del rapporto locativo, delle somme incassate a seguito della deliberazione di cessione.

 

     Art. 67. (Disposizioni relative all’articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [113]

     1. L’articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 e l’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, sono abrogati.

     2. I procedimenti di revoca dell’assegnazione ed i conseguenti provvedimenti di rilascio, avviati per le motivazioni di cui all’articolo 61, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificata dall’articolo 197, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, in corso alla data dell’1 gennaio 1998 o attivati successivamente a tale data, non conclusi con l’effettivo rilascio dell’alloggio, devono essere rinnovati in base al limite di reddito vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e risultante dall’applicazione del succitato articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982.

     3. A tal fine, l’aver posseduto o il possedere da parte dell’assegnatario, per due anni consecutivi, un reddito superiore al rinnovato limite di cui al comma 2, costituisce titolo per l’avvio dei procedimenti di revoca dell’assegnazione e conseguentemente di rilascio dell’alloggio.

     4. [114].

 

     Art. 68. (Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [115]

 

     Art. 69. (Modifica all’articolo 70 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [116]

     1. [117].

 

     Art. 70. (Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie). [118]

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, trovano applicazione per tutti i provvedimenti di liquidazione finale, ivi compresi quelli conseguenti ai trasferimenti di contributi ed anticipazioni previsti dagli articoli 39, 40 e 58 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, non ancora assunti alla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1986, ancorché concernenti finanziamenti concessi anteriormente.

     2. Qualora, successivamente a tale data, siano stati assunti provvedimenti di liquidazione, ivi compresi quelli conseguenti a trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere la modifica dei provvedimenti di liquidazione finale o di trasferimento con istanza da inoltrare alla competente Direzione regionale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per l’applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza [119].

 

     Art. 71. (Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [120]

     1. I beneficiari di agevolazioni ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei quali sia stato emesso il decreto di concessione dell’agevolazione stessa e che, per cause oggettive estranee alla loro volontà e debitamente documentate, non abbiano conseguito la proprietà dell’alloggio per l’acquisto del quale era stato richiesto l’intervento regionale, possono richiedere, entro i termini di cui all’articolo 93 della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando il disposto del quinto comma dell’articolo 92 della medesima legge regionale 75/1982, come sostituito dall’articolo 33 della legge regionale 45/1993, la conferma dell’agevolazione concessa a fronte dell’acquisto, anche già intervenuto, di altro alloggio, purché situato nell’ambito della stessa provincia.

 

     Art. 72. (Deroga alla decadenza dei benefici). [121]

     1. Limitatamente alle domande di contributo che abbiano trovato accoglimento prima dell’entrata in vigore della presente legge, non si dà corso alla decadenza dei benefici previsti dall’articolo 93 della legge regionale 75/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, quando al soggetto beneficiario, in luogo dell’acquisto, l’immobile oggetto del contributo sia stato assegnato in proprietà da parte di cooperative edilizie.

 

     Art. 73. (Abrogazione dell’articolo 106 della legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica). [122]

     1. L’articolo 106 della legge regionale 75/1982, come modificato dall’articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è abrogato.

 

     Art. 74. (Norme in materia di edilizia convenzionata). [123]

     1. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra gli operatori, in via di interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, come modificato dall’articolo 71 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, la convenzione tipo si applica agli interventi ammessi a finanziamento dopo il decreto di approvazione della convenzione stessa.

     2. In via transitoria, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l’edilizia convenzionata, di cui alla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, agli operatori individuati all’articolo 21, secondo comma, della legge medesima, come modificato dall’articolo 56 della legge regionale 18/1993, a fronte delle domande, già ammesse a contributo prima dell’entrata in vigore della presente legge, cui non abbia fatto seguito l’emanazione del decreto di concessione per motivi non imputabili ai suddetti operatori, con conseguente economia, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10/1982, dei relativi stanziamenti.

     3. Nei casi di cui al comma 2, sono fatte salve le convenzioni originariamente stipulate in conformità all’articolo 3 della legge regionale 16/1996, come modificato dall’articolo 71 della legge regionale 40/1996 e, ai fini del rispetto del quinto comma dell’articolo 92 della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall’articolo 33 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, si fa riferimento all’originaria domanda presentata prima dell’attivazione dell’intervento.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

 

     Art. 75. (Modifiche alla legge regionale 22/1995 in materia di edilizia convenzionata). [124]

 

     Art. 76. (Modifiche all’articolo 139 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). [125]

 

     Art. 77. (Riapertura del termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 12/1966). [126]

     1. Il termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, da ultimo fissato con l’articolo 18 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, viene riaperto sino al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 78. (Norme in materia di edilizia sovvenzionata). [127]

     1. Gli Enti beneficiari possono utilizzare, entro il 31 dicembre 1998 i contributi previsti dall’articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall’articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e relativi alle annualità 1996 e 1997.

 

     Art. 79. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 10/1997 in materia di edilizia abitativa).

     1. [128].

 

     Art. 80. (Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 31/1995 in materia di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e agevolata). [129]

     1. [130].

 

     Art. 81. (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo).

     1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l’edilizia agevolata e convenzionata, la rinegoziazione ovvero l’anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo né comportano la revoca dello stesso [131].

     2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all’articolo 93 bis della legge regionale 75/1982, come aggiunto dall’articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993, si applicano anche agli interventi di edilizia convenzionata.

     2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all’ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi [132].

     2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell’articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 [133].

 

Sezione IV

Disposizioni in materia di pianificazione

territoriale ed urbanistica e di servitù militari

 

     Art. 82. (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica). [134]

     [(Omissis).]

 

     Art. 83. (Commissione regionale per le servitù militari). [135]

     [1. E’ istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.

     2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall’articolo 1 della legge 104/1990, ed è composta:

     a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;

     b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.

     3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.

     4. La Commissione esprime parere:

     a) sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;

     b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell’amministrazione della difesa;

     c) sulla stipulazione di protocolli d’intesa fra l’Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia;

     d) sulle attività del comitato misto paritetico.

     4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l’esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell’Amministrazione regionale [136].

     5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 898/1976.

     6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.

     7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.

     9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.

     10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2 spetta un gettone di presenza, oltre all’eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati gli importi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale) [137].]

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

Sezione I

Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo principale.

Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli

 

     Art. 84. (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli).

     1. I requisiti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, si considerano soddisfatti qualora il soggetto risulti titolare di una posizione previdenziale presso l’INPS - gestione ex SCAU.

     2. L’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituisce condizione per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici in agricoltura riservati alle aziende agricole di produzione primaria. Si prescinde dall’iscrizione nel Registro per gli organismi associativi degli imprenditori, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, nonché per quelli per i quali non opera l’obbligo dell’iscrizione stessa, di volta in volta beneficiari di specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente, compresa quella sull’agricoltura eco-compatibile.

     3. E’ delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l’acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6 - delle ulteriori informazioni necessarie, ai fini della certificazione della qualifica di cui all’articolo 2 della legge regionale 6/1996, in modo da attivare una gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP), alla quale possano accedere anche gli Uffici regionali.

     4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 della legge regionale 6/1996.

     5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita I.V.A., purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge regionale 6/1996 entro due anni dalla richiesta degli incentivi ed interventi economici; in caso contrario, si procede alla revoca ed al recupero di quanto eventualmente concesso.

     6. [138].

     7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall’articolo 9 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 6, è emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     8. [139].

     [9. Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come modificato dall’articolo 12, della legge regionale 44/1991, e l’articolo 31 della legge regionale 31/1996.] [140]

     10. [141].

     11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l’iscrizione all’Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 6/1996, effettuata secondo quanto previsto dai commi 1 e 4, tiene luogo dell’iscrizione medesima. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 6/1996 è abrogato.

     12. Le domande di iscrizione all’Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, a suo tempo rigettate e per le quali pende ricorso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i ricorsi pendenti avverso la cancellazione dall’Albo o dal Registro, s’intendono decadute per il venire meno dell’Albo e del Registro stessi.

     13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 6/1996. In deroga alle disposizioni vigenti, nel caso in cui gli IPA accertino il possesso dei requisiti, la qualifica di IATP decorre - ai fini dell’ottenimento dei contributi nel frattempo eventualmente richiesti - dalla data in cui i ricorrenti abbiano acquisito il possesso dei requisiti stessi.

     14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall’ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall’articolo 89 della presente legge.

     15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all’Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.

     16. Le priorità introdotte con l’articolo 13 della legge regionale 6/1996, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, trovano attuazione con la rielaborazione dei criteri da effettuarsi a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di incentivi e di interventi economici in agricoltura [142].

     17. Nel titolo della legge regionale 6/1996, le parole «Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli» sono abrogate.

     18. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 6/1996, le parole «ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli» sono abrogate.

     19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della legge regionale 6/1996, sono abrogati.

     20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, la cui denominazione è così modificata: «Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli».

     21. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell’elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

Sezione II

Disposizioni in materia di agriturismo

 

     Art. 85. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). [143]

 

     Art. 86. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. [144].

 

     Art. 87. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. [145].

 

     Art. 88. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. - 4. [146].

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/1996, come sostituito dal comma 2, continuano a far carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

 

     Art. 89. (Integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. [147].

 

     Art. 90. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). [148]

 

     Art. 91. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. -2. [149].

     3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 24 della legge regionale 25/1996, come aggiunto dal comma 2, devono essere presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 92. (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. [150].

 

     Art. 93. (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. [151].

 

     Art. 94. (Competenze amministrative in materia di agriturismo. Integrazione all’articolo 170 della legge regionale 7/1988).

     1. Per i fini di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, gli interventi di competenza della Direzione regionale dell’agricoltura e dell’ERSA nel settore dell’agriturismo, previsti dalla legge regionale 25/1996, costituiscono oggetto di programma unitario.

     2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell’ambito dell’Amministrazione regionale, dall’ERSA.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all’articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all’ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è inserita all’inizio la locuzione «Finanziamenti all’ERSA per la concessione di», il codice di finanza regionale è modificato in [2.1.235.3.10.24] e il programma è modificato in 3.1.7.

     4. [152].

 

     Art. 95. (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici).

     1. L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici prevista dall’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, tiene luogo dell’iscrizione nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici previsto dall’articolo 7 della legge regionale 25/1996, fino alla data di formale istituzione di quest’ultimo.

 

Sezione III

Altre disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 96. (Disposizioni varie in materia di agricoltura).

     1. [153].

     2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, dai conduttori delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate a seguito di eventi calamitosi riconosciuti e verificatisi nelle aree vincolate dal punto di vista ambientale e paesaggistico e/o dal punto di vista idrogeologico, che siano state archiviate per mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare l’istruttoria ove venga adeguatamente documentato che la predetta mancata o ritardata presentazione della documentazione sia ascrivibile al mancato rilascio in tempo utile dei pareri e/o autorizzazioni necessari da parte degli uffici pubblici competenti. Le domande di rinnovo dell’istruttoria di cui al presente comma sono presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, è prorogato di tre anni.

     4. Per l’attuazione del programma nazionale di cui al regolamento (CE) 1221/1997 del Consiglio, del 25 giugno 1997, recante le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi apistici provinciali, all’atto dell’approvazione dei progetti operativi, l’anticipazione della sovvenzione nella misura massima dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

     Art. 97. (Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 50/1993 in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici cooperativi).

     1. L’articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è abrogato.

 

     Art. 98. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 16/1967 in materia di premi di allevamento).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, è abrogato.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è così modificata «Contributi agli allevatori per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata».

 

     Art. 99. (Rimessione in termini di domande relative all’indennità compensativa).

     1. In via transitoria, sono rimesse in termini le domande presentate alle Comunità montane entro il 30 giugno 1997, ma oltre il termine prescritto, relative all’indennità compensativa prevista dalla legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.

 

     Art. 100. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/1988 in materia di inserimento dei giovani in agricoltura).

     1. [154].

     2. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/1988, la lettera c) è abrogata.

     3. La norma di cui al comma 2 si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 101. (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 20/1992 in materia di interventi regionali agevolati a favore di cooperative agricole e loro consorzi). [155]

 

     Art. 102. (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 44/1983).

     1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell’esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e dell’articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 43/1985, abbiano dato attuazione alle previsioni dei relativi piani di riordinamento fondiario finanziati dall’Amministrazione regionale, mediante l’assegnazione delle aree riordinate, anche prima della loro approvazione, debbono, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, presentare alla Giunta regionale i piani di riordinamento, corredati degli atti dai quali risulti l’eventuale assegnazione dei terreni.

     2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.

     3. E’ consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all’arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.

     5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell’agricoltura, per lo studio, la compilazione e l’attuazione dei piani di riordinamento fondiario.

     6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l’invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.

     7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     8. L’onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.

     9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma 1. L’approvazione produce gli effetti di cui all’articolo 29 del regio decreto 215/1933.

     10. Il termine di cui all’articolo 33, primo comma, del regio decreto 215/1933 è fissato in due anni.

     11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.

     12. [156].

     13. [157].

     14. [158].

 

     Art. 103. (Modifica di disposizioni concernenti l’attività dell’ERSA).

     1. [L’Enoteca regionale «La Serenissima» di Gradisca d’Isonzo svolge anche attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali secondo i programmi approvati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’ERSA] [159].

     2. [160].

     3. [161].

     4. [162].

     5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall’ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell’Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, come sostituito dall’articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e con l’osservanza delle prescrizioni previste dall’articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5. Gli impianti non ceduti alle predette cooperative entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge possono essere alienati con le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 7/1990.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO

 

Sezione I

Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo

 

     Art. 104. (Competenza organica in materia di autorizzazioni).

     1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l’articolo 51, commi 3 e 3 bis, della legge 142/1990, come rispettivamente modificato e aggiunto dall’articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 105. (Norme in materia di commercio).

     1. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, uno nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.

     2. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.

 

Sezione II

Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio

 

     Art. 106. (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia). [163]

     [1. E’ istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.

     2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:

     a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;

     b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

     c) dai conferimenti dello Stato e di Enti economici pubblici e privati;

     d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

     e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

     4. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

     5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti dai regolamenti regionali per l’applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell’intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

     7. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi del comma 17.

     8. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore al commercio e al turismo, ed è composto:

     a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative;

     b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

     c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall’Assessore al commercio e al turismo e dall’Assessore alle finanze.

     9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Istituto di credito di cui al comma 7.

     10. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

     11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

     12. Al Presidente del Comitato è attribuita un’indennità mensile di carica ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell’articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

     13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull’utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

     14. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l’indennità di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al Fondo.

     15. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

     16. Il Comitato di gestione è tenuto, altresì, a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all’Assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull’attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d’istituto.

     18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l’assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all’attività prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.

     19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall’Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e al turismo.

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni.

     21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8282 [2.1.254.3.10.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d’investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli- Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.]

 

     Art. 107. (Rinnovo dei finanziamenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici).

     1. L’Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, è autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuità operativa.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.

     3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l’anno 1998 a carico del capitolo 8293 [2.1.243.3.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamenti per le finalità di cui all’articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998» e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l’anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.

 

     Art. 108. (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996).

     1. [164].

     2. L’articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, deve considerarsi assorbente delle norme contenute nei commi da 11 a 16 dell’articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

     3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell’articolo 11 della legge regionale 3/1998.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l’anno 1998 è elevato di pari importo.

     [6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici e finanziari e gli effetti da questi prodotti, nonché le procedure amministrative avviate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996 precedentemente alla sostituzione di cui al comma 1.] [165]

 

     Art. 109. (Opzione tra i benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di imprese commerciali e di servizi).

     1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 è consentito di optare tra i benefici previsti dall’articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo «una tantum» della misura massima del 10 per cento dell’investimento ammissibile.

     2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:

     a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;

     b) continuità dell’impresa istante o trasferimento dell’impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;

     c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8294 [2.1.243.3.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d’investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione «Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 110. (Applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 36/1996. Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988).

     1. Le imprese di cui all’articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d’investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 111. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 36/1996. Decorrenza dell’applicazione di norme). [166]

 

     Art. 112. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25/1982 in materia di contributi a favore delle imprese del settore commerciale per l’ammodernamento della rete di vendita). [167]

 

     Art. 113. (Contributo straordinario alla società per azioni Centro commerciale all’ingrosso di Pordenone. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/1998). [168]

 

Sezione III

Norme in materia di grande distribuzione

 

     Art. 114. (Norme transitorie della legge regionale 41/1990 in materia di Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche). [169]

 

     Art. 115. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio).

     1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all’attivazione del relativo esercizio commerciale, è prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.

 

     Art. 116. (Norme integrative della legge regionale 41/1990).

     1. Nelle zone omogenee Hc, già autorizzate in base a normativa precedente, in cui siano stati attivati esercizi del grande dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente ai casi in cui siano interclusi esercizi commerciali all’ingrosso, già attivi in epoca precedente all’approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea Hc, è consentito, previa richiesta di nullaosta regionale preventivo, il diritto di sostituzione della superficie destinata all’ingrosso con superficie destinata al grande dettaglio dei settori merceologici diversi da quelli dei generi alimentari e dell’abbigliamento, anche in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), sub f 2), del Piano regionale del commercio approvato con D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres.

     2. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell’iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui all’articolo 3 della legge regionale 41/1990. Trascorso tale termine, in assenza del nullaosta, i Comuni dovranno provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

     [3. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3, della legge regionale 16/1996, non trovano applicazione per i complessi commerciali al dettaglio con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano regolatore particolareggiato comunale la cui costruzione sia stata autorizzata dal Comune competente con provvedimento rilasciato antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 16/1996.] [170]

     4. In deroga all’articolo 10, comma 1, terzo trattino, del Piano regionale del commercio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del nuovo Piano regionale del commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non deve essere superiore al 75 per cento dell’intera superficie di vendita del centro commerciale al dettaglio; quella riservata al piccolo e medio dettaglio non può superare il 50 per cento.

     5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 41/1990, l’ampliamento dei centri commerciali al dettaglio con superficie coperta superiore a mq. 5.000, autorizzati come tali con normativa antecedente all’entrata in vigore della medesima legge regionale 41/1990, che hanno assunto la caratteristica di complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, non è assoggettato all’articolo 29 della legge regionale 16/1996, ma al solo nullaosta regionale fino all’incremento massimo del 50 per cento della superficie di vendita preesistente alla richiesta di ampliamento.

 

Sezione IV

Norme in materia di distribuzione dei carburanti

 

     Art. 117. (Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l’incentivazione dei carburanti ecologici).

     1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, alla riforma organica del settore della distribuzione dei carburanti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adottando i necessari provvedimenti normativi.

     2. Al fine di sostenere l’utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.

     3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.

 

Sezione V

Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio equo e solidale

 

     Art. 118. (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). [171]

     [1. In attesa di un’organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:

     a) stabilire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità, le modalità ed i costi con cui i servizi delle Aziende per i Servizi sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti;

     b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l’informazione, l’educazione, la formazione, l’assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.

     2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro;

     b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

     c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative;

     d) comprovino e documentino la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni;

     e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti, con proprie strutture, in almeno due province della regione;

     f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione stessa.

     3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attività. Le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l’anno 1999.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8140 [1.1.162.2.10.25] che si istituisce nello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6.

- Sezione X - con la denominazione «Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l’informazione, l’educazione, la formazione, l’assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).]

 

     Art. 119. (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale). [172]

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’,

ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE E CULTURA

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

     Art. 120. (Integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, in materia di strutture socio-assistenziali). [173]

 

     Art. 121. (Modifica all’articolo 3, comma 3 della legge regionale 19/1997, in materia di residenze polifunzionali).

     1. Per l’anno 1998 le domande di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 122. (Norme d’interpretazione autentica e procedurali in materia di sanità e servizi socio-assistenziali).

     1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, come da ultimo sostituito dall’articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, i medici ed i segretari.

     2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione, ove dovuta.

     3. - 4. [174].

     5. Per l’anno 1998 i criteri di riparto di cui al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 48/1996, come sostituito dal precedente comma 4, sono determinati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     6. Limitatamente all’anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, qualora le procedure di riorganizzazione istituzionale, previste dalla stessa legge regionale siano concluse entro il 30 giugno 1998.

     7. Per l’anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 20 della legge regionale 41/1996, scade al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.

     8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l’autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.

     9. La Giunta regionale determina, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l’ubicazione delle strutture veterinarie di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.

     10. [175].

     11. All’articolo 1 della legge regionale 10/1997, il comma 20 è abrogato con effetto dal 10 gennaio 1997 limitatamente a quanto disposto con riguardo all’articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e relativa autorizzazione di spesa a carico del capitolo 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l’anno 1997.

 

     Art. 123. (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro a r.l. con sede in Maniago. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 10/1997). [176]

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

 

     Art. 124. (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane).

     1. [177].

     2. [178].

     3. [179].

     4. [180].

     5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell’ammissione ai benefici della legge regionale 15/1996.

     6. [181].

     7. [182].

     [8. (omissis).] [183]

     [9. (omissis).] [184]

     10. [185].

     11. [186].

     12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 11, la denominazione del capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è modificata con l’aggiunta della locuzione «alle scuole materne,» dopo la locuzione «alle scuole dell’obbligo,».

     13. [187].

     14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 15/1996, come modificato dal comma 13, la denominazione del capitolo 5440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è modificata con l’aggiunta delle parole «radiofonici o» prima della parola «televisivi».

     15. Il testo della legge regionale 15/1996, come modificato dal presente articolo, sarà ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana «G. I. Ascoli» un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l’acquisto della sede di Pordenone della Società.

     17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.

     18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 5463 [2.1.242.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione «Contributo straordinario alla Società Filologica Friulana "G. I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l’acquisto della sede di Pordenone della Società» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

 

     Art. 125. (Disposizioni in materia di enti teatrali).

     1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato «Teatro lirico Giuseppe Verdi».

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 5349 [1.1.162.2.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione «Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi"» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell’elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).

     3. [188].

 

     Art. 126. (Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario. Modifica alla legge regionale 55/1990). [189]

     [1. [190].

     2. I Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio, così come modificati dal presente articolo, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’individuazione dei rappresentanti della componente studentesca, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 55/1990, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si fa riferimento, nell’ordine, ai primi degli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni di rinnovo degli organi accademici.]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO,

PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETA’

FINANZIARIE REGIONALI, INTERVENTI A SUPPORTO

DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA E

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

 

     Art. 127. (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali).

     1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell’articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell’ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali [191].

     2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

     3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

     4. L’ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

 

     Art. 128. (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale). [192]

     [1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale [193].

     2. L’Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all’articolo 127 [194].

     3. Il Comitato direttivo dell’Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall’Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall’Unione provincie italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.[195].

     4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla Giunta regionale [196].

     5. Il Comitato direttivo dell’Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d’intesa con le indicazioni formulate dall’ANCI, dall’UPI e dall’Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell’ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM [197].

     6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l’Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un’ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.

     7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.

     8. Ove, per gli enti locali di cui all’articolo 127, i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall’Agenzia [198].

     9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia.

     9 bis. L’Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni [199].

     9 ter. Il Comitato direttivo dell’Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all’Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l’Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l’integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all’articolo 19, comma 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 [200].]

 

     Art. 129. (Integrazione dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale regionale).

     1. [201].

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981, come aggiunto dal comma 1, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

 

     Art. 130. (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie). [202]

 

     Art. 131. (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici).

     1. [203].

     2. Per le procedure espletate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell’atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. [204].

 

     Art. 132. (Cessione alloggi del disciolto ENLRP).

     1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell’articolo 3 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest’ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto [205].

     2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999 [206].

     3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l’alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

     4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.

     5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.

     6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all’organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

     7. Salva l’applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell’alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell’articolo 70 della legge regionale 75/1982.

     8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.

     9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall’assegnatario.

     10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un’unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all’8 per cento.

     11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all’atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l’ente cedente iscrive ipoteca sull’alloggio ceduto.

     12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all’anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all’acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.

     12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP) [207].

 

     Art. 133. (Alienazione a favore dell’ERDISU di Udine dell’immobile Casa dello studente dell’EFA).

     1. L’Ente friulano di assistenza (EFA) è autorizzato ad alienare all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l’immobile denominato Casa dello studente, sito in Udine, Viale Ungheria 43, già oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall’articolo 67 della legge regionale 47/1991.

     2. Il vincolo di destinazione dell’immobile di cui al comma 1 è trasferito in capo al soggetto acquirente.

     3. Sono revocati i contributi concessi all’EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutività dell’atto di compravendita.

     4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l’ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità, anche tenendo conto dell’importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ FINANZIARIE

REGIONALI E INTERVENTI A SUPPORTO

DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA

 

     Art. 134. (Norme in materia di società finanziarie regionali). [208]

     1. All’articolo 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente:

     «a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:

     1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del Friuli-Venezia Giulia;

     2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;

     3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.».

     2. All’articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole «mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche» sono sostituite dalle parole «mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o».

     3. All’articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera c), come sostituita dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente:

     «c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all’esercizio di attività:

     1) di consulenza aziendale;

     2) di formazione imprenditoriale;

     3) di consulenza finanziaria;

     4) di assistenza per scambi in compensazione;

     5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all’emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all’assistenza per la gestione di contratti a termine;

     6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.».

     4. All’articolo 1 della legge regionale 18/1966, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito nelle forme soggette all’applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.».

     5. All’articolo 2, primo comma, della legge 18/1966, la lettera c), come sostituita dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente:

     «c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell’articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale.».

     6. All’articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera e), come sostituita dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:

     «e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono;».

     7. All’articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera f), come sostituita dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:

     «f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992;».

     8. All’articolo 2 della legge regionale 18/1966, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 8/1993, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     «In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. nel capitale delle società di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a).».

     9. All’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18/1966, le parole «L’obbligo di smobilizzo» sono sostituite dalle parole «Il limite decennale».

     10. All’articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, al primo comma, le parole da «Tale fondo» a «in particolare:», sono sostituite dalle seguenti «Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall’assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell’economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare:».

     11. All’articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 22/1975, le parole «dell’Est europeo,» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19,».

     12. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 22/1975 è abrogato.

     13. All’articolo 1 della legge regionale 22/1975, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.».

     14. All’articolo 1 della legge regionale 22/1975, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     «La verifica dell’attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. da parte dell’Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.».

     15. All’articolo 1 della legge 22/1975, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. osserva il disposto dell’articolo 1 della legge regionale 18/1966, con i limiti di cui all’articolo 2, primo comma, lettera c) della legge regionale medesima.».

     16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all’estinzione degli stessi.

     17. Al fine di assicurare la più ampia capacità e flessibilità operativa della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., il fondo di cui all’articolo 1 della legge regionale 22/1975 può essere utilizzato per aumenti di capitale della Società stessa.

     18. Per le finalità di cui al comma 17, l’Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere, in qualità di azionista di maggioranza della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., la convocazione di un’assemblea straordinaria della società, affinché, mediante utilizzo dello speciale fondo di dotazione di cui al comma 1, il capitale stesso sia aumentato gratuitamente, ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile, fino all’importo di lire 60 miliardi, da destinare per lire 10 miliardi alla costituzione presso la la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est europeo - Finest SpA per:

     a) la prestazione di garanzie alle attività di investimento e finanziamento riguardanti l’area balcanica;

     b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dell’area balcanica;

     c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nell’area balcanica [209].

     18 bis. Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo all’attivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per l’internazionalizzazione in funzione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo [210].

     19. L’operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, funzionale all’efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.

     20. All’articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole «e dalle Società finanziarie a partecipazione regionale;» sono sostituite dalle parole «e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime;».

     21. L’articolo 4 della legge regionale 31/1996 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4.

     1. Il fondo rischi di cui all’articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.».

     22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis S.p.A. e la Finfidi S.p.A. - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest’ultima.

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.

 

     Art. 135. (Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell’INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 470 milioni per l’anno 1998.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 1142 [1.1.162.2.10.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all’attività svolta nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l’anno 1998.

     3. All’onere di lire 470 milioni per l’anno 1998, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

     Art. 136. (Norme di applicazione della legge 675/1996 in materia di trattamento dei dati personali). [211]

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE

 

     Art. 137. (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni).

     1. [Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58 e modificato dall’articolo 11 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1998 dall’articolo 9, comma 9, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002] [212].

     2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non sia possibile rilasciare il certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la chiusura amministrativa del procedimento contributivo qualora il richiedente abbia ricevuto dal Comune somme a titolo risarcitorio per la non corretta esecuzione dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.

     3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l’importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell’accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

     4. I Comuni possono procedere all’acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all’articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché gli stessi abbiano già formato oggetto di intervento di riparazione e di restauro, per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.

     5. Le spese per l’acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all’uso pubblico previsto, sono a carico dell’Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già presentato alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 ter - come aggiunto dall’articolo 11 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25

- e dell’articolo 14 della legge regionale 30/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni, entro i termini stabiliti dall’articolo 15 della legge regionale 40/1996 [213].

     6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine ad edifici la cui schedatura sia frutto di un errore tecnico dovuto ad una parziale individuazione del complesso edilizio, sono annullati e per l’effetto la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.

     8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma 7, sono fissati in sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.

     9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge nei termini decorrenti dalla notifica dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in base agli articoli 16 della legge regionale 35/1979 e 47 della legge regionale 50/1990, in ordine ad edifici già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.

     10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.

     11. All’articolo 12 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è abrogato il sesto comma.

     12. [214].

     13. [215].

     14. [216].

     15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all’assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, dedotte le somme derivanti da crediti dell’Amministrazione comunale maturati nei confronti del delegante prima dell’entrata in vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi di ricostruzione delegata.

     16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.

     17. L’autorizzazione prevista dall’articolo 55, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come sostituito dall’articolo 28 della legge regionale 40/1996, può essere rilasciata, con le modalità ivi indicate, anche nei casi in cui risulti sia già stata avviata, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 40/1996, un’attività produttiva diversa da quella originaria, anche esercitata sotto una diversa impresa.

     18. [217].

     19. [218].

     20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è così modificata: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate».

     21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, in tutto o in parte, anche solo per concorrere al finanziamento della spesa di interventi di interesse comune realizzati da altri soggetti pubblici sulla base di accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 17 della legge 127/1997, e dell’articolo 10 della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

     22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, come da ultimo modificato dall’articolo 62 della legge regionale 40/1996, possono essere ripresentati nei termini all’uopo fissati dal Sindaco, sentita la commissione consiliare di cui all’articolo 17 della legge regionale 30/1977, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su domanda motivata degli interessati.

     23. [219].

     24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall’articolo 47 della legge regionale 35/1979, come modificato dall’articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e la ricostruzione delle case canoniche ed uffici di ministero pastorale, danneggiate, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici del 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite con formale provvedimento amministrativo, sono proseguibili ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data.

     25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.

     26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall’istruttoria condotta sulle domande stesse.

     27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

     28. I termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 36/1985, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977, come modificato dall’articolo 3, primo comma della legge regionale 25/1978 e 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, la domanda di cui al comma 28 può essere presentata dal successore dell’istante deceduto.

     30. Per le fattispecie di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 53 della legge regionale 53/1984, nonché quelle di cui al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

     31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.

     32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della legge regionale 30/1977 e della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, fermo restando l’accoglimento delle domande e la determinazione dei contributi in base alle leggi regionali richiamate nelle rispettive domande di intervento, le modalità per l’approvazione del progetto esecutivo unitario, la concessione e l’erogazione dei contributi sono ricondotte nell’ambito della legge regionale 30/1988, secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

     34. A tal fine le domande di intervento sono collocate nella stessa posizione di graduatoria, anche in deroga ai criteri fissati dall’articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 91 della legge regionale 50/1990, con priorità rispetto ad ogni altra categoria di intervento.

     35. Sulla base del programma degli interventi, la Segreteria Generale Straordinaria comunica al Comune, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 30/1988, sia la quota finanziaria a carico delle risorse della legge regionale 30/1988, sia quella a carico dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.

     36. L’invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, è rivolto contestualmente a tutti i richiedenti l’intervento di recupero e consolidamento antisismico dell’edificio.

     37. Sul progetto esecutivo unitario l’organo di consulenza tecnica di cui all’articolo 9 della legge regionale 30/1988 esprime parere in luogo dell’organo tecnico ed agli effetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 30/1977, evidenziando gli importi ammissibili a contributo con riferimento alle diverse unità immobiliari comprese nell’edificio e alle rispettive domande di intervento.

     38. Fatte salve le competenze della Commissione edilizia comunale e della Commissione consiliare di cui all’articolo 17 della legge regionale 30/1977, il progetto esecutivo è approvato in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sia agli effetti della legge regionale 30/1977, sia a quelli della legge regionale 30/1988.

     39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unità immobiliari comprese nell’edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla legge regionale 30/1977.

     40. L’erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità della legge regionale 30/1988.

 

     Art. 138. (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).

     1. [220].

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall’articolo 54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, nei limiti di costo stabiliti dal D.P.G.R. 8 agosto 1986, n. 2112/SGS e dal D.P.G.R. 8 aprile 1987, n. 2289/SGS.

     3. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è abrogato.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all’articolo 2 della legge regionale 45/1984, e successive modificazioni ed integrazioni, per il ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via di sanatoria dopo l’ultimazione dei lavori, nei limiti di costo stabiliti dai decreti del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, 8 aprile 1987, n. 2281/SGS e 30 settembre 1996, n. 2874/SGS.

     6. In via di interpretazione autentica, l’indennità di occupazione prevista dall’articolo 78, comma 5, della legge regionale 26/1988, riguarda tutti i periodi anteriori fino alla data del trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune.

     7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all’articolo 10 della legge regionale 30/1988, con le modalità ivi previste, anche per opere diverse da quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purché si tratti di interventi volti a garantire l’integrale recupero strutturale e la completa funzionalità di opere ed impianti pubblici già finanziati in base alla legge regionale 63/1977.

     8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualità costanti di cui all’articolo 11 della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 96 della legge regionale 50/1990, corredate della documentazione ivi prescritta, sono presentate al Comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad esclusione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.

     10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente alle domande in relazione alle quali, alla predetta data, sia stato notificato l’avviso a presentare il progetto esecutivo o la perizia giurata, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.

     11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l’avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.

     12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall’articolo 6 della legge regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

     13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.

     14. L’Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validità annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.

     15. Ad esaurimento delle graduatorie già formate, l’Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.

     17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al «de cuius» non sia stata ripetuta nei termini previsti dall’articolo 18 della legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

     21. [221].

     22. I crediti dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 56 della legge regionale 40/1996, per il cui recupero sia stata intentata dai Sindaci dei Comuni terremotati azione giudiziale, ai sensi dell’articolo 102 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono annullati, in tutto o in parte, con decreto del Sindaco- Funzionario delegato, qualora risulti che il convenuto abbia comunque utilizzato il contributo in lavori di riparazione o di ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto dagli eventi sismici.

     23. [222].

     24. [223].

     25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformità all’articolo 115 della citata legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 24, sono fatte valide a tutti gli effetti.

     26. Le disposizioni di cui all’articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese derivanti dall’esperimento di procedure arbitrali iniziate prima dell’entrata in vigore della presente legge, anche se non definite nel giudizio, che siano connesse allo svolgimento di contratti d’appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l’azione civile promossa di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d’incarico o nei contratti, ad arbitri.

     27. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 37/1993, sono estese alle spese ivi previste sostenute dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     28. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 37/1993 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. [224].

     30. [225].

     31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.

     32. [226].

     33. A parziale modifica del disposto di cui all’articolo 10, comma 7, della legge regionale 40/1996, e con effetto dall’1 gennaio 1997, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31 dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, come da ultimo modificato dall’articolo 3 della legge regionale 8/1996, con le modalità ivi previste, al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti indicati dall’articolo 18, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, ovvero al personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel ruolo organico dell’Ente di appartenenza, secondo il procedimento previsto dalla legge regionale 57/1983.

     34. [In relazione agli incarichi indicati al comma 33, il termine di cui all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 37/1987, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1996 dall’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 8, è stabilito al 31 dicembre 2000] [227].

     35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.

     36. [228].

     37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 40/1996.

     38. [229].

     39. [230].

     40. [231].

     41. [232].

     42. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 37 della legge regionale 40/1996, come aggiunto dal comma 41 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all’articolo 68, comma 1, della legge regionale 40/1996, anche interventi di ricostruzione di parti di edificio demolite, nonché la sistemazione di aree di pertinenza urbanistica funzionali alla nuova destinazione d’uso dell’edificio denominato «ex albergo Savoia».

     44. Nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora lo stato degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e di pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate alle tipologie costruttive o alla scelta dei materiali, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo in essere ogni intervento idoneo a garantire l’abitabilità degli edifici e la sicurezza degli impianti.

     45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell’entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell’articolo 104 della legge regionale 50/1990.

     46. - 49. [233]

     50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 50 della legge regionale 50/1990, come modificato dall’articolo 38 della legge regionale 48/1991 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e la domanda dei benefici spettanti al «de cuius» non sia stata ripetuta nei termini previsti, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all’articolo 50 della legge regionale 50/1990 presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

 

     Art. 139. (Ulteriori norme d’intervento nelle zone terremotate del Friuli).

     1. [234].

     2. [235].

     3. L’articolo 19 della legge regionale 40/1996 è abrogato.

     [4. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2003. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.] [236]

     [5. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2003.] [237]

     [6. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2003 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.] [238]

     [7. L’articolo 18 della legge regionale 40/1996 è abrogato.] [239]

     8. Avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, in deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo a tutti gli effetti del certificato di abitabilità o agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.

     9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.

     10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l’esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d’appalto di una medesima opera.

     11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.

     12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell’ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963, rientrano nella previsione normativa di cui all’articolo 47, secondo comma, lettera d), della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, e possono essere assegnati o alienati in conformità alle clausole del contratto di donazione [240].

     13. [241].

     14. [242].

     15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all’esercizio 1991.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell’edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.

     17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l’edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.

     18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso dell’edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.

     20. Per gli interventi di cui al comma 16, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8732 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell’edificio annesso al Duomo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998.

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.

     23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant’Antonio da Padova dell’Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant’Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.

     30. Per le finalità del comma 27 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     31. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell’edificio denominato «ex casa Gerometta», già assistito dai benefici previsti dall’articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a fini istituzionali.

     34. L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato «Zanussi» di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all’adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.

     35. [L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari per l’acquisto ed il recupero dell’edificio che conserva gli affreschi del «Pordenone», sito nel centro storico del capoluogo, da destinare a fini museali] [243].

     36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l’ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.

     39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     40. Per l’intervento di cui al comma 38 l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione «Comunità di Rinascita», con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l’adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.

     43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso dell’edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.

     45. Per le finalità di cui al comma 42 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     46. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l’ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla legge regionale 63/1977.

     49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     50. Per l’intervento di cui al comma 48 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.

     53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.

     57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     58. Per gli interventi di cui al comma 56 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l’adattamento e l’ampliamento dell’edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.

     61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.

     65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     66. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     67. Per gli interventi di cui al comma 64 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8734 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno Novarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile» e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l’anno 1998.

     69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali- industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulle aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi [244].

     70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     72. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.

     75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     76. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     77. Per gli interventi di cui al comma 74, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8735 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’anno 1998.

 

     Art. 140. (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate).

     1. Nell’ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l’Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l’acquisto e l’eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con D.P.G.R. 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell’ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.

     5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa [245].

     6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

     7. Per gli interventi di cui al comma 4 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l’acquisto, il recupero, l’adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l’attività preesistente.

     10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

     11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.

     12. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

     13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’intervento stesso.

     14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall’anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.

     15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.

     16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico ai sensi della legge 1089/1939, nei quali, alla data degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad uso abitativo o produttivo, ancorché non esclusive, anche se utilizzati da terzi purché ubicati nei Comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato effettuato l’intervento di recupero. Nell’ambito dell’intervento di recupero possono essere effettuati anche gli interventi indicati dall’articolo 9, comma 44, della legge regionale 3/1998.

     17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell’ambito dell’intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.

     18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un’apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.

     19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.

     20. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall’eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.

     21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell’importo dell’intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’intervento stesso. Nell’ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l’onere per l’acquisto dell’immobile.

     22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.

     23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a parare dall’anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.

     25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.

     26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all’articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ancorché l’insorgenza, in corso d’opera, di eventi dannosi accidentali abbia determinato l’impossibilità di recupero degli edifici medesimi.

     27. Per gli edifici considerati al comma 26, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.

     28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l’avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell’ambito del Museo della Terra di Venzone.

     31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell’iniziativa nonché di un preventivo di spesa.

     32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d’importo.

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale «Pradis Grotte» per l’allestimento dell’edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.

     34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l’Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.

     35. Per l’erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d’importo.

     36. Per l’intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8736 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d’investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l’avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’anno 1998.

     39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

     40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un’efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.

     41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.

     42. La Consulta è composta:

     a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;

     b) dall’Assessore delegato alla ricostruzione;

     c) dal Presidente dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;

     d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;

     e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell’ANCI, UPI e UNCEM;

     f) da tre rappresentanti dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato.

     43. Il Presidente dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.

     44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.

     45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.

     46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all’Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.

     47. La Consulta è convocata su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.

     48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All’avviso di convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.

     49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

     51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per la realizzazione di opere ed impianti pubblici nelle zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei relativi benefici, anche in deroga all’ordine delle competenze derivanti dalla classifica delle opere ed impianti pubblici medesimi.

     53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall’articolo 43 della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la nuda proprietà dell’alloggio danneggiato dagli eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.

     54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell’annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all’adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.

     56. Le domande di cui all’articolo 39, comma 3, della legge regionale 40/1996, pervenute in ritardo alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi, purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.

     57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l’effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.

     58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente dai soggetti interessati o dai Comuni in seguito a delega dei soggetti stessi, su aree a questi assegnate in via provvisoria dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite, ancorché all’origine le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei soggetti privati in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione.

     59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto del programma annuale adottato nelle forme di legge, possono essere confermate dalla Segreteria Generale Straordinaria sulla base dell’acquisizione successiva del programma sopra indicato.

     60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.

     61. Per le spese di cui al comma 60, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.

     63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 71 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 28 della legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie a proprietà divisa che si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla predetta data gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all’oggetto sociale.

     64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all’Amministrazione regionale l’erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall’articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.

     65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all’articolo 71 della legge regionale 63/1977, sono riconosciuti, in via definitiva, per l’importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative edilizie fino alla predetta data e le quote di finanziamento non ancora corrisposte alla data medesima sono revocate dalla Segreteria Generale Straordinaria.

     66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla legge regionale 63/1977, ancorché non ultimati.

     67. In luogo delle anticipazioni previste dall’articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti ivi previsti o ai loro successori per causa di morte, al di fuori dei casi indicati al comma 68, contributi in conto capitale di importo pari a lire 25 milioni per alloggio, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale.

     68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall’Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 52/1988, come modificata dalla legge regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l’ammontare delle somme effettivamente erogate a ciascun socio. L’importo complessivo delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all’Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al netto degli interessi eventualmente corrisposti per ritardato pagamento, sono computate in aumento del contributo previsto dal comma 70.

     69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 52/1988.

     70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l’acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell’attivo di liquidazione.

     71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall’autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.

     72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell’ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall’autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfettario dei lavori di ultimazione.

     73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:

     a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell’anticipazione regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 52/1988, come modificato dall’articolo 29 della legge regionale 48/1991;

     b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell’anticipazione regionale indicata alla lettera a).

     74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

     75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un’unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.

     76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.

     77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell’alloggio cooperativo inserito nell’attivo di liquidazione.

     78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell’importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all’Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell’atto di acquisto dell’alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l’entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L’erogazione dei medesimi contributi è disposta in un’unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:

     a) in ragione dell’ottanta per cento del contributo, contestualmente all’emissione del decreto di concessione;

     b) per la parte residua, dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.

     79. L’acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell’assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.

     79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati [246].

     79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014) [247].

     79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78 [248].

     80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell’articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 7 della legge regionale 48/1991. I divieti quinquennali ivi previsti decorrono dalla data del decreto di concessione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla data del rilascio del predetto certificato per gli alloggi non ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola «Anticipazioni» con la parola «Contributi» e l’aggiunta in fine, dopo la parola «liquidazione», della locuzione «ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse».

     82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 63/1983, nonché per le finalità di cui all’articolo 40 della legge regionale 63/1977, è autorizzata la spesa di lire 35.950 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della legge regionale 40/1996, nonché per le finalità previste dal comma 33 dell’articolo 138, è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell’immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.

     85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     86. Per l’intervento di cui al comma 84, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.

     87. Per l’istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della legge regionale 63/1977.

     88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l’anno 1998.

     89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1 e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     90. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.

     91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Annunziata deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     92. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

     93. Per l’intervento di cui al comma 90, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.

     94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8737 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1998.

     95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l’anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell’ambito del disposto di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, si provvede:

     a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d’impegno autorizzato dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8657 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;

     b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d’impegno autorizzato dall’articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 11;

     c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14;

     d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 12.

 

TITOLO VI

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE

 

     Art. 141. Sospensione dell’efficacia.

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 106 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea [249].


[1] Modifica gli artt. 69, 74, 107 e 108, sostituisce l'art. 111 ed aggiunge l'art. 112 bis alla L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[2] Sostituisce le lettere b), d) ed e) del comma 2, art. 23 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[3] Modifica il comma 1, art. 25 della L.R. 7 settembre 1990, n. 43.

[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[5] Sostituisce la lettera l) del comma 1, art. 5 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[7] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 23 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[8] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[11] Sostituisce l'art. 28 della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[12] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[14] Comma modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 7 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[15] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[16] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[17] Modifica la lettera b) del comma 1, art. 5, la lettera a) del comma 1, art. 23, il comma 1, art. 23 bis, la lettera c) del comma 3, art. 23 bis e l'art. 31 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[18] Modifica il titolo e l'art. 1 della L.R. 4 settembre 1991, n. 41.

[20] Modificano la L.R. 30 settembre 1996, n. 42. Il comma 7 è stato abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20. Sostituisce l'art. 5 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[22] Sostituiscono il comma 2, art. 3 bis e il comma 1, art. 3 ter della L.R. 25 maggio 1993, n. 26.

[23] Sostituisce l'art. 119 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[24] Commi abrogati dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituiscono il comma 2, art. 1 e il comma 1, art. 3 della L.R. 26 febbraio 1990, n. 9.

[25] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituisce il quinto comma dell'art. 31 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[26] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1985, n. 54.

[27] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17. Aggiunge tre commi all'art. 4 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

[28] Sostituisce il comma 3, art. 58 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[29] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[30] Modifica l'art. 27 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[31] Sostituisce l'art. 56 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[32] Modifica il comma 1, art. 8 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.

[33] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[35] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[36] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[37] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[38] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[39] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 57 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[40] Modifica il secondo comma dell'art. 4 della L.R. 24 marzo 1981, n. 15.

[41] Sostituisce il secondo comma dell'art. 18 della L.R. 24 marzo 1981, n. 15.

[42] Modifica il secondo comma dell'art. 20 della L.R. 24 marzo 1981, n. 15.

[43] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[44] Modificano l'art. 57 bis della L.R. 21 ottobre 1986, n. 41.

[45] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[46] Sostituisce il comma 2, art. 1 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[47] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[48] Modifica la lettera f) del comma 1, art. 7 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[49] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[50] Modifica il comma 3, art. 10 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[51] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23. Modifica l'art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[52] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2005, n. 22.

[53] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[54] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 24 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[55] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[56] Modifica il comma 2, art. 31 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[57] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 3 maggio 1999, n. 12.

[58] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[59] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 2 della L.R. 7 novembre 1996, n. 45.

[60] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[61] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 3 maggio 1999, n. 12.

[62] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 maggio 1999, n. 12.

[63] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 3 maggio 1999, n. 12.

[64] Sostituisce il comma 2, art. 21 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27.

[65] Inserisce l'art. 7 bis nella L.R. 21 aprile 1993, n. 14.

[66] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 8 della L.R. 21 aprile 1993, n. 14.

[67] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11. Sostituiva la lettera a), comma 1, art. 3 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[68] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[69] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11. Aggiungeva il comma 2 bis all'art. 14 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[70] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11. Modificava il comma 3, art. 15 della L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[71] Inserisce l'art. 16 bis nella L.R. 12 novembre 1996, n. 47.

[72] Inserisce i commi 4 bis e 4 ter nell'art. 2 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[73] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[74] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[75] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[76] Comma già modificato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[77] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[78] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[79] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[80] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[81] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[82] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[83] Sostituisce il quinto comma dell'art. 18 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[84] Modifica l'art. 5 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

[85] Modifica il comma 1, art. 8 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[86] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[87] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[88] Modifica il quarto comma dell'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1983, n. 2.

[89] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 17 luglio 1995, n. 28.

[90] Sostituisce gli artt. 3 e 4 della L.R. 17 luglio 1995, n. 28.

[91] Inserisce gli artt. 4 bis e 4 ter nella L.R. 17 luglio 1995, n. 28.

[92] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[93] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[94] Modifica la lettera e) del comma 1, art. 24 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[95] Modifica il terzo comma dell'art. 29 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[96] Modifica l'art. 32 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[97] Modifica l'art. 33 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[98] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[99] Modifica il comma 1, art. 33 bis della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[100] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[101] Sostituisce l'art. 39 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[102] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[103] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[104] Inserisce l'art. 39 bis nella L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[105] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[106] Modifica il comma 5, art. 43 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[107] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[108] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[109] Inserisce il secondo comma nell'art. 52 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[110] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[111] Sostituisce il quarto comma dell'art. 58 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[112] Aggiunge il decimo comma all'art. 58 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[113] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[114] Modifica la lettera e) del primo comma dell'art. 61 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[115] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[116] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[117] Modifica il dodicesimo comma dell'art. 70 della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[118] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[119] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 19.

[120] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[121] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[122] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[123] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[124] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[125] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[126] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[127] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[128] Modifica il comma 7, art. 12 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[129] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[130] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 23 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[131] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[132] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[133] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[134] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Modifica la L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[135] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6 e abrogato dall'art. 64 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19.

[136] Comma inserito dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[137] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[138] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6.

[139] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6.

[140] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[141] Modifica i commi 2 e 4, art. 14 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6.

[142] Comma già modificato dall'art. 11, comma 35, L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[143] Modifica l'art. 2 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[144] Modifica il comma 3, art. 3 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[145] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[146] Modificano l'art. 8 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[147] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 9 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[148] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28. Modifica l'art. 17 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[149] Modificano l'art. 24 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[150] Sostituisce il comma 2, art. 25 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[151] Modifica il comma 1, art. 27 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

[152] Aggiunge la lettera d bis) al comma 1, art. 170 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[153] Modifica il comma 7, art. 50, della L.R. 6 febbraio 1996, n. 9.

[154] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 4 della L.R. 12 aprile 1988, n. 19.

[155] Modifica il comma 1, art. 34 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[156] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[157] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[158] Comma abrogato dall’art. 28 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[159] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[160] Sostituisce il comma 2, art. 13, della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[161] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 13 della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[162] Sostituisce il comma 2, art. 16, della L.R. 28 agosto 1995, n. 35.

[163] Abrogato dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[164] Comma abrogato dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Sostituiva l'art. 2 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[165] Comma abrogato dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[166] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[167] Modifica il comma 2, art. 1 della L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

[168] Modifica il comma 39, art. 11, della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[169] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[170] Comma abrogato dall’art. 48 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[171] Articolo abrogato dall’art. 10 della L.R. 24 maggio 2004, n. 16, con la limitazione indicata nello stesso art. 10 della L.R. n. 16/2004.

[172] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[173] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista. Aggiunge la lettera i bis) al comma 2, art. 1, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[174] Sostituiscono i commi 3 e 4, art. 3, della L.R. 16 dicembre 1996, n. 48.

[175] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 2 settembre 1981, n. 59.

[176] Modifica il comma 24, art. 13, della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[177] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 8 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[178] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29. Sostituisce l'art. 11 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[179] Aggiunge l'art. 11 bis alla L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[180] Sostituisce l'art. 13 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[181] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 1 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[182] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 17 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[183] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica il comma 1, art. 18, della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[184] La lettera a) del presente comma è stata abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica l'art. 19 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[185] Sostituisce il comma 3, art. 21, della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[186] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29. Modifica il comma 1, art. 27, della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[187] Sostituisce il comma 2, art. 29, della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[188] Modifica il comma 26, art. 16, della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[189] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12.

[190] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 17 dicembre 1990, n. 55.

[191] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[192] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[193] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. n. 51 del 23 dicembre 1998.

[194] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. n. 51 del 23 dicembre 1998.

[195] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9, dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 2 e dall’art. 5 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10 e così ulteriormente modificato dall’art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[196] Comma già modificato dall'art. 60 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005 e così ulteriormente modificato dall’art. 13 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[197] Comma così sostituito dall'art. 60 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[198] Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[199] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9, già modificato dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e dall’art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20, così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 11 agosto 2005, n. 19.

[200] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[201] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 151 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[202] Sostituisce il comma 2 bis, art. 14, della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[203] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista. Aggiunge il comma 2 bis all'art. 9 della L.R. 30 agosto 1994, n. 12.

[204] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Aggiunge il comma 2 bis all'art. 39 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[205] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 64 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[206] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[207] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[208] Per le modifiche apportate dal presente art., vedi quanto previsto dall'art. 141 della presente legge.

[209] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n.4.

[210] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[211] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[212] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[213] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[214] Comma abrogato dall'art. 71 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[215] Modifica il comma 12 bis, art. 27, della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[216] Modifica il comma 1, art. 30, della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[217] Modifica il terzo comma, art. 68, della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[218] Modifica il numero 4, primo comma, art. 75, della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[219] Modifica il comma 12 bis, art. 27, della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[220] Modifica il quarto comma, art. 2, della L.R. 23 agosto 1982, n. 58.

[221] Modifica il comma 1, art. 42, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[222] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 39 ter della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[223] Modifica il comma 1, art. 115, della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[224] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[225] Modifica la lettera c), comma 3, art. 1, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[226] Modifica il comma 6, art. 10, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[227] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[228] Modifica il comma 5, artt. 10 e 11, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[229] Modifica il comma 2, art. 12, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[230] Modifica i commi 2 e 5, art. 14, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[231] Modifica il comma 2, art. 33, della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[232] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 37 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[233] Commi abrogati dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[234] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[235] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[236] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[237] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[238] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[239] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[240] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[241] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[242] Comma abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[243] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[244] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 14, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[245] I termini di cui al presente comma sono riaperti ai sensi del comma 100, art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[246] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[247] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[248] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[249] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.