§ 3.10.41 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.
Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:20/01/1992
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma regionale di politica industriale.
Art. 3.  Conferenza regionale sulla politica industriale.
Art. 4.  Consultazione delle parti sociali.
Art. 5.  Programma regionale di politica industriale e Piano regionale di sviluppo.
Art. 6.  Comitato di coordinamento.
Art. 7.  Criteri di selezione.
Art. 8.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.
Art. 10.  Partecipazione della Finanziaria regionale alle società cooperative.
Art. 11.  Modifiche e integrazioni della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 12.  Integrazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63.
Art. 13.  Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili.
Art. 14.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.
Art. 15.  Comitato di coordinamento per le operazioni a medio termine.
Art. 16.  Ampliamento dell'operatività della Finfidi S.p.A.
Art. 17.  Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali.
Art. 18.  Interventi regionali di sostegno.
Art. 19.  Modifica dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Art. 20.  Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Art. 21.  Programma regionale della promozione commerciale all'estero.
Art. 22.  Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10.
Art. 23.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10.
Art. 24.  Contributi per l'internazionalizzazione.
Art. 25.  Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management.
Art. 26.  Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri.
Art. 26 bis.  (Internazionalizzazione digitale)
Art. 27.  Erogazione dei contributi.
Art. 28.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29.  Costituzione dell'Agenzia.
Art. 30.  Compiti dell'Agenzia.
Art. 31.  Attività dell'Agenzia.
Art. 32.  Concessioni di contributi.
Art. 33.  Adempimenti dell'Agenzia.
Art. 34.  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 35.  Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 36.  Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 37.  Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 38.  Bonifica di aree industriali.
Art. 39.  Sostegno alle operazioni di cessione di crediti.
Art. 40.  Modalità attuative.
Art. 41.  Costituzione di un fondo speciale presso la Friulia Factor S.p.A.
Art. 42.  Modifiche degli articoli 6, 8 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Art. 43.  Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.
Art. 44.  Modifiche ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74.
Art. 45.  Tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.
Art. 46.  Analisi degli effetti degli incentivi regionali.
Art. 47.  Adempimenti delle imprese.
Art. 48.  Decorrenza dei programmi di spesa.
Art. 49.  Anticipazioni del contributo.
Art. 50.  Soppressione di Comitati.
Art. 51.  Procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi.
Art. 52.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 53.  Regolazione effetti finanziari.
Art. 54.  Entrata in vigore.


§ 3.10.41 - L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

(B.U. 20 gennaio 1992, n. 7).

 

CAPO I

Finalità e norme programmatiche

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge, l'Amministrazione regionale persegue la finalità di promuovere lo sviluppo industriale regionale, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, rafforzandone il grado di competitività, integrazione e internazionalizzazione, anche in funzione dei nuovi scenari conseguenti al mercato unico europeo, favorendone altresì un più equilibrato ed armonico inserimento delle attività produttive nel contesto ambientale.

     2. Per il raggiungimento di dette finalità l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle procedure istituite con la presente legge, si avvale degli strumenti previsti dalla legislazione di settore, perseguendo nel contempo ogni possibile sinergia con gli altri strumenti disponibili, ivi compresi quelli nazionali e comunitari, anche per consentire alle imprese interessate il pieno utilizzo delle intensità di aiuto autorizzate dalla Comunità economica europea.

 

     Art. 2. Programma regionale di politica industriale.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel quadro delle procedure per la formazione del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come integrata e modificata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27, la Regione predispone il Programma regionale di politica industriale.

     2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.

     3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:

     a) definisce il quadro economico finanziario basato sull'analisi della situazione economico-produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;

     b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d'intervento predisposte dall'Amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;

     c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del Programma, secondo quanto previsto dall'articolo 1;

     d) recepisce le modalità di utilizzo, da definirsi con apposite convenzioni e direttive, dei mezzi finanziari conferiti

dall'Amministrazione regionale e relativi:

     1) ai conferimenti, nonché ai rientri dei mezzi medesimi, alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E., istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8;

     2) ai conferimenti alla Finanziaria regionale Friulia S.p.A. ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

     3) alle sottoscrizioni dei prestiti obbligazionari emessi dall'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia;

     4) alle sottoscrizioni di nuove azioni della società a partecipazione regionale operanti nel campo dei servizi, anche finanziari al settore industriale.

     4. Nell'ambito degli obiettivi e delle azioni di cui alla lettera c) del comma 3, la Direzione regionale dell'industria, d'intesa con la Direzione regionale del commercio e del turismo, predispone il «Programma regionale della promozione commerciale all'estero» di cui all'articolo 21, nel rispetto dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469. Il Programma viene inoltre trasmesso al Comitato di cui all'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, dello stesso D.P.R.

     5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.

     6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla Direzione regionale dell'industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell'Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.

     7. Al rapporto di cui al comma 6 sono allegate le relazioni previste dall'articolo 7 della decisione 91/500/CEE della Commissione delle Comunità europee del 28 maggio 1991 e la relazione annuale del F.R.I.E. di cui all'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198.

 

     Art. 3. Conferenza regionale sulla politica industriale.

     1. Con riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, l'Amministrazione regionale convoca, ogni tre anni, la «Conferenza regionale sulla politica industriale» al fine di predisporre gli elementi valutativi funzionali alla rielaborazione del Programma regionale di politica industriale.

 

     Art. 4. Consultazione delle parti sociali.

     1. La Giunta regionale consulta preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni imprenditoriali ed altre parti sociali interessate sul Programma regionale di politica industriale e sui relativi aggiornamenti.

     2. La Giunta regionale indice, periodicamente, incontri con le predette organizzazioni finalizzati, tra l'altro, a verificare il grado di avanzamento e di attuazione del Programma regionale di politica industriale.

 

     Art. 5. Programma regionale di politica industriale e Piano regionale di sviluppo.

     1. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione promossa con le parti sociali nonché degli apporti che, limitatamente al loro ambito operativo, dovessero pervenire dagli enti, organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione del Programma regionale di politica industriale, la Giunta regionale adotta in via definitiva il predetto Programma, che viene inserito nel Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 6. Comitato di coordinamento. [1]

     [1. Allo scopo di assicurare il coordinamento programmatico tra tutti i soggetti che operano nel campo della politica industriale a livello regionale, è costituito un Comitato di coordinamento, nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e così composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) dall'Assessore regionale all'industria;

     c) dall'Assessore regionale alle finanze;

     d) dall'Assessore regionale all'ufficio di piano;

     e) dall'Assessore regionale al lavoro, cooperazione e artigianato, nella veste di Presidente dell'Agenzia regionale del lavoro;

     f) dall'Assessore regionale alla formazione professionale;

     g) dall'Assessore regionale al commercio e al turismo;

     h) dal Presidente dell'Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia;

     i) dai Presidenti degli organismi, istituti o società che concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;

     l) dal Direttore regionale dell'industria.

     2. Per l'esame di problemi di particolare rilevanza tecnologica, economica e finanziaria il Comitato può avvalersi di esperti, nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui al comma 1.

     3. Il Comitato procede altresì all'esame delle risorse finanziarie ed ai conseguenti criteri di utilizzo, con specifico riguardo agli impieghi relativi alle iniziative di rilevante significato per l'economia regionale.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati gli Organismi, gli Istituti o le Società di cui alla lettera i) del comma 1.

     5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale dell'industria di qualifica non inferiore a consigliere].

 

     Art. 7. Criteri di selezione. [2]

     [1. Ogni anno la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma regionale di politica industriale, adotta, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 e sentita la competente Commissione consiliare, i criteri di selezione, rapportati anche alle risorse disponibili, delle domande di contributo afferenti gli strumenti richiamati al comma 2 dell'articolo 1. In tale contesto, viene riconosciuta priorità agli interventi diretti a sostenere gli investimenti finalizzati a stabilire, sviluppare, ampliare e diversificare rapporti di collaborazione o di cooperazione con imprese appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea, specialmente se attuati attraverso la partecipazione a Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)].

 

CAPO II

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18

 

     Art. 8. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.

     1. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.

     1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Partecipazione della Finanziaria regionale alle società cooperative.

     1. La Finanziaria regionale Friulia S.p.A. è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo medesimo, iscritte nella categoria «produzione e lavoro» del Registro regionale delle cooperative.

 

     Art. 11. Modifiche e integrazioni della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole «fondo di dotazione»:

     (Omissis).

 

CAPO III

Modifiche della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63

 

     Art. 12. Integrazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63.

     1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale ó dicembre 1976, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili. [3]

     [1. Allo scopo di favorire il ricorso allo strumento della locazione finanziaria di beni immobili da parte delle piccole e medie imprese della regione, così come definite dalla legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse contributi, per la durata massima di otto anni, sui canoni di locazione corrisposti alla Friulia-Lis S.p.A., fino all'ammontare consentito, in termini di equivalente sovvenzione lorda, dall'articolo 7 della succitata legge regionale n. 12/1991].

 

CAPO IV

Modifiche della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25.

     1. L'articolo 1 della legge regionale ó luglio 1970, n. 25, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO V

Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie

imprese industriali e di servizio alla produzione e loro coordinamento

regionale per l'operatività a medio termine

 

     Art. 15. Comitato di coordinamento per le operazioni a medio termine.

     1. Al fine di fornire alla Giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l'utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei Consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regione di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 e successive integrazioni, oltre che della Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi - Finfidi S.p.A., è costituito presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, un Comitato di coordinamento composto:

     a) dall'Assessore regionale alle finanze, che lo presiede;

     b) dall'Assessore regionale all'industria;

     c) dall'Assessore regionale al commercio e al turismo;

     d) dal Presidente della Finfidi S.p.A.;

     e) dai Presidenti dei Consorzi di garanzia fidi tra le imprese industriali operanti in regione.

     2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di qualifica non inferiore a consigliere.

     3. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'Assessore regionale all'industria, sentito il comitato di coordinamento di cui al comma 1, sono stabiliti gli indirizzi cui devono conformarsi, per quanto concerne i finanziamenti a medio termine, relativamente ai conferimenti di fondi attribuiti dall'Amministrazione regionale, i Consorzi di garanzia fidi fra le imprese industriali operanti in regione, anche in relazione alla operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni ed i limiti di operatività tra i predetti Consorzi e la Finfidi S.p.A.

     4. In relazione ai futuri conferimenti dell'Amministrazione regionale a favore dei consorzi predetti, il relativo «fondo rischi» per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al dieci per cento dei conferimenti stessi.

 

     Art. 16. Ampliamento dell'operatività della Finfidi S.p.A.

     1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi S.p.A. anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all'industria, nonché nel settore turistico- alberghiero.

     2. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma I al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell'intero territorio regionale [4].

 

CAPO VI

Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie

Ulteriori incentivi alle imprese industriali per l'utilizzo dei servizi reali

 

     Art. 17. Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:

     a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all'utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l'utilizzo dei «servizi Eurosportello» nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;

     b) favorire l'attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità europea;

     c) promuovere l'adozione di tecniche innovative in materia di qualità;

     d) promuovere e organizzare l'applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;

     e) promuovere l'attività di ricerca nel settore dell'informatica tecnica e gestionale;

     f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale - BIC Trieste S.p.A. e con il Centro regionale per l'innovazione tecnologica - CERIT S.p.A. di Pordenone;

     f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse [5].

 

     Art. 18. Interventi regionali di sostegno.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

     a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 17;

     b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell'articolo 17 [6];

     b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis) [7].

     1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:

a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;

b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;

c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 [8].

     2. [La concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie si trasformi in società per azioni] [9].

     3. [Alla costituenda società per azioni può partecipare la Friulia S.p.A] [10].

 

     Art. 19. Modifica dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30. [11]

     1. L'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30. [12]

     1. Il terzo comma dell'articolo 46 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

 

CAPO VII

Programma regionale della promozione commerciale all'estero

 

     Art. 21. Programma regionale della promozione commerciale all'estero.

     1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 2.

     2. Con detto programma l'Amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di promuovere la presenza nei Paesi esteri delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia, con l'obiettivo primario di favorire l'impostazione di rapporti commerciali con detti mercati e di contribuire al loro ampliamento.

     3. In particolare il programma:

     a) indica, in un quadro unitario, l'insieme delle linee strategiche dell'attività promozionale nei diversi comparti nei quali si esplica la presenza all'estero della realtà economica regionale, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi che concorrono alla promozione commerciale all'estero;

     b) definisce, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, il programma delle azioni e delle iniziative destinate a promuovere l'esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli-Venezia Giulia, sentiti i consorzi e le società consortili operanti nel settore a livello regionale;

     c) valorizza la presenza delle imprese regionali all'estero attraverso il coordinamento delle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi e delle società consortili e dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale delle imprese di cui al Capo VIII;

     d) definisce, in coerenza con il disegno di progressiva specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche promosse dagli enti operanti in regione, un programma articolato delle manifestazioni stesse e delle attività ad esse collegate, da realizzarsi oltre che nella regione Friuli-Venezia Giulia nei Paesi esteri con particolare riguardo a quelli extracomunitari, favorendo la collaborazione tra gli enti fieristici predetti nella realizzazione di programmi e nella gestione dei servizi comuni.

 

     Art. 22. Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10. [13]

 

     Art. 23. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10.

     1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 1981, n 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO VIII [14]

Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese [15]

 

     Art. 24. Contributi per l'internazionalizzazione. [16]

     1. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione dei modelli di attività del sistema produttivo regionale e di favorire i processi di internazionalizzazione digitale finalizzati alla crescita e all'affermazione sui mercati globali, possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti aventi a oggetto le iniziative di cui agli articolo 25, 26 e 26 bis diretti allo sviluppo della presenza delle stesse sui mercati esteri in relazione all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati "contributi per l'internazionalizzazione".

     2. Nel caso in cui siano richiesti in applicazione del regime di aiuto "de minimis", sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

 

     Art. 25. Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management. [17]

     1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) partecipazione a fiere ed esposizioni;

b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;

c) partecipazione a incontri business to business;

d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;

e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;

f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;

h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.

 

     Art. 26. Organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri. [18]

     1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative che contemplano l'organizzazione di eventi di ospitalità di operatori economici esteri sul territorio del Friuli Venezia Giulia realizzati congiuntamente da almeno cinque imprese aventi sede nel territorio regionale, anche tramite la forma di rete d'imprese, di società consortile o di consorzio con attività esterna.

 

     Art. 26 bis. (Internazionalizzazione digitale) [19]

     1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:

a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;

b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;

c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;

d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;

e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;

f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;

g) organizzazione di eventi web-based.

 

     Art. 27. Erogazione dei contributi. [20]

     [1. Alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

     2. I contributi vengono erogati, in conformità alle spese ammesse a contributo ed ai tempi di realizzazione del programma pluriennale di penetrazione commerciale, su presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'azienda per le attività oggetto di intervento.

     3. L'erogazione dei contributi può aver luogo mediante anticipazione nella misura massima del sessanta per cento. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute e di una relazione sull'attività svolta.]

 

CAPO X

Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

 

     Art. 28. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO X

Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero

 

     Art. 29. Costituzione dell'Agenzia.

     1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, lo sviluppo di relazioni commerciali tra il Friuli-Venezia Giulia e l'estero, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'iniziativa di promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata «Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero», perseguendo l'adesione della Finanziaria regionale Friulia S.p.A., nonché dei soggetti pubblici e privati più significativi che operano nel campo specifico, tra cui, in particolare, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia ed i consorzi all'esportazione maggiormente rappresentativi dell'imprenditoria del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 30. Compiti dell'Agenzia.

     1. L'oggetto sociale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:

     a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;

     b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.

     2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.

 

     Art. 31. Attività dell'Agenzia.

     1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Agenzia può, tra l'altro:

     a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli-Venezia Giulia ed all'estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli-Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;

     b) stipulare con i consorzi all'esportazione convenzioni per l'accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall'Agenzia.

 

     Art. 32. Concessioni di contributi.

     1. Al fine di sostenere l'avvio delle attività dell'Agenzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in misura non superiore al cinquanta per cento a sostegno delle iniziative rientranti negli oggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 30.

 

     Art. 33. Adempimenti dell'Agenzia.

     1. L'Agenzia presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

 

CAPO XI

Modifica e integrazioni al Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

 

     Art. 34. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 35. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

     1. L'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 37. Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come integrato dall'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è abrogato.

 

     Art. 38. Bonifica di aree industriali.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di aree a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l'inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.

     2. Le domande per l'ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

 

CAPO XII

Provvedimenti per le piccole imprese edili

 

     Art. 39. Sostegno alle operazioni di cessione di crediti.

     1. Al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli-Venezia Giulia nel settore dell'edilizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli-Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli- Venezia Giulia.

     2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.

     3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma I sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 40. Modalità attuative.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, l'Amministrazione regionale si avvale della Friulia Factor S.p.A., secondo le modalità indicate nell'articolo 41, che viene autorizzata a stipulare apposita convenzione con enti e società operanti nel settore.

 

     Art. 41. Costituzione di un fondo speciale presso la Friulia Factor S.p.A.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor S.p.A. un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor S.p.A. una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all'amministrazione del fondo stesso.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor S.p.A. mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all'articolo 39.

     3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, l'Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.

 

CAPO XIII

Modifiche della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

 

     Art. 42. Modifiche degli articoli 6, 8 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     1. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, la parola «destinate» è sostituita dalla parola «destinati».

     2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO XIV

Comitato tecnico consultivo per la politica industriale

 

     Art. 43. Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. [21]

     [1. E' costituito presso la Direzione regionale dell'industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Amministrazione regionale in materia industriale.

     2. Il Comitato esprime in particolare parere sulle domande di contributo presentate:

     a) ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) ai sensi della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;

     d) ai sensi della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, Capi III, IX e X e successive modifiche ed integrazioni;

     e) ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituiti dalla presente legge;

     f) ai sensi del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

     g) ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;

     h) ai sensi degli articoli 4, primo comma, lettera a), 5, 6 e 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;

     i) ai sensi dei Capi VIII e IX della presente legge;

     l) ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'industria [22].

     3. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta regionale, e rimane in carica per la durata di anni cinque [23].

     4. Il Comitato si compone dei seguenti membri:

     a) l'Assessore regionale all'industria, che lo presiede;

     b) il Direttore regionale dell'industria o suo sostituto;

     b bis) due esperti nel settore industriale ed un esperto nel settore economico finanziario designati rispettivamente dall'Assessore regionale all'industria e dall'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale [24];

     c) tre esperti indicati dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia e dall'Unione regionale A.P.I.;

     d) tre esperti indicati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     e) un esperto indicato dalle Associazioni regionali della cooperazione maggiormente rappresentative;

     f) ulteriori componenti designati secondo quanto stabilito nei commi 5, 6, 7, 8, 9, in relazione alle specifiche materie trattate dal Comitato.

     5. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere a), b), c), d), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

     a) il Direttore generale della Friulia S.p.A. o suo sostituto;

     b) il Direttore dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia o suo sostituto;

     c) il Dirigente della segreteria del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. o suo sostituto;

     d) il Direttore generale della Friulia-Lis S.p.A. o suo sostituto;

     e) il Direttore generale della Finreco s.c.r.l. o suo sostituto;

     f) il Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. o suo sostituto [25].

     6. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera e), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

     a) il Direttore regionale dell'ambiente o suo sostituto;

     b) il Direttore regionale della sanità o suo sostituto;

     c) i Capi del Servizio chimico ambientale del Presidio multizonale di prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine o loro sostituti;

     d) due esperti in ingegneria sanitaria designati dall'Assessore regionale all'industria, su conforme delibera della Giunta regionale.

     7. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere f) e g), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

     a) un esperto indicato dal Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area di ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste [26].

     8. Nell'esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera h), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:

     a) il Direttore generale della Friulia S.p.A. o suo sostituto;

     b) il Direttore dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia o suo sostituto;

     c) il Dirigente della segreteria del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - F.R.I.E. o suo sostituto;

     d) il Direttore generale della Friulia Lis S.p.A. o suo sostituto;

     e) un esperto designato dalla delegazione Intersind per il Friuli- Venezia Giulia.

     9. Per l'esame delle domande di contributo concernenti la promozione commerciale di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4 sono:

     a) il Direttore regionale del turismo o suo sostituto.

     10. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale all'industria assume la presidenza del Comitato il Direttore regionale dell'industria.

     11. Su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più tecnici particolarmente esperti nelle materie trattate.

     12. I membri sostituti vengono designati dall'ente di appartenenza.

     13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione dell'industria di qualifica non inferiore a consigliere.]

 

CAPO XV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 44. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 e dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74.

     1. All'articolo 10, primo comma, della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. La lettera a) del primo comma dell'articolo I della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:

     (Omissis).

 

CAPO XV

Norme transitorie e finali

 

     Art. 45. Tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.

     1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore industriale e dei servizi alla produzione devono essere corredate da apposita dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.

 

     Art. 46. Analisi degli effetti degli incentivi regionali.

     1. Ai fini dell'analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell'industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull'iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall'intervento sulla situazione economico-finanziaria, occupazionale e di mercato dell'azienda.

 

     Art. 47. Adempimenti delle imprese.

     1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell'istanza di intervento, oltre al bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l'esposizione debitoria dell'azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.

 

     Art. 48. Decorrenza dei programmi di spesa.

     1. I benefici di cui all'articolo I della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono applicabili ai programmi di spesa iniziati non oltre un anno precedente la data del ricevimento della domanda di contributo dal parte della Direzione regionale dell'industria.

 

     Art. 49. Anticipazioni del contributo.

     1. A domanda dell'impresa, previa dichiarazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori o dell'investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo previsto dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo.

     Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa può avere luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa.

 

     Art. 50. Soppressione di Comitati.

     1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 viene a cessare l'attività dei seguenti Comitati:

     a) Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'articolo 7 della Legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;

     b) Comitato tecnico di cui all'articolo 37 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) Comitato tecnico di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;

     d) Comitato consultivo di coordinamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.

 

     Art. 51. Procedure per la liquidazione e l'erogazione dei contributi.

     1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell'articolo 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell'azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.

     2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell'articolo 43, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l'effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.

 

     Art. 52. Regolamenti di esecuzione.

     1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, appositi regolamenti di esecuzione relativi:

     a) all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, cosi come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;

     b) all'articolo 13 della presente legge;

     c) al Capo VIII della presente legge;

     d) all'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall'articolo 28 della presente legge;

     e) al Capo XI della presente legge.

 

     Art. 53. Regolazione effetti finanziari.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 38, nonché dal Capo XII, vengono regolati, in relazione al disposto dell'articolo 54, nell'ambito della legge dispositiva per la formazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 (legge regionale finanziaria 1992).

 

     Art. 54. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 1992.

 


[1] Articolo abrogato dalla L.R. 26 giugno 1995, n. 26.

[2] Articolo abrogato dalla L.R. 26 giugno 1995, n. 26.

[3] Articolo abrogato dalla L.R. 26 giugno 1995, n. 26.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1993, n. 3.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[9] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[12] Articolo abrogato dall'art. 94 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[14] Capo sostituito dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[15] Rubrica così sostituita dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[16] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[17] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[18] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[19] Articolo inserito dall'art. 59 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18, in quanto l’originario Capo VIII (artt. 24-27) è stato sostituito dall’attuale Capo VIII (artt. 24-26) dall’art. 5 della L.R. 18/2003.

[21] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.R. 26 giugno 1995, n. 26 e ora abrogato dall’art. 36 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 11 marzo 1993, n. 8.