§ 42.1.8 - D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49.
Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:18/01/1990
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Natura giuridica.
Art. 2.  Compiti dell'Istituto.
Art. 3.  Funzioni dell'Istituto.
Art. 4.  Attività all'estero.
Art. 5.  Gestione finanziaria e patrimoniale.
Art. 6.  Sede e struttura.
Art. 7.  Organi dell'Istituto.
Art. 8.  Il presidente.
Art. 9.  Il consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Il comitato esecutivo.
Art. 12.  Il collegio dei revisori.
Art. 13.  Emolumenti degli organi statutari.
Art. 14.  Il direttore generale.
Art. 15.  Cause di incompatibilità.
Art. 16.  Scioglimento degli organi collegiali.
Art. 17.  Comitati consultivi.
Art. 18.  Personale dell'Istituto.
Art. 19.  Rappresentanza in giudizio.
Art. 20.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 42.1.8 - D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49.

Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 19 marzo 1990, n. 65).

 

     Art. 1. Natura giuridica.

     1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

     2. L'ICE svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati.

     3. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalità di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi.

     4. Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 2. Compiti dell'Istituto.

     1. L'ICE è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, ha il compito di promuovere, facilitare e sviluppare il commercio italiano con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.

     2. In particolare l'ICE:

     a) cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione delle imprese, provvedendo tra l'altro, attraverso anche sistemi elettronici di elaborazione dei dati, alla raccolta e alla diffusione di ogni utile informazione relativa alle correnti di traffico internazionale, alle possibilità di sbocco per le esportazioni italiane di beni e servizi, alle normative che disciplinano gli scambi internazionali;

     b) fornisce alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e ad operatori economici pubblici che ne facciano richiesta servizi di informazione specifica, di consulenza, di assistenza tecnica con le modalità di cui all'art. 3, comma 4;

     c) sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia e curando la divulgazione del servizio marittimo italiano e degli altri servizi di trasporto o comunque complementari ai fini dell'immagine complessiva della produzione nazionale;

     d) provvede autonomamente all'attuazione del programma promozionale di cui all'art. 3, comma 5, predisponendo, in coerenza con le indicazioni programmatiche ricevute e previa consultazione con le forze produttive interessate, l'articolazione del programma per iniziative ed informandone il Ministro del commercio con l'estero;

     e) provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale, a livello tecnico-operativo, delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti od organismi pubblici, a carattere nazionale, regionale o locale;

     f) favorisce la formazione professionale ed il perfezionamento in materia di promozione e di commercio internazionale, anche per singole categorie produttive.

     3. L'Istituto inoltre:

     a) opera al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione dell'impresa, anche facilitando il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale e per lo sviluppo delle esportazioni;

     b) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e l'importazione e lo sviluppo del sistema fieristico italiano all'estero;

     c) adotta e promuove, sulla base della legislazione vigente, le iniziative necessarie alla protezione del prodotto italiano all'estero e alla registrazione e protezione del marchio nazionale di esportazione; formula al riguardo proposte per gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri;

     d) provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonchè di fiori e piante ornamentali ed esercita i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei Paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione;

     e) cura lo svolgimento di ogni altra attività demandatagli dalla legge e, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'attuazione degli incarichi affidatigli dal Ministero del commercio con l'estero ovvero, sulla base di apposite convenzioni, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero degli affari esteri, anche per ciò che riguarda la cooperazione allo sviluppo, da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni nazionali o internazionali.

     4. L'Istituto, sulla base anche di eventuali direttive del Ministro del commercio con l'estero, riferisce a quest'ultimo e, per quanto di sua competenza, al Ministero degli affari esteri, nonchè alle altre amministrazioni interessate, informazioni ed elementi utili alla elaborazione delle linee di politica promozionale e commerciale con l'estero.

 

          Art. 3. Funzioni dell'Istituto.

     1. Per l'espletamento dei suoi compiti l'ICE può, tra l'altro:

     a) realizzare all'estero esposizioni di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali;

     b) corrispondere direttamente con pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni per lo scambio di informazioni concernenti il commercio internazionale e per l'acquisizione sistematica di notizie in ordine alla programmazione all'estero di manifestazioni alle quali possano opportunamente abbinarsi iniziative promozionali;

     c) organizzare, per il tramite anche di istituzioni specializzate, corsi, seminari o convegni in materia di formazione o perfezionamento professionale;

     d) organizzare centri all'estero di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani, d'intesa con le organizzazioni professionali di settore;

     e) stipulare con imprese, enti, associazioni ed organismi nazionali o esteri, convenzioni inerenti alla pubblicazione e diffusione di materiale conoscitivo riguardante il commercio internazionale, ovvero idoneo a propagandare all'estero l'immagine del prodotto italiano in generale o relativamente a comparti produttivi;

     f) stipulare altresì, fatta salva la piena utilizzazione delle professionalità interne, convenzioni finalizzate alla organizzazione, in Italia e all'estero, di servizi di informazione, consulenza ed assistenza tecnica alle imprese italiane operanti nel settore internazionale, relativamente ai problemi di carattere, tra l'altro, commerciale, creditizio, assicurativo, fiscale, valutario, doganale o di trasporto, inerenti all'esportazione di prodotti italiani;

     g) stipulare le amministrazioni regionali, con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e con i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere stesse, apposite convenzioni per lo scambio sistematico di informazioni sui programmi e sulle attività di tali enti in materie interessanti il commercio con l'estero e per la realizzazione di programmi promozionali coordinati inerenti a settori produttivi di tipico e specifico interesse regionale o locale;

     h) stipulare, con i soggetti di cui alla lettera g) nonchè con enti od organizzazioni pubbliche, nazionali o estere, convenzioni per lo scambio, anche attraverso sistemi elettronici di elaborazione dati, di informazioni concernenti il commercio internazionale;

     i) stipulare con i consorzi all'esportazione convenzioni per l'accesso sistematico dei consorzi stessi ai servizi di informazione e di assistenza tecnica organizzati dall'Istituto;

     l) stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi o raggruppamenti tra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione ed attuazione, in Paesi diversi da quelli della Comunità europea, di progetti di penetrazione commerciale.

     2. Nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'ICE può avvalersi dei centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed agire, sulla base di eventuali apposite convenzioni, per il tramite delle camere stesse, ovvero, per attività da svolgersi all'estero, per il tramite delle camere di commercio italiane all'estero riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.

     3. Previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con quello del tesoro, l'ICE può partecipare a società con prevalente partecipazione pubblica già costituite o appositamente promosse per lo svolgimento di attività connesse in via strumentale all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Istituto. La partecipazione non può essere tale da determinare distorsioni nella concorrenzialità dell'offerta di servizi da parte dell'Istituto e deve assicurare una significativa presenza dell'ICE negli organi di amministrazione della società partecipata. Quest'ultima non potrà comunque svolgere attività concorrenziali con quelle dell'Istituto. Dell'acquisizione l'ICE darà comunicazione al Ministero delle partecipazioni statali ove la partecipazione sia assunta in società con prevalente partecipazione dello Stato. L'ammontare destinato all'acquisizione di partecipazioni sarà stabilito annualmente nel bilancio preventivo.

     4. Con delibere del consiglio di amministrazione, approvate dal Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta, sono determinati i servizi che l'Istituto presta dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra i relativi costi e corrispettivi.

     5. Ai fini del programma promozionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), il Ministro del commercio con l'estero indica, tenuto conto dei concreti obiettivi della politica degli scambi con l'estero, le linee direttrici promozionali e le previsioni di massima circa la finalizzazione dell'intervento per settori produttivi ed aree geografiche. In coerenza con tali indicazioni, l'Istituto redige l'articolazione del programma per iniziative e ne informa il Ministro del commercio con l'estero entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce. Nei quarantacinque giorni successivi alla ricezione degli atti il Ministro vigilante può impartire ulteriori direttive. Al trasferimento all'Istituto della corrispondente assegnazione di bilancio a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero si provvede all'inizio di ciascun anno finanziario in unica soluzione. L'Istituto stabilisce autonomamente le modalità di attuazione delle singole iniziative, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti, l'ICE riferisce annualmente al Ministero stesso con apposita e dettagliata relazione, sottoposta preventivamente alle valutazioni del comitato consultivo dell'Istituto. La relazione è allegata a quella di cui al comma 3 dell'art. 1.

     6. I fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale e non impegnati o comunque non utilizzati dall'ICE nell'esercizio di riferimento possono essere allo stesso fine utilizzati nell'esercizio successivo, ovvero essere portati ad integrazione delle disponibilità per il programma promozionale successivo.

 

          Art. 4. Attività all'estero.

     1. L'attività dell'Istituto all'estero è svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici.

     2. Gli uffici ICE operanti all'estero sono notificati dalle missioni diplomatiche alle autorità governative del Paese di sede quali uffici di ente pubblico italiano (agenzie governative).

     3. Lo status degli uffici ICE operanti all'estero e del relativo personale, nell'ambito dell'ordinamento locale, è regolato, ove possibile, mediante intese con le competenti autorità dello Stato di sede.

     4. Nel quadro del coordinamento di cui al comma 1, possono essere convocate, presso le missioni diplomatiche accreditate negli Stati in cui operano gli uffici ICE, anche su iniziativa del Ministro del commercio con l'estero, riunioni dei funzionari preposti a tali uffici, cui partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero ed alle quali possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle camere di commercio italiane all'estero e dell'ENIT.

 

          Art. 5. Gestione finanziaria e patrimoniale.

     1. L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     2. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

     a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, determinati a norma dell'art. 3, comma 4;

     b) le assegnazioni annuali, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, a fronte dei servizi compresi nel programma promozionale;

     c) le altre assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato e sulla base di apposite convenzioni;

     d) i proventi patrimoniali e di gestione, ivi compresi quelli dei servizi informativi e della vendita delle pubblicazioni e relativa pubblicità e quelli provenienti dalla partecipazione di imprese all'attuazione del programma promozionale; gli eventuali contributi di amministrazioni, associazioni, enti pubblici o privati; le altre entrate eventuali.

     3. Affluiscono altresì all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2.

     4. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE è disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilità separata per ciascuna delle entrate derivanti da attività proprie dell'Istituto.

     5. Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle società per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilità dell'Istituto con le norme di contabilità generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto può avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato.

     6. L'Istituto adotta un sistema di contabilità analitica di tipo industriale sulla cui base sono tra l'altro forniti, con la relazione di cui all'art. 1, comma 3, dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati;

     c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

     7. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa.

 

          Art. 6. Sede e struttura.

     1. L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.

     2. E' istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità. In conformità alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione è dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attività di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attività della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.

     3. Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unità operative, istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.

     4. La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialità in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unità sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.

     5. In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, è istituito presso ogni ufficio regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attività promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato è assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

     6. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresì verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.

     7. Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     8. I comitati di coordinamento esprimono altresì al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benestare da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     9. Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.

 

          Art. 7. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il comitato esecutivo;

     d) il collegio dei revisori;

     e) il direttore generale.

 

          Art. 8. Il presidente.

     1. Il presidente dell'ICE, scelto tra persone di comprovata competenza, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

     2. Il presidente dell'ICE ha la rappresentanza dell'Istituto e sovraintende al suo andamento generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e predispone l'ordine del giorno delle sedute; adotta, in casi di straordinaria necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo indispensabili a garantire la continuità della gestione, sottoponendoli alla ratifica del comitato nella prima riunione utile; esercita le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dal regolamento del personale e dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

     3. Il presidente ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo i dirigenti dell'Istituto ed altri esperti per chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

     4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto designa, su proposta del presidente, il componente del consiglio che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

     5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare a membri del consiglio stesso specifiche funzioni inerenti alla rappresentanza dell'Istituto.

 

          Art. 9. Il consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione dell'ICE è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da rappresentanti, di comprovata esperienza, dei seguenti organismi:

     a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

     d) un rappresentante di ciascuno dei seguenti altri Ministeri: finanze; bilancio e programmazione economica; agricoltura e foreste; industria, commercio ed artigianato; partecipazioni statali;

     e) un rappresentante dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT);

     f) dodici rappresentanti degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

     g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio.

     2. Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione:

     a) tre membri in rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale ed insulare, designati dalla commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     b) quattro membri, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

     3. I consiglieri di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validità sino alla scadenza del quinquennio stesso.

     4. Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, il Ministro del commercio con l'estero può procedere alle nomine sino al raggiungimento dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 6. In tal caso e sino alla integrazione del collegio, le deliberazioni di quest'ultimo si intendono approvate ove ricevano il voto favorevole di diciannove membri, ovvero del presidente e di diciassette ulteriori membri.

     5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero, su proposta del presidente dell'Istituto.

     6. Il consiglio è convocato tutte le volte che il presidente ne ravvisi l'opportunità e, di norma, una volta a trimestre. Il presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, dalla maggioranza dei componenti il comitato esecutivo, ovvero dal collegio dei revisori.

     7. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     8. Il consiglio di amministrazione stabilisce le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio stesso e nomina tra i dirigenti dell'Istituto, su proposta del presidente, il segretario del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed il segretario supplente.

 

          Art. 10. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) il regolamento del personale di cui all'art. 18, commi 1 e 2;

     b) il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego, di cui all'art. 18, comma 3;

     c) le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, di cui all'art. 5, commi 4 e 5;

     d) i regolamenti interni, i programmi di attività dell'Istituto e le eventuali direttive generali per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e per la sua organizzazione;

     e) i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonchè i bilanci consuntivi;

     f) i servizi da prestare dietro corrispettivo, di cui all'art. 3, comma 4;

     g) l'assunzione delle partecipazioni di cui all'art. 3, comma 3;

     h) gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dal presente statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli.

     2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati della relazione del consiglio di amministrazione e della relazione del collegio dei revisori, sono deliberati il primo entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce ed il secondo entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro assunzione. Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro dieci giorni dalla loro deliberazione le variazioni al bilancio di previsione.

     3. Le delibere di cui alle lettere a) e c) del comma 1, sono soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Le delibere di cui alla lettera b) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero che ne verifica la compatibilità finanziaria, tenuto conto dell'entità del contributo di funzionamento dell'ICE a carico del bilancio dello Stato e della evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. Le delibere di cui alla lettera f) sono approvate dal Ministro del commercio con l'estero o adottate su sua richiesta. Le delibere di cui alla lettera g) sono approvate, previa verifica delle compatibilità finanziarie, dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Il Ministro del commercio con l'estero approva le delibere di cui ai commi 2 e 3 con le modalità ivi previste, o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, le delibere non restituite diventano esecutive. Ove occorre il concerto con altro Ministero, le delibere devono essere inviate ad entrambi i Ministeri e il suddetto termine è di novanta giorni dalla data di ricezione da parte del Ministero del commercio con l'estero.

     5. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare lo studio di particolari e rilevanti problemi ad appositi comitati consultivi consiliari e può affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche non comprese nell'ambito di professionalità assicurato dal personale dell'Istituto.

 

          Art. 11. Il comitato esecutivo.

     1. Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero e dura in carica cinque anni. E' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

     a) i consiglieri di cui alle lettere a), b), c) e g) dell'art. 9, comma 1;

     b) uno dei consiglieri di cui alla lettera a) dell'art. 9, comma 2;

     c) tre dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'art. 9, comma 2.

     2. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione e salva altresì la possibilità di sottoporre al consiglio di amministrazione delibere di particolare importanza, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. Il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto possono demandare singole attribuzioni al presidente e al direttore generale, ferma restando la possibilità di avocazione da parte del comitato esecutivo.

     3. Le delibere del comitato che istituiscono o sopprimono servizi centrali o uffici periferici sono soggette, con le modalità di cui all'art. 10, comma 4, all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri ove si tratti della istituzione o soppressione di uffici all'estero, nonchè loro sezioni o unità sussidiarie.

     4. Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, ogni dieci giorni. Il presidente procede altresì alla convocazione su richiesta formulata da almeno tre componenti del comitato esecutivo o dal collegio dei revisori.

     5. Per la validità delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     6. Nel caso di cui al comma 4 dell'art. 9 è in facoltà del Ministro del commercio con l'estero garantire la integrale composizione del comitato chiamandone temporaneamente a far parte non più di due consiglieri di amministrazione in sostituzione di membri non tempestivamente designati, quando non sia possibile ritenere prorogata la nomina precedente.

     7. In caso di assenza del presidente, il comitato è presieduto dal componente di volta in volta designato dal presidente stesso, ovvero, se la designazione non sia stata fatta, dal membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'art. 8.

     8. Il comitato esecutivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio.

     9. Il presidente dell'Istituto informa il consiglio di amministrazione delle delibere adottate dal comitato esecutivo e riferisce sull'attuazione delle direttive.

 

          Art. 12. Il collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonchè da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione. Quest'ultimo ne assume la presidenza.

     2. I membri del collegio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

     4. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce almeno semestralmente al Ministro del commercio con l'estero; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento, anche su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ad atti di ispezione e di controllo, riferendone in ogni caso al Ministro stesso.

 

          Art. 13. Emolumenti degli organi statutari.

     1. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     2. Gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 14. Il direttore generale.

     1. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro del commercio con l'estero.

     2. Il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile.

     3. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; risponde al comitato esecutivo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività; esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento del personale o dalle norme che disciplinano la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonchè quelle affidategli dal comitato esecutivo.

     4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dirigenziali dell'ente o dell'amministrazione dello Stato, al termine dell'incarico gli è riconosciuto il reingresso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale. Il dirigente dello Stato nominato direttore generale dell'Istituto è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

     5. Il direttore generale può essere coadiuvato da non più di tre dirigenti con funzioni di vice direttore generale, nominati su sua proposta dal consiglio di amministrazione, ai quali può affidare, mediante delega, funzioni inerenti alla sua carica. All'atto della nomina, uno dei vice direttori generali è designato dal consiglio di amministrazione a sostituire il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

 

          Art. 15. Cause di incompatibilità.

     1. E' causa di incompatibilità con le cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori, di direttore generale:

     a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente;

     b) essere proprietario o comproprietario, amministratore o sindaco o ricoprire altra carica simile, anche non retribuita, essere consulente o dipendente di imprese esercenti attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'Ente, siano in concreto contrastanti o concorrenti, oppure di imprese che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'Ente abbia in dette imprese una partecipazione azionaria, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

     2. Non possono, inoltre, appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti o gli affini sino al terzo grado, i coniugi, l'affiliante o l'affiliato; la incompatibilità colpisce il componente meno anziano di età. I membri del consiglio di amministrazione non possono far parte dei comitati consultivi di cui all'art. 17.

     3. Si decade dalle cariche di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e di direttore generale quando si verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate del presente statuto e semprechè l'incaricato non provveda a rimuoverla entro il termine appositamente fissatogli. E' fatta salva l'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     4. Gli organi competenti alla nomina provvedono a contestare l'eventuale causa di incompatibilità, nonchè alla dichiarazione di decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri componenti del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio dei revisori, del direttore generale. E' fatto a questi ultimi obbligo di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero gli incarichi ricoperti e le attività svolte e le situazioni per le quali in astratto possa verificarsi una causa di incompatibilità.

 

          Art. 16. Scioglimento degli organi collegiali.

     1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Ministro vigilante, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo dell'Istituto possono essere sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero e sentito il Consiglio dei Ministri.

     2. In tal caso, i poteri di amministrazione dell'Ente sono esercitati da un commissario nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

 

          Art. 17. Comitati consultivi.

     1. E' costituito presso l'ICE un comitato consultivo con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle strategie promozionali dell'Istituto, con particolare riferimento ai programmi promozionali, ai criteri di graduazione dei corrispettivi per servizi prestati all'utenza, ai criteri di organizzazione del sistema informativo. Compete altresì al comitato consultivo esprimere valutazioni sulla relazione concernente l'attuazione del programma promozionale di cui al comma 5 dell'art. 3.

     2. Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da dieci membri, dei quali sette scelti tra i presidenti e i vicepresidenti di organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e trasporti marittimi particolarmente rappresentative sul piano nazionale, di cui una per il sistema delle partecipazioni statali; due scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di scambi con l'estero e promozione; uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria ed artigianato. Il comitato è presieduto dal rappresentante dell'organizzazione maggiormente rappresentativa del settore industriale.

     3. I membri del comitato consultivo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del comitato riunisce il collegio, anche su richiesta del presidente dell'Istituto, almeno due volte l'anno, in relazione ai compiti di cui al comma 1. Il comitato esecutivo dell'Istituto emana le disposizioni riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.

     4. Il comitato consultivo stabilisce le procedure per la convocazione e il funzionamento del collegio. Il presidente ed il direttore generale dell'Istituto partecipano alle sedute del comitato.

     5. Per le specifiche esigenze della sezione speciale agricola di cui all'art. 6, comma 2, è costituito presso l'Istituto un apposito comitato cui compete esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai programmi di attività della sezione stessa. Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composto dai presidenti, o loro delegati, delle tre organizzazioni degli operatori economici del settore agricolo maggiormente rappresentative, dal presidente, o suo delegato, dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale del settore alimentare, dal presidente, o suo delegato, di una organizzazione particolarmente rappresentativa del settore della cooperazione e da due membri scelti tra persone particolarmente esperte del settore, uno dei quali indicato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il decreto di nomina indica il presidente del comitato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

 

          Art. 18. Personale dell'Istituto.

     1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai principi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 2, il regolamento del personale estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

     2. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali ed alle istanze e livelli di rappresentatività, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

     3. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ivi compresi quelli affidati alla contrattazione con le organizzazioni sindacali in materia di profili professionali, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi stipulati su base triennale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le relative delibere del consiglio di amministrazione integrano il regolamento del personale una volta intervenuta l'approvazione del Ministero vigilante, che ha luogo previa verifica di compatibilità a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106. Resta fermo, per quanto riguarda il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero, quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 18 marzo 1989, n. 106.

     4. Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti economici di attività, previdenza e quiescenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Si applicano in particolare al personale dell'Istituto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26.

 

          Art. 19. Rappresentanza in giudizio.

     1. Salvo che per le cause in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto, la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurate dall'ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

 

          Art. 20. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Fino all'emanazione del regolamento del personale e sino alla data dalla quale avranno decorrenza gli effetti delle deliberazioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 marzo 1989, n. 106, deliberazioni i cui effetti non potranno avere decorrenza retroattiva in sede di prima applicazione, lo stato giuridico del personale dell'Istituto e, rispettivamente, il trattamento economico dello stesso e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 18, comma 3, restano disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle altre disposizioni legislative applicabili al personale dell'Istituto.

     2. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1989, n. 106, che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, comma 5, della legge stessa, conservano, all'atto del trasferimento ad altra amministrazione pubblica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, quiescenza e previdenza disciplinato dalle disposizioni di cui al comma 1. Il trasferimento è effettuato con le modalità e i criteri di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, come integrato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

     3. In sede di prima applicazione dell'art. 18, comma 3, l'accordo da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative può avere durata inferiore al triennio onde consentire il coordinamento temporale con le scadenze della contrattazione collettiva nazionale del settore assicurativo.

     4. La disposizione di cui all'art. 3, comma 6, si applica anche ai fondi destinati nel bilancio dell'Istituto alla realizzazione del programma promozionale per il 1989.

     5. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, è abrogato.