§ 98.1.30753 - D.P.R. 28 settembre 1978, n. 818.
Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/09/1978
Numero:818


Sommario
Art. 1.  Riordinamento dell'Istituto Nazionale per il commercio estero
Art. 2.      L'ICE, nel quadro della programmazione economica nazionale e sulla base delle direttive del Ministero del commercio con l'estero, è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle [...]
Art. 3.      L'ICE ha sede legale in Roma, dove è situata la sede centrale
Art. 4.      L'ICE esercita le attività istituzionali dirette a favorire la promozione ed il potenziamento delle esportazioni con la propria organizzazione e tramite i centri regionali per il commercio [...]
Art. 5.      Sono organi centrali dell'Istituto
Art. 6.      Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero
Art. 7.      Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da
Art. 8.      Il consiglio di amministrazione delibera
Art. 9.      Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da
Art. 10.      Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da sette membri, dei quali uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, [...]
Art. 11.      Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente
Art. 12.      Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da
Art. 13.      L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 14.      Entro trenta giorni dalla nomina il primo consiglio di amministrazione nominato a norma del presente decreto, delibererà lo statuto dell'ente
Art. 15.      Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, sono abrogati


§ 98.1.30753 - D.P.R. 28 settembre 1978, n. 818. [1]

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(G.U. 23 dicembre 1978, n. 357)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

     Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, contenente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, con il quale è stato modificato il decreto del Capo Provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

     Decreta:

 

     E' approvato il regolamento annesso al presente decreto concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

 

 

     Art. 1. Riordinamento dell'Istituto Nazionale per il commercio estero

     L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

 

          Art. 2.

     L'ICE, nel quadro della programmazione economica nazionale e sulla base delle direttive del Ministero del commercio con l'estero, è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.

     A tale scopo:

     a) provvede allo studio sistematico dei mercati esteri e delle legislazioni commerciali, fiscali, valutarie e doganali ivi vigenti, nonchè dei problemi relativi al commercio internazionale; raccoglie ogni utile notizia concernente la domanda estera; fa opera di divulgazione dei prodotti italiani; diffonde all'interno la conoscenza dei mercati esteri; opera al fine di agevolare il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economica nazionale;

     b) collabora alla predisposizione del programma promozionale redatto dal Ministero del commercio con l'estero e provvede alla sua attuazione;

     c) organizza servizi di assistenza tecnica alle imprese che operano nel settore del commercio internazionale, anche nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale, nonchè servizi di assistenza agli operatori economici nelle vertenze commerciali con gli altri Paesi;

     d) adotta le misure ed assume le iniziative di propria competenza per la protezione del prodotto italiano all'estero e promuove allo stesso scopo, quando necessario, gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri; cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno ed all'estero, nonchè la sua applicazione; effettua i necessari controlli di qualità; provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

     e) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e per l'importazione;

     f) organizza all'estero esposizioni permanenti di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali;

     g) organizza convegni, seminari, corsi di perfezionamento in materia di commercio internazionale; organizza inoltre all'estero centri di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani;

     h) provvede all'organizzazione di un efficiente servizio informativo, adottando a tal fine anche sistemi elettronici di elaborazione dei dati;

     i) provvede al coordinamento tecnico-operativo delle varie iniziative promozionali all'estero;

     l) svolge ogni altra attività ad esso demandata dalle leggi ed adempie a tutti i compiti che gli siano affidati dal Ministero del commercio con l'estero. Nell'ambito dei propri fini istituzionali svolge altresì gli incarichi che, mediante apposite convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni sia nazionali, che internazionali.

 

          Art. 3.

     L'ICE ha sede legale in Roma, dove è situata la sede centrale.

     Esso si articola in uffici in Italia ed uffici all'estero.

     Gli uffici in Italia sono costituiti da:

     1) uffici regionali con sede in ogni capoluogo di regione;

     2) altri uffici periferici istituiti dal consiglio di amministrazione in relazione alle esigenze dei controlli di qualità affidati all'Istituto.

     Le sedi ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in rapporto alle esigenze dei vari mercati esteri. Per ogni singolo Paese può istituirsi non più di un ufficio, salvo deroghe per quei Paesi che presentino particolari caratteristiche geografiche ed economiche.

     Per ciascuno degli uffici di cui al secondo comma possono istituirsi una o più sezioni decentrate:

     Ai fini dell'armonizzazione delle iniziative locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero presso ogni ufficio regionale è istituito un comitato consultivo composto da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale; da tre membri designati dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; da un rappresentante della regione; dal funzionario dell'Istituto preposto all'ufficio.

     Ciascun comitato elegge tra i propri componenti il presidente.

     I comitati consultivi sono nominati dal Ministero del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

 

          Art. 4.

     L'ICE esercita le attività istituzionali dirette a favorire la promozione ed il potenziamento delle esportazioni con la propria organizzazione e tramite i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè, previa stipula delle necessarie convenzioni, tramite le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Tali camere informeranno l'Istituto dell'attività da esse svolta nell'ambito delle loro ordinarie mansioni e che interessi direttamente il commercio con l'estero.

     L'Istituto, al medesimo scopo di potenziare e di promuovere lo sviluppo delle attività esportative, avvia, tramite i propri uffici regionali, ogni utile collaborazione con le regioni stipulando, anche, apposite convenzioni.

     L'Istituto può corrispondere direttamente con le pubbliche amministrazioni al fine dello scambio di informazioni concernenti il commercio internazionale.

     L'attività dell'Istituto all'estero si svolge nel quadro del coordinamento effettuato dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nei cui territori operano i singoli uffici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 5.

     Sono organi centrali dell'Istituto:

     1) il presidente;

     2) il consiglio di amministrazione;

     3) il comitato esecutivo;

     4) il comitato consultivo;

     5) il direttore generale;

     6) il collegio dei revisori.

 

          Art. 6.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

     Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

     Al presidente dell'Istituto spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, adotta in casi di urgenza i provvedimenti previsti alla lettera m) del primo comma dell'art. 8 da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal membro più anziano del consiglio di amministrazione; nel caso di parità della data di nomina l'anzianità è determinata dall'età.

 

          Art. 7.

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

     1) due dirigenti generali del Ministero del commercio con l'estero;

     2) un dirigente del Ministero del bilancio e programmazione economica;

     3) due dirigenti del Ministero del tesoro;

     4) un dirigente del Ministero degli affari esteri;

     5) un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     6) un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     7) un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

     8) nove membri in rappresentanza degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

     9) tre membri in rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare, designati a tal fine dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     10) quattro membri, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda e tre degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     11) un rappresentante eletto dal personale dell'Istituto.

     I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; quelli nominati durante il quadriennio in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

     I consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero su proposta del consiglio di amministrazione.

     Ai consiglieri di amministrazione spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

     Il consiglio viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno e, di norma, una volta al mese.

     Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

     Con lo statuto verranno stabilite le norme riguardanti la nomina e le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione nonchè le procedure per la convocazione del consiglio stesso.

     Il Ministro del commercio con l'estero, ove lo ritenga opportuno, interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione. Egli ha diritto di voto che esprime, per penultimo, prima di quello del presidente del consiglio.

 

          Art. 8.

     Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) lo statuto dell'ente;

     b) le direttive per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto ed i programmi di attività annuali e pluriennali;

     c) i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè i bilanci consuntivi;

     d) gli impegni pluriennali di spesa;

     e) l'ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale;

     f) le modalità di attuazione - intese quale impostazione del progetto esecutivo, determinazione degli strumenti operativi e delle voci globali di spesa - delle iniziative promozionali;

     g) l'Istituzione e la soppressione degli uffici di cui al n. 2) del terzo comma dell'art. 3, degli uffici all'estero e delle sezioni decentrate di cui al quinto comma dello stesso articolo;

     h) la programmazione dei servizi del sistema informativo;

     i) le convenzioni di cui alla lettera l) del secondo comma dell'art. 2 e del primo e secondo comma dell'art. 4;

     l) gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili e le locazioni ultranovennali, nonchè l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche e di privilegi su beni di proprietà;

     m) le liti attive e passive e le transazioni;

     n) tutti gli altri provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

     Lo statuto è approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

     Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredati dalla delibera del consiglio di amministrazione e dalla relazione del collegio dei revisori, sono sottoposti alla approvazione del Ministro del commercio con l'estero, l'uno entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce e l'altro entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto.

     Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro dieci giorni dalla loro deliberazione, le variazioni del bilancio di previsione.

     Le deliberazioni di cui alla lettera e) sono soggette ai controlli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli stessi controlli nonchè, per gli uffici all'estero e per le relative sezioni decentrate, alla previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, sono soggette le deliberazioni di cui alla lettera g).

     Le deliberazioni di cui alle lettere h) ed l) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero. Trascorsi venti giorni dalla loro ricezione ove da parte del suddetto Ministero non vengano comunicate osservazioni le delibere stesse si intendono approvate.

 

          Art. 9.

     Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

     1) due membri scelti dal Ministero del commercio con l'estero, uno tra i consiglieri di cui al n. 1) dell'art. 7, l'altro tra i consiglieri di cui al n. 3) dell'articolo medesimo;

     2) dal consigliere di cui al n. 4) dell'art. 7;

     3) da due membri eletti dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri di cui al n. 8) dell'art. 7;

     4) dal rappresentante del personale di cui al n. 11) dell'art. 7.

     Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, settimanalmente.

     Per la validità delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Il comitato riferisce al consiglio di amministrazione sull'esecuzione delle deliberazioni, sull'attuazione delle direttive e sulla realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio medesimo; delibera in via d'urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, di cui alla lettera f) ed n) del primo comma dell'art. 8, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

 

          Art. 10.

     Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da sette membri, dei quali uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sei scelti dal Ministro medesimo tra i presidenti ed i vice-presidenti delle organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     I membri del comitato consultivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Il decreto di nomina attribuisce ad uno dei membri la presidenza del comitato.

     Il presidente del comitato consultivo riunisce il collegio anche su richiesta del presidente dell'Istituto e, di norma, ogni tre mesi.

     Con lo statuto verranno stabilite le norme riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.

     Il comitato formula proposte in ordine all'attività dell'Istituto; esprime altresì pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal consiglio di amministrazione e, in via obbligatoria, sui compiti di cui alle lettere b) ed h) del precedente art. 2.

 

          Art. 11.

     Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

     La nomina è approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

     Il direttore generale viene assunto dall'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

     Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'Istituto in Italia ed all'estero; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e dà esecuzione ai provvedimenti da essi deliberati; esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto dell'ente.

 

          Art. 12.

     Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da:

     1) un funzionario del Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;

     2) due funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

     3) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     4) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

     Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

     Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo redigendo apposite relazioni, esegue verifiche di cassa almeno una volta ogni trimestre.

 

          Art. 13.

     L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Le entrate dell'ICE sono costituite:

     a) dai contributi dello Stato per il finanziamento dell'Istituto in Italia ed all'estero;

     b) dai contributi dello Stato per l'attuazione dei programmi promozionali;

     c) dai proventi patrimoniali e di gestione;

     d) dai proventi derivanti dall'esercizio di compiti istituzionali;

     e) dai contributi di amministrazioni pubbliche, associazioni, enti pubblici e privati;

     f) dai proventi dei servizi informativi;

     g) dai rimborsi di spese e dai proventi per pubblicazioni dell'Istituto;

     h) da altre entrate eventuali.

 

          Art. 14.

     Entro trenta giorni dalla nomina il primo consiglio di amministrazione nominato a norma del presente decreto, delibererà lo statuto dell'ente.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla nomina degli organi previsti dai precedenti articoli 7, 9, 10 e 12.

     Sino alla data della nomina di cui al comma precedente restano in carica gli organi previsti dal precedente ordinamento.

 

          Art. 15.

     Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, sono abrogati.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49.