§ 3.14.17 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 74.
Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:23/12/1980
Numero:74


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis.  (Requisiti di accesso agli incentivi)
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 3 bis.  (Modalità di restituzione degli incentivi)
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.14.17 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 74.

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

     Art. 1.

     Al fine di favorire gli Enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni - con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale - l'Amministrazione regionale concede:

     a) finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l'acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi [1];

     b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti anche congiuntamente da tutti gli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale [2].

 

     Art. 1 bis. (Requisiti di accesso agli incentivi) [3]

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.

 

     Art. 2.

     Nel quadro dell'azione di promozione e sviluppo dell'attività economica di preminente interesse per la regione Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale concorre a sostenere, in via prioritaria, i seguenti enti e manifestazioni fieristiche:

     a) Ente autonomo fiera campionaria internazionale di Trieste;

     b) Ente autonomo fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia di Pordenone;

     c) Ente fieristico «Udine Esposizioni» di Udine;

     d) Esposizione merceologica di Gorizia della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

 

     Art. 2 bis.

     I finanziamenti e contributi straordinari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 possono essere concessi agli Enti indicati al precedente articolo 2 anche per l'attuazione di programmi comprendenti l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione su impianti, immobili ed attrezzature anche se posseduti ovvero detenuti dagli Enti medesimi sulla base di apposita convenzione stipulata con il proprietario [4].

 

     Art. 3.

     Le domande di contributo previste dal punto b) dell'articolo 1 dovranno essere presentate alla Direzione centrale attività produttive, corredate da [5]:

     - preventivo di spesa, debitamente approvato;

     - programma di attività dell'anno per cui è richiesto il contributo.

     - elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche [6].

     L'ammontare dei contributi verrà determinato su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, con deliberazione della Giunta regionale [7].

     L'erogazione dei contributi potrà avvenire, in misura non superiore all'80% del contributo concesso, sulla base del preventivo di spesa. Il pagamento del saldo avverrà a presentazione del rendiconto delle spese, unitamente ad una dichiarazione del presidente dell'Ente che dichiara che il contributo è stato utilizzato esclusivamente per i fini per i quali era stato concesso.

 

     Art. 3 bis. (Modalità di restituzione degli incentivi) [8]

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 1, lettera b), della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3510 con la denominazione: «Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici» e con lo stanziamento complessivo di lire 900 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 11 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 3510 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 44, comma 2, della L.R. 20 gennaio 1992, n. 2.

[2] Lettera sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, già modificata dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[5] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[6] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[8] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.