§ 6.4.264 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:30/12/2009
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
Art. 2.  (Finalità 1 - Attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - Gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - Sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - Protezione sociale)
Art. 10.  (Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)
Art. 12.  (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 13.  (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
Art. 14.  (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.264 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

(B.U. 7 gennaio 2010, n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.968.091.927,35 euro, suddivisi in ragione di 7.176.825.299,49 euro per l'anno 2010, di 6.421.560.892,23 euro per l'anno 2011 e di 6.369.705.735,63 euro per l'anno 2012, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2010-2012 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 552.921.570 euro, suddivisi in ragione di 225.621.570 euro per l'anno 2010, di 168.710.000 euro per l'anno 2011 e di 158.590.000 euro per l'anno 2012 [1].

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2010 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, ivi indicate, con riferimento al «Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario» del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

3 bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare un contratto di mutuo fino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro le cui erogazioni potranno avvenire in più soluzioni, sulla base degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale sui capitoli indicati nel "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 [2].

4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2010 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6 della legge regionale 21 luglio 2006, 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) nonchè dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) nella misura massima di 571.667.261,05 euro.

5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modifiche, dall'articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;

b) durata non superiore ai venti anni.

6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonchè a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2010-2012, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.

10. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonchè al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 .

12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati come da allegata tabella N.

13. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata tabella O.

 

     Art. 2. (Finalità 1 - Attività economiche)

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

«b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;»;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2 bis. (Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)

1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.

2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.».

2. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonchè modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 16 bis dopo le parole «può essere attribuito un compenso» sono aggiunte le seguenti: «e il rimborso delle spese sostenute»;

b) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19 bis. (Partecipazione a società)

1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonchè con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.».

3. L'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare, fino a un massimo del 70 per cento delle spese sostenute, i contributi pubblici erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - organismo pagatore, per la campagna 2009/2010, per la misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi» di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2009 (Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 luglio 2009 (Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi»).

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

6. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per i costi aggiuntivi connessi agli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e compatibili con i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola di cui all'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).».

7. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 8, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 con riferimento al capitolo 7266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

8. Al fine di incentivare la diversificazione dell'economia nelle aree rurali, il sostegno del reddito delle imprese agricole derivante dalla diversificazione delle attività e la riconversione del comparto cerealicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale.

9. Beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 8 sono le imprese di produzione e quelle di trasformazione di prodotti agricoli con unità tecnico economica (UTE) situate nel territorio regionale che partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale e alimentati con prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.

10. Spesa finanziabile ai sensi del comma 8 è il capitale destinato alla costituzione della società di gestione di cui al comma 9 o all'aumento di capitale a pagamento della stessa.

11. Al fine della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 8, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento stesso, è esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati al comma 9, a eccezione dell'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.

12. [I finanziamenti agevolati sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore nel settore della produzione di prodotti agricoli] [3].

13. [Subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, trovano, altresì, applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2009/C 261/02, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009, che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica] [4].

14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [5].

15. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 8 .

16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un finanziamento straordinario per gli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

19. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 24, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1009 e del capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. [Al comma 6 dell'articolo 2 (Licenze di pesca sportiva) della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, le parole «da versarsi su conto corrente postale intestato all'Ente tutela pesca» sono soppresse] [6].

21. [Dopo l'articolo 5 della legge regionale 43/1988 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis. (Pagamento dei canoni)

1. Il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di pesca di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4 e 5 è effettuato secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.»] [7].

22. Il comma 53 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è sostituito dal seguente:

«53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.».

23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile, la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio [8].

24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano) [9].

25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili [10].

26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24 [11].

27. [Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della società quale soggetto in house rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà statutariamente prevedersi:

a) che la società Agemont SpA non possa svolgere attività per finalità diverse o estranee a quelle individuate ai commi 24 e 25;

b) che la qualità di socio possa essere rivestita solo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di indirizzo e di controllo preventivo, successivo e ispettivo, relativamente agli atti e alle attività di più rilevante impegno per la società] [12].

28. [Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni] [13].

29. [Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria della Società previa conforme deliberazione della Giunta regionale] [14].

30. All'articolo 9 della legge regionale 4/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per favorire un'attività di promozione e di animazione rivolta al sostegno e allo sviluppo dell'imprenditoria economica nell'area montana da parte di Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione, presso la stessa Agenzia, di uno speciale fondo di dotazione a gestione fuori bilancio. Dette attività saranno realizzate sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.»;

b) il comma 3 è abrogato.

31. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 4/2008, come sostituito dal comma 30, lettera a), è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1020 e del capitolo 9084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

32. La legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) è abrogata.

32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La copertura delle spese di esercizio dovrà essere coerente con quanto stabilito nel piano industriale per l'anno 2011 [15].

33. [Al comma 1 dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole «per la durata di dieci anni» sono soppresse] [16].

34. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 33, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 350.461,90 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 1.051.385,70 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

35. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003 ), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«a bis) fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste;»

«i bis) sci alpinismo.»

b) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano:

a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) f), g), h) e i);

b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);

c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;

d) aree e percorsi da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard;

e) aree e percorsi da riservare a sci di fondo;

f) aree e percorsi da riservare a sci alpinismo;

g) percorsi per consentire l'accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal gestore.»;

c) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonchè sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse.»;

d) dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, d'intesa con i Comuni, può autorizzare l'utilizzo delle piste da sci fuori dell'orario di apertura, per iniziative concordate, per attività sportive o similari e in particolare per le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettera a bis).

1 ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell'orario di apertura delle piste da sci, l'utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento, d'intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell'Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto.».

36. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge regionale 27/2006, come modificata dal comma 35, con riferimento all'articolo 8 della medesima legge regionale, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 8955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari regionali, anche attraverso la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e il cofinanziamento di progetti promozionali nel rispetto degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE e secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [17].

38. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, è autorizzata a effettuare prove tecniche di campo, controllo delle colture e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.

39. Per le finalità previste dai commi 37 e 38 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

40. Il comma 37 bis dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:

«37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse.».

41. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 37 e 37 bis, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 40, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6821 e 6829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

42. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

«1. 1. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature, nonchè al rafforzamento e allo sviluppo aziendale.».

43. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002, e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull'articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002 nel rispetto delle disposizioni disciplinanti gli interventi del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano).

44. E' fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 272 del 2005, nonchè ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.

45. Al comma 74 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 dopo le parole «su operazioni bancarie» sono inserite le seguenti: «, di cui agli articoli 46, comma 1, e 50, comma 1, della legge regionale 12/2002,».

46. All'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3.1. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, degli uffici e delle relative pertinenze, e per l'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, al rafforzamento delle strutture aziendali.

3.2. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere attivati anche in forma di prestito partecipativo per favorire, in particolare, la capitalizzazione e la ricapitalizzazione delle imprese beneficiarie.»;

b) al comma 4 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».

47. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull'articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005 nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia).

48. E' fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 354 del 2006, nonchè ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.

49. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

«5 bis. I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.».

50. [Le entrate derivanti dai rientri di cui all'articolo 101, comma 5 bis, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 49, accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.1.274 e sul capitolo 9141 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, sono destinate esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 e iscritte sull'unità di bilancio 1.3.2.1018 e sul capitolo 9141 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [18].

51. In sede di prima applicazione i CAT restituiscono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote dei fondi di cui all'articolo 101, comma 5 bis, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 49, non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data di entrata in vigore della legge stessa.

52. Al fine di favorire il massimo utilizzo delle risorse destinate, tramite i Comuni, ai proprietari di locali storici o agli aventi diritto per la promozione di interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 29/2005, al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «marzo» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il mese di settembre»;

b) le parole «Di tali revisioni» sono sostituite dalle seguenti: «Della revisione entro il mese di marzo».

53. L'articolo 26 e il comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono abrogati.

54. Per le finalità connesse all'attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 per la stipulazione di atti contrattuali relativi alla gestione informatica del Registro regionale delle cooperative e alla correlata fornitura di un'applicazione informatica per la gestione degli enti cooperativi aventi sede nel territorio regionale.

55. Gli oneri previsti dal comma 54 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

56. Alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è inserita la seguente:

«c bis) i progetti di ricerca e sviluppo a favore delle PMI programmati dal Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno, con sede in San Giovanni al Natisone congiuntamente alle ASDI.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

«3 bis. Ai progetti di cui al comma 2, lettera c bis), sono destinate specifiche risorse da definire annualmente in sede di legge finanziaria.»;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Con esclusivo riferimento alle ASDI che non hanno ancora usufruito integralmente del finanziamento transitorio nei limiti massimi consentiti dalla regola «de minimis», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi straordinari di cui al comma 1 anche con riferimento agli anni 2010 e 2011.

1 ter. In relazione allo scenario determinato dalla crisi economica internazionale e nazionale e alla conseguente diminuzione di risorse finanziarie la Giunta regionale previa deliberazione, in accordo con le ASDI e in deroga a quanto previsto dalla presente legge, può confermare i contributi già concessi e non utilizzati negli anni precedenti, anche per la realizzazione di interventi di diversa natura, tenendo conto delle priorità strategiche individuate dalle ASDI medesime e dalla Regione.».

57. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 27/1999, come inserito dal comma 56, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 7688 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 1 bis, della legge regionale 27/1999, come inserito dal comma 56, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1013 e al capitolo 9619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

59. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono abrogati.

60. L'articolo 168 (Anticipazione di contributi nel settore dell'industria) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), è abrogato.

61. La Giunta regionale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sui fondi strutturali, in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), individua i canali contributivi delegati finanziabili con l'assegnazione annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005 [19].

62. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alle attività produttive, di concerto con l'assessore alla programmazione e alle risorse finanziarie e con l'assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, una quota della somma complessiva di 150 milioni di euro di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per la concessione di anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei Fondi di rotazione di cui all'articolo 14, comma 46, lettere b), c) e f) della legge regionale 11/2009, per le rispettive finalità, fermo restando il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009, entro sei anni dalla data dell'atto amministrativo che dispone le anticipazioni] [20].

63. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 3, comma 74, della legge regionale 17/2008, nonchè all'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 in ordine alla rimodulazione di rapporti debitori in essere, i finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002, e i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005, possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno [21].

64. Le operazioni di sospensione di cui al comma 63 possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento di cui al comma 66 comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.

65. L'operazione di cui al comma 63 può essere effettuata, previa domanda dell'impresa beneficiaria, in relazione a rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi di cui al comma 63 si attiene al principio di sana e prudente gestione e verifica la capacità di continuità aziendale dell'impresa richiedente sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo fornite dall'impresa stessa [22].

66. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo.

67. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità, mentre il tasso da applicare è il tasso di riferimento calcolato in conformità alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

68. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 74 e 75, della legge regionale 17/2008, al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate [23]:

a) articolo 142 della legge regionale 5/1994;

b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996;

c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002;

d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005;

d bis) titolo I della legge regionale 20/1985 [24];

d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 [25];

d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 [26];

d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) [27].

68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento [28].

69. L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.

69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste da ciascun Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi a ciascun Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi [29].

70. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 12/2002, l'organo gestore è autorizzato a trasferire per un importo massimo fino a 750.000 euro le disponibilità di competenza della gestione agevolativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 12/2002 a favore degli interventi agevolati di cui all'articolo 50 della legge regionale 12/2002 .

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui all'articolo 50 della legge regionale 12/2002, previa istanza dell'ente interessato, il conferimento dei fondi di cui all'articolo 76, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), già destinati con decreto della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie 2004/250/366/0 del 14 luglio 2004.

72. In relazione alla situazione di carenza di nuove risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 la Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e in particolare agli articoli 15 e 15 bis, è autorizzata a riprogrammare gli interventi dei Consorzi industriali e dell'Ezit, disponendo una nuova destinazione delle risorse già assegnate e di quelle concesse relative ad annualità precedenti, tenuto conto delle priorità strategiche individuate dai Consorzi industriali, dall'Ezit e dalla Regione e dettate dall'attuale contesto economico.

73. Al fine di razionalizzare e migliorare l'efficacia delle iniziative volte alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali, alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 le parole «proposti dagli Enti fieristici» sono sostituite dalle seguenti: «proposti congiuntamente da tutti gli Enti fieristici»;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1 bis. (Requisiti di accesso agli incentivi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.»;

c) al primo comma dell'articolo 3 le parole «Direzione regionale del turismo e del commercio» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale attività produttive»;

d) al secondo comma dell'articolo 3 le parole «Assessore regionale al turismo e al commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alle attività produttive»;

e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis. (Modalità di restituzione degli incentivi)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.».

74. All'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 100 le parole «sostenendo la promozione commerciale all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «sostenendo la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero,» e dopo le parole «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono aggiunte le seguenti: «, all'Agenzia TurismoFVG e ad altri soggetti pubblici e privati»;

b) al comma 101 le parole «, tenuto conto che sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente tra le Camere di commercio. Qualora le iniziative non siano congiunte, i finanziamenti sono ripartiti tra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascuna Camera di commercio» sono soppresse.

75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 100, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 74, lettera a), relativi alla concessione di contributi all'Agenzia TurismoFVg e ad altri soggetti pubblici e privati, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e rispettivamente ai capitoli 9173, 9174 e 9175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

76. [Al comma 3 quater dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.»] [30].

77. [Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «programma preventivo di attività» sono aggiunte le seguenti: «concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati»;

b) le parole «da parte della Giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.» sono sostituite dalle seguenti: «del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale.»] [31].

78. All'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al comma 84 le parole «, nonchè il rilievo regionale e locale dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero regionale dei progetti»] [32];

b) [al comma 84 le parole «internazionale e nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, nazionale e regionale»] [33];

c) [al comma 85 le parole «internazionale e nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, nazionale e regionale»] [34];

d) i commi 86 e 87 sono abrogati.

79. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 84 e 85, della legge regionale 12/2006, come modificati dal comma 78, si applicano alle domande pervenute entro il 30 novembre 2009, anche nelle more della procedura di adeguamento del relativo regolamento di attuazione.

80. Alla legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 bis è abrogata;

b) al comma 3 dell'articolo 13 bis è aggiunta la seguente lettera:

«e bis) i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, quali componenti senza diritto di voto»;

c) l'articolo 14 è abrogato.

81. In caso di procedimenti contributivi nei settori turistico e commerciale, finanziati ai sensi delle leggi sotto elencate, per i quali siano decorsi più di dieci anni dal decreto di concessione e non sia ancora stato adottato il provvedimento finale alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme eventualmente già erogate sono trasferite in via definitiva ai beneficiari, qualora dalla documentazione in atti sia riscontrabile l'avvenuta presentazione della rendicontazione delle iniziative ovvero sia riscontrabile la realizzazione delle stesse ovvero quando siano prescritti i termini per l'eventuale restituzione delle somme medesime:

a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione);

b) legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera);

c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 (Finanziamenti straordinari per opere e attrezzature rivolte a incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);

d) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

e) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite da eventi sismici);

f) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 (Interventi finanziari a sostegno del settore del turismo «Contributi rateati in conto capitale a favore delle strutture ricettive nonchè rifinanziamento degli articoli 2 e 3 e modifica degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, della lettera «e» dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, e della lettera «a» dell'articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche»);

g) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (Interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia);

h) legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio).

82. L'Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al comma 81 mediante l'individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dal direttore del servizio competente.

83. Lo scarico dei titoli di spesa, nonchè l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti ai procedimenti di cui al comma 81 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 82 .

84. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».

85. Qualora siano stati concessi contributi pluriennali su mutui ai sensi del capo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia), a fronte di investimenti in infrastrutture turistiche su aree in concessione demaniale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a tener conto degli esiti delle procedure selettive per l'individuazione dei concessionari subentranti e della regolazione dei rapporti tra i concessionari cessanti e i subentranti; a tal fine i contributi in essere possono venir confermati in capo ai precedenti concessionari o ai subentranti qualora ne ricorrano i presupposti.

86. Dopo la lettera c) del comma 71 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono inserite le seguenti:

«c bis) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);

c ter) legge regionale 24 maggio 1988 n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio);».

87. Al fine di migliorare sensibilmente le capacità funzionali del depuratore di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'Ente interessato, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 3/1999 per la realizzazione di impianti di depurazione, trattamento e rete di raccolta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 527, ancorchè l'intervento relativo alla rete di raccolta delle acque reflue, previo accordo con gli enti locali interessati, ricomprenda anche il sistema di smaltimento e raccolta dell'ente locale limitrofo alla rete consortile.

88. Per le finalità di cui al comma 87 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

89. Alla fine del comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), dopo le parole «gestione dell'intervento di cui al comma 16.» sono aggiunte le seguenti: «L'accordo di programma ha valore autorizzativo in ordine alla prestazione da parte della Regione di garanzie fideiussorie o nella forma di delegazione di pagamento, in sostituzione di quelle ipotecarie iscritte a peso degli immobili oggetto di conferimento.».

90. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 17, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 89, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

91. Dopo il comma 115 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:

«115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.».

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per le spese connesse all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione degli European Master Games programmati a Lignano Sabbiadoro per l'anno 2011. A tal fine il finanziamento è destinato, altresì, alla copertura degli oneri connessi all'attività e al funzionamento del Comitato organizzatore.

93. Il finanziamento previsto dal comma 92 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate, con il coinvolgimento del Comitato organizzatore degli European Master Games di Lignano 2011.

94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

95. Dopo il comma 49 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007 è inserito il seguente:

«49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo.».

96. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 49 bis, della legge regionale 30/2007, come inserito dal comma 95, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 9230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

97. I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di riferimento:

a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;

a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali [35];

b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali;

c) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Resia e approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 330 (Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Resia per l'acquisto dell'immobile «ex stalla sociale» di Stolvizza di Resia), ai fini dell'acquisto dell'immobile ex stalla sociale di Stolvizza di Resia, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico all'acquisizione di immobili con finalità turistico-ricettive in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'aumento dell'attrattività turistica e all'incremento occupazionale.

99. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 98 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

100. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 98 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

101. Al fine di garantire la continuità operativa delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), la convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore.

102. Al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, a confermare, in favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, l'utilizzo delle economie contributive pari a 273.468,36 euro già autorizzato con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2076/PROD/POLEC del 29 luglio 2005, per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria dell'area di espansione nord della zona industriale del Ponte Rosso.

103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

104. Nell'ambito delle disponibilità relative ai minori importi liquidati a fronte degli impegni assunti a valere sulla normativa indicata all'articolo 15, comma 6, lettera a), della legge regionale 11/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a favore dell'impresa beneficiaria per il finanziamento delle attività di certificazione del medesimo progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009.

105. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, una quota della somma di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della legge regionale 11/2009, fino a un importo massimo di 30 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni alla gestione fuori bilancio del Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 14, comma 46, lettera d), della legge regionale 11/2009, per le relative finalità, fermo restando il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009, entro sei anni dalla data dell'atto amministrativo che dispone le anticipazioni] [36].

106. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, una quota della somma di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della legge regionale 11/2009, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui all'articolo 14, comma 46, lettera f), della legge regionale 11/2009, per le relative finalità, fermo restando il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 11/2009, entro sei anni dalla data dell'atto amministrativo che dispone le anticipazioni] [37].

107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«3. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile. Per i proprietari pubblici o privati che svolgono attività economica ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, i premi sono concessi a titolo di de minimis.»;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonchè di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.»;

c) le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 90 sono abrogate;

d) i commi 16 e 17 dell'articolo 105 sono abrogati.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 bis e 3 ter, della legge regionale 9/2007, come inseriti dal comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Qualora le risorse utilizzate per il finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale, sulla base delle richieste pervenute dalle Riserve di caccia, non raggiungano il 50 per cento della disponibilità, la quota eccedente è assegnata alle iniziative di miglioramento ambientale.»] [38];

b) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;

c) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.».

5. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 6/2008, come modificata dal comma 4, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 4248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [39].

6. [Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2009, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di Autorità di bacino regionale), dopo le parole «un'indennità di carica» sono inserite le seguenti: «fissa annuale» e dopo la parola «determinata» sono inserite le seguenti: «in misura forfetaria»] [40].

7. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 6/2009 si applicano dalla data di nomina del Commissario sostituto] [41].

8. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 6/2009, come modificato dai commi 6 e 7, fanno carico all'unità di bilancio 2.3.1.1049 e al capitolo 9901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [42].

9. All'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.»;

b) al comma 5 le parole: «nonchè del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato» sono soppresse;

c) al comma 6 le parole: «dalla scadenza del termine di cui al comma 5,» sono soppresse;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.»;

e) al comma 11 la parola «Piano» è sostituita dalle seguenti: «progetto di Piano» e le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

10. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1 bis, della legge regionale 16/2008, come inserito dal comma 9, lettera a), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal "Programma delle attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia previsto per il mese di luglio 2012-Prima fase (2009-2010). Piano economico di utilizzo del finanziamento regionale specifico di 500.000 euro", adottato con deliberazione n. 49 del 16 marzo 2009 del Commissario straordinario di ARPA [43].

10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), di una dichiarazione avente i contenuti previsti dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativa alle attività svolte ai sensi del comma 10 bis [44].

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, per la partecipazione alle spese di realizzazione di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le università del Friuli Venezia Giulia e le altre università italiane.

12. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata, entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta intesa tra i soggetti di cui al comma 11.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARPA un finanziamento per la realizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).

15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

16. Ai fini di cui all'articolo 13 e in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007 per garantire un uso sostenibile e una corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili.

17. Per le finalità di cui al comma 16 è concesso a «Legno Servizi - Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia Giulia» un contributo a titolo di «de minimis», nell'importo massimo di 70.000 euro, per il funzionamento dell'associazione, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonchè per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

18. La domanda di contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' autorizzata l'erogazione di un anticipo del 70 per cento del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato a seguito dell'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2011.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «dall'1 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2011».

21. [Nei casi in cui il progetto di derivazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, la pubblicazione dell'avviso prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha altresì valenza di pubblicazione ai sensi dall'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a condizione che la domanda di concessione di derivazione sia stata ritenuta ammissibile da parte dell'autorità concedente ai sensi del medesimo articolo 7 del regio decreto 1775/1933] [45] .

22. [Nei casi di cui al comma 21 trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 16/2002] [46].

23. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30, (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:

«11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), nonchè dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.».

24. Al comma 88 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

25. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008 è abrogata.

26. Al comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), le parole «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 5 per cento».

27. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), dopo la parola «tecnico» sono inserite le seguenti: «nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), nonchè».

28. Con regolamento, adottato su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, la Regione attua le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), e individua i criteri minimi di uniformità per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura da parte delle Province ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), nel rispetto del principio di autonomia organizzativa delle Province medesime [47].

29. Ai procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi regionali, nonchè l'attribuzione di trasferimenti, a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonchè le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [48].

30. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 29, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'articolo 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, integrata dalla dichiarazione recante la descrizione dello stato di avanzamento delle opere inserite nel programma degli interventi e finanziate con i contributi e i trasferimenti regionali [49].

31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche ai procedimenti contributivi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la prenotazione delle risorse.

32. Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali concessi per le finalità di cui al comma 29, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale 14/2002 .

33. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali [50]:

a) articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio);

b) articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 (Legge finanziaria 1989);

c) articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

d) [articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)] [51];

e) articolo 7, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) articolo 15, comma 12, della legge regionale 17/2008;

g) articolo 7, comma 65, tabella F cap.S/6135 della legge regionale 17/2008;

h) articolo 2, comma 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2008, n. 2319, punto 2 ( Legge regionale 1/2006, articolo 25. Fondi Aster 2007-2008. Approvazione tre bozze di accordo quadro);

i) articolo 3, comma 37, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge Finanziaria 2007), accordo quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2319/2008, punto 2;

i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006, e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008 [52];

i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) [53];

i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [54];

i quinquies) articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) [55].

34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 31 dicembre 2017, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata [56].

35. L'articolo 23 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)

1. Alla scadenza dei collegi di controllo attualmente in carica, la revisione economico-finanziaria degli Enti parco è affidata a un solo revisore, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, con mandato di tre anni e rinnovabile consecutivamente per una sola volta.».

36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni di Casarsa della Delizia, Manzano e Valvasone per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi per effetto delle termiti, a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti [57].

2. I Comuni di cui al comma 1 disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonchè il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e il risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.

5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

6. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Trenitalia SpA - Divisione Passeggeri e con Società concessionarie del Trasporto Pubblico Locale nella misura di 100.000 euro per consentire il libero accesso sui mezzi di trasporto pubblico degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di Polizia, come previsto dall'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e successive modifiche [58].

8. Le modalità di convenzione con i gestori dei servizi di trasporto e di applicazione del comma 7 sono definite dalla Direzione centrale competente.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali [59].

11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate [60].

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di funzionamento.

14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 6025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 90.000 euro alla Provincia di Pordenone e un finanziamento di 60.000 euro all'Autorità di bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituita dal titolo II, capo II, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), per la realizzazione di attività di rilevazione del territorio regionale mediante riprese terrestri o aeree con apparecchiature laser scanner, finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del territorio stesso.

15 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 30 settembre 2010, corredate da una sintetica relazione descrittiva delle attività da svolgere [61].

15 ter. I decreti di concessione dei contributi fissano le modalità e il termine di rendicontazione della spesa sostenuta [62].

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, suddivisa in ragione di 60.000 euro sul capitolo 9868, relativamente all'Autorità di bacino regionale, e in ragione di 90.000 euro sul capitolo 9870, relativamente alla provincia di Pordenone.

17. Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è aggiunta la seguente:

«f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonchè il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.».

18. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 15/2007, è aggiunto il seguente:

«2 ter. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f ter), della legge regionale 15/2007, è autorizzata a concedere contributi per l'adeguamento degli impianti.».

19. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 8, lettera f ter), della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 17, e del disposto di cui all'articolo 9, comma 2 ter, della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 3.10.2.2007 e al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. [Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è inserito il seguente:

«Art. 6 ter. (Coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA)

1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:

a) divulgazione;

b) formazione;

c) accreditamento;

d) ricevimento dichiarazioni di conformità;

e) consulenza agli enti pubblici;

f) gestione catasto energetico;

g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1, nonchè gli aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e ARES soc. a.r.l.»] [63].

21. [Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 ter, comma 1, della legge regionale 23/2005, come inserito dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l. un finanziamento straordinario per l'acquisto di beni strumentali necessari al funzionamento dell'Agenzia medesima di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [64].

21 bis. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010] [65].

22. [La Regione è autorizzata ad acquisire da Agemont SpA (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) la proprietà delle quote di ARES soc. a.r.l. al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato] [66].

23. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [67].

24. Al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture destinate al servizio del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi a tal fine concessi a Enti pubblici anche nel caso in cui le opere non siano iniziate entro i termini di rendicontazione stabiliti dal decreto di concessione.

25. La conferma dei contributi di cui al comma 24 avviene subordinatamente alla presentazione di una domanda da parte dell'Ente beneficiario, corredata di un cronoprogramma degli interventi con l'indicazione della data presunta di ultimazione dei lavori, da prodursi entro il 31 dicembre 2010 dall'entrata in vigore della presente legge [68].

26. Con il provvedimento di conferma del contributo sono stabiliti i nuovi termini di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere.

27. Ai fini del contenimento dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e del conseguente minor onere a carico del bilancio regionale, al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007, le parole «da un minimo di 10 euro a un massimo di 52 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 20 euro a un massimo di 106 euro» e al comma 2 del medesimo articolo le parole «da un minimo di 16 euro a un massimo di 42 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 20 euro a un massimo di 126 euro».

28. All'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «, con priorità per il completamento di opere già avviate, nonchè per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche» sono soppresse;

b) al comma 4 dopo le parole «copia del progetto» sono inserite le seguenti: «e del contratto di appalto dei lavori»;

c) al comma 7 le parole «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche, a favore degli enti di diritto privato nei quali gli enti pubblici beneficiari si sono trasformati per effetto dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

30. Ai fini di cui al comma 29 gli enti di diritto privato interessati presentano all'Amministrazione regionale la domanda di conferma del contributo nella quale sono indicati gli estremi del decreto di concessione, l'ente pubblico beneficiario, l'importo del contributo e l'intervento finanziato, corredata della deliberazione attestante la trasformazione dell'ente pubblico in ente di diritto privato.

31. All'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 49 le parole «,nonchè alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente» sono soppresse;

b) al comma 50 le parole «, Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali,» sono soppresse e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».

32. L'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

33. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo le parole «anticipazioni erogate» sono inserite le seguenti: «compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica),».

34. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.». [69]

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

1. L'articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (Società regionale)

1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), di seguito denominata «società», è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di «stazione appaltante» e di «ente espropriante».

2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere conferiti in proprietà alla società per lo svolgimento dello scopo sociale; nel caso di beni immobili il conferimento avviene a condizione che gli stessi siano acquisiti al patrimonio indisponibile della società medesima.

3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione, sono conferiti alla società in regime di concessione d'uso.

4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale.

5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, terzo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonchè la realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche.

7. L'ammontare delle risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 non può essere inferiore alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004 con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilità.».

2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 63 della legge regionale 23/2007, come sostituito dal comma 1, si dispone quanto segue:

a) per gli interventi previsti dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;

b) gli oneri previsti per gli interventi di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;

c) per gli interventi previsti dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 42 milioni di euro suddivisa in ragione di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010.

3. Per quanto disposto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge a titolo di finanziamento annuale di cui all'articolo 63, comma 4, della legge regionale 23/2007, si intende il contributo in conto esercizio, il contributo per spese di investimento e il corrispettivo per prestazioni di servizi di cui all'articolo 63, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 23/2007, come sostituito dal comma 1.

4. In via di interpretazione autentica e ai fini della gestione della spesa, gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 90 e 91, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), fanno carico anche all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e ai capitoli 3671 e 3700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

5. In via di interpretazione autentica, tra gli interventi indicati dall'articolo 4, comma 90, lettera a), della legge regionale 22/2007, sono compresi anche i contributi straordinari a favore degli Enti locali da concedersi sulla base di apposito programma deliberato dalla Giunta regionale.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e ai capitoli 3900 e 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

7. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli Venezia Giulia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 18, nonchè quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), inerenti i porti di Monfalcone e di Porto Nogaro [70].

8. In attuazione delle previsioni dell'articolo 105, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), la Regione Friuli Venezia Giulia svolge l'attività di escavazione dei fondali dei porti siti nel territorio regionale e privi di Autorità portuale. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

9. La Regione Friuli Venezia Giulia può avvalersi per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 7 e 8 di apposito e specifico soggetto, totalmente pubblico e disciplinato da legge regionale, individuato all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ferma restando l'attribuzione delle relative competenze all'Amministrazione regionale.

10. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare l'importo ancora disponibile alla data del 31 dicembre 2009 e già formalmente concesso ai sensi dell'articolo 9, commi 33, 34 e 35, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998).

11. All'articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dopo le parole «conferimento ai fini della gestione» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Fermi restando i poteri della Friuli Venezia Giulia Strade SpA in relazione al conferimento in regime di concessione d'uso dei beni demaniali, la regolazione dei rapporti tra il soggetto concedente e la società concessionaria è stabilita con formale provvedimento da assumersi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 .».

12. Al fine di completare gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma di cui alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), emanata in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 483 (Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti già concessi e non ancora utilizzati per garantire la copertura, anche parziale, della spesa di altra opera inserita nel Programma.

13. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono autorizzate a modificare l'Accordo di Programma di cui al comma 12 ridistribuendo le risorse non ancora utilizzate a favore degli interventi da realizzare.

14. La conferma del finanziamento di cui al comma 12 è disposta entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto modificativo dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Regione.

15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e alle previsioni del Piano di Utilizzazione del demanio marittimo di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare direttamente in concessione ai Comuni aree demaniali marittime che richiedono interventi di bonifica e per le quali sono già stati assegnati contributi destinati alle operazioni di caratterizzazione, al fine di assicurarne il più sollecito riuso a servizio della collettività.

16. I fondi trasferiti alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei programmi triennali di intervento di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, residuali dopo la rendicontazione anche parziale ai fini medesimi, rimangono nelle disponibilità delle Amministrazioni stesse per l'esercizio delle funzioni complessivamente trasferite con la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) [71].

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

1. All'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).»;
b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole «capitale mutuato;» sono aggiunte le seguenti: «per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;».

2. L'articolo 11 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, nonchè per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della Regione.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 3 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui ai commi 1 e 3.».

3. L'articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 11, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo, corredate di:

a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;

b) preventivo di spesa dettagliato.

2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.

3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

4. Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività e una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa. Ai soggetti beneficiari che rientrano tra quelli elencati all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, si applicano le modalità di rendicontazione degli incentivi previste dall'articolo medesimo.

5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 . Nel caso in cui la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività non sia dovuta a causa di forza maggiore, la revoca del contributo comporta l'esclusione dai contributi di cui all'articolo 11, per i tre anni successivi alla data del provvedimento di revoca.».

4. Al comma 185 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali».

5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 184, della legge regionale 1/2005, è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 6034 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria - Pordenone 2010, un finanziamento per l'organizzazione dell'edizione 2010 dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria.

7. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 6 è presentata, alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio 2010, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

8. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Al comma 129 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alle associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione sportiva dilettantistica»;

b) le parole «e Bocciofila Violis di Maniago», sono soppresse;

c) le parole «rispettivamente di 30.000 euro e», sono sostituite dalla parola «di»;

d) le parole «a fronte delle spese sostenute» sono soppresse [72];

e) le parole «nel quadriennio 2003-2006», sono soppresse.

10. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione [73].

12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 [74].

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

14. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), le parole «per un periodo non superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative di modifica della medesima legge regionale 32/2002».

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

16. [Nelle more della costituzione e avvio dell'attività dell'organismo associativo di cui all'articolo 5, commi 26 e 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 26, della legge regionale 12/2009, la Giunta regionale può disporre con propria deliberazione il finanziamento, a valere sullo stanziamento autorizzato per l'anno 2010, per le finalità del medesimo comma 26, di un programma straordinario di produzione e divulgazione musicale proposto da uno dei soggetti di produzione musicale individuati dalla tabella degli organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all'articolo 7, comma 64, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)] [75].

17. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010] [76].

18. Al comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Santa Maria Assunta di Fagagna, Santi Gervasio e Protasio di Nimis e San Giovanni Battista di Cassacco» sono sostituite dalle seguenti: «San Lorenzo Martire di Varmo e San Michele Arcangelo di Vendoglio»;

b) le parole «quinquennio 2002-2006» sono sostituite dalle seguenti «quinquennio 2004-2008».

19. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. [Nelle more della predisposizione del provvedimento organico di riordino degli interventi diretti della Regione in materia di attività culturali, per il sostegno delle iniziative culturali di interesse regionale che si realizzano nell'anno 2010, al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei titoli II, III e IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione di attività culturali), si provvede sulla base di un programma straordinario di partecipazioni finanziarie ad attività culturali di interesse regionale, definito dalla Giunta regionale sulla base delle proposte formulate da enti e da organismi culturali e di spettacolo ammissibili ai contributi previsti dalla legge medesima. A tal fine sono considerate le domande di contribuzione o di riconoscimento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), pervenute all'amministrazione regionale entro il 31 gennaio 2010, secondo le modalità fissate dai rispettivi regolamenti. Il programma straordinario definisce la ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento e gli obiettivi individuati dalle norme di riferimento e fissa criteri e modalità per l'assegnazione e la concessione dei contributi] [77].

21. [Al finanziamento degli organismi culturali di interesse regionale individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, nella tabella approvata con l'articolo 7, comma 64, della legge regionale 17/2008, si provvede nell'ambito del programma straordinario previsto al comma 20, con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4/1999, nel rispetto dei criteri di classificazione per livello di rilevanza indicati dalla tabella medesima, con assegnazioni di importo compreso nei seguenti limiti:

a) livello 1: da 65.000 a 120.000 euro;

b) livello 2: da 50.000 a 64.000 euro;

c) livello 3: da 25.000 a 49.000 euro] [78].

22. [Per le finalità previste dal comma 20, è autorizzata la spesa di 7.470.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [79].

23. All'articolo 23 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonchè agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro.

1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante»;

b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate.».

24. Per le finalità previste all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 5/2008, come inserito dal comma 23, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 1748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore della Parrocchia di San Francesco d'Assisi di Castello di Porpetto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6195 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

26. [I programmi finanziari approvati in attuazione della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), per il sostegno di progetti di investimento in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e di edilizia bibliotecaria, sono aggiornati di norma a cadenza semestrale sulla base della verifica dello stato di avanzamento dell'iniziativa avviata da ciascuno dei destinatari delle assegnazioni regionali per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo. In sede di aggiornamento del programma, a seguito della verifica effettuata, si può procedere alla rimodulazione del piano di impiego delle risorse ancora non impegnate, al fine di garantire la più efficiente utilizzazione dei mezzi disponibili in rapporto alle esigenze effettivamente accertate, provvedendo in tale ambito anche alla revoca delle assegnazioni originarie per le quali sia stata accertata l'inerzia dell'iniziativa del destinatario del relativo intervento] [80].

27. [Le somme impegnate per il sostegno degli interventi indicati al comma 26 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di investimenti non espressamente previsti nel progetto assunto a riferimento del provvedimento amministrativo di concessione, purchè resti immutato l'obiettivo specifico dell'intervento originariamente individuato o comunque le finalità dell'intervento e previa conferma del contributo assegnato a fronte di corrispondente istanza presentata dal medesimo soggetto destinatario] [81].

28. Gli oneri relativi all'intervento di cui al comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e ai capitoli 5178, 5192 e 5195 e all'unità di bilancio 5.3.2.2054 e al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

29. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonchè al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.».

30. Per le finalità indicate all'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 18/2006, come aggiunto dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro per gli anni dal 2010 al 2017, con l'onere di 5.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate dal 2010 al 2012, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2010 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

31. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, la Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province di Udine e Pordenone, alla istituzione della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO e a contribuire alla dotazione del fondo patrimoniale e alle attività della Fondazione con apposito conferimento finanziario. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.

32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

33. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata tabella P degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.

34. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'esercizio 2010.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

36. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2010 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 1.400.000 euro.

37. Gli oneri derivanti dal comma 36 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

38. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7/2002, è inserito il seguente:

«1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.».

39. Gli oneri derivanti dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

40. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), è aggiunto il seguente comma:

«1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.».

41. Gli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1 bis, della legge regionale 11/2007, come aggiunto dal comma 40, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.5060 e al capitolo 4993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

42. Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007, come modificato dall'articolo 4, comma 21, della legge regionale 30/2007, la parola «sesto» è sostituita dalla seguente: «settimo».

43. Al comma 72 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 le parole «dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2013».

44. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42 e 43 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2013 e successivi nell'ambito della medesima unità di bilancio indicata dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 1/2007, e con riferimento al corrispondente capitolo di entrata.

45. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1. [Al comma 9 dell'articolo 7 legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) dopo le parole «l'aggiornamento degli operatori scolastici» sono inserite le seguenti: «la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale tra istituzioni scolastiche,»] [82].

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

3. [Al comma 9 ter dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002, alla fine del medesimo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Per la gestione finanziaria delle attività previste in attuazione di progetti di diretta iniziativa regionale, la Regione può avvalersi del supporto tecnico-organizzativo di istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione dei progetti medesimi.»] [83].

4. [Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 9 ter, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 con riferimento al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le eventuali entrate conseguenti ai medesimi interventi sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.56 e sul capitolo 5311 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci] [84].

5. Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «istituzioni pubbliche e private» sono inserite le seguenti: «e può essere utilizzato in tutto o in parte quale fondo di rotazione».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 8, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.

7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.

8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al comma 7 e del relativo preventivo di spesa.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 130 le parole «per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale»;

b) al comma 131 le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale istruzione, formazione e cultura».

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 130, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 9217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

12. [Ai fini della programmazione degli stanziamenti complessivamente previsti dal bilancio annuale della Regione per il finanziamento degli interventi di formazione professionale e di quelli correlati alle politiche del lavoro cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, la Giunta regionale approva, di norma entro trenta giorni dall'entrata in vigore del bilancio medesimo, il piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio in corso, comprendente le risorse di fonte propria della Regione e quelle derivanti da assegnazioni vincolate di fonte statale ed europea] [85].

13. [Il piano è predisposto di concerto tra la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura e la Direzione centrale lavoro, università e ricerca, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale] [86].

14. [Il piano, in particolare:

a) definisce l'articolazione generale delle risorse complessivamente disponibili tra le azioni previste nei grandi comparti della prima formazione, della formazione superiore e della formazione continua;

b) individua i programmi specifici di operazioni formative da realizzare all'interno di ciascun comparto, la corrispondente dotazione di risorse e il calendario di massima previsto per l'avvio di ciascun programma;

c) indica le modalità generali per la attuazione dei programmi medesimi, specificando in tale ambito eventuali indirizzi particolari per la formulazione degli avvisi rivolti ai soggetti attuatori delle operazioni formative] [87].

15. [Gli oneri derivanti dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e ai capitoli 5807, 5818 e 5922 e all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010] [88].

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 19, per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonchè per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.

17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

18. La domanda di contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

19. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

20. Nel caso previsto dal comma 17 l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 16 .

21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 25, per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.

23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

24. La domanda di contributo prevista dal comma 22 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

26. Nel caso previsto dal comma 23, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 23 .

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - Sanità pubblica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988) [89].

2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [90].

3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1 [91].

4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonchè le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma [92].

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988 , per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011 [93].

4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) [94].

4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonchè le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter [95].

[5. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente al riordino della rete ospedaliera triestina, è autorizzata la spesa complessiva di 55.900.000 euro, suddivisa in ragione di 8.130.000 euro per l'anno 2010, di 22 milioni di euro per l'anno 2011 e di 25.770.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.] [96]

[6. In relazione alle anticipazioni di cui al comma 1, sono previste le entrate di cui all'articolo 1, tabella A per complessivi 37.500.000 euro, suddivisi in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e 19.500.000 euro per l'anno 2012, a valere sull'unità di bilancio 4.5.276 e sul capitolo 4564 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.] [97]

7. [I trattamenti economici annui dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale, nonchè delle figure a essi equiparate ai sensi della normativa vigente, in attuazione dell'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono determinati in misura pari al 10 per cento in meno di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2001, n. 3017 ( DPCM 502/1995 . Determinazione del trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali)] [98].

8. [La riduzione di cui al comma 7 è disposta nella misura del 20 per cento in meno di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 3017/2001 nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie nell'ente cui il direttore generale è preposto, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento alla prosecuzione dell'incarico] [99].

9. Dopo il comma 122 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:

«122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione.».

10. Il titolo della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti), è sostituito dal seguente: «Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonchè per la derattizzazione».

11. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 dopo le parole: «disinfestazione dalle zanzare,» sono inserite le seguenti: «nonchè per la derattizzazione,».

12. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2/1985 dopo le parole: «disinfestazioni da zanzare e termiti» sono inserite le seguenti: «, nonchè per la derattizzazione».

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - Protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione «Bambini e Autismo» - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo annuo per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cotolengo di Don Orione di S. Maria la Longa un contributo straordinario di 135.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, definito con apposito accordo di programma.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

6. L'articolo 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Modalità di finanziamento delle Province)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Per l'ottenimento dei contributi le Province presentano alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali un programma triennale di iniziative sperimentali e innovative, finalizzate a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale.

3. Con regolamento sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di finanziamento dei programmi di cui al comma 2.».

7. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), è incrementato il contributo per l'abbattimento delle rette giornaliere di accoglienza delle persone anziane non autosufficienti nelle strutture residenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari e nei moduli di fascia A delle residenze polifunzionali, con decorrenza dall'1 gennaio 2010.

8. In caso di incremento della retta giornaliera, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono allegare alla comunicazione di cui all'articolo 31, comma 5, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), una relazione, suffragata da idonea documentazione, che consenta l'individuazione dei motivi oggettivi che giustificano l'incremento. La Direzione centrale competente, in caso di mancato invio della documentazione giustificativa dell'incremento applicato, sollecita l'invio di quanto previsto fissando un termine perentorio e verifica la congruità delle giustificazioni addotte. In caso di incongruità delle giustificazioni addotte e di mancato rispetto del termine perentorio di cui al periodo precedente, la Direzione centrale competente irroga una sanzione pecuniaria di 10.000 euro [100].

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonchè per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli [101].

11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pontebba un finanziamento di 100.000 euro come quota di compartecipazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio socio sanitario di riferimento comprensoriale.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 14/2002 .

15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

16. Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre» sono soppresse.

17. Il comma 19 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e della spesa da sostenere, redatta da un tecnico abilitato. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

18. I termini per presentare la domanda di attribuzione degli assegni una tantum, previsti dall'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute tra l'1 gennaio 2007 e la data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), da parte dei corregionali all'estero e dei loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonchè da parte di coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia, sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. [L'articolo 9 della legge regionale 11/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Sostegno della funzione educativa)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione educativa di cura della famiglia. Al fine di assicurare continuità alla stessa individua anche specifiche modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti situazioni:

a) modificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore percettore di reddito;

b) decesso dell'unico genitore percettore di reddito;

c) inabilità sopravvenuta al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozioni di minori o di affidamento preadottivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i limiti di reddito al di sotto dei quali è attivabile il beneficio, la sua durata entro il limite massimo di ventiquattro mesi, nonchè i criteri e le modalità per la gestione degli interventi regionali per il tramite dei Comuni.»] [102].

21. [Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 20, è autorizzata la spesa di 800.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [103].

22. [Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

«Art. 9 ter. (Sostegno alle famiglie numerose)

1. Al fine di assicurare uno speciale supporto alle famiglie numerose, la Regione interviene a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.

2. L'intervento di cui al comma 1 è finanziato da risorse statali e dalla corrispondente quota di cofinanziamento regionale ovvero da risorse regionali e può consistere in erogazioni dirette di benefici economici per l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare o in iniziative sperimentali di abbattimento dei costi dei predetti beni e servizi.

3. I benefici e le iniziative sperimentali di cui al comma 2 possono essere attivati anche per il tramite dei Comuni.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione dei benefici e l'attivazione delle iniziative sperimentali ed è individuata la tipologia dei beni e dei servizi di cui al comma 2.»] [104].

23. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 ter della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 8260 e 5269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [105].

24. [Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2006 dopo le parole «per almeno otto anni» sono inserite le seguenti: «anche non continuativi»] [106].

25. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 24, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [107].

26. [Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

«3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere un'azione promozionale nel territorio, direttamente ovvero tramite il soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis.»] [108].

27. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [109].

28. [Al comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006 dopo le parole «interventi di competenza regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia»] [110].

29. [Al comma 1 ter dell'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006 le parole «con cui concorre al finanziamento degli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «con cui assicura il finanziamento degli oneri»] [111].

30. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [112].

31. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari.

4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.».

32. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 31, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

33. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

«2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.».

34. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

35. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 20/2005, al Capo VI, è inserito il seguente:

«Art. 27 bis. (Supporto all'attuazione della legge)

1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.».

36. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 35, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

37. Dopo il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

«1.2. Il comma 1.1 non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), abbiano sottoscritto il contratto preliminare avente data certa nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda di contributo.».

38. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita domanda volta a ottenere il contributo di cui al comma 37 .

39. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 ), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino le condizioni reddituali e contributive di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche.».

40. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 11/2009 dopo le parole «nonchè le modalità di effettuazione del relativo monitoraggio» sono inserite le seguenti: «e l'entità del rimborso dei costi di gestione da corrispondere all'INPS per l'attività connessa al riconoscimento e all'erogazione del trattamento regionale».

41. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 11/2009 le parole «Per le finalità previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità previste dai commi 1 e 4».

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11/2009, presentate nell'anno 2009, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

43. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 42 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

44. Le Amministrazioni pubbliche che presentano progetti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11/2009 utilizzano lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste nel progetto.

45. Al comma 66 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole «25 novembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «26 novembre 2008».

46. L'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (Tirocini formativi)

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.

2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.

3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.».

47. Per le finalità previste dall'articolo 63 della legge regionale 18/2005, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.

49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonchè i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

51. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi.».

52. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è abrogato.

53. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.».

54. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.».

55. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Il limite temporale di cui al comma 1 non opera per i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), lettera c) relativamente al sostegno dei minori, lettere e), f) e h).».

56. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), le parole «Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di solidarietà regionale».

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 9, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 56, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e ai capitoli 4529 e 4539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

58. Il comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.».

59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 83 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 58, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

60. Al comma 75 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole «contributo straordinario per l'anno 2009 di 50.000 euro finalizzato all'abbattimento delle rette» sono sostituite dalle seguenti: «contributo finalizzato ai maggiori oneri derivanti dalla trasformazione da istituzione ad azienda pubblica di servizi alla persona».

61. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 75, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 60, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

62. In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008, l'importo di progetto e la relativa rendicontazione possono essere riferiti anche a spese sostenute nell'anno 2010, purchè inerenti all'intervento dell'anno 2009, e alla quota di contributo assegnata e non alla spesa prevista e ritenuta ammissibile [113].

63. Le funzioni in materia di invalidi civili di cui al decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili), disciplinate dalla legge regionale 8 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili), possono essere svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa stipulazione di apposita convenzione tra la Regione e l'Istituto medesimo.

64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

 

     Art. 10. (Sussidiarietà e devoluzione)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 .

2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2010, delle quote di compartecipazione 2009 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.

4. Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 450.646.153,85 euro.

5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 11, 14, 17 per la quota di 800.000 euro, 20, 23, 25, 26, 35 e 54, per 500.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 67, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).

6. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 17/2008.

7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 8 e 9:

1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006 ), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;

c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.

8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

9. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

10. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9 unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14, è ripartita entro il 31 ottobre 2010 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 7, lettera a) [114]:

a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;

b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.

11. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge regionale 17/2008 . L'importo è assegnato in due rate di pari importo con la seguente tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima è assegnata entro il 31 marzo 2010; la seconda rata è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010.

12. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

13. L'assegnazione prevista dal comma 7, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

14. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 670.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2010:

a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2009 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 13, della legge regionale 17/2008 e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2009 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l'anno 2009;

b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2010, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2010, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

15. Per le finalità previste dal comma 14 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010:

a) apposita domanda indicante per l'anno 2010 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2010;

b) una dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2009 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2009 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.

16. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 11 e 14 è autorizzata la spesa di 393.705.062,85 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 un fondo di 1 milione di euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

18. Tra le situazioni particolari di cui al comma 17 rientra il Comune di Rigolato, per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a 80.000 euro.

19. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2010, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.

21. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 20 .

22. Per le finalità di cui al comma 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2010, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2010, un fondo di 12.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

25. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2010 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 19, della legge regionale 17/2008 .

26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.

27. Ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2009 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 giugno 2009, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite dall'1 gennaio 2009 presso l'ente delegato, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6/2006, viene conteggiato tra il personale del Comune delegante. Entro il 30 aprile 2010 deve pervenire alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio finanza locale:

a) da parte dei Comuni deleganti, apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta alla data del trasferimento;

b) da parte degli enti delegati, apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2009, le mensilità lavorate nell'anno 2009, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 25 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.

29. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010 ed entro il 30 settembre 2010, un fondo di 12.011.644,54 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 41, lettere a) e b), e comma 43 della legge regionale 17/2008 .

30. A valere sul fondo indicato al comma 29, una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006 ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all'entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l'ano 2009.

31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1522 per 6.244.600 euro.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 8.404.982,80 euro da ripartire, entro il 30 settembre 2010:

a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 );

b) per 800.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 11, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008 .

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2010, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 ( Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 32, lettera a), e del comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;

b) del comma 32, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e del relativo servizio di sorveglianza. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 50.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 .

38. Per le finalità di cui al comma 37, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1737 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

39. La finalità prevista dall'accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell'immobile ad altra destinazione, previa richiesta motivata del Comune di Cassacco e autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto.

40. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 30/2007, è fissato al 15 ottobre 2011. Le domande presentate dopo il termine previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0190/Pres. del 4 agosto 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve [115].

41. Con riferimento alle somme erogate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003 n. 0107/Pres. concernente criteri e modalità del riparto per il trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), l'entità della quota di cofinanziamento a carico degli enti medesimi può anche essere inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto. Gli enti beneficiari dei contributi, ai fini della conclusione del procedimento, devono presentare inderogabilmente, entro il 31 dicembre 2010, una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale l'incentivo è stato erogato. I procedimenti per i quali gli enti beneficiari abbiano già presentato una analoga dichiarazione o una relazione finale, si considerano conclusi ancorchè la somma finanziata dagli enti beneficiari sia inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto.

42. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), e di cui all'articolo 11, comma 25, della legge regionale 17/2008, vanno interpretate nel senso che la rendicontazione degli oneri complessivi effettivamente sostenuti è riferita alla quota di finanziamento regionale ricevuta.

43. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è stanziata la somma di 90.000 euro in favore del SIR (Sistema informativo regionale) per la realizzazione della «Banca dati della polizia locale».

44. Per le finalità di cui al comma 43, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

45. Alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa, cui è affidata la tenuta del Catasto regionale delle grotte ai sensi della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), è affidata anche la posa in opera di targhette identificative delle cavità iscritte a Catasto.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo nella misura massima di 10.000 euro ai Comuni che hanno presentato la domanda ai sensi dall'articolo 12, comma 47, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), e che non sono risultati già beneficiari del contributo medesimo.

47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 fanno carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1734 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

48. E' confermato il finanziamento nella misura di 21.280,35 euro di cui all'articolo 62 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), già assegnato con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto n. 1042 di data 19 dicembre 2007 all'Associazione regionale ANCI del Friuli Venezia Giulia a fronte delle attività già svolte dalla Associazione regionale stessa in esecuzione alla Convenzione sottoscritta il 19 dicembre 2007. La restante somma di 39.520,65 euro di cui al citato decreto sarà disimpegnata con provvedimento del direttore competente.

49. Al comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «per il biennio 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2008 e 2010»;

b) le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

50. Dopo il comma 90 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 è aggiunto il seguente:

«90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità.».

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e realizzare un sistema informatico finalizzato alla gestione complessiva della Motorizzazione Civile e in particolare dei dati relativi ai veicoli e alle abilitazioni alla guida, al fine di consentire alle Province della regione la gestione diretta delle funzioni trasferite, con obbligo di trasmissione dei dati medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

52. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 30/2007, comma 90, come modificato dal comma 49, e comma 90 bis, come aggiunto dal comma 50, e dal disposto di cui al comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 3814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

53. Al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 le parole: «per le spese connesse all'organizzazione in regione dell'Assemblea nazionale ANCI 2008, nonchè» sono soppresse.

54. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 81, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 53, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

55. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2010, un fondo straordinario di 1 milione di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 .

56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini di cui al comma 4, le Province e i Comuni concorrono per l'anno 2010 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27, relative al patto di stabilità interno. I Consigli dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'eventuale esclusione dai vincoli del patto di stabilità entro la data prevista per l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2010. La scelta rimane vincolante per l'intero triennio ed è comunicata, entro quindici giorni, anche in via informatica, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«10 bis. Per il solo anno 2010, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8 è consentita la detrazione di spese correnti finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del 50 per cento.».

3. Il comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre 2009 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto nell'arco del triennio 2010-2012 rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2009;

b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 è solo consigliata.».

4. Il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.».

5. Dopo il comma 23 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«23 bis. Eventuali modifiche o integrazioni alla deliberazione di cui al comma 23, vengono approvate annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno.».

6. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, purchè si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.».

7. Dopo il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«25 ter. Per il biennio 2010-2011 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25 gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23 bis, nel quale sono evidenziati i dati riferiti all'andamento del rapporto con evidenza dei valori assoluti di spesa di personale e spesa corrente. Per l'anno 2009 i dati sono comunicati solo a consuntivo.».

8. Dopo il comma 26 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«26 bis. Per gli anni successivi, gli enti che presentano, nel triennio immediatamente precedente, una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 50 per cento, non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con nessuna tipologia contrattuale.».

9. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, il punto 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:

«3) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.».

10. Per l'anno 2010, il riferimento all'anno 2009 indicato al comma 28 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito con 2010; il riferimento all'anno 2008 è sostituito con 2009 e il riferimento all'anno 2007 è sostituito con 2008.

11. Dopo il comma 28 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«28 bis. Ai fini di quanto dispone l'articolo 28, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:

a) nuove assunzioni per adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;

b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili.».

12. Il comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è abrogato.

13. In via di interpretazione autentica, nel disposto di cui all'articolo 12, comma 27, lettera b), punto 3), della legge regionale 17/2008, per l'anno 2009, si considerano comprese anche le spese sostenute per lavoratori socialmente utili.

14. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l'immediata esecutività, enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all'esecutività della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

4 quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.».

15. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006, è inserito il seguente:

«7 bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.».

16. [Gli accordi quadro ASTER stipulati tra Regione ed enti locali ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 1/2006, non possono essere rinegoziati, neppure se motivati da sopravvenute impossibilità oggettive non dipendenti dagli enti partecipanti, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi. Le eventuali economie accertate al termine degli interventi con le certificazioni finali sono restituite, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi] [116].

17. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006, è sostituito dal seguente:

«5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base dell'autocertificazione trasmessa all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l'effettiva gestione associata di funzioni e servizi o il raggiungimento, attestato dal responsabile dell'ufficio associato competente, dei risultati programmati. Il modello per l'autocertificazione dell'effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, è definito con il Piano di valorizzazione territoriale.».

18. In via transitoria, per l'anno 2010, l'autocertificazione attestante l'effettivo svolgimento in forma associata, nell'anno 2009, di funzioni e servizi tramite unione e associazione intercomunale e il raggiungimento dei risultati programmati è presentata entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006 .

19. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2010, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.

20. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 1/2006, le parole «sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

21. Per il solo anno 2010, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2009 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

22. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2010 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all'articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001, possono essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.

23. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di sportello unico da parte delle amministrazioni comunali nell'ambito di aggregazioni funzionali alla più ampia razionalizzazione organizzativa, economica e finanziaria, all'articolo 53 della legge regionale 13/2009, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 31 dicembre 2010.».

24. Le Comunità montane e le Province che svolgono, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, le funzioni di capofila amministrativo e finanziario per i gruppi di azione locale selezionati ai fini dell'attuazione dell'Asse 4 del programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013, sono autorizzate a erogare ai gruppi suddetti per garantire la loro operatività, a valere su fondi propri o sui trasferimenti della Regione, anticipazioni o, nel rispetto della normativa sugli aiuti «de minimis», contributi finanziari non cumulabili con i contributi previsti dal programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare atti di impegno di spesa disposti a favore di enti pubblici o di Friuli Venezia Giulia Strade SpA, finalizzati alla realizzazione di opere di viabilità di interesse o competenza regionale, per opere diverse aventi carattere di priorità e urgenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

26. I soggetti di cui al comma 25 presentano all'Amministrazione regionale un dettagliato programma di interventi che individui le nuove opere e i tempi di realizzazione, corredato di un preventivo di spesa.

27. Con il decreto di conferma, da assumersi previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di cui al comma 26, sono stabiliti i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione.

 

     Art. 12. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e in considerazione del mutato scenario socio-politico internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest, al fine di confermarne la natura prettamente pubblica, ridefinirne l'ambito di operatività, nonchè ridurre il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

2. Con delibera della Giunta regionale è approvato il testo delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea dei soci del Centro di cui al comma 1 .

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è abrogato.

4. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 le parole «Fino al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2010».

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria) della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. E' costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di:

a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;

b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;

c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b).

2 ter. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 2 bis viene corrisposto dall'Amministrazione regionale il compenso di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992, ridotto della metà.».

6. Per la finalità prevista dell'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 25.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

7. Al fine di consentire la migliore fruizione dei servizi offerti all'utenza nel territorio di Tolmezzo, nonchè di procedere alla razionalizzazione degli uffici, ai sensi dell'articolo 7, commi 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare in Tolmezzo un immobile da acquisire in proprietà, al valore di mercato determinato da perizia tecnica elaborato dall'Agenzia del Territorio - Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia, nel quale concentrare le strutture regionali presenti sul territorio.

8. Gli oneri di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.2.1168 e ai capitoli 1494, 1496 e 1497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, e del bilancio per l'anno 2010.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella K.

 

     Art. 13. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Alla lettera a), dell'articolo 3, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e successive modifiche, le parole «in ragione del numero di componenti di tale genere» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di prime dichiarazioni di appartenenza al gruppo effettuate dai componenti medesimi all'inizio della legislatura».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento anche ai gruppi consiliari costituitisi dall'inizio della decima legislatura regionale.

3. All'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

b) al comma 5 la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «ventunesimo».

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ), le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni sei mesi e un giorno».

5. Al comma 1 dell'articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995 n. 8 (Legge Finanziaria 1995), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 54, della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005), dopo le parole «locazione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o il noleggio».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 158, comma 1, della legge regionale 8/1995, come modificato dal comma 5, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:

a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;

b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.

7. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ):

a) all'articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.»;

b) all'articolo 42, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.»;

2. il comma 2 bis è abrogato;

c) dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42 bis. (Cessazione dal servizio)

1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.

 

     Art. 42 ter. (Risoluzione consensuale)

1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.

3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.

4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:

a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;

b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quaranta e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.

 

     Art. 42 quater. (Procedura di risoluzione)

1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.

2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.

3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.

4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.».

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 42 ter della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 7, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all'articolo 42 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dal comma 7, lettera c), si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina di cui agli articoli 42 bis e 42 ter della legge regionale 18/1996, come inseriti dal comma 7, lettera c), trova applicazione anche nelle altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 .

10. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, con contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni. La richiesta di esonero dal servizio è presentata dai soggetti interessati a condizione che entro l'anno solare di presentazione della medesima sia raggiunto il requisito minimo contributivo di anzianità; la richiesta non è revocabile. Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali [117].

11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

12. All'atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al proprio personale l'integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall'articolo 143 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), e quanto assicurato dall'INPDAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali). [118]

12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali [119].

13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale [120].

14. [Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19] [121].

14 bis. [Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14] [122].

15. [Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonchè a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali] [123].

16. [In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile [124]:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. [per le assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo] [125];

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque [126].

4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici [127].

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti [128];

1. nel caso di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) [129];

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013 [130];

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)  [131];

3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi [132];

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonchè del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione [133];

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia [134];

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria [135];

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonchè di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione [136].

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione [137].]

16. 1 [In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purchè non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso] [138].

16 bis. [Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province [139];

1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche [140];

1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori [141].

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche [142]. [143]]

16 ter. [Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale] [144].

17. [Negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3, 3 bis e 3 ter nonchè, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2014. L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro] [145].

17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo [146].

18. [Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purchè sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge] [147].

19. [Per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 14, le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonchè, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale] [148].

19 bis. [Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi] [149].

20. Gli enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011, e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale:

a) procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua onnicomprensiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, elevata al 40 per cento qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla lettera b);

b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

21. Gli enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al comma 20, non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche nè procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nè ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica:

a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

b) [alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo] [150].

21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo [151].

22. I limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi.

22 bis. Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:

a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;

b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;

c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale [152].

22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo [153].

23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.

24. L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 128 della legge regionale 13/1998, è soppressa a decorrere dall'1 marzo 2010; la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 28 febbraio 2010.

25. A decorrere dall'1 marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale.

26. Il personale in servizio alla data del 28 febbraio 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale è inquadrato, dall'1 marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento a eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi.

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 24 a 26, fanno carico ai seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:

a) UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;

b) UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.

28. [E' istituita, a decorrere dall'1 marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998] [154].

29. [La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti] [155].

30. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [156].

31. [I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione] [157].

32. [La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM del Friuli Venezia Giulia] [158].

33. [La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti] [159].

34. [In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di comparto e i contratti integrativi del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica] [160].

35. [In relazione al disposto di cui al comma 34, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto] [161].

36. In relazione al disposto di cui al comma 34, l'indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.

37. A decorrere dall'1 marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla Delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 128 della legge regionale 13/1998;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

c) i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità) [162];

d) i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici);

e) l'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonchè ulteriori disposizioni in materia di personale);

f) l'articolo 15 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);

g) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale).

38. All'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate allo speciale compenso trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).».

39. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002 è abrogato.

40. In sede di contrattazione collettiva è definita una nuova disciplina delle mansioni di guida dei veicoli della Regione, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento; sino alla definizione di detta disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le mansioni continuano a essere svolte dal personale permanentemente addetto alle medesime, indipendentemente dalla categoria di appartenenza [163].

41. Ai rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla legge 24 dicembre 1976 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), e ai loro supplenti, anche per le attività previste dall'articolo 10, comma 14, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), spetta un gettone di presenza, oltre all'eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

42. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

43. [L'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonchè il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.»] [164].

44. [I nuclei di valutazione nominati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi delle norme previgenti rimangono in carica fino alla conclusione delle attività di valutazione dei dirigenti riferite all'anno 2009 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 43, contenute nel regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali e nel regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale] [165].

45. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 43, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [166].

46. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

47. Al fine di garantire la continuità operativa del «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006» previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonchè modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 10 maggio 2002, repertorio n. 7564, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2012.

48. Al fine di garantire la continuità operativa del «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 1997-1999» previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e sulla base di quanto disposto dalla Convenzione stipulata con Friulia SpA in data 4 giugno 1998, repertorio n. 6927, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare la stessa al 31 dicembre 2010 e a erogare a Friulia SpA la somma di 10.000 euro per l'anno 2010.

49. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui ai commi 47 e 48 sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.

50. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per la regolazione economica e finanziaria delle minusvalenze determinatesi nella contabilità economico-patrimoniale dell'Agenzia medesima, quale diretta conseguenza del trasferimento alla Regione dei beni in proprietà dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) disposto, ai fini del rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile, dall'articolo 14, comma 25, della legge regionale 17/2008 .

53. Il finanziamento di cui al comma 52 è commisurato al valore della componente negativa di reddito, conseguente alla dismissione dei beni acquisiti con risorse proprie di ARPA e iscritti nel registro cespiti ammortizzabili nonchè alla cessione dei beni gestiti a magazzino dall'OSMER, risultante dal rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale di ARPA riferito al 30 settembre 2009.

54. Il finanziamento di cui al comma 52, è concesso sulla base dei dati riportati, ai sensi del comma 8, nel rendiconto trimestrale approvato dal Direttore generale di ARPA ed è erogato sulla base delle minusvalenze registrate nel bilancio d'esercizio 2009 di ARPA approvato dalla Giunta regionale.

55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

56. [L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA e degli ispettorati ripartimentali delle foreste a predisporre e attuare un progetto pilota per la lotta alle specie infestanti dannose per la salute e per l'ambiente] [167].

57. [Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [168].

58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella L.

 

     Art. 14. (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Le dichiarazioni relative ad aiuti di importanza minore «de minimis» previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli aiuti «de minimis» concessi nei seguenti periodi d'imposta:

a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, con riferimento agli aiuti «de minimis» concessi nei periodi d'imposta successivi a quelli di cui al comma 2

4. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.

5. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17, le parole «entro il 30 settembre 2010, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2009 e precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2010»;

b) al comma 1 dell'articolo 18, le parole «1 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2010».

6. All'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).».

7. Il termine per l'emanazione del nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui all'articolo 71, comma 2, della legge regionale 21/2007 è differito al 31 dicembre 2010. Il regolamento prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2011-2013 e per l'anno 2011.

8. All'allegato A della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), relativamente alla classificazione delle spese la funzione «FORMAZIONE CONTINUA» è sostituita con la funzione «FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA».

9. Per favorire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'espletamento di un'unica procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di Tesoreria dell'Amministrazione medesima, degli enti del Servizio sanitario regionale, dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche Amministrazioni (ARERAN), degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e di Trieste (ERDISU di Udine e di Trieste), del Consiglio regionale nonchè delle gestioni fuori bilancio costituite con legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

10. Per le finalità di cui al comma 9 gli enti e gli organismi ivi individuati sono autorizzati a delegare le funzioni e le attività di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.

11. Dopo l'articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:

«Art. 52 ter. (Controllo a campione)

1. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.

2. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento, è esercitato sempre.

3. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell'articolo 52, comma 2.

4. Il regolamento, di cui al comma 1:

a) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;

b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.».

12. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all'articolo 15, comma 15, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), a Università o loro strutture organizzative interne, a enti, istituti, fondazioni ovvero associazioni e a società, è preceduto da procedura comparativa, resa pubblica secondo le modalità stabilite nel regolamento emanato ai sensi del comma 18 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009, eseguita fra i medesimi soggetti. Nell'atto di affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, è individuato il soggetto incaricato dello svolgimento della prestazione.

13. I commi 9 e 10 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sono abrogati.

14. Al comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 le parole «ai commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8».

15. La somma complessiva di 589.414,26 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2008 e trasferite all'anno 2009 ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 gennaio 2009 n. 187 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:

 

3.9.2.1072

9562/1

356.351,28

3.9.2.1072

9562/2

219.154,65

3.9.2.1072

9515/4

13.908,33

 

non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17 .

16. La somma complessiva di 488.341,43 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:

 

3.9.2.1072

9401

200.000,00

3.9.2.1072

9562/1

116.581,40

3.9.2.1072

9562/2

171.760,03

 

non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1 della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17 .

17. Le quote di avanzo rinvenienti dall'applicazione dei commi 15 e 16, per complessivi 1.077.755,69 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 35 dell'articolo 4 - tabella D:

a) unità di bilancio 3.9.1.1072 - capitolo 9400, 200.000 euro per l'anno 2010;

b) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9621, 589.414,26 euro per l'anno 2010;

c) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9500, 288.341,43 euro per l'anno 2010.

18. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000, la parola «non» è soppressa.

19. All'articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.».

20. All'articolo 14, comma 61, della legge regionale 11/2009, dopo le parole «legge regionale 4/2005» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 12/2009 .».

21. All'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole «organismi no profit quali» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni prive di finalità di lucro,»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 10 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 10 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 12, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi La misura dei contributi di cui al comma 12 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .»;

d) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 14 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 14 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 14 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.»;

e) il comma 16, è sostituito dal seguente: «16. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti e soggetti di cui al comma 8 contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento, arredamento e messa a norma di strutture, ove viene svolta l'attività istituzionale.»;

f) il comma 17, è sostituito dal seguente:

«17. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 16 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 16 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 16, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .».

22. [Al fine di consentire l'acquisizione di risorse finanziare da destinare alla realizzazione di opere e sistemi infrastrutturali relative alla mobilità di particolare rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, previa idonea valutazione, un piano di dismissione parziale e graduale della partecipazione detenuta indirettamente nel capitale sociale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA] [169].

23. [Con delibera della Giunta regionale sono definite le caratteristiche e le modalità di attuazione del piano di riassetto e dismissione da attuarsi attraverso diverse fasi anche con riferimento alle partecipazioni detenute in Finanziaria MC SpA dalla Finanziaria regionale Friulia SpA e dalla Regione] [170].

24. [La deliberazione di cui al comma 23 viene adottata in via definitiva sentita la Commissione consiliare competente] [171].

25. [Ai fini di cui al comma 22 sono autorizzate la modifica della struttura del capitale sociale di Finanziaria MC SpA, nonchè le operazioni di acquisizione, trasformazione, cessione o dismissione, permuta, liquidazione, fusione e scissione societarie necessarie] [172].

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2010.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 14, commi 15 e 16, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2009.


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[2] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[6] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[7] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[11] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[12] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[13] Comma sostituito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[14] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[15] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[16] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[19] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8.

[21] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[23] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[28] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[29] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, già modificato dall'art. 53 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21, dall'art. 49 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[30] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[31] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Lettera abrogata dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Lettera abrogata dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Lettera abrogata dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[36] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8.

[37] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8.

[38] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[39] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[41] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[42] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 9.

[43] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[44] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[45] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[46] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[47] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[48] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[49] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Alinea così modificato dall'art. 73 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[51] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[52] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[53] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[54] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[55] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[56] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, dall'art. 158 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[57] Comma così modificato dall'art. 131 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[58] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[59] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[60] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 53 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[61] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[62] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[63] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[64] Comma modificato dall'art. 74 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma inserito dall'art. 74 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 4 giugno 2010, n. 8 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[69] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.

[70] Comma così modificato dall'art. 166 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[71] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[72] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.

[73] Comma così sostituito dall'art. 168 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[74] Comma così sostituito dall'art. 168 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[75] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[76] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[77] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[78] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[79] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[80] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[81] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[82] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[83] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[85] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[86] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[87] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[88] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[89] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[90] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[91] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[92] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[93] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[94] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[95] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[96] Gli originari commi da 1 a 6 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[97] Gli originari commi da 1 a 6 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[98] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27.

[99] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[100] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[101] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[102] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[103] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[104] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[105] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[106] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[107] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[108] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[109] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[110] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[111] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[112] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[113] Comma così modificato dall'art. 177 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[114] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[115] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[116] Comma abrogato dall'art. 158 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[117] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[118] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 20 gennaio 2010, n. 3.

[119] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[120] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26, fino alla data ivi prevista.

[121] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[122] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[123] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 14, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[124] Alinea già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[125] Numero abrogato dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[126] Numero aggiunto dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[127] Numero aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[128] Numero inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[129] Numero così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 2014, n. 181, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[130] Numero così sostituito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[131] Numero inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità della prima disposizione di modifica.

[132] Numero inserito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[133] Numero così modificato dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[134] Numero inserito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[135] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 14, della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[136] Numero aggiunto dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[137] Numero aggiunto dall'art. 40 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3. Il comma 16 è stato abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[138] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[139] Numero aggiunto dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[140] Numero aggiunto dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[141] Numero aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[142] Numero aggiunto dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[143] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità della prima disposizione di modifica.

[144] Comma inserito dall'art. 39 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[145] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, dagli artt. 10 e 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[146] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[147] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[148] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[149] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[150] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[151] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[152] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[153] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[154] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[155] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[156] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[157] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[158] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[159] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[160] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[161] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[162] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.

[163] Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 12 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[164] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[165] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[166] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[167] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[168] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[169] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[170] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[171] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[172] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.