§ 4.6.1 – L.R. 1 settembre 1966, n. 27.
Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 speleologia
Data:01/09/1966
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.6.1 – L.R. 1 settembre 1966, n. 27. [1]

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 6 settembre 1966, n. 26).

 

Art. 1.

     Ad integrazione della tutela esercita dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell'autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della Regione;

     b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni [2];

     c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche [3].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3.

     E' istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della regione Friuli-Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.

     Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale [5].

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l'importo massimo di [6]:

     a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1 [7];

     b) lire 4 milioni per l'iniziativa di cui all'articolo 3.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:

     - 485 con la denominazione: «Sovvenzioni, premi e sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche» e con lo stanziamento di lire 6 milioni;

     - 470 con la denominazione: «Spese per l'istituzione del catasto regionale delle grotte» e con lo stanziamento di lire 4 milioni.

     A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'importo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

     L'onere di cui al primo comma del presente articolo relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera a), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera b), al summenzionato capitolo 470.

     L'onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15.

[2] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 6 agosto 1970, n, 31, l'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 7, l'art. 2 della L.R. 16 agosto 1976, n. 42, nonché l'art. 2 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 55.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 1970, n. 31 e dall'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 7, successivamente sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1976, n. 42 e soppresso dall'art. 4 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 55.

[5] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[6] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 6 agosto 1970, n. 31, l'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 7, nonchè l'art. 2 della L.R. 16 agosto 1976, n. 42.

[7] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 55 e l'art. 14 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52.