§ 6.4.249 - L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:23/01/2007
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate.
Art. 2.  (Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)
Art. 3.  Trasferimenti al sistema delle autonomie locali.
Art. 4.  Salute e politiche sociali.
Art. 5.  Tutela dell'ambiente e assetto del territorio.
Art. 6.  Istruzione, cultura e sport.
Art. 7.  Sviluppo economico.
Art. 8.  Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 6.4.249 - L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

(B.U. 2 febbraio 2007, n. 5 - S.S. n. 4).

 

Art. 1. Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate.

     1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.994.022.285,00 euro, suddivisi in ragione di 8.471.827.954,14 euro per l'anno 2007, di 7.749.414.331,72 euro per l'anno 2008 e di 7.772.779.999,14 euro per l'anno 2009, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con L.Cost. n. 1/1963, e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nel triennio 2007-2009 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 815.869.527,80 euro, suddivisi in ragione di 295.281.218,35 euro per l'anno 2007, di 260.517.408,69 euro per l'anno 2008 e di 260.070.900,76 per l'anno 2009.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2007 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 295.281.218,35 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2007 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nella misura massima di 462.865.052,95 euro.

     5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 144/1989;

     b) durata non superiore ai venti anni.

     6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

     7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 nonché a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2007-2009, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale n. 7/1999, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

     8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

     b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

     c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

     d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

     e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.

     9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.

     10. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonché al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 9, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge n. 289/2002.

     12. Dopo il comma 29 bis, come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2003, dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è aggiunto il seguente:

     «29 ter. Qualora i beni di cui al comma 28 siano costituiti in corpi fondiari di scarsa ampiezza, comunque non superiori a sei ettari, l'alienazione ai soggetti di cui al comma 29 è affidata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali anche mediante trattativa privata.».

     13. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati in complessivi 873.500.000 euro, suddivisi in ragione di 5.500.000 euro per l'anno 2007, di 434.000.000 euro per l'anno 2008 e di 434.000.000 euro per l'anno 2009 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     14. L'importo da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d), d-quinquies), come aggiunta dall'articolo 7, comma 87, della legge regionale n. 1/2005, e d-sexies), come aggiunta dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 26/2005, della legge regionale n. 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:

     a) fondo per le spese impreviste: complessivi 24.020.000 euro, suddivisi in ragione di 12.020.000 euro per l'anno 2007, di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 6 milioni di euro per l'anno 2009;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: in complessivi 27.258.046,73 euro, suddivisi in ragione di 11.887.456,92 euro per l'anno 2007, di 9.082.271,73 euro per l'anno 2008 e di 6.288.318,08 euro per l'anno 2009;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 114.700.000 euro, suddivisi in ragione di 88.700.000 euro per l'anno 2007, di 13 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13 milioni di euro per l'anno 2009;

     d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 49.722 euro, suddivisi in ragione di 16.574 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;

     e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 3.131.112,51 euro, suddivisi in ragione di 1.043.704,17 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;

     f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: 15.882.785,55 euro suddivisi in ragione di 5.294.261,85 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;

     g) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 19.438.035,42 euro, suddivisi in ragione di 6.479.345,14 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;

     h) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2008-2009 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessivi 13.350.000 euro, suddivisi in ragione di 4.550.000 euro per l'anno 2008 e di 8.800.000 euro per l'anno 2009;

     i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 1.610.937 euro, suddivisi in ragione di 536.979 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009;

     j) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: in complessivi 89.700.000 euro, suddivisi in ragione di 29.840.000 euro per l'anno 2007, di 29.910.000 euro per l'anno 2008 e di 29.950.000 euro per l'anno 2009;

     k) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico: complessivi 53 milioni di euro, suddivisi in ragione di 21 milioni di euro per l'anno 2007 e di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2009;

     l) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della Regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003): 15.660.684 euro per l'anno 2007.

 

     Art. 2. (Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano) [1]

     1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero [2].

     2. Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico «B» e «C» del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.

     3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo [3].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti consentiti dalla normativa europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013 .

     5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.

 

     Art. 3. Trasferimenti al sistema delle autonomie locali.

     1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge n. 662/1996;

     b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge n. 662/1996;

     c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della legge n. 289/2002;

     d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984;

     e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984;

     f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 457/1984.

     2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

     3. Per l'anno 2007 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 427.151.942 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 20.826.123 euro, da intendersi comprensiva della quota straordinaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e della quota prevista dall'articolo 2, comma 36, tabella B, con riferimento all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 447.978.065 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 37, 39, 43, 60 e 62.

     5. Alle Province è attribuito un fondo di 42.032.082 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2006 ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

     6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

     a) per 318.911.065 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

     1) per 207.292.192,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della Regione;

     2) per 111.618.872,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con D.P.G.R. 22 giugno 2006, n. 0194/Pres. (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale n. 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare su presentazione di domanda indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2006, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, e l'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2006; il riparto è disposto in misura pari agli oneri pagati nel 2006 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; la quota eventualmente residuata dopo tale riparto è destinata al rimborso degli oneri del 2005 non coperti con l'assegnazione erogata nell'anno 2006 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera b), della legge regionale n. 2/2006; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di agosto 2007; la domanda di assegnazione del fondo deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2007;

     c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2006; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il mese di settembre 2007; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2006, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2007; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove pestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;

     d) per 350.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore "presenze/residenti" superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2007 in applicazione della seguente formula:

 

 

     e) per 500.000 euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

     7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

     8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale n. 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 10 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

     9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b), è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2007, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a), numeri 1) e 2).

     10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.259.851 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 2/2006.

     11. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo di 814.113 euro, quale trasferimento ordinario.

     12. Le assegnazioni previste dal comma 5, dal comma 10 e dal comma 11, sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

     13. L'assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

     a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007;

     b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2007; la terza e la quarta entro il mese di novembre.

     14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare:

     a) in via prioritaria, in unica soluzione e d'ufficio, per la copertura degli oneri sostenuti nel 2006, relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera i), e comma 15, della legge regionale 2/2006, e risultante dagli oneri effettivamente sostenuti nel 2006 rispetto a quelli preventivati, come da dichiarazione resa con la rendicontazione presentata entro i termini previsti;

     b) in via residuale, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2007, da assegnare in unica soluzione entro agosto 2007 e in via anticipata in misura pari agli oneri preventivati per l'anno 2007, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale [4].

     15. Per le finalità di cui al comma 14, gli enti interessati presentano domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2007, indicando, per l'anno 2007, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l'onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007.

     16. Entro e non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007, gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 14, presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una dichiarazione autocertificata dal responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2007, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2007, l'importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

     18. Per le finalità previste dal comma 5, dal comma 6, lettere a), b), c), d) ed e), e dai commi 10, 11, 14 e 17, è autorizzata la spesa complessiva di 379.617.111 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. In attuazione dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 24/2006, le Province assicurano l'erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro. Il fondo è suddiviso tra le Province secondo criteri e modalità da definirsi con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 69, comma 3, della legge regionale n. 24/2006.

     20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1520 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni e alla Comunità collinare del Friuli, per l'anno 2007, un fondo di 10 milioni di euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

     22. La quota del fondo di cui al comma 21, residuata dopo l'assegnazione dell'incentivo straordinario e dell'incentivo ordinario a favore delle unioni e delle associazioni intercomunali, è destinata a favore dei Comuni per il finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni e di quelle stipulate tra Comuni e la Comunità montana di appartenenza, a esclusione delle convenzioni attuative di convenzione-quadro e con priorità per i Comuni interamente montani e per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, da assegnarsi secondo criteri e modalità definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 1/2006. Il valore attribuito dalla parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale alle funzioni associate è ridotto del 50 per cento. L'assegnazione relativa alle convenzioni stipulate tra Comuni o tra Comuni e la Comunità montana non è soggetta a rendicontazione.

     23. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), comma 6, lettera e), comma 12, lettera b), e comma 13, lettera b), della legge regionale n. 2/2006.

     25. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 18.839.446 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento, redatto a cura dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) previa costituzione di un gruppo tecnico di lavoro, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione, personale e sistemi informativi, di concerto con l'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, tenuto conto del turn over e dei relativi conguagli [5].

     26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 11.765.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.

     27. Alle Province, ai Comuni, alle unioni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l'assegnazione è concessa secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento.

     28. Ai fini delle assegnazioni previste dai commi 25, 26 e 27, il personale inserito nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le aziende per i servizi sanitari in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 32/1997, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'azienda ovvero il consorzio.

     29. L'assegnazione prevista dal comma 24 è erogata in unica soluzione entro il mese di settembre 2007, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

     30. Gli oneri derivanti dal comma 24, autorizzati con l'articolo 2, comma 29, della legge regionale n. 1/2005 e dall'articolo 4, comma 27, della legge regionale n. 2/2006, continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Gli oneri derivanti dal comma 25, autorizzati con l'articolo 2, comma 30, della legge regionale n. 1/2005, con l'articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e con l'articolo 2, comma 36, della legge regionale n. 12/2006 continuano a far carico all'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 11.765.338 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1656 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata la quota dell'avanzo presunto dell'anno 2006 derivante dall'economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2006 a carico dello stanziamento autorizzato per l'anno 2006 dall'articolo 2, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dall'articolo 2, comma 30, della legge regionale n. 1/2005, dall'articolo 2, comma 26, della legge regionale n. 15/2005, e dall'articolo 2, comma 36, della legge regionale n. 12/2006, sull'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     33. Per le finalità previste dal comma 27, è autorizzata la spesa di 3.217.125,53 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere è vincolata la quota dell'avanzo presunto dell'anno 2006 derivante dall'economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2006 a carico dello stanziamento autorizzato per l'anno 2006 dall'articolo 4, comma 26, della legge regionale n. 2/2006, sull'unità previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. Per le finalità connesse al concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 15.921.508 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. Per le finalità connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, è autorizzata la spesa complessiva di 20.939.446 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. Le assegnazioni a favore della Comunità collinare del Friuli previste dai commi precedenti sono erogate senza l'obbligo dell'effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.

     37. Per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 1/2006, è destinato per l'anno 2007 un fondo di 20 milioni di euro; gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 1/2006.

     38. Per le finalità previste dal comma 37, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. Per sostenere un percorso di incentivazione e sviluppo tendente a favorire la fusione tra Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e, qualora coinvolte nel percorso, alle unioni, un'assegnazione straordinaria di 300.000 euro. L'importo spettante per ciascun percorso è definito, fino alla concorrenza dello stanziamento, previa stipulazione, tra la Regione e i soggetti interessati a ciascuna fusione, di un protocollo d'intesa da stipulare entro aprile 2007 e indicante:

     a) gli interventi da realizzare da parte dei soggetti interessati;

     b) la quantificazione economica degli interventi, il loro riparto tra i beneficiari, la tempistica della realizzazione;

     c) le modalità di rendicontazione delle assegnazioni ricevute e di restituzione delle stesse nel caso di mancata realizzazione degli interventi concordati.

     40. L'importo complessivo spettante per ciascun percorso, come individuato nel protocollo di intesa, è liquidato in unica soluzione previa trasmissione al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, delle deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni interessati alla futura fusione concernenti l'iniziativa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

     41. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli enti interessati al percorso di cui al comma 39 segnalano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, la volontà di concordare il contenuto del protocollo d'intesa.

     42. Per le finalità previste dal comma 39, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1508 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. Al fine di agevolare l'avvio delle forme associative e la loro funzionale evoluzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle unioni di Comuni un fondo di 300.000 euro per il concorso negli oneri relativi all'elaborazione di studi di fattibilità realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l'avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all'articolo 22 e all'articolo 23 della legge regionale n. 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti, o lo sviluppo di unioni o associazioni intercomunali preesistenti. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare per l'avvio di nuove forme associative o lo sviluppo o l'avvio di nuovi servizi per le forme associative preesistenti, i modelli organizzativi da preferire, l'ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.

     44. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune capofila, individuato da apposito protocollo d'intesa tra i Comuni interessati all'avvio di una nuova forma associativa, l'unione di Comuni e il Comune capofila di associazione intercomunale interessati ad uno sviluppo della forma associativa preesistente, presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l'oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; qualora lo studio abbia ad oggetto l'avvio di una nuova forma associativa tra Comuni, deve essere indicato nella domanda anche il protocollo d'intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila.

     45. L'erogazione del fondo di cui al comma 43 è disposta, in via anticipata, entro il mese di settembre 2007 e in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d'intesa, del Comune capofila dell'associazione intercomunale e dell'unione di Comuni; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.

     46. Entro il 31 marzo 2008 gli enti beneficiari del riparto rendicontano l'utilizzo dell'assegnazione per le finalità del comma 43 e dispongono la restituzione della quota non impegnata entro tale data.

     47. Per le finalità previste dal comma 43, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell'ambito dell'annuale stipula del patto medesimo, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua, con regolamento, gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarità degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalità per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.

     49. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d'intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, attraverso delle rilevazioni, con modalità e termini fissati nel regolamento di cui al comma 48.

     50. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 48 rimangono in vigore le disposizioni previste dal regolamento approvato con D.P.G.R. 28 marzo 2006, n. 091/Pres. (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e delle comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita per il triennio 2006-2008 e per la fissazione dei termini e delle modalità per l'attivazione del connesso monitoraggio).

     51. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente, fermo restando che l'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell'anno 2005.

     52. Le disposizioni di cui al regolamento approvato con D.P.G.R. 28 marzo 2006, n. 092/Pres. (Determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica), sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     53. Il trasferimento di personale tra Amministrazioni nell'ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo anche alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire liberamente a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Le cessazioni di personale e relativo costo non potranno, pertanto, essere valorizzate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 51, salvo, per il solo costo, il diverso accordo tra le parti. La disciplina di cui al presente comma trova applicazione anche nei confronti degli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ovvero da altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

     54. Ai fini del conseguimento dei risparmi, previsti per l'anno 2006, dai commi 198, 204 e 204 bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), limitatamente agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, che si trovano in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.

     55. Ai Comuni, risultanti dalla fusione, ai sensi della legge regionale n. 1/2006, non si applicano per un triennio le disposizioni sul patto di stabilità.

     56. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2005, le parole «entro un anno dall'erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

     57. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

     «18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli-Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato.».

     58. Dopo il comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale n. 3/2002, è inserito il seguente:

     «18 bis. L'Amministrazione regionale provvede all'erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 quando la competente Amministrazione finanziaria rende disponibili i dati definitivamente accertati.».

     59. All'articolo 3 della legge regionale n. 3/2002, il comma 19 e il comma 19 bis, come inserito dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale n. 23/2002, sono abrogati.

     60. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dal 2007, per spese di investimento, da assegnarsi in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati alle Province ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 2/2006.

     61. Per le finalità previste dal comma 60, è autorizzato un limite di impegno di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     62. Per la parziale copertura degli oneri connessi alla realizzazione del progetto TETRA, finalizzato all'unificazione del sistema di radiofrequenze, è destinato un fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2007 da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile [6].

     63. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.370.2.1008 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1516 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. [In seguito alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni disposta dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla medesima "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.) la quota relativa all'abbattimento dei tassi di interesse dei mutui contratti presso la stessa ai sensi dei commi 37 e 38 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e in osservanza di quanto disposto dai commi da 40 a 45 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 4/2001, relativamente alle opere non rientranti nelle convenzioni stipulate il 16 maggio 2002 ed il 16 ottobre 2002] [7].

     65. [I mutui di cui al comma 64 sono accesi alle condizioni generali stabilite per i finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. nell'ambito della propria gestione separata e rese note mediante le circolari della CDP S.p.A. tempo per tempo emanate] [8].

     66. [Rimane confermata la misura massima dell'abbattimento dei tassi d'interesse applicati ai mutui di cui al comma 64, già parametrato al 5,75 per cento dai protocolli di intesa adottati con la CDP S.p.A] [9].

     67. [Per le finalità di cui al comma 64 è autorizzata la spesa di 1.033.623,91 euro per gli anni dal 2007 al 2021. L'onere complessivo di 3.100.871,73 euro per gli anni dal 2007 al 2009 suddiviso in ragione di 1.033.623,91 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 è a carico dell'unità previsionale di base 1.3.250.1.2850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 è a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [10].

     68. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale n. 24/2006, le parole «, che abbiano comportato assunzione di impegni da parte dell'Amministrazione regionale,» sono soppresse e le parole «sono conclusi da quest'ultima» sono sostituite dalle seguenti: «sono conclusi dall'Amministrazione regionale».

     69. Al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2005 le parole «Comune di Cervignano del Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «Comune di Aquileia».

     70. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48 dell'articolo 2 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dal comma 69, fanno carico all'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 1648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     71. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di personale), le disposizioni ivi previste si intendono riferite esclusivamente al personale degli enti locali.

     72. La Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 50.000 euro alla Comunità montana della Carnia, per spese di funzionamento e per l'acquisto di attrezzature da assegnare ai Comuni sede di servizi educativi e sociali di interesse pubblico per la prima infanzia attivi alla data del 31 dicembre 2006. In ogni caso la singola assegnazione non può essere inferiore a 6.000 euro [11].

     73. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1618 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il sostegno di attività e iniziative socio-culturali promosse da enti e associazioni della Provincia di Gorizia.

     75. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1661 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo straordinario, per l'anno 2007, di 40.000 euro a sostegno degli oneri relativi a consulenze, studi e strumenti programmatori sostenuti dall'Amministrazione anche negli anni pregressi.

     77. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1658 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per un periodo non superiore a dieci anni all'IPAB "Villa Russiz" di Capriva per interventi a supporto del completamento degli immobili a servizio dell'attività.

     79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     80. Per le finalità previste dal comma 78, è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     81. Per le finalità previste dal comma 21 dell'articolo 2 della legge regionale n. 15/2005 e per la realizzazione di iniziative editoriali a carattere storico è autorizzata l'ulteriore spesa di 30.000 euro per l'anno 2007.

     82. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. In aderenza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 37, della legge regionale n. 2/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio un contributo straordinario di 70.000 euro per l'anno 2007 al fine di sostenere le attività connesse alla gestione museale e alla valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate, da attuare anche attraverso interventi di riqualificazione delle facciate degli edifici prospicienti.

     84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1663 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     85. L'Amministrazione regionale riconosce il valore culturale del progetto "Protostoria in Friuli" volto alla valorizzazione, tutela e conservazione del patrimonio archeologico e storico costituito dai castellieri, cortine e tumuli funerari del medio Friuli e per la cui attuazione è stato stipulato un accordo di cooperazione scientifica tra l'Università degli Studi di Udine, la Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia ed il Comune capofila di Sedegliano.

     86. Per le finalità previste dal comma 85 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo di 120.000 euro per l'acquisto e la valorizzazione del castelliere di Savalons e della tomba a tumulo. A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1659 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [12].

     87. I contributi di cui ai commi 72, 74, 76, 81, 83, 85 e 86 sono concessi, in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione alla Regione, entro marzo 2007, di una domanda indicante l'ammontare del contributo necessario per la realizzazione delle attività di cui ai relativi commi e corredata da adeguata documentazione probatoria.

     87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonchè in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2016 [13].

     88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio, gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 4. Salute e politiche sociali.

     1. Al fine di razionalizzare e coordinare l'attuazione dei programmi pluriennali di investimento, nonché le relative modalità di finanziamento di edilizia sanitaria, l'attività e i processi di realizzazione, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile del Servizio sanitario regionale sono gestiti con modalità uniformi e centralizzate in raccordo con la programmazione del Servizio sanitario regionale e dei suoi enti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a definire l'uso di strumenti consortili, o l'istituzione di società miste ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) [14].

     3. [I beni immobili oggetto di apporto al fondo immobiliare sono individuati con deliberazione della Giunta regionale. L'apporto dei suddetti beni al fondo può essere effettuato direttamente dagli enti del Servizio sanitario o in alternativa secondo le modalità previste dai commi seguenti] [15].

     4. [Gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati a trasferire in proprietà alla Regione i beni immobili ai fini del loro apporto al fondo immobiliare di cui al comma 2] [16].

     5. [Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni di cui al comma 3 è autorizzato con deliberazione della Giunta regionale ed è attuato con verbali di consegna approvati con decreti del Direttore centrale del patrimonio e servizi generali] [17].

     6. [I verbali di consegna e i decreti di cui al comma 5 costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti] [18].

     7. [I beni immobili di cui al comma 4 possono essere trasferiti al fondo immobiliare con uno o più verbali di consegna approvati con decreti del Direttore centrale del patrimonio e servizi generali. I verbali di consegna e i decreti suddetti costituiscono titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale del diritto di proprietà degli immobili trasferiti] [19].

     8. [Per le finalità previste dal comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una SGR deputata all'istituzione e alla gestione del fondo immobiliare, ovvero a ricorrere a società già costituite] [20].

     9. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi, per l'intera operazione, del supporto finanziario, tecnico e amministrativo della Finanziaria regionale Friulia S.p.A. ] [21]

     10. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare le necessarie garanzie per l'istituzione del fondo immobiliare e per il suo funzionamento. I casi, i termini e le condizioni di tali garanzie sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale] [22].

     11. Sono ulteriormente incrementati i processi di centralizzazione della gestione delle attività tecnico-amministrative e di supporto del Servizio sanitario regionale, così come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), istitutivo del Centro servizi condivisi e relativo statuto. Le funzioni esercitate dagli enti del Servizio sanitario regionale relative alle materie contenute nel programma di attività approvato dall'Amministrazione regionale sono trasferite al Centro servizi condivisi secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale.

     12. [Al fine di integrare le funzioni di governo del Servizio sanitario regionale, è istituito, in seno alla Direzione centrale salute e protezione sociale, un comitato di coordinamento delle attività degli enti del Servizio sanitario regionale, composto dai legali rappresentanti dei medesimi enti e presieduto dal Direttore centrale della salute e protezione sociale. A tale comitato, denominato Comitato di regia, sono altresì attribuite le funzioni dell'assemblea del Centro servizi condivisi di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 20/2004] [23].

     13. [Con decreto del Direttore centrale della salute e protezione sociale sono definite le modalità di funzionamento del Comitato di regia in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 12] [24].

     14. All'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo la parola: «stipula» sono inserite le seguenti: «per la progettazione dell'opera di cui al comma 2 e»;

     b) al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

     c) al comma 4, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

     d) al comma 4, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «quindicennale» e le parole: «per gli anni dal 2009 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2009 al 2021».

     15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 14, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2/2006, le parole: «nonché lavori relativi alle sedi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'acquisto di sedi sociali o lavori presso le stesse».

     17. Le domande presentate per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2006 sono integrate o modificate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     18. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 16, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pocenia un contributo straordinario, integrativo del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per l'ammontare massimo di 120.000 euro, per la copertura delle spese sostenute a seguito dello smantellamento di una struttura adibita al ricovero di cani non autorizzata e del mantenimento degli animali accolti in altre strutture autorizzate.

     20. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 19 sono disposte sulla base della presentazione di un'apposita istanza, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.

     21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.2.310.2.235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4648 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. A decorrere dall'anno 2007 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonché in favore dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale.

     23. Le domande per il contributo di cui al comma 22 sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

     24. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate, annualmente, le quote da destinare alle prestazioni in favore dei soggetti audiolesi e in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro.

     25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4779 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo di 30.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, da realizzarsi nell'anno scolastico 2007-2008.

     27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4626 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine un contributo straordinario di 100.000 euro per il sostegno dell'attività istituzionale con inclusione delle passività pregresse [25].

     30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4631 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione di Trieste, un contributo straordinario fino a un importo massimo di 120.000 euro, a sostegno dei costi sostenuti dal predetto ente negli anni 2005 e 2006 per lo svolgimento delle attività istituzionali e di altri interventi di competenza.

     33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dei bilanci consuntivi degli anni 2005 e 2006, regolarmente approvati, e di un sintetico prospetto riassuntivo dei costi e dei ricavi riferiti ai predetti esercizi.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4632 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. Al fine di potenziare il sistema informativo delle residenze per anziani e di raccordarlo con il Sistema informativo socio-sanitario regionale (SISSR), è istituito un fondo di 250.000 euro per il biennio 2007-2008, suddiviso in 180.000 euro a favore delle strutture pubbliche e 70.000 euro a favore di quelle private.

     36. Il fondo di cui al comma 35 è destinato al finanziamento di due distinti progetti unitari, uno per le residenze pubbliche e uno per quelle private.

     37. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'entità del contributo. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     38. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile per le strutture pubbliche e del 50 per cento per quelle private.

     39. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento rispettivamente per 180.000 euro al capitolo 4633 e per 70.000 euro al capitolo 4634 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (UILDM) - Sezione provinciale di Pordenone, a sollievo degli oneri sostenuti per l'attività riabilitativa, psicologica e cognitiva, anche alla luce di quanto previsto dal piano per la riabilitazione approvato dall'Azienda sanitaria territoriale.

     41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4635 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 200.000 euro alla Fondazione "Bambini e Autismo" - ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attività di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.

     43. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata, entro il 31 marzo 2007, alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4636 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2007 di 200.000 euro alla Fondazione "Bambini e Autismo" - ONLUS, con sede in Pordenone, per l'attività svolta a favore degli utenti residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

     46. Al fine della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 45, la Fondazione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata del programma dell'attività istituzionale per l'anno 2007 e del relativo quadro economico di spesa.

     47. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 45, è autorizzata l'erogazione in via anticipata nella misura dell'80 per cento del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato alla presentazione del rendiconto di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 14/2004, corredato di una relazione illustrativa dell'attività svolta.

     48. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4637 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla ASI-AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone un contributo straordinario di 30.000 euro per l'acquisto di mezzi di trasporto funzionali allo scopo sociale e all'Associazione di volontariato "Solidea" ONLUS di Romans d'Isonzo un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno delle spese riferite all'attività istituzionale.

     50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 49 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     51. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo alla ASI-AUSER Associazione Solidarietà Isontina di Monfalcone, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. Per le finalità previste dal comma 49, relativamente al contributo all'Associazione di volontariato "Solidea" ONLUS di Romans d'Isonzo, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di cooperative sociali "Il Mosaico" di Gorizia un contributo straordinario di 40.000 euro per l'attivazione di progetti turistico-ambientali volti all'inserimento lavorativo di soggetti disabili.

     54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Nuova entrata libera" di Monfalcone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione dei progetti denominati "Bassa Soglia" e "Officina sociale".

     57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4644 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa sociale «San Mauro» di Maniago un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali [26].

     60. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.

     61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     62. I commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sostituiti dai seguenti:

     «26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici, gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture e servizi medesimi è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.

     27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta.».

     63. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2001, come sostituiti dal comma 62, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati - CISI - un contributo straordinario di 100.730 euro per assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»).

     65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 100.730 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     67. L'articolo 21 della legge regionale n. 41/1996 è sostituito dal seguente:

     «Art. 21

     Modalità di finanziamento delle Province.

     1. Per la programmazione concertata delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di cui all'articolo 5, comma 2, la Regione stipula con le Province appositi protocolli d'intesa.

     2. I protocolli devono individuare le finalità, definire gli obiettivi, la durata della sperimentazione e gli impegni reciproci.

     3. Per il raggiungimento delle finalità individuate nei protocolli, le Province presentano un programma triennale di interventi soggetto ad aggiornamento annuale.

     4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento dei programmi di cui al comma 3.».

     68. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della legge regionale n. 41/1996, come sostituito dal comma 67, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4783 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     69. [Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 2, lettere e) e i), e dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione sostiene interventi e azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonchè di persone detenute ed ex detenute, attuati dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati] [27].

     70. [Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri di finanziamento degli interventi e delle azioni di cui al comma 69] [28].

     70 bis. [La rendicontazione riferita agli interventi e alle azioni di cui al comma 69 ricomprende le spese sostenute per dodici mesi a partire dalla data del decreto di concessione] [29].

     70 ter. [La disposizione di cui al comma 70 bis si applica anche ai progetti presentati ai sensi del comma 69 per le annualità di finanziamento 2009, 2010 e 2011. Qualora la durata dei progetti risulti incompatibile con tale termine, la rendicontazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra la data del decreto di concessione e il termine di presentazione del rendiconto] [30].

     71. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), nonché il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio-assistenziale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui all'articolo 44, comma 2, lettere d), e), i) e agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 6/2006 [31].

     72. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 69 e 71 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.247 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4762 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [32].

     73. [Per le finalità previste dai commi 69 e 71, possono essere utilizzati anche i fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ] [33].

     74. [Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.5.310.1.247 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4698 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [34].

     75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale ACLI - società cooperativa ONLUS, di Cordenons, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, per l'acquisto dell'area e la realizzazione della nuova sede e di un centro diurno per disabili [35].

     76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera.

     77. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 75 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3360 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia S. Antonio Abate di Mione di Ovaro un contributo straordinario di 280.000 euro per la ristrutturazione di "Casa Giocosa" e delle relative pertinenze, per l'accoglienza di gruppi familiari con disagio sociale e gruppi giovanili con disabilità.

     80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     81. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 79 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale n. 14/2002.

     82. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4625 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "Hattiva" di Tavagnacco contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che la cooperativa stipula per l'acquisto dell'area e per la realizzazione della nuova sede [36].

     84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4627 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "Comunità del Melograno" ONLUS di Reana del Rojale contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo che l'Associazione stipula, per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato permanente dalla Fondazione Muner de Giudici per la realizzazione di un centro diurno e residenziale per disabili [37].

     87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4628 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "I Girasoli" ONLUS, di San Dorligo della Valle, un contributo straordinario finalizzato ai lavori di sistemazione della sede sita a Rupingrande in comune di Monrupino, anche al fine di realizzare nuovi spazi destinati alle attività proprie del centro educativo.

     90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.

     91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4629 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla delegazione Croce Rossa Italiana, Comitato locale di San Vito al Tagliamento - Azzano Decimo, e all'ASP "Opera Pia Cojaniz" di Tarcento un contributo straordinario di 50.000 euro ciascuna per l'acquisto di un'autoambulanza per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4638 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della SS. Trinità un contributo straordinario pluriennale di 250.000 euro annui, per quindici anni, per la realizzazione di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo, con sede a Medea, di risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale [38].

     96. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 95 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) di progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di progetto gestionale con indicazione dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione, condiviso dall'ente gestore dei servizi per disabili individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 41/1996 e dall'Azienda per i servizi sanitari.

     97. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 95 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale n. 14/2002.

     98. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4639 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana per l'educazione demografica di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a fronte delle spese sostenute per il trasferimento e l'allestimento della nuova sede del consultorio.

     100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ASP "Solidarietà" di Azzano Decimo un contributo straordinario di 150.000 euro per i maggiori oneri occorsi per la realizzazione della struttura residenziale protetta.

     103. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi realizzati e di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4646 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Centro di accoglienza "Ernesto Balducci" - ONLUS di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 280.000 euro per l'anno 2007, a parziale copertura degli oneri già sostenuti per la realizzazione di un centro polifunzionale destinato all'accoglimento e all'integrazione sociale di cittadini in condizioni di disagio, comunitari ed extracomunitari [39].

     106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di una relazione generale con la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     107. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 105 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale n. 14/2002.

     108. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa Piccolo Principe di Casarsa della Delizia un contributo straordinario di 250.000 euro destinato a parziale sollievo dei costi che la Cooperativa ha sostenuto per l'acquisto di un immobile da destinare a nuova sede dell'attività produttiva.

     110. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 109 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto di compravendita dell'edificio. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

     111. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4814 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     112. Il contributo straordinario pluriennale disposto dall'articolo 5, comma 54, tabella C, della legge regionale n. 2/2006, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale n. 4/2001, in via di interpretazione autentica, è destinato al sollievo degli oneri sostenuti dal beneficiario per lavori già eseguiti antecedentemente alla concessione del contributo stesso.

     113. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 35, della legge regionale n. 4/2001, come interpretato dal comma 112, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4882 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     114. Al comma 34 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2/2006, prima della parola: «adeguamento» è inserita la seguente: «acquisto,».

     115. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 34, della legge regionale n. 2/2006, come da ultimo modificato dal comma 114, continuano a far carico all'unità previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     116. I Comuni sono autorizzati a utilizzare i fondi trasferiti a partire dall'anno 2004 ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), per far fronte alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2004 anche a copertura degli oneri sostenuti per le nascite avvenute fino al 31 dicembre 2003, non ancora rimborsati dall'Amministrazione regionale.

     117. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 116 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     118. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale n. 6/2006 è inserito il seguente:

     «6 bis. Nei limiti del fabbisogno programmato, le nuove assunzioni di personale da parte dell'ente gestore possono essere effettuate esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano le assunzioni di personale negli enti locali, fatta salva la possibilità che l'ente gestore utilizzi, anche cumulativamente, quote di risparmio di spesa di personale messe a disposizione dai singoli Comuni associati. La messa a disposizione deve risultare da apposita certificazione che costituisce vincolo, anche negli anni successivi, per i singoli enti.».

     119. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale n. 6/2006 è sostituito dal seguente:

     «2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e socio-sanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.».

     120. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della legge regionale n. 6/2006 sono inseriti i seguenti:

     «2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.

     2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro il 1° marzo 2007.».

     121. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 17/2004, le parole: «al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato» sono sostituite dalle seguenti: «ai contratti collettivi dei comparti pubblici ritenuti più consoni, quali il contratto collettivo nazionale degli enti locali o il contratto collettivo del comparto della sanità pubblica, individuati». Al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante ai sensi del nuovo inquadramento, per effetto di applicazioni difformi da quella di cui al presente comma, è attribuito un assegno personale riassorbibile pensionabile, pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante a seguito del nuovo inquadramento, secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e successive modifiche.

     122. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 5. Tutela dell'ambiente e assetto del territorio.

     1. Alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel più breve tempo possibile la funzionalità della sala operativa regionale e del Centro operativo di protezione civile ovvero del sistema integrato di protezione civile, a maggior tutela dell'incolumità della popolazione regionale ed a salvaguardia dell'integrità del territorio e dei beni rispetto al verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi, si provvede con le risorse facenti capo al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 64/1986, con decreto del Presidente della Regione, ovvero dell'Assessore da questo delegato, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento delle specifiche emergenze; a tal fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative [40].

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere incentivi per l'attività di ricognizione, mappatura e analisi comparativa delle esperienze regionali e degli enti locali nell'area di Euroregione riferibili ad approccio di Agenda 21 [41].

     4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. [Nelle more dell'adozione della disciplina regionale attuativa dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e del successivo decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Amministrazione regionale, con propria deliberazione, provvede:

     a) ad effettuare, per il tramite dell'ARPA, controlli a campione sull'attività di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma; gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;

     b) a disciplinare le modalità di comunicazione ai Comuni, da parte dei legali rappresentanti delle aziende di allevamenti zootecnici, dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti provenienti dall'allevamento stesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio di tale attività] [42].

     7. [Per le finalità di cui al comma 6, lettera a), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [43].

     8. [La violazione delle procedure di cui al comma 6, lettera b), comporta l'irrogazione da parte dell'Amministrazione comunale di una sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro ad un massimo di 6.000 euro] [44].

     9. [È abrogato l'articolo 20 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca)] [45].

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per la realizzazione, attraverso la sezione regionale dell'Osservatorio dell'Alto Adriatico istituita presso la medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), di un modello matematico dell'Alto Adriatico per la previsione degli impatti ambientali derivanti dagli insediamenti produttivi e da fattori incidentali.

     11 . La domanda di finanziamento degli interventi di cui al comma 10 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale n. 7/2000, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini per la rendicontazione da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000.

     12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.63 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo di 93.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per la partecipazione alle spese di finanziamento di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane [46].

     14. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata, nei termini previsti dall'articolo 33 della legge regionale n. 7/2000, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il contributo annuale viene concesso ed erogato in via anticipata in un'unica soluzione.

     15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 279.000 euro suddivisa in ragione di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2009, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune capofila di Medea un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario per un periodo non superiore ai dieci anni, in attuazione dell'accordo di programma tra i Comuni attraversati dal fiume Judrio e dal torrente Versa per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale e fruizione turistica degli ambiti fluviali [47].

     17. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2102 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in base all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), le istanze dei Comuni volte all'acquisizione e al conseguente recupero di aree degradate inserite in ambito di rispetto paesaggistico [48].

     20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Limitatamente al sito della Laguna di Marano e Grado, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordino normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), nonché per la realizzazione degli eventuali necessari interventi di messa in sicurezza di emergenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Commissario straordinario per la Laguna di Marano e Grado.

     22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 21 fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2439 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 4 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2442 e 2443 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rispettivamente per le quote di 375.000 euro e di 3.625.000 euro.

     24. Per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario è autorizzato, altresì, un limite di impegno ventennale di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2446 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati [49].

     25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti privati titolari di attività produttive insediati nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, contributi in conto capitale in regime di "de minimis" per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

     26. Non possono beneficiare dei contributi di cui al comma 25 i soggetti che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché i soggetti che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari in data successiva all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di perimetrazione dei siti nazionali di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

     27. Le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei contributi sono individuati con apposito regolamento.

     28. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2447 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è inserito il seguente:

     «6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i finanziamenti di cui al comma 6 erogati a favore di enti pubblici.».

     30. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 15/2004, è sostituito dal seguente:

     «4. L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.».

     31. [La Regione determina gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni, prestazioni e controlli relativi alle operazioni di recupero dei RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 posti carico dei soggetti destinatari di tali ispezioni, prestazioni e controlli sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)] [50].

     32. [Dopo la lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è aggiunta la seguente:

     «p ter) determinare con regolamento, gli oneri per le ispezioni, le prestazioni e i controlli relativi alle operazioni di recupero dei RAEE (Rifiuti apparecchiature elettriche e elettroniche) previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti).»] [51].

     33. [Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alla L.R. 18 agosto 1986, n. 35, e alla L.R. 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alla L.R. 14 giugno 1996, n. 22, e alla L.R. 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:

     «5. Il ristoro economico per l'utilizzo del territorio è costituito dall'onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità.»] [52].

     34. Per la rendicontazione dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per interventi previsti da specifiche norme, si applica l'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000.

     35. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f bis) concessioni per le derivazioni d'acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo.».

     36. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, commi 14 e 15, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), i relativi finanziamenti, che possono essere concessi in modo distinto alle Università degli Studi di Trieste e di Udine, sono finalizzati anche ad attività di formazione nel settore specifico, acquisizione di strumentazione e relativa gestione nonché alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aventi carattere sperimentale da eseguirsi da parte degli Enti locali in collaborazione con le citate Università.

     37. La concessione dei finanziamenti relativi all'attività formativa e all'istituzione dei laboratori avviene a fronte della presentazione, da parte delle Università degli studi di Trieste e di Udine, di specifici programmi che devono essere presentati alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale [53].

     38. La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico aventi carattere sperimentale, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, viene eseguita in regime di delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), da parte degli enti locali competenti territorialmente con la collaborazione scientifica delle citate Università.

     39. Per la realizzazione di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, ai sensi del D.M. 16 marzo 2006 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Riduzione del disagio abitativo dei conduttori di immobili assoggettati alle misure esecutive di rilascio), è autorizzata la concessione al Comune di Trieste del finanziamento di 1 milione di euro al fine di assicurare, unitamente alle risorse messe a disposizione dal Comune, il cofinanziamento dell'intervento statale previsto dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale.

     40. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2006, gli interventi vengono realizzati nell'ambito di apposito accordo di programma, la cui stipula costituisce condizione per la concessione del finanziamento e per la relativa erogazione, anche in unica soluzione anticipata.

     41. Per le finalità di cui al comma 39 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3289 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con D.G.R. 25 agosto 2006, n. 1948 è autorizzato il limite di impegno decennale di 272.278,53 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 816.835,59 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     43. Per le finalità di cui al comma 42 è destinato il limite di impegno di 100.000 euro autorizzato per gli anni dal 2007 al 2016 con l'articolo 6, comma 123 - Tabella D - della legge regionale n. 2/2006 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), a carico della unità previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. Per le finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come integrata dall'articolo 6, comma 56, della legge regionale n. 2/2006, e dall'articolo 4, comma 24, della legge regionale n. 12/2006, al fine del rispetto dell'accordo di programma approvato con D.P.G.R. 24 luglio 2006, n. 0225/Pres. relativamente agli interventi pluriennali ivi indicati da attuare nel 2007 a valere sulle risorse già ripartite per gli anni dal 2005 al 2014 con D.G.R. 21 novembre 2005, n. 3017, e a ripristino dei medesimi, è autorizzato il limite di impegno decennale di 415.823,85 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 1.247.471,55 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     45. Il comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2006, è sostituito dal seguente:

     «54. Al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile da realizzarsi nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 57, della legge regionale n. 1/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ATER contributi pluriennali per lavori di valorizzazione ambientale connessi con gli interventi medesimi.».

     46. Per le finalità di cui al comma 54 della legge regionale n. 2/2006, come sostituito dal comma 45, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 40.000 euro a decorre dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2007-2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3407 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2010-2021 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     47. [In via di interpretazione autentica degli articoli 39 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e 15 della legge regionale n. 6/2003 e successive modifiche, il trasferimento della residenza di uno dei coniugi beneficiari di contributo, attuato in vista della separazione legale o consensuale, non comporta la revoca del medesimo, purché la relativa istanza venga presentata al giudice civile entro un anno dal trasferimento della residenza medesima] [54].

     48. [I provvedimenti di revoca del contributo eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in difformità rispetto alle norme riguardanti gli obblighi dei beneficiari, così come interpretate autenticamente dal comma 47, sono annullate di diritto e, per l'effetto, le somme riscosse a carico degli interessati, compresi gli importi incamerati al bilancio regionale a titolo di interessi, sono loro restituiti d'ufficio entro sei mesi dalla predetta data] [55].

     49. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 3239 e 3240 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [56].

     50. È disposto da parte di Mediocredito S.p.A. il rimborso delle somme disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 4/2001, eccedenti quelle necessarie a coprire l'esposizione massima finanziaria consentita ai sensi dell'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 4/2001.

     51. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 50 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 6/2003.

     52. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 50, pari a 2.350.000 euro per l'anno 2007, sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1 all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. In relazione al disposto di cui al comma 51 e per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, è autorizzata la spesa di 2.350.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3265 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     54. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 27, della legge regionale n. 12/2006, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2007, sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1 all'unità previsionale di base 3.6.821 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1043 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. Le risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 54 sono destinate alla copertura dell'annualità 2007 relativa all'autorizzazione di spesa prevista alla tabella D all'unità previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L'Amministrazione regionale non procede alla revoca dei benefici per l'acquisto della prima casa nel caso in cui il proprietario abbia cessato di risiedere nell'alloggio oggetto del contributo, ovvero lo abbia locato, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 7/2000, decorso il quinto anno dalla concessione del contributo e comunque prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). In ogni caso non si fa luogo a recuperi o rimborsi per le posizioni contributive già definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

     57. Al comma 27 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite con le parole: «entro il 31 dicembre 2007».

     58. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 39, della legge regionale n. 1/2003, le parole: «e di Sauris» sono sostituite dalle parole: «, di Sauris e di Erto e Casso»; e le parole: «del Comune di Sauris e», sono sostituite dalle parole: «dei Comuni di Sauris, di Erto e Casso».

     59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge regionale n. 2/1983, come modificato dall'articolo 5, comma 39, della legge regionale n. 1/2003 e dal comma 58, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3354 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi annui costanti per la durata di dieci anni, di importo pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani per il traffico di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), ovvero dai Programmi urbani dei parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

     61. Nell'assegnazione dei finanziamenti si attribuisce priorità alle proposte di accordo-quadro previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).

     62. Per le finalità di cui al comma 60 sono utilizzate le disponibilità finanziarie dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3370 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     63. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi pluriennali per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune per l'acquisto e il recupero di parte dell'immobile storico denominato "Ex Albergo Operai" da parte del Comune medesimo.

     64. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 240.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 720.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1672 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     66. Al fine di assicurare la piena funzionalità e gli adeguamenti normativi degli Istituti scolastici primari e secondari situati nella Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alla Provincia di Trieste contributi quindicennali, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici. I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.

     67. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. I criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento.

     68. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3341 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni per la costruzione di un ponte in località "Boscat" in Comune di Grado; i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o a altre forme di ricorso al mercato finanziario cui la Provincia di Gorizia ricorra per la realizzazione dei lavori [57].

     70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera e da una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

     71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio 2007, con riferimento al capitolo 3342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste un contributo di 800.000 euro per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero [58].

     73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

     74. Per le finalità di cui al comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2007, di 350.000 euro per l'anno 2008 e di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3347 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo tecnologico di Pordenone - Società Consortile per Azioni contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione della sede e dei laboratori del Polo.

     76. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3353 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     77. Al fine di sviluppare le potenzialità e il ruolo del Centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano all'interno della rete degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con programmi di formazione in sede di ricercatori biomedici in ambito oncologico e con scambi scientifici con ricercatori di altri enti nazionali e internazionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CRO contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 80, per un periodo di venti anni, a fronte delle spese da sostenere per la realizzazione di strutture atte ad ospitare i ricercatori italiani e stranieri. Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento [59].

     78. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese per arredi e attrezzature nonché gli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui il beneficiario ricorre per la realizzazione dell'intervento.

     79. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 77 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui alla legge regionale n. 14/2002.

     80. Per le finalità previste dal comma 77 sono autorizzati due limiti di impegno ventennali di 300.000 euro a decorrere, rispettivamente, dall'anno 2007 e dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3368 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2027 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     81. Al fine di consentire le sistemazioni stradali e interventi di riqualificazione urbana lungo l'anello di gara del campionato mondiale di corsa su strada previsto a Udine per il 14 ottobre 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo ventennale di 140.000 euro annui a sostegno anche degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui il beneficiario ricorre per la realizzazione dell'intervento.

     82. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dal primo gennaio 2007.

     83. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza. La concessione ed erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui alla legge regionale n. 14/2002.

     84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 140.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 420.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3369 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     85. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), dopo le parole: «per la realizzazione» sono inserite le seguenti: «e il completamento».

     86. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992, come modificato dal comma 85, fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     87. All'articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: «all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini di Udine» sono aggiunte le seguenti: «, nonché all'Istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine,».

     88. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 51, della legge regionale n. 2/2000, come modificato dal comma 87, continuano a far carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5064 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Basagliapenta un contributo per concorrere al sostegno dei lavori di manutenzione straordinaria della casa canonica.

     90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto della residenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.

     91. Per le finalità di cui al comma 89 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.340.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 3431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con le Province ed i Comuni interessati per la predisposizione di un piano pluriennale volto alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e di sistemazione delle strade comunali colleganti i valichi confinari minori del Friuli-Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia.

     93. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione in via anticipata e in soluzione unica un contributo di 100.000 euro per l'effettuazione del censimento e di uno studio degli interventi realizzati nei venti anni di operatività della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 (Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente "Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni"), per l'allestimento e la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione, nonchè per gli oneri relativi all'avvio del progetto della scuola di perfezionamento "Sismic risk management" da attivare nel comune di Venzone in collaborazione con l'Università degli studi di Udine [60].

     94. Per le finalità del comma 93 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.1.636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9479 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), a concedere i contributi assegnati ai soggetti già inseriti nella graduatoria unica regionale del 2006 anche in presenza dell'avvenuta esecuzione dei lavori, in deroga all'articolo 5, comma 65, della legge regionale n. 4/2001, previa verifica tecnica della regolare esecuzione degli interventi medesimi.

     96. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 95 fanno carico all'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento di recupero del Castello di Gemona, anche limitatamente ad un lotto del medesimo.

     98. Per conseguire il contributo di cui al comma 97 il Comune di Gemona del Friuli presenta domanda alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio interventi in materia di ricostruzione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     99. Per l'intervento di cui al comma 97 trovano applicazione le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.

     100. Per l'intervento di cui al comma 97 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.

     101. Per le finalità di cui al comma 97 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9568 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     102. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), le parole: «è fissato al 30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato al 31 dicembre 2009».

     103. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 24/2005 le parole: «fissati al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fissati al 31 dicembre 2008».

     104. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ridefinire l'ambito territoriale del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui all'articolo 5, comma 22, della legge regionale n. 4/2001 estendendone l'efficacia, previa intesa con gli enti interessati, ai Comuni di Cassacco, Tarcento e Magnano in Riviera.

     105. Il comma 35 dell'articolo 139 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è abrogato.

     106. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 112, della legge regionale n. 2/2006, ai fini dell'utilizzo del finanziamento di cui al comma 111 del medesimo articolo 6, per gli stanziamenti già oggetto di formale impegno, si provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alla conferma, a favore di diverso beneficiario, dell'impegno di spesa già assunto.

     107. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti non siano formalmente conclusi alla predetta data i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2007.

     108. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 107 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2007.

     109. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'aeroporto "Duca Amedeo d'Aosta" di Gorizia di cui all'articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell'aeroporto "Duca Amedeo d'Aosta" di Gorizia), della legge regionale n. 13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 200.000 euro] [61].

     110. [Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [62].

     111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro a favore dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) di Trieste per la promozione del Corridoio plurimodale V.

     112. La concessione del contributo è subordinata all'approvazione regionale del programma di iniziative.

     113. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di erogazione e di rendicontazione.

     114. Per le finalità di cui al comma 111 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     115. Nell'ambito del disposto di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), e delle successive leggi di rifinanziamento, e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per la realizzazione degli interventi concernenti la mobilità ciclistica previsti dai decreti di riparto delle risorse assegnate alla Regione ed emessi alla data del 31 dicembre 2006.

     116. Per le finalità di cui al comma 115 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2007 un mutuo della durata di undici anni, dell'ammontare presuntivo di 1.155.611,01 euro o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a 130.530,84 euro, corrispondenti alle somme non ancora riscosse del contributo statale annuo assegnato per la finalità di cui al comma 115 con il D.M. 31 dicembre 2003, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .

     117. Per le finalità previste dal comma 115 è autorizzata la spesa di 1.155.611,01 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.350.2.211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente al ricavo presunto del mutuo, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Corrispondentemente, con l'articolo 1, comma 1, tabella A1, sull'unità previsionale di base 2.3.1502 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è prevista l'entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 1110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     118. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), gli oneri di ammortamento sono erogati direttamente dallo Stato agli istituti finanziatori.

     119. I procedimenti relativi agli interventi previsti dal comma 115 vengono conclusi dall'Amministrazione regionale dopo la stipula del mutuo di cui al comma 116.

     120. In relazione alla definizione all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 116 del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7).

     121. [Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

     «2. Con apposito regolamento sono disciplinati l'impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»] [63].

     122. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/1966, come modificato dal comma 121, fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.350.1.82 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     123. Al comma 108 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2006, le parole: «da attuarsi da ENEL Distribuzione S.p.A.» sono soppresse.

     124. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 108, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 123, continuano a far carico all'unità previsionale di base 6.1.350.2.542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     125. L'Amministrazione regionale promuove la creazione di un Centro d'eccellenza per la ricerca, l'utilizzo e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.

     126. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per l'istituzione del Centro.

     127. Per le finalità previste dal comma 125 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.2.72 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     128. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 6. Istruzione, cultura e sport.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli assegni sono concessi agli alunni appartenenti a nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superano il livello di 52.000 euro. L'importo effettivo dell'assegno da concedere ai beneficiari ammessi è determinato tenendo conto del valore del rispettivo indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 109/1998. L'assegno spetta nella misura massima stabilita ai sensi del comma 2 ai soggetti il cui valore ISEE non supera la media ponderata tra i valori ISEE dei beneficiari ammessi in graduatoria. Per i rimanenti soggetti ammessi in graduatoria, l'assegno spetta in misura ridotta fino a tre quarti a coloro che presentano un valore ISEE non superiore alla media ponderata tra i valori ISEE dei soggetti stessi o in misura ridotta fino alla metà in tutti gli altri casi.»] [64];

     b) [il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

     «3 bis. Con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione si provvede annualmente entro il 28 febbraio ad aggiornare l'indicatore di situazione economica (ISE) di cui al comma 3.»] [65];

     c) il comma 4 è soppresso. [66]

     2. [All'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

     «47. L'amministrazione regionale interviene a sollievo degli oneri sostenuti per spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti alla scuola secondaria superiore, mediante l'erogazione di assegni di studio per un importo non superiore a 350 euro per studente. Qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i 20 chilometri, il limite suddetto è fissato a 400 euro.»;

     b) il comma 48 è sostituito dal seguente:

     «48. Gli assegni sono concessi dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza ai nuclei familiari le cui condizioni di reddito, riferite all'anno immediatamente precedente e misurate sulla base dell'indicatore di situazione economica (ISE) definito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superano il livello di 37.000 euro. La misura effettiva dell'assegno da concedere è determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'entità della domanda, e può essere differenziata in fasce di importo decrescente per livello di condizione economica dei richiedenti, misurato sulla base indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), definito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 109/1998.»] [67].

     3. [Le spese previste per le finalità previste dai commi 1 e 2 fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5033 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [68].

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante al Comune di Pordenone per la realizzazione di una scuola materna in zona Villanova.

     5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata dal Comune interessato alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio istruzione e orientamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di San Martino di Passons, S. Vincenzo Martire di Porpetto e San Michele Arcangelo di Vendoglio un finanziamento straordinario di 70.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonché degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2006-2010 [69].

     8. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti psico-pedagogici Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco un contributo straordinario di 100.000 euro ciascuno da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali e al ristoro delle spese sostenute in annualità pregresse. La predetta sovvenzione è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate).

     11. Le domande per la concessione della sovvenzione di cui al comma 10 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6144 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario per opere di manutenzione straordinaria per la Scuola elementare Pietro Zorutti.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione provinciale di Gorizia contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni per la messa in sicurezza dei percorsi storici della prima guerra mondiale assicurandone la migliore valorizzazione e fruibilità ai fini turistici.

     16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato il limite di impegno decennale di 25.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5508 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni finalizzati all'acquisto, alla conservazione e alla valorizzazione, anche mediante indagini archeologiche, delle aree e degli immobili di particolare valenza storica e ambientale siti in prossimità del parco delle risorgive.

     19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato un limite di impegno decennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5511 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     21. Per la realizzazione di un programma straordinario di investimenti realizzati dai musei grandi e multipli del Friuli-Venezia Giulia per il potenziamento e l'ammodernamento della propria dotazione di apparecchiature tecniche, con particolare riguardo agli strumenti audio-visivi a disposizione dei visitatori per la migliore fruizione delle collezioni e dei beni del patrimonio museale, è autorizzata la spesa di 200.000 euro da utilizzare per la concessione di contributi agli organismi gestori dei musei riconosciuti di interesse regionale ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali) e successive modifiche. Il programma è approvato dalla Giunta regionale sentito il Comitato regionale per i musei.

     22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. [La Regione riconosce l'alto valore di testimonianza storico-artistica rivestito dal patrimonio culturale mobile conservato dalle realtà diocesane, plebanali e parrocchiali del Friuli-Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla sua inventariazione e catalogazione, finalizzate alla più ampia consultabilità della relativa documentazione da conseguire anche mediante deposito nell'ambito del sistema informativo del patrimonio culturale, curato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali] [70].

     24. [Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Diocesi interessate nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa stipula di apposite convenzioni. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione] [71].

     25. [Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [72].

     26. [All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole «progetti originali delle istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «e di organismi culturali e scientifici pubblici e privati operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche»] [73].

     27. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 26, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [74].

     28. [All'articolo 7 della legge regionale n. 2/2006, sono introdotte le seguenti modificazioni:

     a) al comma 41 sono soppresse le parole «e all'Associazione sportiva dilettantistica Serenissima Cavalli di Sacile»;

     b) al comma 42 sono soppresse le parole «da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente»] [75].

     29. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 41, della legge regionale n. 2/2006, come modificata dal comma 28, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. Per le finalità indicate all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), nell'ambito della programmazione annuale dell'attività del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali è inserito un programma specifico di iniziative di ricerca archeologica e valorizzazione di beni del patrimonio archeologico del Friuli-Venezia Giulia.

     31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. All'articolo 1, punto 4, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette per finalità istituzionali), dopo le parole «incoraggiare e sostenere» sono aggiunte le parole «, anche mediante la distribuzione a istituzioni bibliotecarie e scolastiche,».

     33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, punto 4, lettera b), della legge regionale n. 23/1965, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5394 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. - 50. [76]

     51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a ripianare le passività finanziarie e/o gli oneri finanziari accertati a carico della Regione a seguito dello scioglimento e liquidazione dell'organismo associativo a partecipazione regionale già costituito ai sensi dell'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Fondazione regionale dello spettacolo).

     52. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     53. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale n. 2/2006 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole «e con i corregionali all'estero» sono soppresse;

     b) le parole «al Centro Studi Alcide De Gasperi di Udine» sono sostituite dalle seguenti: «all'Associazione Scampanotadôrs furlans Gino Ermacora di Zuglio».

     54. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 53, sono presentate, singolarmente da ciascun soggetto interessato, alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.

     55. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 53, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2007, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro loco di San Daniele del Friuli un contributo straordinario di 65.000 euro a sostegno delle spese di funzionamento e al perseguimento delle finalità istituzionali.

     57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di 65.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     59. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale n. 2/2006 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore dell'associazione Maringà di Trieste per il Carnevale triestino e il palio di Trieste.

     60. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     61. - 66. [77]

     67. Per concorrere alla realizzazione di lavori urgenti di completamento e adeguamento funzionale del teatro comunale di Pordenone è autorizzata la concessione al Comune di Pordenone di un contributo straordinario di 500.000 euro.

     68. Per le finalità previste dal comma 67 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3367 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale, a titolo di intervento straordinario, per la durata di venti anni, nella misura massima prevista dal comma 71, alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di un organico piano di risanamento finanziario ed economico-produttivo.

     70. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, del piano di cui al comma 69. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo e il relativo rimborso, dal quale si escludono diciassette annualità, è previsto a decorrere dal ottavo anno dall'erogazione [78].

     71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 3.000.000 di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5352 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     72. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 70 saranno accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2014, sulle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno medesimo e per gli anni successivi, corrispondenti all'unità previsionale di base 4.3.3020 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo corrispondente al capitolo 56 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi [79].

     73. Al fine di consentire alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste di stipulare i mutui di cui al comma 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione ai mutui assistiti dal finanziamento di cui al comma 69. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti, corredata dell'attestazione con la quale il legale rappresentante della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     74. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 73 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.270.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1546 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. L'Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi previsti dall'articolo 7, comma 70, della legge regionale n. 2/2006, assicura priorità alle istanze presentate dai Comuni interessati al recupero e rilancio dei teatri ad alta valenza storica e territoriale.

     76. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 75 fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. I procedimenti per la concessione dei contributi di cui ai titoli II e III della legge regionale n. 68/1981, relativi alle funzioni conferite dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), per i quali siano state presentate all'Amministrazione regionale, entro la data del 30 novembre 2006, le domande ai sensi dell'articolo 5, comma 64, della legge regionale n. 1/2005, sono istruiti e conclusi dall'Amministrazione regionale stessa.

     78. All'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli-Venezia Giulia), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     «3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per la realizzazione di campagne informative e per la predisposizione di specifico materiale tecnico da utilizzare a diretto supporto degli interventi agevolativi rivolti ai cittadini destinatari dei programmi di alfabetizzazione informatica di cui alla presente legge.».

     79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 3 bis della legge regionale n. 8/2006, come inserito dal comma 78, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. Le sovvenzioni concesse ai sensi dell'articolo 5, commi 19 e 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a favore di corregionali già emigrati in Argentina e titolari di pensione di quel Paese, possono essere erogate in unica soluzione con riferimento all'intero periodo di concessione del beneficio. Il termine per la presentazione delle relative domande è definitivamente fissato al 30 giugno 2007.

     81. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, commi 19 e 20, della legge regionale n. 15/2005, come integrato dal disposto di cui al comma 80, fanno carico all'unità previsionale di base 8.4.300.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     82. Il comma 136 dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

     «136. L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e in considerazione della straordinarietà della situazione determinatasi, a confermare agli enti beneficiari le erogazioni anticipate concesse per le finalità indicate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 7/2002, ponendo in capo ai soggetti beneficiari la presentazione di un rendiconto, accompagnato dalla documentazione giustificativa e da una relazione sull'utilizzo dei fondi, anche per altre finalità istituzionali, relativo al quinquennio 2003-2007.».

     83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, attraverso contributi straordinari, le attività del centro missionario diocesano di Pordenone, per l'attuazione del progetto relativo al Collegio San Francisco De Asis di Tachina - Ecuador [80].

     84. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 83 sono presentate, singolarmente dai soggetti interessati alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.

     85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4503 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     86. Al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari a 30.000 euro all'associazione WOPSEC, pari a 20.000 euro all'associazione Smileagain e pari a 15.000 euro all'associazione Auxilia [81].

     87. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 86 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di volontariato, entro il 30 aprile dell'esercizio di riferimento, corredate di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa [82].

     88. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa complessiva di 65.000 a carico dell'unità previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 4511 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Porta Aperta di Gavazzo Carnico un contributo per l'acquisto di terreni, arredi, attrezzature, nonché per opere di adeguamento impiantistico del Villaggio Aldo Braida - Cuel dal Nibli in località Cesclans nel Comune di Cavazzo Carnico.

     90. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 89 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     91. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.6.300.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     92. [Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole: «Le domande di concessione di contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero entro il 31 maggio di ogni anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per la presentazione dei contributi è fissato annualmente con apposito bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.»] [83].

     93. [Gli oneri derivanti dal disposto dell'articolo 20 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dal comma 92, fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [84].

     94. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 237, della legge regionale n. 1/2005 è autorizzata l'ulteriore spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     96. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere le attività programmate, ivi compreso l'acquisto di beni mobili e automezzi, è autorizzata a concedere un contributo una tantum, nella misura complessiva di cui al comma 98, alle seguenti associazioni: Associazione Italiana Sclerosi Multipla - sezione di Pordenone, Nuova Polisportiva Libertas di Sacile, Team Orogildo di Brugnera, ASD sacilese ciclistica e associazione sportiva dilettantistica Serenissima Cavalli di Sacile.

     97. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 96 sono presentate, singolarmente da ciascun soggetto, alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di un programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione del contributo stesso.

     98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, da ripartire in parti uguali tra i beneficiari, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Guardia Costiera Ausiliaria del Friuli-Venezia Giulia e all'associazione sportiva dilettantistica Edera di Trieste un contributo di 20.000 euro ciascuno per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     100. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 99 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro da suddividere paritariamente tra i Gruppi Alpini di Reana del Roiale, di Tricesimo e di Vergnacco per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     103. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 102 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6097 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro da suddividere paritariamente tra il Movimento Apostolico Ciechi di Trieste e la Pro Loco di Villanova di Prata di Pordenone per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     106. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 105 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 40.000 euro da suddividere paritariamente tra l'associazione Genitori Scuola dell'Infanzia San Giuseppe di Prata di Pordenone e la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Savorgnano del Torre a fronte delle spese sostenute per il perseguimento delle finalità istituzionali nel quadriennio 2003-2006.

     109. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 108 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     110. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     111. - 116. [85]

     117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione motociclistica Varian Veloc di Basiliano e alla associazione sportiva provinciale Libertas di Pordenone un contributo straordinario di 20.000 euro equamente ripartiti fra le due associazioni per le finalità istituzionali.

     118. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 117 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con i decreti di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6089 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     120. Per la realizzazione di un programma straordinario di sostegno e rilancio dell'attività giovanile su pista, anche in attuazione del protocollo d'intesa fra il Ministero della pubblica istruzione e la Federazione Ciclistica Italiana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 20.000 euro ciascuno agli organismi gestori dei velodromi riconosciuti di interesse nazionale dalle competenti autorità sportive, di San Giovanni al Natisone e di Pordenone, nonché per il potenziamento delle dotazioni di attrezzature fisse e mobili.

     121. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 120 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     123. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2007 all'associazione sportiva dilettantistica di Maniago un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna a ristoro delle spese sostenute in anni pregressi, nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali [86].

     124. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 123 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6112 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     126. - 128. [87]

     129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli di Udine un finanziamento straordinario di 20.000 euro per le finalità istituzionali [88].

     130. La domanda per la concessione dei finanziamento di cui al comma 129 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento [89].

     131. Per le finalità previste dal comma 129 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6155 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni Piccolo Teatro Città di Sacile, Centro Studi Biblici di Sacile e Istituto di Formazione del Nord Est (IFNE) di Sacile, Centro culturale A. Del Noce di Pordenone, Associazione Nazionale Invalidi Civili Cittadini Anziani - Comitato regionale sede di Udine e Pro Pordenone un contributo straordinario, in misura paritaria fra gli stessi, per l'espletamento dell'attività istituzionale.

     133. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 132 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, singolarmente da ogni ente, corredate di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     134. Per le finalità previste dal comma 132 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro per l'anno 2007, da suddividere in misura paritaria, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6082 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     135. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'accademia San Marco di Pordenone e alle associazioni MuNuS di Lestizza, MASCI - Movimento adulti scout cattolici italiani di Sacile e Barocco europeo di Sacile un contributo straordinario, in misura paritaria, per l'espletamento dell'attività istituzionale.

     136. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 135 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, singolarmente da ogni ente, corredate di una relazione illustrativa dell'attività istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

     137. Per le finalità previste dal comma 135 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro per l'anno 2007, da suddividere in misura paritaria, a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6084 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     138. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Staranzano il contributo annuo decennale di 4.900 euro assegnato all'ASD Pallavolo Staranzano nell'esercizio 2006, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/2003, per l'intervento di risistemazione della palestra dell'istituto tecnico-commerciale Einaudi - Marconi.

     139. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 138 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

     140. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 138 fanno carico all'unità previsionale di base 8.7.300.2.237 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Azzanese di Azzano Decimo un contributo di 30.000 euro per lo sviluppo del progetto denominato Centro Giovanile Azzano Decimo e alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Azzano Decimo un contributo di 20.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare all'oratorio Don Bosco.

     142. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 141 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     143. Per le finalità previste dal comma 141 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6160 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     144. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Staranzano un contributo straordinario di 50.000 euro per l'anno 2007 a sostegno degli oneri relativi al completamento dell'immobile di proprietà destinato a sede della Pro Loco e dell'organo gestore del parco dell'Isonzo.

     145. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 144 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     146. Per le finalità previste dal comma 144 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     147. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2007 alle Parrocchie San Giorgio martire di Brazzano e San Martino vescovo e confessore di Zompitta un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna a sostegno degli oneri relativi ai lavori di sistemazione e adeguamento delle aree e delle attrezzature ricreativo - sportive di proprietà o gestite in concessione.

     148. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 147 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per l'intervento di cui al comma 147 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     149. Per le finalità previste dal comma 147 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6109 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     150. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano (CAI) - sezione XXX Ottobre di Trieste, un contributo straordinario di 140.000 euro a sostegno degli oneri per l'acquisto e l'adeguamento funzionale della sede sociale.

     151. La domanda per la concessione di cui al comma 150 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     152. Per le finalità previste dal comma 150 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6142 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario per il restauro dell'organo sito nella Chiesa di Nostra Signora di Sion a Trieste.

     154. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 153 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di apposito preventivo di spesa. Sulla base della domanda il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. La spesa è rendicontata, al termine dei lavori di restauro, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

     155. Per le finalità previste dal comma 153 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6162 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     156. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo costante all'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco in Comune di Trieste per la manutenzione straordinaria, l'ammodernamento e la messa a norma dell'impianto polisportivo sito in località Stazione di Prosecco.

     157. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 156 è presentata dall'amministrazione interessata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio per le attività ricreative e sportive, corredata di un progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     158. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5514 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     159. [Per la programmazione degli interventi finanziari previsti dalle leggi regionali di sostegno degli organismi e delle iniziative culturali di interesse regionale e per la valutazione tecnica di qualità degli stessi, l'Amministrazione regionale si avvale dell'apporto di un apposito Comitato consultivo formato da esperti, in numero compreso tra quattro e otto, scelti, nell'ambito di rose di nomi proposte da ciascuno dei Presidenti delle Province, tra docenti universitari nelle discipline della musica, del teatro, dell'economia, dello spettacolo e della cultura e operatori culturali con esperienza pluriennale nell'organizzazione di attività di spettacolo dal vivo, di promozione e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, per la durata massima di due anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di una volta] [90].

     159 bis. [La Giunta provvede alla nomina del Comitato purchè siano pervenute le proposte dalla maggioranza delle Province interessate] [91].

     160. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 159 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [92].

     161. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come sostituito dall'articolo 5, comma 55, della legge regionale n. 1/2005, si applicano a tutti gli interventi finanziari previsti a sostegno dell'attività istituzionale di enti, istituzioni e organismi culturali espressamente individuati dal bilancio regionale, sulla base di specifiche disposizioni di legge.

     162. [La Direzione centrale competente in materia di cultura cura l'Osservatorio regionale dello spettacolo e della cultura nel Friuli Venezia Giulia per raccogliere informazioni statistiche attinenti la domanda e l'offerta di spettacolo e di attività culturali nella regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello nazionale e in altre regioni, nonchè per effettuare l'elaborazione di analisi e studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore, a servizio degli operatori di spettacolo della regione e delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia. Le funzioni di cui sopra sono esercitate in coerenza con gli indirizzi approvati dal comitato consultivo di cui al comma 159, e avvalendosi, di norma, dell'Università degli studi di Udine, Dipartimento di scienze economiche e statistiche, sulla base di una convenzione pluriennale] [93].

     163. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 162 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.1293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9019 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007] [94].

     164. Per la programmazione degli interventi finanziari di promozione e sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati, la Commissione regionale per lo sport di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8/2003, è integrata con un componente designato in rappresentanza delle associazioni sportive dei soggetti medesimi.

     165. In relazione al disposto di cui al comma 164, al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2003, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente lettera:

     «i bis) un rappresentante delle associazioni sportive dei soggetti diversamente dotati, designato dall'Assessore regionale competente in materia di sport nell'ambito di rose di nomi proposti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.».

     166. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i bis), della legge regionale n. 8/2003, come aggiunta dal comma 165, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007.

     167. [Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 4/1999, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 41, della legge regionale n. 1/2004, è approvata la tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale allegata alla presente legge] [95].

     168. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 7. Sviluppo economico.

     1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

     «1. La Regione sostiene, anche tramite il cofinanziamento, la realizzazione di interventi di formazione, valorizzazione delle risorse umane e ricerca a carattere internazionale.».

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 5805 e 5806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro culturale Casa A. Zanussi Pordenone un contributo straordinario decennale per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e di ampliamento della "Casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone" [96].

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3363 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     5. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione di laboratori di ricerca per la Facoltà di medicina] [97].

     6. [Al fine della concessione del contributo di cui al comma 5, l'Università degli studi di Udine presenta alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata:

     a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di una relazione con la descrizione delle finalità e dei costi dell'opera] [98].

     7. [La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 5 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ] [99].

     8. [Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3365 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [100].

     9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, anche in deroga all'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1° febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), il contributo pluriennale concesso alla Fondazione Istituto "Mons. F. Tomadini" di Udine per lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di impianti tecnologici in luogo di quelli di risanamento conservativo originariamente previsti.

     10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 continuano a far carico all'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per l’acquisto e la per la ristrutturazione dell'immobile ospitante il Centro servizi formativi di Gorizia [101].

     12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno decennale di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     14. [Al fine di offrire agli studenti universitari servizi abitativi ed, eventualmente, servizi accessori di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile; nella spesa ammissibile è compresa l'imposta sul valore aggiunto] [102].

     15. [Per le medesime finalità di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti pubblici, singoli o associati, a consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, nonché a enti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore del diritto allo studio, giuridicamente riconosciuti, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari, contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, fino a un importo pari alla spesa ammissibile; nella spesa ammissibile è compresa l'imposta sul valore aggiunto, se dovuta] [103].

     16. [I contributi di cui ai commi 14 e 15 possono essere destinati a tutti gli interventi riconducibili alla realizzazione dell'opera, tra i quali si individuano, in via indicativa e non esclusiva:

     a) la realizzazione di interventi di nuova costruzione, compreso l'acquisto delle aree necessarie, l'ampliamento di edifici esistenti, l'acquisto di edifici già adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;

     b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento di edifici già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari;

     c) l'arredamento e l'attrezzatura degli edifici stessi] [104].

     17. [La Giunta regionale determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi dei commi 14 e 15] [105].

     18. [Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le modalità, le tipologie d'intervento, le procedure e le priorità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dai commi 14 e 15] [106].

     19. [Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 170.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 510.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6065 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [107].

     20. [Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 80.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [108].

     21. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo straordinario quindicennale per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei fabbricati situati nel parco di San Giovanni di Trieste, da destinare ad aule, laboratori, studi e servizi bibliotecari della Facoltà e del Dipartimento di Psicologia] [109].

     22. [Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6069 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati] [110].

     23. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), le parole: «Nel quadro degli interventi già previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 18,» sono soppresse.

     24. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 5 aprile 1985, n. 18 (Interventi a favore dell'edilizia universitaria);

     b) il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 4/1991, come modificato dall'articolo 67, comma 1, della legge regionale n. 47/1991, e i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 24 della legge regionale n. 4/1991.

     25. I procedimenti avviati in base alla normativa indicata al comma 24 e ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi sulla base della medesima normativa.

     26. L'Università degli studi di Udine è autorizzata a permutare il complesso immobiliare sito a Udine, in angolo fra via Pracchiuso e via Tomadini, acquistato con contributi regionali, ad esclusione della parte destinata all'attività del polo economico-giuridico dell'Università, con altro edificio di eguale valore maggiormente idoneo allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

     27. Il direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca dispone con decreto la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sull'edificio ceduto a titolo di permuta e la contestuale apposizione del medesimo vincolo di durata quinquennale sull'edificio acquistato allo stesso titolo.

     28. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 27 (Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 "Disciplina generale in materia di innovazione", e disposizioni transitorie), è inserito il seguente:

     «1 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ai procedimenti in corso e relativi ad interventi in materia di ricerca e innovazione a favore di imprese industriali continua ad applicarsi la normativa previgente.».

     29. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle imprese industriali, artigiane, del commercio, turismo e servizi dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), e successive modifiche nonchè agli interventi di recupero, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale previsti dalla legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia) [111].

     29 bis. Il divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, non si applica agli interventi in materia di ricerca e innovazione previsti in favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali qualora i progetti risultino inseriti nel Programma di sviluppo e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali) [112].

     30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Mercurio FVG S.p.A. finanziamenti costanti quindicennali per la realizzazione di infrastrutture immateriali in ambito regionale. E' acclarato che le infrastrutture immateriali di cui al presente comma sono di proprietà della Regione e vengono iscritte al patrimonio indisponibile della stessa [113].

     30 bis. I finanziamenti di cui al comma 30 possono essere utilizzati anche per la copertura degli oneri finanziari connessi alla stipula di mutui da parte della Società realizzatrice [114].

     30 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di finanziamento di cui al comma 30 bis [115].

     31. Per le finalità previste dal comma 30 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennale di 500.000 euro annui ciascuno a decorrere rispettivamente dall'anno 2007 e dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 2.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.350.2.718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2022 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i canali contributivi a favore del settore artigiano delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), in relazione a iniziative insediate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della Regione Marche).

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 1.417.406,40 euro a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9612 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. Nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un "fondo rischi" a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della Regione), e successive modifiche, dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella Regione), e successive modifiche, dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie al fine di favorire la convergenza degli organismi operanti agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale [116].

     35. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità di intervento relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 34.

     36. Per le finalità di cui al comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 7.400.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2007 e 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Al fine di diffondere maggiormente la conoscenza della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale e migliorarne la qualità e l'immagine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per progetti di studio, ricerca, analisi di mercato ed eventi divulgativi [117].

     37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse [118].

     38. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna avvia apposite procedure di evidenza pubblica per la selezione di soggetti cui affidare le azioni previste dal comma 39.

     39. Le procedure di cui al comma 38 indicano obiettivi, tempi e azioni da porre in essere, nonché caratteristiche, condizioni e titoli che i partecipanti alla selezione devono possedere; in particolare, deve essere garantita la disponibilità dei risultati a eguali condizioni in termini di costo e di tempo a tutte le parti interessate e i progetti devono essere di interesse generale per il settore e non provocare distorsione della concorrenza.

     40. Per le finalità del comma 37 può essere erogata un'anticipazione in misura non inferiore al 70 per cento previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma anticipata, maggiorata degli eventuali interessi di legge.

     41. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. In via di interpretazione autentica del comma 58 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: «si considerano trasferite in via definitiva» vanno intese nel senso che agli enti di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del bilancio 1996 e del bilancio pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è altresì rimessa, in piena autonomia, ogni valutazione diretta alla realizzazione degli interventi ivi previsti, comprese le modifiche ai progetti definitivi di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 14/2002.

     43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

     44. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 43 sono le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:

     a) per "trasformazione", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, fatta eccezione per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

     b) per "commercializzazione", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

     45. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 43 sono:

     a) il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio-lungo termine;

     b) l'assistenza tecnica, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;

     c) la conduzione aziendale.

     46. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43 [119].

     47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività agricola in Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione e il potenziamento di opere pubbliche di irrigazione mediante la concessione all'Amministrazione provinciale di un contributo pluriennale costante per un periodo non superiore a venti anni.

     49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6673 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     50. Il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28, (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è sostituito dal seguente:

     «2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.».

     51. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, comma 2, della legge regionale n. 28/2001, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 28/2002, e modificato dal comma 50, è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2.950.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 8.850.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6895 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     52. Per le finalità previste dall'articolo 1 ter, comma 2, della legge regionale n. 28/2001, come modificato dal comma 50, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è autorizzata la spesa di 4.326.533,30 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde al 50 per cento delle entrate accertate e riscosse al 30 settembre 2006 relative ai proventi delle concessioni demaniali e delle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

     53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica Ledra Tagliamento e Bassa Friulana un contributo pluriennale costante pro-capite di 25.000 euro per venti anni, al fine di consentire la ristrutturazione statica, l'adeguamento funzionale e la realizzazione di immobili di proprietà, siti nei rispettivi comprensori e funzionali alle attività di irrigazione e di bonifica.

     54. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata:

     a) del progetto di massima per l'esecuzione dell'opera;

     b) di una relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e l'indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

     55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6885 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste finanziamenti fino al 100 per cento della spesa per l'esecuzione e per il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti stessi nei settori di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), e che rientrano nei piani di sviluppo del territorio approvati dalla Regione.

     57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 150.000 euro, a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 450.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.2.330.2.556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     58. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

     «n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.».

     59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8/2004, come modificato dal comma 58, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia per eseguire interventi straordinari per gli impianti ittici in provincia di Pordenone e di Udine.

     61. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6826 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuale all'Università degli studi di Udine per l'istituzione di borse di studio a favore di studenti che frequentano il corso di laurea specialistica in medicina veterinaria. A tal fine l'Università emana bandi annuali di concorso pubblico nei quali sono definiti, tra l'altro, i requisiti di accesso e gli importi delle borse di studio.

     63. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna trasferisce le risorse finanziarie all'Università degli studi di Udine sulla base di apposita istanza; per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 62 trova applicazione l'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000.

     64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. Allo scopo di incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis S.p.A., uno speciale fondo di dotazione per l'erogazione di provvidenze finanziarie ai Comuni, alle aziende municipalizzate, alle aziende partecipate dagli enti pubblici territoriali e alle imprese agricole e forestali che realizzano impianti per la produzione di calore o impianti di cogenerazione e strutture ad essi funzionali che utilizzano biogas, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, ivi comprese le sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, esclusa la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità). Con il medesimo fondo i Comuni e gli altri enti pubblici in qualità di proprietari boschivi, ovvero i soggetti da essi delegati alla gestione dei propri boschi, possono beneficiare di anticipazioni per l'effettuazione di cottimi di lavorazione finalizzati al taglio boschivo [120].

     66. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

     67. Le dotazioni del fondo possono essere alimentate:

     a) dai conferimenti della Regione;

     b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;

     c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.

     68. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis S.p.A.

     69. La Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, stipula con la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis S.p.A. una convenzione con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività, i criteri per la determinazione e per l'assegnazione delle provvidenze, nonché la determinazione del compenso per il servizio reso e gli strumenti di verifica e la rendicontazione.

     70. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

     71. Per le finalità di cui al comma 65 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 11.5.330.2.2459 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo annuale di 30.000 euro all'Università degli studi di Udine per sostenere le spese delle attività didattiche dei corsi di laurea e post laurea orientate al sistema foresta-montagna e alla gestione venatoria, organizzate presso il Centro servizi per le foreste e attività di montagna (CESFAM) di Paluzza.

     73. Per le finalità del comma 72 l'Università degli studi di Udine presenta i programmi delle attività didattiche alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

     74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6819 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. Le Comunità montane attivano servizi innovativi di telesoccorso, telecontrollo, telefonia sociale, coordinamento di modalità di trasporto e accompagnamento dedicato a chiamata per la fruizione di servizi diagnostici e ambulatoriali, nonché per la promozione e sperimentazione di forme innovative di telemedicina, nei territori dei Comuni montani ricompresi nella Zona C di svantaggio socio-economico di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

     76. Le attività di cui al comma 75 sono esercitate dalle Comunità montane di concerto con le Aziende per i servizi sanitari locali ovvero con le Aziende ospedaliere di riferimento sul territorio.

     77. Le spese relative ai servizi di cui al comma 75 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 33/2002, e sono assegnate alle Comunità montane con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale n. 33/2002.

     78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 75 fanno carico all'unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     79. Al fine di assicurare un'adeguata gestione e utilizzazione del territorio agricolo, le domande presentate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), in via di interpretazione autentica, sono considerate valide qualora pervenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     80. Gli introiti relativi alle autorizzazioni rinnovate con l'attuazione della disposizione di cui al comma 79 saranno accertati e riscossi con riferimento all'unità previsionale di base 1.1.533 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 952 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     81. Il comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2006, e in particolare, le parole: «per la prosecuzione della prestazione dei servizi socio-assistenziali già sperimentati a favore delle popolazioni montane interessate, nell'ambito del programma INTERREG III B "Spazio Alpino", al progetto "QUALIMA"» vanno interpretate nel senso che i succitati servizi socio-assistenziali devono essere garantiti senza soluzione di continuità dalla data di conclusione del progetto "QUALIMA", ovvero a partire dal 1° aprile 2006, e che il contributo straordinario concesso alla Comunità montana della Carnia è volto alla copertura dei relativi costi a decorrere dalla medesima data.

     82. [Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:

     «r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali.»] [121].

     83. [Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza), come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 17/2006, l'ultimo periodo della lettera p) è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province;»] [122].

     84. Al fine di dare continuità ai pagamenti relativi alle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, in attesa delle assegnazioni di nuove risorse a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare per i pagamenti, a titolo di anticipazioni, le risorse del cofinanziamento regionale già trasferite all'organismo pagatore che dovessero rendersi disponibili in conseguenza della chiusura dell'esercizio finanziario FEOGA 2006.

     85. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare per i pagamenti, a titolo di anticipazioni, di cui al comma 84, anche le risorse assegnate ai sensi degli articoli 9 e 23 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), già trasferite e da trasferire all'organismo pagatore.

     86. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a utilizzare, per i pagamenti a titolo di anticipazioni, di cui al comma 84, le eventuali economie di spesa derivanti dagli aiuti aggiuntivi relativi alla misura a) - investimenti nelle aziende agricole e alla misura f) - misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

     87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del mobile Livenza un contributo di 50.000 euro per la promozione di iniziative volte alla sperimentazione di politiche integrate di prodotto anche finalizzate al conseguimento di un marchio nazionale riconosciuto a livello europeo [123].

     88. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8662 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     89. Nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare prioritariamente gli interventi per opere infrastrutturali inseriti in accordi di programma-quadro.

     90. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 89 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 7975, 7941 e 7942 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     91. Al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), come inserito dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 4/2005, le parole: «2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008 e 2009».

     92. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 91 fanno carico all'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9608 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     93. L'Amministrazione regionale, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 3/1999, è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture inserite in programmi di investimento da parte dei Consorzi di sviluppo industriale insediati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 10 della legge n. 828/1982.

     94. Le domande sono presentate entro il termine di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/1999.

     95. Per le finalità di cui al comma 93 è autorizzata la spesa di 2.797.360,24 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.3181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7944 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     96. L'Amministrazione regionale, al fine di stimolare una costante innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) e di offrire alle stesse sempre più qualificate e numerose occasioni di contatto, informazione, scambio reciproco di conoscenze, è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Udine e Pordenone per investimenti infrastrutturali, programmati e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale, in modo da contenere i costi di accesso alle attività emporiali da parte delle PMI aventi sede nel territorio dell'Unione europea.

     97. Per le finalità previste dal comma 96 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di cui uno di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a favore della CCIAA di Udine, e uno di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, a favore della CCIAA di Pordenone, con l'onere complessivo di 2.700.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.1.360.2.2480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     98. Al comma 1 dell'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo la lettera j) è inserita la seguente:

     «j bis) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;».

     99. In riferimento alle domande presentate nel corso del 2006 dalle imprese ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale n. 29/2005, e non finanziate per carenza di risorse nel corso del medesimo esercizio finanziario, non si applica il disposto dell'articolo 101, comma 4, della legge regionale n. 29/2005 e sono evase con precedenza rispetto a quelle presentate successivamente.

     100. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 100, comma 1, della legge regionale n. 29/2005, come modificato dal comma 98, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9146 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     101. Al comma 95 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole: «al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Alto Tagliamento, la Società Autostrade S.p.A. e l'ANAS e provvedere alla» sono sostituite con le parole: «per la» e le parole: «con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali» sono soppresse.

     102. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale n. 2/2006, come modificato dal comma 101, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla "TurismoFVG" per la realizzazione degli interventi di cui alle seguenti disposizioni:

     a) articolo 31, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificato dall'articolo 8, comma 138, della legge regionale n. 2/2006;

     b) articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 140, della legge regionale n. 2/2006;

     c) articolo 49, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonchè a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

     d) articolo 7, comma 80, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come sostituito dall'articolo 8, comma 106, della legge regionale n. 2/2006.

     104. Per le finalità di cui al comma 103 è autorizzata la spesa complessiva di 5.786.000 euro suddivisa in ragione di 2.410.000 euro per l'anno 2007 e di 1.688.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9238 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     105. Nel quadro delle azioni strategiche volte allo sviluppo dell'economia montana, e ad accrescere e rafforzare le reti e le relazioni transfrontaliere, in attuazione del Protocollo di Programma integrato sottoscritto con il Land della Carinzia quale soggetto co-finanziatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione del progetto relativo agli interventi infrastrutturali volti alla valorizzazione turistica del versante italiano del comprensorio Pramollo - Nassfeld [124].

     106. Il concorso della Regione di cui al comma 105 avviene a titolo di prezzo nell'ambito del project financing di cui all'avviso indicativo emanato per la realizzazione e gestione di un impianto di collegamento a fune fra Pontebba e il comprensorio sciistico di Pramollo - Nassfeld e la valorizzazione turistica dell'area [125].

     107. Per le finalità previste dal comma 105 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, con l'onere complessivo di 4 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2008 e 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.190.2.3045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8988 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2027 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     108. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione turistica della Val Lumiei, anche con riferimento al programma di razionalizzazione degli impianti sciistici esistenti, approvato con D.G.R. 21 novembre 2005, n. 3039, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sauris contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 111, per il potenziamento delle infrastrutture turistiche di proprietà comunale.

     109. Il finanziamento di cui al comma 108 può essere utilizzato a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui anche da contrarre a fronte delle assegnazioni attribuite negli esercizi finanziari 2005 e 2006 ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale n. 2/2002 per l'ampliamento dell'area sciistica denominata "monte Ruche" ed è cumulabile con le medesime.

     110. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da effettuare, nonché della deliberazione con cui si dispone l'assunzione dei mutui e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     111. Per le finalità previste dal comma 108 è autorizzato il limite di impegno decennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     112. Nel quadro degli interventi per la valorizzazione, anche in chiave turistica, delle località inserite nelle zone omogenee montane di svantaggio socio-economico, e in particolare del territorio del Pordenonese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Budoia un finanziamento per la ristrutturazione e il recupero del complesso edilizio dell'ex latteria al fine della destinazione dello stesso ad attività turistiche, commerciali e artigianali, nonché per l'acquisizione di aree e immobili allo stesso adiacenti e strettamente collegati al progetto di recupero.

     113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 8999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     114. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare l'apertura e la fruibilità di infrastrutture sportive a completamento dell'offerta turistica dei poli sciistici montani e a ridurne significativamente i costi per l'utenza sportiva, è autorizzata a concedere ai Comuni di Claut e di Pontebba finanziamenti a sollievo degli oneri di gestione dei Palazzetti del ghiaccio, sino all'importo massimo di 80.000 euro ciascuno.

     115. I finanziamenti sono concessi a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale, corredata di una relazione illustrativa e del piano finanziario relativo alla gestione del Palazzetto del ghiaccio.

     116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     117. L'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi a sostegno degli investimenti connessi alle piste di fondo, ai sensi dell'articolo 167 della legge regionale n. 2/2002, è autorizzata a concedere ai Comuni di Lauco, di Malborghetto-Valbruna e di Paluzza i contributi già assegnati con D.G.R. 3 agosto 2005, n. 1984.

     118. Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione centrale attività produttive - Servizio sviluppo sistema turistico regionale.

     119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzata la spesa di 188.472,07 euro a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9427 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     120. L'Amministrazione regionale, nel quadro degli interventi di valorizzazione, anche in chiave turistica, delle località inserite nelle zone omogenee montane di maggiore svantaggio socio-economico, è autorizzata a concedere alla fondazione di diritto privato Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" - ONLUS di Udine un contributo straordinario finalizzato alla ristrutturazione e all'adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico, superamento delle barriere architettoniche e all'adattamento funzionale dell'edificio di proprietà della medesima sito in comune di Tolmezzo, frazione di Illegio, via San Floriano 13, da destinarsi a casa per ferie.

     121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 820.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9436 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     123. La fondazione di cui al comma 120 è autorizzata a utilizzare eventuali economie di spesa per l'acquisto di attrezzature e arredi per l'edificio oggetto del contributo.

     124. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la realizzazione del programma di investimenti relativo al progetto denominato "Marketing del Collio", da attuarsi in collaborazione con la Turismo FVG, volto a migliorare l'attrattività turistica ed escursionistica del Collio goriziano, è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale all'Amministrazione provinciale di Gorizia, previo accordo di programma con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, cofinanziatrice del progetto, anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo eventualmente contratto per finanziare la realizzazione del progetto.

     125. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 124 è presentata alla Direzione centrale attività produttive eventualmente corredata della deliberazione esecutiva con cui la Provincia beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14/2002.

     126. Per le finalità previste dal comma 124 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 390.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9215 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     127. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire la realizzazione del programma di investimenti relativo al progetto denominato "Marketing del Carso", da attuarsi in collaborazione con la Turismo FVG, volto a migliorare l'attrattività turistica, agroalimentare ed escursionistica del Carso triestino, e gli interventi tesi al recupero e alla valorizzazione delle aree agricole sul ciglione carsico in località Prosecco-Contovello-Santa Croce, è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale all'Amministrazione provinciale di Trieste anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo eventualmente contratto per finanziare la realizzazione del progetto.

     128. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 127 è presentata alla Direzione centrale attività produttive eventualmente corredata della deliberazione esecutiva con cui la Provincia beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14/2002.

     129. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     130. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale [126].

     131. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 130 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione [127].

     132. Per le finalità previste dal comma 130 è autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2016 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     133. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), le parole: «, sentita la Fondazione,» sono soppresse.

     134. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge regionale n. 18/2006, come modificato dal comma 133, continuano a far carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 9223 e 9227 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     135. Al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso.

     136. I requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti di cui al comma 135 sono individuati attraverso apposito regolamento che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio.

     137. Per le finalità di cui al comma 135 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9235 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     138. L'Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di garantire il cofinanziamento degli interventi per opere infrastrutturali dei Comuni rientranti nelle aree di cui all'articolo 1 della legge n. 828/1982, già oggetto di Accordo di programma-quadro del 9 giugno 2006, in materia di "Infrastrutture energetiche e viarie connesse alla realizzazione della filiera Foresta - Legno e altre strutture turistiche nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", sino alla concorrenza del 90 per cento della spesa considerata ammissibile, integrando, ove già assegnato, il finanziamento di cui all'articolo 161 della legge regionale n. 2/2002.

     139. Per le finalità previste dal comma 138 è autorizzata la spesa di 703.368,79 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9297 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     140. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 68, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9371 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2021 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     141. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 140 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     142. Dopo il comma 123 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dall'articolo 6, comma 84, della legge regionale n. 15/2005, è inserito il seguente :

     «123 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 123.».

     143. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 124, 125 e 125 bis, come introdotto dall'articolo 6, comma 86, della legge regionale n. 15/2005, dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2005 e successive modifiche.

     144. Le disposizioni richiamate al comma 143 continuano ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 123 bis, della legge regionale n. 1/2005, come inserito dal comma 142.

     145. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale n. 4/2005, in materia di incentivi alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi per l'incremento e il miglioramento delle strutture, ai sensi degli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale n. 2/2002, e del relativo regolamento, approvato con D.P.G.R. 26 ottobre 2005, n. 0372/Pres. (Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico), e in deroga alle previsioni normative ivi previste, per il solo anno 2007 le imprese le cui iniziative siano risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio per i contributi relativi all'anno 2006, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, possono presentare una nuova domanda relativa alle medesime iniziative anche qualora le abbiano già avviate o completate.

     146. Nell'ambito del programma LIFE di cui al regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE), come modificato dal regolamento (CE) n. 1682/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto LIFE06NAT/IT/000060 denominato "Conservation and restoration of calcareus fens in Friuli" secondo quanto disposto dal contratto di sovvenzione.

     147. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa complessiva di 2.308.500 euro, suddivisa in ragione di 769.500 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6817 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     148. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia al Programma di sviluppo rurale di cui agli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella fase di programmazione 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Alla realizzazione del Programma si provvede, secondo il relativo piano finanziario, con:

     a) risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEASR;

     b) risorse assegnate dallo Stato;

     c) risorse proprie.

     149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore, anche in via anticipata, le quote di cofinanziamento regionale necessarie per la liquidazione degli interventi previsti nelle misure e azioni del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 [128].

     150. Gli adempimenti connessi all'attuazione del comma 149 sono demandati al Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, cui compete altresì la funzione di referente unico nei confronti dell'organismo pagatore.

     151. Per le finalità previste dal comma 148 è autorizzata la spesa complessiva di 7.658.040 euro, suddivisa in ragione di 2.552.680 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009, a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6822 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare,tramite l’Organismo pagatore riconosciuto, finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo Programma e relativi regolamenti di attuazione [129].

     152 bis. Al fine di ottimizzare le procedure di spesa e velocizzare i tempi di utilizzo dei finanziamenti integrativi di cui al comma 152, l'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare all'Organismo pagatore, anche in via anticipata, le risorse complessivamente necessarie all'erogazione dei contributi concessi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le risorse che, nei diversi esercizi finanziari, sono state assegnate per le finalità di cui al comma 152 possono essere destinate in maniera indistinta al pagamento dei contributi, anche a prescindere dall'Asse e dalla Misura per cui erano state originariamente impegnate;

b) gli importi non possono superare i limiti massimi previsti per Asse e per Misura nel capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia relativo a "Finanziamenti nazionali integrativi per asse (in euro per l'insieme del periodo)" [130].

     153. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6823 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     153 bis. I regolamenti regionali di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, così come approvato dalla Commissione europea, possono attribuire responsabilità procedimentali di applicazione delle misure agli Enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati [131].

     154. Ai fini dell'attuazione e del coordinamento regionale del PIC Interreg III A Transfrontaliero Adriatico Nuovo Programma di Prossimità Adriatico 2004-2006 e del Nuovo Programma Transfrontaliero Adriatico IPA 2007-2013 (Instrument for Pre-accession Assistance), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica in loco, nonché le spese relative alle trasferte del personale regionale afferente ai Programmi suddetti.

     155. Per le finalità previste dal comma 154 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 15.5.370.1.418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 10 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     156. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia al programma operativo di cui agli articoli 17 e seguenti del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, nella fase di programmazione 2007-2013, finanziato dal Fondo europeo per la pesca (FEP). Alla realizzazione del programma si provvede, secondo il relativo piano finanziario, con:

     a) risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEP;

     b) risorse assegnate dallo Stato;

     c) risorse proprie.

     157. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzata la spesa complessiva di 4.246.779,45 euro, suddivisa in ragione di 1.415.593,15 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6818 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi integrativi a quelli previsti in attuazione del programma operativo di cui al titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che disciplina il sostegno del Fondo europeo per la pesca, nel rispetto delle condizioni stabilite per gli interventi contenuti nel predetto programma operativo.

     159. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 15.6.330.2.2017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6828 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     160. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 8. Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio Istituzionale (UNMS) - sezione provinciale di Pordenone per sostenere le spese necessarie all'organizzazione del Congresso Nazionale da svolgersi nel 2007 presso la città di Grado.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio affari della Presidenza, corredata di una relazione illustrativa.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.2.260.1.51 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 65 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. All'articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. È in facoltà dei dipendenti della Regione e degli enti pubblici regionali funzionali della Regione di permanere in servizio per un periodo massimo di un anno oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. La presente norma si applica anche alle domande presentate nel corso dell'anno 2006 ed eventualmente già negate dall'Amministrazione regionale, purché il dipendente richiedente confermi la precedente domanda, non sia cessato dal servizio e non abbia già usufruito di tale diritto per un periodo complessivo di due anni.»;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Salvo quanto stabilito dal comma 2, i dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali funzionali della Regione che siano rimasti in servizio per un periodo di un anno, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, possono in via eccezionale permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un ulteriore periodo di un anno.».

     5. Nelle more dell'istituzione del Corpo unico forestale e di vigilanza ambientale e ai fini della razionalizzazione e del potenziamento dell'attività di controllo sui crimini ambientali mediante l'esistente Nucleo operativo attività vigilanza ambientale (NOAVA), il personale a tempo indeterminato in servizio presso le Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia che a qualunque titolo e con qualunque qualifica esercita attività di vigilanza in campo ambientale opera con il coordinamento del Corpo forestale regionale (CFR).

     6. Al personale di cui al comma 5 viene individuato su base volontaria e sulla base delle esigenze progettuali e organizzative del CFR, nell'ambito degli esistenti protocolli di intesa tra il CFR e le Province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     7. Al personale di cui al comma 6 vengono conservate o assegnate le corrispondenti qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

     8. Al comma 1 dell'articolo 1 (Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali) della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 24, della legge regionale n. 15/2005, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: «del Friuli-Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «o presso enti, fondazioni o associazioni non aventi scopo di lucro, operanti sul territorio regionale,»;

     b) le parole: «del trattamento di quiescenza e di previdenza e» sono soppresse.

     9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dal comma 8, trovano applicazione anche nei confronti del personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo medesimo.

     10. Gli oneri relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 1/2000, come modificato dal comma 8, fanno carico agli enti, società, fondazioni e associazioni presso i quali il dipendente presta la propria attività lavorativa.

     11. All'articolo 7 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 le parole: «e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «, monitoraggio, formazione e aggiornamento»;

     b) al comma 5 la parola: «avvalersi» è sostituita dalle seguenti: «promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi».

     12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dal comma 11, continuano a far carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole: «all'ultima mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita» sono sostituite dalle seguenti: «alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura».

     14. Il comma 13 si applica ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e ai consiglieri regionali che saranno eletti nelle legislature successive.

     15. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 38/1995 è aggiunto il seguente:

     «Art. 6 bis

     Anticipo dell'indennità di fine mandato.

     1. I consiglieri regionali che abbiano già esercitato il mandato per otto anni e versato i contributi di cui all'articolo 3 per lo stesso periodo, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione di un anticipo dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento di cui avrebbero diritto in caso di cessazione dal mandato l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta. Al termine del mandato consiliare, l'ammontare dell'anticipo è detratto dall'indennità di fine mandato calcolata ai sensi dell'articolo 6.».

     16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 bis della legge regionale n. 38/1995, come inserito dal comma 15, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al valore nominale la partecipazione azionaria detenuta nella «Mercurio FVG S.p.A.» dall'Insiel S.p.A] [132].

     18. [Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [133].

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere operazioni di trasferimento, integrazione e coordinamento delle attività svolte dall'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE), di cui alla legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni), a favore del Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest.

     20. Per le finalità di cui al comma 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare ogni operazione di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, dismissione, fusione o scioglimento dell'ISDEE.

     21. Per la realizzazione e il completamento delle operazioni societarie di cessione di ramo d'azienda, trasformazione, dismissione o liquidazione è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.1.1647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione delle società partecipate operanti nel settore aeroportuale conformemente alle previsioni degli statuti e alle deliberazioni assembleari delle rispettive società] [134].

     23. [Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzata la spesa di 3.022.122 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [135].

     24. Le anticipazioni di cassa previste ai sensi dell'articolo 7, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e ai sensi dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere erogate in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e, in deroga al disposto di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali [136].

     25. In relazione al disposto di cui al comma 24 è autorizzata la spesa:

     a) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale n. 3/2002, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.300.4.3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     b) per le finalità previste dall'articolo 8, comma 41, della legge regionale n. 1/2003, di 3 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 56.2.300.4.3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9873 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 24 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1860 e 1861 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. All'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 (Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: «mediante ricorso alla trattativa privata condotta direttamente con gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «direttamente agli interessati», e le parole: «dal competente Organo tecnico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «da tecnico esterno abilitato e scelto tra una rosa di almeno tre nominativi»;

     b) il comma 2 è abrogato.

     28. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole), il trasferimento alle Amministrazioni dello Stato di beni tecnologici e informatici già messi a disposizione in forza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 26, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), si intende effettuato a titolo gratuito.

     29. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza.

     3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:

     a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;

     b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.».

     30. I canoni di concessione nella misura determinata dall'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/1998, come sostituiti dal comma 29, si applicano ai contratti di concessione stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     31. Le entrate derivanti dall'articolo 21, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/1998, come sostituiti dal comma 29, sono accertate a carico dell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. [All'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 8 dopo le parole: «sostiene interventi» sono aggiunte le seguenti: «anche in collaborazione con altri soggetti, oltre che interventi» e dopo le parole «dal terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e da soggetti di diritto pubblico e/o privato»;

     b) alla lettera a) del comma 11, dopo le parole: «iniziative proprie della Regione» sono aggiunte le seguenti: «e/o in collaborazione con soggetti di diritto pubblico e/o privato»;

     c) alla lettera b) del comma 11, dopo le parole: «proposti da enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e/o altri enti di diritto pubblico e/o privato»] [137].

     33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 12/2006, come modificato dal comma 32, lettera a), fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 4705, 4707 e 4709 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 11, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2006, come modificate dal comma 32, lettere b) e c), fanno carico all'unità previsionale di base 6.2.270.1.5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento rispettivamente ai capitoli 4707 e 4705 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. [All'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.»;

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4 bis. Le quote del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite all'esercizio successivo.» ] [138].

     36. [All'articolo 28 della legge regionale n. 7/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2 bis. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie può disporre altresì storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 289/2002.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano per le spese di natura obbligatoria dell'Amministrazione, per le spese d'ordine e per quelle direttamente regolate con legge.» ] [139].

     37. [Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 7/1999, è inserito il seguente:

     «Art. 33 bis

     Altre forme di pagamento.

     1. Al fine di assicurare il puntuale pagamento delle spese obbligatorie per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, il Tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati per le seguenti fattispecie:

     a) spese dovute per il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi versati con il modello F24 telematico, ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge n. 248/2006;

     b) spese derivanti dall'utilizzazione delle carte di pagamento petrolifere con disposizione di addebito preautorizzato - RID - Rapporti Interbancari Diretti;

     c) spese relative alla domiciliazione delle fatture emesse da aziende di erogazione di servizi per la fornitura di acqua, energia e gas;

     d) spese derivanti da sentenze e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, effettuati a seguito di atti di pignoramento nei confronti dell'Amministrazione regionale presso il Tesoriere regionale.

     2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.

     3. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), una volta eseguiti dal Tesoriere regionale, devono essere liquidati dalle strutture regionali competenti esclusivamente mediante emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura.» ] [140].

     38. [L'articolo 34 della legge regionale n. 7/1999 è abrogato] [141].

     39. [Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale n. 7/1999, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, che attesta espressamente l'avvenuto pagamento.» ] [142].

     40. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 (Razionalizzazione del sistema di gestione e conservazione dei documenti amministrativi) della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è inserito il seguente:

     «1 bis. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono assoggettati alle operazioni di scarto decorsi quindici anni dalla loro presentazione all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 35 (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati) della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.».

     41. All'articolo 2 bis della legge regionale n. 3/2002, come inserito dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 23/2002, i commi 2 e 3 sono abrogati.

     42. I contributi straordinari autorizzati con la L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e con la L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalità già previste per le iniziative per gli anni 2005 e 2006 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico allegato al bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007.

     43. Al fine della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e crescita, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, adottato sentito il Comitato di direzione di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato dal D.P.G.R. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., vengono fissati i limiti massimi di impegno e pagamento.

     44. Le disposizioni di cui al comma 43 non trovano applicazione nei confronti di:

     a) spese obbligatorie e d'ordine;

     b) spese relative all'adempimento di obbligazioni discendenti da contratto;

     c) spese relative all'impiego di fondi strutturali e di assegnazioni a destinazione vincolata la cui normativa di riferimento disciplini le modalità e i termini di impegno ed erogazione;

     d) spese connesse all'adempimento di obblighi fiscali, tributari o previdenziali.

     45. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, effettua il monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa.

     46. In deroga a eventuali disposizioni di settore, il decreto di cui al comma 43 costituisce parametro per la verifica di regolarità contabile sugli atti di impegno, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge regionale n. 7/1999.

     47. [Alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno concorrono altresì gli enti regionali e gli enti funzionali della Regione; sono esclusi gli enti del Servizio sanitario regionale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e il Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)] [143].

     47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale [144].

     48. [La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, individua entro il 31 gennaio di ciascun anno i destinatari della disposizione di cui al comma 47] [145].

     49. [Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale determina, in coerenza con l'impostazione del patto di stabilità interno concordato tra Stato e Regione, i criteri e le modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti di cui al comma 48] [146].

     50. [Il collegio dei revisori è tenuto a verificare il rispetto degli obiettivi di cui al comma 49 e ne danno comunicazione alla Direzione centrale competente per materia e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie contestualmente alla trasmissione del rendiconto generale o del bilancio d'esercizio e del bilancio consuntivo finanziario o del rendiconto finanziario per l'esercizio dei controlli previsti dai rispettivi ordinamenti] [147].

     51. [Gli enti e organismi regionali che non raggiungono gli obiettivi posti dalla deliberazione di cui al comma 49 sono tenuti a riassorbire la quota di mancato risparmio nell'anno successivo] [148].

     52. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare conferimenti a favore degli enti regionali e degli enti funzionali della Regione a seguito della dimostrazione dell'effettivo fabbisogno di cassa] [149].

     53. Al fine del contenimento della spesa pubblica, i compensi, le indennità e i gettoni di presenza, comunque denominati, corrisposti a componenti di commissioni, comitati e di organi collegiali previsti da leggi e regolamenti regionali o costituiti con provvedimento dell'Amministrazione regionale, sono ridotti del 10 per cento.

     54. Alla riduzione di cui al comma 53 sono tenuti anche gli enti regionali e gli enti funzionali della Regione.

     55. Il bilancio consuntivo finanziario e il rendiconto finanziario delle gestioni fuori bilancio, relativi agli anni dal 2009, sono articolati, secondo le indicazioni, previste con apposito regolamento, atte a consentire il monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, attraverso la codifica omogenea dei dati [150].

     56. Le gestioni fuori bilancio, in occasione della presentazione degli atti di cui al comma 55, per gli accertamenti di competenza della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dall'articolo 33 della legge n. 468/1978, e dell'articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), relativi agli anni dal 2009, forniscono i dati identificativi dei soggetti debitori e dei destinatari della spesa, secondo le indicazioni previste con apposito regolamento [151].

     57. [Gli enti regionali e gli enti funzionali della Regione, a seguito della deliberazione del rendiconto generale o del bilancio d'esercizio, relativi agli anni dal 2008, forniscono alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, i dati identificativi dei soggetti debitori e dei destinatari della spesa, secondo le indicazioni previste con apposito regolamento] [152].

     58. Al comma 64 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole: «operazioni di alienazione e» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di alienazione, acquisizione, tenuta o».

     59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 64, della legge regionale n. 1/2005, come modificato dal comma 58, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.270.1.673 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 954 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. In coerenza con l'articolazione in Direzioni provinciali della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, le somme da conservare ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 7/1999, in conto residui attivi, derivanti dai rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata e agevolata e accertate sull'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1531 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasportate, a chiusura dell'esercizio finanziario 2006, dal capitolo di provenienza sui pertinenti capitoli nell'ambito dell'appropriata unità previsionale di base per ciascuna Direzione provinciale.

     61. [In deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2006, iscritti sulle unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell'esercizio 2007 e costituiscono avanzo:

 

UPB

Capitolo

limite

euro

4.1.340.2.1124

3307

1

40.000,00

4.1.340.2.1125

3240

103

218.885,41

4.1.340.2.2524

3273

 

1.000.000,00

7.6.310.2.252

4840

2

120.000,00

7.6.310.2.252

4879

2

100.000,00

7.6.310.2.252

4882

2

100.000,00

7.6.310.2.252

4886

1

774.690,35

8.2.300.2.281

5178

30

1.100.000,00

8.2.300.2.281

5192

2

200.000,00

8.2.300.2.281

5192

3

200.000,00

8.2.300.2.281

5192

4

50.000,00

8.2.300.2.281

5194

2

300.000,00

8.2.300.2.281

5195

2

400.000,00

8.2.300.2.281

5195

3

300.000,00

8.2.300.2.281

5195

4

150.000,00

8.2.300.2.281

5195

5

150.000,00

8.7.300.2.327

6135

6

130.000,00

8.7.300.2.327

6136

10

1.000.000,00

8.7.300.2.327

6136

11

50.000,00

14.4.360.2.45

8994

5

516.000,00

14.4.360.2.1313

9313

 

207.638,01] [153]

 

 

 

 

 

     62. [In deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 7/1999, la quota complessiva di 5.045.512,39 euro iscritta per l'anno 2006 rispettivamente per 365.400 euro sull'unità previsionale di base 15.1.370.2.639 e per 4.680.112,39 euro sull'unità previsionale di base 15.1.370.1.719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento rispettivamente ai capitoli 9600 e 9602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non impegnata e quindi disponibile al 31 dicembre 2006 costituisce economia di bilancio ed è quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 7, comma 160, tabella F, in relazione ai capitoli S/5931, S/4200, S/4201, S/4202, S/4203, S/4204, S/4205, S/4207] [154].

     63. [In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, la quota complessiva di 2 milioni di euro non impegnata al 31 dicembre 2006 a carico dell'unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 9526 per 1.032.913,80 euro e 9567 per 967.086,20 euro, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2005 e trasferite all'anno 2006 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale n. 7/1999, con il Dec.Ass. 14 febbraio 2006, n. 15 dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie (Legge regionale n. 7/1999, articolo 44, commi 1 e 2 - Trasferimento delle somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2005 relativamente a fondi del terremoto), non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2007 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 5, comma 101] [155].

     64. [In deroga al disposto di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 7/1999, la quota complessiva di 1.523.368,79 euro iscritta in conto residui sull'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9280 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi disimpegnata entro il 31 dicembre 2006 costituisce economia di bilancio ed è quota dell'avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate all'articolo 7, commi 122 e 139] [156].

     65. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della Regione Friuli-Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 15 milioni di euro.

     66. Le entrate derivanti dai rientri del Fondo di cui al comma 65 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento al capitolo 1033 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     67. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 7/1999, i capitoli 1505, 1510, 2465, 6465 e 9872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 3 "Spese di funzionamento" annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     68. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 7/1999, i capitoli 1510, 1524, 1528, 1722, 6006 e 9661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

     69. La restituzione delle somme relative ai contributi finanziari perequativi sui mutui contratti da enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 (Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche), che, a seguito di rideterminazione della spesa ammissibile, risultano erogate in eccesso rispetto alla previsione originaria, è disposta senza applicazione degli interessi.

     70. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s'intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d'accompagnamento.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 13 e 14 e dagli articoli da 3 a 8 e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 13 e 14, e dagli articoli da 3 a 8 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 10. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2007.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 35, lettere a) e b), 60, 61, 62, 63 e 64, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2006.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO

Tabella degli organismi culturali riconosciuti [157]

 

TESTO

 

 

Tabelle A1-G

     (omissis)


[1] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[2] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[3] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 28, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[12] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[13] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, già modificato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[15] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[16] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[17] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[19] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[20] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[22] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[23] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[27] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[28] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[29] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[30] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[31] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[32] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[33] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[34] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[35] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[36] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[37] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[38] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[40] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[41] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[42] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[45] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[47] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[48] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[49] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 13, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[50] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[51] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[52] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[53] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[54] Comma abrogato dall'art. 4, comma 42, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma abrogato dall'art. 4, comma 42, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma abrogato dall'art. 4, comma 42, della L.R. 20 agosto 2007, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[57] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[58] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[59] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 aprile 2016, n. 4.

[60] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[61] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[62] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[63] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 14 ottobre 2016, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 12 aprile 2007, n. 8.

[67] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 1 della L.R. 12 aprile 2007, n. 8.

[68] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[70] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[71] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[72] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[73] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[74] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[75] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[76] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[77] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[78] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 41, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[79] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[80] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[81] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[82] Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[83] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[85] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[86] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[87] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[88] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[89] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[90] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5, con la decorrenza ivi prevista, modificato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e nuovamente abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[91] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[92] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[93] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5, con la decorrenza ivi prevista, così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e nuovamente abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[94] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[95] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[96] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 24, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[97] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[98] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[99] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[100] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[101] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[102] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[103] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[104] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[105] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[106] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[107] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[108] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[109] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 7, comma 17, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[110] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2.

[111] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[112] Comma inserito dall'art. 89 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[113] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[114] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[115] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[116] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[117] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[118] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[119] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[120] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[121] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[122] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[123] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[124] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[125] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[126] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[127] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[128] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[129] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[130] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[131] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[132] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[133] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 14 luglio 2011, n. 9.

[134] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[135] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[136] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[137] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[138] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[139] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[140] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[141] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[142] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[143] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[144] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[145] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[146] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[147] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[148] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[149] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[150] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[151] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[152] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[153] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[154] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[155] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[156] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[157] Per una modifica alla presente Tabella, vedi l'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.