§ 5.9.42 – L.R. 3 aprile 2003, n. 8.
Testo unico in materia di sport .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:03/04/2003
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1.1.  (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport)
Art. 1 bis.  (Definizioni)
Art. 2.  (Coordinamento permanente)
Art. 2 bis.  (Coordinamento degli interventi).
Art. 3.  (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva)
Art. 3 bis.  (Interpretazione autentica)
Art. 4.  (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)
Art. 5.  (Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)
Art. 5 bis.  (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)
Art. 6.  (Bandi)
Art. 6 bis.  (Rendicontazione dei contributi)
Art. 6 ter.  (Termini dei procedimenti)
Art. 6 quater.  (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali)
Art. 6 quinquies.  (Rendicontazione)
Art. 7.  (Contributi per impianti natatori).
Art. 8.  (Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici).
Art. 9.  (Uso degli impianti).
Art. 10.  (Trasferimenti alle Province).
Art. 11.  (Contributi per manifestazioni sportive)
Art. 12.  (Contributi per eventi sportivi eccezionali
Art. 13.  (Contributi annui a enti di promozione sportiva)
Art. 14.  (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport)
Art. 15.  (Concessione e rendicontazione dei contributi).
Art. 16.  (Valorizzazione del talento sportivo)
Art. 17.  (Regolamento per la concessione del finanziamento).
Art. 18.  (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio)
Art. 18 bis.  (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)
Art. 19.  (Contributi per l’acquisto di tecnologia informatica).
Art. 20.  (Promozione dell'attività sportiva nella scuola)
Art. 21.  (Contributi annui per i Centri universitari sportivi)
Art. 22.  (Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro).
Art. 23.  (Tutela dei praticanti)
Art. 24.  (Tutela della salute in ambito sportivo)
Art. 24 bis.  (Passaporto medico sportivo)
Art.  24 ter. (attività di prevenzione e contrasto al doping)
Art. 24 quater.  (Attività di prevenzione)
Art. 24 quinquies.  (Potenziamento dei controlli antidoping)
Art. 24 sexies.  (Soggetti attuatori)
Art. 24 septies.  (Foglio informativo antidoping)
Art. 24 octies.  (Certificato di qualità antidoping)
Art. 24 novies.  (Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali)
Art. 25.  (Manifestazioni nell’ambito del tempo libero).
Art. 26.  (Interventi a sostegno della danza folcloristica).
Art. 27.  (Interventi a favore dei militari di leva).
Art. 28.  (Concessione e rendicontazione dei contributi).
Art. 29.  (Regolamento di attuazione)
Art. 30.  (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli)
Art. 31.  (Aiuti di Stato)
Art. 32.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 33.  (Abrogazioni).
Art. 34.  (Decorrenza dell’efficacia).


§ 5.9.42 – L.R. 3 aprile 2003, n. 8.

Testo unico in materia di sport [1].

(B.U. 9 aprile 2003, n. 15).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

     2. La Regione, conformemente alla finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) diffusione dell'attività motoria e sportiva dei cittadini di ogni fascia di età e condizione sociale, nel rispetto delle normative nazionali;

b) promozione e diffusione delle iniziative sportive a carattere agonistico e amatoriale;

c) promozione di progetti transfrontalieri e multietnici per il superamento delle barriere linguistiche e culturali;

d) valorizzazione del talento sportivo;

e) sostegno dell'attività degli enti e delle associazioni sportive che operano senza fini di lucro;

f) promozione dell'attività motoria e sportiva delle persone con disabilità;

g) promozione dell'attività motoria e sportiva degli istituti scolastici;

h) promozione di stili di vita attivi a tutela del benessere psico-fisico della persona;

i) realizzazione, manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi, ai fini del miglior utilizzo e della fruibilità da parte dei cittadini.

     3. Pur riconoscendo l'importante ruolo sociale e aggregativo dello sport professionistico, lo stesso è escluso dall'ambito di applicazione della presente legge.

 

     Art. 1.1. (Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport) [3]

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.

 

     Art. 1 bis. (Definizioni) [4]

     1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

a) sport: qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi;

b) disciplina sportiva: attività, praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano nelle sue articolazioni, quali le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate;

c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale [5];

d) impianto sportivo: struttura opportunamente conformata e attrezzata per lo svolgimento di attività sportiva, comprendente, in linea di massima, le seguenti parti funzionali:

1) spazi per attività sportiva;

2) servizi di supporto;

3) impianti tecnici;

4) spazi per il pubblico;

e) attività motoria: attività fisica organizzata allo scopo di favorire il benessere e l'equilibrio psico-fisico, diversa dall'attività terapeutica finalizzata a obiettivi sanitari di tipo preventivo, rieducativo-riabilitativo;

f) associazione e società sportive dilettantistiche: quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

 

     Art. 2. (Coordinamento permanente) [6]

     1. La Regione assicura e attua il coordinamento permanente delle istituzioni competenti in materia di sport.

     2. Al fine di monitorare l'efficacia delle azioni regionali a sostegno dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente convoca periodicamente i rappresentanti dei seguenti soggetti: Comitato regionale del CONI, Ufficio scolastico regionale, Direzione centrale competente in materia di salute, Consiglio delle autonomie locali, Università, Corso di laurea in Scienze motorie.

     3. Le riunioni di coordinamento sono senza oneri per la Regione.

 

     Art. 2 bis. (Coordinamento degli interventi). [7]

     1. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l’attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme regolamentari di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui all’articolo 2, sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva.

 

CAPO II

Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature [8]

 

     Art. 3. (Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva) [9]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi [10].

 

     Art. 3 bis. (Interpretazione autentica) [11]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, gli interventi promossi dall'Amministrazione regionale a sostegno degli investimenti realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè di recupero di impianti in disuso.

 

     Art. 4. (Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi) [12]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.

     2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;

b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.

     2 bis. [Agli interventi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)] [13].

 

     Art. 5. (Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive) [14]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo [15].

     1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici [16].

     1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:

a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;

c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento [17].

     2. [Ai fini della rendicontazione dei contributi i legali rappresentanti dei beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per un importo non inferiore al contributo concesso] [18].

 

     Art. 5 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori) [19]

     1. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, la fissazione dei termini di inizio e ultimazione lavori, nonchè la concessione di eventuali proroghe di inizio e di ultimazione dei lavori spettano all'organo concedente il contributo.

     2. Il soggetto proponente l'intervento che intende dare inizio ai relativi lavori successivamente alla data di presentazione della domanda ma anteriormente alla data del decreto di concessione, comunica tale intenzione preventivamente al servizio competente in materia di sport e tempo libero.

     3. In ogni caso i lavori devono avere inizio entro il termine di tre anni e devono terminare entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della concessione del contributo.

     4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [20].

     5. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo quando il lavori siano già stati ultimati e sia stato pertanto raggiunto l'interesse pubblico di cui all'articolo 3.

 

     Art. 6. (Bandi) [21]

     1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.

     2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

     2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo [22].

     3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:

a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.

     4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.

 

     Art. 6 bis. (Rendicontazione dei contributi) [23]

     1. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui alla al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per un importo pari alla spesa ammissibile [24].

     1 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purchè l'intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato [25].

     2. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonchè la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo.

     3. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente dal termine fissato o prorogato per la ultimazione dei lavori [26].

     4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, il beneficiario decade dal diritto al contributo ed è tenuto, a seguito del decreto con cui viene accertata la decadenza, alla restituzione delle somme eventualmente erogate secondo le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 6 ter. (Termini dei procedimenti) [27]

     1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.

 

     Art. 6 quater. (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali) [28]

     1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva e di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, l'Amministrazione regionale promuove la raccolta, l'aggiornamento e la divulgazione delle informazioni relative agli impianti sportivi della regione.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del Comitato regionale del CONI tramite la stipula di specifiche convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività specifiche per le quali l'Amministrazione regionale intende avvalersi del Comitato regionale del CONI e le risorse per il finanziamento delle stesse.

 

     Art. 6 quinquies. (Rendicontazione) [29]

     1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, del caso integrata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.

     2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.

     3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.

     4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:

a) la disciplina dei termini di rendicontazione;

b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;

c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.

 

     Art. 7. (Contributi per impianti natatori). [30]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.

     2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall’assunzione del mutuo.

     3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell’opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell’economicità della gestione [31].

     4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.]

 

     Art. 8. (Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici). [32]

     [1. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione, in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.

     2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all’individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L’invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalità e i termini di presentazione delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell’assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l’ampliamento e l’adeguamento funzionale di strutture esistenti.

     3. La struttura ha le seguenti caratteristiche:

     a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;

     b) destinazione funzionale anche per attività di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;

     c) idonea gestione.

     4. Per la realizzazione dell’intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002.

     5. La legge finanziaria regionale successiva all’attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalità d’intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.]

 

     Art. 9. (Uso degli impianti). [33]

     1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell’ambito del bacino d’utenza.

     2. Entro un anno dal completamento dell’intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d’uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del regolamento è depositata presso l’impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed è inviata al soggetto finanziatore.

     3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

CAPO III

Interventi per la straordinaria manutenzione dell’impiantistica

sportiva e per la dotazione di attrezzature

 

     Art. 10. (Trasferimenti alle Province). [34]

     [1. La Regione è autorizzata a trasferire alle Province risorse finanziarie dirette alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative, anche di carattere aziendale, seppure prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, per:

     a) interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi;

     b) l’acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all’attività sportiva e ricreativa.]

 

CAPO IV

Manifestazioni sportive e attività sportiva amatoriale [35]

 

     Art. 11. (Contributi per manifestazioni sportive) [36]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, agonistiche e amatoriali, anche a carattere transfrontaliero, nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al Comitato regionale del CONI e alle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, aventi sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale e internazionale.

     3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo in capo ai soggetti di cui al comma 2 non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma medesimo.

     4. La misura dei contributi può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 12. (Contributi per eventi sportivi eccezionali [37]) [38]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia [39].

     2. [Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma 1] [40].

     3. Per evento sportivo eccezionale si intende la manifestazione sportiva di interesse internazionale assegnata dalla Federazione sportiva nazionale dalle discipline sportive associate o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze eccezionali, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 e che si svolga sul territorio del Friuli Venezia Giulia [41].

     4. Il contributo è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11. Ai fini dell'assegnazione del punteggio, a ciascuno dei criteri riconducibili ai requisiti di ammissibilità viene attribuito il punteggio massimo previsto per i criteri di valutazione per il medesimo articolo 11 [42].

 

     Art. 13. (Contributi annui a enti di promozione sportiva) [43]

     1. La Regione favorisce lo sviluppo dell'attività degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, mediante la concessione di contributi annuali a sostegno della loro attività istituzionale.

 

CAPO V

Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI

 

     Art. 14. (Finanziamento annuo per la Scuola regionale dello sport) [44]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI un finanziamento annuo destinato alla Scuola regionale dello sport, con sede operativa nel Friuli Venezia Giulia, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola stessa per la formazione e l'aggiornamento, effettuato in collaborazione con la Facoltà di Scienze motorie dell'Università degli studi di Udine, dei dirigenti e degli operatori delle associazioni e società sportive, aventi sede operativa nella regione, dei comitati e delegazioni regionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e altre istituzioni sportive operanti nel territorio regionale.

 

     Art. 15. (Concessione e rendicontazione dei contributi). [45]

     1. Le domande di concessione dei contributi di cui all’articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell’anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali è chiesto il contributo, corredate di:

     a) relazione illustrativa delle iniziative;

     b) preventivo di spesa.

     2. Entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello dell’erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell’attività, nonché l’elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa fino all’ammontare del contributo concesso.

 

CAPO VI

Interventi per la tutela del talento sportivo

 

     Art. 16. (Valorizzazione del talento sportivo) [46]

     1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo destinato all'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici sportivi, residenti nei comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e allo svolgimento di programmi di studio e di sorveglianza medica, inerenti la valorizzazione del talento sportivo, da realizzarsi mediante convenzioni con gli Istituti di alta formazione e di ricerca regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1, il finanziamento annuo è concesso:

a) al Comitato regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per la pratica dell'atletica leggera;

b) al Comitato regionale del CONI per la pratica di discipline sportive individuali.

     3. Nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2, la quota destinata allo svolgimento dei programmi di studio e di sorveglianza medica non può superare il 30 per cento del contributo totale.

 

     Art. 17. (Regolamento per la concessione del finanziamento). [47]

     1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui all’articolo 16.

     2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Per la rendicontazione del finanziamento, i legali rappresentanti del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e del Comitato regionale del CONI presentano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del finanziamento, la relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno di riferimento della domanda di concessione, l'elenco giustificativo delle spese per un ammontare non inferiore al finanziamento concesso e la dichiarazione attestante che il finanziamento è stato interamente utilizzato per la realizzazione delle attività oggetto del finanziamento stesso [48].

 

CAPO VII

Interventi a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità [49]

 

     Art. 18. (Contributi per il sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità o disagio) [50]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i seguenti soggetti, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda:

a) associazioni sportive affiliate a Federazioni sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP);

b) associazioni sportive affiliate all'Associazione nazionale delle polisportive per l'integrazione sociale (ANPIS);

c) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito;

d) comitati organizzatori locali, formalmente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche integrate, finalizzate a promuovere la pratica sportiva e l'integrazione delle persone con disabilità.

     3. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda non è richiesto ai soggetti di cui al comma 2, lettera d).

     4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), accedono ai contributi di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento dello stanziamento complessivo.

     5. I soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), accedono ai contributi di cui al comma 1, nella misura massima del 20 per cento dello stanziamento complessivo.

 

     Art. 18 bis. (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità) [51]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP [52].

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

     3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.

     4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.

     5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

CAPO VIII

Interventi per l’informatizzazione dei servizi

 

     Art. 19. (Contributi per l’acquisto di tecnologia informatica). [53]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all’80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l’acquisto di tecnologia destinata all’informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle società e associazioni sportive.

     2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessità del prodotto e del preventivo di spesa.

     3. Il contributo è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

 

CAPO IX

Interventi per la promozione dell’attività sportiva in ambito scolastico e universitario

 

     Art. 20. (Promozione dell'attività sportiva nella scuola) [54]

     1. L'Amministrazione regionale sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.

     2. L'intervento regionale di cui al comma 1 si attua nell'ambito di un progetto unitario, a livello nazionale o regionale, coordinato dal Comitato regionale del CONI, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le Aziende del sistema sanitario regionale, impiegando operatori in possesso della laurea in Scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ), o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF).

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al comma 2.

 

     Art. 21. (Contributi annui per i Centri universitari sportivi) [55]

     1. Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

     2. Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

a) relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;

b) relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

     3. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.

 

CAPO X

Interventi per la tutela dell’attività sportiva e motoria

 

     Art. 22. (Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro). [56]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

     2. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell’ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.

     3. Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell’avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l’impossibilità di ottenerne altri.

 

     Art. 23. (Tutela dei praticanti) [57]

     1. I gestori di attività motorie e sportive, non finalizzate all'agonismo, svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in Scienze motorie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 178/1998, o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), o in possesso di altri titoli equivalenti rilasciati da Istituti di alta formazione negli Stati membri dell'Unione europea.

     2. I gestori di attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.

     3. Il direttore tecnico ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico:

a) la verifica del possesso dell'idoneità fisica dei praticanti l'attività sportiva, comprovata dalla presentazione di apposita certificazione medica, ove prevista dalla normativa vigente;

b) il controllo dell'adeguatezza delle attrezzature sportive;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all'occorrenza anche di esperti;

d) la consulenza, ove richiesta, sugli effetti degli integratori alimentari;

e) la verifica della sottoscrizione da parte dei praticanti l'attività sportiva del foglio informativo antidoping;

f) la vigilanza del rispetto della normativa antidoping.

     4. Il direttore tecnico è tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.

     5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.

     6. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;

b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

     7. A decorrere dall'1 ottobre 2016, le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro a carico del gestore dell'attività sportiva. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

     8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attività sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.

 

Capo X bis [58]

Tutela della salute, contrasto al doping e attività di prevenzione

 

          Art. 24. (Tutela della salute in ambito sportivo) [59]

     1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione per favorire corretti stili di vita, l'attività fisica in tutte le età e la tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva e degli operatori sportivi.

     2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori sanitari e del personale non sanitario quale personale tecnico-sportivo e delle associazioni e società sportive per interventi di primo soccorso e corsi di basic life support and defibrillation (BLSD).

     3. E' istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute l'Albo regionale dei soggetti accreditati a erogare i corsi BLSD; l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, da parte del personale sanitario e non sanitario, è rilasciata dal responsabile della centrale operativa del 118 del Servizio sanitario regionale.

     4. La Regione sostiene la formazione ai medici della Federazione medico sportiva per le attività di sorveglianza e controllo antidoping.

     5. Gli interventi previsti nei commi 1, 2, 3 e 4 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.

 

     Art. 24 bis. (Passaporto medico sportivo) [60]

     1. La Regione promuove la realizzazione di un progetto per l'istituzione del passaporto medico del praticante l'attività sportiva.

     2. Il progetto è diretto all'attivazione, nel rispetto della normativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali, di un sistema informatico di raccolta e di monitoraggio dei dati e delle informazioni sanitarie dell'atleta disponibili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

     3. Il sistema informatico, da rendere accessibile anche attraverso la Carta regionale dei servizi, è costituito per finalità di tutela della salute dell'atleta e di monitoraggio epidemiologico.

 

          Art. 24 ter. (attività di prevenzione e contrasto al doping) [61]

     1. La Regione, nell'ambito delle competenze indicate dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), e nel rispetto della normativa WADA, promuove la prevenzione e il contrasto del doping nella pratica sportiva a ogni livello.

     2. Per le finalità previste al comma 1 la Regione definisce le linee di attività per la lotta al doping nell'ambito della pianificazione in materia di prevenzione.

     3. Gli interventi previsti nei commi 1 e 2 sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), del CONI, delle istituzioni scolastiche e delle Università della regione.

 

     Art. 24 quater. (Attività di prevenzione) [62]

     1. Nell'ambito delle linee di attività definite dal Piano regionale della prevenzione, la Regione favorisce e sostiene in particolare i seguenti interventi:

a) attività atte a promuovere sani stili di vita e diffondere tra i giovani le life skills ovvero favorire le scelte consapevoli e comportamenti positivi;

b) iniziative e campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e sulla normativa antidoping;

c) attività di ricerca e studio in ambito sportivo.

     2. Sono ritenuti prioritari gli interventi rivolti ai giovani, agli atleti dilettanti e alle famiglie, mirati a favorire l'integrazione delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione, nonché i progetti per la tutela della salute promossi negli istituti scolastici. Le attività sono promosse in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario regionale, della Federazione dei medici sportivi, del CONI, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle associazioni, società e organizzazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, agonistiche e amatoriali e degli enti di promozione sportiva [63].

 

     Art. 24 quinquies. (Potenziamento dei controlli antidoping) [64]

     1. La Regione, in armonia con le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, può stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale, nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.

2. La convenzione prevede in particolare le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

 

     Art. 24 sexies. (Soggetti attuatori) [65]

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 quater, 24 quinquies e 24 septies, la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette oppure eroga contributi e finanziamenti per iniziative promosse dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle associazioni e società sportive.

     2. La Regione riconosce il ruolo svolto dalle Università della regione, dalla FMSI e dalla Scuola dello Sport del CONI del Friuli Venezia Giulia, nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettere d), e) f) e h).

     3. I benefici sono concessi per attività e iniziative che abbiano un interesse regionale.

     4. Con regolamento sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi.

     5. E' data priorità alle iniziative realizzate mediante l'utilizzo di professionalità formatesi presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping dell'Università degli studi di Udine, in collaborazione con il dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste.

 

     Art. 24 septies. (Foglio informativo antidoping) [66]

     1. La Regione predispone un foglio informativo concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.

     2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, e agli atleti agonisti.

     3. La sottoscrizione per presa visione del foglio informativo avviene al momento dell'iscrizione alle attività organizzate dai gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1; nel caso di atleti praticanti attività sportiva di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta a ogni prima iscrizione alla società e associazione sportiva.

     4. Per le manifestazioni non agonistiche, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.

     5. Il foglio informativo altresì è messo a disposizione nei centri Informagiovani.

     6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale preposta alla tutela della salute, di concerto con la struttura regionale competente in materia di sport e inserito nel sito web dell'amministrazione regionale.

     7. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3, comporta a carico della società, associazione sportiva, nonchè dei gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro. Le sanzioni sono applicate secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 23, comma 6.

 

     Art. 24 octies. (Certificato di qualità antidoping) [67]

     1. L'amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni e società sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle strutture di cui all'articolo 23, comma 1, i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 24 quater, comma 1, lettera e).

     2. Il certificato di qualità è una delle priorità nella concessione di contributi da parte di Comuni, Province e Regione per le attività e per le manifestazioni promosse dalle associazioni e società sportive, nonchè dai soggetti gestori delle strutture di cui all'articolo 23, comma 1.

 

     Art. 24 novies. (Revoca e preclusioni dalle contribuzioni regionali) [68]

     1. La Regione revoca gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies ad associazioni e società sportive, i cui iscritti siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi relativi alla violazione della normativa antidoping o i cui dirigenti, tecnici, allenatori e preparatori atletici siano stati riconosciuti responsabili di violazioni della normativa statale antidoping.

     2. Le associazioni e le società in relazione alle quali si siano verificati i fatti di cui al comma 1, sono altresì escluse dai contributi e finanziamenti previsti ai sensi degli articoli 11 e 24 sexies, per i due anni successivi all'accertamento dei fatti medesimi.

 

CAPO XI

Interventi per il tempo libero

 

     Art. 25. (Manifestazioni nell’ambito del tempo libero). [69]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell’ambito del tempo libero.

     2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 10/1988.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Interventi a sostegno della danza folcloristica). [70]

     1. Nell’ambito dell’azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.

     2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l’organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l’acquisto di materiale connesso all’esercizio dell’attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all’estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.

 

     Art. 27. (Interventi a favore dei militari di leva). [71]

     1. L’Amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il Protocollo d’intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d’Armata, è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l’attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.

 

     Art. 28. (Concessione e rendicontazione dei contributi). [72]

     1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell’anno in cui ha luogo l’intervento, corredate di:

     a) relazione illustrativa dell’attività o della manifestazione;

     b) preventivo di spesa;

     c) limitatamente alle associazioni di cui all’articolo 26, relazione sintetica dell’attività svolta dall’associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.

     2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell’ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

     3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell’anno successivo a quello dell’erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull’avvenuto svolgimento della stessa e dell’elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all’ammontare del contributo concesso.

     4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l’esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

     5. Le disposizioni di cui comma 4 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

 

CAPO XII

Disposizioni di attuazione [73]

 

     Art. 29. (Regolamento di attuazione) [74]

     1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2o e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione delle iniziative e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

     2. Con riferimento ai contributi previsti dagli articoli 13 e 21, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

     2 bis. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di sport [75].

 

CAPO XIII

Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese, controlli e aiuti di Stato [76]

 

     Art. 30. (Cumulo di contributi, rendicontazione delle spese e controlli) [77]

     1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

     2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nel relativo regolamento.

     3. I contributi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18 bis, 20 sono concessi ed erogati, su richiesta del beneficiario, in via anticipata, in un'unica soluzione; con il decreto di concessione dei contributi sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.

     4. Per gli incentivi concessi ai sensi degli articoli 13, 14, 16, 18 bis e 21 sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

     5. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momento, in relazione ai contributi e ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 31. (Aiuti di Stato) [78]

     1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

 

CAPO XIV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 32. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 2 fanno carico, a decorrere dall’anno 2004, all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d’impegno:

     a) per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera a), e dall’articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d’impegno decennali, di cui due a decorrere dall’anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall’anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l’adeguamento, il miglioramento e l’acquisizione in proprietà di impianti in disuso» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l’anno 2004 e 1.450.000 euro per l’anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);

     b) per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera b), e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l’anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l’adeguamento, il miglioramento e l’acquisizione in proprietà di impianti in disuso – ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l’anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);

     c) per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall’anno 2004 il limite d’impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori» e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);

     d) per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);

     e) per le finalità previste dall’articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l’acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all’attività sportiva e ricreativa» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);

     f) in relazione al disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:

     I) i tre limiti d’impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2005, autorizzati dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l’anno 2004 e di 1.450.000 euro per l’anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

     II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l’anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l’anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all’anno 2004 dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all’anno 2005 dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     III) il limite d’impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall’anno 2004, autorizzato dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

     IV)la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all’anno 2004 dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all’anno 2005 dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all’anno 2004 dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all’anno 2004 e per 150.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):

     a) per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per sostenere l’organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

     b) per le finalità previste dall’articolo 11, comma 3, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);

     c) per le finalità previste dal combinato disposto dell’articolo 11, comma 1 e dell’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per sostenere l’organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);

     d) per le finalità previste dall’articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l’organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);

     e) per le finalità previste dall’articolo 18, comma 1, relativamente all’organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l’organizzazione di manifestazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     f) per le finalità previste dall’articolo 18, comma 1, relativamente all’acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l’acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);

     g) per le finalità previste dall’articolo 25, comma 1, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell’ambito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

     h) per le finalità previste dall’articolo 26, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);

     i) per le finalità previste dall’articolo 27, comma 1, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l’attività sportiva amatoriale, per l’attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva» e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     j) per le finalità previste dall’articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica» e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     k) in relazione al disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:

     I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all’anno 2004 dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all’anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all’anno 2004 dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all’anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     IV)la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all’anno 2004, dall’articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all’anno 2004, dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all’anno 2004, dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 4, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione «Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero», con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 25, comma 3, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell’ambito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     6. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 12, comma 5, all’articolo 18, comma 5, all’articolo 22, comma 3, all’articolo 28, comma 4 e all’articolo 31, comma 1, affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.420 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi [79].

     7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

     a) per le finalità previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l’assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l’acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l’assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell’immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell’atletica leggera» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);

     b) per le finalità previste dall’articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 – Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l’assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l’acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l’assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell’immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);

     c) in relazione al disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:

     I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l’anno 2004, dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l’anno 2004, dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

     a) per le finalità previste dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio – alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l’acquisto di tecnologia destinata all’informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

     b) in relazione al disposto di cui all’articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l’anno 2004, dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all’anno 2005, dall’articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

     Art. 33. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate in particolare:

     a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);

     b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale 43/1980);

     c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

     d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

     e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);

     f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);

     g) l’articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell’Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);

     h) la legge regionale 9 maggio 1986, n. 19 (modificativa della legge regionale 43/1980);

     i) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 (modificativa della legge regionale 43/1980);

     j) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 23 (modificativa della legge regionale 43/1980);

     k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell’articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);

     l) l’articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

     m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002;

     p) l’articolo 31 (Iniziative speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l’anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);

     q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);

     r) l’articolo 59 (modificativo dell’articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;

     s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);

     t) l’articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

     u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell’articolo 14 della legge regionale 10/1997;

     v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell’articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell’articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

     w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

     x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell’articolo 16 della legge regionale 3/1998;

     y) il comma 66 (modificativo del comma 62 dell’articolo 16 della legge regionale 3/1998) dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

     z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l’attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell’articolo 11 della legge regionale 4/1999;

     aa) i commi 1 e 3 (concernenti l’estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell’articolo 8 della legge regionale 13/2000;

     bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l’attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002.

 

     Art. 34. (Decorrenza dell’efficacia).

     1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall’1 gennaio 2004.

     1 bis. Agli interventi già assentiti nel corso dell’anno 2003 si applica la normativa previgente [80].


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[3] Articolo inserito dall'art. 32 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 54 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[6] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, già sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[7] Articolo inserito dall'art. 65 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[9] Articolo sostituito dall'art. 65 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, modificato dall'art. 19 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[10] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 8, della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[11] Articolo inserito dall'art. 170 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[12] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 55 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[15] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[16] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[17] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[19] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[21] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[22] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[23] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[25] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[26] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[27] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[28] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[29] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[30] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[31] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[32] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[33] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[34] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[35] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[36] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[37] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[38] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 7 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[39] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[40] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[41] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[42] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 62 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[43] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[45] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[47] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[48] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[49] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[50] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 12 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[51] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[52] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[53] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[54] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[56] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[57] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[58] Intitolazione inserita dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e così modificata dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[59] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[60] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[61] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[62] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[63] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[64] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[65] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[66] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[67] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[68] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2009, n. 15 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[69] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[70] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[71] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[72] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[73] Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[74] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32 e modificato dall'art. 19 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[75] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[76] Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[77] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32, già modificato dall'art. 19 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 62 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[78] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 dicembre 2015, n. 32.

[79] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[80] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.