§ 6.4.162 - L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:12/02/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Trasferimenti agli enti locali).
Art. 2.  (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).
Art. 3.  (Privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa).
Art. 4.  (Interventi a sostegno dell'occupazione).
Art. 5.  (Interventi di solidarietà nei confronti delle Regioni terremotate).
Art. 6.  (Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente e altri interventi di politica sociale).
Art. 7.  (Istituzione del Fondo Sociale Regionale di parte corrente e del Fondo Sociale Regionale in conto capitale).
Art. 8.  (Interventi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione Fondo regionale).
Art. 9.  (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali).
Art. 10.  (Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina in materia di viabilità con contrazione di mutuo).
Art. 11.  (Interventi nei settori economici).
Art. 12.  (Istituzione del Consorzio regionale di garanzia fidi per le imprese agricole. Disposizioni in materia di utenza dei motori agricoli. Disposizioni particolari in materia di eventi calamitosi).
Art. 13.  (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani).
Art. 14.  (Attuazione di programmi comunitari).
Art. 15.  (Altri interventi intersettoriali).
Art. 16.  (Interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura).
Art. 17.  (Interventi nei settori delle attività cinematografiche, teatrali e sportive).
Art. 18.  (Interventi per il sostegno delle iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena. Modifiche della legge regionale 46/1991).
Art. 19.  (Altre norme finanziarie).
Art. 20.  (Norme contabili).
Art. 21.  (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale).
Art. 32.  (Copertura finanziaria).
Art. 33.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.162 - L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

(B.U. 19 febbraio 1998, n. 7 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Trasferimenti agli enti locali).

     1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'anno 1998, la Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali mediante devoluzione delle seguenti quote fisse delle sottoindicate compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale:

     a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 662/1996;

     c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     2. La devoluzione delle quote di partecipazione di cui al comma 1, il cui ammontare per l'anno 1998 è determinato in lire 659.600 milioni, è disposta a titolo di:

     a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

     b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto e in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.

     3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono attribuite agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1998:

     a) alle Province lire 127.995.088.854; di detta somma 4.300 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzata con il comma 7, lettera b);

     b) ai Comuni lire 518.523.165.239;

     c) alle Comunità montane lire 12.029.451.147;

     d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 2, lettera b).

     4. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni ed alle Province sulla base dei criteri definiti dal Regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10/1997 ed a ciascuna delle Comunità montane nella stessa misura dell'assegnazione loro attribuita nell'anno 1997 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 7, lettera c), della citata legge regionale 10/1997. L'utilizzo delle somme trasferite non è soggetto a rendicontazione ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti locali. Per finalità di riequilibrio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento da ripartirsi secondo i criteri che vengono stabiliti dalla predetta legge di assestamento di bilancio.

     5. Per gli enti locali non soggetti al sistema della Tesoreria unica ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.

     6. Per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, i trasferimenti da attribuire loro ai sensi dei commi precedenti:

     a) sono decurtati del cinque per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno due tra le funzioni ed i servizi indicati nell'allegato A, attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri enti locali, intendendosi che le funzioni ed i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 30 giugno di ciascun anno;

     b) sono incrementati del dieci per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione e per una durata corrispondente a quella dell'unione stessa.

     7. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 e 3 sono autorizzati:

     a) la spesa di lire 655.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

     b) il limite d'impegno decennale di lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 12.900 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, commi 143 lettera a) e 144 lettera q), della legge n. 662/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni ed alle Province quote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in sostituzione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

     9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 216 miliardi, suddivisa in ragione di lire 72 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     10. Le disposizioni delle leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativamente a Province e Comuni e secondo i dati dell'UNCEM relativamente alle Comunità montane. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento agli ultimi dati disponibili [1].

     11. [Ai fini del comma 10, la popolazione residente di ciascun Comune è comprensiva anche dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari] [2].

     12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1998.

     13. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Collio per la realizzazione di un programma straordinario di opere ed interventi redatto ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento, sino all'importo di lire 250 milioni, a titolo di anticipazione delle somme relative ai conguagli dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1993, 1994 e 1995 spettanti al Comune per gli anni medesimi in ragione delle richieste di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili originate da errati versamenti. L'anticipazione predetta, erogata in un'unica soluzione, viene restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione delle somme spettanti per gli anni predetti.

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     19. Agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 21 del reg. (CE) 950/97, coltivano almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, può essere concesso un premio annuo di attività fino ad un importo massimo di venti milioni di lire.

     20. Il premio di cui al comma 19 è subordinato all'osservanza ed al perseguimento delle seguenti condizioni e finalità:

     a) presenza di allevamento zootecnico con carico di bestiame equilibrato in rapporto ad ogni ettaro di SAU di cui al comma 19 e cioè non superiore a 1,4 UBA/ha e non inferiore a 0,5 UBA/ha;

     b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico (bovini, ovini, caprini, equini e suini);

     c) effettuazione in via esclusiva di concimazioni organiche sulla superficie agricola utilizzata di cui al comma 19;

     d) mantenimento dei prati, dei prati-pascoli e dei pascoli;

     e) conservazione dell'ambiente naturale;

     f) salvaguardia delle produzioni tipiche locali;

     g) salvaguardia delle biodiversità attraverso il recupero del germoplasma autoctono.

     21. I premi di cui al comma 19 sono assegnati prioritariamente agli imprenditori agricoli la cui superficie agricola utilizzata è localizzata all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come definiti dai rispettivi piani di conservazione e sviluppo (PCS).

     22. Il premio non riguarda la superficie aziendale soggetta al ritiro dei seminativi.

     23. Il premio può essere concesso per una durata massima di cinque anni durante i quali devono essere osservate le condizioni iniziali.

     24. L'entità del premio è stabilita in lire due milioni per il primo ettaro di SAU e per il primo mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, di cui al comma 19 e di lire un milione per ogni ulteriore ettaro.

     25. Le funzioni inerenti la concessione e l'erogazione del premio nonché quelle di verifica e di controllo, sono esercitate in via esclusiva dalle Comunità montane, cui i fondi necessari sono trasferiti, su richiesta, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.

     26. Ulteriori condizioni, criteri e modalità per la concessione del premio sono stabiliti con provvedimento regionale di natura regolamentare.

     27. Il premio di cui al comma 19 è cumulabile con gli aiuti previsti dalle diverse misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e della legislazione regionale in materia di agricoltura biologica ed in particolare non va considerato alternativo alle specifiche misure del suddetto regolamento che hanno attinenza con l'attività di allevamento.

     28. L'attivazione del premio di cui al comma 19 è subordinata alla emanazione della decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

     29. Per le finalità previste dai commi 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000.

     30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea finanziato con contrazione di mutuo.

     31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

     32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino ad un massimo del 50 per cento i Comuni, singoli o associati, per la realizzazione a livello locale di Agenda 21 predisposta, in riferimento alla delibera del CIPE del 28 dicembre 1993, attraverso un processo partecipato e collaborativo con gli attori sociali interessati e che prevedono programmi d'azione a lungo termine.

     34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 2. (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale).

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5]

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.

     4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente [6].

     4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda [7].

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 3. (Privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa). [8]

     1. [Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici soci, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima] [9].

     1 bis. [In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonchè la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società] [10].

     2. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni] [11].

     3. [L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza assoluta del capitale della società] [12].

     3 bis. [La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia procede agli affidamenti diretti in favore della Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA attraverso convenzioni con le quali sono altresì regolati i rapporti intercorrenti tra l'Ente regionale e la società affidataria. La Regione può, altresì, conferire alla società funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e lavori pubblici di interesse regionale, nonchè funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere stesse mediante l'applicazione dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva] [13].

     3 ter. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile] [14].

     3 quater. [Le attività previste dai commi 1 e 1 bis posso formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis] [15].

     4. [Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi] [16].

     5. [Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione è attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041] [17].

     6. [Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [18].

     7. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla società di cui al comma 1 un contributo a sollievo degli oneri di avvio e funzionamento della società medesima, pari a lire 900 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [19].

     7 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, l'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1 ottobre 2012, è autorizzata a concedere annualmente alla società di cui al comma 1, un contributo in conto esercizio a copertura dei costi operativi. Il contributo, determinato sulla base dei bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, ai sensi degli articoli da 16 a 19 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è rendicontato ai sensi dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000 . Una quota del contributo annuo, determinata entro il mese di marzo di ogni anno dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili, è finalizzata alla copertura dei costi per il personale [20].

     7 ter. In sede di prima applicazione, al fine di mantenere l'equilibrio economico di esercizio della società, il contributo di cui al comma 7 bis per l'anno 2012 è erogato nella misura massima di 300.000 euro in via anticipata e in un'unica soluzione, sulla base di documentazione idonea a comprovare la situazione economica [21].

     7 quater. La liquidazione in favore della società di cui al comma 1 delle somme dovute per lo svolgimento delle attività professionali relative agli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare regionale in corso alla data del 1 ottobre 2012, è effettuata ai sensi di quanto previsto dal rapporto di mandato e delle relative lettere di incarico in essere, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 13, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) [22].

     8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, di durata quinquennale e in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento funzionale di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari, IPAB e Università degli studi della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, ovvero per il completamento dei programmi medesimi già avviati [23].

     9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento. In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data priorità a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione [24].

     10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     11. [25].

     12. [26].

 

     Art. 4. (Interventi a sostegno dell'occupazione).

     1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità giovanile e le imprese caratterizzate da elevati contenuti innovativi, l'Amministrazione regionale promuove azioni volte ad attivare partecipazioni della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa» in tali imprese e la concessione da parte della medesima società di finanziamenti.

     2. [27].

     3. Per il 1998, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino degli strumenti finanziari e creditizi partecipati dalla Regione, la Giunta regionale emana direttive, ai sensi del precitato articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1975, come da ultimo integrato dal comma 2, per la destinazione di 5.000 milioni nel 1998 alle iniziative riguardanti la nuova impresa nel territorio regionale autorizzando la FRIULIA ad attivare, per iniziative ritenute valide sotto il profilo tecnico-economico nonché caratterizzate da precisi elementi di innovazione, in deroga al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22/1975, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2/1992, partecipazioni e finanziamenti sino all'importo massimo complessivo di lire 90 milioni.

     4. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la «Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa» un fondo per la copertura dei rischi connessi alle operazioni di cui al comma 3, per l'ammontare di lire 500 milioni. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     5. Ai fini di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la «Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa» una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo di cui al comma 4. L'autorità esecutiva e di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale è delegata nella sua veste di mandataria alla società «Finanziaria regionale - Friuli- Venezia Giulia - FRIULIA Spa», che la esercita attraverso i propri organi sociali. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.

     6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di cessazione del fondo di cui al comma 4.

     7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento del settore del «non profit» della Regione, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti normativi statali di riordino della materia,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un Consorzio o di una società consortile di garanzia fidi, tra le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela artistica e ambientale la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, con esclusione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.

     9. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al consorzio di cui al comma 8 un contributo, nella misura massima di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, ad integrazione di un fondo rischi che viene costituito per le garanzie alle operazioni di finanziamento a breve e medio termine delle organizzazioni consorziate, a carico del capitolo 5016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo parere del Comitato regionale del Volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, e della competente Commissione consiliare sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e sono in particolare individuate le categorie di organizzazioni nei confronti delle quali si esplica l'intervento regionale previsto al comma 8.

     11. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata a partecipare alla società cooperativa a responsabilità limitata «Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.» con sede legale in Padova, tramite l'acquisto di n. 1.000 quote sociali della società cooperativa medesima, del valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire 100 milioni.

     12. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 11. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 2518 del Codice Civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

     13. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla società cooperativa di cui al comma 11, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo della società cooperativa «Verso la Banca Etica», il Presidente della Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, in merito alla continuazione della partecipazione regionale.

     14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 5. (Interventi di solidarietà nei confronti delle Regioni terremotate).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. E' altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dal comparto edile nell'opera di ricostruzione del Friuli presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi [28].

     3. La concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, che dispone l'attribuzione degli stessi sulla base dei programmi di intervento presentati dalle Regioni di cui al comma 1 ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa [29].

     4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.

     5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 6. (Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente e altri interventi di politica sociale).

     1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché del disposto di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, comma 143, lettera a), n. 1), della legge 662/1996 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.342 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2.114 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, per il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono revocate le quote di lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999 della spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione al tasso di inflazione programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, l'iscrizione dei maggiori stanziamenti necessari a fronteggiare le maggiori spese connesse, come individuate per l'anno 1998 dal documento concernente le «Linee per la gestione del servizio sanitario regionale nel 1998» approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 3034 del 10 ottobre 1997.

     4. L'attuazione dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

     a) l'offerta di prestazioni sanitarie accreditabile è definita, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, lettera a) del D.P.R. 14 gennaio 1997, con gli strumenti di pianificazione sanitaria previsti dalla normativa vigente, in relazione alla domanda di prestazioni attesa, prevedendo per l'offerta privata una quota tendenzialmente non inferiore a quella attuale riferita all'intero territorio regionale. La programmazione deve comunque perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dell'offerta privata indirizzando l'accreditamento verso i settori carenti e le funzioni finalizzate alla deospedalizzazione, riducendo le disomogeneità presenti in alcune aree territoriali e l'eccesso di domanda impropria indotta;

     b) l'accreditamento temporaneo già in atto per le funzioni svolte da strutture private cessa a conclusione delle procedure finalizzate all' accreditamento definitivo, che può avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla lettera a);

     c) l'accreditamento di nuovi soggetti o di nuove funzioni non deve comportare incrementi alla spesa sanitaria complessiva annua definita in sede di bilancio regionale, fatta eccezione per la quota di spesa derivante dagli accreditamenti effettuati in corso d'anno per la quale, limitatamente al primo anno solare o a parte di esso, è consentito apposito finanziamento, nell'esercizio successivo a quello in cui gli oneri sono maturati, a valere sulle risorse destinate al Servizio sanitario regionale. La spesa relativa ai nuovi accreditamenti deve essere compensata da una correlata e proporzionale riduzione degli oneri derivante dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a);

     d) al fine di armonizzare i principi della libera scelta, del pareggio di bilancio e della programmazione sanitaria strategica regionale, le Aziende per i servizi sanitari nel rispetto delle linee per la gestione fissata dalla Giunta regionale, negoziano con le strutture sanitarie pubbliche e private la quantità di prestazioni ritenute necessarie per i propri residenti entro il limite delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le Aziende per i servizi sanitari all'atto della contrattazione con le strutture pubbliche e private della quantità di prestazioni, delle tariffe e del valore economico complessivo da accordare, devono tener conto della necessità di riequilibrare nel proprio territorio le funzioni destinate alla deospedalizzazione, della facilità logistica d'accesso, dei tempi d'attesa e di ogni utile parametro che consenta la migliore efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.

     5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 425 milioni, integrativo della quota vincolata per la spesa farmaceutica relativa all'anno 1996, assegnata dallo Stato a valere su apposito accantonamento disposto a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno medesimo.

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 425 milioni a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali, che debbono attivare gli stabilimenti ospedalieri costruiti, completati o ristrutturati in attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un finanziamento straordinario da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie, informatiche e tecnico-economali.

     8. Il finanziamento di cui al comma 7, da assegnare tenendo conto dei tempi di ultimazione dei lavori, è ripartito in ragione del 50 per cento in proporzione al costo dell'opera realizzata e per il restante 50 per cento in proporzione ai posti letto previsti nelle strutture da attivare. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento hanno luogo con le modalità vigenti in materia di investimenti nel settore sanitario.

     9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     10. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 1997, n. 21, al fine di concorrere per la quota non finanziata dallo Stato alla copertura della maggior spesa sanitaria accertata al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 17.000 milioni.

     11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni a carico del capitolo 4393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     12. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 19.000 milioni iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 40 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     13. In relazione al disposto di cui all'articolo 41 quinquies, commi 1 e 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, gli oneri ivi previsti al comma 2, concernenti il rimborso delle indennità corrisposte nell'anno 1997 ai coordinatori delle équipe di servizio sociale, restano a carico del capitolo 4340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 nella misura di lire 10 milioni per l'anno 1998, intendendosi revocata la residua autorizzazione di spesa di complessive lire 630 milioni, suddivise in ragione di lire 310 milioni per l'anno 1998 e lire 320 milioni per l'anno 1999. Il precitato capitolo 4340 è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 41 quater, comma 2, della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 e per le finalità dell'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale 32/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.190 milioni, suddivisi in ragione di lire 390 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 4341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che viene inserito, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     15. Nell'ambito dei finanziamenti a carico del capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998, è riservato all'Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti» di Trieste l'importo di lire 1.200 milioni per l'anno 1998, finalizzato al potenziamento funzionale del reparto di cardiochirurgia. Detto importo è aggiuntivo rispetto alla quota spettante all'Azienda sulla base dei criteri e dei parametri utilizzati per la ripartizione dei finanziamenti per investimenti fra le Aziende sanitarie regionali.

     16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» un finanziamento nel limite massimo di lire 158 milioni, a copertura delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ai sensi del D.P.G.R. n. 0157/Pres. del 19 aprile 1996, per la realizzazione di un corso di formazione, a fini di riabilitazione, per utenti portatori di disabilità psichica o fisica.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 158 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1998 al fine di favorire la realizzazione di un Centro sanitario sociale nel Comune di Cordenons e di un Centro diurno socio-sanitario nel Comune di Trieste. Il finanziamento è destinato in parti eguali in favore di ciascuno dei due Centri e può essere utilizzato anche per l'acquisizione delle attrezzature e degli arredi necessari per assicurare la funzionalità degli stessi.

     19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa nonché del programma di gestione. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche e integrazioni. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

     20. Sugli immobili per i quali è concesso il finanziamento di cui al comma 18 è costituito vincolo quindicennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

     21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4876 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia un contributo straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1998 a sostegno dell'attività istituzionale.

     23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso su presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente.

     24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli-Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste un finanziamento straordinario di lire 160 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1997, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore dei disabili, con particolare riguardo ai soggetti non deambulanti.

     26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata del bilancio al 31 dicembre 1997, regolarmente approvato, è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 7. (Istituzione del Fondo Sociale Regionale di parte corrente e del Fondo Sociale Regionale in conto capitale). [30]

     [1. A decorrere dall'1 gennaio 1999 sono istituiti il Fondo Sociale Regionale di parte corrente e il Fondo Sociale Regionale in conto capitale, nei quali confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla vigente legislazione, rispettivamente, al finanziamento della gestione dei servizi socio-assistenziali e alle spese di investimento nello stesso settore.

     2. I destinatari delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono Comuni singoli o associati, quali titolari in via esclusiva delle funzioni di assistenza sociale.

     3. Con apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla decorrenza di cui al comma 1, gli interventi contributivi regionali previsti dalla vigente legislazione di settore sono adeguati a quanto previsto dai commi 1 e 2, nonché ai seguenti principi:

     a) le modalità di ripartizione dei fondi tengono conto, in primo luogo, del parametro della popolazione residente, pesata per fasce di età e in relazione al bisogno assistenziale;

     b) una quota non superiore al 30 per cento del Fondo Sociale Regionale di parte corrente è riservata ai Comuni che gestiscono i servizi di competenza in forma associata.]

 

     Art. 8. (Interventi per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione Fondo regionale).

     1. Al fine di promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, l'Amministrazione regionale promuove progetti di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza».

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene l'innovazione e la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, non sostitutivi degli asili nido, con possibilità di autorganizzazione da parte delle famiglie, associazioni e gruppi.

     3. La Regione sostiene lo sviluppo di servizi volti a promuovere la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale di esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.

     4. La Regione, altresì, promuove azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovano ostacoli nella mobilità ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi, nonché promuovano la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

     5. La Regione, sentiti gli enti locali, definisce gli ambiti territoriali di intervento e procede al riparto delle risorse; quali ambiti territoriali possono essere individuati Comuni, Comuni associati, Comunità montane e Province. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, mediante accordi di programma, approvano i piani territoriali di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 285/1997.

     6. E' istituito il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge 285/1997, per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi e ad integrazione della quota regionale del Fondo nazionale, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

     7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 4322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 9. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti pubblici locali).

     1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

     3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione per la manutenzione straordinaria ed il recupero degli edifici di proprietà destinati ad alloggio in stato di vetustà, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.

     5. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 4 sono disposti su presentazione alla Direzione regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici della domanda corredata di un programma di massima di utilizzo del finanziamento. I lavori finanziati ai sensi delle presenti disposizioni devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2003 [31].

     6. La determinazione definitiva del contributo spettante avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverata dal Direttore generale dell'Ente, attestante gli interventi realizzati, il rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano la realizzazione e l'ammontare della spesa sostenuta ammissibile a contributo regionale.

     7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     8. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 217 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi "una tantum" di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899 [32].

     10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata [33].

     11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     12. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, per l'anno 1998 sono ammessi ad accedere ai bandi indetti ai sensi del predetto articolo anche i soggetti che hanno stipulato un contratto di compravendita di un alloggio da adibire a prima casa nel periodo compreso dal 30 aprile 1994 al 24 ottobre 1995.

     [13. Al fine di promuovere interventi di natura ambientale e di permetterne il più sollecito finanziamento regionale, statale o comunitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata alla costituzione di un parco-progetti attraverso appositi incarichi a Società, organismi di ricerca o professionisti singoli o associati, nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti.] [34]

     [14. Per le medesime finalità l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ad enti pubblici per la progettazione di interventi di loro competenza.] [35]

     [15. Ad avvenuto finanziamento delle opere progettate con le modalità di cui ai commi 13 e 14, gli oneri di progettazioni vengono recuperati sulla parte di spese generali e tecniche dei relativi quadri economici e confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale con vincolo di destinazione ad ulteriori progettazioni di interventi ambientali.] [36]

     [16. Per le finalità previste dai commi 13 e 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. I rientri previsti dal comma 15 affluiscono al capitolo 1502 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.] [37]

     17. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ricostruzione e l'arredo del rifugio alpino «Pietro Fabiani» sito in località Pecol di Chiaula nel comune di Paularo] [38].

     18. [Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [39].

     19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente [40].

     20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale, integrativo di quello statale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, come convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che la società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi Spa (ENAM) stipula per l'attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel monfalconese.

     21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 19982000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di sistemazione idraulico-forestale nella parte del bacino idrografico del torrente Lumiei, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati a salvaguardare la stabilità delle pendici site in territorio regionale, nonché l'invaso del lago di Sauris, dal trasporto solido dei corsi d'acqua che in esso si immettono.

     24. Ai fini di cui al comma 23, per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto è stipulata apposita convenzione, che definisce in particolare la tipologia degli interventi da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e le modalità di finanziamento.

     25. Nella convenzione sono anche fissate le modalità di esecuzione ed i criteri di ripartizione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate ai sensi del comma 23, nonché di manutenzione alla viabilità strettamente necessaria ad accedere alle opere medesime.

     26. Gli oneri di cui al comma 23, valutati in lire 400 milioni per l'anno 1998, sono posti a carico del capitolo 2786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico al capitolo 2781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     27. La competenza alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è attribuita alla Direzione regionale dell'ambiente.

     28. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 38/1971, relativamente ai contributi finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfettario, IVA compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998 [41].

     30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     31. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la redazione dello studio di prefattibilità e fattibilità, nonché per la progettazione, del Corridoio bimodale n. 5 Venezia-Kiev. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ai soggetti committenti dei relativi incarichi, le somme corrispondenti all'onere assunto a proprio carico, nel limite massimo di lire 3.000 milioni, sulla base di apposite convenzioni da stipulare per la regolamentazione dei reciproci rapporti] [42].

     32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di lire 3.000 milioni a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone a titolo di cofinanziamento degli oneri relativi ai lavori di escavazione del canale di accesso al porto medesimo.

     34. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33. La domanda per la concessione dei contributi medesimi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata del programma degli interventi da effettuare.

     35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 3797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     36. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 7.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio, relativi all'anno 1996, delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

     37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento a saldo del ripiano 1996 a valere sul 1998 per l'ulteriore stanziamento nel limite massimo di 3000 milioni.

     39. L'Amministrazione regionale, fatta salva la competenza statale, è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di giugno, ottobre e novembre 1996 per i quali sono stati decretati gli stati di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

     40. L'Assessore alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvede con proprio decreto a definire i criteri per l'individuazione dei soggetti interessati, le modalità di intervento, nonché a quantificare le risorse del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986 da destinare alle finalità di cui al comma 39.

     41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per l'acquisto degli edifici privati che insistono nel perimetro del porto. Nella spesa ammissibile al contributo rientra pure il costo dei lavori di demolizione o il recupero degli immobili da destinare a servizio del porto, nonché gli oneri fiscali riflessi.

     42. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3796 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     44. In attuazione della delega ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 66/1991, la Segreteria Generale Straordinaria, preliminarmente all'attuazione del recupero del compendio castellano, è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al capitolo 8714 anche per:

     a) interventi di carattere provvisorio di puntellamento delle strutture e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici compresi nel compendio;

     b) operazioni preliminari alla progettazione esecutiva quali scavi, sondaggi, ripulitura dei terreni, ricognizione dei siti di intervento, recupero e custodia dei reperti archeologici e quant'altro necessario alla migliore definizione progettuale.

     45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 46, per la realizzazione di interventi di completamento di strutture o parti di esse, con finalità scolastiche, ricreative e culturali, contributi annui costanti per la durata di dieci anni nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

     46. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 45 gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati proprietari di strutture o parti di esse, ovvero obbligati alla messa a disposizione delle stesse nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il D.P.G.R. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli classificati danneggiati con il medesimo provvedimento, purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare.

     47. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 45 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione descrittiva delle opere da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I criteri di riparto assicurano la priorità ai soggetti pubblici e agli edifici scolastici.

     48. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al dieci per cento del costo totale dell'intervento per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.

     49. I contributi di cui al comma 45 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

     50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, cui si provvede nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante parte delle riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 4 e 9, nella misura di lire 1.000 milioni annui a carico del capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina in materia di viabilità con contrazione di mutuo). [43]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Villa Santina per la realizzazione della tratta stradale di collegamento tra la SS 52 - loc. Bivio Invillino e la zona industriale di Villa Santina, opera essenziale allo sviluppo industriale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per il 1998.

 

     Art. 11. (Interventi nei settori economici).

     1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, alla pari, azioni di nuova emissione della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa per il potenziamento ed il completamento delle strutture dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 4.000 milioni] [44].

     2. [Le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa] [45].

     3. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1998, di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.500 milioni per l'anno 2000, a carico del capitolo 1428 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [46].

     4. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni] [47].

     5. [Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [48].

     6. [L'amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 milioni, per interventi nelle zone di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828] [49].

     7. [Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione] [50].

     [8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale contributi in conto capitale in misura non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.] [51]

     [9. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità sono stabiliti con regolamento di esecuzione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.] [52]

     10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 7300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa, contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso quinquennale, per assicurare disponibilità finanziarie per l'attivazione di finanziamenti, anche con operazioni di locazione finanziaria, a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e di servizio.

     12. I prestiti attivabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal disposto di cui al comma 11 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria all'uopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

     13. La Giunta regionale definisce con apposite direttive la procedura e le modalità, ivi comprese quelle concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 11 e 12, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993. n. 385.

     14. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento effettuata ai sensi dei commi 11 e 12.

     15. Su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 13, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

     16. Per detti finanziamenti trova applicazione quanto previsto negli articoli 4 e 5 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36.

     17. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     18. [Al fine di promuovere l'espansione degli affari e degli scambi commerciali internazionali degli operatori economici del territorio regionale su scala mondiale, attraverso la fornitura di una ampia selezione di servizi di supporto alle predette attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di primo impianto, avvio e funzionamento di una Società per azioni, costituita da soggetti pubblici o privati nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, associata alla network con sede a New York dell'Associazione dei World Trade Centers (WTCA) ] [53].

     19. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa da sostenere, nonché di una dichiarazione attestante l'adesione della Società all'Associazione dei World Trade Centers (WTCA) di cui al medesimo comma 18. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione] [54].

     20. [Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 8202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998] [55].

     21. [L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è autorizzato a finanziare la costituzione e, per i primi tre anni, anche il funzionamento amministrativo, degli organismi privati di controllo dei prodotti agricoli ed alimentari recanti una denominazione protetta, istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 ed aventi sede nel territorio regionale] [56].

     22. [Nelle spese di funzionamento amministrativo di cui al comma 21 rientrano anche quelle relative all'effettuazione di studi ed alla predisposizione di documenti per il necessario adeguamento dei disciplinari.

     23. [Ai fini del comma 21, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ERSA un contributo straordinario di lire 500 milioni, in via anticipata ed in un'unica soluzione, ad avvenuta adozione, da parte dell'ERSA medesimo, di criteri e modalità di concessione del finanziamento ni cui al comma 21] [57].

     24. [Per le finalità previste dai commi 21 e 23 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [58].

     25. Per le finalità previste dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     26. [Le imprese artigiane risultate ammissibili ai finanziamenti a sostegno degli investimenti previsti dai Documenti unici di programmazione Obiettivo 2 e 5b di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non finanziate, possono accedere per gli stessi investimenti al credito agevolato di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, nonché all'articolo 142, comma 1, della legge regionale 5/1994, anche nei casi in cui gli investimenti stessi siano stati avviati a decorrere dall'1 gennaio 1994, anche se già conclusi. Le relative domande devono essere presentate agli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa ai sensi delle citate leggi regionali 28/1992 e 5/1994, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.] [59]

     27. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai privati operatori per le iniziative utilmente inserite nella graduatoria per l'anno 1997 e non finanziate.

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali alla «Promotur Spa», per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.

     30. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 29.

     31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata dell'atto deliberativo dell'ente con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     32. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8179 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali decennali all'Ente fiera di Udine, per le finalità previste dall'articolo 134, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e integrato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

     34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum all'Ente fiera di Trieste a sostegno degli oneri per la realizzazione della manifestazione relativa alle «Giornate dell'agricoltura, della pesca e della forestazione».

     36. Il contributo di cui al comma 35 è concesso sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 23/1997.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     38. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, ad integrazione del contributo già assegnato a fronte delle spese sostenute dal Centro regionale servizi per la piccola e media industria nell'anno 1997.

     39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso», di Pordenone un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 42, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi da parte della società medesima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con le opere e infrastrutture previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni [60].

     40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 39.

     41. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 150 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 450 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     43. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli- Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 450 milioni a sostegno delle spese sostenute per il funzionamento delle Commissioni per l'artigianato (CPA) e per la gestione informatica degli Albi provinciali delle imprese artigiane nell'anno 1996.] [61]

     44. [Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7948 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.] [62]

     45. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, relativi al periodo antecedente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992, continuano a far carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.] [63]

     46. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 10 quater, della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, sostenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla stipula della convenzione di cui al comma 5 dell'articolo 10 ter della legge regionale 6/1970, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 22/1992, fanno carico al capitolo 7946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.] [64]

     47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 720 milioni per completare il pagamento dell'indennità di maternità alle donne non occupate, in possesso dei requisiti previsti dal titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, che hanno presentato regolare domanda alle competenti sedi dell'INPS della Regione nel corso dell'anno 1997.

     48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 720 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     49. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno con sede in Udine, contributi pluriennali per una durata non superiore ai quindici anni, nella misura prevista dal comma 50, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per finanziare le opere per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio della zona industriale consortile, in conformità al programma di intervento già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 20 settembre 1996.

     50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3.066 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 9.198 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2012 a carico del capitolo 7412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 12. (Istituzione del Consorzio regionale di garanzia fidi per le imprese agricole. Disposizioni in materia di utenza dei motori agricoli. Disposizioni particolari in materia di eventi calamitosi).

     1. - 12. [65]

     13. [All'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, le parole: «ha facoltà di prestare garanzie fideiussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione di programmi, progetti ed interventi» sono abrogate] [66].

     14. - 16. [67]

     17. - 25. [68].

     26. [In relazione alle calamità naturali verificatesi nella primavera 1997, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992 n. 185, un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 27 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione delle quantità di prodotto conferito dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente] [69].

     27. [Ai fini del comma 26 le spese ammissibili sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalla calamità naturale e comunque nel limite massimo dell'80 per cento della media delle spese di gestione risultanti dagli ultimi tre bilanci delle cooperative precedenti al predetto evento] [70].

     28. [Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese ammissibili e le modalità di erogazione e liquidazione del contributo straordinario di cui al comma 26, nonché quelle per l'effettuazione dei controlli] [71].

     29. [Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [72].

     30. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 e da 26 a 29 decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

 

     Art. 13. (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani).

     1. [73].

     2. [74].

     3. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, come aggiunto dal comma 2, è emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Attuazione di programmi comunitari).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente ai fini di semplificazione, principi e procedure ivi previste, al Documento unico di programmazione (DOCUP) 1997-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate, per il periodo 1997-1999, dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, presentato alla Commissione europea l'8 agosto 1996 e dalla stessa adottato con modifiche con decisione n. C [97] 3744 del 18 dicembre 1997.

     2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

     a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);

     b) con le risorse appositamente assegnate dallo Stato;

     c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.

     3. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui al comma 2, presso la FRIULIA Spa, che assume la denominazione «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999». Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla FRIULIA Spa per la costituzione del fondo è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria; l'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

     5. Le modalità procedurali, i criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999, anche relativamente agli interventi di cui al comma 10, sono stabiliti da apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Ai fini del comma 3 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la FRIULIA Spa una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione.

     7. La convenzione di cui al comma 6, in particolare, stabilisce:

     a) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;

     b) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio finanziario e fisico nonché di rendicontazione;

     c) le modalità per l'espletamento dell'attività nonché del controllo degli interventi di cui all'Asse 1 - azione 1.2 «Servizi finanziari» che la società FRIULIA Spa, in quanto beneficiaria e soggetto attuatore dell'azione stessa, esercita attraverso i propri organi sociali.

     8. La Giunta regionale sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti per l'attuazione delle azioni, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

     9. I Direttori regionali preposti alle Direzioni competenti provvedono alla concessione dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla FRIULIA Spa relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative da ammettere al finanziamento.

     10. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui al comma 3 anche iniziative avviate a decorrere dall'8 agosto 1996, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e che, nel caso di beneficiari privati, non abbiano usufruito di altri interventi pubblici.

     11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo 1'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul DOCUP 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla decisione CE n. C[96] 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Tali iniziative sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per settore [75].

     12. In attuazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1997 n. 141, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma aggiuntivo regionale per un importo complessivo di lire 14.994 milioni da destinare, nell'ambito degli interventi finanziati dal FERS, prioritariamente alla integrazione delle disponibilità finanziarie di quelle azioni dove prevedibilmente risulta maggiore la domanda di intervento, con priorità per le iniziative rivolte alle imprese. La destinazione di tali risorse è decisa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari e ai rapporti esterni di concerto con l'Assessore all'industria. Tali risorse confluiscono, con distinta evidenza, nel fondo di cui al comma 3.

     13. Per quanto non disposto con i commi da 1 a 12 si fa rinvio agli articoli della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 9, 18, 19, 20, 21 e 23. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge 35/1995 non si intende riferito agli automezzi.

     14. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è abrogato.

     15. I termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 46/1993 sono stabiliti avuto riguardo ai termini finali di realizzazione dei programmi fissati dalla decisione di approvazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

     16. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 137.002.480.000 come di seguito specificato:

     a) a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 2.771 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.811 milioni per l'anno 1998 e di lire 960 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

     b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la spesa complessiva di lire 78.551.480.000, di cui a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS la spesa di lire 67.475.000.000 per l'anno 1998 a carico del capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 11.076.480.000, suddivisa in ragione di lire 7.234.560.000 per l'anno 1998 e di lire 3.841.920.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7740 del precitato stato di previsione;

     c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea la spesa complessiva di lire 55.680.000.000, di cui a valere sul FERS complessive lire 42.873.600.000, suddivise in ragione di lire 28.003.200.000 per l'anno 1998 e lire 14.870.400.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7741 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a valere sul FSE complessive lire 12.806.400.000, suddivise in ragione di lire 8.361.600.000 per l'anno 1998 e di lire 4.444.800.000 per l'anno 1999 a valere sul capitolo 7742 del precitato stato di previsione.

     17. Per le finalità previste dal comma 12, a titolo di programma aggiuntivo regionale degli interventi sostenuti dal FERS è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.994.000.000, suddivisa in ragione di lire 7.497.000.000 per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 7737 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

     18. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera b), sui capitoli 171 e 172 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE.

     19. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera c), sui capitoli 173 e 174 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE.

     20. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 16 e 17, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 10.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 30 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     21. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:

     a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/95, la spesa di lire 1.252.980.088 per l'anno 1998 a carico del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

     b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 901.888.068, suddivisa in ragione di lire 699.888.068 per l'anno 1998 e di lire 202 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;

     c) ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 159 milioni, suddivisa in ragione di lire 74 milioni per l'anno 1998 e di lire 85 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

     22. Corrispondentemente alle spese previste dal comma 21 alle lettere a) e b) sono previste entrate di pari importo sui capitoli 183 e 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti assegnate dalla Unione europea e rispettivamente dallo Stato.

     23. Lo stanziamento del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è ridotto di lire 71 milioni per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Corrispondentemente è ridotta di pari importo l'entrata prevista per l'anno 1999 sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

     24. Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa relativa al Documento unico di programmazione per l'obiettivo 5b di cui al Capo IV della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, al fine di conseguire il massimo livello di utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione del DOCUP 5b medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) ad anticipare sul piano finanziario del DOCUP 5b ulteriori risorse proprie nella misura di lire 28.930 milioni per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 35/1995, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) a riassegnare all'ERSA risorse finanziarie in misura corrispondente a quelle derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alla rendicontazione di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 36/1997, da utilizzare per le medesime finalità previste dal DOCUP 5b, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenuto conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.

     25. Per le finalità di cui al comma 24, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

     a) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FEOGA lire 12.497 milioni a carico del capitolo 7007 della spesa;

     b) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FERS lire 3.087 milioni a carico del capitolo 7008 della spesa;

     c) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FEOGA lire 6.019 milioni a carico del capitolo 7009 della spesa;

     d) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FERS lire 1.528 milioni a carico del capitolo 7010 della spesa;

     e) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FEOGA lire 5.404 milioni a carico del capitolo 7011 della spesa;

     f) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FERS lire 395 milioni a carico del capitolo 7012 della spesa.

     26. All'onere complessivo di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 derivante dal comma 25 si provvede per lire 27.000 milioni mediante revoca dell'autorizzazione di spesa di pari importo disposta con l'articolo 19, comma 4, della legge regionale 36/1997 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, e per lire 1.930 milioni nel quadro del bilancio, attraverso il minore ripristino di stanziamento sul capitolo medesimo, a titolo di utilizzo di avanzo vincolato, rispetto alle economie di spesa finalizzate accertate al 31 dicembre 1997 nella misura di lire 18.494.117.006 sul capitolo ad esso corrispondente del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997. Dette spese sono ripristinate nella misura complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 ai sensi del comma 28.

     27. Per le finalità di cui al comma 24, lettera b) è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.

     28. In relazione al disposto di cui al comma 26, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

     29. In relazione a quanto disposto con l'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 36/1997, nonché con il comma 24, lettera a), è previsto nell'anno 1999 il rimborso complessivo di lire 44.056 milioni, di cui lire 29.759 milioni da parte dello Stato, e lire 14.297 milioni da parte dell'Unione europea, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

     a) a titolo di cofinanziamento statale FEOGA lire 16.172 milioni sul capitolo 885 dell'entrata;

     b) a titolo di cofinanziamento statale FERS lire 13.587 milioni sul capitolo 886 dell'entrata;

     c) a titolo di cofinanziamento comunitario FEOGA lire 7.769 milioni sul capitolo 887 dell'entrata;

     d) a titolo di cofinanziamento comunitario FERS lire 6.528 milioni sul capitolo 888 dell'entrata.

     30. All'onere complessivo di lire 55.930 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 27 e 28 si provvede come segue:

     a) per lire 44.056 milioni con l'entrata di cui al comma 29;

     b) per lire 11.874 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte, in relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, per l'anno 1999, dalla legge regionale 35/1995 con l'articolo 33, commi 1, lettera a), e 4, lettera a), nella misura di lire 6.979 milioni a carico del capitolo 6998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e con l'articolo 33, commi 1, lettera b), e 4, lettera b), nella misura di lire 4.895 milioni a carico del capitolo 6999 del medesimo stato di previsione.

     31. In relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1999 dalla legge regionale 35/1995 rispettivamente con l'articolo 33, comma 8, lettere a) e b), relativamente ai fondi statali, nonché con l'articolo 33, comma 9, lettere a) e b), relativamente ai fondi comunitari, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, sono ridotte dei sotto specificati importi, in corrispondenza al minore accertamento delle corrispondenti entrate sui correlati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio, a fianco degli stessi indicati:

     a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa per lire 16.172 milioni (Fondi statali FEOGA);

     b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa per lire 13.587 milioni (Fondi statali FERS);

     c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa per lire 7.769 milioni (Fondi FEOGA);

     d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa per lire 6.528 milioni (Fondi FERS).

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il piano finanziario previsto dal DOCUP obiettivo 5b da utilizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per le medesime finalità previste dal DOCUP stesso, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.

     33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.324.516.904 a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, suddivise in ragione di lire 874.838.968 per l'anno 1998 e di lire 2.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante le riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 6 e rispettivamente 2, per lire 874.838.968 relative all'anno 1998 e per lire 1.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8960 del medesimo stato di previsione nonché per lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8656 del medesimo stato di previsione.

     34. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.

     35. I fondi regionali di cui al comma 34 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     37. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 951/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.

     38. I fondi regionali di cui al comma 37 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.

     39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del programma nazionale, agli interventi previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

     41. Per le finalità di cui al comma 40 la Giunta regionale approva con propria deliberazione il programma regionale annuale.

     42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.300 milioni al Comune di Trieste per gli interventi previsti nel progetto-programma comunitario URBAN approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C[97]3505 dell'8 dicembre 1997, denominato «Progetto Tergeste - Rivitalizzazione sociale ed economica dell'area sistema di Cittavecchia».

     44. La concessione e contestuale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione della relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, corredata della deliberazione comunale di adozione del progetto-programma approvato dalla Comunità Europea.

     45. Il Comune di Trieste, ai fini della rendicontazione della spesa deve presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

     46. E' facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere al Comune l'invio dei documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 45.

     47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1998 e lire 1.100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     48. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 47, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 1.100 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     49. [76].

 

     Art. 15. (Altri interventi intersettoriali).

     1. Ad avvenuta emanazione delle norme di attuazione relative al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione nella materia dei beni culturali ed artistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il Castello di Duino, con ogni sua pertinenza, per adibirlo a sede per lo svolgimento di attività culturali, scientifiche e turistiche, ovvero al fine di insediarvi istituzioni anche di carattere internazionale. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le connesse spese di adattamento e di arredamento funzionali alle predette attività.

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [77].

     3. [La Regione promuove la formazione di piani territoriali regionali particolareggiati, previsti dall'articolo 12 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, per la definizione degli interventi in situazioni di emergenza, per la pianificazione di dettaglio delle aree ad alta sensibilità monumentale, ambientale e paesaggistica, o ad alta densità di sviluppo] [78].

     4. [Le aree da assoggettare a pianificazione particolareggiata, ai sensi del comma 3, sono individuate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale] [79].

     5. [80].

     6. [81].

     7. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Torviscosa per la realizzazione ed il completamento del sottopasso ferroviario] [82].

     8. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997] [83].

     9. [Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [84].

     10. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Parrocchia S. Maria Maggiore di Cordenons per interventi di consolidamento e di restauro del campanile della chiesa parrocchiale] [85].

     11. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997] [86].

     12. [Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [87].

     13. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comeglians un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per l'acquisizione dell'area ex segheria in località «Margò» in Comune di Comeglians, già sede di attività produttive, e per l'utilizzazione della stessa nel quadro di un progetto diretto allo sviluppo sociale ed economico] [88].

     14. [Il finanziamento di cui al comma 13 è concesso ed erogato, anche in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna corredata del progetto di massima di utilizzo dell'area e della relativa documentazione giustificativa di spesa. La rendicontazione del finanziamento è resa nelle forme previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23/1997] [89].

     15. [Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [90].

     16. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti al Comune di Pordenone per il recupero dell’antico palazzo ex Crimini da adibire a sede degli uffici comunali, per la realizzazione di nuovi uffici comunali antistanti l’attuale sede comunale e per il recupero di altro immobile già di proprietà comunale da adibire a ulteriore sede di uffici comunali]. [91].

     17. [Per le finalità del comma 16 è autorizzato, a partire dal 1998, un limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui. Lo stanziamento di lire 3.000 milioni corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1998, 1999 e 2000 fanno carico al capitolo 3412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio 1998. Le annualità dal 2001 al 2007 fanno carico al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni medesimi] [92].

     18. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per i lavori di restauro e consolidamento dell'edificio della Chiesa Metropolitana di Udine] [93].

     19. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione] [94].

     20. [Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [95].

     21. [96]

     22. [97]

     23. [98]

     24. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ed erogati ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, al Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i comuni della Bassa friulana di San Giorgio di Nogaro, e non utilizzati per gli interventi già ammessi a contributo, per interventi tesi al completamento dello smaltimento del materiale non avente più le caratteristiche del residuo riutilizzabile] [99].

     25. [La domanda per la conferma dei contributi di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'Ambiente corredata da una relazione tecnica e da un preventivo di spesa, nonché da un prospetto dei contributi erogati e delle quote per le quali si chiede l'autorizzazione a modificare la destinazione] [100].

 

     Art. 16. (Interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di progetti di ricerca scientifica nonché di iniziative di diffusione e divulgazione di conoscenze scientifiche di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, realizzati dalle Università degli studi della Regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia anche in regime di convenzione o in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile [101].

     2. Con apposite direttive, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, sentita la Commissione di cui al comma 3, vengono fissati: gli indirizzi per la suddivisione per grandi aree scientifico - disciplinari delle risorse finanziarie stanziate; i requisiti della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di finanziamento; i criteri di istruttoria e selezione dei progetti; i criteri di determinazione delle spese ammissibili a contributo; nonché i criteri di valutazione ex post degli interventi approvati e finanziati.

     3. Ai fini dell’istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l’Amministrazione regionale si avvale dell’operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’istruzione e cultura [102].

     3 bis. La Commissione, presieduta dall’Assessore all’istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:

     a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;

     b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell’ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. E’ comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     5. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 214 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998 in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     6. Per lo sviluppo ed il consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e tecnologica nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), avente ad oggetto il potenziamento del sistema universitario regionale, la connessione con la rete nazionale della ricerca, l'individuazione di interventi infrastrutturali, di ricerca, formazione, trasferimento e diffusione nel campo della ricerca applicata e tecnologica compatibili con le linee europee e nazionali del settore. Obiettivi primari degli interventi individuati nel protocollo sono:

     a) il sostegno della competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro capacità tecnologiche;

     b) la creazione di nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;

     c) l'attrazione di Centri di ricerca e di imprese altamente innovative;

     d) la fertilizzazione incrociata tra il sistema industriale regionale e i Centri di ricerca presenti;

     e) la qualificazione della Regione quale luogo di eccellenza internazionale per la ricerca e l'alta formazione in alcuni specifici settori.

     7. A seguito del protocollo d'intesa viene definito un accordo di programma tra Regione, MURST e le altri parti interessate. In tale ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la cessione, a titolo da stabilire nell'accordo di programma, ad istituti ed enti scientifici nazionali, sulla base dei loro impegni e della loro capacità di utilizzare la macchina di luce di sincrotrone per ricerche di carattere innovativo, delle azioni della «Sincrotrone Trieste Società Consortile per azioni» di Trieste e dei diritti sui conferimenti effettuati a titolo di futuro aumento di capitale acquisiti dalla FRIULIA Spa con il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le necessarie modifiche alla convenzione prevista dall'articolo 3 della predetta legge regionale 24/1988 ed emanando le opportune direttive.

     8. L'autorizzazione di cui al comma 6 ed il protocollo di cui al comma 7 sono soggetti al parere preventivo della competente Commissione consiliare.

     9. E' abrogata a decorrere dal 1998 l'autorizzazione al conferimento della somma di lire 1.500 milioni annui prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. Corrispondentemente è revocata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, e posta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     10. Successivamente alla cessione delle azioni di cui al comma 7, il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 24/1988 è posto in liquidazione. Con decreto dell'Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono emanate disposizioni per la cessazione del fondo e per il riversamento delle somme ad esso relativo all'Amministrazione regionale.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla «Sincrotrone Trieste società consortile per azioni» un contributo annuo costante, di lire 7.500 milioni complessivi, per un periodo di cinque anni, a riduzione dei residui oneri in linea capitale dei mutui stipulati per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone, ed assistiti dai contributi pluriennali concessi ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 1/1993. Il contributo è commisurato sulla base della media annua dell'ammontare del debito residuo in linea capitale, e comunque in misura non superiore a lire 1.500 milioni annui [103].

     12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio.

     13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     14. Nell'ambito delle previsioni e delle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, e ai fini dell'accordo di programma ivi previsto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per promuovere l'istituzione nella provincia di Gorizia di una scuola post-universitaria per attività di ricerca, studio e monitoraggio finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio geologico e ambientale.

     15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5103 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     16. [104].

     17. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento risulta pertanto determinato, in relazione alle precedenti autorizzazioni di spesa, in lire 4.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 per le medesime finalità. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma, della legge regionale 10/1982 il capitolo 5130 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     18. [105].

     19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio annuale per il 1998. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma della legge regionale 10/1982, il capitolo 5348 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     [20. Al fine di consentire il completamento funzionale di opere di edilizia scolastica di indifferibile necessità e urgenza, già parzialmente finanziate ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti straordinari, previsti dalle disposizioni testé richiamate, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 20, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 21.] [106]

     [21. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 48/1976, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 37/1984, e modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 29/1996, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.] [107]

     22. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo a sostegno del Nuovo teatro comunale «Giovanni da Udine» per le spese di funzionamento e l'attività teatrale.

     23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5337 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     24. Ad integrazione dell'intervento di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di lire 900 milioni per l'anno 1998 a sostegno delle spese per l'avvio della programmazione artistica del Nuovo teatro comunale «Giovanni da Udine».

     25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     26. Per concorrere alla programmazione artistica del Nuovo teatro comunale «Giovanni da Udine» l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al «Centro servizi e spettacoli» di Udine un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1998, quale concorso nelle spese sostenute dal Centro nell'ambito della stagione di prosa 1997/1998 anche per la realizzazione degli spettacoli prodotti da compagnie provenienti da Paesi esteri [108].

     27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     28. In occasione della ripresa dell'attività lirico - concertistica nella sede rinnovata del Teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente un contributo straordinario di lire 1.100 milioni, a sostegno delle spese per il riavvio della programmazione artistica.

     29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     30. I contributi di cui ai commi 24, 26 e 28 sono concessi e contestualmente erogati in un'unica soluzione sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa della programmazione artistica e di un quadro riassuntivo in cui siano evidenziate le spese sostenute e da sostenere.

     31. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 25 e 28, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 2.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 219 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'istituto IRFAI per la promozione di attività di studio in materia economico-finanziaria con particolare riferimento agli effetti dell'introduzione dell'Euro sui mercati finanziari e sulla gestione dei fondi immobiliari.

     33. [109].

     34. [110].

     35. Ad integrazione dell'intervento previsto dall'articolo 96 commi 18 e 19 della legge regionale 28 aprile 1994 n. 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo pluriennale per una durata non superiore a 10 anni a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che l'Arcidiocesi stipula per finanziare il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti tecnologici.

     36. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il trenta giugno, corredata del provvedimento con cui l'Arcidiocesi dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 130 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 390 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'acquisizione ed il riattamento di un immobile da destinare al completamento del museo archeologico comunale.

     39. Per la concessione della sovvenzione di cui al comma 38, si applicano le modalità indicate all'articolo 39, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

     40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese straordinarie per l'anno 1998 a sostegno di iniziative commemorative nella Regione del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, mediante concessione di un contributo ad associazioni rappresentative a livello nazionale che celebrino la ricorrenza con un programma d'interventi che risponda ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa del programma d'interventi e dal relativo preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.

     43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     44. [111].

     45. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 29/1996, come sostituito dal comma 44, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma, della legge regionale 10/l982, il capitolo 5363 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     46. Alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a valere sulle assegnazioni statali in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, si provvede previa presentazione da parte dei beneficiari di una dichiarazione di accettazione del finanziamento fissato dal programma approvato dalla Giunta regionale.

     47. [L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni volte a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado e anche al primo e secondo anno, qualora gli istituti scolastici frequentati non abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 16 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004). L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 350 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 400 euro] [112].

     47 bis. [L'Amministrazione regionale eroga, altresì, assegni di studio per il trasporto scolastico e l'acquisto dei libri di testo non forniti in comodato, a favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado presso istituti che abbiano attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004. L'importo degli assegni di studio è determinato forfetariamente in 150 euro per studente; qualora la distanza della residenza dello studente dall'istituto frequentato superi i venti chilometri, l'importo suddetto è fissato in 200 euro] [113].

     47 ter. [Gli assegni di studio concessi ai sensi del comma 47 non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio)] [114].

     47 quater. [Gli assegni di studio di cui ai commi 47 e 47 bis sono erogati a fronte di costi diretti effettivamente sostenuti dal nucleo familiare per il trasporto scolastico e l'acquisto di libri di testo. Le Amministrazioni provinciali verificano la corretta imputazione dei costi ed esercitano le attività di controllo previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)] [115].

     47 quinquies. [Nell'ambito degli interventi di diritto allo studio, i soggetti istituzionali preposti possono assicurare altresì servizi di trasporto scolastico per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche con la partecipazione economica degli utenti [116].

     48. [Gli assegni sono erogati dall'Amministrazione provinciale del territorio di residenza degli studenti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti indicati ai commi 47 e 47 bis, nella misura ivi stabilita, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei stessi, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE). A decorrere dall'anno 2017 gli assegni sono erogati dalla Regione con riferimento agli assegni riferiti all'anno scolastico 2016-2017 [117].

     48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

b) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48 [118].

     48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c) [119].

     48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità [120].

     48 quinquies. [Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione. Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018] [121].

     49. [122].

     50. [Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [123].

     51. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a favore dell'Università degli studi di Udine e per l'attuazione del proprio piano edilizio è autorizzato il limite di impegno quindecennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     52. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con contributi iniziative sportive di rilievo nazionale ed internazionale, o di particolare interesse sociale ed educativo promosse da organismi pubblici e privati [124].]

     53. [I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono determinati preventivamente ai sensi della legge regionale 29/1992 [125].]

     54. [Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 [126].]

     55. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 1.500 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita all'anno successivo sul capitolo corrispondente al capitolo 4847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è ulteriormente trasferita al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Comune di Spilimbergo per la realizzazione del nuovo laboratorio per le esercitazioni di «Terrazzo» della Scuola Mosaicisti del Friuli [127].

     57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     58. Per le finalità indicate dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato a favore dell'Associazione «Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone», con sede in Pordenone, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1998.

     59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     60. [La Regione Friuli-Venezia Giulia nell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, riconosce il ruolo svolto dalle Associazioni, che operano nel settore della danza folclorica e ne sostiene le iniziative e le attività mediante concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali [128].]

     61. [I contributi previsti dal comma 60 possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio della attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, per la partecipazione a manifestazioni di danza folclorica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folclorica della Regione [129].]

     62. [La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 60 è presentata al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di una relazione illustrativa del programma di attività e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 1998 la domanda deve essere presentata entro un mese dalla pubblicazione della presente legge. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell'ambito delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale. I beneficiari ne rendicontano l'utilizzo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, secondo le modalità indicate all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 [130]].

     63. [Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5368 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio [131].]

     64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo a favore di associazioni, costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e che non perseguano finalità di lucro, per lo svolgimento di attività di promozione e divulgazione nel campo artistico, culturale, formativo artigianale e sociale, con particolare riguardo alla creazione di rapporti e collegamenti con istituzioni e realtà operanti nel Centro Europa, nei paesi dell'Est e del bacino del Mediterraneo.

     65. Le Associazioni beneficiarie possono utilizzare il contributo per le proprie esigenze di gestione per una quota non superiore al trenta per cento.

     66. Il contributo è concesso sulla base di apposita domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma annuale di attività e, in prima istanza, dello Statuto dell'Ente.

     67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'associazione «Comunità del Melograno» da destinare all'acquisto del terreno dell'attuale sede in comune di Reana del Roiale.

     69. La sovvenzione straordinaria è destinata anche per la sistemazione dei prefabbricati, che costituiscono la struttura per il funzionamento dell'associazione e l'accoglimento dei disabili.

     70. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 68, il legale rappresentante dell'associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     71. Per le finalità previste dai commi 68 e 69 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 17. (Interventi nei settori delle attività cinematografiche, teatrali e sportive).

     1. [132].

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5334 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     3. [133].

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per il 1998.

     5. [134].

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5333 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     7. [135].

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5335 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     9. [136].

     10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5336 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     11. [137].

     12. Le autorizzazioni di spesa già disposte a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono rideterminate per le finalità del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997 come modificato dal comma 11.

     13. [138].

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5345 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     15. [139].

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5346 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     17. [140].

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5347 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     19. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.

     20. L'intervento di cui al comma 19 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A della stagione agonistica 1998-1999.

     21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali in favore della Zdruzenje slovenskih sportnih drustev v Italiji - Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia - per il conseguimento delle finalità istituzionali e per le spese di funzionamento di predetta Unione, riconoscendone la primaria funzione di promozione delle attività sportive della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia.

     23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 6046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6046 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

 

     Art. 18. (Interventi per il sostegno delle iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena. Modifiche della legge regionale 46/1991).

     1. [141].

     2. [142].

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 581 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 48 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 436 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 871 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 146 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 146 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 194 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5428 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 291 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5429 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 97 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 97 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 97 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 871 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     16. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 97 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     17. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 242 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     18. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b ter), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 145 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     19. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 291 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     20. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.162 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     21. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997 e integrato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 387 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     22. Per le finalità previste dall'articolo 2 quater, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 1.451 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     23. Le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo trovano copertura nell'entrata prevista sul capitolo 336 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 in corrispondenza dell'assegnazione statale di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 disposta per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, con legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria per l'anno 1998).

 

     Art. 19. (Altre norme finanziarie).

     1. [Nell'ambito delle iniziative per il Giubileo dell'anno 2000, in vista dell'afflusso nella Regione dei pellegrini provenienti dall'Est europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma regionale di teleinformazione e teleprenotazione turistica, ed a curarne la realizzazione, anche avvalendosi dell'Azienda regionale della promozione turistica, e sostenendo altresì gli oneri relativi alla gestione dei centri informativi dislocati sul territorio] [143].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l'anno 1998] [144].

     3. [In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1998] [145].

     4. [Per le finalità previste dal comma 3 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi] [146].

     5. [Nel caso in cui non si addivenga alla stipula della convenzione di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare direttamente alle imprese interessate, a cadenza trimestrale, il costo dei pedaggi relativo ai tratti autostradali liberalizzati, sulla base di idonea documentazione attestante i pagamenti dei medesimi. Le relative domande sono presentate alla Direzione regionale della Viabilità e dei Trasporti] [147].

     6. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli eventuali residui oneri relativi all'anno 1997 derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10] [148].

     7. [Per le finalità previste dai commi 3 e 6 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [149].

     8. [150].

     9. [151].

     9 bis. [152].

     10. [Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, che ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio] [153].

     11. [Il Consiglio regionale intraprende iniziative volte alla diffusione dei temi riguardanti la difesa ed il rafforzamento della specialità del Friuli-Venezia Giulia. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [154].

     12. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione nel corso dell'anno di iniziative specifiche proposte da parte di enti, istituti e organismi pubblici, nonchè associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonchè per l'organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo. Il Comitato di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 1/2007 valuta le iniziative proposte, a decorrere dall'anno 2012, sulla base del grado d'interesse regionale, attribuendo un punteggio che esprime la qualità tecnica avvalendosi dei seguenti indicatori: la promozione e diffusione nei mass media dell'iniziativa, la notorietà e capacità progettuale del soggetto proponente. E' data priorità alle iniziative in forma di evento culturale di carattere straordinario e non ripetitivo che si concludono nell'anno di presentazione della domanda. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. All'attuazione degli interventi, che sono individuati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse le spese direttamente riferite all'iniziativa e pertinenti, a esclusione delle spese generali e di funzionamento, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati, arredi, attrezzature e macchinari, delle spese per oneri finanziari, ammende, penali e interessi. Il contributo massimo è fissato in 20.000 euro con il soggetto proponente l'iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all'iniziativa proposta, già sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione] [155].

     12 bis. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui al comma 12. Per ciascun esercizio finanziario il soggetto richiedente può presentare domanda di contributo per una sola iniziativa; nel caso in cui il soggetto presenti per lo stesso esercizio finanziario più domande di contributo, è ritenuta ammissibile la domanda recante la richiesta dell'importo contributivo minore. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 12 i soggetti che nell'anno di riferimento già beneficiano di contributi nel settore culturale e delle lingue minoritarie] [156].

     13. [Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 421 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti] [157].

     14. [Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, i finanziamenti ivi previsti si intendono estesi anche alle spese per il funzionamento degli sportelli gestiti dalle associazioni sindacali interregionali per l'assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri. Al comma 1 del citato articolo 5 sono abrogate le parole «, limitatamente al triennio 1996-1998,» ] [158].

     15. [Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11/1996, come integrato e modificato dal comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1998 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 742 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [159].

     16. [Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998] [160].

     17. [In relazione al disposto di cui al comma 16 è corrispondentemente previsto per l'anno 1998 il recupero, di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati] [161].

 

     Art. 20. (Norme contabili).

     1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia regionale per la contrattazione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale sostiene le spese necessarie per la corresponsione ai membri della delegazione di esperti preposta alla stipula dei contratti collettivi del personale regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, di un compenso forfettario per le prestazioni rese comprensivo delle eventuali spese sostenute, la cui misura è determinata con delibera della Giunta regionale.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 579 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, cessano di avere effetto le disposizioni finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29, ed al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31/1997.

     4. [162].

     5. Al fine di contenere gli oneri dei mutui contratti dalla «Promotur» Spa ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, dell'articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 e dell'articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale può autorizzare la «Promotur», medesima ad estinguere anticipatamente i suddetti mutui mediante contrazione di nuovi mutui di importo corrispondente al capitale residuo dei mutui anticipatamente estinti e di durata pari al residuo periodo di ammortamento originariamente previsto per gli stessi.

     6. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 4/1991, dell'articolo 40 della legge regionale 47/1991 e dell'articolo 92 della legge regionale 4/1992, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 30/1992, sono confermati a fronte dei nuovi mutui contratti ai sensi del comma 4, con le riduzioni derivanti dall'applicazione delle migliori condizioni degli stessi.

     7. L'autorizzazione di cui al comma 5 è disposta in base ad apposita domanda della «Promotur» Spa corredata, per ciascun mutuo, delle lettere di adesione della banca e di un prospetto analitico di raffronto tra i costi originari, ivi compresi quelli relativi agli oneri di estinzione anticipata. e quelli derivanti dai nuovi mutui.

     8. I nuovi mutui contratti ai sensi dei commi 5 e 6 possono essere garantiti dall'Amministrazione regionale per capitale, interessi ed oneri accessori, con le modalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, con l'eventuale onere a carico del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     9. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie realizzate ai sensi del comma 6, per la sottoscrizione di azioni della «Promotur» Spa di nuova emissione] [163].

     10. Le residue disponibilità di lire 300 milioni, a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, possono essere erogate, anche in prima utilizzazione, ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

     11. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti le modalità di somministrazione e di rendicontazione dei finanziamenti regionali per opere pubbliche e di interesse pubblico, sono estese ai finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e si applicano anche nel caso in cui sia stata già erogata una parte dei finanziamenti concessi.

     12. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42.

     13. [164].

     14. Le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 29 della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 13, si applicano anche agli interventi previsti ai sensi delle leggi regionali 31 agosto 1982, n. 73, 11 giugno 1983, n. 49, 1 giugno 1987, n. 15, e 11 dicembre 1989, n. 31, nonché agli interventi effettuati dalle Amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse trasferite, in materia di attività culturali, ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     15. [165].

     16. La modifica di cui al comma 15 si applica anche a quanto previsto dall'articolo 164 della legge regionale 5/1994.

     17. [166].

     18. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 41/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1998, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

     19. Nell'ambito delle attività di protezione civile previste dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 devono essere individuati programmi che abbiano prioritarie caratteristiche di difesa ambientale, da definire d'intesa con la Direzione dell'ambiente, per complessivi 3.000 milioni di lire.

     20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a proprio carico ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo di spesa obbligatoria 8815 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riversare allo Stato le quote dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute ai sensi degli articoli 26 e 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 147 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 790 miliardi, suddivisi in ragione di lire 310 miliardi per l'anno 1998, di lire 241 miliardi per l'anno 1999 e di lire 239 miliardi per l'anno 2000, a carico del capitolo 8818 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.

     22. All'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al comma 2 le parole «limite 18» devono intendersi «limite 20».

     23. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 2.000 milioni iscritto sul capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e gli accantonamenti a fondo globale di lire 1.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 720 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) nonché di lire 2.400 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 664 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) del medesimo stato di previsione, non utilizzati al 31 dicembre 1997, non sono trasferiti all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

     24. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 1, 101, 102, 150, 152, 156, 180, 300, 551, 552, 553, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 e 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     25. I capitoli 821, 2020, 4860, 4923, 5052, 5900, 5919, 5927 e 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono eliminati dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     26. Il capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, relativo agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, è trasferito dalla rubrica n. 27 alla rubrica n. 22 e assume il numero 4549.

 

     Art. 21. (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale).

     1. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, i canoni da applicare nei rapporti di concessione e di locazione relativa ad immobili di proprietà regionale sono disciplinati dai commi da 2 a 5.

     2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza [167].

     3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:

     a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;

     b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente [168].

     4. A tutti i rapporti di concessione e locazione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 viene applicato il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.

     5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 [169].

     6. [170].

     7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

     8. [171].

     9. I concessionari di cui all'articolo 1 della legge regionale 69/1975, come sostituito dal comma 8, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita per gli alloggi con funzioni di servizio di cui al comma 2.

     10. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 69/1975.

     11. [172].

     12. [173].

     13. [174].

     14. [175].

 

     Artt. 22. - 31. [176]

     (Omissis).

 

     Art. 32. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1998, fermo restando quanto disposto dai seguenti articoli:

     a) articolo 6, comma 12;

     b) articolo 9, comma 8;

     c) articolo 14, commi 20 e 48;

     d) articolo 16, commi 5, 31 e 55;

     e) articolo 20, comma 23.

 

 

Allegato A

(articolo 1, comma 6, lettera a) [177]

 

Funzioni e servizi da svolgere in modo coordinato e continuativo mediante

convenzioni:

     a) Servizio di Ragioneria

     b) Servizio gestione tributi locali

     c) Servizio gestione personale

     d) Ufficio tecnico

     e) Polizia comunale

     f) Trasporto scolastico


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[3] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[6] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[8] Il Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[9] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11, dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11, modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, sostituito dall'art. 13, comma 13, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento."

[14] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e abrogato dall'art. 13, comma 13, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma sostituito dalla L.R. 26 aprile 1999, n. 9 e abrogato dall'art. 13, comma 13, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[19] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[20] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[21] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[22] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[25] Integra l'art. 4 bis della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.

[26] Aggiunge l'art. 13 bis alla L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.

[27] Modifica il primo comma, art. 1, della L.R. 13 maggio 1975, n. 22.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 novembre 1998, n. 14.

[29] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 novembre 1998, n. 14.

[30] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[31] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[32] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 35, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, comma 18, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[33] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 35, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, comma 18, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[34] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[35] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[36] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[37] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[38] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[39] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[40] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[41] Il periodo di tre anni di cui al presente comma è portato ad anni quattro dall'art. 4, comma 5 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18. Per una proroga del presente termine vedi l’art. 4 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23, l’art. 4 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19 e l’art. 29 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13.

[42] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[43] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[44] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[45] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[46] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[47] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[48] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[49] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[50] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[51] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[52] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[53] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[54] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[55] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[56] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[57] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[58] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[59] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[60] Comma così modificato dall'art. 113 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[61] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[62] Comma così rettificato dall'avviso pubblicato sul B.U. 22 aprile 1998, n. 16 ed abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[63] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[64] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[65] Commi abrogati dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[66] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.

[67] Commi abrogati dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[68] Commi abrogati dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[69] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[70] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[71] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[72] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[73] Modifica l'art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[74] Modifica l'art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[75] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 6 luglio 1998, n. 11.

[76] Aggiunge l'art. 13 ter alla L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.

[77] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[78] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[79] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[80] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[81] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[82] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[83] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[84] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[85] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[86] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[87] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[88] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[89] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[90] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[91] Comma modificato dall'art. 1, comma 34, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4, sostituito dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[92] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[93] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[94] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[95] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[96] Comma abrogato dall'art. 1, comma 41, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[97] Comma abrogato dall'art. 1, comma 41, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[98] Comma abrogato dall'art. 1, comma 41, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[99] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[100] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[101] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[102] L’originario comma 3 è così sostituito dagli attuali commi 3, 3 bis e 3 ter per effetto dell’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[103] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 novembre 1998, n. 14.

[104] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 2 luglio 1969, n. 11.

[105] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[106] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[107] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[108] Comma così modificato dall'art. 125 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[109] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[110] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[111] Sostituisce il comma 1, art. 40, della L.R. 8 agosto 1996, n. 29.

[112] Comma sostituito, da ultimo, dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[113] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, già sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, ulteriormente sostituito dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[114] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[115] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, con la decorrenza ivi prevista e abrogato dall'art. 7 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[116] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, con la decorrenza ivi prevista.

[117] Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, dall’art. 3 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20, sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, sostituito dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[118] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista, modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così sostituito dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[119] Comma inserito dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[120] Comma inserito dall'art. 314 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[121] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7, sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, modificato dall'art. 19 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24, ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[122] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 luglio 1999, n. 22.

[123] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[124] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[125] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[126] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[127] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[128] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[129] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[130] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 e abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[131] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[132] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[133] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[134] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[135] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[136] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[137] Sostituisce i commi 4 e 5, art. 14, della L.R. 8 aprile 1995, n. 10.

[138] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[139] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[140] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[141] Modifica l'art. 2 bis della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[142] Modifica l'art. 2 bis della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[143] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[144] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[145] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[146] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[147] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[148] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[149] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[150] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[151] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[152] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 ed abrogato dall'art. 26 della L.R. 8 maggio 2000, n. 11.

[153] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[154] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[155] Comma già sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, modificato dall’art. 5 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12, sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[156] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[157] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[158] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[159] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[160] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[161] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[162] Sostituisce il comma 1, art. 44, della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[163] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[164] Sostituisce il quinto comma, art. 29, della L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

[165] Modifica il comma 2, art. 130, della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[166] Comma abrogato dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificava il comma 4, art. 2, della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[167] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[168] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[169] Comma già modificato dall'art. 65 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 5 luglio 1999, n. 19.

[170] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 14 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[171] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 11 novembre 1975, n. 69.

[172] Modifica il comma 2, art. 3, della L.R. 14 agosto 1987, n. 21.

[173] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 4 della L.R. 17 giugno 1993, n. 44.

[174] Modifica l'art. 3 della L.R. 14 agosto 1987, n. 21.

[175] Modifica l'art. 3 della L.R. 14 agosto 1987, n. 21.

[176] I commi 30 e 31 dell'art. 23 sono stati abrogati dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[177] Così rettificato dall'avviso pubblicato sul B.U. 22 aprile 1998, n. 16.