§ 3.2.14 - L.R. 7 agosto 1989, n. 16.
Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 economia montana
Data:07/08/1989
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di perseguire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l'Amministrazione regionale si avvale - previa [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole
Art. 4.      1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f)
Art. 5.      1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è sostituito con il seguente
Art. 6.      1. Al fine di sviluppare da parte di imprese boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani assestamentali forestali prescritti dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di consentire [...]
Art. 7.      1. Alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 è aggiunto il seguente articolo 2 bis
Art. 8.      1. Alla rubrica del Capo III, Titolo II, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le parole
Art. 9.      1. All'articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 10.      1. Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 9 ha decorrenza dall'1 gennaio 1990
Art. 11.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l'articolo 5, fanno carico al capitolo [...]
Art. 12.      1. Per finalità previste dall'articolo 2 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come introdotto con l'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa [...]


§ 3.2.14 - L.R. 7 agosto 1989, n. 16.

Integrazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1987, n. 35 e 31 ottobre 1987, n. 36, sullo sviluppo della montagna, nonché integrazione alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 sul decentramento.

(B.U. 8 agosto 1989, n. 84).

 

Art. 1.

     1. Allo scopo di perseguire il coordinamento e l'integrazione delle iniziative di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l'Amministrazione regionale si avvale - previa stipula di apposita convenzione - anche dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, per ottenere pareri in ordine alle singole iniziative anzidette ed una valutazione di ordine economico del loro inserimento nel territorio.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Al fine di sviluppare da parte di imprese boschive locali la ripresa legnosa prevista dai Piani assestamentali forestali prescritti dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di consentire l'immissione sul mercato di maggiori volumi, all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna viene demandato il compito di sviluppare i processi di produzione e di utilizzazione del legno anche nelle sue fasi di trasformazione.

 

     Art. 7.

     1. Alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. Alla rubrica del Capo III, Titolo II, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 40 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Il trasferimento di funzioni disposto dall'articolo 9 ha decorrenza dall'1 gennaio 1990.

 

     Art. 11.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l'articolo 5, fanno carico al capitolo 7277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. La denominazione del precitato capitolo 7277 viene sostituita dalla seguente «Contributi in conto capitale all'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.» per l'acquisizione e la realizzazione degli immobili e l'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei «Centri di innovazione».

     2. Per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, comma sostituito con l'articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per l'anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7254 [2.1.163.2.10.28] con la denominazione «Contributi all'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.» per le spese di gestione dei «Centri di innovazione»» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.350 milioni, suddiviso in ragione di lire 650 milioni per l'anno 1989, e lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     4. Al predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione predetto: per lire 650 milioni per l'anno 1989, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1988 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 15 del 16 febbraio 1989.

     5. Sul precitato capitolo 7254 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 650 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7277 dello stato di previsione più volte citato.

 

     Art. 12.

     1. Per finalità previste dall'articolo 2 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come introdotto con l'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7354 [2.1.243.5.10.28] con la denominazione «Contributi «una tantum» alle imprese che realizzano le iniziative produttive promosse dai «Centri di innovazione» per l'acquisizione di brevetti e dei diritti di utilizzazione per le innovazioni di processo e di prodotto, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature e per le spese di gestione, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

     3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

     4. Sul precitato capitolo 7354 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal predetto capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989.

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78. Modificava il comma 2, art. 8 della L.R. 31 ottobre 1987, n. 35.