§ 3.11.18 - Legge Regionale 31 ottobre 1987, n. 36.
Agenzia per lo sviluppo economico della montagna.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:31/10/1987
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, una Società per azioni, denominata «Agenzia per lo sviluppo economico [...]
Art. 2.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di specifici programmi di investimento dell'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna», aventi ad oggetto la [...]
Art. 2 bis.      1. Al fine di sostenere le iniziative produttive promosse dai «Centri di innovazione» di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese che [...]
Art. 3.      1. Per le finalità previste dal precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.», [...]
Art. 4.      1. Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per [...]
Art. 5.      1. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dagli articoli 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato [...]


§ 3.11.18 - Legge Regionale 31 ottobre 1987, n. 36. [1]

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna.

(B.U. 31 ottobre 1987, n. 132).

 

CAPO I

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, una Società per azioni, denominata «Agenzia per lo sviluppo economico della montagna», avente lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani.

     2. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna» potrà:

     a) svolgere attività di ricerca e progettazione per lo sviluppo di nuove iniziative, con specifico riferimento a quelle di natura intersettoriale, nonché per la promozione dell'imprenditorialità locale e l'attrazione di imprenditorialità esterna;

     b) promuovere o curare direttamente l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di qualificazione degli imprenditori e del personale direttivo delle imprese presenti nei territori montani;

     c) prestare servizi di assistenza tecnica e consulenza organizzativa e gestionale a favore di imprese che si insediano nei territori montani;

     d) assumere partecipazioni in imprese insediate o che si insediano nei territori montani aventi caratteristiche strategiche rispetto agli obiettivi della presente legge;

     e) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie parziali ad istituti ed aziende di credito, a fronte di operazioni di finanziamento a medio termine al fine di consentire il tempestivo avvio di iniziative imprenditoriali e ciò sino alla maturazione delle condizioni necessarie alla operatività delle garanzie correnti, nonché a fronte di operazioni di finanziamento finalizzate al consolidamento finanziario di imprese situate nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 [2];

     f) prestare direttamente o indirettamente, in via eccezionale ed a tempo determinato, garanzie ad istituti e aziende di credito a fronte di operazioni di finanziamento attivate da Comuni e destinate alle coperture finanziarie connesse alle procedure espropriative o di acquisizione di terreni a destinazione produttiva secondo le indicazioni dello strumento urbanistico comunale [3];

     g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonché alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive [4];

     h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi [5];

     i) partecipare quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi [6].

     i bis) operare anche all'esterno del territorio di cui al comma 1 in funzione di progetti comunitari nazionali e regionali che abbiano relazioni o ricadute sull'area montana regionale [7].

     i ter) stipulare accordi di programma con la Regione e con le Comunità montane per l’attuazione di programmi di interventi per la promozione dell’avvio di nuove iniziative economiche e per favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali dei territori montani [8];

     i quater) assumere partecipazioni in società per lo sviluppo del settore agroalimentare [9].

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla condizione che la Regione assuma e conservi nella costituenda Società una posizione maggioritaria e che la stessa sia aperta alla partecipazione degli enti pubblici, associazioni e privati che ne abbiano interesse ma in modo tale che la loro partecipazione non abbia mai a superare complessivamente la misura del 49 per cento del capitale sociale.

     4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarle regionali. Tale limite può essere superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a sviluppare specifici settori produttivi [10].

     4 bis. L’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA modifica il proprio statuto sociale in modo da prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione di componenti espressi dalle Comunità montane [11].

 

     Art. 2.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di specifici programmi di investimento dell'«Agenzia per lo sviluppo economico della montagna», aventi ad oggetto la costituzione e lo sviluppo operativo di «Centri di innovazione» per la promozione di nuovi insediamenti produttivi ad alto contenuto tecnologico o innovativo.

     2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna [12]:

     a) contributi in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% delle spese necessarie all'acquisizione e/o alla realizzazione degli immobili ed all'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei «centri di innovazione» [13];

     b) contributi sulle spese di gestione fino alla percentuale massima del 50% di dette spese sostenute annualmente da tali Centri e documentate dalle scritture di bilancio [14].

     3. Alla concessione dei contributi di cui al comma 2 provvede la Direzione regionale dell'industria.

 

     Art. 2 bis.

     1. Al fine di sostenere le iniziative produttive promosse dai «Centri di innovazione» di cui al precedente articolo 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese che realizzano dette iniziative e si convenzionano con i «Centri di innovazione»:

     a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 50% delle spese necessarie per l'acquisizione di brevetti e/o dei diritti di utilizzazione per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

     b) contributi in conto capitale fino ad un ammontare massimo del 40% per l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

     c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, fino ad un limite massimo del 60% della spesa per il primo anno, del 40% per il secondo anno e del 20% per il terzo, sempreché dalla realizzazione dell'iniziativa detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico della stessa.

     2. Alla concessione dei contributi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale dell'industria [15].

 

CAPO II

Norme finanziarie

 

     Art. 3.

     1. Per le finalità previste dal precedente articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della «Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.», fino all'importo complessivo di lire 3.000 milioni.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 5 - Programma 3.3.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1371 (2.1.254.5.10.12) con la denominazione: «Sottoscrizione di nuove azioni dell'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A."» e con lo stanziamento complessivo; in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     4. Sul precitato capitolo 1371 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.000 milioni.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988 e lire 950 milioni per l'anno 1989 [16].

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 viene istituito, ana Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7688 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: «Contributi una tantum all'"Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A." per la realizzazione di programmi di investimento per la costituzione e lo sviluppo di Centri di innovazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di Lire 700 milioni per l'anno 1987, lire 850 milioni per l'anno 1988 e lire 950 milioni per l'anno 1989.

 

     Art. 5.

     1. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dagli articoli 3 e 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l'anno 1987 (Rubrica n. 6 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la somma di lire 2 miliardi corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987.

     2. All'onere di lire 2 miliardi, in termini di cassa, previsto dall'articolo 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 1989, n. 16 e così integrata dall'art. 124 della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1. Vedi l'ulteriore contribuzione di cui all'art. 34 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 1989, n. 16.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, della L.R. 25 giugno 1993, n. 50.

[5] Vedi nota che precede.

[6] Vedi nota [3].

[7] Lettera aggiunta dall'art. 48 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 42 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 25 giugno 1993, n. 50, già modificato dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[11] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 1989, n. 16. Vedi anche l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 65, comma 5, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[13] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[14] Lettera così modificata dall'art. 6, comma 3, della L.R. 25 giugno 1993, n. 50.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 1989, n. 16.

[16] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 64, comma 7, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.