§ 6.4.117 - L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:07/02/1990
Numero:3

§ 6.4.117 - L.R. 7 febbraio 1990, n. 3. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

(B.U. 7 febbraio 1990, n. 16).


[1] I commi 18 e 24, art. 53 della presente legge sono abrogati dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000. L’art. 103 è abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21. L’art. 104 è abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78. L’art. 98 è abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003. L’art. 102 è abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Gli articoli 88, 89 e 91 della presente legge sono stati abrogati dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10. L'art. 100 è stato abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.