§ 6.5.20 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.
Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:28/12/2007
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
Art. 2.  (Salute e protezione sociale)
Art. 3.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente, territorio, edilizia e trasporti)
Art. 4.  (Istruzione, cultura e sport)
Art. 5.  (Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari)
Art. 6.  (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 6.5.20 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

(B.U. 2 gennaio 2008, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall’articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell’aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta erariale sui consumi d’energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;

f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.

2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.

 

3. Per l’anno 2008 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 463.975.568,37 euro, incrementate di un’assegnazione straordinaria di 15 milioni di euro.

 

4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 478.975.568,37 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22, 28, 32, 36, 37, 42, 51, 53, 55, per la quota relativa al 2008, 59 e 63 e, per 1 milione di euro, per le finalità previste dal comma 60 dell’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

 

5. Alle Province è attribuito un fondo di 42.965.533,47 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l’anno 2007 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 1/2007.

 

6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 325.993.464,66 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

1) per 211.895.752,03 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all’incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d’imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

2) per 114.097.712,63 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0194/Pres., del 22 giugno 2006 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all’articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall’Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2008, in misura pari agli oneri pagati nel 2007 per il personale transitato dall’Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall’Ente Ferrovie dello Stato, l’ammontare complessivo dell’importo della retribuzione ordinaria per l’anno 2007 e dell’importo di fine esercizio per il medesimo anno 2007, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2008;

c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell’utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2008, in misura pari agli otto decimi dell’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto pagati nel 2007; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il totale complessivo degli oneri IVA pagati nel 2007, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario nonchè di dichiarazione che l’ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l’anno 2008, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2008; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;

d) per 500.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore «presenze/residenti» superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2008 in applicazione della seguente formula:

e) per 850.000, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica; l’assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la deliberazione della Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie;

e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2013 [1].

 

7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l’assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un’assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

 

8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all’assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l’assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

 

9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l’applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l’applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera b), e di quella residuata dopo il riparto del fondo di cui al comma 14, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2008, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a) [2].

 

10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.443.286,36 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l’anno 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge regionale 1/2007.

 

11. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo di 832.192,88 euro, quale trasferimento ordinario.

 

12. Le assegnazioni previste dal comma 5, dal comma 10 e dal comma 11, sono erogate in due rate per le Comunità montane e per la Comunità collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2008; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

 

13. L’assegnazione di cui al comma 6, lettera a), è erogata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2008;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata deve essere erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l’anno 2008; la terza e la quarta entro il mese di novembre.

 

14. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 750.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare, in unica soluzione, entro agosto 2008:

 

a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2007 relativamente alla parte non già finanziata con l’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 14, della legge regionale 1/2007, come sostituito dall’articolo 2, comma 19, della legge regionale 22/2007, e agli oneri sostenuti nel medesimo anno 2007 per incarichi sindacali iniziati dopo il termine di presentazione della domanda per l’anno 2007;

b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell’anno 2008, in misura pari agli oneri preventivati per l’anno 2008, dichiarati dagli enti predetti con le modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l’erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

 

15. Per le finalità di cui al comma 14, gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro il 31 marzo 2008:

a) apposita domanda indicante per l’anno 2008, il personale in aspettativa sindacale retribuita e l’onere che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell’intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l’anno 2008;

b) una dichiarazione autocertificata dal responsabile del Servizio, attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell’anno 2007 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2007, e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.

 

16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare d’ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l’anno 2008, l’importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l’anno 2007, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 2161 del 14 settembre 2007 ed individuate nell’allegato B3 della medesima deliberazione giuntale.

 

17. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni e alla Comunità collinare del Friuli, per l’anno 2008, un fondo di 14.500.000 euro, per l’esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

 

18. La quota del fondo di cui al comma 17, residuata dopo il finanziamento delle associazioni intercomunali e delle unioni di comuni, è destinata al finanziamento delle convenzioni tra Province e tra Province e Comuni aventi a oggetto la gestione associata di funzioni e servizi. I criteri di finanziamento sono definiti dalla Giunta con il Piano di valorizzazione territoriale adottato ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 1/2006.

 

19. Al fine di agevolare l’avvio delle forme associative e la loro funzionale evoluzione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle unioni di Comuni un fondo di 150.000 euro per il concorso negli oneri relativi all’elaborazione di studi di fattibilità realizzati, eventualmente, anche avvalendosi di consulenze specializzate, aventi ad oggetto la riorganizzazione sovracomunale di una pluralità di funzioni e servizi mediante l’avvio di una delle forme associative previste, rispettivamente, all’articolo 22 e all’articolo 23 della legge regionale 1/2006 e coinvolgenti almeno dieci Comuni non montani, almeno cinque se parzialmente o interamente montani o almeno 15.000 abitanti, o lo sviluppo di unioni o associazioni intercomunali preesistenti. Lo studio di fattibilità deve indicare, almeno, il contesto territoriale di riferimento, la fattibilità giuridica del progetto e il contesto normativo entro il quale si sviluppa, i servizi da associare per l’avvio di nuove forme associative o lo sviluppo o l’avvio di nuovi servizi per le forme associative preesistenti, i modelli organizzativi da preferire, l’ambito ottimale della gestione, i punti di forza e le eventuali criticità della possibile gestione associata, gli obiettivi e i risultati attesi.

 

20. Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune capofila, individuato da apposito protocollo d’intesa tra i Comuni interessati all’avvio di una nuova forma associativa, l’unione di Comuni e il Comune capofila di associazione intercomunale interessati ad uno sviluppo della forma associativa preesistente, presenta al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, una domanda indicante l’oggetto dello studio di fattibilità e il totale degli oneri preventivati per la realizzazione dello studio; qualora lo studio abbia ad oggetto l’avvio di una nuova forma associativa tra Comuni, deve essere indicato nella domanda anche il protocollo d’intesa dal quale risultino i Comuni coinvolti e il Comune capofila.

 

21. L’impegno del fondo di cui al comma 19 è disposto entro il mese di maggio 2008 in misura pari agli oneri dichiarati, a favore del Comune indicato come capofila nel protocollo d’intesa, del Comune capofila dell’associazione intercomunale e dell’unione di Comuni; in caso di insufficienza dello stanziamento, l’assegnazione è ridotta in misura proporzionale. La liquidazione e il pagamento dello spettante è disposta previa presentazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, entro e non oltre il 31 luglio 2009, di una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e copia dello studio di fattibilità realizzato. La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda [3].

 

22. Al fine di favorire l’evoluzione delle forme associative tra Comuni e lo scambio delle migliori pratiche nella gestione di dette forme associative, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 30.000 euro per un concorso tra forme associative di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 1/2006 destinato a premiare le esperienze più significative e maggiormente suscettibili di riuso da parte di altri enti locali. La disciplina generale del concorso è stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale.

 

23. Ai Comuni che dispongono una riduzione delle aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) o all’addizionale comunale all’Irpef, e la mantengono per un minimo di un triennio, è assegnato un contributo straordinario pari ad una annualità del minor introito conseguente alla riduzione.

 

24. Il contributo straordinario è assegnato nella terza annualità in cui è mantenuta la riduzione dell’aliquota.

 

25. Il contributo di cui al comma 23 non è assegnato ai Comuni che nel triennio di cui allo stesso comma determinino aumenti delle aliquote dell’ICI o dell’addizionale comunale all’Irpef.

 

26. Con apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri per l’applicazione dei commi da 23 a 25.

 

27. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 23 a 26 sono quantificati in 5 milioni di euro per l’anno 2010 e fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa 2008-2010. In caso di insufficienza dello stanziamento le assegnazioni sono ridotte proporzionalmente.

 

28. A favore delle Province è assegnato un limite d’impegno quindicennale di 4 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2008, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico provinciale e comunale, da assegnare nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

29. L’erogazione iniziale del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte di ciascuna Provincia, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale 1/2006, di un protocollo d’intesa stipulato tra la Provincia e i Comuni interessati e individuante gli interventi da realizzare [4].

 

30. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 28 fanno carico all’unità di bilancio 6.1.2.1122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

31. L’onere di 403.014.477,37 euro per l’anno 2008 derivante dall’applicazione dei commi 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 22 fa carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

32. Per sostenere la formazione degli amministratori e dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, l’accordo di programma tra Amministrazione regionale, ANCI e UNCEM, stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 49, della legge regionale 2/2006, è ulteriormente finanziato di 50.000 euro. Ai fini del presente comma è stipulato uno specifico atto aggiuntivo all’accordo di programma nel quale sono definite le modalità di partecipazione dell’Associazione regionale enti di assistenza (AREA) nella formazione, nonchè le modalità di trasferimento delle risorse e di rendicontazione.

 

33. L’aggiornamento del programma per le finalità di cui al comma 32 è approvato dalla Giunta regionale.

 

34. All’associazione referente individuata nell’accordo di programma è riconosciuto, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, il 10 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l’attuazione del comma 32. L’associazione referente presenta alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, entro il termine previsto nell’atto aggiuntivo, una dichiarazione che attesti che l’assegnazione di cui al presente comma è stata utilizzata per le finalità ivi previste.

 

35. L’onere derivante dall’applicazione del comma 32, per l’anno 2008, fa carico all’unità di bilancio 9.5.1.2010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

36. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2008 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell’anno 2007, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, della legge regionale 1/2007.

 

37. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definite con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres.

 

38. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 36 e 37 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

39. Le assegnazioni a favore della Comunità collinare del Friuli previste dai commi precedenti sono erogate senza l’obbligo dell’effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.

 

40. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 1/2006 è sostituito dal seguente:

 

«5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il programma di finanziamento degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) sulla base delle proposte di accordo quadro presentate dagli ASTER e concernenti interventi territoriali integrati. Le proposte ammesse a finanziamento sono formalizzate negli accordi quadro, da stipularsi tra la Regione e gli enti locali interessati e nei quali sono specificati, in particolare, gli interventi, la tempistica e le modalità di realizzazione, i beneficiari e l’ammontare del finanziamento regionale e dell’eventuale cofinanziamento da parte dell’ASTER, le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento.».

 

41. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 1/2006, è sostituita dalla seguente:

«c) specifica i criteri e gli obiettivi generali ai quali le proposte di accordo quadro degli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) si conformano per essere ammesse a finanziamento a valere sul programma di finanziamento di cui all’articolo 25, comma 5, e dà atto della realizzazione degli interventi previsti negli accordi quadro già stipulati.».

 

42. Per il finanziamento degli interventi territoriali integrati programmati dagli Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 1/2006, come modificato dal comma 40 del presente articolo, è destinato per l’anno 2008 un fondo di 30 milioni di euro; gli interventi segnalati dagli ASTER al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, tramite le proposte di accordo-quadro sono individuati, ai fini del finanziamento, nel programma di finanziamento di cui all’articolo 25, comma 5, della legge regionale 1/2006.

 

43. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 1/2006 le parole «due anni» sono sostituite dalla parole «tre anni».

 

44. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 42 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.2.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

45. Per l’anno 2008 il termine per la comunicazione alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, delle associazioni intercomunali e delle unioni di comuni esistenti è fissato al 15 febbraio 2008 ai fini della loro ricognizione annuale, ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 1/2006.

 

46. Per le finalità della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), specificatamente all’articolo 12, devono intendersi trasferiti anche le funzioni e i compiti definiti dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a), c) e i).

 

47. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 24/2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l’anno 2008, un fondo di 18.165.690 euro, da ripartire:

a) per 12.560.190 euro in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l’anno 2007, secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 2161 del 14 settembre 2007 e individuate negli allegati A1 e A2; le Province, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 24/2006, assicurano l’erogazione di assegni di studio per un importo complessivo non inferiore a 2.308.000 euro;

b) per 5.605.500 euro secondo modalità e criteri da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo alle funzioni trasferite in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nonchè in materia di risparmio energetico; le Comunità montane, in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 9/2007 assicurano l’erogazione di contributi ai proprietari forestali pubblici e privati con riferimento esclusivo ai lavori di utilizzazione boschiva finalizzati alla successiva vendita a strada del legname per un importo complessivo non inferiore a 250.000 euro.

 

48. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 47 fanno carico alle unità di bilancio 9.1.1.1159 e 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

49. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), la spesa complessiva di 8.744.232,80 euro da ripartire:

a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l’anno 2008, con deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 settembre 2007;

b) per 1.139.250 euro in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell’articolo 4, comma 29, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

 

50. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 49, lettere a) e b), fanno carico, rispettivamente, alle unità di bilancio 9.1.1.1159 e 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

51. Per la parziale copertura degli oneri connessi alla realizzazione del progetto TETRA, finalizzato all’unificazione del sistema di radiofrequenze, è destinato un fondo pari a 2 milioni di euro per l’anno 2008 da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.

 

52. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 51 fanno carico all’ unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

53. Per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione è destinata un’assegnazione straordinaria di 450.000 euro.

 

54. L’onere di 450.000 euro per l’anno 2008 derivante dall’applicazione del comma 53 fa carico all’ unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

55. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell’ordinamento della polizia locale e per l’attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e legalità previste dal Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPFER) 2008-2010 nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia è destinato un fondo di 4.500.000 euro suddivisi in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010.

 

56. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 55 fanno carico all’unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

57. Gli enti locali beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 4, lettera r), e comma 8, lettera o), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano completamente utilizzato le somme a essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto di rassicurazione della comunità civica, purchè comunque previste dall’articolo 3, comma 4, lettera r), e comma 8, lettera o), della legge regionale 1/2003, nonchè per il completamento di impianti di videosorveglianza ovvero per l’acquisizione di automezzi e strumenti informatici e telematici per la polizia locale.

 

58. L’Amministrazione regionale finanzia le associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22 marzo 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), e successive modifiche, a valere sulle risorse annuali stanziate in bilancio da ripartire tra i beneficiari nella misura percentuale definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento storico delle assegnazioni annuali loro attribuite a tale titolo e di eventuali esigenze straordinarie [5].

 

59. A incremento delle risorse stanziate nel bilancio regionale per il finanziamento delle associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22/1976, e successive modifiche, per l’anno 2008 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo straordinario di 20.000 euro, da assegnare ai beneficiari e nella misura definita dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 58.

 

60. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 58 e 59 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

61. Gli enti locali ammessi a finanziamento agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti sulla base del Programma di opere pubbliche deliberato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono, entro il 30 giugno di ogni anno, chiedere di utilizzare la quota del mutuo già acceso, residuata dopo la realizzazione dell’opera ammessa a beneficio, per la realizzazione di opere a questa connesse.

 

62. Per le finalità di cui al comma 61 gli enti interessati presentano domanda alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine, indicando l’ammontare del finanziamento residuo e su quale opera questo si è realizzato, nonchè l’opera o le opere da realizzare, evidenziandone il collegamento con l’opera già finanziata. Il Direttore del Servizio finanza locale, con decreto, prende atto delle richieste pervenute e autorizza l'utilizzo delle economie [6].

 

63. L’Amministrazione regionale promuove idonee iniziative di carattere pubblico per lo studio e la divulgazione delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali.

 

64. Per le finalità di cui al comma 63 è prevista, per l’anno 2008, la spesa di 30.000 euro, a carico dell’unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

65. Al fine di consentire stabilità di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell’ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2007, n. 64 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalità per l’attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, articolo 3, commi 48 e 49), relative al patto di stabilità interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009.

 

66. L’Amministrazione regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al decreto del Presidente della Regione n. 64 del 2007.

 

67. Per gli enti soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 64 del 2007, la dinamica della spesa di personale costituisce strumento al fine del perseguimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione anche per l’esercizio 2007.

 

68. Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, fermo restando che l’ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare dell’anno 2005. Gli enti che nel corso dell’anno 2007 hanno già dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni intervenute nel 2006 solo se non già sostituite. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purchè venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. I Comuni di cui all’articolo 7 della legge regionale 1/2006 possono procedere anche alle assunzioni di personale relativo alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel corso dell’anno 2008.

 

69. Sono consentite deroghe, debitamente motivate, al regime delle assunzioni previsto dal comma 68 purchè vengano comunque assicurate le seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.

 

70. Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell’ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, anche alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire liberamente a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Le cessazioni di personale e relativo costo non potranno, pertanto, essere valorizzate dall’ente cedente ai fini previsti dal comma 68, salvo, per il solo costo, il diverso accordo tra le parti. La disciplina di cui al presente comma trova applicazione anche nei confronti degli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno ovvero da altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica.

 

71. Il trasferimento di personale dalla Regione alle autonomie locali, a seguito di processi di devoluzione di funzioni, non rileva ai fini del rispetto dei vincoli sulla gestione e sulle spese di personale eventualmente gravanti sugli enti locali.

 

72. [L’Amministrazione regionale, tramite il Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 1/2006, favorisce la stipulazione di intese tra gli enti locali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio per la realizzazione di programmi di potenziamento dei servizi gestiti a livello sovracomunale] [7].

 

73. Il comma 18 bis dell’articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come inserito dall’articolo 3, comma 58, della legge regionale 1/2007, è sostituito dal seguente:

 

«18 bis. L’Amministrazione regionale provvede all’erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 sulla base degli imponibili IRPEF riferiti all’anno di competenza forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze e resi disponibili dal Ministero dell’interno.».

 

74. Dopo il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 1/2006 è inserito il seguente:

 

«4 bis. A decorrere dall’anno 2008 gli oneri previsti per le finalità dell’articolo 45, comma 7, fanno carico all’ unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.».

 

75. Dopo il comma 5 dell’articolo 48 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:

 

«5 bis. A decorrere dall’anno 2008 gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 41 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.».

 

76. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la partecipazione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali a convegni, seminari ed iniziative particolari riguardanti argomenti d’interesse per l’attività del Consiglio medesimo.

 

77. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 76 fanno carico all’ unità di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

78. L’erogazione dei finanziamenti a destinazione vincolata a favore degli enti locali nell’ambito di finanziamento di investimenti o di accordi-quadro è disposta previa dimostrazione da parte del beneficiario dell’effettiva spesa sostenuta, anche per stati di avanzamento degli interventi.

 

79. Per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il provvedimento di concessione di finanziamenti a destinazione vincolata può stabilire un acconto in via anticipata nella misura massima del 20 per cento previa valutazione della motivata richiesta presentata del beneficiario.

 

80. Dopo il comma 21 dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è inserito il seguente:

 

«21 bis. Per le finalità previste dal comma 21, limitatamente all’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo d’intesa di cui al medesimo comma 21, è destinato un fondo di 50.000 euro da assegnare mediante versamento diretto delle risorse a favore del fondo regionale per la Protezione civile.».

 

81. Il comma 22 dell’articolo 2 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

 

«22. Per le finalità di cui al comma 21 bis è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1637 (2.1.220.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio n. 236 - Affari istituzionali e sistema autonomie locali - spese d’investimento - con la denominazione «Spese per l’attuazione del progetto n. 4 del Protocollo in materia di politiche integrate di sicurezza urbana, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’Interno - interconnessione sale operative» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2007.».

 

82. Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della legge regionale 1/2006 sono aggiunti i seguenti:

 

«5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, qualora i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini, costituiscano una associazione intercomunale, questa, a sua volta, è riconosciuta Ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER), in deroga ai requisiti previsti dall’alinea del comma 1 dell’articolo 25.

 

5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell’ambito della forma associativa più appropriata ad assicurare l’integrazione funzionale con i Comuni contermini, è estesa a favore del medesimo Comune la facoltà di cui al comma 3 dell’articolo 25.».

 

83. Al comma 72 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2007, dopo le parole «31 dicembre 2006.», sono aggiunte le seguenti: «In ogni caso la singola assegnazione non può essere inferiore a 6.000 euro.».

 

84. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 83, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

85. Al fine del migliore utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle Comunità montane, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste finanziamenti fino al 100 per cento della spesa per l’esecuzione e per il completamento di opere pubbliche di competenza degli enti stessi nei settori di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale 1/2006, e che rientrano nei piani di sviluppo del territorio approvati dalla Regione, nonchè gli interventi di sistemazione della viabilità comunale collegante i valichi minori del Friuli Venezia Giulia con la Repubblica di Slovenia e di riqualificazione delle aree confinarie.

 

86. I finanziamenti di cui al comma 85 sono concessi come finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste. Le risorse sono assegnate nella medesima misura percentuale di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 con la quale è approvato il Piano regionale di sviluppo montano per il triennio 2007-2009 e sono impegnate sul bilancio regionale su presentazione da parte delle Comunità montane e delle Province della documentazione relativa al contratto di mutuo stipulato o, in caso di avvenuta adozione del progetto preliminare dell'opera di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su presentazione della documentazione relativa all'avvio da parte dei suddetti enti del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo [8].

 

86 bis. Nel caso di impegno di spesa assunto su presentazione della documentazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo, il finanziamento concesso è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2011 [9].

 

87. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste individuano le opere finanziabili a integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), definendo gli oneri del mutuo. L’erogazione del finanziamento consegue alla stipula del contratto di mutuo e avviene con rate annuali. Nel caso di opere e lavori inseriti in piani di sviluppo del territorio adottati dalle Comunità montane e, per le funzioni esercitate per effetto dell’articolo 6 della legge regionale 33/2002, dalle Province di Gorizia e di Trieste, ai sensi di leggi regionali che ne prevedono il finanziamento, anche parziale, da parte della Regione, il finanziamento con limiti di impegno pluriennali è a sostegno degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti dagli enti e l’erogazione dello stesso con rate annuali consegue alla stipula del mutuo.

 

88. Gli enti di cui al comma 87 nell’individuare le opere finanziabili possono prevedere, anche in concorso con specifici finanziamenti concessi dalla Regione, gli interventi non finanziati di cui al comma 129 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2005 secondo la graduatoria delle domande ammissibili stabilita dall’allegato «B» della deliberazione della Giunta regionale n. 3039 del 21 novembre 2005, qualora la vita tecnica degli impianti prevista dal decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) risulti prorogata ai sensi dell’articolo 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) [10].

 

89. L’onere complessivo previsto in 43 milioni di euro, suddiviso in ragione di 2.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, derivante dal disposto di cui al comma 85, fa carico per 6.450.000 euro, relativo alle annualità previste per gli anni 2008-2010, all’unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

90. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per abbattere i tassi d’interesse sui mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all’articolo 3, commi 37, 40 e 41, della legge regionale 4/2001. L’abbattimento del tasso di interesse è totale per i mutui contratti con un tasso uguale o inferiore al 5,75 per cento [11].

 

91. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rinegoziare le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 38, della legge regionale 4/2001 stipulate con la Cassa depositi e prestiti. [L’applicazione di quanto previsto al comma 90 anche ai mutui già contratti in esecuzione delle convenzioni è subordinata alla rinegoziazione delle stesse] [12].

 

92. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90 fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 [13].

 

93. Sono abrogati i commi 38 e 45 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001, e i commi 64, 65, 66 e 67 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2007.

 

     Art. 2. (Salute e protezione sociale)

1. Nell’ambito della programmazione annuale 2008, l’Agenzia regionale della sanità (ARS) è incaricata di svolgere uno studio per un programma triennale sugli aspetti epidemiologici della valutazione dei danni alla salute derivanti da esposizione a cancerogeni ambientali, anche su base predittiva.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ARS si avvale della collaborazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), delle Università e degli enti del Servizio sanitario regionale.

 

3. Il programma di cui al comma 1 deve contenere i seguenti obiettivi minimi:

a) identificazione delle aree a rischio elevato per la presenza di carcinogeni ambientali;

b) valutazione dei rischi per l’insorgenza di tumori e identificazione dei gruppi di popolazione a rischio aumentato;

c) valutazione della quota di tumori attribuibili a esposizione a carcinogeni ambientali e, ove possibile, della stima dell’incidenza di altre patologie non neoplastiche rilevanti.

 

4. Il programma di cui al comma 1, da predisporre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presentato alla Giunta regionale per l’approvazione. Il programma e i relativi risultati sono comunicati dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

 

5. Gli oneri derivanti dal comma 1, previsti in complessivi 300.000 euro suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all’unità di bilancio 7.1.1.1131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

6. Le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e di cui all’articolo 4, comma 18, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), trovano applicazione nei confronti del Comune territorialmente competente, qualora intervenga la rinuncia espressa del beneficiario individuato in corso di procedimento, anche nel caso vi sia stata la concessione e l’erogazione parziale del contributo.

 

7. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 6 fanno carico all’unità di bilancio 7.1.2.1135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

8. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), la parola: «trimestrale» è sostituita dalla seguente: «annuale».

 

9. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 796, lettera s), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nelle more dell’adozione dei provvedimenti per l’accreditamento definitivo, disposto ai sensi dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell’articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono provvisoriamente accreditate le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le strutture sanitarie private che risultino transitoriamente accreditate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 

10. Ai Comuni della regione che nell’anno 2007 hanno presentato domanda di contributo per l’erogazione di prestazioni assistenziali in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro e in favore dei soggetti audiolesi ai sensi dell’articolo 4, commi da 22 a 25, della legge regionale 1/2007, successivamente al 30 settembre 2007, viene riconosciuta ed erogata una somma calcolata applicando all’importo oggetto della domanda la stessa percentuale utilizzata per la ripartizione dei fondi 2007.

 

11. Gli oneri derivanti dal comma 10 fanno carico all’unità di bilancio 8.1.1.1138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

12. All’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 48 (Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati), come modificato dall’articolo 122, commi 3 e 4, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

 

«4 bis. Con la deliberazione di cui al comma 4 può essere destinata alle associazioni una somma non superiore al 10 per cento dei fondi disponibili a bilancio per il finanziamento di situazioni particolari.».

 

13. I commi da 1 a 5 dell’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali per anziani non autosufficienti, autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, è corrisposto un contributo giornaliero di importo commisurato al grado di non autosufficienza, finalizzato all’abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.

 

2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1.

 

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5.

 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.

 

5. Con deliberazione della Giunta regionale vengono annualmente definiti l’entità e le modalità di erogazione della quota sociosanitaria giornaliera nonchè le modalità di concessione alle Aziende per i servizi sanitari dei contributi a copertura degli oneri sostenuti.».

 

14. Gli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dell’articolo 13 della legge regionale 10/1997, come da ultimo modificato dal comma 13, fanno carico all’unità di bilancio 8.1.1.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

15. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 13 della legge regionale 10/1997;

b) la lettera b) del comma 20 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativa dell’articolo 13 della legge regionale 10/1997).

 

16. L’articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 40

(Sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall’anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l’attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l’acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonchè la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonchè a servizi sociosanitari per disabili e anziani.

 

2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l’ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria. L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria.

 

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.

 

4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

 

5. Gli enti beneficiari hanno l’obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.».

 

17. Il regolamento regionale di cui al comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 6/2006, come sostituito dal comma 16, è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 17 sono abrogati:

a) l’articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali);

b) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali);

c) l’articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 35 (modificativo della legge regionale 44/1987);

d) gli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (modificativi della legge regionale 44/1987); e) l’articolo 52 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (integrativo della legge regionale 44/1987);

f) l’articolo 120 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 44/1987);

g) l’articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);

h) il comma 17 dell’articolo 21 della legge regionale 19/2006 (modificativo dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993);

i) l’articolo 22 della legge regionale 19/2006 (integrativo dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993);

j) i commi da 9 a 15 dell’articolo 13 della legge regionale 10/1997;

k) il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 (Disciplina delle residenze polifunzionali);

l) i commi da 46 a 50 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

m) il comma 64 dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001);

n) i commi 15 e 16 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi dell’articolo 4 della legge regionale 4/2001);

o) i commi da 112 a 116 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); p) i commi 48, 49 e 50 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2006 (modificativi dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005);

q) i commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale 19/2006 (modificativi dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005);

r) il comma 36 dell’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005);

s) il comma 12 dell’articolo 21 della legge regionale 19/2006.

 

19. Gli oneri derivanti dall’articolo 40 della legge regionale 6/2006, come sostituito dal comma 16, fanno carico alle unità di bilancio 8.1.2.1138, 8.1.2.3340 e 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Unione Italiana Ciechi del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario per l’acquisto e la messa a disposizione di dispositivi a uso personale destinati ai disabili visivi residenti od occupati nei territori provinciali dotati di sistemi tecnologici di avvicinamento guidato, favorenti l’uso autonomo dei mezzi del trasporto pubblico locale.

 

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa predisposto sulla base delle richieste avanzate dai disabili visivi all’Unione Italiana Ciechi del Friuli Venezia Giulia. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di erogazione, nonchè modalità e termini per la rendicontazione del contributo.

 

22. Gli oneri derivanti dal comma 20, previsti in 15.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 8.1.2.1138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nel territorio della provincia di Pordenone la realizzazione, a titolo sperimentale, di soluzioni abitative protette alternative ai servizi residenziali per disabili previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, in grado di garantire il mantenimento dell’autonomia, una buona qualità di vita e di favorire la partecipazione attiva dei familiari e delle persone della rete amicale e sociale, nonchè di mantenere legami significativi tra la persona disabile e la sua comunità di provenienza.

 

24. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 23, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti privati senza finalità di lucro individuati dall’Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», ente gestore dei servizi per disabili nella provincia di Pordenone, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione, acquisto e arredamento di unità abitative accessibili e fruibili da soggetti disabili, complete di ausili tecnologici facilitanti, collocate in contesti urbani [14].

 

25. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 24, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:

a) progetto preliminare dei lavori da eseguire;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

 

26. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 24 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

 

27. Gli oneri derivanti dal comma 24, previsti in 400.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

28. [Nelle more dell’emanazione dei criteri di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati gestori di nidi d’infanzia autorizzati, ai soggetti pubblici diversi dai Comuni singoli o associati gestori di nidi d'infanzia aziendali autorizzati, nonchè ai soggetti pubblici, del privato sociale e privati gestori di servizi integrativi e sperimentali per i quali sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, contributi per il sostegno della gestione dei servizi medesimi] [15].

 

29. [Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 28] [16].

 

30. [Gli oneri derivanti dal comma 28, previsti in 1.200.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [17].

 

31. [Al capo III della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), prima dell’articolo 8, è inserito il seguente: «Art. 7 bis

(Sostegno ad attività della famiglia in formazione)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità, promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dell’intervento.»] [18].

 

32. [Gli oneri derivati dall’articolo 7 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 31, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [19].

 

33. Al comma 46 dell’articolo 3 della legge regionale 22/2007, le parole: «L’assegnazione del contributo comporta una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie.» sono soppresse. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 47, della legge regionale 22/2007, viene, conseguentemente, adeguato alla nuova disciplina con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

 

34. Al comma 105 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «, a parziale copertura degli oneri già sostenuti».

 

35. Il comma 69 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2007 è sostituito dal seguente:

 

«69. Per le finalità previste dall’articolo 44, comma 2, lettere d), e) e i), e dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione sostiene progetti che prevedono azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonchè di persone detenute ed ex detenute, presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati.».

 

36. Gli oneri derivanti dal comma 69 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 35, fanno carico all’unità di bilancio 8.8.1.3401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

37. Al comma 4 dell’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »), come sostituito dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 19/2006, le parole: «nella misura fissata annualmente nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione della Regione approvato con legge di bilancio» sono soppresse.

 

38. Gli oneri derivanti dal comma 4 dell’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come da ultimo modificato dal comma 37, fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 3. (Progettazioni, tutela dell’ambiente, territorio, edilizia e trasporti)

1. Nell’ambito delle attività disciplinate dall’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà privata nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva all’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [20].

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonchè di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste [21].

 

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, previsti in 160.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

4. Nell’ambito delle attività disciplinate dall’articolo 6 della legge regionale 15/2004, l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un accantonamento di bilancio dell’importo di 1.500.000 euro a garanzia delle spese sostenute dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002, per l’attuazione del piano di caratterizzazione del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2004, relativamente alle aree di proprietà di soggetti privati in caso di inadempimento dei soggetti medesimi [22].

 

5. Le garanzie di cui al comma 4 non possono essere prestate nel caso di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell’inquinamento, nonchè di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari, in data successiva all’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, di perimetrazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano, di diritti reali o personali d’uso relativamente alle aree inquinate.

 

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4, previsti in 1.500.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

7. In relazione al disposto di cui al comma 4 sono previsti rientri per pari importo sull’unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

8. Il Commissario delegato di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2006, n. 3556, nell’ambito delle attività straordinarie ed urgenti allo stesso affidate per fronteggiare l’emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria e in danno ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi.

 

9. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 8, in aggiunta alle risorse attribuite con l’ordinanza del Ministro dell’Interno 3 giugno 2002, n. 3217, e successive modifiche, è assegnata al Commissario delegato l’ulteriore somma pari a 10 milioni di euro, che, fino a un limite massimo di 1 milione di euro, potrà essere destinata alla gestione commissariale, a valere sulle risorse di pari importo assegnate dallo Stato.

 

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, previsti in 10 milioni di euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. Corrispondentemente nell’ambito dell’unità di bilancio 4.2.24 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 è prevista l’entrata di pari importo a valere sulle risorse assegnate dallo Stato.

 

11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), nonchè dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione [23].

 

12. Il concessionario di una derivazione d’acqua può stipulare con i gestori delle piste e degli impianti sciistici, convenzioni aventi ad oggetto il rifornimento idrico per l’innevamento artificiale delle piste da sci nelle località alpine della Regione situate nei comuni sedi di poli turistici, a condizione che siano garantiti:

a) il non superamento della portata d’acqua concessa;

b) il rispetto del deflusso minimo vitale;

c) la salvaguardia del principio di priorità dell’uso potabile dell’acqua, rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico;

d) l’integrità dell’approvvigionamento idrico del concessionario;

e) l’utilizzo, in via primaria, delle eccedenze delle acque convogliate negli acquedotti comunali, che si rendono disponibili nel corso dell’anno solare;

f) l’utilizzo, solo in via integrativa e nel periodo di funzionamento dei sistemi di innevamento artificiale, delle acque correnti negli acquedotti comunali.

 

13. La stipula della convenzione di cui al comma 12 è preventivamente autorizzata dall’autorità che ha concesso la derivazione d’acqua.

 

14. Al fine di assicurare la predisposizione congiunta del piano territoriale regionale con valenza paesaggistica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, fino alla misura massima di 150.000 euro, le Amministrazioni dello Stato competenti a sollievo delle spese sostenute per studi e attività dalle stesse affidate a soggetti terzi.

 

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14, pari a 150.000 euro, fanno carico all’unità di bilancio 3.1.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

16. L’Amministrazione regionale è autorizzata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a operare il trasferimento di fondi dall’unità di bilancio 3.7.1.5036 all’unità di bilancio 3.7.2.5036, nonchè dall’unità di bilancio 3.7.2.5036 all’unità di bilancio 3.7.1.5036.

 

17. All’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

«2 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e ai soggetti di cui all’articolo 28 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), incentivi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l’informatizzazione dei piani strutturali comunali (PSC) di cui all’articolo 15 della citata legge regionale 5/2007.».

 

18. All’articolo 2 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1 bis. Le domande per la concessione degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 2 bis, vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento con il quale sono predeterminati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi medesimi e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.».

 

19. All’articolo 2 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

 

«4 bis. Nel provvedimento di concessione degli incentivi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati i piani strutturali comunali adottati con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007.».

 

20. All’articolo 3 della legge regionale 28/1989, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

«1 bis. L’erogazione dei contributi concessi ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito della presentazione del PSC, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 5/2007, e in ragione del restante 10 per cento a seguito dell’entrata in vigore del PSC ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della citata legge regionale 5/2007.».

 

21. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28/1989, dopo le parole: «strumenti urbanistici generali ed attuativi» sono aggiunte le seguenti: «e incentivi ai Comuni e ai soggetti di cui all’articolo 28 della legge regionale 5/2007 per la predisposizione dei PSC».

 

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1, comma 2 bis, e 5, comma 3, della legge regionale 28/1989, come rispettivamente modificati dai commi 17 e 21, fanno carico all’unità di bilancio 3.1.2.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

23. [Nelle more della completa attuazione dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»), per le opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), prorogato fino all’11 ottobre 2007 dall’articolo 4, comma 5, della legge regionale 12/2006 e successivamente prorogato fino all’11 ottobre 2008 dall’articolo 4, comma 21, della legge regionale 22/2007, è ulteriormente prorogato fino all’11 ottobre 2009. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione avviene al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita dalla Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continua a provvedere direttamente l’Amministrazione titolare delle opere] [24].

 

24. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23, previsti in 284.051,28 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [25].

 

25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un contributo annuo costante di 100.000 euro per quindici anni per la realizzazione dei lavori di adeguamento o dei lavori di completamento o di entrambi a integrazione dei finanziamenti statali già individuati, in relazione all’impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, oppure per la realizzazione di uno stralcio funzionale di detti lavori [26].

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento – entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione e l’erogazione del contributo sono disposte con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

 

27. In relazione al disposto di cui al comma 25 è previsto l’onere quindicennale complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un contributo annuo costante di 100.000 euro per dieci anni per la realizzazione dei lavori di adeguamento della condotta delle acque nere, nonchè per i lavori di potenziamento del depuratore della zona industriale del Friuli orientale, nei comuni di Cividale del Friuli e di Moimacco [27].

 

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28, è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento - entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La concessione e l’erogazione del contributo sono disposte con le modalità di cui alla legge regionale 14/2002.

 

30. In relazione al disposto di cui al comma 28 è previsto l’onere decennale complessivo di 1 milione di euro suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 3.2.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

31. I commi 24, 25 e 26 dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

 

32. I commi 39 e 40 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2007, sono abrogati.

 

33. I commi 39 e 42 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

 

34. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contributi ai Comuni in cui la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale determinata dalla Giunta regionale dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti [28].

 

35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei parametri individuati dalla Giunta regionale [29].

 

36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima, determinata dalla Giunta regionale, di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto la percentuale minima determinata dalla Giunta regionale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni [30].

 

37. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34, pari a 800.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 3.3.2.1061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 a valere per la quota di 200.000 euro sulle risorse previste dal disposto di cui al comma 38 e per la quota di 600.000 euro sulle risorse previste dal comma 89.

38. Le risorse previste in 200.000 euro per l’anno 2008, derivanti dal rimborso di cui all’articolo 4, comma 32, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sull’unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, sono destinate, in deroga al disposto di cui all’articolo 4, comma 33, della legge regionale 12/2006, alle finalità previste dal comma 34.

 

39. La Comunità montana della Carnia rendiconta, nelle forme previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i lavori relativi alla realizzazione della discarica di prima categoria a servizio dell’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito in comune di Villa Santina, eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

40. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono presentati all’Amministrazione regionale gli atti di rendicontazione della spesa di cui al comma 39 e, contestualmente, sono restituite le economie contributive relative al finanziamento concesso ai sensi della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).

 

41. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

42. Le domande ammesse a contributo ai sensi del decreto del Presidente della Regione 15 settembre 2005, n. 0311/Pres., recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall’articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, sono finanziate anche qualora i serbatoi impiegati, per uso acqua calda sanitaria e idonei per acqua potabile con trattamento interno, a prescindere dallo spessore del materiale utilizzato, siano coibentati con materiale isolante avente trasmittenza termica pari a 0,75 W/mqK o inferiore.

43. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 42 continuano a far carico all’unità di bilancio 3.4.2.1068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai seminari arcivescovili contributi pluriennali costanti per la durata di dieci anni a riduzione o a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti da mutui da contrarre per il completamento, la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di locali di proprietà con destinazione assistenziale in atto da riconvertire per strutture sanitarie e alloggi protetti.

 

45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro il 31 dicembre 2008. La concessione del finanziamento, unitamente alla erogazione della prima annualità, è disposta alla presentazione del contratto di mutuo. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione [31].

 

46. In relazione al disposto di cui al comma 44 l’onere decennale previsto in complessivi 1 milione di euro suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 300.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010, all’unità di bilancio 3.5.2.1118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

47. Per le finalità previste dall’articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e in applicazione dell’articolo 38, comma 5, della legge regionale 23/2007, è prevista la spesa complessiva di 669.600 euro suddivisa in ragione di 334.800 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

48. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all’unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

49. L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare quota parte dei trasferimenti statali ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per l’ammodernamento degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonchè per la gestione della linea ferroviaria Udine-Cividale [32].

 

50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, pari a complessivi 14.400.000 euro, fanno carico per 2.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 3.7.2.5036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 e per 2.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 3.7.1.5036 del medesimo stato di previsione.

 

51. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei Comuni della Provincia di Udine colpiti, il 9 luglio 2007, da una violenta grandinata, per la realizzazione dei lavori di rimozione dai tetti degli edifici danneggiati di materiali contenenti cemento-amianto.

 

52. La spesa ammissibile ai contributi di cui al comma 51 può comprendere anche gli oneri di trasporto e di smaltimento dei rifiuti relativi all’intervento di rimozione dei materiali contenenti cemento-amianto.

 

53. I contributi di cui al comma 51 possono essere concessi anche per interventi iniziati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purchè l’inizio dei lavori di rimozione dei materiali contenenti cemento-amianto o le attività di smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi stessi, sia posteriore alla data del 9 luglio 2007, e comunque successiva alla comunicazione del Comune interessato dei danni subiti.

 

54. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 51, pari a 200.000 euro, fanno carico all’unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i finanziamenti relativi all’annualità 2007, assegnati dallo Stato ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1999 (Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267), ai fini della realizzazione dei seguenti interventi di difesa del suolo, per una quota pari al 50 per cento dell’importo disponibile di complessivi 4.091.200 euro a favore di ciascun intervento:

a) interventi di completamento della sistemazione idrogeologica del rio Cucco in comune di Malborghetto Valbruna (UD);

b) opere di difesa idraulica sulla sponda sinistra del torrente Slizza in località Cave del Predil, in comune di Tarvisio.

 

56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 55, previsti in 4.091.200 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, a valere sulle risorse di pari importo assegnate dallo Stato per le finalità di cui alla legge 296/2006, previste sull’unità di bilancio 4.2.25 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

57. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), come da ultimo modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 22/2006, le parole: «dall’1 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall’1 gennaio 2009».

 

58. [Al comma 47 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: «Servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «e il Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)»] [33].

 

59. La lettera g ter) del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), come inserita dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale 25/2005, è sostituita dalla seguente:

«g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell’attività di emergenza, nonchè ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale;».

 

60. La lettera e) del primo comma dell’articolo 24 della legge regionale 64/1986 è sostituita dalla seguente:

«e) di enti locali e di associazioni di volontariato.».

 

61. Al terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 64/1986 dopo le parole: «del precedente articolo 24» sono inserite le seguenti: «con gli enti locali e».

 

62. Nei casi in cui i finanziamenti destinati all’effettuazione di interventi in materia di difesa del suolo siano già impegnati con provvedimento delle strutture regionali competenti, e subentri la necessità di provvedere con urgenza alla relativa esecuzione in conseguenza dell’aggravamento delle situazioni che gli interventi stessi hanno ad oggetto, l’Assessore regionale alla protezione civile può disporre con proprio decreto l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 9 della legge regionale 64/1986. In tal caso, i provvedimenti di impegno sono revocati e i fondi trasferiti con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie all’unità di bilancio di competenza della protezione civile della Regione.

 

63. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), è inserito il seguente:

 

«2 bis. Al fine di promuovere le attività scientifiche e turistiche degli osservatori astronomici non professionali, individuati all’articolo 7, allegato A, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazione ed Enti proprietari o gestori degli stessi, contributi per la qualificazione degli edifici, l’acquisto e l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature.».

 

64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 15/2007, come inserito dal comma 63, fanno carico all’unità di bilancio 3.10.2.2007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

65. L’Amministrazione regionale, nelle more del perfezionamento del trasferimento della proprietà dei beni del demanio stradale dallo Stato alla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 63 della legge regionale 23/2007, è autorizzata a trasferire il possesso dei medesimi alla società di cui all’articolo 4, comma 87, della legge regionale 22/2007 e a sostenere anche mediante finanziamento alla precitata società le spese per le finalità indicate dal Titolo IV della legge regionale 23/2007.

 

66. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 fanno carico all’unità di bilancio 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

67. Al comma 1 dell’articolo 67 della legge regionale 23/2007 dopo le parole: «mutui accesi dalla società» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali».

 

68. Al comma 146 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: «di cui al comma 144» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per la realizzazione di altre infrastrutture di trasporto in territorio regionale».

 

69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla capitalizzazione della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA fino alla misura massima di 10 milioni di euro all’anno, sulla base delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

70. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 69 fanno carico all’unità di bilancio 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

71. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per un periodo di dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento dei mutui, o di altri strumenti finanziari utilizzati per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, risanamento strutturale e adeguamento impiantistico di gallerie urbane. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto [34].

 

72. In relazione al disposto di cui al comma 71 è previsto l’onere decennale complessivo di 5 milioni di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2018, che fa carico per 1 milione di euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009 e 2010, all’unità di bilancio 4.1.2.3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

73. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 24, della legge regionale 12/2006, al fine del rispetto dell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2006, n. 0225/Pres. (Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Accordo di programma con l’ATER di Trieste per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata), relativamente agli interventi ivi indicati da attuare nel 2008 a valere sulle risorse già ripartite per l’anno 2006 con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 723, e a ripristino dei medesimi, per la spesa complessiva di 12.209.055,17 euro per l’anno 2008 fanno carico all’unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, a valere sulle somme trasferite all’esercizio 2008 con la deroga di cui all’articolo 7, comma 4, della presente legge con riferimento per 1.475.357,55 euro alle somme trasferite dal capitolo 3231 e per 10.733.697,62 euro alle somme trasferite dal capitolo 3232 del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2007 - 2009 e del bilancio per l’anno 2007.

 

74. Il comma 52 dell’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall’articolo 4, comma 21, della legge regionale 12/2006, è sostituito dal seguente:

 

«52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e ai Comuni i contributi di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l’attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all’installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dell’ATER o del Comune, per gli alloggi di rispettiva proprietà gestiti dall’ATER, e dei proprietari privati per gli alloggi che usufruiscono dell’intervento, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall’articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.».

 

75. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 52, della legge regionale 2/2006, come da ultimo sostituito dal comma 74, continua a far carico all’unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

76. Al fine di sostenere il ripopolamento delle zone montane, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni all’ATER Alto Friuli e all’ATER della Provincia di Pordenone per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata concernenti nuova costruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e acquisto di immobili nei comuni montani, da destinare alla locazione a favore delle giovani coppie in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione dell’articolo 3 della legge regionale 6/2003, concernente le agevolazioni per l’edilizia sovvenzionata [35].

77. Per le modalità di riparto, concessione e rendicontazione del contributo di cui al comma 76 si fa riferimento alle disposizioni regolamentari ivi citate.

 

78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 76 previsti in 1 milione di euro per l’anno 2008 fanno carico all’unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

79. Per le finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), e 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 6/2003, e successive modifiche, al fine del ripristino delle risorse previste dall’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2006, n. 0225/Pres., per gli interventi ivi indicati da attuare nel 2008 a valere sulle risorse già ripartite nell’anno 2006 con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2006, n. 723, per i quali è intervenuta la revoca dell’impegno di spesa, è prevista a favore del contraente medesimo la spesa complessiva di 4.300.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, per la realizzazione, anche nell’ambito di apposito accordo di programma, di interventi da cantierare entro l’anno 2009.

 

80. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 6/2003, è sostituita dalla seguente:

«c) la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata, nonchè dell’obbligo di residenza conseguente agli interventi di edilizia agevolata.».

 

81. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 6/2003, è sostituito dal seguente:

 

«2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell’alloggio, non locarlo, nè alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1.».

 

82. L’ottemperanza al disposto di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6/2003, si intende assolta purchè il trasferimento della residenza ivi previsto sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

83. I provvedimenti di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge in difformità al disposto di cui al comma 82 sono annullati. L’Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare ai beneficiari le quote di contributo eventualmente già dagli stessi restituite a fronte di contributi erogati.

 

84. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 82 e 83 si provvede a carico delle unità di bilancio 8.4.2.1144, 8.4.1.1144 e 8.4.1.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, con riferimento al Fondo di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, con la procedura prevista dall’articolo 11, commi 3 e 4, della medesima legge regionale 6/2003.

 

85. I contributi già concessi ai Comuni possono essere confermati dalle competenti Direzioni centrali limitatamente alle istanze pervenute antecedentemente all’entrata in vigore delle presente legge in base all’articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), come da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999.

 

86. Al primo comma dell’articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l’espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall’articolo 1, primo comma, della legge regionale 53/1985, e successive modifiche, dopo le parole: «e la straordinaria manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «dei complessi seminariali diocesani,».

 

87. l finanziamenti concessi per la realizzazione di opere e lavori pubblici mediante concessione o delegazione amministrativa permangono ancorchè siano decorsi i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

 

88. Nei casi di cui al comma 87 detti termini sono fissati al 31 dicembre 2013 [36].

 

89. Le risorse derivanti dal rimborso di cui all’articolo 4, comma 32, della legge regionale 12/2006, previsto nella misura di 11.553.900 euro per l’anno 2008 dall’annessa Tabella A1 relativa all’articolo 1, sull’unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, sono destinate, in deroga al disposto di cui al medesimo articolo 4, comma 33, della legge regionale 12/2006, nella misura complessiva di 9.295.000 euro alle finalità previste dalle seguenti disposizioni, per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

a) 3.900.000 euro al Fondo edilizia residenziale, parte corrente di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2003, a carico dell’unità di bilancio 8.4.1.1144;

b) 800.000 euro per le finalità di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonchè modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell’unità di bilancio 8.4.2.1142;

c) 2.500.000 euro per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA), a carico dell’unità di bilancio 11.4.1.1192;

d) 320.000 euro per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Autorità di bacino regionale istituita ai sensi dell’articolo 62, comma 13, della legge regionale 16/2002, a carico dell’unità di bilancio 2.3.1.1049;

e) 15.000 euro per le finalità di cui all’articolo 5, comma 58, lettera i), della legge regionale 1/2005 a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096;

f) 160.000 euro per le finalità di cui al comma 3, a carico dell’unità di bilancio 2.4.2.1053;

g) 1.600.000 euro per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e successive modifiche, a carico dell’unità di bilancio 2.5.2.2018;

h) 600.000 euro quota parte delle risorse previste dal comma 37 a carico dell’unità di bilancio 3.3.2.1061;

i) 80.000 euro per le finalità di cui al comma 93, a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180;

j) 1 milione di euro per le finalità di cui all’articolo 7, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), a carico dell’unità di bilancio 8.4.1.1144;

k) 473.900 euro per le finalità di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/2005, a carico dell’unità di bilancio 3.2.1.1058;

l) 10.000 euro per le finalità di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, lettera b), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), e successive modifiche, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096;

m) 55.000 euro per le finalità di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096;

n) 35.000 euro per le finalità di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, lettera e), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096;

o) 5.000 euro per le finalità di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, e successive modifiche, a carico dell’unità di bilancio 5.2.1.1096.

 

90. Ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’articolo 56 della legge regionale 23/2007, per il periodo dal 2008 al 2013 alle Province vengono trasferite risorse economiche nel limite di 1.950.000 euro annui per garantire l’equilibrio fra le spese accertate e gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti per i servizi resi, sulla base di rendiconti periodici dalle stesse predisposti, nonchè sulla base del personale trasferito nel numero e con le modalità di cui al comma 92. A decorrere dall'anno 2012 sono trasferite a ogni Provincia risorse annue che tengono conto del suddetto equilibrio, che sono percentualmente rapportate alle compartecipazioni finanziarie regionali collegate all’attuazione del decreto legislativo 111/2004 e la cui quantificazione è volta a valorizzare l’autonomia funzionale e organizzativa delle Province stesse e a incentivare l’adozione di meccanismi di efficientamento del servizio [37].

 

90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità [38].

90 ter. Per l'anno 2016, ai fini del calcolo dell'equilibrio di cui al comma 90 si tiene conto altresì degli importi eventualmente affluiti al bilancio provinciale in data successiva al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e derivanti dalla corresponsione di diritti attinenti alle funzioni in questione [39].

90 quater. I versamenti effettuati a favore delle Province, secondo le modalità da queste precedentemente fissate e attinenti alle funzioni in materia di motorizzazione trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, mantengono efficacia, ai fini della prestazione dei servizi per i quali sono stati eseguiti, al pari di quelli effettuati direttamente a favore della Regione [40].

 

91. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90, previsti in complessivi 5.850.000 euro, suddivisi in ragione di 1.950.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all’unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

92. Per le finalità e l’attuazione dei commi 90 e 91, all’articolo 56 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l’individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:

 

Aree e fasce retributive Ministero

Categorie e posizioni economiche Province

Aree

Fasce retributive

Categorie

Posizioni economiche

Dirigente

 

Dirigente

 

Terza (ex C)

F5 (ex C3s)

D

D7

F4 (ex C3)

D6

F3 (ex C2)

D4

F2 (ex C1s)

D2

F1 (ex C1)

D1

Seconda (ex B)

F4 (ex B3s)

C

C7

F3 (ex B3)

C4

F2 (ex B2)

B

B8

F1 (ex B1)

B5

Prima (ex A)

F2 (ex A1s)

A

A8

F1 (ex A1)

A6

 

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).

 

5 ter. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l’importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell’indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di assegno «ad personam» non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l’importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell’importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di assegno «ad personam» non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.

 

5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell’idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.»;

d) il comma 7 è abrogato;

e) la tabella A è abrogata.

 

93. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire servizi, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, anche per lo svolgimento di indagini finalizzate alle attività di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio connesse a tali funzioni e compiti, nonché a sostenere le spese necessarie, per la redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, per l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le spese connesse alla partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale, per sostenere le spese connesse alla pubblicazione dei piani regionali nonchè all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione tecnico-scientifica, delle attrezzature e dei mezzi in dotazione, nonchè per spese minute di rappresentanza [41].

 

94. Le spese di cui al comma 93 possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di categoria non inferiore a «D», assegnato alla medesima struttura ivi citata.

 

95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93, pari a complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

96. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare libri, materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, nonchè mezzi, attrezzature, materiali e strumentazione tecnico-scientifica [42].

 

97. Per le finalità di cui al comma 96 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aperture di credito per adempiere ai compiti ivi previsti.

 

98. Per le finalità e per gli adempimenti di cui ai commi 96 e 97 è adottato apposito regolamento. [Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 96 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l’acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature [43]].

 

99. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 96, pari a complessivi 20.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

100. Le finalità di spesa di cui ai commi 144, 145 e 146 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 sono estese anche alle infrastrutture e alle attrezzature ferroviarie.

 

101. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 100 fanno carico alle unità di bilancio 4.6.2.1084 e 4.1.2.1074 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 4. (Istruzione, cultura e sport)

1. I contributi concessi per l’anno 2007 ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), possono coprire fino al 75 per cento delle spese sostenute dagli enti beneficiari.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

 

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4 bis, comma 2, della legge regionale 10/2006, come modificato dal comma 2, fanno carico all’unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

4. [Per l’anno 2008, nelle more della costituzione del Forum regionale dei giovani previsto dall’articolo 10 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), al finanziamento degli interventi di sostegno di progetti per i giovani indicati all’articolo 15 della medesima legge si provvede, in deroga alla disposizione di cui al comma 4 dell’articolo stesso, nel rispetto dei criteri e delle modalità di attuazione previsti per le medesime finalità dalle norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2005, n. 0292 (Regolamento per il sostegno e lo sviluppo delle forme associative giovanili e la presenza attiva dei giovani nella società ai sensi dell’articolo 5, comma 175, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 - Legge finanziaria 2005). Il termine per la presentazione delle istanze di contributo è fissato al 28 febbraio 2008] [44].

 

5. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 previsti in 50.000 euro per l’anno 2008 fanno carico all’unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio annuale per l’anno 2008] [45].

 

6. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «sino a un massimo di anni dieci» sono sostituite dalle seguenti: «sino a un massimo di anni venti»;

b) le parole «in misura» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura».

 

7. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, come modificato dal comma 6, fanno carico all’unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

8. A seguito dell’accordo di programma tra l’Amministrazione regionale e il Comune di Trieste, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune contributi pluriennali per la durata massima di anni venti per la realizzazione d’interventi d’impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale [46].

9. Gli interventi previsti dall’accordo di programma di cui al comma 8 sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici [47].

 

10. In relazione al disposto di cui al comma 8 l’onere ventennale previsto in complessivi 12.000.000 euro, suddiviso in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 1.800.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010, all’unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2027 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

11. [Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «centri urbani» sono sostituite dalle seguenti: «centri storici»] [48].

 

12. [Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 11, fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [49].

 

13. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 41, della legge regionale 1/2004, è approvata la tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale allegata alla presente legge] [50].

 

14. Al comma 45 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall’articolo 6, comma 53, della legge regionale 1/2007, le parole «di promozione e valorizzazione dei valori e delle tradizioni culturali, sociali e religiose del territorio nonchè l’incontro delle stesse con analoghe espressioni di altri Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai rispettivi statuti associativi».

 

15. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 45, come modificato dal comma 14, e commi 46 e 47, della legge regionale 2/2006 trovano applicazione per l’anno 2008 e i termini temporali sono intesi con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

16. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

17. [Dopo l’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), è inserito il seguente:

 

«Art. 6 bis

(Accordi di programma)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), aventi a oggetto la realizzazione d’interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale.

2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi.

3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione.»] [51].

 

18. In relazione al disposto di cui all’articolo 6 bis della legge regionale 14/2000, come inserito dal comma 17, l’onere decennale complessivo di 4 milioni di euro suddiviso in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 5.2.2.1093 dello stato di previsione della spesa per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

19. Nel quadro dell’azione definita ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), al fine di favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, la Regione promuove e sostiene un progetto per la realizzazione di un centro d’incontri interculturali e interreligiosi, mediante la concessione di contributi pluriennali sugli investimenti realizzati per l’acquisizione, la costruzione e l’allestimento della struttura.

 

20. In relazione al disposto di cui al comma 19 l’onere decennale complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2017, fa carico per 180.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 5.2.2.1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

21. Al comma 70 dell’articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «e il relativo rimborso» sono inserite le seguenti: «, dal quale si escludono le prime due annualità,».

 

22. Il finanziamento previsto ai sensi dell’articolo 6, comma 77, della legge regionale 29 gennaio 2003 , n. 1 (Legge finanziaria 2003), a favore del Teatro stabile sloveno può essere destinato a sostegno del programma annuale di attività artistica.

 

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.2.1099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

24. [I programmi annuali d’interventi contributivi previsti in materia di conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali, ai sensi dei Titoli II e III della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), del Capo IV della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l’ acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli- Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), e della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell’architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), sulla base delle istanze presentate dai soggetti indicati dalle norme medesime, sono definiti sentita la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici] [52].

 

25. [Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 24/1997 e l’articolo 11 legge regionale 10/2000 sono soppressi] [53].

 

26. [Al primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 77/1981, le parole «sono concessi» sono sostituite dalle seguenti: «sono erogati»] [54].

 

27. [Per le finalità previste dall’articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 1/2007, sono riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dall’anno 2000] [55].

 

28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 continuano a far carico all’unità di bilancio 5.3.1.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

29. Nel quadro dell’azione regionale in materia di promozione e sviluppo dei servizi e degli istituti museali, prevista ai sensi delle disposizioni del Capo II della legge regionale 60/1976, la Regione è autorizzata a sostenere la spesa per concorrere alla realizzazione di un progetto per la costruzione di un circuito museale che colleghi le collezioni di opere d’arte contemporanea conservate presso enti locali e fondazioni private del territorio della Carnia e per lo sviluppo delle collezioni stesse. A tale fine è autorizzata la concessione di contributi pluriennali per la durata massima di venti annualità a sostegno di un programma d’interventi basato su specifiche intese programmatiche e di gestione stipulate tra i soggetti che partecipano all’iniziativa.

 

30. Nell’ambito delle medesime finalità indicate al comma 29, la Regione è autorizzata a sostenere la spesa per concorrere, mediante la concessione di un contributo pluriennale per la durata massima di venti annualità, all’attuazione di un progetto speciale per il recupero, la conservazione e valorizzazione museale delle testimonianze del Teatro di Marionette Vittorio Podrecca.

 

31. In relazione al disposto di cui al comma 29, l’onere ventennale complessivo di 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

32. In relazione al disposto di cui al comma 30, l’onere ventennale complessivo di 200.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

33. Al comma 123 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2007, le parole «e all’associazione sportiva dilettantistica Costalunga di Trieste,» sono soppresse.

 

34. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 123, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 33, fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

35. [Al fine di promuovere l’attività dei soggetti iscritti al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, la Regione sostiene l’attuazione di progetti di utilità sociale, nonchè d’iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori realizzati dalle associazioni medesime, mediante la concessione di contributi entro la misura massima del 90 per cento delle spese a tal fine sostenute. La tipologia delle spese ammissibili e i criteri e modalità di attuazione degli interventi sono determinati con apposito regolamento] [56].

 

36. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 35, pari a 200.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [57].

 

37. Al comma 83 dell’articolo 6 della legge regionale 1/2007, le parole «e l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Pordenone, per il completamento e l’allestimento dei locali in uso nel centro sociale e ricreativo in località Villotte di San Quirino» sono soppresse.

 

38. Gli eventuali oneri derivati dal disposto di cui all’articolo 6, comma 83, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 37, fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

39. Nel quadro della collaborazione avviata dalla Regione con UNDP di Ginevra nell’ambito del Programma ART, l’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente a supporto della struttura individuata da UNDP-ART quale soggetto attuatore del relativo protocollo d’intesa e la costituzione dell’Antenna culturale-musicale delle Nazioni Unite nei Balcani.

 

40. La domanda dl contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.

 

41. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 39 previsti in euro 100.000 per l’anno 2008 fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio annuale per l’anno 2008.

 

42. [I commi 2 e 3 dell’articolo 8 della legge regionale 21/2006 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di sostenere l’offerta coordinata di strumenti a supporto dello sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, la Giunta regionale adotta, sulla base degli indirizzi a tal fine definiti dalla Commissione di cui all’articolo 5, sentito l’Ufficio scolastico regionale, apposite Linee guida per la didattica del linguaggio cinematografico, da assumere a riferimento per la programmazione degli interventi regionali di orientamento e sostegno dei progetti formulati in materia dalle scuole di diverso ordine e grado, nonchè per l’individuazione dei connotati e dei requisiti essenziali dei soggetti qualificati a collaborare con le istituzioni scolastiche nella realizzazione dei progetti stessi.

3. Agli interventi regionali di cui al comma 2 sono riservate, nell’ambito dei Piani annuali di sostegno allo sviluppo dell’offerta didattica delle istituzioni scolastiche autonome, previsti dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), specifiche risorse il cui importo è determinato annualmente, sentita la Commissione di cui all’articolo 5.»] [58].

 

43. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 21/2006, come sostituito dal comma 42, fanno carico all’unità di bilancio 6.1.1.1121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [59].

 

44. [Nel quadro dell’azione regionale prevista dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, per promuovere la realizzazione d’iniziative straordinarie e progetti speciali di collaborazione tra organismi scientifici e culturali, pubblici e privati, e istituzioni scolastiche per finalità di sviluppo dell’offerta formativa nel sistema scolastico regionale, la Regione è autorizzata a sostenere nell’anno 2008 l’attuazione di un progetto mirato d’interventi di prevenzione e cura della dislessia, rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria, da realizzare anche attraverso speciali attività di formazione dei docenti, in diretta collaborazione con istituti scientifici specializzati in materia di patologie infantili] [60].

 

45. [Per le medesime finalità indicate al comma 44, la Regione è autorizzata a sostenere nell’anno 2008 l’attuazione di un progetto pilota a carattere interdisciplinare in materia di educazione dell’infanzia, avente a oggetto la ricerca e la sperimentazione sullo sviluppo dell’apprendimento dei bambini in età neo-natale attraverso l’ascolto della lettura] [61].

 

46. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 44 e 45, fanno carico all’unità di bilancio 6.1.1.1121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [62].

 

47. Dopo il comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale 3/2002, è inserito il seguente:

 

«9 bis. I contributi concessi alle istituzioni scolastiche per il sostegno di progetti di sviluppo dell’offerta formativa ai sensi dei commi 8 e 9 non sono cumulabili con quelli previsti per le finalità indicate all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale).».

 

48. Dopo il comma 47 bis dell’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è inserito il seguente:

 

«47 ter. Gli assegni di studio concessi ai sensi del comma 47 non sono cumulabili con quelli previsti ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).».

 

49. [All’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dalla legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli assegni sono concessi ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Con deliberazione della Giunta regionale si provvede annualmente, avuto riguardo all’ammontare delle risorse disponibili e all’entità complessiva delle domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell’importo massimo, come stabilito ai sensi del comma 2, a favore dei richiedenti economicamente più svantaggiati, nonchè il numero degli assegni da concedere in misura ridotta del 25 per cento a richiedenti la cui condizione economica risulti, nell’ordine, meno svantaggiata rispetto ai primi. Le rimanenti risorse sono utilizzate nell’ordine fino all’esaurimento dei fondi per la concessione di assegni in misura ridotta del 50 per cento, a favore degli ulteriori richiedenti.»;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre di ciascun anno, per gli assegni relativi all’anno scolastico in corso»] [63].

 

50. [All’articolo 16 della legge regionale 3/1998, come da ultimo modificato dalla legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 48 è sostituito dal seguente:

«48. Gli assegni sono erogati dall’Amministrazione provinciale del territorio di residenza ai richiedenti in possesso dei requisiti indicati al comma 47, tenendo conto delle condizioni economiche del rispettivo nucleo familiare, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Al fine di assicurare il soddisfacimento di un maggior numero di domande la Giunta regionale può provvedere annualmente, avuto riguardo all’ammontare delle risorse disponibili e all’entità complessiva delle domande, a fissare il numero degli assegni da concedere nell’importo massimo, nonchè a determinare in una misura ridotta l’importo dell’assegno da concedere ai richiedenti la cui condizione economica risulti meno svantaggiata rispetto ai primi, nell’ordine fino all’esaurimento dei fondi disponibili.»;

b) dopo il comma 48 è aggiunto il seguente:

«48 bis. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 ottobre di ciascun anno, per gli assegni relativi all’anno scolastico in corso.»] [64].

 

51. [Le disposizioni di cui al comma 49, lettera a) e al comma 50, lettera a) si applicano a decorrere dall'1 settembre 2012, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2012-2013] [65] [66].

 

52. [Per l’anno scolastico 2007-2008, la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici previsti dalla legge regionale 14/1991 e dall’articolo 16, commi 47 e 47 bis, della legge regionale 3/1998 è fissata al 28 febbraio 2008] [67].

 

53. Per realizzare un programma straordinario d’iniziative di carattere culturale e aggregativo che favorisca la socializzazione della popolazione scolastica della Carnia nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e negli istituti secondari di primo grado, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il tramite del Comune di Tolmezzo individuato quale capofila un contributo pluriennale ai Comuni inclusi nella zona omogenea della Carnia di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Per l’attuazione del programma i Comuni interessati si avvalgono della collaborazione degli istituti scolastici e delle scuole paritarie dell’infanzia.

 

54. Il programma di cui al comma 53 può prevedere anche l’organizzazione di corsi innovativi d’insegnamento della lingua inglese da attuarsi negli istituti scolastici, primari o per l’infanzia.

 

55. L’utilizzo della sovvenzione pluriennale tiene conto dei seguenti criteri di differenziazione dell’intensità dell’intervento:

a) marginalità intesa come distanza delle scuole rispetto a Tolmezzo;

b) per le iniziative a favore degli alunni delle scuole paritarie è assicurata una quota compresa tra il 10 per cento e il 15 per cento dell’intervento finanziario complessivo;

c) le spese per i trasporti non possono essere superiori al 5 per cento dell’assegnazione.

 

56. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53, pari a complessivi 240.000 euro, suddivisi in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all’unità di bilancio 6.4.1.1127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

57. La lettera b) del numero 4) dell’articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è sostituita dalla seguente:

 

«b) a erogare contributi per la realizzazione di produzioni editoriali e audiovisive su supporto multimediale e a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, e per incoraggiare e sostenere, anche mediante l’acquisto e la distribuzione tra istituzioni bibliotecarie e scolastiche, di pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere che presentino interesse per la Regione;».

 

58. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 57, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.1.1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 5. (Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190 [68].

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 [69].

 

3. L’onere di 300.000 euro per l’anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, fa carico all’unità di bilancio 1.1.1.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

4. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:

 

«1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per la costituzione e l’avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.».

 

5. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 17/2006 è sostituito dal seguente:

 

«2. I contributi per l’avviamento di cui al comma 1 non possono essere concessi in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione dei produttori. L’importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un’organizzazione di produttori non può superare i 400.000 euro.».

 

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 17/2006, come modificato dai commi 4 e 5, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.1.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

7. A scopo di ricerca e sperimentazione ai fini di un risparmio nell’utilizzazione della risorsa idrica in agricoltura, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di impianti irrigui pilota presso gli istituti tecnici e professionali del settore agrario, da attuarsi con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

 

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all’unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

9. Al comma 152 dell’articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare» sono inserite le seguenti: «,tramite l’Organismo pagatore riconosciuto,».

 

10. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 7, comma 152, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 9, fa carico all’unità di bilancio 1.1.2.1005 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

11. Dopo il comma 153 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2007 è inserito il seguente:

 

«153 bis. I regolamenti regionali di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, così come approvato dalla Commissione europea, possono attribuire responsabilità procedimentali di applicazione delle misure agli Enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati.».

 

12. La lettera c) del primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l’attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), è sostituita dalla seguente:

«c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici.».

 

13. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale 24/2006, le parole «fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:» sono sostituite dalle seguenti:

«fino a un massimo del 100 per cento per i costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti tranne laddove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. In alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo di 3.000 euro annui per azienda per un periodo massimo di cinque anni, per le spese effettivamente sostenute a tale scopo. Il tasso di aiuto concedibile può raggiungere:».

 

14. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è sostituito dal seguente:

«2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie purchè rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L’intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l’eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l’infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l’abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell’abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonchè la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.».

 

15. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono inseriti i seguenti:

 

«4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

 

4 ter. Dall’importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonchè i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.».

 

16. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22/2002 dopo le parole «e delle relative produzioni.» sono aggiunte le seguenti: «Dai benefici sono escluse le imprese che esercitano solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.».

 

17. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 22/2002 le parole «e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)» sono soppresse.

 

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come sostituito dal comma 14, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

19. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è sostituito dal seguente:

 

«2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nel settore della produzione primaria a:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli.».

 

20. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 31/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale.».

 

21. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31/2002 è sostituito dal seguente:

 

«4. Qualora l’assicurazione copra le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche e/o perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, l’aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.».

22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 19, 20 e 21 fanno carico all’unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

23. L’Amministrazione regionale, riconoscendo il valore strategico della suinicoltura regionale per le positive ricadute sui settori della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione e del consumo, ne favorisce i processi di sviluppo e di miglioramento delle qualità lungo l’intera filiera e rafforza le garanzie per il consumatore.

 

24. Per le finalità di cui al comma 23 l’Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a stipulare una convenzione a titolo oneroso e della durata di due anni con l’Istituto Nord Est Qualità (INEQ) di San Daniele del Friuli per l’effettuazione, presso i macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), delle attività di controllo della conformità delle cosce e delle carcasse ottenute dai suini, nati o provenienti dal Friuli Venezia Giulia, destinate alla trasformazione per il conseguimento delle D.O.P., nonché delle attività di controllo della composizione e della provenienza degli alimenti somministrati ai medesimi suini ai fini del applicazione del disciplinare di produzione approvato ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità) [70];

b) a finanziare, per un importo massimo di un milione di euro, l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione, in collaborazione con l’Università di Udine e d’intesa con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, di un piano quinquennale di qualificazione genetica dei suini nati e allevati in Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni destinate alla D.O.P. San Daniele del Friuli, alla D.O.P. Gran Suino Padano, all’I.G.P. Sauris, alle carni fresche e agli insaccati ottenuti e riconosciuti col marchio AQUA del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità). La domanda di contributo, corredata del piano, è presentata all’Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente approva il piano ed eroga contributi annuali sino al concorso della spesa totale ammessa secondo le seguenti modalità:

1) per il primo anno di vigenza del piano: erogazione del contributo, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 300.000 euro;

2) per gli anni successivi al primo: erogazione di contributi annuali, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 175.000 euro, previa rendicontazione dell'annualità precedente [71].

24 bis. Gli aiuti ai macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), derivanti dall'applicazione del comma 24, lettera a), si intendono concessi, secondo quanto previsto da apposito regolamento regionale, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 [72].

25. [I finanziamenti di cui al comma 24 sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001] [73].

 

26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, lettera a), previsti in 120.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 1.1.1.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

27. L’onere complessivo previsto in un milione di euro, derivante dal disposto di cui al comma 24, lettera b), suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, fa carico all’unità di bilancio 1.1.2.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.

28. Al fine di utilizzare le risorse comunitarie (FEOGA) assegnate in sede di riparto nazionale alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia destinate agli aiuti alla diversificazione nel settore zucchero di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, l’Amministrazione regionale provvede a programmare e attuare i relativi interventi, nel rispetto del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero adottato ai sensi della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonchè in materia di fiscalità d’impresa). Gli interventi di diversificazione sono complementari e coerenti con gli interventi previsti nel Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

 

29. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede all’erogazione dei contributi ai beneficiari degli interventi di cui al comma 28.

 

30. Dopo il comma 3 dell’articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), sono inseriti i seguenti:

 

«3 bis. Sono delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane le attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all’articolo 2, comma 2.

 

3 ter. L’Amministrazione regionale rimborsa anche forfetariamente le spese dei Centri per la realizzazione dei progetti e delle attività nell’ambito dell’esercizio delle funzioni delegate; a tal fine possono essere disposti finanziamenti in via anticipata.

 

3 quater. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi previsti ai commi 3 bis e 3 ter.».

 

31. L’onere di 500.000 euro per l’anno 2008, derivante dall’applicazione dell’articolo 72, comma 3 ter, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 30, fa carico all’unità di bilancio 1.2.1.1015 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

32. Dopo l’articolo 52 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

 

«Art. 52 bis

 

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa nuove convenzioni per la gestione stralcio dei canali di intervento già affidati, nonchè per le eventuali nuove gestioni che per l’utilizzo dei fondi statali potranno essere disposte.».

 

33. In relazione all’utilizzo delle risorse statali assegnate con decreto ministeriale 19 luglio 2007 dal Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto triennale «Friuli Venezia Giulia spettacolo dal vivo», e in tale ambito per l’iniziativa «Ospiti di gente unica - live & music», in base alla normativa di cui all’articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le manifestazioni e gli eventi ivi previsti sono considerati prioritari anche ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 6, commi da 82 a 87, della legge regionale 12/2006, per le quote corrispondenti al cofinanziamento regionale.

 

34. Al comma 13 dell’articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), le parole «del Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia TurismoFVG».

 

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 13, della legge regionale 25/1999, come modificato dal comma 34, fanno carico all’unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

36. Per promuovere l’immagine della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall’anno 2008, un Premio regionale finalizzato a premiare l’eccellenza nei settori annualmente individuati dalla Giunta regionale e relativi all’attività istituzionale delle associazioni senza scopo di lucro.

 

37. Il Premio è riconosciuto a quelle associazioni che, nell’arco dell’anno precedente, hanno realizzato nel territorio della regione eventi di particolare interesse per l’Amministrazione regionale, caratterizzati da un elevato numero di soggetti coinvolti, da un’elevata valenza promozionale dei territori in cui si svolgono e che abbiano avuto forti ricadute sia di immagine che di richiamo turistico e sportivo. Con regolamento regionale sono fissati modalità e procedure per la presentazione delle domande di candidatura, nonchè condizioni, modalità e criteri per l’assegnazione del Premio.

 

38. Le associazioni interessate segnalano l’iniziativa premiabile con la presentazione della domanda di candidatura alla Direzione centrale attività produttive che ne cura l’istruttoria. Il Premio, destinato alle attività istituzionali dell’associazione, è assegnato nella misura massima di 10.000 euro, in conformità al parere del Comitato strategico di indirizzo dell’Agenzia Turismo FVG di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.

 

39. In sede di prima applicazione e in via transitoria, le domande di candidatura, nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 37, sono presentate entro l’1 marzo 2008 e sono valutate sulla base del rilievo dell’iniziativa attestato dalla documentazione allegata alla domanda e del parere del Comitato di cui al comma 38.

 

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 36 e seguenti, pari a complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all’unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

41. Al comma 7 dell’articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), dopo le parole «del censimento» sono aggiunte le seguenti: «entro il mese di marzo. Di tali revisioni si tiene conto nell’assegnazione delle risorse per l’attuazione dell’articolo 89, comma 2».

 

42. Dopo il comma 2 dell’articolo 103 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:

 

«2 bis. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all’ingrosso e oggetto di apposito accordo con l’Amministrazione regionale.».

 

43. In relazione al disposto di cui all’articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 42, sono previsti i seguenti oneri:

a) relativamente alla CCIAA di Trieste, l’onere quindicennale complessivo di 4.746.928,5 euro, suddiviso in ragione di 316.461,90 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 949.385,90 euro, relativi alle annualità per gli anni dal 2008 al 2010, all’unità di bilancio 1.3.2.1020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi;

b) relativamente al Comune di Udine, l’onere quindicennale complessivo di tre milioni di euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 600.000 euro, relativi alle annualità per gli anni dal 2008 al 2010, all’unità di bilancio 4.5.2.1081 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

44. Sono abrogati i commi da 106 a 109 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

 

45. Al comma 110 dell’articolo 6 delle legge regionale 2/2000 le parole «ai commi 103 e 106» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 103».

 

46. L’Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2008 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell’unità di bilancio 1.3.2.1020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, previa istanza dell’ente beneficiario, il contributo concesso ai sensi dell’articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, con decreto n. 4107/tur del 18 novembre 2005, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

 

47. [Il comma 3 dell’articolo 167 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:

a) 100 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a);

b) 70 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b);

c) 50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 164, comma 1, lettere c), d) ed e).»] [74].

 

48. Le disposizioni di cui al comma 47 trovano applicazione, per gli interventi di cui all’articolo 167, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2002, anche per le domande presentate nel corso dell’anno 2007 ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

 

49. La Regione concorre alla realizzazione del Programma della Rete portuale turistica, approvato dal CIPE tra gli interventi prioritari quale investimento previsto per lo sviluppo delle reti a carattere interregionale e cofinanziato dallo Stato con il Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Governo e altri soggetti eventualmente partecipanti per la realizzazione degli interventi ivi previsti e a concedere contributi ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dall’accordo medesimo. Con l’accordo di programma sono, altresì, definite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

 

49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo [75].

 

50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, previsti in complessivi 2 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, fanno carico all’unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

 

51. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area), le parole «comprese nei piani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di Aquileia».

 

52. Gli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 51, fanno carico alle unità di bilancio 1.3.2.5037 e 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

53. [Al fine di rilanciare lo sviluppo turistico della località di Grado attraverso la valorizzazione delle risorse termali, in deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 120, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire a titolo gratuito al Comune di Grado, sulla base di accordo di programma, il compendio dei beni mobili e immobili e dei diritti reali di godimento appartenenti al patrimonio disponibile regionale] [76].

 

54. Sono abrogati i commi 124 e 125 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2006.

 

55. In relazione al disposto di cui al comma 53 e, in particolare, per la progettazione dell’intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, l’onere previsto in 908.228 euro una tantum per l’anno 2008 a favore del Comune di Grado fa carico all’unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

56. In relazione al disposto di cui al comma 53 l’onere quindicennale previsto in complessivi 13.623.420 euro, a favore del Comune di Grado, suddiviso in ragione di 908.228 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023, fa carico per 1.816.456 euro, relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2009 e 2010, all’unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

57. La rubrica del Capo VIII del Titolo IV (Strutture ricettive turistiche) della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: «(Unità abitative ammobiliate a uso turistico)».

 

58. [L’articolo 83 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 83

(Definizione)

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, destinate a essere concesse in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati tipici delle strutture ricettive turistiche, senza somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero e/o similare.

2. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico di cui al comma 1, effettuata con il servizio di fornitura di acqua, di energia elettrica, di gas, di elettrodomestici, di eventuale climatizzazione, di pulizie iniziali e con le sole prestazioni accessorie dei servizi di portierato o di altri servizi condominiali, non si qualifica come prestazione di alloggio effettuata nel settore alberghiero o in altri settori aventi funzioni analoghe.

3. La locazione delle unità abitative ammobiliate a uso turistico è subordinata alla dichiarazione al Comune del possesso dei requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). l Comuni provvedono ai controlli, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, almeno nel limite minimo del 2 per cento delle dichiarazioni presentate. La dichiarazione di cui al presente articolo costituisce il provvedimento di classificazione-certificazione di qualità.

4. Ai proprietari locatori di meno di tre unità abitative ammobiliate a uso turistico nel medesimo comune non si applicano le disposizioni inerenti alla classificazione-certificazione di qualità.

5. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) in forma imprenditoriale;

b) in forma non imprenditoriale; la gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità abitative di cui al presente articolo;

c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici, nelle locazioni di unità abitative ammobiliate a uso turistico, sia in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire tali strutture in forma diretta.»] [77].

 

59. Tutti i riferimenti alle case e appartamenti per vacanze contenuti in leggi o regolamenti si intendono operati alle unità abitative ammobiliate a uso turistico.

 

60. La disciplina di cui all’articolo 83 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 58, trova applicazione anche alla tipologia di case e appartamenti per vacanze prevista dalla previgente normativa.

 

61. Al fine del migliore e corretto utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 novembre 2004 (Ripartizione del «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), e secondo quanto disposto dal decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005 (Disposizioni per il cofinanzimento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148 , comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità di attuazione dell’articolo 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2004, del Ministro delle attività produttive), l’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già assegnati con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005, n. 609, a favore delle associazioni per le quali è intervenuta la riprogrammazione dei fondi statali con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2007, n. 1772, per le quote afferenti ai contributi già concessi relativamente agli interventi non più realizzabili.

 

62. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), dopo le parole «scopi statutari» sono aggiunte le seguenti: «, da attestare, anche ai fini dell’erogazione dei finanziamenti regionali di cui all’articolo 6, comma 1, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)».

 

63. Il comma 56 dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è sostituito dal seguente:

 

«56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari avvalendosi dell’Agenzia TurismoFVG.».

 

64. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 56, della legge 1/2004, come sostituito dal comma 63, fa carico all’unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

65. Al comma 64 dell’articolo 6 della legge regionale 12/2006, dopo le parole «di sci alpino» sono inserite le seguenti: «e delle gare FISI e FIS» e le parole «alla località di Tarvisio» sono sostituite dalle seguenti: «alle località del territorio regionale».

 

66. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 64, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 65, fa carico all’unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

67. Il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:

 

«2. Il fondo è ripartito annualmente tra le Camere di commercio in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre dell’anno precedente alla comunicazione dei dati, da effettuarsi a cura delle Camere di commercio entro il 15 ottobre.».

 

68. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:

 

«3. Le quote del fondo soggette a destinazione vincolata per settore di attività ovvero per area territoriale sono ripartite fra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese ovvero all’Albo provinciale delle imprese artigiane e rientranti nei predetti settori o aree.».

 

69. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per sostenere la creazione di microattività economiche da parte delle categorie con maggiore difficoltà di accesso al credito, mediante la concessione di mutui fino all’importo massimo di 25.000 euro.

 

70. Per le finalità di cui al comma 69 l’Amministrazione regionale costituisce presso Banca Popolare Etica un fondo di garanzia tramite apertura di conto corrente vincolato e il versamento di 200.000 euro.

 

71. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento di cui al comma 69.

 

72. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 70, previsti in 200.000 euro, fanno carico all’unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

73. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad accogliere le domande di contributo di cui all’articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), nonchè all’articolo 7, comma 93, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007), concernenti i progetti di distribuzione del gas metano destinato alle zone industriali di interesse regionale rientranti nelle aree di cui all’articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), già presenti nel piano di riparto per l’esercizio finanziario 2007, ma non finanziate in quanto rientranti nel criterio di priorità di cui all’articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 3/1999.

 

74. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2007, è prevista la spesa di 514.592,45 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

75. Dopo l’articolo 179 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

 

«Art. 179 bis

(Deroga a disposizioni generali)

 

1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all’articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all’articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all’1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all’allegato A dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell’ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d’uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell’albergo diffuso.».

 

76. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone le risorse necessarie al finanziamento di interventi per la promozione dell’economia delle rispettive province e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

 

77. Le risorse assegnate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia affluiscono al fondo istituito ai sensi dell’articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), a cui si applicano, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento e i criteri di gestione stabiliti dalla giunta camerale integrata di cui al quinto comma del medesimo articolo 5 della legge 700/1975.

 

78. Le risorse assegnate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Udine e Pordenone affluiscono a un fondo istituito presso ciascuna Camera.

 

79. Ferma restando l’osservanza dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento e i criteri di gestione del fondo di cui al comma 78 sono stabiliti con regolamento della giunta camerale.

 

80. Le spese di gestione del fondo di cui ai commi 77 e 78 sono poste a carico dello stesso. Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

81. Per le finalità indicate al comma 76 è prevista la spesa complessiva di 15.000.000 di euro per l’anno 2008, suddivisa in ragione di 5.400.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, 6.450.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, 2.000.000 di euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, 1.150.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

 

82. L’onere complessivo di 15.000.000 di euro per l’anno 2008, derivante dall’applicazione del comma 81, fa carico all’unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

83. L’Amministrazione regionale è autorizzata a definire intese di programma con le Camere di commercio per la promozione dell’economia del Carso.

84. L’onere di 400.000 euro per l’anno 2008, derivante dall’applicazione del comma 83, fa carico all’unità di bilancio fa carico all’unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008

 

85. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - SISSAR), sono apportate le seguenti modifiche:

a) in ogni articolo in cui sono presenti, le parole «beneficiario» o «beneficiari» sono rispettivamente sostituite con le parole «fruitore» e «fruitori» e le parole «soggetto attuatore» o «soggetti attuatori» sono rispettivamente sostituite con le parole «soggetto erogatore» e «soggetti erogatori»;

b) al comma 1 dell’articolo 3, dopo le parole «e l’eventuale» sono inserite le seguenti: «importo massimo e»;

c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 10 è inserita la seguente:

«f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonchè sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali;»;

d) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12, dopo la parola «informazione» sono aggiunte le seguenti: «,ivi comprese quelle per l’organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese;»;

e) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12, è aggiunta la seguente:

«d bis) per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l’origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purchè le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare.»;

f) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 è aggiunta la seguente:

«b bis) per le attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera f bis), l’importo di 8.000 euro per un periodo di otto anni.»

g) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora i soggetti fruitori svolgano attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l’intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili. L’intensità del finanziamento può essere superiore al 50 per cento se le risorse corrispondenti al costo dell’attività riferita alle fasi della trasformazione e della commercializzazione sono considerate, su richiesta del soggetto fruitore, quale aiuto erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»); in tal caso, per i controlli relativi al rispetto dei massimali degli aiuti de minimis, i soggetti erogatori dei servizi comunicano, per ogni impresa, l’entità di tali costi all’Amministrazione regionale e alle imprese interessate. E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto del limite dell’80 per cento delle spese ammissibili di cui al comma 1, nonchè dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e b bis).»;

h) al comma 1 dell’articolo 15, le parole «sono svolti» sono sostituite dalle seguenti: «sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all’articolo 11»;

i) al comma 1 dell’articolo 16, le parole «, il numero massimo di beneficiari che ogni tecnico impiegato può seguire e il numero massimo di soggetti che possono aderire» sono sostituite dalle seguenti: « e l’elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio»;

j) il comma 3 dell’articolo 16 è abrogato;

k) l’articolo 17 è abrogato.

 

86. In sede di prima applicazione della legge regionale 5/2006, così come modificata dal comma 85, il SISSAR è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e le domande di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I relativi finanziamenti possono riferirsi anche ai servizi per la promozione delle conoscenze erogati dopo l’1 gennaio 2008 e anteriormente alla pubblicazione del SISSAR sul Bollettino ufficiale della Regione, purchè siano conformi alle disposizioni del comma 85.

 

87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 fanno carico all’unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

88. Il termine di cui all’articolo 16, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0144/Pres., in relazione alle domande presentate nell’anno 2007, è riaperto per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate ammissibili le spese sostenute ai sensi della previgente normativa regolamentare sulla base delle domande già presentate.

 

89. I commi 55, 56 e 57 dell’articolo 6 della legge regionale 12/2006 sono sostituiti dai seguenti:

 

«55. Le somme già liquidate ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province di Gorizia e Trieste e agli Enti pubblici economici sulla base dei programmi straordinari, stralcio, sezioni di programma, programmi annuali, programmi degli interventi e degli interventi approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 15, 19, 25 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna), degli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), degli articoli 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), dell’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso), dell’articolo 31, comma 1, dell’articolo 56, commi da 1 a 6, dell’articolo 63 e dell’articolo 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell’ articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l’ anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), dell’articolo 1, commi 15 e 16, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell’articolo 3, commi 40 e 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonchè gli interventi finanziati sulla base dell’articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e dell’articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002, e loro successive modifiche, sono trasferite in via definitiva agli Enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d’ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi; tale trasferimento in via definitiva esonera i Comuni, le Comunità montane, le Province di Trieste e di Gorizia e gli Enti pubblici economici dall’obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell’Amministrazione regionale.

 

56. Le somme già liquidate alle Comunità montane ai sensi dell’articolo 5, commi da 10 a 12, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e riferite ai programmi 2001, 2002 e 2003, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d’ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi per lo sviluppo sociale, economico e sociale purchè riferiti ai territori dei comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità montane nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena; tale trasferimento in via definitiva esonera le Comunità montane dall’obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell’Amministrazione regionale.

 

57. l finanziamenti già concessi a soggetti privati sulla base dell’articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 10/1997 e dell’articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002 devono essere rendicontati entro il termine fissato dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2008.».

 

90. Dopo la lettera i ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), è aggiunta la seguente:

 

«i quater) assumere partecipazioni in società per lo sviluppo del settore agroalimentare.».

 

91. Il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è sostituito dal seguente:

 

«1. I finanziamenti concessi ad Agemont SpA per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i) e lettera i quater), della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 90, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio), vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.».

 

92. Le modalità di attuazione dei commi 90 e 91 sono adottate nel rispetto degli articoli 87 ,88 e 89 del Trattato CE.

 

93. Al comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 9/1999 le parole: «per le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma 1».

 

94. Dopo il comma 3 dell’articolo 90 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è aggiunto il seguente:

 

«3 bis. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.».

 

95. Al comma 1 dell’articolo 104 della legge regionale 9/2007, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

«aa bis) il comma 114 ter dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come aggiunto dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001;».

 

96. I commi 5 e 6 dell’articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono abrogati.

 

97. Dopo il comma 6 dell’articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:

 

«6 bis. Le entrate derivanti dalla gestione dei lotti boschivi, dalla gestione del patrimonio indisponibile, dalla gestione agricola dei beni immobiliari regionali della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996, accertate e riscosse all’unità di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

 

6 ter. Le entrate derivanti dall’utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale, accertate e riscosse all’unità di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.

 

6 quater. Le entrate derivanti dalla fornitura di piante forestali alla società SNAM Rete Gas SpA per ripristini vegetazionali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 85, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, accertate e riscosse all’unità di bilancio 3.2.111 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1.».

 

98. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche previsti dalla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), accertati e riscossi all’unità di bilancio 3.1.104 e all’unità di bilancio 3.1.142 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008, è prioritariamente destinato al pagamento delle annualità a carico dei limiti d’impegno autorizzati a favore dei Consorzi di bonifica per la stipula di mutui contratti per la realizzazione e l’ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.

 

99. In conformità alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2161 (legge regionale 22/2006legge regionale 24/2006. Individuazione dei beneficiari, dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e delle quote spettanti a ciascun ente locale in relazione alle funzioni trasferite), gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche, con riferimento all’erogazione dei contributi relativi alle domande presentate durante l’anno finanziario 2007, fanno carico all’unità di bilancio 2.1.1.1044.

 

100. A supporto dell’attività di manutenzione idraulico-forestale di cui all’articolo 56 della legge regionale 9/2007, svolta in economia, mediante le squadre di operai dipendenti, dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio territorio montano e manutenzioni, è autorizzata la costruzione di un fabbricato ad uso magazzino, ricovero macchinari e manutenzione attrezzature, ubicato presso il vivaio forestale di «Avons», in Comune di Verzegnis.

 

101. Alla realizzazione del fabbricato provvede il Servizio territorio montano e manutenzioni nei modi di cui alla legge regionale 14/2002, anche con il ricorso alle procedure del funzionario delegato.

 

102. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 100, previsti in 1 milione di euro, fanno carico all’unità di bilancio 2.1.2.5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

103. Al comma 40 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo le parole «Foce dell’Isonzo» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività svolte dalla stessa sull’intero territorio regionale nella materia faunistica e ambientale, con speciale riferimento alle aree protette e alle specie minacciate di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».

 

104. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 40, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 103, fanno carico alle unità di bilancio 2.2.1.1047 e 2.2.2.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

105. Le entrate derivanti dalle violazioni delle prescrizioni e dei divieti di cui all’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), nonchè quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 15 bis della legge regionale 8/1977, accertate e riscosse all’unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 sono finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo di cui all’articolo 90, comma 1, della legge regionale 9/2007.

 

106. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai fini dello scorrimento della graduatoria approvata con decreto della Direzione centrale attività produttive 25 ottobre 2006, n. 3317, ai sensi dell’articolo 1 (Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell’ambiente) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, è prevista la spesa di 1.350.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

107. Dopo il Capo II bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:

 

«Capo II ter

Beni silvo-pastorali

 

Art. 9 ter

(Disciplina dei beni silvo-pastorali)

 

1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione. Il contraente e il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi su uno dei maggiori quotidiani locali e sul sito Internet della Regione. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell’atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi eccezionali, debitamente documentati, non imputabili al contraente o al concessionario.

 

2. La locazione, l’affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell’esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

 

3. L’uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall’Amministrazione regionale.

 

4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

 

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.».

 

108. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 107, sono accertate e riscosse all’unità di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

109. Nelle more della predisposizione delle candidature nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013 sui Fondi strutturali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a dare continuità al progetto pilota denominato «Via Alpina, via della pace» realizzato nell’ambito del progetto Viadventure del Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino. Le iniziative e gli interventi sono individuati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna d’intesa con l’Assessore all’ istruzione, cultura, sport e pace.

 

110. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 109, pari a 40.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 5.5.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

111. [Nel quadro delle attività e degli interventi di sperimentazione e ricerca in materia di formazione professionale previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e al fine di promuovere l'innovazione nei processi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai diciotto anni, la Regione promuove la partecipazione di enti di formazione accreditati a programmi e bandi direttamente emanati in tale ambito dallo Stato o dalla Commissione europea, mediante contributi sulle spese di ricerca ed elaborazione progettuale delle iniziative che concorrono al finanziamento statale o comunitario, nonchè mediante il cofinanziamento delle spese per la realizzazione delle iniziative approvate] [78].

 

112. [La partecipazione regionale al progetto è autorizzata in via preliminare dalla Giunta regionale] [79].

 

113. [Il finanziamento regionale è assegnato ai progetti approvati e finanziati dalla Commissione europea secondo l’ordine di approvazione da parte della Commissione stessa fino a esaurimento dei fondi disponibili] [80].

 

114. [L’onere di 50.000 euro per l’anno 2008, derivante dall’applicazione del comma 111, fa carico all’unità di bilancio 6.2.1.1123 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [81].

 

115. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2007, le parole: «per la ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «per l’acquisto e la per la ristrutturazione».

 

116. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 11, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 115, continuano a far carico all’unità di bilancio 6.2.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

117. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti parte dell’Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, per l’attuazione di opere o interventi edilizi e per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell’alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia [82].

 

118. Nell’Accordo di programma sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

 

119. In relazione al disposto di cui al comma 117 l’onere ventennale complessivo di 29.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 4.350.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all’unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.

 

120. Le domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro), utilmente collocate in graduatoria e non soddisfatte nell’anno di presentazione per mancanza di fondi, sono finanziate in via prioritaria mediante utilizzo dei fondi stanziati nel bilancio del primo anno successivo.

 

121. L’onere derivante dall’applicazione del comma 120 fa carico all’unità di bilancio 8.5.1.1146 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

122. Al fine di contrastare le emergenze causate dai fenomeni di natura siccitosa, con la conseguente carenza di risorse idriche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione, nel territorio montano, di piccoli invasi destinati alla raccolta e trattenuta dell’acqua per scopi plurimi, mediante la concessione alle Comunità montane di contributi pluriennali costanti per un massimo di venti anni a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e degli interessi dei mutui contratti per realizzare gli interventi.

 

123. [Per gli scopi di cui al comma 122 possono essere utilizzati i proventi previsti dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 16/2002 per la quota non utilizzata per le priorità previste dal comma 98, trattandosi di opere da realizzarsi in funzione del mantenimento dell’equilibrio del bilancio idrico complessivo che viene alterato dall’utilizzo a fini irrigui degli invasi montani realizzati per la produzione di energia elettrica] [83].

 

124. Le modalità, i criteri e l’ammontare delle risorse annue da destinare agli scopi di cui al comma 122 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri conseguenti fanno carico, a partire dall’anno 2009, all’unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

 

125. Il comma 23 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge Finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:

 

«23. Il controllo e la gestione degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e degli altri aiuti a favore dei settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca sono effettuati sulla base della disciplina comunitaria vigente.».

 

126. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 7, comma 23, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 125, fa carico all’unità di bilancio 11.3.1.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

127. Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’ agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario), è sostituito dal seguente:

 

«3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l’immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni.».

 

     Art. 6. (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. Dopo l’articolo 56 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:

 

«Art. 56 bis

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

 

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

 

2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

 

3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

4. L’applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall’1 gennaio 2007.».

 

2. Gli oneri derivanti dal comma 2 dell’articolo 56 bis, come introdotto dal comma 1, previsti in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, fanno carico all’unità di bilancio 8.5.1.1146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Il comma 55 dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come modificato dall’articolo 7, comma 69, della legge regionale 22/2007, è abrogato.

 

2. La disposizione del comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), si applica anche alla chiusura dell’esercizio 2007.

 

3. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2007, iscritto sull’unità previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2008 sulla unità di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 con riferimento al corrispondente capitolo del Programma operativo di gestione per l’anno 2008, entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2007, di quanto accertato al 31 dicembre 2007 sull’unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

4. In deroga all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e disponibili sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito riportati, vengono trasferite nella competenza dell’esercizio 2008 nell’ambito dell’unità di bilancio 8.4.2.1144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 con riferimento ai corrispondenti capitoli del Programma operativo di gestione per l’anno 2008, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

 

UPB

Capitolo

euro

4.1.340.2.1124

3231

1.475.357,55

4.1.340.2.1124

3232

10.733.697,62

4.1.340.2.2524

3265

9.180.952,50

 

5. In deroga all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, le somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e disponibili sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito riportati, vengono trasferite nella competenza dell’esercizio 2008 nell’ambito dell’unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 con riferimento al corrispondente capitolo del Programma operativo di gestione per l’anno 2008, per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

 

UPB

Capitolo

limite

euro

4.1.340.2.770

650

n. 6

11.695,68

4.1.340.2.772

651

n. 6

7.024,32

4.1.340.2.772

651

n. 8

4.044,48

 

6. In deroga all’articolo 17, comma 7, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.329.407,35 euro iscritta per l’anno 2007 sull’unità previsionale di base 15.1.370.1.719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non impegnata e quindi disponibile al 31 dicembre 2007, costituisce economia di bilancio ed è quota dell’avanzo destinata alla copertura del finanziamento dell’unità di bilancio 6.2.1.1123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

7. In deroga all’articolo 44, comma 3, della legge regionale 7/1999, la quota di 385.478,23 euro iscritta in conto residui sulla unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007–2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi costituisce quota dell’avanzo vincolata al finanziamento dei programmi di investimento dei consorzi per lo sviluppo industriale insediati in comuni di cui all’articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell’opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008–2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

8. In deroga all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 129.114,22 euro non impegnata al 31 dicembre 2007 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007–2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9284 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite all’anno 2007 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie 14 febbraio 2007, n. 15 non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2008 e costituisce quota dell’avanzo vincolata al finanziamento dei programmi di investimento dei consorzi per lo sviluppo industriale insediati in comuni di cui all’articolo 10 della legge 828/1982, a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008–2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

9. In deroga all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 1 milione di euro non impegnata al 31 dicembre 2007 a carico dell’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007–2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9515 (lim. 5) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2006 e trasferite all’anno 2007 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie 31 gennaio 2007, n. 12, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2008 e costituisce quota dell’avanzo vincolata al finanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie previste nel titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), relativi a opere e impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonchè a opere di pubblica utilità, a carico dell’unità di bilancio 3.9.2.1072 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008–2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

10. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 7.808.828,31 euro disposta con l’articolo 3 del decreto del direttore del Servizio idraulica 27 novembre 2007, n. 2658, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell’unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 4, della legge regionale 7/1999, non viene trasferita all’esercizio 2008 e costituisce quota dell’avanzo vincolato al finanziamento di interventi urgenti ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 267/1998, a titolo di reiscrizione di fondi statali a carico dell’unità di bilancio 3.9.2.1070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008–2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

11. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 1.549.370,70 euro di fondi regionali, disposta con il decreto del direttore del Servizio geologico 17 dicembre 2007, n. 2901, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell’unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9690 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 7/1999 non viene trasferita all’esercizio 2008 e costituisce quota dell’avanzo vincolato al finanziamento dell’Accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a carico dell’unità di bilancio 3.10.2.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008–2010 e del bilancio per l’anno 2008 [84].

 

12. In relazione alla cancellazione dal conto del patrimonio della somma complessiva di 1.549.370,70 euro di fondi statali, disposta con il decreto del direttore del Servizio geologico 17 dicembre 2007, n. 2901, lo stanziamento di pari importo corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 dell’unità previsionale di base 53.4.250.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 4 bis, della legge regionale 7/1999 non viene trasferita all’esercizio 2008 e costituisce quota dell’avanzo vincolato al finanziamento dell’Accordo di programma quadro per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a carico dell’unità di bilancio 3.10.2.2006 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008 [85].

 

13. Le somme di importo pari o inferiore a 10 euro registrate nelle scritture della Ragioneria e conservate nel conto residui, a fronte delle quali non risultano emessi i relativi titoli di spesa entro la chiusura dell’esercizio finanziario, sono cancellate dalle scritture contabili.

 

14. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, con propria deliberazione è autorizzata, per gli anni successivi, a rideterminare l’importo di cui al comma 13.

 

15. Il comma 33 dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), è abrogato.

 

16. Il comma 57 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è abrogato.

 

17. All’allegato A previsto dagli articoli 15, comma 5, e 16, comma 7, della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’ambito della classificazione delle entrate, al Titolo «ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE» è inserita la Categoria «ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI»;

b) nell’ambito della classificazione delle spese, alla Finalità «MOBILITA’, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI» la parola «MOBILITA’» è sostituita con la parola «INFRASTRUTTURE».

 

18. In via di interpretazione autentica dell’articolo 76, comma 3, della legge regionale 21/2007, si intende che tale disposizione venga applicata anche al disposto di cui all’articolo 28 della medesima legge regionale 21/2007.

 

19. [Per la realizzazione di infrastrutture e la messa in opera di una rete a larga banda sulla quale sviluppare servizi di connettività basati sulla piattaforma Internet Protocol, nell’ambito del progetto ERMES e degli accordi di programma quadro tra Regione e Amministrazione finanziaria statale, l’Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a costituire presso la società Mercurio FVG SpA un fondo speciale, denominato «Fondo speciale MERCURIO», da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato) in materia di gestioni fuori bilancio] [86].

 

20. [Al fondo di cui al comma 19 affluiscono:

a) i finanziamenti regionali;

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato] [87].

 

21. [Il trasferimento delle risorse di cui al comma 20 alla società Mercurio FVG SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 19 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione. L’erogazione è effettuata in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalla società, entro il limite delle disponibilità annuali di bilancio] [88].

 

22. [La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, la vigilanza sulla gestione del fondo] [89].

 

23. [Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo] [90].

 

24. [Gli oneri derivanti dal combinato disposto di cui ai commi 19 e 20, lettera a), fanno carico all’unità di bilancio 4.6.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008] [91].

 

25. All’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell’Istituto di studi e documentazione sull’Europa comunitaria e l’Europa orientale (ISDEE) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni), dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 

«5 bis. I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall’Istituto.».

 

26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 15/1986, come aggiunto dal comma 25, fanno carico all’unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

27. Gli interventi straordinari finanziati dalla normativa regionale vigente, ancorchè previsti per annualità definite, possono essere rifinanziati. Sono mantenuti i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione disposti dalla normativa originaria.

 

28. All’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Rendicontazione semplificata)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l’Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.».

 

29. Le disposizioni di cui al comma 1, dell’articolo 42, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 28, lettera b), si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

30. Il comma 115 dell’articolo 6 della legge regionale 22/2007, è sostituito dal seguente:

 

«115. Ai fini di dare pronta attuazione al programma comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 e del programma «Competitività e Occupazione FESR» 2007-2013, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a sostenere le spese di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e di cui all’articolo 14, comma 1, del regolamento (CE) n. 1080/2006, nonchè altre spese necessarie per la realizzazione e implementazione dei sistemi di gestione e controllo dei suddetti programmi.».

 

31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 115, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 30, previsti in 6.500.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

32. [All’articolo 3 (Privatizzazioni e semplificazione dell’attività amministrativa) della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dopo le parole «programmi di manutenzione straordinaria» sono inserite le parole «, recupero e ampliamento funzionale» e, al termine, sono aggiunte le parole «, ovvero per il completamento dei programmi medesimi già avviati.»;

b) al comma 9, al termine, sono aggiunte le parole «In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data priorità a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione.» ] [92].

 

33. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto di dismissione di beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione non più utili a fini istituzionali, da attuare anche mediante permuta, eventualmente con conguaglio, con altri beni immobili da utilizzare per fini istituzionali, in particolare a fini di riorganizzazione delle sedi istituzionali e per interventi di qualificazione dell’offerta turistica.

 

34. I beni immobili oggetto di dismissione, di cui al comma 33, sono individuati con deliberazioni della Giunta regionale che ne indicano il valore di stima, stabilito dal competente Servizio della Direzione centrale patrimonio e servizi generali o da altro tecnico abilitato indipendente e, nel caso di beni già appartenenti al patrimonio indisponibile, ne autorizza il trasferimento nell’ambito del patrimonio disponibile.

 

35. Le deliberazioni di cui al comma 34 possono altresì disporre che la dismissione venga attuata, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale 3/1998, mediante rilascio di procura speciale a favore della Società Gestione Immobili SpA, in forza di quanto previsto dal contratto di mandato in essere, stipulato ai sensi del comma 3 bis, come inserito dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/1999, del medesimo articolo 3 della legge regionale 3/1998.

 

36. L’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), è sostituito dal seguente:

 

«Art. 1

(Finalità)

 

1. La presente legge è finalizzata all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 15, 17 e 18, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche.

 

2. Il meccanismo applicativo della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia assicura che tale prezzo non sia inferiore a quello dello Stato confinante in cui è praticato il prezzo minore e che si riduca al diminuire della distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, della sede municipale del Comune di residenza dei cittadini dal valico confinario praticabile più prossimo afferente allo Stato confinante medesimo, salvo quanto disposto dal comma 3.

 

3. Qualora nel Comune non siano ubicati punti vendita di carburanti per autotrazione, la distanza di cui al comma 2 è calcolata con riferimento al più vicino Comune limitrofo in cui siano situati punti vendita e che sia maggiormente prossimo al valico confinario di cui al comma 2. La vicinanza tra Comuni è determinata dalla distanza chilometrica, calcolata lungo la rete viaria pubblica, tra le sedi municipali dei medesimi.».

 

37. L’articolo 2 della legge regionale 47/1996, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2

(Disposizioni per la riduzione del prezzo alla pompa)

 

1. Per le finalità e con i criteri di cui all’articolo 1, il territorio regionale è suddiviso in fasce in cui rientrano i Comuni della regione.

 

2. Il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a determinare, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il numero delle fasce territoriali di cui al comma 1 e ad individuare i Comuni appartenenti a ciascuna fascia.

 

3. Il Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato altresì a determinare, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, la riduzione da apportare al prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell’articolo 1, comma 2.

 

4. La riduzione è stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

 

5. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti fino a che non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione del 15 per cento in più o in meno.

 

6. I decreti di rideterminazione delle riduzioni di prezzo sono esecutivi dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.».

 

38. L’articolo 12 della legge regionale 47/1996 è abrogato.

 

39. All’articolo 15 della legge regionale 47/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte la riduzione di prezzo fruita colui che commette i fatti previsti al comma 2 omettendo di effettuare le segnalazioni di cui all’articolo 4, comma 8, oltre il termine di quindici giorni dagli eventi ivi indicati o dalla notizia dei medesimi. La sanzione di cui al presente comma non si applica qualora l’omissione della segnalazione riguardi la sostituzione del mezzo.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altro comune e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora il beneficiario abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione ai sensi dell’articolo 4, comma 8.».

 

40. All’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a un quarto qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei novanta giorni antecedenti l’ultima notifica.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altro comune e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora il beneficiario abbia provveduto ad aggiornare la propria posizione ai sensi dell’articolo 4, comma 8.».

 

41. I gestori degli impianti espongono per una durata minima di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera visibile al pubblico, l’avviso delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio della legge regionale 47/1996 relativamente alle sanzioni poste a carico dei privati.

 

42. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 47/1996, è aggiunto il seguente:

 

«1 bis. Le Camere di Commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 15 e 15 bis entro il termine di diciotto mesi dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.».

 

43. I soggetti destinatari di ordinanza - ingiunzione per le violazioni di cui agli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 47/1996, riguardanti violazioni commesse antecedentemente al 30 settembre 2007, possono estinguere il debito attraverso il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell’importo ingiunto a condizione che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza - ingiunzione ovvero, per quelle già notificate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

44. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), è inserito il seguente:

«1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, l’inosservanza del disposto di cui all’articolo 3, comma 3, è punita esclusivamente con la sanzione da 10 euro a 30 euro.».

 

45. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), è inserito il seguente:

«Art. 5 bis

1. Per finalità di studio e aggiornamento, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali possono partecipare, con oneri a carico del bilancio consiliare, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento su tematiche di propria competenza, in Italia e all’estero, nonchè frequentare corsi di informatica e di lingue dell’Unione europea o della Comunità di Alpe Adria.

2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1, le modalità di formulazione delle richieste di partecipazione, i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

 

46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 21/1981, come aggiunto dal comma 45, fanno carico all’unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

47. All’articolo 7 della legge regionale 22/2007, il comma 28 è sostituito dal seguente:

«28. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua i beneficiari degli interventi e delle azioni di cui al comma 26 e stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione anche in deroga alla legge regionale 7/2000.».

 

48. Gli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 28, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 47, continuano a far carico all’unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

49. Al fine di garantire un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nei diversi processi legati al miglioramento delle risorse umane, la Regione è autorizzata a concedere alle autonomie locali, anche attraverso le loro associazioni, contributi, nel limite annuo di 100.000 euro per l’anno 2008, per l’organizzazione, anche sotto il profilo logistico, di attività legate allo sviluppo delle risorse umane delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), dei sistemi del welfare e della salute, nonchè per la realizzazione di ulteriori iniziative connesse allo sviluppo locale anche in altri settori di intervento, inclusa la messa a disposizione di locali anche per enti di interesse regionale.

 

50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, previsti in 100.000 euro per l’anno 2008, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

51. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura dei programmi comunitari di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, per il periodo di programmazione 2000-2006, e al concomitante avvio operativo di quelli afferenti alla medesima Direzione per il periodo 2007-2013, l’Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare nel limite massimo di quattro unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato [93].

 

52. Per le finalità di cui al comma 51, relativamente alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a utilizzare nel limite massimo di due unità e per la durata di dodici mesi, personale somministrato [94].

 

53. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 51 e 52, previsti in 400.000 euro per l’anno 2008, fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1184 e 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

54. Al fine di provvedere alla definizione delle pratiche di annotazione sui libri tavolari pendenti presso gli Uffici tavolari della Regione, anche nell’ottica dell’avvio dell’automazione del sistema tavolare, la Regione è autorizzata a utilizzare nel limite massimo di otto unità e per la durata di un anno, personale somministrato [95].

 

55. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 54, previsti in 200.000 euro per l’anno 2008, fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1184 e 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

56. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie delle procedure selettive attuate in applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonchè modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l’attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l’attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonchè modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), e che sia stato da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), può essere stabilizzato nella categoria e posizione economica rivestite.

 

57. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante utilizzo delle graduatorie delle procedure selettive attuate in applicazione dell’articolo 25 della legge regionale 44/1988, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), e che sia stato da ultimo prorogato ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 19/2006, può essere stabilizzato nella categoria e posizione economica rivestite.

 

58. La stabilizzazione del personale di cui ai commi 56 e 57 avviene a domanda dell’interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

59. Nelle more della stabilizzazione, sono confermati i provvedimenti amministrativi di proroga dei contratti di lavoro del personale di cui ai commi 56 e 57 adottati in attuazione delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)).

 

60. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 56, 57, 58 e 59, fanno carico alle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 e del bilancio per l’anno 2008:

a) UB 11.3.1.1185;

b) UB 11.3.1.1184.

 

61. Considerato che con l’anno 2008, nelle province di Udine e di Trieste, entrano in funzione le strutture convenzionate per il servizio di asili nido aziendali di cui all’articolo 7, comma 12, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) e atteso il mancato utilizzo di parte delle risorse all’uopo destinate ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, il Comitato di gestione del Fondo Sociale è autorizzato a utilizzare i fondi residuali destinandoli alle altre finalità di cui all’articolo 153, punti 1), 2), 4) e 5) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

 

62. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 61, continuano a far carico all’unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

63. Al comma 2, dell’articolo 13 (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, dopo le parole «sono autorizzati» sono aggiunte le parole «su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l’onere finanziario,».

 

64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 17/2004, come modificato dal comma 63, continuano a far carico all’unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

65. E’ istituito un Fondo per il finanziamento della contrattazione aziendale del personale di cui all’articolo 42 della legge regionale 53/1981, con le seguenti modalità di alimentazione:

a) un importo pari a 60.000 euro;

b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da modifica applicativa di istituti di natura economica previste in sede di contrattazione aziendale;

c) gli importi corrispondenti al costo dell'incidenza sull'indennità compensativa degli incrementi contrattuali del trattamento tabellare, della maggiorazione di cui all'articolo 10, terzo comma, del Contratto collettivo di categoria e degli scatti di anzianità per le annualità decorrenti dall'1 gennaio 2009 [96].

 

66. La contrattazione aziendale di cui al comma 65 si svolge sulle materie previste dal Contratto nazionale di lavoro, ivi compresa l’indennità compensativa di cui all’articolo 7, quindicesimo comma, del contratto medesimo.

 

67. Per le finalità di cui al comma 65, è istituita, con decreto del Presidente della Regione, una delegazione trattante di parte pubblica composta da tre membri, di cui uno designato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. La delegazione opera nel rispetto delle direttive formulate dalla Giunta regionale; il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio è effettuato in via esclusiva dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.

 

68. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 65 previsti in 210.000 euro fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

69. L’articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 31

(Agevolazione al funzionamento amministrativo-contabile dei Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale)

 

1. La Regione, nell’esercizio delle competenze attribuitele dal comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, promuove la costituzione e il funzionamento dei Fondi pensione su base territoriale regionale costituiti a norma del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), e successive modifiche e integrazioni, ovvero del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, sotto il profilo amministrativo contabile, secondo quanto disciplinato dai seguenti articoli.»

 

70. All’articolo 32 (Statuti dei Fondi) della legge regionale 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Negli organi di amministrazione e controllo dei Fondi devono essere garantiti il rispetto dei principi stabiliti in materia dall’articolo 5 del decreto legislativo 252/2005, e successive modifiche e integrazioni.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In osservanza a quanto disposto dall’articolo 31, la Regione può altresì promuovere la costituzione di Fondi pensione, anche aperti, per il tramite di Friulia SGR.».

 

71. All’articolo 33 (Fondo speciale a sostegno della previdenza complementare) della legge regionale 1/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a costituire presso Friulia SpA un Fondo speciale, del quale affida la gestione alla Società stessa, con contabilità separata, da impiegare per il sostegno della previdenza complementare, secondo le previsioni di cui alla presente sezione.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Fondo speciale di cui al comma 2 è utilizzato a favore dei Fondi pensione ed è destinato:

a) all’attuazione degli interventi contributivi di sostegno degli oneri a carico degli iscritti ai Fondi pensione;

b) allo svolgimento di ogni altra attività di sostegno ai Fondi pensione;

c) al reinvestimento delle proprie disponibilità, momentaneamente non utilizzate, in vista di futuri impieghi.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo del Fondo speciale.».

 

72. Al comma 52 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «di rappresentanza.» sono inserite le parole «La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l’organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all’articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all’articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni.».

 

73. Gli oneri derivanti dal comma 72 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2008.

 

 

 

ALLEGATO 1

Tabella degli organismi culturali riconosciuti d’interesse regionale

(riferita all’articolo 4, comma 13)

 

 

P

C/S

Categoria / settore / organismo culturale

Livello 2008

 

A

Associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali

 

 

 

Organizzazione stagioni teatrali e musicali

 

1

A.01

Comune di Cervignano - Teatro Pier Paolo Pasolini

1

2

A.02

Teatro Club Udine

1

3

A.03

Fondazione Luigi Bon

2

4

A.04

CIT - Centro Iniziative Teatrali di Latisana

3

5

A.05

Comune di Sacile - Teatro Zancanaro

3

 

B

Associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore

 

 

B1

Rassegne e premi musicali e teatrali a carattere internazionale

 

6

B1.01

Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea - No Border Music Festival

1

7

B1.02

Associazione Culturale Euritmica - Udin&Jazz

1

8

B1.03

Associazione Culturale Onde Mediterranee

1

9

B1.04

Associazione Culturale Rototom

1

10

B1.05

Circolo Controtempo

2

11

B1.06

Comune di Tolmezzo – Carniarmonie

2

12

B1.07

Associazione Culturale Spaesati

3

 

B3

Concorsi strumentali e di musica da camera a carattere internazionale

 

13

B3.01

Associazione culturale Rodolfo Lipizer - Concorso Internazionale di Violino Rodolfo Lipizer

1

14

B3.02

Associazione Chamber Music - Premio Trio di Trieste

2

15

B3.03

Associazione Amici della Musica Salvador Gandino - Concorso Giovani Concertisti Città di Porcia

2

 

B4

Concorsi corali a carattere internazionale

 

16

B4.01

Associazione Corale Goriziana Cesare Augusto Seghizzi - Concorso Corale Seghizzi

2

 

B6

Rassegne folkloristiche a carattere internazionale e rassegne di tradizione e cultura popolare

 

17

B6.01

Pro Loco di Gorizia - Festival Mondiale del Folklore

1

18

B6.02

Comune di Muggia - Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano

1

19

B6.03

Comune di Tarcento - Festival dei Cuori

2

20

B6.04

Pro Loco di Aviano - Festival Internazionale del Folklore

2

 

C e D

Enti di produzione culturale (anche a carattere didattico, formativo e divulgativo) operanti in modo permanente nei settori delle arti figurative, della musica, del teatro e dello spettacolo

 

 

C1

Associazioni che svolgono attività espositiva e di laboratorio nelle arti figurative

 

21

C1.01

Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia

1

22

C1.02

Comune di San Vito al Tagliamento - Hicetnunc - Rassegna di Arte Contemporanea

2

23

C1.03

Triennale Europea dell’Incisione

2

24

C1.04

Trieste Contemporanea

2

25

C1.05

Galleria d’Arte Contemporanea - Comune di Monfalcone

3

26

C1.06

IRPAC - Istituto Regionale Promozione e Animazione Culturale

3

 

C3

Istituti e associazioni di cultura e formazione musicale

 

27

C3.01

Associazione Società Filarmonia

1

28

C3.02

CEI (già YMISO) - Scuola per Giovani Musicisti

2

29

C3.03

Cinquantacinque Soc. Coop. a r.l.

3

30

C3.04

Comune di Trieste - La Cappella Civica

3

31

C3.05

Coro Polifonico di Ruda

3

32

C3.06

Associazione Culturale Farandola

3

33

C3.07

Istituto di Musica Vivaldi

3

34

C3.08

Associazione Chromas Musica contemporanea

3

 

C4

Associazioni di cultura e formazione nelle arti dello spettacolo, del teatro e del teatro dialettale

 

35

C4.01

Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

1

36

C4.02

Associazione Teatrale Friulana

1

37

C4.03

L’Armonia – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine

3

38

C4.04

Gruppo Teatrale per il Dialetto
di Trieste e Gorizia

3

39

C4.05

Associazione Topolò Topoluolve

3

40

C4.06

Coordinamento operatori teatrali Pordenone

3

41

C4.07

Scuola sperimentale dell’attore

3

42

C4.08

Associazione teatrale La Cantina

3

43

C4.09

Compagnia di Arti e Mestieri

3

 

D

Complessi orchestrali di musica da camera

 

44

D.01

Orchestra e Coro San Marco

1

 

E

Associazioni e istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione d’iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica

 

 

 

Enti, associazioni e istituti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica

 

45

E.01

IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei

1

46

E.02

Istituto Internazionale Jacques Maritain

1

47

E.03

Associazione Il Globo

1

48

E.04

ICM - Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei

1

49

E.05

Fondazione Internazionale Progresso e Libertà delle Scienze

1

50

E.06

Concentro (già Promecon) Azienda Speciale CCIAA Pordenone – Pordenonelegge

1

51

E.07

Associazione Culturale Thesis

1

52

E.08

Pro Pordenone

2

53

E.09

Circolo Culturale Menocchio

2

54

E.10

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone

2

55

E.11

Laboratorio Internazionale della Comunicazione

3

56

E.12

Consorzio Culturale del Monfalconese

3

57

E.13

Centro Culturale Italo-Tedesco

3

58

E.14

Associazione Culturale don Gilberto Presacco

3

59

E.15

Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia

3

60

E.16

Associazione Culturale Studium Fidei

3

61

E.17

Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocel – Fagagna

3

62

E.18

Associazione Guide Turistiche Itineraria

3

63

E.19

Associazione Culturale La Bassa

3

64

E.20

Fondazione Palazzo Coronini Cronberg

3

 

F

Istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali

 

 

F1

Istituti di studio nelle scienze giuridiche, economiche e sociali

 

65

F1.01

ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia

1

66

F1.02

IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali

2

67

F1.03

ISGRe - Istituto Studi Giuridici Regionali

2

68

F1.04

IRTEF - Istituto per la Ricerca sulle Tecniche Educative e Formative

3

 

F2

Istituti di studi storici

 

69

F2.01

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

1

70

F2.02

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia

1

71

F2.03

Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione

1

72

F2.04

Istituto Regionale di Studi e Documentazione sul Movimento Sindacale Livio Saranz

1

73

F2.05

Associazione Istituto Pio Paschini per la Storia della Chiesa in Friuli

2

74

F2.06

Historia - Gruppo Studi Storici e Sociali

3

75

F2.07

Istituto di Storia Sociale e Religiosa

3

76

F2.08

Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica Sociale e Leopoldo Gasparini

3

 

 

Legenda

P:

Progressivo

 

 

C/S:

Categoria o settore

 

 

Nella colonna Livello 2008:

1:

maggiore o uguale a 100.000 euro

2:

da 70.000 euro a 99.000 euro

3:

da 50.000 euro a 69.000 euro

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, già modificata dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificata dall'art. 19 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 45, della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[9] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12. Per una modifica simultanea al presente comma, vedi l'art. 4, comma 68 e l'art. 10, comma 83, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[11] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 15 ottobre 2012 dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[12] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 15 ottobre 2012 dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18. L'ultimo periodo è stato abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[13] Il termine di cui al presente comma è stato fissato al 15 ottobre 2012 dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[14] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[15] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[18] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[19] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[20] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 133 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[21] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[22] Comma così modificato dall'art. 133 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[24] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[28] Comma già modificato dall'art. 134 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[29] Comma già sostituito dall'art. 134 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[30] Comma sostituito dall'art. 134 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[32] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 24, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[33] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 5.

[34] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[35] Comma così modificato dall'art. 91 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[36] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 184 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[37] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24, dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[38] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[39] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[40] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[41] Comma sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, già modificato dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[42] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[43] Periodo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[44] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[45] Comma abrogato dall'art. 36 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[46] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[47] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[48] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[49] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[50] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[51] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.

[52] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[54] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[55] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[56] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[57] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[58] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[59] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[60] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[61] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[62] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[63] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[64] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[65] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[66] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, dall'art. 7 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12, dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[67] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[68] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[69] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[70] Lettera già modificata dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[71] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[72] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[73] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[74] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[75] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[76] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e  abrogato dall'art. 27 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4.

[77] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[78] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[79] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[80] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[81] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[82] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8, comma 29, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[83] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[84] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[85] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[86] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[87] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[88] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[89] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[90] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[91] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 18 marzo 2011, n. 3.

[92] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[93] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[94] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[95] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[96] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.