§ 5.8.19 - L.R. 21 luglio 2000, n. 14.
Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:21/07/2000
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Conferenza di servizi).
Art. 3.  (Compiti della Conferenza).
Art. 3 bis.  (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra)
Art. 4.  (Albo delle guide turistiche).
Art. 5.  (Contributi per interventi).
Art. 6.  (Rendicontazione dei contributi).
Art. 6 bis.  (Accordi di programma)
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 5.8.19 - L.R. 21 luglio 2000, n. 14. [1]

Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

(B.U. 26 luglio 2000, n. 30).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.

     2. A tal fine la Regione sostiene progetti tesi a favorire:

     a) la ricerca, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale;

     b) la realizzazione e l'organizzazione in strutture museali, anche all'aperto, delle testimonianze disponibili;

     c) la realizzazione e la manutenzione di forme di fruizione turistica, come sentieri, percorsi, punti di informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, anche con iniziative di cooperazione

transfrontaliera;

     d) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale;

     e) le iniziative tese a valorizzare il Friuli-Venezia Giulia quale ideale parco storico del primo conflitto mondiale, anche in collaborazione con analoghe aree storiche oltreconfine.

 

     Art. 2. (Conferenza di servizi).

     1. L'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura convoca almeno una volta all'anno una Conferenza di servizi per le finalità della presente legge.

     2. Alla Conferenza partecipano:

     a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o un suo delegato, che la presiede;

     b) l'Assessore regionale al turismo;

     c) l'Assessore provinciale al turismo o un suo delegato con specifiche competenze per ciascuna Provincia;

     d) il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato;

     e) due rappresentanti di associazioni legalmente costituite che perseguano finalità coerenti con la presente legge;

     f) un rappresentante onorcaduti;

     g) un rappresentante della promozione turistica regionale;

     h) un rappresentante dell'ANCI del Friuli-Venezia Giulia;

     i) il Sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato [2].

     3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

     4. Ai componenti esterni spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3. (Compiti della Conferenza).

     1. La Conferenza:

     a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità della presente legge;

     b) esprime parere sul programma predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e relativo agli interventi di cui all'articolo 5;

     c) verifica l'attuazione di tale programma ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.

     2. Per espletare i propri compiti la Conferenza può avvalersi di un Comitato scientifico composto da non più di tre storici docenti universitari designati dalla Conferenza stessa.

     3. Ai componenti il Comitato scientifico compete il compenso di cui all'articolo 2, comma 4.

 

          Art. 3 bis. (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra) [3]

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attività di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

2. L'attività di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.

3. La guida turistica può avvalersi dell'attività di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale.

4. Le attività didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.

5. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attività previste dal presente articolo.

6. Secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento di attuazione da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i requisiti, i titoli, le esperienze pregresse, le materie per accedere alla selezione di cui al comma 5 e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Albo delle guide turistiche). [4]

 

     Art. 5. (Contributi per interventi).

     1. Nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti:

     a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, ai relativi proprietari o possessori, pubblici o privati, ovvero agli Enti locali o alle associazioni aventi titolo a gestire i suddetti luoghi [5];

     b) l'acquisizione e/o sistemazione dei beni immobili da destinare ad uso museale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, ai soli enti pubblici;

     c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;

     d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione turistica, anche transfrontaliera, come sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

     e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, agli Enti locali, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati;

     f) la gestione delle strutture di cui alle precedenti lettere, al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della presente legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile, ad enti pubblici e privati.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f), anche associazioni che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:

     a) operare senza fini di lucro;

     b) essere costituite regolarmente con atto o statuto;

     c) disporre di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento dei progetti proposti [6].

     3. Gli interventi sono approvati sulla base delle proposte e del parere espresso dalla Conferenza.

     4. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

     5. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate di:

     a) relazione illustrativa delle caratteristiche del progetto;

     b) descrizione dello stato dei beni immobili o dei luoghi oggetto di intervento;

     c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

 

     Art. 6. (Rendicontazione dei contributi).

     1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 5 sono tenuti a rendicontarne l'utilizzo secondo le modalità previste dal capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

 

          Art. 6 bis. (Accordi di programma) [7]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma promossi dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), aventi a oggetto la realizzazione d’interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale.

     2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a dieci anni ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dagli accordi medesimi.

     3. Con gli accordi di programma sono altresì definite le modalità di erogazione e rendicontazione.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Per le finalità previste dell'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5175 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 42 - Servizio dei beni culturali - con la denominazione "Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9. dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 4 ottobre 2013, n. 11.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 ottobre 2000, n. 42.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2012, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall’art. 180 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[5] Lettera così modificata dall’art. 162 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[6] Comma così modificato dall’art. 162 della L.R. 16 gennaio 2002, n. 2.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.