§ 3.1.46 – L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.
Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/02/1977
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 11 bis. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  (Irrogazione delle sanzioni)
Art. 15. 
Art. 15 bis. 
Art. 15 ter. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 3.1.46 – L.R. 18 febbraio 1977, n. 8. [1]

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi.

(B.U. 18 febbraio 1977, n. 17).

 

CAPO I

Disposizione preliminare

 

Art. 1.

     La presente legge detta la disciplina per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

     Sono soggetti alle disposizioni della presente legge tutti i terreni, purché compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, di cui al successivo articolo 2, fatta eccezione per:

     a) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose ed a lavorazioni annuali;

     b) i centri abitati;

     c) le zone industriali.

 

CAPO II

Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

 

     Art. 2.

     Ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio forestale, l'Amministrazione regionale predispone il «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi».

     Il Piano è articolato per aree territoriali omogenee e deve prevedere:

- gli indici di pericolosità degli incendi boschivi;

- i divieti e le prescrizioni;

- l'indicazione della consistenza e localizzazione dei mezzi e degli

strumenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

- l'indicazione dei dispositivi di prevenzione ed intervento;

- l'organizzazione del servizio antincendio;

- le norme per la rilevazione dei sinistri.

     Al Piano è allegato un programma organico di ricostituzione del patrimonio forestale già percorso dal fuoco.

 

     Art. 3.

     Il piano viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste e ai parchi d'intesa con quello alla protezione civile e quello all'Ufficio di piano ed alla pianificazione territoriale. Sull'ipotesi di piano, elaborata dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, viene acquisito il parere delle Comunità montane e, per le aree non comprese in queste ultime, il parere delle Province competenti per territorio [2].

     Gli Enti di cui al primo comma esprimono il parere entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano [3].

     Trascorso inutilmente tale termine, il progetto di Piano si dà per accettato.

     Il Piano ha la durata di tre anni ed alla scadenza verrà sottoposto a revisione, con le modalità previste ai commi precedenti [4].

     Il Piano può essere oggetto di revisioni straordinarie prima della scadenza predetta e con le medesime modalità, in occasione di eventi di eccezionale gravità.

     Al fine del coordinamento previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1º marzo 1975, n. 47, il Piano approvato viene comunicato al Ministero dell'agricoltura e foreste.

     Il piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia [5].

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale, si considerano opere e mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:

     a) l'adozione di tecniche e di specie forestali atte ad assicurare al bosco la migliore funzionalità e resistenza nei confronti degli incendi;

     b) gli interventi colturali nei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate;

     c) la formazione di viali tagliafuoco e la costruzione di piste e sentieri per l'accesso e l'attraversamento delle zone boscate, nonché il loro miglioramento e manutenzione;

     d) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché le pompe, i motori e gli impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;

     e) l'impiego di prodotti chimici per l'estinzione degli incendi;

     f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;

     g) gli apparecchi di osservazione, segnalazione e di comunicazione, fissi e mobili;

     h) i mezzi di trasporto e d'intervento;

     i) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;

     l) l'addestramento e l'impiego, in economia, di squadre antincendio;

     m) la cartografia tecnica e tematica delle zone comprese nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge;

     n) la formazione di squadre di volontari cui l'Amministrazione regionale potrà fornire le attrezzature necessarie all'opera di spegnimento e assegnazioni per la loro costituzione, il funzionamento e l'addestramento [6];

     o) la distribuzione di generi di conforto, di materiale di rapido consumo, nonché l'equipaggiamento di rapida usura, alle persone direttamente impegnate nelle operazione di spegnimento degli incendi boschivi;

     p) ogni iniziativa rivolta alla educazione e pubblicizzazione in materia di difesa dei boschi dagli incendi;

     q) ogni altra attrezzatura o mezzo idoneo e l'impiego di imprese specializzate.

     Le opere ed i mezzi di cui sopra, se compresi nel Piano di cui all'articolo 2, sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata all'acquisto di attrezzature speciali nonché il noleggio ovvero all'affitto di aeromobili, mediante particolari convenzioni con enti pubblici o privati [7].

     (Omissis) [8].

     Per tutte le opere ed i lavori descritti al comma primo l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ha la facoltà, laddove se ne verifichi l'esigenza tecnica o l'utilità pratica, di eseguire i lavori in economia nelle forme consentite [9].

     Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, la Direzione regionale delle foreste e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste possono, fino all’importo di 100.000 euro (IVA esclusa), applicare il regolamento per le forniture e i servizi in economia della Direzione regionale delle foreste o procedere a trattativa privata, in considerazione delle necessità operative di disporre in breve tempo della specificità dei mezzi e delle operazioni suddette. Per cifre superiori si applicano le leggi e il regolamento dello Stato [10].

     Per le opere, i lavori, gli acquisti e quant'altro indicato ai commi terzo e quarto, si prescinde dall'approvazione della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996, trattandosi di attività inerenti l'emergenza antincendio [11].

 

     Art. 5.

     Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge, si provvederà ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 1º marzo 1975, n. 47, nonché con fondi regionali.

     L'occupazione temporanea o d'urgenza dei terreni boscati per la ricostituzione, a norma del comma precedente, nonché per la temporanea realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi, ivi compresa la posa in opera di cartelli e tabelle, di cui al precedente articolo 4 e per le operazioni d'estinzione, non richiede preventivamente alcuno specifico provvedimento né alcuna autorizzazione da parte dei proprietari [12].

     Dell'occupazione dei terreni per gli scopi di cui al comma precedente, con eccezione delle operazioni di estinzione, e data notizia agli interessati mediante affissione all'Albo pretorio del Comune, almeno quindici giorni prima, di apposito avviso recante la descrizione sommaria delle opere e la individuazione dei terreni [13].

     Quando l'occupazione sia destinata a concludersi con la restituzione integrale dei terreni ai proprietari non spetta agli stessi alcuna indennità [14].

     Quando, invece, l'occupazione sia destinata ad essere seguita dall'acquisizione permanente dei terreni in dipendenza della proprietà pubblica delle opere da realizzarsi, si procede nel rispetto della vigente legislazione in materia [15].

 

     Art. 6.

     Nelle aree boscate, comprese nel Piano di cui all'articolo 2 della presente legge e danneggiate o distrutte dal fuoco, è vietato, per un periodo non inferiore a 20 anni, l'insediamento di costruzione di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

     Tali zone e per il periodo predetto non possono, comunque, avere una destinazione diversa da quella prevista dagli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'evento predetto.

     La Direzione regionale delle foreste e dei parchi può autorizzare l'esecuzione di opere pubbliche in deroga ai divieti di cui ai commi precedenti [16].

 

     Art. 7.

     1. Lo stato di grave pericolosità per i terreni compresi nel piano di cui all'articolo 2 della presente legge sussiste dal 1º gennaio al 30 aprile e dal 1º novembre al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi e per gli effetti dei primi tre commi dell'articolo 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 [17].

 

CAPO III

Organo della prevenzione ed estinzione degli incendi

 

     Art. 8.

     Al Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi, ai sensi e per gli effetti della presente legge e dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1975, n. 47.

     A tale organo è demandato, altresì, di predisporre gli studi e le indagini, nonché l'attività di propaganda, in materia di difesa dei boschi dagli incendi.

 

     Art. 9.

     Le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché la ripartizione delle competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale, saranno oggetto di apposita normativa, da emanarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto speciale di autonomia [18].

 

     Art. 10.

     1. Le squadre comunali volontarie antincendio boschivo previste e già costituite ai sensi della legge 1º marzo 1975, n. 47, nonché le esistenti associazioni e gruppi volontari aventi identica finalità, sono considerati a tutti gli effetti appartenenti all'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

     2. La nuova iscrizione dei volontari all'elenco di cui al comma 1 avviene a norma del Regolamento di attuazione della menzionata legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 [19].

 

     Art. 11.

     1. Ai dipendenti regionali spetta un'indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale della protezione civile [20].

     2. A favore degli stessi soggetti, dei componenti le squadre antincendio e dei volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e dei loro aventi causa la Direzione regionale suddetta applica, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, di corsi di formazione, di esercitazioni periodiche, nonché di quelle di salvataggio di persone o cose, la tutela assicurativa ai sensi delle vigenti leggi dello Stato [21].

     3. A favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie, iscritte nell'elenco regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della medesima Direzione regionale anche con decreto cumulativo un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.

     4. La Giunta regionale determina i criteri di quantificazione dei finanziamenti, modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti medesimi, su proposta formulata dalla Direzione regionale della protezione civile di concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi [22].

 

          Art. 11 bis.

     (Omissis) [23].

 

CAPO IV

Sanzioni

 

     Art. 12.

     Nel caso di violazione di quanto previsto all'articolo 6, primo comma, della presente legge, su proposta dell'autorità forestale competente per territorio l'autorità giudiziaria dispone, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge io marzo 1975, n. 47, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino entro sei mesi, dello stato dei luoghi, da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o con il possessore.

     Trascorso il termine predetto in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti direttamente ed a spese nell'Amministrazione regionale, con diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 13.

     1. Nel caso di violazioni delle prescrizioni e dei divieti posti dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, commesse nel periodo di normale pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000.

     2. Le misure minima e massima della sanzione prevista nel comma 1º sono raddoppiate tutte le volte che le violazioni in esso considerate sono compiute nel periodo di grave pericolosità di cui al precedente articolo 7.

     3. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti che il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi prevede esclusivamente per il periodo di grave pericolosità di cui all'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 500.000 [24].

 

     Art. 14. (Irrogazione delle sanzioni) [25]

     1. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali)..

 

     Art. 15.

     Rimangono, comunque, ferme le disposizioni degli articoli 24, 26, 54 e 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con le modifiche apportate dall'articolo 10 della legge 1º marzo 1975, n. 47, nonché il disposto dell'articolo 11, secondo comma, della stessa legge.

 

     Art. 15 bis.

     1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge fa salvo il diritto dell'Amministrazione regionale al risarcimento del danno ambientale e di quello patrimoniale.

     2. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria previsti nel comma 6 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il danno ambientale arrecato al patrimonio boschivo non può essere inferiore al valore economico del bene distrutto, deteriorato, alterato o comunque compromesso dall'attività dannosa [26].

 

     Art. 15 ter.

     1. I mezzi e le attrezzature concessi ai fini antincendio dall'Amministrazione regionale a Comuni e a squadre di volontari antincendio boschivo possono essere utilizzati, in caso di accertata emergenza, anche per finalità varie di protezione civile secondo le modalità da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessori alla protezione civile e alle foreste e ai parchi.

     1 bis. I mezzi e le attrezzature concessi dalla Direzione regionale delle foreste ai Comuni e alle associazioni di volontariato in usufrutto o in comodato, fatta eccezione per gli apparati radio di qualsiasi tipo, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai predetti beneficiari, che vi consentano alla scadenza del contratto di usufrutto o di comodato, mantenendo le finalità d’uso di cui al comma 1. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento della proprietà sono a carico dei beneficiari [27].

     1 ter. I veicoli a uso speciale per l’antincendio boschivo di proprietà dell’Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni [28].

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle tasse di concessione governativa e relativi rinnovi per la patente C acquisita dai componenti del Corpo forestale regionale a fini antincendio boschivo [29].

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 16.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 5 milioni [30].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6199 con la denominazione: «Spese per la redazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi», e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 758.900.000, di cui lire 158.900.000 per l'esercizio 1977 [31].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6200 con la denominazione: «Spese per l'attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi», e con lo stanziamento complessivo di lire 758.900.000 per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 158.900.000 per l'esercizio 1977.

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dall'articolo 4, terzo comma, della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 70.400.000 [32].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6353 con la denominazione: «Contributi per la realizzazione di opere di prevenzione per l'acquisto di mezzi e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f), g), h) e m) dell'articolo 3 della legge 1º marzo 1975, n. 47», e con lo stanziamento di lire 70.400.000 per l'esercizio 1977.

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 5 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 46.900.000 [33].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: «Spese per 12 ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi», e con lo stanziamento di Lire 46.900.000 per l'esercizio 1977.

 

     Art. 20.

     Gli oneri previsti dall'articolo 11, primo e terzo comma della presente legge fanno carico ai capitolo 6165 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 21.

     Per le finalità previste dall'articolo 11, terzo comma della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 18.800.000 [34].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 6202 con la denominazione: «Compenso orario a persone impiegate nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi» e con lo stanziamento di lire 18.800.000 per l'esercizio 1977.

 

     Art. 22.

     Per far fronte agli oneri previsti dal secondo comma del precedente articolo 12 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 10 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII - il capitolo 6401 con la denominazione: «Spese anticipate dalla Regione, con diritto di rivalsa, per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

     A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo 12.

     Di conseguenza nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 907 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni effettuate dalla Regione per il ripristino dello stato dei luoghi, ricadenti nelle zone boscate comprese nel Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, danneggiati o distrutti dal fuoco» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'esercizio 1977.

 

     Art. 23.

     All'onere complessivo di lire 900.000.000 previsto dai precedenti articoli 16, 17, 18, 19 e 21 si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 5, partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

 

     Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 13, secondo comma, della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 13, ultimo comma, della L.R. 8 aprile 1982, n. 22 e dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[7] Vedi il finanziamento di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[8] Comma soppresso dall'art. 2. comma 2, della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[9] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[10] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, già sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[11] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[13] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 1993, n. 22.

[14] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[16] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[18] Vedi il Regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 1016.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[20] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 maggio 1993, n. 22 e così modificato dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[21] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[22] Articolo, già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 giugno 1981, n. 36 e dall'art. 17 della L.R. 25 agosto 1986, n. 38, ora così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[23] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 1991, n. 15.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 98 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[26] Articolo inserito con l'art. 10 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3.

[27] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[28] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[29] Articolo inserito con l'art. 11 della L.R. 22 gennaio 1991, n. 3. Vedi anche l'art. 128 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[30] Vedi anche l'art. 12, 1º comma della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.

[31] Vedi anche l'art. 12, 3º comma della L.R. 30 luglio 1977, n. 45, l'art. 14 della L.R. 3 giugno 1978, n. 48, nonché l'art. 6 della L.R. 3 giugno 1981, n. 36.

[32] Vedi anche l'art. 12, 5º comma della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.

[33] Vedi anche l'art. 12, 7º comma della L.R. 30 luglio 1977, n. 45, L'art. 13, comma 5, della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e l'art. 13, comma 5, della L.R. S febbraio 1992, n. 4.

[34] Vedi anche l'art. 12, 9º comma della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.