§ 3.10.75 – L.R. 4 giugno 2004, n. 18.
Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:04/06/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 22/1982 in materia di forestazione).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 4/2001 concernente il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 20/2000 in materia di patrimonio forestale).
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 8/1977 concernente i veicoli per l’antincendio boschivo).
Art. 6.  (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento).
Art. 7.  (Divieto di contribuzione in materia di agevolazione creditizia).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).
Art. 9.  (Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici).
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi).
Art. 11.  (Disposizioni relative all’iniziativa comunitaria Leader).
Art. 12.  (Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente l’autorizzazione provvisoria inizio lavori).
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola).
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 31/2002 concernente la copertura assicurativa dei rischi agricoli)
Art. 15.  (Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell’ambito delle avversità atmosferiche).
Art. 16.  (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà).
Art. 17.  (Modifica alla legge regionale 2/2000 concernente il finanziamento alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano - CAI).
Art. 18.  (Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali).
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche).
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico).
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 35/1976 concernente contributi per l’acquisto di bestiame).
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura).
Art. 23.  (Fattorie didattiche e sociali
Art. 24.  (Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo).
Art. 25.  (Concessione di un contributo straordinario all’Università’ di Udine).
Art. 26.  (Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica).
Art. 27.  (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani).
Art. 29.  (Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo).
Art. 30.  (Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni).
Art. 31.  (Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione).
Art. 32.  (Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato).
Art. 33.  (Sostituzione del Direttore centrale delle attività produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale).
Art. 34.  (Disposizioni in materia di EZIT).
Art. 35.  (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive).
Art. 36.  (Modifica alla legge regionale 79/1982 in materia di cooperative).
Art. 37.  (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale 8/1999 in materia di commercio).
Art. 38.  (Modifica alla legge regionale 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali).
Art. 39.  (Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio).
Art. 40.  (Modifica alla legge regionale 13/1992 in materia di pubblici esercizi).
Art. 41.  (Disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo).
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).
Art. 43.  (Vigilanza sull'attività’ delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).
Art. 44.  (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).
Art. 45.  (Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)


§ 3.10.75 – L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

(B.U. 9 giugno 2004, n. 23).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 22/1982 in materia di forestazione). [1]

     [1. All’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     “3. Al rilascio di tale autorizzazione provvede il Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.”;

     b) il quarto comma è abrogato;

     c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     “5. Nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, l'autorizzazione è rilasciata dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.”;

     d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

     “6. Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste o al Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo; qualora entro i termini predetti nessuna comunicazione venga trasmessa dall'Amministrazione regionale al richiedente, l'autorizzazione si da per acquisita.”;

     e) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

     “8. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato al versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale da determinarsi dal Direttore dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio o, nel caso in cui i lavori interessino territori ricadenti sotto la competenza di più Ispettorati, dal Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo.”;

     f) al diciassettesimo comma le parole “dalla Direzione regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “dal Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo”.

     2. Al primo comma dell’articolo 28 della legge regionale 22/1982 le parole “Direttore regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Servizio competente in materia di selvicoltura e di antincendio boschivo”.

     3. Al quarto comma dell’articolo 29 della legge regionale 22/1982 le parole “Direttore regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni”.

     4. Al quinto comma dell’articolo 30 della legge regionale 22/1982 le parole “Direttore regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Servizio competente in materia di territorio montano e di manutenzioni”.]

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali).

     1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

     “a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

     b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

     c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale – sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;”.

     2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

     “4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.”.

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 69 della legge regionale 42/1996 è aggiunto il seguente:

     “2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.”.

     4. [Al comma 4 bis dell’articolo 79 della legge regionale 42/1996 le parole “Il Direttore regionale dell’Azienda dei parchi e delle foreste regionali” sono sostituite dalle seguenti: “Il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna”] [2].

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 4/2001 concernente il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna).

     1. All’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 114 bis, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole “la Direzione regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “il Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette”;

     b) al comma 114 ter, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 21/2001, le parole “Direttore regionale delle foreste” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette”.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 20/2000 in materia di patrimonio forestale). [3]

     [1. Dopo il comma 41 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è inserito il seguente:

     “41 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 40, l’Amministrazione regionale, per le masse legnose delle foreste di proprietà regionale, è autorizzata, per i volumi fino a dieci metri cubi, alla vendita diretta o cessione gratuita del materiale legnoso; per i volumi da dieci metri cubi fino a cento metri cubi alla vendita mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a tre. Le procedure di cui al presente comma sono definite con regolamento previa deliberazione della Giunta regionale.”.]

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 8/1977 concernente i veicoli per l’antincendio boschivo). [4]

     1. All’articolo 15 ter della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come inserito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

     “1 ter. I veicoli a uso speciale per l’antincendio boschivo di proprietà dell’Amministrazione regionale immatricolati da almeno dieci anni possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, ove sia costituito un gruppo comunale di protezione civile con una squadra antincendio boschivo, che ne facciano richiesta. Il trasferimento dei beni mobili registrati avviene con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali. Tale decreto costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà dei beni trasferiti. Le eventuali spese inerenti al trasferimento di proprietà sono a carico dei Comuni.”.

 

     Art. 6. (Contributi per specie forestali a rapido accrescimento). [5]

     1. Le domande di contributo, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), per l’impianto di specie forestali a rapido accrescimento presentate alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane, ove non trovino sufficiente copertura finanziaria, possono essere trasferite alla Regione a richiesta del beneficiario e finanziate, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, alle condizioni e con le risorse del Piano di sviluppo rurale della Regione.

 

     Art. 7. (Divieto di contribuzione in materia di agevolazione creditizia). [6]

     1. Il divieto generale di contribuzione previsto dall’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi previsti dall’articolo 7 (Disposizioni in materia di agricoltura), commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nei casi in cui l’acquisto di terreni sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell’azienda agricola, ovvero a consentirne l’ampliamento o l’accorpamento con l’esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario dell’azienda agricola interessata.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica altresì agli interventi contributivi in cui l’acquisto di immobili da parte del titolare di azienda agricola sia finalizzato ad evitare il frazionamento dell’azienda agricola, ovvero a consentire l’ampliamento o l’accorpamento con l’esclusivo fine di incrementare il patrimonio fondiario utilizzabile e funzionale alla gestione dell’azienda interessata.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo).

     1. All’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), come da ultimo modificato dall’articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 6 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     “e) l’organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;”;

     b) al comma 6 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     “g bis) Il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica.”;

     c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     “6 bis. I mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all’ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 6, lettere e) e g bis), e degli spazi di relazione a terra. Nell’assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del comune ove è insediata la sede legale dell’azienda.”.

 

     Art. 9. (Modifica alla legge regionale 4/1999 in materia di interventi nei settori economici).

     1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come modificato dall’articolo 12, comma 11, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

     “1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con persone fisiche o giuridiche di comprovata esperienza nello specifico settore oggetto dell’incarico per attività finalizzate al controllo, al monitoraggio e alla valutazione sotto il profilo fisico e finanziario degli interventi nei comparti agricolo e rurale, nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica, anche a supporto delle esigenze di programmazione, relative ai comparti medesimi.”.

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.5.330.1.377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6877 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Spese derivanti da convenzioni con persone fisiche o giuridiche per le attività finalizzate al controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi nel comparto agricolo e rurale, nonché per attività di studio, ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione”.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 1/2003 in materia di interventi nei settori produttivi).

     1. All’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 89, 90 e 91 sono sostituiti dai seguenti:

     “89. Al fine di garantire l’applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F – Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all’organismo pagatore individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l’erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano medesimo, nei limiti individuati nel documento di programmazione ed approvati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

     90. Il trasferimento degli aiuti aggiuntivi può avvenire anche in via anticipata e la loro erogazione sarà effettuata dall’organismo pagatore di cui al comma 89 alle medesime condizioni, con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati.

     91. La funzione di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti aggiuntivi trasferiti all’organismo pagatore è svolta dalle stesse Direzioni, Servizi o Enti responsabili, per le diverse misure del Piano, dei pagamenti degli aiuti cofinanziati.”;

     b) il comma 92 è abrogato.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle disponibilità stanziate sull’unita’ previsionale di base 15.4.330.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento ai capitoli 6330 e 6331 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2 bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo di eventuali ulteriori fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea entro la data del 15 ottobre 2006, termine ultimo per l’utilizzo delle risorse finanziarie complessive allocate dal Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)2902 def. del 29 settembre 2000, per il periodo 2000-2006, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire anche in via anticipata all’organismo pagatore, individuato per l’erogazione degli aiuti cofinanziati, le risorse che si rendessero necessarie alla copertura della quota regionale di cofinanziamento [7].

     2 ter. Nel caso in cui le risorse stanziate, ai sensi dell’articolo 7, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), non fossero sufficienti per le finalità di cui al comma 2bis, potrà essere trasferita all’organismo pagatore anche parte delle risorse stanziate sull’unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento ai capitoli di spesa 6335 e 6336 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [8].

 

     Art. 11. (Disposizioni relative all’iniziativa comunitaria Leader).

     1. Sui beni oggetto di contribuzione nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader, in attuazione del programma regionale Leader+ (2000-2006), si applica il vincolo di destinazione per i periodi stabiliti dagli atti di concessione del contributo o, in assenza di tale prescrizione negli atti suddetti, dalla normativa vigente al momento dell’adozione degli atti medesimi.

     2. Il vincolo si intende non rispettato per effetto delle modificazioni sostanziali di cui all’articolo 30, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, intervenute dalla data del provvedimento di erogazione di saldo del contributo, a seguito di rendicontazione della spesa.

     3. In caso di sostituzione del bene nel periodo di vincolo, il vincolo si applica al nuovo bene fino alla conclusione del periodo inizialmente stabilito, a condizione che la sostituzione avvenga con un bene nuovo di fabbrica di prezzo non inferiore al bene sostituito e conforme alla finalità specifica del contributo e sia previamente autorizzata dal soggetto che ha concesso il contributo, il quale provvede altresì all’annullamento del giustificativo di spesa relativo al bene nuovo e all’annotazione di svincolo sulla documentazione dell’acquisto del bene sostituito. La sostituzione presuppone e comporta che il nuovo bene non sia oggetto di contribuzione.

     4. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione e delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli eventuali interessi, secondo quanto stabilito dall’articolo 49 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche.

     5. Nel determinare l’importo da recuperare si tiene conto, in applicazione del principio di proporzionalità richiamato dall’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, del periodo di effettivo utilizzo del bene conforme alla finalità per cui il contributo è stato concesso, detraendo dalla somma erogata al beneficiario il valore corrispondente al deprezzamento attribuibile al periodo di utilizzo.

     6. L’Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, può stabilire che, qualora non sia ravvisabile un vantaggio indebito da parte del beneficiario o dei suoi eredi, non si proceda al recupero delle somme erogate in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

     a) decesso del beneficiario;

     b) incapacità di lunga durata del beneficiario;

     c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante l’attività del beneficiario;

     d) distruzione accidentale dei fabbricati in cui si svolge l’attività’ del beneficiario.

 

     Art. 12. (Modifica alla legge regionale 42/1980 concernente l’autorizzazione provvisoria inizio lavori).

     1. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 (Norme per agevolare la realizzazione degli interventi in materia di agricoltura), come modificati dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 12/1989 e dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 20/1992.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola).

     1. I commi 22 e 23 dell’articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono sostituiti dai seguenti:

     “22. La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nei procedimenti amministrativi di competenza. Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell’organismo pagatore, la Direzione si avvale dei CAA nel rispetto delle procedure dallo stesso stabilite.

     23. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 22 trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2002, n. 0221/Pres.”.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 22, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 3.3.330.1.399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6332 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente “Spese per convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola” [9].

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 31/2002 concernente la copertura assicurativa dei rischi agricoli)

     1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è sostituito dal seguente:

     “4. Qualora l’assicurazione copra anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche ovvero ad epizoozie o fitopatie, l’aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo.”.

 

     Art. 15. (Espletamento controlli sulle pratiche presentate nell’ambito delle avversità atmosferiche).

     1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), l’Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

 

     Art. 16. (Istituzione di un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014 e a seguito di attivazione di una delle procedure stabilite dall'articolo 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal comma 2 bis dell'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) [10].

     1.1 Il piano di ristrutturazione di cui al comma 1 è sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ed è corredato della attestazione di fattibilità e attuabilità del piano, nonché di veridicità dei dati aziendali, rilasciata da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali [11].

     1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro [12].

     1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro [13].

     1 quater. Presso la Direzione competente in materia di agricoltura è istituita la Commissione per la valutazione dei piani di ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, di seguito Commissione di valutazione, preposta a esprimere parere vincolante in merito alla concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis, alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005) e alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) [14].

     1 quinquies. La Commissione di valutazione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, rimane in carica tre anni con possibilità di rinnovo dei suoi componenti ed è formata da:

a) il Direttore della Direzione centrale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura;

c) un dirigente della Direzione centrale competente in materia di finanze;

d) un dipendente della Regione, esperto nel settore agronomico;

e) due esperti dei settori economico, finanziario e creditizio esterni all'Amministrazione regionale [15];

e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura [16].

     1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina [17].

     1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura [18].

     1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018 [19].

     2. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1 bis sono definite con atto regolamentare da sottoporre all’approvazione preventiva della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli [20].

 

     Art. 17. (Modifica alla legge regionale 2/2000 concernente il finanziamento alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano - CAI). [21]

     [1. Al comma 86 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole “dei sentieri alpini e” sono soppresse.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione del capitolo 1043, riferito all’unita’ previsionale di base 2.2.330.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, le parole “di sentieri alpini e” sono soppresse.]

 

     Art. 18. (Modifica alla legge regionale 3/2002 concernente spese della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali).

     1. Il comma 48 dell’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:

     “48. La Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata a sostenere le spese per l’acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico per l’organizzazione di convegni, per l’elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane.”.

     2. Gli oneri derivanti dall’articolo 9, comma 48, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 52.3.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: “Spese per l’acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l’organizzazione di convegni, per la elaborazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza tecnica di particolare interesse per i comparti agricolo, naturale, forestale e per le aree montane”.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 11/2002 in materia di tutela delle risorse genetiche).

     1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale), le parole “dal Direttore regionale dell’agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali o suo delegato”.

     2. All’articolo 4 della legge regionale 11/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole “gestita e” sono soppresse;

     b) al comma 3 le parole “Relativamente alle specie” sono sostituite dalle seguenti: “Relativamente alle risorse genetiche di cui all’articolo 1” e la parola “vendere” è sostituita dalla seguente: “ cedere”.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 9/1996 concernenti interventi nel settore zootecnico).

     1. Il comma 11 dell’articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), è sostituito dal seguente:

     “11. In caso di anticipato scioglimento dell’Associazione beneficiaria, e comunque entro venti anni dalla costituzione del fondo, il medesimo è devoluto all’Amministrazione regionale maggiorato degli interessi maturati.”.

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 35/1976 concernente contributi per l’acquisto di bestiame). [22]

     1. Al quinto comma dell’articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 (Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976), come inserito dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 7/1977, e sostituito dall’articolo 9, primo comma, della legge regionale 23/1978, le parole “come pure quelli previsti dall’articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni,” sono soppresse.

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 22/2002 concernente emergenze in agricoltura).

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale 14/2003, le parole “; possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)” sono soppresse.

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:

     “3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM).”.

     3. Gli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 2, fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 23. (Fattorie didattiche e sociali [23]).

     1. Le Province assegnano contributi, fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese ammissibili:

a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA;

b) a favore degli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dei soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), nonché delle Aziende per i servizi sanitari, per sostenere le spese di attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto e reso pubblico dall'ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale [24].

     1 bis. [Per le attività di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo dell'80 per cento del contributo concesso. A tali anticipazioni non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000] [25].

     2. Per fattorie didattiche si intendono le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura il cui imprenditore, nell’ambito delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile, esercita attività culturali e didattiche rivolte in particolare alle scuole e in generale a favore dei consumatori. Le fattorie didattiche assumono valenza di fattorie sociali quando estendono i loro servizi alle fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale [26].

     2 bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l'attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università [27].

     2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purchè sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima e ai soggetti presi in carico per le attività riabilitative - terapeutiche [28].

     3. Per le finalità di cui al comma 1 l’Amministrazione regionale inoltre promuove, tramite l’ERSA, quali iniziative di educazione alimentare, specifici corsi di formazione a favore degli insegnanti e degli educatori, nonchè degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende, onde incentivare la conoscenza della civiltà rurale, della sua storia e delle sue tradizioni e il modello alimentare mediterraneo, secondo i principi della sana alimentazione [29].

     4. Con regolamento regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sono approvati gli ulteriori criteri e le modalità per l’attuazione dell’intervento, ivi compresa l’indicazione dei requisiti e degli impegni che le fattorie didattiche e sociali sono tenute ad osservare [30].

     5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 24. (Applicazione del regolamento (CE) 1227/2000 concernente l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

     1. In applicazione dell’articolo 15, comma 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo, l’Amministrazione regionale emana, relativamente alla campagna viticola 2003-2004 di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, apposito regolamento per l’erogazione anticipata del contributo ai produttori, a condizione che l’esecuzione della misura specifica sia iniziata, intendendo per inizio l’esecuzione degli ordinativi di acquisto del materiale relativo alla ristrutturazione e riconversione medesima.

 

     Art. 25. (Concessione di un contributo straordinario all’Università’ di Udine).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanzia-mento straordinario all’Università’ degli Studi di Udine - Facoltà di Medicina veterinaria per l’organizzazione del Convegno annuale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET).

     2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dovrà essere presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali - Servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo, anteriormente allo svolgimento del Convegno. L’erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione all’atto della concessione. L’Università’ degli Studi di Udine – Facoltà di Medicina veterinaria, è tenuta a presentare entro sei mesi dalla data di conclusione del convegno una relazione sull’attività’ svolta, nonché l’elenco delle spese previsto dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000.

     3. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all’attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

 

     Art. 26. (Modifica alla legge regionale 28/2002 in materia di Consorzi di bonifica).

     1. All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole “non inclusi nelle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975,” sono soppresse.

 

     Art. 27. (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria). [31]

     [1. In via di interpretazione autentica il termine di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività’ venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), deve intendersi applicabile solo qualora i corsi abilitativi di cui al comma 3 del citato articolo si siano svolti entro i dodici mesi dalla elezione dei Direttori di Riserva.

     2. I procedimenti disciplinari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Commissione disciplinare di primo grado di cui all’articolo 25, comma 1, della legge regionale 30/1999, come sostituito dall’articolo 6, comma 33, della legge regionale 1/2004, ivi compresi quelli già pendenti presso le soppresse Commissioni disciplinari dei Distretti venatori, sono conclusi dalla Commissione disciplinare di primo grado medesima entro diciannove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [32].

     3. Al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti di cui al comma 2, i procedimenti disciplinari relativi a segnalazioni di illecito in materia venatoria, pervenute alla Commissione disciplinare di primo grado nel periodo di cui al medesimo comma 2, sono conclusi entro i nove mesi successivi [33].

     4. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dall’articolo 14, comma 16, della legge regionale 10/2003, sono aggiunti i seguenti:

     “1 quater. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese sostenute dalle Riserve di caccia o dagli altri soggetti che esprimono il Presidente “pro tempore” del Distretto venatorio per l’acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio che devono essere apposte su tutti i capi di ungulati da parte dei cacciatori immediatamente dopo l’abbattimento.

     1 quinquies. Le sovvenzioni di cui al comma 1 quater comprendono anche gli oneri relativi all’acquisto delle marcature inamovibili di identificazione del prelievo venatorio già effettuate nell’anno 2004.

     1 sexies. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni a completo rimborso delle spese che le Riserve di caccia o gli altri soggetti che esprimono il Presidente “pro tempore” del Distretto venatorio sostengono per la tutela legale delle deliberazioni adottate dal Distretto venatorio ed approvate dall’Amministrazione regionale.”.

     5. In sede di assestamento del bilancio si provvederà all’attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

     6. I commi 36 e 37 dell’articolo 6 (Conversione delle riserve di caccia private o consorziali) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.

     7. In via di interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 30/1999 la gestione delle Riserve di caccia deve intendersi riferita alla gestione sotto l'aspetto pubblicistico delle stesse ivi compresa l'indizione di nuove elezioni ferma restando la disciplina civilistica della gestione degli aspetti privatistici delle Riserve di caccia medesime.]

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente gli interventi per il miglioramento dei servizi scolastici nei territori montani).

     1. L’articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), come modificato dall’articolo 47 della legge regionale 33/2002, è sostituito dal seguente:

     “Art. 17. (Servizio scolastico).

     1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all’obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell’offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli operatori scolastici che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

     a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

     b) contributi forfetari a beneficio di insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L’importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

     2. Alle spese di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Per tali finalità è destinata la spesa annua di 155.000 euro, a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all’articolo 20 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche.

     3. Alla concessione dei contributi si provvede per il tramite dei Comuni ove ha sede l’istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento di attuazione.”.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 2/2000 concernente interventi per il potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo).

     1. I commi 156 e 157 dell’articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

     “156. Per l’attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotour SpA, con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     157. L’attuazione dell’intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all’approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.”.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 156 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 2.2.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 8994 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita con “Intervento finanziario pluriennale a favore della Promotur SpA, con sede a Trieste, per l’attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo” e il cui codice di finanza regionale è sostituito con “2.1.243.5.10.12”.

 

     Art. 30. (Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni).

     1. All’articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola “associazioni” sono aggiunte le seguenti: “dei consumatori”.

     2. All’articolo 5 della legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nella rubrica e al comma 1 le parole “delle associazioni” sono soppresse;

     b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

     “c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.”;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”;

     d) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 31. (Modifiche alla legge regionale 11/2003 in materia di innovazione).

     1. All’articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione agli enti gestori di contributi sulle spese riguardanti la progettazione, l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare le attività del parco scientifico e tecnologico, nonché sulle spese per l’acquisto e l’impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici.”;

     b) al comma 2 bis, come aggiunto dall’articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, dopo le parole “consorzi da essi costituiti” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di soggetti a prevalente partecipazione pubblica”;

     c) il comma 2 ter, come aggiunto dall’articolo 6, comma 50, della legge regionale 1/2004, è sostituito dal seguente:

     “2 ter. Gli interventi stessi sono attuati dalla Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l’innovazione ai sensi dell’articolo 3 della presente legge.”.

     [2. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 11/2003 è sostituito dal seguente:

     “2. Con apposito regolamento sono definite le modalità e le procedure per l’attuazione, da parte della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca, degli interventi di cui al comma 1.”.] [34]

     [3. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 11/2003, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

     “3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione centrale delle attività produttive sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale a seguito delle indicazioni formulate dal Comitato per l’innovazione ai sensi dell’articolo 3 della presente legge. La Giunta regionale può assumere analoghe determinazioni relative all’anno 2003, qualora il Comitato per l’innovazione abbia formulato le proprie indicazioni entro il 31 dicembre dello stesso anno.”.] [35]

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/2003, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 12.5.320.2.2273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5108 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole “, la ristrutturazione e l’arredamento di edifici destinati ad ospitare l’attività’ dei medesimi” con le seguenti: “e la ristrutturazione di immobili destinati ad ospitare l’attività’ dei medesimi nonché per l’acquisto e l’impianto di arredamenti, strumenti e attrezzature degli edifici”.

 

     Art. 32. (Modifica e interpretazione autentica alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato).

     1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 6 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), come aggiunto dall’articolo 21, comma 16, della legge regionale 12/2003, la previsione dell’ammissibilità a finanziamento degli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all’articolo 12 della medesima legge regionale 12/2002 da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse, deve intendersi estesa anche alle imprese industriali ad essi associate.

     2. All’articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come inserito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sentito il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento).”;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     “2 bis. Nel caso di cui al comma 2 il Comitato è integrato da un rappresentante delle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2.”.

     3. La procedura di cui ai commi 2 e 2 bis dell’articolo 53 ter della legge regionale 12/2002, come rispettivamente sostituito  e inserito dal comma 2, si applica anche alle domande di contributo relative a ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico presentate ai sensi di programmi comunitari.

     4. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

     5. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 12/2002 le parole “a tempo pieno” sono soppresse.

 

     Art. 33. (Sostituzione del Direttore centrale delle attività produttive nel Comitato tecnico consultivo per la politica industriale).

     1. Il Direttore del Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale sostituisce il Direttore centrale delle attività produttive, in caso di assenza o impedimento, nelle riunioni del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all’articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), come sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1995.

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia di EZIT).

     1. All’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 (Disposizioni in materia di enti locali) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12.

 

     Art. 35. (Modifica alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico per le attività produttive).

     1. All’articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un’unica domanda allo sportello unico territorialmente competente. Lo sportello unico provvede tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni a verificare la regolarità formale della domanda, a inviare copia della domanda e della documentazione prodotta alle Amministrazioni competenti. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione gli uffici competenti possono richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Lo sportello unico, entro cinque giorni, inoltra a sua volta la richiesta di integrazione documentale al soggetto richiedente. Qualora gli atti integrativi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo motivata richiesta di proroga comunque non superiore a ulteriori sessanta giorni, il procedimento viene archiviato.”;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     “2 bis. Le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro il termine previsto dalle rispettive normative di settore, ovvero entro il termine stabilito a seguito delle intese di cui all’articolo 6. In ogni caso le Amministrazioni sono tenute a far pervenire gli atti entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione completa o degli eventuali atti integrativi richiesti. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la possibilità di una proroga, per giustificati motivi, non superiore a sessanta giorni.”;

     c) al comma 6 le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 bis”.

 

     Art. 36. (Modifica alla legge regionale 79/1982 in materia di cooperative). [36]

     [1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo), come sostituito dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/1993, è inserito il seguente:

     “3 bis. Il dirigente competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, con esclusione della sostituzione degli organi delle procedure, che viene adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive.”.]

 

     Art. 37. (Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica alla legge regionale 8/1999 in materia di commercio). [37]

     [1. In via d’interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 6, e dell’articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), la disciplina dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche), trova applicazione limitatamente alle domande di autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività’ commerciale già presentate ai Comuni, in zona ammessa dallo strumento urbanistico approvato, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 0138/Pres. del 21 maggio 2003.

     2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     “3. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), i Comuni provvedono a comunicare all’Osservatorio la consistenza della rete distributiva esistente, e le modificazioni della stessa derivanti da nuove aperture, trasferimenti ed ampliamenti degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi, centri e complessi commerciali, i criteri e le condizioni di cui all’articolo 7, comma 2, i Piani di settore di cui all’articolo 8, le deliberazioni della Conferenza di cui all’articolo 8, comma 3, nonché le determinazioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), le variazioni di titolarità e le cessazioni.”.

     3. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. Qualora il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal medesimo.”.

     4. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 8/1999, come sostituito dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 18/2003, per Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), si intendono esclusivamente quelli già appartenenti agli ambiti delle Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 (Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia – Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45) e successive modifiche.

     5. Il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita fino all’adeguamento medesimo.”.]

 

     Art. 38. (Modifica alla legge regionale 18/2003 in materia di prescrizioni urbanistiche-commerciali). [38]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), è sostituito dal seguente:

     “2. A seguito dell’introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti urbanistici di zona HC già oggetto dell’autorizzazione preventiva prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 41/1990, è ammessa la riperimetrazione di tale zona da effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) in deroga alle procedure di cui all’articolo 13, comma 7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:

     a) le superfici oggetto di riperimetrazione risultino della medesima proprietà dell’area individuata in zona HC;

     b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale, idrogeologica e paesaggistica;

     c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti dall’autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a parcheggio e verde pubblico;

     d) non vi sia aumento della superficie coperta.”.]

 

     Art. 39. (Particolari prescrizioni urbanistiche in materia di commercio). [39]

     [1. Il Piano di settore del commercio dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e ricompresi anche parzialmente nell’ambito territoriale delle Comunità montane può prevedere, in deroga ai limiti e alle procedure di cui all’articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche ed integrazioni, l’ampliamento della superficie di vendita di una struttura di grande distribuzione in esercizio, indipendentemente dalle previsioni degli obiettivi di presenza fissati dal Comune ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 e dal settore merceologico, alle seguenti condizioni:

     a) non vi sia aumento della superficie coperta;

     b) l’ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;

     c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

     2. Il Piano di settore del Commercio del Comune di Reana del Rojale può prevedere limitatamente ad un esercizio di grande dettaglio e ad un solo complesso commerciale, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzati all’interno di programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), come definiti dall’articolo 6 (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti), comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, l’ampliamento delle superfici di vendita già autorizzate in deroga ai limiti ed alle procedure di cui all’articolo 13, commi 2 e 7, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

     a) non vi sia aumento della superficie coperta;

     b) l’ampliamento previsto sia comunque inferiore ai limiti indicati dall’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 0138/2003;

     c) vengano rispettati i parametri insediativi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003.

     3. Nei piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuativi di zone urbanistiche di tipo H2 localizzate in adiacenza funzionale a zone omogenee HC vigenti e non ancora insediate, è ammessa la trasformazione di volumetrie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinazione commerciale all’ingrosso in destinazione commerciale al dettaglio, anche in deroga ai limiti ed alle procedure di cui ai commi 2 e 7 dell’articolo 13 della legge regionale 8/1999 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni:

     a) le infrastrutture della viabilità e degli accessi già previste per la zona HC risultino sufficienti ed idonee a soddisfare i criteri di localizzazione di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 0138/2003 anche per l’insediamento commerciale oggetto di trasformazione;

     b) vengano rispettate le medesime prescrizioni contenute nell’autorizzazione preventiva rilasciata per la zona HC in ordine ai parametri relativi alle dotazioni minime di aree di parcheggio e aree a verde pubblico;

     c) il piano di settore comunale del commercio previsto all’articolo 8 della legge regionale 8/1999, preveda, limitatamente alle domande presentate successivamente al termine di cui dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999, una disponibilità di superfici incrementali destinabili alle grandi strutture di vendita almeno pari a quella richiesta.]

 

     Art. 40. (Modifica alla legge regionale 13/1992 in materia di pubblici esercizi). [40]

     [1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività’ dei pubblici esercizi”, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della legge regionale 18/2003, è sostituito dal seguente:

     “6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività’.”.]

 

     Art. 41. (Disciplina delle autorizzazioni stagionali in materia di commercio, di pubblici esercizi e turismo). [41]

     [1. I Comuni stabiliscono, con proprio regolamento, i limiti temporali delle autorizzazioni per l’esercizio a carattere stagionale delle attività commerciali al dettaglio di cui alla legge regionale 8/1999, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 e delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV, capi da I a V, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). Si considerano a carattere stagionale le attività svolte per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.

     2. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo è abrogata.]

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo).

     1. [All’articolo 67 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le strutture ricettive all’aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici e dry marina.”;

     b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     “4 bis. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.”] [42].

     2. [Al comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 2/2002 dopo le parole “se trattasi di campeggi” sono inserite le parole “o dry marina”] [43].

     3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 18/2003, le parole “ovvero iscrizione all’albo delle guide alpine da almeno due anni,” sono soppresse.

     4. La prima parte dell’allegato “B” alla legge regionale 2/2002 viene sostituita dalla seguente:

     “ALLEGATO “B”

     Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta suddivisi per campeggi, villaggi turistici e dry-marina (Riferito all’articolo 68)

     Avvertenze:

     a) Ciascun requisito indicato alle voci o sottovoci contrassegnate con numeri progressivi è obbligatorio per l’attribuzione alla struttura ricettiva del numero di stelle corrispondente a fianco indicato.

     b) Per i campeggi e i villaggi turistici con solo accesso pedonale gli obblighi di cui alle voci VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA e PARCHEGGIO AUTO non sussistono

     c) Per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti gli obblighi di cui al numero 2 sussistono se tecnicamente e legittimamente realizzabili. Comunque tutti i servizi e le attrezzature devono essere comodamente raggiungibili.

     d) Non devono considerarsi aree libere di uso comune le aree occupate dalle attrezzature la cui fruizione sia soggetta a pagamento.

     e) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane secondo quanto indicato alle voci INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE e va rapportato al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l’obbligo di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione ogni 100 persone ospitate

     f) I gabinetti per uomini per i campeggi, villaggi turistici e dry-marina esistenti possono essere ridotti fino a 2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi.

     g) Per i campeggi e i villaggi turistici situati ad altitudini superiori agli 800 m s.l.m., il rapporto numerico degli ospiti con docce – lavapiedi – lavatoi per panni può essere aumentato del 50 per cento.

     h) L’obbligo di cui alle voci EROGAZIONE ACQUA CALDA va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune sia a quelle riservate alle singole piazzole, qualora esistano. Nel caso dei complessi invernali, tutti i locali devono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli per stoviglie e nelle docce, è necessaria l’erogazione di acqua calda.

     i) L’obbligo di cui alle voci ATTREZZATURE DI RISTORO – sotto voci bar e spaccio – non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di 1 Km.

     l) Per unità abitativa (U:A) si intende l’insieme dato dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 5 per persona e non può superare:

     mq. 40 nei villaggi a 2 stelle;

     mq. 45 nei villaggi a 3 stelle;

     mq. 55 nei villaggi a 4 stelle.

     Tali parametri possono essere applicati comunque solo nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti in loco e non si applicano per tende o caravan. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A. e non può comunque superare quella media di 4 persone per U.A.”.

     5. All’allegato “B” alla legge regionale 2/2002 viene aggiunto il seguente punto B3:

     “B3. Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei dry-marina:

     1. SISTEMAZIONE DELL’AREA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

     1.01 RECINZIONE

     1.011 schermatura esterna fino a due metri dal suolo (1) (2) (3) (4)

     1.02 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4)

     1.03 VIABILITA’ PEDONALE.

     1.031 passaggi pedonali ogni 4 piazzole o a distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro (1) (2)

     1.032 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3)

     1.033 passaggi pedonali ogni piazzola (4)

     1.04 PARCHEGGIO AUTO:

     1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3)

     1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per cento del numero delle piazzole (4)

     1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE

     1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie del dry-marina (1)

     1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie del dry-marina (2) (3)

     1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’intera superficie del dry-marina (4)

     1.06 SUPERFICIE DELLE PIAZZOLE:

     1.061 larghezza delle imbarcazioni più 10 per cento (1) (2) (3)

     1.062 larghezza delle imbarcazioni più 25 per cento (4)

     1.07 INDIVIDUAZIONE DELLE PIAZZOLE

     1.071 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)

     1.08 SISTEMAZIONE DELLE PIAZZOLE

     1.081 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)

     1.09 IMPIANTO ELETTRICO : (1) (2) (3) (4)

     1.10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4)

     1.11 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4)

     1.12 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2) (3) (4)

     1.13 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4)

     1.14 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE:

     1.141 con linea telefonica esterna (1)

     1.142 con linea esterna e cabina (2) (3) (4)

     1.15 IMPIANTO TV:

     1.151 non inferiore al 25 per cento (2)

     1.152 non inferiore al 50 per cento (3)

     1.153 non inferiore al 90 per cento (4)

     1.16 PASSERELLA PEDONALE SOPRAELEVATA PER ACCESSO ALLE IMBARCAZIONI:

     1.161 non inferiore al 25 per cento (2)

     1.162 non inferiore al 50 per cento (3)

     1.163 non inferiore al 90 per cento (4)

     2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI

     2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO:

     2.011 ore 10/24 (1)

     2.012 ore 14/24 (2)

     2.013 ore 18/24 (3)

     2.014 ore 24/24 (4)

     2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI:

     2.031 una volta al giorno (1) (2)

     2.032 due volte al giorno (3) (4)

     2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

     2.031 due volte al giorno (1) (2) (3)

     2.032 con addetto diurno permanente (4)

     2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI:

     2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4)

     2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE:

     2.051 1 wc ogni 20 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

     2.052 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1)

     2.053 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2)

     2.054 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3)

     2.055 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4)

     2.056 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2)

     2.057 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4)

     2.058 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 100 imbarcazioni (1)

     2.059 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 80 imbarcazioni (2) (3)

     2.060 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 60 imbarcazioni (4)

     2.061 1 lavatoio per panni ogni 80 imbarcazioni (1) (2) (3) (4)

     2.062 2 lavatrici ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni con un minimo di una (3) (4)

     2.063 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni con un minimo di uno per ogni gruppo di servizi (1) (2) (3) (4)

     2.06 EROGAZIONE ACQUA POTABILE

     2.061 in ragione di almeno 1 ogni 10 imbarcazioni (1)

     2.062 in ragione di almeno 1 ogni 5 imbarcazioni (2)

     2.063 in ragione di almeno 1 ogni 2 imbarcazioni (3)

     2.064 in ragione di almeno 1 ogni imbarcazione (4)

     2.07 EROGAZIONE ACQUA CALDA

     2.071 nel 30 per cento delle docce chiuse e lavabi (1) (2)

     2.072 nel 100 per cento delle docce chiuse e lavabi (3) (4)

     2.08 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA

     2.081 presa di corrente 1 ogni 10 imbarcazioni (1)

     2.082 presa di corrente 1 ogni 5 imbarcazioni (2)

     2.083 presa di corrente 1 ogni 2 imbarcazioni (3)

     2.084 presa di corrente 1 ogni imbarcazione (4)

     2.09 ATTREZZATURE DI RISTORO

     2.091 BAR (1) (2) (3)

     2.092 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4)

     2.093 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)

     2.10 ATTREZZATURE SPORTIVE (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, PISTA PATTINAGGIO, ECC.)

     2.101 almeno 1 attrezzatura (3)

     2.102 almeno 2 attrezzature (4)

     2.11 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO-GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO ARTICOLI SPORTIVI, ECC.)

     2.111 almeno 1 attrezzatura o servizio (2)

     2.112 almeno 2 attrezzature o servizi (3)

     2.113 almeno 3 attrezzature o servizi (4).”.

 

     Art. 43. (Vigilanza sull'attività’ delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).

     1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, le stesse trasmettono alla Presidenza della Regione un elenco di tutte le deliberazioni adottate con l'indicazione della data di adozione e l'esposizione sommaria dei contenuti, nonché una relazione annuale sull'attività’ svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attivati.

     2. Il Presidente della Regione può sempre richiedere alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura atti e notizie o disporre accertamenti ed ispezioni al fine di assicurare l'ordinato funzionamento.

     3. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni sei mesi alla Presidenza della Regione una relazione sulla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente. In tale relazione formula eventuali rilievi e proposte diretti a conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.

 

     Art. 44. (Controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).

     1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione.

     2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione:

     a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

     b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

     c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo;

     d) nel caso di mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo o il conto consuntivo devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, il Presidente della Regione nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di bilancio preventivo o di conto consuntivo predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

     4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

 

     Art. 45. (Abrogazione della legge regionale 5/1996 in materia di vigilanza sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

     1. La legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 (Esercizio del controllo sugli atti e vigilanza sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), è abrogata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2, comma 19, della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con le limitazioni ivi previste.

[7] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[8] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[9] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[10] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[11] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[12] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[13] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[14] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così modificato dall'art. 43 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 43 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[17] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[18] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[19] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[20] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[21] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[23] Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[24] Comma sostituito dall'art. 51 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25, già modificato dall'art. 97 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[25] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[26] Comma sostituito dall'art. 51 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[27] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[28] Comma inserito dall'art. 60 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così modificato dall'art. 97 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[29] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[30] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[31] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[32] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 27 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[33] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[34] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 10 novembre 2005, n. 27.

[35] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 10 novembre 2005, n. 27.

[36] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[37] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[38] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[39] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[40] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[41] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[42] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[43] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.