§ 4.10.56 - Legge Regionale 13 aprile 1978, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976 e norme [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/04/1978
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trasporto, all'alimentazione ed al [...]
Art. 4.      Il termine per la presentazione delle domande volte a beneficiare dei prestiti agevolati previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 come modificato dall'articolo 5 [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Nell'istruttoria delle domande di concessione dei contributi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, al fine di documentare la [...]
Art. 7.      I benefici di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche a favore di cooperative, associazioni e società.
Art. 8.      Le domande rivolte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si dovranno presentare al Servizio [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato ad intervenire nei modi e per le finalità di cui all'articolo 15 della legge [...]
Art. 16.      I fabbricati per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione, la riparazione, il miglioramento e l'ampliamento delle stalle e relativi annessi nonchè delle strutture, come [...]
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le domande di intervento presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed [...]
Art. 19.      Sono ammesse alle provvidenze previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le spese per la ricostruzione ed il ripristino [...]
Art. 20.      (Omissis)
Art. 21.      Per i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'iscrizione [...]
Art. 22.      Nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i termini per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale e montana e di opere di [...]
Art. 23.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per gli interventi di cui agli articoli 1 - secondo comma - e 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive [...]
Art. 24.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive [...]
Art. 25.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed [...]
Art. 26.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. [...]
Art. 27.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate, contributi in conto capitale per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, [...]
Art. 28.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1975, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 10, è [...]
Art. 29.      Onde consentire la prosecuzione dell'azione diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi, nonchè per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture aziendali [...]
Art. 30.      In relazione al disposto dell'articolo 9 della presente legge, la denominazione del capitolo 7515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 31.      Per le finalità previste dall'articolo 23 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 1.000 milioni.
Art. 32.      Per le finalità previste dall'articolo 24 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 5.000 milioni.
Art. 33.      Per le finalità previste dall'articolo 25 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.
Art. 34.      Per le finalità previste dall'articolo 26 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.
Art. 35.      Per le finalità previste dall'articolo 27 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 800 milioni.
Art. 36.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dall'articolo 28 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire [...]
Art. 37.      Per le finalità previste dall'articolo 29 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.
Art. 38.      All'onere complessivo di lire 15.600 milioni per gli esercizi 1978- 1981, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della [...]
Art. 39.      Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 7521, 7522, 7523; 7524, 7525 e 7526 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del [...]
Art. 40.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.56 - Legge Regionale 13 aprile 1978, n. 23. [1]

Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976 e norme urgenti per il finanziamento dei programmi di interventi a favore di aziende agricole e per la realizzazione di infrastrutture ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi medesimi.

(B.U. 17 aprile 1978,n. 29).

 

CAPO I

Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa produttiva delle

aziende colpite dagli eventi tellurici del 1976

 

Art. 1.

     Gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trasporto, all'alimentazione ed al governo del bestiame potranno essere effettuati anche per il periodo 29 maggio - 31 ottobre 1977.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Il termine per la presentazione delle domande volte a beneficiare dei prestiti agevolati previsti dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è prorogato sino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     Nell'istruttoria delle domande di concessione dei contributi, di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, al fine di documentare la legale esistenza della società che gestisce il caseificio, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un certificato attestante l'iscrizione nel registro generale delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

 

     Art. 7.

     I benefici di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche a favore di cooperative, associazioni e società.

 

     Art. 8.

     Le domande rivolte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, si dovranno presentare al Servizio autonomo dell'economia montana o agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali, entro il 30 giugno 1978.

 

     Artt. 9. - 11.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato ad intervenire nei modi e per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 luglio 1976, n. 35, come modificato ed integrato dal precedente articolo 11, anche in tutti i Comuni o parte dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 16.

     I fabbricati per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione, la riparazione, il miglioramento e l'ampliamento delle stalle e relativi annessi nonchè delle strutture, come previsto dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, modificato ed integrato dai precedenti articoli 14 e 15, devono essere destinati all'allevamento del bestiame e degli altri animali per cinque anni dalla data di concessione del contributo.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 18.

     Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le domande di intervento presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, in istruttoria o comunque non ancora definite con provvedimento conclusivo di erogazione dell'intero contributo.

 

     Art. 19.

     Sono ammesse alle provvidenze previste dall'articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le spese per la ricostruzione ed il ripristino effettuate prima del 29 luglio 1976.

 

     Art. 20.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 21.

     Per i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il termine di 90 giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato a 15 mesi [9].

     Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, tutte le provvidenze amministrate dagli Uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi [8].

 

     Art. 22.

     Nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i termini per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale e montana e di opere di miglioramento fondiario, fissati nei decreti di impegno e con scadenza successiva al 6 maggio 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1978.

 

CAPO II

Norme per il finanziamento di programmi a favore di aziende agricole e per la realizzazione di infrastrutture ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976

 

     Art. 23.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per gli interventi di cui agli articoli 1 - secondo comma - e 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 24.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 25.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 26.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

     In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i contributi in conto capitale, previsti dal presente articolo, si concedono anche quando la spesa preventivata supera un importo di lire 20 milioni.

 

     Art. 27.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate, contributi in conto capitale per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, si specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

 

     Art. 28.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1975, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

     Con detto limite potranno essere concessi contributi negli interessi sui mutui afferenti ad operazioni di acquisto di fondi rustici, situati nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, ad approvare ed anche già approvate con nulla osta rilasciato a partire dal primo gennaio 1977.

 

     Art. 29.

     Onde consentire la prosecuzione dell'azione diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi, nonchè per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture aziendali e interaziendali ed altresì per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 3.000 milioni.

 

CAPO III

Norme finanziarie

 

     Art. 30.

     In relazione al disposto dell'articolo 9 della presente legge, la denominazione del capitolo 7515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Contributi ad aziende che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici (art. 10 ter L.R. 29 luglio 1976, n. 35, istituito con art. 9 L.R. 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla L.R. 22 marzo 1977, n. 16)».

     In relazione al disposto degli articoli 11 e 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 7506 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Contributo straordinario all'E.R.S.A, per l'acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati (articolo 15 L.R. 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'articolo 12 L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e articolo 19 L.R. 21 gennaio 1977, n. 7)».

     Gli oneri previsti dall'articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 7518 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione

viene così modificata: «Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonchè per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati (artt. 13 e 14 L.R. 21 gennaio 1977, n. 7)».

     In relazione al disposto dell'articolo 17 della presente legge, la denominazione del capitolo 7516 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonchè per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi (art. 15, primo e secondo comma, L.R. 21 gennaio 1977, n. 7)».

     In relazione al disposto dell'articolo 20 della presente legge, le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:

     - Cap. 7511: «Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il «edito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, e di provvidenze in conto capitale, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei magazzini e di impianti per l'approvvigionamento collettivo ivi compresi gli eventuali ampliamenti (artt. 4, secondo comma, e 17 L.R. 10 gennaio 1977, n. 3)»;

     - Cap. 7668: «Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) o con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l'eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all'art. 2 della L.R. 1 luglio 1976, n. 28, nonchè a completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti (articoli 4, primo e quarto comma, e 16 L.R. 10 gennaio 1977, n. 3)».

 

     Art. 31.

     Per le finalità previste dall'articolo 23 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 1.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: «Contributi per gli interventi di cui agli artt. 1, secondo comma, e 2 della L.R. 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 32.

     Per le finalità previste dall'articolo 24 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 5.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7523 con la denominazione: «Contributi per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 33.

     Per le finalità previste dall'articolo 25 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7524 con la denominazione: «Contributi per gli interventi previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 34.

     Per le finalità previste dall'articolo 26 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7525 con la denominazione: «Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 35.

     Per le finalità previste dall'articolo 27 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 800 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7526 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.

 

     Art. 36.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dall'articolo 28 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7527 con la denominazione: «Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento a favore di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonchè delle cooperative agricole per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuati nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 37.

     Per le finalità previste dall'articolo 29 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7521 con la denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento, adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interanziendali, nonchè per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai

sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 38.

     All'onere complessivo di lire 15.600 milioni per gli esercizi 1978- 1981, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 39.

     Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 7521, 7522, 7523; 7524, 7525 e 7526 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 40.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norme modificative ed integrative della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[3] Articolo modificativo del II comma dell'art. 7 della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[4] Norme modificative della L.R. 29 luglio 1976, n. 35.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 27 agosto 1979, n. 51.

[6] Vedi nota [3].

[7] Articolo sostitutivo dell'art. 15 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[8] Articolo sostitutivo del II comma dell'art. 4 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3.

[9] Vedi l'art. 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 80.

[8] Vedi nota che precede.