§ 3.1.21 - Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 10.
Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/04/1972
Numero:10


Sommario
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 3.1.21 - Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Istituzione dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 11 aprile 1972, n. 12).

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

Art. 8. [2]

     Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per l'agricoltura possono essere accordate solo:

     a) agli imprenditori agricoli che siano iscritti all'Albo di cui alla presente legge;

     b) alle cooperative per affittanze collettive o conduzione dei terreni in possesso dei requisiti previsti al penultimo od ultimo comma dell'articolo 2, della legge regionale 17 febbraio 1971, n. 127;

     c) alle società di persone nelle quali i soci iscritti all'Albo siano almeno due terzi;

     d) alle stalle sociali cooperative nelle quali la maggioranza dei soci producano direttamente e conferiscano prodotti agricoli per l'alimentazione animale, e ciò risulti da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Per fruire delle predette provvidenze il richiedente dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, il numero di iscrizione all'Albo professionale e/o dimostrare il possesso dei requisiti indicati.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti delle cooperative agricole aventi scopi diversi da quelli sopraindicati, dei consorzi di cooperative degli enti locali nonchè degli enti pubblici, istituti, consorzi, associazioni, fondazioni e comitati che hanno come fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo, anche indiretto, la difesa, il miglioramento o l'incremento della produzione agricola e zootecnica o che esercitano attività agricola o attività connesse.

     Non è richiesta l'iscrizione all'Albo per la concessione di provvidenze contributive o creditizie disposte per:

     - la profilassi ed il miglioramento genetico del bestiame;

     - la formazione o l'arrotondamento della proprietà coltivatrice;

     - il riordino fondiario e la commassazione;

     - il credito agrario di conduzione;

     - sovvenire o prevenire i danni da avversità atmosferiche o calamità naturali;

     - la difesa e lo sviluppo del settore forestale;

     - promuovere e potenziare l'attività didattico divulgativa;

     - fiere, mostre, mercati, convegni e congressi;

     - sovvenire ad associazioni professionali o di categoria;

     - interventi creditizi a termini di fondi statali di rotazione [3].

     Le provvidenze regionali, per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, sono concesse sulla base di apposita visura di detta posizione dei richiedenti, da effettuarsi presso la competente Commissione provinciale, a cura degli Uffici regionali, in un periodo non anteriore a quindici mesi dalla data di emissione del decreto di concessione, per quel che riguarda i contributi in conto capitale, e del nulla-osta o parere, in caso di provvidenze creditizie.

 

     Art. 9. [4]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6.

[2] Articolo già modificato dal primo comma dell'art. 21 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23, successivamente sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 luglio 1978, n. 80, e da ultimo così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 5. Il comma 4, art. 14 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6, come modificato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni, contenute nel presente articolo, contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 6.