§ 3.16.8 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 6.
Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:10/01/1996
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale).
Art. 3.  (Applicabilità dell'articolo 1 della legge regionale 8/1992 alla provincia di Trieste).
Art. 9.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 13.  (Priorità per la concessione degli incentivi e degli interventi economici).
Art. 14.  (Norme abrogative e di adeguamento della legislazione vigente).
Art. 15.  (Norma finanziaria).


§ 3.16.8 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 6.

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale. [1]

(B.U. 17 gennaio 1996, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce con la presente legge la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale in applicazione della normativa comunitaria che disciplina la figura di imprenditore agricolo a titolo principale e della normativa nazionale, in quanto con la prima compatibile [2].

 

     Art. 2. (Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale).

     1. E' imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato IATP:

     a) la persona fisica qualora:

1) possegga un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di IATP se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione IVA;

2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;

3) possegga una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2 [3];

     b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:

1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;

3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.

     2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:

a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;

b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;

c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale; d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

 

     Art. 3. (Applicabilità dell'articolo 1 della legge regionale 8/1992 alla provincia di Trieste).

     1. Ai fini della presente legge l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, si applica all'intera provincia di Trieste.

 

     Artt. 4. - 8. [4]

 

     Art. 9. (Regolamento di esecuzione). [5]

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentite le parti economico-sociali e la competente Commissione consiliare, è approvato apposito Regolamento di esecuzione concernente le modalità di documentazione e di certificazione della qualifica di IATP, mediante delega alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché per la definizione degli aspetti operativi connessi con la cessazione del Registro degli imprenditori agricoli. Con il medesimo Regolamento sono, altresì, determinate le modalità per l'acquisizione dei dati relativi alle posizioni già verificate dalle Commissioni provinciali per la tenuta del Registro, nonché per l'utilizzazione - quando possibile, in via esclusiva - ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), dei dati relativi alla posizione previdenziale presso l'INPS - gestione ex SCAU.

 

     Artt. 10. - 12. [4]

 

     Art. 13. (Priorità per la concessione degli incentivi e degli interventi economici). [6]

     1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, per la concessione degli incentivi ed interventi economici in agricoltura, vengono valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento assumendo, altresì, quale parametro, la valenza in termini oggettivi dei programmi e dei progetti presentati.

     2. Successivamente alla determinazione delle priorità per settore di intervento, assumono rilievo i criteri per la valutazione delle condizioni di natura soggettiva degli operatori richiedenti.

 

     Art. 14. (Norme abrogative e di adeguamento della legislazione vigente).

     1. La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata. L'articolo 8 della legge regionale medesima continua a produrre effetti sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 [7].

     2. Sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27 [2].

     3. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, sono abrogati.

     4. Sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972 [2].

     5. [8].

 

     Art. 15. (Norma finanziaria). [9]

 

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Vedi l'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[4] Articoli abrogati dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[5] Articolo già integrato dall'art. 31 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, e così sostituito dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[4] Articoli abrogati dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Comma così integrato dall'art. 31 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[8] Comma abrogato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.