§ 3.1.134 - L.R. 7 febbraio 1992, n. 8.
Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:07/02/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Per accelerare l'adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell'agricoltura nei Comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1 - l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 [...]
Art. 4.      1. Allo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato, e conservare le risorse naturali dell'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata [...]
Art. 5.      1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della L.R. 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l'Amministrazione [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste della presente legge, si prescinde dall'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla L.R. 4 aprile 1972, n. [...]
Art. 7.      1. Le Comunità montane, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge; i fondi necessari vengono [...]
Art. 8.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia (C.R.S.A.) un finanziamento straordinario di lire 300 [...]
Art. 9.      1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e delimitati ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito [...]
Art. 10.      1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 100 milioni.
Art. 11. 
Art. 12.      1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.
Art. 13.      1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.
Art. 14.      1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.
Art. 15.      1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), è autorizzato nell'anno 1992 un limite di impegno di lire 50 milioni.


§ 3.1.134 - L.R. 7 febbraio 1992, n. 8.

Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana.

(B.U. 7 febbraio 1992, n. 18).

 

Art. 1.

     1. Per accelerare l'adeguamento alla riforma della politica agricola comune delle strutture di produzione dell'agricoltura nei Comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, gli aiuti regionali agli investimenti nelle aziende agricole ivi operanti e previsti dagli articoli dal 5 al 9 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, possono essere concessi anche nel caso in cui gli imprenditori agricoli, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il venticinque per cento del reddito totale dall'attività agricola svolta in azienda, purché il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

 

     Art. 2. [1]

     [1. Per favorire l'adeguamento e la riorganizzazione delle strutture agrarie nonché per aumentare le opportunità d'insediamento dei giovani agricoltori nelle zone agricole più svantaggiate della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'imprenditore agricolo a titolo principale, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, che abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, titolare di azienda agricola situata nei medesimi territori e alla cui conduzione partecipino - in qualità di contitolari - uno o più giovani, ai sensi della L.R. 12 aprile 1988, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennità annua di lire 2.000.000. Tale indennità può essere concessa fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che prosegua la partecipazione del giovane, o dei giovani alla conduzione dell'azienda in qualità di contitolari.

     2. Nel caso che il giovane di cui al comma 1 benefici delle provvidenze previste dalla L.R. 12 aprile 1988, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aiuto di cui al presente articolo non è concesso qualora la contitolarità dell'azienda assuma la forma dell'impresa familiare].

 

     Art. 3.

     1. Per favorire - nei Comuni di cui all'articolo 1 - l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento di fondi agricoli e forestali, ai proprietari residenti nei Comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi dalle comunità montane e dalle province di Trieste e Gorizia sussidi di importo pari all'ammontare delle spese notarili, fiscali e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado [2].

     2. Qualora le particelle fondiarie oggetto di permute e compravendite vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

 

     Art. 4.

     1. Allo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità del mercato, e conservare le risorse naturali dell'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) un finanziamento straordinario per l'attuazione - nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 - di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie anche attraverso prove pratiche e dimostrative presso aziende agricole situate nei medesimi territori.

     2. I progetti di cui al comma 1 possono essere predisposti dall'E.R.S.A. od essere presentati all'Ente medesimo da imprese o cooperative agricole e sono adottati in armonia con i programmi delle Comunità montane ed in coerenza con l'attività del Centro regionale per la sperimentazione agraria.

 

     Art. 5.

     1. Ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della L.R. 20 novembre 1982, n. 80, istitutiva del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, l'Amministrazione regionale concede, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, ai conduttori di aziende agricole e alle cooperative agricole, prestiti o mutui, della durata massima di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per l'impianto, il potenziamento e l'ampliamento, nell'ambito delle strutture produttive ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, di allevamenti di animali da pelliccia e di selvaggina ungulata, nonché di allevamenti avicunicoli, caprini ed equini.

     2. Ai fini del presente articolo, la Giunta regionale, con propria deliberazione stabilisce le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste della presente legge, si prescinde dall'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla L.R. 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 7.

     1. Le Comunità montane, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, attuano gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli Enti citati sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale [3].

     2. Le domande di concessione degli aiuti vanno presentate alle Comunità montane di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno. Tali Enti provvedono a esercitare la vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza dei requisiti, la revoca ed il recupero degli aiuti concessi.

 

     Art. 8.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Centro regionale per la sperimentazione agraria per il Friuli-Venezia Giulia (C.R.S.A.) un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione, aventi per obiettivo lo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie, approvati dalla Direzione regionale dell'agricoltura ed attuati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1.

 

     Art. 9.

     1. Alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 e delimitati ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 23 agosto 1985, n. 45, che abbiano subito danni non inferiori al 35% della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

     a) contributo in conto capitale a risarcimento del danno economico subito, per un importo massimo di lire 3.000.000; qualora il danno riguardi colture di pregio, può essere concesso un ulteriore contributo fino ad un massimo di lire 10.000.000;

     b) contributi in conto interesse sui prestiti agrari d'esercizio ad ammortamento quinquennale, secondo le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della L. 15 ottobre 1981, n. 590, per coprire la parte eccedente i massimali di cui alla lettera a).

     2. Per il conseguimento delle provvidenze di cui al comma 1 si applicano le modalità previste dall'articolo 5 della L.R. 23 agosto 1985, n. 45.

     3. Le provvidenze contemplate dal presente articolo non sono cumulabili con altre previste per le stesse finalità da leggi statali o regionali.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzato, nell'anno 1992, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6402 [2.1.234.5.10.12.] con la denominazione «Contributi alle Comunità montane per la concessione di un'indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale, residenti nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, che abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e siano titolari di aziende agricole, alla cui conduzione partecipino in qualità di contitolari uno o più giovani» e con lo stanziamento complessivo, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. All'onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, per lire 100 milioni relativi all'anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 100 milioni relativi all'anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 100 milioni relativi all'anno 1994 mediante storno di pari importo del capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     6. Sul precitato capitolo 6402 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

 

     Art. 11. [4]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6337 [2.1.154.2.10.12] con la denominazione «Contributi alle Comunità montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali residenti nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate di sussidi corrispondenti alle spese connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi» e con lo stanziamento complessivo, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede, per lire 200 milioni relativi all'anno 1992 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, per lire 200 milioni relativi all'anno 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6305, e per lire 200 milioni relativi all'anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (Partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sul precitato capitolo 6337 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto].

 

     Art. 12.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1992.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6776 [2.1.235.3.10.12] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) per l'attuazione di progetti finalizzati volti ad assicurare lo sviluppo ed il miglioramento qualitativo degli allevamenti esenti dalle restrizioni comunitarie e delle produzioni agricole non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     4. Sul precitato capitolo 6776 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

 

     Art. 13.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6775 [2.1.235.3.10.12] con la denominazione «Finanziamento straordinario al Centro regionale per la sperimentazione agraria per la realizzazione di programmi di ricerca e sperimentazione finalizzati allo sviluppo di colture agricole specializzate e non eccedentarie nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     4. Sul precitato capitolo 6775 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6609 [2.1.243.3.10.10] con la denominazione «Contributo in conto capitale alle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate, a risarcimento dei danni alla produzione lorda globale subiti a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1992.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6716 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

 

     Art. 15.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b), è autorizzato nell'anno 1992 un limite di impegno di lire 50 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6610 [2.1.243.6.10.10] con la denominazione «Contributi in conto interesse sui prestiti agrari d'esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole, singole od associate, ubicate nei territori dei Comuni delle zone di montagna e svantaggiate che abbiano subito danni della produzione lorda globale a causa di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. All'onere complessivo di lire 150 milioni relativo alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede per lire 100 milioni relativi agli anni 1992 e 1993 mediante storno di pari importo dal capitolo 6460, e per lire 50 milioni relativi all'anno 1994 mediante prelevamento di pari importo dai fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati (Partita n. 10 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     6. Sul precitato capitolo 6610 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1992, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione predetto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e nuovamente abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e nuovamente abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.