§ 3.1.108 - L.R. 12 aprile 1988, n. 19.
Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/04/1988
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 e 7 bis del regolamento (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89, [...]
Art. 2.      1. Possono beneficiare delle provvidenze e delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6, i giovani maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età alla data dl presentazione della [...]
Art. 3.      1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che al momento o entro due anni dal primo insediamento possano dimostrare [...]
Art. 4.      1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l'assunzione, successivamente al 31 marzo 1985, della responsabilità o corresponsabilità civile e [...]
Art. 5.      1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori di cui agli articoli precedenti, che non abbiano già partecipato in qualità di titolari o contitolari alla gestione di un'azienda [...]
Art. 6.      1. Ai giovani agricoltori di cui all'articolo 2, insediati in qualità di titolari o contitolari di un'azienda agricola, che presentino entro 5 anni dal primo insediamento un piano di [...]
Art. 7.      1. Per la determinazione degli aiuti fissati in ECU, ai sensi della presente legge, il tasso di conversione in lire è quello fissato al 1º gennaio dell'anno di adozione della delibera della [...]
Art. 8.      1. Ai giovani di cui all'articolo 2, che si insedino a sensi dell'articolo 4 in un'azienda agricola, può essere concesso un aiuto supplementare a carico dell'Amministrazione regionale di lire 5 [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un premio a coloro che concedono in affitto un'azienda agricola o terreni coltivabili ai giovani agricoltori di cui agli articoli 2 e 4 [...]
Art. 12.      1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, [...]
Art. 13.      1.
Art. 14.      1. Per le finalità previste dall'articolo 5 sono autorizzate le seguenti spese per l'anno 1988
Art. 15.      1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzato nell'anno 1988 il limite di impegno di lire 100 milioni
Art. 16.      1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988
Art. 17.      1. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, e dall'articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno [...]
Art. 18.      1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988
Art. 19.      1. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991
Art. 20.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.108 - L.R. 12 aprile 1988, n. 19. [1]

Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura.

(B.U. 13 aprile 1988, n. 46).

 

Art. 1.

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, anche in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 7 e 7 bis del regolamento (CEE) n. 797/85 come modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/89, favorisce l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura attraverso il regime di aiuti di cui alla presente legge [2].

 

     Art. 2.

     1. Possono beneficiare delle provvidenze e delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6, i giovani maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età alla data dl presentazione della domanda, ed in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente secondo quanto stabilito dall'articolo 3, purché si trovino in una delle seguenti condizioni [3]:

     a) esercitino l'attività agricola a titolo principale; sono considerati in possesso di questo requisito coloro che sono iscritti all'Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) dichiarino di volersi dedicare all'attività agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro due anni dalla data del primo insediamento, ancorché avvenuto solo a tempo parziale, l'iscrizione all'Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni [4].

     2. I beneficiari debbono inoltre impegnarsi, pena la revoca della provvidenza e la restituzione dell'importo erogato:

     a) ad esercitare l'attività agricola, in qualità di conduttore di azienda se previsto dalle singole norme della presente legge, per almeno 5 anni dalla data di concessione della provvidenza;

     b) a tenere la contabilità aziendale, almeno nella forma semplificata, secondo le disposizioni comunitarie e regionali vigenti al momento della concessione dell'aiuto, qualora intendano accedere alle provvidenze di cui agli articoli 5, 6, e 8.

     3. La Direzione regionale dell'agricoltura è tenuta ad esercitare la vigilanza sul rispetto delle condizioni e sulla permanenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 [5].

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che al momento o entro due anni dal primo insediamento possano dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

     b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, del Regolamento (CEE) n. 797/85, e successive modificazioni ed integrazioni, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria di durata non inferiore autorizzati e riconosciuti dalla Regione. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata [6].

     2. In via transitoria e fino al 31 dicembre 1992, si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che siano muniti di attestato comprovante la frequenza di un corso di formazione agricola della durata di almeno 150 ore organizzato o autorizzato dallo Stato o dalla Regione ai sensi del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni oppure delle leggi regionali 10 gennaio 1977, n. 1, 18 maggio 1978, n. 42 e 16 novembre 1982, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni [7].

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l'assunzione, successivamente al 31 marzo 1985, della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

     a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata di data certa;

     b) contitolare di una società di persone, avente per oggetto la gestione di una azienda agricola; [8];

     c) [9];

     d) socio amministratore di cooperativa, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola, comprovata con stralcio del libro soci o con dichiarazione del Presidente della Cooperativa [10].

     2. Ai fini dell'insediamento dei giovani agricoltori, I'azienda deve richiedere un volume di lavoro pari:

     a) ad almeno una unità di lavoro umano (ULU), qualora il giovane si insedi in qualità di unico rappresentante e responsabile dell'azienda;

     b) ad almeno il numero di ULU equivalenti alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa.

     3. Le condizioni di cui al comma 2 devono essere raggiunte entro il termine massimo di due anni dal primo insediamento [11].

 

     Art. 5.

     1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori di cui agli articoli precedenti, che non abbiano già partecipato in qualità di titolari o contitolari alla gestione di un'azienda agricola, consistono in:

     a) un premio "una tantum" fino all'importo massimo in ECU previsto dai regolamenti comunitari vigenti al momento della concessione del premio medesimo, determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale [12];

     b) un concorso nel pagamento degli interessi pari al cinque per cento, fino ad un importo capitalizzato pari al valore del premio di cui alla lettera a), per un periodo non superiore a quindici anni, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento [13].

     2. Qualora più giovani agricoltori diventino contemporaneamente o in tempi successivi contitolari di una azienda agricola, gli aiuti di cui al comma 1 vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, arrotondato all'unità superiore [14].

 

     Art. 6.

     1. Ai giovani agricoltori di cui all'articolo 2, insediati in qualità di titolari o contitolari di un'azienda agricola, che presentino entro 5 anni dal primo insediamento un piano di miglioramento materiale ai sensi del Regolamento (CEE) n. 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso un aiuto supplementare nella misura massima stabilita dall'articolo 7 bis del Regolamento stesso, a condizione che:

     a) esercitino l'attività agricola a titolo principale;

     b) siano in possesso della qualifica professionale di livello sufficiente di cui all'articolo 3 della presente legge;

     c) non abbiano raggiunto i 40 anni d'età [15].

     2. La concessione di tale aiuto supplementare può comportare il superamento delle aliquote massime di intervento stabilite dalle singole leggi regionali.

     3. Per accordare l'aiuto suddetto si applicano le disposizioni regionali vigenti al momento della concessione dell'aiuto.

     4. (Omissis) [16].

 

     Art. 7.

     1. Per la determinazione degli aiuti fissati in ECU, ai sensi della presente legge, il tasso di conversione in lire è quello fissato al 1º gennaio dell'anno di adozione della delibera della Giunta regionale di autorizzazione della spesa relativa agli aiuti di cui all'articolo 5, se si tratti di premio di primo impianto e di aiuto in conto capitale, o dell'emissione dei pareri favorevoli o dei nulla-osta, qualora si tratti di prestiti e dell'anno di approvazione del piano, qualora si tratti di aiuti di cui al precedente articolo 6.

 

     Art. 8.

     1. Ai giovani di cui all'articolo 2, che si insedino a sensi dell'articolo 4 in un'azienda agricola, può essere concesso un aiuto supplementare a carico dell'Amministrazione regionale di lire 5 milioni.

     2. L'importo di tale premio è elevato a lire 12 milioni a favore dei giovani che si insedino in un'azienda agricola la cui superficie agraria utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50 per cento nei territori di cui alla direttiva 75/273/CEE.

     3. Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 [17].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 10.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 11.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un premio a coloro che concedono in affitto un'azienda agricola o terreni coltivabili ai giovani agricoltori di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, che si insedino per la prima volta mediante tale affitto o che siano insediati da meno di due anni quali conduttori titolari o contitolari di un'azienda agricola.

     2. Non beneficiano del premio di cui al comma 1 i concedenti parenti o affini entro il terzo grado dei giovani agricoltori e le società di persone in cui uno o più soci siano parenti o affini entro il terzo grado dei giovani medesimi.

     3. Il premio di cui al comma 1 è pari all'attualizzazione al tasso del 5 per cento dell'80 per cento dell'ammontare dell'affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, purché il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata superiore a 5 anni [20].

 

     Art. 12.

     1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dai precedenti articoli, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 58, fermo restante, tuttavia, il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli ove richiamato dai singoli articoli della presente legge.

 

     Art. 13.

     1. [21].

     (Omissis) [22].

 

     Art. 14.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 sono autorizzate le seguenti spese per l'anno 1988:

     a) lire 118 milioni per le finalità di cui al comma 1, lettera a) [23];

     b) lire 120 milioni per le finalità di cui al comma 2.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Sezione X - vengono istituiti i seguenti capitoli:

     a) per gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1, del presente articolo, tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7417 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione: «Contributi "una tantum" a titolo di premio a favore di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi statali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 118 milioni per l'anno 1988;

     b) per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1, del presente articolo, tra le spese d'investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7504 [2.1.243.7.10.10] con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola, equivalenti all'attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi statali)» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 120 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 238 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7172 dello stato di previsione precitato.

     4. Sui precitati capitoli 7417 e 7504 vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, di lire 118 milioni e, rispettivamente, di lire 120 milioni, mediante storno, di pari importo, dal precitato capitolo 7172 dello stato di previsione medesimo.

 

     Art. 15.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), è autorizzato nell'anno 1988 il limite di impegno di lire 100 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7510 [2.1.243.4.10.10] con la denominazione: «Contributi ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi statali)» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

     4. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21 - Partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Sul precitato capitolo 7510 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

 

     Art. 16.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988 [24].

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7412 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione: «Sovvenzione "una tantum", a titolo di premio, ai giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

     4. Sul precitato capitolo 7412 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1988.

 

     Art. 17.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, e dall'articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, sono istituiti, alla Rubrica n. 21 - programma 3.1.5. - Sezione X - i seguenti capitoli:

     a) tra le spese correnti - Categoria 1.6. - il capitolo 7421 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione «Contributi "una tantum" a titolo di premio a favore di giovani e di società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, a copertura delle spese generali (fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'anno 1988;

     b) tra le spese d'investimento - Categoria 2.4. - il capitolo 7503 [2.1.243.7.10.10] con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di giovani e società di giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, equivalenti all'attualizzazione del concorso negli interessi di un prestito quindicennale (fondi regionali)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 60 milioni per l'anno 1988.

     2. All'onere complessivo di lire 120 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7012 dello stato di previsione precitato.

     3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 7421 e 7503 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 10 - per quanto attiene all'abbuono di interessi - è autorizzato, nell'anno 1988, il limite di impegno di lire 10 milioni.

     5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2002.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7507 [2.1.243.4.10.16] con la denominazione: «Contributi ai giovani e alle società di giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola a titolo di concorso nel pagamento degli interessi su prestiti quindicennali (fondi regionali)» e con lo stanziamento complessivo di lire 30 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

     7. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Sul precitato capitolo 7507 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 10 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

 

     Art. 18.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 7413 [2.1.163.2.10.10] con la denominazione: «Sovvenzioni "una tantum" a favore di cooperative agricole e di stalle sociali cooperative di giovani a titolo di premio d'insediamento a copertura delle spese generali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1081 dello stato di previsione precitato.

     4. Sul precitato capitolo 7413 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1988.

 

     Art. 19.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991 [25].

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) capitolo 7414 [2.1.152.2.10.10] con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi regionali)»;

     b) capitolo 7415 [2.1.152.2.10.10] con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani (fondi statali)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

     3. All'onere di lire 900 milioni per gli anni dal 1988 al 1990 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 21, Partita n. 5 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     4. Sul precitato capitolo 7415 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

     5. La quota di lire 300 milioni autorizzata per l'anno 1991 farà carico al capitolo corrispondente al capitolo 7414 del bilancio per l'anno medesimo. Al predetto onere di lire 300 milioni per l'anno 1991 si farà fronte, per pari importo, con la cessazione, nel medesimo anno, della spesa autorizzata fino all'anno 1990 con l'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. L'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12 aveva disposto l'abrogazione della presente legge a decorrere dal termine di cui al comma 1, art. 93 della medesima L.R. n. 12/1998.

[2] Articolo così integrato con l'art. 1 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24. Vedi anche l'art. 4 della medesima legge regionale.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[5] Comma inserito dall'art. 212 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24 e modificato dall'art. 3 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[8] L'originaria lettera b) è stata sostituita con le lettere b) c) e d) dall'art. 45 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 100 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Lettera abrogata dall'art. 100 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[10] L'originaria lettera b) è stata sostituita con le lettere b) c) e d) dall'art. 45 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14 e così ulteriormente sostituita dall'art. 100 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 171 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 171 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 8.

[14] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[16] Comma abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[18] Articolo già modificato dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24 e abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[19] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[20] Articolo già modificato dall'art. 6 della L.R. 5 giugno 1990, n. 24 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[21] Comma abrogato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[22] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 settembre 1991, n. 44.

[23] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29, all'art. 32, comma 3, della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4, all'art. 45, comma 9, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 e all'art. 44, comma 5, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[24] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29, all'art. 32 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4, all'art. 44 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4 ed all'art. 56, comma 9, della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[25] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 44, comma 3, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.