§ 6.4.120 - Legge Regionale 9 luglio 1990, n. 29.
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:09/07/1990
Numero:29


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  Assunzione mutuo per il ripiano dei bilancidelle USL.
Art. 11. 
Art. 12.  Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.)
Art. 13.  Edilizia rurale(programma 1.4.1.)
Art. 14.  Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)
Art. 15.  Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3)
Art. 16.  Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)
Art. 17.  Strutture assistenziali per anziani(programma 2.2.2.)
Art. 18. 
Art. 19.  Finanziamenti straordinari ai Comuniper l'erogazione di assegni assistenziali integrativi(programma 2.2.1.)
Art. 20.  Finanziamenti straordinari per la gestionedi servizi socio - assistenziali(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)
Art. 21. 
Art. 22.  Opere universitarie(programma 2.3.2.)
Art. 23.  Attività teatrali(programma 2.4.3.)
Art. 24.  Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)
Art. 25.  Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.)
Art. 26.  Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.)
Art. 27.  Sostegno agli imprenditori agricoli(programma 3.1.2.)
Art. 28.  Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.)
Art. 29.  Concorso negli interessisui prestiti di esercizio(programma 3.1.3.)
Art. 30.  Finanziamenti straordinari all'ERSAe alle cooperative agricole(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)
Art. 31.  Sostegno ai consorzi apistici(programma 3.1.7.)
Art. 32.  Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.)
Art. 33.  Contributi sugli interessi per gli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)
Art. 34.  Costituzione del «Fondo rischi» dell'Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)
Art. 35.  Società di servizi per la cooperazione economicacon Paesi dell'Est europeo(programma 3.5.1.)
Art. 36.  Aree attrezzate per insediamenti produttivi(programma 0.1.4.)
Art. 37.  Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.)
Art. 38.  Interventi a favore di strutture consortili(programma 3.2.1.)
Art. 39. 
Art. 40.  Contributi in conto capitalesugli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.3.2.)
Art. 41.  Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)
Art. 42.  Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
Art. 43.  Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.)
Art. 44.  Attività inerenti ai campionatidel mondo di calcio «Udine 90»(programma 3.4.3.)
Art. 45.  Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazioneidraulica e di difesa della laguna di Marano e Gradoe per la ricerca applicata in acquacoltura
Art. 46.  Revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11,comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4
Art. 47.  Rettifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40
Art. 48.  Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato peropere di sistemazione idraulica e di difesa della lagunadi Marano e Grado
Art. 49.  Riduzione di spese regionaliin relazione all'acquisizione dei fondi statali
Art. 50.  Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Statoper la ricerca applicata in acquacoltura
Art. 51.  Formazione professionaledegli addetti all'acquacoltura
Art. 52.  Sviluppo dell'organizzazione commerciale
Art. 53.  Riallocazione di risorse regionali
Art. 54.  Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)
Art. 55.  Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale(programma 1.5.5.)
Art. 56.  Convenzione con l'Agenziaper lo sviluppo della montagna(programma 3.2.1.)
Art. 57.  Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.)
Art. 58.  Sedi regionali(programma 0.1.3.)
Art. 59.  Modifica dell'articolo 3della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70
Art. 60.  Contributi ad istituzioni culturali
Art. 61.  Modifica dell'articolo 3della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25
Art. 62.  Integrazione dell'articolo 5 dellalegge regionale 2 maggio 1988, n. 25
Art. 63.  Modifica dell'articolo 34della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66.  Integrazione dell'articolo 95della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69.  Entrata in vigore


§ 6.4.120 - Legge Regionale 9 luglio 1990, n. 29. [1]

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(B.U. 10 luglio 1990, n. 84)

 

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1990- 1992ED AL BILANCIO PER L'ANNO 1990

 

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario - iscritto quale posta presunta, nell'ammontare di lire 90 miliardi, tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l'anno 1990, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della citata legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1989, nell'importo di lire 166.493.014.051.

2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 viene determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 36.125.459.586, i residui attivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 3.421.031.799.687, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1989, accertati in lire 1.760.476.485.177, nonché i trasferimenti all'anno 1990, accertati in lire 1.530.187.760.045.

3. Ai sensi del citato articolo 10, primo comma, della legge regionale 10/82, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e nel bilancio di previsione per l'anno 1990 - vengono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 3.

1. Nello stato si previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 4.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».

 

     Art. 5.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6.

1. I limiti d' impegno riportati nell'annessa tabella «E» vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati nella tabella medesima.

 

     Art. 7.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono istituiti i capitoli 1079 e 1080 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «A».

 

     Art. 8.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 viene istituito il capitolo 1127 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».

 

     Art. 9.

1. Il limite di impegno quinquennale di lire 26 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell'entrata e 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella «C» (variazioni in aumento) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.

2. Il limite di impegno quinquennale di lire 10 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell'entrata e 6592 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, e così ivi adeguato nel suo importo con la tabella «C» (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge, si intende autorizzato per gli anni dal 1990 al 1994.

3. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 399.340.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1984 al 2003 con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell'entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, verranno ridotte nella misura di lire 291.264.950 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2003, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella «C» (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.

4. Le annualità successive al 1992 del limite di impegno di lire 89 milioni, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, punto 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto per gli anni dal 1988 al 2007 con l'articolo 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, e con l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, sui capitoli 563 dello stato di previsione dell'entrata e 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, verranno revocate per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1990 al 1992 con la tabella «C» (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.

5. Il limite di impegno di lire 400 milioni già iscritto, con decorrenza dall'anno 1988, sul capitolo 6465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, - in corrispondenza all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, ed iscritta sul capitolo 396 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati - si intende autorizzato per gli anni dal 1988 al 1992.

 

     Art. 10. Assunzione mutuo per il ripiano dei bilancidelle USL.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell'anno 1990, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, apposito mutuo di lire 44.704.582.000 per la parziale copertura delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1987 e 1988 rispetto alle entrate conseguite.

 

     Art. 11.

1. Alla copertura della spesa di lire 110.846.514.051 - relativa all'anno 1990 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (art. 3 - lire 69.726.514.051) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, ad esclusione degli articoli 28, 30, comma 8, e 32, comma 1, e con gli articoli 54, 55, 56 e 58 (lire 41.120 milioni), si provvede:

a) per lire 76.493.014.051, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare viene aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma 1;

b) per lire 2.243 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);

c) per lire 3.710 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

1) capitolo 2391 - lire 300 milioni;

2) capitolo 2491 - lire 50 milioni;

3) capitolo 2772 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle foreste n. 59 del 21 febbraio 1990;

4) capitolo 2819 - lire 120 milioni;

5) capitolo 4781 - lire 150 milioni;

6) capitolo 4991 - lire 45 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990;

7) capitolo 6588 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;

8) capitolo 6589 - lire 190 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990;

9) capitolo 6602 - lire 1.000 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;

10) capitolo 6768 - lire 700 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990;

11) capitolo 7204 - lire 530 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990;

12) capitolo 7348 - lire 25 milioni;

d) per lire 7.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 1, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;

e) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dell'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11;

f) per lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita n. 9, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990;

g) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);

h) per lire 3.028.500.000, mediante le minori spese di cui all'articolo 53.

2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 24.710 milioni per l'anno 1991, previste dagli articoli 12, 13, 14, comma 3, 23, 24, 25 commi 5 e 9, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:

a) per lire 3.765 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);

b) per lire 8.872 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);

c) per lire 3.073 milioni, mediante le minori spese di cui all'articolo 53;

d) per lire 9.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.

3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 23.710 milioni per l'anno 1992 previste dagli articoli 12, 13, 23, 24, 25, comma 5, 29, 33, 36, 41, 42, 43, 54 e 58 si provvede:

a) per lire 4.365.600.000, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);

b) per lire 6.045.400.000, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «E» (articolo 6);

c) per lire 4.799 milioni, mediante le minori spese di cui all'articolo 53;

d) per lire 8.500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 - Rubrica 28 - Partita 11.

 

TITOLO II

NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVEO MAGGIORI SPESE

CAPO I

Interventi nel settore del territorio

 

     Art. 12. Edilizia convenzionata(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 - come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall'anno 1990 e dall'anno 1991, due limiti d' impegno di lire 600 milioni ciascuno.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 600 milioni per l'anno 1990;

b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;

c) lire 600 milioni per l'anno 2010.

3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 13. Edilizia rurale(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato dall'articolo 38 della predetta legge regionale n. 37/1988 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 14. Opere di viabilità di interesse regionale(programmi 0.7.1. e 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, limitatamente all'esecuzione delle opere viarie per le quali sia stato approvato il progetto esecutivo anteriormente al 31 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Per le finalità previste dall'articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario per il completamento delle opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno 1991.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 993 (2.1.234.3.10.11) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di opere di viabilità forestale realizzate, anche parzialmente, anteriormente al 31 dicembre 1988» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per l'anno 1990 e lire 500 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 15. Finanziamento straordinario ai Comuni(programma 1.4.3)

1. Per le finalità previste dall'articolo 74, comma 7, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 16. Consorzi di bonifica(programmi 0.7.1. e 3.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, relativamente al ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 963 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione «Contributi straordinari a favore dei Consorzi per l'ufficio di economia e bonifica montana per la copertura delle passività» e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina Meduna un contributo straordinario di lire 1.000 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1989.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6241 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per il ripiano delle passività» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

6. I Consorzi di cui all'articolo 49 della legge regionale 3/1987 ed al comma 3 del presente articolo, sono tenuti a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste, entro i termini che verranno indicati nel provvedimento di impegno.

 

CAPO II

Interventi nei settori dei servizi sociali

 

     Art. 17. Strutture assistenziali per anziani(programma 2.2.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 18.

     (Abrogato)

 

     Art. 19. Finanziamenti straordinari ai Comuniper l'erogazione di assegni assistenziali integrativi(programma 2.2.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni per il pagamento agli interessati degli assegni integrativi mensili già previsti dall'articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 43, purché maturati entro il 31 dicembre 1986 e non ancora corrisposti, ovvero a rimborsare ai Comuni medesimi le somme da questi anticipate per le medesime finalità.

2. I finanziamenti e i rimborsi previsti al comma 1 saranno concessi su presentazione di un prospetto dimostrativo delle spese sostenute o da sostenere da parte dei Comuni interessati, corredato dall'elenco dei beneficiari.

3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4760 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamenti straordinari e rimborsi ai Comuni per le spese necessarie alla liquidazione degli assegni integrativi a invalidi civili, ciechi e sordomuti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 20. Finanziamenti straordinari per la gestionedi servizi socio - assistenziali(programmi 2.2.1. e 2.2.4.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti previsti dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4761 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario agli enti previsti dall'articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi previsti dall'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989.

5. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1990.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Finanziamento straordinario ai Consorzi previsti dall'articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1989» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1990.

7. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 4 saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale.

 

     Art. 21.

     (Abrogato)

 

     Art. 22. Opere universitarie(programma 2.3.2.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie, di cui all'articolo 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine, divenute enti dipendenti dalla Regione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della DPR 19 marzo 1990, n. 70, in attesa dell'emanazione del provvedimento legislativo regionale ivi previsto.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 potranno essere concessi ed erogati in un' unica soluzione ed in via anticipata.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni nell'anno 1990.

4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituto - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.155.2.06.06) con la denominazione «Finanziamenti per il funzionamento delle Opere universitarie della Regione» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l'anno 1990.

5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5222 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 23. Attività teatrali(programma 2.4.3.)

1. In considerazione della funzione svolta dall'Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessità dell'Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.

2. Il contributo sarà concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato sarà disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

3. A tal fine è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.

4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione «Contributo quindicennale all'Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi» e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.

6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 24. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 0.5.2.)

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.158.2.06.04) con la denominazione «Contributi al Consorzio MIB per l'istituzione dei corsi Master international business» con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5221 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

6. (Abrogato)

7. (Abrogato)

8. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XI - il capitolo 2003 (2.1.162.2.08.29) con la denominazione: «Sovvenzione annua all'Ecoistituto del Friuli - Venezia Giulia di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali» e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

10. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2003 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 25. Interventi in materia di sport e tempo liberodi interesse regionale(programma 2.4.4.)

1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di attività sportive e ricreative nonché di sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero, così come individuate dall'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzata, per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, con esclusione degli interventi relativi all'equipaggiamento, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII, il capitolo 6105 (1.1.162.2.08.09) con la denominazione «Contributi per il sostegno di enti, associazioni ed organismi di interesse regionale e di manifestazioni, convegni ed attività formativa di interesse regionale nei settori dello sport e del tempo libero» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6105 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

4. Nel testo del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione «, destinate al servizio di un bacino di utenza di livello provinciale e sovraprovinciale» viene sostituita dalla locuzione «che rivestano interesse interprovinciale o regionale».

5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della predetta legge regionale n. 10/1988, così come modificato dal comma 4, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.

6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6137 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione «Contributi annui costanti a Provincie, Comuni, e Consorzi o Associazioni fra enti locali per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 14, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 - ivi comprese la realizzazione delle pertinenze e dei prescritti parcheggi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

11. La sovvenzione prevista al comma 1 verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24

 

     Art. 26. Trasporti speciali e straordinari(programma 1.5.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 60 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'anno 1990.

 

CAPO III

Interventi nel settore dell'agricoltura

 

     Art. 27. Sostegno agli imprenditori agricoli(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 28. Inserimento giovani in agricoltura(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990 -, dal capitolo 6333 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 29. Concorso negli interessisui prestiti di esercizio(programma 3.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'articolo 16 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.

3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 6467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 30. Finanziamenti straordinari all'ERSAe alle cooperative agricole(programmi 3.1.3, 3.1.6 e 3.1.7)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la realizzazione di investimenti nelle aziende agricole di proprietà regionale ed affidate in conduzione all'Ente medesimo.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.

3. (Abrogato)

4. (Abrogato)

5. (Abrogato)

6. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1990.

7. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l'anno 1990.

8. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.

9. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.100 milioni per l'anno 1990.

10. Al predetto onere di lire 1.100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato; detto importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1989 o disimpegnate in conto residui su capitoli di spesa relativi ad interventi nelle zone terremotate, trasferite sul Fondo di solidarietà precitato ai sensi dell'articolo 22, primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3048 del 12 marzo 1990.

 

     Art. 31. Sostegno ai consorzi apistici(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 65 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 65 milioni fa carico al capitolo 6759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 65 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 32. Difesa fitopatologica(programma 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 11, settimo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 22 del 1 febbraio 1990-, dal capitolo 6714 dello stato di previsione precitato.

4. (Abrogato)

5. (Abrogato)

 

CAPO IV

Interventi nei settori dell'industria, dell'artigianatodel commercio e del turismo

 

     Art. 33. Contributi sugli interessi per gli investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall'anno 1990 e dall'anno 1991, due limiti di impegno di lire 4.000 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 4.000 milioni per l'anno 1990;

b) lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;

c) lire 4.000 milioni per l'anno 2.000.

3. L'onere complessivo di lire 20.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 34. Costituzione del «Fondo rischi» dell'Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni per la costituzione di un fondo rischi gestito dall'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, per la concessione delle garanzie di cui alle lettere e) ed f) del predetto articolo 1 della legge regionale n. 36/1987.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1564 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione «Contributo a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 35. Società di servizi per la cooperazione economicacon Paesi dell'Est europeo(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni, sino ad un terzo del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, della società di servizi, con sede in Trieste, promossa dalla SPI SpA, - Società di promozione industriale - del gruppo IRI, avente finalità di promozione imprenditoriale di fornitura di servizi e di assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

2. Per le finalità del comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della costituenda società sino all'importo di lire 100 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1565 (2.1.254.3.10.25) con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società di servizi con sede a Trieste promossa dalla SPI SpA avente finalità di promozione imprenditoriale, di fornitura di servizi ed assistenza tecnica per favorire la cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 36. Aree attrezzate per insediamenti produttivi(programma 0.1.4.)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per la zona industriale di Trieste un finanziamento di lire 1.000 milioni annui, per un periodo non superiore a dieci anni, per il completamento del raccordo ferroviario e di altre infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il finanziamento ivi citato potrà essere utilizzato altresì a sollievo degli oneri finanziari connessi all'assunzione di un mutuo che l'Ente predetto assumerà.

2. Per le finalità previste dai commi 1 e 1 bis è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 1218 (2.1.243.4.10.28) con la denominazione «Finanziamento all'Ente per la zona industriale di Trieste per l'assunzione dell'onere di ammortamento di un mutuo decennale per il completamento del raccordo ferroviario e delle infrastrutture nel comprensorio industriale di Trieste» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 37. Impianti idroelettrici(programma 1.6.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai soggetti previsti dall'articolo 49 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per una spesa di lire 880 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 880 milioni fa carico al capitolo 7205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 880 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 38. Interventi a favore di strutture consortili(programma 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7287 (2.1.243.3.10.32) con la denominazione «Contributi a favore delle strutture consortili e di organismi di servizio alle imprese industriali e artigianali al fine di promuovere l'adeguamento all'evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 39.

     (Abrogato)

 

     Art. 40. Contributi in conto capitalesugli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore dell'artigianato, la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 41. Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

 

     Art. 42. Interventi a favore delle imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, viene inserito il seguente:

«Art. 19 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il settore commerciale nei territori delle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro - Val Canale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina - Meduna, Val d' Arzino, Val Cosa, Val Tramontina attraverso la concessione alle imprese commerciali - ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, così come definito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 - di contributi in conto capitale, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, sulle spese di investimento per:

a) costruzione o acquisto e riattivazione di esercizi di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compreso l'eventuale onere per l'acquisizione delle aree;

b) ammodernamento o ristrutturazione degli esercizi commerciali preesistenti, con spesa superiore ai 50 milioni.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, entro il limite delle quote delle spese non ammesse a finanziamento agevolato, con altri contributi in conto interessi ovvero in annualità previsti da leggi statali e regionali.».

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, possono essere considerate ammissibili anche le spese per investimenti effettuati dalla imprese successivamente all'1 gennaio 1990 e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito con il comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, con decorrenza dall'anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8311 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione «Contributi in conto capitale per incentivi agli investimenti delle imprese commerciali ubicate nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con l'articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

 

     Art. 43. Contributi pluriennalia favore delle strutture turistiche(programma 3.4.4.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 11 gennaio 1983, n. 3, è autorizzato, nell'anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 44. Attività inerenti ai campionatidel mondo di calcio «Udine 90»(programma 3.4.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 61 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1990.

 

TITOLO III

ACQUISIZIONE DI FONDI ASSEGNATI DALLOSTATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMAINTEGRATO MEDITERRANEO PER LA LAGUNADI MARANO E GRADO INTEGRAZIONI ALLALEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1989, N. 40

 

     Art. 45. Acquisizione di fondi statali per opere di sistemazioneidraulica e di difesa della laguna di Marano e Gradoe per la ricerca applicata in acquacoltura

1. In relazione alla partecipazione finanziaria dello Stato all'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo per le zone dell'Adriatico settentrionale - Sottoprogramma «Zone lagunari tra il Tagliamento e la laguna di Grado», è acquisita al bilancio regionale la somma complessiva di lire 20.206.500.000, a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, così ripartita negli anni tra i seguenti interventi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) finanziamento complessivo di lire 19.096.500.000 per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40;

b) finanziamento complessivo di lire 1.110 milioni per il finanziamento del programma pluriennale di ricerca di cui all'articolo 6 della citata legge regionale n. 40/1989.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), sul capitolo 501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 19.096.500.000, suddiviso in ragione di lire 12.492.500.000 per l'anno 1990, lire 4.418.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l'anno 1992; nella denominazione del citato capitolo 501 dell'entrata la locuzione «per gli interventi da realizzare» viene sostituita con la locuzione «per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado».

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito al titolo II - categoria 2.3. - il capitolo 514 (2.3.2.) con la denominazione «Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento del programma pluriennale di ricerca da realizzare ai sensi del Regolamento CEE 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in ragione di lire 475 milioni per l'anno 1990, lire 318 milioni per l'anno 1991 e lire 317 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 46. Revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11,comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 40/1989, l'autorizzazione a stipulare contratti di mutuo già disposta dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - viene revocata.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, il capitolo 1656 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 ed il relativo stanziamento complessivo di lire 10.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.600 milioni per l'anno 1990 e lire 2.800 milioni per l'anno 1991, vengono soppressi.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, vengono inoltre soppressi i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 e i relativi stanziamenti, a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 1265 con lo stanziamento complessivo di lire 3.517 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.765 milioni per l'anno 1991 e lire 1.752 milioni per l'anno 1992;

b) capitolo 1305 con lo stanziamento complessivo di lire 901 milioni, suddiviso in ragione di lire 357 milioni per l'anno 1991 e lire 544 milioni per l'anno 1992;

c) capitolo 2499 con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.000 milioni per l'anno 1991;

d) capitolo 6297 con lo stanziamento complessivo di lire 5.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1990 e lire 800 milioni per l'anno 1991.

 

     Art. 47. Rettifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 3,comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40

1. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 14.100 milioni, disposta per gli anni dal 1990 al 1993 con l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, già rettificata in lire 19.300 milioni in relazione al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, - relativo alla riautorizzazione per l'anno 1990 anche dei 5.200 milioni di mutuo non stipulati entro l'anno 1989, di cui lire 1.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera a) e lire 3.700 milioni per gli interventi di cui alla lettera b) del citato articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989 - viene modificata in lire 21.185 milioni per gli anni dal 1990 al 1992, così suddivisi tra gli anni e tra i settori di intervento di cui al medesimo articolo 3, comma 3, della legge regionale 40/1989:

a) lire 11.885 milioni, suddivisi in ragione di lire 6.900 milioni per l'anno 1990 e lire 4.985 milioni per l'anno 1991, per i progetti da realizzare nel settore ambientale;

b) lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1990, lire 1.700 milioni per l'anno 1991 e lire 2.600 milioni per l'anno 1992, per i progetti da realizzare nel settore agricolo.

 

     Art. 48. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Stato peropere di sistemazione idraulica e di difesa della lagunadi Marano e Grado

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 si iscrive la somma complessiva di lire 19.096.500.000, suddivisa in ragione di lire 12.492.500.000 per l'anno 1990, lire 4.418.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186.000.000 per l'anno 1992, in corrispondenza dell'entrata di pari importo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) ed in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) alla revoca degli stanziamenti per complessive lire 10.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.600 milioni per l'anno 1990 e lire 2.800 milioni per l'anno 1991, disposta con l'articolo 46, comma 3, lettere c) e d);

b) alla maggiore spesa complessiva di lire 3.385 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1990 e di lire 985 milioni per l'anno 1991, risultante dalla modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a);

c) all'acquisizione nella spesa dell'ulteriore quota di assegnazione statale pari a complessive lire

5.311.500.000, suddivisa in ragione di lire 2.492.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992.

2. A tal fine, sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono iscritti gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) sul capitolo 2500 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 8.909.500.000, suddiviso in ragione di lire 5.777.500.000 per l'anno 1990 e lire 3.132.000.000 per l'anno 1991, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a);

b) sul capitolo 6298 viene iscritto lo stanziamento complessivo di lire 10.187 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.715 milioni per l'anno 1990, lire 1.286 milioni per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b).

 

     Art. 49. Riduzione di spese regionaliin relazione all'acquisizione dei fondi statali

1. Dallo stato di previsione della spesa del bilancio regionale si provvede a disporre uno storno di fondi per complessive lire 5.811.500.000 per gli anni dal 1990 al 1992, suddivisi in ragione di lire 2.992.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991, lire 2.186.000.000 per l'anno 1992, nonché la revoca della spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 1993, in relazione ai seguenti fatti finanziari per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) alla minor spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1990 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993, risultante dalla modifica dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b);

b) l'iscrizione nella spesa dell'ulteriore quota di assegnazione statale di complessive lire 5.311.500.000, suddivisi in ragione di lire 2.492.500.000 per l'anno 1990, lire 633.000.000 per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992, disposta con l'articolo 48, commi 1, lettera c), e 2 (parte).

2. A tal fine dagli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 vengono stornati gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) dal capitolo 2497 viene stornata la somma complessiva di lire 524.500.000, suddivisa in ragione di lire 377.500.000 per l'anno 1990 - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990 - e lire 147 milioni per l'anno 1991;

b) dal capitolo 6295 viene stornata la somma complessiva di lire 5.287 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.615 milioni per l'anno 1990 - corrispondente, per lire 2.085 milioni, alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura n. 132 del 22 febbraio 1990 -, lire 486 milioni per l'anno 1991 e lire 2.186 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 50. Iscrizione nella spesa dei fondi assegnati dallo Statoper la ricerca applicata in acquacoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, in corrispondenza dell'entrata complessiva di lire 1.110 milioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.7. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - viene istituito il capitolo 7665 (2.1.238.5.10.14) con la denominazione «Finanziamento del programma di ricerca applicata in acquacoltura nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo, in attuazione del regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.110 milioni, suddiviso in ragione di lire 475 milioni per l'anno 1990, lire 318 milioni per l'anno 1991 e lire 317 milioni per l'anno 1992.

2. In relazione all'iscrizione nella spesa del suddetto importo di complessive lire 1.110 milioni, e tenuto conto degli storni disposti con gli articoli 51, comma 3, e 52, comma 3, dal capitolo 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, viene stornata la somma complessiva di lire 671 milioni, suddivisa in ragione di lire 36 milioni per l'anno 1990, lire 318 milioni per l'anno 1991 e lire 317 milioni per l'anno 1992.

 

     Art. 51. Formazione professionaledegli addetti all'acquacoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 208 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 208 milioni fa carico al capitolo 5862 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 208 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 208 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7663 dello stato di previsione precitato

 

     Art. 52. Sviluppo dell'organizzazione commerciale

1. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 231 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 231 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 231 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 231 milioni si provvede mediante storno, dal capitolo 7663 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente - per lire 210 milioni - alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14/Rag. del 19 febbraio 1990.

 

     Art. 53. Riallocazione di risorse regionali

1. La somma complessiva di lire 10.900.500.000 stornata dai capitoli 1265, 1305, 2497, 6295 e 7663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 con gli articoli 46, comma 3, lettere a) e b), 49, comma 2, lettere a) e b), e 50, comma 2, viene destinata alla copertura di nuove o maggiori spese autorizzate con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11, per l'ammontare complessivo di lire 10.900.500.000, suddiviso in ragione di lire 3.028.500.000 per l'anno 1990, lire 3.073.000.000 per l'anno 1991, lire 4.799.000.000 per l'anno 1992.

 

TITOLO IV

ALTRE NORME FINANZIARIE,CONTABILI E PROCEDURALI

 

     Art. 54. Edilizia agevolata(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 33 e dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, è autorizzato, nell'anno 1990, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 40 milioni nell'anno 1990;

b) lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009.

2. L'onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 55. Autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale(programma 1.5.5.)

1. Per gli oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l'Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IX - il capitolo 3979 (1.1.148.2.09.18) con la denominazione «Oneri derivanti dalla composizione, anche in via transattiva, delle controversie sorte tra l'Amministrazione regionale e le aziende pubbliche e private di trasporto, nel settore degli autoservizi sostitutivi di linee ferroviarie di interesse regionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1990.

 

     Art. 56. Convenzione con l'Agenziaper lo sviluppo della montagna(programma 3.2.1.)

1. Per far fronte agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dalla stipulazione della convenzione con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna prevista dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7255 (2.1.163.2.10.28) con la denominazione «Rimborso all'Agenzia per lo sviluppo della montagna di spese derivanti dallo svolgimento dei compiti affidati in attuazione della convenzione prevista dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25 milioni per l'anno 1990.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7255 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti

 

     Art. 57. Vigili del fuoco volontari(programma 4.1.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1990.

3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1990 il recupero di pari importo - ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, sul quale viene iscritto lo stanziamento per l'anno 1990 di pari importo.

 

     Art. 58. Sedi regionali(programma 0.1.3.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall'articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.

2. L'onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

 

     Art. 59. Modifica dell'articolo 3della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vengono inseriti i seguenti commi:

«Fatte salve le disposizioni di cui ai comma precedenti, il bene immobile denominato «ex Villa Florio» di Buttrio e le relative attrezzature ed arredi restano in dotazione al patrimonio regionale. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito l'immobile denominato «ex Villa Florio» parte al Comune, per essere utilizzato secondo le finalità indicate dal primo comma del presente articolo, e parte al Centro regionale vitivinicolo, di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 60 per essere utilizzato secondo le finalità istituzionali dell'Ente.

Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell'Assessore alle finanze.».

 

     Art. 60. Contributi ad istituzioni culturali

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 39, commi 3 e 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e dell'articolo 53, commi 18, 22 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.

2. Per la concessione del contributo previsto dall'articolo 53, comma 15, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si applicano le disposizioni degli articoli 28 e 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

3. [Abrogato].

 

     Art. 61. Modifica dell'articolo 3della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25

1. Nel testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25:

a) Il comma 3 viene sostituito dal seguente: «3. Qualora gli Enti beneficiari non provvedano ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali, di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 1990, l'Amministrazione regionale e le Amministrazioni provinciali delegate a norma dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1966, n. 23, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1971, n. 36, sono autorizzate a provvedere alla revoca dei contributi medesimi.»;«4. Rimangono sospesi sino al termine del 31 dicembre 1990 gli effetti dei provvedimenti di revoca dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali delegate, già intervenuti ai sensi del sostituito comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25.».

 

     Art. 62. Integrazione dell'articolo 5 dellalegge regionale 2 maggio 1988, n. 25

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 viene aggiunto il seguente comma:

«2. Il recupero delle somme di cui al comma 1 non si effettua qualora gli Enti beneficiari abbiano provveduto ad eliminare le ragioni della sospensione dell'erogazione dei contributi regionali.».

 

     Art. 63. Modifica dell'articolo 34della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2

1. Il comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, come integrato dall'articolo 96 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, viene sostituito dai seguenti:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e agli istituti autonomi per le case popolari contributi annui costanti, pari al 10 per cento della spesa ammissibile, per un periodo non superiore ad anni 20, per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.

7 bis. Gli Enti beneficiari dei contributi di cui al comma 7 hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dell'immobile per le finalità predette per un tempo non inferiore alla durata del periodo contributivo.».

2. In relazione al disposto del comma 1, la denominazione del capitolo 3389 viene sostituita dalla seguente: «Contributi annui costanti agli Enti locali ed agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.».

 

     Art. 64.

     (Abrogato)

 

     Art. 65.

     (Abrogato)

 

     Art. 66. Integrazione dell'articolo 95della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3

1. Nel comma 6 dell'articolo 95 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la locuzione «opere acquedottistiche» viene inserita la locuzione «e fognarie».

 

     Art. 67.

     (Abrogato)

 

     Art. 68.

     (Abrogato)

 

     Art. 69. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Testo vigente aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.